criteri generali inerenti la certificazione sanitaria
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Criteri generali
inerenti la
certificazione
sanitaria
Manlio Della Ciana
m.dellaciana@ausl.ra.it
manliodc@alice.it
Ottobre 2014
Il certificatore deve sottoscrivere il certificato
sanitario solo se esistono le condizioni previste
dalle norme citate.
Se il certificato è previsto da un accordo con il Paese Terzo di
destinazione, non può essere modificato in nessun modo e, di
conseguenza potrà essere sottoscritto solo in presenza di tutti i requisiti
indicati nel certificato stesso. La barratura di parti del certificato è
possibile solo se espressamente consentito.
In assenza di modelli di certificati previsti da un accordo
con il Paese Terzo di destinazione, possono essere
utilizzati i modelli generici predisposti dal Ministero o
modelli concordati con il paese importatore.
In questo caso la formalizzazione del modello di certificato
deve essere gestita dalla direzione del servizio territoriale
e resa disponibile alle altre AUSL della Regione
Il certificatore NON deve richiedere
attestazioni in merito a problematiche di
cui è già a diretta conoscenza
Ad esempio:
L’assenza di casi di malattie epizootiche in una
determinata regione per la quale può acquisire le
necessarie informazioni dai siti web dell’ OIE, della
Commissione UE e del Ministero della Salute
Ad esempio:
I requisiti già previsti dalle normative comunitarie e il cui rispetto può
essere dedotto dalla presenza del bollo sanitario (reg. CE 853/2004) o
dal fatto che tali alimenti provengono da stabilimento registrato ai sensi
del regolamento CE 852/2004
Ad esempio:
Dati ricavabili dai disciplinari dei prodotti DOP o IGP o sulla base delle
garanzie offerte da altri sistemi di garanzia della qualità Reg. (CE) n. n.
1760 e 1825/00 in materia di etichettatura carni bovine/anagrafe
bovina)
Le attestazioni di accompagnamento degli animali vivi o dei prodotti,
necessarie per la certificazione, devono essere a loro volta sottoscritte
da un C presso l’allevamento o la stabilimento di produzione anche se
provenienti da Stati Membri, nel rispetto del principio generale della
gerarchia delle fonti, pertanto tali attestazioni non possono essere
rilasciate dai legali rappresentanti degli animali/prodotti o altre figure
professionali di grado gerarchico inferiore al certificante.
Il veterinario presso l’allevamento/produzione se in
possesso di tutte le informazioni pertinenti non può
rifiutarsi di rilasciare le informazioni richieste
Tutta la documentazione necessaria alla
certificazione deve essere in possesso del
veterinario certificatore prima del rilascio del
certificato e deve essere archiviata e tenuta agli
atti.
Nel caso in cui le attestazioni sanitarie contenute
nel certificato facciano riferimento a requisiti delle
materie prime introdotte nello stabilimento –
certificazione di prodotto - (animali o prodotti) deve
essere garantita la rintracciabilità interna, ovvero il
collegamento delle partite in ingresso con le partite
in spedizione.
Deve essere garantita una chiara identificazione della
partita in spedizione in modo che sia inequivocabile
la correlazione tra partita e certificato.
Dove reperire le informazioni
Relativamente allo stato sanitario degli animali
•Sito web della Commissione DG SANCO:
http://ec.europa.eu/food/animal/index_it.htm
•O.I.E: http://www.oie.int/eng/en_index.htm
•FAOEUFMD: http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/en/eufmd/eufmd.html
•Sito IZSLER
•Siti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dell’ISS che soprattutto per le
materie/malattie per le quali svolgono funzioni di Centri di referenza nazionali o
anche O.I.E riportano nei loro siti web informazioni epidemiologiche
estremamente dettagliate, aggiornate e di elevata qualità scientifica, ad es. :
http://www.izsler.it/
•Sito istituzionale del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/
•Sito della International Society for Infectious Diseases (PROMED): è anche
possibile iscriversi ad una mailing list e comunque nel sito, anche in forma grafica
(mappa) vengono date informazioni in tempo reale sui focolai notificati o sospetti
di malattie infettive : http://www.promedmail.org/ e http://healthmap.org/promed/
Standstill
Si tenga infine conto che, nel caso di epidemie da malattie della lista A
a livello europeo(es. FMD UK 2001 & 2007), il primo provvedimento
che viene adottato è il cosiddetto “standstill”, ovvero nulla si muove per
un tempo determinato durante il quale si fa il trace-back. Dopo si
provvede alla graduale riapertura delle zone. Per questo il rischio che
qualcosa sia “sfuggito” è molto basso. L’abolizione delle frontiere
interne, infatti, ha imposto il contenimento delle malattie epidemiche
secondo il concetto della regionalizzazione, che consiste nell’adozione
delle misure restrittive per il controllo o l’eradicazione della malattia
nelle sole zone colpite, mentre nessuna limitazione viene imposta nelle
zone non colpite dall’infezione. Questo concetto è stato accolto a livello
mondiale dagli Stati aderenti al WTO.
Relativamente ai prodotti tipici DOP & IGP e/o caratteristiche degli
alimenti
Inserire Alimenti e salute consozi assica ecc.
•Sito del MIPAAF: http://www.politicheagricole.it/
•Sito specializzato accessibile anche dalla piattaforma vetinfo: http://www.ars-
alimentaria.it/home
Dove reperire le informazioni
Requisiti impliciti al
riconoscimento/registrazione Deve essere fatto valere, quando possibile, il concetto
dell’equivalenza il che significa che animali e prodotti sottoposti
a sistemi di controllo tra loro equivalenti possiedono i requisiti di
conformità alle norme.
Sullo Stato Sanitario degli animali
Quando si certifica lo stato sanitario degli animali da cui derivano i prodotti
(carne o latte che siano) si tenga conto delle garanzie sanitarie (implicite) per gli
animali in ingresso nel territorio della Comunità Europea e per gli scambi di
animali tra i paesi aderenti all’ UE.
Le disposizioni europee, infatti, prevedono per le malattie di cui alla lista A
dell’OIE che i Paesi Terzi esportatori in Europa siano per tali malattie indenni e lo
stesso principio vige nell’ambito degli scambi intracomunitari.
la normativa comunitaria non consente la
movimentazione di animali da territori con
status sanitario inferiore verso territori indenni.
Eguali garanzie vengono pretese all’introduzione dei prodotti derivati nel
territorio della Comunità ai sensi della Direttiva del Consiglio 2002/99 del 16
dicembre 2002. Nell’allegato III di questa Direttiva sono elencati, per carni e
latte, i trattamenti volti ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli
animali . Prodotti, quindi , che abbiano subito uno di questi trattamenti
potrebbero essere considerati idonei all’esportazione (fa testo il certificato
sanitario che menzioni questa eventualità in alternativa all’origine degli animali) ,
anche qualora non vi sia la certezza del rispetto dell’indennità dell’origine
rispetto ad una malattia di cui alla lista A dell’OIE
Garanzie sanitarie sull’origine della carne garantite dagli stabilimenti con riconoscimento
Malattie cliniche Animali affetti da una malattia o condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri
umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che
presentano segni clinici di malattia sistemica o di cachessia, che non possono essere
macellati ai fini del consumo umano.
Le carni sono dichiarate non idonee al consumo umano se provengono da animali affetti
da una malattia di cui all’allegato A o, laddove opportuno, all’allegato B dell’UIE, tranne
quando diversamente stabilito dalla sezione IV
Malattie cliniche di cui
alla lista A dell’ OIE
Afta epizootica in tutte le spp
Stomatite vescicolosa in tutte le spp
Malattia vescicolare del Suino (MVS)
Peste bovina
Peste dei piccoli ruminanti
Pleuropolmonite contagiosa bovina
Febbre della Valle del Rift
Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue)
Vaiolo ovino e vaiolo caprino
Peste equina
Peste suina africana
Peste suina classica
Influenza aviare altamente patogena
Malattia di Newcastle
Malattie cliniche di cui
alla lista B dell’ OIE
citate nel regolamento
854/2004
Malattie comuni a più specie
Echinococcosi/idatidosi
Malattie dei bovini
Brucellosi bovina (vedi oltre)
Encefalopatia spongiforme bovina
Tubercolosi bovina (vedi oltre)
Malattie degli equini
Morva
Malattie dei suini
Brucellosi suina (vedi oltre)
Trichinellosi (vedi oltre)
Malattie per le quali è
esclusa l’importazione
di animali e/o lo
scambio nella UE se i
paesi di origine non
sono indenni
Afta epizootica
Nessun focolaio di malattia, nessun sintomo di infezione
virale (*) e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi
Tutte le specie
Stomatite vescicolosa
Nessun caso di malattia nel corso degli ultimi 6 mesi Tutte le specie
Stomatite vescicolare dei suini
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 24 mesi
Specie raggruppate sotto il taxon "Suidi"
Peste bovina
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi
Tutte le specie
Peste dei piccoli ruminanti
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata negli ultimi 12 mesi
Specie dei generi Ovis e Capra
Pleuropneumonia contagiosa bovina
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi
Specie del genere Bos
Dermatite nodulare del bovino (Lumpy Skin Disease)
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 36 mesi
Specie dei generi Bos, Bison e Bubalus
Febbre della valle del Rift
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi
Tutte specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon "Suidi"
Febbre catarrale ovina
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi con controllo
adeguato della popolazione di culicoidi
Tutte specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon "Suidi"
Schiavina e vaiolo caprino
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi
Specie dei generi Ovis e Capra
Peste suina africana
Nessun caso di malattia nel corso degli ultimi 12 mesi Specie raggruppate sotto il taxon "Suidi"
Peste suina classica
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi
Specie raggruppate sotto il taxon "Suidi”
Tubercolosi e Brucellosi (chiarimenti):
Va chiarito che gli animali commercializzabili negli scambi comunitari e
destinati al macello possono essere unicamente quelli provenienti da
allevamenti indenni, ovvero che hanno ottenuto la qualifica di ufficialmente
indenne solo 6 mesi dopo l’ultimo controllo con esito negativo, che è il secondo
negativo a distanza di altri 6 mesi: se ne deduce quindi che provengono da
allevamenti in cui non si registrano casi di TBC e Brucellosi da almeno 1 anno.
Per quanto riguarda il latte bovino la conformità al regolamento CE 853/04,
allegato III, sez.IX,cap.1 afferma che un allevamento non ufficialmente indenne
non può conferire il latte a stabilimenti riconosciuti, per cui è implicita
l’esclusione di latte proveniente da allevamenti con TBC o Brucellosi
Trichinellosi (chiarimenti): Nel caso delle carni suine per le quali la certificazione richieda la ricerca delle
trichine su tutti i capi, si consideri che non tutti i Paesi riconoscono i principi del
regolamento 2075/2005 e quindi qualora sia richiesta una attestazione, relativa
alla prova in ogni capo macellato (indipendentemente dalle possibili deroghe agli
allevamenti trichina free), è necessario acquisire dal macello la dichiarazione di
idoneità all’export
Carni (All.III,dir.2002/99/CE)e
Efficacia dei trattamenti
Malattia
Afta
ep
PSC MVS Peste
Afr.
Peste
bovin
a
New
Castle
IA Peste
picc.r
um.
Un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore
F0 è pari o superiore a 3,00 (**) + + + + + + + +
Trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C che
deve essere raggiunta nell'intera massa della carne + + + 0 + + + +
Trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C che
deve essere raggiunta nell'intera massa della carne + + + + + + + +
Trattamento termico in un contenitore ermetico con una
temperatura di almeno 60 °C per un minimo di 4 ore,
durante le quali la temperatura al centro del prodotto deve
essere di almeno 70 °C per 30 minuti
+ + + + + - - +
Fermentazione naturale e stagionatura di almeno 9 mesi per
le carni disossate che produca le seguenti caratteristiche:
Wa pari o inferiore a 0,93 e pH pari o inferiore a 6,0
+ + + + + 0 0 0
Come al precedente punto ma le carni possono essere non
disossate (*) + + + 0 0 0 0 0
Trasformazione dei salami conforme a criteri da stabilire
secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2,
previo parere del comitato scientifico pertinente
+ + + 0 + 0 0 0
Prosciutti e lombate sottoposti a una fermentazione e una
stagionatura naturali di almeno 190 giorni per i prosciutti e
di 140 giorni per le lombate
0 0 0 + 0 0 0 0
Trattamento termico che assicuri una temperatura di almeno
65 °C al centro del prodotto per il tempo necessario a
raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o
superiore a 40
+ 0 0 0 0 0 0 +
Latte
(All.III,dir.2002/99/CE)
Efficacia dei trattamenti
Malattia
Afta ep PSC MVS Peste
Afr.
Peste
bovina
New
Castle
IA Peste
picc.ru
m.
Temperatura ultra alta (UHT) (UHT =
trattamento minimo a 132 °C per almeno
un secondo)
+ 0 0 0 0 0 0 0
Se il latte ha un pH inferiore a 7,0, alta
temperatura semplice — pastorizzazione
di breve durata (HTST)
+ 0 0 0 0 0 0 0
Se il latte ha un pH pari o superiore a 7,0,
doppio HTST
+ 0 0 0 0 0 0 0
+: Efficacia riconosciuta.
0: Efficacia non riconosciuta.
(*) Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare
contaminazioni reciproche.
(**) F0 è l'effetto calcolato che neutralizza le spore batteriche. Un valore F0 di
3:00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato trattato sufficientemente
per ottenere lo stesso effetto neutralizzante di 121 °C (250 °F) in 3 minuti con
riscaldamento e refrigerazione istantanei.
Divieti esistenti relativi agli animali inviati alla macellazione,
verificati mediante Piani di monitoraggio nazionali (piani
nazionali sui residui di cui alla direttiva 96/23/CE) e locali
Pertanto nelle carni provenienti da stabilimenti di macellazione riconosciuti è
implicito che siano da considerarsi esenti da sostanze ormonali ed anti –
ormonali o che non presentino residui di sostanze ad azione antibiotica,
cortisonici o di fitofarmaci (pesticidi).
Relativamente all’'importazione di animali o di carne o di prodotti animali
provenienti da paesi che consentono la somministrazione di tali sostanze agli
animali destinati al consumo umano per altri scopi è vietata nell'Unione europea,
fatto salvo il caso in cui questi paesi offrano una garanzia equivalente per le
spedizioni verso l'Unione europea (sistema di allevamento separato).
La direttiva 96/22/CE vieta la somministrazione di talune
sostanze agli animali da azienda. Le sostanze interessate
sono:
i tireostatici;
gli stilbeni, i derivati di stilbeni, loro sali ed esteri;
l'estradiolo 17 beta e suoi derivati esterificati;
le sostanze beta-agoniste (possibili deroghe); e
le sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo
17 beta e suoi derivati esterificati), androgena o gestagena
(possibili deroghe, divieto temporaneo per lasciare alla
Commissione il tempo necessario per valutare i rischi di
queste sostanze sulla salute umana).
La direttiva 96/22/CE vieta:
l'immissione sul mercato delle sostanze di cui sopra per la somministrazione a qualsiasi
animale le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano (a parte le eccezioni
terapeutiche e zootecniche);
l'immissione sul mercato e la macellazione di animali contenenti tali sostanze o residui di
tali sostanze;
l'immissione sul mercato di carni o di prodotti di origine animale, contenenti tali sostanze
o residui di tali sostanze;
la detenzione in un'azienda di tali sostanze.
GARANZIE IGIENICHE IMPLICITE
Gli stabilimenti di produzione/trasformazione degli alimenti devono sottostare
alle norme previste dal pacchetto igiene e sono sotto controllo dell’ AC ufficiale
nei modi previsti, pertanto semplici e generiche attestazioni di libera vendita del
prodotto sul territorio comunitario o di lavorazioni igienica dello stesso non
dovrebbero essere richieste agli impianti fornitori di prodotto da esportare una
volta verificata la rintracciabilità delle materie prime da stabilimenti
registrati/riconosciuti.
Sui requisiti di processo
Relativamente ai requisiti di processo, quali ad esempio la pastorizzazione, il
trattamenti UHT o la Sterilizzazione, è possibile certificarli quando riferiti a norme
riconosciute a livello internazionale, e quindi citati con la generica dizione di
alimento “pastorizzato”, “sterilizzato”, sottoposto a trattamento termico “UHT”,
mentre nel caso siano citati dei parametri numerici che definiscono il processo,
questi sono declinati nel regolamento CE 2074/2005 solamente per il latte e
derivati, mentre per parametri diversamente definiti deve essere acquisita la
certificazione dall’ AC che vigila sullo stabilimento in cui viene effettuato il processo
da certificare.
Ad esempio
La pastorizzazione è ottenuta mediante un
trattamento comportante:
i) una temperatura elevata durante un breve
periodo (almeno 72°C per 15 secondi);
ii) una temperatura moderata durante un lungo
periodo (almeno 63°C per 30 minuti);
o
iii) ogni altra combinazione tempo-temperatura che
permetta di ottenere un effetto equivalente,
di modo che i prodotti diano, se del caso, una
reazione negativa al test di fosfatasi alcalina
immediatamente dopo aver subito tale
trattamento.
ALTRE GARANZIE DESUMIBILI PER I (alcuni)
PRODOTTI DOP e IGP (cfr. disciplinari di produzione)
esempi
Denominazione del
prodotto
“marchiato”
Origine della materia prima Zona di produzione Durata stagionatura/
tipo di
trattamento
Garanzie sanitarie aggiuntive
Bresaola della Valtellina Qualsiasi, anche congelate Provincia di Sondrio Stagionatura minima
3 settimane
Da bovini di età compresa tra i 18
mesi e i 4 anni
Coppa di Parma Qualsiasi a determinate condizioni,
escl. congelate
Province di PR, MO,
RE, MN, PV e
altre
parzialmente
Stagionatura minima
60 gg
Chimiche e chimico-fisiche:
- Sale < 5 %
- Proteine totali min.22 %
- Rapporto acqua/proteine max 2,00
- pH > 5,7
3. Parametri microbiologici
- Enterobatteri totali u.f.c./g < 10
- E. Coli u.f.c./g < 10
- Stafilococcus Aureus u.f.c./g < 100
Mortadella BOLOGNA
IGP
Qualsiasi Emilia Romagna,
Piemonte,
Lombardia,
Veneto,
Provincia di
Trento,
Toscana,
Marche e
Lazio.
Cottura con temp. A
cuore di 70°C
e
raffreddament
o a 10°C nel
minor tempo
possibile
CARATTERISTICHE CHIMICHE E
CHIMICO-FISICHE
Proteine totali min. 13,5%
Rapporto collageno/proteine max.
0,2 0
Rapporto acqua/proteine max. 4,10
Rapporto grasso/proteine max. 2,00
PH min. 6
ALTRE GARANZIE DESUMIBILI PER I (alcuni) PRODOTTI
DOP e IGP (cfr. disciplinari di produzione)
esempi
Parmigiano Reggiano
DOP
Bologna alla sinistra del fiume
Reno, Mantova alla destra del
fiume Po, Modena, Parma e
Reggio nell’Emilia.
Bologna alla
sinistra del fiume
Reno, Mantova
alla destra del
fiume Po, Modena,
Parma e Reggio
nell’Emilia
Maturazione
almeno 12 mesi
Assenza additivi, da latte crudo
senza trattamenti termici
Prosciutto di Parma
DOP
Da suini nati, allevati e
macellati in Italia in:
ER,Veneto,Lombardia,
Piemonte,Molise,Umbria,Toscan
a, Marche, Abruzzo. Escl.congel.
Parziale provincia
di Parma
Stagionatura
minima 12 mesi
dalla salagione
Prosciutto di San
Daniele
Da suini nati, allevati e
macellati in Italia in:
FVG, ER,Veneto,Lombardia,
Piemonte,Molise,Umbria,Toscan
a, Marche, Abruzzo. Escl.congel.
Comune di San
Daniele del Friuli
Stagionatura
minima 8 mesi
Zampone di Modena
IGP
Qualsiasi E-
R,VR,RO,Lombard
ia con esclusione
di SO
Autoclavato a
115°C fino a
stabilizzazione
termica se venduto
cotto
Nitriti di Na o K max 140 ppm
GARANZIE IGIENICO-SANITARIE DA ACQUISIRE DAI
FORNITORI LUNGO SUPPLY CHAIN (FORNITE CON
DOCUMENTAZIONE DI TRACCIABILITA’)
Garanzie sanitarie al macello integrative ai fini
export (SUINI)
Animali destinati alla macellazione
Gli animali destinati alla macellazione le cui carni
dovranno essere certificate per l’export sia
direttamente che indirettamente devono soddisfare i
requisiti generali per origine e provenienza e per
stato di salute già citati e in conformità ai
regolamenti comunitari 853/04 e 854/04. In
particolare, oltre ad essere scortati da Modello 4 e
dall’ ICA, i suini le cui carni saranno destinate
all’esportazione devono giungere tutti con tale
attestazione (ASI), che per le seguenti destinazioni,
Australia, Cina, Corea del Sud, Federazione russa,
e Giappone prevedono ulteriori garanzie aggiuntive.
A.S.I. (attestazione sanitaria integrativa)
L’attestazione integrativa deve essere firmata in originale dal veterinario ufficiale
competente per territorio di spedizione e si compone quindi di una parte generale,
comune per tutte le esportazioni, ed una speciale, per le condizioni previste per alcuni
paesi terzi. (eventuale invio informatico PEC).
NB: fare attenzione che il documento sia in originale e correttamente compilato in
ogni sua parte e che le parti non sottoscrivibili siano barrate al fine di evitare facili
falsificazioni.
Carni suine dal macello a
stabilimenti di lavorazione Le garanzie sanitarie acquisite presso il mattatoio devono essere restituite in
scorta alle carni che, destinate al sezionamento/lavorazione saranno poi
ingrediente di prodotti di origine animale in esportazione nei Paesi terzi.
Ovviamente anche queste garanzie prevedono una parte generale ed una
aggiuntiva.
Garanzie sanitarie alla trasformazione
integrative ai fini export (prodotti a base di
carne suina)
Tra le attestazioni che possono essere inserite nelle certificazioni generali
(sono escluse quelle per le quali è depositato il modello di certificazione
sanitaria) il Ministero propone in alternativa
o la stagionatura di almeno 360 giorni (400 se di animali macellati in Sardegna)
o il trattamento termico che ha consentito di raggiungere al cuore del prodotto
la temperatura di almeno 69°C mantenendola per almeno 30 minuti.
Dalla scheda di produzione il veterinario certificatore può dedurre il rispetto di
tale attestazione o da analoga dichiarazione rilasciata da altro veterinario. Si
tratta di una certificazione di prodotto, salvo che non sia attestata da un
processo accreditato come ad esempio nel caso delle produzioni DOP/IGP, per
cui deve essere rilasciata per ogni lotto dal veterinario ufficiale: non può essere
accettata una dichiarazione di processo rilasciata dal fornitore.
Malattia Vescicolare dei Suini (MVS) – annotazioni
Nel caso delle esportazioni verso paesi particolari queste sono le attestazioni richieste
per la MVS:
AUSTRALIA l’allevamento di origine è situato in una regione nella quale, negli ultimi
24 mesi, non vi è stata alcuna evidenza di virus MVS. L’allevamento è risultato
negativo ai test per la malattia vescicolare del suino (MVS), effettuati utilizzando la
siero–neutralizzazione o l’ELISA, ad un livello capace di individuare il 20% di
prevalenza con una certezza del 95% in data …………. (nei 6 mesi prima della
macellazione).
COREA la Regione è libera da MVS e PSC da almeno due anni e da PSA da almeno
3 anni. Le aziende nelle quali i suini sono nati ed allevati sono libere da carbonchio
ematico e brucellosi da almeno 2 anni prima della macellazione. Inoltre su di esse non
sono state imposte misure di polizia sanitaria negli ultimi 3 mesi.
FEDERAZIONE RUSSA nella Provincia dal cui territorio provengono gli animali non è
stato notificato alcun caso di MVS,
NB Gli USA relativamente a MVS attualmente (9.5.2014) accettano esclusivamente
prodotti ottenuti da carni di animali provenienti da Friuli, Liguria, Marche, Val d’Aosta,
Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e Trentino Alto Adige.
Malattia di Aujezsky o Pseudorabbia - annotazioni
Corea del Sud, Repubblica Popolare Cinese e Federazione russa
chiedono che le carni di suino provengano da animali allevati in zone in
cui non siano stati notificati focolai da pseudo rabbia da almeno 12
mesi (6 per la Cina).
Nella UE sono considerati indenni gli allevamenti che non registrano
casi di malattia da oltre 12 mesi e che sono sottoposti ogni 4 mesi a
controlli sierologici con esito favorevole (DM1.4.2007, allegato II),
tuttavia per ottenere lo status di Aujezsky free (Paese o allevamento
indenne) non deve essere praticata la vaccinazione, cosa che in Italia
prevista con il vaccino “deleto”, ovvero con virus marcato (privato della
proteina gE), per distinguerlo da quello selvaggio. Attenzione quindi a
non sottoscrivere la provenienza da paese indenne per suini allevati in
Italia: nel nostro paese, infatti , solo la provincia autonoma di Bolzano
lo è con Decisione 2008/185/CE
I prodotti da certificare sono disponibili ed ispezionabili al momento del rilascio della certificazione?
Si
No Non è possibile certificare quando si tratti di prima certificazione del lotto; a posteriori sono
possibili solo certificazioni integrative riferite alla prima certificazione
I prodotti sono identificabili ?
Si
No se non vi è la possibilità di identificare il prodotto in maniera univoca (lotto, peso,indentità)
rispetto al certificato non è possibile emettere il certificato. Potrebbe essere necessario
l’apposizione del sigillo.
Al momento della certificazione devono essere disponibili tutti i dati relativi al prodotto ed al
trasporto
Lo stabilimento è inserito negli elenchi degli impianti per la spedizione di determinate tipologie di prodotti in
particolare paesi di destinazione?
Si
No Non è possibile certificare spedizione di prodotti da stabilimenti che richiedono
obbligatoriamente l’inserimento in liste per determinati prodotti. E’ necessario verificare
direttamente sul sito del Ministero. Nel caso di spedizioni verso la FR verificare sul loro sito
anche se vi sono delle restrizioni temporanee.
Le garanzie sanitarie richieste dalla certificazione sono assimilabili a quelle implicite nel riconoscimento?
Si
No Se sono richieste garanzie supplementari relative al processo o all’origine è necessario
acquisirle prima della sottoscrizione del certificato
Le garanzie sanitarie supplementari dal fornitore sono documentate ufficialmente da un altro organo di controllo?
Esiste un nesso tra garanzia supplementare e prodotto (rintracciabilità)
Si
No Non è possibile certificare sulla base di garanzie suppletive attestate dal fornitore senza che
siano garantite da un organo di controllo terzo; tali garanzie devono comunque riferirsi al
prodotto
Le garanzie sanitarie supplementari relative allo stato sanitario degli animali sono desumibili dalle fonti di
informazione istituzionali?
Si
No Potrebbe essere necessario acquisirle dal fornitore sotto forma di attestazioni sanitarie
integrative; ad esempio per le carni suine destinate in Australia, Giappone, Corea , Cina, Fed.
Russa. Per i prodotti sottoposti a trattamenti di sterilizzazione per alcune destinazioni è
possibile soprassedere alle garanzie sulla stato sanitario degli animali da cui derivano le
materie prime. In assenza delle garanzie sanitarie supplementari se richieste non è possibile
certificare. segue
Le garanzie sanitarie relative al processo sono desumibili dalla documentazione di preshipment agli
atti ?
Si
No In assenza di evidenze riferite al lotto in spedizione non è possibile certificare.
Il certificato sanitario rispetta i requisiti formali? (1 solo originale, firma e timbri in colore diverso
dal nero, numerazione delle pagine e numerazione univoca del certificato ed eventualmente in carta
filigranata se per Fed. Russa e Cina, spazi bianchi barrati, assenza di modifiche su format
depositati, ecc.)
Si
No Non può essere rilasciato fintanto che non sono state risolte le non conformità
formali.
E’ possibile certificare
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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