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La tutela della proprietà industriale per i prodotti vitivinicoli e le tecnologie enoalimentari. 18 giugno 2015 Relais San Maurizio Santo Stefano Belbo (CN) La tutela cautelare ordinaria e le procedure per la tutela della proprietà industriale ed intellettuale – Tribunale di Torino, un esempio di efficienza del settore giudiziario. Dott.ssa Emanuela Germano Cortese, Presidente di Sezione della Corte di Appello di Torino; Dott.ssa Gabriella Ratti, Giudice della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino.

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La tutela della proprietà industriale per i prodotti vitivinicoli e le tecnologie enoalimentari.

18 giugno 2015 ● Relais San Maurizio ●Santo Stefano Belbo (CN)

La tutela cautelare ordinaria e le procedure per la tutela della proprietà industriale ed intellettuale –Tribunale di Torino, un esempio di efficienza del settore giudiziario.

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese, Presidente di Sezione della Corte di Appello di Torino;

Dott.ssa Gabriella Ratti, Giudice della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino.

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Temi trattati

Dott.ssa

Emanuela

Germano

Dott.ssa

Gabriella Ratti

• Dalle sezioni specializzate in materia di proprietàindustriale ed intellettuale alle sezioni specializzate in materia di impresa

• La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate in materia di impresa.

• La tutela cautelare e urgente della proprietà industriale.

• Il giudizio di merito ed il risarcimento del danno.

• La validità del titolo e la tutela contro la contraffazione: alcuni casi pratici.

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Dalle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate in materia di impresa

Dott.ssa

Emanuela

Germano

Dott.ssa

Gabriella Ratti

Le sezioni specializzate in materia di impresa (cd Tribunale delle

Imprese) sono state istituite dal legislatore con il decreto legge

24.1.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24.3.2012

n. 27.

Con queste norme, il legislatore del 2012 ha contestualmente:

trasformato le 12 sezioni PI (Proprietà intellettuale) in sezioni

specializzate in materia di impresa;

istituito nuove sezioni specializzate in materia di impresa presso i

Tribunali e le Corti d’appello ove non esistevano precedenti

sezioni (con l’eccezione della Valle D’Aosta);

attribuito alle sezioni specializzate in materia di impresa

competenza esclusiva – oltre che sulle materie che già

rientravano nella competenza delle sezioni PI (Brevetti, marchi,

modelli, concorrenza sleale interferente, diritto d’autore, antitrust

nazionale e comunitario) - anche in materia societaria e di

contratti pubblici di appalto di lavori, servizi forniture di rilevanza

comunitaria.

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Dott.ssa

Emanuela

Germano

Dott.ssa

Gabriella Ratti

Dalle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate in materia di impresa

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La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Dott.ssa

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Gabriella Ratti

Le nuove Sezioni Specializzate sono ora competenti:

•per le controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10

febbraio2005, n. 30, e successive modificazioni;

•per le controversie in materia di diritto d'autore;

•per le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10

ottobre 1990, n. 287;

•per le controversie relative alla violazione della normativa

antitrust dell'Unione europea;

•per le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo

VI, del codice civile, per le società di cui al regolamento (CE) n.

2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al

regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003,

nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle

società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle

stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e

coordinamento, per le cause e i procedimenti:

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Gabriella Ratti

- Per le cause e i procedimenti -•relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti

l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di

un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque

promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di

controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché

contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni

derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei

confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei

terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo

comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo

comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-

bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

•relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro

negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti

inerenti;

•in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati

dall'articolo 2341-bis del codice civile;

La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa.

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•aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai

creditori delle società controllate contro le società che le

controllano;

•relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma,

numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del

codice civile;

•relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture

di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di

cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse

partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i

contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la

giurisdizione del giudice ordinario;

•per i procedimenti che presentano ragioni di connessione con

quelli di cui ai commi 1 e 2.

La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa.

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Competenza per territorio delle Sezioni specializzate

Dott.ssa

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Gabriella Ratti

In materia di proprietà industriale, le regole per individuare la sezione specializzata territorialmente competente sono dettate dall’art. 120 del Codice della Proprietà industriale

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Individuazione della Sezione Specializzata territorialmente competente in materia industrialistica

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Gabriella Ratti

Quattro fori generali

concorrenti a scelta

dell’attore in via gradata:

luogo in cui il convenuto ha:

la residenza

il domicilio reale

il domicilio eletto

il luogo in cui il

convenuto ha la

dimora

L’art. 120 comma 3 precisa che il “domicilio brevettuale” è

esclusivo e quindi prevalente rispetto al domicilio reale, ai fini

della determinazione della competenza e di ogni notificazione di

atti di procedimento davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o

amministrative. La norma specifica ancora che tale domicilio può

essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da

annotarsi nel registro a cura dell’UIBM.

Nel caso in cui la residenza o il domicilio siano sconosciutiDue fori generali

successivamente

concorrenti in mancanza

di quelli sopra indicati:

luogo in cui l’attore ha:

la residenza

il domicilio

Un foro generale in

mancanza di quelli sopra

indicati foro di Roma

Un foro speciale

facoltativoluogo in cui sono stati posti in essere i fatti lesivi del diritto d’autore (forum

commissi delicti)

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La tutela cautelare ed urgente della proprietàindustriale

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Per ottenere la tutela di un titolo di proprietà industriale in via cautelare ed urgente, sono necessari due requisiti:

Fumus boni iuris E periculum in mora

Il ricorrente deve dimostrare (e il Giudice deve verificare):che il diritto che il ricorrente intende far valere sussistee

che il tempo occorrente alla celebrazione del processo ordinario o comunque la protrazione dell’illecito possono costituire fonte di danno

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La tutela cautelare ed urgente della proprietàindustriale

Il periculum in mora consiste nel pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile che il titolare del diritto subirebbe se dovesse attendere la conclusione della causa, cioè la sentenza.In materia di privative industriali, stante la natura dei diritti

violati, la pericolosità del ritardo viene considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria.In particolare, per quanto riguarda “l’inibitoria”, l’art. 131 c.p.i. (che recepisce l’art. 9 della Direttiva CE n. 48\2004) prevede che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa “chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto”.

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Il fumus boni iuris consiste nell’ apparenza del “buon” diritto del ricorrente.Nelle cause brevettuali, il fumus può derivare dalla presumibile validità del brevetto perché rilasciato da organi che effettuano un esame di validità, prima del rilascio e nella probabile contraffazione perché, per esempio, confermata da una parere pro veritate di un esperto.Comunque, anche in sede cautelare, è possibile disporre una CTU al fine di ottenere “sommarie indicazioni tecniche” (art. 132 c.p.i.)

La tutela cautelare ed urgente della proprietàindustriale

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La tutela cautelare ed urgente della proprietàindustriale

•Di norma, appena ricevuto il ricorso, il Giudice fissa in tempi brevi una udienza di comparizione delle parti per sentire le ragioni del “presunto contraffattore”.•Tuttavia, quando la convocazione dell’altra parte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il Giudice provvede inaudita altera parte.•In questo caso, il contradditorio con il presunto contraffattoreè instaurato entro i successivi 15 giorni e il provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte può essere confermato, modificato o revocato.

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La tutela cautelare ed urgente della proprietàindustriale

Le misure cautelari

Misure tipiche1)Misure di istruzione preventiva:-descrizione (art. 129 c.p.i.)-diritto di informazione (art. 121 c.p.i.)2)Misure interdittive:-sequestro (art. 129 c.p.i.)-inibitoria temporanea (art. 131 c.p.i.)-ordine di ritiro dal commercio (art. 131 c.p.i.)-sequestro conservativo (art. 144 bis c.p.i.)3) Misure atipiche:-azione cautelare ex art. 700 c.p.c.-accertamento negativo di contraffazione (art. 120, comma 6 bis c.p.i.)

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La tutela cautelare ed urgente della proprietàindustriale

La descrizione.

La descrizione è una misura cautelare strutturata in funzione dell’efficienza del giudizio di cognizione ed in particolare della fase dell’istruzione probatoria.Essa infatti è diretta ad acquisire la prova della violazione di un diritto di proprietà industriale mediante la descrizione degli oggetti costituenti la violazione del diritto, dei mezzi (per es., attrezzature, materiali e macchinari) adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità(documentazione non solo tecnica ma anche contabile).Il provvedimento del Giudice che autorizza la descrizione viene eseguito dall’Ufficiale Giudiziario, eventualmente assistito da uno o più tecnici nominati dal Giudice, i quali possono utilizzare i mezzi tecnici ritenuti più idonei nel caso concreto (fotografie, fotocopie, duplicazione file, ecc.).

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La tutela cautelare ed urgente della proprietàindustriale

Il sequestro

Nel diritto industriale, il sequestro (art. 129 c.p.i.) ha una duplice finalità:reperire e conservare la prova della contraffazione;togliere al contraffattore la disponibilità dei prodotti e dei

mezzi con i quali viola il diritto di proprietà industriale, cosìevitando il perdurare della violazione, svolgendo anche una funzione preparatoria delle future sanzioni di distruzione dei beni o dell’assegnazione degli stessi in proprietà al titolare del diritto industriale.Possono essere oggetto di sequestro, gli oggetti che costituiscono violazione del diritto di privativa, i mezzi (attrezzature, impianti materiali) adibiti alla produzione dei medesimi e gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.Il sequestro può essere richiesto insieme alla descrizione, subordinatamente alla stessa e viene eseguito dall’Ufficiale Giudiziario, eventualmente assistito da uno o più tecnici nominati dal Giudice.

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La tutela cautelare ed urgente della proprietàindustriale

L’inibitoria

Con il sequestro, nessuno può toccare i beni sequestrati sino alla sentenza che definisce la causa, ma il sequestro non èautoesecutivo (bisogna trovare i beni per poterli sequestrare) e non impedisce al contraffattore di produrre altri prodotti in violazione dell’altrui titolo di proprietà industriale.Il sistema cautelare di diritto industriale è quindi completato dall’inibitoria provvisoria (art. 131 c.p.i.)L’inibitoria ha lo scopo di prevenire la realizzazione o la reiterazione di una attività illecita e consiste nell’ordine di cessare, non iniziare o non riprendere una certa attività che costituisce violazione del diritto di proprietà industriale.L’inibitoria può essere rafforzata da una penale: il giudice può fissare una somma di denaro che il presunto contraffattore deve pagare al titolare della privativa per ogni violazione dell’ordine di inibizione.

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La tutela cautelare ed urgente della proprietàindustriale

•Ordine provvisorio di ritiro dal commercio delle cose costituenti la violazione del diritto di proprietà industriale presso chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità (art. 131 c.p.i).

•Pubblicazione del provvedimento cautelare integralmente o in sunto o nel solo dispositivo, su uno o più giornali, a seconda della gravità dei fatti. (art. 126 c.p.i.)• La pubblicazione serve per dare una adeguata informazione al mercato (e ai • consumatori) in ordine alla violazione di un diritto di proprietà industriale.• E’ quindi un ulteriore mezzo deterrente per ulteriori contraffattori e un efficace contributo allaconsapevolezza del pubblico in generale.

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Il giudizio di merito ed il risarcimento del danno

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Nel giudizio di merito, il titolare della privativa, oltre all’accertamento della contraffazione, il titolare della privativa può chiedere:

•L’inibitoria definitiva, eventualmente abbinata ad una penale, cioè ad una somma di denaro determinata dal giudice che il contraffattore dovrà versare al titolare della privativa nel caso in cui l’attività illecita non venga cessata o venga ripresa.

•L’ordine di ritiro definitivo dal commercio.

•La pubblicazione della sentenza

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Il giudizio di merito ed il risarcimento del danno

•La distruzione, a spese del contraffattore, di tutte le cose che costituiscono la violazione (per es., prodotti, confezioni, materiale pubblicitario).

•La distruzione è una misura di tipo facoltativo che può essere ordinata

•come extrema ratio, quando le altre misure non sono sufficienti;

•Se non vi si oppongono motivi particolari•E •Se la distruzione della cosa non è di pregiudizio per l’economia

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Il giudizio di merito ed il risarcimento del danno

•L’assegnazione in proprietà al titolare della privativa degli oggetti prodotti, importati o venduti in violazione del diritto,dei mezzi specifici che servono unicamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato.•Si tratta di una sanzione che prescinde dal dolo o dalla colpa del contraffattore (e per la quale non è previsto indennizzo, atteso che gli oggetti assegnati il proprietà non possono essere né usati né venduti dal contraffattore e pertanto sono per lui privi di valore economico), ma scarsamente richiesta nella pratica in quanto anche il titolare della privativa contraffatta non potrebbe commercializzare il prodotto oggetto dell’accertata contraffazione senza creare sconcerto nel mercato.

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Il giudizio di merito ed il risarcimento del danno

•Il risarcimento del danno (art. 125 c.p.i.)

•Il risarcimento del danno comprende •Il danno emergente

•E •Il lucro cessante

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Il giudizio di merito ed il risarcimento del danno

•Il danno emergente concerne la perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato.

•In questa voce di danno sono ricompresi tutti gli esborsi che si sono resi necessari a causa della contraffazione, quali, per esempio, le spese per accertare la contraffazione e per acquisirne le prove, le spese di costituzione in processi civilie penali, le spese di consulenza, le spese pubblicitarie per contrastare l’illecito, i costi per la pubblicazione di diffide attraverso i media, i costi per le spese promozionali necessarie per riportare il fatturato ai livelli precedenti la contraffazione.

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Il giudizio di merito

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Il lucro cessante è l’utile che il titolare della privativa avrebbe potuto conseguire se non vi fosse stata la contraffazione.

Può essere determinato in due modi:

Perdita di fatturato del titolare del brevetto e/o utile realizzato dal contraffattore quale indicatore presuntivo dei mancati profitti del titolare;

Royalties che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se avesse stipulato un contratto di licenza; (c.d. giusto prezzo del consenso)

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Il giudizio di merito

•L’art. 125 c.p.c. introduce anche la regola che il titolare del diritto leso, in alternativa al lucro cessante o cumulativamente, nella misura in cui eccedono tale risarcimento, può chiedere anche “la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione”.

•La ratio di questa norma è quella di affermare che la contraffazione non deve rendere e che il contraffattore che ha ottenuto un guadagno maggiore del danno risarcibile può essere condannato a versarlo al titolare del brevetto.

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La validità del titolo e la tutela contro la contraffazione: alcuni casi pratici.

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Il brevetto per invenzione o per modello di utilità

Il design

Il marchio

La concorrenza sleale, particolarmente per imitazione servile e per appropriazione di pregi.

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La validità del titolo e la tutela contro la contraffazione: alcuni casi pratici.

Brevetto

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Il Caso dei sistemi di chiusura in filo zincato per rivestire e trattenere i tappi delle bottiglie di vino.

Dott.ssa

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Gabriella Ratti

La società attrice - titolare di brevetti per invenzione per la

costruzione dei macchinari destinati alla produzione di sistemi di chiusura in filo zincato per rivestire e trattenere i tappi delle bottiglie di vino che produceva e commercializzava – lamentava

che società convenuta (cui anni prima aveva affidato la

fabbricazione di alcune componenti delle predette macchine,

consegnandole i disegni tecnici con patto di segretezza) – avesse

trattenuto i disegni e costruito (secondo il brevetto) un dispositivo

metallico per la produzione delle gabbiette, dispositivo poi venduto

a società operatrici del settore, anch’esse convenute.

Le convenute si sono difese proponendo domanda riconvenzionale

di nullità dei brevetti in quanto privi di novità ed altezza inventiva.

Il Tribunale, in prima battuta, ha dichiarato la nullità dei brevetti e

ha respinto le domande di contraffazione e di risarcimento del

danno formulate dalla società attrice.

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Gabriella Ratti

La Corte di Appello ha riformato la decisione di primo grado, ha

accolto la domanda di contraffazione e ha rigettato la domanda

riconvenzionale di nullità.

In particolare, la Corte di Appello ha individuato nel brevetto

della società attrice un valido modello di utilità capace di

costituire una soluzione originale di un problema di indole

tecnica capace di incrementare la produzione (e non già di un

semplice passaggio logico di un invenzione già brevettata e una

sua ulteriore applicazione) e quindi una visione alternativa di un

problema produttivo, che lo stato della tecnica in quel momento

non aveva ancora risolto.

La decisione della Corte di Appello è stata poi confermata dalla

Corte di Cassazione

Il Caso dei sistemi di chiusura in filo zincato per rivestire e trattenere i tappi delle bottiglie di vino.

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La validità del titolo e la tutela contro la contraffazione: alcuni casi pratici.

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L’OAMI ha rilasciato la registrazione per il

seguente modello comunitario

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In sede di opposizione sono state contestate la novità e il

carattere individuale del modello sulla base di una precedente registrazione

Il primo modello è stato dichiarato valido in quanto nuovo

rispetto al precedente (sono state riscontrate molteplici differenze) e dotato di carattere individuale

La validità del titolo e la tutela contro la contraffazione: alcuni casi pratici.

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DesignBottiglie e tappi - OAMI

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L’OAMI ha rilasciato la registrazione per il seguente modello comunitario

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In sede di opposizione è stato fatto valere un modello antecedente, così raffigurato:

DesignBottiglie e tappi - OAMI

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Emanuela

Germano

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Gabriella Ratti

DesignBottiglie e tappi - OAMI

Il primo modello è stato dichiarato invalido

in quanto sostanzialmente identico a quello precedente e quindi non nuovo.

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La validità del titolo e la tutela contro la contraffazione: alcuni casi pratici.

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Marchio - Il caso Perlè

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Emanuela Germano

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La società Ferrari F.lli Lunelli s.p.a., produce tra gli altri un vino particolarmente pregiato, contraddistinto dal marchio generale Ferrari e dal marchio “Perlé”, marchi nazionali, entrambi registrati ed usati congiuntamente.La società attrice ha azionato in giudizio tali marchi per chiedere la nullità di due marchi (successivi) della societàconvenuta (Perla Bianca e Perla Rosa) per assenza di novità(art. 12, lett. D e E c.p.i.) e per l’indebito vantaggio tratto dalla convenuta a scapito del marchio Perlé che godeva di rinomanza.La società convenuta si è difesa eccependo la nullità del marchio Perlé, sia in quanto descrittivo del prodotto (cioècollegato al termine “perlage”:presentarsi in forma di perle/goccioline – effervescenza, tipica dei vini spumanti), sia in quanto privo di capacità distintiva e di rinomanza perchè il marchio Perlé era sempre stato usato in associazione con il marchio Ferrari.

La validità del titolo e la tutela contro la contraffazione: alcuni casi pratici.

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Il Tribunale di Torino (sentenza 14.2.14) ha riconosciuto la validità del marchio Perlé sia pure considerandolo debole (in quanto non viene percepito dal pubblico come immediatamente descrittivo della caratteristica del prodotto) e ha quindi escluso l’assenza di novità dei marchi Perla Rosa e Perla Bianca.Il Tribunale dell’UE (e anche alcune decisioni OAMI) avevano invece escluso la registrabilità come marchio comunitario del termine Perlé per vini e spumanti in quanto descrittivo di una caratteristica del prodotto.Entrambi i Tribunali hanno preso in considerazione come beni interessati i vini e i vini spumanti.Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, il Tribunale di Torino (trattandosi di un marchio registrato nazionale) ha preso in considerazione il consumatore medio italiano, mentre il Tribunale Ue ha preso in considerazione le “cause di impedimento alla registrazione” che esistono anche in una sola parte della Comunità.

La validità del titolo e la tutela contro la contraffazione: alcuni casi pratici.

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Ecco allora che si spiega la differenza della decisioneIl Tribunale UE: nei vocabolari francesi e inglesi il termine “perlé” viene impiegato in enologia per designare un vino leggermente frizzante – Quindi la parola “perlé” per designare vini e spumanti è descrittiva del prodotto o di una caratteristica del prodotto.Il Tribunale di Torino: nei vocabolari italiani esiste la parola“perlage” per designare una caratteristica dei vini spumanti di alta qualità; il termine “perlé”, invece, non è presente nei vocabolari.E allora, anche se la parola “perlé” è semanticamente collegata a “perlage”, il termine perlé non viene percepito dal consumatore medio italiano come descrittivo di una caratteristica del prodotto spumante.Il marchio “perlé” è quindi valido, ma debole (cioè costituito da una parola che si discosta di poco dal significato descrittivo).Di conseguenza, sono sufficienti modifiche anche lievi per evitare il rischio di confusione: i marchi “Perla Bianca” e “Perla Rosa” non sono confondibili nonostante integrino il termine “perla” in quanto sufficientemente differenti dal marchio “Perlé”della Ferrari.

La validità del titolo e la tutela contro la contraffazione: alcuni casi pratici.

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La validità del titolo e la tutela contro la contraffazione: alcuni casi pratici.

Il caso “ Citra”

Il Consorzio Cooperative riunite d’Abruzzo – che fin dal 1976 aveva utilizzato il marchio “Citra” (poi oggetto di successive registrazioni insieme al logo “corona con due C” e insieme al logo “stemma araldico con corona” e infine come marchio “Citra” senza logo) per contraddistinguere il vino prodotto dalle cooperative dei produttori agricoli facenti parte del consorzio –lamentava che il Consorzio Vini di Calabria “Citra”utilizzasse la parola “Citra” come marchio.Il Consorzio convenuto si difendeva (tra l’altro) deducendo che la parola “citra” (dal latino citerior: al di qua) - che individuava determinate zone geografiche o province corrispondenti a regioni antiche – veniva utilizzata per designare la provenienza geografica del prodotto e quindi ex art. 13 c.p.i. non poteva formare oggetto di registrazione.

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Il Tribunale ha accolto le domande del Consorzio attore in quanto:Non vi è alcuna prova che il consumatore medio di riferimento possa percepire il termine “citra” come riferimento ad zone geografiche o regioni.Nel vocabolario della lingua italiana tale termine non èmenzionato, e ciò prova che non si tratta di una parola di uso corrente.Il termine Citra non può dunque essere considerato, nel linguaggio comune una denominazione attestante la provenienza geografica dei prodotti dalle provincie dell’Abruzzo e della Calabria.In conclusione:il marchio di parte attrice è valido, è un marchio forte (cioèprivo di ogni aderenza concettuale con i prodotti);il successivo marchio “citra” di parte convenuta viola la privativa attorea.

La validità del titolo e la tutela contro la contraffazione: alcuni casi pratici.

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Il caso “Pajana”

L’attore - titolare del marchio nazionale “Pajana”, registrato nel 1995 e usato per contraddistinguere il proprio vino Barolo fin dal 1990 – ha chiesto la nullità del marchio “Pajana”, registrato dal convenuto nel 2005 e usato per contraddistinguere vini.Il convenuto si è difeso sostenendo di avere usato il marchio quanto meno dal 1996 (e prima ancora dai suoi danti causa) in quanto titolare della cascina e vigne denominate “Pajana”.Il convenuto ha poi eccepito la nullità del marchio dell’attore in quanto decettivo perché i vini dell’attore nulla avevano a che fare con la località “Pajana”.

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Il Tribunale di Torino (sentenza 3.2.2012) ha dato ragione a parte attrice in quanto “per poter affermare che un marchio denominativo è invalido perché idoneo ad ingannare il pubblico circa la provenienza geografica dei prodotti cui èassociato è necessario che la denominazione sia in grado di attribuire al prodotto caratteristiche peculiari e di particolare pregio che potrebbe vantare solo se provenisse effettivamente dalla zona evocata dal marchio”.In conclusione: quando le caratteristiche del prodotto non dipendono in alcuna misura dalla sua origine geografica o quando il nome della località è sconosciuto ai consumatori, èirrilevante la circostanza che il segno svolga (anche) la funzione di indicare il luogo di produzione del prodotto.

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Il caso Solinero-Solenero

Il marchio “Solinero” registrato per vino è un marchio forte, originale e senza aderenze concettuali con i prodotti.Il marchio “Solenero” registrato per vini bianchi èconfondibile con il marchio Solinero registrato per vini rossi.

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Il caso “La linea della storia”.

Parte attrice aveva registrato come marchi le diciture “il duce”, “der fuhrer”, “fuhrerwein” e “ein volk, ein reich, einfuhrer” e usava come marchi di fatto fotografie di Hitler e di Mussolini per commercializzare vino.

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L’attrice lamentava che la società convenuta (ex rivenditore) commercializzasse vini utilizzando etichette con le medesime diciture e fotografie. In fase cautelare, il Tribunale di Torino aveva dato ragione a parte attrice, rilevando la confondibilità dei segni adottati per commercializzare i vini.Nel giudizio di merito, il Tribunale di Torino ha però sollevato d’ufficio la questione della nullità dei marchi di parte attrice per contrarietà all’ordine pubblico (art. 14 c.p.i.).Ritiene il Collegio che “i marchi registrati e di fatto dell’odierna attrice siano contrari all’ordine pubblico, inteso, quest’ultimo, come insieme di valori e principi di natura politica ed economica espressi dalla Costituzione e considerati inderogabili nel nostro ordinamento giuridico. La nostra Costituzione (cfr., in particolare, XII disposizione transitoria) ed il nostro ordinamento giuridico nel suo complesso ripudiano infatti il fascismo ed il nazismo quali ideologie e forme di regime in contrasto con i principi fondanti e gli assetti dello Stato”.

Il caso “La linea della storia”.

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I marchi sono quindi affetti dal nullità assoluta e ciò a prescindere dal fatto che il loro utilizzo integri o meno un fatto penalmente rilevante:“Ai fini dell’”ordine pubblico” di cui alla lettera a) dell’art. 14 c.p.i., non è quindi necessario che l’uso di un determinato segno integri un reato perché lo scopo della norma è quello di impedire di sfruttare commercialmente come marchio e di proteggere con la speciale tutela prevista per i diritti di proprietà industriale un segno che contrasta con i principi fondamentali espressi dalla Costituzione e sui quali si basa l’ordinamento statale, di impedire che un marchio che abbia tali caratteristiche venga utilizzato come strumento di comunicazione commerciale e di impedire che siano proprio queste caratteristiche a decretare il successo commerciale di un prodotto o di una attività pur in sé leciti”.

Il caso “La linea della storia”.

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La validità del titolo e la tutela contro la contraffazione: alcuni casi pratici.

La concorrenza sleale

Il levatappi Vigneto

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Primo tema

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Il levatappi Vigneto

La società ricorrente – che produceva un levatappi, noto sul mercato e caratterizzato da una forma particolare, dovuta ad una combinazione di elementi non tutti strettamente funzionali che lo rendevano riconoscibile agli acquirenti – lamentava che la società resistente producesse un identico levatappi, tra l’altro realizzato a ricalco dal prodotto originale e cioè attraverso un sistema di digitalizzazione di questo prodotto effettuato utilizzando un sistema a leaser che, tra l’altro, le consentiva anche di risparmiare i non trascurabili costi di progettazione dello stampo.Il Tribunale ha dato ragione alla ricorrente, ravvisando la violazione dei suoi diritti sotto numerosi profili: Contraffazione di segni distintivi non registrati (forma del prodotto);Concorrenza sleale per imitazione servileConcorrenza sleale per appropriazione di pregi.