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DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ISPETTORATO MICOLOGICO 52100 AREZZO Responsabile: D.ssa Anna Maria Mazzini Tel. 055 9106772 Fax 055 9106317 e.mail: [email protected] PEC: sup.arezzo.usl8@postacert.toscana.it Azienda USL 8 Arezzo Via Curtatone, 54 52100 Arezzo AR V CONFEZI A) Vendita fissa ( negoz 1. La legi considerazion di un'impresa epigei freschi deve ottenere tramite SCIA - o dove risiede 2. L'opera possedere l' a intende comm la presentazio essere allegat delegata o com 3. L'attes dall'Ispettorato il richiedente h riconosciment territorio nazio dovranno pres modulo in cui l'idoneità alla i allegata una fo diritti sanitari, 4. La SCI contenere il no punto A.2., la dell'attestato d cessazione de del titolare, al 5. Chi co epigei freschi micologo, che dell'autorizzaz delle specie fu 6. la vend consentita pre 376/95 e dell' acquistare per certificazione abilitato. L' Isp regionale; 7. I fungh suddiv VADEMECUM PER VENDITA , SOMMIN IONAMENTO DI FUNGHI EPIGEI FRESC STATO SFUSO di funghi epigei freschi o secchi allo zi o aree mercatali) islazione nazionale e regionale ( D.P.R. 376/9 ne della pericolosità dell'alimento fungo, dispo commerciale o la società chi intende attivare o secchi sfusi (appartenenti al gruppo Bole e apposita e specifica autorizzazione comuna - , da inoltrare al SUAP del comune ove ha e il richiedente in caso di vendita ambulante s atore del settore alimentare o l' institore o la attestato di idoneità all'identificazione dell mercializzare o l'attestato di micologo. L 'at one della SCIA al SUAP per la vendita dei fu ta la dichiarazione di accettazione dell'instito munque di chi si assume l'incarico della vend stato di idoneità al riconoscimento delle spec o Micologico del Dipartimento della Prevenzio ha superato con esito favorevole apposito es to dei funghi ha validità, limitatamente alle s onale e non ha limiti temporali. I candidati , pe sentare domanda all'Ispettorato Micologico d i dovranno essere indicate le specie fungine identificazione (Mod. 1 e 2). Alla domanda do otografia formato tessera e la ricevuta del bo stabiliti dal tariffario regionale; IA per la vendita dei funghi, rilasciata al titola ome della persona o delle persone in posses stessa ha validità fin a quando almeno uno di idoneità o di micologo, continua ad esercit ell'attività ed ogni altra variazione devono ess SUAP del Comune competente per territorio ommercializza : funghi secchi confezionati, fu in confezioni non manomissibili, singolarme e rechino in etichetta il riferimento della certifi zione di cui al punto A.1 nè dell'attestato di i ungine. Non è ammesso il frazionamento d dita dei funghi epigei spontanei freschi destin evia certificazione di avvenuto controllo, ai se art. 21 della L.R.16/99 e s.m.i. Gli esercenti, r la vendita i funghi certificati o in alternativa da parte di un micologo dell'Ispettorato Mico pettorato rilascia le certificazioni, su richiesta hi posti in commercio devono essere: visi per specie NISTRAZIONE E CHI E SECCHI ALLO stato sfuso in sede 95 e L.R. 16/99), in one che la persona titolare e la vendita dei funghi etus edulis "porcini") , ale , - ora comunicazione a sede l'esercizio di vendita su aree mercatali ; a persona delegata, deve le specie fungine che ttestato è prerequisito per unghi. Alla SCIA deve ore, della persona dita ; cie fungine viene rilasciato ione delll' AUSL , dopo che same. L'idoneità al specie richieste, su tutto il er partecipare all'esame, dell' AUSL su apposito per cui si richiede ovrà inoltre essere ollettino di pagamento dei are dell'attività, deve sso dell'attestato di cui al o dei soggetti in possesso tare tale attività. La sere comunicate, a cura o; unghi coltivati e funghi ente certificate da un icazione, non necessita idoneità all'identificazione delle confezioni; nati al dettaglio è ensi dell'art. 3 del D.P.R. , pertanto, devono devono sottoporli alla ologico o da un micologo a, in base al tariffario

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Page 1: vademecum per vendita somministrazione e confezionamento ... · VADEMECUM PER VENDITA , SOMMINISTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E SECCHI ALLO A) Vendita di funghi

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ISPETTORATO MICOLOGICO

52100 AREZZO Responsabile: D.ssa Anna Maria Mazzini

Tel. 055 9106772 Fax 055 9106317 e.mail: [email protected]

PEC:

[email protected]

Azienda USL 8 Arezzo Via Curtatone, 54 52100 Arezzo AR

VADEMECUM PER VENDITA , SOMMINISTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E SECCHI ALLO

A) Vendita di funghi epigei freschi o secchi allo stato fissa ( negozi o aree mercatali) 1. La legislazione nazionale e regionale ( D.P.R. 376/95 e L.R. 16/99), in considerazione della pericolosità dell'alimento fungo, dispone che la persona titolare di un'impresa commerciale o la società chi intenepigei freschi o secchi sfusi (appartenenti al gruppo Boletus edulis "porcini") , deve ottenere apposita e specifica autorizzazione comunale , tramite SCIA -o dove risiede il richiedente in caso di vendita ambulante su aree mercatali ; 2. L'operatore del settore alimentare o l' institore o la persona delegata, deve possedere l' attestato di idoneità all'identificazione delle speintende commercializzare o la presentazione della SCIA al SUAP per la vendita dei funghi. Alla SCIA deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'institore, della pedelegata o comunque di chi si assume l'incarico della vendita ; 3. L'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine viene rilasciato dall'Ispettorato Micologico del Dipartimento della Prevenzione delll' AUSL , dopo che il richiedente ha riconoscimento dei funghi ha validità, limitatamente alle specie richieste, su tutto il territorio nazionale e non ha limiti temporali. I candidati , per partecipare all'esame, dovranno presenmodulo in cui dovranno essere indicate le specie fungine per cui si richiede l'idoneità alla identificazione (Mod. 1 e 2). Alla domanda dovrà inoltre essere allegata una fotografia formato tdiritti sanitari, stabiliti dal tariffario regionale; 4. La SCIA per la vendita dei funghi, rilasciata al titolare dell'attività, deve contenere il nome della persona o delle persone in possesso dell'attepunto A.2., la stessa ha validità fin a quando almeno uno dei soggetti in possesso dell'attestato di idoneità o di micologo, continua ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunidel titolare, al SUAP del Comune competente per territorio; 5. Chi commercializza : funghi secchi confezionati, funghi coltivati e funghi epigei freschi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, che rechino indell'autorizzazione di cui al punto A.1 nè dell'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine. 6. la vendita dei funghi epigeiconsentita previa certificazione di avvenuto controllo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 376/95 e dell' art. 21 della L.R.16/99 e s.m.i. Gli esercenti, pertanto, devono acquistare per la vendita i funghi certifcertificazione da parte di un micologo dell'Ispettorato Micologico o da un micologo abilitato. L' Ispettorato rilascia le certificazioni, su richiesta, in base al tariffario regionale; 7. I funghi posti in commer• suddivisi per specie

VADEMECUM PER VENDITA , SOMMINISTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E SECCHI ALLO

STATO SFUSO

Vendita di funghi epigei freschi o secchi allo stato

( negozi o aree mercatali)

La legislazione nazionale e regionale ( D.P.R. 376/95 e L.R. 16/99), in considerazione della pericolosità dell'alimento fungo, dispone che la persona titolare di un'impresa commerciale o la società chi intende attivare la vendita dei funghi epigei freschi o secchi sfusi (appartenenti al gruppo Boletus edulis "porcini") , deve ottenere apposita e specifica autorizzazione comunale ,

- , da inoltrare al SUAP del comune ove ha sede l'esercizio di vendita o dove risiede il richiedente in caso di vendita ambulante su aree mercatali ;

L'operatore del settore alimentare o l' institore o la persona delegata, deve attestato di idoneità all'identificazione delle spe

intende commercializzare o l'attestato di micologo. L 'attestatola presentazione della SCIA al SUAP per la vendita dei funghi. Alla SCIA deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'institore, della pedelegata o comunque di chi si assume l'incarico della vendita ;

L'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine viene rilasciato dall'Ispettorato Micologico del Dipartimento della Prevenzione delll' AUSL , dopo che il richiedente ha superato con esito favorevole apposito esame. L'idoneità al riconoscimento dei funghi ha validità, limitatamente alle specie richieste, su tutto il territorio nazionale e non ha limiti temporali. I candidati , per partecipare all'esame, dovranno presentare domanda all'Ispettorato Micologico dell' AUSL su apposito modulo in cui dovranno essere indicate le specie fungine per cui si richiede l'idoneità alla identificazione (Mod. 1 e 2). Alla domanda dovrà inoltre essere allegata una fotografia formato tessera e la ricevuta del bollettino di pagamento dei diritti sanitari, stabiliti dal tariffario regionale;

La SCIA per la vendita dei funghi, rilasciata al titolare dell'attività, deve contenere il nome della persona o delle persone in possesso dell'attepunto A.2., la stessa ha validità fin a quando almeno uno dei soggetti in possesso dell'attestato di idoneità o di micologo, continua ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunidel titolare, al SUAP del Comune competente per territorio;

Chi commercializza : funghi secchi confezionati, funghi coltivati e funghi epigei freschi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, che rechino in etichetta il riferimento della certificazione, non necessita dell'autorizzazione di cui al punto A.1 nè dell'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine. Non è ammesso il frazionamento delle confezioni;

la vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 376/95 e dell' art. 21 della L.R.16/99 e s.m.i. Gli esercenti, pertanto, devono acquistare per la vendita i funghi certificati o in alternativa devono sottoporli alla certificazione da parte di un micologo dell'Ispettorato Micologico o da un micologo abilitato. L' Ispettorato rilascia le certificazioni, su richiesta, in base al tariffario

I funghi posti in commercio devono essere: suddivisi per specie

VADEMECUM PER VENDITA , SOMMINISTRAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E SECCHI ALLO

Vendita di funghi epigei freschi o secchi allo stato sfuso in sede

La legislazione nazionale e regionale ( D.P.R. 376/95 e L.R. 16/99), in considerazione della pericolosità dell'alimento fungo, dispone che la persona titolare

de attivare la vendita dei funghi epigei freschi o secchi sfusi (appartenenti al gruppo Boletus edulis "porcini") , deve ottenere apposita e specifica autorizzazione comunale , - ora comunicazione

e ha sede l'esercizio di vendita o dove risiede il richiedente in caso di vendita ambulante su aree mercatali ;

L'operatore del settore alimentare o l' institore o la persona delegata, deve attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine che

attestato è prerequisito per la presentazione della SCIA al SUAP per la vendita dei funghi. Alla SCIA deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'institore, della persona delegata o comunque di chi si assume l'incarico della vendita ;

L'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine viene rilasciato dall'Ispettorato Micologico del Dipartimento della Prevenzione delll' AUSL , dopo che

superato con esito favorevole apposito esame. L'idoneità al riconoscimento dei funghi ha validità, limitatamente alle specie richieste, su tutto il territorio nazionale e non ha limiti temporali. I candidati , per partecipare all'esame,

tare domanda all'Ispettorato Micologico dell' AUSL su apposito modulo in cui dovranno essere indicate le specie fungine per cui si richiede l'idoneità alla identificazione (Mod. 1 e 2). Alla domanda dovrà inoltre essere

essera e la ricevuta del bollettino di pagamento dei

La SCIA per la vendita dei funghi, rilasciata al titolare dell'attività, deve contenere il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di cui al punto A.2., la stessa ha validità fin a quando almeno uno dei soggetti in possesso dell'attestato di idoneità o di micologo, continua ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura del titolare, al SUAP del Comune competente per territorio;

Chi commercializza : funghi secchi confezionati, funghi coltivati e funghi epigei freschi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un

etichetta il riferimento della certificazione, non necessita dell'autorizzazione di cui al punto A.1 nè dell'attestato di idoneità all'identificazione

Non è ammesso il frazionamento delle confezioni;

spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 376/95 e dell' art. 21 della L.R.16/99 e s.m.i. Gli esercenti, pertanto, devono

icati o in alternativa devono sottoporli alla certificazione da parte di un micologo dell'Ispettorato Micologico o da un micologo abilitato. L' Ispettorato rilascia le certificazioni, su richiesta, in base al tariffario

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DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ISPETTORATO MICOLOGICO

52100 AREZZO Responsabile: D.ssa Anna Maria Mazzini

Tel. 055 9106772 Fax 055 9106317 e.mail: [email protected]

PEC:

[email protected]

Azienda USL 8 Arezzo Via Curtatone, 54 52100 Arezzo AR

• contenuti in cassette o altri imballaggi che consentano una adeguata aerazione, • disposti in singolo strato• contraddistinti da un cartello, da apporre alla cassetta, riportante il nome scientifico (genere e specie)volgare • integri, freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti; 1. Possono essere posti in commercio esclusivamente i funghi epigei freschi inclusi nella lista positiva939 del 09/08/1999 (Mod. 3), 2. Possono essere venduti allo stato sfuso solamente funghi secchi appartenenti al genere "Boletus edulis e relativo gruppo" (Boletus pinophilus, Boletus reticolatu 3. Il commercio dei funghi epigei spontanei freschi e secchi allo stato sfuso, è consentito in sedi fisse ( negozi o aree mercatali ) o comunque in apposite aree date in concessione dal Comune. 4. I funghi sono alimenti e come tali, oltre a norme specifiche, sono soggetti all'applicazione delle leggi che regolamentano la materia sulla sicurezza alimentare e pertanto, nel documento di autocontrollo, dovrà essere valutato lo specifico rischio, secondo i principi dell' HACCP e dovrà essere garantita la tracciabilità.

B) Vendita di funghi epigei freschi da parte delle imprese agricole 1. Anche la vendita di funghi spontanei da parte dell'imprenditore agricolo è soggetta all'autorizzazione comuninoltrare al SUAP del Comune ove ha sede l' azienda agricola; 2. Analogamente all'esercente il commercio , prerequisito per la comunicazione di vendita tramite SCIA, è il possesso dell'attestato di idoneità aldelle specie dei funghi o dell'attestato di micologo . Le modalità per ottenere l'attestato di idoneità sono quelle indicate ai punti A 3, e A 4; 3. I funghi, prima di essere posti in vendita, devono essere certificati da un micologo dell'Ispettorato Micologico o da un micologo abilitato; 4. le modalità di vendita sono quelle specificate ai punti A.7 e A 8; 5. E' vietata la vendita dei funghi in forma itinerante.

C) Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi 1. Gli esercizi di somministrazione e preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e secchi allo stato sfuso ( ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, agriturismi...) , il cui titolare o delegato, non sia in possesso dell'attestato d

contenuti in cassette o altri imballaggi che consentano una adeguata

disposti in singolo strato contraddistinti da un cartello, da apporre alla cassetta, riportante il nome

scientifico (genere e specie) ed eventualmente in aggiunta il corrispondente nome

integri, freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e

Possono essere posti in commercio esclusivamente i funghi epigei freschi inclusi nella lista positiva allegata al D.P.R. 376/95 ed integrata dalla D.G.R.T. n. 939 del 09/08/1999 (Mod. 3),

Possono essere venduti allo stato sfuso solamente funghi secchi appartenenti al genere "Boletus edulis e relativo gruppo" (Boletus pinophilus, Boletus reticolatus, boletus aereus),

Il commercio dei funghi epigei spontanei freschi e secchi allo stato sfuso, è consentito in sedi fisse ( negozi o aree mercatali ) o comunque in apposite aree date in concessione dal Comune. E' vietata la vendita in forma itinerante ,

I funghi sono alimenti e come tali, oltre a norme specifiche, sono soggetti all'applicazione delle leggi che regolamentano la materia sulla sicurezza alimentare e pertanto, nel documento di autocontrollo, dovrà essere valutato lo specifico

secondo i principi dell' HACCP e dovrà essere garantita la tracciabilità.

Vendita di funghi epigei freschi da parte delle imprese agricole

Anche la vendita di funghi spontanei da parte dell'imprenditore agricolo è soggetta all'autorizzazione comunale, - ora comunicazione tramite SCIA inoltrare al SUAP del Comune ove ha sede l' azienda agricola;

Analogamente all'esercente il commercio , prerequisito per la comunicazione di vendita tramite SCIA, è il possesso dell'attestato di idoneità aldelle specie dei funghi o dell'attestato di micologo . Le modalità per ottenere l'attestato di idoneità sono quelle indicate ai punti A 3, e A 4;

I funghi, prima di essere posti in vendita, devono essere certificati da un ll'Ispettorato Micologico o da un micologo abilitato;

le modalità di vendita sono quelle specificate ai punti A.7 e A 8;

E' vietata la vendita dei funghi in forma itinerante.

Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi

Gli esercizi di somministrazione e preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e secchi allo stato sfuso ( ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, agriturismi...) , il cui titolare o delegato, non sia in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine o dell'attestato di

contenuti in cassette o altri imballaggi che consentano una adeguata

contraddistinti da un cartello, da apporre alla cassetta, riportante il nome ed eventualmente in aggiunta il corrispondente nome

integri, freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e

Possono essere posti in commercio esclusivamente i funghi epigei freschi allegata al D.P.R. 376/95 ed integrata dalla D.G.R.T. n.

Possono essere venduti allo stato sfuso solamente funghi secchi appartenenti al genere "Boletus edulis e relativo gruppo" (Boletus pinophilus,

Il commercio dei funghi epigei spontanei freschi e secchi allo stato sfuso, è consentito in sedi fisse ( negozi o aree mercatali ) o comunque in apposite aree date

E' vietata la vendita in forma itinerante ,

I funghi sono alimenti e come tali, oltre a norme specifiche, sono soggetti all'applicazione delle leggi che regolamentano la materia sulla sicurezza alimentare e pertanto, nel documento di autocontrollo, dovrà essere valutato lo specifico

secondo i principi dell' HACCP e dovrà essere garantita la tracciabilità.

Vendita di funghi epigei freschi da parte delle imprese agricole

Anche la vendita di funghi spontanei da parte dell'imprenditore agricolo è ora comunicazione tramite SCIA -, da

inoltrare al SUAP del Comune ove ha sede l' azienda agricola;

Analogamente all'esercente il commercio , prerequisito per la comunicazione di vendita tramite SCIA, è il possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie dei funghi o dell'attestato di micologo . Le modalità per ottenere l'attestato di idoneità sono quelle indicate ai punti A 3, e A 4;

I funghi, prima di essere posti in vendita, devono essere certificati da un ll'Ispettorato Micologico o da un micologo abilitato;

le modalità di vendita sono quelle specificate ai punti A.7 e A 8;

E' vietata la vendita dei funghi in forma itinerante.

Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi

Gli esercizi di somministrazione e preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e secchi allo stato sfuso ( ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, agriturismi...) , il cui titolare o delegato, non sia in possesso

i idoneità alla identificazione delle specie fungine o dell'attestato di

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DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ISPETTORATO MICOLOGICO

52100 AREZZO Responsabile: D.ssa Anna Maria Mazzini

Tel. 055 9106772 Fax 055 9106317 e.mail: [email protected]

PEC:

[email protected]

Azienda USL 8 Arezzo Via Curtatone, 54 52100 Arezzo AR

micologo, devono utilizzare esclusivamente funghi certificati da un micologo ( pubblico o abilitato). In alternativa è consentito esclusivamente l'utilizzo di funghi confezionati 2. le modalità per ottenere l'attestato di idoneità al riconoscimento sono quelle indicate ai punti A. 3 e A. 4; 3. Possono essere utilizzati per la preparazione di alimenti esclusivamente i funghi epigei freschi inclusi nella lista positiva allegata al integrata dalla D.G.R.T. n. 939 del 09/08/1999 (Mod. 3); 4. L'operatore del settore alimentare che effettua la somministrazione e/o preparazione di pasti a base di funghi deve prevedere nel documento di autocontrollo apposita procedura, garantire la tracciabilità dei funghi utilizzati.

D Trasformazione e confezionamento di funghi 1. Gli operatori delle imprese alimentari che lavorano, trasformano e confezionano funghi spontanei freschi , sconsumo, oltre all'osservanza delle disposizioni del Reg. CE 882, hanno l'obbligo di avere un micologodestinate alla lavorazione o al confezionamento . Devonomicologo: - sia in possesso dell’attestato ai sensi del D.M. Sanità 686/1996,- sia iscritto nell’apposito registro nazionale,- abbia assolto all’impegno dell’aggiornamento formativo in materia d’igiene alimentare tramite la al controllo micologico. Le informazioni di cui sopra devono essere riportate nella SCIA da presentare al SUAP del Comune ove ha sede l'unità locale, prima dell'inizio dell'attività. 2. Il documento di autocontrollo deve elaborare secondo i principi dell' HACCP procedura relativa alla tracciabilità dei funghi , la tipologia e loperazioni di campionamento e di analisi sulla materia prima e sul prodotto finito.

micologo, devono utilizzare esclusivamente funghi certificati da un micologo ( pubblico o abilitato). In alternativa è consentito esclusivamente l'utilizzo di funghi confezionati

le modalità per ottenere l'attestato di idoneità al riconoscimento sono quelle indicate ai punti A. 3 e A. 4;

Possono essere utilizzati per la preparazione di alimenti esclusivamente i funghi epigei freschi inclusi nella lista positiva allegata al integrata dalla D.G.R.T. n. 939 del 09/08/1999 (Mod. 3);

L'operatore del settore alimentare che effettua la somministrazione e/o preparazione di pasti a base di funghi deve prevedere nel documento di autocontrollo apposita procedura, previa valutazione dei rischi specifici e deve garantire la tracciabilità dei funghi utilizzati.

Trasformazione e confezionamento di funghi

Gli operatori delle imprese alimentari che lavorano, trasformano e confezionano funghi spontanei freschi , secchi o comunque conservati , destinati al

oltre all'osservanza delle disposizioni del Reg. CE 882, hanno l'obbligo di avere un micologo che effettui il riconoscimento delle specie fungine destinate alla lavorazione o al confezionamento . Devono

sia in possesso dell’attestato ai sensi del D.M. Sanità 686/1996,sia iscritto nell’apposito registro nazionale, abbia assolto all’impegno dell’aggiornamento formativo in materia d’igiene

alimentare tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati al controllo micologico.

Le informazioni di cui sopra devono essere riportate nella SCIA dapresentare al SUAP del Comune ove ha sede l'unità locale, primadell'inizio dell'attività.

Il documento di autocontrollo - che l'operatore del settore alimentare (OSA) deve elaborare secondo i principi dell' HACCP -, dovrà tra l'altro contenere la procedura relativa alla tracciabilità dei funghi , la tipologia e loperazioni di campionamento e di analisi sulla materia prima e sul prodotto finito.

micologo, devono utilizzare esclusivamente funghi certificati da un micologo (

In alternativa è consentito esclusivamente l'utilizzo di funghi confezionati;

le modalità per ottenere l'attestato di idoneità al riconoscimento sono quelle

Possono essere utilizzati per la preparazione di alimenti esclusivamente i funghi epigei freschi inclusi nella lista positiva allegata al D.P.R. 376/95 ed

L'operatore del settore alimentare che effettua la somministrazione e/o preparazione di pasti a base di funghi deve prevedere nel documento di

previa valutazione dei rischi specifici e deve

Gli operatori delle imprese alimentari che lavorano, trasformano e ecchi o comunque conservati , destinati al

oltre all'osservanza delle disposizioni del Reg. CE 882, hanno che effettui il riconoscimento delle specie fungine

inoltre assicurare che il

sia in possesso dell’attestato ai sensi del D.M. Sanità 686/1996,

abbia assolto all’impegno dell’aggiornamento formativo in materia d’igiene partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati

Le informazioni di cui sopra devono essere riportate nella SCIA da presentare al SUAP del Comune ove ha sede l'unità locale, prima

che l'operatore del settore alimentare (OSA) , dovrà tra l'altro contenere la

procedura relativa alla tracciabilità dei funghi , la tipologia e la frequenza delle operazioni di campionamento e di analisi sulla materia prima e sul prodotto finito.