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Comunità Montana “Vallo di Diano”
“Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale”
CUP: D35I08000070006
POR FESR Campania 2007/2013Obiettivo Operativo 5.1
E-Government e E-Inclusion
Indicazioni per la predisposizione dei Regolamenti comunali di risparmio energetico per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni - Prodotto P 34
Informazioni sul documento
Titolo de documento: INDICAZIONI ENERGETICHE NEL RUEC P34
Codice del documento: AIRT_GL_AZ_INDICAZIONI ENERGETICHE AL RUEC versione1.doc
Autori del Documento: Ing. Alessandra Zambrano
Versione: 1.0 Status:
Data consegna: 30/04/2013
1
SommarioPremessa................................................................................................................................................................. 3
Agenda 21................................................................................................................................................................3
Il Codice Concordato................................................................................................................................................5
Il patto dei sindaci....................................................................................................................................................7
Protocollo ITACA......................................................................................................................................................9
Direttive Regionali e Provinciali (PTCP)..................................................................................................................13
Contenuti del RUEC nella legislazione nazionale e regionale.................................................................................17
Le indicazioni energetiche al RUEC........................................................................................................................19
Quadro Normativo in materia di energetica ed ambiente.....................................................................................19
Contenuti eco-energetici del RUEC........................................................................................................................27
In ambito territoriale urbanistico...........................................................................................................................29
In ambito edilizio....................................................................................................................................................37
Incentivazione all’utilizzo di sistemi ecocompatibili...............................................................................................59
Conclusioni.............................................................................................................................................................59
Bibliografia.............................................................................................................................................................61
2
Premessa
Nel presente documento sono riportate le indicazioni in materia di energetica per la redazione del
Regolamenti Urbanistici Edilizi Comunale RUEC in ottemperanza della legislazione comunitaria, nazionale e
regionale e nel rispetto degli strumenti urbanistici sovraordinati (regionale PTR e provinciale PTCP).
Prodotto P34. Questo argomento è stato argomento di discussione nella scuola Marco Tullio Cicerone,
mediante in laboratorio che ha visto impegnati 20 allievi dell’istituto per geometri; il lavoro svolto in
collaborazione con le scuole si riporterà una relazione finale con allegati.
Ogni contenuto al RUEC in materia di energetica è corredato da una proposta per l’incentivazione
dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e all’adozione di tecniche di risparmio energetico. Nei seguenti
paragrafi sono riportate delle note introduttive relative ad Agenda 21 il codice concordato, il patto dei
sindaci, il protocollo Itaca, un breve repertorio normativo e le linee strategiche di PTR e PTCP.
Agenda 21
Le direttive di Agenda 21 e le successive integrazioni, risultato di nuovi summit internazionali, come quello
di Aalborg del 1994 e di Kyoto del 1997, hanno determinato il costituirsi, all’interno di ciascun Paese
sottoscrittore, di comitati di redazione di Agenda 21Locali ed ciascun Paese o entità territoriali
amministrativamente omogenee, come Regioni, Provincie, Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco
hanno provveduto ad una “taratura” di linee guida rappresentative ed utili nelle realtà locali, creando
versioni di A21L puntuali.
Su scala europea, i principi dello sviluppo sostenibile hanno dato vita a diverse direttive comunitarie:
- Dir. 2002/91/CE ”rendimento energetico nell’edilizia”;
- Dir. 2006/32/CE “efficienza degli usi finali dell’energia servizi energetici”;
- Dir. 1992/42/CE “requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili
liquidi o gassosi”;
- Regolamento CE n.1980/2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio
di qualità ecologica;
- Dir. 1991/156/CE “rifiuti solidi", per citare solo le principali riguardanti l’efficienza energetica, i materiali
da costruzione e l’ambiente. Direttive recepite in Italia e che hanno adeguato ed ampliato il nostro
panorama legislativo:
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- Legge 9/1/1991 n.10 ”norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- DLgs. 19/8/2005 n.192 “attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”;
- DLgs. 29/12/2006 n.311 “disposizioni correttive ed integrative al decreto n.192 del 2005, relativo al
rendimento energetico nell’edilizia”;
- DPR 26/8/1993 n.412 “regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”;
- DPR 21/12/1999 n.551 “regolamento recante modifiche al DPR 112/99”;
- DPR 21/4/1993 n.246 “regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione”;
- D.Lgs. 3/4/2006 n.152 “norme in materia ambientale”,
e a livello regionali (ovvero in Campania):
- Legge Regionale 22/12/2004 n.16 “norme sul governo del territorio”
-REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 659 - Area Generale
di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - Indirizzi in
materia energetico - ambientale per la formazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC),
ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 16/2004 (con allegato).
Questa normativa rispecchia le esigenze dei cittadini, delle varie figure professionali, degli Enti locali stessi
e, in generale di tutti gli “stakeholders” coinvolti nel processo di trasformazione urbana e di utilizzo del
territorio, pertanto la disciplina urbanistica ha l’obiettivo primario di garantire il benessere sociale tramite
processi che siano :
a) sostenibili per l’ambiente durante l’intero processo, dalla produzione alla dismissione con
l’eventuale riciclo dei materiali, deve essere sempre garantito il prelievo oculato di materie prime
non rinnovabili e l’utilizzo intenso di quelle rinnovabili e la produzione di rifiuti, quantitativamente
e qualitativamente, non nocivi,
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b) energeticamente efficienti, infatti devono essere usate tecniche di risparmio passivo e ricorso
intensivo a fonti energetiche rinnovabili. Tali processi devono essere attuati tramite norme chiare,
oggettive, raggiunte attraverso procedure razionali e scientifiche nonostante, al contempo, esse si
fondino su discipline eterogenee (climatologia, biologia, fisica tecnica,ecc.) e debbano rispettare
regole contenute, come visto, in un ampio ed altrettanto eterogeneo sistema di leggi.
Il Codice Concordato
Nel 1998, la Conferenza Nazionale Energia Ambiente portò alla stesura, a cura dell’ENEA, di una serie di
linee guida ed obiettivi da perseguire in ambito urbano per il raggiungimento di quei livelli di qualità, di
risparmio ed efficienza, indicati nei principi della “Carta delle città europee per un modello urbano
sostenibile” (Aalborg, 1994), rispettosa degli impegni assunti a Kyoto nel ’97 e contenente le direttive di
Agenda A21. Questo insieme di obiettivi sono stati riassunti nel “Codice concordato di raccomandazioni per
la qualità energetico ambientale di edifici e spazi aperti”, fatto proprio e sottoscritto da CNA (Consiglio
Nazionale Architetti), CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri), INU (Istituto Nazionale Urbanistica), ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e ISEA
(Innovazione Sviluppo Edilizia Ambiente) oltre che da associazioni diverse (es. codice concordato A.N.C.Ab.,
Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti) ed ha costituito una prima griglia ufficiale su cui hanno
cominciato a strutturarsi le linee attuative degli strumenti urbanistici degli Enti Locali.
Il soggetto principale coinvolto per il raggiungimento degli obiettivi è la Pubblica Amministrazione, in
quanto le viene riconosciuto il ruolo di protagonista delle modifiche al territorio, sia che le attui
direttamente o tramite pubblico concorso, sia che disciplini l’edilizia di natura privata.
Nei 18 articoli del codice sono affrontati i seguenti argomenti:
obiettivi da raggiungere, quelli dell’elevata qualità energetico ambientale degli interventi volti
ad incidere sul territorio, nell’attuazione di programmi di riqualificazione urbana, recupero
edilizio e urbano, edilizia di sostituzione, pianificazione di nuovi insediamenti e utilizzo del
suolo;
organizzazione, prevedendo, nel rispetto delle leggi vigenti, delle modifiche al proprio interno
per il perseguimento degli obiettivi del codice (ad esempio creazione di appositi uffici, di un
catasto energetico, ecc.);
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scelte in materia di interventi nel territorio in relazione alla qualità energetico ambientale di
edifici e spazi aperti,
studio approfondito del territorio e delle sue peculiarità, il modo di poter in seguito intervenire,
mantenendo sempre in equilibrio il bilancio tra attività antropiche e capacità ambientali;
risorsa “acqua”, per indirizzare verso il risparmio, l’efficienza delle reti ed il recupero di acque
piovane e grigie;
risorsa “aria”, per una corretta localizzazione degli insediamenti edilizi in rapporto alle attività
industriali e qualità anche all’interno degli edifici;
risorsa “suolo”, per indirizzare verso modelli insediativi compatibili con la morfologia dei luoghi,
permeabilità del suolo ed utilizzo di indici di fabbricabilità espressi in termini di mq. n. u. / mq.
(metro quadro netto utile /metro quadro) anziché mc/mq;
risorsa “verde”, per un utilizzazione razionale e rispettosa del verde in quanto parametro di
qualità bioclimatica in ambito urbano e predisposizione di misure atte a garantire il rispetto
delle specie locali ed il loro utilizzo per interventi di riqualificazione del territorio;
risorse energetiche, per migliorare l’efficienza delle reti di distribuzione e degli impianti
all’interno degli edifici;
indicazioni per provvidenze e agevolazioni, al fine di incentivare il costruire sostenibile.
Si è concluso di adottare dei principi base in urbanistica, ovvero;
di evitare il consumo di suolo e la frammentazione, preferendo interventi di sostituzione all’interno
dell’edificato rispetto ai nuovi insediamenti. Gli strumenti urbanistici saranno corredati da carte
redatte utilizzando indici energetici fondiari (rapporto fabbisogno energetico/densità edilizia) per
stabilire le priorità di intervento e per prevedere il fabbisogno energetico di edifici e gruppi di
edifici;
di corredare gli strumenti urbanistici cartografia di base aggiuntiva una contenente indicazioni sul
soleggiamento, sui venti, sul reticolo idrografico minore, linee elettriche, gasdotti, distribuzione dei
campi elettromagnetici, inquinamento atmosferico, studi epidemiologici locali, ecc.;
di studiare la mobilità intorno all’edificio, controllo in fase progettuale dell’influenza del traffico
veicolare sull’edificato, e di preferire parcheggi sotterranei al di sotto degli edifici;
di valutare e migliorare l’acustica degli ambienti, mediante remotizzazione delle fonti di rumore,
l’uso di barriere insonorizzanti preferibilmente naturali (verde, rilievi, ecc.);
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di disegnare l’assetto urbano tenendo conto delle interazioni con i venti principali ai fini del
raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti o, qualora necessario, prevedere
elementi di protezione da correnti fredde;
Pertanto le tipologie di progetti d’intento dovranno essere orientate:
alla durabilità del costruito e conservazione delle risorse, gestione ecologica dei caratteri dell’area
per il miglior utilizzo delle risorse (microclima, morfologia, vegetazione, altri edifici, caratteri del
suolo e del sottosuolo, presenza di specchi d’acqua) e organizzazione dei lotti tale da ridurre l’
“isola di calore”;
alla gestione energetico ambientale, efficienza degli impianti ma anche facendo ricorso intensivo
alla cogenerazione, al teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano, mediante sistemi
centralizzati di climatizzazione e contabilizzazione individuale dei consumi;
alla salubrità e comfort, attraverso, soprattutto, una verifica preliminare dei progetti che
garantiscano elevati standard qualitativi, come, ad esempio, la compatibilità elettromagnetica degli
impianti e la previsione obbligatoria dell’inserimento di locali idonei, finalizzati alla raccolta e
stivaggio dei rifiuti differenziati destinati al riciclaggio e/o alla eliminazione;
alla redazione di una relazione a corredo della documentazione canonica di ogni progetto
contenente informazioni in materia di energetica e sull’efficienza gestionale e sulla valutazione del
costo energetico ambientale dell’intervento.
Il patto dei sindaci
L’Unione europea conduce la lotta globale contro il cambiamento climatico e ne fa la sua massima priorità.
L’ UE si e’ impegnata a ridurre le sue emissioni globali di almeno il 20% sotto il livello del 1990 ed entro il
2020. Gli enti locali svolgono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici
dell’UE. Il Patto dei Sindaci e’ una iniziativa europea con cui le città, le agglomerazioni urbane e le regioni si
impegnano volontariamente di ridurre queste emissioni di CO2 oltre questo traguardo del 20%.
Questo impegno formale deve essere conseguito mediante l’attuazione dei piani di azione per l’ energia
sostenibile (SEAP) e quindi preparare:
- un inventario delle emissioni di base (BEI)
- un piano di azione per l’energia sostenibile (SEAP)
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Il BEI e’ una premessa per l’elaborazione del SEAP in quanto da’ informazioni sulla natura degli enti che
emettono CO2 nel territorio dell’ente locale e consentirà in tal modo di scegliere le azioni adeguate. Gli
inventari elaborati negli anni scorsi consentiranno di determinare se le azioni conseguano sufficienti
riduzioni di CO2 e se sono necessarie ulteriori azioni.
Il piano di azione per l'energia sostenibile (SEAP) e' un documento chiave che mostra come i firmatari del
Patto raggiungeranno gli impegni presi per il 2020. Utilizza i risultati dell'inventario delle emissioni di base
per individuare i migliori campi d'azione e le migliori possibilità per raggiungere il traguardo di riduzione del
CO2 dell'ente locale.
Definisce le misure di riduzione concreta assieme all'arco temporale ed assegna le responsabilità che
traducono la strategia a lungo termine in azione. I firmatari si impegnano a presentare i loro SEAP entro
l'anno che segue l'adesione. Il SEAP non dovrebbe essere considerato come un documento fisso e rigido,
dato che le circostanze cambiano, e dato che le azioni in corso forniscono risultati ed esperienza, per
questo e' utile rivedere il piano su base regolare. Ricordarsi che le opportunità di intraprendere la riduzione
delle emissioni sorgono con ogni nuovo progetto di sviluppo da provare da parte degli enti locali. Gli impatti
connessi alla perdita di tale occasione possono essere rilevanti e dureranno molto nel tempo. Ciò significa
che l'efficienza energetica e le considerazioni per la riduzione delle emissioni dovrebbero essere tenute in
considerazione per tutti i nuovi sviluppi anche se il SEAP non e' ancora stato finalizzato o approvato.
Il Patto dei Sindaci riguarda azioni a livello locale di competenza degli enti locali. Il SEAP si dovrebbe
concentrare sulle misure aventi come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 ed il consumo finale di
energia da parte degli utilizzatori finali. L'impegno del Patto copre l'intera area geografica dell'ente
firmatario (città, agglomerazioni urbane e regioni). Inoltre, il SEAP dovrebbe includere azioni che riguardano
sia il settore pubblico che quello privato. Tuttavia, ci si attende che gli enti locali svolgano uno ruolo
esemplare che prenda in considerazioni misure di primo piano connesse ai propri edifici, agli impianti ed al
proprio parco macchine. L'autorità locale può decidere di porsi come traguardo una riduzione delle
emissioni CO2 come una "riduzione assoluta" od una "riduzione pro-capite" .
Gli obiettivi principali di settore riguardano edifici, impianti e strutture nonché i trasporti urbani. Il SEAP può
anche includere azioni che riguardano la produzione di energia elettrica locale (sviluppo di PV, energia
eolica, CHP, miglioramento nella generazione di energia locale) e generazione di
riscaldamento/raffreddamento locale.
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Il SEAP dovrebbe coprire aree in cui gli enti locali possono influenzare il consumo di energia a lungo termine
(come la pianificazione dell'assetto territoriale), incoraggiare i mercati per ottenere prodotti e servizi
efficienti dal punto di vista energetico (appalti pubblici) come cambiamenti negli schemi di consumo
(lavorando con “stakeholder” e cittadini). Al contrario, il settore industriale non e' un obiettivo chiave del
Patto dei Sindaci, cosicché gli enti locali hanno la facoltà di scegliere se attuare o meno azioni in tale
ambito.
In ogni caso, gli impianti coperti dallo ETS (Piano europeo di scambio delle emissioni CO 2) dovrebbero
essere esclusi, sempre che non siano stati inclusi in piani anteriori implementati dagli enti locali. L'orizzonte
temporale del Patto dei Sindaci è il 2020. Pertanto il SEAP deve contenere il chiaro schema delle azioni
strategiche che l' ente locale deve intraprendere al fine di poter raggiungere gli obiettivi al 2020.
Il SEAP può coprire un arco temporale maggiore ma in questo caso dovrebbe contenere obiettivi e valori
intermedi sempre per l'anno 2020.
Protocollo ITACA
La Regione Campania, con la L.R. n. 19/2009 come modificata dalla L.R. n. 1/2011, si è dotata del
"Protocollo Itaca Campania sintetico". Tale direttiva tecnica promuove ed incentiva l'uso dei materiali per
l'edilizia sostenibile, definisce i criteri di valutazione della sostenibilità edilizia ed urbana che garantiscano
elevate prestazioni energetico-ambientali.
Il "Protocollo Itaca Campania sintetico" nasce a valle del "Protocollo ITACA", che sviluppa il "Sistema di
valutazione energetico-ambientale degli edifici", elaborato dal gruppo di lavoro interregionale in materia di
bioedilizia, istituito presso ITACA (Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e della
compatibilità ambientale), strumento prestazionale condiviso ed adottato dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome in data 15 gennaio 2004.
Il Sistema di valutazione adottato dalla Campania, nella versione sintetica, è strutturato in 15 criteri
selezionati, afferenti a 5 macro-aree di valutazione:
Condizioni del sito,
Consumo di risorse,
Carichi ambientali,
Qualità ambientale indoor
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Qualità del servizio.
ITACA, “Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale”, è un organo
tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la materia degli appalti pubblici e
opera da molti anni nel campo della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici.
Nel 2004 la conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome italiane, ha approvato lo
strumento di valutazione denominato “Protocollo Itaca”, derivato dalla metodologia “Green Building
Challange”, che è il risultato di una ricerca internazionale a cui ha partecipato anche l’Italia.
Gli studi relativi ad ITACA sono nati dall’esigenza di un sistema di certificazione che identificasse i processi e
definisse i ruoli e le responsabilità in relazione alle attività di valutazione e di certificazione di sostenibilità
energetica e ambientale degli edifici.
ITACA, attraverso un accordo di collaborazione, ha identificato l’associazione no - profit IISBE Italia2 quale
partner tecnico - scientifico per supportare, sviluppare e mantenere il sistema di certificazione delle Regioni
italiane. Nel contesto nazionale ITACA è usato principalmente per la certificazione ambientale di edifici e
per promuovere la sostenibilità attraverso gli incentivi finanziari, i regolamenti edilizi e i programmi di
pianificazione del territorio.
Il protocollo ITACA prende in esame sette aree di valutazione:
qualità ambientale degli spazi esterni,
consumo di risorse,
carichi ambientali,
qualità dell’ambiente interno,
qualità del servizio,
qualità della gestione,
trasporti.
La prima area di valutazione “qualità ambientale degli spazi esterni”, analizza il rapporto tra l’edificio e lo
spazio esterno in relazione all’inquinamento atmosferico, acustico e luminoso. La seconda area di
valutazione “consumo di risorse” analizza le risorse impiegate dall’edificio (energia, acqua, materiali). La
terza area di valutazione “carichi ambientali” analizza l’impatto che l’edificio ha sul’ambiente esterno. La
“qualità dell’ambiente interno” valuta le strategie per il miglioramento della qualità nello spazio interno
come isolamento acustico, controllo del comfort termico e degli inquinanti. La “qualità del servizio” si
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concentra sulle forme di monitoraggio che riguardano gli impianti. La “qualità della gestione” è riferita alla
documentazione tecnica che interessa l’edificio. L’ultima area “trasporti” valuta i servizi di trasporto locale.
Ad ogni area di valutazione appartengono categorie di requisiti e rispettive caratteristiche ed esiste un
sistema per pesare in modo differente ogni ambito.
A livello internazionale sono presenti altri strumenti in materia di certificazione di sostenibilità eco-
energetica nell’edilizia, basati essenzialmente sull’attribuzione di un punteggio proporzionale al numero dei
parametri di sostenibilità (codificati a priori) rispettati in fase di progettazione e che danno corpo ad una
classifica di qualità, in base alla quale si beneficia di premi o incentivazioni di vario tipo. Così l’inglese
BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method), probabilmente il più
completo e collaudato, lo statunitense LEED (Leadership in Energy and Environmental Design green building
rating system), il francese HQE (Haute Qualitè Environnementale), il GBC (Green Building Challenge) di
origine canadese. Quest’ultimo, grazie alla sua flessibilità ed alla adattabilità del metodo, è alla base di
schemi di procedura utilizzati in diversi Paesi.
Il Protocollo Itaca, si fonda sul modello GBC e sugli studi effettuati dalla Regione Emilia Romagna, che per
prima nel 2001, aveva individuato i “requisiti cogenti”, ovvero quelli minimi da rispettare per legge ed i
“requisiti volontari” che definiscono qualità aggiuntive dell’intervento da incentivare facendo ricorso ad
agevolazioni. Per la completezza e per la validità del metodo, è divenuto il principale riferimento degli Enti
Locali che hanno redatto o si apprestano a redigere propri regolamenti sul tema. Gli stessi “Indirizzi in
materia energetico – ambientale” seguiti alla L 16/04 della Regione Campania, fanno riferimento al
Protocollo ITACA per l’edilizia sostenibile.
E’ interessante segnalare il Decalogo dell’edilizia sostenibile, contenuto nelle parti iniziali del protocollo:
ricercare uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, dell’ambiente urbano e
dell’intervento edilizio;
tutelare l’identità storica delle città e favorire il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati
alla tradizione degli edifici,
contribuire, con azioni e misure, al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili;
costruire in modo sicuro e salubre;
ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
utilizzare materiali di qualità certificata ed eco-compatibili;
progettare soluzioni differenziate per rispondere alle diverse richieste di qualità dell’abitare;
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garantire gli aspetti di “Safety” e di “Security” dell’ edificio;
applicare la domotica per lo sviluppo di una nuova qualità dell’abitare;
promuovere la formazione professionale, la progettazione partecipata e l’assunzione di scelte
consapevoli nell’attività edilizia.
Il sistema di certificazione energetico-ambientale costituisce la parte più innovativa del protocollo. Esso è
composto da una serie di schede di valutazione dei singoli requisiti, sulle sette aree tematiche
precedentemente indicate, ovvero qualità ambientale degli spazi esterni, risparmio di risorse, carichi
ambientali, qualità dell’ ambiente interno, qualità del servizio, qualità della gestione,trasporti.
A ciascun requisito va assegnato un punteggio compreso tra -2 e 5, dove lo zero rappresenta il valore del
punteggio riferibile alla normativa o alla pratica costruttiva corrente. In base al punteggio finale ottenuto
(calcolabile attraverso un sistema di medie pesate tra i punteggi ottenuti nelle 7 aree di valutazione), le
Amministrazioni possono definire l’entità degli incentivi da applicare al progetto edilizio.
Tab. 1 - Criteri di valutazione del Protocollo ITACA
Il punteggio viene assegnato in base alle indicazioni e al metodo di verifica riportati nella “Scheda
descrittiva” di ogni criterio di valutazione.
Le informazioni riportate su ogni scheda sono:
o l’esigenza, ovvero l’obiettivo di qualità ambientale che si intende perseguire;
o l’indicatore di prestazione, che può essere di tipo quantitativo o qualitativo.
Quest’ultimo viene descritto sotto forma di possibili scenari:
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o l’unità di misura, solo nel caso di indicatore di prestazione quantitativo;
o il metodo di verifica, che definisce la procedura per determinare il livello di prestazione
dell’edificio rispetto al criterio di valutazione;
o le strategie di riferimento, che indica a livello non vincolante e di indirizzo possibili soluzioni
per ottimizzare la prestazione dell’edificio rispetto al criterio di valutazione;
o la scala di prestazione, che definisce il punteggio ottenuto dall’edificio in base al livello
dell’indicatore di prestazione determinato applicando il metodo di verifica;
o i riferimenti legislativi; sono i dispositivi legislativi di riferimento a carattere cogente o
rientranti nella prassi progettuale;
o i riferimenti normativi; sono le normative tecniche di riferimento utilizzate per determinare
le scale di prestazione e le metodologie di verifica;
o le note, in cui eventualmente possono essere chiariti aspetti relativi alla verifica del criterio.
Direttive Regionali e Provinciali (PTCP)
Questo lavoro è stato redatto nel pieno rispetto delle direttive della Regione Campania e della Provincia di
Salerno.
A livello regionale, lo strumento d’indirizzo per la sostenibilità energetica della Regione Campania è di certo
rappresentato dalle “Linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore
energetico”, approvate con il D.G.R. 4818 del 25/10/2002.
Le linee guida hanno definito gli obiettivi, le strategie e le politiche del territorio della Campania, puntando
prioritariamente alla riduzione del deficit del bilancio elettrico, con l’introduzione di interventi sia dal lato
dell’offerta che dei consumi.
La necessità esistente che vede una soluzione soprattutto nell’aumento dell’offerta di energia elettrica, ha
portato la Regione Campania ad integrare successivamente le Linee Guida con il D.G.R. 3533 del 5/12/2003
che ha approvato l’“Analisi del fabbisogno di energia elettrica in Campania: bilanci di previsione e
potenziamento del parco termoelettrico regionale”, definendo così le esigenze del comparto generativo
termoelettrico regionale.
La Regione Campania nel luglio 2004 ha poi adottato la procedura per l’autorizzazione degli impianti che
secondo il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, all’art. 12 prevede un procedimento conclusivo, la “Conferenza
di Servizi”, per semplificare l’iter amministrativo, da sempre problematico per gli operatori, compresi quelli
del settore eolico. In seguito con la Legge n. 244/07, le competenze autorizzative sono state delegate dalle 13
Regioni esclusivamente alle Province, modificando il suddetto articolo. Le difficoltà esistenti nelle
procedure autorizzative del comparto delle rinnovabili hanno portato poi all’approvazione nel Luglio del
2006 delle “Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per
la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”.
Le competenze regionali sono state poi nuovamente estese dal D. Lgs 311/06, quale integrazione e
modifica del precedente D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che prevede interventi volti all’efficienza
energetica, mirati soprattutto al comparto edilizio.
La normativa nazionale chiedeva poi la predisposizione di sistemi di certificazione e di controllo che la
Regione Campania ha istituito attraverso le Linee Guida per lo svolgimento del Procedimento Unico di cui al
comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n.387. Considerata la mancanza di indirizzi specifici
nazionali e il più veloce dinamismo normativo comunitario, recepito a livello nazionale ma devoluto su scala
regionale, anche la Regione Campania ha emanato le Linee Guida nel 2006, che dopo qualche anno di
applicazione hanno richiesto aggiornamenti, dovuti anche all’esperienza maturata nel contempo.
Pertanto, la DGR 962 del 30/05/2008 nell’ambito dell’aggiornamento del PASER 2008-2011 ha predisposto
e approvato le nuove “Linee di Indirizzo strategico del Piano Energetico Ambientale Regionale”,
modificando alcune parti dell’art. 12 del D. Lgs 387/03.
Il comma 8 dell’art. 20 della Legge Regionale 20 gennaio 2008 n. 1, legge finanziaria 2008 della Regione
Campania, aveva intanto previsto l’adozione del Piano energetico ambientale regionale (PEAR), che
“costituisce urgente ed inderogabile necessità di disciplina della materia energetica in Campania”; la
procedura di approvazione è stata definita al comma 9 dello stesso articolo.
La Regione Campania pone così le basi per una politica energetica dagli obiettivi ben definiti, che
sostengano la produzione e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l’installazione di impianti nelle
strutture produttive, creando altresì un sistema campano di imprese ad alto contenuto tecnologico nel
settore delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
La Provincia di Salerno ha lo scorso anno 2012 approvato il Piano di Coordinamento Provinciale (PTCP). In
particolare nel titolo IV delle norme di attuazione del PTCP sono indicate e le direttive per le norme di
attuazione al PUC e per i regolamenti Urbanistici ed Edilizi comunali, in particolare sono indicati i principi
generali per la definizione delle densità territoriali, gli indirizzi localizzativi e i criteri per gli insediamenti,, in
essi si fa specifico riferimento all’impiego di tecnologie per le prestazioni energetiche degli edifici, per
favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, per contribuire
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alla limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra, nonché per mitigare l’inquinamento luminoso, nel
rispetto degli indirizzi in materia energetico-ambientale di cui alla deliberazione della giunta Regionale n.
659/2007 e delle linee guida in materia di edilizia residenziale sociale di cui alla Deliberazione della giunta
regionale della Campania n. 572 del 22 luglio 2010. Inoltre si fa specifico riferimento all’utilizzo di tecniche e
materiali dell’architettura bioclimatica, la sistemazione degli spazi scoperti destinati a parcheggio con
pavimentazioni semipermeabili, quali quelle in grigliato erboso, e per le strutture esistenti, il miglioramento
della qualità architettonica e dell’organizzazione spaziale complessiva.
Inoltre nell’allegato 0.1.3 politiche energetiche del PTCP di Salerno sono presentate le linee strategiche per
il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità energetica che saranno di riferimento per i piani energetici e
piani urbanistici generali ai diversi livelli (provinciali, intercomunali e comunali). Tali linee potranno
contribuire alla realizzazione degli obiettivi o influire sul loro perseguimento mediante azione atte a:
favorire l’evoluzione verso un sistema energetico caratterizzato da una consistente produzione
energetica diffusa (generazione distribuita), volta ad assicurare un maggiore equilibrio tra impianti
di grossa taglia ed impianti di taglia medio-piccola e a contenere i costi di trasporto dell’energia,
anche previo accertamento della presenza di significativi fabbisogni energetici in prossimità agli
impianti per la produzione diffusa;
favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili che massimizzino il risparmio e l’impiego di
energia con il minimo impatto ambientale salvaguardando nel contempo l’assetto idrogeologico, la
tutela del suolo, le risorse idriche anche termali, la qualità dell’acqua e dell’aria;
favorire la riduzione della domanda di energia - termica ed elettrica - dei nuovi insediamenti
residenziali, commerciali e produttivi;
promuovere la cogenerazione ad alto rendimento sul territorio provinciale quale tecnologia
primaria di produzione di energia e fondamentale misura di mitigazione degli impatti sulla qualità
dell’aria e sulle emissioni climalteranti degli impianti energetici;
promuovere le fonti rinnovabili ad elevata compatibilità (solare termico, solare fotovoltaico e solare
passivo) con particolare attenzione al potenziale di sviluppo negli usi termici e in particolare nelle
strutture residenziali e di servizio a carattere stagionale (alberghi, campeggi, residenze temporanee,
servizi balneari, etc.) o con forte variabilità del fabbisogno;
promuovere i sistemi di teleriscaldamento per la copertura del fabbisogno termico civile;
promuovere la certificazione energetica degli edifici;
promuovere l’incentivazione di tecnologie a risparmio energetico, la diffusione di buone pratiche e
di azioni di informazione e sensibilizzazione;
15
promuovere accordi con i distributori di energia per azioni mirate sul territorio e sul patrimonio di
proprietà provinciale;
razionalizzare gli impianti termici e i sistemi di distribuzione, a vantaggio del potenziamento e della
ristrutturazione di impianti presenti in siti industriali esistenti e in aree dismesse interessate da
processi di riconversione;
promuovere l’evoluzione degli strumenti urbanistici ed edilizi per il miglioramento della qualità
energetica ed ambientale degli edifici attraverso vincoli ed incentivi urbanistici;
promuovere l’evoluzione delle politiche agricole, conciliando l’agricoltura di qualità con le esigenze
di un miglioramento del grado di approvvigionamento energetico;
incrementare il grado di coinvolgimento dei Comuni, anche promuovendo e favorendo nei Comuni
con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, la redazione di uno specifico studio (Piano
d’Azione Energetico Comunale), in analogia con i contenuti del piano comunale relativo all'uso delle
fonti rinnovabili di energia di cui al comma 5, art. 5 della legge 10/1991.
La strategia di base del PTCP consiste nel favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili, orientando gli strumenti di
pianificazione comunale verso l’apertura, ove ne esistano le condizioni, all’impiego delle rinnovabili.
Le norme del PTCP riguardano l’integrazione delle fonti rinnovabili nel layout urbano, ed in particolare negli
edifici (integrazione, ad esempio, della fonte solare termica nelle abitazioni, ecc.), ed inoltre il superamento
delle barriere amministrative che, in molti casi ne hanno limitato l’utilizzo (non sono infatti tanto le barriere
di tipo tecnologico quanto quelle di tipo amministrativo ad averne ostacolato la diffusione; a tal proposito, il
PTCP si pone sia come strumento ordinatore della pianificazione sottordinata – ossia la pianificazione di
settore –, che come strumento orientativo della pianificazione comunale, atto a favorirne un impiego più
generalizzato).
Sul lato domanda di energia, per quanto riguarda il tema degli usi energetici del sistema insediativo, le
strategie del PTCP forniscono indicazioni riguardo agli standard energetici, sicuramente in relazione alle
tecniche di costruzione dei nuovi insediamenti, ma forse anche riguardo agli usi energetici in generale.
Un corretto concetto di risparmio energetico negli edifici comprende sia sistemi passivi che attivi. Prima di
tutto il fabbisogno termico dell’edificio deve essere ridotto tramite opportune azioni sull’involucro edilizio. In
una seconda fase, si devono applicare le migliori tecnologie possibili per coprire la nuova domanda di
energia.
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La maggior parte degli edifici esistenti sono caratterizzati da elevati consumi termici, sia a causa delle
dispersioni di calore per trasmissione attraverso le pareti, i tetti, il pavimento e le finestre sia per le perdite
di calore per ventilazione attraverso le fessure dell’involucro.
Le azioni rivolte al miglioramento dell’aspetto energetico dell’edificio sono quindi prevalentemente legate
alla riduzione delle dispersioni termiche tramite isolamento termico e tramite aperture finestrate più
resistenti al passaggio del calore.
Si è preferito intervenire con prescrizioni o raccomandazioni che fissino criteri generali tecnico-costruttivi,
tipologici ed impiantistici idonei a facilitare e valorizzare l’impiego di fonti energetiche rinnovabili ed
assimilate per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione, la
dotazione di apparecchiature elettriche degli edifici in relazione alla loro destinazione d’uso ed in stretto
rapporto con il tessuto urbano e territoriale circostante. Tali indicazioni hanno, tra gli obiettivi strategici, la
diminuzione delle potenze installate assolute e specifiche (kW/m2), dei consumi energetici assoluti e
specifici (kWh/m2/anno) e di conseguenza la riduzione delle emissioni in atmosfera a parità o migliorando il
servizio reso.
Esse non sono riferite unicamente agli edifici di nuova costruzione, ma anche a quelli sottoposti ad opere di
ristrutturazione. Riassumendo, le linee di indirizzo del PTCP riguardano l’integrazione di sistemi attivi e
passivi di risparmio energetico nelle diverse tipologie di edifici attraverso i regolamenti edilizi (suggerendo,
ad esempio, azioni sull’involucro edilizio; rendendo necessarie inoltre considerazioni sull’uso della
ventilazione, riscaldamento ed illuminazione naturale negli edifici e considerazioni sulle dotazioni di
apparecchiature elettriche); l’incentivazione alla certificazione energetica degli edifici (in modo tale da
permettere a locatari e futuri proprietari di abitazioni di discernere tra edifici di scarsa qualità edilizio -
architettonica ed edifici invece di buona qualità); inoltre la sollecitazione ad adottare nei distretti industriali
servizi energetici comuni (favorendo in tal senso la razionalizzazione dei consumi e l’ottimizzazione dei costi
energetici attraverso il meccanismo dell’idoneità).
Contenuti del RUEC nella legislazione nazionale e regionale
Si riportano di seguito le prescrizioni normative relative ai contenuti del RUEC contenute nel Testo unico
per l’edilizia DPR 380/01 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare all’Art. 4 (L) - Contenuto
necessario dei regolamenti edilizi comunali (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33):
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1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la
disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-
estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli
interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Mentre la Legge regionale 16/04 delle Regione Campania riporta i seguenti contenuti all’Art. 28 -
Regolamento urbanistico edilizio comunale:
1. Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l’attività
concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina gli
aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli
arredi urbani.
2. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegate, definisce i criteri per
la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori.
3. Il Ruec specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico -ambientale in
conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di giunta regionale.
Mentre all’Art. 29 - Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale
1. Il Ruec è adottato dal consiglio comunale e depositato presso la sede del comune. Del deposito è
data notizia su due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere
determinate dagli statuti comunali.
2. Nel termine di trenta giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni al Ruec adottato.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il
consiglio comunale approva il Ruec, decidendo contestualmente in ordine alle osservazioni, sempre
in coerenza con il Puc e le Nta.
Della approvazione è dato avviso mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione
Campania. Copia integrale del Ruec è trasmessa alla provincia e depositata presso la casa comunale
per la libera consultazione.
3. Il Ruec è approvato contestualmente all’approvazione del Puc ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
4. Le varianti e gli aggiornamenti al Ruec sono sottoposti al procedimento di formazione di cui al
presente articolo.
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Le indicazioni energetiche al RUEC
Il presente documento è stato impostato in modo che possa essere uno strumento operativo flessibile e
quindi adattabile adeguato alla realtà in cui ci si trova, di volta in volta, ad operare e che possa essere
quindi di ausilio per la redazione del RUEC da parte di ogni come del Vallo di Diano.
Si sviluppa, difatti, secondo due Macroaree, “Regolamentazione degli interventi sugli spazi urbani aperti” e
“Regolamentazione degli interventi sugli edifici” , che al loro interno contengono le principali indicazioni,
obbligatorie e raccomandate, in tema di bioedilizia e di efficienza energetica, nel rispetto della normativa
vigente. Alla prima Macroarea possono essere ricondotti tutti quegli articoli che, nei regolamenti
urbanistici, riguardano le strade, il verde pubblico e pertinenziale, l’edificazione di lotti, gli spazi inedificati,
l’installazione di antenne per la telefonia, ecc. mentre alla seconda Macroarea, afferiscono quelli inerenti la
nuova edificazione e le ristrutturazioni, la qualità ambientale ed il comfort, i requisiti funzionali, ecc. Le
indicazioni possono essere, in fase operativa, integrate o semplificate a seconda di quanto emerge dagli
studi in situ ed in base agli input che provengono dall’Amministrazione stessa. La suddivisione in Macroaree
ed Indicazioni, inoltre, consente di avere uno strumento versatile che può essere utilizzato:
tal quale, come allegato “energetico – ambientale” al regolamento già in vigore presso l’Ente;
per integrare l’intero Regolamento Edilizio, sia in caso di nuova redazione, sia in caso di
adeguamento, estrapolandone di volta in volta il preciso tematismo che può riguardare l’articolo
che si stà redigendo.
Quadro Normativo in materia di energetica ed ambiente
Riferimenti Normativi Nazionali
Il modello di Ruec è stato elaborato nel rispetto della normativa italiana vigente in materia di sostenibilità
ambientale ed efficienza energetica, segnatamente delle seguenti Leggi e Decreti emanati dal Governo
Italiano e della Regione Campania e delle Direttive Europee, in particolare si riporta di seguito
l’inquadramento normativo:
I Regolamenti europei che incidono sulle politiche del clima e dell'energia a livello locale. La Direttiva sulla
Performance Energetica degli Edifici (2002/91/EC) stabilisce i seguenti obblighi per gli Stati Membri:
• creare un metodo per calcolare/misurare la performance energetica degli edifici
• stabilire degli standard minimi di performance per gli edifici nuovi/ristrutturati
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• creare un piano di certificazione che informi i potenziali acquirenti o locatari degli edifici (residenziale,
commerciale, ecc...) sulle performance energetiche degli edifici in questione
• mostrare il certificato di performance energetica in tutti gli edifici pubblici
• creare un piano di ispezione sui sistemi di riscaldamento e raffreddamento di una certa dimensione
Tale regolamento doveva essere recepito da tutti gli Stati Membri già nel Gennaio 2006 (con possibili ritardi
al Gennaio 2009 per alcuni capitoli).
Repertorio Normativo
La Regione Campania ha raggruppato per tematiche la legislazione europea, nazionale e regionale, come di
seguito riportato:
Norme in materia ambientale
Comunità Europea
Direttiva 91/156/CE del 18 marzo 1991, rifiuti solidi
Direttiva 91/689/CE del 12 dicembre 1991, rifiuti pericolosi
D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale Rendimento energetico nell’edilizia e
uso razionale dell’energia Comunità europea
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva
93/76/CEE del Consiglio
Libro Verde - Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento
energetico nell'edilizia;
Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda,
alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
Comunicazione COM (2009) 490 "Piano di Azione sulla Mobilità Urbana" volto a stabilire le azioni
da attuare tramite programmi e strumenti
Direttiva 93/116/EC del 17 Dicembre 1993 che adatta la Direttiva sul Progresso Tecnico
80/1268/EEC connessa al consumo di carburante degli autoveicoli
Direttiva 2009/28/EC sulla promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili
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Direttiva 2003/30/EC sulla promozione dell'uso dei biocarburanti per altri carburanti rinnovabili per
il trasporto
Direttiva 2006/32/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 Aprile 2006, sull'efficienza
dell'uso finale dell'energia e sui servizi energetici e che annulla la Direttiva del Consiglio 93/76/E
Legislazione nazionale
Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia.
D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con
combustibili liquidi o gassosi.
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 5.
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
Delibera n. 224/00 dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas
Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW.
Decreto 24 aprile 2001 del Ministero dell'Industria Individuazione degli obiettivi quantitativi per
l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Decreto 18 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive Modifiche e integrazioni al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia
di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79".
Decreto Legge coordinato con la legge di conversione n.55/2002 Misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale
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Deliberazione n. 42 del 19 marzo 2002 Condizioni per il riconoscimento della produzione
combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (deliberazione n. 42/02).
Decreto Ministero Attività Produttive 4 luglio 2005 Il decreto definisce i criteri per l''incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Circolare 24/05/2006; Ministero dello Sviluppo Economico – Chiarimenti e precisazioni riguardanti
le modalità applicative del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Decreto Ministeriale 27/07/2005; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Norma
concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e
2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo n. 192 del 2005, relativo al rendimento energetico nell'edilizia
L 9/1/1991 n.10 ”norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
DPR 21/4/1993 n.246 “regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione”.
DPR 26/8/1993 n.412 “regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia”.
L 5/01/1994 n.36 “disposizioni in materia di risorse idriche”.
DLgs 11/05/1999 n.152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole”.
DPR 21/12/1999 n.551 “regolamento recante modifiche al DPR 112/99”.
Lr Campania 22/12/2004 n.16 “norme sul governo del territorio”.
DLgs. 19/8/2005 n.192 “attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”.
DLgs. 3/4/2006 n.152 “norme in materia ambientale”.
22
DLgs. 29/12/2006 n.311 “disposizioni correttive ed integrative al decreto n.192 del 2005, relativo
al rendimento energetico nell’edilizia”.
Delibera di G.R. n.659 del 18/4/2007 “Indirizzi in materia energetico – ambientale per la
formazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), ai sensi del comma 3 dell’art.28
della L.R. 16/04”.
Delibera di G.R. n.834 del 11/5/2007 “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da
allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come
previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del
territorio".
Prodotti da costruzione
Comunità Europea
Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti
da costruzione.
Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 riguardante l'indicazione del consumo
degli apparecchi domestici di energia e di altre risorse, tramite etichettatura e informazioni
uniformi relative ai prodotti.
REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17
luglio2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità
ecologica.
Legislazione nazionale
Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993
Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.
Inquinamento acustico
Comunità Europea
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 14 del 08/05/2000 2000/14/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
DIRETTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2002 relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
23
Legislazione nazionale
D.P.C.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno".
Legge 26 ottobre 1995, n°447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico".
D.P.C.M. 14 novembre1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio
dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art 3 , comma 1, lettera b), e dell'art. 2
commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n°447 -Legge quadro sull'inquinamento acustico".
D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori
dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore".
Legislazione Regionale Deliberazione N. 2436 - Area Generale di Coordinamento N. 5 Ecologia
Tutela Ambiente C.I.A. - Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee guida
regionali.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale".
Norme Regionali
Linee Guida per la zonizzazione acustica; Deliberazione Giunta Regionale N. 2436 del 1 agosto 2003
(Strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali).
Inquinamento atmosferico
Comunità europea
Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento.
Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria
ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.
Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i
valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente.
Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria nell'ambiente.
Legislazione nazionale
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Decreto Legislativo n. 351 del 4 agosto 1999
Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria
nell'ambiente.
Decreto Ministeriale n. 60 del 2 aprile 2002
Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite
di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.
D.M. 01 ottobre 2002 n. 261 Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione
preliminare della qualità dell’aria ambiente, criteri perl’elaborazione del piano e dei programmi di
cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351
G.U. Serie Gen.le n° 272 del 20.11.2002.
Norme Regionali
Delibera n. 286 del 19 gennaio 2001 - Disciplinare tecnico-amministrativo per il rilascio delle
autorizzazioni e pareri regionali in materia di emissioni in atmosfera.
Delibera n. 4102 - Seduta del 5 agosto 1992. Art. 4 punto d) D.P.R. 203/88. Fissazione dei valori
delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e
tenendo conto delle Linee Guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.Con allegato.
Inquinamento elettromagnetico
Comunità Europea
Raccomandazione U.E. 199/519/CE - Raccomandazione del consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla
limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
Legislazione nazionale
D.P.C.M. 23 aprile 1992 - Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla
frequenza
industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.
Norme Regionali
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Legge regionale 24 novembre 2001 n. 13 - Prevenzione dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti - B.U.R.C. speciale del 29 novembre 2001.
Legge regionale 24 novembre 2001 n. 14 Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla
esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni. B.U.R.C.
speciale del 29 novembre 2001.
Delibera di Giunta Regionale 30 maggio 2003 n. 2006 - L.R. 24/11/01 n. 14 “Linee Guida per
l’applicazione della L.R. n. 14 /01 –Modifiche ed integrazioni al documento approvato con
deliberazione di G.R. n. 3202/02”.
Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2003 n. 3684 - L.R. 14701 "Tutela igienico sanitaria della
popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni" - D. Lgs. 259/03 "Codice delle comunicazioni elettroniche" -
Determinazioni . - B.U.R.C. n. 7 del 16 febbraio 2004.
Inquinamento idrico
Comunità europea
Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate
al consumo umano.
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
Direttiva 2006/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2006
concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico
della Comunità.
Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
Legislazione nazionale
Decreto Legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
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Legislazione regionale
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 33 DEL 18 GIUGNO 2007
Inquinamento luminoso
Legislazione regionale
Legge Regionale Campania, 25 luglio 2002, n. 12 (Norme per il contenimento dell'inquinamento
luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela
dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non
professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici).
Edilizia Sostenibile
"Protocollo ITACA" per la valutazione energetico - ambientale di un edificio, sviluppato dall’”Istituto
per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale” (ITACA), che
rappresenta un’associazione federale senza finalità di lucro, nata nel 1996 per volontà delle
Regioni italiane al fine di operare il miglior raccordo con le istituzioni statali attraverso azioni ed
iniziative concordate e condivise dal sistema regionale e attivare un confronto permanente tra le
stesse regioni, gli enti locali e gli operatori nazionali del settore.
Contenuti eco-energetici del RUEC
In materia di energetica il regolamento Urbanistico ed edilizio Comunale RUEC deve contenere degli
articoli riguardanti la sostenibilità Energetico-Ambientale degli interventi edificatori e degli spazi urbani
aperti.
In particolare sono di ambito territoriale- Urbanistico i seguenti argomenti:
1. Relazione sul sito sul sito dell’intervento
2. Riduzione dell’impatto edilizio
3. Prevenzione del consumo del suolo
4. Permeabilità degli spazi urbani aperti
5. Compensazione ecologica preventiva
6. Corridoi ecologici
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7. Riduzione dell’effetto “isola di calore”
Sono di ambito edilizio:
8. Orientamento degli edifici
9. Geometria degli edifici
10. Materiali da costruzione
11. Isolamento termico dell’involucro
12. Controllo della radiazione solare
13. Ventilazione naturale e ricambi d’aria nell’edificio
14. Efficienza dell’impianto termico
15. Efficienza dell’impianto elettrico
16. Efficienza dell’ impianto idrico
17. Certificazione energetica dei fabbricati
18. Contenimento delle risorse idriche
19. Tetti verdi
20. Verde verticale
21. Protezione degli effetti del gas Radon
22. Benessere acustico dell’interno dell’edificio
23. Rifiuti solidi urbani
24. Serre bioclimatiche
25. Pannelli fotovoltaici ed altri impianti tecnologici sugli edifici
26. Prescrizioni per la redazione di progetti di opere pubbliche e private
27. Disciplina del verde su aree pubbliche
28. Abbattimento e potatura di alberature private
Si analizzeranno di seguito gli argomenti esposti nel precedente indice, per ciascuno si indicheranno le
prescrizioni normative e si proporranno delle possibili forme di incentivazione.
In ambito territoriale urbanistico
Relazione sul sito dell’interventoAffinché gli interventi edilizi siano compatibili con il contesto ambientale e possano assumere le migliori
condizioni ai fini dell’utilizzo dell’energia, in forma attiva e passiva, è necessaria la perfetta integrazione
dell’edificio nel sito.
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Nelle lottizzazioni e nelle nuove edificazioni, è opportuno a tal fine, preliminarmente alla fase
progettuale, redigere una relazione sul sito che contenga informazioni su:
o caratteristiche fisiche del luogo, come pendenze, vie di scorrimento dell’acqua, posizione
rispetto al corso del sole nelle diverse stagioni, ecc.;
o indicazione di edifici e strutture adiacenti, relazione dell’area con strade esistenti, altre
caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell’appezzamento,
ecc.);
o le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o nelle adiacenze;
o gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le
condizioni fitosanitarie generali;
o direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti;
o indicazione della presenza, sul lotto o nelle vicinanze di fonti di inquinamento e di siti a
“rischio da incidente rilevante” (fabbriche, centrali di produzione d’energia, elettrodotti,
antenne radio-televisive, ecc.).
Sulla base dell’analisi precedente, il tracciamento delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli
edifici dovrà tendere a:
o garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la
massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore condizione (21
dicembre);
o consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri
edifici o strutture adiacenti per limitare l’eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se
ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
o garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati
o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi
di acqua calda sanitaria);
o trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale
degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini,ecc.);
o predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti
prevalenti invernali e dall’eccessiva insolazione estiva.
La relazione sul sito dovrà essere parte integrante della documentazione da presentare in sede di
richiesta di permesso di costruire e dovrà contenere i seguenti elaborati grafici:
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o tavola in scala 1:2000 sulle “caratteristiche geologiche” del sito, contenente n.1 planimetria
ed un numero opportuno di sezioni da cui evincere la natura e la stratigrafia del sottosuolo,
con particolare attenzione alle sue potenzialità geotermiche;
o tavola in scala 1:2000 sulla “esposizione” del sito secondo i punti cardinali, contenente n.1
planimetria;
o tavola in scala 1:2000 sulla “clivometria” del sito, contenente n.1 planimetria e n.2 sezioni
verticali fatte nelle direzioni più rappresentative, dalle quali evincere agevolmente
l’andamento del terreno;
o tavola sulle “caratteristiche microclimatiche” essenziali del luogo, contenente 1)un grafico,
sovrapposto alla planimetria in scala adeguata, che indichi i venti secondo la loro intensità,
direzione,
o uno schema riportante la temperatura media, l’eliofania media, la piovosità media per
ciascuno dei 12 mesi, e le indicazioni climatiche riportate all’art.2 e nell’allegato “A” del
DPR 412/93;
o tavola in scala opportuna sulla “presenza vegetale” rilevante del sito, ovvero n.1
planimetria dove sono evidenziate le varie presenze sul sito (arboree, arbustive, ecc), uno
schema sinottico delle stesse, annotate secondo specie, età, dimensioni e condizioni
fitosanitarie generali;
o tavola in scala 1:2000 sulle “ombre portate”, contenente n.1 planimetria dalla quale si
evincono le ombre che edifici e/o ostacoli fissi, posti nelle adiacenze del sito in oggetto,
proiettano sullo stesso;
o tavola in scala 1:2000 sulle “emergenze paesaggistiche ed architettoniche” visibili dal sito,
contenente n.1 planimetria con l’indicazione dei punti di scatto delle foto di veduta ed il
relativo corredo fotografico;
o tavola in scala 1:2000 o 1:5000 sulla “presenza di fonti inquinanti”, contenente n.1
planimetria nella quale sono evidenziate tutte le particolari strutture potenzialmente
dannose e/o fonti di “rischio da incidente rilevante” ai sensi del DLgs 334/99 e 238/05
(industrie, centrali di produzione energetica, depositi di combustibili, elettrodotti, antenne
radio-televisive o di telefonia, ecc.), poste entro un raggio di 1000 m dal sito in oggetto.
Riduzione dell’impatto edilizio Per tener conto di due parametri fondamentali della eco-sostenibilità di una trasformazione urbana: la
permeabilità del suolo e la presenza della vegetazione, si potrà rendere obbligatorio calcolare l’indice R.I.E.
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Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio e verificare che rispetti i limiti imposti, nelle nuove edificazioni,
nelle ristrutturazioni estese di aree esterne, nel mantenimento dei suoli inedificati, negli interventi di
qualsiasi natura su fondi e/o edifici esistenti che incidano sulle superfici esterne esposte alle acque
meteoriche (coperture, terrazze, sistemazioni esterne, cortili, aree verdi, aree pavimentate, ecc.) nonché in
tutte le trasformazioni urbane ed edilizie soggette al permesso di costruire.
Prevenzione del consumo di suoloPrima di dar corso a trasformazioni che implicano il consumo di nuovo suolo, si dovrà prioritariamente
trasformarle in aree già urbanizzate, ma non più funzionali al loro primario uso.
Permeabilità degli spazi urbani apertiOgni intervento edilizio ed urbano altera l’originario equilibrio del luogo, primo fra tutti quello idrico. Le
enormi superfici impermeabili degli agglomerati urbani, provocano un intenso ruscellamento dell’acqua
piovana, con conseguente erosione superficiale ed impoverimento delle falde acquifere nel sottosuolo.
Diviene fondamentale, per ridurre l’impatto ambientale degli interventi antropici, limitare al massimo la
creazione di superfici impermeabili a favore di quelle drenanti.
Si potrà prevedere delle forme di incentivazione per ridurre la impermeabilizzazione degli spazi aperti e
favorire l’utilizzo di tecniche di bio-architettura, ad esempio:
o Nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni delle aree pertinenziali esterne, è
obbligatorio prevedere che la superficie (calpestabile e carrabile) permeabile sia almeno
pari al 50% dell’intera superficie dell’intervento. Tale obiettivo deve essere attuato tramite
tecniche che consentano di avere la massima capacità drenante e di aerazione della
superficie, unitamente ad una compattezza che consenta di resistere ad una molteplicità di
condizioni di carico, impedendo lo sprofondamento del terreno e consentendo la rapida
percolazione delle acque con conseguente rifornimento della falda; impieghino materiali
con ottime qualità di resistenza fisico-chimica, ecologici, riciclati e riutilizzabili.
o Nelle aree adibite a parcheggio, è obbligatorio che le superfici degli stalli di stazionamento
dei veicoli siano di tipo drenante
o E’ opportuno, ove possibile, che siano di tipo drenante anche le superfici delle strade
carrabili secondarie e di servizio così come quelle di viali e percorsi pedonali, restando
garantite al contempo le condizioni di sicurezza per i fruitori.
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Compensazione ecologica preventivaPer tutte le trasformazioni del territorio che implicano il passaggio da suolo libero ovvero agricolo nel suo
stato di fatto o nella sua potenzialità ad urbanizzato e indipendentemente dalla loro destinazione
urbanistica, dovranno essere rispettati i seguenti criteri a loro volta ispirati al principio della compensazione
ecologica preventiva:
a) per ogni tipo di urbanizzazione, ad esclusione delle infrastrutture energetiche ed idrauliche nelle
loro parti interrate, per ogni mq di superficie territoriale oggetto di trasformazione urbanistica
occorre cedere e attrezzare a verde ecologico 2 m2 di superficie in pianta, riducibili a 1 m2 nel caso
di insediamenti ed edifici ad elevate prestazioni ecologiche ed energetiche e laddove l’effetto sulla
mobilità urbana privata sia irrilevante;
o per ogni tipo di realizzazione di infrastruttura, ad esclusione delle infrastrutture energetiche ed
idrauliche nelle loro parti interrate, e per ogni tipo di impianto, per ogni mq di superficie occupata
(data dalla sommatoria delle parti effettivamente coperte e dalle parti di rispetto che rientrano
nelle aree di pertinenza dell’infrastruttura) occorre cedere e attrezzare a verde ecologico 2 m2 di
superficie in pianta, riducibili a 1 m2 nel caso di infrastrutture su ferro e servizi socio-sanitari e
scolastici.
In entrambi i casi le aree da cedere e le attrezzature ecologiche da realizzare costituiscono la
compensazione ecologica dovuta per i consumi di suolo prodotti. Tali aree si aggiungono alla
dotazione di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico previste dalla legge ovvero dal piano
dei servizi, ivi comprese quelle destinate al verde pubblico. Le aree si possono reperire altrove
rispetto al luogo di trasformazione, ma all’interno del comune ove tale trasformazione ricade, fatte
salve diverse previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale.
o Il permesso di costruire o altro titolo edilizio equipollente deve prevedere, prima dell’inizio dei
lavori:
a) la preventiva cessione al soggetto pubblico delle aree nella misura suddetta o l’individuazione di
aree pubbliche o private da sottoporre a contratto di valorizzazione ambientale ed ecologica;
b) la definizione delle opere ambientali ed ecologiche da realizzare;
c) l’effettivo inizio della realizzazione di tali opere.
o Gli interventi o opere o attrezzature a verde ecologico consistono nella realizzazione di nuovi
sistemi naturali permanenti che vanno ad aumentare il bilancio ecologico del comune (siepi, filari,
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prati permanenti, boschi, aree umide, ecc). A completamento di tali opere ecologiche sono
ammesse le opere per la fruizione ecologico ambientale (i percorsi pedonali e quelli ciclabili,
piccole opere di consolidamento del suolo, ridisegno dei canali e rogge, ecc..) in misura tale da non
superare il 30% del costo complessivo delle attrezzature a verde ecologico.
o Aree ed interventi devono rispondere a esigenze e interessi collettivi e di pubblica utilità e devono
essere tali da consentire il conseguimento di un disegno di valorizzazione ecologico ed ambientale
messo a punto dall’amministrazione pubblica, con adeguate procedure di partecipazione.
o Le province e i parchi regionali e i parchi locali di rilevanza potranno emanare delle linee guida e
dei progetti d’area, che diverranno riferimenti prioritari per l’attuazione delle compensazioni.
o Il richiedente del permesso di costruire deve farsi carico di tutti gli oneri di acquisizione/cessione
delle aree e di realizzazione delle opere . E‘ ammessa la monetizzazione (pari al valore di mercato
delle aree in quel comune sommato a quello degli interventi) solo nei due seguenti casi:
a) nel caso il comune abbia individuato aree di sua proprietà dove localizzare o ambiti da acquisire
in modo prioritario per gli interventi di compensazione ecologica (solo qualora la cubatura in gioco
sia inferiore ai 5.000 m3 v.p.p.);
b) nel caso il richiedente abbia individuato delle aree di imprese agricole o enti pubblici disponibili
a stipulare dei contratti con il comune di uso di valorizzazione ecologico ambientale della durata
minima di 30 anni; in questo caso le monetizzazioni saranno riversate a questi soggetti per la
realizzazione degli interventi di compensazione e la loro gestione.
o Per la gestione delle opere ecologiche realizzate il comune può avvalersi degli imprenditori agricoli.
Corridoi EcologiciAl fine di limitare la frammentazione degli ambienti naturali e per assicurare la comunicazione tra gli
habitat ecologici, è opportuno nelle lottizzazioni, negli interventi riguardanti il verde urbano, pubblico e
privato, nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni totali delle aree esterne, prevedere continuità tra le
sistemazioni a verde, in modi opportuni e compatibili con i diritti di terzi.
Laddove una continuità diretta non sia possibile (es. per la presenza di una strada), allora è opportuno
prevedere dei passaggi artificiali esclusivi, costituiti da:
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o cavalcavia, di adeguata larghezza e capacità di carico, atti ad accogliere la stessa copertura
vegetale dei lembi verdi che mettono in comunicazione e ad assicurare il passaggio
indisturbato di animali, pollini, ecc.;
o sottopassi per ungulati;
o tunnel per anfibi, utili per garantire gli spostamenti degli animali ed evitare il verificarsi di
incidenti stradali.
o E’ altresì importante, per proteggere i volatili durante i loro spostamenti, dotare le barriere
fono-isolanti trasparenti poste ai lati delle strade di grande traffico, di sagome adesive
(raffiguranti rapaci), con una densità di 1 sagoma ogni 1,5 m2 di superficie vetrata.
Tali misure ed accorgimenti, possono condurre alla creazione di una vera e propria rete ecologica che da un
lato, riduce l’impatto antropico ed urbano sull’ambiente, dall’altro, crea una “struttura verde” all’interno
dell’abitato la quale, superando il semplice concetto di standard verde minimo obbligatorio, è realmente in
grado di migliorare la qualità della vita urbana, mitigando i picchi climatici, abbattendo drasticamente
l’inquinamento e fornendo ossigeno, innanzitutto.
Riduzione dell’effetto “isola di calore”Il fenomeno del surriscaldamento urbano, dovuto alla proprietà di immagazzinare e trasmettere calore dei
materiali impiegati nelle costruzioni (dagli edifici alle sistemazioni urbanistiche), può essere mitigato
efficacemente soprattutto tramite un’adeguata progettazione delle aree circostanti gli edifici.
E’ opportuno prevedere i seguenti accorgimenti:
o controllo dell’albedo della pavimentazione, degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, parcheggi,
ecc.) che permette di ridurre le temperature superficiali con effetti sul comfort esterno e sulla
riduzione dei carichi solari nel condizionamento degli spazi chiusi. Le superfici chiare hanno un
albedo più alta delle superfici scure (si assume per il bianco valore massimo di albedo, pari a 1,
per il nero valore 0). La semplice scelta di materiali ad elevato albedo per la realizzazione delle
superfici urbane dovrà essere effettuata nella direzione della riduzione delle temperature delle
superfici (e quindi la quantità di energia che esse re-irraggiano nello spettro dell’infrarosso) e
sui carichi di raffrescamento garantendo nel contempo effetti sul comfort e benessere delle
persone (evitare gli sbalzi termici freddo interno-caldo esterno).
o ricorso al verde, che ha un valore non soltanto decorativo ma dovrà essere progettato e
quantificato in modo da produrre effetti sul microclima dell’area mitigando i picchi di
temperatura estivi grazie all’evapotraspirazione ed inoltre consentire l’ombreggiamento per
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controllare l’irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le
diverse ore del giorno;
o considerare il coefficiente di riflessione di ciascuna superficie e calcolare il coefficiente di
riflessione medio dell’area in esame, pesando ogni singolo coefficiente di riflessione in base
all’area di ogni superficie: la formula Cm in modo da poter controllare i parametri di re-
irraggiamento .
o Per quanto riguarda gli edifici, è opportuno disporre la vegetazione o altri schermi in modo tale da
massimizzare l’ombreggiamento estivo delle seguenti superfici, in ordine di priorità:
- le superfici vetrate e/o trasparenti esposte a SUD e SUDOVEST;
- le sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di climatizzazione, i tetti e le
coperture;
- le pareti esterne esposte a OVEST, ad EST ed a SUD;
- le superfici capaci di assorbire radiazione solare entro 6 metri dall’edificio;
- il terreno entro 1,5 m dall’edificio.
o Per ottenere un efficace ombreggiamento degli edifici occorre che gli alberi utilizzati vengano
piantati a distanze tali che la chioma venga a situarsi a:
- non più di 1,5 metri di distanza dalla facciata da ombreggiare quando esposta ad EST o
OVEST;
- non più di 1 metro di distanza dalla facciata da ombreggiare quando esposta a SUD;
- anche le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a EST ed OVEST,
vengano ombreggiate per mezzo di cespugli.
o Anche l’uso di rampicanti sulle facciate consente buone riduzioni dell’assorbimento della
radiazione solare in estate e una riduzione delle dispersioni per convezione in inverno.
o Si consiglia inoltre, compatibilmente con vincoli di natura artistica ed architettonica, il ricorso al
verde anche per le coperture. Tale scelta, se correttamente applicata (isolamento delle coperture,
verifica dei carichi strutturali, forme di manutenzione del verde, ecc.), oltre al controllo dell’albedo
della copertura, può avere il duplice effetto di miglioramento dell’inerzia termica e di drenaggio del
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deflusso delle acque meteoriche così evitando, in caso di precipitazioni di eccezionale entità,
ulteriore sovraccarico alla rete fognaria.
o Ogni intervento di piantumazione dovrà prevedere l’uso di essenze che dimostrino un buon
adattamento all’ambiente urbano, siano preferibilmente caratteristiche del luogo, abbiano solo in
estate una chioma folta (in modo da consentire apporti solari invernali), particolarmente se
disposte a SUD del sito. La riduzione degli apporti solari estivi indesiderati è massima quando
alberi, cespugli e copertura verde del terreno sono combinati opportunamente nella progettazione
del paesaggio dell’area.
o Per quanto riguarda l’ombreggiamento delle zone adibite a parcheggio o di altre zone stradali
utilizzate per lo stazionamento dei veicoli risultati significativi vengono ottenuti attenendosi alle
seguenti prescrizioni:
- almeno il 10% dell’area lorda del parcheggio sia costituita di copertura verde;
- il numero di alberi piantumati garantisca che la superficie coperta dalla loro chioma sia almeno il
50% dell’area lorda;
- il perimetro dell’area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 m e di
opacità superiore al 75%.
o Sarà necessario predisporre un adeguato piano di irrigazione e manutenzione di tutte le aree verdi
previste anche attraverso un sistema di raccolta e di riutilizzazione delle acque meteoriche.
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Fig. 1 - Riduzione dell’isola di calore urbana con l’impiego della vegetazione.
In ambito edilizio
Orientamento degli edifici.o Per garantire all’edificio le migliori condizioni del microclima interno attraverso l’utilizzo delle
risorse energetiche rinnovabili, cercando di coprire la maggior parte del fabbisogno tramite
l’apporto solare, è obbligatorio nelle nuove edificazioni posizionare l’asse longitudinale principale
lungo la direzione EST – OVEST con una tolleranza massima di 45°, quando non sussistano
impedimenti documentabili. L’orientamento verso SUD, permette di ricevere il massimo della
radiazione solare in inverno, quando è più richiesta, mentre in estate, con la maggiore altezza del
sole sull’orizzonte, l’edificio, opportunamente schermato, riceve meno radiazioni.(Deliberazione
G.R. Campania 659/07 – Obiettivo D1: miglioramento prestazioni energetiche involucro).
o E’ obbligatorio, inoltre, che l’edificio abbia sul lato SUD una superficie vetrata pari al 40% della
complessiva, mentre sul lato Nord le aperture dovranno avere dimensione ridotta. Gli spazi
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abitativi con maggiore esigenza di riscaldamento ed illuminazione, devono essere disposti a SUD-
EST, SUD e SUD-OVEST.
o Possono essere concesse deroghe in relazione alla disposizione del lotto, alla presenza di ombre
portate generate da elementi naturali e/o artificiali, oppure nel caso vengano presentate soluzioni
alternative che dimostrino, con dettagliate relazioni tecniche, vantaggi energetici.
Fig. 2 - Corretto orientamento degli edifici secondo l’asse eliotermico.
Geometria dell’edificioTra le caratteristiche intrinseche dell’edificio atte a garantire una elevata efficacia ai fini del contenimento
energetico, assume un’importanza fondamentale la “compattezza”, intendendo con essa il minimo
rapporto tra la superficie S ed il Volume V.
Per superficie S s’intende la superficie disperdente, ovvero la somma di tutte le superfici (o facce) che
delimitano l’edificio verso l’esterno o verso ambienti non muniti di riscaldamento.
Per volume V s’intende il volume interno riscaldato dell’edificio. Pur nella libertà creativa del progettista, è
obbligatorio a tal fine, nelle nuove edificazioni, contenere il rapporto di forma S/V entro valori minimi, così
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come prescritto dal Dlgs 192/05 e dal Dlgs 311/06, in riferimento alla Dir 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia.
Nel caso in cui il rapporto S/V superi i limiti indicati, il tecnico progettista dovrà opportunamente
dimostrare che tale scelta non inficia il contenimento dei consumi energetici dell'involucro.
Fig. 3 Rapporto superficie/volume degli edifici.
Materiali da costruzioneo Nel rispetto del DPR 246/93, di particolari eventuali disposizioni e/o vincoli di natura diversa
esistenti, nonché delle tradizioni costruttive locali, è obbligatorio nelle nuove edificazioni e nelle
ristrutturazioni totali impiegare materiali che abbiano le seguenti caratteristiche:
- durabilità
- reperibilità
- assenza di emissioni nocive (vapori, particelle, polveri, radioattività) durante produzione, posa,
esercizio e rimozione;
- non devono favorire lo sviluppo di muffe, batteri o microrganismi;
- igroscopicità e traspirabilità;
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- antistaticità e ridotta conducibilità elettrica;
- buona resistenza al fuoco ed assenza di emissione di fumi nocivi e tossici in caso di incendio;
- assenza di radioattività;
- provenienza da risorse rinnovabili o riciclate;
- i materiali di base devono essere riciclabili (pre-assemblaggio) al fine di favorire la limitazione della
quantità di rifiuti edilizi, specie se indifferenziati;
- i prodotti finiti devono poter essere riutilizzati in caso di demolizione o ristrutturazione;
- provenienza da processi produttivi e di trasformazione e trasporto a ridotto consumo, il più
possibile esenti da nocività per i lavoratori e di ridotto impatto ambientale;
- devono essere prodotti con materie prime abbondanti e rinnovabili;
- se destinati ad uso strutturale devono conservare le caratteristiche di resistenza meccanica per un
tempo sufficiente secondo norma;
- devono conservare le proprie caratteristiche fisiche e prestazionali;
- devono essere facilmente riparabili ed adattabili a ristrutturazioni e riparazioni dell’immobile;
- oltre a limitare il consumo di energia per il trasporto, devono preservare l’identità architettonica
dell’ambiente valorizzando esperienze e tradizioni dell’industria e dell’artigianato locale;
- vanno impiegati solo legni di provenienza locale e da zone temperate a riforestazione
programmata. Il legno tropicale non dovrebbe essere utilizzato per l’elevato costo ambientale del
trasporto e i danni all’ecosistema;
- vanno impiegati principalmente materiali di produzione locale e tradizionali (pietra, legno,
laterizio), al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia del mercato e delle risorse socioculturali
legati alla tradizione produttiva locale.
o E’ opportuno impiegare materiali con le caratteristiche sopra elencate anche nei casi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
o E’ opportuno documentare e schedare in apposito registro i materiali presenti nel progetto,
suddividendoli in elementi strutturali, in elementi di finitura e impianti, indicando le caratteristiche
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di reimpiegabilità/riciclabilità dei medesimi materiali in caso di demolizione futura ed evidenziando
l’eventuale uso di materiali reimpiegati o riciclati.
o Sono ammessi prodotti con marchiatura ANAB-IBO-IBN, NATUREPLUS, FSC se non in contrasto con
il Regolamento CE 1980/2000.
Isolamento termico dell’involucroo Per limitare la trasmissione del calore attraverso i componenti opachi dell’edificio a contatto con
l’esterno, è obbligatorio negli edifici di nuova costruzione, negli ampliamenti e nelle
ristrutturazioni, attuare quegli interventi sull’involucro in modo da rispettare i valori di trasmittanza
U così come indicato nella L 10/91.
o E’ possibile ottenere tali risultati anche attraverso un maggior spessore delle murature esistenti per
aumentare l’inerzia termica, per particolari tecniche d’isolamento, per la realizzazione di pareti
ventilate.
o Lo spessore di dette murature eccedente i 30 cm, giustificato da precisi calcoli, non verrà
computato ai fini della volumetria totale edificabile, fermo restando il rispetto delle norme relative
alle distanze tra confini di proprietà. E’ indispensabile che il progetto sia redatto da un tecnico di
provata esperienza e con l’ausilio di software dedicati, in quanto l’adozione di talune tecniche di
isolamento termico efficienti per l’inverno, potrebbero essere peggiorative in estate.
E’ importante considerare:
- la scelta dei materiali di tamponatura perimetrale e la scelta di serramenti esterni che
garantiscano dispersioni contenute sia dal punto di vista conduttivo che da quello della tenuta
all’aria;
- la realizzazione di tetti ventilati e l’uso di barriere anti-radianti; evitare e limitare ponti termici
strutturali e di forma;
- l’uso di vetri doppi per tutte le esposizioni in quanto di grande efficacia sia dal punto di vista
energetico che economico;
- l’uso di materiali di finitura superficiale opportuni, selezionati in base al loro indice di riflessione
solare, deve consentire di aumentare l’albedo del tetto e delle facciate;
- l’adozione di collettori solari sul tetto, che consente di schermare il tetto stesso e di utilizzare la
radiazione solare intercettata.
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Controllo della radiazione solareSoprattutto alle latitudini meridionali, il controllo dell’irraggiamento negli edifici assume un ruolo primario
ai fini del benessere ambientale interno e del risparmio energetico per il raffrescamento estivo. Tuttavia, è
indispensabile che tale controllo avvenga attraverso tecniche che consentano di usufruire dell’apporto
termico solare nella stagione fredda e garantiscano una adeguata illuminazione naturale degli ambienti
interni all’edificio.
In tal senso, per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni dell’intero immobile è obbligatorio:
o l’utilizzo di vetri selettivi ad alta trasmissione luminosa, basso fattore solare, bassa
trasmittanza termica;
o l’impiego di schermature esterne, fisse e/o mobili, orizzontali e verticali. In particolare, per
le pareti trasparenti esposte a SUD, è indicato utilizzare schermature orizzontali, per
garantire il riparo dall’irraggiamento sub-verticale del periodo estivo e consentire il
passaggio del sole invernale caratterizzato da una maggiore inclinazione. Per le pareti
trasparenti esposte ad EST e ad OVEST, è indicato l’impiego di schermature verticali.
o Nel rispetto dell’indipendenza creativa del tecnico progettista, è obbligatorio che tali
dispositivi di schermatura siano parte integrante del progetto architettonico dell’intera
nuova opera edilizia.
o Nel caso di ristrutturazioni, la tecnica di schermatura adottata deve essere frutto di
dettagliato progetto, che ne comprovi l’efficacia funzionale e l’idonea contestualizzazione
architettonica, redatto da un tecnico abilitato e consegnato in sede di richiesta di permesso
di costruire o s.c.i.a. .
Ventilazione naturale e ricambi d’aria all’interno dell’edificioPer garantire il mantenimento di un buon livello qualitativo dell’aria all’interno degli ambienti edificati,
evitando di gravare sui consumi energetici per la climatizzazione, è obbligatorio negli edifici di nuova
costruzione e nelle ristrutturazioni totali, usare i seguenti accorgimenti per favorire la ventilazione naturale:
o adottare serramenti apribili e con infissi a bassa permeabilità all’aria ma tali da garantire
adeguati ricambi d’aria d’infiltrazione per evitare problemi di condensa superficiale;
o adottare bocchette o griglie di ventilazione regolabili inserite nel serramento.
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Efficienza dell’impianto elettricoAi fini del benessere ambientale interno in edilizia e del risparmio energetico, è obbligatorio per le seguenti
categorie di edifici, 1)pubblico, 2)terziario 3)parti comuni degli edifici residenziali privati, adottare le
seguenti misure:
o progettare in maniera efficiente la distribuzione dei punti luce degli ambienti, avendo cura
che vi sia una ottimale ed adeguata illuminazione artificiale, al fine di garantire il benessere
visivo per ogni tipo di attività prevista e la sicurezza di circolazione degli utenti;
o utilizzare sorgenti luminose a basso assorbimento elettrico ed alta resa cromatica;
o impiegare dispositivi che permettano di contenere i consumi di energia dovuti
all’illuminazione, come interruttori locali, interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori
di illuminazione naturale;
o prevedere, nelle aree comuni (private, condominiali o pubbliche) dispositivi illuminanti
posti ad altezze diverse per le zone carrabili e per quelle pedonali/ciclabili, ma sempre con il
flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta
celeste ed il riflesso sugli edifici (riduzione dell’inquinamento luminoso).
E’ opportuno, inoltre, perseguire obiettivi di riduzione dell’inquinamento da fonti elettromagnetiche,
preferendo quei tipi d’impianto e quelle disposizioni meno dannose e che garantiscano:
- la riduzione dei livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50Hz);
- l’impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo
elettromagnetico;
- la conformazione adatta ad evitare le alterazioni del campo elettromagnetico;
- schermatura delle linee elettriche, obbligatoria per le zone notte;
- passaggio dei cavi in zone con minor permanenza abitativa;
- doppia linea di tensione con utilizzo di disgiuntore di corrente (bioswitch);
- corretta disposizione degli elettrodomestici negli ambienti.
o Ai fini dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili, negli edifici nuovi e dove la tipologia
edilizia e le condizioni esistenti lo consentono, è opportuno predisporre un sistema di
produzione elettrico di tipo fotovoltaico, allacciato alla rete elettrica di distribuzione ed in
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grado di coprire almeno il 10% del fabbisogno annuo dell’immobile. I pannelli fotovoltaici
possono essere collocati in copertura o in facciata, fatte salve le disposizioni diverse per gli
edifici sottoposti a vincoli. La collocazione deve essere tale da garantire la massima
efficienza dell’impianto (esposizioni a SUD, SUD-EST, SUD-OVEST) e la migliore integrazione
all’edificio, preferendo quella strutturale, con i pannelli non giustapposti ma parte
integrante della struttura e dell’architettura stessa dell’immobile. E’ necessario predisporre
dei cavedi per il passaggio dei cavi ed inglobare l’impianto di accumulo e distribuzione
all’interno dell’edificio. Il progetto dettagliato deve essere presentato in sede di richiesta di
permesso a costruire o s.c.i.a.
Efficienza dell’impianto idricoE’ obbligatorio nei nuovi edifici e nei casi di ristrutturazione che riguardino gli impianti idrici, predisporre
tutte quelle tecniche che consentano la razionalizzazione delle risorse idriche potabili ed il riutilizzo delle
acque meteoriche e grigie di provenienza domestica.
o In particolare, per le cassette di scarico dei bagni è obbligatorio predisporre la regolazione del
flusso d’acqua che consenta la fuoriuscita separata e indipendente di 2 quantitativi differenti: uno
di 5-7 litri ed uno di 7-12 litri.
o In fase di progettazione, bisogna prevedere una rete dedicata per il riutilizzo delle acque grigie e
piovane. E’ opportuno, per gli impianti, l’utilizzo di tubazioni in polietilene con barriera all’ossigeno
e scarichi silenziati.
Efficienza dell’impianto termicoo Nelle nuove edificazioni e nei casi di sostituzione della caldaia, è obbligatoria l’installazione di
sistemi di produzione del calore ad alto rendimento (es. del tipo a condensazione). I generatori
devono riportare il marchio di rendimento energetico pari a quattro stelle come definito
nell’allegato II del DPR 660/96.. E’ inoltre obbligatorio installare sistemi di regolazione locali che
garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone
aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi.
o Per gli edifici nuovi costituiti da quattro o più unità abitative, o per volumi maggiori di 1000 m3, è
obbligatorio l’impiego di impianti di riscaldamento centralizzati ad alto rendimento, che prevedono
un sistema di gestione e contabilizzazione puntuale dei consumi. Il locale termico, inoltre, deve
essere predisposto per l’installazione di una sottostazione di scambio della rete di
teleriscaldamento.
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o Nelle nuove edificazioni, nelle manutenzioni straordinarie di singoli immobili e, laddove possibile,
ogniqualvolta s’interviene sull’impianto di riscaldamento, è opportuno predisporre l’installazione di
sistemi di distribuzione a bassa temperatura, segnatamente pannelli e/o tubi radianti posti a
pavimento, a battiscopa o a parete, alimentati a temperatura di progetto inferiore o pari a 40°C.
o Per favorire il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, è obbligatorio negli edifici di nuova
costruzione soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l’impiego di
impianti solari termici.
o Salvo diverse disposizioni vincolanti gli edifici, i collettori solari, così come indicati al precedente
comma 4, devono essere collocati in copertura o in facciata ed esposti a SUD, SUD-EST, SUD-OVEST
(ovvero SUD ± 45°). Deve essere predisposto un locale tecnico di dimensioni e caratteristiche
adeguate ad ospitare i serbatoi di accumulo, nella misura di 50 l di capacità per m 2 di superficie di
impianto solare.
o Nel caso si utilizzino collettori solari con serbatoio incorporato, la collocazione deve garantire che lo
stesso non sia visibile dal piano stradale.
Certificazione energetica dei fabbricatio Per gli edifici nuovi e per gli immobili interessati da ristrutturazione totale, è obbligatorio, da parte
del costruttore, del proprietario o del locatario, munirsi della certificazione energetica
dell’immobile. Tale certificazione è rilasciata dagli uffici comunali su richiesta dell’interessato, che
deve presentare:
- il modello di richiesta predisposto dall’Amministrazione Comunale;
- una scheda tecnica o attestato energetico elaborata da un tecnico abilitato, contenente le
informazioni sul fabbisogno energetico dell’immobile, sulle caratteristiche impiantistiche dello
stesso e sulla procedura numerica eseguita per arrivare all’attribuzione della classe energetica.
- Per gli edifici nuovi è possibile fare riferimento agli elaborati, inerenti la L 10/91, presentati in sede
di richiesta di permesso a costruire o s.c.i.a.
o La certificazione rilasciata dall’Ente comunale ha la validità di 5 anni e può essere rinnovata per un
periodo di ulteriori 5 anni presentando apposita dichiarazione attestante che nell’edificio i
componenti edilizi ed impiantistici hanno mantenuto la loro efficienza.
Contenimento delle risorse idriche (L 36/94 – DLgs 152/99)
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o E’ obbligatorio per le nuove edificazioni e per le ristrutturazioni totali, predisporre un sistema di
recupero, con filtraggio e stivaggio, delle acque meteoriche e grigie delle abitazioni, per consentirne
il successivo riutilizzo a scopi non alimentari o sanitari e, comunque, compatibili. Sono da
considerarsi compatibili i seguenti usi:
esterni all’organismo edilizio
- annaffiatura delle aree verdi pubbliche o condominiali;
- lavaggio delle aree pavimentate;
- usi tecnologici e alimentazione delle reti antincendio;
interni all’organismo edilizio
- alimentazione delle cassette di scarico dei wc;
- alimentazione di lavatrici (se a ciò predisposte);
- distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto;
- usi tecnologici relativi (es. sistemi di climatizzazione passiva/attiva).
o Nei comparti di nuova edificazione, la predisposizione della cisterna di raccolta e della relativa rete
di distribuzione al di sotto del piano di calpestio, deve essere considerata come opera di
urbanizzazione primaria. La capacità dei serbatoi è in funzione della massima superficie coperta dei
fabbricati e non può essere inferiore ai 50 l/m2.
o Nei casi in cui sia possibile, il filtraggio deve avvenire tramite fitodepurazione e lo stivaggio
attraverso la creazione di bacini lacustri artificiali in superficie, opportunamente dimensionati e
progettati, almeno nella misura di 2,5 m2/abitante, in modo tale da creare microhabitat
naturalistici, contribuire alla mitigazione climatica complessiva, alleviare il carico idrico in fognatura
in caso di eventi meteorici eccezionali. L’acqua così ottenuta può essere utilizzata nei modi previsti
al comma 1.
o I serbatoi, sia interrati che di superficie, devono essere dotati di uno sfioratore sifonato collegato
alla fognatura e devono avere un adeguato sistema di pompaggio per la reimmissione in impianto
dell’acqua di recupero. Detto impianto deve essere separato dalla normale rete idrica e le sue
bocchette devono presentare la dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente.
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o Un impianto di contenimento delle risorse idriche dalle caratteristiche descritte nei precedenti
commi del presente articolo, deve tener conto di eventuali indicazioni dell’A.S.L. competente per
territorio, deve essere progettato da un tecnico abilitato e gli elaborati devono essere consegnati in
sede di richiesta di permesso di costruire o s.c.i.a.
Tetti verdiLe coperture degli edifici di nuova costruzione e, dove tecnicamente possibile, anche quelle degli edifici
oggetto di manutenzione straordinaria al tetto, sia orizzontale che a falde inclinate, così come le terrazze di
medie e grandi dimensioni, è opportuno dotarle di una adeguata copertura vegetale. Tale tecnica deve
essere applicata in modo adeguato affinchè si abbiano i seguenti vantaggi:
- isolamento termo-acustico dell’immobile sottostante;
- risparmio energetico per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo degli ambienti
indoor;
- minor carico alla rete fognaria durante gli eventi meteorici più gravosi;
- abbattimento delle polveri sottili;
- assorbimento di smog e rilascio di ossigeno;
- protezione dall’inquinamento elettromagnetico;
- creazione di nuovi spazi attrezzati fruibili (giardini ed orti pensili);
- creazione di habitat per insetti ed uccelli.
Vengono distinti 2 tipi di tetti verdi, a seconda della complessità realizzativa e dell’impegno manutentivo
occorrente: 1) estensivi; 2) intensivi.
o Sono considerati estensivi quegli interventi a verde di tipo economico e semplice per tetti piani e
inclinati, con spessori del substrato ridotti, da 10 cm a 35 cm, e capacità di carico di circa 60kg/m2.
L’accumulo d’acqua nella falda artificiale, realizzata con pannelli speciali, senza costi aggiuntivi, può
portare molti vantaggi per i periodi di siccità prolungata. Questo sistema prevede il reintegro
naturale della falda artificiale e permette un rinverdimento economico con piante rustiche che
possono vivere col solo apporto idrico proveniente dalle precipitazioni atmosferiche. Aumentando
lo spessore del substrato, ferme restando le basse esigenze di manutenzione, è possibile avere una
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maggiore varietà di piante: muschi, crassulacee, tutte le graminacee di climi asciutti, erbacee
perenni sino ai piccoli arbusti reptanti. Sono richiesti al massimo 2 interventi manutentivi/anno.
o Vengono considerati intensivi gli interventi di copertura a verde , con spessori del substrato
maggiori di 35 cm, che consente di utilizzare una varietà molto ampia di piante, liberamente
assortite e disposte. In questo caso il rivestimento è adatto a tetti piani con portate utili superiori a
150 kg/m2. La gamma di soluzioni possibili è vasta, grazie alla completa libertà di pianificazione
degli spazi e alla gran varietà di piante adatte. La copertura di tipo intensivo è usata per creare dei
veri e propri giardini pensili, per i quali vi è bisogno di una manutenzione costante e di un impianto
d’irrigazione dedicato.
Nel rispetto della normativa vigente, devono essere garantiti in particolare:
- l’idoneità statica delle strutture (progetto e verifica);
- l’opportuna stratificazione delle membrane protettive tra la soletta ed il substrato nel quale è
inserita la vegetazione, con 1)guaina impermeabile, 2)isolamento termico, 3)barriera al vapore,
4)guaina antiradice, 5)feltro protettivo-isolante, 6)supporto sagomato per la creazione della falda
artificiale, 7)telo filtrante;
- l’adeguata scelta della vegetazione, in base al clima locale ed alla particolarità della collocazione;
- l’accessibilità della copertura ai fini manutentivi. (Norma UNI 11235 5/2007).
o Un intervento a verde dalle caratteristiche descritte nei precedenti commi del presente articolo,
deve essere progettato da un tecnico abilitato e gli elaborati devono essere consegnati in sede di
richiesta di permesso di costruire o s.c.i.a.
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Fig. 4 - Tetto verde a tipologia estensiva
Fig. 5 - Tetto verde a tipologia intensiva
Verde verticaleo Così come per le coperture, anche per le tompagnature degli edifici è opportuno considerare
l’utilizzo di specie vegetali per la realizzazione di una coltre verde, con fini e benefici analoghi a
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quelli riportati per i tetti verdi, e con un ulteriore vantaggio costituito dalla valenza estetica del
manto vegetale in facciata.
o Esistono varie tecniche di realizzazione di pareti verdi, molte delle quali brevettate dalle ditte
installatrici, che possono essere ricondotte essenzialmente alle due seguenti tipologie:
a) con vegetali a radicamento e crescita su substrato verticale, come specificato al successivo comma
3;
b) con vegetali a radicamento remoto e a crescita su griglia verticale, come specificato al successivo
comma 4.
o Alla tipologia con vegetali a radicamento e crescita su substrato verticale appartengono gli
interventi più complessi dal punto di vista realizzativo e manutentivo ma che offrono maggiori
possibilità espressive in quanto consentono la utilizzazione di specie vegetali varie e distribuite sui
pannelli verticali a seconda delle esigenze e della volontà progettuale. I substrati sono costituiti da
materiale inerte contenuto in tasche, gabbioni, contenitori inseriti su ripiani orizzontali posti a
varie altezze, giustapposti in strutture modulari autoportanti e vincolate alle pareti tramite
opportuna bullonatura. L’irrigazione avviene tramite sistema a goccia con tubazioni contenute
all’interno della struttura modulare stessa.
o Alla tipologia con vegetali a radicamento remoto e a crescita su griglia verticale sono ascrivibili
quegli interventi che prevedono la piantumazione di specie rampicanti e reptanti, o alla base della
parete da inverdire (vegetazione ascendente) o in sommità all’edificio (vegetazione a caduta), e la
successiva crescita su griglie (in acciaio o in materiale plastico) agganciate alla parete stessa.
L’irrigazione, più semplice rispetto al sistema precedente, avviene alla base della singola pianta.
Protezione dagli effetti del gas radono In particolare nelle zone ad alto rischio radon, è obbligatorio per i nuovi edifici e le ristrutturazioni
dell’intero immobile, prevedere per i locali posti al livello più basso dell’edificio, interrati o
comunque a contatto del terreno, adeguate tecniche di isolamento e ventilazione, attuate tramite:
- solaio rialzato di almeno 40 cm dal terreno e dotato di opportuni strati impermeabili ai fluidi,
posti al di sotto del piano di calpestio;
- camera d’aria o vespaio in pietrame atti a consentire la ventilazione tra il suddetto solaio ed il
terreno;
- canali di aerazione su tutti i lati del fabbricato che mettano in comunicazione diretta la camera
d’aria con l’esterno, curando che gli sfiati non siano in prossimità di aperture dell’edificio.
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Benessere acustico all’interno dell’edificioIl benessere psico-fisico degli individui all’interno degli edifici, si aggiunge anche attraverso il controllo
sonoro indoor, conseguito riducendo gli apporti di rumore provenienti dall’esterno e quelli dovuti alla
trasmissione interna all’edificio stesso.
o E’ opportuno, per conseguire tale obiettivo, attuare le seguenti strategie progettuali:
- remotizzazione rispetto alle fonti di rumore; posizionare, cioè, l’edificio lontano dai luoghi
d’emissione (strade di grande traffico, attività produttive rumorose, ecc.) o, comunque, interporre
elementi schermanti, preferibilmente naturali, come rilievi del terreno, fasce di verde, ecc.;
- isolamento dell’involucro esterno, ottenuto tramite la massa stessa delle tompagnature, o
impiegando, sempre per le pareti opache, doppi strati con all’interno materiale fonoassorbente di
origine naturale. Per gli infissi, è opportuno utilizzare vetri stratificati o vetricamera con lastre di
spessore differente e telai a bassa permeabilità all’aria. Da notare come queste tecniche siano
analoghe a quelle adoperate per l’isolamento termico, per cui risulta vantaggiosa una progettazione
integrata dei due tipi d’intervento;
- distribuzione opportuna degli ambienti interni, collocando quelli che richiedono maggiore protezione
sonora lontano dalle fonti esterne rumorose e non a diretto contatto con gli ambienti interni dove si
produce più rumore;
- isolamento delle partizioni interne, tramite l’eliminazione dei ponti sonori e l’uso di materiali naturali
o di tecniche d’isolamento (es. pavimenti flottanti e controsoffittature).
Rifiuti solidi urbaniE’ di fondamentale importanza per il raggiungimento di un elevato standard qualitativo di igiene e di
compatibilità ambientale degli interventi antropici, nonché per il riutilizzo come materie prime secondarie,
attuare tutte quelle misure che consentano il più efficiente sistema puntuale di differenziazione e
stoccaggio temporaneo dei rifiuti solidi.
o In questa ottica è obbligatorio, negli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dell’intero
immobile, predisporre appositi locali al pianterreno o interrato e accessibili direttamente dalla via
pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani. Tali locali devono avere idonee caratteristiche costruttive ed igienico sanitarie di solidità ed
aerazione e possono anche essere di tipo prefabbricato purchè venga predisposta una relazione
tecnico-illustrativa che ne dimostri la compatibilità e la perfetta integrazione al contesto edilizio-
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ambientale in cui è inserita. Detti locali possono essere anche realizzati con apposite costruzioni
nelle aree di pertinenza, in deroga al divieto di incremento volumetrico. La relazione progettuale
deve essere consegnata in sede di richiesta di permesso di costruire o s.c.i.a.
o Qualora la tipologia edilizia lo consenta, è opportuno attivare la produzione casalinga di compost,
con l’ausilio di apposite attrezzature (composter). Tali attrezzature consentono di evitare la
produzione di percolati e di odori sgradevoli e quindi di poter procedere al compostaggio anche in
presenza di piccole aree verdi. Il compost ricavato, può essere impiegato come ammendante nelle
aree a verde condominiali e private, abbattendo, così, anche i costi di trasporto per il conferimento
agli impianti esterni.
Serre bioclimaticheo Si definiscono serre solari o bioclimatiche gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata
trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio
energetico e siano conformi alle prescrizioni che seguono. Ogni serra solare non deve determinare
nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone. La specifica
finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve
essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione
di riscaldamento.
o Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati
secondo le norme UNI 10344 e 10349.
o La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della
struttura di supporto. La serra solare deve essere apribile e dotata di opportune schermature
mobili o rimovibili per evitare il surriscaldamento estivo.
o La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della S.L.P. (Superficie
Lorda di Pavimento) dell’edificio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata. Le
serre solari dovranno essere progettate a cura di un tecnico abilitato in modo da integrarsi
armonicamente nell’organismo edilizio e gli elaborati devono essere consegnati in sede di richiesta
di permesso di costruire o s.c.i.a.
Prescrizioni riguardanti l‘ installazione di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici sugli edifici
o I pannelli per la captazione dell’energia solare nel caso di edifici con copertura a tetto devono
disporsi seguendo il più possibile l’andamento delle falde su cui sono ancorati. Non è consentito
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installare impianti tecnologici a vista (quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle
falde delle coperture inclinate.
o Simili installazioni (impianti tecnologici) potranno essere ammesse solo nel caso in cui la copertura
presenti, per una sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente
idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici
limitrofi più significativi.
o La collocazione di detti impianti sulle coperture sarà in genere ammissibile:
- quando posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura od in metallo)
delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad assicurarne la
funzionalità; tali manufatti dovranno comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da
minimizzarne la visibilità e da garantirne il miglior inserimento nell’ambiente circostante;
- quando collocati sulla copertura di corpi edilizi minori, ove questi siano posti a quota notevolmente
inferiore rispetto alla copertura dell’edificio principale e prospettino su spazi completamente interni
all’edificio;
- quando collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato della copertura e
schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura;
- quando collocati in corrispondenza di murature emergenti dalla copertura ed arretrate rispetto alla
linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dal basso, a condizione che siano schermati
da appositi manufatti (in muratura o in metallo) tinteggiati nello stesso colore della muratura cui sono
addossati e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad
assicurarne la funzionalità.
Prescrizioni per la redazione di progetti di opere edili pubbliche e privateo Per la protezione e la qualificazione dell’ambiente naturale esistente, nella redazione di progetti di
opere edili, sia pubbliche che private, è opportuno seguire i sottoelencati accorgimenti:
- almeno il 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie
decidue;
- gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere circonferenza del tronco a m 1 da terra non
inferiore a 10-12 cm, disporre di idoneo “pane di terra”, provenire da specifico allevamento vivaistico,
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disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica, disporre di
garanzia all’attecchimento;
- in tutti i progetti riguardanti gli spazi scoperti, da presentarsi a firma di un tecnico abilitato, le
alberature esistenti e le formazioni arbustive significative devono essere rigorosamente rilevate
individuando genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di
pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica e relazione tecnica;
- i progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in maniera da
rispettare le alberature di alto fusto, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali;
- il progetto definitivo delle sistemazioni degli spazi scoperti, che è parte integrante di ogni progetto
edilizio, deve chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi comprese
le attrezzature e deve avere la firma di un tecnico abilitato. La disposizione delle piante dovrà essere
attuata in modo che, a maturità, lo spazio disponibile sia compatibile con quello richiesto dalle piante.
Particolare attenzione verrà posta nella scelta della distanza d’impianto rispetto ai fabbricati e alle
linee aeree. A tale scopo viene allegata al presente Regolamento una tabella riportante i valori
indicativi dello sviluppo in altezza e diametro della proiezione della chioma a maturità delle principali
specie arboree consigliate.
o Qualora si proceda al ripristino di parchi e giardini di interesse storico, è necessario inserire i
soggetti vegetali nel massimo rispetto del progetto originale o, nel caso in cui questo mancasse,
dell’aspetto tradizionale rilevato da studi o ricostruzioni dell’ambiente.
Disciplina del verde su aree privateo Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la
diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
o Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere.
o Il ricorso al verde non ha solo valore decorativo, ma dovrà essere progettato in modo da produrre
effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all’evapo-traspirazione
e consentire l’ombreggiamento nel periodo estivo per controllare l’irraggiamento solare diretto
sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.
o L’uso di rampicanti a foglia caduca sulle facciate esposte a EST e ad OVEST deve essere perseguito
quando possibile perché consente buone riduzioni dell’assorbimento della radiazione solare in
estate limitando le dispersioni delle pareti in inverno. L’uso di rampicanti sempreverdi sulle
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facciate esposte a NORD riduce le dispersioni per convezione e protegge dai venti freddi in inverno.
E’ consigliabile che anche le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a EST e
OVEST vengano ombreggiate per mezzo di cespugli.
o Dove possibile si obbliga la formazione di barriere frangivento a protezione degli edifici dai venti
invernali realizzate con alberi sempreverdi. Sono da preferirsi le specie latifoglie piuttosto che
quelle aghifoglie, a meno che, per queste ultime, la densità non sia molto elevata.
o Si consiglia, compatibilmente con i vincoli di natura artistica ed architettonica, il ricorso al verde
anche per le coperture (tetto verde piano o inclinato). Tale scelta, se correttamente applicata
(isolamento delle coperture, carichi strutturali, forme di manutenzione del verde), può avere il
duplice effetto di miglioramento dell’inerzia termica estivo – invernale e di drenaggio del deflusso
delle acque meteoriche.
o Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano
caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono essere conservativi e tendere alla
conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.
o In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato
l’impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle
piante.
o Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione,
la conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la
messa a dimora di essenze compatibili con l’intorno urbano.
o La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando
l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m.4,00 rispetto al medesimo.
o E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di
effettuare i tagli necessari affinchè non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o
compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità
della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie
afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l’obbligo di rimuoverli il più presto
possibile.
o Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua,
energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali
da non compromettere gli apparati radicali delle piante.
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o Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere
utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo.
o Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia,deve essere evitata
l’impermeabilizzazione del terreno.
o Sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti quando derivino situazioni di
pericolo, quando la malattia della pianta non consenta un intervento di cura e/o conservazione con
spese tollerabili, quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili
interessi pubblici. E’ comunque obbligo dei proprietari la difesa fitosanitaria per impedire, in base
alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie.
o Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento e al completamento di aree verdi deve
illustrare:
a) i criteri di scelta delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita,
alla resistenza al vento, alla manutenibiltà in rapporto al sito interessato;
b) i criteri di scelta delle specie vegetali in base agli effetti di controllo ambientale;
c) i criteri di scelta delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie
arboree individuate;
d) i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e
privati e con gli edifici prospicienti.
o In assenza di indicazioni, si applicano le distanze dettate dall’art.892 del Codice Civile.
o La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni è obbligatoria e deve essere
perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare al
fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale.
o E’ fatta salva la possibilità per i proprietari di presentare progetti in deroga alle norme del presente
capo del regolamento purché opportunamente motivate, da sottoporre al parere delle competenti
strutture comunali.
Abbattimento e potatura di alberature private
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La normativa si applica agli esemplari arborei aventi circonferenza del tronco, rilevata a m 1,00 dal suolo, uguale o superiore a cm 60, nonché agli alberi con più tronchi se almeno uno di essi ha circonferenza uguale o superiore a cm 50
o Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi che interessano le alberature connesse con
l’esercizio dell’attività agricola e produttiva (piantagioni di arboricoltura da legno o da frutto),
nonché gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie o decisi per ragioni di pubblica incolumità
dalle Autorità Pubbliche competenti .
o L’abbattimento dei soggetti arborei è consentito solo in caso di:
- problemi fitopatologici;
- grave interferenza e/o danni causati delle alberature con manufatti, linee aeree o nel sottosuolo;
- riassetto del giardino su progetto qualificato (dovrà essere presentato in allegato alla domanda il
progetto di ristrutturazione, redatto e firmato da un tecnico abilitato in materia), composto da
1)relazione tecnica dello stato di fatto con rilievo dendrologico e motivazioni degli eventuali
abbattimenti, planimetria riportante le alberature destinate all’abbattimento, 2)relazione di
progetto,
3)documentazione fotografica e 4)relativa planimetria di progetto;
- eccessiva densità di impianto;
- realizzazione di opere edili o interventi edilizi.
o Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di
potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.
o Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell’albero, e quelli
praticati sulle branche superiori a 60 cm di circonferenza sono vietati.
o Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da
capitozza, arte topiaria, pubblica utilità, ecc.) le potature devono essere effettuate sull’esemplare
arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm 60 e praticando i tagli
all’inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai “nodi” o
biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni
apicali; tale tecnica risulta comunemente definita “potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno”. I
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danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti
abbattimenti non consentiti.
o Il cittadino che ha la necessità di abbattere un albero di sua proprietà, avente le caratteristiche
descritte al punto 1, comunicherà all’ufficio preposto al verde del Comune le seguenti informazioni
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno:
- generalità del proprietario richiedente, indirizzo e numero di telefono;
- indirizzo del luogo dell’intervento;
- numero e specie degli esemplari dei quali si richiede l’autorizzazione all’abbattimento;
- motivi della richiesta;
- documentazione fotografica attestante chiaramente lo stato di fatto (almeno due foto, scattate da
diverse angolazioni);
- specie con cui si intende sostituire l’esemplare da abbattere.
o Fatte salve le eventuali competenze di altri Enti e/o soggetti pubblici o privati, l’Ufficio preposto al
verde potrà esprimere un diniego entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta. Dopo tale
termine, in assenza di comunicazioni da parte dell’Ufficio stesso, si potrà procedere
all’abbattimento.
o L’Ufficio si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni dall’arrivo
della richiesta. In tal caso i termini del procedimento vengono sospesi fino alla data di arrivo delle
integrazioni all’Ufficio preposto al verde.
o Ai fini di tutelare l’avifauna cittadina, si consiglia di non effettuare gli abbattimenti nei periodi in cui
avviene la riproduzione (dall’inizio di aprile a luglio), salvo che l’abbattimento non debba essere
eseguito per la tutela della pubblica incolumità.
o Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con altrettanti esemplari, salvo i casi in cui la
sostituzione sia incompatibile con gli spazi a disposizione; nel momento in cui il richiedente inoltra
il modulo all’Ufficio preposto al verde, è tenuto ad indicare la specie o le specie con cui intende
sostituire l’esemplare o gli esemplari da abbattere.
o In caso di grave ed imminente pericolo per l’incolumità delle persone potranno essere effettuati i
necessari lavori di messa in sicurezza dell’area interessata, anche mediante l’abbattimento
dell’albero o degli alberi pericolosi, in deroga a quanto previsto ai precedenti commi 5 e 6.
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In tali casi dovrà essere data preventiva comunicazione all’Ufficio preposto al verde prima dell’inizio dei
lavori ed entro cinque giorni dovrà essere presentata la documentazione necessaria, unitamente ad una
dettagliata relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato (valutazione di stabilità dell’albero o degli alberi)
comprovante le esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza. Nel caso in cui la valutazione
distabilità non venisse presentata, l’abbattimento verrà considerato effettuato senza autorizzazione e
pertanto sanzionabile.
Incentivazione all’utilizzo di sistemi ecocompatibili
Nel seguito si discutono le forme di incentivazione in favore di costruzioni ecocompatibili adottate dai
comuni italiani. Tra i Comuni che hanno già deliberato forme d’incentivo in favore di costruzioni
ecocompatibili, la percentuale più alta (28%) prevede uno sconto sugli oneri di urbanizzazione, il 21%
prevede un incentivo volumetrico ovvero la possibilità di aumentare le cubature degli edifici, il 16% vincola
l’edificabilità di alcune aree all’edilizia sostenibile, il 12% uno sconto sull’ICI/IMU e un altro 12% concede
finanziamenti con bandi di concorso.
La strada da percorrere perché si realizzi un concreto cambiamento verso un’edilizia sostenibile, pare sia
proprio quella degli incentivi pubblici; questo sistema mette infatti gli operatori di fronte alla scelta fra le
soluzioni ordinarie e quelle incentivate. Ciò non avviene nel caso degli obblighi, di fronte ai quali l’operatore
tende ad assumere un atteggiamento passivo o addirittura a cercare di ridurre al minimo la ricaduta della
norma sul proprio operato. Per avere efficacia, però, l’incentivo deve essere a “regime”.
In conclusione sulle difficoltà e gli impedimenti alla concessione d’incentivi all’edilizia sostenibile, il 46%
delle Amministrazioni ha dichiarato che l’ostacolo maggiore è di tipo finanziario, a seguire sono segnalati
fra i problemi la carenza di personale e/o di formazione specifica per il 41% dei Comuni, una difficoltà nella
definizione delle caratteristiche da incentivare per il 35 %, una carenza normativa per il 24% e difficoltà di
carattere urbanistico per il 14%.
Conclusioni
La ricognizione riportata in queste pagine, permette di fare alcune considerazioni, che possono essere
riassunte in 3 punti fondamentali.
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Il primo è senz’alto la necessità di un monitoraggio ed uno studio, approfonditi ed in continuo
aggiornamento, del territorio che individui quelle caratteristiche ambientali e di antropizzazione che non
sono riportate nella documentazione canonica degli attuali strumenti tecnici urbanistici ad esempio nel
codice concordato al riguardo del soleggiamento, dei venti principali, alla mappatura dell’elettrosmog,
ecc..), soprattutto nelle realtà minori. Ed i risultati devono essere tradotti in dati e cartografie e resi
disponibili ai tecnici, pianificatori e progettisti. Al secondo punto possono ricondursi gli aspetti propri
dell’organizzazione interna degli Enti amministrativi, che dovrebbero formare il personale interno in
materia e creare nuovi sottosettori o adibire parte di quelli esistenti, alla edilizia eco-sostenibile in vista di
un supporto a professionisti e cittadini, della creazione di un “catasto” energetico degli edifici come al
Comune di Milano, e, soprattutto, alla certificazione energetica degli immobili, che pare essere il tema più
ostico e di certo quello che darà il maggior carico di lavoro da svolgere .
Il terzo punto riguarda il modo più efficace di proporre le norme di bioedilizia,emanando talune linee guida,
altre regole di buone pratiche, altre ancora appendici o allegati energetici ai regolamenti, una parte, infine,
inserendo la bioarchitettura all’interno del regolamento edilizio.
Proprio quest’ultimo metodo, si ritiene abbia la maggiore efficacia applicativa quando, cioè, l’intero RUEC è
compilato integrando la sostenibilità energetico-ambientale all’interno degli articoli stessi, anche perché, è
parso chiaro che la sostenibilità è contemplata nella progettualità più vasta, dalle nuove edificazioni alle
ristrutturazioni, dai trasporti al verde urbano, dai materiali da costruzione agli impianti tecnici, ecc.. Questo
modus operandi porta il vantaggio di consentire una consultazione agevolata del regolamento e,
soprattutto, evita che si possa creare contrasto tra le norme contenute negli articoli e gli allegati energetici.
Di contro, è di agile applicazione quando è possibile redigere ex-novo l’intero regolamento edilizio, cosa
non sempre attuabile, ed anche quando si lavora con realtà comunali non molto grandi.
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Bibliografia
Proposta Piano Energetico Comunale Salerno 2009.
Alessandro Rogora, Architettura e bioclimatica, la rappresentazione dell’energia nel progetto,
Sistemi Editoriali Se, Gruppo Editoriale Esselibri, Simone 2003, ISBN 88-513-0131-X.
Domenico D’Olimpio, La progettazione del microclima urbano, le caratteristiche microclimatiche in
ambiente urbano come fattori per la definizione della qualità eco sistemica dei sistemi insediativi,
Edizioni Kappa 2008 ISBN 9778-88-7890-885-7.
Alessandro Siniscalco , Tesi di Dottorato “La sostenibilità energetico-ambientale nella progettazione
urbanistica” tesi di dottorato in ingegneria civile per l’ambiente ed il territorio IX Ciclo - Nuova Serie
(2007-2010) Dipartimento di Ingegneria civile, Università degli studi di Salerno, 2010.
Fulvia Pinto, Governo del territorio e certificazione di sostenibilità per gli insediamenti urbani,
XXXIII Conferenza Italiana di scienze regionali.
Piano energetico comunale, Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, SEAP Cesena, 2011
Come sviluppare un piano d’azione per l’energia sostenibile- SEAP, Patto dei Sindaci, un impegno
per l’energia sostenibile, a cura della Comunità Montana Valle Brembana, 2010.
Stato e prospettive dell’efficienza energetica in Italia, pubblicato da Enea.
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 659 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e
Culturali - Indirizzi in materia energetico - ambientale per la formazione del Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della legge regionale
16/2004 (con allegato).
Piano territoriale Regionale Regione Campania Assessorato al Governo del Territorio, 2006.
Piano di Coordinamento Provinciale di Salerno, approvato 2012.
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