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TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NELLE PALESTRE E PISCINE
Dott. Ing. G. Gaetani
Dott. Ing. A. Toneguzzo 15.04.2010
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ALCUNE
CONSIDERAZIONE PRATICHE ED OPERATIVE
PER LA
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
NELLE PALESTRE
E
NELLE PISCINE
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D.Lgs. 81/08 aggiornato con il D.Lgs. 106/09
TIT II – LUOGHI DI LAVORO
PALESTRE E PISCINE SONO ANCHE “LUOGHI DI LAVORO”
LA SPECIFICITÀ DI CHI OPERA E/O PRATICA ATTIVITÀ SPORTIVE IN
QUESTI LUOGHI PORTA A CONSIDERARE IL RUOLO
DEL PROPRIETARIO DELLA STRUTTURA
DEL GESTORE
DELL’UTILIZZATORE
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deve garantire al gestore la rintracciabilità di tutta la documentazione
relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti pertinenti
(es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa
a terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.) ed inoltre dovrà renderla
disponibile, in fase di audit della sicurezza (iniziale e periodico), da parte del
gestore.
Nel caso degli impianti sportivi il riferimento legislativo è il D.M. 18.3.1996
integrato con il D.M. 6.6.2005
Nel caso delle piscine i riferimenti sono l’accordo Ministero della Salute-
Regioni del 16.1.2003 e le norme tecniche relative ai requisiti di sicurezza per
la progettazione, costruzione e gestione delle stesse
PROPRIETARIO DELLA STRUTTURA
(pubblico o privato)
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deve garantire il rispetto della sicurezza sia in termine di esercizio della
palestra, della piscina, dell’impianto sportivo che di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
se il gestore si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto e/o
lavoratori autonomi deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
se vi sono terzi (Associazioni Sportive) frequentanti la palestra, la piscina,
l’impianto sportivo, il gestore deve predisporre una gestione documentale
dei prerequisiti relativi ai luoghi e alle attrezzature nonché dei rischi residui
GESTORE(associazione sportiva / ente / privato / ente pubblico)
Si devono utilizzare le indicazioni di cui all’art. 26
(come minimo comma 1 e 2) del D.Lgs. 81/08 s.m.i.:
“INFORMATIVA DI COOPERAZIONE E
COORDINAMENTO”
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L’Associazione Sportiva, indipendentemente dalla sua specificità sportiva,
dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è
soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e quindi deve individuare
e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva,
equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di
movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto
atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici “luoghi di
lavoro” (sede dell’Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività)
N.B.: si tratta dei rischi complementari
all’evento agonistico,
alle sedute di preparazione o di allenamento
UTILIZZATORE
(associazione sportiva)
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COME PREDISPORRE IL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
ART. 29 comma 1 “…Il Datore di Lavoro effettua la valutazione ed elabora
il documento …” [Documento di Valutazione dei Rischi - DVR]
ART. 29 comma 5 “…I Datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori”
[…] “possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi” […]
ART. 4 [computo dei lavoratori dal quale il D.Lgs. 81/08 s.m.i. fa discendere
particolari obblighi come ad esempio quello relativo all’art. 29 comma 5]
ART. 28 comma 2 lettera a “La scelta dei criteri di redazione del
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi
aziendali e di prevenzione…” [art. aggiornato dal D.Lgs. 106/09]
[ALLEGANDO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ATTA A
DIMOSTRARE QUANTO DICHIARATO]
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio consente al “Datore di Lavoro” di adottare i
provvedimenti opportuni per salvaguardare la salute e la sicurezza dei
“lavoratori” nei “luoghi di lavoro”.
A tal fine la valutazione del rischio svolge la funzione essenziale di prevenzione
del rischio attraverso la sua attuazione preliminare e permanente durante tutte
le fasi dell’ “attività lavorativa”.
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INDIVIDUAZIONE DELL’ATTIVITÀ
• nei “luoghi di lavoro”
• relativi alla “mansione”
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
Osservazione e studio delle attività e collegamento dei rischi (es.
cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a livello, urti, colpi …. esposizione
ad agenti biologici, agenti chimici, … incidente stradale) considerando:
• caratteristiche generali dei “luoghi di lavoro” (requisiti igienici,
impianti, climatizzazione, ecc.)
• rapporto uomo / attrezzature (attrezzature, mezzi, ecc.)
• rapporto uomo / ambiente (sostanze e preparati, agenti biologici, ecc.)
• analisi dei posti di lavoro e delle mansioni
• normativa di riferimento
VALUTAZIONE DELL’ENTITÀ DEL RISCHIO
FASE I:
FASE II:
FASE III:
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Alcuni rischi tipo:
MICROCLIMA: impianti di climatizzazione e ricambio d’aria non idonei o non
opportunamente manutenuti
BIOLOGICO: eventuale diffusione di microrganismi patogeni
[es. legionella nelle docce]
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:
GESTIONALE: regolamentazione del flusso di fruitori della palestra, scarsa
vigilanza sulle operazioni di sanificazione e igienizzazione,
assenza o scarsa informazione dei rischi residui ai fruitori della
palestra
PALESTRE
allestimento o spostamento di
attrezzature [es. rete di
pallavolo, attrezzi ginnici, ecc.]
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PISCINE
Alcuni rischi tipo:
MICROCLIMA: temperatura, umidità e velocità dell’aria nella zona di attività del
nuoto e di balneazione non conforme alle norme
CHIMICO: cloro e prodotti per la disinfezione dell’acqua
BIOLOGICO: microrganismi trasmessi attraverso l’acqua e le superfici infette
[spazi perimetrali intorno alle vasche, degli spogliatoi e dei servizi]
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: allestimento o spostamento
attrezzature varie
GESTIONALE: assenza o scarsa info-formazione, assenza della verifica delle
competenze del personale addetto a particolari compiti,
regolamentazione del flusso di fruitori della piscina
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NOVITÀ PER GESTORE DI PISCINE
Norma tecnica UNI EN 15288-2:2009
“PISCINE-PARTE 2: Requisiti di sicurezza per la gestione”
Norma che elenca i quattro passi fondamentali per gestire una piscina:
1. elaborare una policy in merito alla gestione della salute e sicurezza;
2. eseguire un’analisi del rischio specifica;
3. definire un organigramma che identifichi ruoli e responsabilità;
4. monitorare le performance del sistema.
Contestualmente vengono definite le procedure da formalizzare per garantire
che il sistema di gestione di una piscina, costruito secondo le linee guida della
norma, non solo risulterà efficace nel garantire la sicurezza dei frequentatori ma
potrà anche divenire elemento importante nel circoscrivere la responsabilità
del gestore: questi potrà infatti dimostrare di aver analizzato in dettaglio
ogni rischio ed aver messo in atto tutte le misure di prevenzione e
protezione possibili.
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PISCINE / PALESTRE
Art. 69 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
ATTREZZATURA DI LAVORO: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine,
attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro
PER ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI (es. elettroutensili, scale, sistemi
elevatori, impianti di clorazione, ecc.)
PER ATTIVITÀ SPORTIVE (es. attrezzature da ginnastica, porte da
calcio, pallamano, pallacanestro e pallavolo, ecc.)
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PISCINE / PALESTRE
Art. 71 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Comma 1 “Il Datore di Lavoro” mette a disposizione dei “lavoratori”
attrezzature conformi […] idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate
al “lavoro” da svolgere […] che devono essere utilizzate conformemente “alle
disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”
(VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE “ATTREZZATURE”)
Comma 3 il “Datore di Lavoro” adotta adeguate
misure tecniche ed organizzative,
tra le quali quella dell’Allegato VI
(PROCEDURA PER L’USO DI “ATTREZZATURE”)
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PISCINE / PALESTRE
PER LE “ATTREZZATURE”
CORRETTA APPLICAZIONE DELLE “DIRETTIVE EUROPEE”
VERTICALI
ORIZZONTALE
Direttive di prodotto che richiedono la marcatura CE (es.
Direttiva Macchine, Direttiva Bassa Tensione, ecc.)
Dir. 2001/95/CE (Sicurezza generale dei prodotti) recepita
con D.Lgs. 6.09.2005 n. 206
RESPONSABILITÀ PER DANNO
DA PRODOTTI DIFETTOSI
Dir. 1999/34/CE
recepita con D.Lgs. 6.09.2005 n. 206
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CONCLUSIONI
PROVIAMO A PROTEGGERE
I NOSTRI ATLETI-LAVORATORI
CON LA STESSA CURA
CON LA QUALE PROTEGGIAMO
LE APPARECCHIATURE…