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www.confedilizia.it www.confedilizia.eu Anno 26 - giugno 2016 - n. 6 Poste Italiane - Sped. a.p. - 70% - DCB Roma All’interno Avversari immobiliare, mai domi (pag. 2) Contratti di locazione in dichiarazione redditi (2) Storia di un locale sfitto (3) LE MINUSVALENZE DEGLI IMMOBILI (3) Pagina Facebook Gruppo nazionale giovani (3) L’Agenziaentrate provi l’evasione (3) Le dimore storiche generano crescita (5) Mercato immobiliare, dati da controllare (7) Finisce in Parlamento la casa affittata a 5 euro (9) Dercreto legislativo mutui ipotecari (11) Ha 116 anni e vive sul lago Maggiore (12) 26º CONVEGNO COORDINAMENTO LEGALI (13) Il falso scandalo del cardinal Bertone (14) Andate ai concerti e applaudite (15) ENTRO IL 16 GIUGNO L’ACCONTO IMU-TASI (pagg. 16-17) Tutto sulla termoregolazione (17) Targhetta amministratori, nuova truffa (18) - Sua maestà il gatto (19) Gli islamisti, le donne e noi (20) (ADERENTE ALLACONFEDILIZIA) (pagg. 29-31) Amministratore che non svolga la formazione pe- riodica - Mutuo e garanzie di tutti i condòmini - Transazione in ambito condominiale - Ammini- stratore e rinnovo - Creditori e condominio TUTTOCONDOMINIO MA QUALCUNO INFORMA LA UE SULLE TASSE ITALIANE? Nell’ultima delle “raccomandazioni” all’Italia, il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto al nostro Governo di “trasfe- rire il carico fiscale dai fattori di produzione al consumo e al patrimonio” e di “completare la riforma del catasto entro il primo semestre 2017”, rilevando che “sviluppi recenti, ad esempio l’abolizione dell’imposta patrimoniale sulla prima casa, paiono incoerenti con l’obiettivo di allargare la base imponibile e di trasferire il carico fiscale dai fattori produttivi al patrimonio e al consumo”. Pochi minuti dopo la diffusione del documento, Confedilizia ha così replicato: “Qualcuno ha informato la Commissione europea che dal 2012, in Italia, è stata triplicata la tassazione patrimoniale sugli immobili? Forse no, visto che continua a chiedere al nostro Governo, attraverso ripetuti «copia e in- colla», di spostare il peso dell’imposizione tributaria sulla proprietà. Ciò detto, sarebbe ora che la burocrazia europea la smettesse di interferire nelle scelte di politica fiscale dei singoli Governi, addirittura arrivando a sconfinare nella ri- forma del catasto”. In effetti, deve esserci un difetto di comunicazione. Forse a Bruxelles non è giunta notizia del fatto che, rispetto al 2011, la tassazione sugli immobili di natura patrimoniale è passata da 9 a 25 miliardi di euro (poi c’è quella reddituale e di altra natura, che vale almeno altri 20 miliardi). Per i vertici della Ue, il fatto che da questi 25 miliardi di tassazione patrimoniale siano stati eliminati poco più di 3 miliardi per (neanche tutte) le abitazioni principali, è suffi- ciente per riproporre la litania della necessità di trasferire il carico fiscale dai “fattori produttivi” agli immobili, beni che i burocrati europei – pigramente ispirandosi a teorie econo- miche smentite da studi seri e dalla realtà – considerano non “produttivi”. Siamo disponibili – se il Presidente del Consiglio avesse in- tenzione di rispondere alle “raccomandazioni” europee – a fornire al Governo i dati sui disastri che questa vecchia e in- sulsa distinzione fra “tasse buone” e “tasse cattive” ha provo- cato in termini di diminuzione del prodotto interno lordo, ca- duta dei consumi, fallimento di imprese, chiusura di attività professionali, perdita di posti di lavoro, distruzione della fun- zione economica e sociale dell’affitto, abitativo e commerciale, svolta dalla proprietà diffusa. Tutto ciò, senza soffermarsi sulle questioni di equità e, quindi, sull’impossibilità di spiegare il motivo per il quale solo per gli immobili debba persistere – oltre all’imposizione sul reddito – una tassazione di natura patrimoniale, in quanto tale progressivamente espropriativa del bene inciso.

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www.confedilizia.itwww.confedilizia.eu

Anno 26 - giugno 2016 - n. 6 Poste Italiane - Sped. a.p. - 70% - DCB Roma

All’interno• Avversari immobiliare,

mai domi (pag. 2)

• Contratti di locazionein dichiarazione redditi (2)

• Storia di un locale sfitto (3)

• LE MINUSVALENZE DEGLI IMMOBILI (3)

• Pagina FacebookGruppo nazionale giovani (3)

• L’Agenzia entrate provi l’evasione (3)

• Le dimore storichegenerano crescita (5)

• Mercato immobiliare,dati da controllare (7)

• Finisce in Parlamentola casa affittata a 5 euro (9)

• Dercreto legislativomutui ipotecari (11)

• Ha 116 annie vive sul lago Maggiore (12)

• 26º CONVEGNO COORDINAMENTO LEGALI (13)

• Il falso scandalo del cardinal Bertone (14)

• Andate ai concerti e applaudite (15)

• ENTRO IL 16 GIUGNOL’ACCONTO IMU-TASI (pagg. 16-17)

• Tutto sulla termoregolazione (17)

• Targhetta amministratori,nuova truffa (18)

•- Sua maestà il gatto (19)

• Gli islamisti, le donne e noi (20)

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

(pagg. 29-31)

Amministratore che non svolga la formazione pe-riodica - Mutuo e garanzie di tutti i condòmini -Transazione in ambito condominiale - Ammini-stratore e rinnovo - Creditori e condominio

TUTTOCONDOMINIO

MA QUALCUNO INFORMA LA UESULLE TASSE ITALIANE?

Nell’ultima delle “raccomandazioni” all’Italia, il Consigliodell’Unione europea ha chiesto al nostro Governo di “trasfe-rire il carico fiscale dai fattori di produzione al consumo e alpatrimonio” e di “completare la riforma del catasto entro ilprimo semestre 2017”, rilevando che “sviluppi recenti, adesempio l’abolizione dell’imposta patrimoniale sulla primacasa, paiono incoerenti con l’obiettivo di allargare la baseimponibile e di trasferire il carico fiscale dai fattori produttivial patrimonio e al consumo”.

Pochi minuti dopo la diffusione del documento, Confediliziaha così replicato: “Qualcuno ha informato la Commissioneeuropea che dal 2012, in Italia, è stata triplicata la tassazionepatrimoniale sugli immobili? Forse no, visto che continua achiedere al nostro Governo, attraverso ripetuti «copia e in-colla», di spostare il peso dell’imposizione tributaria sullaproprietà. Ciò detto, sarebbe ora che la burocrazia europeala smettesse di interferire nelle scelte di politica fiscale deisingoli Governi, addirittura arrivando a sconfinare nella ri-forma del catasto”.

In effetti, deve esserci un difetto di comunicazione. Forse aBruxelles non è giunta notizia del fatto che, rispetto al 2011,la tassazione sugli immobili di natura patrimoniale è passatada 9 a 25 miliardi di euro (poi c’è quella reddituale e di altranatura, che vale almeno altri 20 miliardi).

Per i vertici della Ue, il fatto che da questi 25 miliardi ditassazione patrimoniale siano stati eliminati poco più di 3miliardi per (neanche tutte) le abitazioni principali, è suffi-ciente per riproporre la litania della necessità di trasferire ilcarico fiscale dai “fattori produttivi” agli immobili, beni che iburocrati europei – pigramente ispirandosi a teorie econo-miche smentite da studi seri e dalla realtà – considerano non“produttivi”.

Siamo disponibili – se il Presidente del Consiglio avesse in-tenzione di rispondere alle “raccomandazioni” europee – afornire al Governo i dati sui disastri che questa vecchia e in-sulsa distinzione fra “tasse buone” e “tasse cattive” ha provo-cato in termini di diminuzione del prodotto interno lordo, ca-duta dei consumi, fallimento di imprese, chiusura di attivitàprofessionali, perdita di posti di lavoro, distruzione della fun-zione economica e sociale dell’affitto, abitativo e commerciale,svolta dalla proprietà diffusa.

Tutto ciò, senza soffermarsi sulle questioni di equità e,quindi, sull’impossibilità di spiegare il motivo per il qualesolo per gli immobili debba persistere – oltre all’imposizionesul reddito – una tassazione di natura patrimoniale, in quantotale progressivamente espropriativa del bene inciso.

2 giugno2016

EDITORIALE

Gli avversari dell’immobiliare non sono mai domiGiugno è il mese in cui si pagano l’Imu e la Tasi, vale a dire le

due imposte patrimoniali che i proprietari di immobili devono ver-sare ogni anno al di là dell’eventuale reddito prodotto dai loro benie in aggiunta alla stessa tassazione reddituale.

Il Presidente del Consiglio ha annunciato celebrazioni per l’eli-minazione dell’imposizione sull’abitazione principale, che in effettia lui si deve (pur con la concessione alla demagogia rappresentatadalla perdurante tassazione Imu-Tasi delle unità immobiliari – ino-pinatamente considerate, in quanto tali, “di lusso” – inquadratenelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pur quando siano “primecase”).

Confedilizia, però, non festeggia. Apprezza, certo, l’opera svoltadal Governo Renzi in materia di fiscalità immobiliare, soprattutto– come abbiamo ripetutamente detto – per il cambio di direzioneimpresso alle politiche degli anni passati. Ma è impegnata ognigiorno nel tentativo di convincere il Governo della necessità di pro-seguire nella strada della detassazione del settore. Per ragioni diequità nei confronti dei proprietari, ma anche per il bene del Paese,che dalle politiche scellerate iniziate a fine 2011 ha subìto danniincalcolabili.

Non si può certo dire che si tratti di un’opera semplice. Gli av-versari dell’immobiliare, infatti, vengono a volte sopiti, ma non de-mordono.

Dell’Europa e della sua reiterata pressione nei confronti del Go-verno italiano per una maggiore tassazione sugli immobili par-liamo in prima pagina. Potrebbe bastare, visto il livello della fonte,ma c’è dell’altro.

Nel suo discorso di insediamento, il nuovo Presidente di Confin-dustria ha chiesto di “spostare il carico fiscale, alleggerendo quellosul lavoro e sulle imprese e aumentando quello sulle cose”.

Che cosa ha voluto dire? Da parte nostra, gli abbiamo fatto os-servare che, se il significato è quello di incrementare la tassazionepatrimoniale – che in Italia, come noto, colpisce di fatto esclusiva-mente gli immobili – non possiamo nascondere la nostra delusionee il nostro sconcerto: da una parte, perché questa forma di imposi-zione è stata, a partire dal 2012, triplicata, e avrebbe quindi urgentenecessità di essere ridotta; dall’altra, perché dalla rappresentanzadegli imprenditori ci aspetteremmo, non già la contrapposizionefra tasse buone e tasse cattive, bensì una presa di coscienza dei di-sastri provocati all’economia e alla crescita dalla pervicace e folleaggressione fiscale agli immobili, in termini di chiusura di imprese,di perdita di posti di lavoro, di crollo dei consumi.

Al di là delle diverse interpretazioni del riferimento alle “cose”,per qualcuno assimilabile più alle imposte sui consumi che a quellesugli immobili, vi è una questione di fondo: noi pensiamo che il ca-rico fiscale non vada “spostato”, ma ridotto; non vada alleggeritoper alcuni e aumentato per altri, ma diminuito per tutti, a comin-ciare da coloro che pagano le imposte anche su beni che non pro-ducono alcun reddito.

g.s.t.

Carlo Calendaallo Sviluppo economico

Carlo Calenda, già vicemini-stro allo Sviluppo economico erappresentante permanentedell’Italia presso la Ue, è statonominato dal Presidente delConsiglio Ministro del citatodicastero.

Congratulazioni e vivi auguridalla Confedilizia.

Cappochin presidentedegli architetti

Il nuovo presidente del Con-siglio nazionale degli architetti,pianificatori, paesaggisti e con-servatori è Giuseppe Cappochin,di Padova. È stato confermatonel ruolo di vicepresidente Sal-vatore La Mendola (Agrigento)ed è stato eletto alla carica disegretario Fabrizio Pistolesi(Roma).

I complimenti di Confedilizia.

Lombardo presidente del Notariato

Salvatore Lombardo - notaioa Marsala (Trapani) – è il nuovopresidente del Consiglio nazio-nale del Notariato per il trien-nio 2016-2019. Vicepresidente,Albino Farina. Segretario delConsiglio, Vito Guglielmi.

A loro, e al nuovo Consiglio, imigliori voti augurali dalla Con-fedilizia, nella conferma di uncollaudato rapporto.

Macelloni eletta presidente Inpgi

Marina Macelloni è stata elettapresidente dell’ Istituto nazionaledi previdenza dei giornalisti ita-liani (Inpgi). Vicepresidente vi-cario, Giuseppe Gulletta. Vice-presidente per la Federazioneitaliana editori giornali (Fieg),Fabrizio Cariotti, direttore dellaFieg.

Estremi dei contratti di locazione nella dichiarazione dei redditi

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 31/E del 27.4.’16, hachiarito che anche quest’anno è possibile utilizzare le precedentimodalità espositive per l’inserimento dei dati del contratto di locazioneregistrato nei modelli 730/2016 e Unico PF 2016.

Infatti, nei nuovi modelli è prevista l’indicazione – nella sezioneseconda del quadro B – del codice identificativo del contratto di lo-cazione registrato in via telematica in luogo degli estremi delcontratto, ma alcuni operatori hanno rappresentato difficoltà areperire il codice identificativo per i contratti di locazione menorecenti, atteso che fino alle dichiarazioni delle scorso anno era suffi-ciente indicare gli estremi di registrazione del contratto utilizzandoi codici serie “3P” (registrazione telematica tramite Siria e Iris) o“3T” (registrazione telematica tramite altre applicazioni).

Quindi, in pratica, sulla base delle indicazioni fornite dalle Entratecon la Risoluzione n. 31/E, i contribuenti potranno riportare nelledichiarazioni 730/2016 e Unico PF 2016 (redditi 2015), in alternativaal codice identificativo del contratto, gli estremi di registrazione deicontratti di locazione (data, serie numero e codice ufficio).

Il codice identificativo del contratto può essere reperito tramitel’applicazione presente sul sito Internet dell’Agenzia (http://www1.agen-ziaentrate.gov.it/servizi/locazione/index.htm).

Temporary shop?Attenti! Viene segnalato

che sono diffusi in alcunecittà (in molti casi ad operadi sedi Confcommercio o disingoli professionisti) mo-delli tipo di contratto di lo-cazione transitoria ad uso di-verso dall’abitativo.

Si sottolinea che Confedi-lizia nazionale non ha aval-lato alcun modello tipo dicontratto e che, se fosserostati avallati da singole Asso-ciazioni, la cosa sarebbe av-venuta senza informativa (etantomeno, dunque, autoriz-zazione) alla Sede nazionale.

Si tratta di contratti chepossono esporre i proprietarialla possibilità di conver-sione coatta, ad opera degliinquilini, in fattispecie con-trattuali del tutto differentida quelle concordate.

Le prossime date per sostenere l’esame finale

Sabato 4 giugno, ore 15 NapoliSabato 18 giugno, ore 15 LecceGiovedì 14 luglio, ore 15 PalermoSabato 23 luglio, ore 15 VeronaSabato 3 settembre, ore 15 PiacenzaSabato 1º ottobre, ore 15 MessinaSabato 22 ottobre, ore 15 ArezzoSabato 12 novembre, ore 15 Biella

CORSI AMMINISTRATORION-LINE

SAVE THE DATE

ASTE GIUDIZIARIE SUL NOSTRO SITOTribunali di

Agrigento, Alessandria, An-cona, Asti, Avezzano, Bari, Ber-gamo, Brescia, Cagliari, Cal-tagirone, Catania, Firenze, Fog-gia, Latina, Livorno, Marsala,Milano, Napoli, Palermo, Pe-rugia, Pescara, Piacenza, Roma,Siracusa, Sondrio, Torre An-nunziata, Trapani

Specializzazioneavvocati,tutto da rifare

Il Tar Lazio – con decisione14.4.’16 n. 4424 – ha dichia-rato illegittimo l’intero elencodelle materie di specializza-zione di cui al D.M. 12.8.’15n. 144.

Contemporaneamente –sempre lo stesso Tar e colle-gio – hanno annullato il prov-vedimento con il quale si davala possibilità al Consiglio na-zionale forense di sottoporrea colloquio chi intende otte-nere il titolo di specialista.

GenerositàConcedendo la comunità

dei possessi, si abolisce lavirtù della liberalità, che rap-presenta uno dei requisiti po-sitivi per la vita sociale. Infattichi non ha nulla di proprionon può essere liberale; e chipossiede tutto non ha bisognodella liberalità degli altri. Cosìperirebbe la virtù di prendersicura degli ospiti e dei pelle-grini, di soccorrere i poveri;e di conseguenza la gratitu-dine dei beneficati per i be-nefici ricevuti. L’affermazionedella divisione dei beni èquindi a tal punto certa, chela sua negazione costituisceeresia.

Domingo de Soto

3giugno2016

Enrico Costaministro per le Regionie la Famiglia

Enrico Costa è figlio d’arte: ilpadre, Raffaele, vanta un pre-stigioso curriculum di ammini-stratore, parlamentare, uomo digoverno. Segue le sue orme ilfiglio.

Nato a Cuneo il 29 novembre1969, avvocato, giornalista pub-blicista, ha iniziato il suo per-corso di eletto come membrodel Cocer Carabinieri, in rap-presentanza degli ausiliari. Poi,un diluvio di cariche pubbliche:consigliere comunale a VillanovaMondovì (1990-2003), consiglie-re provinciale di Cuneo (1995-2004), consigliere regionale delPiemonte (2000-2006: prima pre-sidente di commissione, poi vi-cepresidente del Consiglio). Elet-to deputato nel 2006, è statorieletto nel 2008 e nel 2013,sempre in Piemonte 2.

Molto attivo nel settore dellagiustizia, è stato capogruppo delPdl in Commissione Giustizianella scorsa legislatura. Passatoal Ncd, ne ha presieduto il Grup-po parlamentare (novembre2013-febbraio ’14), fino al suoingresso nel Governo Renzi. Nelfebbraio ’14 è stato nominatosottosegretario alla Giustizia,diventando vice ministro in giu-gno. Infine, nel gennaio di que-st’anno è stato nominato mini-stro senza portafoglio, con ladelega per gli Affari regionalicui si è aggiunta quella per laFamiglia.

Costa è fra i politici più pre-senti sui mezzi d’informazioneper i problemi della giustizia,cui di recente si sono aggiunti itemi della famiglia. Molto ap-prezzato dall’intero arco politicoper equilibrio, serenità e indi-pendenza di giudizio, è lodatoper la competenza di cui dàsempre mostra, oltre che per ladisponibilità all’ascolto delle al-trui ragioni.

PERSONALITÀVERGOGNA BUROCRATICA

Quelli che Stefano Caviglia rac-conta in questa pubblicazionesono fatti incredibili, inconcepibili,ma veri. Capitati a lui personal-mente.

Sono fatti che succedono tutti igiorni, o quasi. Ma questa voltasono successi ad un giornalistadi prestigio, che sa raccontarli inun libro che avvince (di quelliche spiace leggere perché si pensache, pagina dopo pagina, finiranno,e così che poi non si avrà più ilpiacere intellettuale della lettura,libri che quindi – illudendosi chesi possa farli non finire mai – sicentellinano, come un vino im-preziosito dal tempo, raro).

La realtà descritta è una realtàromanzesca, da ottocentesco ro-manzo d’appendice. Una realtàmai seriamente affrontata, per laquale si è continuato (e si conti-nua) a mettere la testa sotto il cu-scino (per far finta di non vederee di non sapere), per la quale sisono – al più – varate soluzionifacili, abbreviate, inventate dal-l’oggi al domani e subito messein condizione di non nuocere dainteressati superburocrati, ciascu-no dei quali coltiva un proprioorticello di competenza, come sefosse un tesoretto, ignari tutti icolleghi in primis.

Ma Luigi Einaudi ci ha inse-gnato che le vie brevi (per quanto,ovviamente, siano per lo più –ma non è detto… – sempre megliodi niente) non hanno mai real-mente risolto alcun problema,spesso servono solo a metterlosotto il tappeto, fino a quandopassi di moda il parlarne e lo scri-verne. L’esperienza, d’altra parte,non ha mai giovato ad alcuno(Einaudi, ancora), ma non perquesto si deve disdegnare dall’af-frontare (e dal varare) soluzioniradicali e innovative, a cominciareda selettive selezioni meritocra-tiche (come si fa nel privato) e a

Corrado Sforza FoglianiPresidente Assopopolari

e del Centro studi Confedilizia

SEGUE IN ULTIMA

LE MINUSVALENZE DEGLI IMMOBILIIl disastrato settore edilizio-immobiliare, già danneggiato dal

mercato e da una tassazione asfissiante, soprattutto a livello lo-cale, subisce un’ulteriore discriminazione. Infatti, a causa del-l’andamento del mercato (e gli esiti delle aste giudiziarie lodimostrano impietosamente) le imprese edili ed immobiliari sitrovano a possedere immobili destinati alla vendita, ovviamentecontabilizzati al costo, i cui valori (e cioè i prezzi ragionevol-mente conseguibili in caso di vendita) sono inferiori – ed anchenotevolmente inferiori – a quelli di bilancio. Si impone, sul pianocivilistico, l’obbligo di una svalutazione, ma il relativo minusva-lore non è oggi riconosciuto a livello fiscale. Secondo la Risolu-zione 78/2013 il riconoscimento fiscale della perdita di valoredelle rimanenze è possibile solo per i beni fungibili, e tali nonsono gli immobili. Siffatta interpretazione può essere contestata,dal momento che non è lecito all’interprete individuare distin-zioni o discrimini (come fra beni fungibili e non fungibili) nonprevisti dalla legge e non sembra essere questa l’intenzione dellegislatore (art. 12 preleggi). Sappiamo peraltro quanto sia diffi-cile smontare, dinanzi gli organi del contenzioso, le interpreta-zioni dell’Agenzia delle entrate e le imprese del settore nonhanno certo voglia di intraprendere procedimenti defatiganti.

Ovviamente, il problema si risolve in caso di vendita dell’im-mobile, ma questo è oggi assai difficile, se non a prezzi disastrosi.È quindi necessario un intervento sul piano amministrativo (unrevirement dell’Agenzia delle entrate), ovvero sul piano legisla-tivo (con una norma interpretativa).

Aperta la Pagina Facebook del Gruppo nazionale giovani

È stata attivata su Facebook una pagina dedicata al Gruppogiovani della Confedilizia. Un contenitore di informazioni, im-magini e video, con la finalità di divulgare iniziative e manife-stazioni promosse dai Gruppi delle Associazioni territoriali diConfedilizia nonché di raccogliere impressioni ed opinioni deigiovani interessati alle problematiche che ruotano attorno almondo della proprietà immobiliare.

Spetta all’Agenzia entrate provare l’evasioneCommissione Tributaria Regionale di Milano (sezione VI)

(Pres. Silocchi, Est. Porreca); sentenza n. 2613/2016Spetta all’Amministrazione Finanziaria, la quale contesti il diritto

del contribuente a portare in detrazione l’IVA pagata su fattureemesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene o delservizio, provare che il contribuente, al momento in cui acquistòil bene o il servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso dell’ordi-naria diligenza, che il soggetto formalmente cedente abbia, conl’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto unafrode. La relativa prova può essere fornita anche attraverso pre-sunzioni semplici, dimostrando che, al momento in cui pagò l’im-posta che successivamente intese portare in detrazione, ilcontribuente disponeva di elementi tali da porre sull’avviso qua-lunque imprenditore onesto e mediamente esperto, incombendosul predetto contribuente, a fronte di siffatte dimostrazioni, laprova contraria. (1)

L’art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia si applicaanche al processo tributario, in mancanza di una disposizioneespressa di segno contrario che limiti l’ambito applicativo dellanorma, avente generale finalità deflattiva, al solo processo civile.In caso di rigetto integrale dell’impugnazione proposta dalla parteprivata, quindi, a far data dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma17, L. n. 228/2012, anche nel processo tributario di merito, e nonsolo nel giudizio di legittimità, per il quale vi era già il richiamospecifico dell’art. 261 TU Spese di Giustizia, sussistono i presup-posti per dare atto dell’obbligo della parte soccombente di esseretenuta alla contribuzione aggiuntiva. (2)

(1-2) Principii di diritto che meritano piena adesione

4 giugno2016

SISTEMA CONFEDILIZIA

COORDINAMENTO TRUSTS IMMOBILIARI CONFEDILIZIA

(CONVENZIONATA CONFEDILIZIA)FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA

Agricoltura italiana a rischioIl numero di aprile del mensile Nuova Proprietà fondiaria reca un

approfondito articolo di Ettore Cantù dal titolo (in relazione al Trattatodi libero scambio Ue-Usa) “Agricoltura italiana a rischio”.

Sullo stesso numero del completo periodico anche un compiutoarticolo di Dario Casati dal titolo “Prezzi-costi in agricoltura. Piùspazio all’impresa”.

Conferenza organizzativa serviziSi è tenuta a Milano la Conferenza organizzativa dei servizi di Gesti-

cond. È stato un importante momento di confronto e di sviluppo diidee e proposte anche in considerazione del fatto che l’invito, rivoltooltre che ai presidenti anche ai vice-presidenti, ai segretari e ai tesorieridi delegazione, ha riscosso particolare consenso e partecipazione.

Buona anche la rappresentanza dei Presidenti dei Centri Studi pro-vinciali.

Tra le diverse proposte, due hanno riscosso particolare interesseed hanno prodotto un dibattito partecipato ed approfondito, che hapermesso al Consiglio Nazionale (convocato per il giorno successivo)di approvare all’unanimità la stipula della convenzione per l’assicu-razione professionale degli iscritti a Gesticond e l’estensione dellagaranzia a favore dei condominii, come stabilito dall’art. 1129 del c.c.così come modificato dalla legge 220/12 (riforma del condominio)nonché il servizio di newsletter di informazione e aggiornamento suitemi di interesse condominiale.

Anche il Centro Studi ha subìto una profonda ristrutturazione, po-tendosi – ora – avvalere di due sezioni, “formazione” e “informazione”,entrambe strutturate per garantire ai soci quel percorso di crescita edi aggiornamento professionale ritenuti indispensabili per formareamministratori a servizio della proprietà immobiliare.

Conferimento dei beni in trust a regime fissoIl tema della fiscalità indiretta degli atti di dotazione dei trust è

da sempre molto controverso, con interpretazioni antitetiche traAmministrazione finanziaria, dottrina e pronunce spesso conflig-genti anche a livello giurisprudenziale.

Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto latesi dell’imposizione immediata, da scontare al momento del con-ferimento dei beni nel trust ed in misura proporzionale, con ali-quota calcolata in base al vincolo di parentela che lega il disponenteal beneficiario.

Sul tema è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con lesentenze n. 25478, 25479 e 25480 del 18.12.’15, con le quali – uni-formandosi alle affermazioni dottrinali e delle numerosissime pro-nunce giurisprudenziali di merito – ha dichiarato illegittima larichiesta da parte dell’Agenzia delle entrate relativamente al paga-mento in misura proporzionale delle imposte di registro, ipotecariee catastali, statuendone l’applicazione in misura fissa. Va detto chei fatti esaminati dai giudici della Suprema Corte risalgono ad anniprecedenti rispetto all’emanazione del d.l. n. 262/’06, e quindi allareintroduzione dell’imposta di successione e donazione; anni neiquali gli uffici finanziari “pretendevano” di tassare gli atti di dota-zione con l’applicazione dell’imposta di registro in misura propor-zionale (con l’aliquota del 3%).

Secondo quanto statuito dalla Cassazione, la sola costituzione delvincolo di destinazione non può costituire il presupposto dell’obbli-gazione tributaria. Infatti, l’elemento determinante l’applicazionedell’imposta in misura proporzionale è il trasferimento dei beni daun soggetto ad un altro: nel trust questo momento si perfeziona conil trasferimento definitivo dei beni ai beneficiari, e non con la dota-zione dei beni al trust. Il trasferimento di beni immobili al trustee,dunque, non sconta l’imposta proporzionale di registro né le impo-ste proporzionali ipotecaria e catastale, che sono pertanto dovutenella sola misura fissa. Sarebbe infatti illogico, sostengono gli er-mellini, applicare subito le imposte proporzionali, non essendovitrasferimento di ricchezza in favore di alcuno.

La tesi della Cassazione è sicuramente condivisibile ed in lineacon la prevalente giurisprudenza di merito.

L’auspicio, dunque, è quello di una nuova pronuncia della Su-prema Corte che confermi l’applicazione dell’imposta fissa ancheper i conferimenti di beni in trust disposti successivamente all’ema-nazione del d.l. n. 262/’06.

Borinato, nuovo direttore generaleIl Comitato di Presidenza dell’Ance ha nominato all’unanimità

direttore generale Patrizia Borinato Parrello. 58 anni, laureata allaBocconi di Milano, la Borinato ha intrapreso la sua carriera all’internodel sistema confederale collaborando con Assolombarda dal 1979.

A partire dal 1995 è stata chiamata a svolgere il ruolo di direttoredella struttura organizzativa dell’intero sistema ANCE. Portatrice diidee innovative sul piano del riassetto organizzativo, affiancherà ilpresidente Claudio De Albertis nel difficile percorso di ridisegno delsistema associativo e bilaterale delle costruzioni.

Antonio Gennari è stato inoltre nominato segretario generale per iRapporti Istituzionali dell’Associazione.

da 24Ore, 30.4.’16

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALECOSTRUTTORI EDILI

LIBERA ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORIIMMOBILIARI (ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Ministro Franceschini: 25 milioni per la sicurezza archivi

Il ministro dei beni culturali e del turismo, Dario Franceschini, nelcorso di un “question time” alla Camera ha dichiarato: “Attualmentesono utilizzati, come sedi di istituti archivistici, 238 immobili, di cui137 sono, purtroppo, in locazione passiva. Oltretutto, sono locali, comeè evidente, che richiedono condizioni particolari, in base alle norma-tive di sicurezza, di impianti tecnici, di adeguamento, di rispetto dispecifici standard. Nelle risorse riferite alla manutenzione del nostropatrimonio abbiamo destinato 25 milioni di euro per il triennio 2016-2018, in particolare per la sicurezza, e stiamo cercando, attraversouna serie di operazioni, in particolare con l’Agenzia del demanio, sualtri immobili di proprietà pubblica, di ridurre il più possibile i canonidi locazione che oggi sono pari a 17,7 milioni annui”.

E ancora: “Abbiamo fatto due cose che vanno nella direzione chel’interrogante sollecita: nella legge di stabilità, oltre alle procedure inatto in tutta la pubblica amministrazione, cioè la mobilità volontariae il passaggio dei ruoli dalle amministrazioni provinciali allo Stato, èprevista una norma in deroga ai criteri generali del turnover nellapubblica amministrazione: è l’articolo 1, comma 328, della legge distabilità che autorizza l’assunzione, a tempo indeterminato, per il Mi-nistero, di 500 funzionari inquadrati nella terza area del personalenon dirigenziale. Questo consente di coprire tutti i posti vacanti inpianta organica rispetto a quell’area e una parte rilevante di questasarà la copertura di tutti i posti vacanti di terza area degli archivisti”.

E infine: “Nell’aumento di risorse del mio Ministero, la scelta cheabbiamo fatto – finalmente un aumento di risorse al Ministero dei beniculturali – è stata non di destinarle ai settori tradizionali forti, comeper esempio, lo spettacolo dal vivo, il Fus, ma di destinarle alle strut-ture che sono state molto impoverite in questi anni, eppure sono cosìimportanti. Quindi, gli archivi, le biblioteche, gli istituti storici e gliistituti del Ministero hanno avuto da raddoppiate a triplicate le risorserispetto all’anno precedente. Non è sufficiente, ma è veramente unaboccata d’ossigeno che era attesa da anni”.

ASSOCIAZIONE ARCHIVI GENTILIZI E STORICI(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

5giugno2016

SISTEMA CONFEDILIZIA

Le dimore storiche generano crescitaLe dimore storiche generano occupazione, turismo, investimenti

e attività sociali. Nella sola provincia di Firenze, 3 occupati su 1000,4,5% del gettito Imu, 6% della ricettività turistica totale sono legatialle dimore storiche. Da una riduzione dell’Imu del 30% per le di-more storiche della Toscana, l’ipotesi di un possibile extra-gettitofiscale di quasi 7 milioni di euro.

Sono i risultati emersi da uno studio sull’’incidenza delle dimorestoriche sul sistema economico fiorentino e toscano, promosso dallasezione Toscana dell’Adsi.

Lo studio è stato reso possibile grazie al contributo della Fonda-zione Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

L’analisi condotta da Deloitte ha evidenziato, dati alla mano, cheil sistema delle dimore storiche ha enorme rilevanza nel sistemaeconomico fiorentino e toscano. In dettaglio, dallo studio condottoè emerso che:- ogni 1000 occupati nella provincia di Firenze, 3 sono addetti ad

attività connesse alla gestione e manutenzione delle dimore sto-riche. Il sistema dimore storiche della sola provincia di Firenzepuò quindi essere assimilato ad una grande azienda italiana, concirca 1000 dipendenti;

- il sistema dimore storiche della provincia di Firenze ha garantitonel 2012 un gettito Imu di oltre 8 milioni di euro, pari al 4,5%circa del gettito totale della provincia;

- il sistema possiede una capacità di ricezione turistica pari al 6%del totale di strutture ricettive della provincia e il 7% del numerodi camere del capoluogo toscano;

- circa il 25% delle dimore storiche private nella provincia di Fi-renze ospita attività pubbliche di interesse sociale, come mostre,corsi, concerti.

Per contro, la proprietà delle dimore storiche, soggette in base allaCostituzione italiana ad un vincolo di tutela che obbliga il pro-prietario a custodire gli immobili in ottime condizioni, impone aiproprietari:

- continui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ese-guiti da artigiani specializzati, con costi molto superiori ai lavorisostenuti per immobili di altro tipo;

- limiti negli interventi realizzabili sulle strutture, quali fraziona-menti o spostamenti, che impattano in maniera considerevole sulvalore di mercato delle dimore stesse (immobili caratterizzati davani molto grandi, bassa efficienza energetica, costi elevati permanutenzione, grandi difficoltà ad effettuare qualsiasi modificanon riscuotono interesse sul mercato immobiliare);

- rigide sanzioni penali, oltre che amministrative, nei casi di nonrispetto degli obblighi legati alla manutenzione o alienazionedegli immobili o di inosservanza delle regole di tutela.I dati illustrati dimostrano come una realtà economica così rile-

vante debba essere valorizzata e supportata per poter continuare agenerare un impatto positivo sul territorio, nella forma di lavoroper imprese e maestri artigiani specializzati nella manutenzione,richiamo turistico anche in centri minori e contributi fiscali direttio indiretti.

“L’obiettivo dell’analisi di impatto economico realizzata dalla no-stra Associazione, con il contributo determinante della FondazioneEnte Cassa di Risparmio di Firenze” – ha dichiarato Bernardo Gondi,Presidente di Adsi Toscana – è stato dimostrare che il sistema delledimore storiche toscane è un attore fondamentale del sistema eco-nomico toscano, che porta al territorio occupazione, investimenti,turismo, attività sociali e culturali. È una risorsa preziosa, dunque,che i proprietari di dimore storiche sono quotidianamente impegnatia mantenere e custodire.”

Potenziato il programma di “Formazione a distanza”

In considerazione della diffusione capillare sututto il territorio nazionale dei propri soci, così come è equamentedistribuito il patrimonio artistico ed architettonico nel Paese, Anbbaha potenziato il proprio programma di “Formazione a distanza” persoci e no.

Si tratta di una scelta in linea con la tradizione dell’Associazione,che da sempre investe nella preparazione, anche professionale,degli associati, in modo tale che gli stessi possano reggere le sfidedel mercato dell’accoglienza extralberghiera e possano essere unpasso avanti rispetto ai continui cambiamenti ai quali è soggetto ilsettore turistico.

L’Associazione si è dotata di un software che consente la realiz-zazione di un’aula virtuale alla quale possono partecipare simulta-neamente numerosi “discenti” che ricevono tutti la medesimaattenzione da parte dei “docenti” incaricati di realizzare il corso.

Il progetto è molto competitivo perché annulla le spese di viaggio,di alloggio, azzera i tempi morti e consente un rapporto diretto edin videoconferenza con i docenti.

Alla fine di ogni corso, i frequentanti hanno la possibilità di di-chiarare di essere pienamente soddisfatti della preparazione con-seguita: in difetto, l’Anbba si impegna a ripetere il corso senza alcunaggravio di spesa.

Maggiori informazioni sul sito www.anbba.it

ASSOCIAZIONE DEI BED & BREAKFAST E AFFITTACAMERE(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Associazione Dimore Storiche Italiane(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

SE TAN TI PRO PRIE TA RI CHE NON SO NO ISCRIT TISA PES SE RO CO SA FA PER LO RO LA CON FE DI LI ZIASEN TI REB BE RO IL DO VE RE DI COR RE RE AD ISCRI VER SI

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Righi nuovo coordinatore della Consulta È Paolo Righi, Presidente nazionale Fiaip, il nuovo coordinatore

nazionale della Consulta interassociativa nazionale dell’interme-diazione, l’organo di raccordo per i rapporti intersindacali traAnama, Fiaip e Fimaa, nato con l’obiettivo di realizzare – anchetramite il confronto – politiche comuni per la tutela delle categorieafferenti all’intermediazione immobiliare, creditizia e merceolo-gica.

Tra le priorità condivise dalle tre associazioni, azioni congiuntesul ddl in materia di concorrenza, per far fronte all’ingresso dellebanche nell’immobiliare, oltre all’apertura di un tavolo di con-fronto con il Governo e il neoministro dello sviluppo economicoCarlo Calenda per elaborare nuovi provvedimenti volti a far ripar-tire in maniera strutturale l’intero comparto immobiliare.

Edilizia pubblica: rifiuto di assegnazionedell’alloggio e competenza a giudicare

Spetta al giudice amministrativo giudicare su di una controversiaavente per oggetto “la legittimità del rifiuto opposto dalla pubblicaamministrazione alla richiesta di assegnazione «in regolarizza-zione», di un alloggio di edilizia residenziale già occupato dal ri-chiedente”. Ciò, in quanto “il riparto di giurisdizione tra giudiceamministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell’es-sere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva alprovvedimento di assegnazione dell’alloggio”; criterio che “segnail momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministra-zione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ri-cade invece nell’ambito di un rapporto paritetico, soggetto alleregole del diritto privato”.

Così le Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia n. 9694 del22.4.’13.

COORDINAMENTONAZIONALE CASE RISCATTOEDILIZIA PUBBLICA(ADERENTE ALLACONFEDILIZIA)

6 giugno2016

SISTEMA CONFEDILIZIA

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Incontro con Giuseppe SalaDopo l’incontro con il candidato del Centrodestra Stefano Parisi

(cfr. Cn magg. ’16), gli operatori immobiliari di Aspesi hanno in-contrato – per un confronto programmatico in vista delle elezionicomunali – il candidato sindaco del Centrosinistra Giuseppe Sala.

Dopo i saluti del presidente nazionale Federico Filippo Oriana edel presidente di Aspesi Milano Antonio Anzani, Sala ha rispostoalle domande degli associati Aspesi. In particolare, sulla necessitàdi porre rimedio al peggioramento della sicurezza urbana, il can-didato Sindaco ha dichiarato: “Più vigili in strada. E per farlo tra-sferirò a mansioni d’ufficio i molti vigili urbani ai quali sono statiriconosciuti validi motivi di salute per non poter stare in strada, so-stituendoli con giovani assunti direttamente come vigili. Conside-rate le norme nazionali e i vincoli europei del patto di stabilità nonc’è altra possibilità”.

Alle molte lamentele dei dirigenti Aspesi presenti su tempi e cer-tezze degli iter autorizzativi per le operazioni immobiliari, Sala harisposto che privilegerà sempre il fare e gli investimenti delle im-prese per creare lavoro.

ASSOCIAZIONE SINDACALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Al via nuove procedure per dimissioni e risoluzione consensuale

Dal 12.3.’16 è in vigore il nuovo meccanismo introdotto dal d.lgs.n.151/’15 che prevede, ad eccezione del comparto domestico, l’uti-lizzo della modalità telematica per le dimissioni e la risoluzioneconsensuale di un rapporto di lavoro, essendo stata abrogata laprecedente procedura di convalida delle dimissioni e della risolu-zione consensuale, introdotta dalla l. n. 92/’12 (cosiddetta RiformaFornero).

Dal mese di marzo, quindi, non è più necessario convalidare lafine dell’attività lavorativa, recandosi di fronte alla Direzione terri-toriale del lavoro, al Centro per l’impiego territorialmente compe-tente o sottoscrivendo la dichiarazione in calce alla comunicazionedella cessazione del rapporto. Le dimissioni e la risoluzione con-sensuale acquistano efficacia con la semplice sottoscrizione dellalettera, non essendo il lavoratore, come già detto, neanche tenutoalla dichiarazione telematica delle dimissioni.

Per tali comunicazioni di interruzione del rapporto di lavoro, èopportuno comunque adottare la forma scritta, anche se non espres-samente prevista dal Ccnl per il lavoro domestico (per poter cosìaccertare la volontà e la data del recesso).

Audizione in Commissione lavoro della CameraFidaldo è stata audita dalla Commissione lavoro della Camera dei

deputati, portando così il suo contributo soprattutto in materia dilavoro accessorio.

Al centro del dibattito, infatti, vi erano i cosiddetti voucher (mo-dalità di pagamento del lavoro accessorio), rispetto ai quali la Fe-derazione ha espresso alcune perplessità e avanzato proposte dimodifica. È stato precisato che risulta indispensabile introdurreanche nel comparto domestico, come già avviene per imprese e perliberi professionisti, il limite annuo di retribuzione a 2 mila europer singolo committente e, per una regolamentazione più puntualedella forma di lavoro in questione, sarebbe necessario aggiungere,oltre al tetto reddituale, anche un limite temporale, ossia una duratamassima di 2 o 3 mesi, entro la quale utilizzare lo strumento deivoucher in maniera legittima.

ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA

CAMPIONATI EUROPEI quelli delle tasse li perdiamo di brutto

da IL FATTO QUOTIDIANO, 4.5.’16

Massimo Blasoni - Imprenditore - [email protected]@impresalavoro.org - www.impresalavoro.org

7giugno2016

Controlliamo i dati delle Entrate

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7.029 1,9% 480.6801.440 0,7% 125.6033.251 1,5% 225.4291.834 1,3% 175.2961.677 1,5% 132.455

921 0,9% 78.6222.150 ,66%2, %6 187.986

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480.680 68,4 61,1 125.603 87,2 7,9 225.429 69,3 18,3 175.296 95,6 9,0 132.455 79,0 11,0

85,4 6,7 187.986 87,4 20,7

2.197.566 478, 6 226,

61,1 127,1 4,7%7,9 62,7 2,1%

18,3 81,1 -1,3%9,0 51,4 -12,9%

11,0 83,3 -21,9%6,7 85,8 3,9%

20,7 110,0 1,0%6 103 1 , 1%0,

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,38,5% 2.298.333

3%5, 937.2624,4% 666.9264,9% 703.4922,3% 215.7905,8% 442.4304,9% 331.059

5%5, 7.715.245

2.298.333 72,0 302,6 85,6 66,4 71,3 52,3 99,1 37,4

215.790 80,3 14,1 442.430 75,0 44,5

82,8 34,7 7.715.245 379, 5 802,

131,7 2,5%70,9 -3,9%78,5 -1,0%53,2 -1,9%65,5 -4,7%

100,5 0,8%104,7 0,2%

0104, - 7%0,

Mercato agevolato per studenti - Dati nelle principali città

ROMA 2.104 0,4% 187.061 88,9 21,8 116,4 3,7% MILANO 353 0,1% 25.231 71,5 2,5 98,8 4,3% NAPOLI 90 0,04% 9.437 104,9 0,6 63,4 6,6% TORINO 1.098 0,5% 90.020 82,0 6,6 73,4 2,5% PALERMO 247 0,2% 26.951 109,1 1,3 47,6 -14,4% GENOVA 390 0,3% 36.234 92,9 2,7 74,1 -33,3% BOLOGNA 638 0,6% 55.238 86,6 5,2 94,5 2,8% FIRENZE 787 1,0% 77.494 98,5 7,1 91,7 -11,9% TOTALE 5.707 0,3% 507.666 89,0 47,8 94,1 -4,5%

AGE_S

Principalicittà

Abitazioni locate

2015n.

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%

Superficiecomplessiva

2015m2

Superficie media

2015m2

Canone annuocomplessivo

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20152

mediovar. 2014/15

%

Canone annuo Canone annuo

Mercato agevolato a canone concordato - Dati nelle principali città AGE_C

ROMA 18.525 3,4% 1.641.312 88,6 184,3 112,3 0,4% MILANO 855 0,2% 64.168 75,1 5,4 83,5 0,0% NAPOLI 1.433 0,7% 134.666 94,0 9,8 73,1 1,1% TORINO 6.819 3,2% 550.914 80,8 35,4 64,2 -1,3% PALERMO 3.793 2,6% 407.714 107,5 21,1 51,7 -1,3% GENOVA 5.735 5,0% 495.596 86,4 32,8 66,2 -3,2% BOLOGNA 5.626 5,6% 459.153 81,6 38,3 83,5 0,4% FIRENZE 2.869 3,6% 262.196 91,4 23,5 89,5 -0,4% TOTALE 45.655 2,6% 4.015.719 88,0 350,6 87,3 -0,7%

Principalicittà

Abitazioni locate

2015n.

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Superficiecomplessiva

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Canone annuocomplessivo

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mediovar. 2014/15

%

Canone annuo Canone annuo

Le tabelle qui sopra sono state realizzate dall’Osservatorio del mercato immobi-liare (Omi) dell’Agenzia delle entrate e riportate in una pubblicazione che l’Omiha realizzato in collaborazione con l’Abi, l’Associazione delle banche italiane.

Ai nostri lettori chiediamo di esaminarle e di comunicarci – scrivendo all’indirizzoemail [email protected] – se, sulla base della loro esperienza, considerino realisticii canoni annui medi rilevati dall’Omi con riferimento alle diverse fattispecie.

La collaborazione dei singoli proprietari sarà utile per confutare eventuali datierrati dell’Agenzia delle entrate che – in caso di inerzia degli interessati – non avràobiezioni al proprio operato.

Anno 2015Legenda dati OmiMercato ORDINARIOTRANSITORIO (ORD_T)

Contratti di tipologia L1o L3 con durata da 1 annoe inferiore a 3 anni.

A questo insieme di con-tratti si ipotizza appartengail mercato degli affitti dinatura transitoria non age-volato, tenendo in ogni casopresente che in tale insiemepotrebbero ricadere con-tratti a studenti laddovel’immobile non fosse ubi-cato in Comuni ad alta ten-sione abitativa.Mercato ORDINARIO LUN-GO PERIODO (ORD_L)

Contratti di tipologia L1o L3 con durata a partireda 3 anni.

A questo insieme di con-tratti si ipotizza appartengail mercato degli affitti dilungo periodo, tenendo inogni caso presente che intale insieme potrebbero ri-cadere contratti a canoneconcordato laddove l’im-mobile non fosse ubicatoin Comuni ad alta tensioneabitativa.Mercato AGEVOLATOSTUDENTI (AGE_S)

Contratti di tipologia L2con durata maggiore di 1anno e inferiore a 3 anni.

A questo insieme di con-tratti si ipotizza appartengail mercato degli affitti dinatura agevolata per stu-denti relativo ad abitazioniubicate in Comuni ad altatensione abitativa.Mercato AGEVOLATOCONCORDATO (AGE_C)

Contratti di tipologia L2con durata a partire da 3anni.

A questo insieme di con-tratti si ipotizza appartengail mercato degli affitti dinatura agevolata a canoneconcordato relativo ad abi-tazioni ubicate in Comuniad alta tensione abitativa,tenendo in ogni caso pre-sente che in tale insiemepotrebbero ricadere, anchese con bassa concentrazio-ne, contratti per studentiin Comuni ad alta tensioneabitativa con durata pari a3 anni (durata massimaper tale tipologia di con-tratti).

Il piano casa del GovernoNel corso di un incontro con il Presidente confederale, il Viceministro delle infrastrutture e dei

trasporti sen. Riccardo Nencini ha annunciato l’intenzione del Governo di procedere ad un ambiziosopiano casa, fondato anzitutto sul recupero del patrimonio edilizio pubblico esistente.

Si tratta di un impegno importante, specie se sarà accompagnato da una seria e rigorosa politicadi disboscamento delle diffusissime situazioni di morosità e di occupazione senza titolo di alloggiche potrebbero soddisfare gran parte della domanda di edilizia residenziale pubblica. Per esserecompleto, però, il piano del Governo – ha dichiarato il Presidente – non deve dimenticare di preve-dere incentivi per la locazione privata, che in Italia rappresenta da tempo la risposta più efficientealla richiesta di immobili in affitto.

I debiti di RomaIl Comune di Roma ha 13,6

miliardi di debiti formatisinegli anni precedenti il 2008,la maggior parte dei quali pereffettuare investimenti chenon sono stati realizzati. Pergarantire la loro restituzione icittadini romani pagano l’ad-dizionale Irpef più alta d’Italia(0,9 per mille di cui lo 0,4 ge-nera la rata annua da 200 mi-lioni per onorare i mutui). Altempo stesso gli italiani pa-gano 610 milioni ogni annoper Roma (500 dei quali per lagestione del debito affidata –fino alle elezioni del 2016 – alcommissario governativo). Sequest’anno Roma dovesse ef-fettuare pagamenti per debitisuperiori a 539 milioni, an-drebbe in crisi di liquidità.Una figuraccia in mondovi-sione.

Praticantato presso uffici giudiziari

È stato pubblicato sulla Gaz-zetta Ufficiale 2.5.’16, n. 101, ilregolamento del Ministerodella giustizia del 17.3.’16, n.58, recante la disciplina dell’at-tività di praticante avvocatopresso gli uffici giudiziari.

IN G.U.

Quando avremouna societàdi uomini liberi

Quando al figlio del po-vero saranno offerte le me-desime opportunità di studioe di educazione che sonopossedute dal figlio del ricco;quando i figli del ricco sa-ranno dall’imposta costrettia lavorare, se vorranno con-servare la fortuna ereditaria;quando siano soppressi iguadagni derivanti da mono-polio e siano serbati e ono-rati i redditi ottenuti in liberaconcorrenza con la gentenuova, e la gente nuova siatratta anche dalle file deglioperai e dei contadini, oltreche dal ceto medio; quandoil ceto medio comprenda lapiù parte degli uomini vi-venti, noi avremo una so-cietà non di uguali, no, chesarebbe una società di morti,ma avremo una società diuomini liberi.

LUIGI EINAUDI“Studi Piemontesi”,

Centro Studi Piemontesi,Torino

LUIGI EINAUDI

8 giugno2016

Mercato dei negozi ancora in crisi, urge detassazione affittoI dati diffusi dall’Agenzia delle entrate sul mercato immobiliare degli immobili non abitativi in-

dicano che il numero di compravendite di negozi in Italia è ancora distante anni luce rispetto allecifre che caratterizzavano il periodo precedente all’introduzione dell’Imu e, quindi, all’aumentoabnorme dell’imposizione fiscale sui locali commerciali. In tutto il territorio nazionale, nel 2015,le transazioni sono state inferiori di circa il 26 per cento rispetto al 2011, ultimo anno di applicazionedell’Ici. Nelle città non capoluogo di provincia, addirittura, le compravendite sono state inferiori diben il 30 per cento rispetto al 2011.

Si tratta di numeri – ha commentato il Presidente confederale – che confermano l’urgenza di unintervento di detassazione per il settore, da attuarsi anzitutto attraverso specifiche misure per gliimmobili ad uso non abitativo locati. In tale comparto, infatti, la somma di ben sette tributi a caricodei proprietari (Irpef, Imu, Tasi, Registro, Bollo e addizionali regionale e comunale all’Irpef) fa sìche la tassazione eroda fino all’80 per cento del canone di locazione, senza contare le spese di ma-nutenzione dell’immobile e l’eventuale indennità di avviamento. E con la beffa di dover versare leimposte sul reddito anche in caso di morosità del conduttore.

L’introduzione, anche per gli affitti di negozi e uffici, di una cedolare secca – o, in alternativa, laprevisione di un tetto alla tassazione patrimoniale di Imu e Tasi – sarebbe l’unico modo – ha ag-giunto il Presidente – per interrompere la spirale che sta portando i proprietari dei locali a tentaredi liberarsi dei propri beni. In tal modo, si aiuterebbero il commercio e l’artigianato, contribuendoa combattere la desertificazione e il degrado di tante aree urbane.

Chi risponde dei danni ai terzi derivanti dafatti connessi all’immobile locato?

Il locatore, conservando la piena disponibilitàgiuridica del bene, è responsabile ai sensi degliarticoli 2051 e 2053 del Codice Civile dei dannicagionati a terzi dalle strutture murarie e dagliimpianti dell’immobile locato, mentre per quantoattiene i danni ricollegabili ad altre parti e ac-cessori del bene locato o al loro uso – rispettoai quali il conduttore ha la piena disponibilitàcon obbligo di attivarsi per evitare pregiudiziai terzi (ad esempio si consideri l’ipotesi d’in-filtrazioni connesse ad un utilizzo anomalodegli impianti da parte del locatario) – la re-sponsabilità grava solo sul conduttore (cfr. Cass.Civ. 8141/12; 13881/10 e 11321/96).

Il comproprietario non firmatario del contrattopuò chiedere i canoni all’inquilino?

Il contratto di locazione può essere stipulatoanche da un solo comproprietario e dall’inquilino,in virtù del principio dell’affidamento, il qualefa presumere il consenso di tutti i comproprietariesistenti. In tal caso – secondo un consolidatoorientamento giurisprudenziale che ha comecaposaldo la sentenza n. 11136 del 4 luglio2012 delle Sezioni Unite della Corte di Cassa-zione – ciascun comproprietario, pur non essendocitato nel contratto né risultandone firmatario,ha pari poteri gestori rispetto agli altri e,pertanto, ha titolo per riscuotere i relativi canonipro quota. Da ciò deriva altresì che ogni com-proprietario può essere ritenuto responsabile(seppure non firmatario del contratto) per even-tuali pregiudizi o inadempimenti connessi allalocazione.

L’aumento del canone di locazione incidesull’assegno divorzile?

L’aumento del canone di locazione non attri-buisce al conduttore il diritto a vedersi aumentareil contributo al mantenimento coniugale deter-minato in sede di separazione o divorzio. (cfr.Cass. Civ. n. 1337/ 2012) Secondo i giudici dilegittimità, non vi è infatti diretta e determinantecorrelazione, essendo la variazione della pigionesolo una delle svariate voci che possono incideresul mutamento delle condizioni economiche.

Locazione commerciale: è lecito pattuire uncanone crescente?

Nella locazione d’immobili adibiti ad uso di-verso dall’abitativo è consentito alle parti pattuire

la determinazione del canone in misura dif-ferenziata e crescente per frazioni successivedi tempo nell’arco del rapporto locatizio purchéla stessa previsione non costituisca un esca-motage per aggirare l’art. 32 della Legge 27luglio 1978, n. 392; disposizione imperativa enon derogabile con cui il legislatore si è ri-servato la facoltà di deter-minare le modalità e la mi-sura dell’aggiornamento delcanone in relazione alle va-riazioni del potere di acqui-sto, sottraendola alla dispo-nibilità delle parti (in puntotra le tante cfr. Cass. Civ. n.17061/2014, Cass. Civ. n.13887/2011 e Cass. Civ. n.10834/2011). Se l’inquilino dopo la disdet-ta rimane e paga i canoni, ilcontratto si rinnova?

La giurisprudenza ormaiconsolidata ritiene che, sel’inquilino dopo la disdettae la scadenza del contratto continua a corri-spondere canoni d’affitto rimanendo nell’im-mobile, il proprietario può tranquillamente per-cepire tali ulteriori pigioni senza che ne conseguarinnovazione tacita del contratto medesimo (inpunto cfr. Cass. Civ. n. 10963/2010). Infatti, perconfigurarsi la rinnovazione tacita del contrattoai sensi dell’art. 1597 Cod. Civ., é necessarioun comportamento positivo – inequivoco – cheevidenzi espressamente una nuova volontà con-traria a quella già manifestata con la disdetta. Quali effetti se all’immobile locato manca ilcertificato di abitabilità?

Per quanto attiene l’abitabilità dell’immobilela L. n. 1265/34 prevede la necessità del rilascioda parte del Comune del relativo certificato,ma dottrina e giurisprudenza (in punto cfr.Cass. Civ. 13270/00) concordemente ritengonoche la mancanza dei requisiti di abitabilitàfissati dalla predetta legge e l’assenza del certi-ficato in oggetto non determinino la nullità delcontratto di locazione di un immobile per usoabitativo per impossibilità dell’oggetto, a menoche tali difetti non ne impediscano concreta-mente – ed in modo assoluto – l’effettivo godi-mento, sia pure comportando disagi per il con-duttore.

Responsabilità per danni a terziComproprietario

e riscossione canoneAumento locazione e assegno divorzile

Locazione commerciale e canone crescenteDisdetta e ulteriore pagamento canoni

Mancanza di certificato dʼabiltabilità

CASI CLINICI DI LOCAZIONE

a cura di Flavio Saltarelli

AdaL’Ada nasce nel 1990 quale

associazione di volontariatoper la tutela dei diritti dellepersone anziane. Nell’aprile2005 aderisce al Forum na-zionale del terzo settore daaprile 2005 ed è registratapresso la Camera di Com-mercio. È un’associazioneapolitica, apartitica e senzafini di lucro, sviluppata a li-vello nazionale, con artico-lazioni regionali e anche pro-vinciali, accomunate da me-desimi principii e da un co-ordinamento centralizzato.

L’associazione affrontamolteplici problemi riguar-danti tutti i cittadini, preva-lentemente gli anziani: pro-blemi di natura sanitaria, esi-stenziali, familiari, di rein-serimento sociale, abitativi,sanitari, rapporti con la Pub-blica Amministrazione e co-munque collegati al viverequotidiano. Particolare im-portanza viene data al rap-porto intergenerazionale, nel-la convinzione che lo scambiodi esperienze tra anziani egiovani sia alla base di unasocietà solidale e che gli an-ziani costituiscano una ri-sorsa fondamentale del viverecivile.

Ada, inoltre, è impegnatanel sostenere l’educazionepermanente degli adulti, con-vinta che tra i diritti fonda-mentali degli anziani ci siaanche il diritto all’educazionee alla cultura per tutto l’arcodella vita. Incentivare tra glianziani nuovi saperi e nuoveconoscenze significa anchecombattere l’esclusione so-ciale e migliorare la qualitàdella vita individuale, socialee professionale.

Per favorire la socializza-zione degli anziani, Ada pro-muove attività legate al turi-smo, attività sportive, ricrea-tive e di formazione, atte an-che a favorire lo scambioculturale e l’incontro tra per-sone di tutte le età.

L’associazione è presente su Internet www.adanazionale.it

ASSOCIAZIONI

SocialitàLa proprietà può essere vi-

sta come un albero, i cui ramisono le istituzioni sociali chespuntano dal tronco germo-gliato da essa.

Pierre Francois Mercier de la Rivière

9giugno2016

Ultimissima edizione, fresca distampa, del classico Codice delcondominio curato dal presidenteSforza Fogliani e giunto alla 24ªedizione. Aggiornato con tutte leultime novità, anche nella partepratica e nel formulario. Riccaraccolta di domande e risposte aquesiti, anche per l’autovaluta-zione dei candidati agli esami fi-nali dei Corsi di formazione

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Convegno su rent to buy e leasing immobiliare abitativo“Nuove modalità di acquisto

della proprietà: due modelli aconfronto. Il rent to buy e il lea-sing immobiliare abitativo”.Questo il titolo di un convegno,svoltosi a Roma nella Sala Ei-naudi della sede Confedilizia,per esaminare – dal punto civi-listico e fiscale – i due stru-menti sui quali il legislatore èintervenuto nell’ultimo anno emezzo.

Le relazioni sugli aspetti ci-vilistici sono state tenute dalprof. Vincenzo Cuffaro e dalprof. Renato Clarizia, entrambiordinari di istituzioni di dirittoprivato nell’Università di RomaTre, mentre i profili tributarisono stati analizzati dal dott. Marco Viola, dell’area fiscale e contabile di Assilea.

Il convegno è stato introdotto dal Presidente confederale, che ha rimarcato come Confedilizia stiaoperando affinché la disciplina del rent to buy venga integrata – attraverso il richiamo alla normativasul procedimento per convalida di sfratto – al fine di garantire al proprietario, nel periodo della con-cessione del godimento del bene, le necessarie tutele per i casi di finita locazione e morosità. Soluzionegià adottata, peraltro, proprio nell’ambito del leasing immobiliare abitativo di cui all’art. 1, commi 76-84, della legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/’15).

FINISCE IN PARLAMENTO LA CASA DATA IN AFFITTO A 5 EURO DA UN CONSORZIO DI BONIFICA

La questione del Consorzio di bonifica che affitta un’intera casa a un proprio dipendente per 5euro all’anno, dopo essere finita sulla stampa nazionale, è finita ora anche in Parlamento.

Il sen. Giovanardi (Gal) ha infatti presentato un’interpellanza – che sarà discussa in assembleaal Senato – al Ministro delle politiche agricole per sapere se sia a conoscenza della cosa e “se l’ope-rato del comitato amministrativo del Consorzio di bonifica non sia lesivo dei diritti dei cittadiniche risiedono in quel territorio, ponendo in essere una disparità di trattamento tra i residenti ed ilbeneficiario della concessione e se, altresì, sia opportuno che l’ente non ritragga alcun introito daun immobile che potrebbe porre sul mercato delle locazioni, attraverso un pubblico bando”.

Seminario sulla riforma costituzionaleSi è svolto a Roma, nella Sala

Einaudi della sede Confedilizia,il seminario “La riforma costi-tuzionale in attesa del referen-dum”.

Nel suo intervento introdut-tivo, il Presidente confederaleha rilevato come l’intento del-l’incontro non fosse quello diassumere una posizione sullariforma, bensì di spiegarne ilpiù possibile i contenuti al finedi consentire a ciascuno di for-marsi un’opinione in vista delreferendum del prossimo otto-bre. Ciò, comunque, nella con-sapevolezza – ha aggiunto l’avv.Spaziani Testa – che la pro-prietà immobiliare è direttamente interessata alle modifiche proposte, con particolare riferimento aquelle riguardanti la suddivisione delle competenze legislative fra Stato e Regioni.

Il seminario ha visto, dapprima, un’introduzione storica da parte del professor Aldo G. Ricci, soprin-tendente emerito dell’Archivio centrale dello Stato, che ha illustrato la genesi e lo sviluppo del “com-promesso costituente”, titolo di un volume curato dallo stesso prof. Ricci. Successivamente, il professorAlfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Roma Tre, ha passato in rassegnain modo dettagliato le novità della riforma varata dal Governo, spiegandone gli elementi essenziali esegnalandone “luci ed ombre”.

È seguito un dibattito, nel corso del quale sono intervenuti – fra gli altri – il sen. Maurizio Gasparri,vicepresidente del Senato, il sen. Giovanni Endrizzi, membro della Commissione affari costituzionalidel Senato, e l’avv. Corrado Sforza Fogliani, presidente del Centro studi confederale.

La registrazione audio/video dell’evento è disponibile sul sito Internet confederale grazie ad un linkcon il sito di Radio Radicale.

10 giugno2016

Nullità d’ufficio“Alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di

contratti dall’art. 1421 cod. civ., secondo cui è attribuito al giudice il potere di rilevarne d’ufficio lanullità”. E’ la tacitiana massima di una decisione della Cassazione (sent. n. 12582/’15, inedita).

Bene comune e bene esclusivo“Nell’ambito di un condominio, la trasformazione, in tutto o in parte, di un bene comune in bene

esclusivo di una sola parte dei condòmini, mediante esclusione di alcuni di essi dalla percezione deifrutti, può essere validamente deliberata soltanto all’unanimità, ossia mediante una decisione cheabbia valore contrattuale, dovendosi, in difetto, dichiarare la nullità della deliberazione assunta amaggioranza” (sent. n. 7459/’15, inedita). Nella specie, l’assemblea aveva deliberato, a maggioranza,che il canone relativo all’alloggio ex portineria, bene di proprietà comune “pro-indiviso” di tutti icondòmini, fosse accreditato al solo gruppo di condòmini cui era originariamente destinato il serviziodi portineria.

Correzione del verbaleLa Cassazione si è occupata per la prima volta, che risulti, di un particolare tema, risolvendolo in

modo ineccepibile con una innovativa sentenza (n. 6552/’15, inedita). Ecco la massima della deci-sione: “Il verbale dell’assemblea di condominio, ai fini della verifica dei «quorum» prescritti dall’art.1136 cod. civ., deve contenere l’elenco dei condòmini intervenuti di persona o per delega, indicandoi nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunquevalido ove, pur riportando l’indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votatocontro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che neppurinfici l’adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell’assemblea,allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condòmini effettivamentepresenti all’adunanza”.

Convivente collocatario dei figli, quando il diritto è opponibile“Il diritto di godimento dell’immobile adibito a casa familiare attribuito al convivente “more uxo-

rio” collocatario dei figli minori è opponibile all’avente causa dell’ex convivente proprietario del-l’immobile, – ha precisato la Cassazione (sent. n. 17971/’15, inedita) – indipendentementedall’anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazione, sempreche il terzo acquirente sia a conoscenza del pregresso rapporto di stabile convivenza e del vincolodi destinazione impresso al bene in data antecedente all’alienazione”.

a cura dell’UFFICIO LEGALE della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

Taglia i costiper l’amministrazione dei tuoi beni, vieni in Confedilizia

I Consorzi di bonifica non possono più riscuotere i contributi a mezzo ruoloTARI, 3 regole fondamentali

Gli inquilini (deboli) dell’Erp, peggio trattati che nel privatoContributi condominiali tra acquirente e venditore

I contratti condominiali di riscaldamentoEugenio Righi pubblica sul Bollettino tributario (n. 7/’16) un arti-

colo, dalla consueta esaustività e chiarezza, con titolo “Tari: tre re-gole fondamentali che il legislatore non deve ignorare”.

Diversi articoli da segnalare sull’Archivio delle locazioni, del con-dominio e dell’immobiliare (n. 3/’16) diretto dal presidente Sforza Fo-gliani. Giacinto Marchesi, anzitutto, spiega perchè i Consorzi dibonifica non possono più riscuotere i contributi (da loro ritenuti) ob-bligatori, a mezzo di ruolo. Dei contratti di locazione della P.A. trattaArcangela Maria Tamburro mentre Guerino De Santis si occupa delnoto problema dell’affidamento ai giudici di pace delle controversiecondominiali ed Elisabetta Tinelli del procedimento di sfratto negliimmobili abitativi dell’edilizia residenziale pubblica, rilevandone laprofonda discrasia rispetto alla procedura prevista per l’edilizia pri-vata (con palese discriminazione dei conduttori del settore pubblico).Sempre sullo stesso numero della stessa autorevole rivista, RenatoDel Chicca tratta della ripartizione degli oneri condominiali tra ven-ditore ed acquirente e Pier Paolo Bosso dei contratti del condominioin tema di servizio di riscaldamento.

Su Giurisprudenza italiana (febbraio 2016) nota a sentenza di Raffaello Gisondi dal titolo “Condannaalla restituzione dell’area legittimamente occupata ed acquisizione sanante: un problema ancoraaperto” della stessa rivista.

a cura dell’UFFICIO STUDI della Confedilizia

DALLE RIVISTE…

Ai let to riAlcuni lettori ci segnalano

che, in questa rubrica, molte te-state di riviste vengono “per er-rore” pubblicate con l’iniziale mi-nuscola.

Ringraziamo i nostri affezio-nati (ed attenti) lettori. Ma non sitratta di errori: le testate vengonopubblicate esattamente quali sono.E molte riviste (forse, solo percomplicarsi – e complicarci – lavita) usano l’iniziale minuscola,che noi – quindi – correttamenterispettiamo.

IL VIAGGIODI PIOVENE (28)Bergamo

La discesa di gente sfollatada Bergamo alta è un grat-tacapo di più per l’ammini-strazione del Comune. In-grandisce la massa di unapopolazione sovrabbondanterispetto agli alloggi. La pro-vincia di Bergamo è prolifica;la sua popolazione si è piùche raddoppiata negli ultimicinquant’anni per la natalitàe non per l’immigrazione. Èil contrario di quello che av-viene nelle pingui ma pocoprolifiche campagne dellaLombardia di pianura. L’am-ministrazione di Bergamo(eccellente amministrazione)ha fatto costruire nel dopo-guerra alloggi per 13.000stanze. Ma anche la nuova,necessaria ondata edilizia,limitata a Bergamo bassa,nasconde le sue minacce al-l’estetica. Non tanto per Ber-gamo bassa, quasi grandecittà d’affari, doviziosa, cos-sue, non priva di bellezzema nell’insieme già guastatadai vanitosi colonnati e pa-lazzi del periodo fascista. Ilpericolo è che gli edifici nuo-vi, elevandosi a paravento,sciupino la visione della cittàalta dal basso.

(da: G. Piovene, Viaggio in Italia,

Baldini-Castoldi ed.)

NobiltàAbbiamo bisogno di molti

beni materiali per compierenobili gesti, e più grandi esplendidi sono i nostri atti divirtù, più dipendiamo daquei beni.

Leonardo Bruni

QUI ESPERANTO

Progreso estas precize tio, kionreguloj kaj normaro ne antaŭvidas.

Così la traduzione, in espe-ranto, della seguente frase diLudwig von Mises: “Progresso èprecisamente ciò che regole enormative non prevedono”.

a cura del Centro esperantista romano

tf. 333 824 8 222e-mail:

[email protected]

IL BUON GIORNOSI VEDE DAL MATTONE

11giugno2016

da Panorama, 13.4.’16

530.000 euro

Esercizio di casa di prostituzione

La legge n. 55 del 1958 (co-siddetta “legge Merlin” dalcognome della proponente, lasenatrice socialista AngelinaMerlin) fa divieto di concederein locazione una casa o altrolocale “a scopo di esercizio diuna casa di prostituzione”. Nelquasi mezzo secolo trascorsodall’entrata in vigore dellanorma, la giurisprudenza havariamente interpretato le mo-dalità di una locazione chepossano implicare il reato difavoreggiamento della prosti-tuzione.

LOCAZIONI IN PILLOLE

No ai trivellatori di Stato

Gli articoli che escono coltitolo Luigi Einaudi contro itrivellatori di Stato, a cura diRoberto Ricciuti (IBLLibri ed.,pp. 232), apparvero primadella Grande guerra ma ser-bano un sapore sconcertantedi attualità. Soprattutto, co-stituiscono un insegnamentoper il libero scambio, controil protezionismo che venivarichiesto da imprenditori iquali ottenevano sussidi stataliper ricerche di idrocarburinella Pianura Padana (quindibenefìci diretti) e inoltre pro-tezione doganale (quindi be-nefìci indiretti), sempre a spe-se dello Stato, cioè dei con-tribuenti tutti.

Attività istituzionali, convegni, incontri con le Associazioni territorialiTra le attività del Presidente confederale dell’ultimo mese, si segnalano le seguenti.A Roma, l’avv. Spaziani Te-

sta ha incontrato: il vicemi-nistro dell’economia e dellefinanze Enrico Morando; ilviceministro delle infrastrut-ture e dei trasporti RiccardoNencini; il presidente dellaCommissione Finanze del Se-nato Mauro Maria Marino; ilsen. Karl Zeller, membro dellastessa Commissione. La sededi Confedilizia ha invece ospi-tato un incontro con il presi-dente dell’Anbba, Marco Pi-scopo.

Diversi gli interventi e lerelazioni ad incontri e conve-gni, fra i quali si segnalano: ilconvegno “Locazioni brevi esharing economy”, organizzato dal MoVimento Cinque stelle e svoltosi nella Sala della Regina dellaCamera dei deputati; il seminario “Neostatalismi e neogrillismi. E le libertà economiche”, organiz-zato dal gruppo parlamentare dei Conservatori e riformisti e svoltosi nella Sala del Refettorio dellaCamera dei deputati; il “policy lunch” organizzato dall’Istituto per la competitività con il sottosegre-tario alla Presidenza del Consiglio e capo del team economico del Presidente Renzi, Tommaso Nan-nicini, dal titolo “Nuovi lavori e vecchie sfide. Le strategie del Governo per la crescita dopol’attuazione del Jobs Act”; il convegno “Fattore sharing; l’impatto economico delle piattaforme digi-tali”, organizzato da Airbnb; il forum internazionale “Shaping Smarter and More Sustainable Cities:Striving for Sustainable Development Goals”; l’Assemblea di Confindustria; il seminario sulla riformacostituzionale e il convegno su rent to buy e leasing immobiliare abitativo, organizzati da Confediliziae tenutisi nella Sala Einaudi della sede.

A Udine, il Presidente confederale è intervenuto all’Assemblea della locale Associazione territo-riale Confedilizia.

Il Presidente confederale a Udine

I Consorzi di bonifica non si erano accorti che un passato Governo, anni fa, gli ha tagliato la norma che li autorizza a ri-scuotere a mezzo di ruoli (che loro si fanno da soli, con il solo avallo delle solite Regioni). Adesso, come tutti gli enti pubblici,dovranno fare causa per farsi pagare. E di fronte al chiaro intervento del legislatore, non sono ammesse interpretazioni retrò

CINGUETTIIwww.confedilizia.it

Pubblicato il decreto legislativo sui mutui ipotecariÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs n. 72 del 21.4.’16, di recepimento della direttiva

2014/17/UE sui mutui ipotecari. Per quanto di interesse, la normativa in questione – che reca modifiche al Testo Unico bancario

(d.lgs n. 385/’93) introducendovi il Capo I-bis (“Credito immobiliare ai consumatori”) – prevede, inparticolare, che, al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario per un immobileresidenziale (e fermo quanto previsto dall’art. 2744 cod. civ. in materia di patto commissorio), si possa– “con clausola espressa” – convenire tra soggetto finanziatore (es.: banca) e consumatore (cioè “sog-getto che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionaleeventualmente svolta”) che, in caso di inadempimento (configurabile per il mancato pagamento diun importo “equivalente a 18 rate mensili”), “la restituzione o il trasferimento del bene immobile og-getto di garanzia” o “dei proventi della vendita” di detto bene comportino “l’estinzione dell’intero de-bito”. E ciò, anche se il valore del bene “restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi dellavendita” siano inferiori al “debito residuo”. Diversamente, nel caso in cui “il valore dell’immobilecome stimato dal perito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita” risultino superiori al debitoresiduo, si dispone che il consumatore abbia “diritto all’eccedenza”.

Il provvedimento stabilisce, altresì, che il soggetto finanziatore non possa condizionare la conclu-sione del contratto alla sottoscrizione della suddetta clausola (peraltro non inseribile né nei contrattidi finanziamento in corso, né nei contratti di surrogazione del credito) e che, ove venga introdotta talepattuizione, il consumatore sia “assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne laconvenienza”. Ancora, prevede che il valore del bene immobile oggetto della garanzia sia “stimato daun perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo” con una perizia successiva all’inadem-pimento ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale territorialmente competente. In-fine, lo stesso provvedimento precisa che, nei casi in cui la clausola in questione non venga pattuita(il che significa che il finanziatore deve ricorrere alla normale procedura di espropriazione immobi-liare), e, a seguito dell’escussione della garanzia, residui un debito a carico del mutuatario, il relativoobbligo di pagamento decorra “dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva”.

Al Ministro dell’economia e delle finanze – di concerto con il Ministro della giustizia, sentita laBanca d’Italia – spetterà, ora, dettare le disposizioni di attuazione del descritto meccanismo.

Per completezza, si segnala che, tra le norme introdotte nel Testo unico bancario dal d.lgs n. 72/’16,vi sono anche previsioni concernenti le caratteristiche degli annunci pubblicitari dei finanziamentinonché disposizioni sugli obblighi precontrattuali gravanti sul soggetto finanziatore.

12 giugno2016

Ordinanze pazze Il Foglio in un articolo del

17.7.’15 tratta delle “ordinan-ze pazze”, che definisce“un’attitudine o una patologiache colpisce i sindaci di tuttaItalia”. Diversi gli esempiche vengono citati: il divietodi vendita di gelati dopo lamezzanotte, previsto dall’am-ministrazione comunale diMilano, “per dissuadere laformazione di assembramen-ti notturni sui marciapiedi”;il divieto, imposto dal Co-mune di Saluggia, in pro-vincia di Vercelli, del “tradi-zionale lancio del riso du-rante i matrimoni per nonsnaturare il fine nutrizionaledel prodotto”; il divieto, sta-bilito dal Comune di Sanre-mo, di “sedersi sulle scale etuffarsi dagli scogli”; il di-vieto, fissato dal Comune diVolterra, di “concimared’estate con il letame”, non-ché quello, imposto dal Co-mune di Capri, di “usare glizoccoli di legno”.

Una “creatività” – si sotto-linea, giustamente, nel pezzogiornalistico – che purtropporeca con sé un grave pro-blema: la soppressione dellalibertà delle persone.

La “nuova domenica”“Tutte le domeniche al la-

voro dietro le casse del su-permercato o a sistemare lemerci sugli scaffali. E a casa,di riposo, il mercoledì. I nuovicontratti del commercio hannoabolito il giorno della festa,quello che nell’immaginariopopolare – fino a poco fa – eralegato al pranzo in famiglia e,per i cattolici, alla messa. Oraalla domenica si va a far com-pere e si riempie il frigo: gliincassi, dicono le sigle dellagrande distribuzione, in quelgiorno possono superare quellimedi anche del 50 per cento.Il risultato è che nel commer-cio, nel turismo e nella risto-razione il lavoro domenicaleè diventato praticamente unobbligo. Sulla carta no, neifatti sì. E per commesse e cas-siere il mercoledì è diventatola «nuova» domenica”.

Così la Repubblicadel 3.4.’16

CORBEILLE

CERTIFICAZIONEQUALITÀ IMMOBILIRivolgersi alla Confedilizia

Detrazione recupero edilizio, decesso del comodatario e trasferimento della detrazione

Si riporta di seguito estratto della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 6.5.’16, in meritoad un caso di applicazione delle detrazioni Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Domanda – Su di un immobile di proprietà del figlio, il genitore titolare di un contratto di comodatogratuito – regolarmente registrato – ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, soste-nendone le relative spese e fruendo della detrazione prevista dall’art. 16-bis del Tuir. Si chiede se, aseguito della morte del genitore, il figlio che riveste la qualifica di erede può portare in detrazione lerate residue anche se era già proprietario dell’immobile in questione.

Risposta – L’art. 16-bis del Tuir disciplina la detrazione dall’Irpef delle spese per interventi di recu-pero del patrimonio edilizio documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuentiche possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli in-terventi stessi. Con la Circolare del Ministero delle finanze n. 57 del 1998 è stato chiarito che hannodiritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico, ilproprietario o il nudo proprietario dell’immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usu-frutto, abitazione), ma anche l’inquilino e il comodatario.

L’art. 16-bis, comma 8, del Tuir prevede, inoltre, che “In caso di decesso dell’avente diritto, la frui-zione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzionemateriale e diretta del bene”.

Nel caso prospettato, il de cuius, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per lespese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, es-sendo già di proprietà del figlio, non rientra nell’asse ereditario.

Si ritiene che il figlio possa, comunque, fruire delle quote residue della detrazione spettante al decuius anche se l’immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio. Ciò in quanto èerede del de cuius e, in qualità di proprietario dell’immobile, ha titolo giuridico che gli consente difruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni richiamate, l’eredeabbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile medesimo.

L’ultima signora nata nell’Ottocento (116 anni) mangiava mezzo chilo di gianduiotti alla settimana

Il Foglio, in un articolo del 18.5.’16, parla dell’”ultima signora nata nell’800”, la donna “più an-ziana del mondo”: si chiama Emma, ha centosedici anni e vive a Pallanza, sul Lago Maggiore, inuna casa di due stanze. Nella sua lunghissima vita “ha pulito verdure” (presso un collegio di suoreche la trattavano male e che per questo, ancor’oggi, “detesta”), “costruito sacchi di juta e ciabattedi stoffa” (tra la Prima e la Seconda guerra mondiale), lasciato il marito (nel 1938, perché la pic-chiava), “seppellito un figlio” (morto giovanissimo, a sette anni) “e tutte le persone che ha amato”(i genitori e i tre fratelli). Nell’articolo è scritto che “vengono a studiarla da tutto il mondo”: la os-servano “mentre ingoia rossi d’uovo crudi e mangia velocissima la carne con le mani”. Non più icioccolatini, però, che dal medico – novantenne – le sono stati proibiti e di cui amava cibarsi ingran quantità (“mezzo chilo di gianduiotti alla settimana”). Nel pezzo giornalistico si riferisce ancheche la signora Emma va sempre a dormire “con la chiave dell’armadio legata al collo”, gradisce lavisita solo delle persone che “portano qualcosa” e che non si stanca mai di ripetere: “spegni la luce,spegni la televisione, spegni la stufa, gli uomini non servono a niente, dove sono i miei soldi”.

Airbnb, i dati confermano il ruolo essenziale della proprietà immobiliare diffusa

Airbnb, il noto portale internazionale on line che mette in contatto persone alla ricerca di un alloggioo di una camera per brevi periodi (guest) con persone con disponibilità di abitazioni o camere da lo-care (host), ha diffuso uno studio denso di dati di interesse relativamente all’attività svolta in Italia.

Gli ospiti che utilizzano Airbnb – si legge nel documento – si recano in Italia principalmente pertrascorrere il proprio tempo libero e le vacanze e scelgono di soggiornare in alloggi Airbnb perchécercano autentiche esperienze locali. Nel 2015, sono stati 83.300 gli host che hanno accolto ospiti nelleloro case, ottenendo un “guadagno medio annuale” di 2.300 euro, per un numero di notti prenotate,in media, per annuncio, pari a 26 in un anno. Gli ospiti, sempre nel 2015, sono stati 3,6 milioni, ehanno generato un “impatto economico” di 3,4 miliardi di euro.

Il reddito generato grazie a Airbnb – si legge ancora nello studio – “aiuta gli host italiani a far qua-drare i conti e a rimanere nelle case che amano. Il reddito di molti di loro (49%) è inferiore al redditomedio in Italia”.

Il Presidente confederale – che ha partecipato al convegno nel corso del quale è stato presentato ilrapporto (“Fattore Sharing, impatto economico delle piattaforme digitali”) – ha così commentato: “Idati contenuti nello studio reso noto da Airbnb confermano il ruolo essenziale che la proprietà im-mobiliare diffusa svolge, attraverso l’affitto totale o parziale delle case, per la crescita del turismo,anche in luoghi diversi da quelli tradizionali; per la valorizzazione delle nostre città e dei nostri borghi,oltre che per il contrasto al degrado delle periferie; per la promozione del patrimonio culturale ita-liano; per lo sviluppo dell’economia, anche in territori non serviti dalla ricettività imprenditoriale.Perché tutto ciò sia possibile è però necessario che il legislatore, in particolare quello regionale, nonfrapponga ostacoli attraverso l’imposizione di adempimenti burocratici o fiscali che hanno il solo ri-sultato di colpire una risorsa fra le più importanti del nostro Paese. In questo quadro, va accolto confavore l’impegno del Ministro Franceschini ad un’attenzione del Governo al settore nello spirito dellasemplificazione e attraverso l’ascolto dei soggetti interessati”.

13giugno2016

OONN LLIINNEEwww.confedilizia.itwww.confedilizia.eu

www.confedilizia.itTUTTO SUL BLOCCO

SFRATTI - dove si applica - come si applica

da Libero, 7.5.’16

26° CONVEGNO COORDINAMENTO LEGALI CONFEDILIZIAPiacenza, 17 settembre 2016

LE NULLITÀ DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E LA RIFORMULAZIONEDELL’ART. 13 DELLA LEGGE n. 431/1998

Introduzione e principii generali

Relazione di base: prof. avv. Vincenzo Cuffaro1. Le nullità dei contratti di locazione nella legge n. 392/1978; 2. Le nullità dei contratti di locazione

abitativa nella legge n. 431/1998; 3. La nullità nella legge n. 311/2004; 4. Il regime delle sanzioninel d.lgs. n. 23/2011; 5. La posizione della giurisprudenza; 6. Le nullità nel nuovo testo dell’art. 13,legge n. 431/1998; 7. Il novero ed i caratteri delle nullità nella disciplina delle locazioni urbane:nullità per violazione di norme civili e di norme tributarie

Questioni specificheSCALETTA-QUESITI

1. Nullità di clausole nelle locazioni commerciali2. Azione di ripetizione del conduttore3. Le questioni di costituzionalità sul nuovo art. 13, legge n. 431/19984. I rapporti di locazione instaurati ai sensi del d.lgs. n. 23/20115. Il problema della registrazione tardiva6. Nullità di clausole e invariabilità del canone7. La nullità nei contratti agevolati8. La nullità per mancanza di forma scritta9. Azione ed eccezione di nullità

10. Nullità del contratto e disciplina del rapporto

I CONTRATTI DEL CONDOMINIO E IL CONDOMINIO COME CONSUMATORE

Introduzione e principii generali

Relazione di base: avv. Pier Paolo Bosso1. Nozione di consumatore e condominio: applicabilità e limiti; 2. La tutela del consumatore: uno

sguardo d’insieme; 3. La stipula dei contratti con particolare riguardo ai contratti pluriennali: poteridell’amministratore, dell’assemblea e costituzione di fondi; 4. I singoli contratti: il regolamentopredisposto dall’originario proprietario unico; 5. Polizze assicurative; 6. Appalto per opere di ma-nutenzione all’edificio; 7. Contratti legati al servizio di riscaldamento: manutenzione, terzo respon-sabile, lettura e ripartizione consumi, contratti “energia”; 8. Gestione del servizio di ascensore esua manutenzione; 9. Contratti di portierato, vigilanza, “badante di condominio”

Questioni specificheSCALETTA-QUESITI

1. Il recesso del condominio e le penali contrattuali 2. Il recesso del condominio dal contratto d’appalto e l’art. 1671 c.c.3. Contratto pluriennale stipulato in assenza di delibera: la tutela del condominio e la posizione del-

l’amministratore4. Effetti dell’annullamento della delibera di autorizzazione alla stipula di un contratto pluriennale5. Contratto energia con ammortamento impianto: quorum deliberativi, obbligo costituzione del

fondo, criteri di riparto delle spese 6. Lettura dei consumi energetici: titolarità ed accesso ai dati, gestione dei programmi informatici7. Soppressione e istituzione del servizio di portierato o vigilanza: quorum deliberativi e criteri di ri-

parto delle spese8. Mediazione, negoziazione assistita ed azioni a tutela del condominio-consumatore

Per prenotare interventi e, comunque, per ogni informazione, rivolgersi alle Associazioni terri-toriali della Confedilizia

Le rubriche di diritto immobiliare sui giornali nazionali

IL GIORNALE Sabato La lente sulla casa avv. Corrado Sforza Foglianio Domenica

IL MESSAGGERO Sabato Affitto/Proprietari avv. Nino Scripelliti

IL MESSAGGERO Sabato Affitto/Inquilini prof. avv. Vincenzo Cuffaro

LA STAMPA Lunedì Problemi immobiliari avv. Pier Paolo Bosso

14 giugno2016

da Corriere della Sera, 28.5.’16da Corriere della Sera, 28.5.’16

Condotta imprevedibile dell’operaio e responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro non ha un obbligo di “vigilanza assoluta ri-spetto al lavoratore”, sicché una volta che abbia “fornito tutti imezzi idonei alla prevenzione” ed abbia “adempiuto a tutte leobbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non ri-sponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibil-mente colposa del lavoratore”.

Così la Cassazione penale, con sentenza n. 8883 del 3.3.’16, ac-cogliendo il ricorso proposto dall’amministratore di una societàe dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dellastessa, contro la decisione della Corte di appello di Roma che liaveva ritenuti colpevoli del reato di lesioni per quanto occorsoad un loro operaio caduto dal tetto di un capannone nell’intentodi installare alcuni faretti. Nella ricostruzione istruttoria eraemerso, infatti, che gli imputati avevano organizzato il lavoro daeffettuare senza che fosse prevista la necessità di salire sul tettoin questione; inoltre, che avevano adottato tutte le misure per lasicurezza. L’interessato aveva, invece, tenuto un comportamentoincauto e non prevedibile.

Cibi intelligentiIl Corriere della Sera, in un articolo del 24.2.’16, parla dei “cibi

intelligenti”: alimenti che si comportano come farmaci, capacidi curare e proteggere l’organismo, grazie ai quali “si può man-giare senza accorgersi di farlo, si è a dieta senza esserlo, si di-giuna senza fatica, si invecchia restando giovani nel corpo enello spirito”.

Nell’articolo si precisa che sono tutti cibi che compongono ladieta “Smartfood” – “la prima dieta italiana certificata da unmarchio scientifico, quello dell’Istituto europeo di oncologia”(Ieo) di Milano – della quale tratta un libro (“La dieta Smartfood”,Rizzoli editore), frutto della collaborazione tra la giornalistaEliana Liotta e alcuni esperti dello stesso Istituto di oncologia.Scopriamo, così, che “il cibo amico” è “quello che contiene an-tocianine (arance rosse, cavoli, ciliegie, frutti di bosco, melanzane,patate viola, prugne nere, radicchio, uva nera), capsaicina(paprika piccante e peperoncino), curcumina, epigallocatechin-gallato (tè verde e tè nero), fisetina (cachi, fragole, mele), quer-cetina (asparagi, capperi, cioccolato fondente, cipolle, lattuga),resveratrolo (uva)”. Inoltre, che “sono nostri alleati” anche“aglio, cereali integrali, frutta secca, legumi, semi, olio d’oliva”.

Insomma, a parte il caso di particolari (negative) predisposi-zioni genetiche, “vivere di più (e meglio)” si può: basta (cono-scere e) mangiare le cose giuste.

BREVI

Il falso scandalo del cardinal Bertone letto attraverso i giornali che lo alimentano

Lo scandalo non esiste né per dritto né per rovescio, el’Espresso imprudente sputtana la sua stessa origine, “Capitalecorrotta=Nazione infetta”, con la raccolta di espettorazioni delpersonale di sottocuria intriso di corruttela attualmente sottoprocesso in Vaticano, gentucola nevroticamente attaccata alpotere e al denaro, che aveva carpito la buona fede del Papafrancescano facendosi nominare, come la famosa femme fataledal nome esotico, al vertice della finanza vaticana con un chi-rografo del pontefice (una nomina scritta a penna). Si è fattodi un sordido pettegolezzo lo spunto per una campagna expost contro il papato ingenuo di Ratzinger, e contro il suocallido segretario di Stato.

Ho letto la lettera in cui, su carta intestata e con linguaggiopiù che ufficiale e repertoriato, il professor Profiti informa ilcardinale che la Fondazione Bambin Gesù ha raccolto quasi ildoppio dei fondi dell’anno prima dopo gli sforzi salesiani dellacombriccola che la custodisce e la protegge, e aggiunge chenella sua nuova residenza di ex, sua per modo di dire, terrazzao non terrazza, al terzo piano saliranno altri donatori chegodono di questa occasione di esclusività e di intimità vaticana,e quindi cacceranno ancora più soldi per i bambini malati eper la ricerca. Dunque Bertone avrà la disponibilità, per lui eper le suore della sua piccola comunità, di un appartamentonon suo, come cardinale emerito, in cui svolgere la funzionedi fundraiser che ha già svolto con tanto successo, e le modalitàsono queste e quelle, conclude il Profiti.

Ho letto anche la risposta di Bertone: dice che va tutto bene,ma i soldi della ristrutturazione – l’uomo non è fesso – sarannomessi a disposizione da terzi, non dalla Fondazione. InfineBertone passa a pagare alla cassa trecentomila euro, certificatedal Governatorato, per ristrutturare, a favore anche delleattività del Bambin Gesù, una casa non sua, che non è unattico, e che appartiene al Vaticano e andrà a qualche altrocardinale, o se del caso a qualche barbone travestito dacardinale, quando la chiesa sarà finalmente povera e per ipoveri, e Bertone si sarà trasferito in un monastero a Vercellio sarà, in un lasso di tempo il più lungo possibile, trasferitonella vita eterna. Poi c’è qualche pasticcio contabile legato alfallimento della ditta che ristruttura, cose che capitano spessonegli affari edilizi, e un colossale investimento in pettegolezzo,rancore, odio e spregevole calunnia il cui risultato è servitocaldo caldo alla mensa dei media di combattimento.

(G. Ferrara, IL FOGLIO, 4.4.’16)

È esatto dire “Il ristorante Cesira, in collaborazione con la macelleria Giudici,

organizzano una cena di degustazione”?Di norma, quando al soggetto (in questo caso il ristorante Ce-

sira) segue il complemento di compagnia (di solito introdottoda insieme o con; in questo caso, con è rafforzato da in collabo-razione), l’accordo è al singolare: “Il ristorante Cesira, in colla-borazione con la macelleria Giudici, organizza una serata didegustazione”. Per avere l’accordo al plurale (organizzano), do-vremmo coordinare Cesira e Giudici: “Il ristorante Cesira e lamacelleria Giudici organizzano una serata di degustazione”.

In collaborazione con è un costrutto preciso ma impegnativo,che sottolinea la subordinazione concettuale di Giudici a Cesira.Se si usasse il semplice con, meno sintatticamente impegnativoma sempre attento alle gerarchie, e si eliminassero le virgoledell’inciso, la norma chiuderebbe un occhio in presenza di unaconcordanza a senso, perché, in questo caso, l’accordo al singo-lare è frequente nella lingua dell’uso, e viene tollerato: “Il risto-rante Cesira con la macelleria Giudici organizzano una seratadi degustazione”. Questa soluzione è dunque possibile ma, comedire, è più colloquiale e meno formale.

La scelta dipende quindi dal grado di ufficialità e formalitàche gli estensori vorranno dare al comunicato.

da treccani.it

LINGUA, DOMANDE E RISPOSTE

15giugno2016

Andate ai concerti di musica classicae applaudite quando volete!

I responsabili del Centre de Musique de Chambre de Paris sullibretto di sala del concerto dell’undici marzo scorso hanno ripor-tato questo box in evidenza: “Applaudite quando volete! La modadel XX secolo che consiste nel non applaudire tra i movimenti diun’opera è storicamente assurda. Il silenzio non era sempre di ri-gore all’epoca di Mozart”.

Apriti cielo. In poche ore il libretto ha fatto il giro del mondo. Dipoco conto le disquisizioni socio-psico-culturali, di gran lunga piùinteressante saggiarne la portata per vivere più serenamente unaserata a teatro.

Janne Koskinen, giornalista musicale finlandese, presente alconcerto parigino, nel suo blog racconta di un clima molto fami-liare, rilassato e di un pubblico nutrito, variegato e attento. AlexRoss, critico musicale del New Yorker e personaggio di fama pla-netaria, non le manda a dire e, dopo aver individuato in questo co-stume una delle cause dell’abbandono delle sale da concerto,chiarisce: “Nelle sale da concerto è vietato tossire, agitarsi, sus-surrare: è represso ogni bisogno di esprimere piacere. È comeuna ritenzione anale di massa”.

I trentenni nelle sale da concerto si contano su due mani, i ven-tenni su una. La causa non può essere solo l’impossibilità di ap-plaudire, certo, ma nel dubbio, un consiglio: andate ai concerti,vestiti come volete, se vi scappa l’applauso, un bravo, non ve nevergognate. Il silenzio, così come la grandezza di cui parla Camus,“non arriva a forza di scrupoli ma come un bel giorno”.

da: Mario Leone, IL FOGLIO, 22.3.’16

RISOLUZIONE DI DIRITTO E PROCEDIMENTO DI SFRATTO

Cassazione, 27 agosto 2013, n. 19620. Pres. Finocchiaro, Est. Frasca, P.M. Basile (conf.)

Il procedimento per convalida di sfratto per morosità, di cui al-l’art. 657 c.p.c. è utilizzabile dal locatore non soltanto per far valerenella forma speciale di cui a tale procedimento un’azione di riso-luzione del contratto di natura costitutiva ai sensi dell’art. 1453c.c., ma anche per far valere nella forma speciale un’azione di ac-certamento dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto lo-cativo, in forza del verificarsi di una delle fattispecie di cui agliartt. 1454 (diffida ad adempiere), 1456 (clausola risolutivaespressa) e 1457 (termine essenziale). (C.c., art. 1453; c.c., art.1456; c.p.c. art. 657) (1).

La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamentelo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempi-mento, essendo sempre necessario, per l’articolo 1218 c.c., l’ac-certamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitorealmeno a titolo di colpa. Peraltro, tale accertamento deve esserecondotto con riferimento al momento dell’inadempimento e noncon riferimento a comportamenti delle parti successivi al suo ve-rificarsi, potendo tali comportamenti successivi all’inadempi-mento tutelato da clausola risolutiva espressa, ove si verifichinoprima della dichiarazione di volersene avvalere, assumere sem-mai solo l’eventuale significato di evidenziare per facta conclu-dentia, ex latere della parte che può dichiarare di volersi avvaleredella clausola ed ancora non l’abbia fatto, il valore di rinuncia adesercitare il diritto di avvalersene (C.c., art. 1218; c.c., art. 1456) (2).

(1) Interessante pronuncia, articolata e ben motivata, in meritoalla quale non constano precedenti editi.

(2) Sulla prima parte della massima, v. Cass. civ., sez. III, 6 feb-braio 2007, n. 2553; Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2002, n. 11717 eCass. civ. II, 14 luglio 2000, n. 9356, tutte in Ius&Lex n. 5/2013, Ed.La Tribuna.

La decisione è in corso di pubblicazione sull’Archivio dellelocazioni, del condominio e dell’immobiliare

FabbisognoOgni anno il fabbisogno dello Stato aumenta e aumenta ancora

di più il costo degli interventi.(R. Reagan 27.10.’64)

da IL FOGLIO, 28-29.5.’16

da il Giornale, 28.5.’16

da la Repubblica, 28.5.’16

16 giugno2016

Entro il 16 giugno l’aIl versamento dell’Imu e della Tasi si effettua in due rate, che scadIl versamento della prima rata (50%) va eseguito sulla base delle a

della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguito, aseguenti requisiti: 1. siano state adottate entro il 30 aprile oppure il 3sul sito delle Finanze (www.finanze.it) entro il 28 ottobre. In assenza eventuali detrazioni valide per il 2015.

IMU

Base imponibile

Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

• 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse

• 140 per laboratori e locali senza fine di lucro

• 80 per uffici, banche, assicurazioni

• 65 per opifici, alberghi

• 55 per negozi e botteghe

La base imponibile è ridotta del 50% per:

• fabbricati di interesse storico o artistico

• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

Aliquote

Aliquota di base del 7,6 per mille, che i Comuni possono:

• aumentare fino al 10,6 per mille

• diminuire sino al 4,6 per mille

I Comuni possono differenziare le aliquote per categorie di immobili.

Per il 2016 i Comuni non possono deliberare aliquote superiori aquelle applicabili nel 2015.

Abitazione principale e relative pertinenze

(categorie A/1, A/8 e A/9)

•Aliquota del 4 per mille, che i Comuni possono:

- aumentare fino al 6 per mille

- diminuire fino al 2 per mille

• Detrazione di 200 euro, che i Comuni possono aumentare fino aconcorrenza dell’imposta dovuta

Immobili locati

Possibilità di ridurre l’aliquota al 4 per mille;dall’1.1.2016, l’Imu è ridotta al 75% per i seguenti contratti di cuialla legge n. 431/98:

a) contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;

b) contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;

c) contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati neiComuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti ap-plicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma,Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino,Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altriComuni capoluogo di provincia).

IMU-La somma delle aliquote dell’Imu e della Tasi per ciascuna tipologia di ilegge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad a

Per il 2016 il limite del 10,6 per mille può essere superato dello 0,8 per milcedente.

Il professore Gianni Marongiu sulle colonne de Il Sole 24Oreparla, in un articolo del 24.3.’16, delle Commissioni tributarie. Ma-rongiu evidenzia, anzitutto, come le Commissioni tributarie, pro-vinciali e regionali, abbiano “una lunga tradizione”, siano state“confermate (nel lontano 1969) dalla Corte costituzionale come in-sopprimibile quarta giurisdizione del nostro sistema giudiziario”,siano “ben radicate sul territorio nazionale” e rendano “giustizia(nel doppio grado) in tempi contenuti e ragionevoli”. Una giustizia– precisa il professore – “che non può essere quella ordinaria per-ché essa, specialistica, vive dell’apporto di discipline giuridiche, tec-niche e commerciali”.

Muovendo da questa premessa, Marongiu osserva, pertanto,come non sia “il caso di battere nuove strade, che romperebberouna consolidata tradizione, ma che, nel solco dell’insegnamento edelle indicazioni della Corte costituzionale”, occorrerebbe, piutto-sto, “irrobustire la loro struttura nel senso della sempre maggioreindipendenza, autonomia e qualificazione”. In questa prospettivasi augura che venga “eliminato l’equivoco di una denominazione«Commissioni» che evoca una origine assai lontana, priva oggi diqualsiasi giustificazione” e che, inoltre, tali organi di giustizia tri-butaria siano liberati “dai tanti vincoli con il ministero dell’Econo-mia e cioè con la rappresentanza politica degli interessi fiscali”.

Proposta dell’on. Minardoa difesa dei diritti proprietari

L’on. Antonino Minardo, giovane deputato del Gruppo parla-mentare di Area popolare, si è distinto per aver predisposto epresentato diverse proposte di legge con le quali intende dareuna sferzata all’ingessata economia italiana e invertire la visionedell’opinione pubblica sulla proprietà.

Una prima proposta di legge da evidenziare è quella con laquale si intende derogare alla vetusta normativa sulle locazioniad uso diverso dall’abitativo. Al proposito, l’on. Minardo sugge-risce di rompere i vincoli previsti dalla legge n. 392 del 1978 perle locazioni di immobili destinati a giovani sotto i 35 anni che in-tendano intraprendere attività artigianali.

Una seconda iniziativa legislativa da segnalare è quella con laquale si intende modificare il penalizzante sistema impositivoriservato ai locatori di immobili ad uso diverso dall’abitativo.L’articolo 26 del Tuir dispone che i redditi fondiari concorronoa formare il reddito complessivo indipendentemente dalla realepercezione, in deroga al principio generale che assoggetta a tas-sazione i redditi delle persone fisiche nell’anno in cui avviene lamateriale percezione. Lo stesso articolo 26 stempera gli effettidella norma prevedendo l’esclusione dei canoni non riscossi dalreddito complessivo qualora l’immobile sia locato ad uso abita-tivo, il conduttore risulti moroso rispetto ai canoni locativi, si siaconcluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto.Al riguardo, l’on. Minardo intende uniformare le due disciplineestendendo alle locazioni ad uso diverso le stesse tutele previsteper quelle abitative.

IndividualitàÈ così grande il rispetto da parte del diritto nei riguardi della

proprietà privata che non sarà autorizzata la sua minimaviolazione; no, neppure per il bene comune dell’intera comunità.Oltre a ciò, il bene comune ha a che fare in primo luogo con laprotezione dei diritti privati di ogni individuo, così come sonoelaborati dal diritto interno.

William Blackstone

Abbiamo appreso, e insegnia-mo, che il condominio configuraun assetto stabile della proprietàe dei relativi diritti e obblighi(salvo modifiche all’unanimitàse inerenti questi ultimi, e anchea maggioranza, ma solo se sitratta di modifiche meramenteregolamentari). Chi entra in con-dominio lo accetta per quel cheè, questa è la regola. O meglio,era la regola: la Direttiva per latermoregolazione ha infatti scon-volto questo principio fonda-mentale della normativa condo-miniale, nato con lo stato liberale– quando, nel Codice del 1865,era regolato con quattro articoliin tutto – e sopravvissuto perfinoal periodo autoritario, allorchéai quattro, nominati articoli, sisostituì un apparato di normecalato dall’alto, uguale per tuttaItalia e confermato, nel suo fon-damentale impianto, anche dallarecente riforma. L’Unione eu-ropea – per il nostro bene, comesempre quando si impone qual-cosa; per il risparmio energetico,insomma – ha disposto una ri-partizione delle spese di riscal-damento e condizionamento chesostituisce persino le differentiripartizioni previste in regola-menti condominiali.

Anche questa semplice consi-derazione (una delle tante, nellostesso senso, che si possonofare), ci dice quanto invasiva siaquesta normativa (recepita dal-l’Italia – come tante altre – senzanessuna seria valutazione; cioè:sostanzialmente in modo acriti-co). Una normativa – comunque– che va applicata, pena gravi(possibili) sanzioni.

Questa pubblicazione – nellatradizione dell’Editrice – è stataconcepita come un aiuto per ipratici, un aiuto per condòmini,amministratori, associazioni, enti,soggetti comunque interessati.La normativa è spiegata – in ter-mini rigorosamente scientifici,a tutti comunque accessibile –sotto il profilo giuridico, ma an-che tecnico e applicativo-con-trattuale.

Proprio per i motivi già detti,

ed in funzione dell’incessanteattività a tutela della proprietàche svolge la Confedilizia, questanormativa è già in fase di corre-zione/revisione. Se sarà effetti-vamente corretta, non manche-remo di restare vicini ai nostriaffezionati lettori, predisponendo– sempre con l’aiuto dei maggioriesperti del ramo – una nuovaedizione della pubblicazione.

Corrado Sforza Fogliani

La pubblicazione reca (nel-l’ordine) scritti di Vincenzo Na-sini, Paolo Scalettaris, Pier Pao-lo Bosso, Michele Vigne. Nor-mativa, prassi e giurisprudenzasignificativa, a cura di CorradoSforza Fogliani. La relazionetecnica di Michele Vigne è ric-camente illustrata. Il volumereca pure la tabella delle nuovemaggioranze assembleari, conla specifica indicazione di quel-la necessaria in materia di ter-moregolazione

17giugno2016

acconto di Imu e Tasidono la prima giovedì 16 giugno e la seconda venerdì 16 dicembre.aliquote e delle eventuali detrazioni valide per il 2015; il versamentoa conguaglio, sulla base delle delibere comunali che rispettino i due31 luglio (se si tratta di città metropolitane); 2. siano state pubblicatedi tali presupposti, il pagamento va effettuato applicando aliquote ed

TASI

Base imponibileRendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:• 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse• 140 per laboratori e locali senza fine di lucro• 80 per uffici, banche, assicurazioni• 65 per opifici, alberghi• 55 per negozi e botteghe

La base imponibile è ridotta del 50% per:• fabbricati di interesse storico o artistico• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

AliquoteAliquota di base dell’1 per mille, che i Comuni possono ridurre fino al-l’azzeramentoDall’1.1.2016 la Tasi non è dovuta per le unità immobiliari “destinatead abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dalsuo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9”, vale a dire: abitazioni di tipo signorile (A/1);abitazioni in ville (A/8); castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o sto-rici (A/9).I Comuni possono differenziare le aliquote per categorie di immobili.Per il 2016 i Comuni non possono deliberare aliquote superiori a quelleapplicabili nel 2015.Per il 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono“mantenere” – con espressa deliberazione del Consiglio comunale – lamaggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell’art. 1, legge di stabilità2014, nella stessa misura applicata per l’anno 2015. Vi è quindi la possi-bilità di disporre la maggiorazione dello 0,8 per mille da parte dei Co-muni che nel 2015 abbiano utilizzato tale maggiorazione per immobilisoggetti dal 2016 alla Tasi, e cioè: abitazioni principali delle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9; altri immobili.L’occupante (es. inquilino) versa la Tasi nella misura, stabilita dal Co-mune, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo.Nel caso in cui il detentore utilizzi l’unità immobiliare quale abitazioneprincipale, il “possessore” versa la Tasi nella percentuale stabilita dalComune nel regolamento relativo al 2015 ovvero – in caso di mancatoinvio della delibera alle Finanze entro il 10 settembre 2014 e nel casodi mancata fissazione della percentuale – nella misura del 90%.

Immobili locatiDall’1.1.2016, la Tasi è ridotta al 75% per i seguenti contratti di cuialla legge n. 431/98:a) contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;b) contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;c) contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei

Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti ap-plicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma,Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino,Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altriComuni capoluogo di provincia).

-TASImmobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dallaaltre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

lle (arrivando così all’11,4 per mille) alle condizioni di cui alla tabella pre-

Per la Rai, Trump è sempre “il miliar-dario Trump”. Siamo tornati alla velinao è servitù (volontaria) al pensierounico? Forse, è solo questione di qua-quaraquà.

Voglio giudicare con la mia testa,senza il filtro di veline. Possibile che icittadini degli Stati Uniti siano impazzitiin massa? E nessuno che pensa di pub-blicare il testo integrale di un discorsodi Trump?

L’ordine liberale lascia a ciascuno ilcompito di trovare, nella libertà, il sensodella propria vita (Raymond Aron)

1-2) Riforma costituzionale, referen-dum al 16 ottobre. Il Senato sparirà comele Province (che sono vive e vegete), ilnuovo sarà un premio alla peggiore (e piùinutile) classe politica, quella regionale.Unica cosa buona, qualche funzione inmeno alle (pessime) Regioni, che peròandrà allo stato (o siamo da capo). Mici-diale, poi, il mixer tra riforma costituzio-nale e Italicum. Il partito che prenderà piùvoti, controllerà tutto (dal Parlamento agliorgani costituzionali)

CINGUETTIIwww.confedilizia.it

ADEMPIMENTI D’AUTUNNO

Non fare odiare i cani

Assieme col tuo fido por-ta una bottiglietta d’acquaper diluire le deiezioni li-quide

AMICI VERI

18 giugno2016

da Messaggero Veneto, 28.4.’16

TARGHETTAAMMINISTRATORI

Lo scadenzario del datore di lavoro domestico – LUGLIO 201611 Luglio – Lunedì

Versamento dei contributi Inps e CassacolfUltimo giorno per il versamento dei contri-

buti Inps e Cassacolf per il lavoro domestico re-lativi al trimestre aprile-giugno 2016.

FerieCompatibilmente con le esigenze del datore

di lavoro, il lavoratore domestico può usufruiredel periodo di ferie nei mesi estivi: sulla basedel Contratto nazionale del lavoro domestico, illavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi annui,

da frazionarsi in non più di due periodi l’annopurché concordati fra le parti.

Predisposizione prospetto pagaIn ottemperanza al Contratto nazionale del

lavoro domestico, contestualmente alla corre-sponsione periodica della retribuzione, deve es-sere predisposto, in duplice copia, il prospettopaga.

Lo scadenzario annuale del datore di lavorodomestico è presente – continuamente aggiornato– sul sito www.confedilizia.it

Lo scadenzario del proprietario di casa e del condominio – LUGLIO 20167 Luglio – Giovedì

Irpef - Presentazione Modello 730Ultimo giorno per la presentazione del Mo-

dello 730/2016 (redditi 2015), precompilato o or-dinario, direttamente all’Agenzia delle entrateo al Caf (Centro di assistenza fiscale) o a un pro-fessionista abilitato o al sostituto d’imposta (sepresta assistenza fiscale).

Presentazione Quadro K del Modello 730Gli amministratori di condominio che si av-

valgono dell’assistenza fiscale, da quest’annopossono presentare, attraverso la compilazionedel Quadro K del Modello 730, la comunica-zione annuale all’Anagrafe tributaria dell’im-porto complessivo dei beni e dei serviziacquistati dal condominio nell’anno 2015, deidati identificativi dei relativi fornitori nonchédei dati catastali degli immobili oggetto di inter-venti di recupero del patrimonio edilizio, realiz-zati sulle parti comuni condominiali.

18 Luglio – LunedìImposte e contributi

Ultimo giorno per il versamento da parte delcondominio delle ritenute fiscali e dei contributiprevidenziali e assistenziali relativi a dipendenti,

lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto,con riferimento al mese di giugno 2016.

Addizionali IrpefUltimo giorno per il versamento da parte del

condominio della rata delle addizionali regionalee comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sullecompetenze di giugno 2016 a seguito delle ope-razioni di conguaglio di fine anno nonché per ilversamento della rata dell’acconto dell’addizio-nale comunale all’Irpef 2016 trattenuta ai dipen-denti sulle competenze di giugno 2016; ultimogiorno, inoltre, per il versamento in unica solu-zione delle predette addizionali trattenute, sem-pre sulle competenze di giugno 2016, a seguito dicessazione del rapporto di lavoro.

Tari e imposta di registroSi veda Confedilizia notizie gennaio 2016.

N.B. In tutti i casi in cui viene citato il condo-minio quale destinatario di un obbligo si in-tende che al relativo adempimento provveda,quando esistente, l’amministratore o, altri-menti, un soggetto designato dall’assembleacondominiale.

Lo sca den za rio annuale è presente – continuamenteaggiornato e ulteriormente approfondito – sulsito della Confedilizia (www.confedilizia.it)

DirittoLa proprietà esprime ve-

ramente stretta unione di unacosa con una persona. (...)Questa specie di unione chesi chiama proprietà cade sem-pre dunque tra la persona ela cosa e racchiude un domi-nio di quella sopra di questa.La proprietà è il principiodella derivazione dei diritti edei doveri giuridici. La pro-prietà costituisce una sferaintorno alla persona, di cuila persona è il centro; nellaqual sfera niun altro può en-trare.

Antonio Rosmini

“Damnatio ad ludum”e Francesco Totti

La “damnatio ad ludum”,ossia la condanna a diventaregladiatore, entrò a far partedelle pene previste dal dirittoromano in età imperiale. Ilgiurista Ulpiano sottolineache il servizio forzato comegladiatore durava tre anni. Achi sopravviveva veniva con-segnato un bastone di legno(“rudis”), segno distintivodell’avvenuto congedo. Poidoveva lavorare altri due anniper un “lanista”, e alla fineriacquistava la libertà. Mamolti giovani, poco abbientie di umile lignaggio, sceglie-vano volontariamente questomestiere. Arruolarsi in unacaserma di gladiatori signi-ficava avere un salario de-cente, vitto e alloggio assi-curati, una buona assistenzamedica. Tuttavia, erano mossianche dalla prospettiva di di-ventare star dell’arena. I ro-mani incidevano sulle paretidelle case e degli edifici pub-blici i nomi dei propri benia-mini come i tifosi odierni sca-rabocchiano sulle panchineo sui muri i nomi dei lorocalciatori preferiti. Ha con-fessato proprio uno dei piùammirati calciatori romani(e romanisti) del nostro tem-po: “Non ho alcun dubbio:sarà per il fatto che in que-st’arena avevano luogo sfidetra grandi campioni, sarà chei gladiatori si suddividevanoin ruoli precisi, sarà che di-ventano personaggi molto co-nosciuti, idoli delle folle, eb-bene sì, il Colosseo è il miomonumento preferito e iooggi mi sento un modernogladiatore!”

(Francesco Totti, “E mo’ te spiego Roma”,

Mondadori, 2012)(M. Magno,

Il Foglio, 7-8.5.’16)

19giugno2016

BingoIl “bingo” – parola inglese

di origine onomatopeica (èl’esclamazione del vincitore)– è un gioco simile alla tom-bola. Molto diffuso negli StatiUniti, è arrivato in Italia nel2001. Si tratta di un giocoche, nella sua versione piùcomune, si svolge attraversol’estrazione casuale di nu-meri. Ai giocatori vengonovendute “cartelle”, ognunacon 15 numeri distribuiti su3 file. I vincitori sono coloroche per primi “fanno” bingo(il che accade quando ven-gono estratti tutti i 15 numeridella cartella). Per analogiail termine è anche utilizzatocome esclamazione di sod-disfazione per aver raggiuntoun obiettivo.

ClandestinoLa parola “clandestino” de-

riva dall’avverbio latino clam(di nascosto). Secondo alcunicon l’aggiunta di dies (di gior-no) e dunque colui che sinasconde al giorno, si cela.Secondo altri con l’aggiuntadi un ulteriore avverbio intus(dentro, all’interno): chi vivenascosto (così Aldo Grassonella sua rubrica “La paroladella settimana”, pubblicatasull’allegato del sabato delCorriera della Sera).

Nell’accezione oggi più co-mune si indica, con questotermine, colui che è entratoe vive in un Paese illegal-mente.

LA LENTEDI INGRANDIMENTO

Rispondecolpo su colpo

a chiattacca

il risparmioin edilizia

www.confedilizia.it(home page)

CINGUETTIO

Ogni cosa al suo posto,un posto per ogni cosa

PER NON PERDERE TEMPO

Amici Veri è su FacebookL’Associazione nazionale Amici Veri è sbarcata su Facebook, con

una pagina dedicata. Tutti gli amici degli animali sono invitati a col-legarsi ad essa e a mettere il classico “Mi piace”.

Tramite il noto social network, poi, chi lo desidera può condividerele foto del proprio animaletto, leggere le ultime notizie dal pianeta “Amici Veri”, suggerire attivitàecc. Insomma, condividere la propria passione con altri in tutta Italia non è mai stato così facile.

Nata l’Associazione Amici Veri di MantovaÈ nata l’Associazione territoriale Amici Veri di Mantova.Al suo Presidente, e ai soci fondatori tutti, vanno gli auguri dell’avv. Elena Baio, presidente del-

l’Associazione nazionale, di un buon lavoro a difesa e tutela degli animali domestici e di chi li de-tiene con cura ed amore.

Poiché anche in altre parti d’Italia si stanno sviluppando le varie Associazioni, tutti coloro chefossero interessati a partecipare ai primi nuclei associativi delle stesse possono segnalarsi (la-sciando il proprio nominativo e ogni riferimento utile per essere ricontattati) presso le Associazioniterritoriali della Confedilizia.

Furto di animale d’affezione, proposta un’aggravanteSono oltre 8,5 milioni le famiglie italiane che convivono con un animale domestico e tra queste vi

è un numero crescente che lamenta la sparizione dell’animale da compagnia non riconducibile asmarrimento o ad allontanamento volontario.

Il fenomeno, che interessa indistintamente l’intero territorio nazionale, ha indotto la deputata Bram-billa, del Gruppo parlamentare di Forza Italia, da sempre schierata a tutela degli animali, ad intra-prendere un’iniziativa legislativa con la quale si intende modificare l’articolo 625 del codice penale,articolo che contiene una elencazione di circostanze aggravanti del reato di furto (art. 624 c.p.). Contale proposta, la parlamentare azzurra intende inserire il furto dell’animale d’affezione tra le circo-stanze aggravanti, con la conseguenza di un regime sanzionatorio più severo per chi commette ilreato. Si prevede, pertanto, che il delitto di furto di animale d’affezione sia sanzionato con la penadella reclusione da uno a sei anni e della multa da 103 a 1.032 euro.

Le motivazioni che hanno spinto la deputata di Forza Italia a promuovere tale proposta sono da rav-visarsi anche nella volontà di riconoscere gli animali, in linea con quanto previsto dal Trattato sulfunzionamento dell’Ue, come esseri senzienti e dunque non più res ma soggetti portatori di diritti.

Il gattoParliamo un po’ adesso di un altro pet che sempre più frequentemente si trova nelle nostre case:

sua maestà il gatto. Fin’ora ci siamo soffermati a parlare di quello che fino a poco tempo fa eraconsiderato l’animale da compagnia per eccellenza, da sempre amico dell’uomo, il cane. In effettinegli ultimi anni si assiste ad una evoluzione del costume sia per le mutate condizioni di vita dellepersone, che anche ad un adattamento nel tempo del carattere di questo felino. Da sempre è statoconsiderato un animale indipendente per cui poco consono alla vita casalinga, ma negli ultimi 10-15 anni sta risalendo la china delle preferenze, competendo con il cane il primato di presenze incasa. Vediamo i vantaggi della scelta di tenere un gatto in casa. E’ una presenza discreta, è indi-pendente per le necessità fisiologiche (basta la cassetta con la sabbia in un posto appartato), sipuò lasciare da solo in casa per parecchio tempo (è un animale tendenzialmente solitario). Glisvantaggi sono che alcuni devono marcare il territorio per cui graffiano tappeti, divani o tende equesto è uno svantaggio certo, e caratterialmente possono essere meno affettuosi e giocherellonidel cane. Non ritengo però corretto fare paragoni fra i caratteri del cane e del gatto perché si parladi due mondi diversi. Il cane è stato addomesticato nella preistoria, il gatto ha mantenuto la suaindipendenza nel corso dei secoli, è un predatore notturno, per cui è chiaro che il carattere è in-fluenzato da queste situazioni di vita completamente diverse. Personalmente penso che sia unabella esperienza di vita convivere con un gatto caratterialmente indipendente, perché ci fa capiredi più il rispetto che si deve a ciascun essere vivente con cui si vuole instaurare una relazione.Molto importante anche spiegare ai bambini che approcciano un nuovo compagno di giochi, cheil gatto ha dei comportamenti diversi dal cane, per cui se non vuole più giocare va rispettata lasua scelta. In caso contrario sarà il gatto a “spiegare” al bambino che non vuole più giocare nelmigliore dei casi allontanandosi quando non vuole più intrattenersi con il bambino nel peggioredando graffiate per porre fine a un gioco molesto.

Dr Michela Sali, specialista in patologia e clinica degli animali d’affezione. Clinica veterinaria San Francesco San Nicolò PC

Il coniglio di Marlon BrandoQuando il suo coniglio morì Marlon Brando bambino pretese una sepoltura con funerale nel

retro della casa. Poi lo dissotterrò per cinque volte in un giorno.(Sette, 24.12.’15)

Per iscriversi all’Associazione Amici Veri a tutela degli animali domestici, informarsi presso l’Associazioneterritoriale Confedilizia di riferimento

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

da ItaliaOggi, 4.5.’16

20 giugno2016

Le donne che non possono toccare le banane e noiIL, l’allegato de Il Sole 24Ore,

tratta, in un approfondito arti-colo (dal titolo “Gli islamisti,le donne e noi”, pubblicato sulnumero di aprile), della con-dizione delle donne islamiche.Per far ciò, prende avvio dal-l’analisi dello scrittore algerinoKamel Daoud “sulla miseriasessuale del mondo arabo, sulrapporto fra l’immaginario ma-schile e gli stupri di piazza Ta-hrir e Colonia, sull’ossessionedel corpo femminile oggettodi regolamenti contorti e grot-teschi che invadono ogni istantedella vita quotidiana e intimain alcuni Paesi islamici (divietoper le donne di toccare le ba-nane, applicazione di un ordi-namento giuridico agli orgasmi,elenco dei vestiti che bisognatenere addosso mentre si fal’amore)”. Precisa l’articolo cheDaoud, dopo gli attentati del13 novembre a Parigi, “avevaraccontato l’Arabia Sauditacome «un Isis che ce l’ha fatta»”.Un mese dopo, a dicembre, lesaudite hanno avuto la possi-bilità di votare per la primavolta, e “la cronaca di queigiorni restituisce intatto lo sce-nario dell’apartheid: seggi se-parati, apposito servizio di taxiper le donne, campagna elet-torale femminile condotta con l’obbligo di non mostrare il viso”. Tanto, che l’attivista Aziza Youssef sirifiutava di iscriversi al registro dei votanti (“Boicotto le elezioni perché sono un travestimento difacciata per far credere che le donne abbiano conquistato qualche diritto”).

Sempre con riferimento alla condizione delle donne in Arabia Saudita, l’articolo evidenzia, poi,come le saudite non possano guidare, aggiungendo, però, che “alcune rischiano e guidano lostesso, a volte con il consenso dei parenti a cui sono affidate” (i quali tuttavia, “se scoperti, sonobollati come dayooth, uomini non abbastanza ferrei e vigili nel controllare la rispettabilità delledonne che hanno in custodia”). Ancora, l’articolo sottolinea come le saudite non possano “richiedereun passaporto se un uomo non garantisce per loro”, non possano “sedere al ristorante da sole,camminare per strada senza il velo e l’abaya (l’abito nero che copre tutto il corpo e che anche leoccidentali devono indossare), entrare e uscire dalle stesse porte degli uomini nei grandi magazzinio nei ristoranti per non correre nemmeno il rischio di sfiorarli”. Il pezzo giornalistico segnala, al-tresì, come in un libro recentemente uscito sulle condizioni di vita in Arabia Saudita, Libano, Ba-hrain e Siria, si racconti “l’ossessione della purezza e dell’integrità dell’imene”; si descrivano“storie di donne che diventano più conservatrici degli uomini per dimostrare fanaticamente di es-sere dalla parte giusta e di ragazze violentate, processate come se fosse colpa loro e, una voltalibere, uccise dai familiari perché il carcere non era abbastanza per lavare via la vergogna”.

L’articolo continua la sua disamina fornendo anche alcuni dati: “secondo una relazione delleNazioni Unite del 2013 il 99 per cento delle egiziane ha subìto molestie una volta nella vita”; “se-condo un articolo del giornale Al Hayat del 2012 lo stesso è accaduto al 90 per cento delleyemenite”. Nella circostanza viene anche ricordato quanto accaduto “nel 2013 in piazza Tahrir, alCairo”, dove “centinaia di donne sono state stuprate nel giro di alcuni giorni”: attacchi organizzati,ripetuti, spesso in branco che “erano il modo con cui gli uomini le castigavano perché avevanocominciato a riunirsi, a prendere parte alla vita del Paese”. Un tipo di aggressione, “per cui esistel’espressione taharrush gamea”, che “è stato riprodotto a Colonia la notte di Capodanno, e inmisura minore a Helsinki, Salisburgo, Zurigo”: “una sorta di mobbing perpetrato all’idea stessache le donne possano uscire di casa, camminare, condividere con gli uomini le stesse strade e lostesso cielo”.

CINGUETTIO STATALISTA...Si moltiplica la grafia “stato” (con la s minuscola). Da un certo punto di vista, una scelta ideolo-

gica che si impone in un momento in cui lo stato, perlomeno in Italia, si fa sentire solo per chiedercitributi e si nega poi quando lo cerchiamo per molti servizi che ci dovrebbe.

SEGNALAZIONI

Giuseppe Galasso, L’ltalia nuo-va, vol. VI: Risorgimento tra re-altà, pensiero e azione, Edizionidi Storia e Letteratura, pp. VIII+ 312

Saggi, svariati inediti, su figuredell’Italia risorgimentale (Maz-zini, Cattaneo, Cavour, Nigra ealtri), oltre che su correnti poli-tiche e più in generale sulla va-lutazione positiva del Risorgi-mento, che non fu né fallimen-tare né attuato dal nulla.

Anna Monia Alfieri, MarcoGrumo, Maria Chiara Parola, Ildiritto di apprendere, pref. diStefania Giannini, Giappichellied., pp. XVIII + 222

Si propone di realizzare anchein Italia il diritto alla libertà discelta educativa, fondandosi suicosti standard di sostenibilitàper allievo, iscrivendo a bilanciotutte le spese prevedibili dell’at-tività scolastica.

Aldo Alessandro Mola, AdrianoLemmi, Tipheret ed., pp. 188

Grazie a un profondo scavo diarchivi l’autore traccia una bio-grafia di Lemmi, ai vertici dellamassoneria italiana nel tardoOttocento, inserita nella più am-pia storia politica, nella qualeha un rilievo peculiare la figuradi Crispi.

Beniamino Di Martino, Povertàe ricchezza, Editrice DomenicanaItaliana, pp. 160

Esegesi acuta e insolita dellenumerose affermazioni evange-liche su ricchi e poveri, tutt’altroche univoche e quindi da leggersiconsiderando il contesto storicoe le stesse prospettive dei singolievangelisti.

Cristiano Bettini, Oltre il fiumeOceano, Laurus ed., pp. 512 conill.

Uomini e navi romane allaconquista della Britannia, nellespedizioni di Cesare, Claudio eCostanzo Cloro: una storia in-sieme militare, navale e politica,arricchita da numerosi ausili dilettura, in particolare carte e il-lustrazioni.

Nicola Gardini, Viva il latino,Garzanti ed., pp. 238

L’autore, docente di letteraturaitaliana e comparata a Oxford,narra con arguzia storia e bel-lezza di una “lingua inutile”, conampie citazioni (in originale etradotte) di brani dei maggioriscrittori latini.

21giugno2016

da Tempi, 18.5.’16

CATASTO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIECORTE DI CASSAZIONE

SEZ. UN, 18 APRILE 2016, N. 7665 PRES. MACIOCE – EST. CIRILLO – P.M. SGROI (CONF.)

Le cd. operazioni catastali individuali sono devolute alle commis-sioni tributarie dagli artt. 2, comma 2 (già 3), e 19, lett. f), del de-creto legislativo. n. 546 del 31 dicembre 1992, mentre gli attigenerali, fra i quali quelli di qualificazione e classificazione sonodevoluti al giudice amministrativo in sede di impugnazione direttaed al giudice tributario solo in via di mera disapplicazione. Nessunadisposizione del predetto decreto legislativo attribuisce, infatti, allecommissioni tributarie un potere direttamente incisivo degli attigenerali in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità costituzio-nalmente riservata agli organi della giustizia amministrativa. Sic-ché, senza la “mediazione” rappresentata dall’impugnativa dell’attoimpositivo, di riscossione o di diniego, il giudice tributario non puògiudicare della legittimità degli atti amministrativi generali, deiquali può conoscere solo incidenter tantum e unicamente ai finidella disapplicazione nella singola fattispecie dell’atto amministra-tivo presupposto dell’atto impugnato. Né è sostenibile, per quantoriguarda gli atti generali di formazione, aggiornamento e adegua-mento del Catasto, che l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n.342, deroghi al normale riparto della giurisdizione tra giudice tri-butario e amministrativo. Una volontà di questo genere non ha cer-tamente espresso tale disposizione laddove richiama: per un verso,l’art. 2, comma 3 (ora 2), del citato decreto legislativo n. 546 del1992, atteso che la disposizione richiamata resta nell’ambito del-l’ordinaria impugnazione degli esiti fiscalmente rilevanti delle cd.operazioni catastali individuali; per un altro verso, il nuovo testodel comma 3 dello stesso articolo, che regola la risoluzione in viaincidentale di ogni questione da cui dipende la decisione delle con-troversie rientranti nella giurisdizione delle commissioni tributariee da cui, quindi, non è ricavabile una giurisdizione tributaria di le-gittimità sugli atti amministrativi generali. (Nella specie, in appli-cazione dell’enunciato principio, la Corte ha ritenuto sussistere lagiurisdizione del giudice amministrativo, e non del giudice tribu-tario, relativamente agli atti amministrativi afferenti la suddivisionedel territorio comunale in microzone catastali per i fini di cui all’art.1, comma 335, della legge n. 311 del 2004). (1)

(1) Le pronunce Cass. sez. un. 1 marzo 2002, n. 3030, e Cass. sez. un. 22 luglio2004, n. 13793, citate in motivazione, trovansi pubblicate in Ius&Lex dvd n.5/2009, Ed. La Tribuna.

La sentenza è in corso di pubblicazione sull’Archivio delle lo-cazioni, del condominio e dell’immobiliare

La Vicenza, la Veneto, Atlante“Alla distruzione della Vicenza hanno contribuito i comportamenti

disinvolti del vertice ma anche la diffusa incapacità managerialee i silenzi assordanti dentro e fuori la banca”, dice Fabio Bolognini,esperto di sistema bancario.

A differenza di quanto è successo in Banca Marche, Carife oBanca Etruria dove un ristretto numero di operazioni avventateha devastato il patrimonio, “a Vicenza se lo sono mangiati in annidi decisioni sbagliate, condivise da un numero rilevante didipendenti e controllori”, in una via di mezzo tra volenterosicarnefici e banalità del male (questa volta, e fortunatamente, nondi Hitler e del nazismo, bensì del credito).

Il rosario che sgrana Bolognini è lungo e terribile. La distruzionedel patrimonio (prima) e della liquidità (poi) passa attraverso “leingenti sofferenze su crediti prima nascoste poi inevitabilmenteemerse nelle ispezioni della Bce; operazioni finanziarie al limitedel lecito; avviamenti (acquisizioni) eccessivi da svalutare chehanno portato nella seconda fase, dopo il 2014, a rifiutare lerichieste di rimborso di azioni con pretesti assurdi e a collocaresotto il naso dei vigilanti nuove obbligazioni e azioni sulle spalledi 110.000 azionisti, molti dei quali ignari”. Con un sistema degnodi un suk (il fido solo se compri azioni, il mutuo solo se diventisocio) che è stato scoperto da Francoforte fino a esplodere nel2015. E poi “dipendenti di vario livello e anzianità non semprecon la pistola alla tempia del capoufficio, a conoscenza o persinofirmatari di prestiti deliberati alle società dei consiglieri in conflittod’interessi, uffici crediti in grado di sapere che la situazione deiprestiti deteriorati era valutata in modo sbagliato e priva di ac-cantonamenti adeguati, processi gestionali e contabili nonall’altezza, ispettori mansueti anche su operazioni d’investimentoin fondi esteri con rischi elevatissimi”, snocciola Bolognini. “Cuivanno aggiunti sindaci, revisori e autorità di vigilanza che hannolasciato correre fino a quando lo schema Ponzi non è esploso perl’intervento della Vigilanza Bce”. Per questo si deve parlare di ungrande concorso di colpa, che coinvolge per estensione la classedirigente locale, Confindustria in testa, quel salottino di maggiorentidel territorio abituati a entrare e uscire dai cda di banche, ex mu-nicipalizzate, Camere di commercio e associazioni di categoria.Nel vicentino e nel trevigiano forse più che altrove.

Già, e adesso? Adesso il vero tema è che Veneto Banca sarà ilcopia incolla della Vicenza. Gli ultimi dati resi noti sono devastantie il disastrato bilancio della stagione a guida Vincenzo Consoli, ilGianni Zonin di Montebelluna, è lì da vedere.

La morale che si può trarre da queste baruffe è duplice. Laprima è che i veneti hanno fregato i veneti. Qui non ci sono napo-letani o “foresti” in combutta per spremere l’operoso nord-est. Sisono rovinati con le loro mani perdendo le ultime due banche distazza, dopo l’inabissamento dell’Antonveneta finita a Siena. Laseconda, continua Bolognini, è che “la mission di Atlante, fare laholding delle banche rotte, arrivati a questo punto è sicuramentenecessaria ma è figlia di un gravissimo ritardo delle autorità na-zionali, di governo e di vigilanza, tipico italiano”.

(M. Alfieri, Il Foglio, 7-8.5.’16)

da 24Ore, 23.3.’16

22 giugno2016

La responsabilità del conduttore nel caso di cessione della locazione

ex art. 36, legge 392/’78Come noto, l’art. 36 della legge n. 392 del 1978 consente al condut-

tore di un immobile ad uso non abitativo di cedere il contratto di loca-zione anche senza il consenso del locatore ove ceda o affitti l’azienda.

Vi è da chiedersi se e quali obblighi – nel caso in cui sia attuatala cessione della locazione ai sensi della norma citata – il condut-tore cedente mantenga nei confronti del locatore.

Al quesito dà risposta una recente pronuncia della Cassazione(la n. 23111 del 12.11.’15) che afferma che “in caso di cessione delcontratto di locazione (contestualmente a quella dell’azienda) ef-fettuata ai sensi della legge n. 392 del 1978, art. 36, senza il con-senso del locatore, tra il cedente e il cessionario divenutosuccessivo conduttore dell’immobile, esiste un vincolo di respon-sabilità sussidiaria, caratterizzata dal mero beneficium ordinis, checonsente perciò al locatore di rivolgersi al cedente, con l’esperi-mento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delleobbligazioni inerenti il suddetto contratto, solo dopo che si sia con-sumato l’inadempimento di detto nuovo conduttore”.

La pronuncia ora ricordata precisa anche che l’eventuale circo-stanza che si sia verificato il rinnovo del contratto non potrebbeescludere comunque tale responsabilità: “il fatto che si tratti di uncontratto che si era già rinnovato tacitamente alla prima scadenzae che dopo altri sei anni si è ulteriormente rinnovato – precisa in-fatti la Cassazione – non modifica sostanzialmente i termini delproblema, perché la rinnovazione non comporta la nascita di unnuovo contratto, bensì la prosecuzione del precedente, che rimaneidentico nel suo contenuto”.

Nello stesso senso – con riguardo al principio di fondo sopra in-dicato – la Corte si era già espressa in precedenza: la sentenza n.23557 dell’11.11.’11 aveva infatti affermato che nel caso di cessionedel contratto ex art. 36 l. n. 392/’78 tra il cedente e il cessionariodivenuto successivo conduttore dell’immobile, esiste un vincolo diresponsabilità sussidiaria, caratterizzata dal beneficium ordinis,che consente, perciò, al locatore ceduto, che non abbia liberato ilcedente, di agire contro quest’ultimo per l’adempimento delle ob-bligazioni principali del suddetto contratto, dopo che si sia consu-mato l’inadempimento di detto nuovo conduttore. Quest’ultimasentenza ha precisato anche che per la constatazione dell’inadem-pimento del conduttore cessionario è sufficiente – ai fini che quainteressano – la sola costituzione in mora del cessionario.

Da sottolineare poi che la Cassazione ha esaminato la questioneanche con riguardo al particolare profilo della responsabilità per idanni provocati all’immobile locato dal conduttore cessionario ed haprecisato al proposito che “il locatore ceduto può rivolgersi al cedenteanche per il risarcimento dei danni riconducibili all’attività del ces-sionario, giacché al potere esclusivo di scelta del cessionario da partedel cedente fa da contraltare l’esigenza che il locatore – che a talescelta non ha titolo e che ha il potere di opporsi alla cessione soloper gravi motivi – sia tenuto indenne dalle conseguenze negative chepossano derivargliene” (sent. n. 12896 del 4.6.’09).

Da sottolineare che si ritiene che – dal momento che nel casodella cessione del contratto ex art. 36 L. 392/’78 il cessionario edil cedente sono responsabili in solido per l’adempimento delle ob-bligazioni contrattuali – trova nel caso applicazione l’art. 1310 cod.civ., per cui gli atti con cui il locatore abbia interrotto la prescri-zione nei confronti del cessionario hanno effetto anche nei con-fronti del cedente (Cass. sent. n. 23914 del 9.11.’06).

Infine va ricordato che la natura della responsabilità del cessio-nario e del cedente relativamente all’adempimento delle obbliga-zioni contrattuali conduce a ritenere che “i rapporti interni tra glistessi sono regolati dall’art. 1298 cod. civ. per cui l’obbligazione sidivide secondo le parti che fanno carico a ciascuno dei debitori so-lidali e, se non risulta diversamente, le parti si presumono uguali”(così Cass. sent. n. 10485 dell’1.6.’04). Quest’ultima notazione con-cerne peraltro – si ripete – solo il rapporto interno tra cedente ecessionario della locazione.

Paolo Scalettaris

IL PUNTO SU ...

BUGIE ED ELEZIONINon si dicono mai tante bugie quanto se ne dicono prima delle

elezioni, durante la guerra e dopo una cacciaGeorges Clemenceau

L’economista e la soluzione

più convenienteLa soluzione più conveniente non è

sempre quella liberistica del lasciarfare e del lasciar passare, potendo in-vece essere, caso per caso, di sorve-glianza o diretto esercizio statale ocomunale o altro ancora. Di fronte aiproblemi concreti, l’economista nonpuò essere mai né liberista né inter-ventista, né socialista ad ogni costo.

Luigi Einaudi(dal sito: www.marcocausi.it)

Aurelio AmerioClasse 1955, vive e lavora

a Torino.La passione per il “matto-

ne” la coltiva sin da bambino,seguendo il padre Enrico,in alcuni pomeriggi di pre-mio, nei cantieri dell’impresaAmerio.

Professionalmente iniziaad impegnarsi a metà deglianni ‘70 come assistente dicantiere, mentre frequentala facoltà di architettura, ma-turando un’esperienza tecnicache - abbinata alla prepara-zione scolastica - gli forniràuna solida base di conoscenzeper il suo futuro percorsoprofessionale. Proprio seguendo i cantieri e le prime venditescopre la sua attitudine per la compravendita immobiliare.

Nel 1981 consegue l’abilitazione all’attività di agente immobiliarepresso la CCIAA di Torino e negli anni successivi viene iscrittoal ruolo dei periti e degli esperti in valutazioni immobiliari. Neiprimi anni ‘90 si avvicina alla Fiaip-Federazione italiana agentiimmobiliari porofessionali, aderente a Confedilizia, con il desideriodi valorizzare l’importante ruolo sociale di questa professione,promuovere un costante aggiornamento e migliorare la prepa-razione dei mediatori.

Entra quasi subito nel Consiglio provinciale Fiaip di Torino edal 1996 al 2005 ricopre l’incarico di Presidente regionale FiaipPiemonte. Proprio svolgendo questo incarico entra nel mondo diConfedilizia a Torino, comprendendo sin dall’inizio l’importanzadella sinergia tra le due Associazioni e partecipando costantementeall’attività provinciale e regionale in qualità di consigliere. Dal2009 è membro del Consiglio direttivo nazionale di Confedilizia.

Oggi come Presidente provinciale Fiaip Torino, continuaquesta missione, organizzando varie attività sul territorio in col-laborazione con Confedilizia: convegni, manifestazioni, accordicon il Comune, corsi di aggiornamento, trasmissioni televisive etutto quanto può essere d’interesse per far crescere le nostre As-sociazioni.

Nel tempo libero, unendo la voglia d’impegnarsi socialmentecon la passione per l’ambiente alpino, presta servizio di volontariatonella squadra di montagna della Croce Verde di Torino con laquale svolge attività di soccorso sulle piste da sci piemontesi.

GLI UOMINI DI CONFEDILIZIA

23giugno2016

Proposte, interrogazioni, ordini del giorno di nostro interesse

L’introduzione tra le detrazioni Irpef delle spese per interventistraordinari di “sistemazione a verde” di aree scoperte di pertinenzadelle unità immobiliari private è prevista in una proposta di leggedel deputato Bernardo (Ap).

Modifiche agli articoli 55 e 614 del codice penale in materia dilegittima difesa e violazione di domicilio sono contenute in unaproposta di legge presentata dai deputati Formisano e Portas(Pd). Sempre sullo stesso argomento, con modifiche all’articolo59 del codice penale, il deputato Ermini (Pd) ha depositato unaproposta di legge, mentre dal deputato Molteni (LNA) provieneuna ulteriore proposta con la quale si prevede, tra l’altro, un ag-gravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto constrappo.

È firmata dalla deputata Fabbri (Pd) una proposta di legge voltaad introdurre la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio diedilizia residenziale pubblica per gli autori di violenza domestica.

La deputata Castiello (LNA) è autrice di una proposta di leggecon la quale si intende introdurre norme per la tutela e la valoriz-zazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichimestieri.

Il Consiglio regionale del Veneto ha depositato presso laPresidenza della Camera una proposta di legge volta all’istituzionedell’imposta regionale sul reddito (Irer).

In materia di detrazione delle spese per interventi di “sistemazionea verde” di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliariprivate, è stata depositata una proposta di legge a firma deideputati Tentori e Borghi (Pd).

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazionea conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e serviziidrici sono il contenuto di una proposta di legge del deputatoBaldelli (FI).

La deputata Ricciatti (Sel) è la prima firmataria di una propostadi legge volta a disciplinare l’attività di ristorazione in abitazioneprivata.

Al Presidente del Consiglio dei ministri è indirizzata un’interro-gazione del deputato Lupi (Ap) con la quale si chiede di rivederei criteri di costruzione dell’indicatore della situazione economicaequivalente (Isee) ridimensionando, tra l’altro, i valori della primacasa di abitazione ed eventualmente introducendo un quozienteIsee familiare.

Sul presupposto che “in buona parte del Paese” e, in specie, inSardegna, la tariffazione dell’acqua “per gli agricoltori è gravatada un onere impropriamente definito «onere di bonifica»”, che“tale tributo aggiuntivo non corrisponde a nessun effettivo beneficiodel fondo”, è stato accolto, alla Camera, un ordine del giorno, pre-sentato dal deputato Pili (Misto), che impegna il Governo, in par-ticolare, a valutare l’opportunità, da un lato, “di predisporreapposite norme per quantificare l’onere di bonifica e il corrispettivodovuto per l’irrigazione commisurata ai volumi erogati”; dall’altrolato, “di prevedere idonee forme di separazione contabile per isoggetti che operano sia nella bonifica che nell’irrigazione per lacorretta attribuzione dei costi afferenti all’una e all’altra”.

“ACCESSO agli atti”per avere una Circolare...Con un’interrogazione al Ministro dei beni culturali, i senatori

Arrigoni e Centinaio (Lega Nord) hanno chiesto di sapere perquali motivi le circolari ministeriali 2015 e 2016 sui criteri dipriorità per i rimborsi (in ritardo di lustri) dovuti dallo Stato aiproprietari di dimore storiche restaurate siano tenute strettamenteriservate, non pubblicate sul sito ministeriale, negate a chi nefaccia richiesta (col pretesto che si tratti di circolari “interne”), alpunto che Confedilizia, per averne copia, ha dovuto azionare laprocedura di accesso agli atti.

Il senatore Stefano (Misto) ha presentato un disegno di leggeche delega il Governo alla revisione dell’istituto dell’enfiteusi.

La senatrice Di Giorgi (PD) è prima firmataria di un disegno dilegge recante misure per la tutela e la fruizione dei siti italiani diinteresse culturale, paesaggistico e ambientale posti sotto la tuteladell’Unesco.

DAL PARLAMENTO

CERTIFICAZIONE QUALITÀ IMMOBILIRivolgersi alla Confedilizia

1 Agrigento2 Arezzo3 Ascoli Piceno4 Asti5 Belluno6 Bergamo7 Bologna8 Brescia9 Cagliari10 Campobasso11 Catanzaro12 Chieti13 Como14 Cortona15 Crotone16 Este17 Firenze18 Forlì 19 Genova20 Grosseto21 Imperia22 Isernia23 L’Aquila24 Lanciano

25 Lecce26 Livorno27 Lodi28 Macerata29 Mantova30 Messina31 Novara32 Palermo33 Parma34 Pavia35 Perugia36 Piacenza37 Pisa38 Reggio Calabria39 Reggio Emilia40 Roma41 Rovigo42 Torino43 Treviso44 Trieste45 Varese46 Venezia47 Verona48 Viterbo

CORAM1 La Spezia

FEDERAZIONI REGIONALI1 Piemonte e Valle d’Aosta

DELEGAZIONI SUB PROVINCIALI1 Delegazione Avezzano (AQ)2 Delegazione Barcellona

Pozzo di Gotto (ME)3 Delegazione Bobbio (PC)

4 Delegazione Brolo (ME)

5 Delegazione Castel San Giovanni (PC)

6 Delegazione Isole Eolie (ME)

7 Delegazione Fiorenzuola d’Arda (PC)

8 Delegazione Misterbianco (CT)

9 Delegazione Pinerolo (TO)

10 Delegazione Rometta (ME)11 Delegazione

Sant’Agata di Militello (ME)12 Delegazione Vasto (CH)

GRUPPI GIOVANI1 Gruppo giovani Confedilizia

Genova

2 Gruppo giovani ConfediliziaPiacenza

GRUPPO NAZIONALE GIOVANI

AMICI VERI NAZIONALE

Pagine Facebook aperteASSOCIAZIONI

24 giugno2016

Detrazione per l’installazione del sistema di contabilizzazione del caloreSi riporta di seguito estratto della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 6.5.’16, in merito

a varie tipologie di spese detraibili, fra le quali quelle per l’installazione di sistemi di termoregolazionee contabilizzazione del calore.

Domanda – Si chiede se le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore - che devonoessere obbligatoriamente installati nei condominii e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2014 - rientrino tra quelle ammesse alla detrazione pergli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Risposta – L’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che per favorireil contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e lasuddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, neicondominii e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento cen-tralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimentauna pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individualiper misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unitàimmobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzio-nato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Qualora l’uso di tali contatori non sia tecnicamente pos-sibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione econtabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascunradiatore posto all’interno delle unità immobiliari.

Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale,di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - econtestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienzao con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettanteper gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’articolo 1, comma 347 della legge n. 296del 2006 pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazionedi 30.000 euro.

Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o par-zialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituitocon un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazioneper gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spet-tante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trat-tandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.

da 24Ore, 13.3.’16

L’INQUILINO, QUESTO DISCRIMINATOIl lavoratore con il sindacato, il fittavolo con le organizzazioni agricole, il consumatore con le

associazioni competenti; solo l’inquilino privo di assistenza. Eppure la legge affida alle associazionidegli inquilini la stipula della convenzione nazionale e degli accordi territoriali quali contropartinecessarie delle organizzazioni della proprietà edilizia. Ma al momento della conclusione delcontratto individuale l’inquilino viene lasciato solo. Peraltro è prevista la facoltà per le parti di farsiassistere dalle rispettive organizzazioni sindacali (art. 1 ultimo inciso del decreto ministeriale30.12.2002 sugli affitti concordati) ma la disposizione è del tutto pleonastica; nessuno infatti puòimpedire alle parti di farsi assistere. È però irragionevole che le organizzazioni locative con compitiinderogabili in sede di contrattazione collettiva non siano poi chiamate altrettanto tassativamente adassistere le parti nel momento applicativo degli accordi, anche solo per convalidarne l’adesione.Tanto più in considerazione della complessità della materia che con i 5 tipi di locazioni urbana:contratto ordinario a canone libero, contratto convenzionato o a canone concordato, contrattotransitorio, contratto per studenti, contratto di comodato d’uso, dovrebbe richiedere l’assistenzaobbligatoria delle associazioni anche / soprattutto in sede individuale. Presenza tanto più necessarianon solo per rendere edotte le parti delle rispettive facoltà e doveri al momento della conclusione delcontratto individuale, ma anche quali garanti nella fase gestionale del rapporto. Le dette organizzazioniopportunamente riqualificate, dovranno essere pure presenti nelle commissioni di conciliazione, inparallelo con quelle del lavoro e agrarie, anche pregiudiziali alle liti giudiziarie. In definitiva lamateria delle locazioni urbane, fin troppo rigida e dettagliata, si dovrà limitare a dettare soloprincipii, restituendo autonomia alle parti sia in sede collettiva che individuale e il riconoscimentodelle rispettive organizzazioni così come avviene per il lavoro e i fondi rustici. Anche l’inquilinodovrà essere messo almeno nelle condizioni del lavoratore o del fittavolo. Una riforma tantovantaggiosa per le parti quanto per la collettività non solo perché senza costi, ma per i ritorni socialinon meno che fiscali.

Avv. Giovanni Bertacche Presidente nazionale – [email protected]

Rag. Egidio Rondelli Segretario generale – [email protected]

L’elettore liberalee quello di sinistra

Un elettore liberale pone alprimo posto la libertà ed è con-vinto che essa significhi “menostato” in ogni ambito della vitadei cittadini a cominciare dal-l’economia. Pensa che questasia la migliore soluzione per ilsuo benessere personale e perquello della collettività. Un elet-tore di sinistra pensa che tocchiallo stato garantire con il suointervento il benessere e l’equi-tà, anche togliendo a chi ha dipiù per amministrare diretta-mente più risorse, nonostantesia sempre più ovvio che lostato queste risorse le ammi-nistra male... Per questo è di-sposto ad accettare anche unalimitazione della propria libertà,a pagare tasse più alte, a con-siderare tutti i suoi diritti unaelargizione dello stato di cui sisente al servizio e via dicendo.Mi sembra una distinzione fon-damentale.

(S. Berlusconi, da IL FOGLIO, 30.1.’16)

EfficienzaDi quel che appartiene a

molti non si preoccupa pro-prio nessuno perchè gli uo-mini badano soprattutto aquel che è proprietà loro, dimeno a quel che è possessocomune o, tutt’al più, neilimiti del loro personale in-teresse. (...) Che gli uomininon abbiano niente in comu-ne è manifestamente impos-sibile.

Aristotele

Una giustizia intollerabile

Quanta ricchezza abbiamogià sacrificato sull’altare di unagiustizia lenta, spesso ingiustae da anni irriformabile, insom-ma intollerabile?

M. Valerio Lo PreteIL FOGLIO 14.2.2015

La soluzione sbagliata

Tutti i problemi difficilihanno una soluzione facile:peccato sia quasi sempresbagliata.

Rudiger Dornbusch

25giugno2016

da il Giornale, 28.5.’16

Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall’abitativoIl documento depositato da Confedilizia presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato

in occasione dell’audizione sul Def 2016 ha ispirato un’interrogazione del deputato Gaetano Nastri(Fratelli d’Italia), con la quale si chiede al Ministro dell’economia e delle finanze che i prossimi inter-venti legislativi dell’Esecutivo siano volti ad introdurre la cedolare secca anche al comparto non abi-tativo determinando, in tal modo, effetti favorevoli per l’economia del Paese. Ciò, spiega l’on. Nastri,considerato che da diverso tempo vi è l’esigenza di procedere ad una significativa detassazione degliimmobili locati ad uso non abitativo, in assenza della quale il commercio è destinato a subire una pro-fonda crisi.

Interpelli ai Candidati sindaci e consiglieriIn occasione delle elezioni amministrative del 5 e del 19 giugno (salvo diverse date per Comuni

specifici), che interessano 1362 Comuni (di cui 26 capoluoghi di Provincia), Confedilizia, al finedi fornire eventuali indicazioni di voto agli associati, ha invitato le proprie Associazioni territorialia prendere contatto con i Candidati sindaci e con i Candidati consiglieri per sottoporre loro – in-contrandoli personalmente ovvero organizzando pubblici dibattiti – alcune domande.

Gli interpelli – e le richieste di impegno – riguardavano, in particolare: la tassazione Imu/Tasisugli immobili locati; l’applicazione della normativa che prevede la possibilità per i Comuni di de-finire i criteri e le condizioni per la realizzazione – da parte di cittadini, singoli o associati – di in-terventi di riqualificazione nel territorio comunale stabilendo riduzioni o esenzioni dal pagamentodi tributi inerenti l’attività posta in essere; la previsione, in relazione alla tassa smaltimento rifiuti(Tari), di riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi previsti dalla legge. Per maggiori informazioni,è possibile contattare le Associazioni territoriali.

da IL FOGLIO, 27.5.’16

DELEGAZIONI CONFEDILIZIAITALIANA ALLʼESTERO

ARGENTINAGeneral las Heras, 1381 - La Falda - 8000 Bahia Blanca (Argentina)Asperio Clementi [email protected]

BELGIOMktg & Sales Int.Rue P. Hap Lemaître, 42 - 1040 Bruxelles (Belgium)Salvatore Conte [email protected]

CINA14/F, Hua Qi Building, n. 969 Wuding RoadShanghai, 200040 (China)Nicola Aporti [email protected]

FRANCIA200 Boulevard Voltaire 92600 AsnieresParis (France) Daniel Gioia [email protected]

GERMANIAOttilienstr. 35a - 81827 München (Deutschland) Claudio [email protected]

INGHILTERRA134 Clerkenwell Rd, EC 1 R 5DL London (England) Lorenzo Losi [email protected]

REPUBBLICA CECAFrancouzska 31 12000 Praha 2 (Czech Republic) Massimo Lardera [email protected]

SPAGNASan Sebastiàn, 10 Jimena de la Fra - 11330 Cadiz (España)Juan Luis Ruiz Lobillo [email protected]

SVIZZERAVia Clemente Maraini, 31 - 6900 Lugano (Svizzera)   Paolo Gasparini [email protected]

U.S.A.722 Burns Street - 11375 - Forest HillsNew York (U.S.A.)Silvana Chiappelloni

dal 7 ottobre 2015

GLI AMMINISTRATORI DEVONO POSSEDERE

L’ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEL CORSO

DI AGGIORNAMENTO2015-2016

In assemblea non farti cogliere impreparato

da nessun condòmino

26 giugno2016

occhioal nostropatrimonio

storicoLA CHIESA DELLA MONACA DI MONZA (MB)

La chiesa di San Maurizio a Monza fu costruita nel 1738sulle fondamenta di un altro edificio sacro, la chiesa diSanta Margherita, sfondo dello scandalo religioso e dellavita (ben poco) claustrale della monaca più famosa dellacittà e resa immortale dalle pagine dedicate a lei e alla suavicenda ne I Promessi Sposi di Manzoni. Qui Suor VirginiaMaria, al secolo Marianna de Leyva (1575-1650), prese ivoti appena quattordicenne e il convento in cui avvennerole vicende che portarono al suo processo e imprigiona-mento è proprio adiacente alla chiesa. San Maurizio è de-corata con affreschi risalenti al XVIII secolo, il piùimportante e bello dei quali è l’Assunzione della Vergine,opera di Carlo Innocenzo Carloni, ma la necessità di unurgente restauro per questi dipinti, deturpati progressiva-mente da muffe e infiltrazioni è ormai proprio evidente!Lo stato di degrado (scrive un lettore, G.F., al Giornaledell’arte) era già noto, ma ora San Maurizio appare comeabbandonata a se stessa. Ci si augura caldamente che nonsi aspetti di perdere completamente gli affreschi prima diarrivare a una soluzione e si decida di salvare questo ine-stimabile patrimonio d’arte intervenendo con i restauriadeguati.

29Collaborano i lettori

Segnalazioni alla redazione

Sezioni Unite Cassazione confermano: contributi di bonifica alla giustizia tributaria

“I contributi spettanti ai Consorzi di bonifica ed imposti ai pro-prietari per le spese relative all’attività per la quale sono obbliga-toriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributie le relative controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sonodevolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie”.

Lo hanno ribadito le Sezioni Unite della Corte di cassazione conla sentenza n. 8770 del 3.5.’16.

da il Giornale, 30.4.’16

da ItaliaOggi

da ItaliaOggi, 12.5.’16

Il carabiniere e i giornaloni

da Panorama, 13.4.’16

27giugno2016

Un economista francese, Michel Godet, ha smontato uno dei luo-ghi comuni più diffusi a proposito di lavoro. Secondo questo cliché,per combattere la disoccupazione occorrerebbe favorire in ognimodo l’accesso al mercato del lavoro attraverso la redistribuzionedei posti che già esistono: tagliando le ore di lavoro (il mito delle 35ore) per “lavorare tutti”, espellendo gli anziani e, magari, riducendoil numero dei giovani che nel mercato del lavoro vogliono entrare.Come? Semplicemente non facendoli nascere.

Gli adepti di questa fosca scuola di pensiero mettono a confrontoFrancia e Germania, che registrano, rispettivamente, tassi di na-talità di 1,24% e di 0,86%, e di disoccupazione di oltre il 10% e diappena il 4,3%. Fare meno bambini significa meno candidati alladisoccupazione, sembrerebbe di poter concludere. Ma in un’in-tervista al settimanale Le Point, Godet (che è anche demografo eche ha pubblicato un libro il cui titolo può essere tradotto con “Li-berate il lavoro”) ricorda che oggi i giovani francesi che entranonel mercato del lavoro sono il 2% di meno di quelli che ne esconoa causa del “baby crack degli anni 90”. Non a caso, aggiunge, iltasso di crescita è più forte negli Usa, che ha tassi demografici an-cora più dinamici di quelli francesi.

E proprio il forte calo della natalità tedesca mette a repentagliole prospettive di quell’economia, che non potrà più contare su generazioni di ricambio. Per questo,conclude, la ricetta non è ripartire il lavoro che c’è già, o impedire a nuovi soggetti di affacciarvisi,ma crearne di nuovo: non assottigliare sempre di più la fetta, ma fare crescere la torta.

E, naturalmente, non con impieghi nell’amministrazione pubblica, già abbastanza elefantiaca inFrancia (proprio rispetto alla Germania, che ha un numero di dipendenti pubblici per abitante che èla metà di quello francese).

Godet non è un economista conservatore: si considera un “blairiano”, appartiene dunque a unastrana razza che lo fa bollare come troppo a destra dalla sinistra e troppo a sinistra dalla destra. Ma,evidentemente, sotto tutte le latitudini (lo verifichiamo anche in questa campagna elettorale per laCasa Bianca) la solitudine è il prezzo da pagare se si cerca di affrontare i problemi e di definire dellepolitiche non con la pancia, ma con la testa.

(da IL)

La stima dell’amministrazione finanziaria è di parte“Dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del con-

tribuente, sicché la relazione di stima di un immobile – redatta dall’Ufficio tecnico erariale o daaltro organismo interno all’amministrazione stessa, e da quest’ultima prodotta in giudizio – costi-tuisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d’ufficio; ad essa, pertanto, deve essere at-tribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la sua provenienza, non ancheper quel che riguarda il suo contenuto estimativo”.

Così la Corte di cassazione, nella sentenza n. 10222 del 18.5.’16, pronunciandosi in merito adun giudizio inerente un avviso di accertamento riguardante il valore di compravendita di un ter-reno edificabile.

da PLUS24, 28.5.’16

Il presidente Sacconi risponde alla UeCome riferito in prima pagina, l’Unione europea ha chiesto nuovamente all’Italia di “trasferire il

carico fiscale dai fattori di produzione al consumo e al patrimonio”.Sul tema, oltre a Confedilizia, è intervenuto il sen. Maurizio Sacconi, presidente della Commissione

lavoro del Senato e parlamentare di maggioranza (gruppo Area popolare), che ha dichiarato: “DaBruxelles si conferma la preoccupazione della Commissione per il debito italiano e la necessitàquindi di arrivare presto al surplus di bilancio. Incomprensibile è invece la pretesa di dettarci letasse da applicare. Punire ancora la proprietà, immobiliare in particolare, in Italia sarebbe letaleper una società di proprietari diffusi e perciò condizionati dal livello della pressione fiscale sui lorobeni nella propensione al consumo. Cara Commissione, insomma, giù le mani dalla casa”.

1-3) Cinquant’anni oggi, iniziava inCina la “Rivoluzione culturale”, durata10 anni. Mao (che abitava con la moglie,a Pechino, nell’antica Città proibita im-periale) la lanciò per epurare i suoi per-sonali oppositori. Fu una delle applica-zioni più lucide della lotta di classe edella dittatura del proletariato. I giornaloniitaliani, quelli della servitù volontaria alpensiero unico, non ne parleranno. De-vono ancora scrivere che in 2 mesi laRivoluzione culturale rase al suolo 4922luoghi di interesse storico e culturalesu un totale di 6.843

La Buona scuola finisce in Procura.L’Anticorruzione censura le gare per lapulizia degli istituti: appalti blindati perle coop rosse (il Giornale 20.4.’16)

CINGUETTIIwww.confedilizia.it

CiviltàTutte le civiltà si sono finora

basate sulla proprietà privatadei mezzi di produzione. Civiltàe proprietà privata sono statenel passato legate assieme. Co-loro che sostengono che l’eco-nomia sia una scienza speri-mentale e che tuttavia racco-mandano il controllo pubblicodei mezzi di produzione cadonoin una deplorevole contraddi-zione. Se l’esperienza storicapuò insegnarci qualcosa, è chela proprietà privata è inestri-cabilmente connessa alla civiltà.Non c’è alcuna esperienza cheil socialismo possa garantireun tenore di vita altrettantoelevato di quello assicurato dalcapitalismo.

Ludwig von Mises

Raramente...Raramente commercio e ma-

nifattura possono fiorire in unostato che non benefici di una re-golare amministrazione dellagiustizia, nel quale le personenon si sentano sicure nel pos-sesso della loro proprietà, in cuila fiducia nel mantenimento deicontratti non sia puntellata dallalegge e in cui l’autorità statalenon sia regolarmente utilizzatanell’obbligare al pagamento deidebiti da tutti quelli che sono incondizione di farlo

Adam SmithLa ricchezza

delle Nazioni - 1776

AMMINISTRATORE PREPARATO

CONDOMINOALLEATO

28 giugno2016

Immobile oggetto di ipoteca e rent to buy, il parere del Notariato del Triveneto

Il Comitato interregionale dei Consigli notarili del Triveneto ha diffuso un parere sul rent to buy e, se-gnatamente, sul rapporto tra tale istituto e l’art. 8, d.lgs. n. 122/’05; norma secondo cui “il notaio non puòprocedere alla stipula dell’atto di compravendita se anteriormente o contestualmente alla stipula, non sisia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancel-lazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile”.

Al riguardo, il Notariato del Triveneto – dopo aver ricordato che l’art. 23, comma 4, d.l. n. 133/’14 (comeconvertito in legge), in tema di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (cd. rent tobuy), stabilisce che, se uno dei suddetti contratti ha per oggetto un’abitazione, il divieto di cui al citato art.8 “opera fin dalla concessione del godimento” – osserva che l’indicato richiamo al predetto art. 8 non è daintendersi come estensione dell’impedimento alla stipula “a tutti indistintamente i rent to buy che abbianoper oggetto un’abitazione gravata da ipoteca o pignoramento” (a prescindere dal fatto che sussistano omeno i presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione del d.lgs. n. 122/’05). Piuttosto è da interpretarsinel senso che, ricorrendo “i presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione” della norma de qua (e cioèquando a vendere sia un costruttore che agisce nell’esercizio di impresa e ad acquistare sia un personafisica ed oggetto del contratto sia un immobile da costruire), “e sempreché il rent to buy abbia per oggettoun’abitazione gravata da ipoteca o pignoramento, l’impedimento posto a carico del notaio trova applicazionesin dal momento della stipula del rent to buy e non al momento di stipula del successivo atto traslativo”.

Sempre in argomento, il Notariato aggiunge, fra l’altro, che, “nella maggior parte dei casi, l’immobile og-getto del contratto in questione sarà un edificio già completato nella costruzione e dichiarato agibile, percui la disposizione in commento (art. 23, comma. 4, d.l. 133/’14) troverà applicazione nei casi in cui il rentto buy sia stato preceduto da un preliminare perfezionato quando l’immobile era ancora in corso di costru-zione e le parti si siano accordate di dare attuazione agli impegni assunti con detto preliminare stipulando,in luogo del previsto atto traslativo definitivo, un rent to buy”.

Il certificato sulla conoscenza del latino“Un certificato che attesta la conoscenza del latino, con quattro diversi livelli di competenza. Qualcosa

di molto simile agli esami «Cambridge Esol» per l’inglese o al Delf per il francese, ma che in questocaso attesta la conoscenza della lingua di Cicerone. L’iniziativa è promossa dalla Cusl, la Consulta uni-versitaria per gli studi latini”.

Così la Repubblica, in un articolo del 28.4.’16, nel quale viene precisato, fra l’altro, come tale iniziativasia nata anche in considerazione del fatto che “ci sono aziende, in particolare all’estero, che tengono inconsiderazione la conoscenza del latino”, al punto che ciò “può fare la differenza in un curriculum”.

I trent’anni di Slow Food la Repubblica, in un articolo del 15.4.’16, parla di Slow Food, l’associazione internazionale no

profit che si propone di tutelare la biodiversità e migliorare la consapevolezza sul sistema che regolala produzione alimentare. In particolare, nell’articolo si racconta – attraverso le parole del suo fon-datore Carlo Petrini – la nascita di questa associazione. Si viene così a sapere che tutto ebbe iniziotrent’anni fa, nel 1986, in una notte di luglio quando Petrini e 50 suoi amici, riuniti in una cantina abere e mangiare, decisero di fondare “Arcigola, da cui per gemmazione, tre anni più tardi, sarebbefiorito Slow Food” e, successivamente, altri progetti come, ad esempio, il Salone del Gusto: uno deipiù importanti eventi internazionali – che quest’anno si svolgerà, nel centro di Torino, dal 22 al 26settembre – dedicati a produttori artigianali di cibo e vino.

CORBEILLE

Legge su unioni civili e convivenze di fatto, le norme di interesseed un altro, nuovo vulnus al diritto di proprietà

È stata definitivamente approvata la legge recante “Regolamentazione delle unioni civili tra personedello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (l.n. 76/’16).

Per quanto di interesse, la normativa in questione prevede, in particolare, che, in caso di morte delproprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite abbia “diritto di continuaread abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e co-munque non oltre i cinque anni”. Mentre, ove nella casa di comune residenza “coabitino figli minori ofigli disabili del convivente superstite, quest’ultimo abbia diritto di continuare ad abitarvi “per un periodonon inferiore a tre anni”.

Detti diritti vengono meno, tuttavia, “nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmentenella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto”.

La legge prevede anche che, “nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di loca-zione della casa di comune residenza”, il convivente di fatto abbia “facoltà di succedergli nel contratto”.Inoltre che, “nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenzanelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare”, di tale titolo o causa di preferenzapossano godere, “a parità di condizioni, i conviventi di fatto”.

Precisato che, per i fini di cui trattasi, per “conviventi di fatto” si intendono “due persone maggiorenniunite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolateda rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (e che, per “l’accer-tamento della stabile convivenza”, la legge richiama il regolamento anagrafico di cui al dpr n. 223/’89e, in particolare, gli artt. 4, e 13, comma 1, lett. b), si rinvia – per un approfondimento in ordine alla di-sposizione che prevede la successione nel contratto di locazione del convivente di fatto – all’articolo delPresidente del Centro studi confederale pubblicato su il Giornale del 6.2.’16, e ripreso su Confedilizianotizie di marzo 2016.

Gli affitti irrisori del Comunedi Roma

Un appartamento del Comu-ne di Roma “con vista sulla Fon-tana di Trevi” affittato a “285euro al mese al Viminale”.(Corriere della Sera 11.2.’16)Sprechi pubblici

Il carcere di Sala Consilinaè senza detenuti, eppure cisono “quattordici agenti” a pre-sidiarlo.(Libero 12.2.’16) Amnesie non casuali

“Le amnesie del Tg3”: spa-risce dai notiziari “il giorno delRicordo” sulle foibe.(il Giornale 13.2.’16) “Il ladro è in quel palazzo”,ma la volante non arriva

“«Pronto? Ho appena subìtoun furto». Eccomi nei panni diuna delle 156mila persone de-rubate per le strade di Romanel 2015, quelle che nelle stati-stiche diventano un numeronella casella «furti aggravati»:il 99% di tutte le denunce peril reato più antico del mondo,il 95% delle quali viene archi-viato perché l’autore resta «igno-to». È un lunedì mattina di metàdicembre e ho appena rincorsoinutilmente la ladra – sia purepresunta – della mia borsa, cheavevo appoggiato incautamentesul sedile dell’auto, giusto iltempo per caricare alcuni pac-chi nel portabagagli. La stradaè deserta, salvo appunto quelladonna che, approfittando di unamia distrazione, si è imposses-sata della borsa e si è allontanataa passo svelto, infilandosi in unpalazzo poco distante. La miarincorsa si è fermata lì, di frontea un cancello chiuso. Ho suo-nato disperatamente ai citofonie alcuni inquilini mi hannosuggerito di chiamare il 112 edi chiedere una pattuglia perchénel palazzo non ci sono uscitesecondarie. E così, ho seguitoil consiglio. «Mi dia generalità,luogo e ora del furto» fa la voceall’altro capo del filo. Poi mi di-rotta a un uomo dell’ordine.Comincio a raccontare, con af-fanno e speranza, sottolineandoche la presunta ladra dovrebbeessere ancora nel palazzo incui l’ho vista entrare e che difatto sto presidiando con i mieifigli (…) «Va bene signora, lemando la pattuglia! Non si muo-va da lì!» (…). Due ore perdutenell’inutile attesa delle forzedell’ordine. Avvilita, stanca, in-furiata, abbandono il campo,le speranze, la fiducia, nonsenza un sincero moto di am-mirazione per la ladra che l’hafatta franca”.

Questa la storia di “ordina-ria insicurezza” vissuta dallagiornalista Donatella Stasio edalla stessa raccontata sullecolonne de Il Sole 24Ore del24.2.’16.

BELLITALIA

29giugno2016

Amministratore che non svolga con continuità l’attività obbligatoria di formazione periodica

Un interrogativo che si pone,con riguardo ai requisiti pre-scritti dall’art. 71-bis disp. att.cod. civ. per amministrare uncondominio, riguarda l’ipotesidell’amministratore che nonsvolga con regolarità, negli anni,l’attività obbligatoria di forma-zione periodica.

Sul punto la legge nulla di-spone. Né del problema risultasi siano finora occupate la giu-risprudenza o la dottrina, mentreeventuali richiami a comporta-menti analoghi tenuti da pro-fessionisti come, in ipotesi, gliavvocati (ma lo stesso discorsopuò ripetersi, naturalmente, peri notai, i geometri, gli architettiecc), non sono, all’evidenza,conferenti, trattandosi di soggettisottoposti alla vigilanza del pro-prio ordine professionale che,in caso di inadempienza agliobblighi formativi, ha il poteredi irrogare sanzioni disciplinari.

Orbene, ove si intendesse as-sumere, con riguardo al pro-blema che ci occupa, una posi-zione rigorosa, la risposta nonpotrebbe essere che una: l’inte-ressato sarebbe sempre espostoall’annullabilità della deliberadi nomina e, comunque, allarevoca del mandato (richiedibileda ciascun condòmino rivolgen-dosi all’Autorità giudiziaria odeliberabile dall’assemblea) (cfr.Cn feb. ‘15). E ciò, anche se, infuturo, ottemperasse, con pun-tuale regolarità, agli obblighiformativi.

Diversamente, nell’ipotesi incui ci si orientasse verso unatesi più indulgente, potrebbe ri-tenersi che – data la cadenzaannuale dell’aggiornamento –l’aver assolto, per l’anno in corso,agli obblighi formativi renda ir-rilevanti gli inadempimenti pre-gressi.

Entrambe le posizioni nonsembrano, tuttavia, condivisibili.La prima – esponendo, comedetto, per tutta la carriera l’in-teressato agli indicati rischi del-l’annullabilità della nomina edella revoca del mandato – con-duce a conseguenze, all’eviden-za, eccessive. Tanto più laddovesi pensi che, risolvendo in questomodo la questione, il soggettocoinvolto perderebbe l’interessead ottemperare, per il futuro,con puntuale regolarità agli ob-blighi formativi. La seconda po-sizione invece, pur presentandoil vantaggio di consentire all’in-teressato di poter proseguire lacarriera senza particolari pre-occupazioni, porta, però, a fa-vorire comportamenti non certovirtuosi, se solo si consideri che,in questo modo, chi non si ag-giornasse per anni e poi svol-

gesse un corso di formazioneperiodica, sarebbe da ritenersiin regola, in evidente spregioalle finalità della normativa (ol-tre che a dispetto di chi, ognianno, ha puntualmente ottem-perato agli obblighi di legge).

Invero, la soluzione sembrapotersi trovare percorrendoun’ulteriore strada, che tengaconto del complessivo compor-tamento dell’interessato.

Così la delibera con cui ve-nisse nominato un amministra-tore che non avesse svolto, conregolarità, l’attività di formazioneperiodica potrebbe ritenersi an-nullabile laddove, sulla base diuna valutazione d’insieme,emergesse un’inadempienza nonepisodica o, comunque, tale danon consentire di ritenere, inconcreto, l’interessato in pos-sesso di quella preparazionealla quale l’introduzione del-l’aggiornamento annuale obbli-gatorio, all’evidenza, mira.

La suddetta valutazione spet-terebbe, naturalmente, all’au-torità giudiziaria investita dellaquestione e si tratterebbe sen-z’altro di un vaglio legittimo sesolo si considera che la giuri-sprudenza ha riconosciuto piùvolte – in occasione dell’impu-gnazione di delibere – la facoltàdell’organo giudicante di entrarenel merito della vicenda (e quin-di di esprimersi su aspetti diversida quelli puramente formalicome, ad esempio, il raggiun-gimento di una determinatamaggioranza). Si pensi, per fareun esempio, all’ipotesi di uneventuale conflitto di interessitra condominio e condòmino:secondo la giurisprudenza mag-gioritaria tale conflitto ha inci-denza sui quorum deliberativi(con la conseguenza che taliquorum devono essere compu-tati con esclusione dei millesimidi cui il condòmino in conflittosia portatore), ma, ciò, sempre-ché sussista, in concreto, “unasicura divergenza tra l’interessedel singolo condòmino e quellocomune” (cfr., ex multis, Cass.sent. n. 13011 del 24.5.’13). Unacondizione, quest’ultima, dellaquale il giudice è chiamato a

verificare l’esistenza attraversouna valutazione che deve ne-cessariamente (superare il pianoformale ed) incentrarsi sul con-tenuto degli interessi coinvolti.

Tornando al caso che ci oc-cupa, un comportamento, per-tanto, che si concretizzasse inuna partecipazione ai corsi diformazione periodica non co-stante negli anni ben potrebbeessere valutato diversamente ri-spetto alla condotta di chi avessesaltato una sola annualità, ma-gari per validi motivi (ad esem-pio di salute).

Discorso simile può farsi an-che con riguardo alla revoca.

Come abbiamo già avutomodo di osservare su questecolonne (cfr., ancora, Cn feb.‘15), l’elencazione di cui all’art.1129, dodicesimo comma, cod.civ. relativa ai casi di “gravi ir-regolarità” è meramente esem-plificativa, il che dà la possibilità,anche in questo caso, di attri-buire il giusto peso a condottedifferenti. Discende da quantoprecede che il giudice chiamatoa pronunciarsi sul ricorso di uncondòmino per la revoca del-l’amministratore – ma la stessacosa può ripetersi con riferi-mento ad un giudizio in cui sidiscuta dell’esistenza (o meno)della giusta causa a fondamentodi una delibera di revoca assuntadall’assemblea – avrebbe co-munque la possibilità di effet-tuare una valutazione di meritoe, sulla base della condotta com-plessiva dell’interessato, ritenererevocabile, ad esempio, il man-dato di chi abbia svolto l’attivitàdi formazione periodica saltua-riamente, e, quindi, in modotale da non garantire il possessodella necessaria preparazione,obiettivo – come abbiamo detto– dell’aggiornamento annualeobbligatorio.

Per una puntuale elencazionedei casi di revoca dell’ammini-stratore si rinvia alla tavola si-nottica in argomento (“Quandol’amministratore può essere re-vocato sulla base della legge diriforma del condominio”) pub-blicata sul sito Internet della Con-fedilizia (www.confedilizia.it).

TUTTOCONDOMINIO

Emigranti del welfare. Centomila italiani l’anno trasferiscono la residenza al-l’estero. Per lavoro ma anche perché in Francia, Germania o Gran Bretagna lo statorende la vita più facile (il Giornale 8.2.’16)

CINGUETTIIwww.confedilizia.it

SE TAN TI PRO PRIE TA RI CHE NON SO NO ISCRIT TISA PES SE RO CO SA FA PER LO RO LA CON FE DI LI ZIASEN TI REB BE RO IL DO VE RE DI COR RE RE AD ISCRI VER SI

Ultime di giurisprudenzaSpese condominiali e accordotransattivo

In tema di condominio ne-gli edifici, l’assemblea puòdeliberare a maggioranza sututto ciò che riguarda le spesed’interesse comune e, quindi,anche sulle transazioni chea tali spese afferiscano, es-sendo necessario il consensounanime dei condòmini, aisensi dell’art. 1108, terzo com-ma, cod. civ., solo quando latransazione abbia ad oggettoi diritti reali comuni.

Cass. sent. n. 1234 del 25.1.’16

Funzione del cortile condomi-niale

Negli edifici in condominio,poiché la funzione dei cortilicomuni è quella di fornirearia e luce alle unità abitativeche vi prospettano, lo spazioaereo ad essi sovrastante nonpuò essere occupato dai sin-goli condòmini con costru-zioni proprie in aggetto, nonessendo consentito a terzi,anche se comproprietari in-sieme ad altri, ai sensi dell’art.840 cod. civ., l’utilizzazioneancorché parziale a propriovantaggio della colonna d’ariasovrastante ad area comune,quando la destinazione na-turale di questa ne risulticompromessa.

Cass. sent. n. 5551 del 21.3.’16

Proprietà comune del sotto-suolo

Il sottosuolo, costituito dallazona esistente in profonditàal di sotto dell’area superfi-ciaria che è alla base del-l’edificio, va considerato diproprietà condominiale inmancanza di un titolo che neattribuisca la proprietà esclu-siva ad uno dei condòmini.Ne deriva che nessun con-dòmino può, senza il con-senso degli altri partecipantialla comunione, procedereall’escavazione in profonditàdel sottosuolo per ricavarnenuovi locali o per ingrandirequelli preesistenti, in quanto,attraendo la cosa comunenell’orbita della sua disponi-bilità esclusiva, verrebbe aledere il diritto di proprietàdegli altri partecipanti su unaparte comune dell’edificio,privandoli dell’uso e del go-dimento ad essa pertinenti.

Cass. sent. n. 6154 del 30.3.’16

30 giugno2016

TUTTOCONDOMINIO

Divieto di recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato

Sull’ultimo numero di Confedilizia notizie abbiamo esaminato l’art. 1120, ultimo comma, cod. civ.con particolare riferimento al divieto ivi previsto relativo alle innovazioni che “alterino il decoro ar-chitettonico” dell’edificio. Proseguiamo ora l’analisi della disposizione in parola trattando di un altrolimite in essa contemplato, sempre afferente le innovazioni: il divieto di “recare pregiudizio alla sta-bilità o alla sicurezza del fabbricato”.

Della questione si è occupata, in particolare, la dottrina, la quale ha precisato che per “stabilità” èda intendersi la capacità statica dell’edificio, con la conseguenza che l’innovazione non deve deter-minare un indebolimento delle fondamenta o delle strutture portanti del fabbricato; per “sicurezza”,invece, l’idoneità dell’edificio ad evitare intrusioni da parte di terzi o danni derivanti da eventi esterni(AA. VV., Trattato del condominio, ed. Cedam, 2008, 258). Da tanto discende che la sicurezza può es-sere pregiudicata non solo quando l’edificio, per effetto della nuova opera, sia posto in condizioni dipericolo (e in questa prospettiva è stata ritenuta vietata la sostituzione di un muro portante con travidi ferro: cfr. Cass. sent. 9497 dell’11.11.’94), ma anche quando la vita all’interno dello stabile non siapiù sicura contro eventuali attacchi di uomini (es.: ladri) o di eventi naturali (es.: incendi).

Il divieto in questione, peraltro, ha carattere assoluto e non può essere superato neppure con ilconsenso della totalità dei condòmini. In proposito, sempre in dottrina, è stato sottolineato, infatti,che tale divieto ha la finalità di tutelare l’esistenza materiale dello stabile che potrebbe essere minatada eventuali opere sullo stesso, con conseguente rischio di un reale pericolo non solo per i condòminima anche per terzi estranei (AA. VV., in op. cit.). La giurisprudenza, dal canto suo, ha osservato che,in caso di opere che violino il divieto di recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato,è diritto dei condòmini ottenere la rimessione in pristino (cfr. Cass. sent. n. 4958 del 20.8.’81, relativaad innovazioni apportate in violazione di norme antisismiche).

VI SERVE UN AMMINISTRATORE PER IL CONDOMINIO?RIVOLGETEVI ALLA locale CONFEDILIZIA

La Confedilizia locale è a disposizione di condòmini e condominii che hanno bisogno di un am-ministratore. I nomi segnalati dalla Confedilizia sono di professionisti che intendono svolgere lapropria attività al servizio della proprietà, nell’interesse della proprietà, rispondendo alla proprietà

Un’attenzione particolare è rivolta a questioni fondamentali nella vita del condominio. Ecconeun’indicazione di massima• Contabilità sicura, chiara, trasparente, con il registro di contabilità costantemente aggiornato.

Il condomino può così verificare la situazione delle singole entrate e uscite• Convocazione tempestiva delle assemblee, con ordini del giorno precisi e compiuti• Tempestivo invio dei verbali assembleari ai condòmini, presenti e assenti• Rapporti con i singoli condòmini, con risposte puntuali alle richieste da loro provenienti• Preventivi per i lavori, al fine di consentire ai condòmini decisioni sicure e responsabili• Visite presso il condominio ogni volta ve ne sia necessità, e comunque almeno ogni tre mesi• Cura dei rapporti con i fornitori• Adempimento puntuale degli obblighi fiscali e amministrativi del condominio• Compimento di ogni intervento necessario e urgente nell’interesse del condominio• Esecuzione tempestiva delle delibere assembleari

Art. 63 disp. att. cod. civ. e richiesta di garanzia da parte di tutti i condòmini

L’art. 63 disp. att. cod. civ., così come modificato dalla legge di riforma del condominio (l. n. 220/’12),prevede, al secondo comma, che i creditori non possano “agire nei confronti degli obbligati in regola coni pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condòmini”.

In proposito, occorre rilevare che tale prescrizione – come è stato correttamente osservato in dottrinasulla base di quanto evidenziato nel Dossier Servizio studi del Senato n. 398 dell’ottobre 2012 (cfr. C.Sforza Fogliani, Codice del nuovo condominio dopo la riforma, ed. La Tribuna, III edizione, 2015, 208) –“non elimina comunque il principio di solidarietà, consentendo laddove l’azione (nei confronti dei morosi)sia infruttuosa, la possibilità di rivolgersi anche ai condòmini in regola con i pagamenti”.

Alla luce di quanto precede, una clausola contenuta in un contratto stipulato tra il condominio e unterzo (si pensi, ad esempio, al caso di un appalto per la ristrutturazione della facciata dell’edificio) chepreveda la richiesta di garanzia da parte di tutti i condòmini per il puntuale adempimento dell’obbliga-zione di pagamento non contrasta, di certo, né con il dato letterale del citato art. 63 (riferendosi tale di-sposizione, all’evidenza, all’azione in executivis) né, tantomeno, con l’interpretazione che di tale normaè stata data (interpretazione che – come abbiamo visto – non solo non esclude ma, anzi, riconosce l’ap-plicazione del principio di solidarietà nell’ambito delle obbligazioni condominiali).

Ultime di giurisprudenzaNatura condominiale del la-strico solare

La natura condominiale dellastrico solare, affermatadall’art. 1117 cod. civ., puòessere esclusa soltanto dauno specifico titolo in formascritta, essendo irrilevanteche il singolo condòmino nonabbia accesso diretto al la-strico, se questo riveste, anchea beneficio dell’unità immo-biliare di quel condòmino, lanaturale funzione di coper-tura del fabbricato comune.

Cass. sent. n. 9035 del 5.5.’16

Lastrico solare e danno da in-filtrazioni

In tema di condominio negliedifici, allorquando l’uso dellastrico solare non sia comunea tutti i condòmini, dei danniche derivino da infiltrazioninell’appartamento sottostanterispondono sia il proprietarioo l’usuario esclusivo del la-strico solare (o della terrazzaa livello) in quanto custodedel bene ai sensi dell’art. 2051cod. civ., sia il condominio,in quanto la funzione di co-pertura dell’intero edificio, odi parte di esso, propria dellastrico solare (o della terrazzaa livello), ancorché di pro-prietà esclusiva o in uso esclu-sivo, impone all’amministra-tore l’adozione dei controllinecessari alla conservazionedelle parti comuni (art. 1130,primo comma, n. 4, cod. civ.)e all’assemblea dei condòminidi provvedere alle opere dimanutenzione straordinaria(art. 1135, primo comma, n.4, cod. civ.). Il concorso ditali responsabilità, salva la ri-gorosa prova contraria dellariferibilità del danno all’unoo all’altro, va di regola stabilitosecondo il criterio di imputa-zione previsto dall’art. 1126cod. civ., il quale pone lespese di riparazione o di ri-costruzione per un terzo acarico del proprietario o del-l’usuario esclusivo del lastrico(o della terrazza) e per i re-stanti due terzi a carico delcondominio.

Cass. sez. un. sent. n. 9449 del 10.5.’16

31giugno2016

da il Giornale, 21.5.’16

da il Giornale, 7.5.’16

TUTTOCONDOMINIO

La transazione in ambito condominialeCon pronuncia n. 7201 del 13.4.’16 la Corte di Cassazione ha ribadito

i principii in materia di transazione in ambito condominiale.Eccoli qui di seguito trascritti.

- L’assemblea condominiale può deliberare a maggioranza su tuttociò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, anche sulletransazioni che a tali spese afferiscono.

- Nella fattispecie la lite transatta (pagamento della parcella di uningegnere) era di interesse condominiale, riguardando prestazioniprofessionali delle quali aveva fruito l’intero condominio.

- È necessario il consenso unanime dei condòmini quando la tran-sazione ha ad oggetto i diritti sulle cose comuni.

- In particolare è richiesto il consenso di tutti i comunisti per gli attidi alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di di-ritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza chetale consenso è necessario anche per la transazione che ha ad og-getto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi ele-menti costitutivi (e in particolare delle reciproche concessioni), frai negozi a carattere dispositivo.

- Non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale – che decidecon il criterio delle maggioranze – autorizzare l’amministratore delcondominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritticomuni.Da tutto quanto sopra si ricava che ogniqualvolta si debba decidere

una transazione in ambito condominiale (fatto che si verifica assai disovente dopo l’introduzione della mediazione obbligatoria) occorreguardare prima di tutto all’oggetto della stessa.

Se la transazione riguarda delle obbligazioni pecuniarie (sommeda pagare o da percepire) per transigere è sufficiente il voto favorevoledella maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentinoalmeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).

Se invece l’oggetto della transazione riguarda diritti inerenti i benicomuni è sempre necessario il consenso di tutti i condòmini.

Pier Paolo Capponi

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Tabella millesimaleQuella che correntemente è definita tabella millesimale di

proprietà viene disciplinata dall’art. 68 delle disp. att. cod. civ,che prevede (secondo la stesura introdotta dalla legge di riformadel condominio): “il valore proporzionale di ciascuna unità im-mobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata alregolamento di condominio”. A sua volta il cod. civ., all’art. 1118(nuova stesura), stabilisce: “il diritto di ciascun condomino sulleparti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è pro-porzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene”.

CONDOMINIO IN PILLOLE

BurocraziaI bureau che proliferano con le loro migliaia di regolamenti ci

sono già costati molte delle nostre salvaguardie costituzionali.(R. Reagan 27.10.’64)

32 giugno2016

No ti zia rio men si le fuori commerciodiffuso esclusivamente

tramite le Associazioni territorialidella Confedilizia

Anno 26Numero 6

Di ret to re re spon sa bi leCOR RA DO SFOR ZA FO GLIA NI

Re da zio neUf fi cio Stam pa Con fe di li zia

00187 - Ro ma - Via Borgognona, 47Tel. 06/6793489 (r.a.)

Fax. 06/6793447Impaginazione e fotocomposizione

Publitep - Piacenza

StampaTEP s.r.l. - Piacenza

Registrato al Tribunaledi Piacenza (n. 442)

Licenziato per la stampal’1 giugno 2016

Il numero di maggio 2016è stato postalizzato il 13.5.2016

Co sto del la vi ta - In di ci na zio na li(Co mu ni ca zio ni ISTAT ai sen si dell’art. 81 leg ge 392/1978)

Le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im pie gati - da utilizzareper l’aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti:VA RIA ZIO NE AN NUA LE Da to pub bli ca to dall’ISTAT 75%Variazione novembre 2014 - novembre 2015 0 -Variazione dicembre 2014 - dicembre 2015 0 -Variazione gennaio 2015 - gennaio 2016 0,3 % 0,225%Variazione febbraio 2015 - febbraio 2016 - 0,2 % - 0,150%Variazione marzo 2015 - marzo 2016 - 0,3 % - 0,225%Variazione aprile 2015 - aprile 2016 - 0,4 % - 0,300%

VA RIA ZIO NE BIEN NA LEIl dato relativo alla variazione biennale non viene più pubblicato, posto che la soppressionedell’aggiornamento biennale risale al 1985. A richiesta, il dato potrà essere fornito a chi neavesse bisogno, direttamente dalla Segreteria generale della Confedilizia.

AVVERTENZA - Il dato al 75% viene qua pubblicato con tre decimali, come da computo arit-metico. Per ragioni pratiche, potrà peraltro essere utilizzato il dato con i primi due decimaliLe variazioni dell’“Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi del l’U nio ne Europea”(cosiddetto indice armonizzato europeo, che si può utilizzare con specifica clausola nei contratti dilocazione abitativa per l’aggiornamento del canone - cfr. Confedilizia notizie febbraio ’99) sono leseguenti:VA RIA ZIO NE AN NUA LE Da to pub bli ca to dall’ISTATVariazione novembre 2014 - novembre 2015 0,2%Variazione dicembre 2014 - dicembre 2015 0,1%Variazione gennaio 2015 - gennaio 2016 0,4%Variazione febbraio 2015 - febbraio 2016 - 0,2%Variazione marzo 2015 - marzo 2016 - 0,2%Variazione aprile 2015 - aprile 2016 - 0,4%I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso del la diffusione) presso le Associazioniterritoriali della Confedilizia.

Ci ta zio ni

Le frasi riprodotte in questonumero di Confedilizia notizie (perstimolo di conoscenza e discus-sione) sono tratte dal volume Levirtù della proprietà di Carlo Lot-tieri, edito da Società Europea diEdizioni Spa - il Giornale

SEGNALAZIONI

Sergio Romano, Breve storiadel debito da Bismarck a Merkel,intr. di Fabrizio Saccomanni, Vi-tale & Co. ed., pp. XXII + 104

Genesi e storia del debito pub-blico, originato da vicende bel-liche, in Germania, Francia, Re-gno Unito e Italia, con pagamentie insolvenze, ristrutturazioni eaccordi internazionali.

Gianni Marongiu, Il contributodi Quintino Sella alla politica fi-scale della destra storica, Scienzee Lettere ed., pp. 56

L’autore, massimo conoscitoredella storia fiscale, ricostruiscel’azione svolta da Sella per dotareil Regno d’Italia, dopo l’Unità,di un fisco efficiente, moderno,civile ed equo.

Frank McDonough, Gestapo.La storia segreta, Newton Com-pton ed., pp. 282, 8 tavv. f. t.

Personaggi, delitti e vittimedella polizia hitleriana: recluta-mento, direttive, metodi, numeri,tecniche, informazioni, con ci-tazione di molti documenti tenutiinsieme dalla volontà di stendereuna storia ampia e collegata.

Mario Infelise, I padroni dei libri,Laterza ed., pp. 228, 8 tavv. f. t.

Il controllo sulla stampa nelSeicento: moltissimi documentisulla peculiare condizione di Ve-nezia, che rivendicava, di fronteal potere ecclesiale, le compe-tenze censorie dello Stato.

Giuseppe Valditara, Giudici elegge, pref. di Domenico Fisi-chella, Pagine ed., pp. 304

Amara denuncia delle condi-zioni della legge e della magi-stratura, specie nei reiterati ecrescenti tentativi del giudice difarsi egli stesso legislatore: alleriflessioni teoriche si aggiungeuna copiosa documentazione diatti di magistrati.

Benito Mussolini, Giornale diguerra 1915-1917, a cura di Ales-sandro Campi, Rubbettino ed.,pp. CVIII + 220, 8 tavv. f. t.

Racconto in presa diretta diepisodi della grande guerra, scrit-to in origine da Mussolini perarticoli pubblicati su Il Popolod’Italia, riproposto in un’edizionericcamente introdotta e puntual-mente annotata.

Antonio Preto, In principio èla Rete, pref. di Malcolm Harbour,Marsilio ed., pp. 286

L’autore, commissario nell’Au-torità per le garanzie nelle co-municazioni, tratta della direttaesperienza da lui maturata, conriferimento a internet, ai diritti,alle norme non solo italiane, alruolo delle istituzioni pubbliche.

La CON FE DI LI ZIAè for te di oltre

200 sedi ter ri to ria liPer in for ma zio ni su in di riz zie sedi tf. 06.679.34.89 (r.a.)

GiustiziaSecondo Rousseau, la legge

aveva il compito di trasfor-mare le persone, di creare onon creare la proprietà. Se-condo me, le persone e leproprietà preesistono alle leg-gi e, per limitarmi a un sog-getto ben preciso, dirò: Nonè perchè ci sono leggi che cisono le proprietà, ma è perchèci sono le proprietà che cisono le leggi.

Frédéric Bastiat

cominciare, anche, dal legare laburocrazia al ciclico cambiamento,esattamente come si fa – e per in-tero – negli Stati Uniti (quandocambia il Presidente, cambia“l’Amministrazione”, così che eglinon debba misurarsi – a livello didirigenti – con “collaboratori”scelti da altri e sia responsabiledi quelli che si è scelto, quanto-meno “in eligendo”).

La situazione che Caviglia de-scrive con la precisione di un no-taio, va cambiata. Oramai, condi-ziona il nostro futuro. E non c’èneanche tanto tempo da perdere,“siamo agli sgoccioli”.

Con tutte le corporazioni checi ritroviamo nel (e che interferi-scono col) lavoro pubblico, nonsarà facile, ci vuole – tra l’altro –coraggio, e volontà (virtù nonmolto diffuse, in un’epoca intrisafino alle midolla di un egoisticobuonismo, non toccare nessunoperché nessuno tocchi me…, nel-l’epoca – appunto e al più – del-

l’imperante “però”: è bravo, bra-vissimo, anzi, però).

L’agenda dei lavori, se non altro,c’è già: è questa pubblicazione,piena di fatti, tutti incresciosi edaltrettanto preoccupanti. Fatti che,ad uno ad uno, dimostrano l’esi-stenza di normative inaccettabili,da eliminare o da sostituire conun diverso sistema. Tenendo co-munque presente che una dellecose che Caviglia denuncia nelsuo libro è la “debolezza dell’opi-nione pubblica” (che non si fasentire, né singolarmente né informe organizzate e autosufficienti,cioè indipendenti).

Metter mano a questa situa-zione, fare in modo che non capitipiù a nessuno quel che è capitatoa chi ha descritto queste reiterateavventure che a lui sono capitate,non è affar d’altri. È affare di tuttie di ciascuno di noi.

Corrado Sforza FoglianiPresidente Assopopolari

e del Centro studi Confedilizia

VERGOGNA BUROCRATICACONTINUA DA PAGINA 3

da ItaliaOggi, 21.3.’16