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Startup & Venture Capital 20 giugno 2014 Avv. Massimiliano D'Amico

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Startup & Venture Capital20 giugno 2014

Avv. Massimiliano D'Amico

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Decreto 2.0 & Startup Innovativa

Decreto Legge “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012

Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 ("Decreto Lavoro") , convertito in Legge n. 99/2013

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Startup Innovativa

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Requisiti necessari:

• società di capitali di diritto italiano (s.p.a.; s.r.l.; s.r.l.s.; s.a.p.a.), anche in forma

di cooperativa, Societas Europaea

• fiscalmente residente e sede principale degli affari e degli interessi in Italia

• non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione

• è costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi

• non è costituita a seguito di fusione, scissione o cessione di ramo

d’azienda

• alla chiusura del secondo esercizio di durata annuale, il totale del valore della

produzione annua risultante dal bilancio approvato è inferiore a Euro 5

milioni

• non distribuisce utili e non ha distribuito utili

• ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore

tecnologico

Requisiti

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Startup Innovativa

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possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 % del maggiore valore tra costo e

valore totale della produzione della startup innovativa (devono risultare dall’ultimo bilancio

approvato/attestazione del legale rappresentante);

2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo

a. in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in

possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca

presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,

da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o

privati, in Italia o all’estero; ovvero

b. in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in

possesso di semplice laurea magistrale;

3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una

invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova

varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore

originario registrato presso il Registro pubblico sociale per i programmi per

elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di

impresa.

Requisiti

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Startup InnovativaBenefici

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Oneri di Avvio Esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l'iscrizione al Registro dell’Imprese, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio

Deroghe al diritto societario Categorie di quote e strumenti finanziari partecipativi per S.r.l.

Piani di stock option per s.r.l.

Work for Equity

Crowdfunding

Perdite di capitale: - di oltre 1/3 del capitale: possibilità di estendere di dodici mesi il termine di cd. “rinvio a nuovo” delle perdite - riducono il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’obbligo di immediata ricapitalizzazione sia differito alla chiusura dell’esercizio successivo

Incentivi fiscali Per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 è riconosciuta alle persone fisiche una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% sugli investimenti effettuati in ciascun periodo di importa per importo non superiore a 500mila Euro, e ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta per importo non superiore a Euro 1.800.000. Gli investimenti devono essere mantenuti per minimo 2 anni

Esclusione dal reddito imponibile del reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione degli strumenti finanziari o dall’esercizio dei diritti d’opzione sugli stessi.

Lavoro subordinato A tempo determinato (senza il rispetto dei termini previsti per la successione dei contratti a tempo determinato o anche senza soluzione di continuità) per una durata compresa tra 6 e 36 mesi; il contratto è prorogabile una volta soltanto fino al termine dei 48 mesi .Retribuzione: costituita da una parte fissa (minimi previsti dal c.c.n.l. applicabile) e parte variabile (collegata al raggiungimento di determinati obiettivi da concordarsi tra le parti)

Credito di imposta del 35% per l'assunzione di personale altamente qualificato (in possesso di dottorato o che ha ottenuto una laurea magistrale in una materia tecnico scientifica) con limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa – calcolato sul costo azienda per le assunzioni a tempo indeterminato

Accesso al credito Possibilità di usufruire gratuitamente al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese

Gestione della crisi Esclusione delle start-up innovative dall’assoggettamento alle procedure concorsuali a favore della disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento

Internazionalizzazione Sostegno da parte dell’ICE

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Decreto LavoroDecreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge n. 99/2013

• Non sono più previsti vincoli alla compagine societaria della startup innovativa: non è più richiesto che la maggioranza delle quote o zioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria delle start-up sia detenuta da soci persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi

• È ridotta dal 20% al 15% la percentuale di spese di ricerca e sviluppo richiesta, in via alternativa rispetto agli altri due requisiti per il riconoscimento dello status di start-up innovativa: di conseguenza è sufficiente che nel bilancio della start-up innovativa la voce delle spese in ricerca e sviluppo risulti pari o superiore al 15% del maggiore tra il valore tra il costo e il valore della produzione

• In aggiunta ai requisiti vigenti, la start-up innovativa può impiegare quali dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, anche personale in possesso di semplice laurea magistrale (ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270)

• La start-up innovativa può essere titolare anche di "diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore" a condizione che tale programma sia direttamente afferente all'attività di impresa della start-up innovativa (i.e.: ai fini della qualificazione potrebbe rilevare anche la semplice titolarità di un software debitamente registrato)

• Estensione delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti effettuati in startup innovative anche all'anno 2016.

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Startup InnovativaLegislazione – Decreti attuativi

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• Incubatori di startup Requisiti per la certificazione definiti con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013

• Credito di imposta del 35% per l'assunzione di personale altamente qualificatoDecreto interministeriale 23 ottobre 2013 - Credito di imposta alle imprese per l'assunzione di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2014

Si applica a tutte le assunzioni a tempo indeterminato intervenute dopo il 22 giugno 2012

• Incentivi fiscali per gli investimenti in startup effettuati negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e 2016Decreto 30 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014

• Equity CrowdfundingRegolamentazione di dettaglio definita con Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line", entrato in vigore il 12 luglio 2013

• Accesso semplificato al Fondo Centrale di GaranziaModalità e criteri per l'accesso definiti con Decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013

• Sistema di valutazione e di monitoraggio delle politiche Da definire da parte dell'ISTAT, in collaborazione il sistema camerale, l'Agenzia delle Entrate, la Consob, il Ministero dello Sviluppo Economico e alcuni esperti indipendenti, attraverso la raccolta di dati e l'analisi dell'impatto della nuova normativa

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Decreto 2.0 & Startup Innovativa

Le novità normative

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Le novità normative

Le deroghe nel sistema societario previste per le startup innovative possono essere classificate in:

• Facoltative (lasciate alla decisione dei soci)• Possibilità di creare categorie di quote (da prevedere statutariamente)

• Possibilità di emettere strumenti finanziari (da prevedere statutariamente)

• Possibilità di acquistare proprie partecipazioni a determinate condizioni

(da prevedere statutariamente)

• Direttamente applicabili• Il regime di maggior favore per l'ipotesi di perdite del capitale sociale

• L'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali

• Esonero dai diritti di bollo e di segreteria

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Incide sulla struttura finanziaria della startup innovativa in forma di s.r.l.

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Focus: la struttura finanziaria della startupinnovativa s.r.l.1. Possibilità di creare, attraverso l'atto costitutivo, categorie di quote dotate di diritti

amministrativi e diritti patrimoniali diversi, anche in misura non proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta:

1. Non più diritti particolari del socio ma diritti particolari incorporati in categorie di quote

2. Possibilità determinare il contenuto delle varie categorie, fornite di diritti amministrativi e

patrimoniali diversi

3. Con riferimento ai diritti di voto, l'atto costitutivo può creare categorie di quote che ed in particolare

creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, che attribuiscono al socio diritti di voto in

misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, con diritti di voto limitati a particolari

argomenti, diritti di voto limitati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative

4. In caso di categorie di quote con privilegio nella partecipazione agli utili: tale diritto resta

"sospeso" fino al termine di efficacia della normativa speciale (max 4 anni)

� Le quote di startup innovative costituite in forma di s.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali di crowdfunding

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Page 11: 140620 - D'Amico - Progetto I'M SARDEGNA

Focus: la struttura finanziaria della startupinnovativa s.r.l.2. L'atto costitutivo della startup innovativa s.r.l. può prevedere l'emissione di

strumenti finanziari partecipativi, a seguito dell'apporto da parte dei soci o dei terzi anche di opera e servizi:

� Strumenti finanziari non attribuiscono la qualifica di socio

� Possono essere forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci nelle seguenti materie:

- Approvazione bilancio e distribuzione utili

- Nomina, se prevista dallo statuto, degli amministratori

- Nomina dell'organo di controllo, se obbligatoria, e del revisore/società di revisione

- Modificazioni dell'atto costitutivo

- Compimento di operazioni che determinato una modifica sostanziale dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci

3. Per la startup innovativa s.r.l. le operazioni sulle proprie partecipazioni non sono vietate quando effettuate in attuazione di:

• piani di incentivazione a favore di dipendenti, collaboratori ovvero componenti di organi amministrativi

• piani di work for equity a favore di prestatori d'opera o di servizi professionali

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Le novità normative

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Altre novità● Perdite di capitale

• nel caso di perdite di oltre un terzo del capitale, è prevista la possibilità di

estendere di dodici mesi il termine di cd. “rinvio a nuovo” delle perdite

• nel caso di perdite che riducono il capitale sociale al di sotto del minimo legale,

è prevista la possibilità che l’obbligo di immediata ricapitalizzazione sia

differito alla chiusura dell’esercizio successivo

● Oneri

• esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di

segreteria dovuti per gli adempimenti connessi alle iscrizioni al Registro

dell'Imprese, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle

Camere di Commercio

● Non fallibili• Esclusione delle start-up innovative dall’assoggettamento alle

procedure concorsuali a favore della disciplina della gestione della crisi

da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili e che non

preveda la perdita di capacità dell’imprenditore

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Le novità normative

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Altre novità● Contratto di lavoro

• A tempo determinato (senza il rispetto dei termini previsti per la successione dei contratti a tempo determinato o anche senza soluzione di continuità) per una durata compresa tra 6 e 36 mesi; il contratto è prorogabile una volta soltanto fino al termine dei 48 mesi (termine di durata della disciplina speciale di cui al Decreto 2.0); per il periodo successivo potrà procedersi alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato

• Retribuzione: costituita da una parte fissa (minimi previsti dal c.c.n.l.applicabile) e parte variabile (collegata al raggiungimento di determinati obiettivi da concordarsi tra le parti)

• Credito d'imposta pari al 35% per l'assunzione di personale altamente qualificato

● Crowdfunding• Raccolta diffusa di capitale attraverso piattaforme online;

l’attività di gestione dei portali attraverso cui condurre le offerte al pubblico è sottoposta alla vigilanza della Consob

● Accesso al credito• Possibilità di usufruire gratuitamente al Fondo centrale di

garanzia per le piccole e medie imprese (fondo istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di rilasciare garanzie pubbliche alle banche a copertura dei finanziamenti erogati alle PMI)

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Focus: Accesso al Fondo Centrale di GaranziaFondo Centrale di Garanzia: principale strumento a livello nazionale volto a favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso la concessione della garanzia pubblica

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013, entrato in vigore il 26 giugno 2013

• Le imprese che si trovano nella fase di avvio incontrano grandi difficoltà nel reperire le garanzie reali richieste dalle banche a copertura del fabbisogno finanziario

• Il decreto mira ad intensificare le modalità di intervento con cui il Fondo Centrale favorisce l'accesso al credito bancario

Requisitii. Essere una startup innovativa o incubatore certificato

ii. Il soggetto finanziatore non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria sull'operazione finanziaria

Vantaggi i. La garanzia sui finanziamenti bancari è concessa a titolo gratuito

ii. Alle domande riferite a queste tipologie di imprese è assegnata priorità

iii. L'intervento del Fondo è ammissibile anche in assenza di un programma di investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi propri

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Focus: Accesso al Fondo Centrale di Garanzia

i. L'intervento fissa in 2,5 milioni di euro l'importo massimo complessivo

garantito per ogni startup innovativa o incubatore certificato, da utilizzare

eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilità, non

esistendo un limite di operazioni effettuabili.

ii. Il Fondo copre fino all'80% dell'ammontare del finanziamento, nel caso di

garanzia diretta o l'80% dell'importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia

nel caso di controgaranzia.

iii. La garanzia è concessa senza valutazione di dati di bilancio dell'impresa o

dell'incubatore.

iv. Il 20% dell'importo dell'operazione finanziaria rimane a carico del

soggetto finanziatore in quanto non assistito da alcuna garanzia, reale,

assicurativa o bancaria, ad eccezione di una eventuale garanzia personale.

v. Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie reali assicurative o

bancarie, se la dichiarazione attestante l'iscrizione della startup o dell'incubatore

nella sezione speciale del Registro imprese è presente, viene fatta salva la

concessione dell'intervento a titolo gratuito; se invece tale dichiarazione manca,

rimangono valide le procedure ordinarie.

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Caratteristiche

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Focus: Accesso al Fondo Centrale di Garanzia

a. L'impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi ad una banca per candidarsi a ricevere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. È la banca ad occuparsi della domanda.

b. In alternativa , l'impresa può rivolgersi ad un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiedere la controgaranzia al Fondo.

c. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa: tassi di interesse, condizioni di rimborso, ecc., sono lasciati alla contrattazione delle parti.

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Funzionamento

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Le novità normative

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Altre novità● Incentivi agli investimenti

• Investitori – persone fisiche:

• una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% della somma investita direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più startup innovative

• l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di € 500.000

• Investitori – persone giuridiche:

• possono ridurre (non concorre = esclusione) il reddito imponibile del 20% della somma investita

• l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di € 1.800.000

• La misura della detrazione sale al 25% (persone fisiche) e 27% (persone giuridiche) in caso di startup a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico

• L’ammontare detraibile/deducibile che non trova capienza nel periodo di imposta di riferimento può essere portato in detrazione/deduzione nei successivi tre periodi di ma non oltre il terzo

• L'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo di imposta non deve essere superiore a Euro 2.500.000

• L'investimento deve essere mantenuto per 2 anni – sanzione: incremento dell'imposta/reddito imponibile del valore della detrazione/deduzione fruita, oltre il pagamento degli interessi legali

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Piani di incentivazione

Amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi● Obiettivo: fidelizzare e incentivare il management

● Chi può usufruirne:• Amministratori;• Lavoratori dipendenti (anche se a tempo determinato o part-time);• Collaboratori continuativi, inclusi i lavoratori a progetto;delle Start-up Innovative e degli Incubatori certificati.

● Cosa è agevolato: viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore (“non concorre”)per i redditi di lavoro dipendente (o assimilato) derivanti dall’assegnazione di …..

● Profilo oggettivo: assegnazione, a titolo gratuito o oneroso, di azioni, quote, strumentifinanziari partecipativi emessi o diritti assegnati da parte delle Start-up Innovative e degliIncubatori certificati. Sono inclusi i piani di incentivazione che prevedono:

- la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di “restricted stock”: i.e. azioni o quotesoggette a specifiche limitazioni per quanto attiene al loro trasferimento o al diritto di percepire i relatividividendi);

- l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari;- La promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (cd. "restricted stock unit": i.e. diritti ad ottenere,

in un momento successivo alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote della societàemittente).

(*Strumenti finanziari partecipativi: non attribuiscono la qualifica di socio, né consentono la partecipazione al capitale sociale,tuttavia possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi, con esclusive del diritto di voto in assemblea – rimane il dirittodi impugnazione delle delibere assembleari, il diritto di promuovere un0azione di responsabilità verso gli amministratori, etc. )

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Piani di incentivazione

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Amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi● Soggetti emittenti

• L’agevolazione si applica esclusivamente per l’assegnazione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi odiritti emessi da:- le Start-up Innovative e gli Incubatori certificati con i quali i suddetti soggetti intrattengono il

rapporto di lavoro;- società direttamente controllate da una Start-up innovativa o da un incubatore certificato.

● Norma antielusiva• Al fine di evitare l’utilizzo a fini meramente elusivi dell’agevolazione, è previsto che le azioni, le quote e gli

strumenti finanziari partecipativi e i diritti assegnati non possono essere ceduti:- alla Start-up innovativa o all’incubatore certificato;- alla società emittente (in pratica alla società direttamente controllata da una Start-up innovativa o da un

incubatore certificato);- a qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla Start-up innovativa o dall’incubatore

certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la Start-up innovativa o dall’incubatorecertificato.

• Se la cessione avviene nei confronti dei summenzionati soggetti, il reddito di lavoro, escluso in prima istanza,concorre alla formazione del reddito imponibile nel periodo di imposta in cui avviene la cessione per l’interovalore degli strumenti finanziari o dei diritti che non è stato assoggettato a tassazione al momentodell’assegnazione o esercizio.

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Work 4 Equity

Prestatori di servizi Al fine di consentire alle Start-up Innovative e agli Incubatori certificati l’accesso a servizidi consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, è previsto un regimedi non imponibilità degli apporti di opere e servizi (c.d. work-for-equity) nonché dei creditimaturati a fronte delle opere e servizi resi a favore delle Start-up Innovative e degliIncubatori certificati.

● Beneficiari: collaboratori e consulenti che prestano opere e servizi in assenza di un vincolo disubordinazione (i.e. diversi da lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi)

● Requisiti oggettivi: azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi (no diritti per l'acquisto/sottoscrizione)

● Tali apporti sono pertanto esenti da qualsiasi imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggettiche li hanno effettuati (i.e. non concorrono alla formazione del reddito imponibile) , né al momento dell’emissionedelle azioni, delle quote ovvero degli strumenti finanziari (Circ. 10/E del 16 marzo 2005) né al momentodell’ultimazione dell’opera o del servizio

● Plusvalenza: assoggettate a tassazione in capo al soggetto alienante al momento della cessione

● Resta ferma l'applicazione dell'IVA sulla prestazione (se dovuta): il prestatore del servizio deve emettere regolare fattura

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Decreto 2.0 & Startup Innovativa

Case study

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Caso

Founder: professore universitario ordinario

Asset: Domanda di brevetto depositata

● Nota: una startup può qualificarsi come innovativa sia nel caso sia

titolare di un brevetto già concesso ovvero abbia depositato la domanda

di brevetto

Deal: 1.5 mio round di financing da parte di

un’industria farmaceutica

● Soluzione

• Costituzione di una start-up

innovativa da parte del founder

1# Case Study

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Start-up innovativa si o no?● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono

quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale:

● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi;

● non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione

● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo d’azienda

● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non è superiore a 5 mio;

● non distribuisce utili e non ha distribuito utili

● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: ~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al

15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione

~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata; ovvero in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in possesso di semplice laurea magistrale

~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o programma per elaboratore registrato

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Caso

Founder: professore universitario ordinario

Asset: Domanda di brevetto depositata

● Nota: una startup può qualificarsi come innovativa sia nel caso sia

titolare di un brevetto già concesso ovvero abbia depositato la domanda

di brevetto

Deal: 1.5 mio round di financing da parte di

un’industria farmaceutica

1# Case Study

● Soluzione

• Costituzione di una start-up

innovativa da parte del founder

• Conferimento/cessione del brevetto

alla startup innovativa da parte del

founder

• Aumento di capitale della start-up

innovativa, sottoscrizione e

versamento dell’aumento di capitale

da parte dell’industria farmaceutica

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2# Case Study

● Caso

• Founder: ingegnere ricercatore

universitario e 2 consulenti a partita

IVA

• Asset: software di titolarità di una

società incubata presso un polo

universitario- Requisito di innovazione: non è rispettato il requisito di

innovazione relativo alle privative industriali poiché questo

riguarda esclusivamente diritti registrati; è rispettato in questo

caso l’ulteriore requisito del terzo dei dipendenti/collaboratori è

dottore di ricerca

• Deal: 250k+ 250k di seed financing

dei business angels

● Soluzione• Uscita del socio ricercatore

universitario dalla società incubata presso il polo universitario

• Costituzione di una start-up innovativa da parte del ricercatore universitario e dei 2 consulenti

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Start-up innovativa si o no?● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono

quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale:

● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi;

● non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione

● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo d’azienda

● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non è superiore a 5 mio;

● non distribuisce utili e non ha distribuito utili

● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: ~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al

15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione

~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata; ovvero in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in possesso di semplice laurea magistrale

~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o programma per elaboratore registrato

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2# Case Study

● Soluzione• Uscita del socio ricercatore

universitario dalla società incubata presso il polo universitario

• Costituzione di una start-up innovativa da parte del ricercatore universitario e dei 2 consulenti

• Cessione del software e dei diritti di utilizzazione economica connessi alla startup innovativa

• Rinuncia da parte degli sviluppatori del software ai diritti sul software

• Delibera di aumento di capitale da parte della start-up innovativa; sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale da parte dei business angels

● Caso

• Founder: ingegnere ricercatore

universitario e 2 consulenti a partita

IVA

• Asset: software di titolarità di una

società incubata presso un polo

universitario- Requisito di innovazione: non è rispettato il requisito di

innovazione relativo alle privative industriali poiché questo

riguarda esclusivamente diritti registrati; è rispettato in questo

caso l’ulteriore requisito del terzo dei dipendenti/collaboratori è

dottore di ricerca

• Deal: 250k+ 250k di seed financing

dei business angels

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● Caso• Founder: serial enterpreteneur con

diversi business avviati

• Asset: piattaforma web di uno dei

business già avviati

• Deal: 2.5 mio Series A

● Soluzione

• Costituzione di una società di capitali

• Cessione del ramo d’azienda alla

società di capitali neo costituita

3# Case Study

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Start-up innovativa si o no?● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono

quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale:

● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi;

● non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione

● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo d’azienda

● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non è superiore a 5 mio;

● non distribuisce utili e non ha distribuito utili

● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: ~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al

15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione

~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata; ovvero in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in possesso di semplice laurea magistrale

~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o programma per elaboratore registrato

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● Caso• Founder: serial enterpreteneur con

diversi business avviati

• Asset: piattaforma web di uno dei

business già avviati

• Deal: 2.5 mio Series A

3# Case Study

● Soluzione

• Costituzione di una società di capitali

• Cessione del ramo d’azienda alla

società di capitali neo costituita

• Aumento di capitale e sottoscrizione

e versamento dell’aumento di

capitale da parte del venture

capitalist

In questo caso la società di capitale non può essereconsiderata una “start-up innovativa” e beneficiaredei relativi vantaggi:

• la start-up innovativa non può essere costituita da unafusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o ramo d’azienda

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● Soluzione• Costituzione di una società a

responsabilità limitata semplificata:- Costituzione per atto pubblico innanzi a

notaio, sulla base di un modello standard di

atto costitutivo, senza la corresponsione di

oneri notarili

- Il capitale sociale deve essere almeno pari ad

Euro 1 ed inferiore ad Euro 10.000

- All’atto della costituzione il capitale sociale

deve essere interamente sottoscritto e versato

nelle mani degli amministratori

- Gli amministratori devono essere soci

● Caso

• Founder: 3 startuppers under 25

• Asset: mobile app

• Deal: bootstrapping

4# Case Study

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Start-up innovativa si o no?● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono

quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale:

● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi;

● non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione

● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo d’azienda

● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non è superiore a 5 mio;

● non distribuisce utili e non ha distribuito utili

● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: ~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al

15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione

~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata; ovvero in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in possesso di semplice laurea magistrale

~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o programma per elaboratore registrato

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© Bird & Bird LLP 2014

● Soluzione• Costituzione di una società a

responsabilità limitata semplificata:- Costituzione per atto pubblico innanzi a

notaio, sulla base di un modello standard di

atto costitutivo, senza la corresponsione di

oneri notarili

- Il capitale sociale deve essere almeno pari ad

Euro 1 ed inferiore ad Euro 10.000

- All’atto della costituzione il capitale sociale

deve essere interamente sottoscritto e versato

nelle mani degli amministratori

- Gli amministratori devono essere soci

● Caso

• Founder: 3 startuppers under 25

• Asset: mobile app

• Deal: bootstrapping

4# Case Study

Può essere una “startup innovativa”?

SI, la start-up innovativa è una società di capitali

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Venture Capital

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Venture Capital

-Fatturato trascurabile, spesso tendente a zero

- Perdite d’esercizio consistenti

- Elevato bisogno di cassa per investimenti

Redditività

Private Equity

Estinzione

Maturazione

Turn-Around

Start-Up

Declino

Tempo

Ciclo di vita di un’impresa

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http://www.mckinsey.com/insights/strategy/strategic_principles_for_competing_in_the_digital_age

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Page 37© Bird & Bird LLP 2014

Venture Capital

• Soldi in azienda

• Partecipazioni di minoranza

• Settori altamente innovativi

• Aziende giovani, piccole, in perdita

• Puro rischio equity

• Ritorno atteso dell’investimento: 10X

Private Equity

● Acquisto di aziende (soldi ai precedentiazionisti)

● Partecipazioni di controllo

● Settori tradizionali

● Aziende consolidate e profittevoli

● Finanza strutturata (debito)

● Ritorno atteso dell’investimento: 2-3X

Venture Capital vs “Private Equity”

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Il Venture Capital é strutturato attraverso la gestione di un fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori istituzionali

Investitori Istituzionali, (es. Fondi Pensione,

Assicurazioni, Banche, Corporate)

Fondo Venture Capital

i.e. il 70% €

Società private

€ contro partecipazioni di minoranza in società private

Privati

i.e. il 30% €

Gli investitori rinunciano alla liquidità per 10-12 anni in attesa di un alto rendimento!

http://fundersandfounders.com/inside-the-investors-mind-jeff-clavier-early-investment/

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Financial StandpointVenture capitalist investment game

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Page 40© Bird & Bird LLP 2014

Seed

Start-Up

Second stage financing

First stage financing

Fase di sviluppo della società

Early Stage Late Stage

Tempo

Stadio di Investimento

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(Com)Passionate

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Page 42© Bird & Bird LLP 2014

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© Bird & Bird LLP 2014

http://fundersandfounders.com/serial-entrepreneurs-how-to-pursue-multiple-opportunities/

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No Man's Land

No Man’s Land

No Man’s Land

Market Market

Model Model

Management

Management

MoneyMoney

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Market IssuesCustomer Satisfaction Gross MarginProduct Commoditization Profitable Clients Profitable ProductsCustomer PromisesCost of Customer AcquisitionInnovation

Management IssuesCEO RoleExecutionReportsPrioritiesExperienceAgilityAlignmentAccountabilityTalent

Sviluppare nuovi modelli in linea con la crescita della società che consentano di massimizzare i profitti

Ridurre il rischio dell'investimento

Individuare il mercato/clienti più profittevoli e i costi di acquisizione

Model IssuesKey MetricsNew Products Infrastructure for Growth Profitability at Scale SystemsCompetition Strategy Forecasting Growth Initiatives

Money Issues:CapitalCompensationReducing RiskForecastingSpeed Limit Exit StrategyValueCapital AllocationROI on Assets and People

"Right people in the right position"

https://www.linkedin.com/today/post/article/20140611215423-17884711-the-top-5-execution-habits-of-great-companies?trk=object-title

Qual è uno dei tratti distintivi delle great companies che manca in tutte le altre? "A leadership team that gets the right thingsdone with effective execution habits".

Secondo uno studio condotto dalla Harvard Business School Press, circa il 90% delle strategie fallisce: l'abilità di implementare una strategia è infatti più importante della strategia stessa.

Habit 1: Get radically objective about the business

Habit 2: Set a clear direction by focusing on a handful of priorities

Habit 3: Align the team through routine communication

Habit 4: Keep score to hold each other accountable

Habit 5: Adapt and learn quickly

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Business case - Airbnb

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Business case - Starbucks

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http://www.nytimes.com/2014/06/16/us/starbucks-to-provide-free-college-education-to-thousands-of-workers.html?smid=fb-nytimes&WT.z_sma=US_STP_20140616&bicmp=AD&bicmlukp=WT.mc_id&bicmst=1388552400000&bicmet=1420088400000&_r=3

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Legal StandpointCome protegge un VC la sua partecipazione di minoranza?

● I VC tipicamente acquisiscono una partecipazione di minoranza a fronte di standard protection tools:• Azioni di categoria diversa anche con diritti di voto statutari / Diritti

particolari dei soci

• Liquidazione privilegiata

• Clausole anti-diluzione

• Regole di corporate governance da Statuto e Patti Parasociali

• Exit right

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Legal StandpointCome assicura un VC la realizzazione dei propri target?

● Gli exit target di un VC sono negoziati alla chiusura del deal - Exit timeframe

- Tag along

- Drag along

- Mandato a vendere

● Altre previsioni:- Lock-Up per manager chiave

- Bad Leaver/Non concorrenza per Soci Fondatori

- Incentivi per il management

- Controllo delle remunerazioni

- Diritti di informazione

- Diritto di sottoscrivere nuovi aumenti di capitale

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Management Standpoint

● I tre fattori di un deal di successo1. TEAM

2. TEAM

3. TEAM

● Come un VC cerca ed incentiva il Team?• Selezione

- CV

- Track record

- DD sul fondatore

• Incentivi- Equity (sei un imprenditore!)

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It's better to have a good team with a poor idea than a brilliant idea with a poor team

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Come si struttura un deal di Venture Capital

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La Fase di Investimento

Timetable (3-5 mesi)

Struttura dell’operazione

Due diligence

Analisi preliminare Negoziazione Closing

Individuazione punti essenziali per valutare la validità dell’operazione

Individuazione strutture legali e fiscali dell’operazione

Individuazione aree di rischio

Predisposizione dei contratti tipici

Disciplina dei rischi emersi nella fase precedente

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L’attività di Due Diligence

Fotografia dello stato di fatto e di diritto della società in un dato momentoDue diligence

• In senso generico: nella sua traduzione letterale (diligenza dovuta) individua il parametro di diligenza adeguata per eseguire una determinata operazione commerciale.

• In senso specifico: la verifica accurata di una realtà aziendale che si rende necessaria per valutare la convenienza di determinate operazioni e che per questo deve essere eseguita in maniera adeguata alla cura di tale esigenza specifica.

Indagine volta ad accertare e descrivere gli elementi significativi di un’attività imprenditoriale (c.d. target) o di alcuni suoi aspetti allo scopo di ridurre i rischi specifici dell’operazione e di ridurre asimmetrie informative

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L’attività di Due Diligence

Indagine diretta ad una eventuale revisione del prezzo e/o adeguamento delle garanzie rilasciate e collegata alla regolamentazione della gestione dell’attività aziendale nel periodo transitorio

Dopo il closing

Prima delle negoziazioni

Indagine conoscitiva volta a manifestare un interesse nell’operazione

Durante le negoziazioni

Verifica delle dichiarazioni rilasciate dal venditore e ricerca delle aree di rischio

Dopo il preliminare e

prima del closing

Verifica dell’impostazione contrattuale adottata rispetto alla reale situazione di fatto

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Term Sheet

Principali caratteristiche: Riassume i principali termini e condizioni di un possibile investimento di capitale

Non ha natura vincolante, ad eccezione delle clausole di

• Due Diligence

• Esclusiva

• Confidenzialità

• Consulenti e spese

• Legge applicabile e foro competente

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Accordi tipici

Accordo di Investimento

Patto Parasociale

Statuto

• diritti di nomina dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo

• diritti dell’Investitore in relazione a decisioni strategiche della società

• exit strategy

• representations & warranties

• condizioni e modalità dell’investimento

• regola i reciproci rapporti dei Soci nonché le rispettive prerogative e diritti

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Clausole Principali

Strumenti contrattuali di tutela del rischio:• Milestone

• Representations & Warranties (proprietà intellettuale, autorizzazioni, contenzioso)

Governance• Azioni di categoria diversa anche con diritti di voto statutari / Diritti particolari dei soci

• Liquidazione privilegiata

• Clausole anti-diluzione

• Regole di corporate governance da Statuto e Patti Parasociali

• Lock-Up per manager chiave

• Bad Leaver/Non concorrenza per Soci Fondatori

• Incentivi per il management

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Clausole Principali

Exit strategy• Diritto di Prelazione/Diritto di Prima Offerta• Drag-along (obbligo di seguito)• Tag-along (o priorità nella vendita ovvero diritto di covendita)• Mandato a vendere (sino al 100% della società)

Altre caratteristiche di un investimento VC• Partecipazione di investitori interni• Riscatto delle azioni• Dividendi privilegiati• Diritti negli aumenti di capitale successivi• Diritti di informazione• Controllo delle remunerazioni

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Startup Mind

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http://www.entrepreneur.com/article/234544

http://talent.linkedin.com/blog/index.php/2014/06/5-of-the-worlds-most-unique-jobs-photos

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Avv. Massimiliano D'Amico

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