collegio provinciale dei periti agrari e dei periti agrari … · 2019. 1. 16. · e-mail:...
Post on 27-Nov-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI
AGRARI LAUREATI DI FERRARA
ALBO PROFESSIONALE ED ELENCO SPECIALE
al 1° gennaio 2019
SOMMARIO
PARTE 1
- Componenti del Consiglio
- Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
PARTE 2
ALBO PROFESSIONALE: iscritti al 1° gennaio 2019 n° 173
- in ordine alfabetico
- in ordine di anzianità
ELENCO SPECIALE: iscritti al 1° gennaio 2019 n° 0
PARTE 3
NORME :
- Codice Deontologico
- Legge 28/03/1968 n° 434
- Regolamento di esecuzione della Legge 28/03/1968, n° 434
PARTE 1
COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI
E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI
FERRARA
SEDE Piazza Luciano Chiappini, 2 int. 3
44123 Ferrara
Telefono 0532-204637
e-mail:
collegio.ferrara@peritiagrari.it
collegio.ferrara@pec.peritiagrari.it
Consiglio e Revisori dei Conti in carica
dal 20 Aprile 2015 al 19 Aprile 2019
CONSIGLIO Presidente: Mario Bernardini
Vice Presidente: Achille Brunelli
Segretario: Gessica Mantovani
Tesoriere: Paolo Marchioni
Consiglieri: Eugenio Costa
Paolo Salvi
Denis Verzella
REVISORI Presidente: Anna Gallerani
DEI CONTI Revisore Effettivo: Pietro Castaldini
Revisore Effettivo: Paolo Callegari
Revisore Supplente: Michele Giori
PARTE 2 ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE
AL 1° GENNAIO 2019 ELENCO IN ORDINE ALFABETICO
NUMERO
PROGRESSIVO NUMERO TIMBRO
NUMERO ELENCO
COGNOME E NOME NOTE
1 179 76 ALEOTTI MARCO
2 145 55 ALIPRANDI MATTEO
3 129 41 ANGELINI DANIELE
4 138 42 ARVEDA GIOVANNI
5 155 64 BAGNI NICOLA
6 191 82 BAIOCATO GIUSEPPE
7 343 188 BALBONI CLAUDIO
8 281 140 BALBONI MASSIMO
9 261 125 BALUGANI ALESSANDRO
10 333 63 BANZI GIAN VITO
11 231 106 BARIANI MAURO
12 53 9 BARIONI ROBERTO
13 136 43 BAROTTI LEONARDO Sospeso per morosità dal 16/12/11
14 248 114 BENAZZI GIOVANNI
15 241 115 BENETTI FRANCO
16 86 20 BENETTI MARCO
17 211 93 BENINI ANTONIO
18 287 141 BERARDI LUIGI
19 338 186 BERNARDINI MARIO
20 296 142 BERNINI STEFANO
21 94 22 BERTI PAOLO
22 209 94 BINATI EMANUELE
23 361 205 BOLOGNESI NICHOLAS
24 300 153 BONACCORSI DARIO
25 328 179 BONAGURO MICHELE
26 257 126 BONDANDINI FAUSTO
27 237 110 BONIOLO VINCENZO
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO TIMBRO
NUMERO ELENCO
COGNOME E NOME NOTE
28 288 143 BORGATTI MASSIMILIANO
29 260 127 BORGHI MASSIMO
30 238 111 BORSARI MARCO
31 96 23 BOTTONI ALBERTO
32 65 12 BOVINA LUIGI
33 355 199 BRATTI GIACOMO
34 352 196 BRATTI MATTEO
35 161 66 BREGOLI CELSO
36 168 67 BREGOLI GIULIO
37 244 116 BRETTA PAOLO
38 358 202 BREVEGLIERI MICHELE Dal CPA di Modena Iscritto dal 2016
39 351 182 BRUNELLI ACHILLE Dal CPA di Bologna iscritto dal 1998
40 329 180 BRUNELLI LUCA
41 139 51 CALLEGARI PAOLO
42 121 36 CANETTO ALBERTO
43 73 14 CARANDINA EMILIO
44 79 16 CARANTI IVO
45 276 128 CARBONI ROBERTO
46 89 21 CASTALDINI PIETRO
47 128 44 CAVALLINI GIUSEPPE
48 335 184 CAVICCHI VALERIO
49 203 90 CAVICCHI VINCENZO
50 180 79 CHIARI LUIGI
51 307 154 CHIOSSI FERRUCCIO
52 183 80 COATTI MAURO
53 357 201 COCCHI FEDERICO
54
81 18 CORRADI CORRADO
55 342 187 COSTA EUGENIO
56 107 25 COSTANZELLI PIETRO
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO TIMBRO
NUMERO ELENCO
COGNOME E NOME NOTE
57 186 83 CRISTOFORI LEONARDO
58 312 166 DAL BUONO FILIPPO
59 297 155 DE CHECCHI GIANCARLO
60 354 198 DIAMANTI FABIO
61 278 129 FABBRI ADRIANO
62 198 88 FABBRI PAOLO
63 197 85 FALLAVENA EMANUELA
64 256 130 FERIOLI ANDREA
65 108 26 FIORI ALBERTO
66 267 131 FORTINI FABIO Sospeso per morosità dal16/12/11
67 344 189 GALEOTTI FABIO
68 230 101 GALLERAN PAOLO
69 233 107 GALLERANI ALBERTO
70 299 156 GALLERANI ALBERTO
71 341 139 GALLERANI ANNA
72 336 185 GALLERANI STEFANO
73 141 52 GALLIERA ANGELO
74 353 197 GARBELLINI FRANCESCO
75 115 27 GAVIOLI LUCIO
76 116 29 GAZZOTTI GIOVANNI
77 277 132 GIACOMELLI DAVIDE
78 320 171 GIORDANI LUIGI
79 205 91 GIORI MICHELE
80 356 200 GOZZA ANDREA Dal CPA di Bologna iscritto dal 2012
81 290 144 GUARALDI LUCA
82 48 7 GUARALDI VERTER
83 163 69 GUERRA MICHELE
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO TIMBRO
NUMERO ELENCO
COGNOME E NOME NOTE
84 318 169 GUERZONI VANNI
85 221 99 GUIDETTI ROBERTO
86 285 145 LAMBORGHINI FABRIZIO
87 325 176 LAMBORGHINI GIANPAOLO
88 284 146 LAMBORGHINI GIULIANO
89 228 102 LAZZARI RAFFAELLA
90 119 34 LAZZARIN FLAVIO
91 110 33 LODI STEFANO
92 292 147 LORENZINI LORENZO
93 271 133 MACCAGNANI ALESSANDRO
94 349 194 MALAGUTI MATTEO
95 324 175 MALAGUTI UGO
96 149 58 MALAGUTI UMBERTO
97 224 103 MALAGUTTI MASSIMO
98 214 96 MANFRA LUIGI
99 170 70 MANFREDINI GIOVANNI
100 188 84 MANTOVANI CRISTINA
101 348 193 MANTOVANI GESSICA
102 250 118 MANTOVANI TIZIANO
103 160 71 MARANGONI ANDREA
104 178 77 MARCHETTI ROBERTO
105 316 1 MARCHIONI PAOLO
Iscritto nell’Elenco Speciale dal 1967. Iscritto all’Albo Professionale dal 14-10-1994.
106 360 204 MARESTA SABRINA
107 51 8 MASSARO GABRIELE
108 295 148 MENGHINI ANDREA
109 137 46 MESTIERI ROBERTO
110 308 158 MILANI ETTORE
111 44 6 MILESI MARIA LUISA
112 78 15 MINELLI PAOLO
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO TIMBRO
NUMERO ELENCO
COGNOME E NOME NOTE
113 266 134 MINELLI PAOLO
114 234 108 MOLINARI CLAUDIO
115
286 152 MONARI MAURO
Sospeso per morosità dal 2002.
116 200 89 MONTANARI NICOLA
117 306 159 MORSELLI LUCA
118 109 31 MUNERATI MARCO
119 345 190 NANNI ANTONIO
120 314 167 NAVARRA ETTORE
121 84 19 NERINI LEONARDO
122 332 183 PAGANELLI CESARE
123 242 120 PALARA FABRIZIO
124 236 112 PARESCHI GRAZIANO
125 243 121 PARISOTTO ALESSANDRO
126 253 135 PAVIANI PAOLO
127 169 72 PETTAZZONI FABIO
128 223 104 PEZZINI GIUSEPPE
129 207 92 PIRANI GIANFRANCO
130 289 149 PIVA ALBERTO
131 235 109 PIVA MASSIMO
132 150 59 PO COSTANTINO
133 118 35 POLA GIAMPAOLO
134 113 32 POLA TIZIANO Sospeso per morosità dal 2007.
135 226 105 POZZAT I MARIO
136 327 178 PRINI SANDRO
137 125 37 PULIZZI BRUNO
138
301 160 PULIZZI MASSIMILIANO
139 321 172 RAMBALDI RINO
140 126 38 RICCI ANTONIO
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO TIMBRO
NUMERO ELENCO
COGNOME E NOME NOTE
141 39 5 RIZZO ANDREA
142 181 81 RIZZO ANDREA
143 132 48 ROCCHI STEFANO
144 275 136 RONCARATI EDO
145 124 39 ROVERSI ANTENORE
146 283 150 SACCENTI ALBERTO
147 151 60 SACCHETTI MILVA
148 152 61 SACCOMANDI ANDREA
149 268 138 SALVI MANUEL
150 347 192 SALVI PAOLO
151 103 124 SGARAVATTO DIEGO
152 240 113 SGOBBI MAURIZIO
153 173 74 SIGNANI LEANDRO
154 23 3 SITA ALFONSO
155
131 49 STELLA MAURO
156 359 203 TABANELLI MARCELLO
157 319 170 TACCHINI PAOLO
158 220 100 TADDEI ANGELO
159 164 75 TADDIA MASSIMO
160 176 78 TASSINARI VITTORIO
161 315 168 TINTI DAVIDE
162 158 65 TOGNETTI MARCO
163 293 151 TRALLI REMO
164 134 50 VENTURA MAURIZIO
165 57 10 VERRI GABRIELE
166 350 195 VERZELLA DENIS
167 66 13 VISENTINI FABIO
168 322 173 ZACCARINI RINO
169 245 122 ZANETTI DAVIDE GIUSEPPE
170 144 54 ZANINI GABRIELE
NUMERO
PROGRESSIVO
NUMERO TIMBRO
NUMERO ELENCO
COGNOME E NOME
NOTE
171 123 40 ZAPPAROLI PIER LUIGI
172 273 137 ZERBINATI MARCO
173 305 162 ZERBINI LUCA
ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE IN ORDINE DI ANZIANITA’ AL 1° GENNAIO 2019
Num. progr.
Numero elenco
Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO CITTA' DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
1
1 316 MARCHIONI PAOLO 19/07/1944 Copparo (FE)
Via Provinciale per Finale, 55
44035 FORMIGNANA (FE)
02/01/1967 diploma
2 3 23 SITA ALFONSO
12/09/1933 Finale Emilia (MO)
Via Petrucci, 28 44124 FERRARA 30/04/1967 diploma
3 5 39 RIZZO ANDREA
24/10/1949 Berra (FE)
Via Pivanti, 103 44033 BERRA (FE)
25/04/1972 diploma
4 6 44 MILESI MARIA LUISA
21/03/1932 Mantova
Via Oca Campazzo, 7 44012 ARGENTA (FE)
30/08/1972 diploma
5 7 48 GUARALDI VERTER
26/10/1947 Cento (FE)
Via Paradisi, 19 44042 CENTO (FE)
09/10/1973 diploma
6 8 51 MASSARO GABRIELE
28/02/1950 Ro Ferrarese (FE)
Via A. Mantegna, 42 45100 ROVIGO 23/09/1974 diploma
7 9 53 BARIONI ROBERTO
27/05/1950 Tresigallo (FE)
Via Molino, 10 44039 TRESIGALLO (FE)
03/02/1975 diploma
8 10 57 VERRI GABRIELE
18/03/1949 Molinella (BO)
Via della Stuoia, 9 44011 ARGENTA (FE)
18/02/1975 diploma
9 12 65 BOVINA LUIGI
05/01/1951 Cento (FE)
Via Beldono, 11 44042 CENTO (FE)
09/03/1976 diploma
10 13 66 VISENTINI FABIO
26/09/1952 Argenta (FE)
Via Sant'Antonio, 10 44011 ARGENTA (FE)
23/03/1976 diploma
11 14 73 CARANDINA EMILIO
26/10/1950 Stienta (RO)
Via M.M. Boiardo, 12 44121 FERRARA 11/01/1977 diploma
12 15 78 MINELLI PAOLO
12/11/1946 Cento (FE)
Via Maestra, 9 44042 CENTO (FE)
29/03/1977 diploma
Num. progr.
Numero elenco
Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA INDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
13 16 79 CARANTI IVO
29/07/1947 Conselice (RA)
Via Terraglio Mura,4 44011 ARGENTA (FE)
31/03/1977 diploma
14 18 81 CORRADI CORRADO
08/10/1957 Verona
Via Convento, 98 44033 BERRA (FE)
10/05/1977 diploma
15 19 84 NERINI LEONARDO
25/09/1950 Argenta (FE)
Via Imperiale, 30 44011 ARGENTA (FE)
12/07/1977 diploma
16 20 86 BENETTI MARCO
28/02/1955 Ferrara
Via Beatrice d'Este II, 29 44121 FERRARA 12/09/1977 diploma
17 21 89 CASTALDINI PIETRO
13/07/1952 Ferrara
Via F. Parri, 23 44011 AGENTA (FE)
02/02/1978 diploma
18 22 94 BERTI PAOLO
21/10/1950 Ariano Pol. (RO)
Via Valle Mantello, 21 44124 FERRARA 22/10/1978 diploma
19 23 96 BOTTONI ALBERTO
15/08/1960 Argenta (FE)
Via Nazionale Nord, 69 44011 ARGENTA (FE)
24/12/1979 diploma
20 25 107 COSTANZELLI PIETRO
27/03/1960 Bondeno (FE)
Corso Panaro, 62 44012 BONDENO (FE)
15/10/1982 diploma
21 26 108 FIORI ALBERTO
01/04/1960 Cento (FE)
Via G. Donati, 33 44042 CENTO (FE)
15/10/1982 diploma
22 27 115 GAVIOLI LUCIO
08/06/1961 Bondeno (FE)
Via Argine Po, 1
44012 BONDENO (FE)
13/12/1982
diploma
23 29 116 GAZZOTTI GIOVANNI
10/11/1962 Ferrara
Via Banchetta, 11 44028 POGGIO RENATICO. (FE)
13/12/1982 diploma
24 31 109 MUNERATI MARCO
10/05/1963 Bondeno (FE)
Via Nicolò Paganini, 4 44012 BONDENO (FE)
13/12/1982 diploma
25 32 113 POLA TIZIANO
11/05/1960 Cento (FE)
Via Saffi A.,.3 int. 4 44042 CENTO (FE)
13/12/1982 diploma
Num. progr. Numero
elenco Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA INDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
26 33 110 LODI STEFANO
06/02/1962 Sant'Agostino (FE)
Via A. Gramsci, 2/A 44047 S. AGOSTINO (FE)
31/12/1982 diploma
27 34 119 LAZZARIN FLAVIO
11/05/1962 Ferrara
Via Imperiale, 133 44124 FERRARA 05/02/1983 diploma
28 35 118 POLA GIAMPAOLO
23/02/1958 Cento (FE)
Via Statale, 139 44046 S. AGOSTINO (FE)
05/02/1983 diploma
29 36 121 CANETTO ALBERTO
09/08/1963 Padova
C.so Matteotti, 34 44025 FISCAGLIA (FE)
22/12/1983 diploma
30 37 125 PULIZZI BRUNO
06/12/1964 Argenta (FE)
Via Gresolo, 9 44011 ARGENTA (FE)
27/04/1984 diploma
31 38 126 RICCI ANTONIO
17/06/1961 Portomaggiore (FE)
Strada Bordocchia, 117 44020 OSTELLATO (FE)
27/04/1984 diploma
32 39 124 ROVERSI ANTENORE
30/06/1961 Copparo (FE)
Via Boldini, 37 44029 COMACCHIO (FE)
27/04/1984 diploma
33 40 123 ZAPPAROLI PIER LUIGI
05/08/1962 Bondeno (FE)
Via Leopardi, 28 44012 BONDENO (FE)
27/04/1984 diploma
34 41 129 ANGELINI DANIELE
22/02/1951 Bentivoglio (BO)
Via Ghisellini, 20/1 44042 CENTO (FE)
22/03/1985 diploma
35 42 138 ARVEDA GIOVANNI
03/09/1963 Ferrara
Via dello Zuccherificio, 9 44022 COMACCHIO (FE)
22/03/1985 diploma
36 43 136 BAROTTI LEONARDO
15/08/1961 Voghiera (FE)
Via Provinciale, 147 44019 VOGHIERA (FE)
22/03/1985 diploma
37 44 128 CAVALLINI GIUSEPPE
18/04/1964 Ferrara
Via Trebbo, 11 44011 ARGENTA (FE)
22/03/1985 diploma
38 46 137 MESTIERI ROBERTO 21/05/1961 Poggiorenatico (FE)
Via Albergati, 4 44042 CENTO (FE)
22/03/1985
diploma
Num. progr.
Numero elenco
Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA INDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
39 48 132 ROCCHI STEFANO
01/01/1966 Codigoro (FE)
Via Enrico Fermi, 33 44021 CODIGORO (FE)
22/03/1985 diploma
40 49 131 STELLA MAURO
19/05/1965 Codigoro (FE)
Via I° Maggio, 69 44021 CODIGORO (FE)
22/03/1985 diploma
41 50 134 VENTURA MAURIZIO
10/05/1963 Argenta (FE)
Via Rasi e Spinelli,80/2 47521 CESENA (FC)
22/03/1985 diploma
42 51 139 CALLEGARI PAOLO
21/05/1963 Ferrara
Via Pelosa, 34/b 44124 FERRARA 11/11/1985 diploma
43 52 141 GALLIERA ANGELO
30/09/1963 Bondeno (FE)
Via Malaspina, 1/A 41032 CAVEZZO (MO)
29/11/1985 diploma
44 54 144 ZANINI GABRIELE
08/11/1948 Mesola (FE)
Via Sacche, 63 44026 MESOLA (FE)
29/11/1985 diploma
45 55 145 ALIPRANDI MATTEO
23/09/1965 Codigoro (FE)
Via M. Liboni, 32 44123 FERRARA 24/02/1986 diploma
46 58 149 MALAGUTI UMBERTO
06/11/1962 Bondeno (FE)
Via Cellini, 15 44012 BONDENO (FE)
24/02/1986 diploma
47 59 150 PO COSTANTINO
29/05/1957 Cento (FE)
Via Imperiale, 12 44042 CENTO (FE)
24/02/1986 diploma
48 60 151 SACCHETTI MILVA
12/09/1966 Ravenna
Via Taglio Nuovo, 14 44022 COMACCHIO (FE)
24/02/1986
diploma
49 61 152 SACCOMANDI ANDREA
09/12/1958 Lagosanto (FE)
Via S. Venanzio, 10 44023 LAGOSANTO (FE)
24/02/1986 diploma
50 63 333 BANZI GIAN VITO 26/05/1965 Argenta (FE)
Via Don Stefanato, 38 48123 CASALBORSETTI (RA)
25/10/1986
diploma
Num. progr. Numero
elenco Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA INDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
51 64 155 BAGNI NICOLA
22/11/1967 Cento (FE)
Via Flavio Gioia, 1 44042 CENTO (FE)
07/11/1986 diploma
52 65 158 TOGNETTI MARCO
02/05/1957 Bologna
Via Argine sinistro Idice,2
44011 ARGENTA (FE)
07/11/1986 diploma
53 66 161 BREGOLI CELSO
11/09/1956 Cento (FE)
Via Chiesa, 75/5 44042 CENTO (FE)
27/03/1987 diploma
54 67 168 BREGOLI GIULIO
21/04/1964 Finale Emilia (MO)
Via Chiesa, 118/1 44042 CENTO (FE)
27/03/1987 diploma
55 69 163 GUERRA MICHELE
16/12/1966 Bondeno (FE)
Via Concordia, 113 41032 CAVEZZO (MO)
27/03/1987 diploma
56 70 170 MANFREDINI GIOVANNI
01/06/1966 Ferrara
Via Provinciale Consandolo, 11/H
44015 PORTOMAGGIORE (FE)
27/03/1987 diploma
57 71 160 MARANGONI ANDREA
19/01/1963 Ficarolo (RO)
Via di Spagna , 91 44012 BONDENO (FE)
27/03/1987 diploma
58 72 169 PETTAZZONI FABIO
03/03/1963 Cento (FE)
Via Maestrola, 53/9 44042 CENTO (FE)
27/03/1987 diploma
59 74 173 SIGNANI LEANDRO
23/10/1948 Forlì
Via Pilastrino, 5 44011 ARGENTA (FE)
27/03/1987 diploma
60 75 164 TADDIA MASSIMO
09/07/1964 Bondeno (FE)
Via Arginelli, 370 44012 BONDENO (FE)
27/03/1987 diploma
61 76 179 ALEOTTI MARCO
30/08/1966 Bologna
Via I° Crescenzi, 2 44011 ARGENTA (FE)
20/06/1987
diploma
62 77 178 MARCHETTI ROBERTO
08/05/1960 Adria (RO)
Via Manzoni, 30/G 44021 C0DIGORO (FE)
26/06/1987 diploma
63 78 176 TASSINARI VITTORIO
01/08/1962 Cento (FE)
Via Martiri della Libertà, 67
44047 S. AGOSTINO (FE)
26/06/1987 diploma
Num. progr. Numero
elenco Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA INDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
64 79 180 CHIARI LUIGI
28/05/1955 Cento (FE)
Via Modena , 42 44042 CENTO (FE)
23/10/1987 diploma
65 80 183 COATTI MAURO
28/10/1968 Alfonsine (RA)
Via Parigi, 7/2 44011 ARGENTA (FE)
23/10/1987 diploma
66 81 181 RIZZO ANDREA
28/02/1961 Bondeno (FE)
Via Madonna della Pioppa, 39
44012 BONDENO (FE)
23/10/1987 diploma
67 82 191 BAIOCATO GIUSEPPE
23/01/1954 Rovigo
Via Piave,106 44021 CODIGORO (FE)
08/01/1988 diploma
68 83 186
CRISTOFORI LEONARDO
11/12/1967 Cento (FE)
Via Santa Liberata, 11 44042 CENTO (FE)
08/01/1988 diploma
69 84 188 MANTOVANI CRISTINA
09/06/1967 Ferrara
Via Ciclamini, 5 44042 CENTO (FE)
08/01/1988 diploma
70 85 197 FALLAVENA EMANUELA
07/08/1967 Cento (FE)
Via ex Dogana, 110 44042 CENTO (FE)
26/02/1988 diploma
71 88 198 FABBRI PAOLO
02/04/1968 Ferrara
Via Per Stellata, 22 44012 BONDENO (FE)
22/04/1988 diploma
72 89 200 MONTANARI NICOLA
30/10/1964 Ferrara
Via Cento, 35/2
44049 VIGARANO MAINARDA (FE)
22/04/1988 diploma
73 90 203 CAVICCHI VINCENZO
09/02/1960 Cento (FE)
Via E. Facchini, 52/a 44047 S. AGOSTINO (FE)
02/12/1988 diploma
74 91 205 GIORI MICHELE
28/11/1966 Ferrara
Via della Bonetta, 1 44041 ARGENTA (FE)
02/12/1988 diploma
75 92 207 PIRANI GIANFRANCO 13/06/1955 Cento (FE)
Via Albergati, 15
44042 CENTO (FE)
02/12/1988 diploma
76 93 211 BENINI ANTONIO
23/05/1967 Ferrara
Via Cottarelli,33 44034 COPPARO (FE)
17/03/1989 diploma
Num. progr. Numero
elenco Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA INDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
77 94 209 BINATI EMANUELE
20/01/1962 Iolanda di Savoia
Via Pio la Torre, 4 44123 FERRARA
78 96 214 MANFRA LUIGI
23/06/1959 Avellino
Via della Crusca, ,23 44123 FERRARA 17/03/1989 diploma
79 99 221 GUIDETTI ROBERTO
03/04/1967 Modena
Vicolo Vittoria, 5/5 44121 FERRARA 15/12/1989 diploma
80 100 220 TADDEI ANGELO
24/08/1962 Cento (FE)
Via Casabianca, 4\4 44042 CENTO (FE)
15/12/1989 diploma
81 101 230 GALLERAN PAOLO
09/08/1963 Copparo (FE)
Via Bolognesi, 126 44034 COPPARO (FE)
09/03/1990 diploma
82 102 228 LAZZARI RAFFAELLA
07/081969 Cento (FE)
Via dei Lavoratori, 5 44047 S. AGOSTINO (FE)
09/03/1990 diploma
83 103 224 MALAGUTTI MASSIMO
07/07/1970 Ferrara
Via Resistenza, 18 44037 IOLANDA DI S. (FE)
09/03/1990 diploma
84 104 223 PEZZINI GIUSEPPE
19/03/1951 Cento (FE)
Via Bianchetti, 32 44047 S. AGOSTINO (FE)
09/03/1990 diploma
85 105 226 POZZATI MARIO
20/04/1961 Codigoro (FE)
Via Guido Monaco, 3 44021 CODIGORO (FE)
09/03/1990 diploma
86 106 231 BARIANI MAURO
08/06/1961 Voghiera (FE)
Via C. Aventi, 33 44015 PORTOMAGGIORE (FE)
31/03/1990 diploma
87 107 233 GALLERANI ALBERTO
25/03/1966 Cento (FE)
Via Barbieri, 14 44042 CENTO (FE)
31/03/1990 diploma
88
108 234 MOLINARI CLAUDIO 19/03/1956 Migliarino (FE)
Via XXV Aprile, 10/a
44027 MIGLIARINO (FE)
31/03/1990
Diploma
89 109 235 PIVA MASSIMO
01/01/1968 Copparo (FE)
Strada Jolanda Bonaglia, 11
44037 IOLANDA DI SAVOIA. (FE)
31/03/1990 diploma
Num. progr. Numero
elenco Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA INDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
90 110 237 BONIOLO VINCENZO
10/04/1954 Fratta Pol. (RO)
Via Mazzini, 10 44047 S. AGOSTINO (FE)
02/07/1990 diploma
91 111 238 BORSARI MARCO
07/05/1962 Bondeno (FE)
Via Ponte Santi, 227/A 44012 BONDENO (FE)
02/07/1990 diploma
92 112 236 PARESCHI GRAZIANO
22/01/1960 Bondeno (FE)
Via Comunale, 210 44012 BONDENO (FE)
02/07/1990 diploma
93 113 240 SGOBBI MAURIZIO
15/09/1966 Bondeno (FE)
Via E. Curiel, 19 44049 VIGARANO MAINARDA (FE)
02/07/1990 diploma
94 114 248 BENAZZI GIOVANNI
30/10/1970 Cento (FE)
Via Cremonino, 24 44042 CENTO (FE)
26/10/1990 diploma
95 115 241 BENETTI FRANCO
25/07/1955 Copparo (FE)
Via Dante Alighieri, 44 44034 COPPARO (FE)
26/10/1990 diploma
96 116 244 BRETTA PAOLO
02/08/1967 Bondeno (FE)
Via Bottega, 15 44042 CENTO (FE)
26/10/1990 diploma
97 118 250 MANTOVANI TIZIANO
09/06/1968 Codigoro (FE)
Piazza S. Lorenzo, 15 44026 MESOLA (FE)
26/10/1990 diploma
98 120 242 PALARA FABRIZIO
22/12/1962 Ferrara
Via Chiesa, 54 44124 FERRARA 26/10/1990 diploma
99 121 243
PARISOTTO ALESSANDRO
05/05/1965 Ferrara
Via Piopponi, 82 44124 FERRARA 26/10/1990 diploma
100 122 245
ZANETTI DAVIDE GIUSEPPE
26/03/1960 Ferrara
Via S. Pertini, 13
44124 FERRARA
26/10/1990 diploma
101
124 103 SGARAVATTO DIEGO 28/12/1953 Iolanda di S. (FE)
Via G. Bruno, 30\e
44039 TRESIGALLO (FE)
20/12/1990
diploma
Num. progr. Numero
elenco Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA INDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
102 125 261
BALUGANI ALESSANDRO
24/09/1971 Bondeno (FE)
Via Parigi, 7 44011 ARGENTA (FE)
21/12/1990 diploma
103 126 257 BONDANDINI FAUSTO
16/02/1952 Argenta (FE)
Viale dei Tigli, 3 44011 ARGENTA (FE)
21/12/1990 diploma
104 127 260 BORGHI MASSIMO
29/04/1971 Bondeno (FE)
Via Comunale, 61 44012 BONDENO (FE)
21/12/1990 diploma
105 128 276 CARBONI ROBERTO
09/09/1967 Bondeno (FE)
Via Imperiale, 78 44011 ARGENTA (FE)
21/12/1990 diploma
106 129 278 FABBRI ADRIANO
05/08/1969 Ferrara
Via Borgatti, 34/a 44012 BONDENO (FE)
21/12/1990 diploma
107 130 256 FERIOLI ANDREA
28/02/1969 Cento (FE)
Via L. Einaudi, 57 44047 S. AGOSTINO (FE)
21/12/1990 diploma
108
131 267 FORTINI FABIO 16/06/1971 Cento FE
Via Nuova, 50 44042 CENTO (FE )
21/12/1990 diploma
109 132 277
GIACOMELLI DAVIDE
14/07/1969 Bondeno (FE)
Via per Pilastri, 132 44012 BONDENO (FE)
21/12/1990 diploma
110 133 271
MACCAGNANI ALESSANDRO
20/02/1971 Portomaggiore (FE)
Via Provinciale, 200 44019 VOGHIERA (FE)
21/12/1990 diploma
111 134 266 MINELLI PAOLO
24/03/1966 Cento (FE)
Via Pilastrello, 24 44042 CENTO (FE)
21/12/1990 diploma
112 135 253 PAVIANI PAOLO
08/12/1960 Berra (FE)
Via Bonaglia traversa 5, 14
44037 IOLANDA DI SAVOIA (FE)
21/12/1990 diploma
113 136 275 RONCARATI EDO
21/09/1961 Bondeno (FE)
Via Ferrarese, 140 44012 BONDENO (FE)
21/12/1990 diploma
114 137 273 ZERBINATI MARCO
20/05/1963 Bondeno (FE)
Via XX Settembre, 57 44012 BONDENO (FE)
21/12/1990 diploma
115 138 268 SALVI MANUEL
3/01/1968 Cento (FE)
Via Bregoli, 22 int.2 44042 CENTO (FE)
21/12/1990 diploma
116 139 341 GALLERANI ANNA
22/05/1969 Bondeno (FE)
Via Per Ferrara, 123/3 41034 FINALE EMILIA (MO)
02/01/1991 diploma
Num. progr. Numero
elenco Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA INDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
117 140 281 BALBONI MASSIMO
17/11/68 Cento (FE)
Via per Modena, 17/2 41034 FINALE EMILIA (MO)
03/01/1991 diploma
118 141 287 BERARDI LUIGI
03/11/1942 Conselice (RA)
Via Castello, 86 44030 RO (FE)
03/01/1991 diploma
119 142 296 BERNINI STEFANO
18/12/1967 Ferrara
Via Penavara, 125 44124 FERRARA 03/01/1991 diploma
120 143 288
BORGATTI MASSIMILIANO
14/05/1968 Cento (FE)
Via Erri, 2/3 44042 CENTO (FE)
03/01/1991 diploma
121 144 290 GUARALDI LUCA
11/08/1971 Bondeno (FE)
Via Chiesa, 61 44042 CENTO (FE)
03/01/1991 diploma
122 145 285
LAMBORGHINI FABRIZIO
22/04/1968 Cento (FE)
Via Buttieri, 9 44042 CENTO (FE)
03/01/1991 diploma
123 146 284
LAMBORGHINI GIULIANO
06/10/1941 Cento (FE)
Via Buttieri, 9 44042 CENTO (FE)
03/01/1991 diploma
124 147 292 LORENZINI LORENZO
28/12/1963 Modena
Via per Stellata, 82 44012 BONDENO (FE)
03/01/1991 diploma
125 148 295 MENGHINI ANDREA
06/10/1961 Bondeno (FE)
Via Ferrarese, 240 44012 BONDENO (FE)
03/01/1991 diploma
126 149 289 PIVA A LBERTO
01/10/1956 Ferrara
Via Aducco, 18 44123 FERRARA 03/01/1991 diploma
127 150 283 SACCENTI ALBERTO
29/12/1958 Bondeno (FE)
Via Provinciale, 12 44012 BONDENO (FE)
03/01/1991 diploma
128 151 293 TRALLI REMO
18/11/1959 Bondeno (FE)
Via Provinciale, 84 44012 BONDENO (FE)
03/01/1991 diploma
129 152 286 MONARI MAURO
12/06/1969 Cento (FE)
Via Cento, 24 44124 FERRARA 03/01/1991 diploma
130 153 300 BONACCORSI DARIO
29/04/1958 Formignana (FE)
Via Provinciale Finale,94/B
44035 FORMIGNANA (FE)
08/03/1991 diploma
131
154 307 CHIOSSI FERRUCCIO 21/01/1955 Vigarano M. (FE)
Via Cento, 147/d 44049 VIGARANO MAINARDA (FE)
08/03/1991 diploma
Num. progr. Numero
elenco Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA INDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
132 155 297
DE CHECCHI GIANCARLO
06/10/1953 Bolzano
VIA J.F.Kennedi, 25 44020 MASI TORELLO (FE)
08/03/1991 diploma
133 156 299 GALLERANI ALBERTO
10/08/1971 Cento (FE)
Via Angelo Venturoli, 61 44042 CENTO (FE)
08/03/1991 diploma
134 158 308 MILANI ETTORE
09/11/1950 Ferrara
Via Pastorella, 17 44124 FERRARA 08/03/1991 diploma
135 159 306 MORSELLI LUCA
23/08/1969 Cento (FE)
Via Bianchetti, 53 44047 S. AGOSTINO (FE)
08/03/1991 diploma
136 160 301 PULIZZI MASSIMILIANO
19/09/1971 Argenta (FE)
Via Opera Pia, 36 44011 ARGENTA (FE)
08/03/1991 diploma
137 162 305 ZERBINI LUCA
30/05/1962 Bondeno (FE)
Via Provinciale, 106/A 44012 BONDENO (FE)
08/03/1991 diploma
138 166 312 DAL BUONO FILIPPO
21/05/1965 Ferrara
Via Marconi, 5 44019 VOGHIERA (FE)
27/05/1994 abilitazione
139 167 314 NAVARRA ETTORE
20/06/1965 Ferrara
Via J.F.Kennedi, 27 44019 VOGHIERA (FE)
27/05/1994 abilitazione
140 168 315 TINTI DAVIDE
10/11/1964 Cento (FE)
Via Palazzo Davia, 15 44047 S. AGOSTINO (FE)
27/05/1994 abilitazione
141 169 318 GUERZONI VANNI
25/08/1950 Portomaggiore (FE)
Via Ariosto, 158 44020 MASI TORELLO (FE)
14/10/1994 abilitazione
142 170 319 TACCHINI PAOLO
27/09/1954 Bagnolo Po (RO)
Via L. Caretti, 31 44123 FERRARA 14/10/1994 Diploma
143
171 320 GIORDANI LUIGI
30/08/1956 Pontecchio Polesine (RO)
Via Aldo Moro, 28
44027 MIGLIARINO (FE)
27/01/1995
abilitazione
Num. progr.
Numero elenco
Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA INDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
144 172 321 RAMBALDI RINO
15/02/1947 Cento (FE)
Via Lamarmora, 10 44047 S. AGOSTINO (FE)
27/01/1995 abilitazione
145 173 322 ZACCARINI RINO
13/07/1931 Imola (BO)
Via Masi, 280 44124 FERRARA 27/01/1995 diploma
146 175 324 MALAGUTI UGO
16/06/1965 Cento (FE)
Via Gennari, 6 44042 CENTO (FE)
29/09/1995 diploma
147 176 325
LAMBORGHINI GIANPAOLO
20/12/1965 Cento (FE)
Via Mignatti, 4/2 44042 CENTO (FE)
20/12/1995 abilitazione
148 178 327 PRINI SANDRO
05/10/1965 Trecenta (RO)
Via della Fornace, 54 44123 FERRARA 03/11/1997 diploma
149 179 328 BONAGURO MICHELE
14/01/1966 Ferrara
Via A. Lincoln, 10 44019 VOGHIERA (FE)
16/12/1997 abilitazione
150 180 329 BRUNELLI LUCA
03/03/1973 Ferrara
Via Cortili Mariani, 20/M 44039 TRESIGALLO (FE)
16/12/1997 abilitazione
151 182 351 BRUNELLI ACHILLE
05/11/1963 Ferrara
Via Giuseppe Mazzini, 15/B
44028 POGGIO RENATICO (FE)
01/01/2014 diploma
152 183 332 PAGANELLI CESARE
05/06/1959 Cento (FE)
Via Guaraldi, 19/1 44042 CENTO (FE)
23/10/1998 diploma
153 184 335 CAVICCHI VALERIO
08/09/1965 Cento (FE)
Via di Renazzo, 20/6 44042 CENTO (FE)
16/12/1999 diploma
154 185 336 GALLERANI STEFANO
02/02/1965 Cento (FE)
Via Nuova, 15 44042 CENTO (FE)
16/12/1999 diploma
155 186 338 BERNARDINI MARIO
05/06/1946 Bagnacavallo (RA)
Via Caprera, 31 44121 FERRARA 21/11/2001 abilitazione
156 187 342 COSTA EUGENIO
18/03/1959 Bondeno (FE)
Via Per Zerbinate, 16 44012 BONDENO (FE)
05/12/2008
diploma
157 188 343 BALBONI CLAUDIO
25/04/1963 Bentivoglio (BO)
Via I° Maggio, 2 44028 POGGIO RENATICO (FE)
27/01/2009 abilitazione
Num. progr
Numero elenco
Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA NDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
158
189 344 GALEOTTI FABIO 19/09/1971 Cento (FE)
Via Metazzola, 1 44047 S. AGOSTINO (FE)
27/01/2009
Abilitazione –
159 190 345 NANNI ANTONIO
19/02/1963 Genova
Via Carlo Mayr, 253 44121 FERRARA 19/02/2009 diploma
160 192 347 SALVI PAOLO
23/03/1969 Cento (FE)
Via Cav. Bovina, 14/C 44047 S. AGOSTINO (FE)
13/12/2010 abilitazione
161 193 348 MANTOVANI GESSICA
02/08/1987 Bondeno (FE)
Via Bassa, 48/a 44012 BONDENO (FE)
01/01/2012 abilitazione
162 194 349 MALAGUTI MATTEO
01/05/1978 Cento (FE)
Via XII Morelli, 15/2
44042 CENTO (FE)
01/01/2013 abilitazione
163 195 350 VERZELLA DENIS
24/03/1976 Copparo (FE)
Via Marino Marin, 47 45011 ADRIA (RO)
01/01/2013 abilitazione
164 196 352 BRATTI MATTEO
21/02/1992 Cento (FE)
Via Cento, 163/C 44049 VIGARANO MAINARDA (FE)
01/01/2015 abilitazione
165 197 353
GARBELLINI FRANCESCO
04/02/1994 Ferrara
Via Cà del Gallo, 52 44015 PORTOMAGGIORE (FE)
01/01/2017 abilitazione
166 198 354 DIAMANTI FABIO
28/01/1994 Cento (FE)
Via Nino Bixio, 38 44012 BONDENO (FE)
01/01/2017 abilitazione
167
199 355 BRATTI GIACOMO 11/09/1994 Cento (FE)
Via Cento, 163/C 44049 VIGARANO MAINARDA (FE)
01/01/2017 abilitazione
168 200 356 GOZZA ANDREA
07/12/1975 Bologna
Via Dante, 14 44016 S. GIORGIO DI PIANO (BO)
16/12/2016 abilitazione
169
201 357 COCCHI FEDERICO 02/12/1996 Ferrara
Località Comuni. 19 44021 CODIGORO (FE)
01/01/2018 abilitazione
Num. progr
Numero elenco
Numero timbro
COGNOME E NOME DATA E LUOGO
DI NASCITA NDIRIZZO CITTA'
DATA DI ISCRIZIONE
TITOLO
170
202 358 BREVEGLIERI MICHELE 30/04/1988 Bondeno (FE)
Via F.lli Bonacatti, 6 41034 FINALE EMILIA (MO)
27/02/2018 abilitazione
171 203 359
TABANELLI MARCELLO
18/02/1994 Ferrara
Via Bassa, 57/A 44124 FERRARA 01/01/2019 abilitazione
172 204 360 MARESTA SABRINA
12/02/1997 Portomaggiore (FE)
Via Marconi, 50 44019 VOGHIERA (FE)
01/01/2019 abilitazione
173 205 361 BOLOGNESI NICHOLAS
31/03/1997 Portomaggiore (FE)
Via Mazzini, 16/A 44020 OSTELLATO (FE)
01/01/2019 abilitazione
PARTE 3
NORME
CODICE DEONTOLOGICO DEL PERITO AGRARIO
ADOTTATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 26 GENNAIO 2007
Testo delle norme di deontologia per l'esercizio della professione di Perito Agrario
L'ETICA PROFESSIONALE è l'emanazione di un codice morale che deve essere seguito con
personale convinzione. Essa, come le regole deontologiche, è il completamento delle norme e
delle leggi che si applicano a tutti i Periti Agrari nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti
tra di loro e con i terzi.
Principi generali
Articolo 1
Il Perito Agrario deve essere sempre libero e professionalmente indipendente; deve
sempre essere costantemente rivolto alle conoscenze scientifiche ed agire con
coscienza.
Le disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico, avente natura di
regolamento interno al Collegio professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati, si compone di norme particolari che integrano le normative ordinamentali,
hanno carattere precettivo e vincolante e vanno rispettate da ogni iscritto all'Albo
professionale o nell'Elenco speciale, sia esso cittadino italiano o cittadino di uno degli
Stati membri della Comunità Europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo o
nell'Elenco speciale e dai praticanti nell'esercizio dell'attività professionale e nei
confronti di terzi. Tutti gli iscritti sono tenuti alla loro conoscenza. L'ignoranza delle
medesime non libera dalla responsabilità disciplinare gli inadempienti.
L'iscrizione all'Albo professionale richiede una condotta morale e civile
irreprensibile.
4. La professione del Perito Agrario, esercitata conformemente alle Leggi che la tutelano,
rappresenta un'attività intellettuale, di pubblica utilità e di rilevante interesse Nazionale.
Articolo 2
La potestà disciplinare e regolamentare spetta agli organi professionali ai quali è
demandato il compito di irrogare sanzioni per la violazione dei precetti deontologici ai
sensi della legge 28 marzo 1968 n. 434 e s.m.i. - Titolo V - artt. 37-53.
All'organo professionale Nazionale spetta altresì di indicare le regole di condotta
per una migliore tutela della professione.
Il procedimento disciplinare si apre nei confronti del Perito Agrario per tutti i fatti
che, anche non riguardanti la attività professionale, abbiano riflesso sulla sua
reputazione professionale o danneggino i'immagine della Categoria.
Le sanzioni dovranno essere adeguate e proporzionate alla violazione commessa e
devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze, che hanno
contribuito a determinare l'infrazione.
Quando nello stesso procedimento siano posti a carico del Perito Agrario più
addebiti la sanzione deve essere unica.
Articolo 3
Le attività previste dall'Ordinamento Professionale di cui alla legge 434/68 e 54/91
devono essere svolte dal Perito Agrario con dignità, probità e decoro, unite ad una
adeguata preparazione tecnico culturale.
Al fine di garantire un elevato livello qualitativo della attività professionale è dovere
del Perito Agrario curare costantemente la propria preparazione professionale ed
aggiornamento professionale anche avvalendosi delle possibilità offerte dalla legge 28
marzo 1968 n. 434, così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 54 art. 12,
lettera -o-.
Articolo 4
1. Il Perito Agrario, nel caso eserciti l'attività professionale, anche in forma non
esclusiva, deve attenersi alle norme previste dal regolamento per la formazione
continua obbligatoria emanate dal Collegio Nazionale e provvedere annualmente al
proprio aggiornamento.
Articolo 5
E' dovere del Perito Agrario conservare il segreto professionale sull'attività prestata
e mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.
Il rispetto del segreto professionale e la riservatezza devono essere mantenute
anche da parte dei collaboratori e dipendenti del Perito Agrario che hanno partecipato
allo svolgimento dell'attività professionale.
Articolo 6
1. Il Perito Agrario ha l'obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali
prescritti dalle vigenti Leggi dandone comunicazione al Collegio di appartenenza.
Articolo 7
E' dovere del Perito Agrario evitare situazioni d'incompatibilità professionale.
Il Perito Agrario, nel dubbio, deve chiedere il parere al proprio Collegio
Professionale.
Rapporti con il collegio provinciale
Articolo 8
L'iscrizione all'Albo professionale comporta doveri di rispetto nei confronti del
Consiglio dei Collegio.
Ogni Perito Agrario ha pertanto doveri di collaborazione con il Collegio al quale
appartiene e dovrà fornire allo stesso chiarimenti, delucidazioni e documenti che gli
venissero richiesti, compatibilmente con il rispetto del segreto professionale.
L'iscritto all'Albo Professionale ha altresì l'obbligo di segnalare al Consiglio del
Collegio coloro che si rendessero colpevoli di trasgressioni alle presenti norme, previo
richiamo in via privata ed amichevole.
Nel caso in cui persista la trasgressione, il Consiglio del Collegio interviene per
stabilire il provvedimento disciplinare.
Articolo 9
1. li Perito Agrario ha il dovere di partecipare alle assemblee in modo da non
pregiudicare la funzionalità del Collegio Professionale.
Articolo 10
1. L'iscritto deve osservare con disciplina i provvedimenti emanati dal Collegio.
Articolo 11
1. I Periti Agrari chiamati a far parte delle commissioni, segnalati o meno dal Consiglio
del Collegio, devono attenersi alle norme emanate dal Consiglio, tenendo sempre presente, in
ogni circostanza, l'interesse generale della categoria.
Articolo 12
1. Il Perito Agrario che, pur essendo iscritto all'Albo, successivamente alla propria iscrizione
instauri rapporti di dipendenza con Enti o Privati, il cui regolamento vieti l'esercizio della
Professione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio del Collegio, anche se in
via eccezionale è autorizzato a svolgere atti di libera professione.
Rapporti con i Colleghi
Articolo 13
1. Ogni Perito Agrario deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi, rapporti di
cordialità, lealtà e collaborazione.
Articolo 14
1. E' scorretto il comportamento diretto alla sottrazione del cliente di un collega.
Articolo 15
Il Perito Agrario non deve cercare di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto
incarichi professionali,
Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega,
deve informarne quest'ultimo ed accertarsi che l'incarico precedente sia regolarmente
revocato e soddisfatte tutte le pendenze in atto. Comunque, il Perito Agrario deve astenersi in
ogni circostanza da apprezzamenti nei confronti di un altro professionista.
Articolo 16
1. Il Perito Agrario che si attribuisce opera professionale di lavoro compiuto da altri, compie
grave mancanza professionale disciplinarmente sanzionarle.
Articolo 17
Non è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un collega per motivi
professionali se non dopo aver informato il Presidente del Collegio Provinciale per un
tentativo di conciliazione.
Dissensi professionali, non risolvibili bonariamente, vanno portati per la
conciliazione al Consiglio del Collegio Provinciale che si pronuncia prima dei termini
previsti per eventuali azioni giudiziarie,
Articolo 18
Il Perito Agrario deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile
equivoco, precisando sulla carta intestata, nella targa dello studio, nell'elenco
telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri, il titolo che gli compete di "Pe rito
Agrario " (abbreviazione Per. Agr.).
La pubblicità, anche per via telematica, effettuata nel rispetto delle leggi vigenti,
deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale e, preventivamente
autorizzata dal Collegio Provinciale territorialmente competente, non deve contenere
titolo o specializzazioni professionali diversi da quelli accademici o scolastici e
informazioni che possano trarre in inganno il cliente.
Le targhe, le inserzioni sugli elenchi telefonici, pagine web e sulla carta intestata
possono contenere le seguenti indicazioni: dati anagrafici e dati relativi al domicilio
professionale e recapiti del professionista ed orario di apertura dello studio al pubblico;
titoli di studio che danno diritto all'iscrizione all'albo professionale, titoli di
specializzazione, senza abbreviazioni; onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
Rapporti con i praticanti
Articolo 19
1. Nei rapporti con ì Praticanti il Perito Agrario è tenuto all'insegnamento delle proprie
conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività
finalizzata a favorire l'apprendimento da parte dello stesso, nell'ambito della pratica
professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari. In particolare,
il Perito Agrario deve favorire l'acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e
pratici della Professione, nonché dei principi dì deontologia professionale.
Rapporti con il committente
Articolo 20
1. Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale e pertanto deve essere improntato
alla massima correttezza e lealtà. Il Perito Agrario dovrà tutelare nel migliore dei modi
l'interesse del committente con il rispetto della rettitudine e del decoro professionale.
Articolo 21
L'incarico deve essere espletato secondo scienza e coscienza e dovrà essere
rifiutato quando il Perito Agrario ritiene di non avere specifica competenza in materia,
in questo caso il Perito Agrario propone la consulenza di altro professionista.
La prestazione è personale e diretta, eventuali sostituzioni devono essere
comunicate al cliente.
Qualora l'iscritto all'Albo, per qualsiasi motivo, non sia in grado di portare a
termine l'incarico professionale, ha il dovere di informare il cliente e chiedere dì essere
sostituito da altro professionista al quale fornirà con diligenza tutte le informazioni sul
lavoro già da lui espletato.
Articolo 22
1. Costituisce grave violazione della correttezza professionale l'accettare o sollecitare premi o
compensi da terzi interessati, qualunque sia la causa.
Articolo 23
1. Posto che la accettazione dell'incarico professionale deriva dalla competenza a svolgere
quell'incarico, il ritardo ingiustificato o il mancato adempimento delle prestazioni di
attività professionale richieste, per negligenza o trascuratezza, costituiscono violazione del
dovere professionale.
Articolo 24
1. Il Perito Agrario ha l'obbligo di restituire al committente la documentazione, da quest'ultimo
fornita, inerente l'incarico ricevuto, quando la parte ne faccia richiesta. In caso di rinuncia, pur
rimanendo proprietario degli elaborati, è tenuto a fornire al committente, oltre la copia degli
stessi, i dati e le notizie di quanto svolto sino a quel momento.
Articolo 25
1. Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando può
esistere conflitto d'interessi con il proprio cliente.
Articolo 26
1. Il Perito Agrario è tenuto a dare a! proprio assistito tutte !e informazioni relative
all'incarico in corso, quando ne faccia richiesta il committente.
Articolo 27
Il professionista deve, nei limiti del possibile, pretendere affinché il mandato
professionale sia conferito per iscritto o, in subordine, dare conferma scritta
dell'accettazione dell'incarico e deve concordare con il committente l'importo delle
prestazioni da eseguire e proporre il preventivo scritto per i'approvazione allo stesso
Committente.
E' fatto obbligo al professionista di rendere conto delle somme ricevute da! cliente
o da terzi, per lo svolgimento dell'incarico, mettendo a disposizione gli importi a
favore del committente.
Il Perito Agrario ha diritto di trattenere dalle somme che gli siano pervenute dalla
parte assistita o da terzi, una quota per le spese sostenute e trattenerla o
compensarla con le proprie competenze, quando vi sia il consenso della parte assistita
e non vi sia contestazione sulle competenze richieste.
Articolo 28
1. Il Perito Agrario che recede dall'incarico, non ancora ultimato, potrà farlo a
condizione di prendere tutti quei provvedimenti atti a non danneggiare il committente.
Articolo 29
1. Poiché l'incarico professionale è un vero e proprio contratto di prestazione d'opera intellettuale,
il Perito Agrario nell'assumere l'incarico deve stabilire il termine della prestazione.
Articolo 30
1. Nel redigere la notula, il Perito Agrario deve indicare con chiarezza le prestazioni eseguite, i
compensi, le spese ed attenersi a quanto previsto dall'incarico ricevuto e da! relativo
preventivo sottoscritto per accettazione dal committente come indicato al precedente art. 26
comma 1.
Articolo 31
1. Il Collegio Nazionale, ai soli fini di indirizzo per i Collegi e per l'eventuale utilizzo da parte
dell'Autorità Giudiziaria, indica delle tariffe di riferimento che non hanno valore vincolante nel
rapporto tra committente e Perito Agrario.
Articolo 32
1. Il Perito Agrario, nel caso svolga, anche in via non esclusiva, l'attività
professionale, ha l'obbligo di sottoscrivere adeguata polizza assicurativa di Responsabilità
Civile che tuteli il committente da eventuali errori commessi dal Professionista e dai suoi
collaboratori nell'esercizio del mandato ricevuto.
Articolo 33
Il Perito Agrario è tenuto nel modo più rigoroso al segreto professionale così come
previsto dall'ordinamento della professione.
Può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale con il consenso del
committente e quando è imposto dalla legge.
Rapporti con Enti, Autorità e terzi
Articolo 34
1. Nei rapporti con i mezzi di informazione, il Perito Agrario nel rilasciare dichiarazioni e
interviste deve orientarsi al massimo equilibrio e non trarre benefici personali se in concorrenza
con i colleghi.
Norme relative a concorsi e commissioni in genere
Articolo 35
1. Il Perito Agrario non deve avvalersi della sua posizione di amministratore pubblico e del
relativo suo prestigio per i propri vantaggi professionali a scapito del lavoro dei colleghi,
usurpandone il lavoro, dovendo in ogni caso uniformarsi a quanto disposto negli articoli
precedenti.
Articolo 36
Il Perito Agrario, designato o meno dal Consiglio del Collegio, eletto a cariche
istituzionali o a far parte di qualsiasi tipo di commissione, deve accettare la
designazione o nomina e, anche se a titolo personale, deve comportarsi in maniera
corretta secondo quanto risulta dalle norme deontologiche.
In ogni caso è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che il Consiglio del proprio
Collegio dovesse impartire, nell'interesse e a difesa della categoria.
Il Perito Agrario deve comunque comunicare immediatamente al Consiglio del
Collegio cui è iscritto l'eventuale nomina in commissioni.
Disposizioni finali
Articolo 37
Le norme deontologiche raccolte nei precedenti articoli costituiscono l'integrazione
delle norme legislative o regolamentari che disciplinano l'attività di Perito Agrario
quale libero professionista.
Esse devono essere osservate scrupolosamente dagli iscritti all'Albo, sotto pena di
provvedimenti disciplinari che potranno essere presi a seconda della gravita delle
infrazioni, abusi, mancanze in genere e atti comunque ritenuti dal Consiglio del
Collegio, alla cui circoscrizione il collega appartiene, lesivi dell'etica professionale.
Ogni abuso o trasgressione nell'esercizio della professione, o fatto sconveniente
alla dignità professionale è perseguibile disciplinarmente ai sensi dell'art, 37 e
seguenti della legge 28 marzo 1968 n. 434 così come modificata dalla legge 21
febbraio 1991 n. 54 e dal D.P.R. 731 del 16 maggio 1972.
A tale scopo il Consiglio del Collegio provvede ai sensi dell'ordinamento della
professione di Perito Agrario e delle norme di attuazione dell'Ordinamento stesso.
Articolo 38
Il Consiglio de! Collegio vigila sull'osservanza da parte degli iscritti delle presenti
norme ed il Perito Agrario è tenuto, per quanto di sua competenza, a diffondere i
principi etici sopra enunciati.
Ovunque l'infrazione venga commessa l'organo giudicante sarà sempre il Collegio
presso il quale il Perito Agrario che ha commesso l'infrazione è iscritto.
Il collega od il Collegio di altre province, che vengano a conoscenza delle infrazioni
commesse dal collega Perito Agrario, dovranno rimettere al Collegio di competenza,
tutti gli elementi, documentazioni, ecc. che potranno raccogliere.
Articolo 39
1. Le presenti norme, comuni a tutti i Periti Agrari, sono deliberate dal Consiglio del Collegio
Nazionale e costituiscono regolamento interno e vincolano tutti i Periti Agrari.
Articolo 40
1. Il presente regolamento sarà depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio
Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, i Collegi Provinciali e costituisce parte
integrante dei Regolamento della Professione di Perito Agrario ed entra in vigore alla data di
adozione da parte dei Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.
TESTO COORDINATO
L. 28 marzo 1968, n. 434
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101.
L. 21 febbraio 1991, n. 54
Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434,
concernente l'ordinamento della professione di perito agrario.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1991, n. 49.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Titolo di perito agrario
Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a
coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale
o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative
specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4 (così sostituito
dall'art. 1, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
Art. 2
Attività professionale
Formano oggetto della professione di perito agrario:
a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende
di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole
e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza
tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime
aziende;
b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di
trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in
struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e
zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e
medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi
fitosanitari;
g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari
e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e
liquidazioni;
h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di
giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
i) le rotazioni agrarie;
l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di
specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo
limitatamente alle medie aziende;
p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli
usi civici;
q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di
regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni (così sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio
1991, n. 54)
Art.3
Limiti dell'attività professionale
Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonché nella lettera m), per
quanto si attiene alle attività di cui alla lettera a), possono esser esercitate dai periti agrari
qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle
rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.
Art.4
Esercizio della libera professione
Elenco dei non esercenti
Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto nell'albo
professionale.
L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra
pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato
l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.
I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è
consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio
soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.
Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il
territorio dello Stato.
Art.5
Obbligo del segreto professionale
Il perito agrario iscritto nell'albo non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia
per ragione della propria professione.
Art.6
Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia
Il Ministro per la grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei presidenti e dei
procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini
dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.
Art.7
Incarichi dell'autorità e delle amministrazioni pubbliche
Gli incarichi relativi all'attività della professione di perito agrario sono, normalmente,
affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei
periti agrari.
Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne
enunciano i motivi nel provvedimento.
I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai
vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.
TITOLO II
Collegi dei periti agrari
Art.8
Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica
In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici
periti agrari è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un
consiglio.
Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia è inferiore a quindici, essi sono
iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.
Il collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Art.9
Composizione del consiglio del collegio
Il consiglio del collegio è composto di periti agrari iscritti nell'albo; in numero di
cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i
cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se
superano i millecinquecento.
I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, riuniti in assemblea;
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Art.10
Cariche del consiglio
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un
tesoriere. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro
più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
Art.11
Attribuzioni del presidente
Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli
dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le
attestazioni e i certificati relativi agli iscritti.
Art.12
Attribuzioni del consiglio
Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la
professione;
b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione
dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni
ed alle revisioni biennali;
d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui
all'Art. 13;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e compila annualmente
il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
h) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche
amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;
i) designa i periti agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione
degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
l) dispone la convocazione dell'assemblea;
m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del
collegio, una tassa per la iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di
certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite
massimo previsto dall'Art.26, lettera g), un contributo annuale;
n) sospende dall'albo o dall'elenco speciale, osservate per quanto applicabili le disposizioni
relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi
dovuti al consiglio del collegio ed al consiglio del collegio nazionale;
o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.
Art.13
Decadenza dalla carica di membro del consiglio
Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni
consecutive, decade dalla carica.
Art.14
Scioglimento del consiglio
Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non è in grado di
funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se
ricorrono altri gravi motivi, il consiglio può essere sciolto.
In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario
straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di
scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio (Comma così
sostituito dall'art. 3, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto
del Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale.
Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di
sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue
funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.
Art.15
Collegio dei revisori dei conti
Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed
uno supplente ( Comma così sostituito dall'art. 4, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e
verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un
presidente.
Art.16
Assemblea ordinaria degli iscritti
L'assemblea è convocata dal presidente.
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che non può aver
luogo almeno un'ora dopo dello tesso giorno, con qualsiasi numero di interventi ( Comma così
sostituito dall'art. 5, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Art.17
Assemblea per l'approvazione dei conti
L'assemblea degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale per l' approvazione del conto
preventivo e di quello consuntivo è convocato nel mese di marzo di ogni anno.
Art.18
Assemblea straordinaria
Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta
che lo deliberi il consiglio.
Quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da
parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo il presidente è tenuto a convocarla entro venti
giorni. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il tribunale,
il quale designa un iscritto nell'albo che la presiede.
Art.19
Assemblea per l'elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti
La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal
presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica (Comma così
sostituito dall'art. 6, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno
la metà degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli
iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci.
Il voto è personale, diretto e segreto.
Art.20
Costituzione di nuovi collegi
Il Ministro per la grazia e la giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei
periti agrari proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un commissario
straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco
speciale.
Art.21
Fusione di collegi
Quando in un collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'Art. 8, il
Ministro per la grazia e la giustizia può disporne la fusione con altro collegio,sentito il consiglio del
collegio nazionale dei periti agrari.
TITOLO III
Collegio nazionale dei periti agrari
Art.22
Collegio nazionale
I collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio nazionale avente personalità
giuridica di diritto pubblico.
Art.23
Consiglio del collegio nazionale
Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero
di grazia e giustizia, ed è composto di undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi
provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni
(Comma così sostituito dall'art. 7, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Art.24
Cariche del consiglio del collegio nazionale
Il consiglio del collegio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un
vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vicepresidente sono
assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo e,
in caso di pari anzianità, il più anziano per età.
Art.25
Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale
Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio
nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Il
presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e
quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Art.26
Attribuzioni del consiglio nazionale
Il consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le
seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e la giustizia, il proprio parere sui
prodotti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e
culturale degli iscritti;
c) propone la costituzione di nuovi collegi;
d) esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;
e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi, e sulla relativa nomina
di commissari straordinari;
f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere
nazionale o internazionale;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la
giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e
negli elenchi speciali ai consigli dei collegi;
h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del
collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia,
la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali;
i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in
materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in
materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi
revisori dei conti.
l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali (Lettera aggiunta dall'art. 8, L. 21
febbraio 1991, n. 54).
Art.27
Elezione del consiglio del collegio nazionale
Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni
collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato (Comma così sostituito
dall'art. 9, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti
la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una
commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e la giustizia.
A ciascun consiglio del collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un
voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per
ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.
La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo è composta da
cinque periti agrari ed è presieduta dal più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari
anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario
addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero per la grazia e la giustizia.
Art.28
Incompatibilità
La carica di membro del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari è incompatibile con quella
di membro del consiglio di un collegio.
Art.29
Comunicazione delle decisioni
Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario,
comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il
provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha
sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.
TITOLO IV
Albo ed elenco speciale: iscrizione, trasferimento, cancellazione
Art.30
Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale
L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita,
la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è
avvenuta. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e
portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.
Art.31
Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione
Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano
appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato
con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco
speciale si chiede di essere iscritti;
d) essere in possesso del diploma di perito agrario;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale.
L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un
periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali
iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per
almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio
professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di
Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni (Così sostituito dall'art. 10, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
Art.32
Iscrizione - Rigetto della domanda
Il consiglio del collegio delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della
domanda di iscrizione. La deliberazione adottata su relazione di un membro del consiglio, è
motivata.
Qualora il consiglio del collegio non abbia provveduto entro il termine stabilito dal
primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi proporre ricorso, a norma
dell'art. 34, al consiglio del collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di
iscrizione.
Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere
pronunciato solo dopo che l'interessato, è stato invitato a comparire davanti al consiglio.
Art.33
Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali
Trasferimenti
Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti
agrari (Comma così sostituito dall'art. 11, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a
procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.
Art.34
Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale- Sospensione per morosità
Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del
procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:
a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 31, lettere a) e b);
b) quando ricorre una causa d'incompatibilità a norma dell'art. 4, comma secondo.
Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla
lettera a) del precedente comma.
L'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al
pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'art. 12, lettera n), essere sospeso dall'albo o
dall'elenco speciale.
La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con
provvedimento del presidente del consiglio del collegio quando l'iscritto dimostra di aver
corrisposto integralmente i contributi dovuti.
Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si
osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.
Art.35
Reiscrizione
Il perito agrario cancellato dall'albo o dall'elenco speciale può chiedere la reiscrizione quando sono
cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.
Il perito agrario reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di
interruzione.
Art.36
Comunicazione delle deliberazioni del consiglio
Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione o
reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sono comunicate nel termine di trenta giorni dalla
loro data all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed
al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui
circoscrizioni ha sede il collegio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.
TITOLO V
Sanzioni disciplinari - Procedimento
Art.37
Responsabilità disciplinare
Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della
professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni
disciplinari previste nel presente titolo.
Art.38
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e
non superiore a due anni;
d) la radiazione.
Art.39
Avvertimento
L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del
perito agrario all'osservanza dei suoi doveri: esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di
lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio del collegio. Il relativo
processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Entro i dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di
essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento è disposto
dal presidente del consiglio del collegio.
Art.40
Censura
La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei
casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità
professionale.
La censura è disposta con deliberazione del consiglio del collegio.
Art.41
Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale-Sospensione cautelare
La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione
della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio.
Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la
sospensione dall'albo o dall'elenco speciale:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il
ricovero in una casa di cura o di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non
detentiva prevista dall'art. 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;
c) l'emissione di un mandato od ordine di cattura;
d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal
giudice a norma degli artt. 140 e 206 del codice penale.
Nei casi in cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva
nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilito dall'art. 38.
Art.42
Radiazione
La radiazione dall'albo o dall'elenco speciale può essere disposta quando l'iscritto
riporta con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero
quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità
professionale.
Importano di diritto la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale:
a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione
non inferiore a tre anni;
b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e l'interdizione
dalla professione per uguale durata;
c) il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del
codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di
cura e di custodia.
Art.43
Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale
Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se
definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato a norma dell'articolo
precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga
sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha
commesso.
Art.44
Fatti costituenti reato
Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un
reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il
procedimento.
Art.45
Prescrizione
L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 158, 159, 160 e 161 del
codice penale.
Art.46
Competenza
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio ove è
iscritto l'incolpato.
Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a
norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio del collegio del capoluogo del
distretto della Corte di appello.
Se l'incolpato è membro del consiglio del collegio del capoluogo del distretto della
Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio del collegio
designato dal consiglio del collegio nazionale.
Art.47
Apertura del procedimento disciplinare
Le sanzioni disciplinari di cui agli artt. 40, 41 e 42 non possono essere applicate se non
a seguito di procedimento disciplinare.
Il consiglio del collegio inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del
pubblico ministero o, nel caso di cui all'art. 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.
Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta
senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio. Nei casi di
sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.
Art.48
Svolgimento del procedimento disciplinare
Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore, il quale, nel giorno fissato
per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.
Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera
a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole
all'incolpato.
Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né
dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la
decisione del consiglio.
Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «non essere luogo a provvedimento
disciplinare».
Art.49
Notificazioni delle decisioni
Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni,
all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte
di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.
Art.50
Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio
L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate dagli artt. 51 e 52
del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo
stesso consiglio.
Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi
membri, il presidente del consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale che designa altro
collegio al cui consiglio vanno rimessi gli atti.
Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o
riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i
membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per
la prosecuzione del procedimento.
Art.51
Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale
L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale sono
regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo
stesso consiglio del collegio nazionale.
Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi
membri, il presidente del consiglio del collegio nazionale chiama ad integrare il consiglio
stesso un numero corrispondente di membri del consiglio del collegio di Roma, seguendo
l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.
Art.52
Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione
Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 41, il consiglio del collegio, nell'applicare
le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne la immediata
esecuzione provvisoria nonostante ricorso.
Art.53
Reiscrizione dei radiati
Il perito agrario radiato dall'albo o dall'elenco speciale può esservi reiscritto purché
siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a
seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il
radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, primo
comma, e 36.
Il radiato reiscritto nell'albo o nell'elenco speciale acquista l'anzianità dalla data della
reiscrizione.
TITOLO VI
Impugnazione
Art.54
Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio
nonché in materia elettorale e disciplinare
Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e
reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili
dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione
ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di
trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del
collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.
In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo
ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre
ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti (Comma cosí sostituito dall'art. 12, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'art. 41, ultimo comma, e 52, il
ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo.
Art.55
Poteri del consiglio del collegio nazionale
Il consiglio del collegio nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del
provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed
anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.
In materia elettorale il consiglio del collegio nazionale può annullare in tutto o in parte
le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.
Art.56
Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale
Il ricorso dinanzi al consiglio del collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto
dal procuratore della Repubblica, è redatto su carta bollata.
Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:
a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la
materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;
b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.
Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato
dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita
dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 e
dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali
comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio del collegio nazionale. In mancanza di tale
indicazione le comunicazioni o le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la
segreteria del consiglio del collegio nazionale.
Art.57
Irricevibilità del ricorso
E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione
della deliberazione impugnata.
Se il ricorso non è corredato della ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente,
viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.
In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è
dichiarato irricevibile.
Art.58
Esame del ricorso
Le sedute del consiglio del collegio nazionale non sono pubbliche.
Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel
ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure
nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.
Quando il consiglio del collegio nazionale ritiene necessario che l'interessato dia
chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dall'art. 56 ultimo
comma, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la
decisione è presa in base agli atti in possesso del consiglio del collegio nazionale.
Chiusa la discussione, il presidente, pone in votazione le singole questioni che indica,
raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale
quello del presidenti o di chi ne fa le veci.
Art.59
Decisione del ricorso
La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione,
i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è
pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale ed è
notificata nel termine di trenta giorni dal deposito al ricorrente, a norma dell'art. 56 nel
recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il
domicilio risultante dall'albo o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella
segreteria del consiglio del collegio nazionale.
La decisione, nello stesso termine di cui al comma precedente, è notificata al
procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di
appartenenza dell'interessato.
Art.60
Ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale
Le decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di
iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale nonché in materia
disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio,
davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio che ha emesso la decisione o
presso il quale si è svolta la elezione contestata.
La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel
termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal
procuratore generale competenti per territorio.
Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante è integrato
da due periti agrari. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio dei periti
agrari, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore
della magistratura o, per sua delega dal presidente della Corte d'appello del distretto, quattro
periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli
albi dei collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai
venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di
almeno cinque anni.
Il tribuna le e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza,
sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di
appello entro sessanta giorni.
La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
TITOLO VII
Onorari, indennità e spese
Art.61
Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese
Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti
per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio del
collegio nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Art.62
Restituzione di atti e documenti
Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente
adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso
rimborso delle spese sostenute (Comma così sostituito dall'art. 13, L. 21 febbraio 1991, n. 54)
Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito
agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio
all'interessato, e promuovere la deliberazione del consiglio del collegio e che ha facoltà di
sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.
TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie
Art.63
Riscossione dei contributi
Il collegio riscuote i contributi previsti dagli artt. 12, lettera m) e 26 lettera h), mediante
ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai
competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la
riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza
con i ruoli erariali ordinari.
L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale
provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.
Art.64
Personale del collegio nazionale e dei collegi locali
Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al
personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina
giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di
lavoro (così sostituito dall'art. 14, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
Art.65
Già abilitati all'esercizio professionale
Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che sono stati iscritti a norma dell'art. 22 del
regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365.
Analogo diritto è riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San
Michele all'Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della
presente legge negli ultimi cinque anni attività professionale anche
dipendente.
Art.66
Regolamento di esecuzione
Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge,
provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione ( Vigente il D.P.R. 16 maggio
1972, n. 731) 15. 1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al
regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 731, conseguenti alle modificazioni apportate
dalla presente legge alla legge 28 marzo 1968, n. 434
D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L. 28 MARZO 1968, N. 434 ,
RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1972, n. 315)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, sull'ordinamento della professione di perito agrario;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze,
per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
E' approvato nell'unito testo sottoscritto dai Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per
il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste, il regolamento per la
esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434.
Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434
«Ordinamento della professione di perito agrario»
TITOLO I
Formazione e funzionamento degli organi dei collegi
Art.1
Riunioni dell'assemblea degli iscritti
L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del
giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione, delle materie da
trattare. L'avviso è spedito con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima a tutti gli
iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, ed è affisso
nella sede del collegio fino al giorno dell'assemblea. La convocazione, se il numero degli iscritti è
superiore a trecento, può essere fatta
mediante pubblicazione dell'avviso in un giornale locale una prima volta almeno quindici
giorni ed una seconda volta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.
Presidente e segretario dell'assemblea sono, rispettivamente, il presidente ed il
segretario del consiglio o sono nominati dalla stessa, quando è stata constatata la sua validità e
ne fa richiesta la maggioranza dei presenti.
L'assemblea delibera per appello nominale o, su richiesta di almeno la metà dei
presenti, per scrutinio segreto.
Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e
sottoscritto da entrambi.
Art.2
Elezioni del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti
Il presidente del consiglio se il numero degli iscritti nell'albo ovvero esigenze locali lo
richiedano, può disporre che la riunione dell'assemblea per le operazioni elettorali prosegua
per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di quattro.
L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione anche del giorno e dell'ora di
chiusura dell'assemblea, è spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi
i sospesi dall'esercizio della professione, ed è comunicato al Ministero di grazia e giustizia.
La seconda convocazione è stabilita a non meno di tre ed a non più di otto giorni dalla
chiusura della riunione in prima convocazione.
Art.3
Seggio elettorale
Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori
fra gli elettori presenti. Il più anziano per iscrizione nell'albo esercita le funzioni di presidente
del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età.
Il segretario del consiglio del collegio esercita le funzioni di segretario del seggio.
Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono
sostituiti rispettivamente dal più anziano degli scrutatori e da altro componente il consiglio del
collegio designato dal presidente.
Almeno tre componenti del seggio elettorale debbono trovarsi presenti durante lo
svolgimento delle operazioni elettorali.
Il seggio elettorale deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza
del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.
Art.4
Votazione
Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale ogni votante ha diritto di
indicare un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.
Le schede, predisposte in unico modello dal consiglio del collegio, debbono essere
timbrate e firmate dal presidente del consiglio, o da chi ne fa le veci, in numero corrispondente
a quello degli aventi diritto al voto.
Non è ammesso il voto per delega.
E' ammessa la votazione mediante lettera. In questo caso l'iscritto ritira la scheda e, non
più tardi del giorno precedente le elezioni, la riconsegna al segretario del consiglio, piegata ed
in busta chiusa recante all'esterno la propria firma. Il segretario appone sulla busta la data di
ricezione, il timbro del collegio e la propria firma.
L'iscritto che ha ritirato la scheda può, altresì, nei tre giorni precedenti la votazione,
farla pervenire al presidente dell'assemblea piegata ed in busta chiusa recante all'esterno la
propria firma, autenticata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che in essa è contenuta
la scheda di votazione.
Il presidente del seggio, il giorno della votazione, prende in consegna dal presidente
dell'assemblea o dal segretario del consiglio le lettere da essi ricevute e, verificata e fatta
constatare la integrità di ciascuna busta, la apre e ne estrae la scheda, che depone senza
piegarla nell'urna. I nomi dei votanti per lettera sono annotati nell'elenco degli elettori.
Degli iscritti che hanno votato viene presa nota nell'elenco degli elettori. Nei giorni
fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le
operazioni elettorali debbano essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio
provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora
utilizzate.
Art.5
Chiusura della votazione
Nel giorno fissato come ultimo ovvero come unico per le elezioni, decorse le otto ore
di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a
votare gli elettori che in quel momento sono presenti nei locali, determina, sulla base delle
annotazioni apposte nell'elenco degli elettori e delle schede no n utilizzate, l'esatto numero dei
votanti ed accerta la validità dell'assemblea.
Quando l'assemblea non risulta valida, il presidente del seggio non procede allo
scrutinio e dispone che le schede utilizzate siano custodite in un plico sigillato.
Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il
presidente deve darne comunicazione, entro tre giorni, al Ministero di grazia e giustizia, il
quale può provvedere alla nomina di un commissario straordinario.
Art.6
Scrutinio
Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio inizia le operazioni di
scrutinio che sono svolte pubblicamente e senza interruzione. Terminato lo spoglio delle
schede, il presidente forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati da ciascun
professionista e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti
validamente espressi; in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione
nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
Il risultato delle elezioni è l'avvenuta proclamazione sono comunicati, entro tre giorni,
dal presidente del seggio al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio del Collegio
Nazionale.
Art.7
Elezioni degli organi dei collegi di nuova costituzione
Il commissario straordinario, formato l'albo, lo trasmette al Ministero di grazia e
giustizia, il quale verifica la sussistenza dei numero di iscritti necessario per la costituzione del
collegio ed incarica lo stesso commissario di indire l'elezione del consiglio e del collegio dei
revisori dei conti.
Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte,
rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, compreso nell'albo
di cui al primo comma.
Art.8
Sostituzione dei membri del consiglio
Alla sostituzione dei membri del consiglio, cessati dall'incarico per qualsiasi causa
entro l'anno, sono dal consiglio stesso chiamati, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art.
9, primo comma, del presente regolamento, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero
di voti dopo gli eletti.
In mancanza di tali candidati si provvede, entro il primo bimestre dell'anno successivo
a quello in cui si sono verificate le vacanze, con elezioni suppletive.
I membri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.
Se il numero delle vacanze supera la metà dei membri del consiglio, il presidente deve,
entro, sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero consiglio; in tal caso il
presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari ed urgenti, salva ratifica del nuovo
consiglio.
Art.9
Riunioni del consiglio
Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne
è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni
sei mesi.
Le riunioni del consiglio sono valide se, sia presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di
parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni
altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è
sottoscritto da entrambi.
Art.10
Riunione del consiglio per la elezione delle cariche
Il presidente del consiglio uscente o il commissario straordinario, entro otto giorni dalla
proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.
La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo
e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal
membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di
età.
Alla riunione si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, secondo, terzo e quarto
comma.
TITOLO II
Elezione e funzionamento del consiglio del collegio nazionale
Art.11
Modalità della elezione del consiglio del collegio nazionale
La designazione di ogni candidato a membro del consiglio del collegio nazionale è
comunicato alla commissione, di cui all'art. 27, secondo comma, della legge, insieme alle
generalità ed al domicilio del designato, ai dati della sua iscrizione ed al numero degli iscritti
nell'albo del collegio che lo designa.
La commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei
designati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità è
proferito il designato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale
anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e
giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.
Art.12
Incompatibilità
Il membro del consiglio di un collegio che viene eletto membro del consiglio del
collegio nazionale dei periti agrari, o viceversa, deve optare, entro venti giorni dalla
comunicazione della seconda elezione, per una delle cariche. In mancanza di opzione, si
presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del consiglio del collegio.
Art.13
Sostituzioni
A sostituire i membri cessati dall'incarico per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio del
collegio nazionale coloro che sono compresi nella graduatoria formata a norma dell'art. Art.11,
comma secondo, ed hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di
tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei consigli dei collegi che avevano
designato il componente da sostituire.
I membri del consiglio del collegio nazionale, nominati a norma del comma
precedente, rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio medesimo.
Art.14
Riunioni del consiglio del collegio nazionale
Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene
opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno cinque membri.
Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di
parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed in ogni altra
materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
TITOLO III
Tenuta dell'albo e dell'elenco speciale
Art.15
Tenuta dell'albo e dell'elenco speciale - Comunicazioni
Il consiglio del collegio provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale, ne cura,
almeno ogni due anni, la revisione e la pubblicazione e ne trasmette copia al Ministero di
grazia e giustizia, al Consiglio del Collegio Nazionale, al presidente e al procuratore generale
della corte di appello, ai presidenti dei tribunali ai procuratori della Repubblica e ai pretori del
distretto nella cui circoscrizione ha sede il collegio.
Copia dell'albo è trasmessa agli altri consigli dei collegi e alle camere di commercio,
industria e agricoltura del distretto della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il
collegio.
Art.16
Domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
La domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, redatta in carta da bollo,
deve essere diretta al consiglio del collegio e corredata dei seguenti documenti:
1) copia autentica del titolo di studio, indicato nell'art. 1 della legge;
2) ricevuta del versamento presso la segreteria del collegio della tassa di iscrizione;
3) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione
governativa prevista al n. 204, lettera a), della tabella allegato A al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni;
4) dichiarazione con la quale l'aspirante all'iscrizione attesta di non svolgere attività
incompatibile, a norma di legge, con l'esercizio della professione e si impegna a comunicare al
consiglio del collegio l'eventuale inizio di tali attività.
L'aspirante che non sia cittadino italiano deve produrre atto notorio comprovante che è
italiano appartenente a territorio non unito politicamente all'Italia, ovvero attestazione del
Ministero degli affari esteri comprovante che è cittadino di uno Stato con il quale esiste il
trattamento di reciprocità. L'impiegato dello Stato, o di altra pubblica amministrazione, che chieda
l'iscrizione nell'elenco speciale è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3)
e 4) del primo comma.
Art.17
Trasferimenti
L'iscritto in un albo o in un elenco speciale che cambi la propria residenza è tenuto a
chiedere il trasferimento della iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale del collegio della
nuova residenza. Alla domanda è allegato il nulla-osta del consiglio del collegio di
provenienza.
In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato corrisponde la
tassa di iscrizione stabilita dal consiglio del collegio nel cui albo o elenco speciale viene
iscritto e conserva l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza.
Il consiglio del collegio di provenienza deve trasmettere a quello di nuova iscrizione il
fascicolo personale dell'interessato.
Art.18
Tessera di riconoscimento
Il presidente del consiglio del collegio, a richiesta e a spese dell'iscritto nell'albo o nell'elenco
speciale, gli rilascia una tessera di riconoscimento.
La tessera è firmata dal presidente e dal segretario ed è munita di fotografia recante il timbro a
secco del collegio. L'identità del titolare, accertata dal presidente del collegio, è convalidata dal
procuratore della Repubblica competente per territorio.
Art.19
Timbro del perito agrario
Il consiglio del collegio fornisce al perito agrario iscritto nell'albo, a richiesta ed a spese dello
stesso, un timbro recante la denominazione e la sede del collegio nonché il nome del perito agrario e
il numero della sua iscrizione all'albo.
Art.20
Istanza di reiscrizione
Per ottenere la reiscrizione l'interessato deve produrre tutti i documenti indicati nell'art.16.
TITOLO IV
Procedimento disciplinare
Art.21
Invito a comparire - Difesa
L'invito a comparire, contenente l'indicazione sommaria dei fatti per cui si procede, è
comunicato all'interessato almeno quindici giorni prima della data della comparizione.
L'interessato ha facoltà di presentare o di far pervenire al consiglio memorie scritte o
documenti, entro il termine, di cui al primo comma, che, se necessario, può essere prorogato.
TITOLO V
Impugnazioni
Art.22
Comunicazione e deposito del ricorso
Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha
emesso la deliberazione impugnata; se il ricorrente è il professionista, all'originale del ricorso sono
allegate due copie in carta libera.
Il segretario del consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione,
rilasciandone ricevuta, e lo comunica senza indugio in copia al procuratore
della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, se ricorrente è
il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.
Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio del
collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Durante
detto periodo il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti
depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la
proposizione dei motivi aggiunti.
Art.23
Trasmissione del ricorso
Il consiglio, decorsi i termini di cui all'articolo precedente, trasmette, nei cinque giorni
successivi, al consiglio del collegio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato,
unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo,
nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti.
Il consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette, in fascicolo
separato, una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.
Art.24
Trattazione del ricorso
Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il
presidente del consiglio del collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la
trattazione. Il presidente del consiglio del collegio nazionale, prima della nomina del relatore -
salva comunque la facoltà concessa al consiglio medesimo dal terzo comma dell'art. 58 della
legge - può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune, in tal caso il
termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario
agli adempimenti suddetti.
Art.25
Ricorso in materia disciplinare
Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei
termini previsti dal terzo comma dell'art. 22, presentare per iscritto le proprie conclusioni.
Il consiglio del collegio nazionale, ricevuti dal consiglio del collegio il ricorso e gli atti
relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a
trenta giorni per le sue discolpe. Scaduto detto termine, il consiglio del collegio nazionale
nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.
Le deliberazioni del consiglio del collegio nazionale sono adottate secondo le modalità
previste dall'art. 14, terzo comma.
Art.26
Verbale delle sedute
Il verbale delle sedute, redatto dal segretario, è sottoscritto dal presidente e dal
segretario stesso e contiene:
a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;
b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
TITOLO VI
Onorari, indennità e spese
Art.27
Liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali
I compensi sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle
prestazioni professionali. Si tiene conto, altresì, della sede, dell'urgenza, delle responsabilità
assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.
Art.28
Controversie
Il consiglio del collegio, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle
indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali, ha facoltà di sentire gli
interessati e di tentare la conciliazione.
TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie
Art.29
Notificazioni e comunicazioni
Salvo che non sia altrimenti disposto, le notificazioni e le comunicazioni prescritte dal
presente regolamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art.30
Iscrizione all'albo dei diplomati della cessata scuola tecnica agraria
Pareggiata di S. Michele all'Adige
I diplomati di cui all'art. 65, secondo comma, della legge, che richiedono la iscrizione
nell'albo professionale o nell'elenco speciale dei periti agrari debbono, in luogo del diploma
richiesto dall'art. 31, lettera d) della legge, produrre al consiglio del collegio nel cui albo o
elenco speciale chiedono di essere iscritti:
1) copia autentica del diploma rilasciato dalla cessata scuola tecnica agraria pareggiata
di S. Michele all'Adige;
2) documentazione attestante l'effettivo esercizio, alla data di entrata in vigore della
legge 28 marzo 1968, n. 434, e negli ultimi cinque anni, di attività professionale di carattere
agrario, anche subordinata, inerente al diploma di cui al precedente n. 1).
Il consiglio del collegio può richiedere all'interessato di integrare la documentazione
disponendo, se necessario, accertamenti d'ufficio.
top related