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1 TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 12/2009 GRASSOBBIO 2 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (SYSTEMA MUTUI S.P.A.) con sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70 C.F. 03259380164 RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL’ART. 172 L.F. Giudice Delegato: dott.ssa Giovanna Golinelli Commissario Giudiziale: avv. Antonio Granelli

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TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE FALLIMENTARE

CONCORDATO PREVENTIVO N. 12/2009

GRASSOBBIO 2 S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE

(SYSTEMA MUTUI S.P.A.)

con sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70

C.F. 03259380164

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

AI SENSI DELL’ART. 172 L.F.

Giudice Delegato: dott.ssa Giovanna Golinelli

Commissario Giudiziale: avv. Antonio Granelli

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PREMESSA

1. Il ricorso presentato da Grassobbio 2

2. Il decreto di ammissione del Tribunale

3. L’adempimento delle formalità preliminari

CAP. I – IL RUOLO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LA

FUNZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F. NEL QUA-

DRO NORMATIVO RIFORMATO

1. Il ruolo del Commissario Giudiziale e la funzione della Relazione

2. Cenni sui principali eventi della procedura: il ruolo attivo del Commissario

Giudiziale

CAP. II – COSTITUZIONE E RUOLO DI SOCIETA’ OPERATIVA

DI GRASSOBBIO 2 NEL GRUPPO CONTROLLATO DA GRAS-

SOBBIO 1

1. Costituzione, vicende sociali, amministrazione, capitale sociale e assetto

proprietario

2. Ruolo di società operativa di Grassobbio 2 nel Gruppo

3. Iter in base al quale Grassobbio 2 si è resa conferitaria dell’azienda di Di-

visione Mutui

CAP. III – IL BUSINESS DI GRASSOBBIO 2

1. Gli accordi con Meliorbanca e con Lehman Brothers

CAP IV - I RAPPORTI INTERCORSI TRA GRASSOBBIO 2 E

GRASSOBBIO 1 E IL LORO RILIEVO NELL’AMBITO DELLA

PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

1. I trasferimenti di liquidità in favore di Grassobbio 1

2. La garanzia rilasciata da Grassobbio 2 in favore di Altea: i rilievi del

Commissario Giudiziale

3. I nodi critici riscontrati dal Commissario Giudiziale

CAP.V – IL RAPPORTO DI CASH POOLING: L’INTERROGATIVO

SULLA POSTERGAZIONE E L’ESAME DELLA CONDOTTA DEL

DEBITORE

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1. Riqualificazione del titolo da cash pooling a finanziamento intercompany:

postergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ.

2. Finanziamento tra società del Gruppo e condotta del debitore

CAP. VI – LA GARANZIA ALTEA

1. Il riassetto della proprietà

2. Le ragioni di inefficacia e di inopponibilità della garanzia ravvisate dal

Commissario Giudiziale

CAP. VII - CAUSE DELLA CRISI EVIDENZIATE DALLA SOCIE-

TA’ DEBITRICE E DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE – CONSI-

DERAZIONI CONCLUSIVE SULLA CONDOTTA DEL DEBITO-

RE

1. Le cause dello stato di crisi individuate dalla debitrice

2. I rilievi del Commissario Giudiziale sulle cause della crisi

2.1 La crisi del mercato finanziario e in particolare della cartolarizzazione dei

mutui ipotecari

2.2 La crisi finanziaria della società e considerazione conclusiva sulla condotta

del debitore

CAP. VIII – LA POLITICA FISCALE DEL GRUPPO

CAP. IX – IL PERIODO DI GESTIONE NEL CORSO DELLA PRO-

CEDURA

1. Attività ordinaria

2. Cessione ramo d’azienda

3. Il credito per rate commissione amministrativa

4. Le problematiche sollevate dal Commissario Giudiziale in ordine alla que-

stione del credito Altea Finance s.r.l. per € 39.468.691,00 ed il conseguente de-

posito da parte della società in procedura di un atto di integrazione e modifica-

zione del ricorso per l’ammissione alla procedura del concordato preventivo

CAP. X – LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE

2009 RETTIFICATA DALLA SOCIETA’ DEBITRICE AI FINI DEL

PIANO PROPOSTO AI CREDITORI CON LA DOMANDA DI AM-

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MISSIONE ALLA PROCEDURA DEL CONCORDATO PREVEN-

TIVO COME INTEGRATA CON L’ATTO DEL 3 MAGGIO 2010

Premessa

1. Situazione patrimoniale ed economica alla data di riferimento del 30

dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009

2. L’attivo rettificato ed aggiornato al 31 dicembre 2009

3. Il passivo rettificato ed aggiornato al 31 dicembre 2009

4. Il contenuto della proposta ai creditori

CAP. XI – LE VALUTAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICATA

Premessa

1. Il credito per rate commissione amministrativa

2. La nuova offerta di Avalon

CAP. XII – ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI AL VOTO E

CALCOLO DELLA MAGGIORANZA

1. L’accertamento del passivo nel Concordato Preventivo

2. L’elenco dei creditori

3. Il calcolo della maggioranza

CAP. XIII – VALUTAZIONI FINALI IN ORDINE ALLA FATTIBI-

LITA’ DEL PIANO PROPOSTO DALLA DEBITRICE E ALLA

CONVENIENZA DEL CONCORDATO RISPETTO ALL’IPOTESI

DI DECLARATORIA DI FALLIMENTO

1. La fattibilità del piano

2. Le diverse percentuali di riparto che si prospettano

3. La convenienza della proposta di concordato rispetto alle alternative

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PREMESSA

1.Il ricorso presentato da Grassobbio 2

a)In data 8 Aprile 2009 la società Grassobbio 2 s.p.a. in Liquidazione (già

Systema Mutui s.p.a.), con sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, iscritta al

Registro delle Imprese di Bergamo – sezione ordinaria – al n. 03259380164, in

persona del Liquidatore dott. Paolo Ribolla, difesa e rappresentata dagli avvo-

cati Mario Caffi ed Alessandro Cainelli del foro di Bergamo, con elezione di

domicilio presso lo studio dei predetti in Bergamo, Via Verdi n. 4, ha presenta-

to ricorso al Tribunale di Bergamo – sezione fallimentare – per essere ammes-

sa alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e segg. L.F.

Nel rappresentare, innanzitutto, come il Liquidatore della società (dott. Paolo

Ribolla) era stato autorizzato a presentare il ricorso dall’Assemblea straordina-

ria dei soci del 15 gennaio 2009 (verbale redatto dal notaio Ernesto Sico in

Bergamo), giova, nel contesto della premessa alla presente Relazione, riassu-

mere in sintesi le ragioni che ebbero a determinare Grassobbio 2 s.p.a. in Li-

quidazione a ricorrere al Tribunale di Bergamo per l’ammissione al beneficio

del concordato preventivo (ragioni, peraltro, già esposte nel contesto della re-

lazione alla gestione al bilancio del 31 Dicembre 2008 di Grassobbio 2 e che

verranno meglio approfondite nel capitolo VII della presente Relazione). Do-

po di che, si provvederà a riassumere sinteticamente le caratteristiche eco-

nomiche della proposta concordataria che saranno, invece, oggetto di anali-

tico esame nel corso della presente Relazione nei successivi capitoli (con parti-

colare riferimento ai capitoli X, XI e XII).

Venendo alle ragioni del ricorso di ammissione alla procedura di Concordato

Preventivo, va rappresentato che la società (poi ammessa al beneficio), nella

sua qualità di società operativa del Gruppo Systema (di cui fanno parte anche

la holding Grassobbio 1, già Systema Group s.p.a., e Grassobbio 3, già Syste-

ma Case s.p.a.) ha sostenuto di essere stata costretta a cessare la propria attività

di intermediazione di mutui ipotecari nel corso del Dicembre 2008. Rilevano, a

tal proposito, sempre secondo la società ammessa al beneficio del Concordato

Preventivo, la grande crisi finanziaria mondiale, collocabile nel Luglio del 2007

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che, di fatto, modificò radicalmente regole e comportamenti dei mercati in un

contesto globale e che andò ad incidere con particolare rilevanza sul settore

dell’erogazione dei mutui ipotecari immobiliari, ed ulteriormente, sul modello

di business proprio del Gruppo Systema. Tale modello prevedeva, infatti, che i

mutui intermediati dalla società Systema Mutui s.p.a. (ora Grassobbio 2) fosse-

ro materialmente erogati da una banca (nel nostro caso Meliorbanca, con cui

venne concluso un accordo risalente al Giugno 2002, via via modificatosi nel

tempo) e, poi, successivamente ceduti ad altro soggetto (Lehman Brothers,

primaria banca d’affari statunitense), che ne avrebbe garantito la cartolarizza-

zione: cartolarizzazione il cui esito avrebbe determinato, in estrema sintesi, la

misura del compenso provvigionale spettante al Gruppo Systema.

Orbene, secondo la società ricorrente la crisi finanziaria intervenuta rese di fat-

to impossibile la cartolarizzazione dei mutui intermediati, determinando

l’immediata cessazione per il Gruppo Systema di ogni fonte di reddito. Nono-

stante i tentativi del management di Systema Mutui s.p.a. (ora Grassobbio 2) e

di Systema Group s.p.a. (ora Grassobbio 1) di modificare il modello di busi-

ness basato sulla cartolarizzazione dei mutui erogati e resosi ormai non più

percorribile (con conseguente tentativo di stipula di accordi commerciali con

Banche disponibili a mantenere nel proprio portafoglio i mutui intermediati),

la situazione si aggravò ulteriormente con il Fallimento di Lehman Brothers, a

seguito del quale gli Organi sociali di Grassobbio 2 furono costretti a dover

operare al fine di tutelare i valori di avviamento del Gruppo, nonché i livelli

occupazionali. Di significativo in questa fase vi è la stipula in data 9 Dicembre

2008 avanti al notaio Ernesto Sico di Bergamo n. rep. 45014, racc. n. 9779, di

n. 3 contratti di affitto di rami d’azienda da parte di Grassobbio 1 (già Systema

Group s.p.a.), Grassobbio 2 (già Systema Mutui s.p.a.) e Grassobbio 3 (già

Systema Case s.p.a.) in favore della società Avalon s.p.a.: società, questa, appo-

sitamente costituita allo scopo e controllata, attraverso Venice s.p.a., dal

Gruppo Palladio Finanziaria s.p.a. In particolare Avalon s.p.a., contestualmen-

te alla stipula dei 3 contratti d’affitto, si era impegnata, al verificarsi di alcune

condizioni, all’acquisto di tutti e 3 i rami d’azienda. Sempre secondo la tesi del-

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la società ammessa al beneficio del Concordato Preventivo, i predetti affitti di

rami d’azienda in favore di Avalon s.p.a. (e la loro successiva auspicata cessio-

ne) venivano ritenuti l’unico atto possibile per non disperdere il consistente

patrimonio di avviamento accumulato negli anni dal Gruppo Systema e per

tentare di mantenere integralmente i livelli occupazionali. È in conseguenza di

tale stipula che l’assemblea straordinaria della Systema Mutui s.p.a. (ora Gras-

sobbio 2 s.p.a.) si determinava in data 22 Dicembre 2008 (atto notaio Ernesto

Sico in Bergamo n. 45163, racc. n. 9846) a deliberare lo scioglimento anticipato

della società con conseguente nomina a Liquidatore del dott. Paolo Ribolla. Ed

è sempre in tale contesto che l’Assemblea sociale deliberava pure il trasferi-

mento della sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, mutando la ragione so-

ciale nell’attuale Grassobbio 2 s.p.a. in Liquidazione.

b)Veniamo ora alla decisione della società di ricorrere alla procedura di Con-

cordato Preventivo ed alle caratteristiche economiche della proposta concor-

dataria. In data 15 Gennaio 2009 il Liquidatore sociale, preso atto

dell’impossibilità di addivenire ad una liquidazione in bonis di Grassobbio 2

s.p.a., sottoponeva all’Assemblea dei soci (convocata in forma straordinaria

avanti il notaio Ernesto Sico in Bergamo) la propria intenzione di proporre al

competente Tribunale di Bergamo una domanda di ammissione della società

alla procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni ai creditori:

il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e segg. del R.D. 16.03.1942 n. 267

e successive modifiche ed integrazioni. Ottenuto il via libera dall’Assemblea

sociale, che conferiva al Liquidatore tutti i necessari poteri, veniva appunto

presentato avanti al Tribunale di Bergamo in data 8 Aprile 2009 il ricorso fina-

lizzato all’ammissione di Grassobbio 2 s.p.a. in Liquidazione (in unione con

altri ricorsi relativi alle altre due società del Gruppo) alla procedura di Concor-

dato Preventivo per cessione dei beni.

In estrema sintesi la proposta di Concordato, così come preannunciata in sede

di assemblea 15 gennaio 2009, si basava sulla liquidazione dell’attivo sociale

costituito in prevalenza da crediti di natura fiscale, quantificati in €

1.033.534,00, da crediti verso agenti quantificati in € 688.156,00, da crediti ver-

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so clienti per fatture da emettere indicati in € 421.414,00, da crediti verso la

capogruppo quantificati in € 1.690.182,00, da disponibilità liquide indicate in €

202.331,00, da altri crediti per € 8.928,00, dai proventi che, secondo la società

ricorrente, avrebbero dovuto essere ricavati dall’affitto e dalla successiva ces-

sione del ramo d’azienda produttivo ad Avalon s.p.a. (€ 300.000,00) e, soprat-

tutto da una valorizzazione del credito per rate commissione amministrativa,

quantificato in € 16.900.000,00: il tutto sulla base di un attivo patrimoniale va-

lorizzato prudenzialmente in complessivi € 21.244.541,00.

Quanto, invece, alle passività le stesse venivano determinate in complessivi €

69.944.170,00 di cui € 1.600.000,00 in prededuzione (spese della procedura), €

2.288.151,00 in privilegio (trattasi per lo più di debiti nei confronti di agenti

per provvigioni e fondo di stabilità) ed € 66.056.019,00 per creditori al chiro-

grafo (trattasi, più in particolare, dei crediti vantati da Altea Finance per €

39.426.691,00, da Meliorbanca per € 15.043.206,00 e da debiti verso Lehman

Brothers per € 6.859.928,00).

In conseguenza di tale ammontare numerico dell’attivo e del passivo, la propo-

sta concordataria presentata avanti il Tribunale di Bergamo in data 8 Aprile

2009 ha previsto il pagamento nella misura presumibile del 20% per i credito-

ri chirografari e del 100% relativamente alla prededuzione e per i credito-

ri privilegiati diversi (dipendenti, professionisti, Erario, Enti previdenziali,

ecc.): il tutto con un surplus per eventuali ulteriori necessità di procedura

quantificato in € 4.145.186,00.

Esposte sinteticamente le caratteristiche economiche del piano (poi modificato

ed integrato in data 3 Maggio 2010), va rappresentato come Grassobbio 2

s.p.a. in Liquidazione, sempre nel contesto dell’assemblea del 15 gennaio 2009,

abbia finito per evidenziare in ogni caso un elevato grado di incertezza relati-

vamente allo scenario futuro dell’attività di liquidazione. Da un lato, è stato

sottolineato come l’incertezza derivasse innanzitutto dal grado di probabilità

che l’offerta di acquisto del ramo d’azienda formulata da Avalon potesse tro-

vare effettiva concretizzazione. Dall’altro lato, è stato evidenziato come la

proposta originaria di Avalon datata 11 Marzo 2009 risultasse subordinata non

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solo alla “vigenza ed efficacia dei contratti di affitto di azienda con Systema Group s.p.a. e

Systema Case s.p.a. (oggi Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione e Grassobbio 3 s.p.a. in Li-

quidazione)” ma soprattutto dal raggiungimento da parte di Avalon “di un volume

cumulato di prodotti creditizi intermediati uguale o superiore ad € 100.000.000,00 (euro

centomilioni/00), dei quali almeno € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) relativi a pro-

dotti diversi dai mutui ipotecari”. Comunque, già in sede di ricorso, la società ricor-

rente ha rilevato come, nel contesto del permanere di una difficile situazione

congiunturale, i dati di riferimento espressi nell’offerta di acquisto di ramo di

azienda potessero anche non essere raggiunti: il tutto fatta salva l’eventualità

che Avalon conservasse, comunque, un interesse nell’acquisto del ramo

d’azienda anche alla luce della durata del contratto di affitto fissata in mesi 24

(ovvero fino al 9 dicembre 2010), salvo il diritto di recesso da comunicarsi, da

una parte all’altra, con preavviso minimo di mesi 6 (sei).

In ogni caso, in vigenza del contratto di affitto di ramo d’azienda, è stato chia-

rito come Grassobbio 2 s.p.a. in Liquidazione non sopportasse più gran parte

dei costi di gestione atteso che tutti i dipendenti, tutti gli agenti ed i contratti

più rilevanti erano stati trasferiti all’affittuaria Avalon s.p.a.

A conclusione della citata assemblea del 15 gennaio 2009 e comunque in sede

di ricorso, Grassobbio 2 s.p.a. in Liquidazione prendeva atto che l’ipotesi con-

cordataria formulata al competente Tribunale di Bergamo avrebbe potuto tro-

vare ragionevole compimento solo nel caso in cui Avalon avesse reiterato le

proposte di acquisto dei rami d’azienda per tutte le società del “Gruppo

Systema” (atteso che sia i contratti d’affitto d’azienda che le proposte di acqui-

sto dei rami erano strettamente correlati e subordinati alla loro validità recipro-

ca).

In caso contrario, le società del Gruppo Systema sarebbero state private di una

significativa parte dell’attivo concordatario che, nel caso di Grassobbio 2 s.p.a.

in Liquidazione, è stato previsto in € 300.000,00, al netto dei canoni d’affitto

pagati alla data di conclusione della cessione d’azienda, senza contare il rilevan-

te accollo di debiti di impresa: il che avrebbe reso necessario un eventuale de-

posito di una nuova proposta da sottoporre al vaglio dei creditori.

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2.Il decreto di ammissione del Tribunale

Depositato il ricorso in data 8 Aprile 2009, con Decreto datato 16 Aprile

2009 e depositato in Cancelleria il successivo 18 Maggio 2009, il Tribu-

nale di Bergamo, sezione II Civile Fallimentare, ritenuto ed osservato:

-che al ricorso risultava allegata la decisione di cui al disposto dell’art. 152, III

comma, L.F.;

-che la domanda di Concordato Preventivo era stata proposta ai sensi dell’art.

161 L.F. in un contesto di competenza del Tribunale medesimo (tenuto conto

che la sede principale dell’impresa risultava ubicata da oltre un anno nel cir-

condario di Bergamo);

-che al ricorso risultava allegata la documentazione di cui al II comma dell’art.

161 L.F. con particolare riferimento a quanto previsto alle lettere a), b) e c) e

che esso risultava integrato e corredato dalla relazione del dott. Tullio Fuma-

galli (professionista in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 28 L.F.), nella

quale si attestava la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano liquida-

torio proposto;

-che si prendeva atto della consistenza dell’attivo valutabile in complessivi €

21.244.541,00, a fronte di un passivo quantificabile in € 69.944.170,00, nonché

della conformità alle prescrizioni di cui all’art. 160 comma I lettera c) e d) L.F.

della suddivisione dei creditori in categorie;

ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo nominando,

nel contempo, Giudice Delegato la dott.ssa Simonetta Bruno (ora dott.ssa

Giovanna Golinelli), Commissario Giudiziale il sottoscritto avv. Antonio Gra-

nelli, ordinando la convocazione dei creditori per il giorno 9 Luglio 2009 ore

10.15 ed ordinando che il decreto fosse pubblicato e notificato nelle forme

previste dall’art. 166 R.D. 16.03.1942 n. 267.

Dei successivi rinvii dell’adunanza dei creditori, così come del deposito di

una domanda integrativa del piano concordatario da parte di Grassob-

bio 2 s.p.a. in Liquidazione, avvenuta presso la Cancelleria Fallimentare del

Tribunale di Bergamo in data recentissima (3 maggio 2010), si darà compiuto

conto nel contesto del capitolo I sub Cenni sui principali eventi della procedura: il

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ruolo attivo del Commissario Giudiziale e la funzione della relazione, a cui si fa integrale

rinvio.

3.L’adempimento delle formalità preliminari

Non appena ricevuta la nomina, lo scrivente Commissario Giudiziale ha for-

malizzato la propria accettazione in data 19 Maggio 2009 dichiarando di non

trovarsi in situazioni di incapacità, di non essere creditore del Concordato, né

di trovarsi in conflitto di interesse con lo stesso.

Successivamente all’accettazione il Commissario Giudiziale ha provveduto alle

esecuzioni degli adempimenti di rito, fra cui rileva la comunicazione ai credito-

ri, ai sensi dell’art. 171 L.F., nel termine assegnato nel decreto del Tribunale

(15 Giugno 2009) nella quale, oltre alle comunicazioni di rito, veniva riassunta

la proposta concordataria formulata dalla società debitrice ed inoltrati n. 2 mo-

duli prestampati da utilizzarsi rispettivamente per l’eventuale conferimento di

procura ai sensi dell’art. 174, II comma, L.F. ad un mandatario speciale per

l’intervento all’adunanza dei creditori, nonché l’eventuale espressione di ade-

sione o non adesione alla proposta concordataria ai sensi dell’art. 178 L.F.

Si significa che lo scrivente Commissario Giudiziale non ha provveduto ad in-

ventariare le cd. immobilizzazioni materiali (trattasi di limitate quantità di beni

mobili ed arredi e di macchine elettroniche utilizzate nell’ordinaria e giornaliera

attività di impresa), in quanto la stessa società debitrice ha ritenuto in via pru-

denziale di non effettuare alcuna valorizzazione (valorizzazione pari a zero).

Va rappresentato, poi, che nei tempi previsti dal decreto del Tribunale, la so-

cietà debitrice ha versato la somma di € 250.000,00 su di un libretto a nome

della Procedura e vincolato da provvedimento del Giudice Delegato. Lo scri-

vente ha provveduto a depositare il libretto di cui sopra presso la Credito Ber-

gamasco s.p.a., sede centrale di Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2.

Si evidenzia da ultimo per completezza che, nel corso della procedura (come

meglio si darà conto nel capitolo I sub Cenni sui principali eventi della procedura: il

ruolo attivo del Commissario Giudiziale), si è provveduto alla spedizione ai creditori

risultanti dagli elenchi predisposti dalla società debitrice di ulteriori lettere rac-

comandate: il tutto al fine di comunicare i rinvii dell’adunanza sanciti da decre-

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ti del Tribunale di Bergamo (rispettivamente datati 29 Giugno 2009, 17 Set-

tembre 2009, 3 Dicembre 2009 e 11 Marzo 2010): provvedimenti che hanno

disposto i rinvii dell’adunanza per le date del 29 Settembre 2009, 17 Dicembre

2009, 23 Marzo 2010 e, infine, per il 10 Maggio 2010. Anche nel contesto di

tali lettere raccomandate sono stati trasmessi i due moduli relativi al conferi-

mento dell’eventuale procura ex art. 174 II comma L.F. ed all’espressione di

voto.

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CAP. I – IL RUOLO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LA

FUNZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F. NEL QUA-

DRO NORMATIVO RIFORMATO

1.Il ruolo del Commissario Giudiziale e la funzione della Relazione

La nuova disciplina del Concordato Preventivo merita sicuramente una rifles-

sione preliminare sul ruolo che il Commissario Giudiziale riveste nella proce-

dura con particolare riferimento alla funzione ed alla portata della Relazione

prevista dall’art. 172 L.F.

Come noto nella disciplina antecedente il Commissario finiva per essere

l’unico trait d’union non solo (e non tanto) tra il debitore ed il ceto creditorio

ma, soprattutto, tra il debitore e l’Autorità Giudiziaria cui era demandato

l’accertamento nel merito della proposta attraverso i giudizi di convenienza e

di meritevolezza. L’assetto normativo dell’antecedente disciplina è stato, inve-

ce, come ormai assodato, significativamente modificato dalla Riforma che,

nell’abolire i requisiti di convenienza e di meritevolezza, ha sostanzialmente

investito il Tribunale di giudizi prevalentemente di legittimità: tant’è vero che il

documento – base in base al quale l’Autorità Giudiziaria concede o meno

l’ammissione al beneficio del concordato preventivo è risultata essere la rela-

zione del professionista. Ciò ha posto e pone tuttora la valutazione di com-

plesse problematiche sul concreto contenuto della (attuale) Relazione del

Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.: norma, questa, che nel prevedere

come il Commissario rediga l’inventario del patrimonio del debitore e “una re-

lazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di

concordato e sulle garanzie offerte ai creditori …” è rimasta di fatto inalterata e, quin-

di, non toccata dal contenuto della Riforma. Orbene tale discrasia pone seri in-

terrogativi sul ruolo del Commissario Giudiziale e sul contenuto della Relazio-

ne con particolare riferimento a tutta una serie di problematiche cui si ritiene

doveroso, nel contesto del presente scritto, dare, se pur con la necessaria sinte-

si, delle risposte in un’ottica di doveroso contributo di chiarezza: risposte che

meglio permetteranno al ceto creditorio di valutare (oltre che l’operato) i criteri

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con cui il sottoscritto Commissario Giudiziale ha ritenuto di svolgere il pro-

prio compito istituzionale.

A tal proposito rileva in primis la risposta al quesito se la Relazione del Com-

missario Giudiziale nella Riforma vada ed in che termini a sovrapporsi alla Re-

lazione del professionista: se cioè si debba concepire un sostanziale appiatti-

mento della Relazione ex art. 172 L.F. a quella allegata alla domanda ex art.

161 III comma L.F. ovvero il Commissario Giudiziale detenga ancora un ruolo

centrale nella procedura di Concordato Preventivo e se sì in che misura il

Commissario Giudiziale, in assenza di un controllo di merito del Tribunale,

possa svolgere un’opera di controllo dell’operato del professionista. A tale

complesso quesito si aggiunge quello sul contenuto dell’attività di vigilanza del

Commissario e sugli elementi che lo stesso ha in concreto non solo per rico-

struire l’iter dell’impresa ma per effettuare un controllo sulla proposta al fine di

adeguatamente informare i creditori.

Questi sono i quesiti centrali in un contesto in cui il disposto di cui all’art. 172

L.F. potrebbe svelare un’evidente carenza di adeguamento alla nuova disciplina

laddove riferendosi alla Relazione finisce per ricollegarsi all’abrogato giudizio

di meritevolezza ed alla (parimenti abrogata) valutazione circa la congruità e la

serietà delle garanzie che la precedente disciplina (ci si riferisce all’art. 160 L.F.

pre Riforma) imponeva venissero prestate dal debitore a fronte del suo impe-

gno di soddisfacimento dei creditori secondo importi e tempistiche prefissati

dalla Legge.

Preso atto di tale problematica due sono le possibili interpretazioni dell’art.

172 L.F. e, quindi, del ruolo della Relazione.

O si interpreta l’art. 172 L.F. in senso rigorosamente letterale ed in stretto col-

legamento con gli artt. 160 e 161 L.F. ed allora si finisce per sostenere che

l’abrogazione dei requisiti (in primis la meritevolezza) ha finito per ridurre signi-

ficativamente il campo di indagine del Commissario Giudiziale in relazione alle

proposte: proposte che, per altro, risulterebbero oltremodo difficilmente valu-

tabili alla luce del nuovo testo dell’art. 161 L.F. in base al quale le scritture con-

tabili del debitore ammesso al beneficio del Concordato Preventivo non sa-

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15

 

rebbero più nella disponibilità degli Organi della procedura. Argomentando in

siffatta maniera ed in aderenza ad una letteralità delle norme citate si finirebbe

per concludere nel senso che la Relazione del Commissario Giudiziale ex art.

172 L.F. dovrebbe risultare, di fatto, un doppione (all’evidenza inutile) rispetto

alla relazione del professionista così come depositata con la domanda di Con-

cordato Preventivo.

Se invece l’approccio interpretativo dell’art. 172 L.F. viene fatto non soltanto

in riferimento alla letteralità degli artt. 160 e 161 L.F. ma all’interno di tutta la

disciplina del Concordato Preventivo le risposte cambiano significativamente.

L’intento della Riforma (ed un’agevole lettura delle norme lo rende evidente) è

quello che il Legislatore abbia voluto concepire per il Concordato Preventivo

uno strumento assolutamente agile e duttile per le imprese tanto più evidente

laddove si sono significativamente abrogati requisiti e condizioni economiche

e laddove si è ritenuto di limitare il sindacato giudiziario in sede di ammissione

e di omologazione. In altri termini l’obiettivo della Riforma si è sostanziato nel

prendere atto che al ceto creditorio interessi in primis il soddisfacimento dei

propri crediti (ed in taluni casi anche la sopravvivenza dell’impresa): e ciò a

prescindere dalle problematiche di meritevolezza e da giudizi sulla precedente

gestione dell’impresa (anche in termini di tenuta regolare della contabilità). Ma

se la tutela del credito può ragionevolmente ritenersi come l’obiettivo finale

della Riforma (anche in un’ottica sattisfattiva) ciò non toglie che la Relazione

ex art. 172 L.F. non si ponga in contrasto con le norme che disegnano un

nuovo modello di procedura e di domanda (ci si riferisce agli attuali artt. 160 e

161 L.F.) ben potendo (anzi dovendo) la stessa fornire ai creditori un quadro

ampio della genesi della crisi, sulla natura della patologia che ha colpito

l’impresa per finire al contenuto economico della proposta. Né potrà ragione-

volmente sostenersi che l’abrogazione del requisito della meritevolezza per-

metta di obliterare il controllo sulla crisi, sull’impresa e sull’imprenditore e che

in un contesto di “privatizzazione” della crisi e di riduzione dei tempi della

procedura l’affievolimento del controllo giudiziale in sede di ammissione al

beneficio e di omologazione del Concordato unito alla relazione del professio-

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nista (che ha finito per sostituire il controllo giudiziale in punto serietà e attua-

bilità della proposta) possa comportare parimenti uno svuotamento della fun-

zione e del ruolo del Commissario Giudiziale. Al contrario l’esigenza della tu-

tela del credito (anche in funzione saddisfattiva) induce a ritenere che nel qua-

dro normativo riformato la Relazione del Commissario Giudiziale debba ne-

cessariamente (ed a maggior ragione) essere incentrata sull’esame delle cause

del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato nonché

sulle garanzie offerte ai creditori in un’ottica di controllo della relazione del

professionista: controllo che dovrà necessariamente essere effettuato raffron-

tando quanto dichiarato dal debitore nella documentazione, quanto attestato

dal professionista e quanto risultante dalle scritture contabili. E solo così inter-

pretando la funzione ed il contenuto della Relazione ex art. 172 L.F. si potrà

concludere nel senso di una rafforzata tutela dei creditori i quali potranno par-

tecipare all’adunanza non solo adeguatamente informati ma anche “garantiti”

dalla supervisione della Relazione.

In altri termini, ed a conclusione della disamina, nella nuova disciplina (soprat-

tutto alla luce delle significative limitazioni al sindacato del Tribunale nella fase

dell’ammissione) la Relazione del Commissario si pone come l’unico atto pro-

veniente da un organo pubblico nominato dal Tribunale che è suscettibile di

offrire una garanzia della veridicità dei dati esposti e della fattibilità del piano il

cui contenuto dovrebbe essere decisivo per la formazione della volontà dei

creditori. La Relazione ex art. 172 L.F., infatti, non è tanto rivolta al’Autorità

Giudiziaria quanto in particolare al ceto creditorio essendo redatta allo scopo

di esporre allo stesso le valutazioni più opportune (con particolare riferimento

alla fattibilità del piano) nell’ottica di fornire gli strumenti necessari

all’espressione di un voto consapevole. Privo della protezione giudiziale il ceto

creditorio dovrà quindi, nell’esprimere il proprio voto alla proposta di Con-

cordato, affidarsi allo strumento della Relazione ex art. 172 L.F. ed all’attività

del Commissario Giudiziale: il solo organo che, nel contesto della gestione

“privatistica” del Concordato, potrà permettere l’espressione di un voto con-

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17

 

sapevole ed informato inteso come l’unica effettiva tutela oggi esistente per i

creditori del Concordato Preventivo.

2.Cenni sui principali eventi della procedura: il ruolo attivo del Com-

missario Giudiziale

E’ doveroso innanzitutto, a conclusione del presente capitolo, fornire una sin-

tetica ricostruzione riassuntiva, a favore del ceto creditorio, di alcuni eventi si-

gnificativi occorsi nell’anno di durata della presente Procedura: eventi che si

avrà cura di analizzare più in dettaglio nel corso della presente Relazione ma

che possono sin d’ora dare in questa specifica sede un più compiuto conto (se

pur sommario) delle ragioni che hanno determinato alcuni rinvii dell’adunanza.

Tali eventi, così come di seguito descritti per opportuna trasparenza e per dar

conto anche dell’attività di questo Commissario nel corso dell’anno di durata

della procedura, saranno opportunamente corredati in allegato dalle istanze

e/o relazioni riassuntive e/o pareri più significativi che il sottoscritto ha rite-

nuto di depositare nella competente sede della Cancelleria Fallimentare del

Tribunale di Bergamo al fine di adeguatamente informare il Tribunale (ed in

particolare il Giudice Delegato - nella persona della dott.ssa Simonetta Bruno

sino agli inizi di Dicembre 2009 - e, poi, in seguito alla cessazione dell’incarico

della predetta - nella persona della dott.ssa Giovanna Golinelli) dell’evoluzione

della procedura. Gli allegati prodotti, per altro, costituiscono una riprova

dell’assunzione di una partecipazione attiva del Commissario Giudiziale che,

nel perimetro di una funzione di “vigilanza e di controllo”, è stata improntata

non solo allo studio di problematiche giuridiche assai complesse ma, altresì, ad

una condotta di impulso finalizzata alla soluzione di tali problematiche. Non

solo: data la particolare complessità della procedura (anche con riferimento alla

notevole mole di documentazione prodotta e non) e tenuto conto

dell’oggettiva necessità di una tempistica adeguata, il lavoro svolto si è anche

direzionato o in un’ottica (addirittura) “anticipatoria” dell’eventuale fase liqui-

datoria successiva ad una possibile omologazione del Concordato, ovvero al

fine di agevolare ulteriormente il compito della liquidazione. E ciò certamente

non per una sovrapposizione con il ruolo di altri soggetti (il Liquidatore Giu-

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18

 

diziale in caso di omologa del Concordato o il Curatore in un’ottica di falli-

mento) ma per sfruttare appieno le opportunità che via via si sono presentate

nel corso della procedura. A riprova di ciò basti menzionare due eventi signifi-

cativi nell’ambito della procedura di Grassobbio 2: l’avvenuta redazione di un

Disciplinare (approvato dal Giudice Delegato) relativo alla voce dell’attivo “per

rate commissione amministrativa” (attivo quantificato in € 16.900.000,00) nonché la

segnalazione da parte di questo Commissario in data 26 Gennaio 2010 alla so-

cietà debitrice delle ragioni che, sempre ad avviso di questo Commissario, por-

tavano a ritenere inefficace la garanzia concessa da Grassobbio 2 ad Altea Fi-

nance s.r.l. per i crediti da quest’ultima vantata nei confronti della controllante

Grassobbio 1 (già Systema Group s.p.a.). Orbene detta presa di posizione

risulta particolarmente significativa tenuto conto che i profili di ineffi-

cacia della garanzia finivano per incidere su una voce rilevante del pas-

sivo concordatario (debito verso Altea per € 39.468.691,00): tant’è vero

che con “l’atto di integrazione e modificazione del ricorso per

l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo” depositato in 30

aprile 2010 tale rilevante posta debitoria, in adesione a quanto rilevato

da questo Commissario, è stata rettificata eliminando € 39.468.691,00 dal

passivo concordatario.

Ciò doverosamente premesso veniamo a riassumere i principali eventi della

Procedura.

a)Grassobbio 2 s.p.a. in Liquidazione ed in Concordato Preventivo è stata,

come noto, ammessa alla procedura di Concordato Preventivo con provvedi-

mento del Tribunale di Bergamo datato 16 Aprile 2009 e depositato in Cancel-

leria il successivo 18 Maggio 2009. Nel decreto la convocazione dei creditori è

stata originariamente disposta per il giorno 9 Luglio 2009 ore 10.15.

Nelle more di tale incombente Grassobbio 2 ha depositato in data 26 Giugno

2009 un’istanza con richiesta di rinvio dell’udienza di convocazione dei credi-

tori. Detta istanza era correttamente motivata con la presenza di un termine

(31 luglio 2009) in relazione al quale Avalon s.p.a. (affittuaria dell’azienda di

Grassobbio 2 e formulante una proposta irrevocabile di acquisto della mede-

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sima azienda per un corrispettivo predeterminato) avrebbe potuto, a seconda

del verificarsi o meno della condizione sospensiva, essere o meno vincolata al-

la proposta irrevocabile d’acquisto. Tale circostanza unita alla possibilità, in ca-

so di mancato avveramento della condizione, di concordare con Avalon s.p.a.

eventuali e diverse condizioni di acquisto (con conseguente valutazioni del sot-

toscritto sulla fattibilità del piano concordatario) rendevano appunto logica-

mente necessario il differimento dell’adunanza. Questo Commissario riteneva,

quindi, di esprimere parere favorevole segnalando altresì l’esistenza di numero-

si creditori risultati “trasferiti” o “sconosciuti”: il che rendeva doverosa

un’ulteriore indagine al fine di notiziare adeguatamente il ceto creditorio nella

sua totalità.

Ed in accoglimento di tale istanza il Tribunale di Bergamo riteneva di differire

l’adunanza al 29 settembre 2009, ore 10.00.

b)Nelle more di questo primo rinvio dell’adunanza dei creditori, è stato il

Commissario stesso a ravvisare l’opportunità di un ulteriore congruo differi-

mento. In data 7 settembre 2009, come risulta dall’allegato A, il sottoscritto

riteneva di relazione brevemente il Tribunale dell’attività svolta con contestua-

le istanza di ulteriore differimento dell’adunanza. Senza procedere ad ulteriori

ripetizioni attesa la presenza dell’allegato, la richiesta di rinvio veniva motivata

con il mancato raggiungimento della condizione sospensiva legata alla propo-

sta irrevocabile d’acquisto di Avalon (raggiungimento di determinati ammonta-

ri complessivi di mutui intermediati già descritti in premessa): con il che sareb-

be venuta meno una delle più significative voci dell’attivo della procedura con

conseguente presa d’atto della necessità che il Tribunale provvedesse a convo-

care la società in Camera di Consiglio. Orbene il sottoscritto dava atto di aver

ottenuto da Avalon s.p.a. un’ulteriore proroga della proposta irrevocabile

d’acquisto sino a tutto il 31 Dicembre 2009: il tutto con revisione

dell’originaria condizione sospensiva riprodotta nell’allegato A sub nota 1 ed

una modifica in ordine alla durata del contratto di affitto non disdettabile se

non successivamente al 31 Dicembre 2009. Tale evento unitamente alla neces-

sità di ulteriori indagini ed approfondimenti dei rapporti infragruppo rendeva

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necessario un ulteriore differimento dell’adunanza che, con decreto del Tribu-

nale di Bergamo datato 17 Settembre 2009, veniva rifissata per il 17 Dicembre

2009 ore 10.00.

c)Anche in relazione a tale rinvio è doveroso rendere edotto il ceto creditorio

delle ulteriori problematiche che hanno determinato la società debitrice, con il

parere favorevole del sottoscritto Commissario, a depositare ulteriore istanza

di rinvio dell’adunanza dei creditori. A tal proposito per necessità di sintesi si

ritiene opportuno far riferimento al contenuto concreto dell’istanza così come

depositata nella Cancelleria del Tribunale Fallimentare in data 3 Dicembre

2009 ed all’allegato parere articolato del sottoscritto costituenti l’allegato B al-

la presente Relazione. Ad ogni buon conto rilevano, in estrema sintesi, le pro-

blematiche connesse all’esercizio del diritto di voto del principale creditore

(Altea Finance s.r.l.), la disponibilità di Avalon s.p.a. a rendersi acquirente

dell’azienda di Grassobbio 2 (ancorché a condizioni da rideterminarsi) unite

alle questioni relative al flusso finanziario dei crediti per rate di commissione

amministrative con particolare riferimento alle prospettive di realizzo del pre-

detto attivo sociale. Come si evince dal parere favorevole all’ulteriore rinvio di

questo Commissario (si veda l’allegato B), la problematica dell’esercizio del di-

ritto di voto da parte di Altea Finance s.r.l. (si era appurato che i procedimenti

decisionali del principale creditore in quanto assoggettato al controllo di un

Ente – Lehman Brothers – sottoposto, al pari di Grassobbio 2, ad una proce-

dura concorsuale, erano piuttosto lunghi e non compatibili con l’adunanza fis-

sata per il 17 Dicembre 2009) non sarebbe stata di per sé suscettibile di giusti-

ficare un rinvio dell’adunanza. Ma l’insorta problematica relativa ai rapporti fra

i principali creditori di Grassobbio 2 (Altea stessa e Meliorbanca che aveva

contestato la validità / efficacia della garanzia data dalla controllata a favore

della controllante Grassobbio 1) e la sussistenza di una complessa trattativa tra

tali creditori (su impulso del Commissario Giudiziale) per derimere tale con-

troversia, rendevano di per sé opportuno (tenuto conto della tempistica per

portare a termine la trattativa) un differimento dell’adunanza nel contesto dei

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rapporti infragruppo (per un miglior approfondimento della problematica si

rinvia per quanto necessario al proseguio di questa Relazione).

Ad ogni buon conto vi erano altre serie ragioni per addivenire ad un ulteriore

rinvio dell’adunanza: da un lato la scadenza della condizione relativa alla pro-

posta irrevocabile di acquisto di Avalon in epoca successiva all’adunanza unita

alla tempistica per formalizzare un’eventuale nuova proposta incompatibile

con la data del 17 Dicembre 2009, dall’altra l’esistenza dell’ulteriore questione

dell’attivo concordatario costituito dal credito di € 16.900.000,00 “per rate com-

missione amministrativa”. Relativamente a quest’ultimo aspetto questo Commis-

sario rilevava, in estrema sintesi, come il raccoglimento dell’interesse di alcuni

soggetti acquirenti del credito (fra cui una Banca ed una Sim) avesse reso ne-

cessaria la formale richiesta a Meliorbanca dell’imponente documentazione ne-

cessaria affinché i soggetti interessati potessero compiere una due diligence ne-

cessaria per valutare la qualità del credito (di valore nominale pari a circa €

80.000.000,00) così come abbattuto prudenzialmente in sede di ricorso per

concordato al minor importo di € 16.900.000,00. Ed in attesa dell’inoltro di ta-

le documentazione si rendeva necessario un differimento dell’adunanza tenuto

conto che la prospettiva di vendita a terzi del flusso finanziario derivante a

Grassobbio 2 dall’incasso delle commissione costituiva un evento assoluta-

mente significativo sotto n. 2 aspetti: fornire al Commissario Giudiziale ele-

menti decisivi al fine di verificare il reale valore dell’attivo e lavorare nella pro-

spettiva di abbreviare significativamente, a favore del ceto creditorio, la tempi-

stica della liquidazione1.

Conclusivamente il Tribunale di Bergamo riteneva di concedere un ulteriore

differimento dell’adunanza che veniva fissata per il 23 Marzo 2010, ore 10.15.

d)Veniamo all’ulteriore definitivo differimento dell’adunanza per il 10 Maggio

2010 ore 10.15. Con riferimento a tale ultimo rinvio ci si riporta alle note in-

formative depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo da code-

                                                            1 Trasmessa l’imponente documentazione da parte di Meliorbanca il Commissario Giudiziale ha poi, provveduto, alla richiesta di approvazione (concessa) di un complesso Disciplinare finalizzato all’avvio di una procedura competitiva per la vendita del rilevante credito per rate commissione amministrativa.

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sto Commissario in data 10 Marzo 2010 (allegato C) così come già adeguata-

mente riassunte in altrettante note informative ai creditori di Grassobbio 2 e

pubblicate sul sito www.systemagroup.it. A tal proposito in estrema sintesi (ci

si richiama al contenuto dell’allegato C) rileva la problematica del credito di Al-

tea Finance s.r.l. (ora Bankhouse) per € 39.426.691,00 pari a circa il 57% del

totale del passivo della procedura di cui si darà ampio rilievo nel corso della

Relazione, nonché le problematiche relative alla proposta di acquisto d’azienda

formulata da Avalon s.p.a. oggetto di un sollecito del Commissario Giudiziale

e suscettibile di modificare significativamente, in relazione alla nuova offerta,

gli attivi ed i passivi del piano concordatario: questioni, queste, che sempre in

base a quanto riferito nelle “note” rendevano non solo incerti i due elementi

essenziali per la formazione del consenso dei creditori concordatari (vuoi con

riferimento alle percentuali di riparto previste, vuoi con riferimento al sistema

delle maggioranze ex art. 160 L.F. per l’approvazione o meno della proposta di

Concordato), ma erano suscettibili in quanto tali (e ad avviso di questo Com-

missario) di meritare una convocazione della società debitrice al fine di una ri-

tenuta necessaria integrazione della proposta concordataria. Il deposito di tali

note informative ha finito, quindi, per determinare la società ammessa al bene-

ficio del Concordato Preventivo a presentare un’ulteriore istanza di differi-

mento dell’adunanza al fine di integrare la proposta: istanza, poi, accolta dal

Tribunale di Bergamo con decreto dell’11 Marzo 2010 su parere favorevole del

sottoscritto Commissario.

e)Da ultimo un doveroso accenno ad altri significativi eventi occorsi

nell’ambito della presente procedura che possono riassumersi in ordine rigoro-

samente cronologico nell’avvenuta approvazione da parte del Giudice De-

legato in data 8 Marzo 2010 del “Disciplinare” relativo alla realizzazione

dell’attivo concordatario per rate commissione amministrativa (con con-

seguente invito al Commissario Giudiziale a procedere sulla base dello stesso

nell’attività di collocazione del credito dando corso alla procedura competitiva)

e nell’avvenuta formalizzazione da parte di Avalon s.p.a. in data 13 Apri-

le 2010 di una proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda di Grassobbio

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2 della durata fissata per il 15 giugno 2010 (di seguito la Nuova Proposta). Di

tali significativi eventi verrà dato compiuto conto nel contesto del capitolo IX

sub Il periodo di gestione nel corso della procedura cui si fa doveroso rinvio. Mentre

relativamente ad altro particolarmente significativo evento costituito

dall’avvenuto deposito in data 3 maggio 2010 presso la Cancelleria del Tribu-

nale Fallimentare da parte di Grassobbio 2 di una modifica del piano (resasi

necessaria anche in seguito alle note informative del 10 Marzo 2010 del Com-

missario Giudiziale) si darà compiuto conto in altre parti della presente Rela-

zione con particolare riferimento ai capitoli IX, X e XI.

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CAP. II – COSTITUZIONE E RUOLO DI SOCIETA’ OPERATIVA

DI GRASSOBBIO 2 NEL GRUPPO CONTROLLATO DA GRAS-

SOBBIO 1

1.Costituzione, vicende sociali, amministrazione, capitale sociale e as-

setto proprietario

a)Vengono in primo luogo analizzati i principali dati della Società e le opera-

zioni straordinarie che hanno caratterizzato la sua vita sociale, come risultano

dal ricorso e dalle visure camerali.

La Società è stata costituita in data 24 novembre 2005 con atto a rogito Notaio

Ernesto Sico, repertorio n. 36937, sotto la denominazione “Systema Mutui

s.r.l.”.

Si trattava di una s.r.l. unipersonale, con unico socio totalitario la società

Systema s.p.a. (poi Grassobbio 1).

Con delibera del 20 dicembre 2005 (atto Notaio Sico, rep. n. 37329),

l’assemblea straordinaria di Systema Mutui s.r.l. deliberò di aumentare il capita-

le sociale da € 600.000 a € 4.240.370,00, dando atto che l’aumento, pari ad €

3.640.370,00, veniva effettuato mediante conferimento da parte dell’unica so-

cia Systema s.p.a. del ramo d’azienda sito in Bergamo, via Camozzi 99, avente

ad oggetto l’attività dell’intermediazione creditizia, con relative attività e passi-

vità. Il suddetto aumento veniva deliberato sotto la condizione sospensiva, e-

spressamente non retroattiva, della iscrizione della società conferitaria

nell’elenco generale di cui all’art. 106 del T.U.B. D.Lgs. 385/1993, e comunque

a decorrere non prima dell’1 gennaio 2006.

Dopo avere preso atto, in data 12 gennaio 2006, che si era verificata la condi-

zione sospensiva sopra citata, l’assemblea straordinaria di Systema Mutui, in

data 15.2.2006 (atto Notaio Sico, rep. n. 37964), deliberò la trasformazione di

Systema Mutui da s.r.l. a s.p.a.

L’assemblea straordinaria della Società, il successivo 22.12.2008 (atto Notaio

Sico, rep. n. 45163), deliberò:

- di modificare la denominazione sociale in Grassobbio 2 s.p.a;

- di trasferire la sede legale da Grassobbio a Bergamo, via XX Settembre 70;

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- di sciogliere anticipatamente la Società e di porla in liquidazione volontaria, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 2484 cod. civ., con contestuale nomina del dott.

Paolo Ribolla quale liquidatore con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione ex artt. 2487 e 2489 cod. civ.-

Infine la Società, con assemblea straordinaria del 15 gennaio 2009 (Notaio Si-

co, rep. n. 45258), deliberò di approvare la presentazione del ricorso per

l’ammissione alla presente procedura di concordato preventivo, con cessione

dei beni ai creditori, ex art. 160 e seg. L.F.

b)Quanto agli Organi sociali, alla data di costituzione della Società, l’organo

amministrativo era costituito da:

- Pietro Locatelli, nato a Sedrina (Bg) il 12.5.1940 e residente in Bergamo,

via Borgo Santa Caterina 6/b, quale Presidente;

- Fabio Malcovati, nato a Milano il 9.4.1996 e residente in Milano, Corso

Cristoforo Colombo 11;

- Francesco Orombelli, nato a Milano il 19.2.1958 e residente in Milano,

Piazza S. Eustorgio 8.

In data 15.2.2006 l’Assemblea Straordinaria della Società deliberò di accettare

le dimissioni del consiglio di amministrazione in carica, nominandone uno

nuovo composto da n. 8 membri in carica sino alla data di approvazione del

bilancio al 31.12.2008:

- Pietro Locatelli, nato a Sedrina (Bg) il 12.5.1940 e residente in Bergamo,

via Borgo Santa Caterina 6/b, quale Presidente;

- Fabio Malcovati, nato a Milano il 9.4.1996 e residente in Milano, Corso

Cristoforo Colombo 11;

- Gianfranco Bertoli, nato a Urago d’Oglio il 4.1.1955 e residente in Calcio

(BG), via S. Fermo 6;

- Diego Locatelli, nato a Lecco il 4.1.1957 e residente in Bergamo, via Zam-

bonate 33;

- Paolo Ribolla, nato a Bergamo il 3.5.1962 e residente in Bergamo, via Ni-

colò Rezzara 6;

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26

 

- Massimo Novelli, nato a Roma il 16.9.1948 e residente in Bergamo, Via

Colombo 12;

- Sergio Bianchini, nato a Salò il 6.7.1956 e residente in Salò (Bs), via Valle

38;

- Gerardo Rescigno, nato a Montoro Superiore (Av) il 20.5.1946 e residente

in Bergamo, via Pacinotti 116.

In data 20.7.2006 l’assemblea ordinaria della Società deliberò di determinare

nel numero di 7 i componenti del consiglio di amministrazione (tutti quelli già

in carica, ad eccezione di Gerardo Rescigno).

Infine, come si accennava, con delibera del 22 dicembre 2008, a seguito della

messa in liquidazione della Società, venne nominato liquidatore con tutti i po-

teri di ordinaria e straordinaria amministrazione il dott. Paolo Ribolla, nato a

Bergamo il 3 maggio 1962 e domiciliato a Bergamo, via XX Settembre n. 70.

Quanto al collegio sindacale, alla data di costituzione della società lo stesso era

composto dai seguenti sindaci:

- Augusto Tucci, nato a Merano (Bz), l’8 maggio 1944, residente a Bergamo,

via Zelasco n. 10/16, in qualità di Presidente;

- Luca Pizio, nato a Darfo Boario Terme (Bs) il 10 luglio 1963, domiciliato

in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, in qualità di sindaco effettivo;

- Diego Saglietto, nato a Imperia il 4 agosto 1937, residente a Genova, via

Salgari n. 89/14,

nonché i Signori dott. Alberto Donati e Solari Giacomo Filippo, in qualità di

sindaci supplenti2.

Detti sindaci venivano riconfermati dall’Assemblea straordinaria della società

del 15.2.2006 sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2007.

In data 20.7.2006 l’assemblea ordinaria della Società deliberò la riconferma dei

sindaci sino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2008.

c)La Società, alla data della messa in liquidazione, aveva un capitale interamen-

te versato pari ad € 4.240.370,00.

                                                            2 Venne altresì nominata quale società di revisione la Deloitte & Touche s.p.a. di Milano.

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d)Quanto all’assetto proprietario, fin dalla sua costituzione come si accennava

la Società ha avuto un unico socio, dapprima denominato Systema s.p.a., che

poi ha assunto la denominazione di Systema Holding s.p.a. A seguito della fu-

sione per incorporazione con la quale SY s.p.a. (già Systema Group s.p.a., poi

Grassobbio 1) ha incorporato Systema Holding s.p.a. (a cui si farà cenno poi),

unico socio di Grassobbio 2 è divenuta Systema Group s.p.a., oggi Grassobbio

1 s.p.a. in liquidazione ed in concordato preventivo.

Tutte le azioni di Grassobbio 2 sono tra l’altro gravate da pegno a favore di

Altea Finance s.r.l., in relazione alle operazioni societarie che hanno interessato

il Gruppo Systema, di cui si dirà meglio nel corso della presente relazione.

e)Quanto infine all’oggetto sociale, la Società, senza fare ricorso al mercato del

capitale di rischio, ha per oggetto le seguenti attività:

A) l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività previste e disciplinare

dall’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed

integrazioni e pertanto:

- l’assunzione di partecipazioni di qualsiasi tipo in imprese esercitanti qualsi-

asi attività;

- la concessione di finanziamenti connessi all’attività di leasing, factoring,

credito al consumo, la concessione di prestiti su pegno, credito ipotecario ed

ogni altra forma tecnica di finanziamento;

- la prestazione di servizi di pagamento, con esclusione della emissione e ge-

stione di carte di credito e di debito;

- l’intermediazione in cambi senza assunzione di rischio proprio;

- il tutto con espressa esclusione dell’attività di rilascio di garanzie;

B) tutte le attività strumentali e/o connesse, ausiliarie e/o accessorie,

all’attività finanziaria svolta e pertanto, alla luce anche di quanto previsto dal

D.Lgs. 374/1999 e del decr. min. tesoro 485/2001 e relative disposizioni di vi-

gilanza e regolamenti conseguenti, a titolo indicativo: studio, ricerca e analisi in

materia economica e finanziaria, gestione di immobili ad uso funzionale, ge-

stione di servizi informatici e di elaborazione dati, formazione ed addestra-

mento del personale, informazione commerciale.

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2.Ruolo di società operativa di Grassobbio 2 nel Gruppo

a)Grassobbio 2, come si è visto costituita il 24 novembre 2005, era la società

chiamata ad assumere, nel 2006, la proprietà e la gestione dell’azienda storica

del Gruppo.

In origine, infatti, figurava solo la società Divisione Mutui che, grazie a un ac-

cordo stipulato con Meliorbanca nel 2002, poté avviare (e poi sviluppare)

l’attività di intermediazione di mutui ipotecari erogati dalla banca (rivolgendosi

a clientela prevalentemente rappresentata da persone fisiche).

b)Nel maggio del 2006 prese avvio il progetto di costituzione di un gruppo di

società, al tempo in cui il business si era già fortemente sviluppato.

La costituzione di Grassobbio 2 fu in particolare progettata quando, grazie alla

crescita dell’attività, si era presentata anche l’opportunità di siglare un impor-

tante accordo con il Gruppo Lehman Brothers, ossia con il primo player del

mercato delle cartolarizzazioni: accordo destinato a modificare anche l’assetto

societario del Gruppo3.

L’operazione che riguarda Grassobbio 2 rappresentò così il tassello di un più

ampio progetto avente le seguenti finalità:

(i) consentire il rafforzamento del business mediante l’ingresso nella compa-

gine sociale della holding di una società – come si è detto - del Gruppo Le-

hman Brothers, che avrebbe poi acquistato i crediti intermediati, mediante car-

tolarizzazione;

(ii) collocare, accanto a Lehman Brothers, anche i soci storici fondatori di

Divisione Mutui (e taluni manager) a livello di vertice, ossia di holding;

(iii) a latere di queste motivazioni imprenditoriali e di assetto societario, conse-

guire vantaggi di natura fiscale, tenuto conto dell’impossibilità, per Grassobbio

                                                            3 La cartolarizzazione rivestiva in effetti un elemento fondamentale del circuito operativo i-deato da Divisione Mutui: detta forma di collocamento dei mutui sul mercato, infatti, assicu-rava corrispettivi pari a circa il 6% del capitale nominale dei singoli mutui (sostanzialmente rappresentativo dall’attualizzazione degli interessi futuri dei mutui, al netto dei rischi di insol-venza). In questo modo venivano realizzati cospicui ricavi, con reperimento immediato (ossia senza attendere che maturassero gli interessi dei mutui intermediati) della liquidità che veniva impiegata per il sostentamento del Gruppo, in particolare per remunerare il costo della rete degli agenti. Ma proprio il blocco delle cartolarizzazioni sarà all’origine dell’interruzione del ciclo finanziario su cui il business si fondava.

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29

 

2, di compensare l’IVA in quanto intermediario finanziario (aspetto da cui de-

riva uno dei nodi rilevanti della procedura che riguarda Grassobbio 1).

c)Grassobbio 2, in definitiva, fu costituita nel novembre del 2005 per assume-

re l’azienda storica e svolgere, nel costituendo Gruppo, il ruolo di società ope-

rativa.

L’iter che portò a questo risultato è piuttosto complesso e richiede una tratta-

zione separata.

3.Iter in base al quale Grassobbio 2 si è resa conferitaria dell’azienda di

Divisione Mutui

a)Nel 2002 la società Divisione Mutui (poi Systema s.p.a., ed in seguito Syste-

ma Holding s.p.a.), grazie ad un accordo stipulato con l’istituto bancario Me-

liorbanca, poté avviare e sviluppare l’attività di intermediazione di mutui ipote-

cari erogati dalla suddetta banca, rivolgendosi a clientela prevalentemente rap-

presentata da persone fisiche.

Nell’ottica di costituzione di un gruppo che potesse operare nell’ambito

dell’intermediazione immobiliare a tutto raggio, Systema s.p.a.:

- in data 30 dicembre 2004, affittò alla neocostituita Systema Servizi (ora

Grassobbio 3) il ramo d’azienda avente ad oggetto lo svolgimento delle attività

relative al portale internet di annunci immobiliari denominato “Systema Case”,

la pubblicazione di un magazine periodico denominato “Systema Case Magazine”,

nonché i contratti con le agenzie immobiliari inserzioniste. Conformemente

alle previsioni contrattuali, Grassobbio 3 esercitò in data 30 marzo 2005

l’opzione per l’acquisto del ramo d’azienda affittato;

- in data 12 gennaio 2006, conferì a Systema Mutui (ora Grassobbio 2) il

proprio ramo d’azienda relativo all’intermediazione di prodotti finanziari nei

confronti del pubblico.

Con questa seconda operazione di conferimento, la società conferente Systema

Holding S.p.a. diveniva controllante totalitaria di Grassobbio 2 (mentre, come

era già controllante in modo totalitario di Grassobbio 3 fin dalla costituzione

di quest’ultima); si strutturava così come holding di partecipazioni.

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30

 

Poiché nel frattempo era stata costituita la società oggi denominata Grassob-

bio 1, precisamente nel maggio 2006, allo scopo di divenire essa holding del

Gruppo, le azioni di Systema Holding furono conferite in Grassobbio 1 a co-

pertura di tre suoi aumenti di capitale (del 20 e 27 giugno e 19 luglio 2006), in

vista della fusione per incorporazione di Systema Holding in Grassobbio 1.

Seguì così la fusione del 24 ottobre 2006 di Systema Holding in Grassobbio 1,

e quest’ultima società veniva pertanto a detenere direttamente il capitale socia-

le delle società operative Grassobbio 2 (Systema Mutui) e Grassobbio 3

(Systema Servizi).

b)Grassobbio 2, all’esito dell’iter, si è trovata pertanto a detenere un’azienda

che aveva maturato negli anni pregressi consistenti utili, a seguito

dell’esponenziale sviluppo del business dell’intermediazione di mutui avviato

nel 2002. Basti pensare ai dati del bilancio della società “storica” Divisione

Mutui: il bilancio al 31 dicembre 2003 già registra un utile di € 1.646.776,00,

che si eleva nel bilancio al 31 dicembre 2004 ad € 7.125.730,00 e ancora, al 31

dicembre 2005, a € 18.827.901,00.

Il 2006 sarà per Grassobbio 2 l’ultimo anno produttivo di imponenti utili, che

in quell’esercizio supereranno € 25 milioni.

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CAP. III – Il BUSINESS DI GRASSOBBIO 2

1.Gli accordi con Meliorbanca e con Lehman Brothers

a)Per comprendere le cause della crisi in cui Grassobbio 2 e il Gruppo si sono

imbattute è necessario avere a mente il business assunto dalla stessa Grassob-

bio 2 e, in particolare, il contenuto di massima degli accordi raggiunti con gli

interlocutori bancari che operavano nel campo sia dell’erogazione dei mutui

(Meliorbanca) sia della cartolarizzazione dei mutui (Lehman Brothers).

Di seguito vengono descritti l’operatività dell’azienda storica, come si è visto

nata sotto la gestione di Divisione Mutui nel 2002, e gli accordi allora stipulati

con Meliorbanca.

b)Divisione Mutui stipulò anzitutto con Meliorbanca, il 6 giugno 2002, un ac-

cordo di natura commerciale.

In base al suddetto accordo, Meliorbanca aveva conferito a Divisione Mutui

l’incarico di svolgere in via esclusiva, direttamente e/o tramite proprie società

controllate, l’attività di distribuzione a persone fisiche di mutui garantiti da ipo-

teche immobiliari. Per parte sua, Meliorbanca si era impegnata ad erogare i

mutui stipulati grazie all’intermediazione di Divisione Mutui fino ad un plafond

di € 450.000.000,00 ed a cartolarizzare i suddetti mutui ogni circa €

200.000.000,00 in modo che fosse garantita a Divisione Mutui una costante

operatività.

Quale corrispettivo dell’attività svolta, Meliorbanca riconosceva a Divisione

Mutui una provvigione pari al 6% dell’importo erogato, da conguagliarsi in re-

lazione al risultato economico della cartolarizzazione. Si vedrà, poi, che, insor-

ta la crisi di Gruppo, Meliorbanca resterà esposta nei confronti di Grassobbio

2 di un rilevante anticipo di provvigioni, per un importo di circa 15 milioni,

che rappresenta una cospicua parte del passivo della procedura.

Per ognuno dei contratti di mutuo stipulati grazie all’intermediazione di Divi-

sione Mutui, Meliorbanca riconosceva altresì a quest’ultima società, in relazio-

ne all’incasso di ogni rata mensile, l’importo di € 9,60: compenso, questo, che

rappresenta la parte più rilevante degli attivi considerati dalla debitrice come

realizzabili in sede concordataria.

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c)A latere del suddetto accordo di natura commerciale, seguì l’ingresso di Me-

liorbanca nel capitale sociale di Divisione Mutui con una partecipazione del

10%.

Il suddetto modello di business ebbe un grosso sviluppo, anche grazie alla

continua crescita del mercato, con notevole ascesa reddituale negli anni 2004-

2005-2006.

I rilevanti risultati raggiunti consentirono a Systema Mutui (ora Grassobbio 2)

e Systema Holding (Grassobbio 1) di stipulare, il 26 giugno 2006 - dunque un

anno prima della crisi che investì i mercati dall’agosto del 2007 -, un nuovo ac-

cordo di intermediazione dei mutui con Meliorbanca e Lehman Brothers. In

pari data, venne altresì stipulato un accordo separato con cui Lehman Brothers

si impegnava ad acquistare in esclusiva, per sé o altri, i mutui erogati da Me-

liorbanca.

Si trattava di un accordo, oltre che di natura commerciale, che mirava a con-

sentire l’ingresso nella compagine sociale della holding – come si è anticipato -

di una società del Gruppo Lehman Brothers.

L’accordo, in particolare, stabiliva la risoluzione per mutuo consenso del sopra

citato contratto con Meliorbanca del giugno 2002 e prevedeva “la conclusione di

nuovi contratti tra Lehman Brothers, Systema e Meliorbanca che disciplinino lo svolgimento

delle suddette attività (propria di ciascuna società, n.d.a.) su base esclusiva” (v. lettera

E(i) delle premesse del suddetto accordo).

Si dava poi atto che, in pari data, Meliorbanca e Lehman Brothers avevano

concluso un contratto secondo cui quest’ultima società (o una sua affiliata) a-

vrebbe acquistato da Meliorbanca una parte dei mutui erogati, “tramite operazio-

ni di cartolarizzazione mediante emissione, tra l’altro, di titoli senior muniti di rating, am-

messi alla quotazione presso una borsa europea e collocati, eventualmente unitamente ai titoli

junior, presso investitori istituzionali” (v. premessa I del contratto citato). La sud-

detta circostanza è rilevante in quanto la remunerazione dell’attività di Systema

Mutui per l’attività di intermediazione dei mutui ipotecari era ancorata anche al

risultato economico della citata cartolarizzazione.

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Meliorbanca e Systema Mutui pattuirono inoltre, secondo una modalità analo-

ga a quella dell’accordo del 2002, che la prima versasse un ulteriore importo,

pari ad € 9,60, sempre quale “commissioni d’incasso” delle rate del mutuo a scade-

re. In particolare, era previsto che Meliorbanca versasse, “entro il decimo giorno del

mese di calendario successivo a quello di effettivo ricevimento, i seguenti diritti accessori: com-

missioni di incasso rate e spese di gestione amministrativa, la cui somma attualmente è pari a

€ 9,60, la quota parte delle penali di anticipata estinzione connesse a tali commissioni e spe-

se e le spese di istruttoria, le provvigioni assicurative, i rimborsi spese relativi ai procuratori e

ogni rimborso di spese di stipula”, secondo quanto previsto all’art. 13.1.2.4.

Per tornare invece alla descrizione dell’evoluzione del business di Gruppo, il

26 ottobre 2006 Meliorbanca e Systema Holding modificarono le modalità di

remunerazione pattuite nel citato accordo del 26 giugno 2006, “al fine di agevola-

re la liquidazione da parte di Systema della propria rete di agenti in attività finanziaria”.

Venne in particolare previsto che Meliorbanca versasse a Systema Mutui men-

silmente, entro il 10 di ogni mese:

- “Commissioni d’istruttoria, pagata dai clienti al momento dell’erogazione” del mutu-

o, per un massimo di € 3.000,00;

- “Commissioni di stipula, pagata dai clienti sulla prima e seconda rata per un totale di

€ 160,00”;

- “Commissioni incasso rata e oneri amministrativi (9,60) delle rate incassate da Me-

liorbanca, decurtate di € 48.000,00 fino a febbraio 2011”.

Venne inoltre pattuito che Meliorbanca versasse un anticipo provvigionale del

6% calcolato sull’importo erogato in relazione ai mutui stipulati nel mese pre-

cedente. Il suddetto anticipo era poi soggetto a conguaglio (positivo o negati-

vo) in relazione al prezzo di vendita dei mutui cartolarizzati alle Warehouse o a

Lehman Brothers, previa decurtazione della commissione pari allo 0,25

sull’erogato riconosciuta a Meliorbanca (“Lender of Record”).

                                                            4 Era altresì confermato, all’art. 13.6, che Meliorbanca pagasse al Systema Mutui, al momento di ciascuna erogazione, a titolo di anticipo sul compenso legato all’esito delle cartolarizzazio-ni, un importo pari al 6% “del relativo importo di tempo in tempo erogato”, soggetto a conguaglio all’esito della cartolarizzazione.

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Il modello di business così concepito ebbe un progresso crescente e costante

sino a toccare il culmine nel mese di luglio 2007, quando il volume dei mutui

erogati da Meliorbanca ed intermediati da Systema Mutui raggiunse l’importo

di 180 milioni di euro in un solo mese.

d)Proprio nell’estate del 2007, come è noto, scoppiò la crisi dei mutui “subpri-

me”, con effetti che si estesero in poco tempo dagli Stati Uniti alle economie di

tutto il mondo. Tra gli effetti collegati alla crisi figura il blocco del mercato del-

le cartolarizzazioni che, come meglio si vedrà, avrà effetti deleteri

sull’equilibrio finanziario del Gruppo.

A fronte della crisi, “consacrata” poi dal fallimento di Lehman Brothers

dell’ottobre 2008, il Gruppo Systema cercò, in primo luogo, di sostituire il par-

tners Lehman Brothers con istituti bancari che non improntassero la propria

attività sulla cartolarizzazione dei mutui, ma che tenessero i mutui – come si

suol dire – “sui loro libri” e riconoscessero, comunque, una provvigione

all’intermediario.

In questa prospettiva, nel febbraio del 2008 venne raggiunto un accordo con

UCB, del Gruppo Paribas, in forza del quale quest’ultima avrebbe acquisito i

mutui erogati da Meliorbanca, senza ricorrere alla cartolarizzazione.

Il Gruppo cercò altresì di sviluppare nuovi business in settori diversi dai mutui

fondiari, duramente colpiti dalla crisi e, in tema di prestiti personali, raggiunse

nel marzo 2008 con Fiditalia e nel maggio – giugno 2008 con Neos due accor-

di che consentirono a Grassobbio 2 di intermediare i prodotti delle due sud-

dette banche nel settore dei prestiti personali.

Seguì poi il decorso ultimo della crisi del Gruppo, sino alla messa in liquida-

zione di Grassobbio 2 del dicembre 2008 e il successivo deposito della do-

manda di concordato preventivo dell’8 aprile 2009.

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CAP IV - I RAPPORTI INTERCORSI TRA GRASSOBBIO 2 E

GRASSOBBIO 1 E Il LORO RILIEVO NELL’AMBITO DELLA

PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

1.I trasferimenti di liquidità in favore di Grassobbio 1

a)Tra Grassobbio 2 e Grassobbio 1 sono intercorsi rilevanti rapporti finanzia-

ri, che hanno specifico rilievo in questa sede. All’attivo di Grassobbio 2, infatti,

figura un credito verso la holding Grassobbio 1 di circa € 38 milioni, conside-

rato realizzabile in misura pari alla percentuale di riparto prevista dal piano

concordatario di Grassobbio 1, precisamente:

- per € 1.690.182,00, essendo previsto nell’originario piano di Grassobbio 1 un

riparto per la predetta classe del 4,5%;

- ora elevatosi a € 1.911.516,00, in relazione al miglioramento del piano di

Grassobbio 1 che, a seguito di integrazione del 3 maggio 2010, contempla ora

riparti del 5%.

b)Si vedranno, poi, le plurime cause che hanno determinato la crisi in cui

Grassobbio 2 si è imbattuta e, tuttavia, appare evidente che la crisi finanziaria

in cui versava Grassobbio 2 al tempo del deposito del ricordo ex art. 160 L.F.

(aprile del 2009) è dipesa anche dal suddetto rapporto finanziario, in base al

quale l’ora visto imponente importo è stato trasferito alla holding (senza che

quest’ultima lo abbia mai rimborsato).

Di qui l’esame, da parte del Commissario Giudiziale, dell’origine e

dell’evoluzione del credito maturato da Grassobbio 2: esame svolto al succes-

sivo capitolo V (anche rispetto al titolo del rapporto, qualificato dalla società

debitrice cash pooling).

2.La garanzia rilasciata da Grassobbio 2 in favore di Altea: i rilievi del

Commissario Giudiziale

a)Sempre dalla relazione intercompany tra Grassobbio 2 e Grassobbio 1 in-

sorge un’altra rilevante posta (stavolta al passivo della procedura), in relazione

alla garanzia che, nell’aprile 2008, Grassobbio 2 rilasciò in favore di Altea per i

crediti che quest’ultima società vantava nei confronti della holding Grassobbio

1.

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Si tratta dell’imponente importo di € 39.426.691,00, che figura al passivo della

procedura secondo l’originario ricorso.

Si noti che, poiché il totale del passivo della procedura ammontava, sempre se-

condo l’originario ricorso, ad € 69.944.170,00, Altea rappresentava il creditore

decisivo anche ai fini della maggioranza di voto da esprimersi all’adunanza dei

creditori.

b)Anche questa voce è stata oggetto di specifica analisi da parte del Commis-

sario Giudiziale, tenuto conto che il rilascio della garanzia si colloca nell’aprile

del 2008, quando era conclamata la crisi generale dei mercati, insorta

nell’agosto dell’anno precedente, e la stessa Grassobbio 1, ossia la debitrice

principale nei rapporti con Altea, era già gravata da rilevanti debiti, per oltre

100 milioni.

In proposito, il Commissario Giudiziale ha sollevato alcuni rilievi – più oltre

illustrati – sull’efficacia e sull’opponibilità della suddetta garanzia e, all’esito del

contradditorio apertosi anche con Altea, la società debitrice ha escluso dal pas-

sivo il credito della garantita Altea (con conseguente incremento delle percen-

tuali di riparto a favore degli altri creditori).

3.I nodi critici riscontrati dal Commissario Giudiziale

In definitiva, i nodi critici che riguardano la presente procedura attengono

dunque:

- al rapporto finanziario di cash pooling, intercorso con la holding Grassobbio 1,

all’origine del suo credito di circa € 37 milioni, (esaminato al capitolo V che se-

gue);

- alla garanzia rilasciata da Grassobbio 2 a favore di Altea per € 39.426.691,00,

nell’interesse di Grassobbio 1 (esaminata al capitolo VI).

Come di vede, entrambi i rapporti hanno notevole incidenza, il primo

sull’attivo e il secondo sul passivo di procedura, e hanno derivazione – per così

dire – endogena, ossia traggono origine da relazioni di Gruppo e non

dall’operatività d’impresa. L’esame condotto dal Commissario Giudiziale,

quindi, tiene anche conto del possibile conflitto di interessi che potrebbe aver

afflitto o condizionato i suddetti rapporti.

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CAP.V - IL RAPPORTO DI CASH POOLING: L’INTERROGATIVO

SULLA POSTERGAZIONE E L’ESAME DELLA CONDOTTA DEL

DEBITORE

1.Riqualificazione del titolo da cash pooling a finanziamento

intercompany: postergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ.

a)In generale, va detto che è normale, nell’ambito dei gruppi di società, che in-

tercorrano rapporti finanziari tra le singole società “consorelle”, ma per Gras-

sobbio 2 la circostanza assume un rilievo preminente, tenuto conto che – per

offrire una pur grossolana visione d’insieme - il suddetto credito da cash pooling

di circa € 38 milioni, se fosse rimborsabile da Grassobbio 1, assicurerebbe il

pagamento nella misura di circa il 60% dei crediti, comprendendo nel passivo

il debito verso Altea (e il pagamento del 100% dei creditori, se si deduce dal

passivo il debito da garanzia nei confronti di Altea).

b)Il Commissario Giudiziale ha, per altro, orientato la propria verifica, anzitut-

to, sul titolo dei rapporti finanziari intercompany, per poter muovere dalla loro

corretta qualificazione agli effetti delle conseguenze da trarre in questa sede.

In merito, si legge nel ricorso che tra Grassobbio 2 e la holding era intercorso

un accordo “di cash pooling in base al quale la capogruppo avrebbe concentrato in capo a

sé anche la gestione della tesoreria, con conteggio giornaliero degli interessi attivi/passivi che

sarebbero invece maturati in capo alle singole società nel caso ognuna avesse mantenuto i pro-

pri singoli rapporti”. Sempre nel ricorso, si precisa (i) che l’accordo rispondeva

all’esigenza di ottimizzare il livello di interessi attivi e passivi e che (ii) la ge-

stione della tesoreria accentrata in capo a una delle società del Gruppo, gene-

ralmente la holding, è prassi riconosciuta come legittima dalla giurisprudenza5.

In sostanza, quindi, il titolo sottostante al credito di Grassobbio 2 viene indi-

viduato, civilisticamente, nel contratto di cash pooling.

                                                            5 Nel ricorso di Grassobbio 2, inoltre, si afferma che essa (leggi appunto Grassobbio 2) “ha peraltro utilizzato servizi erogati a suo favore da Systema Group spa (leggi Grassobbio 1) senza che nul-la le sia stato (almeno al momento) addebitato dalla capogruppo, per circa € 25.000.000,00=”. Sul punto - su cui si tornerà più oltre - va qui anticipato che il rilevante controcredito che Grassobbio 1 avrebbe maturato nei confronti di Grassobbio 2 sembra essere evocato quale “vantaggio compensativo” ex art. 2497 cod. civ., derivato a Grassobbio 2.

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Per offrire i dati salienti del contratto di cash pooling stipulato da Grassobbio 2,

si riportano di seguito le pattuizioni intercorse con Intesa San Paolo: “Ferma

restando l’ordinaria operatività delle società sui rispettivi conti correnti, sui quali verranno

registrate le operazioni alle stesse riferibili, l’Istituto provvederà, in esecuzione di ordine sin

d’ora impartito dalle società e dalla Tesoreria con la firma della presente convenzione:

- in fase di attivazione del servizio, a girare i saldi dei conti correnti delle società sul c/c n.

100000001624 presso la filiale agenzia 4 di Bergamo (filiale capofila), intestato alla Teso-

reria;

- successivamente e per tutta la durata della convenzione, a girare giornalmente tutti i movi-

menti registrati sui conti correnti delle società, sul precitato c/c intestato alla Tesoreria, con

pari importo e valuta compensata con una delle seguenti modalità: (omissis), le sommatorie

dei movimenti aventi stessa valuta assegnando una causale fissa.”

Più oltre figura poi la regolazione economica degli interessi: “Gli interessi attivi e

passivi saranno conteggiati dall’Istituto o dalla Banca, con riferimento al conto corrente inte-

stato alla Tesoreria, restando inteso che eventuali ripartizioni tra le società e la Tesoreria sa-

ranno oggetto di separato accordo tra queste ultime, restandone l’Istituto estraneo”.

c)Il titolo cui ricondurre i rapporti finanziari intercompany, ad avviso del

Commissario Giudiziale, non è però il cd cash pooling, inteso quale insieme delle

pattuizioni volto a regolare con efficienza gli interessi attivi e passivi di conto

corrente che maturano in capo alle singole società del Gruppo.

Secondo il Commissario Giudiziale si verte in tema di finanziamento.

La riclassificazione del titolo non è di poco conto, oltre che per l’ammontare

della posta, per i risvolti che potrebbero derivare in termini di:

(i) postergazione o meno, ex artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ., del credito

di Grassobbio 2 e così agli effetti dei riparti e di ammissione al voto all’interno

di classe ad hoc;

(ii) esame della condotta di Grassobbio 2 (v. paragrafo che segue).

Il titolo del finanziamento sottostante ai rapporti finanziari intercompany in

particolare si ricava – stante la pluralità di cause che, in astratto, possono sor-

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reggere il contratto di cash pooling6 - dai concreti flussi finanziari e,

nell’architettura del Gruppo, dai ruoli rivestiti dalle singole società consorelle.

E nel Gruppo Grassobbio era previsto – si potrebbe dire – strutturalmente,

che la società operativa fosse Grassobbio 2, la quale raccoglieva liquidità gra-

zie all’intermediazione dei mutui erogati da Meliorbanca, per trasferirla costan-

temente e automaticamente alla holding Grassobbio 1, in base al citato con-

tratto di conto corrente.

Grassobbio 1, peraltro, avrebbe potuto rimborsate il debito, in favore di Gras-

sobbio 2, con “chiusura finanziaria del cerchio”, solo mediante compensazione

con i dividendi, nelle aspettative, da distribuirsi dalla stessa Grassobbio 2 a

Grassobbio 1 (naturalmente se e in quanto fossero maturati).

Stanti questi ruoli all’interno del Gruppo, appare evidente che i trasferimenti

immediati di liquidità, dalla società operativa alla holding, altro non erano che

“finanziamenti ponte”, precisamente finanziamenti che sarebbero stati estinti,

dopo l’approvazione dei bilanci d’esercizio, grazie alla compensazione con gli

eventuali futuri dividendi distribuiti.

La dinamica finanziaria dei flussi riflette quanto appena illustrato. Si registra

infatti, dapprima, una forte anticipazione finanziaria, e, poi, una riduzione del

credito di Grassobbio 2 nei confronti di Grassobbio 1 da € 53.364.265,84 a €

38.012.586,71, perché nel corso del 2007 sono stati deliberati cospicui divi-

dendi in favore di Grassobbio 1, in base al bilancio al 31 dicembre 2006 di

Grassobbio 2.

L’inquadramento del rapporto intercompany alla stregua del finanziamento

trova conferma anche rispetto alla fase che ha preceduto l’istituzione del con-

tratto di cash pooling, attivato alla fine del 2006.

Il Commissario Giudiziale, infatti, ha verificato l’origine del credito che già fi-

gurava alla data di accensione del rapporto di cash pooling.

                                                            6 La gestione efficiente degli interessi, come assume Grassobbio 1, piuttosto che l’accentramento in capo al soggetto (generalmente holding) che svolge funzioni di tesoreria nell’interesse delle varie società del Gruppo, o altre ancora, in funzione della specifica rego-lamentazione dei rapporti intercompany.

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E’ così emerso che, con delibera del 12 ottobre 2006, il consiglio di ammini-

strazione di Grassobbio 2 aveva deliberato un finanziamento “ponte” a favore

di Grassobbio 1, fino all’importo massimo di € 20 milioni, per sopperire alle

esigenza di cassa di quest’ultima e, altresì, di “firmare il Contratto di Cash Pooling

tra le società del Gruppo”, che tuttavia ha poi assolto alla stessa funzione di finan-

ziamento ponte, in vista cioè della menzionata compensazione con futuri divi-

dendi.

d)Vertendosi – come il Commissario ritiene - di finanziamento, insorge anzi-

tutto l’interrogativo della sua postergazione o meno, ai sensi dell’art. 2467 cod.

civ.: questione che, naturalmente, è rimessa alla valutazione ultima del Tribu-

nale.

In proposito, il Commissario Giudiziale si limita ad osservare che la norma si

riferisce al finanziamento soci della controllante in favore della controllata,

senza pronunciarsi sul caso inverso del finanziamento – come nel caso del

Gruppo Grassobbio - effettuato dalla controllata in favore della controllante. Que-

sto aspetto potrebbe, al di la di altri dubbi applicativi della norma, essere diri-

mente – secondo la dottrina maggioritaria - per escludere che al rapporto

intercompany si applichi il regime del finanziamento soci di cui all’art. 2467

cod. civ.-

Si può quindi ritenere che il credito in esame non sia da postergare, nonostante

la sua riclassificazione quanto al titolo sottostante, ferma restando

l’interpretazione della norma e della sua applicabilità in concreto che spetta al

Tribunale.

2.Finanziamento tra società del Gruppo e condotta del debitore

a)L’altro profilo di indagine che scaturisce dalla riconduzione del credito al fi-

nanziamento attiene, secondo il Commissario Giudiziale, alla valutazione della

condotta della società.

E’ ben noto, infatti, il disvalore che parte dei commentatori delle relazioni di

gruppo assegnano ai finanziamenti intercompany, qualora sia la controllata a tra-

sferire liquidità in favore della controllante.

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Sono d’altra parte legittimi – come è noto – i rapporti intercompany, salvo va-

lutare, caso per caso e in concreto, la (spesso spinosa) questione del rapporto

tra l’interesse della singola società e quello c.d. di gruppo.

b)Valgano anzitutto le seguenti constatazioni in fatto.

Di seguito, vengono sintetizzati i flussi di liquidità in favore di Grassobbio 1

per coglierne l’evoluzione nel tempo7.

Nome

Saldo

periodo

Saldo

periodo

Saldo

periodo Saldo periodo

Saldo

periodo

Saldo

periodo

GRASSOBBIO 2 31/12/2006 30/06/2007 31/12/2007 30/06/2008 31/12/2008

07/04/2009

CASH POOLING

IMI GROUP 33.662.597,70 47.183.340,83 28.774.568,65 33.169.534,95 27.646.761,48

27.657.592,13

CASH POOLING

CRED.VALT.GROUP 6.180.925,01 9.238.018,06 7.330.160,21 8.618.867,73

8.618.867,73

TOT 33.662.597,70 53.364.265,84 38.012.586,71 40.499.695,16 36.265.629,21

36.276.459,86

Come è agevole ricavare dal prospetto del flussi, alla data del 31 dicembre

2006 era già stata trasferita imponente liquidità, da Grassobbio 2 a Grassobbio

1, precisamente per oltre € 33 milioni, che tocca € 53 milioni al 30 giugno

2007, poco prima dell’insorgere della crisi generale dei mercati (estate del

2007). Il credito finale di Grassobbio 2, alla data di deposito del ricorso ex art.

160 LF, è pari a € 36 milioni.

Si evidenzia una significativa riduzione del debito di Grassobbio 1, nel corso

del 2007, dovuta alla percezione di dividendi distribuiti da Grassobbio 2 alla

holding, la quale ha così ridotto il proprio debito compensandone una parte.

Queste, dunque, le risultanze di fatto e contabili del rapporto intercompany.

c)In questo quadro, va segnalato che l’imponente trasferimento di liquidità è

avvenuto in gran parte anteriormente all’insorgere della crisi.

                                                            7 Il prospetto suddivide il cash pooling precisando le date di riferimento dei crediti maturati da Grassobbio 2 (colonna orizzontale) e la suddivisione per banche di appoggio (v. colonna ver-ticale).

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Questo fatto porta anzitutto ad escludere che Grassobbio 2, se del caso in

quanto assoggettata alla direzione di Grassobbio 1, avesse allora a mente di ar-

recare un pregiudizio al suo patrimonio. E’ cioè escluso che la liquidità fosse

stata trasferita per gestire impropriamente una crisi, dato che ancora nulla po-

teva far presagire l’imminente sconvolgimento dei mercati finanziari.

d)Si tratta allora di chiedersi, per quanto riguarda il periodo anteriore alla crisi,

se rispondeva all’interesse (anche solo mediato) di Grassobbio 2 ed era sensata

la decisione di procedere a un simile trasferimento di liquidità alla holding

Grassobbio 1.

L’interrogativo va posto avendo anche a mente che il trasferimento di liquidità

registra un saldo a credito di Grassobbio 1 già di oltre € 33 milioni a fine 2006

quando, a seguito del riassetto della proprietà, Grassobbio 1 veniva nel con-

tempo gravata da ulteriori debiti complessivi, per circa € 137 milioni (nei con-

fronti di Altea, obbligazionisti e per il vendor loan).

Un trasferimento di liquidità così rilevante, pur ante crisi, presenta dunque pro-

fili indubbiamente critici, se non altro per gli ammontari in gioco, anche se è

necessario tenere altresì conto:

(i) dell’aspettativa di conseguire utili parimenti imponenti, essendo maturati

utili in base al bilancio al 31.12.05 e 31.12.06, rispettivamente, di circa € 18 mi-

lioni ed € 25 milioni;

(ii) del fatto che, man mano, Grassobbio 1 prestava ogni anno, dal 2006, rile-

vanti servizi in favore di Grassobbio 2, senza addebitarle i relativi costi (come

meglio si vedrà poi).

e)La criticità della condotta si accresce con riferimento a trasferimenti in corso

di crisi e, sotto questo profilo, il Commissario ha appurato che, anche dopo il

31.12.07, Grassobbio 2 ha in effetti trasferito ulteriore liquidità, rinveniente

dall’attività pur residua di intermediazione.

E’ pur vero che il saldo finale del rapporto alla data di deposito del ricorso ex

art. 160 L.F. non registra scostamenti, ma anzi una rilevante riduzione, rispetto

al saldo del 30.6.2007 (€ 36,2 contro € 53,3 milioni).

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Appare però dubbia la scelta di non arrestare il contratto c.d. di cash pooling, al-

meno nel momento in cui si era determinato uno squilibrio finanziario in capo

a Grassobbio 2 in modo che la gestione della liquidità da parte di quest’ultima

società venisse orientata al perseguimento del proprio (divenuto prioritario),

interesse e non in forza degli automatismi di conto corrente derivanti dal con-

tratto di cash pooling.

Rispetto ai versamenti in corso di crisi, sia in dare sia in avere, va detto che

maturavano anche costi sopportati da Grassobbio 1, non riaddebitati a Gras-

sobbio 2, e che, sul piano del conflitto di interessi, la suddetta liquidità non è

stata destinata da Grassobbio 1 ai soci fondatori, ossia al pagamento di loro

obbligazioni o al rimborso della parte di loro competenza del vendor loan.

f)In virtù del rapporto di controllo totalitario esercitato dalla holding Gras-

sobbio 1 su Grassobbio 2, infine, è giocoforza ritenere che, rispetto alla vicen-

da, abbia inciso anche la funzione di direzione e coordinamento svolta dalla

holding, la quale potrebbe aver concorso nelle decisioni di trasferimento a suo

favore della liquidità.

E’ peraltro noto che, ove la condotta di Grassobbio 2 sia da disapprovare e vi

concorra Grassobbio 1, sussiste l’ “esimente” del vantaggio compensativo ex

art. 2497 cod. civ. (a seguito della nota riforma societaria).

E’ in questa prospettiva che può aver appunto rilievo il mancato riaddebito,

cui si è fatto cenno, di rilevanti costi sopportati dalla holding nell’interesse di

Grassobbio 2. Si tratta dei canoni di leasing dell’immobile utilizzato da Gras-

sobbio 2 (per € 1.643.810,00 su base annua), delle spese e servizi generali (per

hardware e relativa assistenza, consulenze varie, spese telefoniche ed energia

ecc.) e altri oneri di non agevole imputazione e quantificazione, anche in rela-

zione alla suddivisione della competenza tra la stessa Grassobbio 1, Grassob-

bio 2 e Grassobbio 3.

Resta tuttavia la riserva, anche agli effetti della valutazione dei c.d. vantaggi

compensativi in ordine:

(i) al piano sostanziale ed economico: per la sproporzione, comunque, corrente

tra l’ammontare dei trasferimenti di liquidità da Grassobbio 2 e l’importo dei

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costi sopportati da Grassobbio 1 per suo conto, che non è possibile ricostruire

in questa sede, ma che appaiono stimabili, sulla base di un ipotetico criterio di

proporzionalità che tiene anche conto delle diverse attività esercitate da Gras-

sobbio 2 in circa € 5.500.000,00 per anno; tali riaddebiti si riferirebbero ad o-

neri sostenuti da Grassobbio 1 in favore della società a titolo di costi per servi-

zi, locazioni immobiliari, canoni di leasing per strutture immobiliari e beni

mobili, ammortamenti di cespiti, oneri diversi di gestione e personale dipen-

dente; si noti che nel ricorso si quantificano i costi non riaddebitati in € 25 mi-

lioni, ma senza una specificazione della composizione della voce o una distinta

dei costi ritenuti di competenza di Grassobbio 2.

(ii) al piano formale: per la mancanza di un contratto che disciplinasse ab origine

le reciproche partite da ritenere compensate e, in sede di procedura, per la

mancata ricezione contabile e patrimoniale della contropartita dei costi anche

ai fini del piano concordatario, essendo comunque il credito di Grassobbio 2

previsto per intero al passivo di Grassobbio 1, senza qualsivoglia compensa-

zione8.

g)Per quanto riguarda, infine, l’ulteriore questione dell’ammissione del credito-

re Grassobbio 2 all’adunanza di Grassobbio 1, il Commissario Giudiziale ha

esaminato l’ipotesi del conflitto di interessi, tenuto conto che il liquidatore di

Grassobbio 1 ha predisposto la domanda di concordato preventivo che la stes-

sa persona fisica, in qualità di liquidatore di Grassobbio 2, è chiamata ad ap-

provare o meno (avendo altresì a mente che il suddetto liquidatore rivestiva la

carica di amministratore al tempo in cui le società si sono imbattute nella crisi).

In proposito, come è noto, rileva l’art. 177 L.F., IV comma, secondo il quale

“sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i sui parenti e

affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno

prima della proposta di concordato”: norma che non esclude dal voto i creditori che

                                                            8 Va infine rilevato che se il mancato riaddebito può giocare a favore della valutazione d’insieme della condotta di Grassobbio 1, d’altro canto si accrescono, sempre in ragione del mancato riaddebito, i rischi di ripresa fiscale del credito IVA che è iscritto all’attivo della pro-cedura della stessa Grassobbio 1. Il punto è, quindi, approfondito nella relazione depositata nella procedura di Grassobbio 1.

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rivestano il ruolo di società controllanti o controllate o sottoposte a comune

controllo. E poiché, per contro, l’art. 127 dispone espressamente, al VI com-

ma, che la disciplina dell’esclusione “si applica ai crediti delle società controllanti o

controllate o sottoposte a comune controllo”, la dottrina non ritiene di poter forzare il

dato letterale dell’art. 177, per estenderlo al caso dei crediti infragruppo

nell’ambito del concordato preventivo.

E pertanto, pur a fronte delle riserve che precedono, non si ravvisano elementi

sufficienti per escludere Grassobbio 2 dal voto da esprimersi nell’adunanza di

Grassobbio 1 (come è stato rilevato anzitutto nella relazione depositata nella

procedura che riguarda quest’ultima società).

h)Di qui le conclusioni, in base alle considerazioni che precedono, secondo

cui:

(i) la condotta della società debitrice presenta profili critici, in rapporto alla ge-

stione della liquidità ante crisi, con accrescimento della criticità per la prosecu-

zione del rapporto cd di cash pooling anche al tempo in cui Grassobbio 1 era en-

trata in crisi;

(ii) la concentrazione presso la stessa persona fisica della carica di liquidatore

delle società del Gruppo Grassobbio, e in generale il fatto che si verta di credi-

ti infragruppo, non porta ad escludere, secondo il Commissario, il voto di

Grassobbio 2 all’adunanza di Grassobbio 1 ai sensi dell’art.177 L.F..

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CAP. VI – LA GARANZIA ALTEA

1.Il riassetto della proprietà

a)Per comprendere l’origine del debito principale rispetto al quale Grassobbio

2 rilasciò la garanzia, è necessaria una digressione. Va, infatti, ripresa la com-

plessa operazione con la quale, nel giugno del 2006, veniva a modificarsi

l’assetto proprietario del Gruppo (d’ora innanzi definito “Riassetto della

Proprietà”).

In particolare (a latere del già descritto accordo commerciale stipulato anche

con Lehman Brothers, contestualmente), fu stipulato un complesso accordo, il

26 giugno 2006, nella cui premessa si legge “è stato concordato tra Systema, gli azio-

nisti di controllo di Systema e Lehman Brothers che una società di nuova costituzione (“Ne-

wco”) acquisti in futuro il controllo di Systema”.

Si tratta di SY s.r.l. (oggi Grassobbio 1), costituita poco prima, il 2 maggio

2006.

Per far sì che i soci di Systema divenissero a loro volta soci di controllo della

Newco, ossia della holding Grassobbio 1, fu prevista, da parte dei soci di

Systema, sia la vendita sia il conferimento di azioni, sì che essi divenissero, cor-

relativamente, creditori del prezzo o titolari delle azioni di nuova emissione a

copertura del conferimento9.

b)L’operazione ora vista di Riassetto della Proprietà generò in capo a Gras-

sobbio 1 un rilevante indebitamento, per € 137 milioni (che in buona parte

non sarà estinto e che, dunque, figura al passivo della procedura).

                                                            9 Quanto alla vendita di azioni, i contratti del giugno 2006 stabilivano che i soci di Systema Holding trasferissero a SY le azioni dagli stessi possedute in Systema Holding, in parte sotto forma di vendita, a fronte di un prezzo pari a 450,00 euro per azione, e in parte sotto forma di conferimento (il prezzo della vendita venne fissato in misura uguale a quello stabilito dal perito ai fini del conferimento). Si convenne anche che parte del corrispettivo delle azioni vendute (€ 390,00 per ogni azione compravenduta per taluni soci e € 300,00 per altri azioni-sti) venisse versato da SY entro la data del 30 settembre 2006 e che la restante parte del prez-zo venisse versata entro la data del 30 giugno 2007 (il cosiddetto “Prezzo differito”). La sca-denza per il pagamento del Prezzo Differito verrà prorogata a più riprese, sostanziando – come è stato rilevato nella relazione depositata nella procedura di Grassobbio 1 - un finan-ziamento soci.

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E proprio per far fronte alle esigenze finanziarie connesse alle suddette opera-

zioni, Grassobbio 1 stipulò in data 6 luglio 2006 un contratto di finanziamen-

to, dell’importo di € 70 milioni, con Lehman Brothers, in qualità di agente e

arranger, e Calimmaco Finance s.r.l., in qualità di soggetto finanziatore. Il con-

tratto di finanziamento prevedeva a favore del finanziatore plurime garanzie10.

A seguito della crisi che, dall’estate del 2007, investì anche il Gruppo Systema,

i suddetti contratti vennero in parte rivisti.

Grassobbio 1 sospese il pagamento delle rate di capitale ed interessi previsti

dal contratto di finanziamento del 6 luglio 2006 (stipulato con Calimmaco cui

era subentrata nel dicembre 2006 Altea Finance, controllata in via totalitaria da

Lehman Brothers).

Per far fronte alle difficoltà finanziarie di Grassobbio 1, il 21 aprile 2008 Gras-

sobbio 1, Altea Finance e Lehman Brothers modificarono parzialmente il con-

tratto di finanziamento del 6 luglio 2006.

c)Le modifiche del 21 aprile 2008 riguardano anche Grassobbio 2. Venne, in-

fatti, pattuito che quest’ultima società ponesse in essere ogni attività necessaria

per permettere il rimborso del finanziamento (v. premessa F dell’accordo). In

particolare, secondo l’art. 32, Grassobbio 2 si impegnò a garantire ad Altea Fi-

nance il rimborso del finanziamento contratto da Grassobbio 1, “senza il benefi-

cio della preventiva escussione”.

In relazione al Riassetto della Proprietà, è così derivato un passivo in capo a

Grassobbio 2 che, indicato per totali € 69.944.170,00, risultava composto per

ben € 39.426.691,00 dal debito in esame nei confronti di Altea (v. originario

ricorso).

                                                            10 In data 25 luglio 2006, l’assemblea dei soci di SY deliberò anche l’emissione di un “prestito obbligazionario – non convertibile – dell’importo di € 42.000.000,00 (quarantaduemilioni virgola zero ze-ro) rappresentato da n. 42 (quarantadue) obbligazioni da 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di Euro ciascuna, da collocarsi alla pari”, per “reperire i mezzi finanziari necessari al regolare svolgimento dell’attività sociale”. I sottoscrittori del prestito erano (pur con disallineamenti soggettivi, stanti soggetti interposti o “correlati” ai venditori) i titolari del diritto ad avere il pagamento del prezzo, per la parte non differita, sì che nella sostanza fu consentito alla società di trattenere le risorse liquide che, altrimenti, sarebbero state versate ai venditori.

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48

 

E sempre Altea avrebbe avuto anche la maggioranza di voto, in termini di ca-

pitale, ai fini dell’approvazione o meno della proposta concordataria.

2.Le ragioni di inefficacia e di inopponibilità della garanzia ravvisate dal

Commissario Giudiziale

a)L’esame del contenuto dei ricorsi di Grassobbio 2 e Grassobbio 1 ha subito

messo in luce la problematica connessa alla garanzia.

Si legge infatti nel ricorso di Grassobbio 1, che appare in proposito trasparen-

te:

(i) che il suo bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 approvato dal Consiglio di

Amministrazione del 29 maggio 2008 rilevava una perdita di € 144.940.669,00:

perdita derivante principalmente dalla svalutazione per € 122.000.000,00 della

partecipazione detenuta in Grassobbio 2, sulla base degli effetti negativi della

crisi dei mercati sulla redditività e sui flussi di cassa prospettici, con incidenza

altresì sulla situazione finanziaria della capogruppo (aspetto quest’ultimo ri-

scontrato anche dalla società di revisione, nella relazione ai sensi dell’art. 2409

ter cod. civ.);

(ii) che: “l’improvviso arresto delle operazioni di cartolarizzazione nel mondo azzerò i

flussi reddituali del Gruppo, legati, come si è visto, ai risultati di queste ultime” (leggi

Systema Mutui e, in misura di molto minore, Systema Case);

Dal ricorso di Grassobbio 2, inoltre, si apprende che:

(i) quanto al rimborso del debito contratto da Grassobbio 1 nei confronti di

Altea, “Systema Group s.p.a. procedette al puntuale rimborso di detto finanziamento, nei

termini contrattualmente stabiliti, fino alla metà del 2007, quando, a motivo della crisi già

ampiamente descritta, dovette sospendere il pagamento delle rate di capitale ed interessi in fa-

vore di Altea Finance s.r.l. (società sempre controllata totalitariamente dal Gruppo Lehman

Brothers che, nel frattempo aveva acquistato da Calimmaco Finance s.r.l. la titolarità del

credito);

(ii) quando già era in corso l’inadempimento di Grassobbio 1, Grassobbio 2

rilasciava, nell’aprile del 2008, la garanzia, nell’ambito di una più ampia ristrut-

turazione di debiti: precisamente: “In data 21 aprile 2008, in occasione di un processo

di ristrutturazione degli accordi commerciali e finanziari tra il Gruppo Lehman Brothers,

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Meliorbanca ed il Gruppo Systema, anche Systema Mutui s.p.a. (l’odierna ricorrente) si im-

pegnò a garantire ad Altea Finance s.r.l., il rimborso del debito originariamente contratto da

SY s.p.a. (cfr doc.to n. 18)”.

(iii) la garanzia viene inoltre recepita al passivo di Grassobbio 2, per la parte

residua rispetto al riparto previsto da Grassobbio 1 in favore di Altea, in base

alla percentuale stabilita nel piano concordatario del ricorso ex art. 160 LF del-

la stessa Grassobbio 1: “In base a tale previsione si è quindi proceduto a comprendere nel

passivo concordatario di Grassobbio 2 s.p.a. in liquidazione, un importo pari alla quota re-

sidua del finanziamento high yeld (complessivi € 42.000.000,00.= circa comprendendo gli

interessi maturandi al 31.02.2009) che, presumibilmente, non verrà rimborsata direttamen-

te da Grassobbio 1 s.p.a. in liquidazione sulla base del proprio, autonomo, piano di rimbor-

so ai creditori. (omissis) Tale importo, stimato pari ad € 39.426.691,00= concorre alla

formazione del fabbisogno concordatario in rango chirografario”.

b)Queste, dunque, le risultanze di procedura, aventi origine nel rilascio di ga-

ranzia da parte di Grassobbio 2.

Tenuto conto della oggettiva criticità della partita, e anche della segnalata rile-

vante incidenza del debito sul passivo di procedura, il Commissario Giudiziale

si soffermava sulla questione (dandone conto anche al Tribunale, come si ve-

drà nel paragrafo relativo al periodo di gestione in corso di procedura).

c)Nelle more perveniva anche, con lettera del 12 gennaio 2010, la contestazio-

ne della garanzia da parte del secondo (dopo Altea) creditore (per rilievo del

credito): Meliorbanca Spa.

La lettera prefigurava una contrapposizione, in sede di adunanza, foriera di

gravosità per l’iter della procedura atteso che, in caso di conferma del credito di

Altea, sarebbe insorta la contestazione di Meliorbanca e, verosimilmente,

l’opposizione all’omologa. E identica lite, a ruoli rovesciati, si sarebbe posta nel

caso dell’esclusione in adunanza del credito di Altea: scenari entrambi forieri di

incertezze sul seguito di procedura tenuto conto che la scelta di ammettere o

meno il voto di Altea avrebbe avuto effetto determinante ai fini delle maggio-

ranze di voto (essendo il credito di Altea, come detto, di importo superiore al

50% del passivo).

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d)Le analisi del Commissario, pertanto, erano in particolare preordinate a di-

sporre di una valutazione preventiva rispetto all’adunanza, affinché fosse per

tempo individuata la soluzione conforme a legge, atta ad evitare la formazione

di maggioranze viziate da voti da escludere o, all’opposto, da esclusioni non

corrette.

Di qui le valutazioni che il Commissario sottoponeva alla società debitrice, con

lettera accompagnatoria del 26 gennaio 2010.

e)Poiché nell’integrazione del ricorso del 3 maggio 2010 Grassobbio 2 ha e-

spunto dal passivo la garanzia Altea, condividendo i rilievi del Commissario, si

riportano i punti salienti dei predetti rilievi affinché anche i creditori e il Tri-

bunale possano valutare la suddetta scelta.

f)La materia del rilascio di garanzie, da parte di società appartenenti ad un

Gruppo di società, può essere indagata agli effetti sia dell’eventuale responsa-

bilità dell’amministratore, sia dell’eventuale inefficacia dell’atto per estraneità

all’oggetto sociale, tenendo conto, rispetto al secondo aspetto (i) che l’attività

sociale della singola entità si inserisce in quella più ampia del Gruppo, e così

dell’interesse anche cd mediato, e (ii) della nota teoria dei vantaggi compensa-

tivi, da ultimo recepita all’art. 2497 cod. civ.-

In sede di procedura, avendo la questione rilievo rispetto al passivo, è stata ve-

rificata l’efficacia o meno della garanzia (mentre in assenza di pagamenti o ri-

parti, la responsabilità dell’amministratore, ove sussistente, sarebbe improdut-

tiva di danno).

f.1)La valutazione dell’efficacia o meno della garanzia va verificata anzitutto in

funzione dell’estraneità o meno dell’atto rispetto all’oggetto sociale.

In proposito, l’oggetto sociale di Grassobbio 2 riflette quello standard di socie-

tà iscritta all’elenco degli intermediari ex art. 106 TUB. Vengono passate in

rassegna le attività ex art. 106 (v. art. 3 dello statuto) e poi (all’art. 3B) le cd. at-

tività strumentali e connesse: il tutto secondo le allora disposizioni ministeriali,

ora unificate nel D.M. del 17 febbraio 2009.

L’ultimo capoverso dell’art. 3, peraltro, precisa: “Il tutto con espressa esclusione

dell’attività di rilascio di garanzie”.

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51

 

Secondo il Commissario, l’esclusione è significativa solo apparentemente, per-

ché la locuzione “rilascio di garanzie” risponde, nel campo dell’intermediazione

finanziaria, ad una precisa e codificata categoria di attività, che evidentemente

Grassobbio 2 intendeva escludere11. Ciò significa che la restrizione contempla-

ta dall’oggetto sociale di Grassobbio 2 è riferita, non già al caso che ci occupa

di garanzia o fideiussione concessa una tantum, ma all’esercizio tipico e conti-

nuativo di rilascio di garanzie.

L’esclusione statutaria, dunque, non sembra decisiva al fine di valutare

l’estraneità o meno della garanzia all’oggetto sociale.

E’ poi nota l’interpretazione della giurisprudenza estensiva dell’oggetto sociale,

nel senso che il rilascio di una garanzia – intesa “una tantum” – può farsi rien-

trare tra gli atti considerati strumentali. E la strumentalità ha un raggio di e-

stensione ampio, in particolare rispetto ai gruppi di società, potendosi ritenere

strumentali all’oggetto della singola società atti che pur non afferiscano al suo

specifico interesse e business, ma a quelli del gruppo (si parla allora di stru-

mentalità rispetto a un interesse c.d. mediato)12.

Secondo il Commissario, dunque, – in conclusione - la garanzia (nel senso,

come si è detto, che ci occupa e non di attività classica dell’intermediario ex

art. 107) astrattamente può rientrare nell’oggetto sociale, precisamente tra gli

atti c.d. strumentali.

f.2)Va allora esaminata l’attività in concreto svolta da Grassobbio 2, per appu-

rare la sussistenza o meno della suddetta strumentalità e ciò, come vuole la

                                                            11 Anche perché il suo svolgimento implica l’assoggettamento all’obbligo di iscriversi, in pre-senza di determinati volumi di attività, non all’elenco ex art. 106, ma 107 del TUB, con requi-siti patrimoniali e organizzativi rafforzati. 12 Rileva in proposito, sempre per identificare l’ampio ventaglio delle attività strumentali di Grassobbio 2, l’art. 31.5 (iii) dello statuto che, in punto di poteri del consiglio di amministra-zione (per definire i quorum di voto richiesti), stabilisce quanto segue: “costituzione o estinzione di qualsiasi pegno, ipoteca, privilegio o altra garanzia su qualsiasi bene, proprietà, azienda o ramo di azienda della Società o di Società Controllate, salvo nei casi consentiti dal Contratto di Finanziamento di € 70.000.000 stipulato dalla società controllante Sy s.p.a. in data 6 luglio 2006 o dopo l’estinzione integrale di tale finanziamento e salvo quelli compiuti nel corso dell’ordinaria amministrazione” (con ns. sottolinea-tura).

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52

 

giurisprudenza, facendo riferimento al “concreto programma economico della socie-

tà”13.

Come si è visto nel paragrafo descrittivo del ruolo di Grassobbio 2 nel Grup-

po, quest’ultima società era operativa (avendo assunto l’azienda storica di Divi-

sione Mutui), con oggetto sociale tipico di un intermediario ex art. 106 TUB,

mentre Grassobbio 1 rivestiva il ruolo di holding.

In sostanza, le due società svolgevano attività diverse e, sotto questo profilo,

va escluso che Grassobbio 2 abbia garantito Grassobbio 1 in funzione di tutela

diretta di un proprio fornitore o interlocutore d’impresa o per assicurarsi ade-

guata tesoreria (come per esempio sarebbe stato possibile ravvisare nel caso di

garanzia rilasciata, per esempio, per un finanziamento contratto dalla holding e

destinato alle esigenze di cassa di Grassobbio 2; mentre se la garanzia fosse

stata rilasciata dalla controllante alla controllata, avrebbe in tal caso avuto rilie-

vo il ruolo della holding di sostegno delle sue partecipate, come accade per la

holding c.d. di “tesoreria”).

f.3)Escluso dunque un nesso tra gli oggetti sociali e le attività delle due società,

va verificato però lo specifico contratto nell’ambito del quale fu rilasciata la ga-

ranzia, potendosi in ipotesi, rintracciare su questo versante un interesse indiret-

to di Grassobbio 2.

Il disposto che contempla la garanzia è il seguente: “Systema Mutui (leggi Gras-

sobbio 2 - ndr) hereby guarantees the monetary obligations of the Borrower under this A-

greement vis à vis Altea and Lehman Brothers, jointly with the Borrower and without the

benefit of having the Borrower enforced prior to Systema Mutui as guarantor (senza il benefi-

cio della preventiva escussione)” (d’ora innanzi la “Garanzia”). La clausola è inserita

nel Second Amendment Agreement to the high yield loan agreement del 21 aprile 2008,

che è l’integrazione del pregresso contratto del 6 luglio 2006, stipulato

nell’ambito della revisione commerciale e societaria (ampiamente descritta nel

paragrafo che si occupa del business di Grassobbio 2 e del Riassetto della Pro-

prietà). Si era visto che l’originario contratto, in particolare, contemplava un

                                                            13 Così Corte d’Appello di Bologna, 29.01.2003, in Società 8/2003, p. 1120, con nota di M. Delucchi e ampia dottrina.

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53

 

prestito di € 70 milioni contratto da Grassobbio 1, a beneficio parziale del de-

bito complessivo di € 137.000.000,00.

Il debito principale di Grassobbio 1 garantito da Grassobbio 2 ha dunque per

oggetto l’obbligo di rimborso del prestito insorto a seguito della complessa

operazione di ristrutturazione societaria del 6 luglio 2006 (e successive modifi-

che).

f.4)Si tratta allora di accertare se il rilascio della Garanzia in base al citato con-

tratto, perseguisse un interesse mediato di Grassobbio 2, o invece non stru-

mentale e, pertanto, pregiudizievole puramente e semplicemente (escludendosi

dunque sia l’ipotesi che l’appartenenza al gruppo faccia automaticamente pre-

sumere l’esistenza di un interesse mediato, sia l’ipotesi opposta che un atto

non direttamente legato all’attività propria dell’ente sia sempre da considerare

illecito ed estraneo all’oggetto sociale).

E’ questa, peraltro, la parte più ardua dell’argomento dell’efficacia o meno del-

la garanzia.

Il Commissario si è dunque soffermato sugli elementi in fatto che è stato pos-

sibile appurare.

L’elemento primo che viene in considerazione per accertare la strumentalità ed

accedere alla validità della Garanzia è il seguente. Si può assumere che, in man-

canza del suo rilascio da parte di Grassobbio 2, non avrebbe avuto corso

l’accordo del 21.4.08 per indisponibilità a sottoscriverlo di Altea. Il Gruppo,

compresa Grassobbio 2, sarebbe così divenuto da subito insolvente, in un

momento in cui ancora – come assume la società debitrice - vi erano possibili-

tà di ripresa del Gruppo stesso.

In questo quadro Grassobbio 2 avrebbe avuto interesse a consentire il perfe-

zionamento dell’accordo, pena la sopravvivenza del Gruppo e la continuità

della sua azienda ancora in vita.

La Garanzia sostanzierebbe quindi un atto che persegue un “interesse di

Gruppo” o, se si vuole, il sacrificio di Grassobbio 2 sarebbe stato compensato

dal “vantaggio compensativo” di appartenere al Gruppo che, accordandosi

con il Gruppo Lehman, poteva proseguire il business.

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54

 

Questa valutazione ovviamente dipende, oltre che dall’accezione più o meno

estesa dell’interesse di Gruppo, dalla verifica della situazione concreta in cui

versavano le due società interessate, Grassobbio 1 e Grassobbio 2, in rapporto

alla situazione del mercato e soprattutto della loro specifica situazione patri-

moniale e finanziaria.

f.5)Gli elementi di segno opposto, ossia che portano, invece, ad escludere la

strumentalità della Garanzia e la sua efficacia, si fondano appunto sulla situa-

zione delle due società.

Appaiono assai rilevanti, in merito, i seguenti fatti, in essere alla data del rila-

scio della garanzia (aprile 2008):

- in base al bilancio al 31.12.07, che il consiglio di amministrazione ha appro-

vato il 29 maggio 2008, Grassobbio 1 aveva accumulato perdite per €

144.940.669,00. Nella relazione sulla gestione, si legge in particolare, da un la-

to, che era stato approvato un “nuovo business plan triennale” ma, dall’altro lato,

che vi erano taluni eventi (individuati in livelli di erogazioni di mutui non suffi-

cienti e in impegni finanziari non riscadenzati con riferimento ad un ente fi-

nanziatore) che “potrebbero, allo stato, indicare l’esistenza di una incertezza rilevante sul-

la continuità aziendale”. Sempre nella relazione del consiglio di amministrazione,

poi, si fa riferimento alla mutata situazione di mercato ed in particolare alla cir-

costanza che la nota crisi dei mutui aveva prodotto il “blocco quasi totale delle car-

tolarizzazioni di portafoglio mutui in bonis”, con necessità di rivedere il business, in

particolare mediante reperimento di banche disposte a trattenere a libro i mu-

tui intermediati (come era stato possibile pattuire con Banca UBC, in occasio-

ne dell’accordo del 7 febbraio 2008);

- in base al bilancio al 31.12.07 (che il consiglio di amministrazione ha appro-

vato parimenti il 29 maggio 2008), Grassobbio 2 aveva maturato un utile ri-

dotto, di soli € 3.311.419,00 (la cui attendibilità è a sua volta dubbia, vista

l’inesigibilità del credito infragruppo da cash pooling); nella relazione del C.d.A.

vengono riproposte le considerazioni già riportate nella relazione di Grassob-

bio 1, precedute dalla seguente precisazione riferita a Grassobbio 2: “in questo

senso vi sarà un impatto sulla redditività e sui flussi di cassa prospettici della Società, con

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55

 

significative ripercussioni sulla sua situazione finanziaria; alla luce delle passività correnti in

essere alla fine dell’esercizio, si rileva, infatti, come a seguito della gestione accentrata della

tesoreria di gruppo, la situazione patrimoniale e finanziaria della Società sia significativa-

mente influenzata dal credito, vantato nei confronti della capogruppo Systema Group

S.p.A., la cui capacità di far fronte ai propri impegni finanziari correnti è a sua volta stret-

tamente dipendente dalla capacità di distribuzione di dividendi da parte della società control-

lata, considerata il principale asset strategico del Gruppo”;

- in relazione al meccanismo del cash pooling, si è in effetti visto che Grassobbio

2 aveva già trasferito liquidità, al 30 giugno 2008, per oltre € 41 milioni (preci-

samente € 33.169.534,00 ed € 7.330.160,00, come da prospetto riportato al pa-

ragrafo che si occupa del cash pooling).

Gli ora visti tre elementi di valutazione giustificano le seguenti considerazioni:

(i) le società del Gruppo, nell’aprile del 2008, avevano presente che era a ri-

schio la continuità aziendale del Gruppo, a meno di un mutamento in positivo

dell’andamento di un mercato che, d’altra parte, non poteva più fondarsi sulla

cartolarizzazione dei mutui, ossia sul meccanismo che in precedenza aveva

rappresentato la fonte prima di redditività e liquidità del Gruppo;

(ii) poiché nel C.d.A. di Grassobbio 1 sedevano anche componenti del C.d.A.

di Grassobbio 2, al momento del rilascio della garanzia Grassobbio 2 era con-

sapevole di assumere un obbligo che avrebbe potuto non essere onorato, salvo

– si ripete – mutamenti radicali in positivo del business e del mercato;

(iii) tenuto conto che le prospettive di rimborso del credito infragruppo erano

legate agli utili che la stessa Grassobbio 2 avrebbe distribuito a Grassobbio 1 –

in quanto le partite, come si è visto, sarebbero andate in compensazione – rile-

va anche che, sempre nella primavera del 2008, Grassobbio 2 appostasse nel

suo bilancio al 31.12.07 un utile netto di soli € 3.311.419,00 (e ciò, si badi, te-

nendo fermo all’attivo il credito infragruppo);

(iv) la natura potenzialmente pregiudizievole dell’atto, e così la non strumenta-

lità della garanzia, sembra confermata anche dal fatto che, al tempo del rilascio

(aprile 2008), Grassobbio 2 aveva già trasferito a Grassobbio 1 la totalità della

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sua liquidità, cosicché può ritenersi insensato che Grassobbio 2 garantisse il

soggetto nei cui confronti aveva già trasferito imponente liquidità.

(v) l’assunzione della non strumentalità della garanzia, infine, potrebbe ritener-

si di per sé corroborata dall’ammontare stesso della garanzia, pari a circa 40

milioni, di sicuro rilievo rispetto alle dimensioni del patrimonio e dei mezzi li-

quidi di Grassobbio 2.

In definitiva, le ragioni che precedono portano a ritenere che il rilascio

della garanzia fosse stato deciso nella consapevolezza dell’incapacità di

Grassobbio 1 di rimborsare sia ad Altea il debito allora ancora in essere,

sia il credito infragruppo.

In particolare, poiché l’erogazione di un credito implica, almeno all’atto

dell’erogazione stessa, la sussistenza di una ragionevole previsione di capacità

di rimborso in capo al debitore e, altresì, una ragionevole proporzione tra de-

bito e mezzi propri, dalle situazioni di Grassobbio 1 e Grassobbio 2 emergo-

no, nel quadro di un mercato in crisi quale quello conclamatosi nell’aprile

2008: elementi che portano a negare la strumentalità della Garanzia.

f.6)La disamina non sarebbe completa, per rimanere sempre sul versante delle

ragioni che depongono per la non strumentalità della Garanzia, se si omettesse

di verificare la situazione anche in base alla teoria dei c.d. vantaggi compensa-

tivi, elaborata dalla giurisprudenza (in argomento si era pronunciata per la pri-

ma volta con chiarezza la Cassazione, con sentenza n. 12325/1998) e ora rece-

pita all’art. 2497 cod. civ.

La strumentalità o meno della Garanzia, infatti, oltre che rispetto alle regole

societarie generali, incontra nei gruppi un vaglio ulteriore, nel senso che è e-

scluso l’illecito e la rilevanza dell’estraneità all’oggetto sociale, se sussista il cita-

to vantaggio.

In argomento, le posizioni relative al contenuto del vantaggio cd compensativo

sono variegate.

Nel caso concreto, tuttavia, l’appartenenza al Gruppo non pare aver portato

alla società vantaggi, bensì un deterioramento della propria posizione, in base

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al meccanismo di cash pooling, in parte attenuato dal mancato riaddebito di costi

che la holding ha sopportato per suo conto.

f.7)Infine - per concludere sulle ragioni che depongono per l’inefficacia -, va

indagata l’opponibilità al terzo beneficiario della garanzia della estraneità

dell’atto rispetto all’oggetto sociale, tenendo conto che l’art. 2384 cod. civ.

contempla, dopo la riforma, una protezione maggiore dei terzi, perché

l’estraneità rileva se si dimostra che il beneficiario abbia agito “intenzionalmente a

danno della società” (vedi secondo comma dell’art. 2384 cod. civ.).

La interpretazione del requisito soggettivo non è pacifica e si spazia dalla mera

consapevolezza della natura (in tesi) pregiudizievole dell’atto (in base a elemen-

ti presuntivi, come del resto vuole l’art. 9.1 della Dir. UE 9.3.68, all’origine del-

la riforma dell’art. 2384 cod. civ.) a posizioni più rigorose, facenti leva sul te-

nore letterale del (nuovo) disposto, che riferisce dell’”intenzionalità” (al limite

dunque del dolo).

Il Commissario ritiene in proposito integrato almeno il requisito soggettivo

della consapevolezza, che appare comprovata in quanto:

(i) Altea era parte del Gruppo che deteneva una partecipazione nel Gruppo di

Grassobbio 1;

(ii) il Gruppo Lehman Brothers era parte integrante del business del Gruppo

Grassobbio, in particolare nella funzione di soggetto che procedeva alle carto-

larizzazioni dei mutui intermediati da Grassobbio 2; al suddetto gruppo era

quindi perfettamente noto che, a decorrere dall’estate 2007, il mercato delle

cartolarizzazioni era andato in crisi, pregiudicando la fonte ultima di liquidità

cui poteva attingere il modello di business fondato sul circuito di rapporti

Grassobbio 2 – Meliorbanca –- Lehman Brothers - mercato;

(iii) soprattutto – e questa appare la circostanza dirimente – si legge nel ricorso

di Grassobbio 2 (p. 58) che “alla metà del 2007… - Grassobbio 2 (ndr) – dovette

sospendere il pagamento delle rate di capitale ed interessi in favore di Altea Finance srl”:

pertanto, successivamente all’insorgere del debito garantito, Altea pretese ed

ottenne il rilascio della garanzia proprio in ragione dell’insoluto di Grassobbio

1.

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f.8)Può quindi concludersi che Altea fosse consapevole del pregiudizio che co-

sì veniva arrecato a Grassobbio 2 mentre la sussistenza o meno del requisito

ulteriore del dolo, allo stato delle valutazioni, rimane un punto impregiudicato.

Di qui la conclusione del Commissario Giudiziale secondo cui, allo sta-

to degli accertamenti in fatto, sussistono ragioni che portano a ritenere

prevalenti i motivi a fondamento dell’inefficacia della Garanzia rispetto

a quelli che potrebbero deporre per la sua validità.

Appare pertanto corretta, a giudizio del Commissario, la scelta della società

debitrice, in revisione di quella originaria, di estromettere Altea dai creditori e

così anche dal voto in adunanza, ferma restando la decisione ultima in merito,

che spetta al Giudice Delegato.

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59

 

CAP. VII - CAUSE DELLA CRISI EVIDENZIATE DALLA SOCIE-

TA’ DEBITRICE E DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE – CONSI-

DERAZIONI CONCLUSIVE SULLA CONDOTTA DEL DEBITO-

RE

1.Le cause dello stato di crisi individuate dalla debitrice

a)Visti i nodi critici della procedura e, rispetto ai temi del cash pooling e della ga-

ranzia Altea, anticipati alcuni cenni sulla condotta della società debitrice, può

passarsi all’esame più generale delle cause del dissesto.

Come vuole il dettato dell’art. 172 LF - che assegna all’argomento delle “cause

del dissesto” specifico rilievo - nel presente paragrafo viene, pertanto, descritto

il punto di vista della società debitrice, per poi riesaminare il tema, nel paragra-

fo successivo, illustrando le valutazioni proprie del Commissario Giudiziale.

b)Come si accennava, nell’estate del 2007 scoppiò negli Stati Uniti la crisi dei

mutui cosiddetti “subprime”, con effetti dirompenti sulle economie di tutto il

mondo.

Secondo la società ricorrente, fu proprio la suddetta crisi a determinare il bloc-

co del mercato delle cartolarizzazioni, su cui il modello di business adottato da

Grassobbio 2 si basava, e ad originare le difficoltà dell’intero gruppo14.

Come noto, le banche americane avevano proceduto all’erogazione di mutui a

clientela non “prime”, cioè a clientela che difficilmente sarebbe stata in grado di

far fronte all’impegno preso. Tale maggior rischio era compensato con la pro-

spettiva di un maggior guadagno (tramite l’applicazione di tassi di interesse più

                                                            14 Occorre spendere due parole anche sul fenomeno della cartolarizzazione. La cartolarizza-zione dei mutui consiste in una operazione finanziaria attraverso la quale la banca erogatrice vende i crediti derivanti dai mutui ad una società cessionaria. A sua volta la società cessiona-ria, detta società veicolo, emette titoli per finanziare l’acquisto dei suddetti crediti. I vantaggi per la banca cedente sono l’incasso immediato di un corrispettivo, usualmente con la realiz-zazione di una plusvalenza, cosicché quest’ultima è in costante possesso di liquidità per stipu-lare nuovi finanziamenti e il venir meno del rischio inerente il credito ceduto. Il regolare fun-zionamento del suddetto sistema si basa sul presupposto che i mutuatari adempiano pun-tualmente al proprio obbligo di pagamento della rata, atteso che questo flusso finanziario è necessario per garantire la restituzione del capitale e degli interessi indicate nell’obbligazione. Se infatti i mutuatari cessano di pagare le rate, il credito verso gli stessi diviene potenzialmen-te inesigibile e chi ha acquistato le obbligazioni collegate a detto titolo rischia di perdere in tutto o in parte sia gli interessi che il capitale.

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elevati), in uno scenario di forte crescita dei prezzi degli immobili e di tassi in

salita. Proprio la crescita dei suddetti tassi ha determinato l’impossibilità per

molti soggetti di far fronte agli impegni assunti, con conseguente perdita di va-

lore delle obbligazioni emesse dalle società veicolo delle cartolarizzazioni e ne-

cessaria svalutazione, da parte delle banche, degli attivi derivanti dalle citate

cartolarizzazioni.

Ne è seguita una maggiore prudenza tra gli istituti bancari sia nello scambio di

liquidità, sia nella stipulazione di pratiche di mutuo, che vengono concluse ad

un costo più alto per il cliente e con provvigioni più basse per il distributore.

Nonostante quindi Grassobbio 2 non avesse intermediato – a dire della debi-

trice - mutui sussumibili tra i subprime, l’arresto delle cartolarizzazioni azzerò i

flussi di liquidità e reddituali.

2.I rilievi del Commissario Giudiziale sulle cause della crisi

2.1 La crisi del mercato finanziario e in particolare della cartolarizzazione dei

mutui ipotecari

a)Il Commissario Giudiziale ritiene di poter condividere la lettura che Gras-

sobbio 1 dà della crisi generale dei mercati, ma ritiene che si debbano precisare

le ragioni per cui la crisi generale ebbe un simile impatto su Grassobbio 2 e co-

sì sul Gruppo.

b)Valgano anche brevi note illustrative della crisi generale e degli effetti nel

campo della cartolarizzazione, a completamento del quadro informativo offer-

to dalla debitrice (che si riportano in nota, stante il loro valore residuo15).

                                                            15 Come noto, la concessione di un mutuo subprime è tradizionalmente un’operazione rischio-sa per la banca, atteso che l’ente erogante non può confidare che il debito non vada in soffe-renza e il mutuatario non si riveli insolvente. Nonostante la suddetta rischiosità, a partire dal 2000 molte banche americane hanno concesso un grande volume di mutui, di cui molti a mu-tuatari considerabili come poco affidabili dal punto di vista della solvibilità. Il suddetto pro-cesso è stato in primo luogo agevolato dall’andamento del mercato immobiliare. Fino alla metà del 2006 il prezzo delle abitazioni negli Usa è cresciuto vertiginosamente, creando una “bolla immobiliare”: il continuo aumento del prezzo delle case favoriva le banche che conce-devano i prestiti, rendendo tale attività conveniente e relativamente poco rischiosa atteso che, alla peggio, in caso di mancato pagamento della rata da parte del mutuatario, la banca avreb-be potuto agire esecutivamente e vendere l’immobile ipotecato che nel frattempo era salito di valore. I bassi tassi di interesse favorivano un’esposizione debitoria eccezionalmente alta da parte dei consumatori USA e conseguentemente il livello di risparmio, già tradizionalmente basso, si riduceva sempre più. In secondo luogo, la concessione di mutui subprime venne age-

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Va poi rimarcato – e questo aspetto ha rilievo anche rispetto alla condotta del-

la società debitrice – che il repentino processo di crisi sia stato facilitato dalla

“disattenzione” con la quale le agenzie di rating hanno valutato come “molto

sicuri” (AAA) i titoli emessi dalle cd società veicolo che acquisivano, mediante

cartolarizzazione, i mutui.

In realtà, nella maggior parte dei casi si trattava di titoli ben poco sicuri in

quanto legati ad un’origine (il mutuatario subprime) molto esposto alla congiun-

tura economica. Questi titoli, considerati a torto sicuri, attraverso i meccanismi

della globalizzazione finanziaria si sono diffusi su scala mondiale innescando

un progressivo processo di cartolarizzazione “a scatole cinesi”. Per qualche

anno il sistema ha funzionato perfettamente, permettendo a soggetti che u-

sualmente ne sarebbero stati esclusi di accedere ai mutui, e garantendo ottimi

profitti a banche e società finanziarie atteso che, grazie al meccanismo della

cartolarizzazione, il rischio insito nei prestiti subprime sembrava quasi annullato.

A partire dal 2004 i tassi di interesse americani, in notevole discesa dal 2000, si

alzano quasi all’improvviso. A causa del suddetto rialzo, i mutui sottoscritti, in

particolare quelli a tasso variabile, diventano più costosi e difficili da ripagare.

Ad aggravare questa situazione si aggiunge il fatto che a partire dal 2006 i

prezzi della case smettono di crescere e nel 2007 cominciano a diminuire. La

cosiddetta bolla immobiliare scoppia e le banche che avevano concesso molti

mutui subprime iniziano a registrare delle perdite sempre più rilevanti: i mutua-                                                                                                                                                                   volata dal fenomeno della cartolarizzazione. Come si accennava, la cartolarizzazione consiste in un meccanismo finanziario attraverso cui le banche rivendono i crediti derivanti dai mutui (tra cui quelli subprime) trasferendone il rischio al mercato finanziario. Con un mutuo tradi-zionale, la banca effettua il finanziamento a favore del mutuatario e si assume il rischio ri-guardante la sua solvibilità. Il suddetto meccanismo è conveniente per entrambe le parti: il mutuatario ottiene subito il capitale necessario per l’acquisto dell’immobile e la banca ottiene un profitto derivante dagli interessi che il mutuatario è chiamato a pagare. D’altra parte, la banca dovrebbe aspettare diversi anni per ottenere quanto prestato più gli interessi. Attraver-so la cartolarizzazione la banca rivende invece il credito derivante dal mutuo ad un’altra isti-tuzione finanziaria specializzata (società veicolo), e così operando si libera del rischio di in-solvenza da parte del mutuatario, recupera immediatamente l’intero ammontare di quanto prestato e con la liquidità così acquisita può offrire nuovi mutui. A sua volta la società veico-lo, al fine di versare il corrispettivo dell’acquisto alla banca erogante, emette obbligazioni le-gate ai mutui, e gli interessi su questi ulteriori prestiti vengono garantiti attraverso le rate dei mutui che la società si ripromette di incassare dai mutuatari della banca che gli ha ceduto i diritti.

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tari subprime non riescono più a pagare le rate del mutuo per effetto

dell’aumento dei tassi di interesse e la riduzione del prezzo delle case riduce la

garanzia ipotecaria sui prestiti.

Dal punto di vista finanziario i titoli fondati, direttamente o indirettamente, sui

mutui subprime vedono ridursi il loro valore di mercato: la domanda si abbatte,

mentre l’offerta è sempre più ampia.

Progressivamente questi titoli, e quelli ad essi legati grazie al meccanismo delle

“scatole cinesi”, smettono di avere mercato e il flusso di pagamenti alla base

del processo di cartolarizzazione progressivamente si blocca.

c)Pare, quindi, che la crisi dei mutui subprime, innescando il blocco delle carto-

larizzazioni ed inducendo a massima cautela nella stipulazione dei mutui, abbia

potuto avere un ruolo tanto determinante quanto imprevedibile per tutti gli

operatori. E parimenti imprevedibile poteva essere il fallimento di Lehman

Brothers.

Alcune pronunce giurisprudenziali, occupandosi della responsabilità delle ban-

che in caso di sottoscrizione di obbligazioni Lehman Brothers da parte dei

clienti, hanno infatti affermato che “Il mantenimento da parte delle agenzie di rating

di una valutazione di categoria “A” fino a poco prima della dichiarazione di fallimento

dell’emittente le obbligazioni (nella specie Lehman Brothers) esclude che il mercato finanzia-

rio e quindi l’intermediario possano aver avuto sentore dell’imminente default” (Trib. di

Venezia, 5 novembre 2009, in www.ilcaso.it, con ns. sottolineatura).

2.2. La crisi finanziaria della società e considerazione conclusiva sulla condotta

del debitore

a)Il mercato fu dunque all’origine della crisi, come correttamente rileva la de-

bitrice, e il suo impatto – per quanto appurato anche dal Commissario - fu an-

zitutto operativo, precisamente per l’impossibilità di proseguire il modello di

business fondato sulla cartolarizzazione.

Ciò determinò anche l’interruzione del ciclo finanziario del Gruppo, che era

appunto basato sulla liquidità riveniente dalla cartolarizzazione dei mutui in-

termediati da Grassobbio 2.

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Di qui lo stato di crisi che ha portato la Società ad attivare la procedura di con-

cordato preventivo.

b)E’ dunque vero che la crisi generale del mercato ha avuto incidenza, ma cer-

to la crisi travolse il Gruppo, e nella fattispecie Grassobbio 2, in ragione della

situazione specifica in cui essa versava, in particolare sotto il profilo finanziario

per effetto del cosiddetto cash pooling.

Per comprendere appieno la condotta del debitore, peraltro, l’aspetto finanzia-

rio va letto alla luce del contenuto più ampio dell’attività di Grassobbio 2, non

potendo disgiungersi la valutazione sulla gestione della liquidità dal business in

cui essa si innesta.

c)Come si è detto, il business storico era stato avviato da Divisione Mutui e la

relativa azienda era poi confluita in due società operative, Systema Mutui (ora

Grassobbio 2) e Systema Case (ora Grassobbio 3), direttamente controllate

(dopo la fusione del dicembre 2006) da Grassobbio 1.

Nel Gruppo la società che reperiva liquidità era, dunque, Systema Mutui

(Grassobbio 2) e, in misura decisamente più ridotta, Systema Case (Grassob-

bio 3).

Si è detto che il business della prima società prevedeva, in base agli accordi con

Meliorbanca, che quest’ultima le trasferisse una quota parte del corrispettivo

che la banca traeva dalla cartolarizzazioni dei mutui intermediati da Systema

Mutui (e un ulteriore compenso che sarebbe venuto a maturazione negli anni

in base al piano di ammortamento dei mutui intermediati da Divisione Mu-

tui16).

Si trattava di importi liquidi di notevole entità, in particolare negli anni 2005 –

2007 (primo semestre), stante il forte sviluppo della attività di intermediazione.

La liquidità in tal modo raccolta dalle società operative veniva, per altro, trasfe-

rita immediatamente alla holding Grassobbio 1, in forza del già commentato

contratto di cash pooling.

                                                            16 La quota di compenso legata all’ammortamento dei mutui, ancorché rilevante, non può es-sere considerata ai fini della liquidità immediatamente disponibile, trattandosi di importo in-cassabile solo nel lungo periodo (la voce è valutata all’attivo di Grassobbio 2, in via pruden-ziale, in circa € 17 milioni).

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Questa liquidità veniva poi destinata, da parte di Grassobbio 1, al rimborso:

(i) del finanziamento concessole dal Gruppo Lehman Brothers, nell’ambito

della sopra vista operazione di Riassetto della Proprietà,

(ii) al rimborso, pur graduale, del vendor loan e del prestito obbligazionario,

fermo restando anche l’obbligo di rimborso di quanto ricevuto da Grassobbio

2, in forza del cash pooling stesso.

Il descritto circuito finanziario - che in definitiva concentrava in capo a Gras-

sobbio 1 sia gli obblighi di rimborso sopra visti, sia l’intera liquidità di Gruppo

- si fondava, e avrebbe dovuto far leva, sui dividendi che la holding avrebbe

ricevuto da Grassobbio 2, con estinzione graduale di ogni posizione, sia nei

confronti del Gruppo Lehman Brothers e dei soci della holding, sia della con-

trollata Grassobbio 2. E in effetti i cospicui utili, per euro 24.766.409,00 deli-

berati nel 2007 in favore di Grassobbio 1, danno concreta dimostrazione, ma

solo fino a quell’anno, della tenuta del “circuito” finanziario.

d)Quando tuttavia, a decorrere dall’agosto 2007, il mercato finanziario entrò in

crisi, si verificò il seguente processo a catena:

(i) i mutui non poterono più essere cartolarizzati, quanto meno ai valori di

mercato ante crisi;

(ii) il blocco delle cartolarizzazioni non consentiva più di proseguire il business

storico, in quanto, il mercato dei mutui era divenuto poco recettivo;

(iii) soprattutto, stante il blocco delle cartolarizzazioni, era venuta meno la fon-

te primaria della liquidità, che Grassobbio 2 avrebbe dovuto destinare alle

proprie esigenze di cassa (in particolare nascenti dalla rete degli agenti) e a

Grassobbio 1 per l’estinzione dei suoi sopravisti debiti.

Meliorbanca, che nell’imminenza della crisi aveva anticipato a Systema Mutui

(ora Grassobbio 2) rilevanti quote di corrispettivi di cartolarizzazioni previste,

ma poi non realizzate, venne anch’essa a maturare un credito scaduto di circa

15 milioni, non rimborsato.

Il credito figura ora al passivo di Grassobbio 2.

Il circuito finanziario di Gruppo, in definitiva, non poteva che subire gravi ri-

percussioni, sotto il profilo della liquidità immediatamente a disposizione non-

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ché della prospettiva di lungo periodo tenuto conto che, venendo ad essere

pregiudicato il modello fondato sulle cartolarizzazioni, veniva altresì messa a

repentaglio la prospettiva futura dell’attività e così la leva volta ad assicurare,

grazie ai dividendi di Grassobbio 2, l’estinzione dei debiti gravanti su Gras-

sobbio 1.

e)In questo quadro, il Commissario Giudiziale ritiene, per concludere, che la

crisi generale del mercato poté incidere in misura determinante sull’equilibrio

finanziario di Grassobbio 2 in quanto fu avviato, nel periodo ante crisi, il già

menzionato meccanismo finanziario di “cash pooling”che avrebbe retto nel tem-

po a condizione che persistesse la produzione di utili consistenti, da parte delle

società operative.

Questa aspettativa fu tuttavia smentita, una volta insorta la crisi generale dei

mercati, con effetti non governabili per Grassobbio 2, e così per Grassobbio 1,

in ragione dell’azzeramento di liquidità maturato, per effetto:

(i) dal lato di Grassobbio 2, principalmente del cash pooling;

(ii) dal lato di Grassobbio 1, per i debiti derivati dal Riassetto della Proprietà.

f)Va anche detto dei tentativi posti in essere da Grassobbio 2 per reindirizzare

l’attività nei nuovi scenari di mercato e sulla gestione della liquidità nel periodo

in cui la crisi si affacciò, nell’estate del 2007, per rivelare poi la sua profondità.

Sotto il primo profilo, si è detto della nuova impostazione strategica volta a

stringere accordi con banche disposte ad erogare mutui senza più la prospetti-

va della cartolarizzazione. Nei primi mesi del 2008 è stato in particolare siglato

un accordo con la banca UCB, del Gruppo BNP PariBas che dà prova del

nuovo modello di business ideato per fronteggiare la crisi, mentre altre trattati-

ve non ebbero esito. Così, nella primavera del 2008, qualche mese dopo

l’intesa raggiunta con UCB, furono ridefinite anche le condizioni di rimborso

del finanziamento Calimmaco (cui era subentrata Altea) e rilasciate dai soci di-

chiarazioni, di vario tenore, nel loro complesso volte a sospendere ogni paga-

mento in favore dei titolari delle obbligazioni e del vendor loan.

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Sotto il profilo finanziario, al tempo in cui fu strutturata l’operazione di riasset-

to della proprietà non era immaginabile lo sconvolgimento dei mercati avvia-

tosi da metà del 2007 e, una volta che la crisi si è affacciata, dall’agosto 2007:

(i) si è sostanzialmente bloccato il trasferimento di liquidità da Grassobbio 2 a

Grassobbio 1, essendo al 30 giugno 2007, maturato un credito di oltre 53 mi-

lioni, che decresce a 36 alla data di deposito della domanda ex art. 160 LF;

(ii) non sono proseguiti da parte di Grassobbio 1 pagamenti a favore del grup-

po dei soci – manager, per interessi sulle obbligazioni o in relazione al vendor

loan, cosicché appare escluso che la liquidità proveniente da Grassobbio 2 sia

stata destinata, dall’agosto 2007, al rimborso dei soci che erano dominanti nel

Gruppo.

In sostanza le più che incerte prospettive del business, in presenza di rilevanti

scaduti, aveva portato il Gruppo, da un lato a reperire una nuova strategia,

dall’altro lato, a sospendere il pagamento dei debiti insorti a seguito del Rias-

setto della Proprietà, già in essere al tempo della crisi.

Per quanto riguarda infine il rapporto intercompany con la holding Grassobbio 1

si è anticipato che, da verifiche effettuate dal Commissario, emerge che il rap-

porto di cash pooling è proseguito anche in corso di crisi .

g)Per concludere sulle cause del dissesto e a completamento del quadro sulla

condotta del debitore:

(i) il business del Gruppo faceva leva, sul piano finanziario, sui dividendi di

Grassobbio 2;

(ii) la crisi dei mercati e in particolare delle cartolarizzazioni ha frustrato questa

aspettativa e, di conseguenza, non è stato possibile né il rimborso del credito

da “cash pooling” (in realtà da finanziamento) maturato nei confronti di Gras-

sobbio 1 né, da parte di quest’ultima, governare l’indebitamento, anch’esso già

maturato al tempo di avvio della crisi (estate 2007), insorto a seguito del Rias-

setto della Proprietà;

(iii) durante la crisi generale dei mercati, le scelte e le attività poste in essere da

Grassobbio 2 risultano preordinate alla revisione del business.

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Il cash pooling, rectius, il finanziamento intercompany, è la causa principale del

dissesto finanziario di Grassobbio 2, pur avendo a mente il mancato riaddebito

dei costi.

Se il trasferimento di liquidità sia da disapprovare per l’entità delle erogazioni o

comunque se il cash pooling debba farsi rientrare tra le operazioni che esponeva-

no Grassobbio 2 a perdite “prevedibili” , dall’insorgere della crisi o anche ante-

riormente, è interrogativo che non incontra, da parte del Commissario, rispo-

sta certa, affermativa o negativa17.

h)Resta da esaminare se il modello di equilibrio finanziario di Gruppo (appli-

cato, come si è visto, ante crisi) fondato tutto sul conseguimento di dividendi

futuri della società storica onde consentire a Grassobbio 2 il rientro

dall’esposizione, associato all’elevato rischio del business della stessa Grassob-

bio 2, vada di per sé disapprovato.

In proposito il Commissario ricorda, anzitutto, che l’elevato rischio d’impresa

non è scoraggiato dal legislatore, come mostrano anche le più recenti sentenze

in materia. Va poi ricordato che anche le operazioni di leverage buy out si fonda-

no sulla prospettiva della distribuzione di dividendi per estinguere un debito,

cosicché il circuito finanziario che attingeva necessariamente agli utili di Gras-

sobbio 2 non è anch’esso, di per sé, da disapprovare.

Rimane fermo, peraltro, il principio generale di rispetto del criterio di ragione-

volezza, per quanto riguarda sia il livello accettabile di rischio d’impresa, sia

dell’aspettativa di utili in misura tale da consentire l’estinzione di un debito. A

tal proposito, il Commissario ritiene rilevante che:                                                             17 In argomento, va rilevato il costante orientamento della giurisprudenza (pur riferita al tema della responsabilità dell’amministratore, che è aspetto diverso dalla descrizione della condotta del debitore ex art. 173 LF) che qualifica come legittimi atti che comportino “profili di alea an-che superiori alla norma”, in quanto il compimento dell’atto sia però preceduto da adeguata e ponderata valutazione da parte dell’amministratore: “Nell’azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare della società fallita nei confronti degli ex amministratori ed ex sindaci la "mala gestio" va valutata secondo il criterio della diligenza dovuta dal mandatario, anche indipendentemente dalla violazio-ne di specifiche disposizioni di legge o di singole clausole statutarie, sicché non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentino profili di alea economica superiori alla norma, ma resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevedibili” (Cass. civ., 12 agosto 2009, n. 18231, in Guida al diritto, 37/2009, p. 16, con nota di Sacchettini).

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(i) rispetto al rischio d’impresa, si è detto che al tempo in cui era già maturato il

credito da finanziamento intercompany (e il Riassetto della Proprietà), ossia al

30 giugno 2007, erano in effetti maturati utili di tutto rispetto: per €

18.827.901,00 nell’esercizio 2005, per € 24.766.409,00 nel 2006;

(ii) rispetto all’aspettative di utili, anche soggetti terzi, rispetto ai soci – fonda-

tori o manager, avevano creduto e valorizzato le azioni della società storica del

Gruppo (per ammontari anche di molto superiori a quelli considerati nella sti-

ma ex art. 2465 cod. civ. predisposta ai fini della fusione dell’ottobre del 2006):

in particolare, (a) Meliorbanca ebbe a cedere la sua partecipazione per € 51 mi-

lioni, con contratto del 26 giugno 2006 che, rapportato al numero di azioni ce-

dute, corrispondeva a un valore per singola azione di € 637,50 contro € 450,00

di cui alla perizia ex art. 2465 e (b) Lehman Brothers aveva sottoscritto warrant

per riservarsi il diritto di sottoscrivere in futuro azioni della holding, versando

€ 12.000.000,00 sulla base di una valorizzazione della società crescente nel

tempo per valori in una prima fase corrispondente e, poi, anche superiori a

quelli considerati nella perizia;

(iii) nel business stesso (e nelle sue promettenti capacità di generare risultati e

liquidità), credeva altresì Meliorbanca la quale anticipava alla società operativa

la quota parte di sua competenza dei corrispettivi derivanti dalle cartolarizza-

zioni. E infatti il credito di oltre 15 milioni che risulta al passivo di Grassobbio

2 deriva dall’anticipazione della suddetta quota, effettuata a cavallo dell’agosto

2007, in vista della cartolarizzazione che invece non fu più possibile effettuare

essendo proprio allora affacciatasi la crisi dei mercati.

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CAP. VIII – LA POLITICA FISCALE DEL GRUPPO

a)Nella relazione depositata nella procedura che riguarda Grassobbio 1 si dà

ampio conto della politica fiscale del Gruppo.;Iin quella sede, infatti, figura

all’attivo del piano concordatario un credito fiscale di € 9.538.036,00 la cui rea-

lizzabilità è legata alla struttura del Gruppo Grassobbio.

Una parte di quel credito fiscale è riferito all’IVA, precisamente per €

2.181.000,00, e le sue prospettive di rimborso sono dubbie, in ragione – per ci-

tare in sintesi il nocciolo della questione – del mancato riaddebito, a Grassob-

bio 2, dei costi che la holding ha sopportato per conto di Grassobbio 2.

b)Il Commissario Giudiziale ha, pertanto, sollevato dubbi, nella relazione de-

positata nella procedura di Grassobbio 1, sulla posta in commento all’attivo di

Grassobbio 1, segnalando anzi la possibile insorgenza di passività, in relazione

a recuperi d’imposta e sanzioni di cui la società potrebbe essere oggetto da

parte dell’Amministrazione Finanziaria.

c)In questa sede è sufficiente dare conto del fatto che vi potrebbero essere ri-

cadute negative su Grassobbio 2 al verificarsi dello scenario di contenzioso

con l’Amministrazione Finanziaria avente l’esito peggiore, tra quelli ipotizzati

nella procedura Grassobbio 1, e in tale ultima ipotesi vi sono troppe variabili

per poter ricostruire le eventuali ricadute negative su Grassobbio 2 (si conside-

ri peraltro che il Commissario Giudiziale, nella relazione depositata nella pro-

cedura di Grassobbio 1, non ha ritenuto che si dovesse, ai fini delle rettifiche,

considerare il suddetto ipotetico esito più negativo, tra quelli possibili, di un

eventuale contenzioso tributario).

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CAP. IX – IL PERIODO DI GESTIONE NEL CORSO DELLA PRO-

CEDURA

1.Attività ordinaria

Come già esplicitato nella premessa della presente Relazione Grassobbio 2 ha

presentato il ricorso per essere ammessa alla procedura di Concordato Preven-

tivo: e ciò dopo aver stipulato in data 9 Dicembre 2008 avanti il notaio Erne-

sto Sico di Bergamo n. rep. 45014, racc. n. 9779, un contratto di affitto di ra-

mo d’azienda con la società Avalon s.p.a. (società questa che, come già riferito,

si era impegnata, al verificarsi di alcune condizioni, all’acquisto del ramo).

Ciò rilevato ci si limita a chiarire, nel contesto del presente paragrafo, come

non vi sia stata, logicamente, alcuna autorizzazione alla continuazione

dell’attività (di competenza dell’affittuaria) e come, conseguentemente, il peri-

odo gestionale della procedura abbia avuto quale principale oggetto (come per

altro sommariamente accennato al capitolo I sub paragrafo 2 “Cenni sui princi-

pali eventi della procedura”) sia le evoluzioni relative alla proposta irrevocabile

d’acquisto da parte di Avalon, nonché la questione del credito per rate com-

missione amministrativa ed i relativi sviluppi. Questo sul versante dell’attivo.

In relazione, invece, al passivo di significativo nel periodo gestionale (questio-

ne che verrà trattata nel successivo paragrafo 4 del presente capitolo) sono le

problematiche (sollevate da questo Commissario nelle note informative 10

marzo 2010 di cui all’allegato C) dell’esercizio del diritto di voto da parte di Al-

tea Finance s.r.l. per € 39.468.691,00 (credito per causa di garanzia): questione

che, come vedremo, ha finito per comportare una vera e propria modifica del

piano proposta da Grassobbio 2 con “atto di integrazione e modificazione del ricorso

per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo” depositato presso la Cancel-

leria del Tribunale di Bergamo in data 3 Maggio 2010. Sempre sul lato del pas-

sivo della procedura rilevano altresì le potenziali conseguenze che potrebbero

derivare su tale versante dalla nuova proposta d’acquisto d’azienda formulata

da Avalon in data 13 Aprile 2010 (d’ora in poi, per brevità, Nuova Proposta).

Procedendo con ordine.

2.Cessione del ramo d’azienda

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a)L’iter della vicenda relativa all’acquisto del ramo d’azienda di proprietà Gras-

sobbio 2 il cui valore è stato quantificato nel contesto del ricorso ex artt. 160 e

segg. L.F. in complessivi € 300.000,00 risulta piuttosto articolato.

Il doveroso punto di partenza è, come noto, la stipula in data 9 dicembre 2008

del contratto di affitto di azienda fra Systema Mutui s.p.a. (ora Grassobbio

2) e Avalon s.p.a.- Orbene tale contratto d’affitto, avente ad oggetto i beni

mobili materiali ed immateriali di proprietà dell’affittante Grassobbio 2 e/o

dalla stessa comunque utilizzati (trattasi per lo più di marchi, denominazioni

commerciali, loghi, diritti d’autore, disegni ed altri segni identificativi di pro-

prietà dell’affittante) nonché i rapporti contrattuali (rilevano a tal proposito

soprattutto i rapporti di lavoro subordinato e di agenzia in essere fra Grassob-

bio 2 ed i dipendenti / agenti oltre ad un elenco di contratti con fornitori dire-

zionali), prevedeva un corrispettivo globale ed omnicomprensivo di €

240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) annui oltre I.V.A. (da versarsi in

rate mensili anticipate), mentre la durata veniva pattuita in 24 mesi (rinnovabili

tacitamente in caso di mancata disdetta con un preavviso minimo di sei mesi

rispetto alla data di scadenza). Ulteriori elementi significativi di detto contratto

possono riassumersi nella evidenziata connessione e/o collegamento del con-

tratto d’affitto di ramo d’azienda in esame con speculari contratti di affitto con

Systema Group (ora Grassobbio 1) e Systema Case (ora Grassobbio 3) con

previsione che la cessazione di efficacia anche di uno solo dei tre contratti

d’affitto avrebbe permesso il recesso unilaterale dell’affittuaria Avalon. Mentre

sotto altro profilo veniva pattuito che l’affittuaria Avalon avrebbe avuto la fa-

coltà (ma non l’obbligo) di provvedere, in nome, per conto e nell’interesse

dell’affittante al pagamento degli importi dovuti da Systema Mutui (ora Gras-

sobbio 2) alle singole società di leasing (con conseguente diritto di portare le

somme corrisposte a decurtazione degli importi dovuti a titolo di canone). Ta-

le facoltà compensativa a termini di contratto veniva, poi, estesa ai casi in cui

l’affittuaria Avalon fosse stata costretta a provvedere, per ragioni indifferibili

ed urgenti, al pagamento di debiti dell’affittante Grassobbio 2 che, in base alle

previsioni del contratto, sarebbero esclusi dall’affitto del ramo e, dunque, di

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competenza dell’affittante medesima. In ogni caso (e qui si conclude con la

sintesi delle caratteristiche del contratto d’affitto di ramo d’azienda) la mancata

ammissione di Systema Mutui (ora Grassobbio 2) al beneficio del concordato

preventivo avrebbe parimenti attribuito all’affittuaria Avalon un diritto di re-

cesso immediato.

b)Come rilevato sub capitolo I paragrafo 2 “Cenni sui principali eventi della proce-

dura” il contratto di affitto di ramo d’azienda all’atto della proposizione del ri-

corso ex artt. 160 e segg. L.F. veniva “accompagnato” da una speculare pro-

posta di acquisto di ramo d’azienda (la proposta “Originaria”) prove-

niente dall’affittuaria Avalon che, nell’indicare in complessivi € 500.000,00 (poi

valorizzati in ricorso in € 300.000,00) il prezzo d’acquisto (da corrispondersi

in 12 rate mensili di uguale importo decorrenti dal contratto definitivo di ac-

quisto del ramo), si dichiarava altresì disponibile all’acquisto pro soluto di alcuni

crediti vantati da Grassobbio 2 nei confronti di terzi (crediti per finanziamento

a personale dipendente per complessivi € 53.500,00 oltre a crediti per anticipa-

zione del fondo di stabilità erogate a favore di alcuni agenti per un importo

massimo di € 83.000,00) nonché ad un accollo liberatorio di alcuni debiti sia

pur entro limiti predeterminati (trattasi di un debito per TFR e per retribuzioni

ai dipendenti sino all’importo massimo di € 455.000,00, di un debito verso la

Fondazione ENASARCO sino ad un massimo di € 665.000,00, di un debito

per fondo di stabilità relativo agli agenti per un massimo di € 300.000,00, di un

debito di provvigioni maturato nei confronti degli agenti per € 1.300.000,00 e

di un debito nei confronti del Credito Valtellinese per anticipo fatture sino ad

un massimo di € 880.000,00): il tutto con la precisazione che l’importo offerto

avrebbe dovuto essere decurtato di tutti i canoni d’affitto pagati alla data di ac-

quisto del ramo nonché dei canoni di locazione finanziaria e dei pagamenti di

debiti di Systema Group eventualmente corrisposti dall’affittuaria (pur se di

competenza dell’affittante).

Detta Proposta Originaria di natura irrevocabile veniva subordinata quanto

all’efficacia al deposito delle tre domande congiunte di concordato preventivo

(riferibili oltre che a Grassobbio 2, a Grassobbio 1 ed a Grassobbio 3) e, so-

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prattutto, alla condizione espressa del raggiungimento da parte dell’affittuaria

Avalon s.p.a. di un volume cumulato di prodotti creditizi intermediati nel peri-

odo compreso fra i mesi di Marzo 2009 e Luglio 2009 uguale o superiore ad €

100.000.000,00 (euro centomilioni/00) dei quali almeno € 20.000.000,00 (euro

ventimilioni/00) relativi a prodotti diversi dai mutui ipotecari.

c)Come già precedentemente accennato tale condizione sospensiva alla data

indicata nella proposta nel 31 Luglio 2009 non si verificava (comunicazione di

Avalon del 29 Luglio 2009) ed il sottoscritto Commissario preso atto che, con

la caducazione della proposta, sarebbe venuta meno una delle voci più signifi-

cative dell’attivo della procedura, riusciva ad ottenere in capo all’affittuaria

un’ulteriore proroga di detta proposta d’acquisto (sino a tutto il 31 di-

cembre 2009): il tutto con revisione dell’originaria condizione sospensiva

(“raggiungimento da parte dell’affittuaria Avalon s.p.a. di un volume cumulato di prodotti

creditizi intermediati, nel periodo compreso tra i mesi di Marzo e Dicembre 2009, uguale o

superiore ad € 200.000.000,00 di cui almeno € 40.000.000,00 relativi a prodotti diversi

dai mutui ipotecari”) in unione ad una modifica della durata contrattuale

dell’affitto non disdettabile se non successivamente al 31 Dicembre 2009.

Risulta evidente che l’avvenuta proroga dell’originaria proposta di acquisto di

ramo d’azienda (se pur con le modifiche di cui si è dato sopra conto) non solo

rendeva opportuno (se non necessario) un differimento dell’adunanza dei cre-

ditori, ma poneva nelle condizioni questo Commissario di monitorare

nell’imminenza della scadenza della proposta (31 Dicembre 2009) la realizza-

zione o meno di tale condizione sospensiva. Già nell’imminenza dell’adunanza

del 17 Dicembre 2009 ed in relazione all’ulteriore richiesta di rinvio formulata

da Grassobbio 2 in data 3 Dicembre 2009 (di cui all’allegato B) questo Com-

missario poteva apprendere che la condizione dell’efficacia della proposta di

acquisto (così come prorogata) non risultava raggiungibile né si prevedeva ra-

gionevolmente uno sbocco positivo entro il termine contrattualmente pattuito

del 31 Dicembre 2009. In tale contesto si poteva, però, apprendere la manife-

stata volontà di Avalon a rendersi comunque acquirente del ramo d’azienda di

Grassobbio 2 (nonché dei rami d’azienda di Grassobbio 1 e Grassobbio 3) an-

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corché a condizioni da rideterminarsi e da definirsi in buona fede tra le parti: il

tutto, per altro, in conformità con il contenuto dello stesso ricorso per ammis-

sione alla procedura di concordato preventivo che, nell’ambito del commento

alla voce dell’attivo costituita dalla compravendita del ramo d’azienda, dava at-

to della possibilità di rinegoziare in ogni caso le condizioni di acquisto del ra-

mo di azienda oggetto di affitto. Sulle nuove condizioni questo Commissario

avrebbe dovuto, poi, compiere le necessarie valutazioni per appurare le inci-

denze delle stesse sulla fattibilità del piano concordatario.

d)E’ alla luce di tale manifestata disponibilità che questo Commissario ha rite-

nuto di sollecitare Avalon s.p.a. alla formalizzazione dell’offerta d’acquisto sia

pur su basi parzialmente differenti rispetto alla proposta originaria.

Veniamo quindi ad esaminare la Nuova Proposta di Avalon del 13 Aprile

2010 al fine di chiarire al ceto creditorio i passaggi più significativi ivi compresa

l’incidenza del contenuto della stessa sulla fattibilità del piano concordatario

(incidenza che ovviamente verrà più analiticamente trattata nel proseguio della

relazione – capitoli X e XI).

Orbene la Nuova Proposta nelle sue linee generali e rispetto alle precedenti

offerte formulate da Avalon prevede in estrema sintesi:

-un “perimetro” dell’azienda sostanzialmente immutato;

-un corrispettivo complessivamente pari ad € 3.141.419,32 che Avalon si è of-

ferta di corrispondere in parte mediante la rinuncia ad un credito maturato nei

confronti di Grassobbio 2 per un ammontare complessivo di € 1.953.038,20

(trattasi di pagamenti eseguiti dall’affittuaria Avalon di debiti facenti capo a

Grassobbio 2 al netto di compensazione di tutti i canoni maturati per l’affitto),

in parte con l’accollo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 II comma cod. civ.,

della quota di TFR, tredicesima, ferie / permessi maturati e non goduti dai di-

pendenti trasferiti per la somma di € 177.198,83 ed infine con l’accollo del de-

bito per “fondo di fedeltà” maturato da Grassobbio 2 nei confronti degli agen-

ti indicati in uno specifico allegato;

-un ulteriore corrispettivo definito “aleatorio” sino all’ammontare complessivo

di € 50.000,00 nel caso di esito positivo di una vertenza promossa da Avalon

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(con l’intervento adesivo di Grassobbio 2 autorizzato dal Giudice Delegato

con il parere favorevole del sottoscritto Commissario sia pur con clausola

“senza spese”) nei confronti delle società BNP (Paribas Personal Finance Spa)

ed EMF (EMF – IT 2008/1 Srl): vertenza questa finalizzata all’ottenimento del

pagamento di commissione di intermediazione già per altro oggetto di seque-

stro liberatorio;

-un termine di efficacia e durata che prevede l’accettazione da parte di Gras-

sobbio 2 della Nuova Proposta entro e non oltre il 15 Giugno 2010;

-da ultimo la subordinazione della validità e dell’efficacia della Nuova Proposta

in un contesto di collegamento con le altre speculari proposte per i rami

d’azienda di Grassobbio 1 e Grassobbio 3 e ciò nel senso di subordinare

l’eventuale conclusione del contratto definitivo ad analoga conclusione di con-

tratti definitivi per i rami di azienda delle due società collegate.

Il sottoscritto Commissario preso atto della formalizzazione della Nuova Pro-

posta e tenuto conto della tempistica limitata del termine di efficacia (15 giu-

gno 2010) ha ritenuto doveroso procedere con immediatezza a dar corso ad

una procedura competitiva redigendo un Disciplinare ad hoc sottoposto

all’approvazione del Giudice Delegato (allegato D). In particolare il Discipli-

nare è stato redatto al fine di raccogliere in tempi rapidi lettere di manifesta-

zione di interesse da parte di soggetti terzi per, poi, procedere ad una fase della

trattativa con eventuali offerenti dal 15 al 30 Maggio 2010: il tutto nell’ottica di

reperimento di eventuali offerte economicamente più vantaggiose nel rispetto

dei principi e delle regole concorsuali (con particolare riferimento alla certezza

dei pagamenti ed al rilascio di garanzie in favore della società ammessa al bene-

ficio del Concordato Preventivo). Dell’eventuale manifestazione di interesse da

parte di soggetti terzi il sottoscritto Commissario potrà, se del caso, notiziare il

ceto creditorio in sede di adunanza avendo già provveduto alle opportune

pubblicazioni sul quotidiano L’Eco di Bergamo e sul Sole 24 - Ore.

3.Il credito per rate commissione amministrativa

Tenuto conto che il credito per rate commissione amministrativa costituisce la

posta più rilevante da cui dipende la fattibilità del piano della questione si trat-

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terà ampiamente nel successivo capitolo XI sub paragrafo 1 soprattutto con

riferimento alla questione della stima prudenziale del credito in relazione alla

quale questo Commissario ha ritenuto di presentare istanza in data 22 aprile

2010 al Giudice Delegato per la nomina di un consulente stimatore (poi nomi-

nato nella persona del prof. Mario Comana che ha redatto il parere sui metodi

di valutazione del credito allegato al presente ricorso – allegato E).

Nel richiamarsi alle conclusioni del predetto paragrafo 1 del cap. XI in questa

sede va dato, invece, compiuto conto del percorso che questo Commissario ha

ritenuto di avviare per la realizzazione di questa posta significativa dell’attivo

concordatario.

Con istanza del 24 Febbraio 2010 il sottoscritto Commissario, dopo aver pre-

messo l’esistenza di un significativo attivo di Grassobbio 2 costituito da un

credito quantificato in € 16.900.000,00 “per rate commissione amministrativa” (così

come abbattuto prudenzialmente anche in funzione di un’attualizzazione atte-

so valore nominale del credito ammontante ad oltre € 70.000.000,00) e rilevato

che detta voce poneva problematiche di compatibilità con la procedura di

Concordato Preventivo (la liquidazione sarebbe, infatti, prevista per un arco di

tempo non inferire a 20 anni, tenuto conto della struttura del credito legato a

numerosissimi mutui sottostanti circa 30.000 – che generano commissioni

all’atto del pagamento delle singole rate previste dai piani di ammortamento

pluriannuali dei mutui medesimi), rappresentava al Giudice Delegato di essersi

impegnato nel reperimento di soggetti interessati a formalizzare specifiche of-

ferte di acquisto del credito (registrando l’interesse di più soggetti fra cui una

Banca ed una SIM). Sempre nel contesto dell’istanza veniva sottolineato come

il contatto con i predetti soggetti interessati si era sviluppato particolarmente

tant’è che il sottoscritto, dopo aver ottenuto, previa richiesta formale ad hoc, da

Meliorbanca l’imponente documentazione necessaria al compimento di una due

diligence da parte dei potenziali acquirenti finalizzati a valutare la qualità di cre-

dito (ripetesi del valore nominale di oltre € 70.000.000,00 così come abbattuto

prudenzialmente nel contesto del ricorso per concordato preventivo ad €

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16.900.000,00) aveva ritenuto di prendere atto della richiesta dei potenziali ac-

quirenti di esame della documentazione ottenuta.

Orbene di fronte alle predette richieste ed alla assoluta importanza della realiz-

zazione di una prospettiva della vendita a terzi del flusso finanziario derivante

a Grassobbio 2 (la predetta vendita avrebbe permesso non solo di verificare il

reale valore di mercato dell’attivo ma avrebbe abbreviato significativamente a

favore del ceto creditorio la tempistica della liquidazione), il Commissario si

era, quindi, determinato, nel rispetto dei principi del diritto concorsuale con

particolare riferimento allo svolgimento di una procedura competitiva, a re-

digere uno specifico Disciplinare che veniva sottoposto all’esame del Signor

Giudice Delegato per una sua specifica approvazione. Si ritiene doveroso alle-

gare alla presente Relazione il Disciplinare poi approvato dal Giudice Delegato

con provvedimento datato 8 Marzo 2010 (allegato F) significando che tale

Disciplinare è stato redatto non solo al fine di collocare l’attivo concordatario

(costituito, come noto, dal Credito di cui alle note commissioni maturate a fa-

vore della società in procedura quale intermediaria dei mutui) alle migliori

condizioni possibili, ma anche al fine di permettere ai potenziali offerenti di

ottenere le informazioni di base e di conoscere la procedura da seguire per ad-

divenire alla più trasparente, celere e competitiva liquidazione del suddetto at-

tivo: il tutto sintetizzando nel Disciplinare le informazioni di base relative al

credito e dettando le regole relative al possibile suo collocamento.

Alla luce dell’approvazione del Disciplinare si è dato pertanto ingresso alla

procedura competitiva che può ritenersi conclusivamente già avviata.

4.Le problematiche sollevate dal Commissario Giudiziale in ordine alla

questione del credito Altea Finance s.r.l. per € 39.468.691,00 ed il conse-

guente deposito della società in procedura di un atto di integrazione e

modificazione del ricorso per l’ammissione alla procedura del concorda-

to preventivo.

A conclusione del presente capitolo è doveroso notiziare il ceto creditorio (per

altro già reso edotto in sede di note informative pubblicate sul sito

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www.systemagroup.it in data 25 Marzo 2010) della rilevante problematica del

credito Altea Finance s.r.l. per € 39.468.691,00.

Di questa significativa posta dell’attivo si è dato ampio spazio nel precedente

capitolo VI laddove si sono sottolineate le ragioni giuridiche di inefficacia ed

inopponibilità della garanzia ravvisate dal Commissario Giudiziale. In questa

sede è solo opportuno rilevare come della questione il Commissario Giudiziale

abbia investito il Tribunale con il deposito delle note informative 10 marzo

2010 costituenti l’allegato C alla presente Relazione. Più in particolare nel con-

testo delle predette note informative si dava atto in primis dell’attività di questo

Commissario affinché i due principali creditori di Grassobbio 2 (Meliorbanca

da un lato e Gruppo Lehman Brothers dall’altro) raggiungessero un auspicato

accordo conciliativo al fine di scongiurare uno scenario di contenzioso in sede

di adunanza dei creditori. Come già sottolineato precedentemente lo scenario

della contrapposizione avrebbe visto un creditore (Meliorbanca) interessato a

che l’altro (Bankhouse / Altea) fosse con provvedimento del Giudice Delegato

escluso dal voto. L’altro creditore (Bankhouse / Altea), al contrario, si sarebbe

contrapposto rivendicando il diritto di partecipare alla votazione e condizio-

nandone oltretutto la maggioranza. Orbene, a quanto consta a questo Com-

missario, nonostante l’avvenuta proposizione di una proposta conciliativa ad

oggi non è dato di sapere se l’accordo fra i due principali creditori si sia o me-

no raggiunto. Ma quello che più conta rappresentare in questa sede è che, in-

dipendentemente dal raggiungimento dell’accordo, lo scenario della questione

del credito Altea si è in ogni caso dipanato in seguito al recepimento della so-

cietà ammessa al beneficio del Concordato Preventivo delle valutazioni di que-

sto Commissario in ordine alle ragioni di inefficacia e di inopponibilità della

garanzia di Altea / Bankhouse. La società in procedura, infatti, con “atto di inte-

grazione e modificazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventi-

vo” depositato in Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Bergamo in data 3

Maggio 2010, condivisa l’analisi tecnica effettuata, ha ritenuto di non aver ad

oggi elementi che la potessero indurre a non condividere le osservazioni e le

conclusioni del Commissario dando atto del fatto che ad oggi la garanzia

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deve considerarsi comunque inefficacie e/o inopponibile alla società in

procedura. In base a tale conclusione nell’atto integrativo si è quindi procedu-

to ad eliminare dal passivo concordatario di Grassobbio 2 l’importo preceden-

temente considerato a debito nei confronti di Altea Finance s.r.l. con conse-

guente e rilevante “alleggerimento” dell’esposizione debitoria della società per

ben € 39.426.691,00. In conclusione il passivo della procedura può, ai fini di

questo Concordato attestarsi in luogo di € 69.944.170,00 i cui al ricorso ex artt.

160 e segg. L.F. nella minor somma di € 33.609.360,00.

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CAP. X – LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE

2009 RETTIFICATA DALLA SOCIETA’ DEBITRICE AI FINI DEL

PIANO PROPOSTO AI CREDITORI CON LA DOMANDA DI AM-

MISSIONE ALLA PROCEDURA DEL CONCORDATO PREVEN-

TIVO COME INTEGRATA CON L’ATTO DEL 3 MAGGIO 2010

Premessa

a)Come si è visto, Grassobbio 2 aveva depositato il ricorso ex art. 160 LF in

data 8 aprile 2009 cui è seguito, in relazione a taluni rilievi del Commissario e

agli accadimenti verificatisi in corso di procedura, il deposito, in data 3 maggio

2010, di un ”Atto di integrazione e modificazione del ricorso per l’ammissione alla proce-

dura di concordato preventivo”.

Grassobbio 2, in particolare, confermato in ogni sua parte l’originario contenu-

to della domanda, ha integrato la proposta concordataria per tenere conto di

taluni accadimenti e delle conseguenti modifiche di alcune poste e valorizza-

zioni dell’attivo e del passivo della Procedura, anche aggiornando la situazione

patrimoniale di riferimento al 31 dicembre 2009 (mentre quella allegata al ri-

corso risaliva al 30 dicembre 2008).

Per effetto del recepimento dei nuovi eventi e dati contabili, pertanto, è muta-

to il piano di Grassobbio 2 che ora prevede diverse e, nella fattispecie, più ele-

vate percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio in quanto, fermo il pa-

gamento integrale dei creditori in prededuzione e privilegiati, il riparto in favo-

re dei chirografari si eleva dal 20% al 40% .

Per evitare, per quanto possibile, inutili digressioni su dati ormai superati il

Commissario Giudiziale di seguito si soffermerà sugli attivi e sui passivi rile-

vanti ai fini del nuovo piano concordatario (questo essendo il riferimento che i

creditori dovranno assumere ai fini del voto in adunanza), naturalmente com-

mentando le voci del piano rimaste immutate o, comunque, gli elementi pre-

gressi da cui traggono origine le più recenti valutazioni alla base del nuovo pia-

no.

Va, peraltro, segnalato che, poiché l’aggiornamento contabile è stato deposita-

to solo il 3 maggio 2010, le verifiche del Commissario sono state a dir poco

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limitate, tenuto conto dei tempi ristrettissimi a disposizione, ferma restando

l’analisi dei dati della situazione al 30 dicembre 2008 (allegata all’originario ri-

corso dell’8 aprile 2009), da cui trae origine la situazione aggiornata, senza che

nelle more abbia avuto luogo gestione operativa, avendo la società tenuto fer-

mo l’affitto d’azienda ad Avalon.

b)Come si è appreso dal capitolo che precede, in particolare, il nuovo piano

recepisce:

(i) la nuova proposta d’acquisto del ramo d’azienda;

(ii) l’esclusione dal passivo di Procedura del debito nei confronti di Altea, na-

scente dalla garanzia ritenuta inefficace;

(iii) i dati contabili aggiornati.

1.Situazione patrimoniale ed economica alla data di riferimento del 30

dicembre 2008 e del 31 dicembre 2009

a)La situazione patrimoniale ed economica al 30 dicembre 2008 era stata retti-

ficata per determinare prudenzialmente il fabbisogno concordatario.

Le rettifiche sono state altresì analizzate e condivise dall’esperto che ha redatto

la relazione ex art. 161 L.F., relazione che conclude attestando la veridicità dei

dati al 30 dicembre 2008, nonché la fattibilità dell’originario piano.

Va peraltro segnalato che vi sono differenze tra quanto attestato nella relazio-

ne ex art. 161 LF e le risultanze della situazione al 30 dicembre 2008. In parti-

colare, al passivo figura un debito nei confronti di Meliorbanca, per anticipi di

commissioni, che l’Attestatore eleva ad € 18.383.206,00 e che, invece, la ricor-

rente assume nella misura inferiore di € 15.043.206,00 (per una differenza di €

3.341.000,00). La diversa valutazione trae origine dal fatto che, tra le parti, era-

no insorte contestazioni in merito all’esatta quantificazione del debito e degli

interessi. Va detto in proposito che, da ultimo, è pervenuta la dichiarazione di

credito della banca per € 16.433.396,00.

Vi sono inoltre discrasie e diverse allocazioni di taluni importi, che tuttavia

non hanno rilevante incidenza sulla determinazione dell’onere concordatario.

Più precisamente:

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- quanto all’attivo mentre l’Attestatore quantifica gli attivi in totali €

21.413.085,00, il ricorrente lo indica in € 21.244.541,00 con una differenza po-

sitiva di € 168.544,00;

- quanto al passivo, scorporata la sopra vista maggior quota di debito nei

confronti di Meliorbanca di € 3.341.000,00, l’Attestatore lo indica in €

70.292.102,00, mentre la ricorrente in € 69.944.170,00 per una differenza di €

347.932,00.

In sostanza, la situazione attestata peggiora di € 179.388,00, se non si conside-

ra anche il maggior debito di € 3.341.000,00. E quindi, vista la dichiarazione di

credito di Meliorbanca di € 16.433.396,00, si può assumere un peggioramento

di € 1.569.578,00 rispetto alla situazione del ricorso (elevando cioè il debito di

Meliorbanca da 15.043.206,00 a € 16.433.396,00).

L’Attestatore aveva, tuttavia, ritenuto fattibile il piano, in quanto figurava un

surplus di attivo di € 4.145.186,00 nella situazione al 30 dicembre 2008.

b)In base alla situazione aggiornata e rettificata al 31 dicembre 2009, risultano:

- attivi per complessivi € 19.892.086,00;

- passivi per complessivi € 33.609.360,00.

Come è stato spiegato, il rilevante minor passivo è legato all’esclusione del de-

bito Altea.

2.L’attivo rettificato e aggiornato al 31 dicembre 2009

Di seguito vengono esaminate, con un breve commento, le poste dell’attivo

in base alla situazione aggiornata e rettificata al 31 dicembre 2009. In particola-

re, viene prima descritta l’originaria voce al 30 dicembre 2008 e poi il dato co-

me riportato nella nuova situazione al 31 dicembre 2009.

Situazione patrimoniale al 30 dicembre 2008:

Attivo realizzabile In €

Immobilizzazioni immateriali Zero.=

Immobilizzazioni materiali Zero.=

Crediti vs. Agenti 688.156=

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83

 

Crediti verso clienti per fatture da emettere 421.410.=

Crediti di natura fiscale 1.033.534=

Credito per rate commissione amministrativa 16.900.000.=

Credito verso capogruppo (incluso per cash pooling) 1.690.182.=

Disponibilità liquide 202.331.=

Altri crediti 8.928.=

Proventi da cessione di ramo di azienda 300.000.=

Totale attivo realizzabile 21.244.541.=

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009

Attivo realizzabile In €

Immobilizzazioni immateriali Zero.=

Immobilizzazioni materiali Zero.=

Crediti vs. Agenti Zero.=

Crediti verso clienti per fatture da emettere 1.980.162.=

Crediti di natura fiscale 551.403.=

Credito per rate commissione amministrativa 15.000.000.=

Credito verso capogruppo (incluso per cash pooling) 1.911.516.=

Disponibilità liquide 449.004.=

Altri crediti Zero.=

Proventi da cessione di ramo di azienda Zero.=

Totale attivo realizzabile 19.892.086.=

Immobilizzazioni immateriali per € 4.965,00. Contemplano i costi di im-

pianto e ampliamento, i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, le con-

cessioni e crediti verso altri (vantati nei confronti di agenti e dipendenti), che

erano stati azzerati nella situazione rettificata al 30 dicembre 2008. La posta è

stata pertanto azzerata anche nella situazione rettificata al 31 dicembre 2009.

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Immobilizzazioni materiali per € 15.656,00. Riguardano impianti e mobili;

posta anche questa azzerata al 30 dicembre 2008. La voce parimenti non figu-

ra in quella aggiornata al 31 dicembre 2009.

Crediti verso agenti. Si tratta del complessivo importo di € 688.156,00, sud-

divisi come segue: € 1.033.238,00, per anticipi provvigionali, valutati pruden-

zialmente nella misura del 50%; € 78.569,00 quale acconto per fondo di stabili-

tà, azzerata dall’Attestatore e, invece, considerata nella misura del 50% dalla

debitrice; € 264.506,00 per finanziamenti ad agenti, già al netto della quota che

Avalon intendeva acquisire per € 50.350,25 in base all’originaria proposta di

acquisto di azienda, considerata nella misura del 50%. Nella situazione al 31

dicembre 2009 non figura alcun importo, in quanto: (a) € 198.770,00 sono

stati incassati da Avalon, importo che quest’ultima ha portato in deduzione dei

propri crediti nei confronti di Grassobbio 2 in base alla sua (nuova) offerta di

acquisto, (b) € 404.112,46 rientrano nell’offerta di acquisto di Avalon (c) men-

tre il residuo importo è stato svalutato.

Crediti verso clienti per fatture da emettere. Si tratta di € 421.410,00, per

crediti ritenuti al 30 dicembre 2008 realizzabili per intero. L’importo si è eleva-

to nella situazione rettificata al 31 dicembre 2009 ad € 1.980.162,00, ed è com-

posto da: (a) € 1.512.582,00 vantato nei confronti di Meliorbanca per commis-

sioni (di € 9,60) relative al periodo 9 dal aprile 2009 al 31 marzo 2010 (di cui €

1.333.614,38 incassati da Grassobbio 2 nel febbraio 2010); (b) € 465.738,00 nei

confronti di UCB per provvigioni e commissioni (9,60); (c) € 1.840,00 nei con-

fronti di Banca Neos.

Crediti di natura fiscale. Al 30 dicembre 2008 è iscritto per € 1.033.534,00

(l’Attestatore aveva rilevato un importo superiore, precisamente per €

1.049.624,00). Nella situazione al 31 dicembre 2010 il credito si riduce a €

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551.403,00, per effetto delle compensazioni con debiti tributari (che ha quindi

ridotto il passivo per lo stesso importo).

Credito per rate di commissione amministrativa. Trattasi della parte di at-

tivo più consistente, prudenzialmente valutata al 30 dicembre 2008, in €

16.900.000,00 (sia dall’Attestatore, sia dalla debitrice). Il credito si è ridotto per

€ 1.333.614,38, per il sopra citato incasso a febbraio 2010. Vi sono, inoltre, ul-

teriori partite in dare e avere, oggetto di riconciliazione e ricognizione tra

Grassobbio 2 e Meliorbanca, che hanno portato la società debitrice a quantifi-

care a forfait e prudenzialmente il residuo credito in € 15.000.000,00. Sul sud-

detto valore di realizzo del credito ci si soffermerà più oltre.

Crediti verso Grassobbio 1. Ammontano al 30 dicembre 2008, tenendo con-

to della percentuale di riparto contemplata nell’originario piano concordatario

della stessa Grassobbio 1, ad € 1.690.182,00 (l’Attestatore indica €

1.705.543,00 perché non deduce un contro credito per € 15.360,00), suppo-

nendosi un credito di complessivi € 37.916.327,00, di cui € 36.625.629,00 per

capitale e il residuo per interessi, il tutto in relazione al rapporto cosiddetto di

cash pooling e per altre partite minori. Il suddetto credito verso Grassobbio 1 si

è ora elevato, nella situazione al 31 dicembre 2009, ad € 1.911.516,00 in rela-

zione alla più elevata percentuale di riparto prevista dal nuovo piano concorda-

tario di Grassobbio 1, che è passata dal 4,5% al 5%.

Disponibilità liquide. Si tratta della liquidità che ammontava ad € 202.331,00

alla data del 30 dicembre 2008, considerata anche per intero ai fini del piano

(l’Attestatore rilevava un importo maggiore, per € 75.153,13, che la debitrice

non riteneva di sua spettanza). Il saldo della liquidità al 31 dicembre 2009 è pa-

ri ad € 449.004,00 e si è ora incrementato a seguito di alcuni incassi e ridotto

per pagamenti minori. L’importo versato da Meliorbanca per € 1.333.614,38

per commissioni maturate è stato incassato nel febbraio 2010 (e nella situazio-

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86

 

ne al 31 dicembre 2009 l’importo è incluso tra le fatture da emettere, come so-

pra menzionato).

Proventi da cessione del ramo d’azienda. L’importo iscritto nella situazione

al 30 dicembre 2008 per € 300.000,00 si fonda sull’originaria offerta di Avalon,

che è venuta meno. Come è stato già riferito, è tuttavia pervenuta sempre da

Avalon, in data 13 aprile 2010, una nuova proposta di acquisto dell’azienda,

che si commenterà nel proseguio per quanto riguarda l’impatto sugli attivi e i

passivi rettificati al 31 dicembre 2009. Va anticipato che il corrispettivo stabili-

to nella nuova offerta ammonta a € 3.141.419,32, che tuttavia viene pagato in

parte mediante accollo liberatorio di debiti e in parte mediante rinuncia a far

valere le ragioni creditorie in cui Avalon è subentrata per aver pagato debiti di

Grassobbio 2. Poiché le rinunce sono riferite anche a debiti che, in sede di

procedura, sarebbero trattati al chirografo, si vedrà poi che il beneficio

dell’offerta Avalon agli effetti dell’onere concordatario è inferiore al corrispet-

tivo. Nel prospetto degli attivi, peraltro, è azzerata la voce “proventi” da ces-

sione dal ramo d’azienda, perché il beneficio si riflette solo sul passivo, in ter-

mini di deduzione di un ammontare pari ai debiti accollati o rinunciati da Ava-

lon. Peraltro, il passivo di seguito preso in esame già contempla l’impatto di

sgravio derivante dall’offerta, in quanto la Nuova Proposta di Avalon è irrevo-

cabile e Grassobbio 2 la accetterà (nel rispetto delle autorizzazioni di legge) a

meno che pervenga un’offerta migliorativa, nell’ambito della procedura com-

petitiva che il Commissario giudiziale ha già avviato.

3.Il passivo rettificato e aggiornato al 31 dicembre 2009

Rispetto al passivo, l’aggiornamento al 31 dicembre 2009 si modifica in misu-

ra rilevante per lo stralcio del debito verso Altea, mentre le altre voci subisco-

no gli scostamenti di seguito illustrati.

Situazione patrimoniale al 30 dicembre 2008:

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Passivo In €

Debiti verso fornitori chirografari 95.030.=

Debiti verso fornitori privilegiati Zero.=

Debiti per fatture da ricevere al chirografo 51.318.=

Debiti per fatture da ricevere al privilegio 550.678.=

Debiti verso Agenti al chirografo 884.683.=

Debiti verso Agenti al privilegio 695.128.=

Debito verso Agenti per Fondo di Stabilità 1.774.741.=

Debito per FIRR 115.946.=

Debiti per TFR Zero.=

Debiti verso Banche 181.=

Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali 22.987.=

Debiti verso Società del gruppo 17.238.=

Debiti fiscali 403.421.=

Debiti verso Lehman Brothers 6.859.928.=

Debiti verso Meliorbanca 15.043.206.=

Debiti vs. imprese assicurative 316.333.=

Fondo rischio per retrocessioni assicurative 1.586.670.=

Debiti verso Altea 39.426.691.=

Fondo rischi cause vs. agenti receduti 500.000.=

Spese di procedura 1.600.000.=

TOTALE PASSIVO 69.944.170.=

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009:

Passivo In €

Debiti verso fornitori chirografari 121.829.=

Debiti verso fornitori privilegiati 99.515.=

Debiti per fatture da ricevere al chirografo 1.055.611.=

Debiti per fatture da ricevere al privilegio e prededuzione 1.279.425.=

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88

 

Debiti verso garanti esecutati 950.000.=

Debito verso Agenti per Fondo di Stabilità 348.869.=

Debito per FIRR 101.836.=

Debiti per TFR Zero.=

Debiti verso Banche 894.930.=

Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali 134.626.=

Debiti verso Società del gruppo 17.238.=

Debiti verso Lehman Brothers 6.860.040.=

Debiti verso Meliorbanca 13.858.295.=

Debiti vs. imprese assicurative 420.357.=

Fondo rischio per retrocessioni assicurative 1.266.792.=

Debito verso Altea Zero.=

Fondo rischi cause vs. agenti receduti 500.000.=

Fondo Imposte dirette 4.000.000.=

Costi di sopravvivenza 100.000.=

Spese di procedura 1.600.000.=

TOTALE PASSIVO 33.609.360=

Debiti verso fornitori chirografari. Si tratta di € 142.676,00, ridotti ad €

95.030,00 nella situazione rettificata in ragione dell’accollo contemplato

dall’originaria offerta Avalon. La voce si eleva a € 121.829,00 al 31 dicembre

2009 per il minor accollo previsto dalla Nuova Proposta Avalon.

Debiti verso fornitori privilegiati. Si tratta di importo che, iscritto per €

470.349,00, non figurava nella situazione originaria (voce azzerata) in ragione

dell’accollo contemplato dall’originaria offerta Avalon. La voce viene inserita al

31 dicembre 2009 per € 99.515,00 ed è il risultato di € 87.00,00 per debiti verso

agenti (non pagati né accollati da Avalon in base alla nuova offerta) e di altre

minori partite.

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Debiti per fatture da ricevere e verso agenti al chirografo. L’importo è pa-

ri a € 51.318,00 per fatture da ricevere e a € 884.683,00 verso agenti. L’importo

si eleva al 31 dicembre 2009, accorpando le due voci, a complessivi €

1.055.611,00 in ragione del maggior debito maturato verso agenti.

Debiti per fatture da ricevere e agenti al privilegio (e prededuzione).

L’importo è pari a € 550.678,00 per fatture da ricevere e a € 695.128,00 verso

agenti. L’importo si eleva al 31 dicembre 2009, accorpando le due voci, a

complessivi € 1.279.425,00, con uno scostamento per partite minori.

Debiti verso agenti per fondo di stabilità. L’importo è pari a €

1.774.741,00, al netto della deduzione legata all’originaria offerta di Avalon (es-

sendo l’intero fondo pari ad € 2.068.769,00) e rifletteva un accantonamento in

relazione a premi di fedeltà, oggetto di regolamentazioni modificatesi nel tem-

po, essendo il premio stato sostituito da una indennità denominata management

fee nel 2006 (con reintroduzione del fondo di stabilità dal dicembre 2007). Nel

ricorso originario si dà conto di talune incertezze, anche in ragione del venir

meno del diritto al pagamento a favore di taluni agenti. L’importo si riduce

nella situazione al 31 dicembre 2009 ad € 348.869,00, anche tenuto conto: (a)

dell’accollo di € 1.011.182,00, in base all’offerta Avalon; (b) dell’avvenuto pa-

gamento, da parte di Avalon, per € 547.867,03; (c) dello storno per la differen-

za per sopravvenuta caducazione del diritto dell’agente al pagamento.

Debito per fondo indennità risoluzione rapporto. La voce ammontava ad €

426.340,00 ed era riferita alle indennità maturate al 31 dicembre 2007 a favore

degli agenti cessati a quella data, ridottasi ad € 115.946,00 in relazione

all’originaria offerta di Avalon. L’importo si è ridotto al 31 dicembre 2009 ad €

101.836,00 in virtù dell’avvenuto pagamento da parte di Avalon e storni.

Debiti per T.F.R.- Figura l’importo di € 215.400,00, non considerato in rela-

zione all’originaria offerta di Avalon. L’importo al 31 dicembre 2009 è di €

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90

 

181.311,00, ma figura azzerato nella situazione aggiornata in relazione a pa-

gamenti e accolli da parte di Avalon.

Debiti verso banche. Figura l’importo di € 880.181,00, non considerato al 30

dicembre 2008 per € 880.000,00 (e quindi sostanzialmente azzerato) sempre in

relazione all’originaria offerta di Avalon. L’importo aumenta al 31 dicembre

2009 a € 894.930,00, non essendo stato accollato in base alla nuova offerta.

Debiti verso INPS ed enti previdenziali. L’importo al 30 dicembre 2008 è

iscritto per € 22.978,00. L’importo si è elevato al 31 dicembre 2009 ad €

132.886,00.

Debito verso Systema Case. L’importo al 30 dicembre 2008 ammonta ad €

17.238,00. L’importo è rimasto inalterato al 31 dicembre 2009.

Debiti fiscali (fondo imposte dirette). L’importo al 30 dicembre 2008 am-

monta a € 403.421,00. L’importo al 31 dicembre 2009 si è ridotto ad €

1.739,00 per effetto di compensazioni con crediti fiscali e altresì incrementato

di € 4.000.000,00 quale importo stimato prudenzialmente per l’effetto fiscale

che potrà derivare dalla cessione del credito per commissione, vantato nei con-

fronti di Meliorbanca.

Debito verso Lehman Brothers. L’importo ammonta al 30 dicembre 2008 a

€ 6.859.928,00. L’importo rimane inalterato al 31 dicembre 200918.

                                                            18 A questo proposito, tenuto conto di approfondimenti che si sono resi opportuni, si ritiene di precisare che tale credito ha origine in “accordi modificativi” sottoscritti tra Systema Mutui s.p.a. e Lehman Brothers in data 21 dicembre 2007. Una prima trance del credito pari a € 1.859.928,00 trova la genesi al punto 2 del citato accordo modificativo del Contratto quadro di cessione di prodotti innovativi. In forza di tale accordo Systema Mutui s.p.a. (ora Gras-sobbio2) riconosceva a Lehman Brothers una percentuale pari al 2% dell’ammontare dell’intermediato relativo a tali prodotti. Avendo ritenuto la società creditrice di ridurre tale percentuale all’1,5% l’importo si è determinato appunto in € 1.860.000,00. Quanto alla resi-dua voce di € 5.000.000,00 la stessa trova la genesi nell’art. 3 dell’accordo modificativo lad-

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91

 

Debiti verso Meliorbanca. L’importo è iscritto per € 15.043.206,00.

L’importo si è ridotto a € 13.858.295,00 in ragione (a) della compensazione

con le commissioni per rate amministrative (9,60) maturate ante deposito del

ricorso ex art. 160 LF, fermo restando che le partite in dare e avere, tra Gras-

sobbio 2 e Meliorbanca, sono oggetto di verifiche ai fini dell’esatta quantifica-

zione; Meliorbanca, per parte sua, ha presentato una dichiarazione di credito di

€ 16.433.396,00. Il Commissario ritiene, alla luce delle ricognizioni in corso

delle incertezze di alcune partite e tuttavia della logica prudenziale di procedu-

ra, di assumere il dato proposto dal creditore; (b) dell’escussione di una garan-

zia per € 950.000,00, con subentro nel credito del garante.

Debiti verso imprese assicurative. L’importo al 30 dicembre 2008 è iscritto

per € 316.333,00. L’importo si è elevato al 31 dicembre 2009 ad € 420.357,00.

Fondo rischi per retrocessioni assicurative. L’importo al 30 dicembre 2008

è pari a € 1.586.670,00. L’importo al 31 dicembre 2009 si è ridotto ad €

1.266.792,00 in ragione di scritture di rettifica (la debitrice segnala anche che

talune assicurazioni hanno comunicato di non avere nulla a che pretendere da

Grassobbio 2, ma la società non ne ha tratto l’effetto dello storno, in mancan-

za di dichiarazioni formali di rinuncia).

Debito verso Altea: si tratta del noto rilevante importo che era iscritto al pas-

sivo per € 39.426.691,00. Il debito è stato stralciato ritenendosi inefficace o

inopponibile la garanzia all’origine del debito.

                                                                                                                                                                   dove venne stabilito a favore di Lehman Brothers tale importo quale minimo garantito per l’anno 2008 a fronte della concessione di Lehman Brothers di permettere a Systema Mutui s.p.a. la cessione dei mutui anche a terzi.

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92

 

Fondo rischi per cause verso agenti receduti. L’importo è pari al 31 di-

cembre 2008 a € 500.000,00. L’importo è rimasto inalterato nella situazione al

31 dicembre 2009.

Spese di procedura. E’ stanziato al 31 dicembre 2008 un importo di €

1.600.000,00. L’importo è rimasto inalterato al 31 dicembre 2009.

Si vedrà poi che gli attivi e i passivi sono rettificati dal Commissario Giudiziale

(v. CAP XI “Le valutazioni del Commissario Giudiziale”).

4.Il contenuto della proposta ai creditori

Il piano proposto ai creditori prevede “il recupero di tutti i crediti e la liquidazione di

tutti i beni e gli assets aziendali e societari con successiva distribuzione ai creditori del ricava-

to”.

Come si vede, l’attivo patrimoniale di Grassobbio 2, è prudenzialmente stima-

to in € 19.892.086,00.

Gli attivi sono ritenuti dalla debitrice realizzabili in misura tale da consentire il

pagamento dei crediti privilegiati e in prededuzione in misura pari al 100% e

dei crediti chirografari in misura pari al 40%, come da prospetto che segue:

Voce Importo (in €)

Attività disponibili 19.892.086

Passività 33.609.360

Di cui:

• in prededuzione 5.700.000

• in privilegio 2.115.401

• al chirografo 25.793.959

Percentuale di pagamento dei creditori privilegiati 100%.

Importo ai creditori privilegiati ed in prededuzione 7.815.401.

Percentuale di pagamento dei creditori chirografari 40%

Importo ai creditori chirografari 10.317.583

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93

 

Residuo attivo per eventuali ulteriori necessità

di procedura

1.759.102

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94

 

CAP. XI – LE VALUTAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICATA

Premessa

Come si è segnalato, essendo il nuovo piano e l’aggiornamento contabile stati

depositati solo il 3 maggio 2010, il Commissario ha potuto svolgere verifiche a

dir poco limitate sulla situazione rettificata al 31 dicembre 2009. Mentre rispet-

to alla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2008, il Commissario Giudiziale

- anche avvalendosi di dottore commercialista all’uopo incaricato - ha potuto

effettuare le verifiche contabili, soffermandosi in particolare sulle poste di

maggior rilievo, dando corso, altresì, ad alcune verifiche a campione anche sul-

le altre poste contabili19.

Veniamo dunque alle valutazioni del Commissario sulle poste di maggior rilie-

vo al 31 dicembre 2009, ossia sul credito di Meliorbanca per commissioni

amministrative (già presente al 30 dicembre 2008) e sul contenuto economico

della nuova offerta Avalon.

1. Il credito per rate commissione amministrativa

a)La posta più rilevante, da cui dipende la fattibilità (anche del nuovo) del pia-

no, è rappresentata dal credito per rate di commissione amministrativa.

Si tratta infatti di una posta valutata in € 15.000.000,00, a fronte di un attivo

complessivo di € 19.892.086,00.

L’origine del credito risale ai già descritti accordi che Grassobbio 2 aveva sot-

toscritto con Meliorbanca nel giugno del 2006, aventi origine nell’accordo del

2002 stipulato dall’azienda storica del Gruppo (acquisita da Grassobbio 2

nell’ambito nella già descritta operazione del 2006).

b)In particolare, ogni contratto che disciplinava i mutui erogati da Meliorban-

ca, grazie all’intermediazione di Grassobbio 2 (o dell’allora Divisione Mutui)

                                                            19 Tenuto conto che la data di chiusura dell’esercizio è il 31 dicembre (e non il 30), è stato in primo luogo verificato se fossero state effettuate operazioni contabili di rilievo il 31 dicembre 2008, cioè successivamente alla data di riferimento della situazione assunta ai fini del ricorso ex art. 160 L.F. ma entro la data di chiusura dell’esercizio 2009. La verifica non ha condotto a rilievi di sorta.

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annoverava un articolo denominato “Spese Ipotecarie, di Assicurazione, Compensi” ,

tra le quali figurava anche quella per “Compensi amministrativi e di Incasso Rata”.

Si tratta appunto del compenso che, per un importo pari ad € 9,60 (a prescin-

dere dall’importo erogato a titolo di mutuo dalla banca), costituisce la commis-

sione dovuta a Grassobbio 220.

L’importo complessivo di € 9,60 maturava in relazione a ciascuna rata mensile

corrisposta dal mutuatario direttamente a Meliorbanca, per il caso sia in cui la

banca avesse conservato il mutuo, sia di cartolarizzazione o altra forma di ces-

sione del mutuo a terzi21.

In sostanza, era pattiziamente pattuito che Meliorbanca girasse a Grassobbio

2, non appena incassata la rata di mutuo, l’importo di € 9,60.

E la sommatoria del numero di rate, moltiplicata per € 9,60, genera il credito in

linea capitale di circa € 70 milioni, prudenzialmente abbattuto a € 15 milioni, in

base a taluni fattori di rischio di cui si darà poi conto.

c)Compresa la origine e la composizione del credito, il Commissario Giudizia-

le non ha potuto che constatare che la maturazione del credito era dunque al-

lungata nel tempo quanto il piano di ammortamento, ossia per una media di

circa 25 anni (considerato che l’attività di intermediazione è nata nel 2002 e si è

poi sviluppata e che, mediamente, i mutui erano trentennali).

Pertanto, essendo incompatibile con una ragionevole liquidazione di procedura

supporre che fosse Grassobbio 2 ad attendere la maturazione delle rate, il

Commissario Giudiziale ha sollecitato, coordinandosi con la società debitrice,

la cessione a terzi del credito, sì da attualizzare gli incassi sotto forma di corri-

spettivo della cessione.

                                                            20 A sua volta l’importo di € 9,60 era la sommatoria di due voci: (i) € 3,10.= per “Spese per Incasso Rata” ed (ii) € 6,50.=, per “Spese di Amministrazione del Contratto”, come meglio specifi-cato sul “Documento di Sintesi” allegato al contratto di mutuo. 21 Sul piano operativo, il pagamento delle rate di mutuo da parte del mutuatario era compren-sivo dell’importo di € 9,60 e avveniva tramite addebito automatico sul conto corrente indica-to dal mutuatario in sede di stipulazione del contratto di mutuo. Allo scopo, in sede di stipula notarile, il Cliente sottoscriveva un apposito “Modello RID” (autorizzazione permanente di addebito in conto corrente).

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In questo quadro, il Commissario ha redatto un disciplinare per il collocamen-

to del credito (allegato D), in vista di una procedura competitiva trasparente

ed efficiente.

Sono anche state raccolte lettere di manifestazione di interesse che accreditano

l’ipotesi che il credito possa riscuotere appunto interesse.

d)Per tornare alla stima prudenziale del credito ai fini della verifica della fatti-

bilità del piano, e dunque al realistico corrispettivo che potrà derivare dalla sua

cessione, va precisato che il credito (costituito dalla sommatoria delle singole

commissioni) ammonta, in linea capitale, a circa € 70 milioni ed è stimato nel

nuovo piano in € 15 milioni, e ciò in ragione di plurimi rischi che ne giustifica-

no il suddetto rilevante abbattimento.

Il Commissario Giudiziale ha ritenuto peraltro di verificare l’attendibilità della

stima e in particolare le metodologie di abbattimento e gli specifici parametri

utilizzati, per quanto l’Attestatore avesse condiviso la suddetta quantificazione,

allora di € 16,9 milioni e ora di € 15 milioni in relazione all’incasso della diffe-

renza, con arrotondamento.

La verifica, peraltro, non poteva basarsi sull’analisi – improba, ancor prima che

complessa - del sottostante il credito, ossia dei singoli mutui, trattandosi di ol-

tre 25.000 posizioni, ciascuna dal taglio di circa € 120.000, suddivise tra una

moltitudine di persone fisiche.

Così, la verifica si è orientata sui fattori di rischio considerati dalla debitrice.

Dovendo assumersi un tasso di attualizzazione, in particolare, Grassobbio 2 lo

ha determinato quale sommatori di tre fattori:

• il tasso di attualizzazione (IRR), comprensivo del rischio di default di con-

troparte, tenendo conto dell’eventualità di default di Meliorbanca (ora del

Gruppo Creditizio di appartenenza Banca Popolare dell’Emilia Romagna);

• il rischio di estinzione anticipata dei contratti, in relazione alla nota legge

Bersani che consente l’estinzione anticipata senza penali a carico del mutuata-

rio (CPR);

• rischio di default dei mutuatari stessi (CDR).

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Il Commissario ha dunque conferito ad un Professionista il seguente quesito

«Vista la metodologia di valutazione del “credito per rate di commissione amministrativa”

che figura all’attivo della procedura di concordato preventivo Grassobbio 2 in liquidazione,

visti in particolare i criteri utilizzati dalla società ammessa alla procedura (come descritti nel

ricorso ex art. 160 e segg. LF), visto il disciplinare per il collocamento del credito e gli altri

documenti che si rendesse ragionevolmente opportuno esaminare, valuti il consulente se la

suddetta metodologia è astrattamente corretta per valutare un simile credito, se i parametri

impiegati sono congrui e, in particolare, valuti se sussistano rischi o variabili ulteriori, rispet-

to a quelli utilizzati da Grassobbio 2, aventi incidenza potenzialmente significativa sul valo-

re del credito».

e)Il professionista ha reso il parere allegato (allegato E); per comodità, se ne

riportano i passi salienti.

Sulla metodologia in generale, il professionista esprime condivisione: “Il Liqui-

datore procede dapprima al calcolo del flusso di cassa atteso per ciascun mese futuro, in fun-

zione delle previste estinzioni anticipate (CPR) e dei possibili default dei mutuatari (CDR).

I flussi così stimati vengono poi scontati adottando il tasso di attualizzazione comprensivo

del rischio di controparte (IRR).

Il Sottoscritto condivide l’approccio di calcolo adottato.

Ritiene infatti corretto rettificare gli incassi attesi per ciascun periodo depurandoli delle estin-

zioni attese e del tasso previsto di default dei mutuatari e, inoltre, scontandoli alla data pre-

sente con un tasso di attualizzazione che incorpora il rischio di controparte. Il Sottoscritto ha

inoltre verificato i calcoli e non ha rilievi da segnalare in merito all’applicazione delle formule

attuariali.”

Inoltre, all’esito della verifica dei singoli criteri e dell’ “analisi di sensitività”, il

Professionista rileva elementi sia di sottostima, sia di sovrastima dei rischi,

pervenendo alle seguenti conclusioni.

“SINTESI E CONCLUSIONI

La natura e la numerosità dei mutui sottostanti al Credito non sono state oggetto di verifica

da parte del Sottoscritto che quindi non può esprimere alcun giudizio in merito. A tal propo-

sito si fa tuttavia presente che ai fini della stima e quindi della determinazione dei flussi di

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cassa attesi va considerata la durata media residua dei mutui e non la loro durata originaria,

onde evitare di includere flussi già incassati e quindi estranei al valore attuale del Credito.

L’impianto metodologico utilizzato dal Liquidatore, consistente nel calcolare dapprima i

flussi attesi al netto dei default e delle surroghe e quindi nel procedere alla loro attualizza-

zione, appare a giudizio del Sottoscritto corretto.

Relativamente ai fattori impiegati nella stima si rileva osserva quanto segue:

• il tasso di sconto free risk è sovrastimato perché si basa su un orizzonte temporale

allineato alla durata originaria anziché a quella media e perché non tiene in conto la distri-

buzione temporale dei singoli flussi di cassa lungo tutto il periodo di durata del credito;

• la componente risk premium del tasso di attualizzazione è pure sovrastimata perché

rilevata in un periodo più sfavorevole in termini di percezione del rischio creditizio delle ban-

che nel mercato;

• il livello base del tasso di estinzione anticipata (CPR) stimato dal Liquidatore è co-

erente con le attuali dinamiche di mercato e non vi sono elementi tali da indurre a ipotizzare

per i mutui sottostanti al Credito oggetto di valutazione un andamento delle richieste di e-

stinzione anticipata diverso da quello medio di mercato;

• il tasso di default dei mutuatari previsto dal Liquidatore appare sottostimato alla

luce delle performance registrate dai mutui sottostanti al Credito nei primi cinque anni.

Lo Scrivente ritiene che non siano stati omessi fattori rilevanti nella stima del valore del Cre-

dito. Altri possibili fattori di rischio quali il rischio fiscale e legale non sono quantificabili.

Di seguito, è proposta una tabella di sintesi delle osservazioni mosse ai parametri adottati

dal Liquidatore, con l’avvertenza che non è logicamente corretto procedere ad una grossolana

sommatoria degli effetti delle osservazioni sul risultato valutativo.

Tabella 1: Sintesi osservazioni sui parametri adottati dal Liquidatore

PARAMETRO

STIMA BASE

DEL LIQUI-

DATORE

STIMA PESSI-

MISTICA DEL

LIQUIDATORE

OSSERVAZIONE

EFFETTO SUL-

LA VALUTA-

ZIONE

Base di calcolo 25 anni -

Riferimento alla durata

originaria anziché a

quella residua

Sovrastima

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Ancora, preme riportare il passo del parere che valuta gli effetti che possono

derivare da una applicazione più congrua del rischio default dei mutuatari, per

disporre di un ordine di riferimento dei margini di mutamento del valore del

credito (pur con le riserve espresse dal professionista sull’attendibilità di un

simile calcolo, in quanto comunque basato sui criteri utilizzati dalla stessa

Grassobbio 2 ai fini dell’analisi di sensitività). Si legge in proposito che: “(…) il

tasso di default pari all’1% stimato dal Liquidatore è incompatibile, in quanto troppo bas-

so, con la qualità evidenziata dai mutui sottostanti al Credito oggetto di valutazione. (…)

Può essere tuttavia utile richiamare che dai i risultati emersi nell’ambito dell’analisi di sensi-

tività effettuata dal Liquidatore, una variazione di mezzo punto percentuale (da 0,5%

all’1%, dall’1% all’1,5% e dall’1,5% al 2%) si traduce, a seconda del valore assunto al

tasso di estinzione anticipato, in una riduzione della stima del Credito variabile tra

500.000 euro e 900.000 euro”.

Infine, va anche riportato il passo del Consulente che rileva per una ipotetica

base di partenza di valore per il collocamento del credito: “Infine, con riferimento

all’analisi di sensitività contenuta nel Ricorso, il Sottoscritto condivide l’opportunità dello

svolgimento della stessa ma non concorda sull’impiego di valori discreti e sulla scelta di assu-

mere il più basso fra i valori che ne scaturiscono, laddove sarebbe stato preferibile impostare

un’analisi probabilistica ai fini dell’individuazione di un campo di variabilità all’interno del

quale assumere come valore di stima il limite inferiore dell’intervallo risultante dall’adozione

di un opportuno livello di confidenza”.

f)Il Commissario Giudiziale, alla luce del parere, non ritiene che si possano as-

sumere valutazioni sufficientemente certe per pervenire a conclusioni confor-

mi a quelle della società debitrice e dunque per confermare che, in termini

Tasso risk free 4% -

Riferimento all’ultima

scadenza anziché alla

duration

Sottostima

Premio al rischio di

controparte 3%-4% -

Superiore al dato cor-

rente Sottostima

Tasso di estinzione

anticipata (CPR) 5% 8% Nessuna osservazione -

Tasso di default dei

clienti (CDR) 1% 2%

Non coerente con di-

namica portafoglio Sovrastima

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prudenziali di fattibilità del realizzo di questo attivo, si possa assumere la stima

di € 15.000.000,00.

V’è infatti la segnalata incertezza, in particolare sul parametro del default dei

mutuatari, espressa dal Professionista.

Inoltre, la logica di prudente realizzo insita nella valutazione di fattibilità di un

piano sconta la circostanza - cui si è già fatto cenno – della scarsa liquidabilità

del bene, nel senso che, da un lato, non è possibile attendere l’incasso

dell’intero credito, stante la durata più che ventennale dei piani di ammorta-

mento dei mutui sottostanti il credito; dall’altro lato, la peculiarità dell’origine e

della composizione del credito stesso rendono il bene non agevolmente collo-

cabile (come viceversa si verifica per un bene fungibile e così circolabile quale

è, per esempio, un immobile). Peraltro, il mancato collocamento immediato

non impedirà che Grassobbio 2 stessa proceda direttamente, almeno in una

prima fase, all’incasso.

Il terzo profilo da considerare, derivante da quello appena visto, è l’assenza di

un mercato di riferimento che consenta di costruire una stima fondata su dati

storici; aspetto, questo, che non necessariamente può rivestire incidenza nega-

tiva ma che, sempre in logica prudenziale di procedura, induce il Commissario

Giudiziale a segnalare ai creditori una componente di imponderabilità della

stima.

E’ anche il caso di ricordare, d’altra parte, che l’impronta privatistica assunta

dal concordato, dopo la riforma, accentua, a fronte naturalmente di

un’adeguata informazione, la componente di rischio che, liberamente, il credi-

tore può assumere allorché sia chiamato a valutare il livello, più o meno eleva-

to, di fattibilità di un piano.

g)L’impatto fiscale derivante dalla cessione del credito, infine, è stato conside-

rato dalla debitrice, essendo stato iscritto un fondo imposte di € 4.000.000.

h)Per concludere, il Commissario Giudiziale non ritiene di concordare sul rea-

lizzo per € 15 milioni della posta più rilevante dell’attivo e, sempre sulla scorta

delle incertezze anche sul ribasso da assumersi prudentemente - pur

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nell’imponderabilità anche delle proprie valutazioni -, ne abbatte il valore per

una quota a forfait pari al 20%.

2.La nuova offerta di Avalon

a)L’altra voce rilevante considerata dal piano è rappresentata dalla nuova of-

ferta d’acquisto del ramo d’azienda di Grassobbio 2, formulata da Avalon.

Va rilevato, in primo luogo, che l’Attestatore aveva considerato, ai fini della

valutazione sulla fattibilità del piano, il credito derivante dall’offerta d’acquisto

originaria di Avalon, e così per € 300.000,00; mentre ora il piano fa leva su

un’offerta diversamente strutturata.

In primo luogo, pertanto, il Commissario Giudiziale ha verificato, per il caso

in cui non siano reperite altre offerte migliorative, l’impatto sull’onere concor-

datario della nuova offerta.

In questo senso, la Nuova offerta appare essere, in termini di corrispettivo of-

ferto, di molto migliorativa, stante l’importo stabilito in € 3.515.000,00, contro

gli originari € 300.000,00.

E’ tuttavia necessario – per poter equiparare le offerte succedutesi – tenere

conto del fatto che il suddetto corrispettivo di € 3.515.000,00 è rappresentato,

come si è visto, dalla rinuncia a far valere le ragioni in cui Avalon è subentrata

per aver effettuato il pagamento di debiti di Grassobbio 2 e da accolli liberatori

di taluni debiti, parte dei quali sono tuttavia chirografari, con conseguente in-

cidenza non piena del citato corrispettivo rispetto all’onere concordatario.

Più in particolare (sempre facendo integrale rinvio al testo della Nuova propo-

sta come allegato al presenta atto sub), lo stato passivo risulterà “sgravato” da:

(i) debiti maturati da Grassobbio 2 nei confronti di Avalon a fronte dei paga-

menti di debiti di esclusiva pertinenza di Grassobbio 2 effettuati da Avalon in

corso di contratto di affitto; a tali crediti, infatti, in caso di accettazione della

nuova Proposta, Avalon rinuncerà;

(ii) debiti maturati dalla Società nei confronti di terzi, tanto in via privilegiata

che chirografaria; in caso di accettazione della nuova proposta, infatti, Avalon

si accollerà tali debiti, con liberazione di Grassobbio 2.

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Avalon, in particolare, rinuncia a crediti per € 1.907.426,03, vantati in via privi-

legiata (da pagarsi quindi al 100%) e a crediti per € 551.151,48 vantati invece in

via chirografaria, da sottoporsi a falcidie concordataria.

b)Tenuto conto dell’irrevocabilità dell’offerta sino al 15 giugno 2010, il Com-

missario Giudiziale ha inoltre dato avvio a una procedura competitiva, con

messa a disposizione di una data room per l’analisi, da potenziali terzi interessati

all’acquisto, dei dati relativi ai beni e ai rapporti oggetto dell’offerta (a mezzo

del comunicato stampa e del disciplinare di cui all’allegato D).

c)Il beneficio derivante dal realizzo del ramo d’azienda è ritenuto peraltro cer-

to, stante l’irrevocabilità dell’offerta di Avalon, la quale accetterà (con

l’autorizzazione del Giudice delegato e il parere favorevole del Commissario

giudiziale) una proposta alternativa solo se migliorativa.

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CAP. XII – ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI AL VOTO E

CALCOLO DELLA MAGGIORANZA

1.L’accertamento del passivo nel Concordato Preventivo

Prima di analizzare le modalità utilizzate da questo Commissario nella redazio-

ne dell’elenco dei creditori ammessi al voto (con conseguente calcolo della

maggioranza) si ritiene doverosa una premessa relativa all’accertamento del

passivo nel Concordato Preventivo.

La riforma del concordato preventivo attuata con D.L. n. 35/2005 (applicabile

ratione temporis alla fattispecie del Concordato di Grassobbio 2) pur avendo pro-

fondamente mutato la disciplina dell’istituto non ha toccato gli artt. 171, 174,

175 e 176 L.F. ed ha, pertanto, lasciato fermo il sistema della verifica

dell’elenco dei creditori e dei debitori, della convocazione dei creditori, della

manifestazione del voto in un’apposita adunanza (nel cui contesto si discute

della proposta concordataria): il tutto con la possibilità dell’ammissione prov-

visoria dei crediti contestati e con calcolo dei voti pervenuti nei 20 giorni suc-

cessivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori.

Questo breve excursus normativo chiarisce che, anche attualmente, la verifica

dell’elenco dei creditori e dei debitori (e le eventuali rettifiche apportate dal

Commissario Giudiziale) assume, ai sensi dell’art. 171 I comma L.F. natura

amministrativa essendo la verifica e le rettifiche destinate solamente

all’individuazione dei soggetti aventi diritto al voto ai fini del calcolo

della maggioranza prevista per l’approvazione del concordato. Conse-

guentemente può, in conformità con la dottrina e la giurisprudenza in tema,

affermarsi che nel concordato preventivo (sia pur nel quadro riformato) non

sia prevista una verifica a carattere giurisdizionale destinata all’accertamento

dell’esistenza e della natura delle obbligazioni concorsuali. Da ciò consegue

che qualsiasi controversia di tale natura debba svolgersi in un giudizio ordina-

rio nel quale il creditore in contraddittorio con il debitore (ed anche con il Li-

quidatore Giudiziale nell’ipotesi di concordato preventivo per cessione dei be-

ni) possa far valere le proprie difese. Con il che si può affermare che il giudizio

di omologazione, pur determinando un vincolo in ordine al contenuto del pia-

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no presentato dal debitore ed approvato dai creditori, finisce per non com-

portare alcuna decisione sull’esistenza, entità e rango dei crediti.

E’ alla luce del corretto inquadramento della natura meramente amministrativa

delle verifiche e delle rettifiche del Commissario Giudiziale la doverosità (con

specifico riferimento all’elenco degli aventi diritti al voto di Grassobbio 2) del-

le seguenti precisazioni:

-l’iscrizione nel passivo privilegiato di una partita debitoria non implica il rico-

noscimento del diritto di prelazione;

-la mancata iscrizione nel passivo privilegiato non comporta la negazione del

diritto di privilegio eventualmente spettante;

-la quantificazione degli importi ai fini del voto in sede di adunanza esplica ef-

ficacia solo ed esclusivamente ai fini dell’adunanza stessa e non pregiudica

qualsivoglia ulteriore accertamento sul quantum;

-gli importi indicati nell’elenco possono essere oggetto di modifiche successive

in quanto non tutti i creditori hanno comunicato le loro risultanze contabili.

Ciò premesso veniamo all’elenco dei creditori ammessi al voto.

2.L’elenco dei creditori.

Dopo aver chiarito la valenza giuridica dell’elenco dei creditori nel precedente

paragrafo, è opportuno in questa sede evidenziare come l’elenco dei creditori,

costituente l’allegato G sia stato formato sulla scorta degli elementi indicati

nella situazione patrimoniale rettificata: il tutto dopo aver ricavato le opportu-

ne e necessarie informazioni dalla contabilità. Per una questione di assoluta

trasparenza si è ritenuto di specificare l’elenco dei creditori aventi diritto al vo-

to ed in calce quei creditori privilegiati / prededuttivi che fanno parte di una

categoria che a rigore non ha interesse ad esprimere il proprio voto in adunan-

za essendo la soddisfazione prevista nel piano concordatario pari al 100%.

Quanto, invece, al quantum di ciascun credito si è ritenuto, nella maggioranza

dei casi ed a livello prudenziale, di inserire quello risultante dalla contabilità

della società debitrice tenuto conto che (come già riferito in precedenza) tale

quantificazione ha incidenza solo sul voto e non pregiudica l’ammontare del

credito in altra sede. Va altresì doverosamente chiarito che il Commissario

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Giudiziale si è trovato nella condizione di dover verificare i crediti in un tempo

brevissimo essendo stato, come noto, modificato il piano concordatario in e-

poca recentissima. Benché, infatti, non sia mutata la struttura sostanziale della

proposta già formulata al ceto creditorio con il ricorso datato 8 Aprile 2009

(che prevedeva, così come tuttora prevede, una cessio bonorum con finalità inte-

gralmente liquidatorie dell’ente sociale) questo Commissario ha dovuto fron-

teggiare non solo i mutati valori riferibili all’attivo ma soprattutto quelli relativi

al passivo sociale.

3.Il calcolo della maggioranza.

L’importo dei crediti per i quali si propone l’ammissione al voto ammonta

complessivamente ad € 28.315.784,09 (creditori chirografari).

L’importo complessivo dei crediti di cui all’allegato G (ed in particolare per i

crediti chirografari) risulta difforme in eccesso rispetto a quella del piano inte-

grato / modificato in data 3 maggio 2010 poiché questo Commissario ai soli

fini del voto ha ritenuto di inserire nell’elenco, da un lato, tutti i creditori chi-

rografari i cui crediti sono stati oggetto dell’impegno di accollo da parte di A-

valon nella Nuova Proposta di acquisto di ramo d’azienda datata 13 Aprile

2010, dall’altro lato indicando Avalon quale creditrice al chirografo e/o al pri-

vilegio in via di surroga laddove questo Commissario ha accertato l’avvenuto

effettuato pagamento di tali debiti (di competenza di Grassobbio 2) da parte

dell’affittuaria: il tutto per tener conto del fatto che, alla data dell’adunanza, la

proposta Avalon non sarà stata accettata senza che, quindi, spieghino già effet-

to le rinunce e gli accolli di Avalon.

Trattandosi di una proposta di concordato (così come modificata / integrata)

senza suddivisioni in classi dei creditori questa risulterà approvata se riporterà

il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti

ammessi al voto. Pertanto considerato che il totale dei crediti chirografari am-

messi al voto è di € 28.315.784,09 la maggioranza dei crediti ammessi al voto è,

conseguentemente, fissata in € 14.157.892,05.

UN’ULTIMA DOVEROSA ANNOTAZIONE PER I CREDITORI

AMMESSI AL VOTO.

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Tenuto conto che Grassobbio 2 ha ritenuto di depositare c/o la Cancelleria del Tribunale di

Bergamo solo in data 3 Maggio 2010 un atto modificativo ed integrativo del pi-

ano risulta evidente che SOLO SUL PIANO CONCORATARIO COSÌ

COME INTEGRATO E MODIFICATO POTRÀ ESSERE ESPRESSO

UN VOTO DA CONSIDERARSI VALIDO ED EFFICACE.

Tutti i voti precedentemente espressi (anche quelli relativi al rinvio dell’adunanza per il 10

maggio 2010) dovranno, pertanto, considerarsi come non validamente espressi: con la conse-

guenza che NEL CALCOLO DELLE MAGGIORANZE VERRANNO

PRESI IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I VOTI ESPRESSI

IN SEDE DI ADUNANZA DEL 10 MAGGIO 2010 ED I VOTI DATI

PER LETTERA O TELEGRAMMA PERVENUTI PRESSO LA

CANCELLERIA FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI BERGA-

MO NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI (30 MAGGIO 2010).

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CAP. XIII – VALUTAZIONI FINALI IN ORDINE ALLA FATTIBI-

LITA’ DEL PIANO PROPOSTO DALLA DEBITRICE E ALLA

CONVENIENZA DEL CONCORDATO RISPETTO ALL’IPOTESI

DI DECLARATORIA DI FALLIMENTO

1.La fattibilità del piano

a) Viste tutte le considerazioni che precedono, per quanto riguarda la fattibilità

del piano (che come è noto non annovera garanzie per la sua realizzazione), il

Commissario Giudiziale ritiene che il piano liquidatorio sia nel suo complesso

realizzabile, ma con scostamenti in negativo delle percentuali di riparto – che si

vedranno poi – in ragione dell’abbattimento nella misura del 20% del credito

per rate di commissione amministrativa, stimato dalla ricorrente in €

15.000.000,00 e dal Commissario giudiziale in € 12.000.000,00.

In particolare, con specifico riferimento all’attivo rappresentato dal suddetto

credito, la stima di € 15.000.000,00 appare discutibile in ordine al rischio di de-

fault dei mutuatari e, d’altra parte, il Commissario segnala che la stima formula-

ta dalla debitrice troverà conferma solo ove si realizzino entrambe le seguenti

condizioni:

(i) la concreta possibilità di collocare il credito presso terzi (a mezzo della

procedura competitiva autorizzata dal Giudice Delegato);

(ii) il collocamento del credito ad un valore che muova dalle stesse assunzioni

della debitrice, in termini di metodo e parametri, o con scostamenti, in termini

di sovrastima o sottostima dei parametri che, all’esito, non mutino il risultato

finale.

I creditori possono peraltro assumere la componente di alea insita nella sopra

vista valutazione di insieme del Commissario Giudiziale per l’oggettiva impon-

derabilità delle prospettive e delle condizioni di cessione del bene che, traspo-

ste nel criterio di procedura di prudente realizzo, conduce al giudizio ora visto

di abbattimento della stima nella misura del 20%.

Si è anche detto della rettifica del debito di Grassobbio 2 nei confronti di Me-

liorbanca, da attestare, secondo il Commissario, a € 16.433.396,00, contro €

13.858.295,00.

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2.Le diverse percentuali di riparto che si prospettano

Sulla base delle rettifiche del Commissario, si prospettano le seguenti diverse

percentuali di riparto:

(i)tenendo ferma l’offerta di Avalon, rettificati gli attivi e i passivi, la percentu-

ale di riparto prevista a favore dei creditori chirografari scende dal 40% al

31%, sempre con riconoscimento del 100% a favore dei creditori privilegiati e

in prededuzione;

(ii)escludendo, invece, l’accettazione della proposta di Avalon, in un contesto

di mancate offerte migliorative da parte di terzi per l’acquisto del ramo

d’azienda, rettificati gli attivi e i passivi, la percentuale di riparto prevista a fa-

vore dei creditori chirografari scende dal 40% al 24,2%, sempre con ricono-

scimento del 100% a favore dei creditori privilegiati e in prededuzione.

In entrambi i casi viene significativamente ridotto il surplus di attivo che, nel

(nuovo) piano ammontava a € 1.759.102,00, riducendosi nelle due predette i-

potesi a circa € 300.000,00.

3.La convenienza della proposta di concordato rispetto alle alternative

a) La valutazione del Commissario rispetto all’effettiva fattibilità del piano

proposto ai creditori prescinde in toto – nel nuovo impianto del diritto falli-

mentare riformato – dal giudizio di convenienza dell’opzione per il concordato

preventivo rispetto alle alternative e, in particolare, rispetto al fallimento di

Grassobbio 222.

In merito alla convenienza, vanno svolte due considerazioni dal peso diverso.

La prima è di ordine concreto e anche ben determinabile negli effetti, trovando

fondamento nella (recente) offerta d’acquisto di azienda formulata da Avalon

S.p.a., che già detiene l’azienda in affitto.

L’offerta non è subordinata all’omologazione del concordato ma l’accettazione

deve comunque provenire, entro il termine del 15 giugno 2010, dalla società in

quanto ammessa alla procedura (debitamente autorizzata dal Giudice Delegato

                                                            22 Potrebbe infatti aversi il caso di un piano ritenuto fattibile dal Commissario, ma non con-veniente rispetto al fallimento o – come nel caso che ci occupa – un piano rettificato dal Commissario che prevede una riduzione delle percentuali, comunque più conveniente dell’alternativa fallimentare.

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ex art. 167 LF, previo parere favorevole del Commissario Giudiziale); inoltre,

nel contesto della nuova proposta, figura la seguente clausola: “in caso di ammis-

sione di Grassobbio 2 al fallimento o ad una qualsiasi procedura concorsuale diversa dalla

procedura di concordato preventivo, la Proposta diventerà liberamente ed immediatamente re-

vocabile da parte di Avalon”.

In caso di fallimento, dunque, verrebbe a caducarsi la prospettiva della vendita

del ramo d’azienda ad Avalon e, d’altra parte, il recupero dei benefici che deri-

verebbero dalla suddetta vendita sono possibili solo se, nell’ambito della pro-

cedura competitiva in corso, perverrà alla procedura un’offerta migliorativa,

allo stato non acquisita.

Si reputa quindi più conveniente l’ipotesi del concordato, tenuto conto che,

venendo meno l’offerta di Avalon, la percentuale di riparto a favore dei credi-

tori chirografari (in base agli attivi e passivi rettificati dal Commissario) scende-

rebbe dal 31% al 24%, e ciò sia a causa del venir meno degli accolli di debiti da

parte di Avalon S.p.a. sia della necessità di computare tra i creditori la stessa

Avalon per i pagamenti effettuati in regime di affitto d’azienda.

La seconda considerazione attiene alla valutazione delle eventuali azioni revo-

catorie e dell’azione di responsabilità, che potrebbero esperirsi in sede falli-

mentare e non di concordato preventivo.

L’analisi dei rapporti della società con i soggetti che hanno percepito pagamen-

ti non ha portato il Commissario Giudiziale a riscontrare concrete prospettive

rispetto a revocatorie.

Per quanto riguarda infine la condotta degli amministratori, non appare al

Commissario prudente affidare il giudizio di convenienza o meno della propo-

sta concordataria in funzione delle prospettive di successo di un’ipotetica azio-

ne di responsabilità.

Bergamo, 6 maggio 2010

Il Commissario Giudiziale

Avv. Antonio Granelli

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Allegati:

A)Relazione del Commissario Giudiziale;

B)Istanza 3 Dicembre 2009;

C)Note informative del Commissario Giudiziale;

D)Disciplinare;

E)Parere prof. Comana;

F)Procedura competitiva per vendita ramo d’azienda;

G)Elenco creditori.