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Il Sole 24 Ore Norme e tributi 35Martedì 26 Aprile 2016 N. 114
Agevolazioni. La circolare 11 delle Entrate ha dato il via libera all’utilizzo allargato della metodologia del confronto del prezzo (Cup)
Più facile misurare il patent boxNella determinazione del reddito «sì» all’utilizzo di banche dati di pubblico dominio
L’ebook. Da oggi sul sito del Sole 24 Ore
La Guida degli espertiagli incentivi fiscalisu marchi e brevetti
FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Giacomo AlbanoMassimo Bellini
pVia libera all’utilizzo allargato della metodologia Cup per la determinazione del redditoagevolabile. Questa potrà essere basata non solo sulle tecnichepiù comunemente utilizzate neltransfer pricing, ma anche sull’utilizzo di banche dati non specializzate di dominio pubblico esu tecniche di determinazionedelle royalties implicite mediante un premium price.L’apertura arriva dalla circolare11/E/2016 con cui le Entrate hanno fornito gli attesi chiarimenti sulla disciplina del patent box.
Nella determinazione deimetodi e criteri di calcolo del contributo economico la circolare conferma che si deve fare riferimento agli standard internazionali elaborati dall’Ocse, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento. In tale contesto èprevisto che il Cup, metodo del confronto del prezzo, è tendezialmente da preferire in quantopiù immediatamente idoneo a quantificare il contributo economico dell’«Ip».
Il metodo può essere applicato nelle sue varianti del Cup interno ed esterno. Il primo consiste nel confronto tra le condizioni che l’impresa applica in una transazione con parti correlate e quelle che la stessa impresaadotta, in circostanze simili, consoggetti terzi indipendenti. Il secondo si basa sul confronto tra lecondizioni che l’impresa applica in una transazione con parti correlate e quelle che, in circostanze simili, sono adottate tra
soggetti terzi indipendenti.Secondo le linee guida Ocse il
confronto interno, ove possibile ovvero nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti di comparabilità, è preferibile al confronto esterno. Tuttavia vi potrannoessere numerosi casi in cui il confronto interno non sarà praticabile per cui andrà valutata l’applicabilità del Cup esterno. Le analisi di transfer pricing in caso in applicazione del Cup esterno si basano generalmentesull’utilizzo di database specializzati che contengono contratti di licenza stipulati tra parti indipendenti che mediante opportune tecniche di selezione (screening) consentono di in
dividuare transazioni comparabili poste in essere nel libero mercato e determinare pertanto intervalli di royalties che rispettino il principio del valorenormale (arm’s length). In merito, la circolare fornisce un’importante apertura, prevedendo in alternativa all’utilizzo dibanche dati specializzate lapossibilità di utilizzare «banche dati di pubblico dominio». Il riferimento potrebbe essere inteso in senso ampio e comprendere ad esempio ricerche eindagini di mercato pubbliche relative al settore di appartenenza dell’azienda, pubblicazioni di settore o di associazionidi categoria. Ciò potrebbe facilitare in molti casi la determina
zione del contributo economico specialmente per le imprese di minori dimensioni che potrebbero avere maggiori difficoltà nell’accesso a banche dati specializzate. In ogni caso sarà necessario svolgere dettagliate analisi di comparabilità al finedi garantire che i dati utilizzati rispondano agli standard Ocse.
Sempre con riferimento all’applicazione del Cup la circolare prevede che questo metodo possa essere considerato appropriato ai fini del confronto tra i prezzi di commercializzazione dei prodotti venduti oservizi resi, nell’ottica di individuare il premium price ascrivibile ai beni immateriali utilizzati. Sembrerebbe in altri termini possibile determinare ilricavo figurativo dell’«Ip» sulla base del differenziale di prezzo tra i beni (o servizi) cheincorporano l’«Ip» oggetto diagevolazione e i beni (servizi)senza l’intangibile.
Tale metodologia sembra peraltro non del tutto allineata conquanto previsto dal metodo “with or without” previsto dall’Organismo italiano di valutazione (Oiv) nel discussion paper di dicembre 2015. Il metodo proposto dall’Oiv richiede infatti, oltre alla quantificazione di un premium price, la determinazione del differenziale dei costi sostenuti in relazione ai prodotti con e senza bene immateriale al fine di arrivare a un differenziale di margine. Al contrario la circolare sembrerebbe indicare una metodologiasemplificata che, una volta determinato il premium price,prevede la sottrazione dallo stesso dei costi diretti e indirettiimputabili al bene immateriale oggetto di agevolazione.
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FOCUS
SEMAFORO VERDEValide anche ricerche,indagini di mercatosul settore di appartenenzae pubblicazioni di settoreo di associazioni di categoria
Doppio binario. I rapporti con il transfer pricing
Ruling, l’accordo non coprei prezzi di trasferimentopAccordo di ruling da patent box senza copertura suiprezzi di trasferimento perle operazioni soggette alladisciplina del transfer pricing. Per avere certezza sulvalore normale delle componenti positive e negativederivanti dalle operazionicon parti correlate estere,l’impresa potrà comunqueattivare la procedura ordinaria di accordo preventivo(articolo 31ter del Dpr 29settembre 1973), che pertanto potrà procedere su un binario parallelo rispetto all’accordo sul patent box.
L’importante chiarimento è arrivato con la circolare11/E, con cui le Entrate hanno confermato che l’oggettodell’accordo di ruling da patent box è limitato esclusivamente alla preventiva definizione dei «metodi e deicriteri di calcolo» delle trecategorie di reddito agevolabile, ovvero:e il contributo economicoalla produzione del redditod’impresa in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili; r i redditi derivanti dalla concessione in uso degli intangibili realizzati nell’ambito di operazioni con parti correlate (italiane o estere);t le plusvalenze realizzatenell’ambito di operazionicon società correlate (italiane o estere).
Nella prima ipotesi laprocedura di ruling è obbligatoria, nelle altre due èfacoltativa.
Pertanto, sia in caso di concessione in uso dei beni immateriali sia in caso di plusvalenze derivanti da cessioni dei beni a parti correlate estere, l’accordo di ruling dapatent box non offre le garanzie proprie dell’accordo preventivo in materia di transferpricing, ovvero la protezioneda accertamenti sui prezzi ditrasferimento. Ciò fa ritenereche con la procedura di ruling
le Entrate non entrino nelmerito del valore normale della transazione con la partecorrelata, ma si limitino ad attestare i metodi e i criteri di calcolo che portano alla determinazione del redditoagevolabile. In altri termini,con la procedura di ruling dapatent box, fisco e contribuente perverranno a un accordo limitatamente alle metodologie di imputazione eidentificazione dei ricavi edei costi, diretti e indiretti,connessi al bene immaterialeal fine di determinarne il relativo reddito da agevolare,
senza entrare nel merito delle transazioni intragruppo quali ad esempio royalties odei corrispettivi derivantidalla cessione del bene e della loro conformità al criteriodel valore normale.
Per ottenere un accordoanche su questo aspetto, incaso di operazioni con controparti correlate non residenti, l’impresa dovrà attivare l’ordinaria procedura di accordo preventivo, ai sensidell’articolo 31ter e del provvedimento delle Entrate dello scorso 21 marzo. Peraltro,pur nel silenzio della circolare sul punto, nel caso in cui ledue istanze vadano in parallelo, è lecito aspettarsi una procedura di accordo preventivo “semplificata”, o checomunque tenga conto diquanto emerso in sede di istruttoria nell’ambito del ruling da patent box.
La circolare conferma inoltre indirettamente che nel caso di operazioni con controparti correlate residenti (cosìcome in caso di operazionicon controparti non correlate, residenti o non residenti),in relazione alle quali non èattivabile la procedura di accordo preventivo “ordinario”, le Entrate non potrannocontestare il valore normaledella transazione, ai sensidella normativa sul transferpricing. Ciò appare coerentecon la norma di interpretazione autentica introdottadal Dlgs 147/2015 volta a chiarire che la disciplina del transfer pricing (articolo 110,comma 7 del Tuir) non ha valenza per le operazioni cheintercorrono tra soggetti residenti. Per queste operazioni, come ribadito nella circolare 11/E, resta fermo il poteredell’amministrazione finanziaria di effettuare le ordinarie valutazioni in merito all’eventuale antieconomicità.
G.Alb.Mas.B.
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LA PAROLACHIAVE
Cup
7Il «Comparable uncontrolled price» (o metodo del confronto prezzo) è la metodologia preferita in ambito Ocse per la determinazione del valore normale di una transazione. Il metodo può essere applicato nelle sue varianti del Cup interno ed esterno. Il primo consiste nel confronto tra i prezzi che l’impresa applica (o sostiene) in una transazione con parti correlate e quelle che la stessa impresa applica con soggetti terzi indipendenti. Il secondo si basa sul confronto tra le condizioni che l’impresa applica in un transazione con parti correlate e quelle che sono adottate tra soggetti terzi indipendenti
T utto sul patent box,l’agevolazione fiscalesui redditi derivanti
dall’utilizzo dei beni immateriali come marchi, brevetti, disegni e modelli. La Guida aggiornata con le più recenti novità normative e gliultimi chiarimenti fornitidalle Entrate con la circolare11 del 7 aprile scorso è disponibile da oggi sul sito internet del Sole 24 Ore.
Per aiutare gli operatori,aziende e professionisti, nelpercorso che può portare alla detassazione del reddito deicosiddetti “intangibili” (tramite variazione in diminuzionesul modello Unico), «Il Sole 24Ore» ha preparato in forma diebook una Guida completa al nuovo regime agevolativo. LaGuida è acquistabile all’indirizzo www.ilsole24ore.com al prezzo di 3,59 euro ed è stata redatta dagli esperti del giornale.
L’adesione al patent box richiede l’espletamento di una serie particolarmente gravosa di adempimenti e formalità, con conseguenti oneri amministrativi e professionali. Prima di avviare il regime è dunque opportuno valutare sia i costi sia i benefici dell’operazione anche alla luce delle indicazioni fornite dall’Organismo italiano di valutazione nelle Linee guida al patent box.Anche questo documento, come tutti i provvedimenti e le circolari sul patent box, è raggiungibile online dall’ebook del Sole 24 Ore.
Come la precedente, anchela nuova Guida al patent box propone tra l’altro un utile facsimile dell’istanza di ruling, momento cruciale dell’operazione, e accompagna il lettore in tutti i passaggi della proce
dura: dall’invio dell’opzione per il nuovo regime del patent box alla predisposizione della documentazione integrativa,dal confronto con le Entrate alla detassazione in dichiarazione. Ma soprattutto la Guida al patent box del Sole 24 Ore offretutti gli strumenti utili all’individuazione dei beni agevolabilie alla relativa valutazione di costi e benefici, vero rebus dalla cui soluzione dipende il successo dell’operazione.
Il lavoro è strutturato su trecapitoli. Il primo capitolo richiama le regole generali dell’agevolazione, a partire dalleindicazioni fornite dall’Ocse nell’Action 5 del progetto «Beps» e delle scelte fatte dal legislatore italiano in ambito sia soggettivo sia oggettivo. Il secondo capitolo è invece dedicato ai veri e propri criteri di scelta e di convenienza del nuovo regime, con esempi praticisui metodi di calcolo del reddito agevolabile. Il terzo capitolo,infine, è incentrato sul rapporto tra fisco e contribuente e sugli effetti dell’applicazione, o meno, dell’accordo raggiunto.
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Ai fini della determinazione del reddito attribuibile al bene immateriale nell’ambito del regime di patent box, i metodi da preferire sono il metodo del confronto del prezzo («Cup») e il metodo della ripartizione dei profitti (Profit Split Methods), soprattutto nella variante del Residual Profit Split. L’impresa che, nella determinazione del reddito agevolabile, utilizzi metodi diversi deve spiegare perché i metodi “preferiti” non sono praticabili
LEMETODOLOGIE
I puntichiave
In alternativa all’utilizzo di banche dati specializzate è prevista la possibilità di utilizzare banche dati di pubblico dominio. Potrebbere essere comprese ricerche e indagini di mercato pubbliche relative al settore di appartenenza dell’azienda, pubblicazioni di settore o di associazioni di categoria. Sarà in ogni caso necessario garantire che i dati utilizzati rispondano ai requisiti di comparabilità richiesti dalle linee guida Ocse
UTILIZZODI BANCHE DATIPER L’APPLICAZIONEDEL CUP
Il ricavo figurativo dell’«Ip» può essere determinato come differenza di prezzo tra i beni (o servizi) che incorporano l’«Ip» e i beni (servizi) senza.Esempio: una società vende beni con un proprio marchio a un certo prezzo e vende gli stessi beni senza marchio in mercati e condizioni comparabili a un prezzo inferiore. Il contributo economico dell’«Ip» sarà pari al maggior prezzo per le quantità vendute, cui andranno sottratti i costi diretti e indiretti
APPLICAZIONEDEL CUPE PREMIUM PRICE
Il ruling da patent box riguarda esclusivamente la preventiva definizione dei «metodi e dei criteri di calcolo»: del contributo economico dei beni immateriali agevolabili in caso di utilizzo diretto; dei redditi derivanti dalla concessione in uso degli intangibili realizzati nell’ambito di operazioni con parti correlate (italiane o estere); delle plusvalenze realizzate nell’ambito di operazioni con società correlate (italiane o estere)
L’OGGETTODELL’ACCORDO
Per ottenere un accordo sul valore normale delle transazioni con controparti correlate non residenti, il contribuente dovrà attivare in parallelo la procedura di accordo preventivo, ai sensi dell’articolo 31ter del Dpr 600/73. Nel caso di operazioni con soggetti correlati residenti, le Entrate non potranno contestare il valore normale della transazione, ai sensi della normativa sul transfer pricing, ma solo l’eventuale antieconomicità dell’operazione
L’ESTENSIONE
SEMAFORO ROSSOL’intesa è limitataalla definizione preventivadei metodie dei criteri di calcolodel reddito agevolabile
QUOTIDIANO DEL FISCOIl credito verso soci nel patrimonionon è per forza reddito
Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria.Nell’edizione online oggi: Romina Morrone che riporta una sentenza della Cassazione sul credito verso i soci, che non può essere considerato ricavo non dichiarato solo perché riportato nel conto patrimoniale; Dora De Marco sulla sentenza della Cassazione che legittima l’accertamento induttivo in caso di mancata esibilizione dei documenti contabil in sede amministrativa e un’analisi di Benedetto Santacroce sul nuovo Codice delle dogane
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
ONLINEEbook di 50 pagine su che cosa cambiaper le imprese
Al prezzo di 2,69 euro è disponibile su Store24 del sito del Sole 24 Ore l’ebook dedicato alla riforma delle procedure doganali realizzato in collaborazione con l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli
www.ilsole24ore.com/guide
I.P.
La dinamica azienda di No-venta di Piave, Invent srl, lea-der nella produzione di siste-mi fotovoltaici e a risparmioenergetico ha deciso di diven-tare fornitore di utenze domestiche. UnicoPlayer in questo mercato ad avere questadoppia natura che consente di moltiplicarei vantaggi ottenuti da un impianto foto-voltaico tradizionale. Dopo l’innovazionedel coppo fotovoltaico, l’azienda venetanon smette di stupire il mercato lancian-do le innovative “ricariche energetiche”.Mentre in telefonia il concetto di ricarica èben noto a tutti, fino ad oggi, non esistevain ambito energetico per le utenze dome-stiche. Queste ricariche sono delle card cheincorporano in se stesse un vantaggio inkWh o in metri cubi di gas a seconda dellatipologia di card. Sono delle vere e proprieriserve di energia pronte all’utilizzo e chepossono essere impiegate in qualunquemomento da parte dell’utente. L’opera-zione è chiamata EnergyGate e la rica-rica è denominata “RicaricaLuce”. At-traverso questa iniziativa, Invent aumental’energia disponibile per ogni modulofotovoltaico dotandolo di una “RicaricaLu-ce” di 1.500 kWh (materia prima) suddivisiin 10 anni (150 kWh/anno per modulo). Unmodulo da 250 Wp ben orientato produce,al Nord Italia, circa 300 kWh/anno. Aumen-tare la disponibilità di energia attraverso la“RicaricaLuce” equivale ad un incrementocomplessivo del 50%. A questo primo van-taggio se ne aggiunge un altro altrettantoimportante. Questa energia, a differenzadi quella prodotta dal modulo, può es-sere utilizzata in qualunque momento,
costituendo un vero e proprio accumulo“virtuale”. In un impianto fotovoltaicotradizionale solo una minima percentuale(30/40%) di energia viene autoconsuma-ta, la restante viene venduta alla rete adun prezzo nettamente inferiore rispetto aquello di acquisto (vedi Fig. 1). Con il siste-ma delle ricariche, come visibile in Fig. 2,l’utente autoconsumerà, come prima, l’e-nergia prodotta, guadagnerà dalla venditadi quella in esubero immessa in rete e non
pagherà più l’energiaacquistata dalla retefino ad esaurimentodella “ricarica” massi-mizzando i profitti edimezzando i tempidi rientro dell’inve-stimento. Ad esem-pio in un impiantodi 3kWp vengono
messi a disposizione dell’uten-te, sotto forma di ricarica, ben 18.000kWh (1.500 kWh/modulo x 12 moduli, dimateria prima) e tutto questo senza alcunincremento di costo dell’impianto. Unicorequisito: attivare le forniture con Invent.In un momento in cui si continua a par-lare di batterie di accumulo da installarepresso l’abitazione, Invent ha risolto il pro-blema a monte “virtualizzandolo”. Infattii sistemi di accumulo presentano moltelimitazioni prima fra tutte quella del co-
sto elevatissimo e dei tempi di rientro cosìlunghi da non giustificare l’investimento.Per non parlare della loro durata limitata,del problema dello smaltimento a fine vitae delle perdite di sistema. I moduli Invent,costruiti con materiali di altissima qualità,sono dotati di altre caratteristiche unichenel settore:• Resistenza meccanica: +50% rispetto
lo standard di settore (7.500 Pa anziché5.400 Pa);
• Resistenza alla grandine: +20%;• Classe di resistenza al fuoco: 1;• Potenza garantita nel tempo con ridu-
zione di solo 0,6% all’anno nei 24 annisuccessivi al primo;
• Alta capacità di smaltire il calore: mag-gior potenza prodotta.
Tutti i moduli Invent vengono trattati conuno speciale procedimento nanotecnolo-gico che conferisce alla superficie captantela proprietà di “addensare” lo sporco o ilcalcare, non limitando la resa e favorendola pulizia periodica del modulo. La rinasci-ta del fotovoltaico parte proprio da qui:Invent, e i suoi partner in tutta Italia, pro-pongono un modulo tecnologicamenteall’avanguardia e qualitativamente super-lativo abbinato all’innovativo concetto diricarica energetica. Soluzione questa chegià migliaia di famiglie hanno deciso diadottare e della quale stanno già benefi-ciando.
La rinascita del fotovoltaicocon le “ricariche energetiche” di Invent
EnergyGate è la soluzione di Invent, produttore di pannelli fotovoltaici intelligenti e gestore luce e gas
INVENT SRL - Noventa di Piave (VE) - tel. +39.0421 307393 - www.energygate.info
Impianto fotovoltaico con moduli standard
Consumi3.000 kWh Produzione
3.000 kWh
Figura 1
ConsumiProduzione FV
Acquisto della reteVendite alla reteAutoconsumo
Impianto fotovoltaico con moduli Invent e RicaricaLuce EnergyGate
Consumi3.000 kWh Produzione
3.000 kWh
Figura 2
ConsumiProduzione FV
RicaricaLuceVendite alla reteAutoconsumo
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