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I. SETTORE DEGLI STRANIERI Versione 01.07.13 1 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione UFM 6 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Indice 6 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE .................................................................. 1 6.1 Principi generali del ricongiungimento familiare ........................................... 4 6.1.1 Riunione dell’intera famiglia ........................................................................ 4 6.1.2 Figlio nato fuori del matrimonio ................................................................... 4 6.1.3 Termini per il ricongiungimento familiare ..................................................... 4 6.1.4 Alloggio comune ......................................................................................... 5 6.1.5 Validità del permesso di dimora .................................................................. 5 6.1.6 Estinzione dei diritti legati al ricongiungimento familiare .............................. 5 6.1.7 Scioglimento della comunità familiare ......................................................... 5 6.1.8 Ricongiungimento di coppie omosessuali .................................................... 6 6.2 Familiari di cittadini svizzeri ............................................................................ 6 6.2.1 Familiari senza permesso di dimora in uno Stato UE/AELS ........................ 6 6.2.2 Familiari con un permesso di dimora in uno Stato UE/AELS ....................... 6 6.2.3 Applicabilità dell’ALC al ricongiungimento familiare di cittadini svizzeri ....... 7 6.2.4 Rilascio del permesso di domicilio............................................................... 7 6.2.4.1 Coniuge ...................................................................................................... 7 6.2.4.2 Figli ............................................................................................................. 8 6.2.5 Ammissione di parenti in linea discendente di un cittadino svizzero in vista della naturalizzazione ......................................................................... 8 6.2.6 Figli del coniuge straniero di un cittadino svizzero ....................................... 9 6.3 Parenti di un titolare del permesso di domicilio ............................................ 9 6.3.1 Principi ........................................................................................................ 9 6.3.2 Rilascio del permesso di domicilio............................................................. 10 6.4 Familiari di stranieri titolari del permesso di dimora ................................... 10 6.4.1 Principi ...................................................................................................... 10 6.4.2 Condizioni ................................................................................................. 10 6.4.2.1 Coabitazione ............................................................................................. 10 6.4.2.2 Abitazione conforme ai bisogni ................................................................. 10 6.4.2.3 Mezzi finanziari ......................................................................................... 10 6.4.3 Rilascio del permesso di domicilio............................................................. 11

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Diritto di ricongiungimento in Svizzera

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I. SETTORE DEGLI STRANIERI Versione 01.07.13 1

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

6 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Indice

6 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE .................................................................. 1

6.1 Principi generali del ricongiungimento familiare ........................................... 4

6.1.1 Riunione dell’intera famiglia ........................................................................ 4

6.1.2 Figlio nato fuori del matrimonio ................................................................... 4

6.1.3 Termini per il ricongiungimento familiare ..................................................... 4

6.1.4 Alloggio comune ......................................................................................... 5

6.1.5 Validità del permesso di dimora .................................................................. 5

6.1.6 Estinzione dei diritti legati al ricongiungimento familiare .............................. 5

6.1.7 Scioglimento della comunità familiare ......................................................... 5

6.1.8 Ricongiungimento di coppie omosessuali .................................................... 6

6.2 Familiari di cittadini svizzeri ............................................................................ 6

6.2.1 Familiari senza permesso di dimora in uno Stato UE/AELS ........................ 6

6.2.2 Familiari con un permesso di dimora in uno Stato UE/AELS ....................... 6

6.2.3 Applicabilità dell’ALC al ricongiungimento familiare di cittadini svizzeri ....... 7

6.2.4 Rilascio del permesso di domicilio ............................................................... 7

6.2.4.1 Coniuge ...................................................................................................... 7

6.2.4.2 Figli ............................................................................................................. 8

6.2.5 Ammissione di parenti in linea discendente di un cittadino svizzero in vista della naturalizzazione ......................................................................... 8

6.2.6 Figli del coniuge straniero di un cittadino svizzero ....................................... 9

6.3 Parenti di un titolare del permesso di domicilio ............................................ 9

6.3.1 Principi ........................................................................................................ 9

6.3.2 Rilascio del permesso di domicilio ............................................................. 10

6.4 Familiari di stranieri titolari del permesso di dimora ................................... 10

6.4.1 Principi ...................................................................................................... 10

6.4.2 Condizioni ................................................................................................. 10

6.4.2.1 Coabitazione ............................................................................................. 10

6.4.2.2 Abitazione conforme ai bisogni ................................................................. 10

6.4.2.3 Mezzi finanziari ......................................................................................... 10

6.4.3 Rilascio del permesso di domicilio ............................................................. 11

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I. SETTORE DEGLI STRANIERI Versione 01.07.13 2

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Ufficio federale della migrazione UFM

6.5 Familiari di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata... 11

6.6 Familiari di persone ammesse provvisoriamente ........................................ 11

6.7 Ricongiungimento familiare parziale ............................................................ 11

6.8 Deroghe all’esigenza della coabitazione ...................................................... 13

6.9 Termine per il ricongiungimento familiare ................................................... 13

6.9.1 Principi ...................................................................................................... 13

6.9.2 Inizio dei termini ........................................................................................ 14

6.9.3 Disciplina transitoria .................................................................................. 15

6.9.4 Ricongiungimento dei figli dopo lo scadere del termine ............................. 15

6.10 Attività lucrativa dei familiari ......................................................................... 16

6.11 Estinzione dei diritti legati al ricongiungimento familiare ........................... 16

6.12 Estinzione dei diritti a causa di un motivo di revoca ................................... 16

6.13 Estinzione dei diritti perché invocati abusivamente .................................... 19

6.13.1 Istituto giuridico del matrimonio invocato abusivamente ............................ 19

6.13.2 Matrimoni di compiacenza ......................................................................... 21

6.13.2.1 Principio .................................................................................................... 21

6.13.2.2 Competenze e collaborazione delle autorità .............................................. 22

6.13.2.3 Esame della domanda d’entrata ................................................................ 25

6.13.2.4 Il matrimonio di compiacenza quale fattispecie penale .............................. 27

6.13.3 Matrimoni forzati e matrimoni con minorenni ............................................. 27

6.13.3.1 Conseguenze per il diritto civile e penale .................................................. 27

6.13.3.2 Conseguenze per il diritto in materia di stranieri ........................................ 28

6.14 Regole applicabili al soggiorno dopo lo scioglimento della comunità familiare ........................................................................................................... 30

6.14.1 Principio .................................................................................................... 30

6.14.2 Integrazione riuscita .................................................................................. 31

6.14.3 Gravi motivi personali ................................................................................ 32

6.15 Mantenimento del permesso di dimora o di domicilio in caso di formazione all’estero ...................................................................................... 33

6.16 Ricongiungimento familiare e protezione della vita privata secondo l’articolo 8 CEDU ............................................................................................. 34

6.16.1 Relazioni familiari protette ......................................................................... 34

6.16.2 Condizioni per poter invocare il rispetto della vita familiare ....................... 35

6.16.3 Portata del rispetto della vita familiare giusta l’articolo 8 paragrafo 1 CEDU........................................................................................................ 35

6.16.4 Ponderazione degli interessi ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 2 CEDU ..... 36

6.16.4.1 Principi e interesse pubblico ...................................................................... 36

6.16.4.2 Diritto di visita ............................................................................................ 37

6.16.4.3 Esigibilità della partenza ........................................................................... 37

6.16.4.4 Ammissibilità della partenza di bambini piccoli di cittadinanza svizzera ..... 37

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6.1 Principi generali del ricongiungimento familiare

6.1.1 Riunione dell’intera famiglia

Il ricongiungimento familiare è volto a consentire e a garantire per legge la coabitazione della famiglia. Prima di autorizzare il ricongiungimento familiare, occorre stabilire dove, in futuro, si troverà il centro della vita familiare. Se continuerà a trovarsi all'estero, le condizioni per il ricongiungimento familiare si considerano non adempite. Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare parziale, il Tribunale federale ha recentemente modificato la giurisprudenza pronunciata in virtù dell’articolo 17 capoverso 2 terzo periodo della LDDS (sentenza del 15 gennaio 2010 2C 270/2009), stabilendo il principio secondo cui non è più necessario che i figli vivano con entrambi i genitori e che un solo genitore può avvalersi degli articoli 42 capoverso 1 e 43 LStr per ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno per il o i figli minori di 18 anni, purché i termini previsti per il ricongiungimento familiare siano rispettati (cfr. n. 6.9), il diritto non sia invocato abusivamente e non sussistano motivi di revoca del permesso (cfr. n. 6.11 e 6.12). Questa giurisprudenza è applicabile anche all'articolo 44 LStr (sentenze del Tribunale federale 2C 764/2009 e 2C 537/2009).

6.1.2 Figlio nato fuori del matrimonio

Alla nascita, il figlio di una coppia non sposata che vive presso entrambi i genitori beneficia del medesimo permesso della madre. Ottiene il permesso di domicilio contemporaneamente alla madre. Tuttavia, in caso di autorità parentale congiun-ta constatata con decisione dell'autorità tutoria competente, dei due statuti dei genitori il figlio ottiene quello per lui più vantaggioso. Lo stesso vale nel caso di un genitore che alleva il proprio figlio da solo.

Secondo la prassi, il figlio straniero di una coppia non sposata che vive in comune in Svizzera, dove il padre è di nazionalità svizzera, ottiene la cittadinan-za svizzera in virtù del riconoscimento da parte del padre (art. 1 cpv. 2 LCit). Se il padre non lo riconosce, il figlio ottiene alla nascita il permesso di domicilio, indipendentemente dallo statuto della madre (art. 34 cpv. 3 LStr).

Per il rilascio del permesso di domicilio rinviamo anche ai numeri 6.2.4.2 e 6.3.2.

6.1.3 Termini per il ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro determinati termini (n. 6.9; per cittadini svizzeri e titolari del permesso di domicilio: art. 47 LStr; per titolari del permesso di dimora: art. 73; per persone ammesse provvisoriamente: 74 cpv. 3 OASA). L’obiettivo è consentire un’integrazione per quanto possibile rapida in Svizzera. Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato solo se possono essere invocati gravi motivi familiari. Tali motivi vanno interpretati alla luce del principio del rispetto della vita familiare (art. 13 Cost., art. 8 CEDU). In caso di domande successive occorre tenere conto dei motivi per cui la prima domanda di ricongiungimento familiare, presentata entro i termini previsti, è stata respinta.

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6.1.4 Alloggio comune

I familiari devono convivere in Svizzera (art. 42 cpv. 1, 43 cpv. 1, 44, 45 e 85 cpv. 7 LStr). Fanno eccezione i familiari di cittadini svizzeri che al momento del ricongiungimento familiare sono titolari di un permesso di dimora duraturo di uno Stato dell’UE/AELS con cui la Svizzera ha concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 42 cpv. 2 LStr).

L’alloggio disponibile dev’essere atto a ospitare effettivamente l’intera famiglia. Alcune autorità cantonali competenti in materia di stranieri stabiliscono, a titolo indicativo, un numero di stanze minimo (numero di persone meno 1). Anche se la LStr prevede esplicitamente l’obbligo di disporre di un alloggio adeguato solo per il ricongiungimento familiare con una persona titolare di un permesso di soggior-no di breve durata o di un permesso di dimora, questo obbligo si applica in realtà anche ai cittadini svizzeri e ai titolari di un permesso di domicilio poiché scaturi-sce indirettamente dal fatto che i membri di una famiglia devono coabitare (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3409; vecchio diritto: DTF 119 Ib 81; LStr: sentenza 6B_497/2010 consid. 1.2 del 25 ottobre 2010). L’alloggio è adeguato anche se vi abita una coppia sposata insieme ai genitori di uno dei coniugi. Salvo nel caso in cui l’abitazione risulti oggettivamente troppo piccola, non è ammissibile pretendere dagli interessati che dispongano di un alloggio in cui abitino da soli (sentenza del Tribunale federale 6B_497/2010 consid. 1.2).

L’esigenza della coabitazione non è applicabile se possono essere invocati gravi e comprensibili motivi professionali o familiari che giustificano il mantenimento di due domicili separati e se la comunità familiare continua a sussistere (art. 49 LStr e art. 76 OASA; n. 6.8).

6.1.5 Validità del permesso di dimora

La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta nel contesto del ricongiungimento familiare è di un anno; il permesso può essere prorogato di due anni (art. 58 cpv. 1 OASA). Ciò vale anche per i familiari di cittadini svizzeri (art. 42 LStr).

6.1.6 Estinzione dei diritti legati al ricongiungimento familiare

Il diritto dei familiari al rilascio del permesso di dimora in Svizzera si estingue se invocato abusivamente o se sussistono motivi di revoca (art. 51 LStr; n. 6.12 e 6.13).

6.1.7 Scioglimento della comunità familiare

Dopo lo scioglimento della comunità familiare, il diritto di soggiorno in Svizzera del coniuge e dei figli di un cittadino svizzero o di un titolare del permesso di domicilio continua a sussistere se l’integrazione è avvenuta con successo oppure se sussistono gravi motivi personali (art. 50 LStr; art. 31 OASA). Alle medesime condizioni è possibile prorogare il permesso di dimora dei familiari di persone titolari anch’esse di un permesso di dimora (art. 77 OASA; n. 6.14). Ciò presup-pone un’unione coniugale di almeno tre anni in Svizzera e un’integrazione

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riuscita oppure gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del soggiorno.

6.1.8 Ricongiungimento di coppie omosessuali

L’unione domestica registrata consente alle coppie omosessuali di far riconosce-re giuridicamente la loro relazione (cfr. legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali; legge sull’unione domestica registrata; RS 221.231). Il ricongiungimento con il partner straniero registrato è autorizzato secondo le medesime modalità applicate al ricongiungi-mento con il coniuge (art. 52 LStr). Le presenti istruzioni e i commenti relativi al ricongiungimento familiare con il coniuge straniero si applicano per analogia ai partner registrati.

L’esperienza dimostra che, per motivi in parte comprensibili (p. es. rischio di svantaggi nello Stato d'origine di uno dei partner), le coppie omosessuali rinunciano sovente a fare registrare la loro unione. In siffatti casi è possibile rilasciare un permesso di dimora in virtù dell’articolo 31 OASA (caso personale particolarmente grave) purché siano adempiti i presupposti stabiliti dal Tribunale federale (Istruzioni I / 5).

Per i beneficiari del diritto alla libera circolazione delle persone si rinvia alle Istruzioni II.

6.2 Familiari di cittadini svizzeri

In linea con la vecchia giurisprudenza relativa all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), si distingue, per quanto concerne i familiari stranieri di cittadini svizzeri, tra coloro che sono già titolari di un permesso di dimora duraturo in uno Stato UE/AELS e gli altri (art. 42 cpv. 1 e 2 LStr, cfr. n. 6.2.3).

6.2.1 Familiari senza permesso di dimora in uno Stato UE/AELS

I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri, che non possiedono un permesso di dimora duraturo in uno Stato dell’UE/AELS, hanno diritto al rilascio del permesso di dimora se coabitano con loro (art. 42 cpv. 1 LStr). Il diritto al rilascio di questo permesso presuppone un’unione familiare effettiva.

Per la verifica della coabitazione è possibile rifarsi alla prassi relativa al vecchio articolo 17 capoverso 2 LDDS (ricongiungimento familiare di titolari del permesso di domicilio). L’esigenza della coabitazione non è applicabile se possono essere invocati gravi e comprensibili motivi professionali o familiari che giustifichino il mantenimento di due domicili separati, purché la comunità familiare continui a sussistere (art. 49 LStr, cfr. anche n. 6.8).

6.2.2 Familiari con un permesso di dimora in uno Stato UE/AELS

Ai familiari stranieri di cittadini svizzeri, titolari di un permesso di dimora duraturo in uno Stato dell’UE/AELS con il quale sussiste un accordo di libera circolazione è applicabile una disciplina paragonabile a quella prevista dall’ALC (art. 42 cpv. 2 LStr).

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Sono considerati familiari:

a) il coniuge e i parenti in linea discendente, minori di 21 anni o a carico;

b) i parenti in linea ascendente, propri e del coniuge, a carico.

I parenti in linea ascendente sono i genitori, i nonni, ecc. I parenti in linea discendente sono i figli, gli abbiatici, ecc. Il diritto al rilascio del permesso di dimora vale anche per i parenti del coniuge straniero di un cittadino svizzero.

Per la coabitazione dei familiari si applica per analogia l’ALC (cfr. Istruzioni II / 10, in particolare n. 10.3).

6.2.3 Applicabilità dell’ALC al ricongiungimento familiare di cittadini svizzeri

L’ALC – come pure il diritto comunitario all’interno della CE – è applicabile unicamente in un contesto transfrontaliero. Nel loro Paese d’origine, i cittadini della CE possono appellarsi alla normativa comunitaria solo dopo essersi avvalsi dei diritti legati alla libera circolazione delle persone. Per i cittadini svizzeri, tale sarebbe il caso se rientrassero in Svizzera, assieme ai loro familiari stranieri, da un Paese della CE o dell’AELS con cui esiste un accordo di libera circolazione (Decisione della CdGCE del 2 luglio 1992, Rs C-370/90).

Conformemente alla nuova prassi del Tribunale federale, il diritto al ricongiungi-mento familiare previsto dall’articolo 3 Allegato I ALC non presuppone più che il congiunto per il quale è richiesto il ricongiungimento, cittadino di uno Stato non contraente, risieda già legalmente in uno Stato contraente (DTF 136 II 5). In altre parole, il Tribunale federale ha recepito la nuova giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CdGCE) (sentenza Metock del 25 luglio 2008 [C-127/08]).

Per quanto riguarda il ricongiungimento dei familiari stranieri con un cittadino svizzero, l’articolo 42 capoverso 2 LStr continua a prevedere l’obbligo a carico dello straniero che non sia cittadino di uno Stato contraente di essere titolare del permesso di dimora di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione. Il recepimento della giurisprudenza della CdGCE (sentenza Metock) non ha modificato questa condizione, che resta dunque valida per i cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS (DTF 136 II 120, consid. 3).

6.2.4 Rilascio del permesso di domicilio

6.2.4.1 Coniuge

Il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni (art. 42 cpv. 3 LStr).

Nel calcolo del predetto lasso di tempo è computato unicamente il soggiorno ininterrotto dell’interessato in Svizzera durante il matrimonio. In caso di ricon-giungimento familiare in virtù dell’articolo 42 capoverso 1 LStr occorre inoltre che i coniugi coabitino. Decorso il termine dei cinque anni, il diritto al permesso di domicilio sussiste anche in caso di divorzio o di decesso del coniuge svizzero.

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Per il calcolo del termine dei cinque anni giusta l’articolo 42 capoverso 3 non sono presi in considerazione i soggiorni in Svizzera nell’ambito di un matrimonio precedente, i periodi trascorsi all’estero con il coniuge di nazionalità svizzera né i soggiorni di natura temporanea (tirocinio, studi ecc. in Svizzera). È fatto salvo il computo di soggiorni precedenti nel quadro dei termini generali di cui all’articolo 34 LStr (Istruzioni I / 3, n. I 3.4.3).

Decisioni del Tribunale federale:

DTF 122 II 145 consid. 3b Lo straniero il cui matrimonio con una cittadina svizzera è durato meno di cinque anni non ha diritto a un permesso di domicilio.

DTF 130 II 54 Inizio del periodo di cinque anni: consid. 3.2.3: alla data del matrimonio in Svizzera oppure alla data d’entrata in Svizzera allorquando il matrimonio sia stato celebrato all’estero.

DTF 128 II 145 segg. Se sussiste un diritto al rilascio del permesso di domicilio, i presupposti per il rilascio vanno esaminati d’ufficio anche qualora non sia stata presentata una pertinente domanda. Se tali presupposti sono adempiti, a maggior ragione sussiste il diritto al rilascio del permesso di dimora, il quale costituisce un diritto di residenza meno esteso.

DTF 2A. 382/2001 non pubblicata del 30 novem-bre 2001 nella causa A.

Tenuto conto del principio della proporzionalità, in taluni casi può essere parimenti indicato rinunciare a disporre l'allontanamento o l'espulsione dello straniero e limitarsi a rilasciargli un permesso di dimora anziché un permesso di domicilio – quest'ultimo conferirebbe all'interessato un migliore statuto sotto il profilo del diritto in materia stranieri.

6.2.4.2 Figli

I figli stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio immediato del permesso di domicilio fino all’età 12 anni (art. 42 cpv. 4 LStr).

I figli maggiori di 12 anni hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. È così tenuto conto del fatto che le persone che giungono in Svizzera dopo i 12 anni di età possono essere confrontate con problemi di integrazione particolari. In casi gravi le autorità hanno la possibilità di rifiutare il prosieguo del soggiorno in Svizzera a condizioni agevolate.

È determinante l’età al momento della domanda.

Se i figli ottengono un permesso di dimora, vigono le disposizioni generali relative al rilascio del permesso di domicilio (art. 34 LStr). In caso di integrazione riuscita, il permesso di domicilio può essere rilasciato già dopo cinque anni (art. 34 cpv. 4 LStr in combinato disposto con l’art. 62 OASA, Istruzioni IV).

6.2.5 Ammissione di parenti in linea discendente di un cittadino svizzero in vista della naturalizzazione

Ai parenti stranieri in linea discendente di un cittadino svizzero che non hanno diritto al ricongiungimento familiare (art. 42 LStr) può essere rilasciato un permesso di dimora, a prescindere dall’età e senza ricongiungimento familiare, se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevola-

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ta ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 31b capoverso 1, 58a capoversi 1 e 3 e 58c capoverso 2 della legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141,1) (cfr. art. 29 OASA). Devono sussistere vincoli stretti con la Svizzera.

Non vi è un diritto sancito per legge al rilascio del permesso di dimora. Il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora sarebbe tuttavia in netto contrasto con gli scopi perseguiti dalla legge sulla cittadinanza in quanto non sarebbe più possibi-le, di fatto, maturare il diritto alla naturalizzazione agevolata.

Continua ad essere applicabile la prassi attuale (cfr. DTF 2A.307/1996 non pubblicata del 25 aprile 1997 nella causa M. J. A. e altri).

L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 31 capoverso 3 o 4 OASA.

Si rinvia a questo proposito anche alle Istruzioni V, circolare del 23 giugno 2005 concernente la revisione della legge sulla cittadinanza.

6.2.6 Figli del coniuge straniero di un cittadino svizzero

Se il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha dei figli nati da una relazione precedente, il ricongiungimento familiare è disciplinato in funzione delle condi-zioni applicate al permesso del coniuge straniero (se permesso di domicilio: art. 43 LStr; se permesso di dimora: art. 44 LStr; sentenza 2C 537/2009, con-sid. 2.2).

I figli che possiedono un permesso di dimora duraturo in uno Stato UE/AELS con cui è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone possono beneficiare del ricongiungimento familiare se minori di 21 anni o a carico (art. 42 cpv. 2 LStr; n. 6.2.2).

Per la situazione speciale dei genitori che vivono separati si rinvia al n. 6.7

6.3 Parenti di un titolare del permesso di domicilio

6.3.1 Principi

Il coniuge e i figli non coniugati minori di 18 anni di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio di un permesso di dimora. Tale permesso può essere vincolato alla condizione che i beneficiari frequentino un corso di lingua o d’integrazione (art. 54 cpv. 1 LStr; Istruzioni IV / n. 2.1.4).

Il ricongiungimento familiare giusta l’articolo 43 LStr è possibile qualora i familiari residenti in Svizzera adempiano tutte le condizioni per l’ottenimento di un permesso di domicilio (durata del soggiorno, comportamento) ma per vari motivi (ritardo nel trattamento dell’incarto, termine per la produzione di documenti) detto permesso non sia ancora stato rilasciato.

Il figlio di cittadini di uno Stato CE/AELS ammesso nel quadro del ricongiungi-mento familiare tra il 12° e il 21° anno d’età ottiene un permesso di dimora (cfr. Istruzioni II).

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6.3.2 Rilascio del permesso di domicilio

Il coniuge straniero del titolare di un permesso di domicilio ha diritto al rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni durante il quale è vissuto in unione coniugale e in coabitazione con il coniuge (art. 43 cpv. 2 LStr). Per il computo di tale durata si rinvia al n. 6.2.4.

I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio (art. 43 cpv. 3 LStr). I figli tra i 12 e i 18 anni d’età hanno diritto al rilascio del permesso di dimora (art. 43 cpv. 1 LStr).

Se i genitori coabitano, ma solo il padre o la madre è titolare di un permesso di domicilio, il figlio straniero, non coniugato e minore di 12 anni, beneficerà del permesso di domicilio sempreché viva con i genitori.

Se i figli ottengono il permesso di dimora, il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34 LStr. In caso d’integrazione riuscita (in particolare in presenza di buone conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza), il permesso di domicilio può essere rilasciato già dopo cinque anni (art. 34 cpv. 4 LStr in combinato disposto con l’art. 62 OASA; cfr. anche Istruzioni IV).

6.4 Familiari di stranieri titolari del permesso di dimora

6.4.1 Principi

Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora possono essere ammessi nel quadro del ricongiungimento familiare (art. 44 LStr). Non possono però far valere un diritto sancito per legge. I Cantoni possono vincolare il rilascio del permesso a condizioni più severe.

6.4.2 Condizioni

6.4.2.1 Coabitazione

Si rinvia al n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

6.4.2.2 Abitazione conforme ai bisogni

La famiglia deve disporre di un’abitazione conforme ai propri bisogni (art. 44 lett. b LStr). Tale è il caso se l’abitazione consente di accogliere l’intera famiglia senza risultare sovrappopolata.

6.4.2.3 Mezzi finanziari

Devono essere disponibili mezzi finanziari che consentano di non dipendere dall’aiuto sociale (art. 44 lett. c LStr). Il minimo indispensabile è sancito nelle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza sociale (direttive CSIAS). I Cantoni decidono liberamente se esigere mezzi finanziari più cospicui che consentano allo straniero di garantire la propria integrazione sociale in Svizzera. Non sono presi in considerazione eventuali introiti futuri. Questo in particolare perché gli stranieri ammessi nel quadro del ricongiungimento familiare

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con persone titolari di un permesso di dimora annuale non hanno un diritto sancito per legge al rilascio di un permesso.

6.4.3 Rilascio del permesso di domicilio

I familiari di stranieri titolari del permesso di dimora soggiacciono alle condizioni generali per il rilascio del permesso di domicilio (art. 34 LStr; Istruzioni I / 3).

Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio (art. 43 LStr).

6.5 Familiari di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata

L'autorità cantonale competente in materia di stranieri può ammettere il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata, nel quadro del ricongiungi-mento familiare (art. 45 LStr). Non sussiste un diritto sancito per legge. I familiari ottengono un permesso di soggiorno di breve durata avente la medesima validità.

I presupposti sono gli stessi di quelli per il ricongiungimento di stranieri titolari del permesso di dimora (art. 44 LStr; n. 6.4).

Se una persona che soggiorna in Svizzera per al massimo quattro mesi e non abbisogna di un permesso (art. 12 OASA) è raggiunta dai propri familiari, questi ultimi, conformemente alla prassi, non ottengono alcun permesso. Il soggiorno è parimenti regolato mediante autorizzazione del rilascio del visto o assicurazione di rilascio del permesso.

6.6 Familiari di persone ammesse provvisoriamente

Si rinvia alle Istruzioni III / 6, n. 6.3.7.

6.7 Ricongiungimento familiare parziale

La giurisprudenza in materia di ricongiungimento familiare pronunciata in virtù della LDDS stabiliva che lo scopo delle disposizioni in questo ambito era quello di permettere di conservare o ricostituire la comunità familiare fra i due genitori e i figli minori in comune. I figli cresciuti all’estero presso l’altro genitore non potevano avvalersi del diritto incondizionato di raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera.

Recentemente, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza in materia di ricongiungimento familiare parziale (sentenza 136 II 78): i figli non sono cioè più tenuti a vivere con entrambi i genitori. Anche uno solo dei genitori può dunque avvalersi degli articoli 42 capoverso 1 e 43 LStr per ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno per il figlio (i figli) minore(i) di 18 anni, sempre che le condizioni dell’articolo 47 LStr o il termine transitorio di cui all’articolo 126 capoverso 3 LStr siano rispettati (sentenza del Tribunale federale 136 II 78). Lo stesso vale per l'articolo 44 LStr (2C 764/2009; 2C 537/2009). I parametri stabiliti dalla nuova giurisprudenza del TF valgono anche quando si tratta di esaminare,

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alla luce dell’articolo 8 CEDU, il diritto al ricongiungimento familiare parziale (DTF 2C_764/2009). Gli articoli 42-44 non consentono più di giustificare l’applicazione delle condizioni restrittive previste dalla vecchia giurisprudenza nel caso dei ricongiungimenti parziali e che subordinavano il diritto al ricongiungi-mento al fatto che il figlio vivesse con entrambi i genitori. Queste stesse condi-zioni possono tuttavia assumere una certa rilevanza nel caso di «gravi motivi familiari» ai sensi dell’articolo 47 capoverso 4 LStr, se il diritto al ricongiungimen-to familiare differito è fatto valere fuori del termine di cui all’articolo 47 capoverso 1 LStr (DTF 136 II 78). Il passaggio alla nuova giurisprudenza non significa che, nel caso di un ricongiungimento familiare parziale, le autorità debbano applicare gli articoli 42-44 LStr in modo automatico. Infatti, questa forma di ricongiungi-mento può porre problemi specifici, soprattutto quando il figlio per il quale si chiede il permesso di dimora in Svizzera vive all’estero con l’altro genitore o con la famiglia di quest’ultimo.

Le autorità migratorie competenti per il rilascio del permesso di dimora nell’ambito di un ricongiungimento familiare devono verificare che siano soddi-sfatte le condizioni seguenti:

1) il ricongiungimento familiare parziale non deve essere stato invocato abusivamente (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LStr).

2) Il genitore richiedente deve essere titolare unico dell’autorità parentale; nel caso in cui l’autorità parentale sia congiunta, l’altro genitore residente all’estero deve aver dato il suo esplicito consenso (cfr. DTF 125 II 585 consid. 2a). Fatti salvi casi eccezionali, il genitore che ritiene che sia nell’interesse del figlio lasciare che questi possa raggiungerlo in Svizzera deve avere il diritto di vivere con il figlio secondo le regole del diritto civile. Una semplice dichiarazione del genitore che rimane all’estero e che autorizza il figlio a raggiungere l’altro genitore in Svizzera non è sufficiente (sentenza del Tribunale federale 2C_325/2009 dell’8 marzo 2010 consid. 4.4; 2C 537/2009).

3) Occorre tenere in debita considerazione l’interesse superiore del fanciullo ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107). Ciò significa che il ricongiungimento familiare non deve comportare uno sradicamento traumatizzante per il fanciullo o avvenire contro la sua volontà, risultando quindi in una separazione dalla sua famiglia residente nel Paese d’origine. Il Tribunale federale sottolinea che le autorità godono di un potere discrezionale limitato nell’esame dell’interesse superiore del fanciullo e che possono intervenire e negare il ricongiungimento familiare soltanto se è manife-stamente contrario all’interesse del fanciullo (sentenza del Tribunale federale

2C_526/2009 del 14 maggio 2010; nel contesto dell’ALC: sentenza del Tribunale federale 2C_490/2009 del 2 febbraio 2010).

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6.8 Deroghe all’esigenza della coabitazione

L’esigenza della coabitazione per l’ammissione del coniuge straniero (art. 42 cpv. 1, 43 cpv. 1, 44 lett. a LStr) non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di due domicili separati e se la comunità familiare continua a sussistere (art. 49 LStr).

Sono considerati motivi gravi per una deroga all’esigenza della coabitazione in particolare gli obblighi professionali o una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari (art. 76 OASA).

Se sussistono motivi gravi per una deroga all’esigenza della coabitazione, continua a sussistere anche il diritto al rilascio del permesso di domicilio (art. 42 cpv. 3 LStr).

6.9 Termine per il ricongiungimento familiare

6.9.1 Principi

Il diritto al ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro cinque anni; per i figli di età superiore ai 12 anni il termine si riduce a 12 mesi (nel caso di ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri o stranieri titolari del permesso di domicilio: art. 47 cpv. 1 LStr; con stranieri titolari del permesso di dimora: art. 73 OASA; con persone ammesse provvisoriamente: art. 74 cpv. 3 OASA). S’intende così promuovere un'integrazione per quanto possibile rapida in Svizzera.

Se il figlio straniero compie 12 anni durante il quinquennio anzidetto, dalla data del compleanno vale il termine di un anno. Se, tuttavia, la data del compleanno cade poco prima della scadenza dei cinque anni (cioè nell’arco dell’anno successivo a quello del dodicesimo compleanno), vale il termine residuo, cioè il periodo che va fino alla scadenza dei cinque anni.

Questi termini non sono applicabili ai familiari stranieri di cittadini svizzeri in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato da uno Stato UE/AELS con cui è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 47 cpv. 2 LStr; n. 6.2.2).

Il fatto di fissare limiti massimi di età al fine di garantire una buona integrazione dei minori stranieri non è previsto unicamente dal diritto svizzero. Si veda in merito la direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricon-giungimento familiare (GU L 251 pagg. 12-18), secondo la quale uno Stato membro nel quale un minore che abbia superato i 12 anni giunga indipendente-mente dal resto della famiglia può, prima di autorizzare l’ingresso e il soggiorno, esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione richieste dalla legislazione nazionale (art. 4 cpv. 1 alla fine); occorre tenere conto «della capacità di integrazione dei minori nei primi anni di vita e assicurare che essi acquisiscano a scuola l’istruzione e le competenze linguistiche necessarie» (art. 4 par. 6 e consid. 12 della direttiva). Secondo la direttiva, inoltre, gli Stati membri possono richiedere che le domande riguardanti il ricongiungimento familiare di figli minori siano presentate prima del compimento del quindicesimo anno di età. Ove dette richieste vengano presentate oltre il quindicesimo anno di età, gli Stati membri che decidono di applicare la presente deroga autorizzano l’ingresso e il

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soggiorno di siffatti figli per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (art. 4 par. 6; cfr. Astrid Epiney/Andrea Faeh, Zum Aufenthaltsrecht von Familienange-hörigen im europäischen Gemeinschaftsrecht, Jahrbuch für Migrationsrecht 2005/2006, Berna 2006, pagg. 49 segg., 74 segg.).

Con sentenza del 27 giugno 2006 (causa C-540/03) la CGCE ha respinto il ricorso del Parlamento europeo teso a revocare la disciplina del termine per il ricongiungimento familiare. Secondo la Corte, il limite d’età fissato a 12 anni e il criterio d’integrazione di cui all’articolo 4 paragrafo 1 della direttiva erano compatibili con il potere discrezionale degli Stati membri previsto dall’articolo 8 CEDU e con gli scopi ivi perseguiti; essa ha inoltre sottolineato che la necessità dell’integrazione poteva essere dedotta da diversi obiettivi legittimi conforme-mente all’articolo 8 paragrafo 2 CEDU (sentenza della CGCE, n. 62 segg.).

Anche nel caso in cui i termini siano rispettati, può sussistere, in casi singoli, un abuso di diritto, ad esempio qualora il ricongiungimento sia invocato al solo scopo di eludere le prescrizioni d’ammissione e non in vista di ricostituire la famiglia in Svizzera (n. 6.13).

Nell’esaminare l’età dei figli nel contesto del ricongiungimento familiare è determinante la data del deposito della pertinente domanda.

Decisioni del Tribunale federale:

DTF 129 II 13 consid. 2;

DTF 129 II 252 consid. 1.2

DTF 130 II 6 consid. 5.4.

Per l'esame dell'età occorre basarsi sulla data d'inoltro della domanda.

Confronto LStr e disciplina UE riguardo ai termini per il ricongiungimento familiare

6.9.2 Inizio dei termini

I termini per il ricongiungimento con familiari stranieri decorrono:

per i cittadini svizzeri:

dal momento dell’entrata in Svizzera o dell’insorgere del legame familiare (art. 47 cpv. 3 lett. a in combinato disposto con l’art. 41 cpv. 1 LStr; nessun termine per il ricongiungimento di cui all’art. 42 cpv. 2 LStr);

per i titolari del permesso di domicilio (art. 47 cpv. 3 lett. b):

dalla data del rilascio del permesso oppure dall’insorgere del legame familia-re;

per i titolari del permesso di dimora:

dalla data del rilascio del permesso oppure dall’insorgere del legame familiare (art. 73 OASA);

per le persone ammesse provvisoriamente:

dopo tre anni dalla data dell’ammissione provvisoria oppure dall’insorgere del legame familiare (art. 85 cpv. 7 LStr; art. 74 cpv. 3 OASA).

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Se la persona interessata aveva giuridicamente la possibilità del ricongiungimen-to familiare sin da prima del rilascio del permesso attuale, ne é tenuto conto nel computo del termine per il ricongiungimento familiare (passaggio dall’ammissione provvisoria al permesso di dimora o dal permesso di dimora al permesso di domicilio).

6.9.3 Disciplina transitoria

I termini previsti per il ricongiungimento familiare decorrono dal 1° gennaio 2008, purché il soggiorno sia stato disciplinato prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data (art. 126 cpv. 3 LStr). Alle domande presentate prima del 1° gennaio 2008 resta applicabile il diritto previgente (art. 126 cpv. 1 LStr).

La presente disciplina transitoria vige per analogia anche per il ricongiungimento familiare con persone titolari del permesso di dimora (art. 73 OASA).

6.9.4 Ricongiungimento dei figli dopo lo scadere del termine

Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari (art. 47 cpv. 4 LStr). La disciplina deroga-toria va applicata con moderazione nell’interesse di una buona integrazione. Il ricongiungimento differito dei figli è pertanto possibile solo se il benessere degli stessi lo richiede (art. 75 OASA). Segnatamente in questi casi occorre esaminare l’eventualità di vincolare il rilascio del permesso all’obbligo di frequentare un corso di lingue o d’integrazione (art. 54 cpv. 1 LStr; Istruzioni IV).

Se necessario, i figli di più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l’audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza (art. 47 cpv. 3 LStr; art. 73 cpv. 3 e 74 cpv. 4 OASA).

Se il genitore straniero vive in Svizzera da parecchi anni separato dai figli, un ricongiungimento familiare differito si giustifica unicamente se è nell’interesse dei figli che la famiglia si ricostituisca in Svizzera dopo alcuni anni di separazione. Siffatti motivi devono risultare dalle circostanze concrete di ogni caso singolo (DTF 118 lb 153 segg.; DTF 119 lb 81 segg.; DTF 122 II 385 segg.; DTF 124 II 289 segg; DTF 125 II 585 segg. e 633 segg.; DTF 129 II 11 segg.). Si veda inoltre il n. 6.8.

L’assistenza da parte dei genitori in Svizzera può rendersi necessaria ad esempio in caso di disabilità del figlio o qualora venga meno la necessaria assistenza all’estero (p. es. decesso o malattia della persona che presta assi-stenza).

Tenuto conto dell’assistenza fornita in passato e delle condizioni future, va considerato anche il grado d’integrazione del fanciullo nel proprio Paese d’origine per valutare le possibilità o le difficoltà d’integrazione che conoscerebbe in Svizzera (DTF 2A.92/1998 non pubblicata del 29 ottobre 1998 nella causa Y.).

Il ricongiungimento familiare non può essere motivato da ragioni economiche (migliori prospettive professionali ed esistenziali, custodia di fratelli o sorelle più

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piccoli, svolgimento dei lavori domestici per la famiglia in Svizzera), né tantome-no da motivi legati alla situazione politica nel Paese d’origine.

Se il figlio per cui, poco prima del diciottesimo anno d’età, è chiesta l'ammissione nel contesto del ricongiungimento familiare, ha già vissuto in Svizzera al benefi-cio di un permesso di domicilio ma è poi tornato definitivamente nel Paese d’origine, è lecito supporre che a motivare il ricongiungimento non sia la volontà di ricostituire la comunità familiare (DTF 119 Ib 81 segg.).

Più i genitori attendono a farsi raggiungere dai figli e più i figli si avvicinano alla maggiore età, maggiore è l’eventualità che tale ricongiungimento non sia dettato dall’intenzione di ricostituire la vita familiare, bensì sia invocato abusivamente (DTF 126 II 329; DTF 129 II 11 segg.; DTF 2A.192/2003 non pubblicata del 23 luglio 2003, nella causa A.; DTF 122 II 289 consid. 2a/b; abuso di diritto: n. 6.13).

I gravi motivi familiari per il ricongiungimento differito devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare (art. 13 Cost., art. 8 CEDU).

6.10 Attività lucrativa dei familiari

Si vedano le Istruzioni I / 4, n. I 4.4.1.

6.11 Estinzione dei diritti legati al ricongiungimento familiare

I diritti legati al ricongiungimento familiare contenuti nella LStr si estinguono in virtù dell’articolo 51 LStr, se sono invocati abusivamente o se sussistono motivi di revoca del permesso.

6.12 Estinzione dei diritti a causa di un motivo di revoca

I motivi di revoca che provocano l’estinzione dei diritti nel quadro del ricongiun-gimento familiare con il titolare del permesso di domicilio (art. 43 LStr), dell’ammissione in vista d’adozione (art. 48 LStr) nonché dello scioglimento della comunità familiare sono retti dall’articolo 62 LStr (art. 51 cpv. 2 lett. b LStr).

Nel quadro del ricongiungimento dei familiari stranieri con un cittadino svizzero (art. 42 LStr), i motivi di revoca sono retti dall’articolo 63 LStr (art. 51 cpv. 1 lett. b LStr).

- Violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici e dipendenza dall’aiuto sociale

Gli articoli 62 e 63 LStr si distinguono unicamente nella definizione che vie-ne data della violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici nonché della dipendenza dall’aiuto sociale. Il grado di serietà della violazione e della di-pendenza anzidette è maggiore nell’articolo 63 (cfr. art. 62 lett. c ed e LStr e art. 63 cpv. 1 lett. b e c LStr).

Nella DTF 119 Ib 81 consid. 2 e nella DTF 122 II 1 consid. 3c il Tribunale federale decreta che, in caso di diritto al ricongiungimento familiare in virtù dell’articolo 8 CEDU e dell’articolo 17 capoverso 2 LDDS, mere preoccupa-zioni finanziarie non bastano a giustificare il rifiuto della domanda; a tal fine

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deve invece sussistere un pericolo concreto di dipendenza durevole e con-siderevole dall’assistenza sociale (cfr. anche DTF 125 II 633 pag. 641).

Contrariamente a quanto previsto dalla LDDS, l’articolo 51 capoverso 2 LStr stabilisce che i diritti giusta l’articolo 43 LStr (ricongiungimento familiare con stranieri titolari del permesso di domicilio) si estinguono se sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 LStr. Tra i motivi di revoca previsti dall’articolo 62 LStr vi è anche la dipendenza dall’aiuto sociale. Il legislatore ha pertanto inasprito la disciplina previgente. Nello stabilire se il diritto di cui all’articolo 43 LStr si estingue occorre tuttavia tenere conto anche del prin-cipio della proporzionalità (cfr. art. 96 LStr). Tenuto conto della proporziona-lità nonché del fatto che i familiari di titolari del permesso di domicilio pos-sono appellarsi al diritto del rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 8 CEDU, anche in avvenire bisognerà che la dipendenza dall’aiuto sociale sia considerevole e durevole. Se sussiste già una domanda d’impiego, occorre inoltre tenere conto degli eventuali introiti futuri delle persone che entrano in Svizzera.

È presa in considerazione la dipendenza dall’aiuto sociale non solo dell’interessato ma anche delle persone a suo carico (coniuge, figli mino-renni).

Conformemente alla prassi del Tribunale federale (sentenza del 20 febbraio 2008; 2C_448/2007 consid. 3.4 e 3.5), le prestazioni complementari e le ri-duzioni di premi, sebbene commisurate al salario e al fabbisogno, non costi-tuiscono una dipendenza dall’aiuto sociale nel quadro dell’applicazione della LStr (cfr. DTF 127 V 368 consid. 5 pag. 369). Secondo il Tribunale federale, la nozione di aiuto sociale sancita dalla LStr (art. 43 seg. e 62 seg.) va inte-sa in senso stretto.

Decisioni del Tribunale federale in merito alla nozione di ordine pubblico:

DTF non pubblicata del 23 ottobre 2001 nella causa A., 2A.267/2001

Inosservanza dell'ordine pubblico. Presupposti:

Lo straniero reo di numerosi reati minori, che rifiuta di pagare le multe comminategli e che resta indifferente agli ammonimenti dimostra di non volere o non essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente. A maggior ragione se il suo comportamento generale, segnatamente nei confronti delle autorità comunali e cantonali, è motivo di lagnanze.

DTF non pubblicata del 30 novembre 2001 nella causa J., 2.A.382/2001).

Inosservanza dell'ordine pubblico.

Inosservanza di obblighi finanziari.

Gli altri motivi di revoca (identici) previsti dagli articoli 62 e 63 sono:

- inganno nei confronti delle autorità,

- condanna a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale.

Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, si è in presenza di una pena detentiva di lunga durata se lo straniero è stato condannato a una pe-na detentiva (con o senza condizionale) di oltre un anno (DTF 135 II 377

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consid. 4.2; sentenza 2C_515/2009, consid. 2.1). Anche in questo caso, tut-tavia, l’autorità è tenuta a verificare la proporzionalità della revoca. Al ri-guardo si rinvia alla prassi che veniva applicata in caso di espulsione se-condo l’articolo 10 LDDS. I principi validi allora possono essere applicati per analogia alla revoca secondo l’articolo 62 lett. b LStr (cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3377). I diritti si estinguono in particolare qualora la persona interessata sia stata condannata a una pe-na detentiva di due o più anni e non vi siano circostanze particolari che giu-stifichino una deroga a tale regola (cfr. al riguardo n. 8.3.1 lett. b e n. 8.3.2 lett. b).

Decisioni del Tribunale federale concernenti le misure penali:

DTF del 18.12.1996 nella causa R. H., 2A/362/1996

La regola dei due anni è indicativa e non assoluta. Se sussiste un interesse pubblico preponderante all’allontanamento dello straniero in questione, i diritti precitati possono estinguersi anche se la durata della pena detentiva è inferiore a due anni, ad esempio se si tratta di violazioni ripetute alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri o se non sono state rispettate altre decisioni.

DTF del 22.05.2001 nella causa F. P.; 2A.512/2000

Solo circostanze del tutto speciali e un rischio minimo di recidiva consentono una deroga alla regola dei due anni.

Ciò vale segnatamente in caso di sentenze pronunciate per reati contro la vita e l'integrità o per violazione della legge sugli stupefacenti.

DTF del 21.02.02 nella causa A, 2A.563/2002,

e

del 15.05.02 nella causa X, 2A.225/2002

Dato l'elevato rischio potenziale che i reati legati alla droga costituiscono per la società, proprio dinnanzi a siffatti reati si deve tollerare solo un rischio residuo trascurabile.

In presenza di una simile violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici, il permesso del coniuge straniero di un cittadino svizzero perde ogni validità, anche se l'interessato è cittadino di uno Stato della CE/AELS.

In siffatti casi non sussiste un diritto diretto (ossia non derivato) a dimorare in Svizzera in virtù delle disposizioni dell'ALC.

DTF 125 II 521

Il motivo di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS presuppone una condanna giudiziaria per un crimine o un delitto; poco importa che la sanzione pronunciata nel giudizio penale sia una pena o una misura.

DTF 130 II 181 Nell'ottica dell'art. 2 ALC, ai coniugi di cittadini di Stati contraenti non può essere applicata una disciplina più severa di quella applicabile ai cittadini svizzeri.

DTF 130 II 185 Ammissibilità del rifiuto di prorogare il permesso di dimora di uno straniero della seconda generazione condannato per ripetuti delitti gravi, coniugato con una doppia cittadina svizzera/UE.

DTF 130 II 187 Presa in considerazione di affermazioni delle autorità preposte al perseguimento penale e all’esecuzione delle pene in merito al pericolo di recidiva nonché ai comportamenti non (ancora) oggetto di condanna.

- Un ulteriore motivo di revoca è l’inosservanza di una delle condizioni legate al permesso (art. 62 lett. d LStr). Se il rilascio del permesso è vincolato alla

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condizione di frequentare un corso di lingue o d’integrazione, occorre veglia-re a che lo straniero ottemperi a tale obbligo (art. 54 cpv. 1 LStr).

Nell’esaminare l’estinzione di un diritto legato al ricongiungimento familiare, ci si deve attenere al principio della proporzionalità (cfr. anche l’art. 96 LStr).

Siccome, in alcuni casi, interessi pubblici di minore entità bastano a provocare l’estinzione dei diritti secondo gli articoli 43, 48 e 50 LStr (art. 51 cpv. 1 LStr), anche agli interessi privati che vi sono contrapposti va attribuito un peso minore.

In casi limite, la revoca del permesso può rivelarsi una misura eccessiva mentre il rifiuto del permesso può essere ammissibile in quanto costituisce un provvedi-mento meno drastico rispetto alla revoca. In linea di principio, è mantenuta la prassi previgente del Tribunale federale (DTF 120 Ib 129 segg.; 122 II 385 segg.; DTF non pubblicata del 19 settembre 1996 nella causa F. F., 2A.43/1996, e DTF dell’11 settembre 2003 nella causa X, 2A.208/2003).

6.13 Estinzione dei diritti perché invocati abusivamente

I diritti legati al ricongiungimento familiare (art. 42, 43, 48 e 50 LStr) si estinguono se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della LStr o le pertinenti disposizioni d’esecuzione sull’ammissione e sul soggiorno (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LStr).

In generale, vi è abuso di diritto allorquando un istituto giuridico sia utilizzato contrariamente alla propria finalità al fine di realizzare degli interessi che l’istituto giuridico in questione non intende proteggere (DTF 121 I 367 segg.; DTF 110 Ib 332 segg.).

Nel contesto del ricongiungimento familiare, vi è abuso di diritto segnatamente qualora sia invocata l’esistenza di un matrimonio nonostante non sussista più l’unione coniugale oppure qualora il matrimonio sia stato contratto unicamente onde eludere le disposizioni d’ammissione. Vi è inoltre abuso di diritto segnata-mente qualora sia richiesto il ricongiungimento del figlio solo per motivi economi-ci (attività lucrativa, tirocinio, ecc.) al momento in cui questi è in procinto di raggiungere i 18 anni d’età.

I principi relativi all’abuso di diritto sviluppati dal Tribunale federale nel contesto della LDDS valgono anche per la LStr.

6.13.1 Istituto giuridico del matrimonio invocato abusivamente

Vi è abuso di diritto allorquando uno straniero invochi un matrimonio che esiste solo formalmente, e ciò al solo scopo di ottenere o di non perdere il permesso di dimora, senza che vi siano prospettive di una (ripresa della) vita coniugale.

La prova diretta di un matrimonio di compiacenza è spesso impossibile. Solita-mente ci si basa su indizi, i quali possono essere forniti da circostanze esterne, ma anche fattori interiori ovvero psichici (volontà dei coniugi).

In virtù della LStr gli ufficiali dello stato civile possono rifiutare la celebrazione del matrimonio qualora appaia evidente che uno degli sposi non intende fondare un’unione coniugale, bensì persegua il matrimonio al solo scopo di eludere le

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prescrizioni d’ammissione del diritto in materia di stranieri. Al riguardo si rinvia alle Istruzioni UFSC (Ufficio federale di giustizia) del 5 dicembre 2007 concer-nenti gli abusi di diritto in materia di matrimoni e unioni registrate.

Decisioni del Tribunale federale:

Condizioni per l’esistenza di un abuso di diritto

DTF 121 II 97

DTF 121 II 103

DTF 121 II 296

DTF 123 II 53

DTF 126 II 269

DTF 130 II 117

Condizioni su cui si fonda l’ipotesi dell’abuso di diritto da parte del coniuge straniero.

Problemi probatori in caso di abuso di diritto

DTF 127 II 57 Residenza / domicilio del coniuge svizzero ignota/o.

Nemmeno il fatto che il coniuge svizzero risieda nel Cantone che ha rilasciato il permesso consente di escludere che il matrimonio sia invocato abusivamente.

DTF 128 II 152 Lo scopo primario dell'art. 7 LDDS consiste in primo luogo nel consentire e assicurare la conduzione della vita familiare in Svizzera. Se, dopo parecchi anni di separazione fattuale, non vi sono manifestamente più prospettive di una ripresa della vita coniugale, i motivi che hanno condotto alla separazione dei coniugi non hanno più importanza alcuna per la questione dell'abuso di diritto; l’abuso di diritto è ammesso.

Nessuna prospettiva di una ripresa della vita coniugale

DTF 127 II 58 Dopo parecchi anni di separazione fattuale, senza che i coniugi prendano contatto tra loro, a prescindere dalla responsabilità per la situazione creatasi.

DTF 130 II 117 Anche se la ricorrente non esclude a priori una ripresa della vita coniugale, vista la situazione dei fatti non vi sono dubbi che il suo matrimonio va considerato come mantenuto solo formalmente.

Altre questioni

DTF 127 II 49 Esistenza di un matrimonio di compiacenza negata per mancanza di indizi sufficienti (consid. 4). Lo scopo dell'art. 7 LDDS consiste in primo luogo nel permettere e assicurare la conduzione della vita familiare in Svizzera.

Se, dopo parecchi anni di separazione fattuale, non vi sono manifestamente più prospettive di una ripresa della vita coniugale, i motivi che hanno condotto alla separazione dei coniugi non hanno più importanza alcuna per la questione dell'abuso di diritto o; l’abuso di diritto è ammesso.

DTF 128 II 145 Il coniuge straniero, nel frattempo divorziato, di un cittadino svizzero beneficia in linea di principio del diritto al rinnovo del permesso di dimora, se, prima dello scioglimento del vincolo matrimoniale, aveva acquisito il diritto all'ottenimento del permesso di domicilio (consid. 1).

Un abuso di diritto ai sensi dell'art. 7 LDDS può sussistere anche quando il coniuge

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straniero si oppone al divorzio (secondo le nuove disposizioni in materia di divorzio) durante il periodo di quattro anni previsto dall'art. 114 CC; il fatto che il giudice del divorzio consideri esigibile una continuazione dell’unione coniugale, giusta l'art. 115 CC, non è determinante (consid. 2).

Le constatazioni da parte del giudice del divorzio in merito all'esistenza di un matrimonio di compiacenza non sono vincolanti per le autorità di polizia degli stranieri; decisivo è (in primo luogo) il punto di vista dello straniero (consid. 3.1); l’abuso di diritto è ammesso.

DTF 130 II 113 Rifiuto di prolungare il permesso di dimora al coniuge (avente la nazionalità di uno Stato terzo) di un cittadino comunitario; ricongiungimento familiare; abuso di diritto; giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Importanza della vita in comune dei coniugi per il ricongiungimento familiare in virtù degli art. 7 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LDDS.

Limiti risultanti dall'abuso di diritto (richiamo della giurisprudenza; consid. 4).

Presa in considerazione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee anteriori al 21 giugno 1999 per l'interpretazione dell'art. 3 cpv. 1, 2 e 5 Allegato I ALC (art. 16 cpv. 2 ALC).

Portata di questa giurisprudenza per il giudice svizzero (consid. 6).

Natura del diritto derivato dei membri della famiglia di un lavoratore comunitario di «stabilirsi» con il medesimo, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC (consid. 7). Per il coniuge questo diritto esiste per tutta la durata formale del matrimonio (consid. 8), riservato il caso di un abuso di diritto (consid. 9 e 10).

DTF 130 II 129 consid. 9, 10

Attuabilità dei criteri per l'ammissione di un abuso di diritto sviluppati nel quadro dell'interpretazione dell'art. 3 Allegato 1 ALC.

6.13.2 Matrimoni di compiacenza

6.13.2.1 Principio

È considerato di compiacenza (o fittizio) il matrimonio contratto senza volontà alcuna di fondare un’unione coniugale, bensì nel solo intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri.

L’esistenza di un matrimonio di compiacenza può essere dimostrata unicamente basandosi su pertinenti indizi. Ciò è possibile soltanto se tutte le autorità coinvol-te (Cantoni, Confederazione, rappresentanze svizzere) collaborano strettamente, ciascuna entro la sua sfera di competenza, scambiandosi le informazioni raccolte nel rispetto della protezione dei dati. Le autorità sono tenute a prestarsi assisten-za giudiziaria e a scambiarsi i dati in virtù dell’articolo 97 capoverso 3 LStr in combinato disposto con l’articolo 82 capoversi 2-4 OASA.

Nel quadro della lotta ai matrimoni fittizi e dell’esame delle domande d’entrata, i seguenti elementi sono di particolare rilevanza:

- il matrimonio è legato a una procedura di allontanamento (decisione nega-tiva in materia d’asilo, mancata proroga del soggiorno);

- i fidanzati si sono conosciuti poco tempo prima del matrimonio;

- vi è una grande differenza d’età tra i fidanzati, in particolare età nettamen-te superiore della fidanzata;

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- il fidanzato autorizzato a soggiornare in Svizzera (cittadino svizzero, citta-dino dell’UE/AELS, titolare del permesso di domicilio) appartiene visibil-mente a un gruppo sociale marginale (alcolizzato, tossicodipendente, pro-stituta);

- i fidanzati non sono in grado di comunicare perché non parlano la stessa lingua ;

- i fidanzati non conoscono i rispettivi modi di vita (p. es. parentela, abita-zione, hobby ecc.);

- non vi sono legami con la Svizzera;

- i richiedenti formulano affermazioni contraddittorie;

- il matrimonio è stato contratto dietro versamento di una somma di denaro o la consegna di stupefacenti.

Se, in sede di procedura, si constata l’esistenza di uno o più indizi in tal senso, le autorità coinvolte, in stretta collaborazione tra loro, esaminano a fondo la domanda di rilascio del permesso di dimora e, se del caso, la respingono.

6.13.2.2 Competenze e collaborazione delle autorità

a) Rifiuto di celebrare il matrimonio in casi evidenti di matrimoni fittizi (CC)

Con l’entrata in vigore della LStr è stato parimenti modificato il Codice civile (CC).

L’ufficiale di stato civile dispone di una norma esplicita che gli consente di rifiutare la propria collaborazione quando uno dei fidanzati non intenda manife-stamente creare un’unione coniugale, bensì eludere le regole sull’ammissione e la dimora degli stranieri (art. 97a CC).

Se l’abuso è scoperto a matrimonio concluso, siffatte unioni potranno essere annullate d’ufficio (art. 105 n. 4 CC). La nullità pronunciata dal giudice ha quale effetto di far cessare la presunzione legale di paternità (art. 109 cpv. 3 CC)

b) Dimostrazione del soggiorno regolare durante la procedura preparatoria del matrimonio o durante la procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica

Dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, delle nuove disposizioni del Codice civile (art. 98 cpv. 4 e 99 cpv. 4 CC) e della legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (art. 5 cpv. 4 e 6 cpv. 4 LUD), con cui s’intende impedire il matrimonio e la registrazione dell’unione domestica in caso di dimora irregolare, i fidanzati ovvero i partner privi della cittadinanza svizzera devono dimostrare la legalità del loro soggiorno in Svizzera sin dall’avvio della procedura preparatoria del matrimonio ovvero della procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica e fino al matrimonio ovvero alla registrazione dell’unione domestica.

Il soggiorno è regolare se sono osservate le disposizioni della legislazione in materia di stranieri o d’asilo, ossia se:

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- lo straniero possiede un titolo di soggiorno valido (permesso L, B, C, G, F, N o Ci);

NB: Per quanto riguarda i titolari del permesso N occorre contattare il competen-te ufficio cantonale in quanto il diritto di soggiornare in Svizzera può estinguersi prima della scadenza del permesso anzidetto.

- lo straniero non sottostà all’obbligo del visto e si trova in Svizzera nel quadro di un soggiorno non sottostante a permesso (Istruzioni I. n. 2.2.3);

- lo straniero sottostante all’obbligo del visto dispone del necessario visto e soggiorna in Svizzera per la durata di validità dello stesso oppure dispone di un titolo di soggiorno di uno Stato Schengen che autorizza l’entrata senza visto (per una durata massima di tre mesi nell’arco di sei mesi; Istruzioni / Visti, Allegato 1, liste 1 e 3a);

- allo straniero è stato impartito un termine di partenza non ancora scaduto.

In assenza di prove circa la legalità del soggiorno, il servizio dello stato civile competente fissa un termine adeguato entro il quale il fidanzato ovvero il partner può produrre i documenti necessari. Il termine non ha alcuna ripercussione sul diritto di soggiorno. Si riferisce in prima linea all’atto fisico di procurarsi i docu-menti necessari (ad es. documento in produzione). In caso di procedura di rilascio di un permesso nell’ambito del diritto in materia di stranieri, tale termine non vincola tuttavia le autorità migratorie. L’interessato che non può far valere un diritto di soggiorno legale per il periodo fino al matrimonio ovvero alla registrazio-ne dell’unione domestica è tenuto, in linea di principio, a lasciare la Svizzera e ad attendere all’estero l’esito dell’eventuale procedura di rilascio del permesso. Se l’autorità migratoria cantonale considera manifesto che le condizioni d’ammissione saranno adempite (condizioni per il ricongiungimento familiare soddisfatte, nessun indizio di matrimonio fittizio, nessun motivo di revoca, ecc.), è libera di regolare il soggiorno per la durata della procedura preparatoria del matrimonio ovvero della procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica (art. 17 LStr). Il soggiorno può essere regolato in base a un permesso di soggiorno di breve durata (per la procedura preparatoria del matrimonio ovvero per la procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica, senza attività lucrativa) oppure fissando un termine di partenza (ad es. per un richiedente l’asilo il cui termine di partenza è scaduto).

Se, allo scadere del termine fissato per procurarsi la prova della legalità del soggiorno, non è presentato nessun mezzo probatorio, l’Ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati ovvero ai partner il rifiuto di celebrare il matrimonio ovvero di registrare l’unione domestica e notifica alla competente autorità migratoria l’identità e l’indirizzo attuale del fidanzato ovvero del partner che non è stato in grado di dimostrare la legalità del suo soggiorno.

L’Ufficio dello stato civile ottiene accesso al Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) a scopo di controllo. Se non è prodotto nessun mezzo probatorio oppure se sussistono dubbi, l’Ufficio dello stato civile è altresì autoriz-zato a far verificare la regolarità del soggiorno da parte della competente autorità cantonale di migrazione, la quale è tenuta a fornire senza indugio e gratuitamen-

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te le informazioni richieste. Per ulteriori informazioni si rinvia alle Direttive dell’UFSC del 1° gennaio 2011 (n. 10.11.01.02).

c) Decisione d’ammissione delle autorità cantonali competenti in materia di stranieri

In virtù dell'ordinamento delle competenze nel diritto in materia di stranieri, il rilascio o il rifiuto dei permessi di soggiorno e la necessaria autorizzazione per il rilascio del visto (autorizzazione d’entrata) competono ai Cantoni.

Compete pertanto in prima linea ai servizi cantonali di migrazione svolgere gli accertamenti del caso per stabilire se sussiste un matrimonio fittizio e decidere le eventuali misure da adottare. Ciò vale anche qualora le autorità dello stato civile abbiano già celebrato il matrimonio (cfr. lett. b). L’adozione di provvedimenti previsti dal diritto in materia di stranieri è possibile a prescindere dalla sussisten-za giuridica del matrimonio.

d) Procedura d’approvazione presso l’Ufficio federale della migrazione

In caso di violazione del diritto federale, l’UFM può negare l’autorizzazione al rilascio di un permesso in virtù del diritto in materia di stranieri. Ciò vale anche qualora un tribunale cantonale abbia approvato il rilascio del permesso. Se nella fattispecie è stabilita l'esistenza di un matrimonio fittizio o forzato, l’UFM nega la propria approvazione.

e) Rilascio del visto da parte delle rappresentanze svizzere

Le rappresentanze svizzere all’estero non possono decidere autonomamente di rilasciare o rifiutare il visto d’entrata nel contesto del rilascio di un permesso di soggiorno. La decisione relativa al soggiorno e all’entrata nel quadro del ricon-giungimento familiare o di un soggiorno in vista di preparare un matrimonio compete esclusivamente alle autorità in Svizzera (art. 13 cpv. 3 e art. 23 OEV; RS 142.204), le quali autorizzano la rappresentanza svizzera all’estero a rilasciare il visto.

Le rappresentanze svizzere all’estero sottopongono alle autorità svizzere competenti in materia di permessi le domande d’entrata o di visto unitamente alla documentazione necessaria. In presenza dell’autorizzazione cantonale per il rilascio del visto, le rappresentanze rilasciano il visto. In caso di decisione negativa della competente autorità, notificano la stessa alla persona richiedente all’estero.

La revoca dell’autorizzazione per il rilascio del visto compete esclusivamente alle autorità in Svizzera. Le rappresentanze all’estero non sono autorizzate a rifiutare il visto di propria iniziativa qualora l’autorità competente per il rilascio del per-messo in Svizzera abbia emanato un’autorizzazione per il rilascio del visto in previsione di un soggiorno sottostante a permesso.

f) Collaborazione tra le autorità

Le rappresentanze all’estero sono tenute a notificare alle autorità cantonali tutti i fatti che possono indicare un matrimonio fittizio e che potrebbero pertanto essere essenziali per la decisione relativa al permesso (art. 82 cpv. 3 OASA).

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Le autorità cantonali devono tenere conto di tali informazioni nella loro decisione. Se del caso, chiedono ulteriori chiarimenti alle rappresentanze all’estero.

Se trasmettono a terzi le informazioni ottenute dalle rappresentanze all’estero, le autorità cantonali vegliano al rispetto dell’anonimato delle persone di fiducia di cui si avvalgono le rappresentanze all’estero. Se del caso trasmettono le informazioni sotto forma di riassunto contenente i principali elementi e chiarimen-ti (art. 27 e 28 PA; RS 172.021 e DTF 129 II 193, consid. 5).

Anche le autorità dello stato civile sono tenute a comunicare alle autorità competenti in materia di stranieri eventuali fatti che possono indicare un matri-monio fittizio. Ciò vale anche se il matrimonio è stato celebrato perché non era possibile dimostrare che si trattava in tutta evidenza di un matrimonio fittizio (art. 82 cpv. 3 OASA). Le autorità competenti in materia di stranieri tengono conto di tali indicazioni nella loro decisione relativa al ricongiungimento familiare e, in particolare, in caso di proroga del permesso di dimora del coniuge. L'adozione di provvedimenti previsti dal diritto in materia di stranieri è possibile a prescindere dalla sussistenza giuridica del matrimonio.

Le autorità dello stato civile notificano altresì alle autorità del luogo di dimora dell’interessato, competenti in materia di stranieri, l’identità e l’attuale indirizzo del fidanzato ovvero del partner che non è stato in grado di dimostrare la legalità del proprio soggiorno (cfr. 6.14.2.2 lett. b).

6.13.2.3 Esame della domanda d’entrata

a) Domanda presentata all’estero

La rappresentanza svizzera all’estero esamina, nel contesto di una procedura sommaria, se sono adempite le condizioni d’entrata (completezza dei dati, passaporto valido, controllo degli atti, senza tuttavia procedere ad accertamenti dispendiosi).

In presenza di fatti che possono indicare un matrimonio fittizio (n. 6.13.2), la rappresentanza all’estero ne fa menzione al momento di trasmettere la domanda d’entrata all’autorità cantonale competente in materia di stranieri (art. 82 cpv. 3 OASA). Nel parere vanno riportate in particolare le eventuali peculiarità del Paese in questione (p. es. usi e costumi o altre circostanze determinanti, di cui la rappresentanza è a conoscenza grazie alla sua presenza sul posto).

L’autorità cantonale competente in materia di stranieri esamina la domanda d’entrata. Essa può emanare l’autorizzazione per il rilascio del visto unicamente se, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, gli indizi di un matrimonio fittizio notificati dalla rappresentanza all'estero non sono sufficienti per un rifiuto e se ritiene che non siano opportuni ulteriori accertamenti.

b) Domanda depositata all'interno del Paese

Se la domanda di rilascio del permesso di dimora è presentata nel Paese, l’autorità cantonale competente in materia di stranieri verifica se sono adempiti i presupposti per il rilascio del permesso (mezzi finanziari, alloggio, comportamen-to delle persone che già vivono in Svizzera).

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Essa decide se procedere ad ulteriori chiarimenti all’estero. Se sussistono indizi, in particolare secondo il n. 6.13.2, è opportuno procedere ad accertamenti presso la rappresentanza svizzera all’estero qualora si presuma che essi consentano di raccogliere elementi aggiuntivi a conferma di un matrimonio fittizio.

Se le autorità cantonali non procedono ad accertamenti presso la rappresentan-za all’estero e quest’ultima, nel contesto della procedura di rilascio del visto, constata fatti che indicano un matrimonio fittizio, ne informa l’autorità cantonale nonché l’UFM, sollecitando istruzioni per il seguito del caso.

Decisioni del Tribunale federale:

DTF 121 II 2 consid. 2

DTF 121 II 6 consid. 3a;

DTF 121 II 101 consid. 3;

DTF 121 III 150 consid. 2a

DTF 122 II 294 consid. 2a;

DTF 123 II 52 consid. 5c;

DTF 127 II 55 consid. 4

DTF 130 II 117 consid. 4.2, 9.3

Matrimonio fittizio volto a eludere le prescrizioni del diritto in materia di stranieri.

Se, manifestamente, il matrimonio non è stato celebrato con lo scopo di fondare una vera unione coniugale, tale vizio non può essere sanato con la semplice coabitazione dei coniugi.

Lo scopo primario dell'art. 7 LDDS (nuovo art. 42 LStr) consiste nel consentire e assicurare la conduzione della vita familiare in Svizzera.

Se dopo parecchi anni di separazione fattuale non vi sono manifestamente più prospettive di una ripresa della vita coniugale, i motivi che hanno condotto alla separazione dei coniugi non hanno più importanza alcuna per la questione dell'abuso di diritto.

DTF 121 II 101 consid. 3;

DTF 127 II 56 consid. 4b;

DTF 130 II 117 consid. 4.2

Criteri che consentono di accertare la sussistenza di un matrimonio fittizio.

DTF 122 II 295 consid. 2c; Sussiste un matrimonio fittizio.

DTF 121 II 3 consid. 2c, d Se, manifestamente, il matrimonio non è stato celebrato con lo scopo di fondare una vera unione coniugale, tale vizio non può essere sanato con la semplice coabitazione dei coniugi.

DTF 128 II 152 consid. 3.1 Le constatazioni da parte del giudice del divorzio in merito alla sussistenza di un matrimonio fittizio non sono vincolanti per le autorità di polizia degli stranieri.

Altre sentenze sui matrimoni fittizi

del 31 ottobre 2008: 2C_222/2008 dell’8 gennaio 2009: 2C_815/2008 del 27 febbraio 2009: 2C_589/2008 del 27 marzo 2009: 2C_626/2008 del 3 aprile 2009: 2C_842/2008 del 22 aprile 2009: 2C_106/2009 del 18 maggio 2009: 2C_883/2008 Le sentenze possono essere consultate cliccando su questo link e indicando il riferimento.

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6.13.2.4 Il matrimonio di compiacenza quale fattispecie penale

Secondo l’articolo 118 LStr, l’inganno delle autorità è generalmente passibile di pena qualora sia teso al conseguimento abusivo di uno dei permessi previsti dal diritto in materia di stranieri.

Secondo l’articolo 118 capoverso 2 LStr, il matrimonio fittizio è un esempio lampante di tale inganno. In virtù dell’articolo 118 capoverso 1 LStr, sono tuttavia punibili anche il fatto di far registrare un’unione domestica fittizia (conformemente alla legge sull’unione domestica registrata; LUD; RS 211.231) o di fornire false indicazioni sui genitori effettivi di un figlio nel contesto del ricongiungimento familiare.

Secondo l'articolo 118 capoverso 3 LStr, chiunque inganna le autorità a scopo di arricchimento oppure ha agito per un’associazione o un gruppo costituitisi per commettere tale reato in modo continuato è passibile di una pena più elevata. Ciò è teso segnatamente a punire più severamente la tratta di esseri umani e l’attività dei passatori.

6.13.3 Matrimoni forzati e matrimoni con minorenni

Il 1° luglio 2013 sono entrate in vigore nuove disposizioni concernenti i matrimoni forzati e i matrimoni con minorenni1, applicabili per analogia anche all’unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Le conseguenze, sul piano del diritto in materia di stranieri, dei matrimoni forzati e dei matrimoni con minorenni si basano su fatti con una rilevanza per il diritto civile, pertanto occorre una spiegazione preliminare.

6.13.3.1 Conseguenze per il diritto civile e penale

La volontà di contrarre matrimonio dev’essere libera. Se uno dei fidanzati è manifestamente vittima di un vizio di consenso, ovvero se la domanda di matrimonio manifestamente non emana dalla libera volontà dei fidanzati, l’ufficiale di stato civile deve rifiutare di celebrare il matrimonio (art. 71 cpv. 5 dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile; OSC; RS 211.112.2)2. Se il matrimonio è già stato celebrato, può essere annullato (art. 105 n. 5 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC). Lo stesso vale per i matrimoni celebrati all’estero (art. 45a della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato; LDIP; RS 291).

Se una persona è costretta a contrarre matrimonio, vi è coazione (art. 181a del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0). La fattispecie penale di matrimonio o unione domestica registrata forzata, in quanto coazione qualificata, è punibile con una pena detentiva fino a cinque anni.

1 Cfr. legge federale del 15 giugno 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati (RU 2013 1035) e

messaggio concernente la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati (FF 2011 1987) 2 Cfr. Direttive UFSC Misure di lotta contro i matrimoni e le unioni domestiche registrate forzati

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La pressione esercitata sulla persona costretta a sposarsi può manifestarsi sotto varie forme quali minacce, ricatto affettivo e altri metodi di denigrazione o controllo. In casi estremi, il matrimonio forzato comporta atti quali violenza corporale, sessuale e fisica, rapimento o sequestro di persona. Se contratto volontariamente, il matrimonio combinato, che va distinto dal matrimonio forzato, non è punibile e non è passibile di un’azione di nullità.

Le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare i casi in cui costatino l’esercizio di pressione (art. 43a cpv. 3bis CC). Esaminano se sono soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistono circostanze che inducono a costatare che la domanda manifestamente non corrisponda alla libera volontà dei fidanzati. (art. 99 cpv. 1 n. 3 CC). È punibile anche chi commet-te il reato all’estero (art. 181a cpv. 2 CP).

Conformemente alla LDIP, i presupposti materiali della celebrazione del matri-monio in Svizzera sono valutati senza eccezione conformemente al diritto svizzero (art. 44 LDIP). Decade pertanto la possibilità prevista dal vecchio diritto di tollerare in via eccezionale i matrimoni conclusi in Svizzera da minorenni stranieri.

Nel considerare la minore età di uno dei fidanzati un motivo di annullamento del matrimonio si mirano in primis i matrimoni contratti all’estero. Occorre tuttavia ponderare gli interessi in presenza. Qualora l’interesse della persona minorenne a mantenere il matrimonio prevalga sull’interesse alla protezione conferita dall’articolo 105 numero 6 CC, occorre rinunciare all’annullamento del matrimo-nio. Oltre all’interesse pubblico (interesse generale di protezione del minorenne e lotta contro i matrimoni forzati) occorre anche prendere in considerazione l’interesse della vittima a beneficiare della protezione; tale interesse dipende dalle circostanze del singolo caso, come per esempio il numero di anni che separano il minorenne dalla maggiore età, la maturità individuale dell’interessato e la differenza di età tra i coniugi. La ponderazione deve inoltre tenere conto delle circostanze particolari che inducono la vittima a voler mantenere il matri-monio, come una gravidanza o la presenza di un figlio (cfr. messaggio del Consiglio federale, numero 2.1, commenti ad art. 105 CC).

6.13.3.2 Conseguenze per il diritto in materia di stranieri

Le disposizioni del diritto in materia di stranieri concernenti il ricongiungimento dei coniugi sono tese a consentire ai coniugi di costituire in Svizzera l’unione coniugale desiderata da entrambi. Il diritto al ricongiungimento familiare con il coniuge risulta dalla validità del matrimonio e presuppone che non sussista una causa di nullità secondo l’articolo 105 CC. Ciò significa anche che non deve trattarsi di un matrimonio forzato e che l’interesse della persona minorenne al mantenimento del matrimonio contratto all’estero sia preponderante (art. 105 n. 5 e 6 CC).

Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungi-mento familiare secondo gli articoli 42–45 LStr, le autorità competenti constatano elementi che consentono di sospettare un matrimonio forzato o la minore età di uno dei coniugi, ne informano l’autorità cantonale competente per promuovere

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l’azione di nullità conformemente all’articolo 106 CC (art. 45a LStr). Lo stesso vale per l’esame del diritto al ricongiungimento del coniuge nel caso di una persona ammessa provvisoriamente o di un rifugiato ammesso provvisoriamente (art. 85 cpv. 8 LStr).

Se l’autorità competente per promuovere l’azione di nullità ritiene che sia dato un siffatto motivo di annullamento, denuncia il caso al tribunale competente, il quale verifica se sia possibile sanare il vizio della volontà o compie una ponderazione degli interessi, conformemente all’articolo 105 numeri 5 e 6 CC.

La richiesta di ricongiungimento del coniuge è sospesa fino alla decisione dell’autorità competente per l’azione di nullità e, qualora sia svolto un procedi-mento giudiziario, fino al passaggio in giudicato della sentenza. La persona interessata deve attendere la decisione all’estero (art. 17 LStr). Se il tribunale annulla un matrimonio con sentenza passata in giudicato, la domanda di ricon-giungimento è respinta. Se la corte rinuncia ad annullare il matrimonio, la richiesta di ricongiungimento è riattivata al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Qualora l’autorità competente rinunci a intentare un’azione di nullità, la richiesta di ricongiungimento è trattata normalmente.

Se le autorità migratorie constatano un matrimonio forzato o la minore età di uno dei coniugi solo dopo la celebrazione del matrimonio in Svizzera oppure dopo il ricongiungimento del coniuge, ne informano l’autorità competente per promuove-re l’azione di nullità (vedi sopra, art. 106 cpv. 1 CC). Possono essere adottate misure secondo il diritto in materia di stranieri soltanto dopo il passaggio in giudicato dell’annullamento del matrimonio pronunciato da un’autorità giudiziaria.

Dopo una condanna penale passata in giudicato per matrimonio forzato occorre esaminare se sono soddisfatte le condizioni per la revoca del permesso di soggiorno degli autori del reato (per la fine del soggiorno vedasi n. 8.3). Tra i rei e i correi possono figurare, oltre all’altro coniuge, anche familiari o terzi. Sono punibili anche l’istigazione e la complicità.

Il prosieguo del soggiorno della vittima di un matrimonio forzato sottostà a disposizioni speciali. In questo contesto, nel caso del coniuge di un cittadino svizzero o di un titolare del permesso di domicilio, anche un matrimonio contratto senza la libera volontà di uno degli sposi può costituire un grave motivo persona-le in vista di una pretesa al permesso di dimora (art. 50 cpv. 2 LStr; cfr. n. 6.14.3). Idem per il coniuge di un titolare del permesso di dimora, senza tuttavia la pretesa al rilascio o alla proroga del permesso (art. 77 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa; OASA; RS 142.201).

In vista del rilascio di un permesso, dopo lo scioglimento della comunità famiglia-re, esclusivamente in virtù del grave motivo personale del matrimonio contratto contro la libera volontà di uno degli sposi (art. 50 cpv. 2 LStr), il matrimonio dev’essere stato previamente annullato da un giudice.

Il nuovo diritto è applicabile dal 1° luglio 2013. Se nell’ambito di una domanda di ricongiungimento del coniuge presentata prima di tale data vi è motivo di ritenere

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che si tratti di un matrimonio forzato o con un minorenne, occorre informarne l’autorità competente per promuovere l’azione di nullità e sospendere la procedu-ra. Conformemente al messaggio del Consiglio federale, i nuovi motivi di nullità del CC sono applicabili anche ai matrimoni conclusi prima del 1° luglio 20133.

Alle procedure e competenze si applicano per analogia i considerandi del numero 6.13.2.2 lettera f.

6.14 Regole applicabili al soggiorno dopo lo scioglimento della comunità familiare

6.14.1 Principio

Al fine di evitare casi di rigore, le condizioni secondo cui è disciplinato il soggior-no restano invariate, a determinate condizioni, anche dopo lo scioglimento dell’unione coniugale o della comunità familiare, sempreché una buona integra-zione o importanti motivi personali esigano il prosieguo del soggiorno in Svizze-ra.

Il prosieguo del soggiorno in Svizzera può imporsi quando il coniuge in Svizzera sia deceduto o il reinserimento familiare e sociale nel Paese d’origine risulti particolarmente difficile a motivo del fallimento del matrimonio. Ciò è inoltre il caso se dall’unione sono nati dei figli e se questi sono molto legati ai genitori e ben integrati in Svizzera. Occorre inoltre considerare le circostanze che hanno condotto allo scioglimento dell’unione coniugale o alla cessazione della convi-venza.

Il ritorno nello Stato d'origine è invece esigibile se il soggiorno in Svizzera è stato di breve durata, le persone non hanno vincoli stretti con la Svizzera e la loro reintegrazione nel Paese d’origine non pone problemi particolari.

Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli di un cittadino svizzero o di un titolare del permesso di domici-lio al rilascio e alla proroga del permesso di soggiorno sussiste (art. 50 cpv. 1 LStr) se:

a) l’unione coniugale è durata almeno tre anni in Svizzera e l’integrazione è avvenuta con successo; o

b) gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

L’unione coniugale secondo la lettera a) presuppone l'esistenza di una relazione effettiva.

3 Cfr. numero 1.3.1.4 e art. 2 titolo finale CC.

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Per i medesimi motivi è possibile prorogare il permesso rilasciato al coniuge e ai figli di una persona titolare del permesso di dimora (art. 77 OASA). Non vi è tuttavia un diritto sancito per legge alla proroga del permesso di dimora.

Se lo scioglimento dell’unione coniugale ha luogo dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, la revoca o il mancato rinnovo del permesso di dimora o di domicilio saranno pronunciati unicamente se sussistono motivi di revoca ai sensi dell’articolo 62 LStr o indizi della sussistenza di un matrimonio fittizio.

Decisioni del Tribunale federale:

DTF 136 II 113, consid. 3.3.1 segg.

L’articolo 50 capoverso 1 lettera a LStr subordina il rilascio e la proroga del permesso di dimora (oltre che all’integrazione avvenuta con successo) alla durata dell’unione coniugale in Svizzera, che deve essere di almeno tre anni. Determinante non è la durata formale del matrimonio, bensì quella della comunione domestica (salvo nel caso della deroga di cui all’articolo 49 LStr).

DTF 2C_711/2009 consid. 2.3.1

La durata minima di tre anni fissata per legge ha valore assoluto.

6.14.2 Integrazione riuscita

Se l’unione coniugale in Svizzera è durata almeno tre anni, occorre appurare altresì che l’integrazione sia avvenuta con successo. Si ritiene che questo sia il caso se, ai sensi dell’articolo 50 capoverso 1 lettera a LStr e dell’articolo 77 capoverso 1 lettera a e capoverso 4 OASA, lo straniero (art. 77 cpv. 4 OASA):

a) rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale;

b) manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.

La durata del soggiorno, i vincoli personali con la Svizzera (segnatamente qualora vi siano figli in Svizzera), la situazione professionale, il comportamento personale e le conoscenze linguistiche rivestono pertanto un carattere decisivo. Occorre tenere conto degli eventuali motivi che hanno impossibilitato l’apprendimento della lingua parlata nel luogo di residenza o ostacolato l’integrazione economica (p. es. situazione familiare onerosa).

Per valutare l'integrazione riuscita si rinvia alle Istruzioni IV.

Decisioni del Tribunale federale:

DTF 136 II 113, consid. 3.3.3

Integrazione avvenuta con successo secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera a LStr: saldi legami personali e professionali con la Svizzera.

DTF 2C_195/2010 consid. 5.2

Integrazione non riuscita in seguito a disoccupazione ripetuta e persistente e conoscenze linguistiche insoddisfacenti.

DTF 2C_839/2010 consid. 7.1.2

Se uno straniero è integrato professionalmente, è sempre stato indipendente finanziariamente, si comporta correttamente e padroneggia una lingua ufficiale occorrono seri motivi per negare

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la sua integrazione.

6.14.3 Gravi motivi personali

Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera b LStr e l’articolo 77 capoverso 1 lettera b OASA il fatto che il coniuge sia stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio sia stato contratto contro la sua volontà (cfr. n. 6.13.3) o che la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulti fortemente compromessa (art. 50 cpv. 2 LStr, art. 77 cpv. 2 OASA). Non si tratta, nello specifico, di condizioni cumulative. Ognuna di esse infatti può costituire singolarmente – in funzione delle circostanze e della gravità – un motivo personale grave. Le ragioni che possono giustificare il prosieguo del soggiorno in Svizzera, inoltre, non sono elencate in modo esaustivo, il che lascia alle autorità un certo margine di manovra (DTF 136 II 1). Un ruolo importante ai fini della valutazione del caso possono rivestire anche gli aspetti elencati all’articolo 31 capoverso 1 OASA, sebbene non costituiscano, presi singolarmen-te, ragioni sufficienti per giustificare un caso di rigore. Il prosieguo del soggiorno in Svizzera può risultare necessario anche quando il coniuge in Svizzera sia deceduto (cfr. tuttavia DTF 2C_411/2010 riportata sotto) o i figli nati dall’unione siano molto legati ai genitori e ben integrati in Svizzera. Determinanti sono anche le circostanze che hanno condotto allo scioglimento dell’unione coniugale e il fatto che si possa escludere un abuso di diritto.

Se è fatta valere l’esistenza di violenza nel matrimonio, è necessario che questa sia di una certa intensità. È il caso quando la coabitazione minaccia gravemente l’integrità della persona ammessa in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare e la continuazione della relazione matrimoniale non è più ragionevol-mente esigibile (DTF 2C_554/2009 consid. 2.1). Le competenti autorità possono esigere delle prove. In caso di violenza domestica, il caso deve essere esamina-to tenendo conto anche di precedenti soggiorni brevi. Vanno altresì presi in debita considerazione gli interessi personali che spingono la vittima a restare in Svizzera.

Come indizi di violenza coniugale valgono in particolare (art. 77 cpv. 5 OASA):

a. i certificati medici;

b. i rapporti di polizia;

c. le denunce penali;

d. i provvedimenti ai sensi dell’articolo 28b del Codice civile; o

e. le corrispondenti condanne penali.

Importanti per valutare la presenza di un caso di violenza domestica sono le indicazioni e informazioni fornite da organizzazioni specializzate (p. es. centri di

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assistenza e consulenza per le vittime e case per donne maltrattate4). In presen-za di indizi di violenza coniugale, le autorità migratorie s'informano presso il centro d'assistenza interessato. Le vittime dal canto loro sono tenute a collabora-re con le autorità (art. 90 LStr).

Decisioni del Tribunale federale:

DTF 136 II 1 consid. 5.3

Violenza domestica e reintegrazione sociale fortemente compromessa non sono condizioni cumulative; la LStr non prevede un elenco esaustivo; la violenza domestica deve aver raggiunto una certa intensità: urla e uno schiaffo non sono sufficienti.

DTF 2C_554/2009 consid. 2.1

Violenza domestica: la continuazione del matrimonio non è più ragionevolmente esigibile perché l’integrità della persona è seriamente minacciata.

DTF 2C_475/2010 consid. 4.4

Soggiorni lunghi in Svizzera (p. es. in qualità di richiedente l’asilo prima del matrimonio e successivamente in qualità di persona ammessa provvisoriamente) non sono considerati motivi personali gravi.

DTF 2C_411/2010 consid. 3.1

Il decesso della consorte di cittadinanza svizzera non costituisce da solo automaticamente un motivo personale grave; semmai devono intervenire altre ragioni.

DTF 2C_682/2010 consid. 3.2

Di per sé una durata del soggiorno protratta (principalmente in qualità di richiedente l'asilo e sottacendo un matrimonio alla deriva) e il fatto di essersi integrati (lavoro regolare, nessuna condanna penale, nessuna dipendenza dall'aiuto sociale) non bastano a rendere necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStr.

6.15 Mantenimento del permesso di dimora o di domicilio in caso di formazione all’estero

Talvolta, giovani stranieri ammessi in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare perseguono una formazione o un perfezionamento all’estero per alcuni anni mantenendo in parte il loro domicilio presso i genitori.

Questi giovani stranieri soggiornano una parte dell’anno fuori dalla Svizzera. Possono restare al beneficio del permesso di dimora o di domicilio purché il centro della loro vita familiare rimanga effettivamente in Svizzera e la loro assenza dal Paese non oltrepassi i sei mesi. La durata della formazione all’estero dev’essere limitata; occorre tenere conto delle circostanze del caso

4 Affiliate all’Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del

Liechtenstein, nonché altre strutture simili riconosciute dalle autorità.

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individuale e delle eventuali difficoltà di integrazione in Svizzera che questi giovani rischiano di incontrare in seguito alla frequenza di una scuola all’estero. Una tale situazione non sarebbe compatibile con la decisione di principio adottata dal legislatore nella LStr di promuovere l’integrazione degli stranieri e di farne addirittura una condizione per poter soggiornare in Svizzera.

Oltre all’attestazione dell'istituto scolastico certificante gli studi, devono essere prodotti certificati attestanti gli effettivi soggiorni in Svizzera.

Se prima di ripartire per intraprendere la formazione all’estero, lo straniero ha soggiornato per poco tempo in Svizzera, occorre esaminare in maniera appro-fondita se le disposizioni relative al ricongiungimento familiare non siano state eluse.

6.16 Ricongiungimento familiare e protezione della vita privata secondo l’articolo 8 CEDU

A determinate condizioni, uno straniero può appellarsi al diritto del rispetto della propria vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 CEDU.

6.16.1 Relazioni familiari protette

Secondo la giurisprudenza, la protezione garantita dall’articolo 8 paragrafo 1 CEDU si limita alla famiglia in senso stretto, ovvero ai coniugi e ai figli minorenni, nella misura in cui si possa accertare l’esistenza di una relazione effettiva e intatta con i genitori. Se colui che richiede un permesso di dimora non fa parte di tale nucleo, la relazione familiare può essere protetta unicamente se il richieden-te dipende dalla persona titolare di un diritto di residenza garantito in Svizzera, com’è il caso per le persone portatrici di handicap mentali o fisici o affette da una malattia grave, che richiedono cure a lungo termine (DTF 120 Ib 257). Ciò vale anche per i familiari in linea ascendente di persone con diritto di residenza garantito in Svizzera. In caso di rapporto di dipendenza, anche i fratellastri e le sorellastre possono invocare il diritto alla protezione della vita familiare (DTF 120 lb 260 seg.).

Il campo di protezione dell’articolo 8 paragrafo 1 CEDU non è applicabile, in linea di principio, alla relazione dei figli maggiorenni con i rispettivi genitori. Per il ricongiungimento familiare in virtù dell’articolo 8 paragrafo 1 CEDU è determi-nante l’età del figlio al momento della decisione di ricongiungimento (DTF 126 ll 335 consid. 1b; sentenza 2C_214/2010 consid. 1.3). Si può supporre che normalmente, a partire dai 18 anni, un giovane sia in grado di vivere in maniera indipendente, salvo in caso di handicap o malattia grave che implichi un rapporto di dipendenza (DTF 120 Ib 257; DTF 115 lb 1 segg.).

I fidanzati non possono appellarsi al diritto del rispetto della vita familiare, salvo in circostanze particolari che possono essere: relazione stretta, integra e di lunga durata nonché indizi concreti di un matrimonio imminente (procedura preparato-ria del matrimonio avviata; DTF 2A.100/1994 non pubblicata del 20 maggio 1994 nella causa L.).

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Una durata del soggiorno in Svizzera di almeno dieci anni e le normali relazioni private che ciò comporta non bastano a conferire il diritto all’ottenimento di un permesso per il partner straniero in virtù dell’articolo 8 paragrafo 1 CEDU (DTF 126 ll 377 consid. 2c) a e b).

Diverso è il caso in cui, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, si sia in presenza dell’esigenza duplice di proteggere la vita privata (titolo di soggiorno continuamente rinnovato dalle autorità) e quella familiare (relazione intatta con i familiari residenti in Svizzera). In siffatti casi non occorre un grado d’integrazione superiore alla media, com’è invece richiesto qualora sia invocata la protezione della vita privata (DTF 130 II 281, pag. 187 seg.).

6.16.2 Condizioni per poter invocare il rispetto della vita familiare

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le condizioni seguenti devono essere adempite per poter invocare il rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 paragrafo 1 CEDU: 1) la relazione familiare deve essere intatta ed effettiva. L’articolo 8 CEDU (ovvero l’art. 13 Cost.) non garantisce il diritto di soggiornare in un determinato Stato. Tuttavia il fatto di negare a uno straniero il soggiorno nel Paese in cui vivono i familiari, impedendo in tal modo la vita familiare, può costituire una violazione del diritto alla protezione della vita privata e della vita familiare. 2) Lo straniero che dimora in Svizzera deve beneficiare di un diritto di residenza garantito; stando alla prassi, tale è il caso qualora possie-da la cittadinanza svizzera, il permesso di domicilio o un permesso di dimora poggiante a sua volta su un diritto sancito per legge (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009, 2C_353/2008, di prossima pubblicazione; DTF 2C_693/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 1.3; DTF 130 II 281 consid. 3.1 pag. 285 seg.; DTF 131 II 350 consid. 5).

La coabitazione non costituisce sempre una condizione essenziale affinché si possa fare appello al rispetto della vita familiare. Un diritto di visita può essere sufficiente a condizione che sia esercitato con una certa frequenza (DTF 120 Ib 1 ; DTF 119 Ib 81).

Il diritto sancito dall’articolo 8 CEDU al rispetto della vita familiare può essere invocato solo qualora una misura statale di allontanamento o respingimento conduca alla separazione della famiglia (cfr. DTF 126 II 335 consid. 3a pag. 342). Tale non è il caso se si può esigere dai membri della famiglia che condu-cano una vita familiare comune in un altro Stato (cfr. però il DTF 126 II 425 consid. 4c/cc pag. 434 in merito all’approccio «connections» anziché «elsewhe-re»). Se il membro della famiglia regolarmente ammesso in Svizzera ha la possibilità di lasciare il Paese con il familiare cui è stato negato uno dei permessi previsti dal diritto in materia di stranieri, di norma non vi è violazione della protezione garantita dall’articolo 8 CEDU (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009, 2C_353/2008, di prossima pubblicazione; DTF 122 II 289 consid. 3b pag. 297).

6.16.3 Portata del rispetto della vita familiare giusta l’articolo 8 paragrafo 1 CEDU

Il rispetto della vita familiare non conferisce nessun diritto incondizionato al rilascio di un titolo di soggiorno, segnatamente se lo straniero ha deciso di sua

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iniziativa di vivere in un altro Paese separandosi dalla famiglia, se non vi sono interessi familiari preponderanti né ragioni valide per un ricongiungimento familiare e se l’autorità non si oppone al mantenimento dei contatti esistenti (DTF 125 II 585 segg.; DTF 122 II 385 segg.; DTF 119 Ib 91 segg.).

L’articolo 8 paragrafo 1 CEDU non può essere invocato neppure allorquando il ricongiungimento familiare sollecitato risulterebbe non già nel mantenimento o nella ricostituzione della vita familiare, bensì in una nuova divisione in seno alla famiglia, ad esempio perché non concerne tutti i figli.

Per concludere, la protezione dell’articolo 8 paragrafo 1 CEDU non può essere invocata dallo straniero che manifestamente non è mosso dal desiderio di consentire o ricostituire la vita familiare comune, bensì da motivi diversi, come quello di assicurare un avvenire professionale o economico ai familiari (DTF 119 Ib 91 segg.).

6.16.4 Ponderazione degli interessi ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 2 CEDU

6.16.4.1 Principi e interesse pubblico

La protezione garantita dall’articolo 8 paragrafo 1 CEDU non è assoluta. In effetti, un’ingerenza nella stessa è possibile nella misura in cui costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, nonché la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La CEDU esige che vengano soppesati gli interessi contrapposti al rilascio del permesso, da un lato, e al rifiuto, dall’altro. Per risultare preponderan-te, quest’ultimo deve costituire una misura necessaria (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009, 2C_353/2008, di prossima pubblicazione; DTF 2C_693/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 2.1; DTF 122 II 1 consid. 2 pag. 6 con riferimenti; DTF 116 Ib 353 consid. 3 pagg. 357 segg.). Tra gli interessi pubblici ammissibili vi è anche l’attuazione di una politica migratoria restrittiva. Una siffatta politica è ammissibile, ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 2 CEDU, per garantire l’equilibrio tra popolazione autoctona e straniera, la creazione di condizioni quadro favorevoli per l’integrazione in Svizzera degli stranieri che già vi abitano, il miglioramento della struttura del mercato del lavoro nonché il maggior equilibrio possibile dal punto di vista occupazionale (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009, 2C_353/2008, di prossima pubblicazione; DTF 2C_693/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 2.2; DTF 120 Ib 1 consid. 4b pag. 5, 22 consid. 4a pag. 25; sentenza 2C_437/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il coniuge straniero di un(a) cittadino(a) svizzero(a) può essere respinto in ottemperanza con l’articolo 8 paragrafo 2 CEDU se è stato condannato a una pena detentiva di due o più anni (DTF 120 Ib 6 segg.; cfr. parimenti n. 8.3.1 lett. b delle presenti istruzioni). Tale regola si applica per analogia ai coniugi stranieri di stranieri titolari del permesso di domicilio (DTF 2A.43/1996 non pubblicata del 19 settembre 1996 nella causa F.F.; DTF 2C_784/2009 del 25 maggio 2010 consid. 2.3).

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6.16.4.2 Diritto di visita

Dal punto di vista degli interessi privati nel contesto del diritto di visita, il Tribuna-le federale non considera indispensabile che il genitore al beneficio di tale diritto e il figlio vivano nello stesso Paese. In altre parole, il diritto di visita può essere esercitato anche dall’estero, per cui il genitore con diritto di visita non ha neces-sariamente bisogno di essere titolare del diritto di soggiorno. Nel ponderare gli interessi occorre considerare le modalità con cui il genitore intende esercitare il diritto di visita, l’intensità della relazione tra genitore e figlio, la distanza tra la Svizzera e il luogo estero in cui vive, il comportamento in generale del genitore e, in particolare, se quest’ultimo ottempera ai suoi obblighi di mantenimento del figlio (DTF 120 Ib 22).

Secondo la prassi, pertanto, il genitore che non ha la custodia parentale del figlio titolare di un diritto di residenza garantito in Svizzera beneficia del diritto di soggiornare su suolo elvetico unicamente se tra lui e il figlio esiste un rapporto economico e affettivo particolarmente stretto, che sarebbe praticamente impos-sibile coltivare dall’estero data la distanza dal Paese in cui il genitore sarebbe costretto a ritornare se gli fosse negato il permesso. Ciò a condizione tuttavia che il comportamento del genitore in questione non sia stato, in Svizzera, motivo di lagnanze (sentenze 2A.87/2002 del 22 febbraio 2002, 2A.526/2000 del 19 febbraio 2001, 2A.263/2005 del 4 maggio 2005, 2A. 273/2005 del 20 maggio 2005, 2C_80/2007 del 25 luglio 2007 e 2C_846/2009 del 27 aprile 2010).

Se il genitore che ha la custodia parentale del figlio con diritto di soggiorno non possiede lui stesso tale diritto, il rilascio del permesso di dimora per agevolare l’esercizio del diritto di visita dell’altro genitore al beneficio del diritto di soggiorno ma che non ha la custodia parentale si giustifica unicamente a determinate condizioni speciali (DTF 2A.508/2005 del 16 settembre 2005 con riferimenti). Se il figlio è ancora in un'età in cui può facilmente adeguarsi a circostanze nuove, di regola è ragionevole esigere la sua partenza (DTF 2A.377/2005 del 15 giugno 2005).

6.16.4.3 Esigibilità della partenza

In sede di ponderazione degli interessi secondo l’articolo 8 paragrafo 2 CEDU, le autorità devono valutare se si possa esigere dai familiari aventi il diritto di soggiornare in Svizzera che essi seguano lo straniero che è stato respinto. La decisione in merito non viene presa in funzione di condizioni e desideri soggettivi e personali bensì ponderando oggettivamente la situazione personale e l’insieme delle circostanze. Se non si può esigere la partenza all’estero dei familiari, tale elemento deve entrare nella valutazione degli interessi ma non basta da solo a impedire che il permesso venga rifiutato (DTF 122 II 6; DTF 116 Ib 353). Se la partenza dalla Svizzera non è impossibile ma comporta comunque una serie di svantaggi, occorre invece considerare la gravità dei motivi che esigono l’adozione di una misura di respingimento (DTF 115 Ib 6).

6.16.4.4 Ammissibilità della partenza di bambini piccoli di cittadinanza svizzera

Occorre tenere conto delle prescrizioni della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107) nonché dei diritti risultanti dalla cittadinanza

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svizzera. Secondo l’articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrati-ve o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una «considerazione permanente»; secondo l’articolo 10 paragrafo 1 della Conven-zione, «ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza».Secondo l’articolo 16 paragrafo 1 della Convenzione, infine, «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata e nella sua famiglia». Queste disposizioni non garantiscono direttamente il diritto al rilascio di un permesso, tuttavia vanno prese in considerazione nel soppesare gli interessi conformemente all’articolo 8 paragrafo 2 CEDU (ovvero all’art. 13 Cost.).

Per poter obbligare un bambino svizzero a lasciare la Svizzera, oltre all’esigibilità della partenza devono sussistere particolari motivi di polizia inerenti all’ordine e alla sicurezza atti a giustificare le gravi conseguenze della decisione. In questo caso l’interesse pubblico ad applicare una politica migratoria restrittiva non basta, dato che il genitore straniero al quale è affidata la custodia del bambino svizzero dispone di regola già del (libero) accesso al mercato del lavoro in virtù del ricongiungimento familiare (cfr. art. 46 LStr) e dato che la proroga del suo permesso non sottostà a contingente (cfr. art. 20 LStr). Un bambino piccolo di cittadinanza svizzera ha un interesse evidente a vivere in Svizzera perché può beneficiare delle possibilità di formazione e delle condizioni di vita che offre il Paese. Al più tardi al compimento della maggiore età egli è autorizzato a tornare in patria autonomamente. Se deve lasciare la Svizzera in tenera età, al momento del ritorno si devono prevedere difficoltà d’integrazione, il che è difficilmente compatibile con la decisione di principio del legislatore di promuovere l’integrazione degli stranieri (a maggior ragione dunque quella dei propri cittadi-ni!) e porla quale condizione per il loro soggiorno in Svizzera (cfr. art. 4, 34 cpv. 4, 50 cpv. 1 lett. a, 53 segg. LStr). Se non vi sono elementi per considerare persona indesiderata il genitore straniero di un bambino svizzero di cui ha la custodia parentale e non vi sono indizi di un comportamento volto ad ottenere abusivamente il diritto di soggiornare in Svizzera, è lecito ritenere che non sia ragionevole esigere che il bambino svizzero segua il genitore straniero nel suo Paese d’origine e che, nel quadro della ponderazione degli interessi secondo l’articolo 8 paragrafo 2 CEDU, il suo interesse privato prevalga su quello pubblico di una politica migratoria restrittiva (DTF 135 I 153).

Un comportamento delittuoso (cfr. sentenze 2C_43/2008 del 13 febbraio 2009, 2C_2/2008 del 23 aprile 2009 e 2C_541/2009 del 1° marzo 2010) o la dipenden-za dall’assistenza (sentenza 2C_697/2008 del 2 giugno 2009) possono motivare il rifiuto del permesso.

Giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’articolo 8 CEDU

Par. 1 Rispetto della vita familiare

131 II 350 consid. 5; 133 II 16 Particolare rapporto di dipendenza

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I. SETTORE DEGLI STRANIERI Versione 01.07.13 39

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

consid. 5.

131 II 350 consid. 5 (=Pra 95 [2006] n. 39)

Straniero che verosimilmente si trova da lungo tempo in Svizzera e che non ha vincoli stretti col Paese d’origine

131 II 269 consid. 5 Nessun diritto a un permesso di soggiorno durevole per il coniuge straniero di un cittadino svizzero in stato arresto, onde agevolare il diritto di visita

133 II 10 consid. 3.1, 5.5; 134 II 22 consid. 4.1

Nessun diritto assoluto al ricongiungimento familiare (parziale) per una straniera domiciliata in Svizzera

134 II 22 consid. 4.1 Relazione con l’art. 7 LDDS

135 I 153 consid. 2.2.4 Per poter obbligare un bambino svizzero a lasciare la Svizzera, oltre all’esigibilità della partenza devono sussistere particolari motivi di polizia inerenti all’ordine e alla sicurezza atti a giustificare le gravi conseguenze della decisione.

136 I 285 consid. 5.2 e 5.3 La violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici deve essere di una certa gravità per prevalere sul diritto del bambino svizzero di restare in Svizzera. Nel caso concreto, il comportamento delittuoso della madre, strettamente connesso con la sua condizione di illegalità in Svizzera, non raggiunge questo livello di gravità.

Par. 2 Base legale

134 II 23 consid. 4.2-4.4 Nessun diritto al ricongiungimento familiare o al permesso di dimora per il coniuge straniero di una cittadina UE che abbia commesso reati

133 II 13 consid. 4-6 Concerne il diritto al ricongiungimento familiare del figlio di una straniera domiciliata in Svizzera

Proporzionalità

134 II 31 consid. 6 Nessun diritto al ricongiungimento familiare per un cittadino UE ricercato nel suo Paese d’origine a motivo di un reato fiscale e i cui familiari sono titolari di permessi CE/AELS in Svizzera