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Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco, Previdenza, Formazione Sindacale Via Po 21, 00198 Roma T +39 06 8473455 226 F +39 06 8473280 [email protected] www.cisl.it Aderente alla CES e alla Confederazione Internazionale dei Sindacati 8/2/2010 Aliquote contributive, minimali e massimali per il 2010 a cura di Valeria Picchio Come tutti gli anni, l’INPS, l’ENPALS, e l’INPDAP hanno provveduto, sulla base della variazione della percentuale dell’indice dei prezzi al consumo dell e famiglie degli operati e degli impiegati comunicata dall’Istat - che tra il periodo gennaio/dicembre 2008 e gennaio/dicembre 2009 è risultata pari allo 0,7% - ad adeguare le aliquote contributive, i minimali e i massimali contributivi e pensionistici dei lavoratori. Inoltre, con decreto del Ministro dell’Economia del 4/12/2009 è stato fissato all’1% la misura del saggio degli interessi legali. Con questa nota riepiloghiamo la situazione per l’anno 2010. Sommario 1. Minimali per la generalità dei lavoratori dipendenti 2 2. Retribuzioni convenzionali 6 3. Lavoratori di cooperative 6 4. Prima fascia di retribuzione pensionabile soggetta ad aliquota aggiuntiva 6 5. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 7 6. Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi 7 7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 7 8. Rivalutazione importo della maternità obbligatoria a carico dello Stato. 7 9. Tetto pensionabile per l’applicazione delle aliquote di rendimento 7 10. Lavoratori domestici 8 11. Iscritti alla gestione separata art. 2 comma 26 legge 335/1995 9 12. Contributi di artigiani e commercianti 10 13. Lavoratori dello spettacolo 12 14. Massimale giornaliero contributi malattia e maternità lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 14 15. Sportivi professionisti 14 16. Modifica del saggio di interesse legale e riflessi sulle sanzioni in tema di contribuzione 15

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Confederazione Italiana

Sindacati Lavoratori

Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,

Fisco, Previdenza, Formazione Sindacale

Via Po 21, 00198 Roma

T +39 06 8473455 – 226 F +39 06 8473280

[email protected]

www.cisl.it

Aderente alla CES e alla Confederazione

Internazionale dei Sindacati

8/2/2010

Aliquote contributive, minimali e massimali per il 2010 a cura di Valeria Picchio

Come tutti gli anni, l’INPS, l’ENPALS, e l’INPDAP hanno provveduto, sulla base della variazione della percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operati e degli impiegati comunicata dall’Istat - che tra il periodo gennaio/dicembre 2008 e gennaio/dicembre 2009 è risultata pari allo 0,7% - ad adeguare le aliquote contributive, i minimali e i massimali contributivi e pensionistici dei lavoratori. Inoltre, con decreto del Ministro dell’Economia del 4/12/2009 è stato fissato all’1% la misura del saggio degli interessi legali. Con questa nota riepiloghiamo la situazione per l’anno 2010. Sommario 1. Minimali per la generalità dei lavoratori dipendenti 2 2. Retribuzioni convenzionali 6 3. Lavoratori di cooperative 6 4. Prima fascia di retribuzione pensionabile soggetta ad aliquota aggiuntiva 6 5. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 7 6. Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi 7 7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 7 8. Rivalutazione importo della maternità obbligatoria a carico dello Stato. 7 9. Tetto pensionabile per l’applicazione delle aliquote di rendimento 7 10. Lavoratori domestici 8 11. Iscritti alla gestione separata art. 2 comma 26 legge 335/1995 9 12. Contributi di artigiani e commercianti 10 13. Lavoratori dello spettacolo 12 14. Massimale giornaliero contributi malattia e maternità lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 14 15. Sportivi professionisti 14 16. Modifica del saggio di interesse legale e riflessi sulle sanzioni in tema di contribuzione 15

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1. Minimali per la generalità dei lavoratori dipendenti I contributi previdenziali e assistenziali, devono, come è noto, essere calcolati su imponibili giornalieri non inferiori a determinati parametri definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Inoltre, nel casi in cui questi limiti risultassero inferiori al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, devono essere comunque adeguati a tale minimale. Per quanto riguarda il 2010 il trattamento minimo è pari a 460,37 € e pertanto il minimale di retribuzione giornaliera è pari a 43,79 €. Non sussiste, invece, l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione a fini contributivi per i datori di lavoro che eroghino trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al limite minimo. Per i lavoratori assicurati al Fondo Volo i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ogni categoria professionale sono stati definiti con decreto del Ministero del lavoro. In ogni caso la retribuzione imponibile a fini contributivi non può essere inferiore al citato importo di 43,79€. Nel caso di rapporti di lavoro part-time, è stabilito da 1989 un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile in base al combinato disposto della legge 389/1989 art.1 commi 1 e 4, d.lgs. 314/1997 at. 6, e art. 9 d.lgs. 61/2000. A titolo di esempio, considerato un orario di lavoro a tempo pieno di 40 reo, il procedimento di calcolo del minimale è: € 43,79 x 6 / 40 = € 6,57. Di seguito si riportano le tabelle inerenti i minimali di retribuzione imponibile dei lavoratori dipendenti a tempo pieno per l’anno 2010.

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Tabella A - Anno 2010

Settore Qualifiche

Dirigente Impiegato Operaio

Industria Euro 121,15 Euro 36,60 Euro 34,17

(1) (1)

Amministrazioni dello Stato Euro 92,11 Euro 43,85 Euro 38,99

ed altre Pubbliche Amm.ni (1)

Artigianato Euro 38,99 Euro 34,17

(1) (1)

Agricoltura Euro 96,93 Euro 51,12 Euro 38,96

(2)

Credito assicurazioni e servizi Euro 121,15 Euro 41,44 Euro 38,99

(1) (1)

Commercio Euro 121,15 Euro 34,17 Euro 34,17

(1) (1)

(1) Da adeguare a euro 43,79 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389. (2) Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 delle legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.

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Tabella B - Anno 2010

Qualifiche

Settore Impiegati Operai

Istruzione pre-scolare svolta dalle Docenti e non Docenti e non

Scuole materne autonome o da docenti con docenti

altre istituzioni ivi comprese funzioni direttive

le I.P.A.B. Euro 46,31 Euro 21,41 Euro 17,14

(1) (1)

Istruzione ed educazione Euro 47,49 Euro 21,41 Euro 21,41

scolare non statale (1) (1)

Assist.za sociale svolta da istituzioni

sociali e assistenziali ivi comprese Euro 46,31 Euro 19,22 Euro 14,99

le I.P.A.B. (1) (1)

Attività di culto, formazione Euro 46,31 Euro 19,22 Euro 14,99

religiosa ed attività similari (1) (1)

Dirigente Impiegato Operaio

Spettacolo Euro 99,39 Euro 29,88 Euro 23,50

(1) (1)

Attività circensi e dello Euro 83,66 Euro 25,65 Euro 19,22

spettacolo viaggiante (1) (1)

Capo Ufficio Impiegati Agenti di assicurazione in Imp. I cat. 2 e 3 cat. gestione libera Euro 29,88 Euro 21,41 (1) (1) Impiegati Agricoltura (per il solo personale concetto d’ordine impiegatizio a prestazione ridotta Euro 34,17 Euro 27,80 a servizio di più aziende) (1) (1) Personale docente

e non docente Amministrazione statale Euro 21,41 (1) Ispettori

Assicurazioni (per il solo personale di org.ne produttiva produzione Cat. A produzione Cat. B/C

addetto alla organizzazione Euro 77,59 Euro 38,99 Euro 25,65

produttiva e alla produzione) (1) (1)

Assistenza domiciliare svolta Euro 12,87 in forma cooperativa (1) Personale fatica, Credito (per solo personale custodia, pulizia Ausiliario) Euro 17,14 (1) Operai

Servizio di pulizia disinfezione e 3 livello 4 livello 5 livello

Disinfestazione Euro 21,41 Euro 19,22 Euro 17,14

(1) (1) (1)

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Tabella B - Anno 2010

Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli Pulitori

stabili adibiti ad uso di abitazione od Euro 17,14

altro uso) (1) Capo barca Capo pesca Marinaio

Motorista

Pesca costiera e mediterranea Euro 27,80 Euro 25,65 Euro 21,41

(2)

Comandante, 1° ufficiale coperta, 2° ufficiale coperta,

Direttore macchina macchinista macchinista

Euro 53,63 Euro 39,22 Euro 33,03

Pesca oltre gli stretti Nostromo, capo Marinaio, Mozzo

mac.na, capo pes. cuoco, ecc.

Euro 28,94 Euro 22,73 Euro 21,41

(2) (2)

Redattore Praticante Collab./Corrisp.

Giornalisti Euro 72,05 Euro 51,12 Euro 12,87

(1)

(1) Da adeguare a euro 43,79 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389. (2) Da adeguare a euro 24,33 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.

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2. Retribuzioni convenzionali La retribuzione giornaliera minima per le retribuzioni convenzionali in genere è determinata, per l’anno 2010, nell’importo di 24,33€. Per quanto riguarda le retribuzioni convenzionali degli equipaggi da pesca è necessario fare riferimento a specifiche disposizioni e alle istruzioni fornite dall’Inps con circolare 62/2006. Per i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (legge 250/1958) la retribuzione convenzionale nel 2010 è pari a 608,00€ mensili pari a 24,33 € per 25 giorni. Il limite minimo della retribuzione giornaliera dei lavoratori a domicilio, quest’anno è pari a 24,33€ ma deve essere rapportato, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, all’importo di 43,79€ e anche ad essi si applica il principio generale per il quale la retribuzione da assumere come base di calcolo per i contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle OO. SS. più rappresentative su base nazionale o da accordi e contratti individuali quando ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

3. Lavoratori di cooperative Dal 1 gennaio 2007 la retribuzione imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori di società e organismi cooperativi (DPR 602/1970) deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori, quindi, in base ai parametri previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, nel 2010 il minimale retributivo giornaliero a fini contributivi non può essere inferiore a 43,49€. Per quanto riguarda, invece, le cooperative sociali al 31/12/2009 si è concluso il percorso per il graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile dei lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali in base all’art. 35 dpr 797/00000. Dal 1/1/2010 anche per questi lavoratori, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile a fini contributivi, si applicano le norme previste per la generalità dei lavoratori e per quest’anno il minimale di retribuzione giornaliera è di 43,79 €. E’ necessario precisare che, per quanto riguarda gli elementi retributivi che incidono sulla retribuzione imponibile, devono ormai essere considerati tutti gli elementi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale. Inoltre, a far data dal 1/1/2010 per questi lavoratori cessa di operare il criterio convenzionale di determinazione del periodo di occupazione e, quindi, anche per i lavoratori soci di cooperativa la retribuzione imponibile a fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.

4. Prima fascia di retribuzione pensionabile soggetta ad aliquota aggiuntiva Dal 1993 a carico del lavoratore al quale si applicano aliquote contributive inferiori al 10% deve essere applicata un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota di retribuzione che eccede il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2010 la tale aliquota deve essere applicata sulla retribuzione pensionabile annua che supera i 42.364 €, pari ad un importo rapportato a dodici mesi di 3.350 €.

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5. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile L’art. 2 comma 18 della legge 335/1995 ha previsto, solo per gli iscritti alla previdenza obbligatoria cui si applica il sistema contributivo puro (nuovi assicurati dal 1/1/1996) e per coloro che vi optano1, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Per effetto della rivalutazione dello 0,7% tale massimale nel 2010 è pari a 92.147,00 €.

6. Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi L’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è sottoposto ad un limite relativo alla retribuzione pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio dell’anno di riferimento. Tale parametro è pari, nel 2010:

- 184,39 € limite settimanale per l’accredito dei contributi - 9.588,28 € limite annuale per l’accredito dei contributi

7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

La complessa disciplina delle prestazioni e indennità sostitutive di mensa e l’azionariato dei dipendenti sono rispettivamente riepilogate dalle circolari dell’INPS 104/1998 – 1/2007 e 11/2001 – 123/2009.

8. Rivalutazione importo della maternità obbligatoria a carico dello Stato. L’importo a carico dello Stato, previsto dall’art. 78 TU 151/2001, per le prestazioni di maternità è pari, nel 2010, a 1.916,22 €.

9. Tetto pensionabile per l’applicazione delle aliquote di rendimento In virtù della citata rivalutazione del 0,7% nell’anno 2010 è stato di conseguenza adeguato il tetto pensionabile oltre il quale si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di rendimento delle prestazioni pensionistiche calcolate con il sistema retributivo. Il tetto, per il 2010, è pari a 42.364,00 €.

1 Ai sensi dell’art. 1 comma 23 della legge 335/1995 i requisiti richiesti per esercitare l’opzione per il sistema

contributivo sono 15 anni di anzianità contributiva di cui cinque maturati dopo il 31/12/1995.

Anno 2010 Lire Euro Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa

10.240 5,29

Fringe benefit (tetto) 500.000 258,23 Indennità di trasferta intera Italia 90.000 46,48 Indennità di trasferta 2/3 Italia 60.000 30,99 Indennità di trasferta 1/3 Italia 30.000 15,49 Indennità di trasferta intera estero 150.000 77,47 Indennità di trasferta 2/3 estero 100.000 51,65 Indennità di trasferta 1/3 estero 50.000 25,82 Indennità di trasferimento Italia (tetto)

3.000.000 1.549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

9.000.000 4.648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 4.000.000 2.065,83

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Di conseguenza, le fasce retributive sulle quali vengono applicate le riduzioni sono le seguenti:

Fasce di retribuzione annue pensionabili e aliquote di rendimento per pensioni con decorrenza dal 1/1/2010

Retribuzione Aliquota pensionistica

Fino a € 42.364,00 2% Da € 42.364,00 a € 56.344,12 1,6% Da € 56.344,12 a € 70.324,24 1,35% Da € 70.324,24 a € 80.491,60 1,10% Oltre € 80.491,60 0,90%

10. Lavoratori domestici Per effetto della rivalutazione dello 0,7% sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti nel 2010 per i lavoratori domestici mentre l’aliquota contributiva non è stata modificata. Si ricorda che il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi, il quale a sua volta è ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento e tra i parenti o affini entro il terzo grado conviventi laddove riconosciuto dalla legge. Importi in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010

Retribuzione oraria Importo contributo orario

Effettiva Convenzionale Comprensivo Cuaf

Senza Cuaf

fino a € 7,22 oltre € 7,22 fino a € 8,81 oltre € 8,81

€ 6,40 € 7,22 € 8,81

€ 1,34 (0,32) € 1,51 (0,36) € 1,85 (0,44)

€ 1,34 (0,32) € 1,51 (0,36) € 1,84 (0,44)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 4,65 € 0,98 (0,23) € 0,97 (0,23)

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

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Coefficienti di ripartizione in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010

Gestione Lavoratori domestici con Cuaf Lavoratori domestici senza Cuaf

F.P.L.D. D.S. C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE

Aliquote

Coefficienti

Aliquote

Coefficienti

17,4275% 2,0325% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 20,9700%

0,831068 0,096924 0,000000 0,000000 0,062470 0,009538 1,000000

17,2075% 2,1525% 0,0000% 1,31% 0,20% 20,8700%

0,824509 0,103138 0,000000 0,062770 0,009583 1,000000

11. Iscritti alla gestione separata art. 2 comma 26 legge 335/1995 In base all’art. 1 comma 79 della legge 247/2007 le aliquote contributive e di computo degli iscritti alla gestione separata sono progressivamente aumentate. Anche nel 2010 è previsto, quindi, l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota per coloro che non risultino già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria, inoltre, per questi stessi soggetti è prevista dall’art. 59 comma 16 della legge 449/1997 un’aliquota aggiuntiva (dal pari allo 0,72% dal 7/11/2007) per il finanziamento delle prestazioni di maternità, assegni al nucleo familiare, degenza ospedaliera e, per determinate categorie, malattia. Le aliquote di computo sono pari al 26% per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata e al 17% per coloro che siano anche iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria. Il massimale annuo di reddito, in base alla rivalutazione dello 0,7% determinata per quest’anno, è pari nel 2010 a 92.147,00 €. Analogamente, il minimale di reddito per ottenere l’accredito contributivo dell’intero anno è pari a 14.334,00 €. Nel caso in cui alla fine dell’anno il minimale non sia raggiunto, si procederà ad una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

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Di seguito si riepilogano gli importi per gli Iscritti alla gestione art. 2 c. 26 legge 335/1995 anno 2010:

Si ricorda che i compensi dei collaboratori sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e si applica l’art. 51 c.1 TUIR in base al quale le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Il versamento contributivo segue il principio di cassa per cui bisogna fare riferimento al reddito dell’anno in cui il compenso è effettivamente percepito anche se si riferisce ad attività svolta in altro anno solare.

12. Contributi di artigiani e commercianti L’aliquota contributiva per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps per il 2010 rimane pari al 20% . L’aliquota è ridotta del 50% per gli artigiani e commercianti con un’età superiore a 65 anni già pensionati presso le gestioni dell’INPS. I coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni continuano a godere delle agevolazioni stabilite dalla legge n. 233/1990 art. 1 c. 2. Deve inoltre essere versato un ulteriore contributo per prestazioni di maternità nella misura dello 0,62% mensile. Per i soli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali alla indicata aliquota del 20% deve essere sommata l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% prevista dall’art. 5 d.lgs. 207/1996 utile ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Aliquota ctb Minimale annuo reddito per accredito contributivo

Versamento mensile

Ripartizione aliquota

Aliquota di computo

Massimale annuo di reddito per iscritti dopo il 31/12/1995

Iscritti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria

26,72%

14.334,00 € 319,17 € collaboratore 1/3 committente 2/3 associato 45% associante 55%

26% 92.147,00 €

Iscritti assicurati anche ad altra forma di previdenza obbligatoria

17% 14.334,00 € 203,06 € collaboratore 1/3 committente 2/3 associato 45% associante 55%

17% 92.147,00 €

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Per il 2010 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS per gli esercenti attività artigiane e commerciali è pari a 14.334,00 € mentre il massimale della retribuzione annua pensionabile è pari a 42.364,00 €. Le aliquote e gli importi contributivi per il 2010 per gli scaglioni di reddito fino a 42.364,00 € sono quindi i seguenti:

Artigiani

Commercianti

Aliquota Ctb

Importo Ctb annuale

Importo Ctb mensile

Aliquota Ctb

Importo Ctb annuale

Importo Ctb mensile

Titolari di qualsiasi età e coadiuvanti di età superiore a 21 anni

20% 2.874,24 (2.866,80+7,44 maternità)

239,52 (238,90+0,62 maternità)

20,09% 2.887,14 (2.879,7+7,44 maternità)

240,60 (239,98+0,62 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni

17% 2.444,22 (2.436,78+7,44 maternità)

203,69 (203,07+0,62 maternità)

17,09% 2.457,12 (2.449,68+7,44 maternità)

204,76 (204,14+0,62 maternità)

Per i redditi superiori a 42.364,00 € è confermato l’aumento dell’1% dell’aliquota, ai sensi dell’art. 3 ter legge 438/1992. Per quanto riguarda il massimale di reddito imponibile per il 2010:

- per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti con decorrenza o anzianità contributiva precedente il 1996 è per pari a 70.607,00 €;

- per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti con decorrenza successiva al 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva precedente è pari a 92.147,00 € e non è frazionabile a mese.

Pertanto, il contributo previdenziale massimo dovuto nel 2010 è il seguente:

Artigiani Commercianti

Con ctb ante 1996

Con ctb dal 1996

Con ctb ante 1996

Con ctb dal 1996

Titolari di qualsiasi età e coadiuvanti di età superiore a 21 anni

14.403,83 18.927,23 14.467,38 19.10,16

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni

12.285,62 16.162,82 12.349,17 16.245,75

Secondo la previsione della legge n. 438/1992 il contributo obbligatorio dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati a fini IRPEF ed è rapportato

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ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi per i contributi per l’anno 2010 ci si riferirà al reddito del 2010 da comunicare del fisco nel 2011). Quando la somma dei contributi sul minimale e quelli a conguaglio sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2010 è dovuto un ulteriore contributo a saldo. Gli affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito e, pertanto, sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale invalidità, vecchiaia e superstiti calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità pari a 0,62% mensili.

13. Lavoratori dello spettacolo Anche ai lavoratori dello spettacolo di applicano ovviamente le disposizioni in materia di minimale contributivo e massimali previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. Pertanto, per l’anno 2010, il limite minimo di retribuzione giornaliera per l’assolvimento degli obblighi contributivi, quando il minimale stabilito da leggi, regolamenti e contatti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale o da contratti individuali non sia superiore, è pari a 43,79 €. Per i rapporti di lavoro part time il minimale deve essere riproporzionato per il numero di giorni di lavoro settimanale, previsto dai contratti, a tempo pieno per i singoli settori e dividendo il risultato per il numero delle ore lavorative settimanali previste secondo il seguente esempio: 43,79x5gg lavorativi/40htempo pieno, in questo caso la retribuzione minima giornaliera sarà pari a 5,47 €. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto per i lavoratori cui si applica il sistema contributivo, quindi iscritti al forme di previdenza obbligatoria dopo il 31/12/1995 oppure che hanno optato per il sistema contributivo2 anche per questi lavoratori è pari a 92.147,00 € mentre l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, pari all’1% prevista dall’art. 3 ter del d.l. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992 si applica per la parte di retribuzione eccedente 42.364,00 € annui e 135,78 € giornalieri. Il contributo di solidarietà previsto dall’art. 1 commi 8 e 14 del d.lgs. 182/1997 nella misura del 2,5% a carico del lavoratore e del 2,5% a carico del datore di lavoro, si applica per l’anno 2010 per la parte di retribuzione eccedente 92.147,00 € e i massimali di retribuzione giornaliera sotto indicati.

2 Vedi nota 1

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Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95.è pari ad euro 671,75 quindi per l’anno 2010 vigono i seguenti massimali:

Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di Retribuzione giornaliera imponibile

Giorni di contribuzione accreditati

da € 671,76 a € 1.343,50 671,75

1

da € 1.343,51 a € 3.358,75 1.343,50 2

da € 3.358,76 a € 5.374,00 2.015,25

3

da € 5.374,01 a € 7.389,25 2.687,00 4

da € 7.389,26 a € 9.404,50 3.358,75 5

da € 9.404,51 a € 12.091,50 4.030,50 6

da € 12.091,51 a € 14.778,50 4.702,25 7

da € 14.778,51 in poi 5.374,00 8

Le aliquote contributive dei lavoratori dello spettacolo per l’anno 2010 sono le seguenti: Tabella 1

Categoria lavoratori Cod. tab. Cod. caus. Aliquote contributive

Iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 31/12/1995

C3 020 Datore di lavoro

Lavoratore Totale

23,81 9,19

33,00

Già iscritti alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995

Y3 020 23,81

9,19

33,00

Per i tersicorei e i ballerini iscritti all’ENPALS dopo il 31/12/1995 è prevista un’aliquota maggiorata come indicato nella tabella 2. Tabella 2

Categoria lavoratori Cod. tab. Cod. caus. Aliquote contributive

Tersicorei/ballerini iscritti all’Enpals dopo il 31/12/1995 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

R3 020 Datore di lavoro

Lavoratore Totale

25,81 9,89

35,70

Tersicorei/ballerini iscritti all’Enpals dopo il 31/12/1995 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

X3 020 25,81

9,89

35,70

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In caso di rapporti di lavoro agevolati (codici CS, C,F, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI) per i quali la normativa stabilisca che la quota dei contributi previdenziali è dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, per il datore di lavoro l’aliquota è pari al 10%, fermo restando la quota dovuta dal lavoratore.

14. Massimale giornaliero contributi malattia e maternità lavoratori dello spettacolo a tempo determinato

Il massimale giornaliero previsto dall’art. 6 c. 15 d.l. 536/1987 convertito nella legge 48/1988 che deve essere preso in considerazione per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato anche per il 2010 è pari a 67,14 €.

15. Sportivi professionisti Anche per gli sportivi professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria dopo il 31/12/1995 il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato dello 0,7% nel 2010, è pari a 92.147,00 €. Il contributo di solidarietà previsto dall’art. 1 commi 3 e 4 del d.lgs. 166/1997 è dovuto per la parte di retribuzione annua che eccede i 92.147,00 € e fino all’importo annuo di 671.877,00 €, tale contributo è pari a 1,2% di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore. Anche per questi lavoratori l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua che eccede 42.364,00 € fino al massimale annuo di retribuzione imponibile di 92.147,00 . Invece, per gli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 31/12/1995 il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è 265,34 € e il contributo di solidarietà di cui al citato art. 1 commi 3 e 4 d.lgs. 166/1997 è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede 295,34 € fino all’importo giornaliero di 2.153,45 €. L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede 135,78 € e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile di 295,34 €. Le aliquote contributive per l’anno 2010 degli sportivi professionisti sono:

Categoria lavoratori Cod. tab. Cod. caus. Aliquote contributive

Iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 31/12/1995

T

020

Datore di lavoro

Lavoratore Totale

23,81 9,19

33,00

In caso di rapporti di lavoro agevolati (codici CS, C,F, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI) per i quali la normativa stabilisca che la quota dei contributi previdenziali è dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, per il datore di lavoro l’aliquota è pari al 10%, fermo restando la quota dovuta dal lavoratore.

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16. Modifica del saggio di interesse legale e riflessi sulle sanzioni in tema di contribuzione Con decreto del Ministro dell’Economia del 4/12/2009 è stato fissato, a decorrere dal 1/1/2010, il nuovo importo del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1224 del codice civile, pari all’1%. Detto importo ha effetto sulla determinazione della misura delle sanzioni civili previste nei casi di omesso o ritardato versamento della contribuzione o di evasione contributiva nei casi contemplati dall’art. 116 c. 8 legge 388/2000 poiché, in base a quanto previsto dal comma 15 dello stesso articolo, in caso di integrale pagamento dei contributi dovuti, la sanzione è ridotta della misura degli interessi legali, quindi, per i contributi con scadenza di pagamento dal 1/1/2010, dell’1%. Per le situazioni debitorie precedenti tale data, bisognerà fare riferimento alla misura del saggio degli interessi legali in vigore tempo per tempo secondo la tabella riportata in calce.

Tasso interessi legali Periodo di validità

5% fino al 15/12/1990

10% Dal 16/12/1990 Al 31/12/1996

5% Dal 1/1/1997 Al 31/12/1998

2,5% Dal 1/1/1999 31/12/2000

3,5% Dal 1/1/2001 31/12/2001

3% Dal 1/1/2002 Al 31/12/2003

2,5% Dal 1/1/2004 Al 31/12/2004

3% Dal 1/1/2008 31/12/2009

1% Dal 1/1/2010

Si allegato le circolari degli enti previdenziali