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Albo delle nomine conferite dai Comuni nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alla data del 20 novembre 2013 1 1 I precedenti albi sono stati pubblicati sui seguenti Bollettini Ufficiali della Regione Umbria: Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 13 del 23 marzo 2011; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 9 del 24 febbraio 2010; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 34 del 23 luglio 2008; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 31 dell'11 luglio 2007; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 28 del 29 giugno 2005; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 52 del 17 dicembre 2004; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 18 del 30 aprile 2003; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 9 del 27 febbraio 2002. 1

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Albo delle nomine conferite dai Comuni nelle istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza alla data del 20 novembre 20131

1 I precedenti albi sono stati pubblicati sui seguenti Bollettini Ufficiali della Regione Umbria: Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 13 del 23 marzo 2011; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 9 del 24 febbraio 2010; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 34 del 23 luglio 2008; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 31 dell'11 luglio 2007; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 28 del 29 giugno 2005; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 52 del 17 dicembre 2004; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 18 del 30 aprile 2003; Supplemento straordinario al B.U.R.U. n. 9 del 27 febbraio 2002.

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INDICE

Istituti Riuniti di Beneficenza di Umbertide Opera Pia Ricovero VecchiConsiglio di Amministrazione

Pag. 4

Opera Pia Laboratorio San Francesco di AssisiConsiglio di Amministrazione Pag. 5

Azienda Pubblica di Servizi alla persona Fusconi-Lombrici-Rienzi di NorciaConsiglio di Amministrazione

Pag. 6

Opera Pia Istituto educativo “S.Sebastiano” di PanicaleConsiglio di Amministrazione Pag. 8

Opera Pia Colonia Agricola Femminile “Marzolini” - Prepo di PerugiaConsiglio di Amministrazione Pag. 9

Opera Pia Dotalizio Sacconcelli, con sede in Tuoro sul TrasimenoConsiglio di amministrazione Pag. 11

Opera Pia Istituto Artigianelli Crispolti-TodiConsiglio di amministrazione Pag. 12Istituti Riuniti di Beneficenza di AssisiConsiglio di amministrazione Pag. 14

Opera Pia Asilo Infantile “Maria Immacolata” Petrignano di AssisiConsiglio di amministrazione Pag. 15

Opera Pia Muzi Betti (ex Opere Pie Riunite Città di Castello)Consiglio di amministrazione Pag. 16

Opera Pia Fondazione “Casa Serena Prof. Zefferino Rinaldi” con sede in MagioneConsiglio di amministrazione

Pag. 17

Opera Pia “Pietro Piccolomini Fedei” - OrvietoConsiglio di amministrazione Pag. 18La Consolazione – Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza (E.T.A.B.) di TodiConsiglio di amministrazione

Pag. 19

Opera Pia Pii Lasciti Preziotti, con sede in BettonaCommissione amministratrice Pag. 20

Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione con sede in CannaraConsiglio di amministrazione Pag. 22

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Opera Pia Casa di Riposo “Creusa Brizi Bittoni”, con sede in Città della PieveConsiglio di amministrazione

Pag. 23

Opera Pia Asilo Infantile “P. Tiranti” - Corciano Consiglio di amministrazione Pag. 24

Opera Pia Casa di Riposo Mosca - GubbioConsiglio di amministrazione Pag. 26

Istituti Riuniti di Ricovero di Gualdo TadinoConsiglio di amministrazione Pag. 28

Opera Pia Asilo Infantile “Don Alfio Balucani” - Morcella di MarscianoConsiglio di amministrazione Pag. 29

Opera Pia Asilo Infantile “Luisa Bologna Sereni” con sede in Cerqueto di Marsciano Consiglio di amministrazione Pag. 30

Opere Pie Riunite di Perugia Consiglio di amministrazione Pag. 32

Opera Pia “Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli” di Spoleto Consiglio di amministrazione Pag. 33

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Scuola dell'infanzia S. Croce – Casa dei Bambini Maria Montessori” di PerugiaConsiglio di amministrazione Pag. 34

Opera Pia “Officina Operaia G.O. Bufalini di Città di Castello Consiglio di amministrazione Pag. 36

Appendice Normativa Legge 17 luglio 1890, n. 6972 Pag.37 D.P.C.M. 16 febbraio 1990 Pag.92

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ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA DI UMBERTIDE OPERA PIA RICOVERO VECCHIConsiglio di Amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro componenti tutti nominati dal Comune di Umbertide.I componenti non possono essere riconfermati, senza interruzione, per più di due mandati.

Nominati

Giubilei Adriano, nato a Umbertide (PG) il 11.08.1951, Presidente;Bottaccioli Rebecca, Umbertide (PG) il 14/02/1959, componente;Tosti Leonardo, Milano il 28/06/1961, componente;Giacchè Anna Maria, Umbertide (PG) il 12/08/1951, componente;Massai Valentina, nata ad Umbertide (PG) il 14/02/1983, componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n.9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8 ; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Umbertide.

Estremi atti di nomina o designazione

Decreto sindacale prot. n. 18759 del 28.10.2009; Determinazione dirigenziale n. 703 del 3.02.2010 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 10 del 3.03.2010). Determinazione Dirigenziale n. 4149 del 30.05.2012 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 27 del 27.06.2012).

Durata in carica

Quattro anni. I componenti non possono essere riconfermati, senza interruzione, per più di due mandati.

Compenso

Al Presidente viene corrisposta una indennità mensile deliberata dal Consiglio di amministrazione. Ai Consiglieri una indennità di presenza per la partecipazione effettiva alle sedute anch'essa deliberata dal Consiglio di amministrazione.

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OPERA PIA LABORATORIO SAN FRANCESCO DI ASSISIConsiglio di Amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove componenti, tre cittadini e sei cittadine. Due terzi dei componenti sono nominati dal Comune di Assisi, un terzo dal Tribunale di Perugia – Sezione distaccata di Assisi. Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Segretario.

Nominati

Apostolico Giorgia, nata ad Assisi (PG) il 27.11.1949, componente;Mariani Rita, nata ad Assisi (PG) il 21.05.1942, componente;Berretti Delfo, nato a Foligno (PG) l'11.12.1970, componente;Marzolesi Massimiliano, nato a Foligno (PG) il 18.09.1967, componente;Manichini Monica, nata a Foligno (PG) il 4.04.1966, componente;Rossi Carla, nata a Foligno l'8.02.1962;Ascani Salvatore, nato ad Assisi (PG) il 18.02.1936;Pronti Maria Edoarda, nata ad Assisi (PG) il 2.11.1938;Borsellini Tiziana, nata ad Assisi (PG) il 23.10.1960.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Assisi.

Estremi atti di nomina o designazione

Nota del Giudice del Tribunale di Perugia – Sezione distaccata di Assisi – del 07.11.2005, prot. n. 530; Provvedimento del Sindaco di Assisi del 21.11.2005, prot. n. 0049555; Determinazione dirigenziale 5650 del 24/06/2010.

Durata in carica

Quattro anni. I componenti possono essere rieletti.

Compenso

Le cariche sono gratuite.

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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA FUSCONI–LOMBRICI–RIENZI DI NORCIA (ex O.P. Istituto “Enrico Lombrici e Istituti Riuniti di Beneficenza di Norcia – fusione DD n. 1880 del 02/03/2007 e DD n. 3228 del 04/04/2007 B.U.R.U. n. 7 del 18/04/2007)

Consiglio di Amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Norcia. Un componente è, di diritto, un discendente delle famiglie Bianconi o Antoniucci originarie di Norcia. I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti necessari per l’elezione a Consigliere Comunale.Un componente è nominato su indicazione dei capigruppo di minoranza in Consiglio Comunale. In caso di disaccordo tra i capigruppo di minoranza su detta indicazione prevale la proposta del Presidente del gruppo più consistente numericamente. In caso di disaccordo fra due o più gruppi di minoranza di pari consistenza il Sindaco del Comune di Norcia nomina il più anziano di età fra i due o più nominativi delle persone proposte.

Nominati

Coccia Domenico, nato a Norcia il 27/04/1938 e ivi residente in Viale Europa n. 15, Presidente;Saviani Andrea nato a Foligno il 13/08/1981 e residente in Norcia , Via Amedeo Morelli, n. 12,componente;Moretti Arcangelo, nato a Norcia il 29/09/1947 e ivi residente in Via Reggiana n. 3, componente;Verucci Arianna, nata a Roma il 16/07/1972 e residente in Norcia Via Ufente, n. 4, componente;Sbriccoli Roberto, nato a Roma il 21/01/1968 e residente in Norcia Via dei Casali, n. 22, componente (nominato direttamente dal Sindaco in mancanza di specifica designazione dei Gruppi di Minoranza Consigliare come previsto da Statuto);Bianconi Claudio, nato a Norcia il 11/08/1943 e ivi residente in Via Foscolo n. 3, componente rappresentante delle famiglie Bianconi/Antoniucci;

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della l egge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente modificato con Determinazione dirigenziale n. 3551/2012.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Norcia.

Estremi atti di nomina o designazione

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Decreto del Sindaco del Comune di Norcia del 23/07/2012, n. 17”; Determinazione dirigenziale del 26/07/2012 n. 6013; Determinazione dirigenziale n. 5737 del 31/07/2013 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 37 del 14.08.2013).

Durata in carica

Cinque anni. I componenti non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.

Compenso

Fatti salvi i criteri regionali definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – del D.Lgs.n. 207/2001 al Presidente è corrisposta una indennità mensile di carica deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro un limite massimo pari al 50% dell’indennità mensile prevista per il Sindaco di Norcia. La stessa indennità è corrisposta al Vice Presidente individuato al comma 5 dell’art. 16 dello Statuto, ove il periodo di effettiva e continuativa sostituzione del Presidente assente o impedito superi 30 giorni. Ai Consiglieri è corrisposta una indennità di presenza per ciascuna seduta del Consiglio pari all’80% dell’indennità prevista per i Consiglieri comunali. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio spetta, inoltre, il rimborso delle spese forzose sostenute per l’espletamento delle loro funzioni, secondo le modalità e nei limiti previsti in materia dalla vigente legislazione. (Articolo 19 dello Statuto)

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OPERA PIA ISTITUTO EDUCATIVO “S. SEBASTIANO” DI PANICALEConsiglio di Amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, designati dal Comune di Panicale. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere cittadini residenti nella Parrocchia di Panicale da almeno dieci anni.

Nominati

Bianucci Mauro, nato a Panicale (PG) il 29.11.1950, Presidente;Fratini Nazareno, nato a Panicale (PG) l'8.08.1947, componente;Natazzi Paola, nata a Panicale (PG) il 28.05.1959, componente;Cherubini Fabio, nato a Panicale (PG) il 23.10.1952, componente;Marcucci Alessio, nato a Città della Pieve (PG) il 15.02.1981, componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8 ; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11 ; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Panicale.

Estremi atti di nomina o designazione

Decreto del Sindaco del Comune di Panicale n. 11111 del 23/07/2010 (pubblicato sul B.U.R.U. n. 46 del 29.09.2010) Determinazione Dirigenziale n. 7534 del 02/09/2010.

Durata in carica

Quattro anni.

Compenso

Le cariche sono gratuite.

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OPERA PIA COLONIA AGRICOLA FEMMINILE “MARZOLINI” - PREPO DI PERUGIA

Consiglio di Amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti, compreso il Presidente, nominati come segue: uno è componente di diritto appartenente alla famiglia Marzolini e viene scelto dallo stesso Consiglio di Amministrazione tra i parenti più prossimi del Fondatore, anche in linea femminile; un componente è nominato dall’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve; un componente è nominato dal Consiglio provinciale di Perugia; tre componenti dal Consiglio comunale di Perugia; un componente è nominato dal Capitolo della Basilica Metropolitana di San Lorenzo, fra i Canonici.Il componente di diritto dura in carica a vita. Qualora i discendenti della famiglia Marzolini venissero a mancare, la nomina spetta al Comune di Perugia. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’Opera Pia, è tenuta, a turno, da ciascun componente per la durata di un anno.

Nominati

Giovannozzi Pietro Maria, appartenente alla famiglia Marzolini, componente di diritto;Giancarlo Milletti, nato a Perugia il 04/03/1948, designato dal Presidente della Provincia di Perugia, componente;Don Fabrizio Crocioni, designato dall’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, componente;Don Sorbaioli Simone, designato dal Capitolo della Basilica Metropolitana di San Lorenzo, componente;Patrizia Brutti, nata a Perugia il 12/02/1948, designato dal Sindaco del Comune di Perugia, Presidente;Paolo Coletti nato a Perugia il 29/06/1962, designato dal Sindaco del Comune di Perugia, componente;S.George Neophytoy Phellas nato a Nicosia – Cipro il 21/06/1957, designato dal Sindaco del Comune di Perugia, componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Perugia, Provincia di Perugia, Arcivescovo di Perugia-città della Pieve, Capitolo della Basilica Metropolitana di San Lorenzo.

Estremi atti di nomina o designazione

Atto di designazione dell’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve del 13/12/2010, Decreto del Presidente del Consiglio Provinciale n. 101 del 27/11/2009; Decreto del Sindaco del Comune di

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Perugia prot. n. 240 del 24/09/2010; Determinazione dirigenziale n. 481 del 01/02/2011 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 8 del 16/02/2011)

Durata in carica

Quattro anni. Il componente di diritto dura in carica a vita. I componenti non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione.

Compenso

Le cariche sono gratuite.

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OPERA PIA DOTALIZIO SACCONCELLI, CON SEDE IN TUORO SUL TRASIMENOConsiglio di amministrazione

Composizione organo

L’Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, compreso il Presidente, nominati dal Comune di Tuoro sul Trasimeno che ne sceglie tre possibilmente tra i discendenti del Fondatore.Il Presidente è nominato dal Comune di Tuoro sul Trasimeno tra i componenti medesimi.

Nominati

Magara Carlo, nato a Passignano sul Trasimeno (PG) il 7.03.1971, Presidente;Mazzoni Valentina, nato a Perugia il 14.01.1978, componente;Pazzaglia Elio, nato a Perugia 27.07.1947, componente;Mazzoni Antonio, nato a Tuoro sul Trasimeno (PG) il 4.05.1950, componente;Sacconcelli Franco, nato a Tuoro sul Trasimeno (PG) il 27.02.1949, componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Art. 5 dello Statuto dell’Ente approvato con R.D. 15 maggio 1941;

Organo cui spetta la nomina

Comune di Tuoro sul Trasimeno.

Estremi atti di nomina o designazione

Deliberazione del Consiglio comunale di Tuoro sul Trasimeno n. 6 del 11/03/2010; Determinazione dirigenziale n. 8239 del 28/09/2010 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 50 del 27/10/2010).

Durata in carica

Quattro anni. I componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Compenso

Le cariche sono gratuite.

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OPERA PIA ISTITUTO ARTIGIANELLI CRISPOLTI - TODIConsiglio di amministrazione

Composizione organo

L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti. Il Presidente, nella persona di S.E. il Vescovo avente giurisdizione su Todi, giusta disposizione testamentaria del Pio Fondatore Can. Crispolti, e quattro componenti dei quali due designati dal Reverendissimo Capitolo dei Canonici di Todi e altri due designanti dal Comune di Todi.

Nominati

S.E. Mons. Giovanni Marra, nato a Todi (PG) l'11.07.1939, Presidente;Gabassi Piergiorgio, nato a Todi l'11.7.1939;Magni Umberto, nato a Todi (PG) l'1.12.1989;Donati Alberto, nato a Todi (PG) il 12.01.1944;Faustini Vincendo, nato Todi (PG) lil 26.03.1924.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Art. 17 dello Statuto dell’Opera Pia, modificato con D.P.G.R. 17 novembre 1986, n. 642; legge regionale 19.07.\1972, n. 8 ; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Todi.

Estremi atti di nomina o designazione

A seguito delle dimissioni del Vescovo pro-tempore della Diocesi di Orvieto-Todi, è stato nominato, con decreto della Congregazione Episcopale del 05/05/2011, Amministratore Apostolico con funzioni Vescovili della Diocesi di Orvieto-Todi con decorrenza 05 marzo 2011, S. E. Mons. Giovanni Marra, il quale dalla medesima data ha assunto la carica di Presidente pro-tempore dell’Istituto a norma dell’art. 17 dello Statuto.Determinazione del Sindaco del Comune di Todi n. n. 35 del 08/06/2009. Nota del Vescovo di Orvieto-Todi acquisita al prot. 130250 del 20/08/2009 con la quale si comunicano le designazioni del Capitolo dei Canonici di Todi nella seduta del 03/08/2009.Determinazione dirigenziale 2737 del 21/04/2011, sostituzione del componente (Presidente) del Consiglio di amministrazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 7969 del 02/09/2009 (pubblicata sul B.U.R.U. n.43 del 30.09.2009 e n. 8724 del 29/09/2009).

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Durata in carica

Quattro anni.

Compenso

Le cariche sono gratuite.

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ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA DI ASSISIConsiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro componenti nominati dal Comune di Assisi.

Nominati

Loredana Capitanucci, nata ad Assisi il 07/02/1963, Presidente;Pietro Ronca, nato ad Assisi il 22/04/1960, componente;Marco Tellurio, nato a Foligno il 19/07/1962, componente;Lorenzo Maria Busti, nato ad Assisi il 15/11/1977, componente;Rita Nardecchia, nata a Foligno l’11/10/1970, componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11 ; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Assisi.

Estremi atti di nomina o designazione

Provvedimento del Sindaco del 03/05/2013; Determinazione dirigenziale n. 6870 del 19/09/2013 (pubblicata sul B.U.R.U. n.45 del 02-10-2013).

Durata in carica

Quattro anni. I componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Compenso

Le cariche sono gratuite.

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OPERA PIA ASILO INFANTILE “MARIA IMMACOLATA” PETRIGNANO DI ASSISIConsiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, compreso il Presidente. Sono componenti di diritto il Parroco protempore di Petrignano e un discendente in linea retta dell'Ing. Decio Costanzi. Qualora non sia possibile nominare il discendente in linea retta dell’Ingegner Decio Costanzi alla nomina provvede il Comune. Il Presidente e gli altri Consiglieri sono nominati dal Comune di Assisi tra cittadini residenti in Petrignano. I Consiglieri non componenti di diritto del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non più di un mandato consecutivo. Il Segretario non fa parte del Consiglio.

Nominati

Ridolfi Giuseppe, nato a Perugia il 4.07.1941, Presidente nominato dal Sindaco di Assisi;Don Fasolini Francesco Camillo, discendente in linea diretta dall'Ing. Decio Costanzi, componente di diritto;Costanzi Elena, discendente in linea diretta dall'Ing. Decio Costanzi, componente di diritto;Brunori Maria Grazia, nata a Foligno (PG) il 28.10.1961;Cagliesi Daniela, nata a Foligno (PG) il 18.02.1964;Capezzali Giancarlo, nato ad Assisi (PG) il 6.11.1960;Collarini Fausto, nato ad Assisi (PG) l'1.09.1951.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; Art. 9 dello Statuto dell’Ente approvato con R.D. 25.6.1937 e modificato con R.D. 24.9.1940; D.P.R. 15.1.1972, n. 9; D.P.R. 24.7.1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Assisi.

Estremi atti di nomina o designazione

Provvedimento del Sindaco di Assisi n. 0031276 del 23/07/2009. Determinazione dirigenziale n. 7973 del 02/09/2009 (pubblicata nel B.U.R.U. n. 45 del 07/10/2009).

Durata in caricaQuattro anni.

Compenso

Le cariche sono gratuite.

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OPERA PIA MUZI BETTI (EX OPERE PIE RIUNITE CITTA' DI CASTELLO)Consiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro componenti nominati dal Comune di Città di Castello.L’Ente Opere Pie Riunite di Città di Castello è stato fuso in un unico Ente, a far data dal 01/01/2006, denominato Opera Pia Muzi Betti con Determina Dirigenziale n. 10182 del 18/11/205 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 1 del 04.01.2006).

Nominati

Savelli Marco, nato a Città di Castello (PG) il 10.02.1962, Presidente;Dori Letizia, nata a Sansepolcro (PG) il 2.01.1942, componente;Fiorucci Antonio, nato a Città di Castello (PG) il 31.10.1937, componente;Grasselli Loriana, nata a Città di Castello (PG) il 20.01.1978, componente;Dario Pellegrini, nato a Città di Castello (PG) il 19.04.1981, componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della l egge regionale 21.03.1995, n. 11 ; Nuovo Statuto approvato con Determina Dirigenziale 311 del 21/1/2005 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 11 del 9/3/2005).

Organo cui spetta la nomina

Comune di Città di Castello.

Estremi atti di nomina o designazione

Decreto del Sindaco di Città di Castello del 4.09.2009; Determinazione dirigenziale n. 9048 del 07/10/2009 (pubblicata sul B.U.R.U n.49 del 04/11/2009).

Durata in carica

Quattro anni.

CompensoLe cariche sono gratuite.

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OPERA PIA FONDAZIONE “CASA SERENA PROF. ZEFFERINO RINALDI” CON SEDE IN MAGIONE

Consiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- dal parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Magione, in qualità di Presidente, che, in caso di rinuncia, individua il Presidente dell'Istituzione, per il periodo espresso della rinuncia, scegliendolo, di concerto con l’Ordinario diocesano, tra i due componenti designati nel Consiglio stesso dalla Curia Arcivescovile;

- due componenti, designati dal Consiglio comunale di Magione, tra i cittadini residenti nel Comune stesso, in qualità di consiglieri;

- due componenti, designati dalla Curia Arcivescovile di Perugia-Città della Pieve, tra i cittadini residenti nel Comune di Magione, in qualità di Consiglieri.

Nominati

Sorci Adriano, nato a Magione PG) il 5.12.1944, Presidente;Pagani Luca, nato a Magione (PG) il 24.07.1967, Consigliere;Orsini Don Guerriero Stefano, nato a Magione (PG) il 21.06.1944, Consigliere;Brozzi Sergio, nato a Perugia il 28.04.1964, Consigliere;Novello Patrizia, nato ad Udine il 21.11.1959, Consigliere.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11 ; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Assisi.

Estremi atti di nomina o designazione

Decreto della Curia Arcivescovile di Perugia-Città della Pieve, del 9 novembre 2009; Nota del Parroco di Magione, Orsini don Guerriero Stefano, del 05/11/2009 prot. n. 105; Deliberazione consiliare del Comune di Magione, n. 43 del 28/08/2009; Determinazione dirigenziale n. 10440 del 18/11/2009 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 34 del 29/07/2009).

Durata in caricaQuattro anni.

CompensoLe cariche sono gratuite.

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OPERA PIA “PIETRO PICCOLOMINI FEBEI” - ORVIETOConsiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto è composto da cinque componenti: il Sindaco di Orvieto o suo delegato; due componenti nominati dal Consiglio comunale di Orvieto e due dal Vescovo della Diocesi di Orvieto–Todi (art. XI dello Statuto). I Consiglieri devono essere cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Orvieto da almeno 5 anni e non trovarsi nelle condizioni espresse di esclusione di cui all’art. 11 della L.17/7/1890 n.6972 e successive modificazioni.

Nominati

Romoli Edoardo, nato a Porano (TR) il 6.01.1949, componente;Delli Poggi Alessandro, designato dal Comune di Orvieto e in surroga di Trinchitelli Sauro (deceduto), componente;Saggio Lorenzo, Designato dal Comune di Orvieto e in surroga a Egidi Marco (deceduto), componente;Vignoli Giovanni, nato a Orvieto il 2.03.1943, componente;Puppola Gianfranco, nato a Orvieto il 30.04.1968, componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 ; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Legge regionale 19 luglio 1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente modificato con DD 23/05/2003 n. 4524 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 27 del 2/7/2003).

Organo cui spetta la nomina

Comune di Orvieto.

Estremi atti di nomina o designazione

Deliberazione Consiglio Comunale di Orvieto n. 122 del 22/11/2004; Atto del Sindaco di Orvieto prot. 1915 del 20/1/2005; Nota Arcivescovo di Orvieto – Todi prot. 04/05 del 10/1/2005; Delibera del Consiglio Comunale di Orvieto n. 120 del 16/11/2005; – Determinazione dirigenziale n. 91222 del 09/10/2009 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 50 del 11/11/2009); Determinazione dirigenziale n.10514 del 20/11/2009.

Durata in carica

Quattro anni. Il Consiglio è scaduto nel 2012.

Compenso

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per il disimpegno di incarichi speciali ricevuti.

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LA CONSOLAZIONE – ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (E.T.A.B.) DI TODI

Consiglio di amministrazione

Composizione organo

L’Ente 'La Consolazione – Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza (ETAB)' deriva dalla fusione delle OO.PP. amministrate dalle Istituzioni Riunite di Beneficenza di Todi (determinazione dirigenziale n. 7929 del 6/9/2002, pubblicata sul B.U.R.U. n. 43 del 2/10/2002).

Il nuovo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un Presidente e quattro componenti tutti nominati dal Comune di Todi.

I Consiglieri possono essere riconfermati senza interruzione.

Nominati

Severi Bruno, nato a Acquasparta (TR) il 7.04.1948, Presidente;Anselmi Valerio, nato a Todi (PG) il 6.08.1984, componente;Baffoni Fabrizio, nato a Città della Pieve (PG) il 17.02.1979, componente;Baglioni Elena, nata a Todi (PG) il 4.02.1979, componente;Rossi Mario, nato a Todi (PG) il 5.01.1966, componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15.1.1972, n. 9; D.P.R. 24.7.1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente modificato con Determina dirigenziale n. 10765 del 02/12/2005 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 4 del 25/01/2006). .

Organo cui spetta la nomina

Comune di Assisi.

Estremi atti di nomina o designazione

Decreto di nomina Comune di Todi n. 3 del 18/01/2008 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 38 del 20.08.2008); Determinazione Dirigenziale n. 6584 del 25/07/2008.

Durata in carica

Quattro anni. I componenti sono rieleggibili limitatamente ad un identico periodo.

Compenso

Le cariche sono onerose ai sensi dell'art. 11/bis dello Statuto approvato con determinazione dirigenziale n. 862 del 13/2/2004 e successive modificazioni.

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OPERA PIA PII LASCITI PREZIOTTI, CON SEDE IN BETTONACommissione amministratrice

Composizione organo

La Commissione amministratrice è composta dall’Arciprete pro-tempore del Comune di Bettona; da un componente nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia; da un componente nominato dal Comune di Bettona; da due componenti facenti parte della Giunta municipale, escluso il Sindaco, nominati dal Consiglio comunale di Bettona. La Commissione nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente che possono essere rieletti alla scadenza del mandato, purché conservino la qualifica di amministratore.

Nominati

Resenterra Don Mario, Parroco Arciprete di S. Maria Assunta in Bettona ed in quanto tale componente di diritto designato dal Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino;Ciotti Mauro, nato a Perugia il 20.06.1962, designato dal Sindaco del Comune di Bettona, componente;Gian Luca Schippa nato a Bettona (PG) il 29/12/1956, designato dal Sindaco del Comune di Bet-tona, componente;Prosperi Roberto nato il 01/05/1964 e residente a in Via dello Zodiaco n. 17 Sagrini Carlo Claudio, nato designato dalla C.C.I.A.A. di Perugia, componente;Paola Pasinato, nata a Verona il 26/08/1977, Assessore del Comune di Bettona, designato dal Sindaco del Comune in rappresentanza della Giunta comunale;

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; Art. 1 dello Statuto dell’Ente approvato con D.P.R. 14 marzo 1963; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Bettona.

Estremi atti di nomina o designazioni

Determinazione dell’Arcivescovo Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino prot. n. 151363 del 27/10/2011; Decreto del Sindaco del Comune di Bettona prot. n. 7242 del 26/10/2011; nota del Presidente della C.C.I.A.A. di Perugia prot. n. 281 del 02/01/2012, determinazione dirigenziale n. 285 del 20/12/2012; Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2013; Determinazione Dirigenziale n. 2101 del 10/04/2013 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 23 del 15/05/2013).

Durata in carica

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Quattro anni.

Compensi

Le cariche sono gratuite.

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ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE CON SEDE IN CANNARAConsiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e quattro componenti nominati dal Comune di Cannara.

NominatiDi Stefano Francesca, nata a Foligno il 18/09/1972 e residente a Cannara, Presidente;Di Filippo Roberto nato a Salerno il 31/10/1966 e residente a Cannara, componente;Giannangeli Emanuele nato a Foligno il 12/07/1960 e residente a Cannara, componente;Giglietti Alberto, nato a Perugia il 15/11/1928 e residente a Cannara, componente;Giorgolo Sergio nato a Cannara il 22/05/1949 e residente a Cannara,componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Cannara.

Estremi atti di nomina o designazioni

Decreto del Sindaco del Comune di Cannara n. 2 del 10/01/2013; determinazione dirigenziale n. 189 del 25/01/2013 determinazione dirigenziale n. 353 del 01/02/2013 (pubblicata sul B.U.R.U n.11 del 27/02/2013).

Durata in carica

Quattro anni.

Compensi

Le cariche sono gratuite.

22

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OPERA PIA CASA DI RIPOSO “CREUSA BRIZI BITTONI”, CON SEDE IN CITTA' DELLA PIEVE

Consiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque componenti: dal Vescovo protempore di Perugia-Città della Pieve, con funzioni di Presidente (componente di diritto); da quattro componenti nominato dal comune di Città della Pieve tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza.

Nominati

Vescovo Protempore Città della Pieve, componente di diritti, Presidente;Cini Bruno, nato a Città della Pieve (PG) il 24.05.1946, componente;Di Mario Angelo, nato a Città della Pieve (PG) il 6.10.1953, componente;Peciotti Serenella, nato a Città della Pieve (PG) il 31.08.1949, componente;Filippi Daniela, nato a Città della Pieve (PG) l'11.04.1960, componente:

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; Art. 13 dello Statuto dell’Ente approvato con D.P.R. 12 giugno 1969 e successivamente modificato con D.P.G.R. 22 aprile 1974, n. 309; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Città della Pieve.

Estremi atti di nomina o designazioni

Decreto del Sindaco Città della Pieve n. 3419 del 19/03/2011; Determinazione dirigenziale n. 2738 del 21.04.2011 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 22 del 18/05/2011).

Durata in carica

Quattro anni. I componenti possono essere sempre riconfermati.

Compensi

Le cariche sono gratuite.

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OPERA PIA ASILO INFANTILE “P.TIRANTI” - CORCIANOConsiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti, compreso il Presidente, nominato dal Consiglio nel suo seno, dei quali cinque Consiglieri, per espressa volontà del testatore, sono nominati liberamente dall’Arcivescovo protempore di Perugia-Città della Pieve e, in caso di vacanza della sede Arcivescovile, dal Vicario Capitolare o dall’Amministratore Apostolico. Gli altri due Consiglieri sono nominati dal Comune di Corciano).

Nominati

Binaglia Franco, nato a Corciano (PG) il 23.03.1956, componente;Brunelli Luigi, nato a Perugia il 26.03.1960, componente;Speziali Luca, nato a Perugia l'11.12.1960, componente;Pignatelli Nicola, nato a Perugia il 30.12.1966, componente;Taccomi Don Mario, nato a Perugia l'1.01.1940, componente;D'Avino Annamaria, nata a Gragnano (NA) il 9.10.1964, componente;Brunelli Fabrizio, nato a Perugia l'11.01.1980, componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; Legge regionale 19 luglio 1972, n. 8; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Corciano.

Estremi atti di nomina o designazioni

Atti dell’Arcivescovo Perugia-Città della Pieve n. 750 bis/07 del 01/10/2007 con il quale vengono nominati i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione e n. 200/10 del 19/05/2010 con il quale viene sostituito un componente. Decreto del Sindaco del 28/01/2011, del Comune di Corciano con il quale vengono nominati i due componenti.. Determinazione dirigenziale n. 2739 24/04/2011 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 22 del 18/05/2011).

Durata in carica

Quattro anni. I Componenti possono essere riconfermati.

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Compensi

Le cariche sono gratuite.

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OPERA PIA CASA DI RIPOSO MOSCA-GUBBIOConsiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera Pia in base allo Statuto vigente, così come modificato con determinazione dirigenziale n. 10766 del 02/12/2005, è formato da n. 10 componenti compreso il Presidente ed in particolare esso è composto:- dal Sindaco del Comune di Gubbio o suo delegato vigente (componente di diritto)- dal Vescovo di Gubbio o suo delegato (componente di diritto);- da un componente designato dal Consiglio Comunale di Gubbio su proposta della maggioranza

consiliare;- da un componente designato dal Consiglio Comunale di Gubbio su proposta della minoranza

consiliare;- da un componente designato dall’Azienda Sanitaria Locale;- da un componente designato dagli ospiti dell’Istituto;- da un componente designato dalle Associazioni degli Artigiani;- da un componente designato dalle Associazioni dei Commercianti;- da un componente designato dalle Associazioni degli Agricoltori;- da un componente designato dalla Caritas o associazioni similari.

Nominati

Bianchi Pierangelo nato a Gubbio PG) il 28/04/1951, delegato S.E. Mons. Mario Ceccobelli, Vescovo pro tempore di Gubbio, componente di diritto;Maria Luisa D’Alessandrio,Commissario prefettizio incaricata dall’Ufficio Territoriale del Governo Prefettua di Perugia componente di diritto (Sindaco di Gubbio);Cerbella Gabriele, nato ad Umbertide (PG) il 05/09/1974, componente designato dal Consiglio Comunale di Gubbio su proposta della maggioranza consiliare;Di Bacco Pasquale, nato a Pratola Peligna (AQ) il 30/09/1946, componente designato dal Consiglio Comunale di Gubbio su proposta della minoranza consiliare;Pierotti Mauro, nato a Gubbio il 24/07/1951, componente designato dall’Azienda Sanitaria Locale n. 1;Franceschetti Raffaele nato a Gubbio (PG) 20/06/1937, componente designato dalle Associazioni degli Agricoltori;Pifarotti Colombo nato a Gubbio il 07/11/1943, componente designato dalle Associazioni degli Artigiani;Lucci Federico nato a Spoleto (PG) il 16/04/1925, componente designato dalle Associazioni dei Commercianti;Castellani Marcello, componente designato dagli ospiti dell'Istituto;Salciarini Gianfranco nato a Gubbio (PG) il 24/07/1941 componente designato dalla Caritas diocesana di Gubbio;

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11 Statuto dell''Ente modificato con determinazione dirigenziale n. 10766 del

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02/12/2005.

Organo cui spetta la nominaComune di Gubbio

Estremi atti di nomina o designazioni

Nota del vescovo di Gubbio del 22/02/2012 nota del comune di Gubbio n. 4095 del 01/02/2012 relativa alla DGC n. 121 del 02/08/2012; nota ASL n. 1 – Città di Castello prot. n. 3485 del 09/02/2012; nota Confagricoltura prot. n. 251 del 15/02/2012; nota Confartigianati di Gubbio prot. del 08/03/2012; nota Confcommercio – Confesercenti del 14/02/2012; nota Ospiti dell’Istituto del 28/03/2012; nota Caritas Diocesana del 16/02/2012 Determinazione dirigenziale 3323 del 08/05/2012 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 23 del 30/05/2012).

Durata in carica

Quattro anni. I componenti possono essere riconfermati.

Compensi

Le cariche sono gratuite.

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ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO DI GUALDO TADINOConsiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro componenti nominati dal Comune di Gualdo Tadino.

Nominati

Castellani Virgilio, nato a Gualdo Tadino (PG) l'11.07.1944, Presidente;Anderlini Ruggero, nato a Gualdo Tadino (PG) il 16.09.1941, componente;Franchi Giancarlo, nato a Bastia Umbra il 15.02.1937, componente;Biagiotti Walter, nato a Charleroy (Belgio) il 25.03.1955, componente;Toni Agnese, nato a Nocera Umbra (PG) il 17.04.1953, componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Gualdo Tadino.

Estremi atti di nomina o designazioni

Provvedimento del Sindaco del Comune di Gualdo Tadino prot. n. 13770 del 17.4.2002; Provvedimento del Sindaco di sostituzione componente prot. n. 11073 del 26/03/2003; Determinazione dirigenziale n. 3607 dell’8.5.2002 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 25 del 5/6/2002).

Durata in carica

Quattro anni. Il Presidente ed i componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Compensi

Le cariche sono gratuite.

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OPERA PIA ASILO INFANTILE “DON ALFIO BALUCANI” - MORCELLA DI MARSCIANO

Consiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due componenti designati dal Consiglio comunale di Marsciano; da un componente designato dall’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve; dal parroco pro-tempore di Morcella, componente di diritto, o suo sostituto indicato dall’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve; dal priore di Marsciano, componente di diritto. Il Presidente è nominato dal Comune di Marsciano.

Nominati

Ricci Rev.do Don Giuseppe, nato a Perugia il 15.05.1939, Presidente;Giovanni Borioli , nato a Marsciano (PG) il 15/03/1948, designato dall’Arcivescovo Metropolita di Perugia, componente;Giovanni Lucconi nato a Perugia il 31/05/1963 designato dall’Arcivescovo Metropolita di Perugia componente;Orlando Piandoro, nato a Marsciano (PG) il 06/04/1939, nominato dal Sindaco di Marsciano, componente;Fabio Burocchi, nato a Perugia il 08/09/1956, nominato dal Sindaco di Marsciano,componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11 ; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nominaComune di Marsciano.

Estremi atti di nomina o designazioni

Nota del prot. 02/13 pervenuta il 16/01/2013 a firma dell’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve; Provvedimento del Sindaco del Comune di Marsciano n. 34495 del 11/12/2012; Determinazione dirigenziale n. 40 del 18/01/2013 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 31 del 10/07/2013).

Durata in carica

Quattro anni. I Consiglieri elettivi sono rieleggibili.

CompensiLe cariche sono gratuite.

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OPERA PIA ASILO INFANTILE “LUISA BOLOGNA SERENI” CON SEDE IN CERQUETO DI MARSCIANO

Consiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette componenti, compreso il Presidente, nominati come segue:due nominati dal Comune di Marsciano; un componente nominato dall’Arcivescovo della Diocesi di Perugia-Città della Pieve; un componente nominato dalla Congregazione dei Servi della Carità; tre componenti designati dall’Assemblea Generale dei Soci e scelti fra questi.Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente ed il Segretario Amministratore.

Nominati

Casini Carla, nata a Marsciano (PG) il 18.02.1947, designata dall'Assemblea generale dei soci dell'Istituzione, componente;Cipolletti Laura, nata a Marsciano (PG) il 10.02.1955, designata dall'Assemblea generale dei soci dell'Istituzione, componente;Montagnoli Antonietta, nata a Marsciano il (PG) il 30.09.1969, designata dall'Assemblea generale dei soci dell'Istituzione, componente;Rev.do Bini Mario, designato dalla Curia Arcivescovile Metropolitana di Perugia-Città della Pieve,parroco protempore di Cerqueto di Marsciano, componente;Canonico Giulio, nato a Marsciano (PG) il 7.09.1955, designato dal Sindaco del Comune di Marsciano, componente;Vestrelli Francesco, nato a Perugia il 13.08.1969, designato dal Sindaco del Comunedi Marsciano;Rev.do Schiavone Cosimo, designato dalla Congregazione dei Servi della Carità-Opera Don Guanella-Casa Generalizia di Roma-Direttore protempore dell'Istituto Sereni in S. Elena di Marsciano.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 6.2.1963, n. 437; D.P.R. 15.1.1972, n. 9; D.P.R. 24.7.1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Marsciano.

Estremi atti di nomina o designazioni

Deliberazione n. 1 del 15.5.1999 dell’ Assemblea Generale dei Soci dell’Opera Pia; Lettere in data 27.3.1999 e 22.3.2000 della Curia Arcivescovile della Diocesi di Perugia; Provvedimento n. 6416 del 25.3.2000 del Sindaco di Marsciano; Lettera n. 40 del 7.4.2000 della Congregazione dei Servi della Carità; Determinazione dirigenziale n. 3227 del 19.4.2000.

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Durata in carica

Quattro anni. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati senza interruzione.

Compensi

Le cariche sono gratuite.

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OPERE PIE RIUNITE DI PERUGIA Consiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti di cui uno con funzioni di Presidente. Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Perugia; gli altri quattro sono nominati: due dal Comune di Perugia e due dalla Regione dell’Umbria.

Nominati

Frascarelli Angelo, nato a Treia (MC) il 14 aprile 1962, PresidenteAlunni Andrea, nato a Marsciano (PG) il 10 luglio 1967, ConsigliereBistocchi Elena, nata a Perugia il 21 settembre 1978, ConsigliereGiannini Livio, nato a Firenze il 12.05.1960, ConsiglierePolenzani Giuliano, nato a Perugia il 9 gennaio 1954, consigliere

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11; Statuto dell’Ente Opere Pie Riunite di Perugia approvato con determinazione dirigenziale n.4539 del 25/03/2003.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Perugia.

Estremi atti di nomina o designazioni

Decreto del Sindaco di Perugia n. 248 del 6.08.2013.

Durata in carica

Durata residua del mandato del Sindaco del Comune di Perugia.

Compensi

Le cariche sono gratuite.

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OPERA PIA “ISTITUZIONE SOCIALE CESARE E MINA MICHELI” DI SPOLETO (Fusione Istituti riuniti di Beneficenza di Spoleto e della Fondazione Casa della Madre e del Fanciullo Mina e Cesare Micheli - Determina dirigenziale n. 12445 del 27/12/2007)

Consiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre componenti, compreso il Presidente, tutti nominati dal comune di Spoleto. I componenti dell’Organo restano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo e non possono restare in carica più di due mandatati consecutivi. Nella seduta di insediamento viene nominato un Vicepresidente su proposta del Presidente stesso.

Nominati

Fedeli Alianti Valla, nata a Spoleto (PG) il 28.06.1963, Presidente;Barbanera Tommaso, nato a Spoleto (PG) il 27.08.1967, Consigliere;Rossi Massimiliano, nato a Spoleto (PG) il 7.01.1974, Consigliere.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11 ; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Spoleto.

Estremi atti di nomina o designazioni

Decreto del Sindaco del Comune di Spoleto n. 145 del 28 dicembre 2007; Determinazione dirigenziale n. 280 del 25 gennaio 2008 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 11 del 5/3/2008).

Durata in carica

Quattro anni. I componenti dell'organo non possono restare in carica più di due mandati consecutivi.

Compensi

Il funzionamento dell’Organo di amministrazione è disciplinato dalle norme delle Statuto e da apposito regolamento. Per lo svolgimento delle funzioni al Presidente e ai Consiglieri o all’Amministratore unico, spetta solo il rimborso per le spese documentate.

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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA CROCE - CASA DEI BAMBINI MARIA MONTESSORI” di Perugia

Consiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende Pubbliche o Private, e per funzioni ricoperte, sono nominati come segue:a) in numero di due, dal Comune nel quale l’Azienda ha la propria sede legale;b) in numero di due indicati dalla Regione dell’Umbria;c) in numero di uno indicato dal Sodalizio di San Martino, con sede in Perugia.I componenti degli Organi di Amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni. Il mandato non può essere in ogni caso superiore alla durata dell'Ente o del soggetto che ha provveduto alla nomina.

NominatiMascelloni Ivana, nata a Perugia il 05/10/1940, PresidenteAntonini Ponti Nerina nata a Bevagna (PG) il 22/09/1942, Vice-PresidenteDavighi Mario (nominato dal Sodalizio di San Martino) nato a Fidenza (Parma) il 24/01/1941, componenteCotani Stefano nato a Perugia il 20/07/1956, componenteVignaroli Maria Enrica nata a Perugia il 29/11/1945, componente

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Statuto dell'Ente; legge regionale 19.07.1972, n. 8; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Perugia.

Estremi atti di nomina o designazioni

Provvedimento n. 140 del 05/09/2012 del Sodalizio di San Martino; decreto del Sindaco del Comune di Perugia prot. 211 del 10/09/2012; delibera n. 46 del 11/09/2012 della Azienda Pubblica; determinazione dirigenziale n.8196 del 19/10/2012 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 51 del 21/11/2012).

Durata in carica

Quattro anni.

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Compensi

Il funzionamento dell’Organo di amministrazione è disciplinato dalle norme delle Statuto e da ap-posito regolamento. Per lo svolgimento delle funzioni al Presidente e ai Consiglieri e spetta al Consiglio di Amministrazione determinare, nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgv. 328/2001 e dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di Amministra-zione e i compensi dovuti all’Organo di revisione contabile.

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OPERA PIA “OFFICINA OPERAIA G.O. BUFALINI DI CITTA’ DI CASTELLO Consiglio di amministrazione

Composizione organo

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti di cui tre eletti dal Comune di Città di Castello e due dal Comune di San Giustino.I Consiglieri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.I componenti il Consiglio eleggono nel loro seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente, che resta in carica per un quadriennio e che è sempre rieleggibile

Nominati

Stefano Briganti nato a Città di Castello (PG) il 26/11/1969, nominato dal Sindaco del Comune di Città di Castello, Presidente;Rodolfo Fuscagni nato a Città di Castello (PG) il 08/05/1953, nominato dal Sindaco del Comune di Città di Castello, componente;Roberto Giuliani nato a Città di Castello (PG) il 20/02/1952, nominato dal Sindaco del Comune di Città di Castello, componente;Grossi Roberta nata a Città di Castello (PG) il 20/05/1967 nominato dal Sindaco del Comune di San Giustino, componente;Rossi Fausto nato a San Giustino (PG) l’ 11/10/1961, nominato dal Sindaco del Comune di San Giustino, componente.

Riferimenti normativi

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e artt. 10 e 30 della legge 8 novembre 2000 n. 328; D.P.C.M. 16 febbraio 1990; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge regionale 19.07.1972, n. 8 ; art. 9 della legge regionale 21.03.1995, n. 11 ; Statuto dell'Ente.

Organo cui spetta la nomina

Comune di Città di Castello e di San Giustino

Estremi atti di nomina o designazioni

Decreto del Sindaco del Comune di Città di Castello n. 7 del 03/05/2013 decreto del Sindaco del Comune di San Giustino n. 10 del 29/05/2013, determinazione dirigenziale n.3928 del 04/06/2013 (pubblicata sul B.U.R.U. n. 35 del 31/07/2013).

Durata in carica

Quattro anni.

CompensiNon previsti

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L. 17 luglio 1890, n. 6972 (1).

Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (2) (3).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 luglio 1890, n. 171.(2) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.(3) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

I Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (4) (5)

1. [Sono istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova le disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

Con decreto reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegli istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione o dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati (6) (7)] (8).

_________________________________________________

(4) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

(5) L'art. 1, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, ha disposto la sostituzione, in ogni parte della legge, della originaria espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza», con quella «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza», che pertanto si inserisce.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 396 (Gazz. Uff. 13 aprile 1988, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata.

(8) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

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2. [Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza e assistenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenuti col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio (9).

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del sottoprefetto (10) e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia (11).

Il sottoprefetto (12), ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza o della beneficenza (13).

Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie (14)] (15).

________________________________________

(9) Il codice di commercio e quello civile sono stati entrambi sostituiti dal codice civile del 1942.

(10) Le sottoprefetture sono state soppresse con D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle Prefetture.

(11) Commi così modificati dall'art. 2, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841. Si ritiene, inoltre, opportuno riportare il testo dell'art. 3 dello stesso decreto, così come modificato dall'art. 11 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, recante norme sul decentramento dei servizi del Ministero per l'interno:

«Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi.

Appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore alle lire trenta milioni.

Tutte le altre appartengono alla seconda classe».

(12) Le sottoprefetture sono state soppresse con D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle Prefetture.

(13) Commi così modificati dall'art. 2, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841. Si ritiene, inoltre, opportuno riportare il testo dell'art. 3 dello stesso decreto, così come modificato dall'art. 11 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, recante norme sul decentramento dei servizi del Ministero per l'interno:

«Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi.

Appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore alle lire trenta milioni.

Tutte le altre appartengono alla seconda classe».

(14) Commi così modificati dall'art. 2, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841. Si ritiene, inoltre, opportuno riportare il testo dell'art. 3 dello stesso decreto, così come modificato dall'art. 11 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, recante norme sul decentramento dei servizi del Ministero per l'interno:

«Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi.

Appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore alle lire trenta milioni.

Tutte le altre appartengono alla seconda classe».

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(15) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

3. [In ogni Comune è istituita una Congregazione di carità (16) con le attribuzioni, che le sono assegnate dalla presente legge.

Alla Congregazione di carità (17) saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l'art. 832 del codice civile (18)] (19).

______________________________________________

(16) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(17) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(18) L'art. 832 del codice civile allora vigente deve intendersi sostituito dagli artt. 630 e 699 cod. civ. del 1942.

(19) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

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II Degli amministratori e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (20)

4. [Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità (21) o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione (22)] (23).

_________________________________________________

(20) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

(21) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(22) Comma aggiunto dall'art. 4, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(23) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

5-6. [... (24)] (25).

__________________________________________________________

(24) Gli articoli, già sostituiti dall'art. 5, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e quindi modificati dalla L. 4 marzo 1928, n. 413, riguardavano la composizione delle Congregazioni di carità e devono intendersi abrogati per opera della L. 3 giugno 1937, n. 847, che istituendo l'Ente comunale di assistenza, ne ha stabilito all'art. 2 la composizione degli organi (vedi n. C/I).

(25) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, .D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207

7. [Spetta alla Congregazione di carità (26) di curare gl'interessi dei poveri del Comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria] (27).

________________________________________________

(26) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(27) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

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8. [La Congregazione di carità (28) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza] (29).

_____________________________________________________

(28) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(29) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

9. [La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della Congregazione di carità (30), si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti] (31).

________________________________________________

(30) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(31) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

10. [I membri della Congregazione di carità (32) e gli amministratori si ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità (33), la esplicita disposizione in contrario degli statuti] (34).

_________________________________________________

(32) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(33) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(34) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

11. [Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della Congregazione di carità (35) o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30 lettere a), c), d), e), f), g), h), della legge stessa (36);

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b) coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura, sottoprefettura (37) o d'altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa (38) nella Provincia; gl'impiegati nei detti uffici, il Sindaco del Comune e gl'impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla Giunta provinciale amministrativa (39) dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della Congregazione di carità (40) o d'altra istituzione di assistenza e beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione (41) o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di assistenza e beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di assistenza e beneficenza diversa dalla Congregazione di carità (42).

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle congregazioni stesse nei casi contemplati dagli ultimi tre capoversi dell'art. 5 (43)] (44).

_________________________________________________

(35) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(36) Vedi, ora, l'art. 13, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali).

(37) Il D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, abolì le sottoprefetture passando alle Prefetture le funzioni delle prime.

(38) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza per effetto del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(39) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza per effetto del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(40) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(41) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(42) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(43) Comma così modificato dall'art. 3, L. 17 giugno 1926, n. 1187. Vedi, anche, la L. 3 giugno 1937, n. 847.

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(44) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

12. [... (45)] (46).

______________________________________________________

(45) Articolo abrogato dall'art. 5, L. 17 luglio 1919, numero 1176, sulla capacità giuridica della donna.

(46) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

13. [Incorre in una penalità pecuniaria dalle 4.000 alle 10.000 lire (47) (48), salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato:

1) colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'art. 11 e da esso conosciuto, assuma l'ufficio;

2) colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo d'incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto, compiendo atti che non siano di mera conservazione o di stretta necessità: ovvero ritardando volontariamente le consegne.

Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunziò o ne propose il dubbio, ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della Congregazione (49), del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio, la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente] (50).

____________________________________________________

(47) La misura della penalità pecuniaria è stata così elevata dall'art. 114, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(48) Vedi art. 88. Poiché non sembra che la sanzione abbia carattere penale, non è soggetta all'aumento previsto dall'art. 13 L. 12 luglio 1961, n. 603.

(49) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(50) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

14. [Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle Congregazioni di carità (51), sono mantenuti i particolari statuti che dispongono diversamente (52)] (53).

_____________________________________________________

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(51) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(52) Vedi l'art. 18, R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.

(53) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

15. [Chi fa parte della Congregazione di carità (54) o della amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, né può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere, direttamente né indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione (55) o con l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza alla quale sia addetto: salvo che si tratti di locazioni, ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della Giunta provinciale amministrativa (56) sia stato ammesso a concorrervi] (57).

______________________________________________________

(54) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(55) Vedi nota 2 all'epigrafe della presente legge.

(56) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza per effetto del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(57) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

16. [La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura, di sottoprefettura (58) o di altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa (59), ed al Sindaco del Comune] (60).

_________________________________________________________

(58) Le sottoprefetture sono state soppresse con D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, che ha devoluto le funzioni alle Prefetture.

(59) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza per effetto del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(60) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

17. [I contravventori agli artt. 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 4.000 alle 10.000 lire (61), nella decadenza dell'ufficio di componente la Congregazione di carità (62) o di

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amministratore di altra istituzione di assistenza e beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.

L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.

Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità può farla valere o dedurla la autorità politica] (63).

________________________________________________________

(61) La misura della penalità pecuniaria è stata così elevata dall'art. 114, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Vedi, anche, l'art. 88 della presente legge.

(62) Vedi nota 2 all'epigrafe della presente legge.

(63) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

III Dell'amministrazione e contabilità (64)

18. [Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi] (65).

_________________

(64) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

(65) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

19. [Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al Sindaco ed alla Giunta provinciale amministrativa (66), nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento] (67).

_________________________________________________________

(66) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza per effetto del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(67) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

20. [Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe (68) debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.

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Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, deve essere sottoposta all'approvazione tutoria.

In ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del Prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale, a decorrenza dal 1925 (69)] (70).

_____________________________________________________

(68) Vedi la seconda parte della nota 7 all'art. 2.

(69) Così sostituito dall'art. 6, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(70) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

21. [Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.

I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Qualora il conto non sia presentato dentro tale termine il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da lire 1000 a lire 10.000 (71) da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto è deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito commissario in sostituzione della amministrazione. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

Della deliberazione dell'amministrazione o del commissario sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazioni a carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prendere cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione e a tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il presidente dell'istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonché qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

Trascorso il termine suindicato, il conto è trasmesso all'ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate (72).

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La decisione del Consiglio di Prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorché non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura (73) (74).

Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura, ai sensi del comma precedente (75) (76)] (77).

__________________________________________________________

(71) La sanzione della multa non sembra di natura penale essendo comminata dal prefetto.

(72) La Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 3 giugno 1966, ha dichiarato l'illegittimità dei commi penultimo e ultimo, nonché del comma terz'ultimo, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto «è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate».

(73) La Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 3 giugno 1966, ha dichiarato l'illegittimità dei commi penultimo e ultimo, nonché del comma terz'ultimo, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto «è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate».

(74) Articolo già sostituito dall'art. 7, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, poi così sostituito dall'art. 1, R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 257, convertito dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2683.

(75) La Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 3 giugno 1966, ha dichiarato l'illegittimità dei commi penultimo e ultimo, nonché del comma terz'ultimo, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto «è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate».

(76) Il testo originario era stato modificato dall'art. 7, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; a sua volta sostituito dall'art. 1, R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 257. Con disposizione temporanea, valida sino al 31 dicembre 1950 (e poi prorogata al 31 dicembre 1952 dalla L. 30 luglio 1951, n. 961), l'art. 10, D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1372, aveva abrogato l'art. 21 nel testo modificato dal R.D.L. n. 257/1927, facendo così temporaneamente rivivere il testo dell'art. 21 come risultante dalle modifiche operate dal R.D. n. 2841 del 1923. Vedi, anche, artt. 1 e 3, L. 7 aprile 1954, n. 142.

(77) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

22. [La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.

Solo in vista di circostanze eccezionali il sottoprefetto può autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.

I tesorieri devono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

Le deliberazioni relative al servizio di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del sottoprefetto (78)] (79).

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(78) Così sostituito dall'art. 8, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841. Le sottoprefetture sono state abolite dal D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, il quale ha disposto anche il passaggio delle loro funzioni alle Prefetture. L'art. 2, L. 4 agosto 1955, n. 723, ha così disposto: «Le istituzioni di assistenza e beneficenza che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenute ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito previste nell'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), e successive modificazioni».

(79) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

23. [Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di assistenza e beneficenza con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa (80).

Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli artt. 4 e 6 della L. 27 maggio 1875, n. 2779] (81).

____________________________________________________________

(80) Ora, del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, per effetto del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(81) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

24. [Le entrate degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali (82).

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni e sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili] (83).

___________________________

(82) Ora, R.D. 14 aprile 1910, n. 639, T.U. delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(83) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

25. [Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627. È derogato all'art. 1 dell'allegato D alla L. 19 luglio 1880, n. 5536 (84).

Con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa (85) può essere aggiunto al difensore ufficioso un altro difensore.

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Il Prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficienza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia (86)] (87).

___________________________________________________________

(84) Le norme sul gratuito patrocinio sono ora contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282.

(85) Ora, del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, per effetto del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(86) Comma aggiunto dall'art. 9, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e modificato poi, come nel testo riportato, dall'art. 14, D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

(87) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 magg io 2001, n. 207 .

26. [Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire 2.500.000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre lire 400.000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato (88).

Il sottoprefetto (89) può consentire, con provvedimento motivato, la trattativa a licitazione privata o altre forme di contrattazione (90)] (91).

_________________________________________________________

(88) Valori così elevati dall'art. 4, L. 26 aprile 1954, n. 251.

(89) Le sottoprefetture sono state soppresse con D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle Prefetture.

(90) Articolo così sostituito dall'art. 10, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(91) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

27. [I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto con le forme fissate dal regolamento.

Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali] (92).

________________________________________________

(92) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

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28. [Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta provinciale amministrativa (93).

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa (94), essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego] (95).

______________________________________________________

(93) Ora, del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, per effetto del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(94) Ora, del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, per effetto del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(95) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

29. [Quando gli amministratori e gli impiegati di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorché non vi siano gli estremi di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, né quelle degli amministratori o degli impiegati, ma servono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizioni ipotecarie di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

La domanda per i provvedimenti conservativi e per la omologazione, agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonché l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia (96)] (97).

______________________________________________________

(96) Così modificato dall'art. 11 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

Lo stesso decreto, agli artt. da 12 a 16 così dispone:

«Art. 12. Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre leggi, gli amministratori e gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

Art. 13. Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano uguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

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Art. 14. Sono esenti da responsabilità i componenti del consiglio amministrativo che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e delle proposte fatte per evitare l'atto da cui è arrivato il danno.

Art. 15. Gli amministratori e i superiori gerarchici non rispondono del fatto dannoso, ove sia avvenuto nell'esercizio delle attribuzioni spettanti esclusivamente all'impiegato, purché la destinazione all'ufficio da questo ricoperto sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave nei rapporti del dovere di vigilanza.

Art. 16. L'azione di responsabilità nei casi previsti dall'art. 12 si prescrive dopo cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso».

Vedi anche art. 264 R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. legge comunale e provinciale).

(97) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

30. [Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono di competenza dei Tribunali ordinari.

Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati e approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio e in solido.

Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:

a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;

c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorché le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.

Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Le cause di responsabilità, di cui ai precedenti commi, potranno essere iniziate d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto (98)] (99).

__________________________________________

(98) Articolo così modificato dall'art. 17, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e dall'art. 3, D.L. 20 febbraio 1927, n. 257. La Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 3 giugno 1966, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto del presente articolo.

(99) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

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31. [Le Congregazioni di carità (100) e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le Congregazioni di carità (101) e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del Comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali, qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico concorso.

A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti o che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando.

In caso di dissenso, il sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facoltà possono essere esercitate (102)] (103).

_________________________________________________________

(100) V La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(101) V La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(102) Così modificato dall'art. 18 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e dall'art. 4 L. 17 giugno 1926, n. 1187.

Lo stesso art. 18 R.D. del 1923 aggiunge: «È data facoltà al Governo del Re di emanare apposite norme regolamentari, per disciplinare lo stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tenendo presenti, in quanto possano trovare applicazione, le norme in vigore per gli impiegati, gli agenti e i salariati delle Province e dei Comuni.

(103) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

32. [Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di assistenza e beneficenza siano applicate le disposizioni seguenti, ogni qual volta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione: salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1) le deliberazioni delle Congregazioni di carità (104) delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che le compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;

2) i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designati al principio di ogni anno. I verbali sono firmati da

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tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;

3) gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il Prefetto la può promuovere;

4) i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od in difetto, del membro anziano;

5) quando a capo delle istituzioni di assistenza e beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati e permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà cogli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi (105)] (106).

______________________________________________________

( 104) V La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(105) Vedi anche artt. 19 e da 46 a 50 R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, regolamento amministrativo di questa legge.

(106) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

33. [All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvederà:

a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;

b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito di detta revisione;

c) per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge] (107).

_______________________________

(107) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

34. [Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza, per le quali è richiesta l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa (108), e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

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Nello stesso termine deve essere rimessa all'autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di questo articolo] (109).

__________________________________________________________

(108) La tutela sulle istituzioni è ora affidata al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, al quale dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173 sono state devolute le funzioni della G.P.A.

(109) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

IV

Della tutela (110) (111)

35. [Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa] (112).

_________________________________________________

(110) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

(111) La tutela sulle istituzioni è ora affidata al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, al quale dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173 sono state devolute le funzioni della G.P.A.

(112) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

36. [Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti, rispettivamente, i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzione di immobili per un periodo eccedente i nove anni;

c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a lire 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a lire 1000;

d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza dei tribunali e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente la approvazione;

e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;

f) i regolamenti interni di amministrazione.

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Alle sedute della giunta assiste, con voto consultivo il ragioniere capo della Prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni (113)] (114).

____________________________________________________

(113) Articolo così modificato dall'art. 19 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(114) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

37. [Quando la Giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione] (115).

_______________________________________________

(115) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

38. [... (116)] (117).

___________________________________________________

(116) Fuso col precedente art. 36 dall'art. 19 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(117) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

39. [La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:

1) cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione, ed in caso di inadempienza vi provvede direttamente: quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti, o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti di ufficio a norma dell'art. 45 della legge;

2) stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in stato di abbandono materiale o morale (118);

3) inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto (119)] (120).

_________________________________________________________

(118) Vedi anche art. 6 L. 24 dicembre 1934, n. 2316 (T.U. delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia).

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(119) Così sostituito dall'art. 20 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(120) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

40. [La Giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare a spese della istituzione di assistenza e beneficenza, quelle verifiche o perizie che crede necessarie al suo controllo] (121).

___________________________________________________________

(121) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

41. [Un sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della Prefettura] (122).

_____________________________________________________________

(122) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

42. [Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al Ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente (123)] (124).

_________________________________________________________________

(123) Così sostituito dall'art. 21 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

Il termine per il ricorso è stato portato a gg. 30 dall'art. 16 D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(124) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

43. [... (125)] (126).

____________________________________________________________________

(125) Abrogato dall'art. 22 R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841, il quale aggiunge: «Le istituzioni, che prestino l'assistenza o eroghino la beneficenza a favore dei poveri di più Province o di tutto il Regno, sono sottoposte alla tutela ed alla vigilanza delle autorità della provincia in cui hanno sede. Nulla è innovato alle disposizioni circa l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.»

(126) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

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V Della vigilanza e ingerenza governativa (127) (128)

44. Al Ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

In ogni Provincia il Prefetto incarica un consiliere di Prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza (129).

______________________________________________________________

(127) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

(128) Vedi anche art. 22 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, alla nota precedente; nonché, per gli enti che svolgono assistenza sanitaria, la L. 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del Ministero della sanità).

Vedi anche nota all'epigrafe del capo precedente.

(129) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

45. Qualora la Giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al Prefetto di fare al Ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie.

46. Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi dell'istituto di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di esservi stata invitata non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti della istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del Prefetto, previo il parere del Consiglio di Prefettura (130).

____________________________________________________________

(130) Così modificato dall'art. 23 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841. Il parere deve ora essere espresso dal Comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza (art. 4 lett. c D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

47. Se l'amministrazione disciolta è la Congregazione di carità (131), la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta municipale: questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il Consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione (132).

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Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione (133) per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del Comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

__________________________________________________________

(131) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(132) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(133) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

48. Quando un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza interessi più Province o più Comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un commissario, che ne assume la gestione temporanea; per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola Provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno se interessi più Province o Comuni di diverse Province.

Il provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di Prefettura (134) nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione (135).

_______________________________________________________

(134) Così modificato dall'art. 23 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841. Il parere deve ora essere espresso dal Comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza (art. 4 lett. c D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(135) Così modificato dall'art. 23 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

49. Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la gestione temporanea spetta di diritto alla Congregazione di carità (136), sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.

_____________________________________________

(136) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

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50. Il sottoprefetto (137), di propria iniziativa, o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

Quando l'amministrazione di una istituzione, malgrado le ingiunzioni dell'autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o da regolamenti o non spedisca i mandati, il sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale.

Quando gravi motivi d'interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedono, il sottoprefetto (138) può anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al prefetto, per gli ulteriori provvedimenti a norma dell'art. 46.

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati, si provvede ai termini degli articoli 29 e 30 (139).

______________________________________________________________

(137) Le sottoprefetture sono state soppresse con D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle Prefetture.

(138) Così modificato dall'art. 24 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, il quale aggiunge: «Il prefetto può in qualunque tempo disporre ispezioni e controlli speciali, per accertare il funzionamento delle amministrazioni, anche ai fini previsti nel penultimo comma dell'art. 7 del presente decreto (cioè dell'art. 21 della Legge: n.d.r.)».

Il secondo comma è stato ulteriormente modificato, con l'inserimento della parola «anche», dall'art. 5, L. 17 giugno 1926, n. 1187.

(139) Così modificato dall'art. 24 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, il quale aggiunge: «Il prefetto può in qualunque tempo disporre ispezioni e controlli speciali, per accertare il funzionamento delle amministrazioni, anche ai fini previsti nel penultimo comma dell'art. 7 del presente decreto (cioè dell'art. 21 della Legge: n.d.r.)».

Il secondo comma è stato ulteriormente modificato, con l'inserimento della parola «anche», dall'art. 5, L. 17 giugno 1926, n. 1187.

51. La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con un'amministrazione propria, è fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire.

La fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa d'ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto (140).

Contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso il ricorso anche per il merito al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (141).

_______________________________________________________

(140) Le sottoprefetture sono state soppresse con D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle Prefetture.

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(141) Così modificato dall'art. 25 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, il quale, nello stesso articolo, aggiunge: «Nei casi previsti dalla L. 21 giugno 1896, n. 218, non è richiesto il parere della Giunta provinciale amministrativa, a norma del R.D. 4 febbraio 1923, n. 214; fermo, quanto all'acquisto dei beni stabili, il disposto dell'art. 19, lettera c) del presente decreto (cioè dell'art. 36, lett. c, L. 17 luglio 1890, n. 6972: n.d.r.)». Vedi anche L. 24 dicembre 1934, n. 2316 (T.U. della legge sulla protezione della maternità ed infanzia).

52. Il sottoprefetto (142) può chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l'approvazione tutoria.

L'esecutorietà delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto.

Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazione di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il sottoprefetto può pronunziarne l'annullamento con decreto motivato entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia.

Contro il decreto del sottoprefetto, che deve essere comunicato immediatamente all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al prefetto che decide con provvedimento definitivo.

S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini in cui gli artt. 46 e 50.

Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si siano violate le disposizioni delle leggi.

Tali nullità, qualora siano stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, a seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il Consiglio di Stato (143).

___________________________________________________________

(142) Le sottoprefetture sono state soppresse con D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle Prefetture.

(143) Articolo così modificato dall'art. 26 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

52-bis. ... (144).

_________________________________________________

(144) L'art. 52 bis, aggiunto dall'art. 27 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, riguardava i compiti del Prefetto per il coordinamento delle forme di assistenza e beneficenza e degli enti che le curano. Esso deve intendersi abrogato dall'art. 3 D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

52-ter. Al sottoprefetto (145) è commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel circondario.

A questo scopo:

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a) vigila perché le Congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla Prestazione degli alimenti (146);

b) cura che gli stabilimenti indicati nell'art. 262 del codice civile (147) diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente congregazione di carità ed al procuratore del Re.

Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al sottoprefetto (148) al quale devono altresì comunicarsi, da tutti agli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli e fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

c) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati necessari provvedimenti perché il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza e perché si provveda nel miglior modo per il suo collocamento.

A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli comuni, di società di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate;

d) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che vengono a sua conoscenza, i quali possono importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni.

A tale effetto, il Procuratore del Re dovrà comunicare al sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli artt. 20 n. 5, 33, 349 e 392 del codice penale, 233 del codice civile, 113 e 116 della L. 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della L. 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe (149);

e) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia i quali possono costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi (150).

___________________________________________________________

(145) Le sottoprefetture sono state soppresse con D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle Prefetture.

(146) Si riportano gli artt. 55 e 56 R.D. 1 gennaio 1905, n. 12 (regolamento di esenzione della L. 18 luglio 1904, n. 390):

Art. 55. La Commissione provinciale, allo scopo di esercitare la vigilanza di cui alla lettera a) dell'art. 6 della legge, deve curare che le congregazioni di carità istituiscano e tengano al corrente un registro, ove siano indicati i minori di età bisognosi di protezione per qual si sia titolo, e, più specialmente, i minorenni poveri orfani od abbandonati, i ciechi ed i sordomuti poveri, appartenenti al comune e non ricoverati in ospizi.

I minorenni orfani ed abbandonati, da indicarsi in detto registro, sono:

a) i fanciulli materialmente abbandonati:

1° orfani o figli d'ignoti abbandonati e non ricoverati in ospizi;

2° fanciulli dimessi dagli stabilimenti indicati dall'art. 262 del codice civile;

3° fanciulli, i cui genitori sono irreperibili, degenti in un pubblico stabilimento di cura o carità, od in carcere;

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b) i fanciulli moralmente abbandonati, e cioè:

1° quelli i quali hanno uno dei genitori od il tutore che sia incorso o nella perdita della patria podestà o nella decadenza dalla qualità di tutore;

2° quelli, i cui genitori, per oziosità, vagabondaggio o per altra cagione qualsiasi, trascurino di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà o ne abusino.

Art. 56. Per la regolare compilazione di tale registro:

a) l'ufficiale di stato civile deve dare, anche alla congregazione di carità, le informazioni che, per l'art. 250 del codice civile, ha l'obbligo di fornire al Pretore. Deve inoltre comunicare alla congregazione stessa le dichiarazioni di nascita di figli d'ignoti per i quali non provveda la pubblica assistenza;

b) le amministrazioni degli stabilimenti indicati nell'articolo 262 del codice civile devono dare avviso della dimissione dei ricoverati alla competente congregazione di carità giusta il disposto dell'art. 6, lettera d) della legge;

c) la segreteria della commissione provinciale deve comunicare alla congregazione di carità competente copia delle sentenze delle quali è cenno alla lettera f) dell'art. 6 della legge;

d) l'autorità di Pubblica Sicurezza fa conoscere alla congregazione di carità quali siano, nel comune, i minori di età che abbiano eventualmente bisogno di protezione, per cattiva condotta o per trascuratezza dei genitori, specialmente se trattisi di ammoniti o di persone da denunciarsi per l'ammonizione.

(147) Ora art. 354 cod. civ. 1942.

(148) Le sottoprefetture sono state soppresse con D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle Prefetture.

(149) Vedi ora: artt. 28, n. 3, 32, 34, 541 e 569 cod. pen. 1930; 330, 334, 336 e 337 cod. civ. 1942; 177 L. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. leggi sulla P.S.).

(150) Articolo aggiunto dall'art. 27, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

53. ... (151).

__________________________________________________

(151) Articolo abrogato dall'art. 24, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

VI Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine (152)

54. Sono concentrate nella Congregazione di carità (153) le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dalla Congregazione di carità (154) i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

____________________________________________________

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(152) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

(153) Vedi nota 2 all'epigrafe della presente legge.

(154) Vedi nota 2 all'epigrafe della presente legge.

55. Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

c) sussidi per allattamento naturale o artificiale;

d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale ed intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;

e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;

g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

56. Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitare il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20.000 lire, o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10.000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del Comune nel quale l'istituto ha la sua sede principale.

Il concentramento è promosso dal Prefetto o dal sottoprefetto o dagli enti interessati, previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'Ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione (155).

_____________________________________________________________

(155) L'art. 56, già modificato dall'art. 28 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, è stato poi sostituito e fuso con l'art. 57 dall'art. 6, L. 17 giugno 1926, n. 1187. Le funzioni delle sottoprefetture sono passate alle Prefetture (D.L. 2

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gennaio 1927, n. 1) e quelle della G.P.A., in materia, al Comitato prov. di assistenza e beneficenza (D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173).

57. ... (156).

___________________________________________________________

(156) L'art. 56, già modificato dall'art. 28 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, è stato poi sostituito e fuso con l'art. 57 dall'art. 6, L. 17 giugno 1926, n. 1187. Le funzioni delle sottoprefetture sono passate alle Prefetture (D.L. 2 gennaio 1927, n. 1) e quelle della G.P.A., in materia, al Comitato prov. di assistenza e beneficenza (D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173).

58. Quando non avvenga il concentramento previsto dai precedenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni secondo l'affinità degli scopi rispettivi.

Il raggruppamento è proposto dal Prefetto o dal sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle amministrazioni, dalle congregazioni di carità e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresì, per gli enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, o della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, in mancanza della iniziativa delle amministrazioni e dei corpi interessati, può essere formulata di ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto.

Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico ente.

In tutti i casi il provvedimento è adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62 (157).

_____________________________________________________________

(157) Articolo modificato prima dall'art. 29 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e ridotto al testo riportato all'art. 7 L. 17 giugno 1926, n. 1187.

59. Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi a norma dell'art. 58:

a) gl'istituti di beneficenza di ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;

c) gl'istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;

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d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o d'infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza di ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell'art. 56, esigano invece il distacco dalla congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell'art. 58 (158).

______________________________________________________________

(158) Articolo prima abrogato dall'art. 29 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, poi richiamato implicitamente in vigore dall'art. 7, L. 17 giugno 1926, n. 1187.

60. Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli artt. 54 e s., quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattasi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'articolo 55.

61. Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità (159), o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei Comuni, o delle frazioni di Comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti (160).

_____________________________________________________________

(159) Vedi nota 2 all'epigrafe della presente legge.

(160) Articolo modificato dall'art. 30 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, mediante la sostituzione del 2° comma con gli artt. 61-a, 61-b e 61-c.

61-a. Più istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.

Possono partecipare al consorzio i comuni, le provincie e gli enti morali, quando siano a ciò autorizzati secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.

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I consorzi sono riconosciuti come enti morali.

Resta però integra la personalità giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Province diverse, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessità, possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle Giunte provinciali amministrative, investite della tutela sugli enti da consorziare (161).

Contro il rifiuto del prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.

I provvedimenti del Ministro circa la approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di provincie diverse, sono definitivi (162).

_____________________________________________________________

(161) Comma così modificato dall'art. 8 L. 17 giugno 1926, n. 1187.

(162) Articolo aggiunto dall'art. 30 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

61-b. Nello statuto da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione, il contributo di ciascun istituto consorziato e il funzionamento dell'amministrazione, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della beneficenza.

Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui è soggetto l'istituto consorziato di classe più elevata.

La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della provincia, e la vigilanza dal sottoprefetto del circondario ove ha sede l'amministrazione consorziale.

Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durate, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

Il consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a deliberazione di quegli enti consorziati, che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del Prefetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa provincia o in provincie diverse.

Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio può essere modificato nella sua composizione colle stesse forme prescritte per la costruzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti riuniti, o con l'aggregazione di altri enti.

Il consorzio costituito d'ufficio non può estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costruzione di esso.

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In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio (163).

________________________________________________________________

(163) Articolo aggiunto dall'art. 30 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

61-c. Più istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attività o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.

La federazione deve essere rispettivamente approvata e può anche, ove ne sia il caso, essere promossa, dal sottoprefetto, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, secondo che gli istituti abbiano sede in uno stesso circondario o in diversi circondari della stessa Provincia o in Province diverse (164).

Il Prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa Provincia o di Province diverse, possono anche costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare (165).

All'autorità che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresì di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.

Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

Contro il rifiuto del sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione facoltativa, e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, è ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che provvedono definitivamente.

I provvedimenti del Ministro, circa la approvazione e la costituzione d'ufficio di federazioni fra istituti di Province diverse, sono definitivi.

La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

La federazione facoltativa può inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degli istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del sottoprefetto, del Prefetto competente o del Ministro dell'interno, secondo la distinzione fatta nel secondo comma del presente articolo.

La federazione costituita d'ufficio non può essere sciolta se non con decreto dell'autorità che ha proceduto alla costituzione di essa.

Per motivi di convenienza, la federazione può essere modificata analogamente a quanto dispone pei consorzi il terz'ultimo comma dell'articolo 61-b (166).

_____________________________________________________________

(164) Comma così modificato dall'art. 8 L. 17 giugno 1926, n. 1187.

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(165) Comma aggiunto dall'art. 8 L. 17 giugno 1926, numero 1187.

(166) Articolo aggiunto dall'art. 30 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

62. Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:

a) dall'amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo Comune;

b) dall'amministrazione, o da una delle Congregazioni di carità, o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o più Comuni della stessa o di diverse Province;

c) dall'amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei corpi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa proposta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere, sulle proposte della amministrazione, il parere del Consiglio o dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle Congregazioni di carità o dei Consigli comunali i pareri del Consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell'amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli provinciali quando ne sia il caso, e quello dell'amministrazione.

I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine, le amministrazioni e i Consigli che sono invitati a pronunciarsi e non abbiamo adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non è necessario sentire sulla proposta dell'amministrazione il parere di altri corpi.

Le riforme predette possono anche esser promosse d'ufficio dal sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività a vantaggio di Comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia dove ha sede l'istituzione.

Il provvedimento è adottato con decreto reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale amministrativa competente a norma dell'art. 43 (167) e del Consiglio di Stato (168).

_________________________________________________________

(167) L'art. 43 è stato abrogato. Vedi nota all'articolo stesso.

(168) Articolo così sostituito dall'art. 31 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e successivamente modificato dall'art. 9 L. 17 giugno 1926, n. 1187.

63. Quando le amministrazioni interessate o la Congregazione di carità, ovvero il Consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la

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Giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal Prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del Prefetto e sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale (169).

_______________________________________________________

(169) Norma da ritenersi superata dal nuovo testo degli articoli precedenti.

64. Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla Congregazione di carità (170) accordare sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

___________________________________________________________

(170) Vedi nota 2 all'epigrafe della presente legge.

65. Di ogni altra riforma, negli organici o nella amministrazione, non compresa negli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta l'iniziativa all'amministrazione, al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale, secondo le distinzioni dell'art. 62 (171).

______________________________________________________________

(171) Norma da ritenersi superata dal nuovo testo degli articoli precedenti.

66. Quando i Consigli comunali o provinciali e le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal Prefetto (172).

_______________________________________________________________

(172) Norma da ritenersi superata dal nuovo testo degli articoli precedenti.

67. Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato (173).

_________________________________________________________________

(173) Norma da ritenersi superata dal nuovo testo degli articoli precedenti.

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68. Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'articolo 34, e, quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di più Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino più Province, o Comuni di Province diverse, o l'intera Nazione.

Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intende fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere comunicate all'amministrazione interessata e, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.

Su tutte le proposte, entro il termine di 30 giorni della pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno (174).

____________________________________________________________________

(174) Gli artt. 68 e 69 sono stati modificati e fusi dall'art. 32, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, a sua volta modificato dall'art. 10, L. 17 giugno 1926, n. 1187.

69. ... (175).

_____________________________________________________________________

(175) Gli artt. 68 e 69 sono stati modificati e fusi dall'art. 32, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, a sua volta modificato dall'art. 10, L. 17 giugno 1926, n. 1187.

70. Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle Provincie, nei Comuni o nelle frazioni di essi, cui la istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli artt. 57, 58, 59, 60 e 61.

Quando siano trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

71. Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli artt. 62, 63, 68 e 69.

In caso di omissione o d'indugio a proporre o o deliberare, provvederà il Prefetto ai termini dell'art. 63 (176).

_________________________________________________________________

(176) Vedi nota 68 all'art. 63.

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VII Del domicilio di soccorso

72. [Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1) che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni (177);

2) ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3) ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, a termine del codice civile, domicilio nel Comune.

Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in Comune diverso] (178).

__________________________________________________________

(177) Il termine di cinque anni è stato ridotto a due anni dall'art. 6, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. sulla finanza locale) come modificato dall'art. 5 L. 26 aprile 1954, n. 251.

(178) Articolo abrogato dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328.

73. I figli legittimi o riconosciuti, minori di 14 anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 14 anni, e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio dell'esercente la patria potestà, o del marito (179).

______________________________________

(179) Articolo così modificato dall'art. 33 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

74. Non è considerato produrre interruzione della dimora in un Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi o in stabilimenti di cura; né vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

75. Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i Comuni, le Provincie e gli altri istituti locali siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.

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76. Le Congregazioni di carità (180) e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al Comune, ai termini degli articoli precedenti.

_________________________________________________________

(180) Vedi nota 2 all'epigrafe della presente legge.

77. Per la cura degli stranieri, gli ospedali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per rivalsa verso i Governi esteri, provvedono secondo le convenzioni internazionali.

VIII Disposizioni generali (181)

78. Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro e per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 4.000 a lire 10.000 (182).

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza, che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può esser dispensato dal servizio.

__________________________________________________________

(181) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

(182) La misura della penalità pecuniaria è stata così elevata dall'art. 114, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Vedi, anche, l'art. 88 della presente legge.

78-a. Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha l'obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nella imminenza del parto (183) ancorché si tratti di persone che secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto, salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza (184).

Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso può essere richiesto ai Comuni di appartenenza anche per

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tali ricoverati nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.

Restano salve in tutti i casi previsti dal presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa (185).

_____________________________________________________

(183) Vedi, ora, art. 18, R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316 (T.U. sulla protezione della maternità ed infanzia).

(184) Comma così modificato dall'art. 1, L. 26 aprile 1954, n. 251.

(185) Articolo aggiunto dall'art. 34, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

78-b. L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non può effettuarsi se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di povertà e la necessità del ricovero, in dipendenza dell'impossibilità della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.

In caso d'urgenza il ricovero deve essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.

Qualora, però, si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale deve essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa ai termini dell'art. 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato in via provvisoria in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi, nei due giorni successivi, promuovere l'emissione dell'ordinanza.

Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero deve essere notificato, in tutti i casi, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.

Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo alla assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente.

Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalità entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso.

In caso di contestazione e ove la spedalità non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo interno di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione.

Nel caso che la spedalità venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovrà corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 (186).

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_________________________________________________________

(186) Articolo aggiunto dall'art. 34, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; gli ultimi quattro commi sono stati ulteriormente aggiunti dall'art. 2, L. 26 aprile 1954, n. 251.

78-c. L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Prefetto (187).

______________________________________________________

(187) Articolo aggiunto dall'art. 34, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

78-d. I Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalità (188), possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri o nel seguente ordine di precedenza:

1) sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine la erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;

2) su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carità e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al Tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorità, per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei Comuni l'eventuale differenza.

È fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti risultino non trovarsi in condizioni di povertà.

Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (189).

__________________________________________________________________

(188) Vedi nota all'art. 80.

(189) Articolo aggiunto dall'art. 34, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

79. Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare i soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al Sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause di rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo e di ogni altra ragione alle parti interessate.

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Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica, direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del Sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.

80. Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. 19 novembre 1889, n. 6535 , sono decise in via amministrativa dal Prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

La decisione del Prefetto è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità (190).

______________________________________________________

(190) Così modificato dall'art. 36, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e dall'art. 3, L. 26 aprile 1954, n. 251. Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9. Vedi, anche, L. 3 dicembre 1931, n. 1580 e L. 30 gennaio 1963, n. 70.

81. Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della L. 2 giugno 1889 (191).

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il Consiglio provinciale per gli istituti di assistenza e beneficenza concernenti l'intera Provincia, o più del terzo dei Comuni che la compongono, ed il Consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del Comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge (192).

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato la trasformazione o la fusione degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà (193).

_________________________________________________________

(191) Ora, art. 26, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. sul Consiglio di Stato).

(192) Ora, art. 29, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.

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(193) Comma così sostituito dall'art. 39, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

82. Salve le disposizioni dell'allegato E alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolano la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla Provincia, al Comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti alla istituzione o ai poveri;

b) contro i rappresentanti o amministratori della istituzione per far valere gli stessi diritti limitatamente però agli oggetti seguenti:

1) per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2) per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi e per conseguirne l'adempimento; purché tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 29 e 30;

3) per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento della indennità di ragione.

83. L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del Prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al Prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

Non sono necessari né il ricorso né il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b) dell'articolo precedente.

84. Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, nei quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica assistenza e beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente legge, e col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denuncia al Sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 4.000 a 10.000 lire (194).

Il Sindaco deve trasmettere alla Congregazione di carità (195) la copia della ricevuta denunzia.

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Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'Intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L'Intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al Prefetto.

La Congregazione di carità (196) appena abbia ricevuta la denuncia delle donazioni e dei lasciti aventi per iscopo la pubblica assistenza e beneficenza, deve fare gli atti conservatori occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

____________________________________________________________

(194) La misura della penalità pecuniaria è stata così elevata dall'art. 114, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Vedi, anche, l'art. 88 della presente legge.

(195) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(196) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

85. Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con sanzione amministrativa dalle 20.000 alle 200.000 lire (197):

a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare la esistenza o il carattere d'istituzioni di assistenza e beneficenza; o delle istituzioni contemplate negli artt. 90 e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;

b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità e alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcune delle istituzioni sopra indicate o, in generale, di pubblica pertinenza.

__________________________________________________________________

(197) La sanzione originaria della multa, in virtù dell'art. 5, R.D. 28 maggio 1931, n. 601, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, è stata parificata all'ammenda, a sua volta sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa, dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

86. Coloro che ai termini degli artt. 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dell'ufficio, non potranno, per il termine di tre anni, esser nominati amministratori di istituti di pubblica assistenza e beneficenza.

87. Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle Opere pie e legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal Fondo pel culto come possessori di beni

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provenienti dalle soppresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle Opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il Ministro dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col Ministro competente, sentiti i Consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'art. 62, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.

88. L'applicazione delle penalità sancite negli artt. 13, 17, 78, 84 e 89 della presente legge è di competenza del Tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del Pubblico Ministero.

Sul ricorso del condannato o del Pubblico Ministero provvede la sezione civile della Corte d'appello in camera di consiglio.

IX Disposizioni finali e transitorie (198).

89. Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di assistenza e beneficenza soggette a concentramento o raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti artt. 90 e 93, debbono farne la denuncia alla Congregazione di carità (199) nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 4.000 a 10.000 lire (200).

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di assistenza e beneficenza ed ai lasciti, legati ed Opere pie di culto amministrati dal demanio, dal Fondo pel culto o dagli economati generali dei benefici vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

__________________________________________________________

(198) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

(199) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(200) La misura della penalità pecuniaria è stata così elevata dall'art. 114, secondo comma, L. 24 novembre 1981,n. 689. Vedi, anche, l'art. 88 della presente legge.

90. Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:

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1) le doti per monacazione, fermi gli effetti della legge di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2) le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati (201);

3) gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

_____________________________________________________

(201) Vedi R.D. 18 giugno 1931, n. 787, regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena e L. 9 maggio 1932, n. 547, sulla riforma penitenziaria.

91. Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:

1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;

2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;

3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti (202).

In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza (203).

___________________________________________________________

(202) L'art. 40, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, così dispone:

«Art. 40. Debbono intendersi che facciano o possano far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n. 3 dell'art. 91 della legge, i legati di culto che gravino beni di pertinenza di enti ecclesiastici conservati, o che debbano essere adempiuti dal demanio, dall'amministrazione del fondo per il culto, dai patroni rivendicanti e svincolanti, o dagli economati generali dei benefici vacanti».

(203) Ora, art. 154 L. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. leggi di P.S.).

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92. La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 90, è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla Congregazione di carità (204) locale; ed ove siano interessati più Comuni o l'intera Provincia, alla Congregazione di carità (205) del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le Congregazioni di carità (206), i Comuni o la Provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 70.

Il provvedimento definitivo è emanato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato; e contro di esso può proporsi ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini dell'articolo 81 (207).

___________________________________________________________________

(204) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(205) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(206) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(207) Articolo così modificato dall'art. 41 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

93. È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1) delle Opere pie dotali e delle altre istituzioni di assistenza e beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti (208);

2) dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

Il Prefetto inviterà le Congregazioni di carità, i Comuni o la Provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

Trascorso il detto termine, si provvederà con decreto reale il quale, quando si debba provvedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato (209).

Per gli enti di cui al n. 2 del precedente articolo il Ministero dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura industria e commercio.

Il provvedimento definitivo di trasformazione e di riforma degli statuti, è impugnabile a norma dell'art. 81 (210).

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(208) Il D.Lgt. 13 giugno 1915, n. 873, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1915, n. 157, così dispone:

«Art. 1. Il reddito netto delle istituzioni pubbliche di beneficenza aventi scopo dotalizio e delle altre istituzioni, nella parte concernente il conferimento delle doti, è destinato all'assistenza dell'infanzia. Al medesimo scopo sono destinate anche le doti già conferite e che si rendano disponibili per decadenza delle dotate dal benefizio.

È pure devoluto all'assistenza dell'infanzia il reddito netto dei fondi amministrati da istituzioni pubbliche di beneficenza, ai quali non siasi ancora data nei modi di legge una destinazione definitiva.

Nella erogazione dei redditi indicati nei precedenti comma e nell'art. 6 (lett.

c) della legge 18 luglio 1904, n. 390, si avrà speciale riguardo ai figli dei militari e particolarmente a quelli fra essi che per le loro condizioni di nascita non possono fruire dei sussidi previsti dal regio decreto 13 maggio 1915, n. 620.

Art. 2. I Prefetti accerteranno le somme da erogare per i titoli indicati nel precedente articolo e disporranno altresì, sulle proposte delle amministrazioni interessate, o, in mancanza di tali proposte, d'ufficio, udite le Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, i modi dell'erogazione, tenuto conto delle circostanze locali.

È data facoltà ai Prefetti, udite le Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, di ordinare di ufficio la costituzione di federazioni fra le istituzioni della Provincia per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza.

Contro i provvedimenti adottati dai Prefetti a norma del presente articolo non è ammesso alcun gravame».

(209) Comma così modificato dall'art. 41 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841. Ricordare che le funzioni tutorie in materia della G.P.A. sono state trasferite ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(210) Comma così modificato dall'art. 41 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841. Ricordare che le funzioni tutorie in materia della G.P.A. sono state trasferite ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

94. È pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a Provincie o Comuni diversi dal Comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) se per lo scarso numero delle persone che possono trar vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata;

b) così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel ne, dovrà mantenersi una amministrazione speciale, quando più Province o un notevole numero di Comuni siano interessati nella istituzione;

c) operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle Province e Comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.

La applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

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95. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

96. Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli e delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura delle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

La Giunta amministrativa (211) è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tassa di bollo o di registro.

___________________________________________________________________

(211) L'autorizzazione è ora concessa dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza (D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173).

97. ... (212).

_______________________________________________________________________

(212) Abrogato dall'art. 34 R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841.

98. Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

È dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo così circa all'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il Presidente della Corte d'appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro. - Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile (213).

_______________________________________________________________

(213) Da ritenersi superato dal R.D.L. 10 febbraio 1924, n. 549, recante norme sui rapporti tra le cliniche delle facoltà medico-chirurgiche e le amministrazioni degli ospedali.

99. Entro il termine di cui all'art. 97, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle Opere pie delle Provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale o consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi (214).

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(214) Articolo da ritenersi superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 97.

100. Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860, e della L. 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il Tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della L. 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del Tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare a favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta L. 2 aprile 1865.

101. I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel D. 21 agosto 1862, numero 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della L. 8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato, purché però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

102. Ogni anno il Ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

103. È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

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Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

104. Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette (215).

________________________________________________________

(215) Il ripetuto R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, così, infine, dispone con gli artt. da 42 a 44:

«Art. 42. Contro il provvedimento del sottoprefetto è ammesso ricorso al Prefetto, che decide definitivamente.

Sono altresì soggetti al ricorso i provvedimenti del sottoprefetto, emanati in virtù di delegazione fattagli del Prefetto. La decisione del Prefetto, in tal caso, è definitiva se il provvedimento delegato sia dalla legge ritenuto definitivo.

Il termine utile per la presentazione del ricorso è di giorni quindici dalla notifica dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre.

Contro i provvedimenti del Prefetto, che non siano definitivi, è ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente.

In tutti i casi nei quali è previsto il ricorso al Governo del Re, si provvede in via definitiva con decreto del Ministro.

Art. 43. Il Governo del Re ha facoltà in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, di dichiarare per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità degli atti che contengano violazioni di leggi, di statuti o di regolamenti generali o speciali.

Salva la competenza dell'Autorità giudiziaria, contro il decreto reale è ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.

Art. 44. Sono abrogate tutte le norme contrarie a quelle del presente decreto o incompatibili con esso.

Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso.

Le disposizioni del presente decreto saranno coordinate in T.U. con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n. 390, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia».

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D.P.C.M. 16-2-1990 Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale.Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1990, n. 45.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988 che ha dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 38 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata;

Ritenuto, peraltro, che nella predetta sentenza la Corte costituzionale ha espressamente osservato che, pur in mancanza di una apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali ed infraregionali seguendo la via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;

Ritenuto, altresì, che con l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è provveduto a delegare alle regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile, che operino, tra l'altro, nella materia dell'assistenza e della beneficenza pubblica e le cui finalità statutarie si esauriscano nell'ambito delle regioni, sicché le autorità competenti all'accertamento, a domanda, della natura privata delle IPAB regionali ed infraregionali devono essere identificate nelle regioni;

Ritenuta, l'opportunità, in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988, di impartire le necessarie direttive, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tramite i commissari di Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dalle IPAB regionali ed infraregionali che ne facciano richiesta, anche allo scopo di garantire ed assicurare la necessaria uniformità sull'intero territorio nazionale dell'esercizio delle funzioni delegate ed anche in considerazione della rilevanza degli interessi costituzionali coinvolti;

Considerato, altresì, che con la sentenza sopra ricordata, la Corte costituzionale ha pure indicato nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, e nell'art. 30 della legge regionale siciliana n. 22 del 1986, i referenti normativi da assumere come utile punto di riferimento, in quanto espressivi di principi generali dell'ordinamento, al fine di valutare la sussistenza nelle IPAB regionali ed infraregionali dei requisiti che consentano alle stesse di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 4, terzo comma, 12 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1990;

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Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Decreta:

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale che chiedano alle regioni, nell'ambito delle quali svolgono le proprie finalità istituzionali, il riconoscimento della loro personalità giuridica di diritto privato, presenteranno apposita domanda secondo le forme ed i modi di cui all'art. 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Ai fini dell'esame delle domande di cui al comma 1 le regioni provvederanno secondo gli ordinari procedimenti previsti per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, curando, peraltro, una tempestiva effettuazione dei medesimi.

3. Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato:

a) il carattere associativo;

b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;

c) l'ispirazione religiosa.

4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;

b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo collegiale deliberante;

c) esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci;

5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;

b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;

c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale.

6. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;

b) collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti

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religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

7. Ai fini del riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa.

8. Non sono, comunque, considerate di natura privata le istituzioni di beneficenza ed assistenza, già amministrate dagli enti comunali di assistenza od in questi concentrati.

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