1897 nicola coviello

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  Publdicazione  bimestrale) VOLUM FASCI OOLO P”hbllcrtn  l  aprm  Lu TORINO lwU 4  MIlANO  -  FIRENZE FRATELLI BOCCA EDITORI 1897

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1897 Nicola Coviello

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  • .(Publdicazione bimestrale)

    VOLUMIE XXIII - F A S C I O O L O

    Phbllcrtn Il 15 aprm Lu37

    TORINOlwU.4 - MIlANO - FIRENZE

    F R A T E L L I B O C C A E D I T O R I

    1897

  • LA RESPONSABILITA SENZA COLPA

    al corso di 1)iritto c i v i l e nella I t . ITnivcrsith di C~lnllh

    Signori,

    Sori ~6 dubbio che la scienza del diritto privato sia an-chessa in un periodo di agitazione e di rinovellamento. Nonpi ci contentiamo de vecchi assiomi tramandati, come articolidi fede, di giuristi in giuristi; e perfino lautorita finora sa-cra e venerata do1 diritto romano profondamente scossa.Ognuno di noi piil che alle viete formole tien fisso locchio a

    nuovi e crescenti bisogni sociali, A contempla ansioso e rat-tristato un dissidio stridente tra la vita e il diritko, tra ICprat,iche esigenze e la rigida immobilit8 do principi logisln-

    tivi. Epper vediamo sorgere un nugolo di critici che senza

    tregua n posa fanno guerra feroce alla privata legislazione.Xa essi Sene spesso nellardore della mischia oltrepassano il

    segno, bene spesso adoperano armi inadatte, e sovente ancora

    combattono senza conoscer prima e bene le posizioni nemiche.Codesti critici, cio, invece di adoprarsi a provvedere al mi-

    glioramento del diritto esistente ne pretenderebbero il totale. . .sovvert,imsnto, o inveoe di sceverare con cura II dwtto costi-tuito dal costituendo ne fanno deplorevole confusione, o tro-vano il male dove si potrebbe andando a fondo trovare il germedel bene: alcuni credono tutto fossilizzato ne codici di dirittoprivato, altri poi operando storpiature incredibili, sostituisconospesso alla volontk della legge la loro voIontA individuale chenon sempre pi

  • 190 I,A XESPONSAB[LIT~ SENZA COLPA

    Si, o signori, se lo permettete, io dimostrer0 come quelprincipio sia dovuto a ragioni dordine storico, non gi8 dor-dine logico ; comp non su base razionale, ma su dun erroueoconcetto siasi posato, e tuttora si regga. La base storica e ilconcetto erroneo sono la confusione dellidea di pena conquella di risircimento di danni.

    ,.

    11.

    Date meco nna rapida occhiata alla storia e ve ne convin-cerete.

    In principir, era la forza, diceva Fausto; e noi possiamoripetere giustamente il medesimo. Nei primordi de popoli,quando vige il jlrz: phatae oiolentine, la vendetta & la !laseesclusiva del diritto penale. La pena non ha carattere pub-blico ma privato : essa B dovuta in soddisfazione del torto ar-recato, ed dovuta non dalliudividuo all individuo, ma dalgruppo familiare allaltro gruppo. Di qa punto riguardo al-1 imputabilitk dellagente : fatto il danno, caso o colpa che fosse,uomo o bruto lagente, il risentimento era eguale, la soddisfa-zionc era 1)arimeuti necessaria.Di qui ancora la pena era ri-parazione di danni, e la riparazione di danni rra pena.Unicaera la causa del risentimento, la lesione patita, unica la sododisfazioue, vendetta o composizione: unica era la fonte dellaresponsabili&, unica la responsabilitk stessa.

    Questo fenomeuo storico aavver0 ancora nellantichissimalegislazione romana.Ce lattestano. i frammenti delle X11 ta-vole 8 noi pervenuti che comminavano la pena per il semplicefatto materiale ; ce lattestano quali avanzi del diritto primi-tivo, nonostante i progressi compiuti, lnctio

  • 192 LA RESYOXSbBILIT

    ?Gtur ; atti forzosi eran supposti

    SENZA COLPA

    come volontari, esempio, ilpignoramento giudiziale dichiarato tacita cowe,atio. Percitutte le fonti delle obbligazioni non sono che due ; fatto VO-iontario lecito, e fatto volontario illecito5 contratto e delitto.Che la legge possa obbligare indipendentemente dalla volout,Bnon si concepisce, e quando s incontrano altre figure dob-bligazione, che non dipendono n dal contratto n6 dal delitto,si cerca di ricondurle per forza a queste due, punsi ee CWtrnctrt, qunxi ed* tlelicto. 1

    Na la confusione tra indennizzo e pena, notata nel Dirittoromano, non estranea alle altre legislazioni, sebbene il prin-cipio da cui si parte sia diverso, e diverse siano le oonsegueuze.Il Diritto germanico che, come lantico romano, pone a fon-damento dogni responsabilit il fatto materiale del danno, nondistingue la pena dal risarcimento: e se vediamo che la re.sponsabilit per i danni passa agli eredi del danneggiante, egliP perch& a costoro passn ogni nlt8rn pena: d ir/ /~oemft2 hcrcssctccedit. ?

    Ls confusione, bench meno sensibilmente, si nota ancoranellantico Diritto canonico. Anche questo, aome il germanico,e a differenza del romano, fa passare agli eredi lobbligo delrisarcimento del danno, senza il limite dellarricchimento, oquello delle sostanze ereditarie. Per6 nel tempo stesso sag-gravano gli eredi delle pene inflitte a defunti, per es. la con-fisca in caso di scomunica. Xotivo comune era lintento digiovare allanima del defunto, adempiendosi dagli eredi quelleopere di penitenza che quegli vivo non aveva potuto. Masorsero poi gl int.erpreti, i quali ispirandosi piil che alla lettera,a principi di grande equitk e razionalitk che sono lo spiritovivificatore di quel Dirit,to, incomincinruno, inconsciameutrtfw-Re. a t,rncciare la prima volta la linea di distinzione tra iil-denuizzo e pena, obbligaudo gli eredi a sopport,are il paga-mento de danni, la pena non gik. Cosi Baldo ci pu affer-mare * jure canonico heres tenetur ad int,eresse non ad poe-nam 7.

    1 Cfr. DERNBCRG, Pnndekto~, 1, $ SO.2 Cfr. SALVIOLI, Ln t~esponsobilith dellerede e

  • -194 LA BESPONSABILITb SENZA COLPA

    .sima in poennw heres non succedit : logici ancora il diritto ca-nonioo, il germanico, lo statutario, che seguivano la massimaopposta: una certa logici& e coerenza, almeno apparente, viera, quando allerede passava la pena pecuniaria: ma ora uoupi. Se lobbligo dellindennizzo esclusiva conseguenzadella colpa, al pari della pena; come questa, Cosi quello dv-vrk gravare esclusivamente sul colpevole. N varrebbe ricor-rere allinsipiente finzione della rappresentanza ereditaria, perch in tutki modi, essa dovrebbe valere anche per la penapecuniaria almeno.

    - Tutto ci6 star& bene - mi sento opporre - : ma dimo--strato il fondamento storico del principio che si ruol combat-tere, non si (t provato Cosi lirragiouevolezza. Certo moltevolte ci0 ch storico il contrapposto di cib ch6 bo.r/ico; ma~011 sempre. Come si puU conchiudere che la tradizione giu-ridica ha avuto tort,o a confondere i due coucet,ti? Non lavreh-Jwro forse invece le moderne legislnzioni che uou ne accettanotutte le cousegneuze rigorose P 2

    Signori, la differenza tra i due concetti, differenza intimae sostanziale, mi parve cos nota e Cosi indubitata, da ritenerlacome presupposto. Pur non sa& del tutto inutile spenderviattorno poche parole, giacch si trova ancora de valorosi giu-risti che la negano: e la negano appunto per puntellare il vec-chio principio della colpa causa unica di responsabilite, chesavveggono bene nxncar di base, ammessa quella distinzione.Si 8 detto: - conseguenza unica dellatto illecito G il ristora-mento del danno: quando codesto ristoran;ento B del dannoideale si chiama pena, quando del danno materiale 6 inden-nizzo. 3 - Jfa evidentemente cos non si f:l che un mero giuo-

    Contro questa tnzione cfr. ci3 che ho detto nella mia monografin1.~1 stcccessi,>f8e ftc clrbiti ecc. c*p, 1, s 1 eVi!fiCO. vol. LVI].

    gli nut. ivi cit. (rl~d~i~io giti-

    2 Anche nel Diritto nostro il CHIRONI, che perci r it iene logica-mente la responsabilitir senaa colpa essere una impossihiiiti giuridica,considera il risarcimento dei danni come Iona ~wivata. Cfr. Collxz colf.-fiattuale n. 7, nota 1 a pag. 21 della 2a ediz. - Contro questo falso con-cetto vedi FERRISI 011. loc. cit. pag. 106.

    3 WEMXWR D i e letztetz Gviittde von Staat, liecId und Strafe, pag.249 e segg.; H E P P, .Strafreehtssysteme. 11, pag. 770-802, le cui opinionisono esposte dal BINDING, Die AVornw,c ut& ihre Lel>et*tt~etuttg, 1, s 4 0 ,pag. -74 e s e g .

    LA RESPONSABILITh SENZA COLPA 196.

    CO di parole, attribuendo alla voce danno un significato che noEha: il danno in ultima analisi B sempre materiale, economico,.peroh valutabile in denaro. Un danno ideale nel senso diquegli autori non danno. La identit dunque tra pena e.indennizzo una fantasmagoria. - Altri B ricorso ad altro~argomento. - u Come unico il concetto del fatto illecito,oosi unioo devessere anche quello delle sue conseguenze.Tanto la coa.zione civile che la penale hanno 10 scopo di re-staurare il rapporto ideale normale tra la volontit del danneg-giante e quella del danneggiato (socie& civile o individuo da.essa protetto). Solo la coazione penale assume questo cbm-pito immediatamente, epper riesce un mezzo pi energico: la.civile mediatamente soltanto, in quanto oltre contenere lele-mento della pena, ha uuo scopo pi prossimo e determinato. ,,*Ma neanco ,questo ragionamento corre diritto ; perch8 oltrepartire dal presnpposto che dovea dimostrarsi, cio8 esser solalazione illecita quella che genera lobbligo dellindennizzo,lascia inesplicato il fatto cos costante e Cosi notevole che nellamaggior parte de delitti accanto alla pena tu trovi lobbligo.del risarcimento. Or se la pena & il mezzo energico e imme-diato per la restaurazione del diritt.0, a che serve quello che.meno energico e mediato sol tanto? \

    E divero, messe da parte le astruserie, la differenza sostan-ziale tra pena e risarcimento innegabile, tranne non si vo-glia sostenere con i positivisti che per la pena si debba pre-scindere dnllimputal$lith; ma questa stessa dottrina se riesce.n confondere la coazione civile con la penale, non sorregge,anzi avversa il priucipio romano e tradizionale, quindi nonpossiamo lwenderln in cot~siderezione.~ La differenza b iune-gabile; perche eome sconoscere il principio che anche lerede,cio& uu iucolpevule, & obbligato per i dauni, uou per la pena?.Come dimenticare che la pena prestazione personale, non

    i@ERKBL dDlfandluqjeu 1 ,dal BINDING, ivi, $ 40, pag. 276.

    pag. 57, e Encykloptidie, 5 275, 281, cit.

    D Infatti il VENDZIAN IDanno e risarcimetato fuot-i dei contratti , n .24 e seg. psg. 32 e seg.1 accogliendo la teoria positiva che pena e ri-sarcimento di danni sono una cosa sola, ne deduce che come per luna.Cosi lwr laltro debba rigettarsi il fondamento della imputabilitA.

  • 196 L A RESPOSSABILIT.4 SENZA C O L P A

    lindennizzo ? che la pena 6 dovuta xlla societa, ed ha carnt-tere essenzia lmente pubbl ico : 1 indenuita xx prwtatn n un:r.persona privata ? E perfino! quando si tratta di pena pecu-niaria, che pure ha Cosi graude somiglianza con 1 indennizzo,tanto da essere stata trattata egualmente, per cii, che riguardala trasmissione agli eredi, fino a giorni nostri, 11011 si puo par-lare didentit. Perch basta notare come solo la pena pecu-niaria sia convertit.a in pena corporale in caso d inso1venz.l.Tutte differenze codeste essenziali e caratteristiche, che: a faredellontologia non del tutto a sproposito, ciwivano da quellache costituisce la sostanza intima de due concetti. Cioe la penaQ limitazione dellattivita giuridica del colpevole senza esserecontemporaneamente distruzione dello stato di cose diformedal diritto, ment.re il risarcimento consiste appunto ilplla di-struzione di questo stato: luna ha scopo meramrnt,e snt,isfatt,o-rio per un torto irreparabile: laltro iitr-ecc mira appuntc~ alla ri-parazione. l

    Sicch la conseguenza di tutto questo discorso che lob-bligo dell indennizzo 6 dindole del tutto patrimoniale, quindi

    .come con le altre obbligazioni ha comune lindole, comune neha ancora il fondamento. Ma qnale il fondamento comunedi tutte le obbligazioni patrimoniali, e ve n 6 uno, cluaudopure varie sono le cause, il contratto, il quasi contratto, il de-litto? Che un fondamento unico debba esserci, appare da cii>ohe ogni obbligazione, qualunque sia la causa, t sempre (lue1j?Lti8 ViUcEL~l6llL $7160 W2ceSSit~fk? UdUt/i?~giWZ6~*. Il contratto, ilquasi contratto, lat,to illecito sono fat,ti diversi iu se e clie llnrc\producono lo stesso effetto. lobbligazione : 110x1 som dunqueessi le cause vere, perche o dovrebbero essere una sola e me-desima cosa, o produrrebbero effetti diversi. V duuque unacausa unica di quellunico atfetto, che A la causa prima e me-diata, e que fatti non sono che cause seconde e immediate.Ma qual questa causa suprema delle obbligazioni, qual!& que-sto principio atto a generare la necessitas che lanima, a dircos, dellobbligazione medesima? Sar forse la volonta? XOUpossiamo crederlo; ch la rolonta umana di per si? stessa mu-

    LA RESPONSABIL1T.i SENZA COLPA 197

    tevole e contingente non pu8 improntare a nessun fatto ilil carattere di necessit. La volonta z Ma essa nou ci spieganemmeno lobbligatorieta del cont,ratto, che, se non ci fossealtro, dovremtno chiamare con Fausto wt delirio del cuore, Rniente pil.

    Ci devessere qualcosa dunque superiore alla volont, unaforza che la domini e lassoggetti: e questa forza lordinemorale giuridico. Un supremo precetto del Diritto nemi- ,nem tuedera, e il rispetto di questo precetto anche la fontedi tutte le obbligazioni patrimoniali. Dove sincontra unalesione del diritto patrimoniale altrui da evitare o da riparare,ivi lobbligazione. Perch il contratto obbliga alla presta-zione promessa? perch altrimenti si lederebbe il patrimoniodella persona che si spogliata di alcuna cosa per riceveinelequivalente, se la convenzione onerosa; oppure ha acqui-stato il diritto a un vantaggio, che non gli si deo ritorre im-punemente, se ve donazione. Perch, se la prestazione pro-messa non si effettua, v lobbligo de danni, obbligo che de-riva anche dal contratto come da fonte immediata? perch de-vesi riparare il diritto violato, come nellaltra ipotesi devesievitare che la violazione segua. - Perch sorge lobbligazionene cosiddetti quasi contratti? perche altrimenti si avrebbelesione del diritto altrui, se uno sarricchisse a spese dellal-tro, o uno ricavasse dalla cosa propria i lucri addossandone adaltri i rischi. - E che altro SR non la lesione del diritto al-trui da riparare la ragione dellobbligazione per fatto ille-cito? Ora se ci6 6 Gera, appare anche vero che la lesione deldiritto pno seguire in altre circostanze ancora, e in questecircostanze il lnincipio wmi3zem /adere esige rispetto assoluto,e genera ancora una volta lobbligazione di ripararvi.

    Duuque il principio non vha responsabilit senza colpa, Btuttaltro che razionale, e di diritto naturale ! Invece di bril-lare per esattezza scientifica, contaminato da inveterato er-rore: invece di essere un principio semplice come quello delchimico ricordato da IIIERINU, pu meglio paragonarsi a unodei tanti detti volgari, falsi in s, ma che per la forza della tra-dizione. volgo e scienziati ripetono, come quello: -- il solesorge, il sOle tramonta.

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  • LA RESPONSABILITA SENZA COLPA

    IV.

    Se della falsi& di un principio giuridico la migliore ri-.prova b quella della sua pratica insufficienza, questa riprova

    6 belle pronta. ChB io non dubito daffermare che il yenti-mento di tale insufficienza, sia pure vago e confuso, B cowoal principio stesso. Lebbero, come gik altri notO, l gli stessigiureconsulti romani, quando furori costretti a introdurre ac-canto alle due specie di obbligazioni tipiche quelle quasi excontractu e quasi ex cEe2icto: perch8 cos facendo vennero colfatto a mostrare che anche al di fuori del contratto, anchesenza colpa, ci .poteva e doveva essere responsabili& Fu que-st,o sentimento che trasse ancora gliuterpetri del medioevoad estendere la responsabili& in fatti, se 11011 R parole, a casiiu cui realmente colpa non vera. Io non far0 lunghe e pro-lisse citazioni. Ricorderi, solo il concetto della culpa leuis-.kaa e quello corrispondente del caso fortuito che avevan gliantichi giuristi. Fu commuuis ophio, di cui restano le tracceanche oggi, ma che certo non ~6 conforme a veri principi ro-manistici, 2 che per la legge Aquilia dovesse rispondersi nonsolo della mancanza di diligenza di un buon padre di fimi-glia, ma anche di quella che presterebbe uno diligentissimo,UJI uomo straordinario che esca fuori della volgare schiera,e raro sincontra in questo basso mondo, uua specie di StCpr-

    L Xefw~c.~ Die Collision rechtmtissiger TiLteresse 10td die Schadelc-sersatzp@iclrt bei ,*echtmiissigetl ZZa~dlzu~gen (Strassbarg, 1895) pag, 106e seg.

    * Cfr. TANGERow, Pandekten, 1, # 1 0 7 - W~CIITER, Pand. 1, 8 8 7- TVI~D~CHEID, Pnwlelite,L, 11, $ 46.5 - DI~RNBURU, Pmdekto~, 11, #lSL- EEOELJBERGBR, Pntdel4 -NOYMSEN, Ueitrnge PUI O6ligatio?lej~rec/rt, 111, 360 - COC~LIOLO, nelldu-nrmrio critifco di giu).. p r a t i c a 1889, p a g . 71) s s e g . - ~OVEIU, 1st. (liD. IL, 11, 5 248 - CASTELLAIi

    i

    LA RESPONSABILIT SENZA COLPA 199

    ~GOLO, se mi permettete dadoperare un linguaggio modernis-simo. Una cosiffatta diligenza in buona sostanza riesce aquella di un pedantissimo uomo che non da un passo senEapensare e ripensare, provare e riprovare, dubitar df tutti edi tutto per poi finire col non moversi addirittura e non farnulla per paura di far male. l Sicch appare evidente che ri-spondere della colpa hevissima rispondere di un fatto chealluomo, preso com nel suo tipo ordinario e comune,qualerealmente si trova nella vita pratica (specie nellodierna dovelattivi% si spiega cos vertiginosamente) non punto impu-tabile; 6 rispondere di un caso fortuito a farla breve. E allostesso scopo menava il concetto assoluto ed obbiettivo del(raso fortuito pel quale si~ltendeva tutto ci che umanamenteera impossibile prevedere ed evitare. Onde tutto ci che astrat-t,amente avrebbe potuto essere previsto ed evitato, non eracaso ; e se ne doveva rispondore, sebbene nel fatto singolg nonpotesse, data la diligenzrc ordinaria, esser previsto, nB collaforza di cui comunemente si dispone, essere evitato. Cosi gliantichi, pur mantenendo saldo in parole lassioma casus nonpraestantur - chessi non osavano mettere in dubbio, lo vio-lavano realmente, credendo fossero romane quelle loro teorie./

    Ma la tendenza ad estendere la responsabilit saccentuamaggiormeute nella moderna giurisprudenza. Tendenza chesi mostra non ~010 nel seguire il vecchio concetto della colpalevissima, ma nel condannare a danni, anche quando non $6fatto illecito, ma esercizlg dun proprio diritto, come per i&tnlli prodotti da intlwtrie Insalubri e pericolose ; s nello stor-

    I Cfr. auohe WBCRTER! Inad. 1, # 87, pag. 147; e FERRINI, Op. cit.,11. 98.

    Che debbano risarcirsi i danni che ue derivano, quando si ecce-dono i limiti della concessione, 6 indubitato; ma la quistione nasce,quando pure osservati diligentemente qua limiti, provengano danni peivicini. C allora obbligo di risarcimento ? Rispondono affermativa-mente : F~AREIJO, (Arc/~ivio gifc~.i(Zico, vol. 3 ; pag. 31-~30); GIORGI, OUDliy.,T, n. 418, 426, e le d e c i s i o n i giudiziali ivi citate; FERKISI, 01). e l o c .c i t . , 11. 64; Coar,~o~o, nell..lw~. cr i t ico di yic;r.., an. 1, pag. !1; BIAN-0111. Co130 (li cwl. civ., IS, p. V, n. 118, pag. 1169 e seg. Xegativamente,clIllwN1. COI~lC, 11, pag. :;77. A rlir vsro le ragioni addotte da primisono fondate su considerazioni dordine generale, pi che sulla leggepositlvn. - Geggasi d a c\ltimo s u l l a quistione UANIPLIZTTI, f~crcoltho*rutn rftrll~ nu~orizzazio~i e coibcessiowi u,,L>,cinist,,ft/ir:l, :lfii. it. per l esciemag. 361 e 8eg.)

  • 1 -

    2 0 0 L A RESPOXSABJLLT

    / cere i piincipi della legge scrittaammettendo senzaltro 1 inversione dellonere della prova (1ricorreudo alla t,eoria contrattuale, e talvolta perfino nel rav-visare una colpa dove colpa non ce, ed ridicolo ammett,erla.Esempio notevolissimo una sentenza della corte suprema diBaviera, che gli scrittori tedeschi riportano, la quale decise chelesercizio dell industria ferroviaria necessariamente e in sestesso un fatto colposo ! E ci0 per lo scopo, certamente buono,di addossare all impresa la responsabilita di quegli eventi chein se considerati sono fortuiti, ma pure Rollo connessi alle-seroizio della ferrovia.

    chct pih ? Perfuo alle stesse legislazioni nc~n sono oggi sto-nosciuti molti e svariati casi in cui si risponde del danno senzacolpa. Ni limito alla legge nostra, notando cos alla sfuggita. VB lobbligo dindennita in caso di espropriazione per pubblicarItiEtA, nellesercizio del diritto daquedotto e passaggio forzosa:ma esso non deriva ne da oontratto n da quasi contratto n dafatto illecito : se la convenzione interviene, per determinarela misura dellindennita da pagare, ma lobbligo stesso scendedalla legge. a N sul contratto, n YLII delitto si fonda la re-sponsabilita di chi revoca la proposta non ancora accettata,quando laltra parte, prima daverne notizia, aveva gia im-preso lesecuzione (art. 36 cod. com.) hoii contratto, parcheqnesto non era ancora formato; non fatto illecito, perch larevoca & un diritto che la legge stessa cspresxameute ricono-sce. 3 E dovt la colpa nella responsnbilita assoluta del pa-drone 0 del committente per le malefatte de suoi dipendenti

    1 In alcuue logislaaioni, come il cod. austr. $ 1310, il cod. fede-rale svizzero delle obblig. art, 63, e il cod. civ. gorm. 5 329 si ammettein cerrti liiuiti e in carte condizioni che dni brui del bambino o 1le1pazzo che abbiano arrecato ded a n n i , s i possa preudere qusnto i: ne.cessario al risarcimento.LR stessa soluzione credono possibile nel Di-ritto nostro GIORC)I, V., n. 15G, CHIlIONI, COlpn eatrac.. 1, n. 131. ConttL.e giIIst.rrmente, ~ISRRINJ, 0,). 6 kIC. Cit.. 1 1 . i2.

    3 C f r . I-W~IFH, Ilarrtlclu. a76f ei!tefte GefTtlcr~, pag. 7 0 sec R~~GEI,~I~~I~G~~I~, noll/~:,ti)? Qui nonve altra ragione se non il rapporto di cansalita tra il fatto

    LA magaioranaa degli scrittori francesi e italiani vi ravvisa unapresuuzioue di aoll~a,,j~#.is et

  • 202 LA RKSPONSABILITB SaNZA COLPA

    compiuto nellinteresse di una persona, e i danni derivatine.Se non vi fossero stati il mandato o il deposito, il danno nonsarebbe nato: ma il dare un mandato o laffidare una cosain deposito & forse colpa?

    11 sentimento dunque dellinsufficienza del principio ro-mano & cresciuto a dismisura ne tempi nostri. E qual ma-

    raviglia se per il prodigioso moltiplicarsi di ardite industrie,per 1 impiego di macchine ognor crescente, per 1 Ils0 dellecieche ma posseuti forze naturali assoggettate alluomo, SOIIOoggi Cosi frequenti i grandi d;wni, danni cha nessuna fanf,a-sia umana avrebbe potuto immaginare al tempo del tribunoAquilio? Qonl meraviglia, se nella sci&i attuale perlino idanni derivanti da eventi naturali e per si: stessi fortuiti, sitende a non farli sopportare alleconomia privata, ma a ripa].-tirli tra lih in modo tale che riescano poco sensibili per cin-scuno individuo, mediante glistituti di assicurazione ? QLX~~meraviglia iufiue se un principio individua.listico, qual& quellotramandatoci da Romani ripugna alla coscienza giuridica intempo, in cui lelemento soci Ile tende non solo ad armonizzarsicollelemento individuale, che bene desiderato, ma perfinoa sopraffarlo ? Ed invero di graude interesse sociale clw igrandi clarini nou vengano sop1)ortnt.i da singoli individui, sl)rl-cie qunndo questi nppnrten,

  • 204 LA BESPONSABILIT SENZA COLPA

    za del diritto : il diritto sarebbe sopraffatto dal torto. -Na si pud opporre che se del risarcimento non ve altra ra-gione che quella della mera causalitk, 1 ineguaglianza ginri-dica, e quindi 1 ingiustizia, savrebbe piuttosto facendo sol>-port,are il danno allautore materiale e involontario (101 rat-+ & . Perclib qnnnclo chi 6 danneggiato per caso , motti;~nloper evento naturale, sopporta il dana0, se non si puo direZ yi~sto chegli lo sopporti, si pni) dire almeno ch q? wcc,ssfr,*i0,quindi uon gli si fa torto alcuno. Xa il torto c 6, se il dan-no si fa gravare su chi nemmeno da necessita, naturale sarrbbecostretto a subirlo. E poi, come si p~~

  • 206 Li RESPONSABILIT SENZA COLPA

    senza colpa debbano essere ecceziunali, e non riposino su CO-mun fondamento che abbia ragione e import,anza di princi-pio generale. Ki!l lo crediamo, ma siamo piuttosto convintic h e a c c a n t o :llla rcsponsabilitC per colpa powa st,are queliasenza colpa, uon in rappoto di subordinazione come decce-zione a regola, ma coordinate tra loro per lo scopo comunedella riparazione del diritt.0 leso, e indipendenti per ci0 chene riguarda il fondamento. E di vero, se principio SO~UIOdel Diritt.0 il r~ea,iwnz loedew, se questo principio il fonda-mento delle obbligazioni patrimoniali. ngui volta ch'esso 6(.. .applicabile, ogni volta che c una Irsioue di diritto da evitare

    n riparare. nascer lobbligazione.&Ia la lesione del diritto

    /

    pu0 aversi solo quando una attivit giuridica si contrapponea d s.!tra attiviiH gil1rirlica e la l imita in n1odo chi ne deril id isuguagl ianza. Ii che puU seguire iil due mutli: o esorbitai!-do dalla ljrcpria Sfr1.a giuridica, e Alora si ha latto il lecito;

    oppure esercicaiido il diritto proprio ma col sacrificio del (Il-

    critto altrui, reso necessario dallesercizio del proprio, che al-/trimenti rimarrebbe esso stesso sacrificato. Or se due sono lepossibili ipotesi di lesione,in tutte due vi sar lobbligo diripararvi. Se per la prima soccorre la responsallilit per colpa,nella seconda si dovr anche rispondere, sebbene senza colpa.Cosi tanto luna che laltra responsabilira presuppongono uuprincipio attivo, nel senso fi!osofico dellespressione, cio unacausa dei danno, non materiale soltanto ma volontaria e cc+-sciente. Sc10 in uua l az ione volontar ia ha del l i l lec i to, inquanto & determinatZa da cattiva intenzione o accompagnata8 negligenza: nellaltra invece, sebbene per necessit di coseabb ia per e%tto di ledere i diritti alt.rui, & lecita ed ollesta.

    Cosicch i l principilj fondamentale d e l l a responsabilit5SCI~R colpa sindtiiliiastra wser (1uoslo : - clii esergoitn undiritto 0 unattivitit lecita deve sopportarne le conseguenzedannose che ricadono sul patrimonio altrui, allo stesso modoche le avrebbe sopportate se avessero oolpitn direttan1ent.eil proprio.

    Cosi poste>,il principio appare di evident,e ragionevolezza,e confermato dal buon senso. Ciascun sa che nella vita, comen o n v 6 bene senza mistura di male, Cosi non T ha lucro

    LA RESPONSABILIT SENZA COLPA 207

    senza rischio, non vantaggi senza danni : non v ha rose senzaspilie,dice il volgare proverbio.Or se ciascuno si rassegnaa sopportare demali (e quali e quanti !) per raggiungereuna meta agognata; se il proprietario comprende bene come lagrardino pot& distruggere la speranza di copioso ricolto odi lieta vendemmia, se il commerciante sa che, come pui, farsubiti e favolosi guada,gni, Cosi, e con maggior probabiliti, pui,cadere nel baratro del fallimento, e Cosi via, perchA non vorrhtrovarsi giusto sopportare quedanni che derivanti dalleser-cizio rii un diritto nostro, connessi a que vautaggi che con-segniamo, 0 ci ripromettiamo,invece di cadere sopra di noie le cose nostre, colpiscono altri e le cose loro? Non forseu n a veri& di fatto, piil che un pr inc ip io g iur id ico, quel laespressa dallaforisma cu ius commoda ejus et incommoda n ?E non 6 forse immorale p inginsto sottrarsi da questa, io direi,leggo naturale, facendo subire qne danni da chi a.ppunto di,1u0 vantaggi che ne snu causa, nulla risente 0 non li cerca,e nou ha messo niente tri suo per procacciarseli?

    Certo Cosi 8, o signori; ma molte volte, voi ben lo sapete,il buon senso si nasconde per paura del senso comune, o, perdir meglio, dellopinione volgare che spesso scambia la verit8,cou lo semplici lustre. Ed i questa volta un brocardo, chesi fa passare per principio giuridico, anzi articolo di fede, quelloche ci si pone di contro e tenta soffocare il senso morale edi giustizia. Voi gi lavete ripetuto in mente vostra: - qui jure suo utitur, nen$nem laedit. n - La sapienza romanaha parlato e non v W che ridire : Boma Zocuta est, causa fnitaext. Io invece non marrendo. Potrei dire prima di tutto,se volessi contentarmi di ragioni generiche, che anche code-sto & un principio informato al rigido individualismo romano,0 cluiiidi ingiusto ; guxlli: SR il Diritto L secondo lalto con-cetto di Dante /IOIU~WS ad hominem popo,tio, non pu pre-scindere dallelemento sociale, e se lesigenze della societkno11 debbono sopraffare quelle dell individuo, non debbononemmeno essere sopraffatte da queste.Potrei dire: quel prin-

    /

    cipio si fonda sul concetto dun diritto assoluto che si esplica ,senza riguardo altrui, e tale concetto ripugna tanto a prin-cipi elementari della scienza giuridica, da non esserci bisogno

  • .,

    ,

    208 LA RESi'ONSABILIT_i SENZA COLPA

    di confutazione alcuna. Na tutto questo io non vo dire; iu-voto iuvece lautorita stessa del dirit.to romano, e quella d e 'suoi pii1 strenui cultori, per mostrarvi la falsa intelligenza diquel ditkwio. l? cosa risaputa che ne frauunenti delle leggiromane non trovawi teorie generali ed astratte, ma decisionidi casi-pratici, di cui i giureconsulti adducono la ragione; laquale certamente pu aver valore generale, ma solo ne limitisegnati dall analogia del caso deciso. Percii, a questo biso-gna riferirsi per sapere la giusta portata di una mayyima, chepresa a e6, parrebbe essere un principio assoluto e universale.Or bene il famoso ditterio di cui parliamo, fu la ragione didecidere di alcune ipotesi di fatto, in cui lesercizio del tli-ritto proprio non aveva leso laltrui, ma aveva soltanto im-pedito ad altri un vantaggio di fatto ca.gionnto unicamenttidal non esercizio del diritto. Il proprietario dun fondo vin-nalza un edifizio e cos toglie la veduta al proprietario del-ledifizio di fronk. Gli deve risarcire ~lnostjo danno? No;perchk qui non ve danno, non v lesione cli diritto, giac-ch chi soffre la privazione della veduta non avea diritto adaverla. Ma muta la scena : il proprietario scava tanto pro-fondamente nel suo terreno da mettere in pericolo la soli-dit delledifizio vicino: dovr risarcire il danno? Si, riypon-de il giureconsulto; eppure anche qui c 6 lesercizio di 1711 di-ritto proprio ! :;

    Qualaltra la ragioue della diEerenza, se non che qui~6 veramente una lesione di diritto? Dunque quella masyi-ma significa soltanto che non vha obbligo di risarcimentoper la lesione dun semplice interesse altrui causata dalleser-cizio del diritto proprio, perch non ve danno, nel senso giu--ridico, non v lesione di diritto. Ma non dice gi& che siaimpossibile la lesione dun diritto per causa desercizio di al-tro diritto, n che quella iesione, seguita ohe fosse, non yia

    1 Cf. PDRNICE, Lnbeo,Ilot,n 3 - REGEL~BEKGER, 11, 12 DERNBURQ,pag. - 41

    floc. cit.) n. 10.

    Pnudektex, 9 54 - FERRINJ, fmrdekten, 1, dam; #dziomz di

    cod.Cf. anche PROUDHON, Propri&. n.

    1186X-640; -- BIANCHI , Corso

  • 210 LA RESPONSABILITA SLNZA C UL PA

    tamente necessario; e necessaria si presenta, com chiaro, sololalt,erazione o modit?cazione del diritto altrui, non gik la com-pleta negazione: ossia si rende necessaria la lesione del di-ritto nella sua forma speciale 0 nel suo normale contenutu,110~ gii la mancauza di ogni obbligo di riparazione, compenso,o indenni&. Quest ultima cosa riuscirebbe ingiusta, perchbsenza fondamento in necessilit di sorta. ,Sicchk la legge per-mettendo lesercizio di certi diritti e di certe attivi& che traeseco inevitabilmente delle lesioni de diritti altrui, non auto-rizza e rende lecita la lesione stessa: se per neceesit,a di cose110n puh, come ne casi ordinari,cnusu,uz idflctn7)L sewaw, BgiwC0 che provveda ~~u.st C~T~O)L ~:ILZ~~C>~~U~~~~~~ ww~dlizw~ ~/JCY,YJ. 2

    Itestn Cosi, R p a r e r mio? pienamt>nte ~instifc;~ta l a resp~~n-

    sabilit8 senza colpa col principio dell attivi& 1ecit.a spiegatanel proprio interesse,che torna anchesco ad essere il princi-pio di causalitk cosciente e volontaria. - Chi agisce nel pro-pri.0 interesse.agisce a proprio rischio: lesercizio del dirittolwoprio non (leve produrre la negazione del diritto altrui -.sono per me principi giuridici di assiomatica evidenza. 3

    1-11.

    Finalmente la nostra teoria riceve maggior luce dalle pra-tiche applicazioni di cui 6 Seconda: io ne voglio segnalare tresole che per la loro importSanza han dat,o e danno ancora moltoa pensare e discutere.

    Il concett.0 cout,rnrio pare siri stato accolto CIR giureconsult i ro.mani. Cf. 1. 29. $ 3 e 49 # 1 D. Ad 1. arpil. IS, 2 e FERRISIloc. cit., n. 13.

    01). 0Se1 I)ir. nostro animoftono Iol~bli~o giustaluunte lo confutail CHIRuxi, f_'o/[~n. 0. 294: che perb ha torto, yunndo pRrlnudo in gene-rale, dice priva di tondnmento, giuridico In reslwnsabilit~h smza colpa.come hn torto il Mosca, K~ocz stdi e wow dottriw sulla colpa: pnz.$7. -18 di contentarsi (li metterla in bnrlett:>.

    LA RESPOKSABILITA SENZA COLI'A 21;

    E in prima io toccherb deglinfortuni del lavoro: argo-mento, 6 vero, che ormai 6 diventato un luogo comune an-che troppo, ma non perci meno grave e spinoso.E per-

    cotali infortuni principalmente la teoria romana della colpasi mostrata insnlficiente, disadatta a tempi nuovi e condan-nabile. - La statistica col rigore delle cifre ci dimostra che-solo il venti per wnto delle disgra.zie che colpiscono i miserilavoratori addetti alle officine delle grandi industrie, 6 dovuto,a colpa dellimprenditore o industriale, il resto al caso. Ve-dete dunque che buon pro possa fare la teoria romana. Ag--giungete ancora negli stessi fatti in cui la colpa ~6, la dif-ficolt21. della prova, la lunghezza cit> giudizi, Iimpossibilit& iwcui di frwlnente si trova loperaio o la sua famiglia di dimo-strare i fatti che inducono la colpa, e intenderete facilmentecome loperaio resti anche allora senza tutela di sorte. NB le-teorie escogitate da giuristi e magistrati, violando i principiCIella legge positiva, menano a buon risultato,L inversionedellonere della prova, i l ravvkwe una colpa in w ipso, fu-rono pessimi ripieghi, che se provvidero s casi singoli, nonpotevano valere a costituire quella tutela efficace che si ri-chiedeva, perch8 si restava sempre nel campo ristrettissimodella responsabilitk per colpa. NB meglio si avvisarono quegiuristi, e que magistrati che ciecamente li seguirono, ricor-rendo alla cosiddetta teoria contrattuale, cioi: immaginando cheutlo degli obbl ighi der ivant idal contratto di lavoro fossequello di restituire loperaio sano e salvo a s stesso. l Poi-

    chii, anche data per vera quest,a che non 6 se non finzione,essi non pensarollo forse che si risponde dinadempimento di,obblighi contrattuali solo quando v colpa, e cos le disgra-zie dipendenti dal caso resterebbero sempre a carico dellope-

  • 212 LA RESPOXSABILIT;~ SESZ.4 COLPA

    rai&! Quindisi viene per altra ria alla vieta o rigettata teo-rica dell inversione dell onere della prova, senza ottenernemiglior risultato pratico. Bisogna dunque valicare gli angu-sti confini della co!pa, per trovare il rimedio che con tantnu-sia si cerca. Ed il principio che noi abbiamo posto a fonda-mento della responsabilit senza colpa il solo che possa s(,d-disfare tale esigenza. i Il padrone o imprendit,ore come gc~dei vantaggi della propria industria, cos ne sopporti le colw-guenze dannose. Come sopporta le spese della produzione. illogoramento o la distruzione delle macchine, e tutti i rischidel capitale fisso e del circolante,sopporti Cosi anche quelliche colpiscono questalt,ro fattore e il piil importante drllnproduzione, il lavoro, sopporti i danni che dallesercizio tlel-lindustria derivano a miseri lavoratori. E per danni inten-do non solo quelli subitanei e violenti, come la morte o lelesioni corporali, ma anche quelli lenti 0ccult.i c meno avver-titi, ma non meno esiziali, cio i morbi che logorano leiii-stenza a quegIinfelici addetti ad industrie walsaue e insalu-bri. Ed ecco che la cosiddetta teoria del rischio industrialenulla ha di particolare o strano, ma rientra in una piU larga,*ellerale e comprensiva.b Poichit, senza dubbio, limprenditore

    Io industriale esercita un diritto proprio, unattivit lecita anzinecessaria esercitando lindustria, e senza dubbio tutti i danniche ne provengono non A in poter suo devitare, quantunquesian prevedibili, e le statistiche sono li che lo rendono avvi-sato: ma daltra parte codesti sono danni che derivano dallasua attivi+,& la quale senza di loro non potrebI.>e spiegarsi, soridanni connessi a vantaggi chegli riceve ; li sopporti dunquesenza trincerarsi dietro la compiacente teoria del caso. EdB degno di alta lode percit lultimo progetto sulla legge pergl infortuni del lavoro, approvato dalla Camera de deputati,dove quel principio senza tanti scrupoli, risolutamente sab-bracciava. y Che esso principio venga riconoscinto Iimpor-tante : in qual modo poi debba seguire la riparazione de danni,

    L A RESPONSABILITk SE,YZA GO&PA 213

    ,b quistione secondaria e puramente economica,che presnppo-ne pert accolta lit teoria della responsabilitit senza colpa. Eil miglior modo certamente i: quello dellassicurazione obbli-gatoria, auche perclk obbligando 1 industriale a pagare un pre-mio fisso, e costringendo loperaio a contentarsi dellindennit,kdovuta dalia compagnia dassicurazione, ancorche inferiore aldanno patito, riesce a una certa ripartizione del danno, senzaaggravare di tr,oppo il patrimonio dellindustriale che non correperci pericolo di rovina economica.

    N meno importante k lapplicazione che della nostra teo-ria potrebbe farsi per risolvere le gravi e insolubili quistionic:l~e tllltotli si agitallc, ititorno alla responsabilitk dello StatoH delle altre pubbliche amministrazioni.Poich, anche a vo-lere accogliere la teoria dellassoluta responsabilit contrat-tuale ed extracontrattuale dello Stato per i fatti de suoi fun-zionari, resta pur sempre vero che secondo i prinoipi del nostroDiritto, lo Stato non risponde quando il danno non possa &t-tribuirsi a colpa del funzionario, e tauto meno si pu parlaredella sua responsabilitk diretta; quando un atto del Governoin sb stesso legittimo e compiuto nellinteresse pubblico vengaa ledere il diritto del privato, perch qui non vB colpa ve-runa. vero che per alcune specie di danni arrecati juwdallo Stato, come i danni di guerra, z quelli causati da opereintra.prese sul suolo pubblico con danno della propriet pri-vata, come i riaccordi di strade, 3 la dottrina e la giurispru-denza han creduto di trqvare la ragione della responsahilitit:ma quanta incertezza, quante inutili e infondate distinzioni,quante contraddizioni!E qual meraviglia, se la legge posi-

    1 Cfr. su di cii> OIILANIM, ,

  • 214 LA REWONSABILIT~ SENZA COLPA

    tiva non presta alcun e6cace aiuto? Accolta invece la teo-ria da noi propugnata, tutto riescirebbe semplice e pimo: ~0gli atti della pubblica amministrazione, quandanche leciti,sono nellinteresse comune, se lattivita dello Stato B utileallintera societ, non puh parer giusto che il danno che neproviene sia risentito dal solo privato: lintera socie& chedella varia e molteplice attivi& dello Stato si giova, sopportii danni che anche senza colpa dalcuno ne derivano allindi-viduo singolo. Lo Stato dunque risarcisca i danni che souoconnessi allesercizio del suo potere. Cosi verrebbe ancora adesser risoluta la quistione che tanto appassiona gli animi sullaindennit da prestare alle vittime degli errori giudiziar.

    hTe minore infine linteresse sociale che vengano risar-citi i danni Cosi gravi e cos frequenti che incolgono a viag-giatori, Cosi intimamente connessi all indole speciale de mo-derni mezzi di trasporto, come le strade ferrate. Mai, comeoggi, necessario proclamare il principio del pretore romano: publice utile est sine metu et periculo per itinera commeari ,,(1. 1 5 1, 2 D. 1X, 3) ! Il timore e il pericolo sono continui,per la frequenza e la gravita, de disastri, e daltra parte tuttoil complicato meccanismo dellamministrazione ferroviaria, gliordini e i coutrordini, gli avvisi e i segnali sono sottratti a.llavigilanza del viaggiatore, il quale 6 in Piona balia e discre-zione del vettore. Risponda pure la societa, e per forza tlelcontratto, delle disgrazie causate da colpa de suoi dipendenli;ma Cosi facile scolpare un disgraziato ferroviere che dovrebbeavere ben altro che la tradizionale diligenza del bwus p. f.,e a cui i cent,0 occhi dArgo e lo nltrettanto braccia di Bria-reo basterebbero appena per tutto osservare, per provvederea tutto: ed 8 cosa ancor piir facile e solita che le disgraziederivanti tlr~lloseroizio dalle ferrovie non sinno dovute a colpaanche lievissima di alcuno, Onde segue che la massima paltedelle disgrazie resta sanza riparazione, o intanto gli azionistiiutnrcano il laut, dividendo, che non rappresenta Cosi il giu-sto profitto del capitale impiegato, perche non dimiuuitn dallaquota dovuta per la sopportazione di tutti i rischi inerelktialla lucrosa industria. Dunque anche qui la teoria della re-sponsabilita senza colpa produrrebbe i suoi benefici frutti. e

    LA RESPONSABILIT s&NZA COLPA 216

    un autorevole esempio CP lha gia dato la legislazione germa-nica. 1

    VIII.

    Sento farmi unultima obbiezione. Illa non taccorgi tudeglinconvenienti pratici che da siffatta teoria derivano? Fache lindustriale sia obbligato allassicnrazione degli operai, evecirai che i prod~~tti delliu~dustria rincariranno, perch certoIindwtriale non vorrk vendere i prodotti al di sotto dellespese di costo, sicchi? i danni li sopporteranno in fin de contii consumatori. Fa che lo Stato debba rispondere di tutti idanni che da suoi atti vengono a privati, ed eccoti un nuovobalzello, la cui entrata serva a tale scopo. Fa che le societkferroviarie siano obbligate a pagare tutti danni che accadonoquotidianamente per gli scontri di treni, scoppi di macchine,fra.ne di gallerie, e vedrai che il costo del biglietto, la tariffaper trasporto di merci, cresceranno graudemeute e il danno intonclo lo sopporteranno tutti i viaggiatori e tutti i mittenti,anche quelli che non sono colpiti da nessuno accidente.

    Ala questo rimprovero si risolve in un encomio. Certoc~~nseglienz:~. ultima della nostra t,eoria i: le ripartizione deldanno: ma un male codesto o non piuttosto un bene? Non6 forse una costante tendenza della moclerna economia socialedi provvedere quanto e pi8 possibile alla ripartizione de danni;perch il danno che gravando su di un solo distruggerebbeil patrimonio piil vistoso, ripartito su molti che corrono rischioeguale, addiventa quasi impercettibile, e si evita Cosi lo squi-librio delle fortune private, e i rapidi impoverimenti piiL fre-cluruti (lo sribiti giw.(Iu.gr~i P E non solo conforme a postu-lati delleconomia, ma anche allesigenze etiche si manifestaquel risultato : poiche per la legge di caritih o amore univer-sale, 0, se yi piace meglio, di solidariet& umana, sentimento

    15

  • 216 LA BESPOSSABILIT SEXZA COLPA

    e dovere partecipare quant8 possibile alle sventure de nostrifratelli per alleviarle.

    La morale nel Diritto! Questo sia, o giovani, il uostroideale, questa la meta costante delle nostre fatiche.A che

    tanto studiare le antiche e moderne leggi, a che tanto assot-tigliare dingegni,se nessun bene sarreca allumanit soffe-rente, se non saffretta lavvento del regno della giustizia. so-. .gno degli uomini antichissimi, sospiro dl tutti I buonl. pre-ghiera de credenti? Certo noi poco ri possiamo, ma nontrascuriamo di fare quel poco. Cosi almeuo non ci t,ormeuterbil rimnrso che affannava gi& lanima buona di Cino da Pistoiache vicino al termiue di sua vita in un sonetto lamentavaamaramente gli anni perduti nel vano studio di leggi umanee non sempre giuste, invece di attendere H quello della leggeeterna, piena damore e di giustizia.

    In alt,o: dunque, glintelletti, iu alto i cuori!

    Catania, 14 gennaio E9i.

    NICOLA COVIELLO.

    ESEGESI DELLART. 58 COD. COMM.( Diritto internnziouale privato conlmerciale)

    Un nostro autorevole commercialista - che fu membrodella commissione compilatrice e di quella coordinatrice delcodice di commercio in vigore - chiude la sua illustrazionedellart. 65 testualmente Cosi: Insomma, esso non poteva es-sere peggio pensato 0 peggio scritto n.

    Lo spietato ma meritato giudizio non 6 dunque sospetto!. . .Eare volte, forse mai,un disposto crea allinterprete la

    curiosa condizione dellarticolo che ci proponiamo di spiegare.La lettera della legge, per quanto involuta, di una interpre-tazione, parzialmente sorretta dai lavori preparatori, che 4 inaperto conflitto coi principi del nostro diritto internazionaleprivato; - la conciliazione desiderata di quei principi con lanorma in esame suggerisce una interpretazione diversa, pitispecialmente appoggiata alla infelice dicitura del] articolo ;- mentre, infine, la gravit delle conseguenze della primaintcrprotazione e larbitrio pur ingegnoso della seconda, per-suade noi ad accogliere un temperamento che &, a sua volta,una terza interpretazione ! . . , In verit, una norma suscettivadi spiog:~zioni Cosi tliwpnrate non resiste alla critica;convincesolo che ne F: urgente la riforma!. . .

    A ben intendere le diverse interpretazioni delle quali siB fatto cenno e, in genere, per la lucida intelligenza dellar-ticolo, giova scinderlo nei tre distinti provvedimenti che san-cisce e ragionarne partitamente.

    1 V IDARI , COIWJ di diritto commerciale, 4a ed. 111, n. 2360 psg. 220.