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Aggiornamenti legislativi al marzo 2018 § 1 L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE Il primo argomento da affrontare nel presente lavoro è quello dell’esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p. in relazione alla modifica legislativa intervenuta ed ai casi posti all’attenzione del Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte e della Commissione Disciplinare presso lo stesso. Ritengo pertanto necessario implementare con un supporto scritto quanto già spiegato in aula e brevemente riassunto nel testo di didattica. La punibilità del delitto ex art. 348 c.p. nell’ambito delle discipline della neve, in tutte le sue declinazioni (alpino, nordico e snowboard) discende dal combinato disposto dei seguenti articoli: 1. art. 348 c.p.: Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”; 2. art. 18 l. 81/1991: 1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci e' punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. 2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale e' equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.”; 3. art. 12 l.r. 50/92: 1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale. 2. Ai soli fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

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Aggiornamenti legislativi al marzo 2018

§ 1 L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

Il primo argomento da affrontare nel presente lavoro è quello dell’esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p. in relazione alla modifica legislativa intervenuta ed ai casi posti all’attenzione del Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte e della Commissione Disciplinare presso lo stesso.

Ritengo pertanto necessario implementare con un supporto scritto quanto già spiegato in aula e brevemente riassunto nel testo di didattica.La punibilità del delitto ex art. 348 c.p. nell’ambito delle discipline della neve, in tutte le sue declinazioni (alpino, nordico e snowboard) discende dal combinato disposto dei seguenti articoli:

1. art. 348 c.p.: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”;

2. art. 18 l. 81/1991: “1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci e' punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. 2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale e' equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.”;

3. art. 12 l.r. 50/92: “1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale. 2. Ai soli fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.”

L’art. 348 c.p. è stato completamente sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, ed è entrato in vigore il 15 febbraio 2018. A partire da tale data, dunque, chiunque eserciti abusivamente la professione di maestro di sci (per ciò che qui interessa) sarà soggetto alle nuove, e decisamente più incisive sanzioni, sia sotto il profilo della libertà personale, con pene suscettibili di arrivare sino ai 5 anni di reclusione, sia sotto quello patrimoniale, vista la previsione della concorrente sanzione pecuniaria di una multa sino ad €. 75.000,00=. In particolare, ciò che ritengo utile sottolineare è il carattere di delitto contro l’amministrazione pubblica che fa sì che la punibilità si verifichi a prescindere dalla corresponsione di denaro quale compenso per la prestazione laddove la stessa integri un atto tipico della professione. Nel nostro caso, dunque, la fattispecie entra in gioco laddove si insegnino “a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi”. Il requisito del “compenso”, diversamente, è richiesto solo nel caso contemplato dai secondi commi relativi “all’accompagnamento”: in tal caso il delitto si commette anche in mancanza dell’insegnamento di tecniche sciistiche a patto che vi sia l’elemento della retribuzione.Sul punto la Corte di Cassazione, nella sua massima composizione (Sezioni Unite), con la sentenza n. 11545 del 15.12.2011, ha statuito che: “Costituisce condotta punibile quale esercizio abusivo della professione il compimento senza titolo, anche occasionalmente e gratuitamente, di atti attribuiti in via esclusiva a una determinata professione … ”. In relazione alla natura ed alla ragione (la c.d. ratio legis) di tale norma le S.U. la ravvisano “nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (in tal senso, testualmente, Sez. 6, n. 1207 del 15/11/1982, dep. 1985, Rossi, Rv. 167698). Il titolare dell'interesse protetto è, quindi, soltanto lo Stato, e l'eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale abusiva non può avere valore scriminante”. Nel caso dei maestri di sci alpino, nordico e snowboard occorre poi notare come quanto esplicitato dalla giurisprudenza in linea generale, viene confermato dal dettato normativo laddove entrambe le norme art. 18 l. 81/91 e art. 12 l.r. 50/92, al primo comma, prevedono la punibilità dell’insegnamento delle tecniche sciistiche (quindi l’oggetto tipico della professione) senza alcun riferimento al requisito del compenso mentre, al secondo comma, prevedono che la sola attività di accompagnamento sulle piste (attività non univocamente individuata come professionale) diventi punibile se svolta dietro retribuzione (dunque appaia, agli occhi dei terzi, come attività professionale).Un’ultima, ed importante notazione va fatta con riferimento alle specializzazioni derivanti dalla frequentazione ad uno dei tre corsi professionalizzanti: vero è che

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sia la legge professionale nazionale che quella regionale non individuano tre distinte figure professionali, bensì un’unica figura di maestro di sci; ciò non di meno, l’albo professionale risulta diviso in tre diverse figure professionali, i cui iscritti hanno frequentato un percorso formativo solo parzialmente comune ed hanno ottenuto un’abilitazione statale esclusivamente per la singola disciplina in relazione alla quale hanno frequentato il corso e superato gli esami intermedi e quello di abilitazione.Ciò posto, risulta configurabile, ad avviso dello scrivente, la commissione del delitto di esercizio abusivo della professione anche nei confronti di chi, pur regolarmente iscritto all’albo professionale per una disciplina, ne insegni una differente.Ciò proprio in considerazione della ratio della norma incriminatrice come declinata dalle S.U. della Corte di Cassazione in funzione della tutela della professionalità in riferimento alla specifica abilitazione della quale il professionista è in possesso e, rispetto alla quale, lo Stato risulta il garante certificatore.

Diverso è, invece, il caso degli allenatori / istruttori: il maestro di sci alpino / fondo / snowboard sono perfettamente abilitati, per legge, ad insegnare tecniche sciistiche anche in contesti agonistici rivestendo, di fatto, il ruolo di allenatore pur senza averne la qualifica aggiuntiva, senza perciò violare il precetto penale.Tale condotta potrà, al più, essere oggetto di esame sotto il profilo disciplinare ai sensi dell’art. 5 del codice di deontologia professionale secondo cui “L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico. Il maestro di sci ha il dovere di rifiutare quegli incarichi per l’assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato o di non avere sufficiente competenza.” o, laddove ne utilizzi anche il titolo, sotto il diverso aspetto previsto all’art. 23 comma secondo, che prevede la sanzionabilità in via disciplinare “…dell’uso di un titolo professionale (anche specializzazione o qualifica) in mancanza dello stesso, e lo svolgimento di attività in periodo di sospensione. Dell’infrazione risponde anche il collega e/o direttore di scuola che abbia permesso direttamente o indirettamente l’attività irregolare.”.Viceversa, il soggetto che abbia conseguito anche la qualifica di allenatore (per conseguire la quale è requisito necessario essere maestro di sci regolarmente iscritto all’albo professionale) dovrà necessariamente mantenere anche l’iscrizione all’albo professionale per poter esercitare tale professione: diversamente incorrerebbe nel delitto sovra descritto.

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La nuova disciplina dell’Eliski.

L'attività sciatoria al di fuori delle aree sciabili e di sviluppo montano, così come definite dalla legge regionale Piemonte n. 2 del 2009 registra un significativo aumento di praticanti, anche in conseguenza delle notevoli migliorie tecniche apportate alle attrezzature sportive ed a quelle di sicurezza.

Tale aumento di utenza ha, come rovescio della medaglia, comportato altresì un corrispettivo crescere del numero gli incidenti, con esiti talvolta drammatici, tali da suscitare commozione e notevole eco mediatica.

Sotto tale profilo il legislatore regionale ha sentito la necessità di predisporre una regolamentazione di tale attività laddove venga svolta con il mezzo dell'elicottero, anche al fine di tutelare l'ecosistema della montagna.

La legge regionale 2/09 è stata dunque emendata mediante l’inserimento di un apposito articolo, il 28 bis, recante la disciplina dell’ “Attività di volo in zone di montagna”. La nuova norma prevede: “1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a ottocento metri sul livello del mare, pari a duemilaseicentoventicinque piedi, sono vietati l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri, pari a milleseicentoquaranta piedi dal suolo. 2. Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, fermo restando: a) l’assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); b) l’autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale effettuate da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali; c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 . 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone

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comunicazione alla Regione. 5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure della valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita attivi ed è vietato nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000. L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il comune competente per territorio o, se delegata, fra l'unione montana e il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge. 6. La convenzione di cui al comma 5 contiene, comunque: a) il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che devono essere dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1 dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate; b) l’individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo, che sono percorsi secondo il concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore; c) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie; d) i giorni di divieto della pratica dell'eliski, oltre ai giorni festivi; e) il piano di monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, atto a valutare eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina presente nei territori interessati, le cui risultanze devono essere comunicate alle strutture regionali competenti in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica, turismo, biodiversità e aree naturali; f) il monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, del manto nevoso nelle zone di attività, da rendere noto con comunicati da pubblicare, per ogni giorno di attività, sul sito internet del soggetto che gestisce il servizio di eliski. 7. Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski si muniscono di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve e l'airbag, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono accompagnati da maestri di sci o da guide alpine, computati in almeno una unità ogni quattro sciatori. 8. I piani di volo sono preventivamente comunicati al comune competente per territorio o, se delegata, all'unione montana, agli organi di controllo e agli enti di gestione delle aree naturali protette, qualora siano interessati ai sensi del comma 9. 9. In deroga al divieto di eliski di cui al comma 5 e fatte salve le altre disposizioni contenute nel medesimo comma, l'attività di eliski è assentibile nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, subordinatamente all'effettuazione della procedura della valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43

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della l.r. 19/2009 da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora tale attività abbia ivi avuto già luogo prima del 30 giugno 2016 e a condizione che siano concordate le modalità di svolgimento mediante convenzione tra il soggetto gestore del servizio di eliski e gli enti regionali di gestione di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009. 10. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009, le procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, il presente articolo non si applica: a) ai servizi di trasporto di cose, di manodopera in attività di lavoro e di animali da pastorizia; b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1; c) agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità; d) ai voli di addestramento dei piloti. 11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci.”

L’attività di eliski è pertanto ammessa sul territorio regionale piemontese purché avvenga nel rispetto delle regole, e con le limitazioni, di cui alla norma trascritta sovra.

Risultano di grande interesse per il professionista della neve, a parte gli aspetti amministrativi ed autorizzativi, le seguenti previsioni:

➡ l’obbligatorietà di un sistema di comunicazioni via radio che consenta ai gruppi di tenersi in contatto al fine di rendere possibile e tempestivo l’intervento della protezione civile;

➡ l’obbligo, per gli utenti, di essere sempre accompagnati da un maestro di sci o da una guida alpina in misura di uno ogni 4 (dunque c’è una prima valutazione legislativa inderogabile relativa ad un numero massimo di allievi in funzione della specificità dell’attività svolta);

➡ l’obbligo di dotarsi, oltre che di ARTVA pala e sonda, anche dell’airbag, senza alcuna specificazione relativa al concreto ed attuale rischio valanghe e, dunque, con una previsione rafforzata rispetto all’ipotesi di sci alpinismo e di “fuoripista” svolto senza intervento del trasporto mediante elicottero;

A tali pertinenti e puntuali previsioni legislative va unito, per quanto attiene al professionista, il dovere professionale di porre in essere tutte le attività necessarie alla limitazione del rischio nei confronti dei Clienti, tra le quali, a titolo esemplificativo si possono segnalare:

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➡ l’attenta analisi delle attrezzature e della loro conformità all’attività da svolgersi ed alle caratteristiche del luogo di svolgimento e del clima previsto;

➡ la verifica circa l’effettiva conoscenza, da parte degli allievi, degli strumenti di sicurezza e di soccorso e la concreta ed attuale capacità di utilizzo degli stessi nonché circa la loro efficienza ed operatività (stato batteria, alloggiamento / vestizione corretto etc…);

➡ l’obbligo di diligente valutazione delle capacità tecniche e fisiche dei discenti in

relazione alle caratteristiche concrete dei luoghi ove l’attività andrà a svolgersi ed alle conseguenti difficoltà.

In ultimo, attenzione massima va posta, come sempre, in relazione ai soggetti minorenni e, in mancanza di specifici limiti di legge, a sommesso avviso dello scrivente, il consueto limite di età di 14 anni deve valere come minimo valore di accesso a tali attività che comportano rischi, abilità e capacità di comprensione che non possono essere oggetto di valutazione presuntiva ma debbono presentare livelli, se non di certezza assoluta, quanto meno di ragionevole affidamento.

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Il nuovo articolo 30 l.r. 02/09

Altra novità di rilievo è la modifica, quasi integrale, dell’art. 30 in tema di fuoripista.

Come può notarsi anche solo a livello grafico, la norma ha subito una notevole evoluzione. Ciò che appare significativo, in particolare, è una presa di posizione ancora più netta della responsabilità personale posta esclusivamente in capo chi pratica le attività descritte dalla norma al di fuori delle aree espressamente da questa indicate, con una conseguente netta esclusione di responsabilità in capo al gestore.

In particolare, il mancato riferimento all’area sciabile così come nella precedente formulazione e l’elencazione tassativa delle zone al di fuori delle quali l’attività sciistica viene svolta “a proprio rischio e pericolo” restringono ulteriormente l’area di responsabilità posta in carico ai gestori.

La precedente disposizione, citando quale limite di auto-responsabilità l’area sciabile, e dunque richiamando quando stabilito all’art. 4 l.r. 02/09 nel testo

Comma Disposizione precedente Disposizione vigente

1

I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f)

I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f)

2

I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell'area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.

I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente al le informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.

2bis

Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente

ABROGATO

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all’epoca vigente, che la definiva come l’insieme di “tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve” apriva a quelle interpretazioni giurisprudenziali estensive della responsabilità del gestore anche ad aree indefinite che fossero però intercluse e limitrofe rispetto all’area sciabile.

La definizione puntuale, diversamente, richiamando le singole definizioni di cui alle lettere a) pista di discesa; b) pista di fondo; c) piste per altri sport sulla neve; d) snow park; e) percorsi di trasferimento e g) piste per il salto con gli sci estende l’area dell’autovalutazione del rischio a tutte le situazioni non contemplate in elenco ponendo i relativi oneri e responsabilità in capo all’utente e, per ciò che qui maggiormente interessa, al professionista.

Nel medesimo solco si pone l’obbligo di osservanza alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, che deve necessariamente tradursi non già nell’obbligo di osservanza delle eventuali ordinanze sindacali, la cui violazione è già sanzionata ai sensi dell’art. 650 c.p., bensì in relazione alle indicazioni fornite dai gestori stessi e dai vari bollettini meteo-nivologici, in ciò dando per scontato che chi intraprende tali attività debba essere in grado di informarsi ed interpretare correttamente i dati a lui forniti.

Gli stessi dati, unitamente allo stato dei luoghi, saranno, poi, la base per la valutazione circa la sussistenza, o meno, dell’evidente rischio di valanghe che, come già avveniva ai sensi della l. 363/03 farà scattare, o meno, l’obbligo di avere con sé l’attrezzatura ricerca e di autosoccorso in valanga.

Va da sé che, nel caso del maestro di sci, tali valutazione saranno da quest’ultimo effettuate anche in vece del cliente, con un conseguente legittimo affidamento di quest’ultimo rispetto alle medesime.

Sotto il profilo delle attività “fuoripista” chi scrive invita i professionisti ad un’attenta riflessione ed analisi della portata di tali previsioni con riferimento, in particolare agli allievi minorenni.

Dovrà essere onere del maestro quello di verificare, in concreto, non solo la presenza ed idoneità dell’attrezzatura, dell’ARTVA e dei presidi di autosoccorso in capo a ciascun cliente, ma anche, e soprattutto la effettiva capacità di utilizzo nel contesto di organizzazione di un soccorso in caso di valanga.

Sul punto, nuovamente riterrei opportuno limitare l’attività di fuoripista, laddove siano necessarie le dotazioni “da valanga”, quanto meno ai soggetti maggiori di anni 14 che abbiano dato prova di saper organizzare e gestire le attività di soccorso in caso di necessità.

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IL NUOVO ART. 32 L.R. 02/09: LE NORME DI COMPORTAMENTO

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Comma Disposizione precedente Disposizione vigente

1

Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003 , nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005. Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.

1bisL'utilizzo delle piste da sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore.

2 Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

3

Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

4

Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.

4. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata ed adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo.

5 Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.

Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.

6

In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare s o c c o r s o a g l i i n f o r t u n a t i , c o m u n i c a r e immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.

In caso di sinistro chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore.

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Comma Disposizione precedente Disposizione vigente

7

Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall'articolo 8 della l. 363/2003.

Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011.

8

Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.

Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità.

9

È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

10

In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l ' e s c l u s i o n e d e i s o g g e t t i i n d i v i d u a t i dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l ' e s c l u s i o n e d e i s o g g e t t i i n d i v i d u a t i dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

11

La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

12In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

13E' fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.

È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.

Leggendo la tabella comparativa non potrà che notarsi come le modifiche rivestano una rilevantissima importanza pratica per l’utenza in generale e, soprattutto, per il maestro di sci in quanto soggetto professionale.

La previsione inserita nell’art. 1 relativa alla “adeguata preparazione psico-fisica” appare nulla più che una petizione di principio per quanto riguarda l’utenza “turistica”, mentre assurge a parametro di giudizio della diligenza per quanto concerne atleti, allenatori e maestri di sci. In realtà nulla di nuovo, nel senso che, già in passato, era stato richiamato dalla giurisprudenza il dovere del professionista di “calibrare” la lezione, tra gli altri parametri, anche con riferimento alle condizioni psicofisiche dell’allievo (s. v. la risalente sentenza del Tribunale di Torino, numero 3824 pronunciata il 28 maggio 1994).

Il comma 1 bis, introdotto dal legislatore regionale con la l.r. 26 del 2015 ed il comma 14 bis introdotto dalla l.r. 1 del 2017 sono identici e comportano l’obbligo di assicurazione R.C. sul modello previsto per la circolazione stradale. Il comma 14 bis deve non deve pertanto essere ritenuto una novità bensì un refuso.

Di ben altro spessore ed importanza sono le modifiche apportate al comma 4 dalla l.r. 1 del 2017. A parte le differenze lessicali volte ad inasprire il carattere precettivo della disposizione, la vera novità sta nel primo riconoscimento della funzione di sicurezza dell’attrezzatura che, secondo la novella, va “mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell’arte” ed è considerata uno dei parametri in base ai quali adeguare l’andatura. Nuovamente nulla di diverso da quanto sempre sostenuto dallo scrivente, ma il riconoscimento legislativo apporta forza alla tesi secondo la quale il maestro di sci deve farsi carico del controllo dell’attrezzatura dei propri allievi, quanto meno in chiave di sicurezza, e deve tener conto delle condizioni e tipologia della stessa anche nell’ambito delle decisioni relative allo svolgimento concreto della lezione.

Interessante anche l’ultimo inciso, inserito nel comma 4, per il quale “In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività

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14

L'attività di mountain−bike svolta all'interno dei bike park di cui all'articolo 31 è assimilata all'attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.

L'attività praticata nelle aree di cui all'articolo 31 durante il periodo estivo è assimilata all'attività sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.

14bis

Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere un'assicurazione in corso di validità che copre la propria responsabilità civile per danni o infortuni verso terzi, ivi compreso il gestore.

14terNel caso di scontro fra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

14quaterNei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.

sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo.” La prima frase non è nulla più che un generico richiamo alla prudenza necessaria nella pratica degli sport sciistici mentre la seconda appare più densa di significati sotto il profilo pratico. Si configura, infatti, un divieto di tenere linee di discesa che possano portare ad un’uscita di pista (…) laddove la stessa possa creare una situazione di potenziale pericolo. A sommesso avviso dello scrivente, infatti, la norma non può essere interpretata in maniera letterale nel senso di imporre un divieto assoluto di traiettorie compatibili con l’uscita dal tracciato: primo, poiché costituirebbe un non senso sia sotto il profilo della prevenzione del rischio (in condizioni di sovra affollamento l’uscita dal tracciato può essere anche utile) e secondo, sarebbe difficilmente compatibile con la disciplina generale che non vieta la pratica dell’attività sciistica anche al di fuori dei tracciati.

Il comma 6 viene semplificato al fine di armonizzarne i contenuti con quelli di cui al richiamato art. 14 l. 363/03, secondo cui: “…chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.”.

Personalmente, non pare cosa pregevole l’aver soppresso l’obbligo di fornire le proprie generalità. Non è infatti detto che intervengano prontamente soggetti che, rivestendo la qualità di Agenti di Polizia Giudiziaria, possano legittimamente procedere alla identificazione, se del caso anche coatta, dei soggetti presenti, con il rischio di disperdere possibili fonti testimoniali.

L’art. 14 ter non apporta alcuna innovazione significativa in quanto ricalca il disposto del già vigente art. 19 della l. 363/03.

Degno di nota, invece, è l’art. 14 quater secondo cui: “Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.”. Nuovamente il legislatore regionale utilizza quale modello la disciplina della circolazione stradale ma si debbono rilevare, in questo caso, notevoli difficoltà applicative.

Un primo aspetto riguarda il tipo di esame consentito: se con riferimento all’accertamento alcolemico può darsi luogo allo stesso con mezzi non invasivi quali il c.d. etilometro, per l’accertamento in loco dell’assunzione di sostanze stupefacenti non risultano esservi analoghi sistemi a risposta immediata.

Un altro importante aspetto è che la legittimità di tali accertamenti risiede, quanto al codice della strada, nella necessità di accertare la commissione di un reato: quello previsto all’art. 186 c.d.s. per ciò che concerne la guida in stato di ebbrezza; quello previsto dall’art. 187 c.d.s. quanto all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Seppur sia risaputo che l’uso di alcool non solo non concorra a combattere i rischi connessi alle basse temperature e sicuramente costituisce un aumento, così come l’utilizzo di stupefacenti, del rischio incidenti, non è in vigore, allo stato attuale,

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alcuna norma che vieti l’uso di alcool o sostanze stupefacenti per coloro che 1

praticano attività sciistica a livello turistico.

La norma, in ultimo, pecca sotto il profilo della determinatezza quanto all’assunzione di alcool: mentre le norme penali previste dal C.d.S. prevedono una scala di valore della condotta sulla base della percentuale di alcool nel sangue, nulla viene previsto con riferimento all’art. 14 quater l.r. 02/09, di tal che parerebbe rilevante qualsiasi tasso alcolemico rilevabile nel sangue dello sciatore.

In conclusione, tale disposizione, seppur sicuramente animata da ottime intenzioni, risulta di difficile (se non illegittima) attuabilità sotto il profilo dell’effettuazione del test e, soprattutto, non essendo collegata ad alcuna normativa impositiva di divieti di utilizzo, anche inutile in quanto sfornita di sanzione sotto il profilo pratico.

Si pensi, infatti, al caso del soggetto ubriaco o drogato che venga travolto da altro sciatore proveniente da monte perfettamente sobrio. In un caso del genere, laddove ovviamente vengano provate le traiettorie descritte (diversamente scatterebbe la presunzione del concorso di colpa) la responsabilità del sinistro graverebbe interamente sul soggetto sobrio, a nulla rilevando lo stato di alterazione psicofisica della vittima che, lo si ripete, non potrebbe nemmeno essere assoggettata a sanzione.

E la medesima conseguenza si avrebbe nel caso contrario, dove sicuramente lo stato di ebbrezza dell’investitore rileverebbe sotto il profilo della graduazione della colpa, ma non comporrebbe la sottoposizione dello stesso ad alcuna sanzione ulteriore.

N.B.: Sicuramente, quanto ai maestri di sci, l’utilizzo di alcool o sostanze stupefacenti è suscettibile di configurare una violazione del codice di deontologia professionale ed una violazione dei regolamenti interni delle scuole di sci alle quali eventualmente aderiscano i professionisti.

Quanto all’utilizzo di sostanze stupefacenti, pur non costituendo reato, esso non deve essere considerato 1

condotta lecita in quanto sanzionata in via amministrativa dall’art. 75 D.P.R. 309/90.______________________________________________

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LE NUOVE SCUOLE DI SCI

L'articolo 14 della l.r. del Piemonte n. 50/92 (legge professionale regionale) è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2017 introducendo importanti novità e, di fatto, ridisegnando tutto il quadro normativo relativo alle scuole di sci sul territorio piemontese.

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Comma Disposizione precedente Disposizione vigente

1

Sono "Scuole di sci" le unita' organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale e che possiedono i seguenti requisiti:a) ——————————————

b) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ubicata in località sciistica

c) ——————————————d) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline e) abbiano un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse f) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività g) abbiano un direttore, responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico h) assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.

Le Scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:

a) un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche di cui all' articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (c.d. micro-stazioni);b) una sede adeguata per i l periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio è presente un'area sciabile, così come definita dall'articolo 4 l.r. 2/2009;c) il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;d) un regolamento che garantisce e disciplina, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse e) la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;f) un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;g) l'assunzione dell'impegno:

1) a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;2) a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;3) a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione;4) a promuovere la sicurezza nella pratica dello sci.

Le novità introdotte rappresentano una impostazione legislativa che vede nelle scuole di sci qualcosa di più di una mera associazione tra liberi professionisti configurandole quali enti qualificati con oneri di pubblico servizio ed utilità.

La scelta del legislatore regionale si pone l’obbiettivo, non dichiarato ma ravvisabile dall’insieme delle modifiche, di consentire l’attribuzione della definizione “scuola di sci” ed il conseguente regime fiscale di favore (esclusione IVA per le prestazioni di insegnamento) ad enti che siano chiaramente dei player nello scacchiere turistico della montagna, favorendo l’aggregazione delle piccole realtà associative, come previsto dalla legge quadro professionale 81/91 e consentendo, tramite la formazione di enti di maggiori dimensioni e capacità di investimento, di realizzare servizi migliori alla Clientela.

Scuole di grandi dimensioni possono consentire investimenti maggiori in strutture e dotazioni e, conseguentemente, garantire un servizio migliore, più sicuro e più completo alla clientela. Inoltre, anche sotto il profilo didattico, un corpo insegnanti

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2

Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune e sono iscritte in apposito elenco.

Le Scuole di sci sono riconosciute dall'unione montana competente per territorio, sentito il parere del comune relativamente al requisito di cui al comma 1 lettera b) e iscritte in apposito elenco, di carattere ricognitivo, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte; le Scuole di sci possono aprire e gestire sezioni distaccate ubicate nello stesso comune delle sedi riconosciute, previo parere del comune medesimo e relativa comunicazione all'unione montana di riferimento.

3

La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale.

L'unione montana verifica ogni tre anni la p e r s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i p e r i l riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 e comunica le risultanze al Collegio regionale dei maestri sci del Piemonte.

4 GIÀ ABROGATA

L'unione montana, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, prescrivendo le misure necessarie per il ripristino degli stessi con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure prescritte decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata e il riconoscimento è revocato.

5 GIÀ ABROGATALa denominazione "Scuola di sci" può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.

6 La denominazione "Scuola di sci" può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti

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numeroso consente una migliore organizzazione delle classi con un più fedele posizionamento degli allievi su tutto l’arco di abilità tracciato dai testi didattici.

Il tutto consentendo, però, la deroga con riferimento alle c.d. microstazioni, vale a dire le stazioni di sport invernali che rispettino i requisiti di cui al combinato degli artt. 37 e 38 l.r. 02/09 in quanto connotate dalle seguenti caratteristiche:

1) Siano definibili di interesse locale ai sensi dell’art. 37 l.r. 02/09 e, dunque siano connotate da:a) un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza

inclinata non superiore a 3 chilometri oppure; b) con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti

caratteristiche: 1. un numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2000; 2. un numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non superiore al

15 per cento del numero totale di pass venduti. 3) Siano, nell'ambito dei criteri di cui all’art. 37, definibili microstazioni, in quanto

soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:a) stazioni con un numero di impianti inferiore a nove e un numero di

chilometri di pista inferiore a venti; b) stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale

dipendente inferiore a dodici;c) stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 2.000.000,00.

Per tali realtà risulta opportuna la deroga al fine di consentire, anche in località dove risulterebbe difficile aggregare i professionisti previsti, la presenza delle scuole di sci come istituzione e come “valore aggiunto” per la stazione ed il turismo.

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Una ulteriore modifica, collegata a quella sovra descritta e commentata, è intervenuta con riferimento al regime sanzionatorio mediante la novella dell’art. 16 l.r. 50/92.

La norma, oltre ad aver aggiornato gli importi con valori maggiori ed espressi in Euro, ha introdotto una nuova fattispecie sanzionatoria nel caso di apertura o esercizio “di una organizzazione non autorizzata simile ad una scuola di sci”.Tale ultima previsione appare di non semplice interpretazione e di ancor più difficile applicazione. Sotto il profilo della determinatezza, essa risulta generica in relazione alla definizione di organizzazione simile ad una scuola di sci.Sotto il profilo della costituzionalità, poi, ci si permette di avanzare qualche dubbio di compatibilità della norma con gli art. 18 e 41 della Costituzione in tema di libertà di associazione e di iniziativa economica.Posto che, sicuramente, l’uso della denominazione “scuola di Sci” deve essere tutelato, non si vede per quale ragione si debbano sanzionare dei professionisti i quali, magari per impossibilità di ottenere il riconoscimento quale scuola di sci, si associno tra di loro per esercitare la loro professione che, ovviamente, è la medesima di una scuola di sci e si organizza nei medesimi modi. A sommesso avviso dello scrivente tale attività, laddove ovviamente non si denomini scuola di sci e non utilizzi indebitamente il regime fiscale agevolato, risulterebbe del tutto lecita e consentita dall’ordinamento.

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Comma Disposizione precedente Disposizione vigente

1

L'uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di organismi non riconosciuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire trecentomila a lire unmilioneduecentomila.

L'uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di organismi non riconosciuti, o l'apertura o l'esercizio di una organizzazione non autorizzata simile ad una scuola di sci comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 1.000,00.

2 GIÀ ABROGATO GIÀ ABROGATO

3

L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembr 1981, n. 689

L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689

4

I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.

I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.