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25 IVA R A T I O N.1/2017 - 11606-1 imposte e tasse Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 12.12.2016 IMPOSTE E TASSE DICHIARAZIONI DI INTENTO 2017 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 1 D.L. 29.12.1983, n. 746 - D.M. 6.12.1986 - Art. 20 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 Circ. Ag. Entr. 13.03.2009, n. 8/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E - Ris. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 38/E Provv. Ag. Entrate 2.12.2016, prot. 0213221 - Provv. Ag. Entrate 11.02.2015, prot. 19388 Nota Ag. Dogane 20.04.2015, prot. 46452/RU - Nota Ag. Dogane 11.02.2015, prot. 17631/RU Nota Ag. Dogane 20.05.2015, prot. 58510/RU - Comunicato Stampa Ag. Entrate 2.12.2016 Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abi- tuale, ossia che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata dall’esportatore abituale. In assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l’applicazione dell’Iva. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la nuova versione della dichiarazione d’intento, da utilizzare in relazione alle operazioni da effettuare dal 1.03.2017. La novità concerne l’ambito delle forniture in sospensione d’imposta richieste dal dichiarante, che potrà riguardare, in alternativa, una sola operazione per un importo massimo predeterminato, oppure più operazioni fino a concorrenza di un importo predeterminato, mentre non è più prevista la possibilità di richiedere l’agevolazione in relazione alle forni- ture da effettuare in un determinato arco temporale nell’anno solare, senza specificazione dell’ammontare. SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI MODELLO DI DICHIARAZIONE DINTENTO SCHEMA DI SINTESI Nota (1) Se l’esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d’intento, il fornitore è tenuto a emettere fattura con Iva, poiché non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; in tal caso, l’esportatore ha diritto ad esercitare la detrazione dell’Iva secondo le regole ordinarie. Il D. Lgs. 158/2015 ha previsto l’applicazione della sanzione, da € 250 a € 2.000, al fornitore che effettua operazioni non imponibili ex art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e di avere riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. OBBLIGHI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI Trasmissione al fornitore o Dogana La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Trasmissione all’Agenzia delle Entrate Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA trasmettono telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione d’intento. Obblighi del fornitore Riepilogo Inoltre, deve riepilogare, nella dichiarazione Iva annuale, i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva contenuti nelle di- chiarazioni d’intento ricevute dai singoli esportatori abituali. Controlli Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione, di cui deve riscontrare l’avvenuto rilascio. Il fornitore potrà emettere fattura in regime di non imponibilità solo dopo avere verificato l’avvenuta presentazione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. DICHIARAZIONE D’INTENTO Oggetto La dichiarazione può riguardare un’operazione singola per un importo massimo predetermi- nato o più operazioni tra le stesse parti, fino a concorrenza di un importo predeterminato. Non è più possibile chiedere l’agevolazione in relazione alle forniture da effettuare in un determinato arco temporale nell’anno solare (senza specificarne l’ammontare). Registrazione La dichiarazione d’intento deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e annotata, entro 15 giorni successivi a quello di emissione, in apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento), oppure in apposite sezioni dei registri Iva (vendite o corrispettivi). Importazioni La dichiarazione d’intento può essere ripetuta per ogni singola operazione oppure può riguardare una serie di operazioni, fino a concorrenza di un determinato importo. La dichiarazio- ne deve sem- pre precedere l’effettuazione del primo ac- quisto (1) . Acquisti intracomunitari in sospensione d’imposta L’obbligo della dichiarazione d’intento non sussiste (art. 42, c. 2 D.L. 331/1993).

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IVA

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imposte e tasse

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IMPOSTE E TASSE

DICHIARAZIONI DI INTENTO 2017D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 1 D.L. 29.12.1983, n. 746 - D.M. 6.12.1986 - Art. 20 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175Circ. Ag. Entr. 13.03.2009, n. 8/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E - Ris. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 38/EProvv. Ag. Entrate 2.12.2016, prot. 0213221 - Provv. Ag. Entrate 11.02.2015, prot. 19388 Nota Ag. Dogane 20.04.2015, prot. 46452/RU - Nota Ag. Dogane 11.02.2015, prot. 17631/RUNota Ag. Dogane 20.05.2015, prot. 58510/RU - Comunicato Stampa Ag. Entrate 2.12.2016Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abi-tuale, ossia che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata dall’esportatore abituale. In assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l’applicazione dell’Iva. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la nuova versione della dichiarazione d’intento, da utilizzare in relazione alle operazioni da effettuare dal 1.03.2017. La novità concerne l’ambito delle forniture in sospensione d’imposta richieste dal dichiarante, che potrà riguardare, in alternativa, una sola operazione per un importo massimo predeterminato, oppure più operazioni fino a concorrenza di un importo predeterminato, mentre non è più prevista la possibilità di richiedere l’agevolazione in relazione alle forni-ture da effettuare in un determinato arco temporale nell’anno solare, senza specificazione dell’ammontare.

SOMMARIO

• SCHEMA DI SINTESI

• MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO

SCHEMA DI SINTESI

Nota(1)

Se l’esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d’intento, il fornitore è tenuto a emettere fattura con Iva, poiché non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; in tal caso, l’esportatore ha diritto ad esercitare la detrazione dell’Iva secondo le regole ordinarie. Il D. Lgs. 158/2015 ha previsto l’applicazione della sanzione, da € 250 a € 2.000, al fornitore che effettua operazioni non imponibili ex art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e di avere riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

OBBLIGHIDEGLI

ESPORTATORIABITUALI

Trasmissione al fornitore o Dogana

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Trasmissioneall’Agenziadelle Entrate

Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA trasmettono telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione d’intento.

Obblighi del fornitore

RiepilogoInoltre, deve riepilogare, nella dichiarazione Iva annuale, i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva contenuti nelle di-chiarazioni d’intento ricevute dai singoli esportatori abituali.

Controlli

• Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione, di cui deve riscontrare l’avvenuto rilascio.

• Il fornitore potrà emettere fattura in regime di non imponibilità solo dopo avere verificato l’avvenuta presentazione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

DICHIARAZIONED’INTENTO

Oggetto

La dichiarazione può riguardare un’operazione singola per un importo massimo predetermi-nato o più operazioni tra le stesse parti, fi no a concorrenza di un importo predeterminato.Non è più possibile chiedere l’agevolazione in relazione alle forniture da effettuare in un determinato arco temporale nell’anno solare (senza specificarne l’ammontare).

Registrazione

La dichiarazione d’intento deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e annotata, entro 15 giorni successivi a quello di emissione, in apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento), oppure in apposite sezioni dei registri Iva (vendite o corrispettivi).

Importazioni La dichiarazione d’intento può essere ripetuta per ogni singola operazione oppure può riguardare una serie di operazioni, fino a concorrenza di un determinato importo.

La dichiarazio-ne deve sem-pre precedere l’effettuazione del primo ac-quisto(1).

Acquistiintracomunitariin sospensioned’imposta

L’obbligo della dichiarazione d’intento non sussiste (art. 42, c. 2 D.L. 331/1993).

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MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO

RISCONTRO TELEMATICO

• Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.

DICHIARAZIONE D’INTENTO

Art 1, c. 1, lett. c), D.L. 29.12.1983, n. 746Art. 20, D. Lgs. 21.11.2014, n. 175

• Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva trasmettono tele-maticamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento.

• La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle En-trate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

• Esportatoreabituale

• Fornitore • Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione, riscontrando l’avvenuto rilascio(1).

• Inoltre, deve riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nei confronti dei singoli esportatori abituali.

Nota(1)

Il fornitore potrà emettere fattura in regime di non imponibilità solo dopo la verifi ca dell’avvenuta presentazione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Esempio n. 1 Compilazione del registro delle dichiarazioni di intento ricevute

Rossi S.r.l. - P.I. 01234560789Dichiarazioni esportatori ricevute (D.L. 29.12.1983, conv. nella L. 27.02.1984, n. 17) - Anno 2017

N° attribuito

DichiarazioneDenominazione o ragione sociale o cognome

NoteDomicilio fiscale

Data N°Cap Comune ProvinciaPartita Iva Ufficio IVA competente

01 1.03.2017 01Verdi S.p.a. - Via Rubini, n. 2346100 Mantova MN00223340556 Mantova

Nota• Le dichiarazioni d’intento, numerate progressivamente dal dichiarante e dal ricevente, devono essere annotate entro 15 giorni dall’e-

missione o dal ricevimento.• L’annotazione può anche essere effettuata in apposita sezione del registro fatture emesse o corrispettivi, oppure in un apposito registro.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

• Impegnoalla trasmissione

• L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

• Ricevuta • L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comu-nicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati.

• Trasmissionetelematica

• La dichiarazione può essere trasmessa diretta-mente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate, o tramite gli intermediari abilitati utilizzando il software, denominato “DICHIA-RAZIONE D’INTENTO”, disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

È possibile raggruppare più dichiarazioni in un unico file in modo da inviare, in un’unica soluzione, più lettere di intento.

• Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d’in-tento escludendo il quadro A “Plafond”.

• Il nuovo modello, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedi-mento 2.12.2016, deve essere utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare dal 1.03.2017.

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IMPOSTE E TASSE

Esempio n. 2 Dichiarazione d’intento 2017

01 2017

00223340556 00223340556

Verdi S.p.a.

VRDLGU44P07C118R 1

Verdi Luigi M

07 09 1944 Castel Goffredo MN

0376 780000 [email protected]

X 2017

Materie prime e/o prodotti fi niti

€ 200.000

01234560789 01234560789

Rossi S.r.l.

Luigi Verdi

X

X X

BNCGPP55P07C118S

01 03 2017 Giuseppe Bianchi

01 2017

R A T I O28 N . 1 / 2 0 1 7 - 1 1 6 0 6 - 1

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Procedura operativa per verificare le ricevute delle lettere d’intento

2 • Nella pagina che si apre sono presenti tutti i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con o senza registrazione. Nella colonna dei “Servizi senza registrazione” scorrere fino a selezionare “Verifica ricevuta lettere d’intento”.

1 • Collegarsi al sito dell’Agenzia Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it); da “Servizi online” selezionare “Servizi fiscali”.

... omissis ...

3 • In questa pagina occorre indicare tutti i dati contenuti nella ricevuta telematica relativa alla trasmissione effettuata per la comunicazione della dichiarazione di intento. Inserire “Protocollo dichiarazione:”, la cui lunghezza deve essere di 17 caratteri; “Progressivo dichiarazione”; “Anno dichiarazione:”; “Codice fiscale dichiarante:”. Nel caso in cui, come destinatario, sia scelto un “Codice fiscale” occorre indicare anche il “Codice fiscale destinatario:”. Per terminare occorre indicare il “Codice di sicurezza:”, che appare nel riquadro visuale o che si decide di ascoltare tramite l’apposito pulsante. Cliccare su “Verifica” per ottenere il risultato della ricerca.

00223340556

01234560789

2017

4 • Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della pre-sentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “DICHIARAZIONE D’INTENTO CORRETTAMENTE PRESENTATA”.

12345678912345678

2017

00223340556

01234560789

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ACCERTAMENTO

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IMPOSTE E TASSE

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Con la conversione in legge del D.L. 193/2016 da parte della L. 225/2016 sono individuate, in via defi nitiva, le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affi dati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2016. I contri-buenti con pendenze aperte nei confronti degli agenti della riscossione potranno decidere di aderire alla sanatoria entro il 31.03.2017. Fermo restando l’obbligo di integrale pagamento del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sarà possibile pagare con una dilazione fi no a 5 rate di pari importo nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018. Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018. Uno “sconto” parziale è previsto per le somme dovute a titolo di aggio della riscossione, mentre nessuno “sconto” è previsto per le spese relative alle procedure esecutive e di notifi ca.

SOMMARIO

• SCHEMA DI SINTESI

• APPROFONDIMENTI

SCHEMA DI SINTESI

Art. 6 D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. da L. 1.12.2016, n. 225

AMBITO APPLICATIVO

Carichi inclusi in ruoli affi dati agli agenti della riscossione nel periodo compreso fra il 1.01.2000 e il 31.12.2016.

• La defi nizione agevolata riguarda:.. cartelle di pagamento;.. avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli;.. avvisi di addebito dell’Inps.

• La defi nizione agevolata riguarda le somme riferite a:.. imposte (Irpef, Ires, Irap, Iva, ecc.);.. contributi previdenziali, contributi Inail; .. ruoli in contenzioso;.. entrate locali (Imu, Tasi) per le quali l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fi ni della

riscossione.

SOMME

STRALCIATE

• Sanzioni incluse nei carichi.• Interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973.• Sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999.

CARICHI

NON DEFINIBILI

• Risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea.• Iva riscossa all’importazione.• Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 14 del Regolamento CE n. 659/1999.• Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.• Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di

condanna.• Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi

relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

OGGETTODELLA

DEFINIZIONE

• L’agevolazione si perfeziona con il pagamento, in unica soluzione o dilazionato, delle somme:.. affi date all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;.. maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per

procedure esecutive/notifi ca della cartella di pagamento.

• Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada:.. è dovuta la sanzione amministrativa;.. non sono dovuti gli interessi, compresi quelli ex art. 27, c. 6 L. 689/1981 (maggiorazione per

ritardato pagamento pari ad 1/10).

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APPROFONDIMENTI

ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

• Entro il 31.05.2017, l’agente della riscossione comunica al soggetto interessato:1) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fi ni della defi nizione;2) l’ammontare delle singole rate;3) il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

MODALITÀ DI ADESIONE • La volontà di adesione si manifesta presentando, entro il 31.03.2017(1), l’apposito modello “DA1 - Dichiarazione di adesione alla defi nizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoe-quitalia.it.

• Nello stesso dovranno essere riportati, oltre ai dati anagrafi ci del soggetto interessato e alla dichia-razione di domiciliazione ai fi ni della trattazione della richiesta, le informazioni riguardanti: a) l’avviso di accertamento esecutivo/cartella (riportando il relativo numero identifi cativo) per le

quali è richiesta la defi nizione agevolata; b) il carico (con l’indicazione del relativo identifi cativo) per il quale si intende effettuare la defi nizione; c) il numero di rate scelto per effettuare il pagamento delle somme dovute; d) la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’assunzio-

ne dell’impegno del contribuente a rinunciarvi. Tale indicazione deve essere riportata in presen-za di un contenzioso in corso.

Defi nizioneparziale

• La defi nizione può essere anche parziale nel senso che il debitore può decidere se defi nire tutti i ruoli o solamente alcuni di essi.

• Infatti, ai sensi dell’art. 6, c. 13-bis la defi nizione agevolata può riguardare il sin-golo carico iscritto a ruolo o affi dato.

Nota(1) Entro la stessa data del 31.03.2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

INFORMAZIONI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

• Al fi ne di consentire la defi nizione agevolata, l’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi defi nibili:.. presso i propri sportelli;.. nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale.

• Entro il 28.02.2017 l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affi dati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31.12.2016, risulta non ancora notifi cata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’art. 29, c. 1, lett. b), ultimo periodo del D.L. 78/2010, ovvero notifi cato l’avviso di addebito di cui all’art. 30, c. 1 del medesimo D.L. 78/2010.

PAGAMENTO DELLE SOMME • Le somme defi nibili potranno essere pagate in un’unica soluzione (entro luglio 2017) oppure nel massimo di 5 rate, da pagarsi in 2 anni. In quest’ultimo caso, sono dovuti gli interessi a decorrere dal 1.08.2017, nella misura di cui all’art. 21, c. 1 del D.P.R. 602/1973 (4,50%).

• Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 nel numero massimo di 3 rate e il restante 30% nell’anno 2018, nel numero massimo di 2 rate.

• Pertanto, il piano di rateazione con 5 rate di pari importo sarà il seguente:

• Il contribuente potrà scegliere di pagare in 2, 3 o 4 rate: in tal caso, sarà necessario indicare uno dei codici della tabella che si trova all’interno del Modello DA1.

Modalitàdi

pagamento

• Il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute per il perfeziona-mento della defi nizione in esame utilizzando una delle seguenti modalità:a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debi-

tore nella dichiarazione;b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad

allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il ver-samento con domiciliazione sul conto corrente;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

.. 1ª rata luglio 2017 24% del dovuto;

.. 2ª rata settembre 2017 23% del dovuto;

.. 3ª rata novembre 2017 23% del dovuto;

.. 4ª rata aprile 2018 15% del dovuto;

.. 5ª rata settembre 2018 15% del dovuto.

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ACCERTAMENTO

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IMPOSTE E TASSE

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONEDI ADESIONE

• La presentazione della dichiarazione di adesione alla defi nizione agevolata ha l’effetto di inter-rompere le azioni esecutive/cautelari dell’Agente della riscossione con riferimento alle somme/carichi iscritti a ruolo ed oggetto della defi nizione stessa.

• Infatti, è previsto che a seguito della presentazione del modello: a) sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichia-

razione stessa;b) sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di defi nizione, fi no alla scadenza del-

la prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da preceden-ti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31.12.2016;

c) l’Agente della riscossione, relativamente ai carichi/somme oggetto della richiesta di defi nizione agevolata, non può:.. avviare nuove azioni esecutive;.. iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche; .. proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto

luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazio-ne o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

ESTENSIONE ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

• Sono altresì compresi nella defi nizione agevolata i carichi affi dati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di cui alla L. 3/2012, ossia l’accordo da sovraindebitamento, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.

• Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora (art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973) ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999), provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’ac-cordo o del piano del consumatore.

RATEAZIONE GIÀ IN ESSERE • La facoltà di defi nizione può essere esercitata anche dal debitore che ha già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovu-te relativamente ai carichi defi nibili.

• In tal caso, il debitore è ammesso alla defi nizione a condizione che, rispetto ai piani rateali in esse-re, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1.10.2016 al 31.12.2016.

Effetti

• Ai fi ni della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affi dati, nonché, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 112/1999, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifi ca della car-tella di pagamento.

• Restano defi nitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla defi nizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affi dati, di in-teressi di dilazione, di interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1 del D.P.R. 602/1973, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1 del D. Lgs. 46/1999.

• Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fi ni della defi nizione determina, limitatamente ai carichi defi nibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

DomandaIl soggetto che, per effetto dei pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quan-to dovuto per la defi nizione agevolata, al fi ne di usufruire dei relativi benefi ci è comun-que tenuto a presentare la domanda di adesione, con le modalità sopra evidenziate.

DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

• Il contribuente decade dalla defi nizione agevolata in esame in caso di:

.. mancato versamento;

.. versamento insuffi ciente;

.. tardivo versamento.

Effettidella

decadenza

• La defi nizione non produce effetti.• Riprende la decorrenza dei termini di prescrizione/decadenza per il recupero delle

somme iscritte a ruolo ed oggetto della defi nizione.• I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto della somma iscritta a ruolo

e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

• Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vi-gore della legge di conversione (3.12.2016), la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifi ca della car-tella di pagamento ovvero dell’avviso di accertamento di cui all’art. 29, c. 1, lett. a) D.L. 31.05.2010, n. 78 ovvero dell’avviso di addebito di cui all’art. 30, c. 1 D.L. 78/2010.

Nota bene

Non si applica l’art. 15-ter D.P.R. 602/1973 “lieve inadempimento”.

Dell’unica rata ovvero di una delle rate che compongono la dilazione del pagamento.

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Modello Dichiarazione di adesione alla defi nizione agevolata - Modello DA1

... omissis ...

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X

Castel Goffredo Mn Via Milano 50 46042 0376/78910

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IMPOSTE E TASSE

RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA

L’art. 7 del D.L. 193/2016, rubricato «Riapertura dei termini della procedura di collabo-razione volontaria», consente di regolarizzare i patrimoni e le attività fi nanziarie detenute all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fi scale, nonché le infedeltà dichia-rative relative alle imposte dirette, Iva e sostituti d’imposta, commesse fi no al 30.09.2016. Il provvedimento conferma in buona parte la disciplina dettata per la precedente versione della voluntary, con qualche rilevante differenza.In particolare, la nuova procedura introduce un’autoliquidazione facoltativa delle somme da versare derivanti dalla regolarizzazione; in assenza del pagamento spontaneo degli im-porti dovuti, l’Agenzia delle Entrate può notifi care un invito al contradditorio.L’autoliquidazione, di fatto, trasla la responsabilità e gli oneri sui contribuenti e sui profes-sionisti che li assistono; l’Agenzia delle Entrate avrà solo un ruolo di eventuale controllo a posteriori, con applicazione di sanzioni nel caso di errori commessi da parte del contri-buente.

SOMMARIO

• SCHEMA DI SINTESI

• APPROFONDIMENTI

Art. 5-septies D.L. 28.06.1990, n. 167, conv. L. 4.08.1990, n. 227 - Art. 1, cc. 2-5 L. 15.12.2014, n. 186Art. 2, c. 2 D.L. 30.09.2015, n. 153, conv. L. 20.11.2015, n. 187 - Art. 7 D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. L. 1.12.2016, n. 225

SCHEMA DI SINTESI

Elementi Nuova Voluntary Precedente VoluntaryTermine invio istanza di accesso 31.07.2017. 30.11.2015.

Termine invio relazione 30.09.2017 (è sabato, per cui 2.10.2017). 31.12.2015.

Modalità di liquidazione delle imposte, sanzioni e interessi

• Autoliquidazione da parte del contribuente entro il 30.09.2017.

oppure• A seguito di emissione degli inviti a comparire e

dell’atto di contestazione entro i termini di decadenza per l’accertamento (con maggiorazione di sanzioni).

A seguito di emissione degli invi-ti a comparire e dell’atto di con-testazione entro i termini di deca-denza per l’accertamento.

Termini di decadenza per l’accertamento 31.12.2018.

30.06.2017 (originariamente pre-visto al 31.12.2016, prorogato con il D.L. 193/2016).

Termini e modalità per effettuareil pagamento

• In caso di autoliquidazione in unica soluzione, entro il 30.09.2017 o in 3 rate mensili a partire dal 30.09.2017.

• Altrimenti in unica soluzione o in 3 rate mensili, a par-tire dalla scadenza prevista per il singolo atto notifi -cato.

In unica soluzione o in 3 rate mensili a partire dalla scadenza prevista per il singolo atto noti-fi cato.

Perfezionamentodella procedura Pagamento dell’unica o della terza rata. Pagamento dell’unica o della ter-

za rata.

Adempimenti successivi

• In caso di autoliquidazione è l’Agenzia a comunicare al contribuente via Pec il perfezionamento della pro-cedura.

• In assenza di autoliquidazione è necessaria la trasmis-sione delle quietanze di pagamento e del modello di comunicazione di adesione agli inviti a comparire.

Trasmissione delle quietanze di pagamento e del modello di co-municazione di adesione agli in-viti a comparire.

Periodi d’impostasuccessivi all’ultimo oggetto di collaborazionevolontaria

• Indicazione nella relazione di accompagnamento dei dati relativi al periodo successivo all’ultimo oggetto di collaborazione fi no alla data di invio della richiesta di accesso alla procedura, sia per i redditi sia per il qua-dro RW e conseguente autoliquidazione delle imposte dovute entro il 30.09.2017.

• In alternativa, compilazione del Modello Unico.

Indicazione in Unico 2015 e suc-cessivi fi no al perfezionamento del rimpatrio (fi sico o giuridico) sia per i redditi sia per il quadro RW e liquidazione imposte dovu-te.

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APPROFONDIMENTI

TERMINI DI DECADENZAPER L’ACCERTAMENTO

• I termini di accertamento ai fi ni delle imposte dirette e ai fi ni Iva che scadono a decorrere dal 1.01.2015 sono fi ssati al:.. 31.12.2018, per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibi-

li, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;

.. 30.06.2017, per le istanze di collaborazione presentate per la prima volta ai sensi dell’art. 5-qua-ter, c. 5 D.L. 167/1990.

ESONERI DICHIARATIVI • Per le sole attività oggetto della nuova collaborazione volontaria gli interessati sono esonerati:.. dalla presentazione del Quadro RW del modello Unico per il 2016 e per la frazione del periodo

d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza;.. dall’indicazione dei redditi, nella relativa dichiarazione, delle attività suscettibili di generare

redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investi-mento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l’Irpef con l’aliquota massi-ma oltre all’addizionale regionale e comunale.

Condizioni

Ciò a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso si deve provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30.09.2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applica-bili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite per il ravvedimento operoso, per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza.

ISTANZE • Presentazione • Dal 24.10.2016 e fi no al 31.07.2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione di cui agli artt. 5 quater - 5 septies D.L. 167/1990.

• Integrazione • L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni possono essere pre-sentati entro il 30.09.2017.

NOTIFICA • Ai soli fi ni della procedura di collaborazione volontaria per tutti gli atti che per legge devono essere notifi cati al contribuente si applicano le modalità di notifi ca tramite posta elettronica certifi cata.È esclusa la ripetizione delle spese di notifi ca.

AMBITO APPLICATIVO

• Condizioni • Il soggetto che presenta l’istanza deve:.. non deve averla già inviata in precedenza, anche per interposta persona;.. non deve avere avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifi che,

o dell’inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura di collaborazione (ferme restando le cause ostative di cui all’art. 5-quater, c. 2 D.L. 167/1990).

• Normativaapplicabile

• Alle istanze, presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, si applicano gli artt. da 5-quater a 5-septies D.L. 167/1990, l’art. 1, cc. da 2 a 5 L. 186/2014 e l’art. 2, c. 2, lett. b) e b-bis) D.L. 153/2015, in quanto compatibili con le specifi che previsioni e modifi che.

• Oggetto • Violazioni in materia di monitoraggio fi scale commesse fi no al 30.09.2016, non-ché le violazioni reddituali connesse (voluntary internazionale e nazionale).

• L’adesione alla procedura deve riguardare:.. tutti i patrimoni o le attività fi nanziarie estere detenute direttamente o per

interposta persona;

Non si applica il raddoppio dei termini nel caso di Paesi collaborativi, rilascio del waiver o in presenza di rimpatrio giuridico o materiale.

.. tutti i periodi d’imposta accertabili.

• Soggetti • Persone fi siche, enti non commerciali, società semplici, trust e altri soggetti assimilati (art. 5 Tuir) residenti in Italia.

• La procedura può essere utilizzata anche:.. dai contribuenti diversi dai precedenti per sanare le violazioni degli obblighi

di dichiarazione ai fi ni delle imposte sui redditi e addizionali, imposte sosti-tutive, Irap, Iva e mod. 770;

.. dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. “moni-toraggio fi scale” (compilazione quadro RW).

• Resta impregiudicata la facoltà di presentare l’istanza di collaborazione nazio-nale se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30.11.2015, istanza per la voluntary internazionale e viceversa.

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IMPOSTE E TASSE

EFFETTI DELLA PROCEDURA • Decorrenza • Gli effetti dell’adesione (art. 5-quater e 5-quinquies D.L. 167/1990) decorro-no dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della 3° rata.

• In tali casi l’Agenzia delle Entrate comunica l’avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifi ca tramite Pec.

• Sanzioniamministrative

• Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti anche per l’ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell’obbligo di di-chiarazione nel quadro RW e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.

Ai fi ni della determinazione delle sanzioni dovute si applicano le disposizioni dell’art. 12, cc. 1 e 5 D. Lgs. 472/1997, per le violazioni relative alle comu-nicazione dei dati relative alle fatture e dei dati delle liquidazioni Iva pe-riodiche e le disposizioni dell’art. 12, c. 8 D. Lgs. 472/1997 per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall’art. 5, c. 1-bis D. Lgs. 218/1997 e dall’art. 16, c. 3 D. Lgs. 472/1997.

• Precedente adesione alla collaborazione

• Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies D.L. 167/1990, introdotti dall’art. 1, c. 1, L. 186/2014, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall’art. 4, c. 1 D.L. 167/1990 (commesse con il quadro RW), per i periodi d’imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla L. 186/2014 (2014 e 2015), a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016 (ossia dal 3.12.2016).

• Sanzionipenali

• Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura della nuova collaborazione volontaria al fi ne di fare emergere atti-vità fi nanziarie e patrimoniali, o denaro contante provenienti da reati non tributari, ossia diversi da quelli coperti da esclu-sione della punibilità per effetto della collaborazione, è punito penalmente con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

Limitatamente alle attività oggetto della nuova collaborazione volontaria, le condotte previste dall’art. 648-ter.1 C.P. non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dall’art. 5-quinquies, c. 1, lett. a) D.L. 167/1990, fi no alla data del versamento della prima o unica rata (riciclaggio, autorici-claggio, impiego in attività di denaro o beni di provenienza illecita commesse in relazione ai reati tributari).

Nuova fattispecie di reato.

Situazione Paese di localizzazione attività Condizione RW Imposte dirette

Omessadichiarazione dei redditi

Paese black list

Senza accordo. - 2004-2015 2004-2015Con accordo entrato in vigore entro il 24.10.2016 o non entrato in vigore ma fi rmato entro il 2.03.2015.

No waiver nè rimpatrio 2004-2015 2004-2015

Waiver o rimpatrio 2009-2015 2009-2015

Paese non black list. - 2009-2015 2009-2015

Infedeledichiarazione dei redditi

Paese black list

Senza accordo. - 2004-2015 2006-2015Con accordo entrato in vigore entro il 24.10.2016 o non entrato in vigore ma fi rmato entro il 2.03.2015.

No waiver né rimpatrio 2004-2015 2006-2015

Waiver o rimpatrio 2009-2015 2010-2015

Paese non black list. - 2009-2015 2010-2015

Tavola n. 1 Periodi d’imposta accertabili

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Versamenti

SanzioniDifferenza rispetto al dovuto

MaggiorazioneViolazioni RW

Violazionidi tributi

Stati collaborativi,waivero rimpatrio

Altri casi

AU

TOL

IQU

IDA

ZIO

NE

Versamento suffi ciente entro il 30.09.2017.

50% del minimo edittale, ridotte a 1/3.

75% del minimo edittale, ridotte a 1/3.

75% del minimo edittale, ridotte a 1/6.

- No

Versamento insuffi ciente.

La differenza si ri-ferisce ai soli redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e relative sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi.

Sulla differenza:

60% del minimo edittale, ridotte a 1/3.

Sulla differenza:

85% del minimo edittale, ridotte a 1/3.

Sulla differenza:

85% del minimo edittale, ridotte a 1/6.

Superiore al 10%.

Maggiorazione del 10%.

Inferiore o uguale al 10%.

Maggiorazionedel 3%.

Altri casi.

Superioreal 30%.

Maggiorazione del 10%.

Inferiore o uguale al 30%.

Maggiorazione del 3%.

NO

N A

UTO

-L

IQU

IDA

ZIO

NE

Nessun versamento.60% del minimo edittale, ridotte a 1/3.

85% del minomo edittale, ridotte a 1/3.

85% del minimo edittale, ridotte a 1/6.

- No

Note • Nel caso di versamento in eccesso, la differenza può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione [art. 7, c. 1, lett. h) D.L. 193/2016].• Le sanzioni così determinate devono poi essere confrontate con il cumulo giuridico ex art. 12 D. Lgs. 472/1997, cc. 1 e 5 (per RW) e 8 (per i tributi).

Tavola n. 2 Sanzioni amministrative applicabili

VERSAMENTO

Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

• Non spontaneo • Se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine previsto o qualora il versamento delle somme dovute risulti insuffi ciente, l’Agenzia, ai soli fi ni della procedura di collaborazione volontaria e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può notifi care un invito al contradditorio fi no al 31.12.2018, applicando le disposizioni di cui all’art. 5, cc. da 1-bis a 1-quinquies D. Lgs. 218/1997.

• L’autore della violazione può versare le somme dovute:.. in base all’invito entro il 15° giorno antecedente la data fi ssata per la com-

parizione, secondo le ulteriori modalità indicate per l’adesione ai contenuti dell’invito; ovvero

.. in base all’accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell’atto;

.. oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione nel quadro RW entro il termine per la proposizione del ricorso, senza avva-lersi della compensazione. In tal caso le sanzioni sono pari, rispettivamente, all’85% per le violazioni da RW e al 60% per l’omessa indicazione di redditi (innalzato all’85% in caso di Paesi black list).

• Spontaneo • Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento, in unica soluzione, di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30.09.2017, senza avvalersi della compensazione.

• Il versamento può essere ripartito in 3 rate mensili di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30.09.2017.

Le sanzioni sono le medesime della precedente disclosure.

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IMPOSTE E TASSE

SANZIONI TRIBUTARIESU MAGGIORI IMPOSTEIN AUTOLIQUIDAZIONE

• La misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizio-nali, di imposte sostitutive, di Irap, di Iva e di ritenute è fi ssata al minimo edittale, ridotto di 1/4.

• È possibile fruire dell’ulteriore abbattimento fi no a 1/6 del minimo dovuto per effetto dell’adesione all’invito al contradditorio.

Nota(1)

• La sanzione è pari al 120% nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, au-mentata di 1/3 (160%) per i redditi prodotti all’estero [raddoppiata (240%) dal 2008 per i Paesi black list].

• La sanzione ai fi ni Iva, in caso di infedele dichiarazione, è generalmente pari al 100% (120% per omessa dichiarazione), ma è aumentata da 1/4 al doppio in applicazione del cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).

La sanzione minima(1) è pari al 100% (per i redditi prodotti all’estero è aumentata di 1/3 e raddop-piata dal 2008 per Paesi black list).

SANZIONI PER VIOLAZIONIRELATIVE AL QUADRO RWIN AUTOLIQUIDAZIONE

• Pertanto, fermo il rispetto dei relativi requisiti, la sanzione ridotta sul monitoraggio fi scale è pari a:.. 0,50% annuo (3% x 0,5% x 1/3) dell’importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in Paesi

collaborativi;.. 1,00% annuo (6% x 0,50% x 1/3) se detenuti in Paesi black list nel caso di assenza di accordi.

• Ulterioreriduzione

• Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore può defi nire la controversia con il pagamento di un importo pari a 1/3 della san-zione indicata nell’atto e, comunque, non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.

• Mancatacompilazione del quadro RW

• Riduzione alla metà del minimo edittale se:.. le attività sono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea

o in Stati aderenti all’Accordo S.E.E. (Stati collaborativi); ovvero.. se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi dete-

nute (rimpatrio); ovvero.. se l’autore delle violazioni rilascia, all’intermediario fi nanziario estero

presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità fi nanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfi rmata dall’intermediario fi nanziario estero, alla richiesta di colla-borazione volontaria (waiver).

• Nei casi diversi da quelli citati, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di 1/4.

Qualora l’autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell’Italia o di uno degli Stati Ue o S.E.E., l’autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, l’autorizzazione di trasmettere alle autorità fi nanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria all’intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità fi nanziarie italiane, pena l’applicazione di una sanzione.

• Paradisifi scali

• La misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell’obbligo di di-chiarazione, nei casi di detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura fi nanziaria negli Stati o territori a regime fi scale privilegiato, è fi ssata al 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati.

• Se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenu-te in Stati che stipulino con l’Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni (Paesi white list o che hanno formato un TIEA en-tro il 24.10.2016): al ricorrere di tale condizione non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all’art. 12, c. 2 D.L. 78/2009.

• La sanzione del 3% (riducibile di fatto allo 0,50%) sul quadro RW si applica non solo per le attività detenute in Paesi che hanno fi rmato un accordo per lo scambio di informazioni (ex art. 26 modello Ocse e conforme a tale modello, denominato TIEA) entro il 1.03.2015, ma a tutti i Paesi per i quali l’accordo è entrato in vigore entro il 24.10.2016. In tali situazioni non si applica il raddop-pio delle sanzioni e, in presenza di rimpatrio giuridico o materiale oppure del rilascio del waiver, non si applica il raddoppio dei termini di accertamento.

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Reati oggettodella causa di non punibilità

• Al contribuente che adempia agli obblighi di collaborazione volontaria e per le condotte relative a imponibili, imposte e ritenute oggetto della collaborazione volontaria si applica la causa di non punibilità per i seguenti reati:.. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;.. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifi ci;.. dichiarazione infedele;.. omessa dichiarazione;.. omesso versamento di ritenute dovute o certifi cate;.. omesso versamento di Iva (artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter D. Lgs. 74/2000).

• Se commessi in relazione ai predetti reati tributari:.. riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale);.. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 48-ter Codice Penale).

• In relazione ai reati tributari non punibili, per attività oggetto di collaborazione volontaria e fi no al versamento della prima o unica rata:.. autoriciclaggio (art. 648-ter1 Codice Penale).

Reati esclusidalla causa di non punibilità

• Altri reati tributari (artt. 8, 10, 10-quater e 11, cc. 1 e 2 D. Lgs. 74/2000):.. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;.. occultamento o distruzione di documenti contabili;.. indebita compensazione;.. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e falso nella transazione fi scale.

• Reati non inclusi nell’elenco, da ritenersi tassativo, di cui all’art. 5-quinquies, c. 1:.. appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale);.. reati societari, tra cui le fattispecie di false comunicazioni sociali (art. 2621 CC), infedeltà patrimoniale (art. 2634

C.C.) e corruzione tra privati (art. 2635 C.C.);.. fi ttizia intestazione di beni (art. 12-quinquies D.L. 306/1992);.. distrazioni fallimentari (artt. 216 e 223 Legge Fallimentare);.. reati contro la pubblica amministrazione;.. reati contro il patrimonio, diversi dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 Codice Penale;.. reati di falsità in atti (artt. 476 e seguenti Codice Penale);.. reati fi nanziari, quali l’insider trading (art. 184 Tuf) e la manipolazione del mercato (art. 185 del Tuf);.. ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita confi gurabile in

capo all’ente (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001).

Tavola n. 3 Trattamento delle sanzioni penali

COLLABORAZIONE VOLONTARIA IN PRESENZADI CONTANTE

• Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fi ni delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sosti-tutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei 4 periodi d’imposta precedenti.

• I contribuenti: .. rilasciano unitamente alla presentazione dell’istanza una dichiarazione in cui attestano che l’ori-

gine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli fi scali oggetto di protezione nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria;

.. provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

.. provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari fi nanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fi no alla conclusione della procedura.

Antiriciclaggio

• Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria restano fermi gli obblighi prescritti per fi nalità di prevenzione del riciclaggio e di fi nanziamento del terrorismo.

• A tal fi ne, in occasione degli adempimenti previsti per l’adeguata verifi ca della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

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ACCERTAMENTO

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IMPOSTE E TASSE

NUOVE COMUNICAZIONITRIMESTRALI IVA DAL 2017

Il D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016 introduce, dal 2017, due specifi ci nuovi obblighi:• invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);• invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche.L’Agenzia delle Entrate provvederà a incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato.Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l’Agenzia informerà il contribuente che potrà:• fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamen-

te dall’Agenzia;• versare le somme dovute, benefi ciando della riduzione delle sanzioni previste in sede di rav-

vedimento operoso.Si propone l’elenco delle scadenze conseguente alla conversione in legge del D.L. 193/2016, anche se il calendario delle nuove comunicazioni Iva potrebbe subire ulteriori modifi che nell’ambito del decreto di fi ne anno, con le correzioni alla Legge di bilancio.

SOMMARIO

• SCHEMA DI SINTESI

• ADEMPIMENTI

SCHEMA DI SINTESI

D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. L. 30.07.2010, n. 122 - D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 11 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471Art. 4 D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. L. 1.12.2016, n. 225

Adempimenti Mese Trimestre Versamenti Invio dati a regime 2017

Liquidazione Iva

Gennaio 16.02.n

31.05.n

25.07.2017

Febbraio 16.03.nMarzo 16.04.n

I trimestre 16.05.nSpesometro Gen-Feb-Mar I trimestre --------

Liquidazione Iva

Aprile 16.05.n

16.09.nMaggio 16.06.nGiugno 16.07.n

II trimestre 16.08.nSpesometro Apr-Mag-Giu II trimestre --------

Liquidazione Iva

Luglio 16.08.n

30.11.n 30.11.2017Agosto 16.09.nSettembre 16.10.n

III trimestre 16.11.nSpesometro Lug-Ago-Set III trimestre --------

Liquidazione Iva

Ottobre 16.11.n

28.02.(n+1) 28.02.2018Novembre 16.12.nDicembre 16.01.(n+1)

IV trimestre 16.02.(n+1) / 16.03.(n+1)(1)

Spesometro Ott-Nov-Dic IV trimestre --------Dichiarazione Iva(in forma autonoma) Annuale 30.04.(n+1) 28.02.2017

Nota(1) Il 16.02 interessa i trimestrali “speciali” (ad esempio, distributori di carburante). Per i trimestrali “normali” il versa-mento è effettuato entro il 16.03 (termine di versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale).

ENTRATA

IN VIGORELe nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2017.

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ADEMPIMENTI

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTUREEMESSE E RICEVUTE(SPESOMETRO TRIMESTRALE)

• Oggetto • In riferimento alle operazioni rilevanti ai fi ni dell’Iva effettuate i soggetti passivi trasmettono telematicamente, all’Agenzia delle En-trate, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, nonché di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette do-ganali, nonché i dati delle relative variazioni.

• Periodicità • La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro l’ultimo gior-no del 2° mese successivo a ogni trimestre.

• La comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09 e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

Anno 2017

Per il primo anno di applicazione della disposizione la co-municazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25.07.2017.

• Contenuto • I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con prov-vedimento dell’Agenzia delle Entrate, comprendono almeno: .. i dati identifi cativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; .. la data ed il numero della fattura; .. la base imponibile; .. l’aliquota applicata; .. l’imposta; .. la tipologia dell’operazione.

Conservazione

Per tali operazioni gli obblighi di conservazione si intendono soddi-sfatti per tutte le fatture elettroni-che, nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio, e memo-rizzati dall’Agenzia delle Entrate.

Tempi e modalità di applica-zione della disposizione sono stabiliti con apposito provve-dimento dell’Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono, altresì, stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo cri-teri di semplifi cazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di con-trollo dell’Amministrazione fi nanziaria.

• Soggettiesonerati

• A decorrere dal 1.01.2017 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972 (imprendito-ri agricoli in regime di esonero), situati nelle zone montane (art. 9 D.P.R. 601/1973).

• Si ricorda che l’art. 3 D. Lgs. 127/2015 prevede l’esonero dallo spesometro per i soggetti che si avvalgono dell’opzione per la tra-smissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture nonché, ricorrendone i presupposti, dell’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

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IMPOSTE E TASSE

ELABORAZIONE DEI DATI

• Dati a disposizione

• L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le risultanze dell’esame dei dati trasmessi dalle liquidazioni e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni dei dati delle fatture (spesometro), nonché la coerenza dei versamenti dell’im-posta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.

• Controlli • Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle En-trate.

Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

• L’uffi cio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiara-zione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta tramite i controlli automatizzati, con le modalità di cui all’art. 54-bis D.P.R. 633/1972, a prescindere dalle condizioni previste, ossia di “pericolo per la riscossione”.

SANZIONI • Comunicazione dei dati delle fatture

• Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

• La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la tra-smissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ov-vero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

• Non si applica il cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).

• Comunicazione delle liquidazioni periodiche

• L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000.

• La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

• Ravvedimentooperoso

• La norma nulla dice in merito al ravvedimento operoso che, quindi, sembra applicabile nel caso di defi nizione spontanea delle sanzioni.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

• Modalità • Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione.

• Credito • La comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con ec-cedenza a credito.

• Più attività • In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per cia-scun periodo.

• Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

• Versamenti

• Termini • I soggetti passivi Iva trasmettono, negli stessi termi-ni (trimestrali) e con le medesime modalità previste per la comunicazione delle fatture, una comunicazio-ne dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni, mensile o trimestrale).

• L’invio telematico deve, quindi, esse-re effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre.

Soggettiesonerati

• Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (per esempio, soggetti che effettuano solo opera-zioni esenti, soggetti in regime dei minimi o in regime forfettario).

• Ciò a condizione che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette con-dizioni di esonero.

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CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

• Soggetti • Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi della comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche ovvero all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture, è at-tribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a € 100.

• Condizioni • Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 50.000.

• Utilizzo • Il credito:.. non concorre alla formazione del reddito ai fi ni delle imposte sui

redditi e del valore della produzione ai fi ni dell’Irap;.. è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal

1.01.2018;.. deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adegua-mento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai pe-riodi d’imposta successivi, fi no a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

• Ulteriorecredito

• Ai medesimi soggetti che, sussistendone i presupposti, hanno eserci-tato anche l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmis-sione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi entro il 31.12.2017, è attribuito, unitamente al credito citato, un ulteriore credito d’imposta di € 50,00.

• Il credito:.. non concorre alla formazione del reddito ai fi ni delle imposte sui

redditi e del valore della produzione ai fi ni Irap;.. è indicato nella dichiarazione dei redditi utilizzato secondo le mo-

dalità stabilite per il credito di imposta di € 100, cui si aggiunge.

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI

• Dal 2016 • È abrogata la comunicazione delle operazioni Iva con soggetti residenti in Paesi black list con riferimento alle comunicazioni re-lative al periodo di imposta in corso al 31.12.2016 e successivi.

• Dal 1.01.2017 • Limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle pre-stazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, le comunicazioni Intrastat sono soppresse.

• Comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di loca-zione e di noleggio, è soppressa.

La dichiarazione Iva annuale deve essere presentata, per l’Iva dovu-ta per il 2016, nel mese di febbraio; per l’Iva dovuta a decorrere dal 2017, invece, tra il 1.02 e il 30.04.

• Limiti • I crediti d’imposta sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal Reg. Ue 1407/2013 (aiuti “de minimis”).

In pratica, l’importo totale massimo degli aiuti concedibili ad una singola impresa non può superare, nell’arco di 3 anni, € 2.000.