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Convegno SACE Ancanap - 9 luglio 2010 CarraraTRANSCRIPT
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14/07/10
ASSICURAZIONE E
FINANZIAMENTO CREDITI
ALL’ESPORTAZIONE
I Servizi e Prodotti SACE per il sostegno del settore navale e industriale
9 LUGLIO 2010
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14/07/10
Il Consensus come base normativa
per l’attività di export credit
Randa Morgan
SACE – Relazioni Internazionali 33
Il Consensus
Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
L’ambito d’applicazione del Consensus
1
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Indice
I principi generali del pricing
Il Rischio Paese
La revisione dell’MPR
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Accordi Settoriali e Project Finance7
I nuovi ambiti operativi SACE8
SACE – Relazioni Internazionali 44
Il Consensus
Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
L’ambito d’applicazione del Consensus
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I principi generali del pricing
Il Rischio Paese
La revisione dell’MPR
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Accordi Settoriali e Project Finance7
I nuovi ambiti operativi SACE8
Indice
SACE – Relazioni Internazionali 55
Il CONSENSUS
� Il Consensus OCSE (Arrangement on Officially Supported Export Credit) nasce ufficialmente nell’Aprile del 1978 come Gentlemen’s Agreement fra i Partecipanti per stabilire termini e condizioni cui attenersi per il supporto dell’Export Credit (ad es., down-payment, termini di rimborso, tassi d’interesse, tassi di premio)
� La Comunità Europea ha voluto dare valenza normativa al Consensus, recependone integralmente i principi a partire dal 1993 (Council Decision 93/112/EEC)
� Lo scopo del Consensus è quello di favorire e garantire una competizione “ad armi pari” (level playing field) fra i diversi esportatori internazionali, basata unicamente sulla qualità dei prodotti/servizi forniti dai produttori piuttosto che sul pacchetto finanziario offerto e/o supportato dalle ECAs
SACE – Relazioni Internazionali 66
Il Consensus
Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
L’ambito d’applicazione del Consensus
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INDICE
I principi generali del pricing
Il Rischio Paese
La revisione dell’MPR
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Accordi Settoriali e Project Finance7
I nuovi ambiti operativi SACE8
SACE – Relazioni Internazionali 77
� Corruzione (fight against corruption) Recependo l’Action Statement on anti-bribery measures del 2000 ad opera dell’Export Credit Group (ECG), nel 2006 l’OCSE ha diffuso le raccomandazioni in materia di lotta alla corruzione: le ECAs devono ottenere dai propri clienti dichiarazioni che attestino che nell’ambito dell’operazione supportata non siano stati commessi atti di corruzione di funzionari stranieri. I clienti sono altresì tenuti ad essere informati delle conseguenze derivanti dalle violazioni in materia di corruzione
� Ambiente A partire dal 2003 l’OCSE ha emanato le raccomandazioni in materia ambientale, i c.d. Common Approaches che prevedono una serie di criteri di valutazione e principi cui devono attenersi le ECAs nello studio d’impatto ambientale delle operazioni supportate
� Sustainable Lending Nel 2008 l’ECG ha dettato le linee guida (in conformità ai principi generali della World Bank e dell’IMF) al fine di prevenire l’utilizzo dell’export credit per “investimenti improduttivi” nei Paesi HIPC (Heavily Indebted Poor Countries): i Partecipanti al Consensus possono supportare in tali Paesi solo quei
Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
Raccomandazioni
Linee Guida
SACE – Relazioni Internazionali 88
Il Consensus
Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
L’ambito d’applicazione del Consensus
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INDICE
I principi generali del pricing
Il Rischio Paese
La revisione dell’MPR
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Accordi Settoriali e Project Finance7
I nuovi ambiti operativi SACE8
SACE – Relazioni Internazionali 99
L’ambito d’applicazione del Consensus (1)
• Partecipanti: Australia, Canada, Comunità Europea, Giappone, Corea,
Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, USA
• Rischio del credito
• Operazioni con durata ≥ 2 anni
• Supporto delle ECAs attraverso:
� polizza assicurativa o garanzia finanziaria («pure cover»)
� supporto finanziario («official financing support») sotto forma di:
a) finanziamento diretto & rifinanziamento
b) agevolazione del tasso d’interesse
� la combinazione delle due forme d’intervento precedenti («combination of»)
• Esclusioni
� Forniture militari
� Prodotti agricoli
SACE – Relazioni Internazionali 1010
L’ambito d’applicazione del Consensus (2)
• La quota max del contratto commerciale che può essere supportata
dall’ECA è pari all’85% del valore delle merci e/o dei servizi “esportati “
(export contract value), incluse le merci e/o servizi di origine UE ed extra
UE (Paesi terzi)
• Almeno il 15% dell’export contract value deve essere pagato
anticipatamente (vale a dire precedentemente o contestualmente al puntodi partenza del credito)
• Il periodo max di ripagamento del credito concedibile per i Paesi in
Categoria I è di 5 anni (con la possibilità di estendere il rimborso fino a 8,5
anni) mentre per i Paesi in Categoria II è di 10 anni. I Paesi in Categoria I
sono i Paesi classificati come High Income OECD Countries (*)
(*) Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States
SACE – Relazioni Internazionali 1111
L’ambito d’applicazione del Consensus (3)
• Local costs Spese sostenute nel Paese dell’acquirente per beni e servizi
strumentali i) all’esecuzione del contratto ad opera dell’esportaotre
ii) al completamento del progetto nel quale il contratto dell’esportatore è
parte integrante
• Le commissioni di agenzia non rientrano fra i local costs
• I Partecipanti possono supportare local costs fino ad un max del 30%
dell’export contract value
ESEMPIOESEMPIO
Contratto commerciale: 120 Italia: 80 Francia: 10 Local Costs: 30
Export Contact Value: 90
Maximum Official Support: 85% di 90 + max 30% di 90 = 76,5 + 27 = 103,5
• Notifica ex-ante in caso di supporto di local costs superiore al 15%
dell’export contract value (ma sempre entro il limite max del 30%)
SACE – Relazioni Internazionali 1212
Il Consensus
Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
L’ambito d’applicazione del Consensus
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INDICE
I principi generali del pricing
Il Rischio Paese
La revisione dell’MPR
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Accordi Settoriali e Project Finance7
I nuovi ambiti operativi SACE8
SACE – Relazioni Internazionali 1313
Art. 23
I premi applicati dai Partecipanti dovranno essere “risk based”, convergere e coprire i costi operativi e le perdite nel medio lungo termine
Art. 24
I Partecipanti dovranno applicare tassi di premio non inferiori al Minimum Premium Rate (MPR) per il rischio del credito Paese e Sovrano, a prescindere dalla natura giuridica pubblica o privata del debitore
“break even”
“floor” per tutte le operazioni
I principi generali del pricing
SACE – Relazioni Internazionali 1414
Il Consensus
Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
L’ambito d’applicazione del Consensus
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INDICE
I principi generali del pricing
Il Rischio Paese
La revisione dell’MPR
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Accordi Settoriali e Project Finance7
I nuovi ambiti operativi SACE8
SACE – Relazioni Internazionali 1515
Il Rischio Paese
L’OCSE classifica i Paesi in 8 categorie crescenti di rischio (da 0 a 7)
Per i Paesi in ctg. 1-7 sono stati definiti dei livelli minimi di premio (MPR) per il rischio sovrano, crescenti all’aumentare della rischiosità del Paese
assumption
Il miglior rischio in un determinato Paese è rappresentato dal rischio sovrano. Le banche, i corporate e gli enti pubblici non sovrani possono avere un merito di credito tutt’al più pari o inferiore al rischio sovrano
Fino ad oggi, nessun riferimento per i premi applicati in Paesi di ctg. 0 se non quello di evitare che il pricing applicato dalle ECAs possa creare l’effetto di “undercutting” nel mercato privato
Effetti sul premio
Il premio per una controparte non sovrana potrà essere tutt’al più pari o superiore al premio per il rischio sovrano
SACE – Relazioni Internazionali 1616
Il Consensus
Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
L’ambito d’applicazione del Consensus
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INDICE
I principi generali del pricing
Il Rischio Paese
La revisione dell’MPR
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Accordi Settoriali e Project Finance7
I nuovi ambiti operativi SACE8
SACE – Relazioni Internazionali 1717
La revisione dell’MPR (1)
• Nella riunione dei Partecipanti OCSE di Febbraio scorso, è stato raggiunto
un importante accordo sul nuovo sistema di calcolo dell’MPR che entrerà
in vigore a partire da Settembre 2011. Il nuovo sistema MPR per i Paesi in
categoria 1-7 prevede:
� al fine di valutare e prezzare anche la componente di rischio commerciale,
oltre che la componente politica delle diverse categorie Paese, l’introduzione di
5 categorie di rischio controparte oltre alle controparti i) sovrano e ii) superiore
al sovrano
� il premio potrà essere scontato – nella sola componente di rischio commerciale
– per una misura complessivamente non superiore al 35%, in base ad una lista
predefinita di credit enhancement (a. asset based security; b. fixed asset
security, c. assignement of contract proceeds; d. escrow account)
� il premio potrà essere scontato – nella sola componente di rischio politico –
attraverso l’applicazione di due mitigant (a. offshore future flow structure
combined with offshore escrow account; b. local currency financing)
� procedure di notifica ex-ante per determinate tipologie di operazioni che i
Partecipanti vorranno supportare (ad esempio, buyer better than sovereign)
SACE – Relazioni Internazionali 1818
La revisione dell’MPR (2)
• Per i Paesi di categoria 0 la formulazione del pricing su controparti non sovrane avverrà tramite ricorso ai seguenti benchmark di mercato(ordine e modalità di utilizzo da definire):
� remunerazione richiesta dai finanziatori sull’uncovered portion
� emissioni obbligazionarie
� CDS e CDS Index
� mercato primario e secondario dei loan
� curve benchmark di mercato (quali ad es. Bloomberg’s Fair Value curve)
� costo medio ponderato dell’indebitamento finanziario del debitore
• In caso di limitate informazioni di mercato o di operazioni di taglio piccolo (10 mln di SDR), il premio potrà essere calcolato in base al rischio controparte dei Paesi in categoria 1
• In entrambi i casi, i Partecipanti daranno informazioni ex post (report Form 1C) per le operazioni supportate nei Paesi di categoria 0
SACE – Relazioni Internazionali 1919
Il Consensus
Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
L’ambito d’applicazione del Consensus
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INDICE
I principi generali del pricing
Il Rischio Paese
La revisione dell’MPR
4
5
6
Accordi Settoriali e Project Finance7
I nuovi ambiti operativi SACE8
SACE – Relazioni Internazionali 2020
• Specifiche condizioni per durate di rimborso, tassi d’interesse e tassi di premio
• 4 Accordi Settoriali (“Sector Understandings”)
� Aerei (ASU – Sector Understanding on export credits for civil Aircraft)� Nucleare (NSU – Sector Understanding on export credits for Nuclear power
plants)� Navi (SSU – Sector Understanding on export credits for Ships) � Energie Rinnovabili (RESU – Sector Understanding on export credits for
Renewable Energies and Water Projects)
• Project Finance
� Max durata del credito: 14 anni� Flessibilità nel profilo di rimborso� Tassi minimi d’interesse specifici
Accordi Settoriali e Project Finance
SACE – Relazioni Internazionali 2121
• Partecipanti: Australia, Comunità Europea, Giappone, Corea, Nuova Zelanda e Norvegia
• Oggetto: (1) nuove navi di almeno 100 gross ton adibite al traporto di beni, persone o relizzare specifici servizi (navi militari restano però escluse); (2) riconversione di navi ( che procurino modifiche sostanziali); (3) hovercrafts.
• La durata max del credito è di 12 anni, a prescindere dalla categoria Paese
• A differenza degli altri settori, la percentuale minima di down payment è pari al 20% del contratto commerciale (anzichè 15%)
• Negoziati attualmente in corso al fine di:� sviluppare il level playing field fra i Partecipanti� introdurre la flessibilità nel profilo di rimborso del credito
stabilire tassi di premio minimi (MPR)
SSU – Ship Sector Understanding
SACE – Relazioni Internazionali 2222
Il Consensus
Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
L’ambito d’applicazione del Consensus
1
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INDICE
I principi generali del pricing
Il Rischio Paese
La revisione dell’MPR
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Accordi Settoriali e Project Finance7
I nuovi ambiti operativi SACE8
SACE – Relazioni Internazionali 2323
Sostegno alle PMI con provvista di CDP
Accordo quadro SACE – ABI (1)
• FinalitàConsentire a SACE di favorire l’accesso delle PMI al credito contribuendo
all’immissione di liquidità nel sistema, indipendentemente da progetti di internazionalizzazione
• OggettoRilascio da parte di SACE di garanzie su nuove linee di credito concesse a PMI con
provvista resa disponibile dalla CDP per finanziare circolante e investimenti
• BeneficiariBanche aderenti all’Accordo SACE – ABI
• Mutuatari PMI italiane
• Garanzia SACEGaranzia a prima domanda a copertura del rischio di mancato rimborso dei
finanziamenti in misura massima pari al 50% dell’importo finanziato
(1) Accordo concluso in data 30 giugno 2009
SACE – Relazioni Internazionali 2424
Sostegno alle PMI con provvista di CDP
Schema esemplificativo
Funding
Garanzia
Banca
PMI
Cassa Depositi ePre
stiti
Finanziamento Ban
caPMI
Cassa Depositi ePre
stiti
SACE – Relazioni Internazionali 2525
• Articolo 8, Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102 (“Nuovo Decreto Anticrisi”)
• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 gennaio 2010
• Sviluppare un sistema integrato di finanziamento ed esportazione (“export
banca”) che preveda l’intervento sinergico di SACE e Cassa Depositi e
Prestiti al fine di promuovere l’internazionalizzazione delle imprese
Sistema integrato SACE - CDP “export banca”
Finalità
Fonti normative
SACE – Relazioni Internazionali 2626
• Il modello organizzativo prevede che le operazioni di internazionalizzazione
dell’economia italiana assistite da garanzia o assicurazione della SACE possano
essere finanziate da CDP con l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale,
ovvero dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni
finanziarie
• CDP potrà finanziare tali operazioni indirettamente, fornendo provvista vincolata
alle banche e indicando il livello massimo del margine che le banche potranno
sommare al costo della provvista CDP
• CDP potrà finanziare tali operazioni direttamente, o tramite SACE, senza
l’intermediazione delle banche, in caso di
(i) indisponibilità del sistema bancario
(ii) indisponibilità delle banche ad accettare il livello massimo del
margine indicato
(iii) operazioni su settori di interesse strategico
Sistema integrato SACE - CDP “export banca” (segue)
Modalità di intervento SACE-CDP
SACE – Relazioni Internazionali 2727
?
? ?
Domande?
SACE – Relazioni Internazionali 2828
Randa Morgan
Divisione Credito all’Esportazione e Finanza StrutturataSenior Policy Underwriter Tel: 06.6736932 e-mail: [email protected]
Grazie per la Vostra attenzione!!
SACE – Relazioni Internazionali
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