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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

Revisione 03 del 13 settembre 2017 Pag. 2 di 30

PREMESSA

Il 16 settembre 2014 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra ASL di Bergamo (ora ATS), Direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo (ora Ispettorato territoriale), INAIL Direzione Territoriale di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, CPTA di Bergamo, Scuola Edile di Bergamo, Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo, Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Bergamo, Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo. Lo scopo del protocollo è di promuovere e coordinare un programma pluriennale di azioni comuni in tema di prevenzione e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel settore dell’edilizia, mediante l’istituzione di un Tavolo di governance multidisciplinare integrato. Il presente documento costituisce una raccolta ed elaborazione da parte dei componenti del Tavolo di coordinamento, rappresentativo della parti firmatarie del protocollo d’intesa, dei quesiti più ricorrenti in materia e delle risultanze emerse dal seminario svoltosi il 19 febbraio 2016. Le FAQ sotto riportate sono basate sull'esperienza dei componenti del Tavolo di coordinamento e sulle interpretazioni attualmente consolidate e condivise a livello provinciale. Tra le fonti si è attinto in particolare al Documento n.2 dell’11 marzo 2015 del CPT di Padova dal titolo “Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro” ed al materiale pubblicato sul portale dell’AUSL di Modena. Le indicazioni interpretative fornite in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza. Pareri ufficiali vanno richiesti direttamente agli Enti che, in relazione alla natura del quesito, hanno competenza in materia. Il presente documento è stato realizzato dai componenti del Tavolo di coordinamento sicurezza della Provincia di Bergamo che si riservano ogni modifica ed integrazione successiva. E’ consentita la riproduzione parziale o totale a scopo didattico o divulgativo, con citazione degli fonte. E’ vietato espressamente ogni uso improprio, in particolare la manomissione o l’alterazione di testi od immagini in esso contenuti ed ogni utilizzo ad uso commerciale. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge. Pubblicato il 13 settembre 2017

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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

Revisione 03 del 13 settembre 2017 Pag. 3 di 30

INDICE

PREMESSA ..................................................................................................................................................... 2

INDICE ............................................................................................................................................................. 3

1 QUADRO GENERALE ............................................................................................................................. 4

2 CAMPO DI APPLICAZIONE ..................................................................................................................... 7

3 ACQUISTO ............................................................................................................................................... 8

4 SPOSTAMENTO, VENDITA, DEMOLIZIONE E FURTO........................................................................ 11

5 INDAGINI SUPPLEMENTARI................................................................................................................. 14

6 APPARECCHI PER I QUALI NON È PREVISTA LA VERIFICA PERIODICA ....................................... 15

7 ACCESSORI E COMPONENTI .............................................................................................................. 16

8 NOLEGGIO ............................................................................................................................................. 18

9 RISCHI ELETTRICI ................................................................................................................................. 20

10 GRU A TORRE ....................................................................................................................................... 21

11 FORMAZIONE ........................................................................................................................................ 25

12 VERIFICATORI ....................................................................................................................................... 26

13 TARIFFE E SANZIONI ............................................................................................................................ 27

14 ADEMPIMENTI RELATIVI A MACCHINE PARTICOLARI ..................................................................... 28

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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

Revisione 03 del 13 settembre 2017 Pag. 4 di 30

1 QUADRO GENERALE

1.1 A cosa servono le verifiche periodiche?

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare: • la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso; • lo stato di manutenzione e conservazione; • il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante; • l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.

1.2 In cosa consistono tecnicamente le verifiche sulle attrezzature?

Vi sono varie linee guida emanate dall’INAIL, molto dettagliate, che descrivono le operazioni e i controlli che operatori, manutentori, verificatori e ingegneri esperti devono eseguire in occasione delle verifiche. Se restringiamo il campo alle verifiche periodiche, possiamo sintetizzare i controlli da effettuare in quelli che seguono:

• integrità strutturale; • funzionamento dei sistemi di sicurezza; • usura delle parti soggette a questo fenomeno; • verifica documentazione ed adempimenti a carico dell’utilizzatore e del manutentore; • verifica dell’ambiente di lavoro (installazione, dispositivi di avvertimento, arresti d’emergenza,

competenza degli operatori, accessori …).

1.3 Per quali apparecchi di sollevamento è previsto l'obbligo della dichiarazione di messa in servizio, della richiesta di prima verifica periodica e della richiesta di verifiche periodiche successive?

L'obbligo della dichiarazione di messa in servizio, della richiesta di prima verifica periodica e della richiesta di verifiche periodiche successive è previsto per tutte le attrezzature di lavoro richiamate dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Nel dettaglio sono soggetti ai suddetti obblighi: • gli apparecchi di sollevamento di materiali non azionati a mano e di portata superiore a kg 200 gru a bandiera gru a ponte (carroponte) gru monorotaie gru a cavalletto gru a torre gru derrick gru su autocarro autogrù argani e paranchi carrelli semoventi a braccio telescopico

• gli apparecchi di sollevamento di persone (indipendentemente dalla portata) scale aeree ad inclinazione variabile ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano ponti sospesi e relativi argani piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne ascensori e montacarichi da cantiere

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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

Revisione 03 del 13 settembre 2017 Pag. 5 di 30

Rif. legislativo: D. Lgs. 81/2008., art. 71, comma 11

1.4 Cosa si intende con il termine “utilizzatore”?

Con il termine “utilizzare” s’intende qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. “Utilizzatore” è dunque la persona che compie tali azioni. Rif. legislativo: D. Lgs. 81/2008, art. 69, comma 1, lett. b) e lett. e)

1.5 Che cosa si intende per “Dichiarazione di messa in servizio”?

In occasione della prima installazione di un apparecchio di sollevamento (vedasi elenco al punto 1.3), il Datore di lavoro [che possiede o noleggia1 l’apparecchio] è tenuto ad effettuare la dichiarazione di messa in servizio esclusivamente all’INAIL territorialmente competente2. Il modello da utilizzare è riportato nell’Allegato I al presente documento. A seguito di questa comunicazione l’INAIL attribuisce all’attrezzatura un numero di matricola che riporta l’anno, il settore, il numero progressivo e la sigla della provincia di competenza (es.: 2016/2/00001/BG).

1.6 Che cosa si intende per “Richiesta di prima verifica periodica”?

Entro la scadenza prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (annuale, biennale o triennale in funzione del tipo di attrezzatura), computata a decorrere dalla data della dichiarazione di messa in servizio, il Datore di lavoro [che possiede o noleggia l’apparecchio] è tenuto a richiedere esclusivamente all’INAIL l’esecuzione della prima verifica periodica. L’INAIL ha 45 giorni solari per effettuare la verifica con propri mezzi o, in alternativa, avvalendosi del Soggetto abilitato indicato obbligatoriamente dal Datore di lavoro nel modulo di richiesta. Il modulo da utilizzare per presentare la richiesta è riportato nell’Allegato II al presente documento. Se nel modulo manca l’indicazione del nominativo del Soggetto abilitato, o qualche altro dato necessario alla gestione della pratica, quest’ultima è considerata non completa e viene richiesta l’integrazione con i dati mancanti; questa evenienza interrompe i termini per l’effettuazione della verifica. Decorso inutilmente il termine di 45 giorni il Datore di lavoro si rivolge per l’esecuzione della verifica al Soggetto abilitato, che può essere quello indicato al momento della richiesta all’INAIL oppure uno diverso. Dovendo tale verifica essere effettuata prima della scadenza, si consiglia di presentare la domanda con sufficiente anticipo (indicativamente 60 giorni). In caso di Prima Verifica Periodica con esito negativo, e successiva segnalazione all’Organo di vigilanza territoriale, l’INAIL non ha titolarità per ulteriori interventi sull’attrezzatura, nelle more del pronunciamento da parte degli organi preposti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto per ripetere la verifica il datore di lavoro dovrà rivolgersi al Soggetto abilitato.

1.7 Quale documentazione deve essere richiesta al termine della “prima verifica periodica”?

Al temine della prima verifica periodica il verificatore (INAIL o Soggetto abilitato) rilascia, a chi ha effettuato la richiesta, la scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro ed il verbale di verifica. Questi documenti, ben custoditi, devono accompagnare la macchina durante tutta la vita.

1 In caso di noleggio la denuncia è dovuta se non ancora effettuata dal proprietario 2 Ovvero quella dove è installata l’attrezzatura. Pertanto se, ad esempio, un’azienda con sede legale a Bergamo installa una gru in un cantiere di Milano la comunicazione deve essere fatta all’INAIL di Milano

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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

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1.8 Che cosa si intende per “Richiesta di verifica periodica successiva”?

In funzione della periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (annuale, biennale o triennale in funzione del tipo di attrezzatura), il Datore di lavoro [che possiede o noleggia l’apparecchio] è tenuto a richiedere all’ASL/ATS territorialmente competente3 (ovvero quella dove è installata l’attrezzatura) o, in alternativa, ad un Soggetto abilitato, l’esecuzione della verifica periodica successiva alla prima. L’intervallo di tempo deve essere computato a decorrere dalla data della prima verifica periodica, o dell’ultima verifica periodica successiva alla prima se già effettuata. Dovendo tale verifica essere effettuata prima della scadenza, si consiglia di presentare la domanda con sufficiente anticipo (indicativamente 60 giorni).

1.9 Quale documentazione deve essere richiesta al termine delle “verifiche periodiche successive”?

Al temine di ciascuna delle verifiche periodiche successive il verificatore (ASL/ATS o Soggetto abilitato) rilascia a chi ha effettuato la richiesta il verbale di verifica. Questo documento, ben custodito, ha validità fino alla effettuazione della verifica successiva, ma deve accompagnare la macchina durante tutta la vita a dimostrazione del rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.

1.10 Le verifiche periodiche dell'apparecchio di sollevamento possono essere effettuata in una provincia diversa da quella riportata sul libretto di omologazione (ISPESL) o sul verbale della prima verifica (ISPESL/INAIL/Soggetto abilitato) o sul modulo di dichiarazione di messa in servizio?

Si, facendo in tal caso riferimento al Soggetto verificatore territorialmente competente. Tale situazione in genere si presenta per gli apparecchi di sollevamento mobili o trasferibili, che operano su diversi territori di competenza INAIL/ASL/Soggetto abilitato. In tal caso dunque la richiesta di verifica va presentata all’ufficio competente (INAIL/ASL/Soggetto abilitato) con l’obbligatoria indicazione del numero di matricola INAIL assegnato a seguito della dichiarazione di messa in servizio.

1.11 Che cosa non viene valutato nel corso della verifica periodica di un apparecchio di sollevamento?

La verifica periodica non è un collaudo, né una omologazione, non è una attività di consulenza e non rientra tra i controlli che il Datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari). La verifica periodica riguarda solo il corretto funzionamento ai fini della sicurezza.

1.12 Quali sono i riferimenti legislativi relativi alle verifiche periodiche?

Il D.M. 11 aprile 2011, pubblicato nella G.U. del 29 aprile 2011, n. 98, S.O. n. 111, disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13 del medesimo Decreto Legislativo.

3 Modulo disponibile sul sito internet della ATS di Bergamo

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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

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2 CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Una S.n.c. che impiega esclusivamente il lavoro dei propri soci e che si serve di una gru montata su di un autocarro deve sottoporre l’attrezzatura al regime delle verifiche periodiche?

Sì, per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, anche in tale fattispecie il Datore di lavoro dovrà adempiere agli obblighi previsti dal predetto regime.

2.2 Un artigiano che si serve di un apparecchio di sollevamento senza avvalersi di lavoratori subordinati o equiparati (lavoratore autonomo) è escluso del regime obbligatorio delle verifiche?

No, in quanto per i lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) e per alcuni altri soggetti, come ad esempio le imprese familiari, l’art. 3, commi 11 e 12, del D.Lgs. 81/2008, prevede un regime di tutela più limitato, stabilendo che agli stessi si applicano le disposizioni contenute nell’art. 21 dello stesso decreto – oltre che nell’art. 26 per i lavoratori autonomi – che, in particolare, al comma 1, lett. a), obbliga gli stessi ad utilizzare4 le “attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III”. Pertanto anche l’artigiano risulta soggetto al regime delle verifiche ex art. 71, comma 11, tenuto conto anche dei principi contenuti nella legge delega n. 123/2007, che all’art. 1, comma 2, lett. c), riconosce a favore dei lavoratori autonomi specifiche tutele in relazione ai rischi propri delle attività svolte secondo quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003.

4 Per il significato del termine “utilizzare” vedi punto 1.4

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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

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3 ACQUISTO

3.1 Cosa occorre fare se si acquista un apparecchio di sollevamento usato?

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/ piattaforma guidata verticalmente5 Occorre farsi rilasciare dal venditore:

a) se già omologato: tutta la documentazione rilasciata dai competenti uffici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (M.L.P.S.), come previsto dal D.M. 04/03/1982 e i verbali delle verifiche periodiche successive

b) se non ancora omologato (occorre la denuncia di messa in servizio e la richiesta di prima verifica): attestazione di conformità all'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 dove è indicato che l'apparecchio rispetta i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla loro emanazione

Per tutti gli altri apparecchi di sollevamento Macchine con denuncia di messa in servizio

Occorre farsi rilasciare dal venditore: • il libretto di omologazione rilasciato dall'ENPI (nel caso di

immatricolazione antecedente al 1983) o dall'ISPESL (nel caso di immatricolazione dal 1983 al 1996)

• attestazione di conformità all'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 dove è indicato che l'apparecchio è sostanzialmente conforme alle leggi previgenti alla Direttiva Macchine (solo per le attrezzature di nuova immissione al Regime delle Verifiche Periodiche).

• i verbali delle verifiche periodiche effettuate Macchine prive di denuncia di messa in servizio

Occorre farsi rilasciare dal venditore: • il libretto di omologazione rilasciato dall'ENPI (nel caso di

immatricolazione antecedente al 1983) o dall'ISPESL (nel caso di immatricolazione dal 1983 al 1996)

• attestazione di conformità all'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 dove è indicato che l'apparecchio è sostanzialmente conforme alle leggi pre-vigenti alla Direttiva Macchine (solo per le attrezzature di nuova immissione al Regime delle Verifiche Periodiche).

• documentazione attestante (atto certo) di avvenuta commercializzazione prima del 21 settembre 1996 in alternativa con autocertificazione (importante, altrimenti non è possibile utilizzare la macchina)

• i verbali delle verifiche periodiche effettuate

5 Nota: Queste sono attrezzature assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche a partire dal 15 maggio 2008 data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (e successive disposizioni del D.M. 11.04.2011)

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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

Revisione 03 del 13 settembre 2017 Pag. 9 di 30

Per apparecchi provvisti di marcatura CE Occorre farsi rilasciare dal venditore:

• la denuncia di messa in servizio con attribuzione del numero di matricola • la dichiarazione di conformità del costruttore in originale • le istruzioni per l'uso e la manutenzione • il registro dei controlli eseguiti • i verbali delle verifiche periodiche effettuate

3.2 E’ necessario effettuare la richiesta di prima verifica periodica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga?

Operativamente le istruzioni per ottemperare all'obbligo di attivare le verifiche sono state emanate con il DM 11 aprile 2011, entrato in vigore il 23 maggio 2012. Possono verificarsi i seguenti casi:

1) attrezzature già in uso alla data del 23 maggio 2012 prive di marcatura CE per le quali occorre procedere nel seguente modo: • attestare (può farlo il Datore di lavoro o una persona competente da lui incaricata), la

conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V del D.Lgs. 81/2008; • richiedere ad INAIL la prima verifica periodica. Alla richiesta deve essere allegata l’attestazione

di cui sopra (D.M. 11 aprile 2011 allegato II, punto 5.1.3). 2) attrezzature già in uso alla data del 23 maggio 2012 con marcatura CE per le quali occorre procedere

nel seguente modo: • richiedere direttamente ad INAIL la prima verifica. Detta richiesta assolve anche all'obbligo di

comunicazione di messa in servizio (D.M. 11 aprile 2011, allegato II punto 5.1.1).

3.3 Quale documentazione deve essere presentata dall’utilizzatore nel momento in cui l’apparecchio di sollevamento è stata costruito antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto?

Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro e P. S. n. 23/2012, in ordine alle attrezzature di lavoro sprovviste di marcatura CE e per le quali già prima del D.Lgs. 81/2008 erano obbligatorie la denuncia e le verifiche periodiche, se non hanno subito modifiche sostanziali tali da richiedere una marcatura CE rimangono ancora assoggettate ad omologazione da parte dell’INAIL; al termine dell’iter omologativo saranno poi sottoposte, come le altre, alle verifiche periodiche successive alla prima. In tal caso, quindi, la documentazione da presentare per richiedere l’omologazione da parte dell’INAIL è quella prevista dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 77 del 23.12.1977. Analogamente, i ponteggi sospesi motorizzati non marcati CE restano soggetti al previgente regime di collaudo (D.M. 4 marzo 1982 e Circ. M. Lavoro e P. S. n. 9/2001) – sempreché nel frattempo non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una marcatura CE – e alle verifiche periodiche successive alla prima. Il Ministero del Lavoro ha altresì precisato, nella circolare n. 9/2013, che per quanto riguarda le attrezzature di lavoro prive della marcatura CE di cui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23/2012 e immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996 (a titolo esemplificativo sono richiamate le macchine agricole raccogli-frutta), rimane ferma la procedura di collaudo prevista dal D.M. 4 marzo 1982 in materia di “Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati”. In tale fattispecie la richiesta d’immatricolazione dovrà essere inoltrata all’INAIL per la gestione della banca dati, mentre il

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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

Revisione 03 del 13 settembre 2017 Pag. 10 di 30

successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell’Istituto assicuratore potrà essere effettuato da un tecnico abilitato (art. 4 del D.M. 4 marzo 1982).

3.4 Nel caso di una gru marcata “CE”, con portata superiore a 200 Kg, acquistata da un’impresa edile e denunciata all’ISPESL nel 2004, ma fabbricata nel 2002, il termine ridotto annuale previsto per le verifiche per apparecchi oltre i 10 anni si calcola a partire dalla data di presentazione della predetta denuncia?

No, come precisato nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, ai fini del calcolo del limite decennale per stabilire la periodicità delle verifiche deve essere preso in considerazione l’anno di fabbricazione dell’attrezzatura di lavoro.

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4 SPOSTAMENTO, VENDITA, DEMOLIZIONE E FURTO

4.1 Cosa occorre fare in caso di spostamento o vendita di un apparecchio di sollevamento?

In generale non è richiesto comunicare lo spostamento o la vendita di un apparecchio di sollevamento. Unica eccezione è costituita dal caso in cui l’attrezzatura viene spostata nel periodo che intercorre tra la richiesta all’INAIL della prima verifica e l’esecuzione della verifica stessa; tale spostamento o vendita deve essere comunicato all’INAIL territorialmente competente in quanto funzionale alla verifica e tale comunicazione annulla o sospende la stessa richiesta. Rif.: Circolare MLPS n. 23/2012, punto 9

4.2 Cosa occorre fare in caso di demolizione di un apparecchio di sollevamento?

In generale, al punto 5.3.3 dell’Allegato II, il D.M. 11 aprile 2011 prevede che il Datore di lavoro comunichi la demolizione (cessazione dell’esercizio) alla sede INAIL competente per territorio. Più in particolare, in caso di demolizione possono verificarsi i seguenti casi:

1) apparecchio NON MARCATO “CE” denunciato ma non ancora omologato: occorre comunicare la demolizione dell'apparecchio di sollevamento all’ufficio INAIL che ha ricevuto la denuncia, indicando la ragione sociale della Ditta, il tipo di apparecchio completo di tutti i dati identificativi (fabbricante, n° di fabbrica, n° di matricola ISPESL/INAIL, ecc.) per consentire l’archiviazione della pratica.

2) apparecchio NON MARCATO “CE” denunciato e già omologato dall’INAIL: è in regime di verifiche periodiche successive. Va comunicata la demolizione all’Ufficio ISPESL/INAIL che ha rilasciato il libretto/scheda tecnica dell’apparecchio.

3) apparecchio MARCATO “CE” denunciato ma non ancora sottoposto alla prima verifica INAIL: la comunicazione va fatta all’ufficio INAIL che ha ricevuto la denuncia; se l’Utente ha trasmesso richiesta di prima verifica ad un ufficio INAIL diverso (a seguito di spostamento dell’apparecchio) la comunicazione va fatta anche a quest’ultimo ufficio per l’archiviazione della pratica.

4) apparecchio MARCATO “CE” denunciato e già sottoposto a prima verifica INAIL: è in regime di verifiche periodiche successive. Va comunicata la demolizione all’Ufficio ISPESL/INAIL che ha rilasciato il libretto/scheda tecnica dell’apparecchio.

4.3 In caso di furto o di smarrimento della documentazione obbligatoria relativa ad un apparecchio di sollevamento è necessario presentare una denuncia alle forze dell’ordine?

Si, in tali casi è necessario, trattandosi di documenti non riproducibili come, ad esempio, i libretti di immatricolazione; inoltre, andrà fatta comunicazione anche all’INAIL (all’ufficio che ha rilasciato il libretto/verbale) per attivare la procedura di rilascio del duplicato. Alla richiesta di duplicato va allegata la denuncia fatta alla Forze dell’Ordine, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

4.4 Cosa occorre fare se si smonta o si disattiva temporaneamente un apparecchio di sollevamento prima della scadenza della verifica periodica?

In generale non occorre fare nulla. Si raccomanda comunque di segnalare con un cartello che la macchina è temporaneamente disattivata, di scollegarla dalla alimentazione, nonché di riportare sul Registro di controllo la data di disattivazione. La periodicità delle verifiche non viene modificata dal periodo di inattività (punto 8 della circolare 23 del 13 agosto 2012 del MLPS).

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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

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4.5 Cosa occorre fare se si vuole rimettere in esercizio un apparecchio di sollevamento prima disattivato temporaneamente e la cui ultima verifica periodica è scaduta?

Preliminarmente è necessario provvedere ad eseguire un controllo straordinario per accertare il mantenimento delle buone condizioni di sicurezza (Art. 71, comma 8, lettera b), punto 2 del D.Lgs. 81/2008). Inoltre, essendo trascorsi i termini temporali per l’effettuazione della verifica successiva, occorre richiedere e far eseguire la nuova verifica prima di rimettere in servizio l’apparecchio.

4.6 Come si procede in caso di una gru a torre montata nel 2005, con regolare richiesta di verifica periodica ma non eseguita, smontata nel 2008 e non più rimontata?

La gru è in magazzino dal 2008. Se non ha mai ricevuto verifiche precedenti (il che significa che la macchina è in attesa della prima verifica periodica), in occasione del nuovo montaggio occorre procedere a far eseguire la prima verifica periodica all'INAIL competente per territorio. Trascorsi 45 gg. senza l’intervento dell’INAIL o del Soggetto abilitato delegato, il Datore di lavoro chiede l’intervento al Soggetto abilitato prima di utilizzarla. Se la gru è stata sottoposta a prima verifica periodica, in occasione del successivo montaggio e comunque prima di utilizzarla, è necessario richiedere la verifica periodica successiva all'ASL/ATS o ad un Soggetto abilitato.

4.7 Cosa occorre fare in caso di trasferimento in altra unità produttiva di un apparecchio di sollevamento?

Premesso che il trasferimento dell’apparecchio non comporta modifiche sostanziali per l’utilizzo (situazione che imporrebbe una nuova marcatura CE), si possono verificare i seguenti casi:

1. apparecchio NON MARCATO “CE”, denunciato ma non ancora omologato: occorre comunicare all’ufficio INAIL che ha ricevuto la denuncia il trasferimento dell'apparecchio di sollevamento indicando la ragione sociale della Ditta, il tipo di apparecchio completo di tutti i dati identificativi (fabbricante, n° di fabbrica, n° di matricola ISPESL/INAIL, ecc...) ed il luogo dove sarà reinstallato (DM 11 aprile 2011, allegato II, punto 5.3.3.), anche per consentire eventualmente il trasferimento della pratica ad altro ufficio INAIL in caso di variazione della competenza territoriale.

2. apparecchio NON MARCATO “CE”, denunciato e già omologato dall’INAIL: è in regime di verifiche periodiche successive. Non è prevista nessuna comunicazione.

3. apparecchio MARCATO “CE”, denunciato ma non ancora sottoposto alla prima verifica INAIL: la comunicazione va fatta all’ufficio INAIL che ha ricevuto la denuncia ed eventualmente va inviata un’altra richiesta ad altro ufficio INAIL in caso di variazione della competenza territoriale (Circ. M.L.P.S. n. 23/2012)

4. apparecchio MARCATO “CE”, denunciato e già sottoposto a prima verifica INAIL: è in regime di verifiche periodiche successive. Non è prevista nessuna comunicazione.

4.8 I periodi di inattività delle attrezzature, molto frequenti in edilizia come nel caso delle gru, sospendono il termine per la verifica periodica?

No, come precisato dal Ministero del Lavoro e P.S. nella circolare 13 agosto 2012, n. 23, la periodicità delle verifiche periodiche prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro. Pertanto se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

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4.9 Nel caso in cui il periodo d’inattività riguardi una gru, poiché la circolare del Ministero del Lavoro e P.S. n. 23/2012 afferma che deve essere soggetta a verifica “prima del suo riutilizzo”, è necessario che l’apparecchio sia già montato in cantiere o è sufficiente tenerlo in capannone smontato a disposizione dei verificatori?

Non tutte le gru inattive vengono smontate; lo smontaggio riguarda in genere le gru a torre. In tale ipotesi la cosa migliore sarebbe fare la verifica in due momenti: con le strutture smontate a terra, quindi ispezionabili in sicurezza, e poi con la macchina montata per verificare il corretto montaggio, il funzionamento e l’efficienza dei sistemi di sicurezza. In ogni caso, se l’attrezzatura viene montata precedentemente alla effettuazione della verifica, deve riportare in modo visibile l’indicazione “MACCHINA FUORI SERVIZIO” e deve essere scollegata l’alimentazione elettrica.

4.10 Se alla scadenza dei termini per la verifica periodica (ipotizziamo il 15/3/2015) la gru risulta smontata in magazzino, come ci dobbiamo regolare? Per il 2015 si annulla la verifica? Il nuovo termine sarà il 15/3/2016 se la gru sarà operativa in cantiere? E se non sarà ancora operativa, si va al 15/3/2017?

No, la verifica non si annulla, nel senso che in occasione del nuovo montaggio, prima di ricominciare a utilizzarla, si dovrà provvedere a richiedere e far effettuare la verifica all’INAIL (in caso di prima verifica periodica) o all’ASL/ATS o Soggetto abilitato (in caso di verifica periodica successiva alla prima).

4.11 Cosa bisogna fare in caso di modifiche e trasformazioni?

Qualora si renda necessario effettuare sugli apparecchi di sollevamento modifiche e trasformazioni rientranti nell'ambito dell'ordinaria e straordinaria manutenzione (che non modificano sostanzialmente la macchina nelle finalità e nelle prestazioni e non configurano pertanto una nuova immissione sul mercato), come ad esempio: • spostamento di apparecchiatura/macchina; • riduzione della portata; • installazione di radiocomando; • sostituzione di argano con altro avente le stesse caratteristiche; • sostituzione di componenti non comportanti aumento delle prestazioni; il Datore di lavoro utilizzatore provvede: • a fare eseguire le modifiche da Costruttore/Ditta specializzata; • ad acquisire la Dichiarazione di corretta installazione, la documentazione relativa alle prove di carico e

collaudo, eventuale schema di accoppiamento radiocomando-quadro elettrico a bordo macchina, ogni ulteriore documentazione utile ad attestare la regolarità dell’intervento svolto;

• a mettere a disposizione del verificatore senza variare la scadenza della verifica periodica, la documentazione acquisita dalla ditta specializzata che ha effettuato l’intervento. Il verificatore formalizzerà sul verbale gli interventi apportati.

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5 INDAGINI SUPPLEMENTARI

5.1 Che cosa si intende per indagine supplementare?

L’indagine supplementare è un’attività finalizzata a individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (p. 2, All. II, lett. q, D.I. 11 aprile 2011). Le modalità di ispezione dovranno includere l’esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento. Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. Per il completamento della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni. (Circ. Min. n. 18 del 23/05/2013)

5.2 Quali attrezzature di lavoro devono essere sottoposte ad indagine supplementare?

Obbligatoriamente, allo scadere dei 20 anni dalla messa in servizio, le seguenti attrezzature di sollevamento devono essere sottoposte ad indagine supplementare (D.M. 11 aprile 2011 Allegato II, 3.2.3): • le gru mobili (gru su autocarro e autogru); • le gru trasferibili (gru a torre); • i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato. Tale indagine deve essere effettuata preventivamente alla richiesta di verifica periodica ed esibita al verificatore (D.M. 11 aprile 2011 Allegato II, comma 2, punto c). I soggetti verificatori possono inoltre richiedere l’indagine supplementare prima della scadenza dei 20 anni, motivandone la richiesta.

5.3 L’indagine supplementare deve essere eseguita prima della verifica periodica?

Sì, e le risultanze devono essere esibite dal Datore di lavoro al verificatore.

5.4 Cosa sono i controlli non distruttivi?

Sono dei metodi di prova che consentono di verificare l’integrità di componenti, saldature, materiali, oppure di misurare la corrosione o il danno prodottisi in esercizio. I metodi più diffusi sono cinque: esame visivo, liquidi penetranti, magnetoscopia, esame con ultrasuoni, radiografia, e devono tutti essere eseguiti da ispettori in possesso di qualifiche valide per l’applicazione del metodo.

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6 APPARECCHI PER I QUALI NON È PREVISTA LA VERIFICA PERIODICA

6.1 Quale apparecchio di sollevamento si può utilizzare senza avere l'obbligo della verifica periodica?

Qualsiasi apparecchio di sollevamento materiali che rientri in uno dei casi seguenti: • motorizzato ma con portata massima non superiore a 200 kg; • ad azionamento manuale indipendentemente dal valore della portata.

6.2 Quali controlli devono essere effettuati sugli argani di sollevamento con portata fino a 200 kg? È sufficiente una verifica delle funi ogni 3 mesi e null'altro che siano ordinarie manutenzioni?

I controlli, e le relative periodicità, sono riportati sul manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal costruttore. Il rispetto di tali scadenze, annotate di volta in volta sul registro di controllo unitamente alle normali operazioni di manutenzione ordinaria, sono sufficienti. Per quanto riguarda i controlli relativi a ganci, funi e/o catene propri della macchina (ad esclusione degli accessori) è necessario che questi siano verificati ogni tre mesi, a meno che il fabbricante non abbia fornito indicazioni diverse nel manuale di uso e manutenzione (D.Lgs. 81/2008 - Allegato VI - punto 3.1.2).

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7 ACCESSORI E COMPONENTI

7.1 Cosa occorre fare in caso di sostituzione della fune?

Occorre sostituire la fune deteriorata con un'altra fune delle medesime caratteristiche. I dati tecnici delle funi sono riportate sul libretto di immatricolazione o, in assenza di quest’ultimo, sul manuale di istruzioni del fabbricante. La sostituzione va eseguita da persona competente e va annotata sul libretto di collaudo/omologazione e sul Registro di controllo. La fune deve essere corredata di dichiarazione di conformità che deve essere conservata.

7.2 È possibile usare un gancio di portata superiore a quello omologato con l'apparecchio?

Si, è possibile in quanto migliora il livello di sicurezza, avendo però ovviamente l’accortezza, in tal caso, di considerare al momento del sollevamento del carico la portata della gru e non quella del gancio.

7.3 Cosa occorre fare per installare un radiocomando?

Il radiocomando deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità del costruttore e dal manuale d'uso. Al termine dell’installazione, l'installatore del radiocomando dovrà rilasciare una dichiarazione di corretta installazione e lo schema elettrico di accoppiamento del radiocomando col quadro elettrico a bordo macchina.

7.4 Cosa occorre fare se il radiocomando viene utilizzato su un apparecchio diverso da quello su cui è stato verificato?

Occorre procedere anche in questo caso come riportato al punto precedente. Chi eseguirà la verifica successiva riporterà nel verbale l'avvenuta sostituzione del radiocomando.

7.5 Il controllo periodico delle funi della gru a torre (sollevamento, carrello, montaggio) da chi deve essere eseguita, chi deve firmare l'apposito registro sul libretto o sul manuale, e con quale periodicità di legge?

I controlli periodici devono essere effettuati da personale esperto, manutentore o gruista o altra persona incaricata dal Datore di lavoro, secondo le frequenze indicate dal costruttore dell'apparecchio. In mancanza delle indicazioni del costruttore la frequenza deve essere almeno trimestrale.

7.6 Il controllo periodico delle funi viene effettuato, in alcuni casi, semplicemente mediante un esame visivo delle funi stesse e la compilazione di una tabella con data, esito del controllo, timbro e firma, da parte del titolare dell’impresa o di un suo incaricato. È sufficiente o ci sono modalità più sicure per garantire la tenuta delle funi?

La formazione del titolare dell’impresa o di un suo incaricato offre le conoscenze sulle metodologie da seguire per il controllo delle funi. In caso di dubbi con il semplice esame visivo si può procedere ad indagini più approfondite, in tal caso è preferibile rivolgersi a personale esperto.

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7.7 Oltre alle funi degli apparecchi di sollevamento è necessario effettuare un controllo trimestrale anche degli accessori di sollevamento sotto gancio?

Tutti gli accessori che vengono utilizzati “sotto gancio” sono soggetti a controlli almeno trimestrali, salvo diverse disposizioni del fabbricante. Il controllo periodico deve essere effettuato considerando l’ambiente di lavoro, la frequenza e la severità di utilizzo degli stessi. (Linea Guida INAIL – 2014)

7.8 Il lavoratore abilitato alla conduzione della gru ai sensi dell’art. 73 e dell’accordo Stato Regioni del 12/03/2012 può effettuare il controllo trimestrale di funi e catene?

La formazione ricevuta dal lavoratore per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione della gru comprende anche i comportamenti da tenere prima di iniziare le manovre di sollevamento, e tra questi anche il controllo delle funi e delle catene.

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8 NOLEGGIO

8.1 Nella circolare 23 del 13/8/2012 il M.L.P.S. ha precisato, in merito alle attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso, che la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso ma i costi della verifica sono a carico del noleggiatore o del concedente?

Il combinato degli art. 23 e 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 sostanzia i seguenti obblighi: • il concedente non può mettere a disposizione attrezzature prive di verifica periodica in corso di validità

in quanto violerebbe l'obbligo di noleggiare o concedere in uso solo attrezzature rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza salute e sicurezza sul lavoro (art. 23);

• il noleggiante non può utilizzare o mettere a disposizione dei propri dipendenti attrezzature prive di verifica periodica (art. 71 comma 11).

Nel caso in cui la scadenza della verifica cada nel periodo di noleggio a "freddo" dell'attrezzatura, la Circolare n. 23 del 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che la richiesta può essere fatta indifferentemente dal concedente o da noleggiatore. Il costo della verifica, stabilito con tariffario nazionale, sarà sostenuto, secondo gli accordi commerciali fra le parti, dal soggetto richiedente la verifica.

8.2 In caso di noleggio o di concessione in comodato d’uso di attrezzature di lavoro ricadenti nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, chi deve richiedere la verifica?

Per le attrezzature cedute a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23/2012). Il costo della verifica, stabilito con tariffario nazionale, sarà sostenuto secondo gli accordi commerciali fra le parti.

8.3 In caso di noleggio, qualora nel contratto le parti prevedano che la verifica sia a carico del noleggiatore che, tuttavia, è poi inadempiente, quali sono le responsabilità del Datore di lavoro?

L’art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, pone a carico del Datore di lavoro l’obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato; pertanto, qualora il noleggiatore non provveda a far eseguire le verifiche si ritiene che il Datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia primaria, sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 87, comma 4, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008), oltre che, in caso d’infortunio, di quelle penali (art. 589, 590 c.p.). In sede civile potrà, poi, agire nei confronti del noleggiatore per il risarcimento dei danni subiti.

8.4 Quali responsabilità ha il noleggiatore?

Secondo la Cassazione in caso di noleggio di attrezzature di lavoro trovano applicazione gli artt. 23 e 57 del D.Lgs. 81/2008, e il fornitore è responsabile dell’omologazione e della verifica periodica. Tale principio trova applicazione anche nelle altre fattispecie di concessione in uso e l’art. 57 sanziona, con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, i fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 del medesimo decreto, il quale, individuando gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, stabilisce, che sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione

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individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, precisando, al secondo comma, che in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione (Cass. pen. 15 marzo 2013, n. 12293). Quindi, chi concede in uso attrezzature a noleggio deve fornire la documentazione completa e aggiornata; una volta stipulato il contratto di noleggio e consegnata la macchina, l’utilizzatore diviene responsabile dell’utilizzo e delle verifiche periodiche.

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9 RISCHI ELETTRICI

9.1 Quando è necessario valutare il rischio dovuto ai fulmini per una gru installata in cantiere? Chi lo deve fare?

La necessità o meno di proteggere dai fulmini le strutture di cantiere deve essere sempre predeterminata tramite una corretta valutazione del rischio, condotta secondo la Norma tecnica CEI EN 62305-2 o con il metodo semplificato indicato nella guida CEI 64-17 (quando applicabile), che permette di stabilire tramite grafici se la struttura presenta un rischio inferiore a quello consentito dalla norma (struttura auto protetta), per le condizioni tipiche di utilizzo più comune. L’obbligo di valutare questo rischio compete al Datore di lavoro ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 81/2008, il quale può avvalersi di persona competente, generalmente un installatore o un professionista del settore elettrico.

9.2 Quando è necessario collegare all’impianto di messa a terra la struttura metallica di una gru a torre?

La gru è già collegata all’impianto di terra tramite apposito conduttore presente nel cavo di alimentazione che, in abbinamento con l’interruttore differenziale, assicura la protezione delle persone contro i contatti indiretti in caso di guasto di isolamento sui componenti elettrici dell’attrezzatura di sollevamento (come ad esempio i motori). Non serve pertanto realizzare dei collegamenti supplementari per la messa a terra della struttura della gru, se non indicato quale provvedimento di protezione necessario in base al risultato della valutazione del rischio da fulmini o qualora espressamente previsto dal costruttore.

9.3 È obbligatorio denunciare la messa in esercizio dell’impianto elettrico del cantiere?

In base al DPR 462/2001 la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente (D.M. 37/08). La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il Datore di lavoro deve inviare la dichiarazione di conformità ad INAIL e ATS territorialmente competenti (i modelli di trasmissione sono reperibili sui rispettivi siti internet).

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10 GRU A TORRE

10.1 Qualora in un cantiere siano presenti una o più gru, come devono essere gestite le interferenze?

Le possibili interferenze con i movimenti del braccio della gru, possono essere quelle dovute a: • presenza di strutture fisse nell’area o al contorno del cantiere; • presenza di altre gru o altre attrezzature mobili operanti nello stesso spazio aereo; • presenza di linee o impianti elettrici con parti attive. Le interferenze comportano rischi che devono essere analizzati e valutati dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) o esecuzione (CSE) in sede di pianificazione dell’organizzazione del cantiere e nella scelta delle misure di sicurezza da adottare, a partire dalla corretta scelta del tipo di apparecchio di sollevamento (es. aspetti prestazionali, dimensioni e ingombri). Qualora non siano presenti i coordinatori (presenza in cantiere di un’unica impresa esecutrice) sarà cura del Datore di lavoro provvedere alla gestione delle interferenze sopracitate. La possibile collisione contro strutture fisse o mobili, presenti nelle aree interne ed esterne al cantiere, comporta il rischio di instabilità del mezzo e del carico. Per evitare il rischio di collisione del braccio con le strutture adiacenti, fisse o mobili, occorre installare la gru considerando la flessibilità delle sue strutture. Fermo restando le indicazioni del fabbricante della macchina, in linea generale come indicazione di buona tecnica, la distanza di sicurezza da osservare è di almeno 2 metri, misurata tra gli ostacoli e ogni punto della gru a rischio di collisione (ad esempio, punta del braccio, zavorra di controbraccio) ad esclusione della distanza dal gancio nella posizione di fine corsa superiore che deve essere almeno di 2,50 metri, qualora siano presenti lavoratori sul piano di lavoro sottostante la gru (vedi fig. 1).

Fig. 1: Distanze di sicurezza da strutture fisse o mobili Qualora in cantiere sia necessario installare più gru, il rischio di interferenza tra i bracci e le relative funi di sollevamento, in sede di predisposizione del cantiere o dei cantieri, dovrebbe essere evitato installando le gru a una distanza superiore alla somma delle lunghezze dei rispettivi bracci.

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Qualora ciò non sia possibile è necessario adottare specifici provvedimenti al fine di evitare possibili interferenze, sia di carichi tra più apparecchi di sollevamento che tra l’apparecchio di sollevamento e gli ostacoli fissi (braccio-edificio ecc.). Tali provvedimenti possono essere essenzialmente di due tipi: • prioritariamente l’adozione di dispositivi automatici anti-interferenza e anticollisione (ottici, acustici,

meccanici, elettrici); • la definizione di opportune procedure organizzative. Tra le procedure organizzative si richiamano quelle contenute nella Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 novembre 1984 – Prot. N. 22856/PR-1 e delle Linee guida del Ministero della Sanità - ISPESL, edizione 2001 “Adeguamento al D.Lgs. 359/99 per il settore edilizio movimentazione dei carichi e sollevamento persone”. Di seguito sono riportate tali misure, relative sia all’installazione sia alle procedure di utilizzo:

a) La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare comunque l'interferenza delle funi e dei carichi della gru più alta con la controbraccio della gru più bassa, pertanto tale distanza deve sempre essere superiore alla somma tra la lunghezza utile del braccio, relativa alla gru posta ad altezza maggiore, e la lunghezza della controbraccio, relativa alla gru posta all'altezza inferiore. Tale accorgimento elimina i rischi causati dall’ impossibilità di avere la completa visibilità anche del movimento della controbraccio durante il sollevamento-trasporto del carico (vedi fig. 2 dove d = b+c+x; d: distanza minima tra le due gru, b: freccia della gru più alta, c: controbraccio a della gru più bassa, x: franco di sicurezza per le eventuali oscillazioni del carico). Nel caso in cui non sia possibile la configurazione sopra riportata, occorre predisporre un sistema automatico anti interferenza o anticollisione, e un sistema di comunicazione o segnalazione della particolare condizione d’impianto.

Fig. 2. Gru interferenti - distanza di sicurezza tra le due

b) Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneità delle manovre nelle zone di interferenza;

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c) I manovratori delle gru devono poter comunicare tra loro direttamente, informandosi preventivamente relativamente alle manovre che si accingono a compiere. La comunicazione diretta tra i manovratori può essere realizzata per esempio con l’uso di apparecchi radio ricetrasmittenti o telefoni cellulari o in subordine con un adeguato codice di segnali che dia garanzia di ricezione di messaggi;

d) Ai manovratori devono essere date precise istruzioni per iscritto, sulle zone di interferenza, sulle priorità delle manovre, sulle modalità di comunicazione e sul posizionamento del mezzo, ivi compreso braccio e carico, nelle fasi di inattività del mezzo.

Per la definizione delle modalità operative di cui alle lettere a), b), c) e d) è necessario l’intervento del coordinatore per la sicurezza, ove nominato. Nel caso di più apparecchi di sollevamento interferenti, operanti in cantieri adiacenti, l’osservanza delle misure di cui alle lettere a), b), c) e d) deve avvenire mediante l’azione concordata dei rispettivi coordinatori per la sicurezza consistente in specifiche prescrizioni operative, supportate da accordi tra le aziende interessate e riportate nei diversi Piani di Sicurezza e Coordinamento.

10.2 Nelle fasi di inattività le gru devono essere lasciate in rotazione libera?

Ferme restando le indicazioni del fabbricante, nelle fasi inattive le gru devono essere collocate in modo che possano ruotare liberamente sotto l’azione del vento; per le gru che hanno la possibilità di ripiegare il braccio, tale opzione può garantire la libera rotazione durante la fase inattiva. Per i casi in cui non sia possibile adottare le soluzioni indicate, è necessario utilizzare blocchi meccanici e occorre procedere a specifici calcoli di stabilità (ribaltamento e resistenza) della gru.

10.3 Quali misure è necessario adottare in caso siano presenti linee elettriche con parti attive?

Quando si eseguono lavori in prossimità di parti elettricamente attive è necessario rispettare almeno una delle precauzioni previste nell’articolo 117 del D.Lgs. 81/2008 e indicate di seguito:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive ad opera dell’ente gestore per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; c) rispettare la distanza di sicurezza previste nell’allegato IX del D.lgs. 81/2008 (l’installazione a distanza

di sicurezza da parti attive è la soluzione prioritaria; ove ciò non sia possibile tale distanza di sicurezza può essere anche garantita da adeguati sistemi automatici anti interferenza o anticollisione).

10.4 La dichiarazione di idoneità del piano di posa della gru deve essere redatta da un tecnico o dal datore di lavoro?

Ai sensi dell’art. 71 comma 4 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. “Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso”. Il punto 3.1.3 dell’Allegato IV richiamato dal comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, che “Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.” Il datore di lavoro è pertanto tenuto a valutare, direttamente o tramite un tecnico abilitato, l’idoneità del piano di appoggio della gru. Se a seguito della valutazione si rendesse necessario realizzare un basamento in cemento armato, questo deve essere progettato da un tecnico abilitato. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) nel PSC può prevedere, come è opportuno, che la dichiarazione di idoneità del piano di appoggio sia redatta da un tecnico abilitato. In tal caso, per la

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Revisione 03 del 13 settembre 2017 Pag. 24 di 30

valutazione richiesta, il datore di lavoro, a meno che non sia in possesso di specifica abilitazione, deve necessariamente rivolgersi ad un tecnico. La stessa procedura deve essere seguita se la richiesta viene fatta dal CSE, anche se non è prevista nel PSC. Nel caso in cui sia il coordinatore a richiedere la dichiarazione di un tecnico abilitato, questa è da includere negli oneri della sicurezza.

10.5 In caso si realizzi un basamento è necessario procedere con le denunce strutturali (ex “Genio Civile”) e quindi con il collaudo statico?

No, la denuncia strutturale dei c.a. ai sensi della legge 1086, detta anche denuncia al Genio Civile, non è obbligatoria. A tal proposito, infatti, la circolare del MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951 così recita: …“Sono quindi escluse dall’applicazione dell’art. 4 della legge [1086], oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera”.

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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

Revisione 03 del 13 settembre 2017 Pag. 25 di 30

11 FORMAZIONE

11.1 Quali sono gli obblighi di formazione per gli utilizzatori addetti all’uso degli apparecchi di sollevamento che richiedono specifiche abilitazioni degli operatori?

La formazione per gli operatori è disciplinata dall’Accordo della Conferenza Stato Regioni n° 53 del 22 febbraio 2012 che stabilisce i “Requisiti minimi dei corsi di formazione per il settore delle costruzioni”.

11.2 Quali sono gli obblighi di formazione per gli utilizzatori di apparecchi di sollevamento che NON richiedono particolari abilitazioni?

La formazione è disciplinata dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 che prevede per i lavoratori incaricati formazione e addestramento in merito alle condizioni di impiego ed alle situazioni anormali prevedibili.

11.3 Quali sono gli obblighi di formazione per i datori di lavoro che utilizzano apparecchi di sollevamento che richiedono specifiche abilitazioni degli operatori?

L’art. 69 del D.Lgs. 81/08 definisce come “operatore” non solo il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro ma anche il datore di lavoro che ne fa uso. Pertanto per il datore di lavoro che utilizza apparecchi di sollevamento che richiedono specifiche abilitazioni degli operatori, la normativa prevede i medesimi obblighi formativi definiti per il lavoratore.

11.4 Che cosa è il “modello MICS” proposto dalle Scuole Edili?

È un “modello formativo”, progettato e promosso del sistema Formedil - Ente Nazionale di rappresentanza delle Scuola Edili, che è stato “riconosciuto equivalente” all’ACSR n.53 del 22 febbraio 2012 con circolare ministeriale MLPS del 14 dicembre 2012.

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12 VERIFICATORI

12.1 Quale posizione occupano i verificatori? Hanno l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria qualora rilevino dei reati?

I verificatori dei soggetti abilitati durante l’effettuazione delle verifiche periodiche assumono la qualifica d’incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del D.Lgs. 81/2008, e come tali hanno l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità a cui sono obbligati a riferire del reato del quale abbiano avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio (art. 362 c.p.).

12.2 I verificatori possono effettuare i controlli di parte e le indagini supplementari?

No, poiché gli stessi devono possedere i requisiti d’indipendenza e imparzialità non possono eseguire i controlli interni di parte, ossia non possono effettuare né i controlli previsti dall’art. 71, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, che sono finalizzati ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, né le c.d. indagini supplementari previste al punto 2 lett. c) dell’Allegato II al D.M. 11 aprile 2011.

12.3 Esiste incompatibilità tra i verificatori e chi effettua il calcolo dei cicli di vita residui?

Si, secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2013, n. 9, punto 9 che prevede: “I verificatori dei soggetti abilitati durante l’effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell’Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l’effettuazione di attività quali i controlli previsti dall’articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.”

12.4 Qualora un’impresa debba urgentemente utilizzare un’attrezzatura di lavoro per la verifica periodica scaduta può avvalersi di un professionista iscritto solo all’Ordine degli Ingegneri?

No, non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici che non rientrino tra i soggetti abilitati secondo la vigente normativa (cfr. Allegato I D.I. 11 aprile 2011 e C.M. Lavoro e P.S. 25 maggio 2012, n.11); in tale fattispecie il Datore di lavoro non può invocare la buona fede (Cass. pen. sez. III, 6 dicembre 2011, n. 45329).

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13 TARIFFE E SANZIONI

13.1 Le tariffe previste per le verifiche sono omnicomprensive di tutte le spese?

Sì, come precisato dal Ministero del Lavoro e P.S. sono da ritenersi omnicomprensive di tutte le spese (cfr. Decreto dirigenziale 23 novembre 2012).

13.2 Le tariffe previste per le verifiche sono soggette a IVA?

Sì, in base alla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello presentato dall’INAIL n. 954-88/2012, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA configurandosi come prestazioni di servizi e sono assoggettate all’aliquota ordinaria.

13.3 Quali sono i provvedimenti adottati dagli organismi di vigilanza a carico del Datore di lavoro qualora l’attrezzatura di lavoro in uso non sia stata sottoposta alle prescritte verifiche?

L’omessa richiesta della prima verifica o delle verifiche periodiche previste dall’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, comporta preliminarmente il divieto di uso degli apparecchi di sollevamento fino alla positiva definizione dell’esito della verifica in parola e a carico del Datore di lavoro e del dirigente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548,00 a 1.972,80 euro (art. 87, comma 4, lett. b).

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14 ADEMPIMENTI RELATIVI A MACCHINE PARTICOLARI

GRU SU AUTOCARRO

14.1 È possibile trasferire una gru installata su autocarro su un altro automezzo?

Si, con procedure diversificate a seconda che la gru sia omologata ISPESL/ENPI o marcata CE.

14.2 Cosa occorre fare dopo il trasferimento della gru sul nuovo automezzo?

Occorre richiedere la verifica periodica, prima della scadenza della precedente, ed essere in possesso della documentazione relativa al cambio autocarro fornita dall'installatore. Nel caso di emissione di nuova dichiarazione CE si dovrà immediatamente provvedere alla comunicazione di messa in servizio all'INAIL competente per territorio e successivamente, sulla base delle periodicità di cui all'Allegato VII al D.Lgs. 81/2008, si richiederà la prima verifica periodica sempre a INAIL.

14.3 Una ditta del settore commercio, in quanto rivenditrice di materiale edile, che possiede alcuni autocarri con gru coi quali esegue le consegne di materiali direttamente nei cantieri edili, chiede qual è la periodicità per l'effettuazione della loro scadenza di verifica al fine di non incorrere in sanzioni?

A riscontro del quesito si comunica quanto segue: la periodicità delle verifiche, definita all'Allegato VII del D.Lgs 81/08 e successive modifiche, dipende da 3 parametri:

a) la tipologia di apparecchio di sollevamento; b) la sua anzianità; c) il settore di impiego.

I parametri a) e b) sono oggettivi mentre è compito del Datore di lavoro definire il settore di impiego al fine della determina della frequenza di verifica. Se le gru su autocarro sono classificate come non operanti in settori produttivi a maggior rischio (costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo) e con anno di fabbricazione ancora inferiore a 10 anni di anzianità, la frequenza risulta biennale. Se però gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile operano anche nei cantieri edili, quindi settore a maggior rischio, la periodicità è annuale. Infine, se le gru su autocarro superano i 10 anni di anzianità (dalla data di costruzione) la periodicità diventerà annuale indipendentemente dal settore di attività. ESCAVATORI

14.4 Gli escavatori cingolati o gommati da 8 qt. a 80 qt. sono assoggetti al regime delle verifiche periodiche?

Indipendentemente dalla portata, solo gli escavatori per i quali il fabbricante ha previsto l’installazione del kit per la movimentazione di carichi sospesi, quindi dotati di gancio e dei dispositivi di sicurezza all’uopo necessari, sono ricompresi fra gli apparecchi di sollevamento con tutti gli obblighi che ne conseguono.

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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

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14.5 Quali sono gli adempimenti per un escavatore, dotato di gancio per sollevamento oggetti?

Su questo importante e delicato argomento è necessario un approfondimento tecnico; la norma di riferimento è la UNI EN 474-5, la quale prevede che vi sia un dispositivo di segnalazione del carico, un punto di aggancio identificato e calcolato per lo scopo, la tabella con i carichi massimi sollevabili calcolati secondo UNI EN ISO 10567. La peculiarità dell’escavatore, rispetto ad altre macchine più specifiche per il sollevamento oggetti come, ad esempio, le gru da cantiere è che non è prescritto che il sistema impedisca all’operatore di effettuare movimenti al di fuori della curva delle portate; questo perché l’escavatore è una macchina molto veloce e, quindi, potrebbe essere pericoloso bloccarne il funzionamento. Come noto anche il carrello elevatore non ha obbligo di cella di carico, per lo stesso motivo che un brusco arresto provoca rischi forse superiori al beneficio dovuto all’introduzione del dispositivo di sicurezza. Il problema più diffuso che si riscontra è che il dispositivo di segnalazione del carico non tiene conto del limite di stabilità globale della macchina (che cambia a seconda della posizione della torretta), ma solo del limite idraulico di funzionamento degli organi in moto; infatti molti sistemi si affidano solamente ad un pressostato montato sui cilindri di sollevamento, che però non tiene in alcun conto la posizione della torretta. Alla luce di ciò si può ritenere, quindi, che tali sistemi semplificati non siano idonei allo scopo, poiché se vengono tarati sul caso peggiore (come deve essere) l’operatore spesso è costretto a disattivarli per poter sfruttare tutto il campo di lavoro della macchina, mentre se viene fatta una taratura con torretta in posizione frontale, ci si scontra con la pratica che impone che alcuni tipi di sollevamenti debbano essere fatti in posizione laterale e che quindi risulterebbero pericolosi. Essendo quindi tale macchina utilizzata per il sollevamento di cose, è senz’altro assoggettata al regime delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008; ne segue che l’incertezza applicativa di cui sopra determina valutazioni diverse e spesso contradditorie fra diversi tecnici verificatori. Sarebbe, quindi, auspicabile che venissero redatte delle guide tecniche che risolvessero le incertezze applicative di cui sopra, in modo tale che i giudizi e le relative prescrizioni divenissero uniformi. MACCHINE PER PERFORAZIONE

14.6 Quali sono gli adempimenti per macchine per perforazione, micropali, etc., dotate di sistema per sollevamento materiali?

Un argomento particolarmente rilevante affrontato dalla nuova normativa europea EN 16228:2014 relativa alle macchine perforatrici è l’esclusione dai controlli periodici di cui al D.Lgs. 81/2008, articolo 71 e Allegato 7, delle macchine da perforazione dotate di elementi e accessori di sollevamento quali gli argani di servizio. Al fine di eliminare il dubbio che l’utilizzo degli argani rappresenti un sollevamento, nella norma EN 16228:2014 è stato ampliato l’elenco di riferimento delle applicazioni consentite che non sono da considerare sollevamento generico ma sono finalizzate al ciclo di lavoro della macchina. In particolare, sono state aggiunte le movimentazioni di vibratori, pali, palancole, elementi di rinforzo, gabbie etc. che in alcuni casi sono attualmente oggetto di contestazione da parte degli enti di controllo italiani che considerano queste movimentazioni come operazioni di sollevamento generico, quindi rientranti nei relativi obblighi previsti. Più precisamente, la norma EN 16228 non dice espressamente che le macchine da perforazione dotate di argano di servizio non sono gru, indica però che nell’uso previsto propedeutico alla perforazione, e solo per una lista di accessori, si può parlare di movimentazione (“handling”) e quindi discriminarlo dal sollevamento vero e proprio (“lifting”). La norma EN 16228 dovrà essere recepita da ciascun paese membro nei prossimi mesi.

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Apparecchi di sollevamento in cantiere - FAQ

Revisione 03 del 13 settembre 2017 Pag. 30 di 30

SOLLEVATORE TELESCOPICO UTILIZZATO COME PLE

14.7 Cosa viene controllato nel caso di un sollevatore telescopico utilizzato come PLE?

Ci si riferisce essenzialmente alla Circolare n. 18 del 23 maggio 2013 ha per oggetto: “D.M. 11 aprile 2011 concernente la ‘Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo’ - Chiarimenti”. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico “già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il Datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all’INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l’indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all’attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l’unica identificativa dell’attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive. Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il Datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL”. La circolare entra nello specifico delle modalità di ispezione: • esame visivo: l’esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell’apparecchio di sollevamento al

fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l’esame visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa);

• prove non distruttive: a seconda dei risultati dell’esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l’eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali;

• analisi dei componenti strutturali e funzionali: dovranno essere controllati i componenti della macchina con caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc.;

• prove funzionali: dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività;

• prove di funzionamento: dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell’apparecchio di sollevamento senza l’utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l’utilizzo del carico nominale.

E riguardo all’esito dell’ispezione dovranno essere “oggetto di registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall’analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo”. Per ciò che riguarda le PLE, oltre a quanto già detto in precedenza, si segnala la ISO 18893:2004, “Mobile elevating work platforms – Safety principles, inspection, maintenance and operation”, e la norma EN 14502.1 che riporta, ad esempio, una lista dei pericoli significativi, delle situazioni ed eventi pericolosi in relazione al cestello con particolare riferimento a: • inadeguatezza della resistenza meccanica; • pericolo di caduta, urto, di contatto diretto; • adeguatezza dei sistemi di protezione.

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apparecchi di sollevamento materiali immatricolazione_rev 09.doc

MODELLO DI DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMATRICOLAZIONE

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE/TRAFERIBILE/FISSO CON PORTATA SUPERIORE A 200 KG

.

Spett.le INAIL Unità Operativa Territoriale di __________________________________

Il sottoscritto…………………………………………………………nato a………………...………… il…………….

residente in…………………………….…….. via …………………………………………………………..n…………

legale rappresentante della ditta1 ………………………………………………………………………………………

codice cliente INAIL ………………………………………………………………………………………………………

partita IVA…………………………………. codice fiscale……………...…………………………………………….

con sede sociale in..………………………………………….…….prov. …..………………..………c.a.p….…….....

via ……………………………………………………………………………...…... n. ……….. tel. ……….……..…….

esercente attività di ……………………………………………………………………………………………………..

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)…………………………………………………………………………

ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i. denuncia la messa in servizio e

RICHIEDE

L’IMMATRICOLAZIONE DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA:

Costruttore:2 …………………………………………………………..

Nazionalità: italiana estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:

partita IVA …………………………………………………………..

codice fiscale…………………………………………………………..

indirizzo …………………………………………………………..

numero civico …………………………………………………………..

CAP …………………………………………………………..

Comune …………………………………………………………..

Provincia …………………………………………………………..

Telefono …………………………………………………………..

Descrizione:

argano paranco

gru - tipo3 ……………………………………………………………………..

1 inserire ragione sociale 2 inserire ragione sociale 3 Gru a ponte, gru a portale, gru a torre automontante, gru a montaggio graduale; gru a cavalletto, gru a mensola, gru a derrik, gru su autocarro , gru a struttura limitata < 2000 kg senza movimento motorizzato , gru a struttura limitata > 2000 kg , gru a struttura limitata < 2000 kg con aggiunto movimento motorizzato, carrello per monotrave, gru non codificata.

Marca

da bollo

nicol
Casella di testo
ALLEGATO 1
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apparecchi di sollevamento materiali immatricolazione_rev 09.doc

autogru4

numero di fabbrica ……………………………………………………………

data costruzione …………………………………………………….……………………………..

macchina accompagnata da dichiarazione di conformità CE SI NO

modello ………………………………………………………………………..

portata massima in Kg ………… Modalità di utilizzo:

in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo5 altro settore

Messo in servizio /Installato presso

indirizzo …………………………………………………………..

numero civico …………………………………………………………..

CAP …………………………………………………………..

Comune …………………………………………………………..

Installatore: (da compilare solo per gru su autocarro)

Nazionalità: italiana estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:

partita IVA …………………………………………………………..

codice fiscale indirizzo …………………………………………………………..

numero civico …………………………………………………………..

CAP …………………………………………………………..

Comune …………………………………………………………..

Provincia …………………………………………………………..

Telefono…………………………………………………………..

NOTE _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Si allega:

Copia dichiarazione conformità CE

Il Legale Rappresentante

Data………………………….. ……………………………. (Timbro e firma)

4 Sono assimilati alle autogrù anche i caricatori per movimentazione materiali, gli escavatori e i carrelli industriali a forche utilizzati come apparecchi di sollevamento. 5 Per chiarimenti vedere la nota del Ministero del Lavoro del 11.12.2009 prot. 15/VI/0021784 disponibile anche sul sito INAIL

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apparecchi di sollevamento materiali immatricolazione_rev 09.doc

MODELLO DI DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMATRICOLAZIONE

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE/TRAFERIBILE/FISSO CON PORTATA SUPERIORE A 200 KG

.

Spett.le INAIL Unità Operativa Territoriale di __________________________________

Il sottoscritto…………………………………………………………nato a………………...………… il…………….

residente in…………………………….…….. via …………………………………………………………..n…………

legale rappresentante della ditta1 ………………………………………………………………………………………

codice cliente INAIL ………………………………………………………………………………………………………

partita IVA…………………………………. codice fiscale……………...…………………………………………….

con sede sociale in..………………………………………….…….prov. …..………………..………c.a.p….…….....

via ……………………………………………………………………………...…... n. ……….. tel. ……….……..…….

esercente attività di ……………………………………………………………………………………………………..

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)…………………………………………………………………………

ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i. denuncia la messa in servizio e

RICHIEDE

L’IMMATRICOLAZIONE DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA:

Costruttore:2 …………………………………………………………..

Nazionalità: italiana estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:

partita IVA …………………………………………………………..

codice fiscale…………………………………………………………..

indirizzo …………………………………………………………..

numero civico …………………………………………………………..

CAP …………………………………………………………..

Comune …………………………………………………………..

Provincia …………………………………………………………..

Telefono …………………………………………………………..

Descrizione:

argano paranco

gru - tipo3 ……………………………………………………………………..

1 inserire ragione sociale 2 inserire ragione sociale 3 Gru a ponte, gru a portale, gru a torre automontante, gru a montaggio graduale; gru a cavalletto, gru a mensola, gru a derrik, gru su autocarro , gru a struttura limitata < 2000 kg senza movimento motorizzato , gru a struttura limitata > 2000 kg , gru a struttura limitata < 2000 kg con aggiunto movimento motorizzato, carrello per monotrave, gru non codificata.

Marca

da bollo

nicol
Casella di testo
ALLEGATO 2
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apparecchi di sollevamento materiali immatricolazione_rev 09.doc

autogru4

numero di fabbrica ……………………………………………………………

data costruzione …………………………………………………….……………………………..

macchina accompagnata da dichiarazione di conformità CE SI NO

modello ………………………………………………………………………..

portata massima in Kg ………… Modalità di utilizzo:

in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo5 altro settore

Messo in servizio /Installato presso

indirizzo …………………………………………………………..

numero civico …………………………………………………………..

CAP …………………………………………………………..

Comune …………………………………………………………..

Installatore: (da compilare solo per gru su autocarro)

Nazionalità: italiana estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:

partita IVA …………………………………………………………..

codice fiscale indirizzo …………………………………………………………..

numero civico …………………………………………………………..

CAP …………………………………………………………..

Comune …………………………………………………………..

Provincia …………………………………………………………..

Telefono…………………………………………………………..

NOTE _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Si allega:

Copia dichiarazione conformità CE

Il Legale Rappresentante

Data………………………….. ……………………………. (Timbro e firma)

4 Sono assimilati alle autogrù anche i caricatori per movimentazione materiali, gli escavatori e i carrelli industriali a forche utilizzati come apparecchi di sollevamento. 5 Per chiarimenti vedere la nota del Ministero del Lavoro del 11.12.2009 prot. 15/VI/0021784 disponibile anche sul sito INAIL