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1 A B C DELL’ADOZIONE Informazioni per le coppie che si avvicinano al progetto adottivo

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A B C D E L L ’ A D O Z I O N E I n f o r m a z i o n i p e r l e c o p p i e c h e s i a v v i c i n a n o a l p r o g e t t o a d o t t i v o

2

REGIONE PIEMONTE Assessorato al Welfare e Lavoro Assessore Teresa Angela Migliasso Direttore Giampaolo Albini A cura di: Maria Celeste Anglesio, Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia Antonella Caprioglio, Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia Chiara Avataneo, Agenzia Regionale Adozioni Internazionali Concetta Trapani, Agenzia Regionale Adozioni Internazionali Daniela Bertolusso, Associazione Amici di Don Bosco onlus Lidia Bozzolo, ASL TO 1 Torino Marina Farri, ASL TO 5 Moncalieri Maria Lucia Lazzara, Comune di Torino Elena Licastro, Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta Si ringraziano per la collaborazione: Fulvio Villa, Presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta I Componenti della Consulta Regionale per le Adozioni e gli Affidamenti familiari Associazioni: ANFAA, Famiglie per l’Accoglienza, Gruppi Volontari per l’Affidamento e l’Adozione.

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Premessa

L’abbandono dei bambini è una questione sociale, non solamente individuale. E’ necessario che l’adozione acquisisca il suo carattere, la sua espressione eminentemente sociale, pubblica, e non solamente privata (F.Freire, Fondazione Terre des Hommes, Brasile) 1

Il presente opuscolo si propone come aggiornamento rispetto alla precedente

pubblicazione “ABC dell’adozione” che ha avuto, nel corso di questi anni, una notevole

diffusione su tutto il territorio regionale, rivelandosi un’utile ed apprezzata guida per le

numerose coppie piemontesi che ogni anno offrono la propria disponibilità all’adozione oltre

che uno strumento di informazione facilmente fruibile da parte di tutti quei soggetti che a

diverso titolo entrano in contatto con la nuova famiglia che si costituisce in seguito ad

un’adozione: insegnanti, educatori, operatori di associazioni.

Il testo intende inoltre fare chiarezza e aggiornare sulla realtà dell’adozione sia

nazionale che internazionale e fornire indicazioni sulle procedure da seguire, introducendo

gradualmente la coppia in questa dimensione nuova ed inesplorata

L’esperienza delle equipes adozioni maturata nel corso di questi anni attraverso le

attività di informazione e di conoscenza delle coppie che presentano la propria disponibilità

all’adozione ed i cambiamenti intervenuti a livello normativo, sia nazionale che regionale, tra

cui quello più recente riferito al nuovo assetto degli Enti autorizzati, hanno reso necessaria

questa revisione.

Inoltre lo scenario complessivo delle adozioni sia in Italia sia, in particolare modo,

all’estero ha visto in questi ultimi anni significativi cambiamenti ed è importante che la coppia

che si avvicina al progetto adottivo sia consapevole fin da subito della complessità del

percorso adottivo e dell’impegno che questo comporta nel tempo.

1 Tratto dagli atti del Convegno Nazionale “Apprendere dall’esperienza”-Regione Piemonte, Torino, novembre 2006.

4

Poiché l’adozione di un bambino riveste una forte valenza sociale, in quanto tale

coinvolge la collettività e le istituzioni nel sostenere ed accompagnare i cittadini che si

propongono per questa “genitorialità sociale”.

Alla luce di tale considerazione oltre che di una precisa previsione normativa, la

Regione Piemonte ha investito, nel corso degli anni, notevoli energie nel favorire l’attuazione

della L.184/83 e successive modifiche per sostenere i propri cittadini nella complessa scelta

dell’adozione, sia nella fase preparatoria che precede la presentazione da parte della coppia

della propria disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni, sia nella fase successiva

all’ingresso del minore in famiglia, prevedendo anche, da parte delle equipes, interventi di

sostegno alle coppie nel tempo dell’attesa e nella fase successiva all’ingresso del bambino in

famiglia.

In quest’ottica, con Legge Regionale n. 30 del 16 novembre 2001 la Regione Piemonte

ha approvato l’istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari

e la nascita dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, primo e finora unico

servizio pubblico in Italia che ha funzione di Ente Autorizzato all’intermediazione nell’adozione

internazionale.

La presente pubblicazione esprime quindi l’impegno della Regione nell’accompagnare i

propri cittadini ad una scelta sempre più consapevole dell’adozione.

L’augurio è che l’insieme di iniziative ed interventi posti in essere da questa

amministrazione regionale, unitamente all’impegno degli Enti autorizzati e delle

organizzazioni di volontariato, concorra allo sviluppo di una cultura autenticamente aperta

all’accoglienza, dove l’adozione diventi una risposta sempre più rispondente all’accresciuta

complessità dei bisogni di un bambino in stato di adottabilità.

Teresa Angela Migliasso Mercedes Bresso Assessore al Welfare e Lavoro Presidente della Regione Piemonte

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Ogni bambino ha diritto ad una famiglia

“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”.

Ogni bambino ha diritto ad essere amato e a crescere nella propria famiglia.

Quando un bambino è solo e senza nessuno che si prenda adeguatamente cura di lui è

necessario tutelarlo da situazioni che possano danneggiare la sua integrità fisica, psicologica

e sociale. A quel bambino viene riconosciuto il diritto di avere una famiglia.

La famiglia è un luogo di relazioni fondamentale per assicurare ad ogni bambino una

crescita serena e armoniosa.

La famiglia è la base sulla quale è costruita la nostra società ed è un diritto,

riconosciuto e tutelato dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla legge, anche per

coloro che ne sono temporaneamente o definitivamente privi.

Per rendere effettivo questo diritto, esiste la possibilità dell’affidamento temporaneo e

dell’ adozione, interventi entrambi che consentono l’inserimento di un bambino all’interno di

una famiglia, che ne curi l’educazione e la crescita.

Infatti, il primo articolo della legge nazionale sull’adozione (n. 184/1983 e le successive

modifiche introdotte dalla L. 149/01) così recita : «Il minore ha il diritto di crescere e di essere

educato nell’ambito della propria famiglia».

Per questo lo Stato italiano, tramite interventi attuati dalle Regioni e dagli Enti locali,

sostiene i nuclei familiari disagiati.

Nel nostro paese le condizioni di indigenza e di povertà della famiglia d’origine non

possono essere motivo di pronuncia dello stato di adottabilità del minore. 2

2 In particolare, questa legge vieta che le condizioni di indigenza dei genitori possano costituire ostacolo, anche indirettamente, all'"esercizio del diritto del minore alla propria famiglia". Il bambino che invece è “temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo” è affidato ad una famiglia, o a una persona singola; è “consentito” quindi l’inserimento in una comunità di tipo familiare “ove non sia possibile l’affidamento o in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato".

6

Il ricorso all’adozione avviene nel momento in cui sono precluse al minore tutte le

possibilità di rimanere in seno alla famiglia d’origine, quando sussistano situazioni dannose

per la salute fisica e psichica del bambino e non reversibili.

Si dice pertanto che l’adozione, nell’ordinamento italiano, ha caratteristiche di residualità e di

sussidiarietà rispetto ad altri interventi di natura sociale.

Quindi nel caso di minori nei confronti dei quali sia stata accertata da parte del

Tribunale per i Minorenni una situazione di abbandono, perché “privi di assistenza morale e

materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi», cioè «in stato di

adottabilità» (art.8 L.149/01) è prevista l’adozione da parte di coniugi «affettivamente idonei e

capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare (art.6 L.149/01).

Che cos’è l’adozione L’ adozione comporta per un bambino nascere in una famiglia e crescere in un'altra che

lo accoglie come figlio per continuare nel cammino della vita.

L’adozione comporta per gli adulti, che diventano genitori a tutti gli effetti, la capacità di

accettare un bambino generato da altri, che ha una storia da rispettare ed esperienze di

sofferenza da affrontare, esperienze che incidono negativamente e provocano danni e ferite

che sovente si ripercuotono sull’intera esistenza dell’individuo, a volte anche e nonostante

l’adozione. I genitori sono chiamati a riparare questi danni e curare queste ferite, oltre che a

possedere “la capacità di ..raccontare al figlio la storia della sua nascita come figlio adottivo,”3

3 Guidi-Cantù, Rivista Minori e Giustizia, n.4/2000.

7

L’adozione è una scelta da meditare a fondo, con consapevolezza ed attenzione. E’

necessario prepararsi, interrogandosi sul passaggio dal naturale desiderio di diventare

genitori, agli obblighi e doveri che questo comporta e al significato che assume la specificità

di “genitore adottivo”.

L’adozione infatti realizza, anche sul piano giuridico, oltre che affettivo, una vera nuova

genitorialità ed un autentico rapporto di filiazione, che si costruisce giorno per giorno, nel

vivere insieme.

Anche il bambino deve essere adeguatamente accompagnato al passaggio alla

famiglia che lo adotta.

L’ adozione produce, per il minore, i seguenti effetti sul piano giuridico:

∇ l’ assunzione della condizione di figlio legittimo, con la conseguente sostituzione del

cognome con quello dei genitori adottivi e la trasmissione dello stesso alle generazioni

future;

∇ l’ acquisizione di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi e l’ interruzione

di ogni legame giuridico e rapporto con la famiglia biologica, salvo che per i divieti

matrimoniali.

E’ importante ricordare che l’ adottato, ad esclusione dei soggetti non riconosciuti alla

nascita, raggiunta l’ età di 25 anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua

origine e l’ identità dei genitori biologici.

Può farlo anche raggiunta la maggiore età in presenza di motivi particolari.

La legge gli riconosce la possibilità di presentare domanda al Tribunale per i Minorenni

ove è residente all’ atto dell’ istanza, al quale spetta il compito di valutare e decidere in

merito alla richiesta. Tale possibilità è assicurata sia per l’adozione nazionale che per

l’adozione internazionale (artt. 28, 5° comma e 37, 3° comma).

8

Il percorso dell’adozione nazionale ed internazionale Chi può essere accolto in adozione

L’adozione nazionale è consentita a favore di minori (da 0 a 18 anni) dichiarati in stato

di adottabilità , sul territorio italiano, dal Tribunale per i Minorenni.

Tale dichiarazione è definitiva quando sono trascorsi i termini per presentare

opposizione alla dichiarazione di adottabilità, manifestando in questo modo il proprio

disaccordo, da parte della famiglia d’origine e dei parenti entro il quarto grado, che hanno

avuto rapporti significativi con il minore.

La dichiarazione di adottabilità, a parte i casi di neonati non riconosciuti alla nascita, è,

quindi, sempre legata all'accertamento di una sostanziale e profonda privazione di cure

materiali e morali da parte dei genitori o dei parenti, nei confronti del bambino, tali da creare

un danno, spesso irreversibile, che potrebbe pregiudicarne la crescita.

Allo stesso modo la legge che regola le adozioni internazionali vuole impedire che le

nazioni più ricche approfittino della gravità delle condizioni economiche di alcuni paesi in via

di sviluppo, sottraendo minori a scopo di adozione. Per evitare che ciò avvenga, gli stati che

si offrono di accogliere un minore straniero sono obbligati a partecipare ad attività di

promozione dei diritti dell’infanzia in quello stesso paese, tramite l’adesione a politiche di

solidarietà e attraverso la cooperazione internazionale.

Nell’adozione internazionale si aggiunge un ulteriore requisito: oltre all’accertata sussistenza

dello stato di adottabilità del minore e della sua irreversibilità, deve essere constatata

l’impossibilità per il bambino di ricevere adeguati sostegni nel proprio paese.

La legge riconosce in questo modo al bambino il diritto di crescere dove è nato, mettendo

in rilievo la necessità di trovare per i minori soli “sistemazioni adeguate in famiglia nel loro

paese d’origine” secondo le previsioni normative in materia di adozione internazionale .

9

Il profilo dei bambini inseriti a scopo di adozione nazionale ed internazionale

Per quanto riguarda la situazione della nostra Regione, in Piemonte negli anni compresi tra il

2001 ed il 2008, sono state concluse 973 adozioni nazionali e 1195 adozioni internazionali.

Per quanto riguarda i bambini inseriti a scopo di adozione nazionale in Piemonte, nel

medesimo arco temporale, si evidenzia come, con una tendenza analoga a quella rilevata a

livello nazionale, ma in percentuale molto superiore, siano cresciuti dal 2001 al 2005 i minori

dichiarati adottabili: in Piemonte e Valle d’Aosta sono passati da 89 nel 2001 a 130 nel 2005.

Il numero è sceso a 73 nell‘anno 2007, attestandosi per il 2008 a 111.

Tabella 1-Minori dichiarati adottabili in Piemonte e Valle d’Aosta 4 Nelle tabelle sotto riportate, contenenti i dati annualmente aggiornati dalla Procura presso il

Tribunale per i Minorenni di Torino, sono indicate le domande di adozione riferite all’adozione

nazionale e le dichiarazioni di disponibilità riferite all’adozione internazionale nella nostra

Regione.

Tabella 2-Domande-adozione nazionale Tabella 3-Dichiarazioni di disponibilità-adozione internazionale

4 Il basso numero di m. dichiarati nell’anno 2007 è dovuto all’entrata in vigore, dall’1/7/2007 delle nuove norme processuali previste dalla l.149/02 che ha causato, nell’iniziale fase di assestamento, un rallentamento nelle procedure per la dichiarazione di adottabilità.

ANNO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 89 83 121 141 130 106 73 111 Di cui: non riconosciuti alla nascita

24 36 47 55 43 45 26 35

ANNO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 753 698 718 819 905 947 884 785

ANNO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 583 625 651 600 580 591 617 490

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In riferimento alle caratteristiche psicologiche dei bambini oggi adottabili in Italia, è utile

richiamare la seguente definizione che fa riferimento a minori ”vittime di gravi distorsioni delle

relazioni familiari, che li hanno coinvolti in maniera diretta o indiretta”: in tale categoria

rientrano la trascuratezza, l’abuso sessuale, il maltrattamento fisico e psicologico. 5

Tale definizione può anche essere estesa ai bambini stranieri che entrano in Italia a scopo di

adozione, sia pure con alcune peculiarità, quali il trauma del cambiamento del paese, e del

distacco dal proprio, spesso senza un accompagnamento ed un sostegno, cui possono

aggiungersi i danni derivanti da certe specifiche tipologie di dipendenza (es. alcolismo della

madre), statisticamente più frequenti in alcuni paesi 6.

In specifico, rispetto al maltrattamento fisico e psicologico, si richiama la definizione che

l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1999 ha dato al termine “maltrattamento”:“Per

maltrattamento all’infanzia si intendono tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi

sessuali, di trascuratezza o di trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o altre,

che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino , la sua

sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità,

di fiducia o di potere”.

In generale, si evidenziano alcune ulteriori caratteristiche, quali: per quanto riguarda l’adozione nazionale:

l’alta incidenza di bambini, nei confronti dei quali è stato aperto il procedimento per la

dichiarazione dello stato di adottabilità, inseriti a scopo di adozione, ma la cui

situazione giuridica non è ancora definitiva, con un margine quindi di incertezza

sull’esito della procedura, che potrebbe concludersi con il rientro del minore presso la

5 Malacrea M., Cause di abbandono: incurie, maltrattamenti e abuso, relazione al Convegno Nazionale “Apprendere dall’esperienza”, Regione Piemonte, Torino, novembre 2006. 6 Farri M., Pensieri e dialoghi sull’adozione: bambini e adolescenti in adozione, relazione al Convegno Nazionale “Apprendere dall’esperienza” Regione Piemonte, Torino, novembre 2006.

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famiglia di origine. In molti casi i bambini continuano ad incontrare, in luoghi

appositamente predisposti (detti “luoghi neutri” 7) genitori e parenti. La durata di

questo periodo di incertezza è, in media, di circa un anno e mezzo: si tratta in questo

caso del cosiddetto “affidamento a rischio giuridico” di cui si dirà diffusamente in

seguito.

La presenza di bambini con problemi sanitari, tra i quali, a titolo di esempio: disabilità

(sindrome di Down, nanismo, tetraparesi, sordomutismo, gravi problemi visivi), ritardo

mentale, sindrome da fetopatia alcolica, problemi cardiaci, malattie croniche curabili

ma non guaribili, (diabete, epilessia, HIV, HCV, Epatite), disturbi relazionali seri

(psicosi).

Vi sono inoltre bambini a rischio sanitario effettivo, quali grandi prematuri, portatori di

sindromi genetiche e in genere con rischio sanitario non specificabile e non suscettibile

di chiarimento, se non decorsi i primi anni di vita.

La notevole incidenza di bambini stranieri, cioè figli di genitori stranieri, ma dichiarati

adottabili in Italia

La provenienza del bambino, il quale, prima di essere collocato in adozione, può aver

trascorso un certo periodo in comunità oppure presso una famiglia affidataria, che si è

resa disponibile ad una temporanea accoglienza e che prepara il bambino, d’intesa

con gli operatori, all’inserimento presso la nuova famiglia adottiva.

La tabella che segue riporta la suddivisione per fasce di età dei minori inseriti a scopo di

adozione nazionale in Piemonte negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 (fonte dati: Ufficio

Adozioni presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta).

7 Per Luoghi Neutri si intendono “spazi adeguatamente attrezzati”, che “offrono sostegni di natura logistica e relazionale, finalizzati al mantenimento della relazione tra adulti e bambini”, in particolare “in presenza di problemi dei genitori non affidatari” … “quando non sia agevole garantire gli incontri”. Favretto-Bernardini, “I colori del Neutro”, Franco Angeli, Milano, 2008.

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Tabella 4-Minori inseriti a scopo di adozione nazionale in Piemonte 8

In maniera simmetrica rispetto a quanto si è evidenziato in precedenza per l’adozione

nazionale, è opportuno ricordare che per quanto riguarda l’adozione internazionale:

• l’abbinamento tra la coppia italiana e il bambino nato all’estero spesso è

semplicemente oggetto di una proposta che viene formulata alla competente Autorità del

suo Paese d’origine; non è escluso che tale Autorità non ritenga vincolante questa

proposta e disponga diversamente nel maggior interesse del minore. Anche se la

proposta di abbinamento proviene direttamente dai competenti organi del Paese

d’origine, fino al momento dell’emanazione del provvedimento di adozione viene

salvaguardata la priorità dell’adozione nazionale e/o altre scelte che paiano più tutelanti

rispetto ai fabbisogni del bambino. Quindi si può affermare che anche nell’adozione

internazionale le coppie devono essere preparate ad affrontare situazioni di rischio e

incertezza.

• Il rischio sanitario è presente in misura sempre maggiore nei bambini provenienti

dall’estero: nella migliore delle ipotesi si tratta di problematiche lievi e/o risolvibili, ma

sovente si tratta di situazioni (fisiche, psicologiche, di apprendimento e/o relazionali) che

richiedono alla coppia una disponibilità all’accoglienza piuttosto ampia. Non sempre è

possibile avere a disposizione informazioni cliniche dettagliate ed approfondite. Se si

tratta di bambini piccoli, è più elevato il rischio che determinate patologie si manifestino a

distanza di tempo rispetto al momento dell’inserimento in famiglia.

8 La differenza rispetto ai dati riportati alla Tabella 1 è riconducibile a due principali cause: alcuni minori dichiarati adottabili in un determinato anno possono essere inseriti a scopo di adozione nell’anno successivo (si pensi ad esempio a minori di difficile collocazione a causa dell’età). I dati riportati nella Tabella 4, inoltre, comprendono anche i minori inseriti in affidamento a rischio giuridico, nella fase che precede la dichiarazione dello stato di adottabilità.

2005 2006 2007 2008

ETA’ n° % n° % n° % n° %

0-3 90 67.7 83 65.3 65 58.5 71 69

3-6 22 16.5 19 15 20 18 11 10.6

>6 21 15.8 25 19.7 26 23,5 21 20.4

TOTALE 133 100 127 100 111 100 103 100

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• Spesso non si hanno a disposizione informazioni sulla famiglia di origine o sulla storia

pregressa del bambini: queste lacune possono rappresentare un elemento di difficoltà

nella creazione e nel consolidamento del rapporto tra genitori e figli.

• L’età media dei bambini stranieri adottati da coppie italiane si eleva di anno in anno;

frequentemente si tratta di gruppi di fratelli, che talvolta vengono proposti in adozione a

due coppie di coniugi disponibili a mantenere i contatti tra i bambini (adozione aperta).

• A volte sono avviati all’adozione internazionale i bambini appartenenti a minoranze

etniche che vengono discriminate all’interno del Paese d’origine.

La tabella che segue riporta la suddivisione per fasce di età dei minori per i quali è stata concessa l’autorizzazione all’ingresso in Italia, con riferimento a genitori adottivi residenti in Piemonte, nell’anno 2007 (fonte dati: Commissione per le Adozioni Internazionali). Tabella 5-Minori inseriti a scopo di adozione internazionale presso coppie residenti in Piemonte

In Piemonte Per favorire l’adozione di questi bambini ed anche di bambini grandicelli, la Legge184/83 (così come modificata dalla Legge 149/01) prevede che il Tribunale per i Minorenni possa dare precedenza nella istruttoria alle domande di quei coniugi che si dichiarano effettivamente disponibili all’accoglienza di minori che presentano le citate caratteristiche. La Regione Piemonte ha stabilito, a questo proposito, di intervenire a sostegno delle famiglie che adottano un minore di età superiore a dodici anni o con handicap accertato, con misure di carattere economico, valide fino alla maggiore età dell’adottato, anche in presenza di una sentenza definitiva di adozione (DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003).

2007

ETA’ n° %

< 1 anno 52 30.2

1-4 anni 65 37.8

5-9anni 48 27.9

10 anni e più 7 4.1 TOTALE 172 100

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La Regione Piemonte sta, inoltre, attivando sul territorio piemontese una rete di servizi sanitari volti alla precoce valutazione dello stato psicofisico dei minori adottati provenienti da altri Paesi e alla programmazione di interventi specialistici di sostegno rivolti alla genitorialità adottiva.

Chi può offrire la disponibilità all’adozione La coppia che decide di adottare un minore deve possedere alcuni requisiti (disciplinati

dall’art. 6 della Legge 184/83 e dalle successive modifiche) che la legge ha posto per

garantire all’adottato la famiglia in cui crescere, e precisamente:

• essere coniugati da almeno tre anni o dimostrare di aver mantenuto una convivenza

stabile, la cui durata - compresa quella del matrimonio - sia di tre anni; la stabilità della

convivenza è accertata dal Tribunale per i Minorenni (art. 6, 4° comma);

• essere affettivamente idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che si intende

adottare (che non sono requisiti autocertificabili ma oggetto di approfondimento nel corso

dei colloqui con l’équipe adozioni e con il giudice dell’Ufficio Adozioni);

• la differenza di età fra genitori e figlio deve essere compresa tra 18 e 45 anni salvo le

eccezioni previste dalla Legge.

I dati relativi all’età vanno riferiti ad entrambi i coniugi, ed hanno lo scopo di garantire

all’adottato una famiglia in grado di crescerlo e educarlo fino all’età adulta, in una condizione

che si avvicini il più possibile alla genitorialità biologica.

Le competenti Autorità straniere applicano norme e consuetudini del proprio ordinamento per

quanto concerne la differenza di età tra adottato e adottante non sempre corrispondenti alla

legislazione italiana.

Doppia domanda

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La coppia che partecipa ai corsi organizzati dalla Regione Piemonte, è spesso a

digiuno di informazioni e attende che “gli esperti” approfondiscano le tematiche inerenti

l’adozione, per arrivare ad una scelta consapevole ed anche per decidere se depositare

subito o successivamente alla Cancelleria del Tribunale per i Minorenni la dichiarazione di

disponibilità all’adozione e verso quale tipo di adozioni orientarsi (nazionale o internazionale).

Proprio sulla possibilità di presentare entrambe le domande di adozione, possibilità

riconosciuta dalla legge, è opportuno soffermarsi.

Premesso che possono essere molte le motivazioni che portano alla presentazione della

doppia domanda, tra le quali la prevalente è quella di poter avere maggiori possibilità di

realizzare l’adozione, è importante tenere presente che ad un certo punto del percorso solo

una delle due adozioni potrà realizzarsi.

Poiché c’è una sostanziale differenza tra adozione nazionale ed internazionale, come già

precedentemente spiegato, sarebbe davvero importante che le coppie definissero meglio

quali risorse personali e di coppia intendono mettere in gioco e per quale tipologia di

adozione si sentono più adatte.

Occorre dunque che la coppia pensi responsabilmente al passo che intende compiere e al

bambino per il quale immagina di poter offrire la migliore accoglienza. La procedura 1. La presentazione della domanda-dichiarazione di disponibilità La coppia che intende adottare un bambino innanzitutto deve dare la propria disponibilità

all’adozione, seguendo un preciso iter procedurale. Questa fase è identica sia per quanto

riguarda l’adozione nazionale che quella internazionale. Ecco i primi passi da compiere:

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A. La coppia contatta l’équipe sovrazonale per le adozioni competente per il proprio

territorio (vedi allegato 1) per:

• ottenere le prime informazioni

• iscriversi e partecipare al corso di informazione organizzato dalle équipes, in ambito

regionale, in collaborazione con gli Enti Autorizzati 9.

• ritirare gli appositi moduli predisposti per la dichiarazione di disponibilità presso le

singole sedi delle equipes sovrazonali o in occasione dei citati corsi.

B. Dopo aver effettuato tali passaggi, la coppia si reca presso la Cancelleria Adozioni del

Tribunale dei Minorenni di Torino, sito in c.so Unione Sovietica 325 per depositare:

• i moduli di dichiarazione di disponibilità all’adozione, compilati in ogni parte, (vedi allegato 2)

• una fotografia propria o della famiglia, non in formato tessera

• il consenso dei rispettivi genitori, in quanto ascendenti

• ed ogni altra eventuale documentazione eventualmente prevista dalla normativa

vigente.

All’atto della presentazione della domanda, la coppia viene accolta per un colloquio

informativo dalle Assistenti Sociali dell’Ufficio Adozioni.

In questa occasione viene fissato l’appuntamento per il colloquio conclusivo con un giudice

del Tribunale per i Minorenni, che sentirà la coppia, una volta pervenute le relazioni dei

servizi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia (nel concreto dopo circa 6-8

mesi).

9 A tale proposito, si ricorda che la Regione Piemonte con specifico atto deliberativo (D.G.R. n. 90-4331 del 13.11.2006) ha approvato le “Linee di indirizzo per l’organizzazione dei corsi di preparazione per le coppie aspiranti all’adozione nazionale ed internazionale”. Tali linee di indirizzo definiscono i destinatari dei suddetti corsi, le sedi ed i criteri organizzativi, i criteri di qualità, gli obiettivi, i contenuti e le metodologie; viene inoltre richiamata l’importanza di una integrazione armonica tra i diversi “saperi” (Equipe adozioni ed Ente autorizzato con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato), attraverso la condivisione delle informazioni da trasmettere alle coppie in modo che risultino qualificate, coerenti ed efficaci.

17

C. I coniugi, al momento della presentazione della domanda ricevono dalla Cancelleria la

documentazione da consegnare personalmente entro 15 giorni all’équipe sovrazonale per le

adozioni e alla Medicina Legale dell’A.S.L di competenza; in particolare si tratta di una lettera

di incarico all’espletamento delle indagini e degli accertamenti sanitari. L’équipe sovrazonale e il Servizio di Medicina Legale rilasciano alla coppia le ricevute

dell’avvenuta consegna, che la coppia stessa dovrà far pervenire al Tribunale per i Minorenni.

La presentazione dei moduli non è un traguardo, ma la prima tappa di un lungo cammino,

iniziato con la partecipazione al corso di informazione – preparazione, avente lo scopo di

fornire indicazioni alla coppia per capire se l’ adozione è la scelta giusta per loro.

Nei quattro mesi successivi alla data di deposito della dichiarazione di disponibilità si espleta

la fase istruttoria che consiste, come prevede la normativa in materia, in accertamenti di

carattere sanitario e in colloqui con l’assistente sociale e lo psicologo dell’equipe di

riferimento finalizzati ad accertare l’idoneità della coppia ad accogliere in adozione un

bambino in stato di adottabilità.

Gli incontri avvengono presso la sede dei servizi ed è anche prevista una visita domiciliare, al

fine di poter comporre un quadro che sia il più completo possibile.

A conclusione dell’istruttoria, l’équipe invia al Tribunale per i Minorenni una relazione scritta

che descrive la situazione personale, relazionale e ambientale degli aspiranti genitori adottivi.

La legge sull’adozione accentua il ruolo del giudice minorile quale interprete delle norme e

garante della loro corretta applicazione; quindi le funzioni svolte dal Tribunale non sono solo

formali, di trasmissione e trascrizione degli atti, ma anche di verifica nel merito della

documentazione relativa all’adozione, verifica che si esplica in particolare mediante il

colloquio finale con un giudice.

La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha validità tre anni dalla data del

deposito e non prevede l’ emissione di alcun decreto da parte del Tribunale per i Minorenni.

Nell’adozione nazionale, si parla di affidamento preadottivo facendo riferimento al periodo di

un anno che deve trascorrere prima della ratifica definitiva dell’adozione da parte del

Tribunale per i Minorenni, una volta accertato il positivo inserimento del bambino in famiglia.

18

Nell’adozione internazionale, bisogna distinguere tra adozione e affidamento preadottivo.

Quest’ultimo decorre quando, in relazione alla procedura prevista dal paese estero,

“l’adozione debba perfezionarsi dopo l’arrivo del bambino in Italia”. Si tratta di casi in cui la

procedura di adozione non viene terminata nel paese estero e il bambino viene dato in affido

o tutela alla coppia che, una volta in Italia, ne diviene affidataria per la durata di un anno. Al

termine, il Tribunale per i Minorenni verifica l’adeguatezza dell’inserimento familiare secondo

“il conforme interesse del bambino”, e pronuncia l’adozione.

Se invece il procedimento all’estero si è concluso con una sentenza di adozione, il Tribunale

per i Minorenni, dopo opportune verifiche, ne dispone l’immediata trascrizione nei registri

dello stato civile.

In Piemonte

La normativa nazionale in tema di adozioni ed affidamenti familiari pone in capo alle Regioni il compito di attuare interventi informativi e formativi per la diffusione di un corretto atteggiamento verso la tutela dell’infanzia, e per una più ampia cultura dell’accoglienza. A tal fine la Regione Piemonte con L.R. n.30 del 16 novembre 2001, ha istituito la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari, che ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in un’ottica di promozione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in difficoltà, alla prevenzione dell’abbandono e agli interventi di cooperazione internazionale. Inoltre, la L.R. n. 30/2001 ha istituito l’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, primo servizio pubblico in Italia avente funzione di Ente Autorizzato all’intermediazione nell’adozione internazionale, che promuove progetti a favore dei bambini in difficoltà e contemporaneamente permette l’incontro tra i minori adottabili e le famiglie desiderose di accoglierli. L’Amministrazione Regionale, con un DGR n.27-2549 del 26 marzo 2001, ha ridefinito l’assetto delle équipes adozioni, già istituite fin dal 1986. Tale provvedimento stabilisce che le attività istruttorie, sociali e psicologiche, relative all’iter adottivo siano affidate ad un’équipe composta da operatori individuati, in base a specifiche competenze, tra il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi degli Enti locali. Attualmente le équipe adozioni operanti nella Regione Piemonte sono ventidue (vedi allegato1). E’, inoltre, necessario sottolineare che la Regione Piemonte, considerando che la coppia, nell’ambito dell’iter istruttorio deve sottoporsi ad accertamenti presso la Medicina Legale dell’A.S.L. di riferimento, ha fissato nuove procedure per la formulazione dell’idoneità fisica delle coppie aspiranti all’adozione e soprattutto la gratuità di tali accertamenti (DGR. n. 37 – 9945 del 14 luglio 2003).

19

2. L’adozione nazionale

Come già detto, l’ adozione è consentita a favore di minori dichiarati in stato di

adottabilità perché in stato di abbandono ovvero privi di assistenza materiale e morale da

parte di genitori o di parenti tenuti a provvedervi.

La famiglia d’origine, composta da genitori e parenti entro il quarto grado viene

valutata sulla base delle reali capacità di allevare, educare e mantenere il bambino.

La condizione di abbandono non è quindi mancanza assoluta di assistenza, ma

consiste nella carenza di un rapporto significativo o in grave trascuratezza, maltrattamenti

psicologici e fisici o abusi, anche di natura sessuale, tali da creare un grave danno e

compromettere lo sviluppo fisico e psichico del bambino 10.

La dichiarazione di adottabilità è pronunciata con sentenza. Tale sentenza può essere

impugnata dal Pubblico Ministero, dai genitori del minore e dai parenti entro il quarto grado

davanti alla Corte d’Appello e in seguito, eventualmente, davanti alla Corte di Cassazione,

entro i termini previsti dalla normativa vigente. A tal proposito, va tenuto presente che le

udienze in Corte d’Appello possono essere fissate anche ad oltre un anno dalla

presentazione del ricorso.

Nella grande maggioranza dei casi, quindi, occorrerà del tempo perché la

dichiarazione di adottabilità diventi definitiva.

Nel momento in cui viene avviata la procedura di adottabilità, viene nominato dal

Tribunale per i Minorenni un difensore del minore, nella persona di un avvocato esperto nella

materia minorile, che rappresenterà il minore nel corso di tutta la procedura.

10 Si ricorda che in base alla normativa vigente una donna ha il diritto di scegliere di non riconoscere il proprio nato e quindi di partorire in anonimato: i Servizi socio-sanitari hanno l’obbligo di affiancare la donna e di prospettarle tutte le forme di sostegno alla maternità ed alla genitorialità, nel caso in cui decidesse di procedere al riconoscimento, affinché donna possa decidere in modo autonomo e consapevole.

20

In questo caso, avviata la procedura per l’eventuale dichiarazione dello stato di

adottabilità, su iniziativa della Procura Minorile, il Tribunale per i Minorenni, in base ad un

protocollo operativo sottoscritto con gli enti locali del Piemonte e della Valle d’Aosta, può

decidere l’inserimento del minore presso una coppia avente i requisiti per la sua futura

eventuale adozione, anche se la situazione risulta ancora non giuridicamente definita: si tratta

del cosiddetto “affidamento a rischio giuridico”

Questa scelta viene fatta dal Tribunale per i Minorenni che lo dispone, nell’esclusivo

interesse del bambino, allo scopo di contenere i tempi di permanenza in comunità e i danni

che ne possono derivare.

Si parla di affidamento a rischio giuridico perché:

1) si tratta di un affidamento

2) sussiste il rischio connesso all’esito del ricorso avverso la dichiarazione di adottabilità

da parte dei familiari del bambino davanti alla Corte d’Appello.

Affidamento a rischio vuol dire che:

a) il minore potrebbe rientrare nella sua famiglia d’origine;

b) saranno necessari tempi lunghi prima della conclusione della procedura;

c) il minore può mantenere i rapporti con la famiglia d’origine, incontrando i

familiari in sedi adeguate (luoghi neutri), alla presenza di un operatore; tali

incontri possono anche protrarsi nel tempo e avere una certa frequenza (è il

Tribunale per i Minorenni che nel suo procedimento, di volta in volta, decide se

mantenere o meno i contatti tra il bambino e le sue origini).

La coppia può scegliere di offrire tale disponibilità, segnalandolo nella fase istruttoria

all’équipe adozioni.

I coniugi che si rendano disponibili ad affrontare il rischio giuridico devono sapersi misurare

con i seguenti aspetti :

a) l’incertezza sull’esito della procedura

a) la non prevedibilità dei tempi di definizione della procedura

b) la capacità di mantenere atteggiamenti non giudicanti nei confronti della famiglia

21

d’origine del bambino

c) l’attitudine a stabilire un rapporto di collaborazione reciproca con operatori ed

istituzioni.

d) la capacità di accettare le, soventi, inevitabili regressioni del bambino al rientro dalle

visite in luogo neutro

Al termine delle procedure, il bambino può diventare adottabile e il collocamento a rischio

giuridico si trasforma in affidamento preadottivo della durata di un anno. Trascorso l’anno,

può essere pronunciata l’adozione, che produrrà i suoi effetti giuridici.

Qualora il ricorso della famiglia di origine venga accolto, l’Autorità Giudiziaria dovrà

individuare la migliore collocazione per il bambino.

Sarà compito dei servizi accompagnare il bambino e la coppia in questa nuova fase

della vita. La disponibilità alla situazione di rischio giuridico presuppone la capacità della

coppia di stabilire con il bambino un rapporto affettivo, nonostante l’incertezza della

situazione giuridica. Il sostegno degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari sarà

pertanto costante.

In Piemonte Con DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003, l’Amministrazione Regionale ha previsto che nel caso di minori in affidamento a rischio giuridico, agli affidatari debba essere erogato, indipendentemente dal reddito, un contributo economico, pari al rimborso spese corrisposto alla famiglia affidataria che, per effetto del medesimo provvedimento, è stato equiparato all’importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi (INPS).

L’incontro tra coppia e il bambino Il Tribunale per i Minorenni, procede ad una valutazione comparata tra le coppie che

presentano le caratteristiche più adatte a quello specifico bambino. Quando l’abbinamento è

deciso, i tempi e le procedure per l'inserimento in famiglia sono modulati in base alle

caratteristiche ed alle esigenze del bambino.

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Il Tribunale presenta all’équipe adozione di riferimento della coppia individuata in sede di

comparazione, la situazione del minore loro abbinato. 11

∇ L’équipe adozioni incontra la coppia per proporre l’abbinamento, presentando la

situazione del minore.

∇ Una volta espressa la propria disponibilità ad accogliere il bambino, la coppia si reca

con gli operatori nella Comunità o presso la famiglia affidataria che ospita il minore, per

la prima conoscenza.

Sono attimi emozionanti e intensi per tutti. Da quel momento la coppia può intrattenersi

con il bambino, e concordare i tempi di visita con gli educatori della Comunità o con gli

affidatari, d’intesa con l’Equipe di riferimento, nel rispetto dei tempi del bambino: inizia

così un percorso di conoscenza.

Giornate frenetiche attendono la coppia: preparare la cameretta, adattare la casa,

procurare tutto ciò che serve al bambino. Dopo una lunga attesa tutto avviene in fretta, i

ritmi di vita si modificano e diventano impetuosi, sulla spinta della felicità e

dell’entusiasmo.

L’arrivo del bambino nella famiglia è un momento gioioso, che resterà impresso ed

indelebile nella memoria, nonostante le difficoltà del bambino, che ha lasciato figure note

e spazi abituali e si ritrova con persone e luoghi a lui sconosciuti fino a quel momento.

È consigliabile prevedere un periodo di ambientamento durante il quale il bambino non

sia eccessivamente disorientato da visite di parenti e amici. Il cambiamento, per lui, è già

stato enorme e ha bisogno di stabilità di rapporti e di luoghi. I genitori sono seguiti

costantemente dagli operatori dei servizi, che li aiutano ad entrare in relazione con il

bambino. Fondamentali risultano le informazioni sulle abitudini del bambino fornite dagli

educatori delle comunità, che aiutano a comprendere meglio manifestazioni e

comportamenti del minore.

11 Occorre tenere presente che il Tribunale per i Minorenni, per alcune situazioni particolari di minori (grandi, problematici, disabili) può procedere alla convocazione diretta di più coppie, per la presentazione di tali situazioni.

23

3. L’adozione internazionale

La legge sull’ adozione internazionale (L.476/98) ha ratificato la Convenzione internazionale

dell’Aja del 1993. Si tratta di un accordo sulla protezione dei minori e la cooperazione in

materia di adozione internazionale che impegna sia i Paesi di provenienza dei bambini sia i

paesi di accoglienza

La Convenzione siglata all’ Aja si fonda sul principio culturale che considera la famiglia come

il luogo privilegiato per la crescita sana di un bambino.

Afferma con decisione che qualora non sia possibile reintegrare un minore nel suo

nucleo originario, o in una famiglia adottiva del suo Paese di nascita, si può valutare l’ ipotesi,

nel solo interesse del minore, di procedere ad un’ adozione internazionale.

Si introduce un concetto chiave: il principio di sussidiarietà dell’ adozione internazionale.

Questo principio impegna gli Enti Autorizzati a realizzare progetti di cooperazione

internazionale affinché i bambini possano primariamente restare nella loro famiglia e nella

loro nazione di origine.

Cosa significa questo per le famiglie che si aprono all’ accoglienza? Significa che la maggior

parte dei bambini adottabili difficilmente sono neonati, ma più probabilmente bambini in età

prescolare o scolare, con particolari difficoltà, che necessitano di cure, che possono essere

stati rifiutati o aver vissuto in luoghi diversi (istituti, famiglie affidatarie, case famiglia…) che

appartengono a razze, tribù ed etnie minoritarie e discriminate in un Paese .

Spesso si è portati a pensare che i bambini che arrivano dall’estero siano abbandonati

soprattutto a causa della povertà delle loro famiglie. Questa risulta essere una

24

semplificazione. La sola povertà difficilmente è l’unica ragione che porta alla dichiarazione di

adottabilità anche nei Paesi Stranieri.

A differenza dell’ adozione nazionale, quella internazionale prevede il rilascio da parte del

Tribunale per i Minorenni di un decreto di idoneità valido fino alla fine della procedura.

In caso di non idoneità della coppia il relativo decreto, entro 10 giorni dalla sua notifica può

essere impugnato in Corte d’Appello, Sezione Minorenni.

L’idoneità comporta per la coppia l’obbligo di conferimento di incarico a uno degli enti autorizzati per l’adozione internazionale (vedi elenco in calce al volume), entro un anno

dalla notifica del decreto, perché ne curi la procedura.

Se la situazione familiare nel corso del tempo si modifica in modo rilevante, il decreto potrà

essere revocato dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta del Pubblico Ministero, a seguito

della segnalazione dell'equipe adozioni, dell'ente autorizzato o dello stesso Tribunale.

All’Ente spetta il compito di formare e preparare i futuri genitori, curare la procedura adottiva

con il paese estero. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligatorio (a differenza di quanto avviene in

altri paesi dell’Europa).

Alla coppia spetta il compito di scegliere l’ ente autorizzato a cui affidarsi, per questo è

importante che la scelta sia fatta con la dovuta attenzione.

La scelta dell’ ente è infatti importante; la coppia deve attivarsi con sollecitudine,

partecipando, quanto prima, ai momenti conoscitivi eventualmente proposti dai vari enti. Solo

dopo aver ottenuto il decreto di idoneità potrà avviare l’iter per il conferimento dell’ incarico

(partecipazione a corsi formativi, colloqui con i professionisti dell’ ente….).

25

E’ importante usare bene il tempo a disposizione, un anno sembra lungo, ma raccogliere con

accuratezza le informazioni necessarie e conoscere i vari enti autorizzati porta via molto

tempo.

In sintesi si elencano le tappe principali che una coppia deve seguire dopo essere stata

dichiarata idonea all’adozione internazionale:

1. la coppia conferisce l'incarico entro un anno dalla notifica del decreto ad un ente

autorizzato: solo in questo modo il decreto conserva la sua validità sino al termine del

procedimento.

2. l'Ente trasmette copia dell'incarico al Tribunale, all'equipe adozioni e alla Commissione

per le adozioni internazionali;

3. l’Ente provvede alla formazione e all’accompagnamento della coppia nel periodo che

precede l’abbinamento;

4. l'Ente svolge ogni procedura presso il paese estero e trasmette la proposta di

"incontro" con il bambino da adottare;

5. l'Ente, raccolto il consenso della coppia, porta a termine la procedura presso le autorità

straniere;

6. l’Ente trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento

straniero, al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione;

7. la Commissione, su richiesta dell'Ente, autorizza l'ingresso e la residenza permanente

del bambino adottato in Italia;

8. Il Tribunale, verificata la regolarità del procedimento, ordina la trascrizione del

provvedimento di adozione nei registri di stato civile.

Queste tappe che richiedono tempo ed energie mettono in comunicazione “due

mondi”: quello dei futuri genitori e quello del bambino.

Nell’ adozione internazionale l’’incontro avviene nel paese straniero. Questo

comporta spesso per la coppia un lungo viaggio, con tempi di permanenza variabili a

seconda della procedura in vigore nello Stato stesso. Per portare a termine l’adozione

26

in alcune Nazioni è necessario intraprendere anche due o più viaggi. Alcuni Paesi ad

esempio richiedono alle coppie più viaggi a distanza di mesi, altri invece un soggiorno

unico e di lunga durata. Questa permanenza è necessaria per lo svolgimento delle

pratiche e delle verifiche stabilite dalla legislazione del Paese straniero ma soprattutto

perché quello è il momento in cui si inizia a conoscersi: come in tutte le famiglie è

necessario del tempo per iniziare a comprendersi e crescere insieme. Durante questi

viaggi si inizia a conoscere il bambino nel suo ambiente, si entra in contatto con il suo

mondo e la sua storia.

La coppia all’estero è seguita dal referente dell’Ente autorizzato, che si occupa delle

pratiche burocratiche, delle traduzioni e del sostegno alla coppia durante la convivenza

con il bambino.

Per la coppia, tutto è nuovo, il clima, l’alimentazione e soprattutto la cultura e la lingua.

La coppia deve sapersi “ambientare” in territorio straniero, accettare abitudini e

consuetudini del paese, ottemperare agli obblighi burocratici, superare le difficoltà in

modo rispettoso.

Gli Enti Autorizzati svolgono la loro attività in base a precisi requisiti previsti dalla legge

la cui osservanza viene verificata dalla Commissione per le Adozioni internazionali sia

in occasione del rilascio dell’ autorizzazione ad operare, sia in virtù di controlli

periodici.

La Commissione per le adozioni internazionali, con sede a Roma, è l’Autorità

Centrale italiana in materia di adozioni internazionali .

Questo organismo, introdotto dalla Convenzione dell'Aja, effettua un controllo sulle

adozioni internazionali, collaborando con le Autorità Centrali delle nazioni aderenti, al

fine di garantire che l'intero percorso della procedura di adozione presenti tutti i

requisiti "per realizzare la protezione dei minori", in conformità ai principi etici e giuridici

affermati dalla convenzione stessa.

Per ogni adozione internazionale, presso la Commissione per le Adozioni

Internazionali, viene aperta una procedura, con la raccolta dei documenti inviati dal

Tribunale e dagli Enti autorizzati. La Commissione stessa, dopo aver effettuato il

controllo sulla documentazione italiana ed estera, autorizza, su richiesta dell’Ente,

l’ingresso e la residenza permanente del bambino adottato in Italia.

27

La Commissione promuove iniziative di formazione, di informazione e di studio sulle

tematiche legate all'adozione, la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo

dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, stipula accordi bilaterali con i

paesi stranieri.

I costi dell’adozione internazionale e i benefici introdotti dalla nuova normativa. L’adozione internazionale comporta spese inevitabili e non riducibili, che purtroppo gravano

sulle coppie adottanti.

Tali costi:

-in parte sono riconducibili al servizio reso dall’ente autorizzato in Italia (gli Enti autorizzati,

con una sola eccezione dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali della Regione

Piemonte, hanno natura privata e non ricevono finanziamenti statali e/o regionali per lo

svolgimento della propria attività);

-in parte si riferiscono allo svolgimento della procedura adottiva nel paese straniero;

-in parte sono legati all’apposizione dei visti consolari necessari per dare valore legale nel

paese straniero alla documentazione inerente alla coppia.

A queste spese si aggiungono quelle di viaggio (a volte più di uno) e soggiorno della coppia

nel paese d’origine del proprio figlio. La Commissione per le Adozioni Internazionali, dopo

aver svolto un accurato lavoro di monitoraggio, ha reso pubbliche sul proprio sito

(www.commissioneadozioni.it “i costi dell’adozione”) le tabelle di costo dei singoli Enti

autorizzati.

Il controllo svolto dalla Commissione sulle spese di adozione non si “accontenta” del generico

impegno a rispettare i valori fissati nelle tabelle: entro sessanta giorni dal rientro del nucleo

familiare in Italia, l’Ente autorizzato deve fornire alla Commissione la certificazione delle

spese effettuate dalla singola coppia.

L’istituzione da parte della Regione Piemonte dell’Agenzia Regionale per le Adozioni

Internazionali quale Ente autorizzato ad attività di intermediazione per le adozioni

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internazionali costituisce la prima forma di partecipazione diretta del settore pubblico alle

spese generali per i servizi finalizzati all’adozione internazionale.

La legge 31 dicembre 1998, n. 476 ha previsto alcuni benefici per facilitare le coppie che

adottano all’estero. Infatti essa consente di poter dedurre dalla denuncia dei redditi nella

misura del 50% le spese sostenute per l’adozione e certificate dall’Ente autorizzato.

Nasce una nuova famiglia Il primo incontro tra il bambino e i genitori adottivi è avvolto da intense emozioni: le attese, le

ansie, le preoccupazioni, le speranze vissute dall'inizio del percorso adottivo si concentrano in

queste fasi iniziali della conoscenza.

Fino al momento dell’incontro i genitori si domandano: "nostro figlio" si legherà a noi? Ci

accetterà? Manifesterà da subito un attaccamento oppure ci terrà a distanza? E noi saremo

capaci di sentire quel bambino nostro figlio?

Dal momento del primo contatto con il bambino, inizia un percorso di conoscenza che

dall’estraneità porterà alla familiarità e alla costruzione di un forte legame affettivo. I genitori

devono riformulare il loro progetto di vita considerando “quel” bambino concreto che è sempre

diverso da quello immaginato.

Ma se gli adulti hanno delle aspettative, lo stesso vale per il bambino. Ecco alcuni dei

suoi desideri, dubbi e timori più comuni:

♦ Può desiderare di incontrare i suoi nuovi genitori adottivi, avere una famiglia, riprovare

una seconda volta ed essere perciò disposto ad investire in nuovi legami affettivi;

♦ Può aver rinunciato a tutto questo perché ha aspettato troppo prima che qualcuno

venisse a prenderlo e ora non ha più speranza in un incontro;

♦ Può essere così abituato a fare da solo da avere un atteggiamento di diffidenza, di

autosufficienza tale da tenere a distanza ogni rapporto affettivo coinvolgente;

♦ Può aver già provato panico, paura, delusione e quindi reagire con rabbia

29

scoraggiando così i tentativi di chi vuole entrare in relazione con lui;

♦ Può avere difficoltà a lasciare i suoi legami, i compagni, le educatrici;

♦ Può essere provocatorio anche in modo incisivo, per mettere alla prova i nuovi adulti

che si occupano di lui.

Il bambino affronta inevitabilmente una frattura con il passato: abbandona luoghi,

situazioni, rapporti, oggetti. Vive la perdita dei suoi punti di riferimento, lascia un ambiente

che conosceva bene (anche se non adatto ad una crescita equilibrata), per affrontare

qualcosa che ignora e da cui può essere spaventato.

È importante, fin dai primi momenti, accogliere la sua storia e i suoi legami

precedenti aiutandolo a tenere vivi ricordi e sensazioni senza imporgli di dimenticare.

I bambini amano sentire il racconto dell'incontro e sovente pongono domande per saperne

di più: "come ero vestito?", "quali erano le prime parole che ho detto?", "come si chiamavano i

miei compagni?"

A questo fine potrà risultare utile conservare oggetti, fotografie, filmini, magari il giocattolo

preferito o qualche oggetto tipico del Paese di provenienza del bambino (nel caso di adozione

internazionale). Tutto ciò aiuterà i genitori a raccontare la storia del loro primo incontro e delle

fasi successive più significative.

E’ importante, infatti, che genitori e bambino imparino a costruire un autobiografia, la loro

“storia comune” in cui le fantasie sulla nascita, le paure relative all’abbandono si confrontino

con l’esperienza reale nella famiglia di accoglienza.

Il bambino arriva infatti nella famiglia adottiva privo di memorie comuni e l’ascolto e lo

scambio con i nuovi genitori lo dovrà aiutare a dare significato al proprio mondo immaginario,

costruendo una narrazione comune che gli permetta di trovare un posto ben preciso nella

nuova famiglia.

L’arrivo del bambino in famiglia rivoluziona abitudini e ritmi di vita, ma porta con sé la grossa

gioia di diventare finalmente genitori. Molti parenti e amici vogliono conoscere il nuovo

30

arrivato e talvolta il clima familiare si carica di euforia ed eccitazione. Occorre quindi ricordare

alla coppia che il bambino adottato, qualunque sia la sua provenienza, ha bisogno di stabilità

e tempo per potersi legare affettivamente ai nuovi genitori, che deve riconoscere fin dall’inizio

come figure di riferimento. Sarà solo attraverso i sentimenti di fiducia e credibilità verso i

nuovi genitori, che si strutturerà pian piano il processo di attaccamento e di costruzione di una

relazione affettiva, secondo i tempi e i modi del bambino e nel rispetto della sua storia e del

suo passato.

Nell’adozione nazionale l’integrazione nell’ambiente di vita, sociale e familiare, può

apparire più facile e senza problemi. Come dicono alcuni genitori adottivi “…ci sembra che il

bambino sia stato con noi da sempre…”, a testimonianza di un legame che sta mettendo

radici profonde. Occorre tuttavia essere preparati ad accogliere e decifrare i segnali che il

bambino invia, attraverso indicatori psicologici, comportamentali e relazionali, per affrontare

insieme i momenti critici dello sviluppo e della crescita, senza dimenticare o ignorare la sua

storia passata, che lo contraddistingue come essere unico ed irripetibile.

Anche con l’adozione nazionale può verificarsi l’abbinamento con bambini di diversa etnia, dichiarati adottabili in Italia.

In un’adozione internazionale i genitori devono confrontarsi con la diversità, che può

essere etnica e/o culturale, soprattutto quando il bambino è già grande. Questo significa

avere a che fare, tra l’altro, con un diverso modo di comunicare e di relazionarsi, con

comportamenti non così simili ai nostri, magari improntati alla precoce responsabilizzazione

ed indipendenza, alla libertà e autonomia di movimento.

Poiché il bambino ha abitudini e modalità relazionali diverse dalla nostre, è necessario

che la coppia impari a familiarizzare con la nuova cultura già prima dell’incontro, attraverso i

percorsi di formazione proposti dall’Ente Autorizzato.

Durante il percorso formativo viene per esempio proposto alle coppie di imparare

alcune parole chiave nella lingua del bambino, in modo da favorire i primi approcci fra i futuri

genitori e figli; inoltre, i membri della coppia vengono guidati lungo un cammino immaginario

che li aiuta a rappresentarsi le situazioni più comuni che si troveranno ad affrontare. In questo

modo i coniugi giungeranno all’incontro con il bambino con qualche strumento in più per

affrontare la complessa realtà dei primi momenti insieme.

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Sono da segnalare poi i problemi che possono nascere a scuola e nell’ambiente

sociale allargato dove c’è il rischio che prevalgano curiosità e diffidenza, una grave insidia al

corretto inserimento del bambino, molto sensibile al clima che percepisce intorno a sé.

La sfida dell’adozione sta proprio in questo: nell’accogliere e riconoscere senza

condizioni un bambino “straniero e sconosciuto”, la sua storia, la sua identità etnica e

culturale, le sue caratteristiche individuali, gli eventi anche traumatici che lo hanno

interessato, per farlo diventare figlio per sempre.

In Piemonte INFORMAdozioni è il nuovo servizio gratuito di informazione e consulenza sull’adozione promosso dalla Regione Piemonte e gestito dall’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, rivolto alle coppie aspiranti all’adozione nazionale e/o internazionale, alle famiglie adottive e agli educatori scolastici. Il Servizio è dedicato all’utenza residente in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e fornisce informazioni, approfondimenti e consulenze legate all’istituto dell’adozione nazionale e internazionale, sul percorso adottivo e su eventi e iniziative organizzate da: Commissione Adozioni Internazionali, Tribunale per i Minorenni, Equipes Sovrazonali, Enti Autorizzati ed Associazioni familiari.

Il primo anno in famiglia

Con l’inserimento stabile nella famiglia adottiva il bambino abbandona lentamente gli

atteggiamenti di timore e incertezza sul futuro. A poco a poco diventa più sicuro, stringe

legami e relazioni sempre più strette con i genitori e con i parenti, allenta le barriere difensive,

dietro le quali spesso si nascondono i fantasmi di storie di abbandono, violenza e

maltrattamento. Ecco che allora possono emergere i segnali di una sofferenza antica, forse

mai espressa, che cerca il modo e il tempo per essere raccontata ed elaborata nella relazione

con i nuovi genitori.

Anche dopo l’adozione potrebbero sorgere difficoltà di varia natura, riconducibili a

problematiche di ordine psicologico e sociale , che rendono indispensabile l’assistenza degli

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esperti dei Servizi o degli Enti Autorizzati, che insieme dovranno integrarsi e collaborare per

sostenere e consolidare la nuova identità familiare.

L’obiettivo dell’adozione è quello di rispondere al fondamentale bisogno di un bambino di

stabilire delle adeguate relazioni di attaccamento e di ricevere le cure necessarie alla sua

crescita.

Quindi è importante che la famiglia adottiva sia accompagnata per favorire la costruzione di

buoni legami di attaccamento e di appartenenza.

In tutti i casi, comunque, il Tribunale per i Minorenni chiede alla famiglia di collaborare con gli

operatori per monitorare l’inserimento adottivo, osservare insieme i nuovi equilibri ed

eventualmente intervenire qualora si manifestino delle difficoltà.

Infatti l’aiuto degli operatori può riguardare vari aspetti:

sostenere i genitori nella costruzione di una buona identità adottiva e nello

svolgimento del loro ruolo

favorire la costruzione di un legame di attaccamento sicuro tra genitore e

bambino

aiutare i genitori ed il bambino ad affrontare le specifiche sfide che l’adozione

comporta, rafforzando le loro risorse

favorire l’aiuto per gestire ed affrontare le specifiche problematiche

psicologiche, comportamentali, di apprendimento o post-traumatiche

dell’adottato.

Sostenere la famiglia adottiva nel processo di riconoscimento della storia

originaria del bambino, della sua differenza etnica, somatica e culturale anche

rispetto al contesto sociale allargato.

Si comprende quindi l’importanza dell’opera svolta dai Servizi sociali e sanitari e dagli Enti

Autorizzati che hanno visto nascere la nuova famiglia adottiva e che la accompagnano nella

fase dell’assestamento su nuovi e sconosciuti equilibri. La funzione di sostegno e aiuto alla

coppia e al bambino non deve essere vissuta come un’azione di controllo, bensì come una

risorsa in più su cui poter contare per giungere ad una corretta integrazione familiare e

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sociale, sia per il bambino adottato italiano che per quello straniero.

Una delle tappe importanti nella vita della nuova famiglia, è l’ingresso del bambino nel mondo

della scuola:la prima rilevante esperienza di comunità extra familiare. Scuola e famiglia hanno

il compito di potenziare nel bambino la capacità di stringere legami e promuovere relazioni

che attivino il ben-esser, aiutandolo a costruire la propria identità anche attraverso il racconto

della sua storia originale.

II problema della diversità delle proprie origini o della propria appartenenza etnica, dovrà

essere affrontato attraverso un patto di collaborazione che insegnanti e genitori potranno

realizzare quando, nella programmazione scolastica, verranno affrontati temi quali:” chi siamo

e da chi proveniamo”, la ri-costruzione della storia delle origini individuali e familiari.

Ecco allora che anche il bambino adottato e la sua famiglia devono essere protagonisti, come

gli altri, narratori di una storia ed appartenenza un po’ particolari.

Con l’aiuto degli insegnanti potrà migliorare la conoscenza di sé e degli altri oltre che gli

apprendimenti di tipo didattico, favorendo in questo modo continuità tra gli interventi del

passato e la vita attuale.

Il sostegno post adottivo Considerando quanto sin qui esposto, si comprende allora come sia molto importante

utilizzare le occasioni di aiuto e sostegno offerte dagli operatori dei servizi e degli Enti

autorizzati che accompagnano la nascita della famiglia adottiva. Gli incontri individuali e i

gruppi di discussione tra genitori, focalizzati sui problemi quotidiani della crescita, sono

occasioni utili e preziose per sostenere il ruolo di padre o di madre e preparano a rispondere

alle non facili domande sul passato e sui motivi che hanno portato all’adozione.

Inoltre, la legge 184/83 e successive modifiche prevede che gli operatori dei servizi

trasmettano al Tribunale per i Minorenni periodiche relazioni di aggiornamento sulle

condizioni dell’inserimento del bambino nella nuova famiglia.

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Le famiglie che adottano bambini all’estero, hanno l'obbligo di informare il paese di

provenienza del minore sul suo progressivo inserimento in seno alla famiglia. Ciò avviene

attraverso relazioni periodiche che devono essere redatte ed inoltrate tramite le équipe

adozioni e gli Enti autorizzati.

L’importanza dell’aggiornamento della situazione del minore permette al paese di

provenienza del bambino di avere informazioni sulla sua evoluzione e sulla sua crescita.

I vissuti di un bambino che va in adozione sono molteplici e confusi, i suoi pensieri possono

essere permeati di sensi di colpa, inadeguatezza, sfiducia nelle proprie possibilità e nel

mondo esterno, disistima, senso di inferiorità, rabbia.

Sovente non si sente degno di ricevere amore e di conseguenza gli è difficile stabilire rapporti

con figure genitoriali di cui fidarsi e alle quali affidarsi. La non continuità, la frammentazione

delle relazioni alle quali è stato abituato non gli consentono facilmente di costruire legami

affettivi intensi e significativi.

Il compito dei genitori adottivi è di prendersi cura di un bambino che può avere dentro di sé

questi vissuti, accompagnarlo con delicatezza, con tatto e con gli strumenti adeguati.

Si tratta quindi di un impegno delicato e complesso che richiede attenzione, energie, capacità

di comprendere e contenere le emozioni del bambino, di essere partecipi della sua

sofferenza, del peso emotivo che alcune situazioni comportano, assicurando un’intensa

vicinanza affettiva.

In tale percorso i genitori adottivi non sono soli, ma accompagnati dagli operatori dell’Equipe

Adozioni, attraverso la loro competenza clinica, la conoscenza delle risorse disponibili sul

territorio (rapporti con le scuole, varie agenzie educative, ecc.) e spesso anche dagli operatori

degli Enti Autorizzati, attraverso la loro insostituibile esperienza relativa alle diverse culture

dei paesi stranieri di provenienza.

35

Questi due patrimoni professionali devono integrarsi nella fase del sostegno post adottivo per

prevenire in tempo eventuali fattori di rischio nelle relazioni famigliari e formulare un progetto

educativo e di inserimento sociale allargato. Si potranno così attivare gli opportuni interventi

nei casi che si rivelino problematici o già segnalati a rischio evolutivo psicologico e/o fisico.

Tutto ciò perché i bambini che oggi giungono in adozione nazionale e internazionale sono più

complessi di una volta sia per età che per gli esiti di precedenti esperienze sfavorevoli.

In Piemonte Con la D.G.R.n. 90-4331 del 13.11.2006, la Regione Piemonte ha definito un percorso metodologico, dalla fase preparatoria all’abbinamento al post adozione, al fine di promuovere, da parte dei servizi territoriali e degli Enti Autorizzati, un’azione integrata e sinergica che garantisca un effettivo sostegno alla coppia e al minore, possibilmente anche dopo la scadenza dell’anno previsto dalla Legge 476/98 nel corso del quale è previsto, come noto, che i servizi assistano “su richiesta degli interessati” i genitori adottivi ed il minore (art. 34 comma 2). Per quanto riguarda l’adozione internazionale, il percorso prevede indicazioni di metodo per le fasi che vanno dal conferimento di incarico all’Ente autorizzato, con contestuale avvio della collaborazione con l’Equipe adozioni di riferimento, all’attività di sostegno a favore del minore e della famiglia durante l’inserimento, compresa l’attività di stesura delle relazioni di aggiornamento indirizzate alle Autorità Straniere. Vengono, inoltre, elencati i compiti rispettivamente dell’Equipe adozioni e dell’Ente Autorizzato nelle varie fasi del percorso e date indicazioni per la definizione di un progetto di lavoro integrato.

Tale percorso metodologico riguarda anche l’adozione nazionale, nella fase successiva alla proposta di abbinamento da parte del Tribunale per i Minorenni, con una specificazione delle modalità di rapporto che devono intercorrere tra l’Equipe di riferimento della coppia, gli operatori del minore “abbinato” e gli altri soggetti coinvolti, quali il Tribunale per i Minorenni ed il Tutore.

Vengono infine indicate le attività e le forme di sostegno da offrire al minore ed alla famiglia , sia a livello individuale che di gruppo, specificandone le finalità. Nel 2008, inoltre, la Regione Piemonte ha previsto, nell’ambito dei finanziamenti a favore delle Equipes adozioni, la possibilità di attivare incontri di accompagnamento delle coppie nel periodo dell’attesa dell’eventuale abbinamento.

36

La risorsa delle associazioni nel percorso adottivo Le forme di sostegno istituzionale e tecnico sopra descritto tuttavia non esauriscono le esigenze sostegno e, se possibile, di condivisione delle domande e dei bisogni, anche di amicizie, che nascono dalla vita quotidiana di una famiglia. Tali esigenze possono trovare un valido aiuto anche più sistematico dentro una rete di famiglie associate che condividano le medesime problematiche. Il ricco panorama di associazioni nazionali e locali di famigli adottive e accoglienti consente a ciascuno di poter incontrare quelle forme di amicizia e condivisione a cui può sentirsi più vicino, per territorio, per orientamento ideale o semplicemente per empatia sperimentata. Le principali attività svolte dalle Associazioni consistono in percorsi informativi per l’adozione e l’affido, occasioni di incontro tra famiglie che praticano diverse forme di accoglienza, iniziative formative quali conferenze, seminari di studio e convegni, pubblicazione di testi sul tema. Inoltre le Associazioni propongono momenti di approfondimento culturale, oltre che l’opportunità di costruzione di luoghi di amicizia e confronto. In calce al presente volume si segnalano i riferimenti delle principali realtà associative presenti sul territorio piemontese.

37

Adozione e informazione Uno degli aspetti fondamentali dell'adozione riguarda le notizie che il figlio adottivo deve

conoscere sulla sua reale situazione.

Nell’informazione confluiscono tutte le problematiche di fondo del legame adottivo.

I rapporti personali, specialmente quelli tra genitori e figli sono così coinvolgenti sul piano

emotivo e così ricchi di sfumature che non è possibile mascherarne né tantomeno

nasconderne la vera natura.

Non informare non significa solamente celare la verità ma soprattutto averne paura o ritenerla

dannosa sia per il figlio che per se stessi.

E’ necessario che gli adulti abbiano a loro disposizione parole che i bambini non hanno e,

quando serve, che offrano le proprie parole semplici per spiegare un fatto tanto importante

per la vita di un individuo come è l’adozione.

Il bambino adottato deve essere informato del proprio passato; del resto i bambini hanno

bisogno di verità e di avere accanto degli adulti che attraverso l’attitudine all’autenticità

comunichino sicurezza e tranquillità.

Si ricorda che la normativa vigente prevede che l’adottato,raggiunti i 25 anni, possa accedere

a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo

anche, raggiunta la maggiore età, per gravi e comprovati motivi.

Per affrontare queste tematiche i genitori possono trovare negli operatori e negli Enti

autorizzati confronto, sostegno e orientamento da utilizzare nei diversi momenti della crescita

del bambino anche oltre la fine dell’anno di affido preadottivo, nella prospettiva di un rapporto

di fiduciosa collaborazione che vada oltre i tempi burocratici delle procedure.

Anche rispetto a queste tematiche risulta per i genitori fondamentale usufruire di spazi

formativi messi a disposizione dalle equipes adozioni e dagli operatori degli Enti autorizzati.

38

Congedo di maternità/paternità e congedo parentale. Dal 1/1/08 è operativa la normativa introdotta nella Legge Finanziaria 2008 dal Ministro delle

politiche per la famiglia, per equiparare il trattamento dei genitori adottivi e affidatari a quello

dei genitori naturali in materia di congedi di maternità, paternità e parentali a prescindere

dall’età del bambino adottato o affidato. Con una circolare del 4 febbraio 2008, destinata ai

datori di lavoro, l'INPS definisce le modalità di fruizione di tali congedi.

a) Il congedo di maternità La principale novità introdotta dalla Finanziaria 2008 consiste nel fatto che i genitori adottivi

possono fruire del congedo di maternità fino al compimento della maggiore età del figlio

(mentre prima esisteva il limite dei 6 anni del minore, elevato a 18 anni solo in caso di

adozione/affido preadottivo internazionale).

In caso di adozione, il congedo ha durata estesa fino a 5 mesi (contro i precedenti 3 mesi) e

può essere fruito fino a 5 mesi dall’ingresso del minore in Italia (contro i precedenti 3 mesi)

risultante dall’autorizzazione rilasciata a tal fine dalla Commissione per le adozioni

internazionali. Al periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore.

Rimane confermata per l’adozione internazionale la possibilità da parte della lavoratrice di

fruire del congedo durante il periodo di permanenza all’estero, utile al fine di concludere la

pratica di adozione. In alternativa all’utilizzo del congedo di maternità, la lavoratrice potrà

decidere di richiedere (anche solo parzialmente) un congedo non retribuito, riservandosi in tal

modo la possibilità di utilizzare tutto il periodo di congedo indennizzato dopo l’ingresso del

figlio in Italia. Come sotto la previdente disciplina, la durata del periodo trascorso all’estero

deve essere certificata da parte dell’Ente Autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la

procedura di adozione; la certificazione rilasciata sarà presentata a corredo della domanda di

indennità a titolo di congedo di maternità, e se mancante la domanda stessa rimarrà bloccata

in attesa di regolarizzazione. Dal 1° gennaio 2008 si ritiene possibile, nei limiti della durata

massima di 5 mesi, un utilizzo misto del congedo, cioè in parte durante il periodo di

permanenza all’estero ed in parte dopo l’ingresso in famiglia del minore (non oltre 5 mesi da

tale data).

39

Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre,

per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre

lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente. Il padre lavoratore potrà usufruire dei

congedi anche in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o

affidamento esclusivo.

b) Il congedo parentale.

Il congedo parentale (ex “facoltativa”) spetta per ogni bambino, ad entrambi i genitori,

anche congiuntamente per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10

mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo di paternità).

Alla madre compete, trascorso il periodo di congedo di maternità, un periodo continuativo o

frazionato non superiore a 6 mesi. Al padre compete un periodo facoltativo continuativo o

frazionato non superiore ai 6 mesi elevabile a 7 se questi fruisce del congedo parentale per

almeno 3 mesi. E’ interessante la possibilità della fruizione contemporanea del congedo

parentale da parte dei due genitori; inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo

parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre e mentre la madre

usufruisce della riduzione di orario prevista fino al compimento del primo anno dall’ingresso in

Italia.

Anche la disciplina del congedo parentale per i genitori adottivi è stata profondamente

rinnovata e semplificata dalla Finanziaria 2008.

In primo luogo viene innalzato il limite di età del figlio che, ai fini del riconoscimento del

congedo e della relativa indennità economica, non deve aver compiuto la maggiore età. Il

congedo parentale può essere richiesto entro 8 anni dalla data dell’ingresso del minore in

famiglia (contro i precedenti 3) e comunque mai oltre il raggiungimento della maggiore età del

figlio.

In questo modo, attraverso l’individuazione dei soli limiti della maggiore età del figlio e della

richiesta entro 8 anni dall’ingresso in famiglia, vengono semplificate rispetto al passato le

regole per il riconoscimento da parte dell’ INPS del congedo parentale in caso di adozione.

40

Negli ultimi mesi del 2007 con una propria circolare l’INPS aveva fornito indicazioni operative

piuttosto complesse, basate sulla distinzione dell’età del minore al momento dell’ingresso

(inferiore o superiore ai 6 anni) e sulla regola rigida della fruizione del congedo entro 3 anni

dall’arrivo. Tali restrizioni sono ora superate grazie alle modifiche introdotte dalla Finanziaria

2008, in quanto gli unici requisiti per riconoscere il diritto al congedo parentale dei genitori

adottivi sono la minore età del figlio e la fruizione entro gli 8 anni dall’arrivo.

Dal punto di vista del trattamento economico, l’indennità del 30% è riconosciuto per un

periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori, indipendentemente dal requisito

reddituale, nei primi 3 anni dall’arrivo del minore. Il congedo richiesto oltre tale termine (cioè

dopo il terzo e fino all’ottavo anno dall’ingresso) dovrebbe essere indennizzato solo qualora

ricorra il requisito del reddito non superiore a 2,5 volte la misura dell’assegno sociale INPS.

CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ

IN CASO DI ADOZIONE E DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO Nuova disciplina

(art 26, Dlgs n. 151/2001 modificato dalla Finanziaria 2008)

Vecchia disciplina (art 26, Dlgs n. 151/2001 ante Finanziaria 2008)

Durata: 5 mesi Durata: 3 mesi Età del minore: fino a 18 anni Età del minore: fino a 18 anni solo per l’adozione

internazionale (per la nazionale: fino a 6 anni) Termine di fruizione: entro 5 mesi successivi all’ingresso o durante il periodo di permanenza all’estero necessario per la pratica di adozione (certificato dall’EA). Per il periodo di permanenza all’estero, in alternativa al congedo di maternità, può essere fruito un congedo non retribuito; è consentito l’utilizzo “misto” del congedo di maternità. (parte all’estero, parte in Italia nel limite dei 5 mesi dall’arrivo)

Termine di fruizione: entro 3 mesi successivi all’arrivo. Congedo non retribuito durante il periodo di permanenza all’estero necessario per la definizione della pratica (certificato dall’EA)

CONGEDO PARENTALE Nuova disciplina

(art 26, Dlgs n. 151/2001 modificato dalla Finanziaria 2008)

Vecchia disciplina (art 26, Dlgs n. 151/2001 ante Finanziaria 2008)

Età del minore: fino a 18 anni Età del minore: fino a 18 anni solo per l’adozione internazionale

Termine di fruizione: entro 8 anni dall’ingresso in Italia (mentre l’indennità è corrisposta, indipendentemente dalle condizioni reddituali, solo nei primi 3 anni dall’arrivo)

Termine di fruizione: entro 3 anni dall’ingresso

41

Allegato 1 Equipes Sovrazonali Adozioni

N. Equipe ENTE GESTORE capofila Indirizzo sede legale

operativa Recapiti A.S.L. Enti gestori delle funzioni socio

assistenziali afferenti all'ente capofila

1-2-3-4 Comune di TORINO Divisione Servizi Sociali

Settore Minori C.so Regina Margherita 137 10122

TORINO

Tel. 011-4425330/4425465 FAX 011-4425485

[email protected]

TO 1-TO 2 Torino

5 Consorzio Intercomunale Socio- Assistenziale C.I.S.A. RIVOLI

Via Nuova Collegiata 5 10098 RIVOLI (TO)

Tel. 011-9501411 FAX 011-9501425 [email protected]

TO3

C.I.S.A.P. - Grugliasco Ci.di.S.- Piossasco

Comunità Montana Val Sangone-Giaveno

CO.NI.SA. - Valle di Susa C.I.S.S.A. Pianezza

6 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li C.I.S. CIRIE'

P.zza Castello, 20 10073 CIRIE' (TO)

Tel. 011- 9212896 Tel. 011-9212832 FAX 011-9206042

[email protected] TO4 Comunità Montana Valli di Lanzo

7 Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. CHIVASSO

V. Roma 1/C 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. 011-9166511 Tel. 011-9114991 FAX 011-9102452

[email protected] TO4 C.I.S.S.P. Settimo Torinese

C.I.S.A. Gassino Torinese

8 Consorzio Servizi Socio-Assistenziali del Chierese CHIERI

Sede Legale V. Della Consolata 5 10023 CHIERI (TO) Sede Amministrativa Vicolo Albussano 4

10023 CHIERI (TO)

Tel. 011-9427136 FAX 011-9427022 [email protected]

TO5 C.I.S.A. 31 Carmagnola C.I.S.S.A. Moncalieri

C.I.S.A. Nichelino

9 Consorzio Servizi Sociali (Interventi e Relazioni Territoriali) IN.RE.TE. IVREA

Sede Legale V. Jervis 24 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125-646111 Fax 0125-646190

[email protected] TO4 C.I.S.S. 38 Cuorgnè

C.I.S.S.A.C.- Caluso

10 Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. PINEROLO

V. Montebello, 39 Casella Postale 137

Poste Pinerolo Centro 10064 PINEROLO (TO)

Tel. 0121-325001/3250131 FAX 0121-395396

[email protected]

TO3

Comunità Valli Chisone e Germanasca Comunità Montana

Val Pellice ASL TO3 ex Asl 10 (delegata dal comune di

Sestriere)

11 Comuni convenzionati ex U.S.S.L. 45 c/o VERCELLI

P.zza Municipio 5 13100 VERCELLI

Tel. 0161-596228/596398 FAX 0161-596517

[email protected]@comun

e.vercelli.it

VC

C.I.S.A.S. Santhià C.A.S.A Gattinara

Comunità Montane convenzionate Valsesia e Valsessera- Varallo

Sesia

12 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li I.R.I.S. BIELLA

V. Losana 20 - 3° piano 13900 BIELLA

Tel. 015-8352411 FAX 015-8352445

[email protected] BI

C.I.S.S.A.BO (Consorzio intercomunale dei servizi socio

assistenziali del biellese orientale)- Cossato

42

N.

Equipe ENTE GESTORE capofila Indirizzo sede legale operativa Recapiti A.S.L.

Enti gestori delle funzioni socio assistenziali afferenti

all'ente capofila

13 Comune di NOVARA V. F.lli Rosselli 1 28100 NOVARA

Tel. 0321-3701 Tel. 0321-3703512 FAX 0321-3703557

[email protected] NO

"C.I.S.A. 24" BIANDRATE Consorzio Ovest Ticino- Romentino Consorzio CISAS Castelletto sopra Ticino/Comuni convenzionati Arona CISS Borgomanero/ I.S.A Comuni

Conv.Ghemme

14 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio -Assistenziali di OMEGNA

V. Cattaneo 6 28887 OMEGNA (VB)

Tel. 0323-63637 FAX 0323-63485

[email protected] VCO

C.I.S.S. - Pallanzeno Consorzio del Verbano-Verbania

Intra

15 Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese CUNEO

V. Rocca de' Baldi 7 Borgo S. Giuseppe

12100 CUNEO (CN)

Tel. 0171-347101 FAX 0171-347125

[email protected] segreteria.generale@csac-

cn.it

CN1

Consorzio Valli Grana e Maira - Dronero

Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna e Comuni di Peveragno e Chiusa Pesio

17 Consorzio Monviso Solidale FOSSANO

Sede Legale Corso Trento 4

12045 FOSSANO (CN) Sede Operativa

V. Vittime di Brescia 3 12037 SALUZZO (CN)

Tel. 0172-698411 FAX 0172-698420 Tel. 0175-210711 FAX 0175- 210720

[email protected] [email protected]

CN1 Consorzio Monviso Solidale FOSSANO

16 Consorzio per i Servizi Socio - Assistenziali del Monregalese C.S.S.M. MONDOVI'

V. S. Pio V 6/8 12084 MONDOVI' (CN)

Tel. 0174-550283 FAX 0174-550296

[email protected] CN1 Comunità Montana "Valli Mongia,

Cevetta e Langa Cebana" CEVA

18 Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero ALBA

V. Diaz 8 12051 ALBA (CN)

Tel. 0173-364398 Tel. 0173-363676 FAX 0173-35771

[email protected] CN2

Comunità Montana di Bossolasco Consorzio INT.ES.A. Bra

A.S.L. 18 Bra

19 Consorzio C.I.S.A. Asti Sud NIZZA MONFERRATO

Via Gozzellini 56 14049 NIZZA M.TO (AT)

Tel. 0141-720400 FAX 0141-7204217

[email protected] AT Comune di ASTI

Consorzio Co.Ge.Sa. ASTI

20

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li dei Comuni dell'Alessandrino C.I.S.S.A.C.A. ALESSANDRIA

V. Galimberti 2/A Casella Postale 374

15100 ALESSANDRIA

Tel. 0131-229711 FAX 0131-226766

[email protected] AL

Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. TORTONA

21

A.S.L. AL-Servizio Sociale (delegata da tutti i Comuni ex U.S.S.L.76+ Fontanetto Po e Rive) CASALE MONFERRATO

V. Giolitti 2 15033 CASALE M.TO

(AL)

Tel. 0142-434520 FAX 0142-434361 [email protected]

AL CISS Valenza

22 Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona NOVI LIGURE

P.le Partigiani 1 15067 NOVI LIGURE

(AL)

Tel. 0143-334311 FAX 0143-334350

[email protected] AL

Consorzio Servizi Sociali Ovada Comunità Montana "Suol

d'Aleramo"-Comuni Valle orba, Erro e Bormida, convenzionata con i

Comuni della Comunità Collinare e con il Comune di Acqui Terme

43

Allegato 2 TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

10135 TORINO- Corso Unione Sovietica, 325 Tel. 011.619.57.01

N.________Reg. Adozioni I sottoscritti coniugi: cognome�e�nome (marito) __________________________________ nato___________________________ cognome�e�nome (moglie) __________________________________ nata___________________________ residenti in _________________________prov.________________________ Via______________________________Cap._____________________________ Tel. ________________ASL n. ______ di________________________________ coniugati (data) _____________luogo__________________prov__________________________ convivenza da (data) ______________________________________________________________________ DICHIARANO DI ESSERE DISPONIBILI ALL’ADOZIONE DI: UN MINORE STRANIERO (Adozione Internazionale) A tal fine CHIEDONO di essere dichiarati idonei all’adozione internazionale Dichiarano inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt. 3 legge 15/5/97 n.127 e 26 legge 4/1/68 n.15 nel caso di false dichiarazioni SOTTO LA LORO PERSONALE RESPONSABILITA’ DICHIARANO: MARITO cognome e nome___________________________________________________ nato a _________________________prov.________________________________

44

il__________________nazionalità_______________________________________ precedente residenza (se intervenuto trasferimento negli ultimi due anni) via ________________________________ n.______________________________ titolo distudio_____________________________________________________ professione_________________________________________________________ datore di lavoro____________________________________________________ luogo di lavoro____________________________________________________ reddito di lavoro____________________________________________________ eventuali altri redditi ____________________________________________________________________ figli (legittimi, naturali, adottivi) viventi e deceduti nome e data di nascita: ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ eventuale precedente matrimonio. Data e luogo. Generalità del coniuge. Causa della cessazione (morte, divorzio, annullamento): ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ GENITORI Padre (generalità, data di nascita, professione) ____________________________________________________________________ eventuale data di morte___________________________________________ indirizzo__________________________________________________________ Madre (generalità, data di nascita, professione ) ____________________________________________________________________ eventuale data di morte___________________________________________ indirizzo:_________________________________________________________

45

____________________________________________________________________ sono al corrente del suo desiderio di adottare un bambino? ____________________________________________________________________ approvano? ____________________________________________________________________ MOGLIE Cognome e nome ____________________________________________________________________ nata a_____________________prov___________________________________ il___________________________________________________________________ nazionalità________________________________________________________ precedente residenza (se intervenuto trasferimento negli ultimi due anni)_____________ via_______________________________________n._________________________ titolo di studio______________________________________________________ professione_______________________________________________________ datore di lavoro____________________________________________________ luogo di lavoro ____________________________tel ______________________ reddito di lavoro____________________________________________________ eventuali altri redditi _______________________________________________ Figli (legittimi, naturali, adottivi) viventi e deceduti nome e data di nascita: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ eventuale precedente matrimonio. Data e luogo. Generalità del coniuge. Causa della cessazione (morte, divorzio, annullamento): ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ GENITORI

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Padre (generalità, data di nascita, professione ) ____________________________________________________________________ eventuale data di morte___________________________________________ indirizzo___________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Madre (generalità, data di nascita, professione ) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ eventuale data di morte________________________________________ indirizzo ____________________________________________________________ Sono al corrente del suo desiderio di adottare un bambino? ____________________________________________________________ approvano?________________________________________________ I sottoscritti offrono la prova della loro stabile convivenza prima del matrimonio attraverso la produzione del certificato storico di residenza; la prova testimoniale (indicare esatte generalità, domicilio – residenza delle persone che sono a conoscenza della stabile convivenza) ________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ I SOTTOSCRITTI DICHIARANO INOLTRE: 1) di non avere / avere subito condanne penali e di non avere / avere in corso procedimenti penali (cancellare la voce che non interessa); 2) di essere cittadini italiani; 3) di non essere separati giudizialmente e che non pende giudizio di separazione; 4) di avere presentato altra domanda di adozione presso i seguenti Tribunali: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5) di avere presentato presso questo Tribunale altra domanda

di adozione (data)____________con�il�seguente esito__________________ 6) di aver avuto, o di avere in corso, affidamenti familiari _____________________________________________________________ (in caso affermativo, indicare il Servizio Sociale di riferimento)

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7) che il nucleo familiare, oltre ai coniugi stessi, è composto da: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ I sottoscritti consentono che le loro generalità vengano comunicate ai Servizi Socio – Sanitari ed agli uffici amministrativi incaricati dal Tribunale per l’accertamento della loro situazione personale e familire (ai fini della valutazione dei requisiti per l’adozione previsti dalla legge n. 476/98). Si impegnano a compilare, alla presenza dei Servizi ed all’esito dell’approfondimento dagli stessi svolto, il questionario allegato. Si impegnano a comunicare, anche dopo gli accertamenti di cui sopra, ogni nuova circostanza che possa essere rilevante ai fini della valutazione della loro idoneità ad accogliere un bambino in adozione (ad es. gravidanze, malattie sopravvenute, separazione). Allegano una fotografia di entrambi Data __________________ Firme ____________________ ____________________

48

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Via Villa Faletto, 32 12045 FOSSANO (CN) tel. 0172/634413 - 0172/635768 e-mail: [email protected] Associazione Famiglie per l'accoglienza - Piemonte FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA / TORINO VIA BRUNETTA 11/H 10100 Torino tel 011 3827090 / 366 3113234 e-mail [email protected] SEDE NAZIONALE: via Macedonio Melloni, 27 20129 MILANO TEL 02 70006152 / fax 02 70006156 Associazione Genitori si diventa C.so Puccini 26 VENARIA REALE (TO) Tel.011/4242593 e-mail: [email protected] Associazione Giuliano Accomazzi Via G. Giolitti, 21 10123 TORINO tel. e fax 011/837272

Associazione Gruppi Volontari per l’Affidamento e l’Adozione C,so Cadore 20/8 10153 TORINO tel. e fax 011/8980341 e-mail [email protected] Associazione Il Villaggio dei bambini-Onlus Tel. 011/198.25.402 e-mail: [email protected] Associazione Nazionale Famiglie Adottive ed Affidatarie Via Artisti, 36 10124 TORINO tel. 011/8122327 - fax 011/8122595 e-mail [email protected]

49

- sezione di Novara e Piemonte Orientale Via Perazzi, 5/E 28100 NOVARA tel. 0321/625912 - cell.338 8032955 e-mail [email protected] - sezione di Cuneo Via S. Pellico, 5 12100 CUNEO tel. 0171/692569 - fax 0171/693424 e-mail [email protected]

Associazione ODISSEA 33 Frazione Torassi Via Maestra 32 10034 CHIVASSO (TO) Tel. e Fax 011/910 2611 e mail [email protected]

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Regione Piemonte – Assessorato al Welfare e Lavoro Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Ufficio Minori C.so Stati Uniti, 1 – 10128 Torino Tel. 011.4324886 - 011.4325354 ; Fax 011.4325647 Tribunale per i Minorenni di Torino Corso Unione Sovietica, 325 – 10135 TORINO Tel. 011.619.57.01 Commissione per le adozioni internazionali Largo Chigi, 19 00187 ROMA Linea CAI 800 002393 (Lun.-ven.10.00-13.00) e-mail: [email protected] INFORMAdozioni Agenzia Regionale Adozioni Internazionali-Regione Piemonte 800 155500 (Lun-Ven 10.00-13.00) (Mer. 15.00-18.00-Servizio di consulenza pedagogica) Si t i web Osservatorio Regionale Infanzia e Adolescenza - Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/polsoc/osservatorio/prevenzione.htm Commissione Adozioni Internazionali http://www.commissioneadozioni.it Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza http://www.minori.it A.N.F.A.A. – Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie http://www.anfaa.it Associazione Famiglie per l'accoglienza - Piemonte www.famiglieperaccoglienza.it Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII www.apg23.org Associazione Il Villaggio dei bambini-Onlus www.ilvillaggiodeibambini.org

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Allegato 3 Elenco enti autorizzati-