5) turato danilo - giurisprudenza penale · 2018-10-02 · 2 5) turato danilo nato a mestrino il...

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    5) TURATO Danilo nato a Mestrino il 19.04.1956, residente a Mestrino (PD), Via Gorizia nr. 18 - domicilio eletto presso il difensore di fiducia avv. Giovanni CHIELLO con studio in Via Berchet 9 Padova,

    LIBERO PRESENTE 6) ORSONI Giorgio nato a Venezia il 29/8/1946 residente in Venezia San Polo 1111 – difeso di fiducia dagli Avv.ti Francesco ARATA e Carlo TREMOLADA entrambi del Foro di Milano, con studio in Milano Viale Majno 3

    LIBERO ASSENTE 7) MATTEOLI Altero, nato a Cecina (LI) il 08.09.1940, residente a Casale Marittimo (PI), via Cecinese nr. 44 domicilio eletto presso il proprio domicilio, in Roma, via Nemea n. 21 – difeso di fiducia dagli Avv.ti Gabriele CIVELLO del Foro di Venezia e Francesco COMPAGNA del Foro di Roma, con studio in Roma - Via Fabio Massimo n. 33

    LIBERO PRESENTE

    8) CINQUE Erasmo nato a Roma il 19.11.1940, residente a Roma, Via Alfredo Fusco n. 104, scala B - domicilio eletto presso il difensore di fiducia Avv. Pietro POMANTI, con studio in Roma, Via Filippo Civinini n. 12 – difeso anche dall’Avv. Marco VASSALLO del Foro di Venezia, con studio in Venezia-Mestre, Via Torino n. 186;

    LIBERO ASSENTE

    PP.CC.: 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del presidente pro tempore si è costituita parte civile all’udienza del 22/10/2015 con l’Avv. Flavio BONORA del Foro di Venezia difensore e procuratore speciale con domicilio presso lo studio del difensore, per tutti i capi di imputazione 2) Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore si è costituito parte civile all’udienza del 22/10/2015 con l’Avv. Flavio BONORA del Foro di Venezia difensore e procuratore speciale con domicilio eletto presso lo studio del difensore, per i capi di imputazione sub 1), 3), 4), 5), 9), 10), 12), 13); 3) Regione Veneto in persona del Governatore pro tempore si è costituito parte civile all’udienza del 22/10/2015 con l’Avv. Dario BOLOGNESI del Foro di Ferrara difensore e procuratore speciale con domicilio eletto presso lo studio del difensore, per i capi di imputazione 1), 4), 5), 9), 12), 13); 4) Città Metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore si è costituita parte civile all’udienza del 22/10/2015 con l’Avv. Giuseppe Roberto CHIAIA del Foro di Venezia difensore e procuratore speciale con domicilio eletto presso lo studio del difensore, per i capi di imputazione 1), 9), 12), 13); 5) Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore si è costituito parte civile all’udienza del 22/10/2015 con l’Avv. Luigi RAVAGNAN del Foro di Venezia difensore e procuratore speciale, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, per i capi di imputazione 1), 7), 11), 12), 13);

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    6) CONSORZIO VENEZIA NUOVA in persona degli Amministratori Straordinari si è costituito parte civile all’udienza del 22/10/2015 con l’Avv. Prof. Filippo SGUBBI del Foro di Bologna, difensore e procuratore speciale con domicilio eletto presso lo studio in Bologna via Santo Stefano 103, per i capi d’imputazione 6), 7), 8), 11);

    IMPUTATI

    per i seguenti reati:

    1) FALCONI Nicola, (RISMONDO Andrea, SUTTO Federico, CUCCIOLETTA Patrizio, MAZZACURATI Giovanni, MAZZI Alessandro, BAITA Piergiorgio, BUSON Nicolò, TOMARELLI Stefano, SAVIOLI Pio, BOSCOLO CONTADIN Gianfranco, BOSCOLO

    BACHETO Mario, BOSCOLO BACHETO Stefano, NERI Luciano, BROTTO Maria Teresa � giudicati i separati pr�cedi�eti)- in ordine: al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro ciascuno nelle qualità di seguito indicate MAZZACURATI GIOVANNI Presidente del CONSORZIO VENEZIA NUOVA (CVN) Dopo avere concordato con i principali Consorziati del CONSORZIO VENEZIA NUOVA (83% delle quote complessive di partecipazione del CONSORZIO VENEZIA NUOVA) e precisamente con : MAZZI ALESSANDRO Vicepresidente del Consiglio Direttivo del CONSORZIO

    VENEZIA NUOVA, Presidente del C. di A. sia della MAZZI Scarl che della GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A., entrambe consorziate al CONSORZIO VENEZIA NUOVA per una quota complessiva pari al 30,31%, affidatarie delle opere del cd. Mose alla Bocca di Malamocco

    BAITA PIERGIORGIO Componente del Consiglio Direttivo del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Presidente del C. di A. sia del CO.VE.LA Scarl che dell’IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E.MANTOVANI, entrambe consorziate al CONSORZIO VENEZIA NUOVA per una quota complessiva pari al 30,58%, affidatarie delle opere del cd. Mose alla Bocca di Lido –Treporti

    TOMARELLI STEFANO Componente del Consiglio Direttivo del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Presidente del Consigli direttivo del CONSORZIO ITALVENEZIA e Consigliere di gestione della SOCIETÀ ITALIANA CONDOTTE D’ACQUA Spa, entrambe consorziate al CONSORZIO VENEZIA NUOVA per una quota pari al 19,93% e la seconda società mandataria del RTI SOCIETÀ’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA Spa/CO.VE.CO. Scpa/ SAN MARTINO Sc costituenti la consortile CLODIA Scarl affidataria delle opere del cd. MOSE alla Bocca di Chioggia

    SAVIOLI PIO Componente del Consiglio Direttivo del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, titolare di un contratto di collaborazione con CO.VE.CO. Scpa, consorziata al CONSORZIO VENEZIA NUOVA per una quota pari a 2,63%, affidataria per il tramite della consortile CLODIA Scarl di cui sopra, delle opere del cd. Mose alla Bocca di Chioggia

    nonché personalmente con: BOSCOLO CONTADIN GIANFRANCO direttore tecnico e procuratore generale della

    CO.ED.MAR. Srl e della NUOVA CO.ED.MAR. Srl, consorziata al CONSORZIO VENEZIA NUOVA per una quota pari a 2,7%.

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    ed invece per il tramite di SAVIOLI Pio con BOSCOLO BACHETO MARIO e STEFANO, nelle qualità rispettivamente di Presidente

    del C. di A. e Consigliere della COOPERATIVA SAN MARTINO Sc, consorziata direttamente e per il tramite del COVECO al CONSORZIO VENEZIA NUOVA per una quota pari a 22,40%

    FALCONI NICOLA direttore generale della SITMAR SUB Sc e BOS.CA. Srl la prima consorziata al CONSORZIO VENEZIA NUOVA per effetto della partecipazione al fondo consortile del COVECO

    RISMONDO ANDREA rappresentante legale della SELC Sc. consorziata al CONSORZIO VENEZIA NUOVA per effetto della partecipazione al fondo consortile del COVECO

    la necessità di a) corrispondere, allo scopo di non subire controlli e rilievi idonei a rallentare l’attività del

    CONSORZIO VENEZIA NUOVA, danaro ed altre utilità indicando specificatamente quale beneficiario CUCCIOLETTA Patrizio, Presidente del MAV, ai Consorziati principali, ed invece facendo genericamente riferimento alle Istituzioni pubbliche a tutti gli altri consorziati;

    b) costituire, a tale scopo, un fondo comune di danaro contante, denominato “fondo NERI”, versato pro-quota dalle Imprese di cui ai successivi capi da A) ad F);

    c) restituire le somme versate pro quota dalle Imprese, mediante Contratti per prestazioni tecniche fittizie e/o Istanze di anticipazioni sulle riserve sovradimensionate. Contratti ed Istanze predisposte da NERI Luciano, depositario a tale scopo della contabilità delle somme ricevute dalle Imprese e consegnate al Pubblico Ufficiale;

    incaricava NERI Luciano, in via esclusiva sino all’anno 2009, congiuntamente a SUTTO Federico (dipendente del CONSORZIO VENEZIA NUOVA con mansione di assistenza alla Segreteria ed al Presidente sino al 31 dicembre 2011) e successivamente il solo SUTTO dal gennaio 2012 sino al luglio 2013, di incassare il danaro contante di cui al precedente punto b) da: A) BAITA Piergiorgio dell’Impresa Mantovani esecutrice delle cd. Opere Mose alla Bocca

    Lido Treporti e Malamocco, che consegnava a NERI tramite BUSON Nicolò – responsabile amministrativo della medesima società

    B) MAZZI Alessandro dell’Impresa Pietro Cidonio Spa esecutrice delle opere del Mose alla Bocca di Malamocco per conto di Grandi Lavori Fincosit

    C) BOSCOLO Contadin Gianfranco della Coedmar/Nuova Coedmar affidataria ed esecutrice delle opere del Mose alla Bocca di San Nicolò

    D) BOSCOLO Bacheto Mario e Stefano della San Martino esecutrice per conto di Clodia Scarl delle opere Mose alla bocca di Chioggia che consegnavano a NERI per il tramite di SAVIOLI Pio

    E) FALCONI Nicola della BOSCA Srl esecutrice di prestazioni di servizi a favore del CONSORZIO VENEZIA NUOVA che consegnava a NERI tramite SAVIOLI Pio

    F) RISMONDO Andrea della SELC Sc esecutrice prestazioni di servizi a favore del CONSORZIO VENEZIA NUOVA che consegnava a NERI tramite SAVIOLI Pio

    e quindi, ricevuto il danaro contante da NERI e/o da SUTTO, corrispondeva personalmente come di seguito indicato a CUCCIOLETTA Patrizio , nella sua qualità di Presidente del Magistrato alle Acque di

    Venezia e Provveditore alle OO.PP. per il Veneto– MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (dal 01/10/2008 al 31/10/2011), per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri d’ufficio connessi all’attività di vigilanza sulle opere di salvaguardia di Venezia.

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    In particolare CUCCIOLETTA riceveva: • uno stipendio annuale di circa 400.000 Euro (di cui il solo BAITA versava, pro-quota, la

    somma di Euro 200.000 l’anno); • tramite bonifico su un conto corrente estero, per il tramite della BROTTO - quale vice

    direttore tecnico del CONSORZIO VENEZIA NUOVA - e del SUTTO - quale stretto collaboratore e consigliere politico del MAZZACURATI e responsabile del coordinamento della sua segreteria, che comunicavano gli estremi indispensabili per effettuare il bonifico sul conto estero, aperto in Svizzera la somma di Euro 500.000 nel periodo dal 10/12/2012 al 15/01/2013;

    Inoltre CUCCIOLETTA: • faceva avere alla figlia Flavia CUCCIOLETTA,

    � prima, un contratto di collaborazione a progetto con il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, nel periodo dal 12/09/2007 all’11/09/2008, per un compenso lordo di Euro 27.600;

    � poi, la faceva assumere come dipendente nella società THETIS S.p.A., controllata del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, a partire dal mese di settembre 2008.

    • faceva avere al fratello Architetto CUCCIOLETTA Paolo un contratto tramite il CO.VE.CO. dell’importo di € 38.000 nell’anno 2012 pagato con i fondi del CONSORZIO VENEZIA NUOVA di cui sopra.

    Infine CUCCIOLETTA otteneva per sé e per i componenti del proprio nucleo famigliare utilità o la promessa di utilità rappresentate da voli con aerei privati, nonché alloggi e pranzi in Alberghi e Ristoranti di lusso ubicati in Venezia, Cortina d’Ampezzo ed altre località. Atti contrari ai doveri d’ufficio consistiti nel delegare integralmente all’Ing. Maria Teresa BROTTO, Responsabile del Servizio Progettazione del Sistema MO.S.E. del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, nonché ad altri dipendenti del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, la predisposizione formale e sostanziale degli atti , nell’omettere di effettuare la dovuta vigilanza sulle opere in corso di realizzazione da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, non segnalando i ritardi e le irregolarità nell’esecuzione dei lavori, nel mettersi costantemente a disposizione del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, nell’accelerare gli iter di approvazione e nei rilasci dei permessi di interesse del CONSORZIO VENEZIA NUOVA.

    In Venezia dal 2007 al 2013 e territorio estero dal 10/12/2012 al 15/01/2013.

    2) PIVA Maria Giovanna, FALCONI Nicola, (MAZZACURATI Giovanni, MAZZI Alessandro, BAITA Piergiorgio, BUSON Nicolò, TOMARELLI Stefano, SAVIOLI Pio, BOSCOLO CONTADIN Gianfranco, BOSCOLO BACHETO Mario, BOSCOLO BACHETO Stefano, NERI Luciano, BROTTO Maria Teresa, RISMONDO Andrea, SUTTO Federico - giudicati in separati procedimenti) - in ordine: al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro ciascuno nelle qualità di seguito indicate MAZZACURATI GIOVANNI Presidente del CONSORZIO VENEZIA NUOVA Dopo avere concordato con i principali Consorziati del CONSORZIO VENEZIA NUOVA (83% delle quote complessive di partecipazione del CONSORZIO VENEZIA NUOVA) e precisamente con: MAZZI Alessandro , BAITA Piergiorgio , TOMARELLI Stefano e SAVIOLI Pio, nonché personalmente con: BOSCOLO Contadin Gianfranco

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    ed invece per il tramite di SAVIOLI Pio con BOSCOLO Bacheto Mario e Stefano, FALCONI Nicola e RISMONDO Andrea tutti nelle rispettive qualità indicate al capo 1), la necessità di a) corrispondere, allo scopo di non subire controlli e rilievi idonei a rallentare l’attività del

    CONSORZIO VENEZIA NUOVA, danaro ed altre utilità indicando specificatamente quale beneficiaria PIVA Maria Giovanna, Presidente del MAV (dal 26-07-2001 al 30-09-2008), ai Consorziati principali, ed invece facendo genericamente riferimento alle Istituzioni pubbliche a tutti gli altri consorziati;

    b) costituire, a tale scopo, un fondo comune di danaro contante, denominato “fondo NERI”, versato pro-quota dalle Imprese di seguito indicate;

    c) restituire le somme versate pro quota dalle Imprese, mediante Contratti per prestazioni tecniche fittizie e/o Istanze di anticipazioni sulle riserve sovradimensionate. Contratti ed Istanze predisposte da NERI Luciano, depositario a tale scopo della contabilità delle somme ricevute dalle Imprese e consegnate al Pubblico Ufficiale;

    Incaricava NERI Luciano, di incassare il danaro contante di cui al precedente punto b) da: BAITA Piergiorgio, che consegnava a NERI tramite BUSON Nicolò, MAZZI Alessandro, BOSCOLO Contadin Gianfranco, BOSCOLO Bacheto Mario e Stefano che consegnavano a NERI per il tramite di SAVIOLI Pio, FALCONI Nicola che consegnava a NERI tramite SAVIOLI Pio e RISMONDO Andrea che consegnava a NERI tramite SAVIOLI Pio nelle rispettive qualità indicate al capo 1), e quindi, ricevuto il danaro contante da NERI, corrispondeva personalmente a PIVA Maria Giovanna , nella sua qualità di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia e Provveditore alle OO.PP. per il Veneto – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (dal 26-07-2001 al 30-09-2008), per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri d’ufficio connessi all’attività di vigilanza sulle opere di salvaguardia di Venezia. In particolare PIVA riceveva: • uno stipendio annuale di circa 400.000 Euro (di cui il solo BAITA versava, pro-quota, la

    somma di Euro 200.000 l’anno); • grazie all’intervento di MAZZACURATI e di BAITA gli incarichi come collaudatore di

    opere dell’Ospedale di Mestre, mansione per la quale riceveva la somma di euro 327.984,15 nell’anno dal 2006 al 2012.

    Atti contrari ai doveri d’ufficio consistiti nel delegare integralmente all’Ing. Maria Teresa BROTTO, Responsabile del Servizio Progettazione del Sistema MO.S.E. del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, nonché ad altri dipendenti del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, la predisposizione formale e sostanziale degli atti , nell’omettere di effettuare la dovuta vigilanza sulle opere in corso di realizzazione da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, non segnalando i ritardi e le irregolarità nell’esecuzione dei lavori, nel mettersi costantemente a disposizione del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, nell’accelerare gli iter di approvazione e nei rilasci dei permessi di interesse del CONSORZIO VENEZIA NUOVA.

    In Venezia dal 26-07-2001 sino al 2012.

    3) GIUSEPPONE Vittorio (giudicato separatamente)

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    4) TURATO Danilo, (CASARIN Enzo, SUTTO Federico GALAN Giancarlo, CHISSO

    Renato, VENUTI Paolo, , LUGATO Dario, , BAITA Piergiorgio, MAZZACURATI Giovanni, MINUTILLO Claudia, BUSON Nicolò - giudicati in separati procedimenti) - in ordine: al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p., perché – in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il GALAN quale Presidente della Regione Veneto e il CHISSO quale Assessore regionale alle infrastrutture, al fine di agevolare l’iter procedimentale dei project financing presentati da ADRIA INFRASTRUTTURE S.p.A., accelerando le procedure di approvazione, fornendo informazioni riservate e inserendo nelle posizioni chiave della struttura organizzativa regionale persone a loro legate e di gradimento dei vertici di ADRIA e del GRUPPO MANTOVANI, ricevevano da BAITA Piergiorgio e da Claudia MINUTILLO, rispettivamente vice Presidente del CdA di ADRIA INFRASTRUTTURE S.p.A. il primo, consigliere e amministratore delegato della medesima società la seconda, denaro e partecipazioni societàrie che di seguito si elencano: GALAN Giancarlo : - faceva intestare alla società P.V.P. S.r.l. le cui quote erano detenute fiduciariamente per

    suo conto da Paolo VENUTI, suo amico, commercialista e prestanome, il 7% delle quote di ADRIA INFRASTRUTTURE S.p.A. al fine di poter partecipare agli utili che sarebbero derivati dall’approvazione dei project financing presentati da ADRIA INFRASTRUTTURE;

    - faceva intestare alla società P.V.P. S.r.l. le cui quote erano detenute fiduciariamente per

    suo conto dal VENUTI, il 70% delle quote di NORDEST MEDIA S.r.l., al fine di poter partecipare agli utili che sarebbero derivanti dalla raccolta pubblicitaria;

    - riceveva in occasione delle campagne elettorali cospicui finanziamenti che gli venivano

    consegnati dal BAITA e dalla MINUTILLO; - riceveva nel 2005 la somma di 200.000 Euro all’Hotel Santa Chiara di Venezia da BAITA

    tramite la MINUTILLO; - si faceva ristrutturare l’abitazione sita in Cinto Euganeo ove venivano svolti dal 2007 al

    2008 lavori nel corpo principale e successivamente nell’anno 2011 nella barchessa, lavori che venivano in parte progettati e realizzati dall’impresa TECNOSTUDIO S.r.l. facente capo al TURATO Danilo, il quale veniva remunerato dall’IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.p.A., su indicazione del VENUTI, sovrafatturando le prestazioni relative a 4-5 incarichi diversi, tra cui la ristrutturazione della sede della MANTOVANI e la sistemazione urbanistica del Mercato Ortofrutticolo di Mestre. In particolare venivano corrisposti al TURATO maggiori onorari per Euro 1.100.000 da imputare ai lavori svolti nell’abitazione del GALAN;

    - si faceva versare nell’anno 2005, in un conto corrente acceso presso la banca S.M.

    International Bank S.p.A. di San Marino la somma di Euro 50.000; CHISSO Renato: - faceva intestare alla società INVESTIMENTI S.r.l. le cui quote erano detenute

    fiduciariamente per suo conto da Claudia MINUTILLO, sua amica e prestanome, il 5% delle quote di ADRIA INFRASTRUTTURE S.p.A. al fine di poter partecipare agli utili

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    - che sarebbero derivati dall’approvazione dei project financing presentati da ADRIA INFRASTRUTTURE;

    - faceva intestare alla società INVESTIMENTI S.r.l. le cui quote erano detenute

    fiduciariamente per suo conto dalla MINUTILLO, il 10% delle quote di NORDEST MEDIA S.r.l., al fine di poter partecipare agli utili che sarebbero derivanti dalla raccolta pubblicitaria;

    - otteneva la liquidazione dal BAITA, tra il 2010 e il 2011 del suo 5% di quote di ADRIA

    INFRASTRUTTURE S.p.A., per la somma di Euro 2.000.000 assolutamente sproporzionata rispetto ai valori di patrimonio netto della società;

    - riceveva sia personalmente che tramite il CASARIN Enzo,suo segretario particolare

    all’assessorato alle Infrastrutture,nonché attraverso altre persone in corso di identificazione, ingenti somme di denaro nell’ordine di diverse centinaia di migliaia di euro che con frequenza annuale gli venivano consegnate da SUTTO,nella qualità indicata al capo 1),da MINUTILLO, da BAITA e da BUSON;

    - riceveva da BAITA la consegna di Euro 250.000 che gli portava in contanti presso l’hotel

    Laguna Palace di Mestre tra la fine del 2011 ed inizio-primavera del 2012; - faceva prendere l’impegno ai vertici di ADRIA INFRASTRUTTURE S.p.A. di far

    partecipare l’architetto LUGATO Dario, suo amico, con la società TECNE ENGINEERING S.r.l., al gruppo di progettazione e di concessione della superstrada “vie del mare” prolungamento Jesolo-Cavallino, senza versamento della corrispondente quota di “equity” alla società di progetto;

    - faceva finanziare da ADRIA INFRASTRUTTURE S.p.A. la società TERRITORIO S.r.l.

    di MAINARDI Bortolo, tramite consulenze affidate a quest’ultimo, e infine chiedeva a BAITA di acquisirne la proprietà onde ripianarne le perdite societàrie;

    - faceva nominare, il 27 giugno 2012, Fabio CADEL, commercialista e suo amico, sindaco

    supplente all’interno del collegio sindacale della società delle Autostrade Serenissima S.p.A. (ex Autostrade di Padova-Venezia), controllata dal GRUPPO MANTOVANI;

    - chiedeva ed otteneva l’affidamento di lavori in subappalto ad imprese di riferimento a lui

    legate politicamente, in particolare otteneva che la società CARRON Cav. Angelo S.p.A. venisse inserita tra le società di progetto incaricate del lavoro di costruzione della superstrada “vie del mare” collegamento A4-Jesolo e litorali.

    In Venezia e altrove, dal 2005 al 2012.

    5) ARTICO Giovanni (giudicato separatamente)

    6) SARTORI Amalia (MAZZI Alessandro, SUTTO Federico, TOMARELLI Stefano, SAVIOLI Pio, BAITA Piergiorgio, MAZZACURATI Giovanni, , NERI Luciano - giudicati in separati procedimenti)

    per i seguenti fatti reato:

    MAZZI, TOMARELLI, SAVIOLI, BAITA, MAZZACURATI, SUTTO, NERI e MORBIOLO 6A) Art. 110 cp nonché art. 7, commi 2 e 3, L. 195/74 e art. 4 L. 659/81 poiché con più

    azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il MAZZACURATI Giovanni quale presidente del Consorzio Venezia Nuova, previo concerto con MAZZI Alessandro,

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    vicepresidente del Consorzio Venezia Nuova, BAITA Piergiorgio, TOMARELLI Stefano, SAVIOLI Pio quali componenti del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova ed esponenti delle maggiori società consorziate, ed in accordo con NERI Luciano e SUTTO Federico, dirigenti del Consorzio Venezia Nuova e stretti collaboratori del MAZZACURATI, nonché con MORBIOLO Franco nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere e Direttore Tecnico del CO.VE.CO., in concorso tra loro, illecitamente finanziavano la campagna elettorale di SARTORI Amalia, candidata per il Partito delle Libertà alle elezioni del Parlamento Europeo del 2009, versando alla stessa la somma complessiva di €. 25.000,00, senza che la medesima fosse stata deliberata dai competenti organi sociali del Consorzio Venezia Nuova e iscritta regolarmente in bilancio come finanziamento elettorale, somma che invece veniva, a fronte dell’emissione di una serie di fatture per operazioni inesistenti, versata alla società consorziata CO.VE.CO. che provvedeva ad effettuare formalmente il finanziamento della campagna elettorale, senza che comparisse il Consorzio Venezia Nuova quale reale finanziatore della medesima.

    In Venezia nel corso del 2009. SARTORI Amalia

    6B) artt. 7, commi 2 e 3, L. 195/74 e 4 L. 659/81 poiché SARTORI Amalia, quale candidata del Partito delle Libertà alle elezioni del Parlamento Europeo del 2009, riceveva il contributo illecito di cui al precedente capo 6a), consapevole dell’illegittimo stanziamento da parte del Consorzio Venezia Nuova.

    In Venezia nel corso del 2009. MAZZACURATI, MAZZI, BAITA, TOMARELLI, SAVIOLI, SUTTO, NERI

    6C) artt. 81 - comma 2 e 110 cp nonché art. 7, commi 2 e 3, L. 195/74 e art. 4 L. 659/81 poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MAZZACURATI Giovanni quale presidente del Consorzio Venezia Nuova, previo concerto con MAZZI Alessandro, vicepresidente del Consorzio Venezia Nuova, BAITA Piergiorgio, TOMARELLI Stefano e SAVIOLI Pio, quali componenti del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova ed esponenti delle maggiori società consorziate ed in concorso con NERI Luciano e SUTTO Federico, dirigenti del Consorzio Venezia Nuova e stretti collaboratori del MAZZACURATI, illecitamente finanziavano plurime campagne elettorali di SARTORI Amalia, esponente di spicco del Popolo delle Liberta e di Forza Italia, e del suo partito corrispondendole in più rate la somma complessiva di €. 200.000,00, di cui €. 50.000,00 consegnati personalmente ed in contanti dal MAZZACURATI alla SARTORI Amalia in data 6 maggio 2010. In assenza di deliberazione dell’organo sociale competente e della regolare iscrizione in bilancio.

    In Venezia a partire dal 2006 e sino al 2012. SARTORI Amalia

    6D) artt. 81 - comma 2 c.p., nonché art. 7, commi 2 e 3, L. 195/74 e art. 4 L. 659/81

    poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, SARTORI Amalia, esponente di spicco del Popolo delle Liberta e di Forza Italia in plurime campagne elettorali, riceveva i contributi illeciti di cui al precedente capo 6 c), consapevole del loro illegittimo stanziamento da parte del Consorzio Venezia Nuova.

    In Venezia a partire dal 2006 e sino al 2012. (Capo d’imputazione così modificato all’udienza del 19/11/2015)

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    7) FALCONI Nicola, (MAZZACURATI Giovanni, MAZZI Alessandro, BAITA Piergiorgio,

    TOMARELLI Stefano, SAVIOLI Pio, NERI Luciano, SUTTO Federico, BOSCOLO Bacheto Mario, BOSCOLO Bacheto Stefano, MORBIOLO Franco, - giudicati in separati procedimenti) nonché ORSONI Giorgio (indagato nel procedimento 12646/13 NR-9595/13 GIP riunito al presente),

    artt. 81- comma 2 e 110 cp nonché art. 7, commi 2 e 3 L. 195/74 e art. 4 L. 659/81 poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MAZZACURATI Giovanni quale presidente del Consorzio Venezia Nuova, previo concerto con MAZZI Alessandro, vicepresidente del Consorzio Venezia Nuova, BAITA Piergiorgio, TOMARELLI Stefano e SAVIOLI Pio, quali componenti del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova ed esponenti delle maggiori società consorziate ed in concorso con NERI Luciano e SUTTO Federico, dirigenti del Consorzio Venezia Nuova e stretti collaboratori del MAZZACURATI, nonché con MORBIOLO Franco nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere e Direttore Tecnico del CO.VE.CO. e con FALCONI Nicola rappresentante legale della BO.SCA. srl nonché della C.A.M. Ricerche Srl, BOSCOLO Bacheto Mario in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SAN MARTINO Sc, nonché BOSCOLO Bacheto Stefano, in qualità di Consigliere della SAN MARTINO Sc, in concorso tra loro, illecitamente finanziavano la campagna elettorale di ORSONI Giorgio, candidato sindaco del PD alle elezioni comunali di Venezia del 2010, versando al mandatario del Comitato Elettorale del candidato sindaco la somma complessiva di €. 110.000,00, senza che la medesima fosse stata deliberata dai competenti organi sociali del Consorzio Venezia Nuova e iscritta regolarmente in bilancio come finanziamento elettorale, somma che invece veniva, a fronte dell’emissione di una serie di fatture per operazioni inesistenti, mediate dal CO.V.ECO., versata alle società consorziate SAN MARTINO Sc, CLEA S.C. a r.l., BO.SCA. Srl e CAM Ricerche Srl, che provvedevano ad effettuare formalmente il finanziamento della campagna elettorale, senza che comparisse il Consorzio Venezia Nuova quale reale finanziatore della medesima.

    In Venezia nei primi mesi del 2010. 8) RUSCITTI Giancarlo (giudicato separatamente)

    9) BRENTAN Lino (giudicato separatamente) 10) CRIALESE Corrado - in ordine:

    al reato di cui agli artt. 81 cpv e 346, 2° comma, del c.p., perché, millantando credito presso Magistrati in servizio al Consiglio di Stato e al TAR del Lazio e del Veneto, sostenendo che avrebbe potuto influire sull’esito dei giudizi in cui erano coinvolte le società del GRUPPO MANTOVANI, il CRIALESE in più occasioni si faceva consegnare dal BAITA e dalla MINUTILLO, oltre al pagamento delle parcelle, quantomeno la somma complessiva di Euro 340.000, e precisamente di Euro 120.000 per resistere al ricorso della SACYR nell’aggiudicazione dei lavori per la cd. “Pedemontana Veneta”, Euro 100.000 per il ricorso contro la società IMPRESA DI COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.p.A. ed ulteriori Euro 100.000 per il ricorso al Consiglio di Stato contro la NET ENGINEERING S.p.A. contro i lavori di aggiudicazione della cd Jesolo-Mare, col pretesto di dover remunerare i magistrati che facevano parte dei collegi giudicanti incaricati di decidere le relative controversie. In Venezia e Roma dal 2011 al 2013.

  • 11

    Fatti di cui al p.p. 12646/13 riunito al presente

    11) ORSONI Giorgio, (MAZZACURATI Giovanni, MAZZI Alessandro, BAITA Piergiorgio, TOMARELLI Stefano, SAVIOLI Pio, SUTTO Federico, NERI Luciano, BOSCOLO Bacheto Mario, BOSCOLO Bacheto Stefano, MORBIOLO Franco, indagati in separato procedimento).

    per i seguenti fatti reato:

    MAZZI, TOMARELLI, SAVIOLI, BAITA, MAZZACURATI, SUTTO, FALCONI, NERI, BOSCOLO MARIO, BOSCOLO STEFANO, MORBIOLO 11 a) artt. 81- comma 2 e 110 cp nonché art. 7, commi 2 e 3 L. 195/74 e art. 4 L. 659/81 poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MAZZACURATI Giovanni quale presidente del Consorzio Venezia Nuova, previo concerto con MAZZI Alessandro, vicepresidente del Consorzio Venezia Nuova, BAITA Piergiorgio, TOMARELLI Stefano e SAVIOLI Pio, quali componenti del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova ed esponenti delle maggiori società consorziate ed in concorso con NERI Luciano e SUTTO Federico, dirigenti del Consorzio Venezia Nuova e stretti collaboratori del MAZZACURATI, nonché con MORBIOLO Franco nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere e Direttore Tecnico del CO.VE.CO. e con FALCONI Nicola rappresentante legale della BO.SCA. srl nonché della C.A.M. Ricerche Srl, BOSCOLO Bacheto Mario in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SAN MARTINO Sc, nonché BOSCOLO Bacheto Stefano, in qualità di Consigliere della SAN MARTINO Sc, in concorso tra loro, illecitamente finanziavano la campagna elettorale di ORSONI Giorgio, candidato sindaco del PD alle elezioni comunali di Venezia del 2010, versando al mandatario del Comitato Elettorale del candidato sindaco la somma complessiva di €. 110.000,00, senza che la medesima fosse stata deliberata dai competenti organi sociali del Consorzio Venezia Nuova e iscritta regolarmente in bilancio come finanziamento elettorale, somma che invece veniva, a fronte dell’emissione di una serie di fatture per operazioni inesistenti, mediate dal CO.V.ECO., versata alle società consorziate SAN MARTINO Sc, CLEA S.C. a r.l., BO.SCA. Srl e CAM Ricerche Srl, che provvedevano ad effettuare formalmente il finanziamento della campagna elettorale, senza che comparisse il Consorzio Venezia Nuova quale reale finanziatore della medesima.

    In Venezia nei primi mesi del 2010.

    ORSONI Giorgio 11 b) artt. 812 c.p., nonché art. 7 commi 2 e 3 L. 195/74 e art. 4 L. 659/81 poiché ORSONI

    Giorgio, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale candidato sindaco del PD alle elezioni comunali di Venezia del 2010, riceveva, per se e per la coalizione di partiti che lo sosteneva, i contributi illeciti di cui al precedente capo 1 a), consapevole del loro illegittimo stanziamenti da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA.

    In Venezia nei primi mesi del 2010.

    MAZZACURATI, MAZZI, BAITA, TOMARELLI, SAVIOLI, SUTTO, NERI (indagati in separato procedimento) 11c) artt. 812 e 110 cp nonché art. 7, commi 2 e 3 L. 195/74 e art. 4 L. 659/81 poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, MAZZACURATI Giovanni quale presidente del Consorzio Venezia Nuova, previo concerto con MAZZI Alessandro, vicepresidente del Consorzio Venezia Nuova, BAITA Piergiorgio, TOMARELLI Stefano e SAVIOLI Pio, quali componenti del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova ed esponenti delle maggiori società consorziate

  • 12

    ed in concorso con NERI Luciano e SUTTO Federico, dirigenti del Consorzio Venezia Nuova e stretti collaboratori del MAZZACURATI illecitamente finanziavano la campagna elettorale di Orsoni Giorgio, candidato sindaco del PD alle elezioni comunali di Venezia del 2010, corrispondendogli in più rate la somma complessiva di €. 450.000,00, di cui €. 50.000,00 venivano procurati dal BAITA quale amministratore delegato della Mantovani spa che il SUTTO ed il MAZZACURATI consegnavano personalmente in contanti ad ORSONI Giorgio.

    In assenza di deliberazione dell’organo sociale competente e della regolare iscrizione in bilancio.

    In Venezia nei primi mesi del 2010. ORSONI Giorgio

    11 d) artt. 81, II comma c.p. nonché art. 7, commi 2 e 3 L. 195/74 e art. 4 L. 659/81 poiché, con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ORSONI Giorgio, quale candidato sindaco del PD alle elezioni comunali di Venezia del 2010, riceveva, per se e per la coalizione di partiti che lo sosteneva, i contributi illeciti di cui al precedente capo 1 c), consapevole del loro illegittimo stanziamento da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA.

    In Venezia nei primi mesi del 2010. (Capo d’imputazione così modificato all’udienza del 19/11/2015 Fatti di cui al p.p. 3904/15 riunito al presente

    12) MATTEOLI Altero quale Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dall’11 giugno 2001 al 17 maggio 2006 e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 7 maggio 2008 al 15 novembre 2011;

    13) CINQUE Erasmo quale socio e amministratore di fatto della società SO.CO.STRA.MO. S.r.l.;

    per i reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p., perché – in concorso tra loro,

    MATTEOLI Altero in violazione dei doveri di imparzialità ed indipendenza, nell’asservimento delle proprie funzioni agli interessi del CONSORZIO VENEZIA NUOVA

    (Capo d’imputazione così modificato all’udienza del 19/12/2015)

    • per far assegnare e gestire al CONSORZIO VENEZIA NUOVA quale concessionario unico delle opere di salvaguardia di Venezia e alle imprese consorziate i finanziamenti relativi alle opere di bonifica dei siti industriali di Marghera in violazione della normativa delle gare d’appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee,

    • per garantire a MAZZACURATI Giovanni, con la nomina in data 1 ottobre 2008 di Patrizio CUCCIOLETTA, l’individuazione di un Presidente del Magistrato alla Acque di Venezia “compiacente” completamente “a disposizione” del CONSORZIO VENEZIA NUOVA,

  • 13

    richiedeva ed otteneva da MAZZACURATI Giovanni che le opere di bonifica dell’area di Porto Marghera venissero affidate alla SO.CO.STRA.MO S.r.l. che, dopo essersi associata in A.T.I. ed aver quindi costituito con la IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.p.A. le Società Consortili TALEA, ALFA e TALEA2, non partecipava alla esecuzione delle opere di bonifica, svolte dall’IMPRESA COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.p.A. e/o da imprese terze.

    In tal modo la SO.CO.STRA.MO Srl otteneva:

    - mediante “appositi atti di impegno” perfezionati in Venezia, l’affidamento delle opere di bonifica dei siti di porto Marghera per le quali non ha svolto, di fatto, alcuna attività di bonifica;

    - un utile di complessivi € 29.522.512,98, al netto delle imposte, derivante dalla ripartizione del margine complessivo delle commesse (quantificato in ragione di una percentuale fissa), senza aver sopportato alcun costo per le attività di bonifica;

    - un importo di complessivi € 13.495.000,00 dalla IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.p.A., derivante dalla cessione a quest’ultima della sua quota consortile nel Consorzio FAGOS, importo determinato sulla base del portafoglio lavori acquisito dalla stessa SO.CO.STRA.MO. Srl per effetto della sua partecipazione, anche se non operativa, nel CONSORZIO VENEZIA NUOVA;

    - un importo di complessivi € 5.655.000,00 dalla IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.p.A., derivante dalla cessione a quest’ultima delle sue quote consortili nelle società ALFA Sc, TALEA Sc e TALEA2 Sc, importo determinato sulla base del portafoglio lavori acquisito dalla stessa SO.CO.STRA.MO. Srl per effetto della sua partecipazione non operativa nelle A.T.I. costituite per dare esecuzione alle opere di bonifica affidate dal CONSORZIO VENEZIA NUOVA.

    In tal modo:

    CINQUE Erasmo, conseguiva un utile complessivo pari a € 48.672.512,98;

    MATTEOLI Altero , riceveva danaro contante da MAZZACURATI Giovanni e BAITA Piergiorgio, per il tramite di CINQUE Erasmo, per un importo complessivo di € 550.000,00 con le seguenti modalità:

    - quanto a € 400.000,00, consegnati a Roma tra la fine del 2004 e i primi del 2005 da COLOMBELLI William Ambrogio a CINQUE Erasmo;

    - quanto a € 150.000,00, consegnati a Roma tra il 2004 e il 2006 da BUSON Nicolò a CINQUE Erasmo.

    In Venezia dal 2001 sino al 2012.

    CONCLUSIONI

    I PM: Ritenuta provata la penale responsabilità degli imputati chiedono la condanna nei seguenti termini:

    Per Sartori: Ritenuti uniti i reati sotto il vincolo della continuazione condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed € 500.000,00= di multa;

  • 14

    Per Piva: Ritenuti uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciuta l’aggravante, condanna alla pena di anni 4 di reclusione; chiedono inoltre la confisca del profitto reato ovvero stipendio e collaudo.

    Per Cinque: Riconosciuta l’aggravante, condanna alla pena di anni 5 di reclusione; chiedono inoltre la confisca del profitto reato ovvero profitto SO.CO.STRA.MO, detratte le imposte, per un totale di € 33.963.000,00=, oltre alle somme corrisposte.

    Per Matteoli: Ritenuti uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciuta l’aggravante, condanna alla pena di anni 6 di reclusione; chiedono inoltre la confisca del profitto reato ovvero profitto SO.CO.STRA.MO, detratte le imposte, per un totale di € 33.963.000,00=, oltre alle somme corrisposte.

    Per Falconi: Ritenuti i capi 1), 2) e 7) uniti sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il capo 2) condanna dell’imputato alla pena di anni 3 di reclusione. Confisca come per legge.

    Per Turato: condanna dell’imputato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Confisca come per legge.

    Per Crialese: per i reati di cui al capo 10), previa continuazione, condanna dell’imputato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione.

    Per Orsoni: per i reati di cui ai capi 11)-D e 11)-B, previa continuazione, condanna dell’imputato alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione e multa di € 1.000.000,00=.

    Il difensore delle PP.CC. con Avvocatura di Stato: Si riporta alle conclusioni scritte e alla nota spese che deposita e chiede:

    “nell’interesse della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CF. 80188230587), in persona del Presidente pro-tempore e del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro-tempore, organicamente rappresentati e difesi ex RD 1611/1933 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (CF. 97439910585) nel procedimento penale a carico di CRIALESE CORRADO ED ALTRI

    Voglia il Tribunale di Venezia, accertata la penale responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine ai reati ascritti nel procedimento penale in epigrafe, condannare gli stessi alla pena di giustizia.

    Per l'effetto voglia il Tribunale pronunciare condanna generica di tutti gli imputati, tutti in solido fra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Stato Italiano, qui rappresentato dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, con remissione delle parti avanti al Giudice civile per l'ulteriore giudizio.

    In tal caso, tuttavia, voglia il Tribunale comunque pronunciare nei confronti degli imputati tutti condanna al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, pari a euro 1.000.000,00, a carico di ciascuno, in favore della parte civile Stato Italiano, qui rappresentato dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. Voglia inoltre condannare gli imputati ai sensi dell’art. 322-quater c.p.

  • 15

    Voglia infine il Tribunale condannare tutti gli imputati, tutti in solido fra loro, al pagamento, in favore della parte civile Stato Italiano, qui rappresentato dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, delle spese di costituzione e difesa e degli onorari di causa come da nota depositata all'esito della discussione, oltre al pagamento delle spese generali e delle spese prenotate a debito.”.

    Il difensore della P.C. Consorzio Venezia Nuova: Si riporta alle conclusioni scritte e alla nota spese che deposita e chiede:

    “Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Venezia: 1.- affermare la penale responsabilità degli imputati FALCONI NICOLA, PIVA MARIA

    GIOVANNA, SARTORI AMALIA, ORSONI GIORGIO, MATTEOLI ALTERO, CINQUE ERASMO, in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti e condannare gli imputati stessi alla pena che il Tribunale riterrà di giustizia;-

    2.- conseguentemente, condannare gli imputati FALCONI NICOLA, PIVA MARIA GIOVANNA, SARTORI AMALIA, ORSONI GIORGIO, MATTEOLI ALTERO, CINQUE ERASMO, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla parte civile costituita CONSORZIO VENEZIA NUOVA come sopra identificata, danni da liquidarsi in separato giudizio e che comunque si determinano nell'ammontare pari al doppio delle provvisionali di seguito richieste;

    3.- in ogni caso, condannare gli imputati FALCONI NICOLA, PIVA MARIA GIOVANNA, SARTORI AMALIA, ORSONI GIORGIO, MATTEOLI ALTERO, CINQUE ERASMO, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva per gli importi come di seguito quantificati o della diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di determinare:

    FALCONI NICOLA provvisionale immediatamente esecutiva per l’importo di euro 100.000.00 (centomila), con riferimento ai fatti di cui ai capi di imputazione 1),

    PIVA MARIA GIOVANNA, FALCONI NICOLA, in solido fra loro, provvisionale immediatamente esecutiva per l’importo di euro 200.000.00 (duecentomila), con riferimento ai fatti di cui all’imputazione sub capo 2),

    SARTORI AMALIA provvisionale immediatamente esecutiva per l’importo di euro 10.000.00 (diecimila), con riferimento ai fatti di cui ai capi di imputazione 6), 6A), 6B), 6C), 6D),

    ORSONI GIORGIO, FALCONI NICOLA, in solido fra loro, provvisionale immediatamente esecutiva per l’importo di euro 20.000.00 (ventimila), con riferimento ai fatti di cui ai capi di imputazione 7), 11), HA), 11B), HC) e 11D),

    MATTEOLI ALTERO, CINQUE ERASMO, in solido fra loro, provvisionale immediatamente esecutiva per l’importo di euro 200.000.00 (duecentomila), con riferimento ai fatti di cui ai capi di imputazione 12) e 13).

    4.- Condannare infine gli imputati in solido alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile come da nota che si allega.”.

    Il difensore della P.C. Regione Veneto: Si riporta alle conclusioni scritte e alla nota spese che deposita e chiede:

  • 16

    “che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia:

    dichiarare la penale responsabilità degli imputati Nicola Falconi, Maria Giovanna Piva,

    Danilo Turato, Altero Matteoli e Erasmo Cinque per i reati loro ascritti, e quindi condannarli

    alla pena che riterrà di giustizia;

    condannare gli imputati Nicola Falconi, Maria Giovanna Piva, Danilo Turato, Altero

    Matteoli e Erasmo Cinque al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da

    Regione Veneto, danni da liquidarsi in separato giudizio;

    condannare gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva ai

    sensi dell’art. 539 comma 2 c.p.p. nella misura di euro 500.000,00 ciascuno ovvero nella

    diversa misura che il Tribunale riterrà congrua;

    condannare gli imputati al pagamento delle spese e del compenso relativi all’assistenza e

    difesa nel procedimento della parte civile, come da separata nota che contestualmente si

    rassegna.”.

    Il difensore della P.C. Città Metropolitana: Si riporta alle conclusioni scritte e alla nota spese che deposita e chiede:

    “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Venezia, ritenuta la penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati contestati come da imputazione:

    1) condannare gli stessi alla pena ritenuta di giustizia;

    2) per l’effetto voglia altresì condannare gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla parte civile Città metropolitana di Venezia, danni che si quantificano prudenzialmente in complessivi € 1.200.000,00 (euro ottocentonovantamila) ovvero nella diversa, anche maggior somma, che sarà ritenuta congrua dal Tribunale in via equitativa, a norma dell’art. 1226 c.c.. La suddetta somma, che si offre all’autorevolissimo apprezzamento del Collegio è determinata, in termini - va evidenziato - di minimale applicazione dei criteri offerti dalla norma e dall'evoluzione giurisprudenziale, con riferimento al numero dei cittadini residenti nel territorio metropolitano e che ne costituiscono, in quanto popolazione, elemento costitutivo dell’ente territoriale, con esclusione dei cittadini del capoluogo, che ha proposto autonoma azione nel presente procedimento. Per la popolazione non “veneziana”, ovvero, per i circa 600.000 (con minimo arrotondamento) cittadini del territorio metropolitano si propone la somma di € 1,00 ciascuno quale quantificazione del danno all’immagine per l’Ente, danno-conseguenza risultante dalla enorme consistenza e portata delle condotte criminose in questione e del direttamente connesso, e ampiamente provato, “fragore” mediatico continuato nel tempo di tali condotte, "clamor", peraltro, tuttora perdurante. Sotto connesso aspetto, poi, tenuto conto del profilo attinente il “vulnus” all'esercizio di primarie funzioni pubbliche istituzionali ed amministrative in carico agli imputati, in ambiti

  • 17

    di competenze e settori di attività nel quale la Città metropolitana è costituzionalmente chiamata ad operare, anche con stretta e diretta collaborazione cogli Enti al vertice dei quali stavano gli odierni imputati, andrà riconosciuto il danno da sviamento funzionale, in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi statutari ed istituzionali correlato alla “mala gestio” di cui alle condotte corruttive o comunque illecite, in misura che si propone corrispondente al danno all’immagine e, quindi, per ulteriori € 600.000. Più in dettaglio:

    a) quanto al danno all’immagine ed al prestigio dell’Ente, in considerazione della sua natura di Ente costituzionalmente necessario e dell’attribuzione ad esso di compiti istituzionali di amministrazione, controllo, gestione e programmazione, strategica anche ex art. 1 comma 2 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che, significativamente assegna alla Città metropolitana la: "cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee" b) quanto al danno da sviamento di funzioni istituzionali derivati, in ragione ed a causa delle condotte ascritte agli imputati, all'Ente Territoriale, esso è conseguenza delle cagionate limitazioni alla libertà di esercizio dei propri poteri di amministrazione attiva, e dei maggiori oneri resi necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, oneri che, in materia di tutela del territorio regolazione lagunare e ripristino ambientale, risultano assai significativi, in relazione alle primarie attribuzioni riconosciute dalla leggi ordinarie e regionali, necessariamente da esercitarsi in stretto collegamento operativo - oltre che raccordo istituzionale con le persone fisiche imputate, in rapporto di immedesimazione organica (tradita) con i livelli ministeriali;

    3) Voglia infine il Tribunale condannare gli imputati, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte civile Provincia di Venezia delle spese di costituzione e difesa, nonché degli onorari e diritti di causa come da nota allegata, con declaratoria di immediata esecutività della sentenza di condanna relativamente alle statuizioni sull’azione civile ai sensi dell’art. 540 c.p.p..

    4) Qualora questo eccellentissimo Tribunale dovesse ritenere che le prove acquisite non consentano una liquidazione del danno neppure in via equitativa, accertata la responsabilità penale dell’imputato, voglia il Tribunale pronunciare condanna generica dello stesso al risarcimento del danno a favore della parte civile Città metropolitana di Venezia, rimettendo le parti avanti il Tribunale Civile competente per territorio per l’ulteriore giudizio. In tal caso, tuttavia, condannarsi comunque gli imputati, ex art. 539 c.p.p., al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, in favore della parte civile Città metropolitana di Venezia, nella misura di € 500.000,00 in relazione al danno patrimoniale e non patrimoniale subito, per il quale dovrà ritenersi raggiunta la prova.

    Ciò al fine di rendere, con immediatezza, effettiva e concreta la valenza della presenza processuale dell'Ente pubblico territoriale a ristoro ed in rappresentanza della comunità metropolitana.”.

    Il difensore della P.C. Comune di Venezia: Si riporta alle conclusioni scritte e alla nota spese che deposita e chiede:

  • 18

    “- Voglia il Tribunale affermare la penale responsabilità degli imputati e condannarli alla pena ritenuta di Giustizia; - Voglia poi il Tribunale condannare in forma generica gli imputati in solido al risarcimento del danno patrimoniale complessivamente subito dal Comune di Venezia; danno da liquidarsi in separato futuro giudizio civile; - Voglia altresì il Tribunale condannare gli imputati, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale (all’immagine e morale) patito dal Comune di Venezia, a seguito delle condotte criminose descritte nell'imputazione,, da liquidarsi per difetto in Euro 2.300.000,00 (Euro duemilionitrecentomila/00); somma parametrata quanto al danno all’immagine sulla popolazione del Comune di Venezia (oltre 265.000 abitanti, considerando 6 Euro per abitante, oltre al danno morale calcolato nel 50% ulteriore su detta somma). L’importo suddetto andrà liquidato in solido tra gli imputati, anche ai sensi degli artt. 2055 c.c. e 187 comma 2 c.p., in quanto ciascuno di loro ha concorso col suo comportamento, pure singolarmente considerato e qualificato dall’imputazione, a realizzare nel suo complesso l’unico gravissimo danno non patrimoniale come sopra indicato, del quale pertanto ciascuno deve rispondere integralmente. - Chiedesi altresì la condanna degli imputati al pagamento, in solido, di una provvisionale immediatamente esecutiva, ex art. 540 c.p.p., di Euro 2.300.000,00 (Euro duemilionitrecentomila/00), pari all’intero danno non patrimoniale patito dal Comune di Venezia come sopra indicato, ovvero alla diversa somma, anche superiore, che il Tribunale riterrà di Giustizia; - In via subordinata, chiedesi la condanna generica in solido degli imputati, ex art. 539 c.p.p., al risarcimento, oltreché del danno patrimoniale, anche del danno non patrimoniale come sopra specificato, riservandone la quantificazione al giudice civile e liquidando comunque una provvisionale immediatamente esecutiva ritenuta di Giustizia in favore del Comune di Venezia, comunque non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) a carico, in solido, di tutti gli imputati; - Chiedesi altresì, in ogni caso, la liquidazione, ex art. 541 c.p.p., a carico degli imputati delle spese di assistenza e di costituzione della Parte Civile Comune di Venezia nel presente procedimento, come da allegata nota spese.”.

    Il difensore di Turato Danilo, Avv. Chiello: Chiede l’assoluzione del proprio assistito.

    Il difensore di Falconi Nicola, Avv. Rizzo: Deposita memoria difensiva e conclusioni scritte. Chiede:

    «per quanto riguarda il capo 2 dell’imputazione, pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione, posto che il conferimento all'ing. PIVA dell’incarico di collaudatore delle opere dell'Ospedale di Mestre sarebbe avvenuto “grazie all'intervento di MAZZACURATI e BAITA”, come contestato nel capo di imputazione, e, comunque, non può in alcun modo essere imputato a Falconi, nemmeno a titolo di concorso;

    per quanto riguarda il capo 1) dell’imputazione in via principale: assolversi l'imputato perché il fatto non era previsto dalla legge come reato;

  • 19

    in via subordinata: assolversi l'imputato, quanto meno ex art. 530, co. 2, c.p.p., per non aver commesso il fatto e/o perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento psicologico;

    per quanto riguarda il capo 7) dell'imputazione in via principale: assolversi l’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

    in via subordinata: assolversi l'imputato, quanto meno ex art. 530, co.2, c.p.p. perché il fatto non sussiste e/o non costituisce reato per difetto dell'elemento psicologico.

    Restituzione dell’importo in sequestro.

    Per mero tuziorismo difensivo, in via ulteriormente subordinata, voglia il Tribunale Ill.mo unificare i reati di cui ai capi 1) e 7) sotto il vincolo della continuazione e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche per i motivi esposti al punto 5) della presente memoria, applicare il minimo della pena, con la sospensione condizionale della pena stessa e non menzione.»

    Il difensore di Orsoni Giorgio, Avv. Tremolada: Chiede l’assoluzione del proprio assistito per non aver commesso il fatto o con la formula che il collegio riterrà di giustizia.

    Il difensore di Orsoni Giorgio, Avv. Arata: Si associa alle conclusioni del collega e chiede l’assoluzione del proprio assistito per non aver commesso il fatto e/o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

    I difensori di Matteoli Altero, Avv. Civello e Avv. Compagna: Chiede congiuntamente l’assoluzione del proprio assistito con la formula più ampia perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

    Il difensore di Cinque Erasmo, Avv. Pomanti: Chiede l’assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta dal Tribunale.

    Il difensore di Cinque Erasmo, Avv. Vassallo: Si associa alle conclusioni del codifensore e aggiunge che la Difesa ribadisce la propria eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Roma.

    Il difensore di Crialese Corrado, Avv. Lemme: Deposita memorie conclusive e chiede l’assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste.

    Il difensore di Crialese Corrado, Avv. Bianchi: Associandosi alle conclusioni del codifensore chiede l’assoluzione piena del proprio assistito perché il fatto non sussiste.

    Il difensore di Piva Maria Giovanna, Avv. Fragasso: Chiede l’assoluzione della propria assistita perché il fatto non sussiste. Chiede anche il dissequestro dei beni.

  • 20

    Il difensore di Sartori Amalia, Avv. Moscatelli: Chiede l’assoluzione della propria assistita perché il fatto non costituisce reato in ordine al finanziamento in bianco. Relativamente all’accusa del finanziamento in nero, chiede l’assoluzione con formula piena.

    Il difensore di Sartori Amalia, Avv. Coppi: Preliminarmente al suo intervento solleva questione di illegittimità in relazione all’art. 7 della L. 2.05.1974 e dell’art. 4 della L. del 1981 che estende i divieti della L. 2.05.1974 ma non fa riferimento alcuno alla sanzione. Eccepisce l’illegittimità dei due predetti articoli 7 e 4 delle leggi del 1974 e 1981 anche per contrasto all’art. 25 2° co. in relazione all’art. 1 c.p., illegittimità anche sollevata sotto il profilo dell’art. 3 della Costituzione. Relativamente all’ipotesi di “finanziamento in bianco” conclude che per essendoci i presupposti per poter addivenire ad una sentenza di NDP per intervenuta prescrizione, chiede l’assoluzione nel merito della propria assistita perché il fatto non sussiste. Relativamente al “finanziamento in nero” chiede in subordine l’assoluzione anche ai sensi del 2° co. dell’art. 530 cpp.

  • 1

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Gli odierni imputati sono stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di

    Venezia per rispondere dei reati loro specificamente ascritti nei singoli

    capi d’imputazione a ciascuno di essi elevati, per alcuni anche in forma

    concorsuale, sotto il profilo del contributo così come adeguatamente

    illustrato nei capi d’imputazione. Alcuni dei coimputati sono stati già

    giudicati separatamente, avendo definito la loro posizione con rito

    alternativo, per lo più integrato dall’applicazione della pena, altri invece

    (secondo quanto emerso in sede dibattimentale) sono tuttora coindagati in

    attesa delle determinazioni del P.M. per l’esercizio dell’azione penale .

    Vi è stata costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con

    l’avvocatura dello Stato, altresì della Regione Veneto, della Città

    Metropolitana di Venezia, del Comune di Venezia , del Consorzio Venezia

    Nuova . All’esito delle questioni preliminari, tutte le predette parti civili

    sono rimaste in giudizio, mentre è stata disposta l’esclusione di ulteriori

    parti civili costituitesi per l’udienza dibattimentale , come da ordinanza agli

    atti del fascicolo dibattimentale, alla quale in questa sede viene effettuato

    integrale richiamo.

    Quindi si è proceduto all’ammissione delle prove introdotte dalle parti .

    Si è disposta, nelle forme della perizia, la trascrizione delle conversazioni

    oggetto di rituale intercettazione.

    Si è proceduto quindi, nella sequenza di rito, all’audizione dei testi e

    coimputati o coindagati in reato connesso, nonché all’esame degli

    imputati, nelle udienze sotto specificamente elencate.

    All’udienza del 16/06/2016 è stato escusso il teste Sanna Maria Teresa, è

    stato conferito incarico al perito trascrittore Pallara Francesco, sono stati

  • 2

    esaminati il coimputato in reato connesso Sutto Federico, Savioli Pio,

    nonché sono state rese dichiarazioni spontanee da parte dell’imputato

    Orsoni.

    All’udienza del 07/07/16 sono stati sentiti il predetto Savioli Pio ed il

    coindagato in reato connesso Baita Piergiorgio .

    All’udienza del 15/09/16 sono stati esaminati il precitato Baita Piergiorgio

    ed il teste m.llo Paternoster Andrea, inoltre sono state riliasciate le

    dichiarazioni spontanee da parte dell’imputato Matteoli Altero.

    All’udienza del 22/09/16 sono stati esaminati il perito Pallara, il coindagato

    in reato connesso Buson Nicolò, i testi appartenenti alla p.g. Topatino

    Marco, Racca Mattia e Valent Daniele .

    All’udienza del 06/10/16 sono stati ascoltati Boscolo Gianfranco Contadin

    e Boscolo Bacheto Stefano, coindagati in reato connesso, il teste di p.g.

    Ottaviani Giovanni, i testi Barbui Massimiliano e Doni Nicoletta, il

    coindagato in reato connesso Tomarelli Stefano

    All’udienza del 14/10/16 sono stati sentiti i testi Zanaica Diego e

    Provenzani Enrico, i testi di p.g. Ribaudo Roberto ed Aloisi Biagino, i

    coindagati in reato connesso Cuccioletta Patrizio e Colombelli William,

    nonché è stato conferito incarico peritale al dott. Schenardi Carlo, sulla

    capacità ed idoneità del coindagato in reato connesso Mazzacurati

    Giovanni, domiciliato negli Stati Uniti, di procedere all’esame ai sensi

    dell’art. 210 c.p.p.

    All’udienza del 27/10/16 sono stati ascoltati i testi Paruzzolo Antonio, De

    Pol Francesca, Bigotto Andrea, Milani Giorgio, Ruggio Antonio, Bolis

    Amos, i coindagati in reato connesso Mazzi Alessandro, Bernstein

    Alberto.

    All’udienza del 04/11/16 sono stati esaminati il perito Pallara, i coindagati

    in reato connesso Alessandri Pierluigi, Rismondo Andrea, Morbiolo

  • 3

    Franco, Stocker Johann, i testi Zoggia Davide , Mognato Michele,

    Fornasari Paolo .

    All’udienza del 10/11/16 sono stati esaminati i coindagati in reato connesso

    Minutillo Claudia, Stocker Johann, Pravatà Roberto, il teste di p.g. m.llo

    Rizzello Fernando, nonché sono state rese dichiarazioni spontanee di

    Matteoli Altero .

    Alle udienze del 24/11/16 e del 25/11/16 sono stati esaminati il m.llo

    Rizzello ed il perito Schenardi .

    All’udienza del 15/12/16 sono stati sentiti i testi m.llo Rizzello e m.llo Lo

    console Giampiero.

    All’udienza del 26/01/17 è stato esaminato il perito dottor Carlo

    Schenardi, all’esito dell’integrazione compiuta mediante esame diretto del

    periziando, effettuato negli Stati Uniti dal medesimo perito, alla presenza

    del consulente di parte prof. Pietrini .

    All’udienza del 09/02/17 sono stati esaminati gli imputati Crialese, Piva,

    Turato .

    All’udienza del 23/02/17 sono stati esaminati gli imputati Orsoni (che ha

    pure reso successive dichiarazioni spontanee), Sartori, Matteoli, Cinque .

    All’udienza del 09/03/17 ha reso dichiarazioni spontanee l’imputata Piva, è

    stato esaminato l’imputato Cinque, sono stati esaminati i testi/coindagati in

    reato connesso Calcagno Gabriele, Brussi Andrea, Tosi Gianfranco,

    Paternò Giorgio, Motta Emilio, Donà Cristina, Visentin Silvio, Lippi

    Giacomo, Peruffo Stefania, Galan Giancarlo.

    All’udienza del 15/03/17 sono stati esaminati i coindagati in reato connesso

    Marchese Giampietro e Neri Luciano, sono stati escussi altresì i testi

    Costantini Samuele, Bonechi Valentino, Maggioni Alessandro, Morra

    Romano, inoltre l’imputato Matteoli ha reso dichiarazioni spontanee .

    All’udienza del 30/03/17 sono stati escussi i testi La Monaca Carlo , Al

    Refai Mustapha, Cagliari Enrico, Zangirolami Marina, Faccioli Flavia,

  • 4

    Padoan Antonio, Testoni Sebastiano, nonché è stato esaminato il

    coindagato in reato connesso Venuti Paolo.

    All’udienza del 20/04/17 sono stati esaminati i testi Bisaglia Gianfranco,

    Bertolin Lorenzo, Ferialdi Maria, Pierucci Giorgio, Rosselli Roberto, Lorè

    Benedetto, Doni Nicoletta, Fellin Lorenzo, Scotti Alberto .

    All’udienza del 27/04/17 sono stati sentiti Broggi Emilio, Iafolla Claudio,

    Proia Enrico, Ottavi Paola, Teramo Sebastiano, Varanese Roberto,

    Persegato Sandra, Mazzacurati Elena .

    All’udienza di data 11/05/17 sono stati esaminati Cuccia Mauro, Ratini

    Carlo, Raponi Daniela, Mammino Armando .

    Chiusa l’istruttoria dibattimentale, si è poi proceduto alla discussione delle

    parti .

    All’udienza del 14 settembre 2017 il Tribunale si è ritirato in camera di

    consiglio ed in pari data ha emesso il dispostivo di sentenza in atti.

    Questioni relative alla non assumibilità della prova , richiesta dal P.M. e

    dalla parte civile Comune di Venezia, costituita dall’audizione ex art. 210

    c.p.p. di Mazzacurati Giovanni, ed alla successiva acquisizione dei verbali

    d’interrogatorio (e del memoriale ivi richiamato) resi dal predetto

    Mazzacurati dinanzi ai P.M. di Venezia nel corso delle indagini

    preliminari e per rogatoria internazionale , nonché valutazione delle

    dichiarazioni di Mazzacurati, anche in relazione alla patologia del

    medesimo, e sindacato sulle stesse

    Mazzacurati Giovanni, pur citato regolarmente a comparire per essere

    ascoltato come teste assistito ai sensi dell’art. 210 c.p.p., non è comparso

    dinanzi al Tribunale di Venezia ed il difensore del medesimo ha depositato

    documentazione plurima, in successive occasioni, a sostegno della

    sopravvenuta impossibilità per il predetto di rendere la deposizione

  • 5

    richiesta. Il Tribunale, sulla base di tale documentazione, oltre che di quella

    già in atti nel fascicolo dibattimentale e comprensiva di quella relativa

    all’incidente probatorio (avente ad oggetto il medesimo incombente) non

    tenutosi per analoghe ragioni, ha disposto, con ordinanza motivata alla

    quale qui ci si richiama, perizia , affidata al dott. Carlo Schenardi , diretta a

    verificare se l’assunzione della prova predetta fosse possibile ovvero se il

    teste assistito non fosse in grado, per patologia psicofisica, di rendere le

    dichiarazioni stesse. La perizia dapprima ha avuto luogo solo sulla

    documentazione, in quanto il precitato Mazzacurati si trovava negli Stati

    Uniti e dunque non era immediatamente suscettibile di esame diretto,

    essendo del resto prioritario il controllo sulla documentazione sanitaria e

    clinica , che ben avrebbe potuto essere assorbente. Successivamente al

    primo contraddittorio dibattimentale con il perito, il Tribunale ha ritenuto

    necessaria ed opportuna l’integrazione della perizia (e quindi delle risposte

    già rese dal perito in udienza dibattimentale) con l’esame diretto del

    Mazzacurati. Il perito, avuto il consenso del Mazzacurati, ha provveduto ad

    esaminarlo nel domicilio del medesimo negli Stati Uniti, alla presenza di

    uno dei consulenti della difesa e del Presidente del Collegio ( quest’ultimo

    per le sole necessità di risoluzione di eventuali controversie insorgenti in

    attività peritale svolta fuori udienza ex artt. 228 co. IV e 508 co. II c.p.p) e

    poi a dibattimento il perito è stato sentito nel contraddittorio delle parti,

    favorito altresì dalla registrazione audiovisiva e dalla trascrizione

    dell’esame stesso, previamente depositata a vantaggio della disamina di

    tutte le parti.

    All’esito, il Tribunale , previa ampia interlocuzione delle parti, su richiesta

    di P.M. e parti civili, ha emesso l’ordinanza in data 03/02/2017, sotto

    riprodotta, con la quale ha disposto l’acquisizione al fascicolo

    dibattimentale di tutti i verbali d’interrogatorio , nonché del memoriale in

    quanto ivi richiamato, resi dal coindagato Mazzacurati Giovanni dinanzi al

  • 6

    P.M. di Venezia in sede d’indagini preliminari, oltre che del verbale di

    audizione assistita per rogatoria negli Stati Uniti (con relativa registrazione

    audiovideo), sostenuto dal predetto nell’ambito della procedura di

    autorizzazione a procedere richiesta per l’allora coindagato Matteoli.

    Il contenuto di tale ordinanza ripercorre le acquisizioni dell’istruttoria

    dibattimentale , per quanto attiene : alle dichiarazioni rese dai testi e dai

    coindagati escussi, in particolare di quelli che, nel periodo sino alle

    dimissioni del Mazzacurati da direttore generale del CVN nel giugno 2013

    e poi successivamente sino al marzo 2014 (prima della partenza definitiva

    del medesimo per andare a stabilirsi presso la propria casa in California),

    hanno potuto avere uno stretto e costante contatto con Mazzacurati per

    ragioni di lavoro, quali dipendenti e collaboratori del Consorzio ovvero

    quali interlocutori nelle attività esercitate dal predetto Mazzacurati nella

    veste di dominus del CVN; alle acquisizioni documentali di carattere

    sanitario, inerenti i ricoveri e le visite specialistiche sostenute dal

    medesimo Mazzacurati, ed alla relativa disamina di tali documenti (e delle

    relazioni sanitarie nel medesimo contesto realizzate) effettuata a cura del

    perito dott. Schenardi , il quale ha proceduto altresì al colloquio diretto del

    periziando ed ha poi esposto delle conclusioni del tutto coerenti con le

    risultanze sanitarie documentali e con le valutazioni di cui agli

    accertamenti clinici pregressi ed altresì con lo sviluppo della patologia .

    Ordinanza 03/02/07

    Il Tribunale Collegiale

    Sulla richiesta di acquisizione al fascicolo dibattimentale e di lettura delle

    dichiarazioni dell’indagato di reato connesso Mazzacurati Giovanni,

  • 7

    formulata dal P.M. , osserva quanto segue, richiamate le sotto indicate

    acquisizioni dibattimentali :

    - la teste Sanna ha dichiarato (pagg. 25 – 26 verb. stenot. ud. 16/06/16 )

    che l’ing. Mazzacurati “nell’anno 2013 era sempre a livello mentale e

    psichico stressato e presente, orientato, lucido…faceva un po’ di fatica

    nella deambulazione , ma sempre autonomo..” . Dopo la morte del figlio,

    avvenuta nel gennaio 2014, la dott.ssa Sanna ha veduto l’ing. Mazzacurati

    prima che questi partisse per gli USA e lo ha trovato “addolorato ed

    affranto, stressato, ma ancora lucido, orientato e presente..”(pag. 27

    verb. stenot.). Una volta trasferito negli USA, la dott.ssa Sanna è stata

    informata, nel mese di agosto 2014, dalla moglie del Mazzacurati che

    cominciavano ad apparire “dei segni di disorientamento e di confusione” ;

    la dott.ssa Sanna, a ciò invitata dalla moglie, si è recata a visitare l’ing.

    Mazzacurati in ottobre – novembre 2014 e lo ha trovato a volte

    presente ma per la maggior parte delle volte confuso e disorientato” ;

    - la teste De Pol ha riferito (pagg. 180 – 181 verb. stenot. ud. 27/10/16 )

    che, sino a quando presentò le dimissioni nel giugno 2013, l’ing.

    Mazzacurati era “presente, lucido, attento”. Dopo la morte del figlio,

    avvenuta nel gennaio 2014, De Pol ha incontrato l’ing. Mazzacurati prima

    che questi partisse per gli USA, nel febbraio-marzo 2014, a casa del

    predetto, il quale la voleva salutare . De Pol ha raccontato di avere dunque

    salutato l’ing. Mazzacurati in partenza ed ha precisato “l’ho inteso come un

    addio ovviamente..penso che l’ingegnere fosse ben conscio, visto che mi ha

    detto è solo l’inizio, ed io penso che era dato per scontato che non ci

    saremmo più visti…era un saluto definitivo, comunque, a prescindere dal

    loro rientro o meno in Italia, non ci sono le condizioni per vedersi o

    sentirsi” (pagg. 218 – 219 verb. stenot.);

    la teste Doni ha evidenziato che :

  • 8

    “fino al giugno del 2013 l’ingegnere manteneva il suo ruolo

    perfettamente come l’aveva sempre svolto, di

    presidente... di direttore del consorzio, sempre presente, sempre

    attivo. Ehm... fisicamente non stava molto bene perchè aveva dei

    problemi di cuore, si vedeva che era molto provato per la malattia del

    figlio. Ma per il resto era... svolgeva la sua funzione come l’aveva

    sempre svolta”;

    I coindagati di reato connesso Savioli, Baita e Minutillo hanno riferito una

    situazione consimile per quanto attiene alle condizioni psicofisiche del

    Mazzacurati . In particolare , Savioli all’udienza 07/07/16 (pag. 70) :

    “P.M. : Senta, Mazzacurati nel 2013, comandava ancora lui nel CVN?

    TESTE SAVIOLI – Sì, direi che comandava assolutamente ancora lui,

    adesso il problema è vedere quanto poteva essere influenzato dall’esterno

    eccetera, ma per dirla in una parola sola, vorrei avere io adesso la

    testa o un decimo della testa di Mazzacurati nel 2013. Cioè non

    bisogna confondere alcuni aspetti fisici con la capacità… io non sono

    un medico e non… io parlo per la mia esperienza da amico.

    P. M. – Lei era amico, era vicino.

    TESTE SAVIOLI – Di conoscente, cioè la testa c’era tutta”

    Baita all’udienza del 07/07/16 ha dichiarato (pag. 168 e segg.) che il

    Mazzacurati: “Nel 2013 era il padrone assoluto del Consorzio,

    determinatissimo a mantenere il Consorzio a riparo anche degli

    attacchi dei consorziati…. Nel 2013 l’interlocuzione era

    praticamente non dico giornaliera, ma sicuramente due – tre

    volte la settimana. …avevo di fronte un avversario lucido e

    determinato”.

  • 9

    Minutillo all’udienza del 10/11/16 ha riferito (pagg. 35 – 36) quanto segue

    :

    P.M. - Fino al 2013. Quali erano le sue condizioni di salute?

    I.R.C. MINUTILLO - In che senso?

    P.M. - Cioè era... il Consorzio... lui era presidente del Consorzio e...

    I.R.C. MINUTILLO - Sì.

    P.M. - ...ehm... vertice (incomprensibile) definirlo padre padrone del

    consorzio, persona che (voci sovrapposte).

    I.R.C. MINUTILLO - Assolutamente.

    P.M. - (voci sovrapposte) più ruoli. Questa situazione era ancora in

    vigore nel 2013? Era (voci sovrapposte)?

    I.R.C. MINUTILLO - Assolutamente, era il dominus di tutto. Dominava

    tutto, controllava tutto e gestiva tutto lui.”

    Il teste m.llo Loconsole , il quale ha proceduto ad osservazione e

    pedinamento del Mazzacurati nei primi giorni del febbraio 2014 in Roma,

    ha evidenziato (udienza 15/12/16 pagg. 170 e segg.) che l’ing. Mazzacurati

    si muoveva autonomamente , trascinava da solo il trolley, entrava nei

    palazzi ove , secondo l’accusa, procedeva ad incontri programmati.

    Dunque, pure sotto questo profilo non risultano elementi oggettivi idonei a

    rappresentare esternamente la condizione del Mazzacurati quale quella di

    soggetto affetto da patologia.

    Tra la documentazione sanitaria proveniente dall’ULSS n. 13 –

    Ospedale di Mirano, vi è una relazione clinica del dott. Reimers, primario

    cardiologo, di data 22/04/13, che evidenzia come il Mazzacurati fosse

    paziente seguito dal quell’istituto di cardiologia da sette anni, per

    cardiopatia cronica ed ipertensiva, con la comparsa di angina spontanea

    nell’anno 2007 , instabilità nella marcia ed alcune cadute con una frattura

  • 10

    del polso, deficit della memoria episodica; è stata ivi ipotizzata (con la

    conferma della RM cerebrale) un’encefalopatia con ischemia sottocorticale

    ed una possibile ipertensione endo-ventricolare.

    In data 01/06/13, il Mazzacurati è stato ricoverato, a seguito di due episodi

    di dolore toracico oppressivo, per “angina instabile”, è stato sottoposto a

    coronarografia e successiva angioplastica semplice. Durante il contesto del

    ricovero per tale situazione cardiaca, egli è stato sottoposto anche a visita

    neurologica per rivalutazione di quella patologia neurologica precitata

    (instabilità nella marcia, deficit episodici di memoria, encefalopatia con

    ischemia sottocorticale , possibile ipertensiva endoventricolare). L’esito è

    stato : “condizioni cliniche stabili, con marcia un po’ rallentata e lieve

    trascinamento dei piedi, associato ad iniziale deficit

    mnesico…confermo ipotesi diagnostica di sofferenza della sostanza

    bianca sottocorticale…consigliato controllo RM cerebrale per

    settembre – ottobre” (lettera di dimissioni dall’Ospedale di Mirano di data

    08/06/13).

    Il perito del Tribunale dott. Schenardi ha chiarito specificamente (pag.

    232 ud. 24/11/16):

    “se io avessi avuto solo le immagini diagnostiche, vale a dire

    risonanze magnetiche e tac, non mi sarei mai permesso di fare

    alcuna conclusione, perché come ho detto prima anche se le

    immagini determinano alterazioni morfologiche patologiche, non

    necessariamente queste corrispondono a dei deficit funzionali, il discorso

    è mettere insieme, ed è questo il, le, e maggior dati, il numero di dati

    che si ha a disposizione, il maggior numero di dati a disposizione”

    Ed il dott. Schenardi ha ancora aggiunto (pagg. 214 – 216 e 220 ud.

    25/11/16) :

    Una forma di disturbo neurocognitivo è una forma generalmente

  • 11

    progressiva. Cioè le forme dementigene sono forme progressive, nel

    tempo non tendono a migliorare ma tendono a peggiorare. Più passa

    il tempo, più la forma peggiora. Si tenta di interferire con

    l’andamento e rallentarli il più possibile per certe patologie,

    utilizzando dei farmaci. Ma anche questi fanno quello che fanno. In ogni

    caso l’esito è inesorabile, aumenta vertiginosamente la probabilità di

    decesso in soggetti che hanno forme dementigene avanzate. Ci sono...

    ehm... tanti dati che indicano questo. Sulla progressione... ehm... non

    può essere... uno ha in mente la progressione come un dato lineare.

    Non necessariamente la progressione è lineare. Nelle forme di... di...

    ehm... degenerazione di disturbo neurocognitivo possono esserci forme

    fluttuanti”

    “In questo... in questo caso la situazione è diversa, non è un andamento

    a gradini, perché c’è, da quello che si può evincere dalla

    documentazione, una progressività. Questa progressività però può

    essere a (incomprensibile). Cioè può esserci un momento in cui

    è maggiore la sintomatologia, diciamo così, produttiva di... ehm...

    sintomi, appunto la situazione produttiva di disturbi sul piano funzionale.

    E può essere, in altre fasi, meno evidente. Ehm... quindi molto

    può variare anche dalla situazione in cui è la persona in quel

    momento. Possono esserci delle variazioni... ehm... proprio temporali,

    temporalmente. Non è detto che la stessa situazione clinica di

    oggi... ehm... 25 novembre, la troviamo il 30 di novembre.

    AVV. MOSCATELLI - Possiamo trovarne una peggiore, ma

    paradossalmente potremmo trovare il paziente il 30 di novembre in

    uno stato psicofisico migliore rispetto al 25 di novembre?

    PERITO SCHENARDI - Ehm... sì, se i tempi sono molto brevi sì.

    Altrimenti andando avanti col tempo è più improbabile che si possa

    vedere un migliore... ehm... il migliore è sempre relativo comunque al

  • 12

    peggiore di prima.”

    Riferisce ancora il dott. Schenardi (pag. 220 ud. 25/11/16)

    “L’unica cosa però va in qualche modo chiarito cosa vuol dire lo vedo

    per una progressiva... ehm...caduta complessiva e un problema

    di... ehm... di... di stabilità e di cammino, eccetera, che

    sono...quando...che sono iniziati nell’aprile del 2013, dice; probabilmente

    iniziati nell’aprile 2013. Allora lui non dice: “Io so per certo che sono

    iniziati nel 2013”. Dice: “Probabilmente, da quello che mi

    riferiscono, sono iniziati nel 2013”. E tra l’altro allora ha avuto già

    problemi di equilibrio e di cammino, nel cammino.

    AVV. MOSCATELLI - È stato chiaro Dottore.

    PERITO SCHENARDI - Per il resto... per il resto invece lui dice,

    Silver: “C’è stato recentemente invece un netto decadimento, un

    netto peggioramento della situazione”.

    AVV. MOSCATELLI - Certo, proprio in virtù del ragionamento

    progressivo, che (voci sovrapposte).

    PERITO SCHENARDI - (voci sovrapposte). Al di là del ragionamento

    progressivo lui dice: “Effettivamente oggi c’è un peggioramento

    notevole”. Oltretutto, come ho detto ieri, il Dottore Silver segue il

    paziente, o comunque in questo caso il suo paziente, Mazzacurati, lo

    segue per ben due anni.

    AVV. MOSCATELLI - Certo.

    PERITO SCHENARDI - Quindi un neurologo che ha modo di

    vedere un paziente per due anni...

    AVV. MOSCATELLI - (voci sovrapposte) certo. Ha una

    conoscenza.……

    c’è uno specialista che dice: “Negli ultimi periodi c’è un netto

    peggioramento”. Quindi non...”

  • 13

    Dunque, va evidenziato che nell’anno 2013 il ricovero e l’assistenza al

    paziente Mazzacurati sono stati correlati principalmente alla patologia

    cardiopatica; solo nel contesto del ricovero è stata effettuata una visita di

    controllo inerente la patologia neurologica, la quale ha confermato la

    stabilità della situazione, inerente l’ipotesi diagnostica di sofferenza della

    sostanza bianca sottocorticale, con il consiglio (in sede di lettera di

    dimissione) di successivo controllo con RM cerebrale alcuni mesi

    successivi. Questo evidenzia che la patologia, sebbene ipotizzata e

    confermata, presentava all’epoca solo modeste evidenze (marcia un po’

    rallentata, lieve trascinamento dei piedi, qualche caduta, qualche episodio

    di deficit mnesico), che comunque, non essendo particolarmente

    sorprendenti in rapporto all’anziana età del paziente, non apparivano e non

    permettevano la rappresentazione di una patologia prossima a sviluppi

    idonei ad impedire la ripetizione delle dichiarazioni. La stessa prescrizione

    dei sanitari, relativa ad un controllo mediante RM da effettuare alcuni mesi

    dopo, non evidenzia l’affermazione di una condizione patologica recante

    significativa prossimità di sviluppi negativi, che avrebbero invece

    legittimato interventi prescrittivi di ben diversa entità.

    Questa condizione appare dunque del tutto in linea con la rappresentazione

    del Mazzacurati avuta dagli interlocutori costanti del medesimo, in

    particolare il personale dipendente con cui egli era a stretto contatto per

    motivi di lavoro (testi Doni e De Pol) ed altresì i soggetti coi quali egli

    intratteneva costanti rapporti per ragioni di affari e di operazioni d’impresa

    (Baita, Savioli, Minutillo) ed è pure coerente con l’osservazione effettuata

    dal m.llo Loconsole nel corso del pedinamento compiuto nei primi giorni

    del febbraio 2014, in cui il Mazzacurati appare svolgere tutte le attività

    (camminare, accedere agli uffici, trascinare il trolley) senza la necessità di

    ausilio di terzi per gli spostamenti.

  • 14

    Le osservazioni tecniche del dott. Schenardi evidenziano , in piena

    coerenza, come la patologia dementigena abbia sviluppo progressivo, ma

    senza un profilo di linearità che comporti una evoluzione rigorosamente

    cadenzata, sulla base di legge scientifica di copertura, essendo invece

    possibile che la malattia (qualunque qualificazione dementigena si voglia

    accordare) possa progredire nel tempo più o meno velocemente a seconda

    delle situazioni e degli eventi (ed infatti il dott. Silver rileva un

    significativo peggioramento negli ultimi due anni 2014-2016).

    Nessun elemento esteriore, avente significativo e rilevante spessore,

    costituito da episodi rappresentativi di una progressione negativa della

    malattia, risulta essere emerso nell’anno 2013 e per i primi mesi dell’anno

    2014 , a conferma della percezione dei soggetti a contatto frequente col

    Mazzacurati (da ultima la sig.ra De Pol).

    Nel corso dell’anno 2014, invece, la moglie del Mazzacurati evidenzia un

    allarmante decadimento delle facoltà cognitive del marito , riguardo al

    quale, nelle visite del 17/07/14, 24/07/14, 15/08/14 (si veda in tal senso la

    relazione del perito dott. Schenardi), si cominciano ad appalesare segnali di

    rilievo in ordine al deterioramento del quadro cognitivo. Peraltro, in tale

    periodo viene formulata richiesta di assunzione delle dichiarazioni del

    coindagato (concorrente nel reato) mediante incidente probatorio , da parte

    della difesa di uno dei coimputati. Anche per quanto attiene questo periodo,

    comunque, va rilevato che, come evidenziato dal perito dott. Schenardi ,

    “anche se le immagini determinano alterazioni morfologiche

    patologiche, non necessariamente queste corrispondono a dei deficit

    funzionali, il discorso è mettere insieme il maggior numero di dati

    a disposizione…”. Dunque, non bastano i rilevi contenuti nelle immagini e

    negli esami, occorre, ai fini di una valutazione appropriata sulla patologia e

    sul grado e lo sviluppo della stessa, una considerazione di sintesi di

    plurimi elementi, tra cui quelli attingibili dalla visita diretta del paziente,

  • 15

    come del resto concordato pure da tutti i consulenti di parte nel corso della

    perizia processuale.

    Pertanto, può dirsi che, al momento del rilascio delle dichiarazioni di cui ai

    verbali resi dal Mazzacurati nel corso dell’anno 2013, non vi erano

    elementi oggettivi che potessero fondatamente indurre a ritenere

    impossibile la ripetizione delle stesse, posto che le caratteristiche della

    patologia dementigena sia non risultavano adeguatamente apparenti, sia

    non appalesavano avere raggiunto quello stadio di serietà tale da potere far

    presumere un prossimo sviluppo negativo e dunque tale da necessitare una

    rapida richiesta d’incidente probatorio per l’assunzione delle dichiarazioni

    in contraddittorio.

    Neppure le ragioni sanitarie per la revoca della misura cautelare , applicata

    al Mazzacurati nel corso dell’anno 2013, possono avere una qualche

    significativa rilevanza, poiché non risulta esservi altra documentazione

    sanitaria disponibile al di fuori di quella complessivamente acquisita e

    valutata dal perito (ed infatti nella sede peritale non vi sono state richieste

    di ulteriori acquisizioni documentali sanitarie neppure dai consulenti di

    parte) e la decisione del Giudice della cautela evidentemente si è fondata

    sul quadro sanitario complessivo suddetto, che illustrava in particolare la

    condizione di soggetto cardiopatico per il quale era “necessario evitare

    qualsiasi stress psicofisico che possa indurre crisi ipertensive ed

    insufficienza coronarica acuta” (in questo senso la citata relazione del

    primario cardiologo di Mirano in data 22/04/13).

    Nel corso del 2014, è intervenuta richiesta d’incidente probatorio da parte

    della difesa di uno degli imputati, nel mese di settembre, e subito dopo è

    avvenuto l’interrogatorio dinanzi al Tribunale dei Ministri. L’incidente

    probatorio è stato disposto dal GIP di Venezia, sicché da quel momento la

    problematica in discussione è venuta meno, essendo stata attivata la

    procedura per l’audizione del coindagato in reato connesso nella forma del

  • 16

    contraddittorio anticipato (peraltro poi non concretamente svoltosi).

    Dunque, può concludersi con la seguente deliberazione:

    1) il coindagato in reato connesso Giovanni Mazzacurati, citato dal P.M. e

    dalla parte civile Comune di Venezia per rendere l’esame ex art. 210 c.p.p.

    nel presente giudizio, non è