studio_mantovani_scaini - crisi d'impresa

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Prevenzione e previsione delle situazioni di crisi aziendale Procedure di salvaguardia dell’impresa Procedure di salvaguardia dell’impresa Gli accordi di ristrutturazione A cura di Andrea Scaini Forum Day Progesa 01 Dicembre 2010

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Page 1: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

Prevenzione e previsione delle situazioni di crisi aziendale

Procedure di salvaguardia dell’impresaProcedure di salvaguardia dell’impresa

Gli accordi di ristrutturazione

A cura di Andrea Scaini

Forum Day Progesa 01 Dicembre 2010

Page 2: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

Quadro operativo di Quadro operativo di riferimentoriferimento

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riferimentoriferimento(riferimento anche al documento emanato dal CNDCEC nel Marzo 2009)

Page 3: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

Contesto macro economicoContesto macro economico

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Contesto macro economicoContesto macro economico

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Contesto macro economicoContesto macro economico

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Contesto macro economicoContesto macro economico

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Page 7: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

Contesto macro economicoContesto macro economicoEffetto Basilea 2 e 3

�� ChiarezzaChiarezza sullasulla impresaimpresa eded ilil suosuo businessbusiness planplan:: importanza fondamentale delleanalisi interne aziendali

�� ChiarezzaChiarezza sullesulle finalitàfinalità deldel finanziamentofinanziamento e scelta adeguata e programmata degli

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�� ChiarezzaChiarezza sullesulle finalitàfinalità deldel finanziamentofinanziamento e scelta adeguata e programmata deglistrumenti finanziari

�� DimostrataDimostrata capacitàcapacità didi rimborsorimborso deldel prestitoprestito o affidamento attraverso la stesuradi rendicontirendiconti finanziarifinanziari aa tenderetendere inin funzionefunzione dell’evoluzionedell’evoluzione deldel businessbusiness planplan

�� IlIl capitalecapitale investitoinvestito dall’imprenditore e dai soci quale elemento corroborante di unpiano organizzato e adeguatamente costruito per non vanificarne l’efficacia

�� LeLe garanziegaranzie per la mitigazione del rischio: ilil ruoloruolo cheche avrebberoavrebbero potutopotuto rivestirerivestire iiConfidiConfidi ee gligli errorierrori strategicistrategici dell’interodell’intero sistemasistema deidei rapportirapporti Banche/ConfidiBanche/Confidi

Page 8: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

Contesto macro economicoContesto macro economico

� Cambiamento del rapporto banca impresa

� Cambiamento della valutazione del merito creditizio

� Giudizio di affidabilità basato su elementi oggettivi

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� Elevata importanza dei dati qualitativi

� Elevata importanza della valutazione della struttura finanziaria

� Elevata importanza delle modalità di presentazione dei dati al sistema creditizio ed alle banche

� Attribuzione di un rating basato su un processo complesso ed esclusivamente di natura ANDAMENTALEANDAMENTALE

Page 9: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

Contesto macro economicoContesto macro economicoEffetto Basilea 2 e 3

� Differenziazione profonda tra imprese dello stesso settore e alterazionedella concorrenza a parità di strutture produttive

� Imprese con rating scarsidifficoltà ad ottenere credito

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difficoltà ad ottenere creditoincremento del costo dei finanziamentinecessità di riequilibrio della struttura patrimoniale finanziaria

� Impresa con rating buonimaggiore offerta di servizi finanziariminore costo dei finanziamenti e minori oneri a bilancioserena gestione delle politiche produttive e commerciali

Page 10: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

Contesto macro economicoContesto macro economico

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Page 11: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

NegativeNegative pledgepledge ee CovenantsCovenantsla Consob richiede le informazioni su negative pledge e covenants, dei quali la guida, opportunamente,

Nuova TerminologiaNuova TerminologiaDocumento CNDCEC Marzo 2009

Documento OIC Guida Operativa ai Bilanci IAS

PastPast duedue oo pastpast duedue backlogbacklogLetteralmente significa arretrati per crediti o debiti scaduti. Definisce una posizione, un anticipazione, un prestito, un anticipo crediti, un anticipo import scaduto e non onorato nei termini dal soggetto affidato. Gli attuali termini per definire il soggetto bancariamente critico sono 180 giorni che con Basilea 3 passeranno a 90 con una conseguente accelerazione sul degrado delle posizioni di rating delle aziende interessate

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la Consob richiede le informazioni su negative pledge e covenants, dei quali la guida, opportunamente,fornisce le definizioni, generalmente non conosciute. I covenants sono clausole contrattuali, dal cui rispettodipende la continuazione del finanziamento. Tali clausole sono spesso legate a indici di bilancio o a risultatiaziendali che, se non sono soddisfatti, rendono il finanziamento immediatamente rimborsabile. I negativepledge sono accordi con cui un soggetto - a cui è stato erogato un prestito - si impegna a mantenere undeterminato comportamento (ad esempio, a non dare in pegno determinati beni).

PariPari passupassuÈ una clausola tramite la quale il debitore attesta che le obbligazioni contratte verso il mutuante, in rapportoal rimborso del prestito e alle garanzie concesse, pongono quest'ultimo in una posizione di parità neiconfronti degli altri creditori dello stesso borrower (soggetto al quale viene concesso il prestito)

Page 12: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

Quadro normativo di riferimento

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riferimento(le prescrizioni civilistiche per la stesura dei documenti aziendali:

Bilancio, Relazione sulla gestione e compiti dei revisoriArt. 2428 C.c. e art. 14 Dlgs. 39 del 2010)

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RELAZIONE SULLA GESTIONERELAZIONE SULLA GESTIONELE NOVITA’ DAL BILANCIO RELATIVO AL 2008

� Modifiche Dlgs. 32 del 2007 –

Art. 2428 - (Relazione sulla gestione)

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenentecontenenteun'analisiun'analisi fedele,fedele, equilibrataequilibrata eded esaurienteesauriente delladella situazionesituazione delladella societàsocietà eedell'andamentodell'andamento ee deldel risultatorisultato delladella gestionegestione nelnel suosuo complessocomplesso ee neinei varivari settorisettori inin cuicuidell'andamentodell'andamento ee deldel risultatorisultato delladella gestionegestione nelnel suosuo complessocomplesso ee neinei varivari settorisettori inin cuicuiessaessa haha operatooperato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, airicavi e agli investimenti, nonchénonché unauna descrizionedescrizione deidei principaliprincipali rischirischi ee incertezzeincertezze cuicui lalasocietàsocietà èè espostaesposta

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari dellasocietà e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della societàe dell'andamento e del risultato della sua gestione, gligli indicatoriindicatori didi risultatorisultato finanziarifinanziari e,e,sese deldel caso,caso, quelliquelli nonnon finanziarifinanziari pertinenti all'attività specifica della società,comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, oveopportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

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RELAZIONE SULLA GESTIONERELAZIONE SULLA GESTIONE

LE NUOVE PARTI QUALIFICANTI

Riflessioni sul I comma dell’art. 2428 C.c.

la Relazione devegarantire un quadro fedele necessario alla comprensionecomprensione delladella dinamicadinamica aziendaleaziendale inin ununambitoambito didi osservazioneosservazione ancheanche prospettico,prospettico, perper favorirefavorire lala correttacorretta formulazioneformulazione didi

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ambitoambito didi osservazioneosservazione ancheanche prospettico,prospettico, perper favorirefavorire lala correttacorretta formulazioneformulazione didiprevisioniprevisioni sullasulla situazionesituazione delladella societàsocietà ee sullosullo svolgimentosvolgimento (andamento)(andamento) delladella gestionegestione;;non consente una standardizzazione dei contenuti, poiché occorre valutare la specificarealtà osservata per agevolare l’appuramento della “situazione della società”.

Analisi per macro aree: assetto istituzionale, organizzativo e produttivo della società –strategie competitive e funzionali e connessi risultati – fatti di rilievo mediante una analisiRetrospettivaRetrospettiva (dati ultimi tre esercizi) – ConcomitanteConcomitante (performances con benchmark suicompetitors) – FuturaFutura (strategie e piani che si intendono attuare)

Le informazioni devono avere natura FinanziariaFinanziaria (relazioni tra fabbisogni e lorocopertura) – PatrimonialePatrimoniale (relazioni tra fonti ed impieghi) – EconomicaEconomica (condizioni diredditività)

Page 15: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

RELAZIONE SULLA GESTIONERELAZIONE SULLA GESTIONE

LE NUOVE PARTI QUALIFICANTI

Nuovo contenuto della relazione sulla gestione

Pur senza perdere il connotato di “documento di parte”, in quanto espressiva della vision

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Pur senza perdere il connotato di “documento di parte”, in quanto espressiva della visiondell’organo esecutivo, devedeve essereessere idoneaidonea aa fornirefornire unun quadroquadro informativoinformativo completo,completo, attoattoaa rappresentarerappresentare inin manieramaniera esaustivaesaustiva l’evolversil’evolversi delladella situazionesituazione aziendaleaziendale..

La Relazione non deve limitarsi ad una mera enunciazione dei fatti ma, al contrario, devecompierecompiere un’investigazioneun’investigazione puntualepuntuale eded obiettivaobiettiva delladella realtàrealtà dell’impresa,dell’impresa, calibrandolacalibrandolafunzionalmentefunzionalmente inin considerazioneconsiderazione delledelle esigenzeesigenze informativeinformative deglidegli stakeholdersstakeholders..

Alla luce delle nuove disposizioni, l’articolo in commento pare assumere carattere dinorma imperativa; la Relazione medesima viene eretta a ““documentodocumento didi autoauto--analisianalisi”” ingrado, cioè, di fornire tutti quegli strumenti e quei dati necessari per un correttoappuramento dell’operatività aziendale.

Page 16: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

NOTA INTEGRATIVA EX ART. 2427 C.C.NOTA INTEGRATIVA EX ART. 2427 C.C.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

OBBLIGATORIETÀ DELLA STESURA DEL RENDICONTO FINANZIARIO

La presentazione nella nota integrativa, nella forma di prospetto, del rendiconto finanziarioLa presentazione nella nota integrativa, nella forma di prospetto, del rendiconto finanziarioche espone le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenutenell'esercizio, in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi, è di, è di

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nell'esercizio, in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi, è di, è diparticolare importanza in considerazione della rilevanza delle informazioni fornite.particolare importanza in considerazione della rilevanza delle informazioni fornite. Tale prospettoconsente di riassumere le informazioni già richieste dalla vigente legislazione in modosintetico ma organico ed atto a fornire informazioni di natura finanziaria altrimenti non ottenibilidallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo statoattuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio,tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assumefinanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assumelimitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni.dimensioni.

Page 17: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

RELAZIONI REVISORIRELAZIONI REVISORI

LE NOVITA’ DEL DECRETO ATTUATIVO

� Abrogazione 2409 ter–

Art. 14 del Dlgs. 39 del 2010

La relazione redatta in conformità ai principi di cui all’art. 11 (sono i principi di revisionenazionali ed internazionali ISA tradotti) comprende:a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposto a revisione e ilquadro delle regole di redazione applicate dalla società;quadro delle regole di redazione applicate dalla società;b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi direvisione osservati;c) unun giudiziogiudizio sulsul bilanciobilancio cheche indicaindica chiaramentechiaramente sese questoquesto èè conformeconforme allealle normenorme cheche nenedisciplinanodisciplinano lala redazioneredazione ee sese rappresentarappresenta inin modomodo veritieroveritiero ee correttocorretto lala situazionesituazione patrimonialepatrimonialeee finanziariafinanziaria ee ilil risultatorisultato economicoeconomico dell'eserciziodell'esercizio;;d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari delbilancio, senza che essi costituiscano rilievi;e) unun giudiziogiudizio sullasulla coerenzacoerenza delladella relazionerelazione sullasulla gestionegestione concon ilil bilanciobilancio..Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasciuna dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, lala relazionerelazione illustraillustra analiticamenteanaliticamente iimotivimotivi delladella decisionedecisione.

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Page 18: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

Avviso Comune per la c.d. “moratoriaAvviso Comune per la c.d. “moratoria

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Page 19: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

Avviso Comune per la c.d. “moratoriaAvviso Comune per la c.d. “moratoria

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Page 20: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

La determinazione della sussistenza dei requisiti della sussistenza dei requisiti della

continuità aziendale continuità aziendale quale

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continuità aziendale continuità aziendale quale elemento centrale

Vedi anche Documento del 25 Maggio 2010 UGDCEC

Page 21: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

COLLEGAMENTO TRA PRINCIPIO 570 E NORMATIVA

(ART. 2423 BIS N. 1 C.c.)(ART. 2423 BIS N. 1 C.c.)

CRITERIO DEL GOING CONCERN QUALE ELEMENTO GUIDA

FONDAMENTALE PER LA STESURA DEL BILANCIO

(DOCUMENTO OIC. N. 5)(DOCUMENTO OIC. N. 5)

INESISTENZA DELLA CONTINUITA’ GENERA BILANCIO CON GENERA BILANCIO CON

CRITERI DA ART. 2490 C.c. (CRITERI CRITERI DA ART. 2490 C.c. (CRITERI DIDI LIQUIDAZIONE) LIQUIDAZIONE)

((ARTTARTT. 2485 E 2486 C.c.). 2485 E 2486 C.c.)

AMMINISTRATORI DEVONO ACCERTARE SENZA INDUGIO IL AMMINISTRATORI DEVONO ACCERTARE SENZA INDUGIO IL

VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI PER LO SCIOGLIMENTO DELLA VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI PER LO SCIOGLIMENTO DELLA

SOCIETA’ E, IN CASO SOCIETA’ E, IN CASO DIDI LORO OMISSIONI DEVONO LORO OMISSIONI DEVONO

PROVVEDERE I SINDACIPROVVEDERE I SINDACI21

Page 22: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

RESPONSABILITA’ DELL’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

RESPONSABILITA’ PRIMARIARESPONSABILITA’ PRIMARIA

ORGANO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE IN QUANTO FUNZIONE

NON DELEGABILE EX ARTT. 2381, 2392 E 1176 II c. C.c.

CORRESPONSABILITA’CORRESPONSABILITA’CORRESPONSABILITA’CORRESPONSABILITA’

COLLEGIO SINDACALE E REVISORI COLLEGIO SINDACALE E REVISORI QUALE LORO FUNZIONE

SPECIFICA EX ARTT. 2403, 2407 II c. C.c. e art. 14 Dlgs 39/2010.

MOMENTO DELL’ACCERTAMENTOMOMENTO DELL’ACCERTAMENTO

SICURAMENTE NEL CORSO DELLE VERIFICHE E VALUTAZIONI

CONNESSE ALLA STESURA DEL BILANCIO, MA ANCHE IN MA ANCHE IN

CORSO CORSO D’ANNOD’ANNO AI SENSI DELL’ART. 2485 E 2486 C.c.

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Page 23: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

CONCETTO DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE

GIUDIZIO IN UN DATO MOMENTO SULL’ESITO FUTURO DI EVENTI

E CIRCOSTANZE PER LORO NATURA INCERTI VERIFICANDO VERIFICANDO

ALCUNI FATTORI CHIAVE DELL’AZIENDAALCUNI FATTORI CHIAVE DELL’AZIENDA

INDICATORI FINANZIARI INDICATORI FINANZIARI CHE EVIDENZIANO LA PROGRESSIVA INDICATORI FINANZIARI INDICATORI FINANZIARI CHE EVIDENZIANO LA PROGRESSIVA

INCAPACITA’ A FAR FRONTE AGLI IMPEGNI E IL VENIRE MENO

DEL SOSTEGNO DA PARTE DEL SISTEMA CREDITIZIO

ALTRI INDICATORI GESTIONALI ALTRI INDICATORI GESTIONALI CHE EVIDENZINO DIFFICOLTA’ A

PROSEGUIRE UTILMENTE NELLA GESTIONE O EVENTI CHE

POSSANO ARRECARE DANNI RILEVANTI ALLA SOLIDITA’

AZIENDALE

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Page 24: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MODALITA’ PER ANALISI DEI RISCHI (RELAZIONE CNDCEC DEL

14 GENNAIO 2009 SULLA NUOVA RELAZIONE SULLA GESTIONE)

COMPRENDERE IL CONTESTO IN CUI SI OPERA, IDENTIFICARE E IL CONTESTO IN CUI SI OPERA, IDENTIFICARE E

VALUTARE I RISCHI, INDIVIDUARE LE AZIONI VALUTARE I RISCHI, INDIVIDUARE LE AZIONI DIDI MITIGAZIONEMITIGAZIONEVALUTARE I RISCHI, INDIVIDUARE LE AZIONI VALUTARE I RISCHI, INDIVIDUARE LE AZIONI DIDI MITIGAZIONEMITIGAZIONE

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Page 25: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI STADI DELLA CRISI CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI STADI DELLA CRISI (VEDI

DOCUMENTO CNDCEC DICEMBRE 2009 (INF. 14/2010) E

QUALIFICAZIONE DELLO SQUILIBRIO RISCONTRATOQUALIFICAZIONE DELLO SQUILIBRIO RISCONTRATO

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Page 26: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RICONOSCIBILITA’ DEI FATTORI RICONOSCIBILITA’ DEI FATTORI DIDI CRISI CRISI (VEDI DOCUMENTO

CNDCEC DICEMBRE 2009 (INF. 14/2010)

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Page 27: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

ANALISIANALISI SWOTSWOTè uno strumento di pianificazione strategica usata per valutare i punti di forza ((StrengthsStrengths),), debolezza((WeaknessesWeaknesses),), le opportunità ((OpportunitiesOpportunities)) e le minacce ((ThreatsThreats)) di un progetto o in un'impresa o in ognialtra situazione in cui un'organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere unobiettivo.

SWOT-

analysis

Analisi Interna

Forze Debolezze

AUTOANALISI DELLA AZIENDA (VEDI DOCUMENTO CNDCEC DICEMBRE 2009 (INF. 14/2010)

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analysis Forze Debolezze

A

n

a

l

i

s

i

E

s

t

e

r

n

a

Opportunità

Strategie S-O:

Sviluppare nuove

metodologie in grado

di sfruttare i punti di

forza dell'azienda.

Strategie W-O:

Eliminare le

debolezze per attivare

nuove opportunità.

Minacce

Strategie S-T:

Sfruttare i punti di

forza per difendersi

dalle minacce.

Strategie W-T:

Individuare piani di

difesa per evitare che

le minacce esterne acuiscano i

punti di debolezza.

Page 28: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

UtilizzoUtilizzo delledelle matricimatriciMetodo per l’identificazione e lo studio del posizionamento ssul mercato dei vari prodotti o settori aziendali,richiamato anche per l’evidenziazione dei rischi e delle relative azioni di prevenzione anche dallo Studio delCNDCEC del Dicembre 2009 sul ruolo del Professionista in periodo di crisi aziendale

AUTOANALISI DELLA AZIENDA (VEDI DOCUMENTO CNDCEC DICEMBRE 2009 (INF. 14/2010)

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Page 29: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

UtilizzoUtilizzo delledelle matricimatrici

AUTOANALISI DELLA AZIENDA (VEDI DOCUMENTO CNDCEC DICEMBRE 2009 (INF. 14/2010)

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Page 30: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI INDAGINE IN PERIODO DI CRISI

L’ANALISI DEI FLUSSI L’ANALISI DEI FLUSSI DIDI CASSA E’ DIVENTATO IL FATTORE PIU’ CASSA E’ DIVENTATO IL FATTORE PIU’

SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO AI FINI DEI PRESUPPOSTI DELLA CONTINUITA’

AZIENDALE E COMPORTA LA VALUTAZIONE DI

L’EVOLUZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DELL’AZIENDA L’EVOLUZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DELL’AZIENDA

ATTRAVERSO L’ESAME DELLA CENTRALE DEI RISCHI, DEI

MODELLI ABI REV E DEI RATING BANCARI ATTRIBUITI30

Page 31: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO

ESAME EVOLUTIVO DELLA CENTRALE DEI RISCHI ESAME EVOLUTIVO DELLA CENTRALE DEI RISCHI PER METTERE

IN EVIDENZA SCONFINAMENTI E PROPORZIONE TRA

ACCORDATO ED UTILIZZATO E TRA ACORDATO E REALI

FABBISOGNI

ESAME DEI MODELLI ABI REV ESAME DEI MODELLI ABI REV PER EVIDENZIARE PERDITE DA

DERIVATI, GARANZIE PRESTATE, GARANZIE CONCESSE E

CONSEGUENTE PESO DELLE STESSE SUL GIUDIZIO DI RATING

ESAME CRITICO TRA LA CENTRALE DEI RISCHI E RISULTANZE ESAME CRITICO TRA LA CENTRALE DEI RISCHI E RISULTANZE

CONTABILI CONTABILI PER EVIDENZIARE ANOMALIE E PER VERIFICARE LA

CORRETTA STRUTTURA FINANZIARIA AZIENDALE TRA BREVE,

MEDIO TERMINE E TIPOLOGIA DEI RISCHI DEI FIDI

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Page 32: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO

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Page 33: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

CONCLUSIONI DELLA REVISIONE

PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA’ INAPPROPRIATO

REDAZIONE DEL BILANCIO CON CRITERI ALTERNATIVI REDAZIONE DEL BILANCIO CON CRITERI ALTERNATIVI DA PARTE

DEGLI AMMINISTRATORI (VEDASI CRITERI DI LIQUIDAZIONE EX

ART. 2490 C.c.)ART. 2490 C.c.)

IN CASO DI RIFIUTO DELLA DIREZIONE GIUDIZIO NEGATIVO ED GIUDIZIO NEGATIVO ED

EVIDENZA DELLA LIMITAZIONE AL LAVORO EVIDENZA DELLA LIMITAZIONE AL LAVORO DIDI REVISIONE SENZA REVISIONE SENZA

OBBLIGO OBBLIGO DIDI REDIGERE IL BILANCIO CON CRITERI ALTERNATIVI REDIGERE IL BILANCIO CON CRITERI ALTERNATIVI

DA PARTE DEL REVISOREDA PARTE DEL REVISORE

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Page 34: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

La gestione della crisiLa gestione della crisiNuovi strumenti normativi: opportunità a

disposizione da cogliere tempestivamente

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disposizione da cogliere tempestivamente

Page 35: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

BASE DELLE VALUTAZIONI BASE DELLE VALUTAZIONI DELLO STATO DI CRISI

CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI STADI DELLA CRISI CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI STADI DELLA CRISI E

QUALIFICAZIONE DELLO SQUILIBRIO RISCONTRATO

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Page 36: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

L’ART. 67 DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Erogazione di nuova finanza e piani industriali asseverati

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore

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d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitorepurche' posti in essere inin esecuzioneesecuzione didi unun pianopiano cheche appaiaappaiaidoneoidoneo aa consentireconsentire ilil risanamentorisanamento delladella esposizioneesposizione debitoriadebitoriadell'impresadell'impresa ee adad assicurareassicurare ilil riequilibrioriequilibrio delladella suasua situazionesituazionefinanziariafinanziaria ee lala cuicui ragionevolezzaragionevolezza siasia attestataattestata da unprofessionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbiai requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile;

Page 37: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

L’ ART. 161 DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Richiesta di concordato preventivoLa domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso,sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; iltrasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai finidella individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

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Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori, conl'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

IlIl pianopiano ee lala documentazionedocumentazione didi cuicui aiai commicommi precedentiprecedenti devonodevono essereessere accompagnatiaccompagnati dalladallarelazionerelazione didi unun professionistaprofessionista inin possessopossesso deidei requisitirequisiti didi cuicui all'artall'art.. 6767,, terzoterzo comma,comma, letteralettera d),d), checheattestiattesti lala veridicita'veridicita' deidei datidati aziendaliaziendali ee lala fattibilita'fattibilita' deldel pianopiano medesimomedesimo..

Page 38: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

L’ ART. 182 bis DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Accordi di ristrutturazione dei debiti

L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la

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L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando ladocumentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di unaccordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditorirappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti,unitamenteunitamente adad unauna relazionerelazione redattaredatta dada unun professionistaprofessionista ininpossessopossesso deidei requisitirequisiti didi cuicui all'articoloall'articolo 6767,, terzoterzo comma,comma, letteralettera d)d)sull'sull'attuabilitaattuabilita'' dell'accordodell'accordo stesso,stesso, concon particolareparticolare riferimentoriferimento allaallasuasua idoneita'idoneita' adad assicurareassicurare ilil regolareregolare pagamentopagamento deidei creditoricreditori

estraneiestranei..

Page 39: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

Strumenti normativi per Strumenti normativi per la gestione della crisila gestione della crisi

Art. 67 III comma lettera d) Legge FallimentareNon revocabilità degli atti, pagamenti e garanzie sui beni del debitore posti in essere in esecuzione di un c.d. “piano asseverato” –

GESTIONE DELLO SQUILIBRIO TEMPORANEO ATTRAVERSO L’EROGAZIONE PROTETTA GESTIONE DELLO SQUILIBRIO TEMPORANEO ATTRAVERSO L’EROGAZIONE PROTETTA DIDI NUOVA FINANZANUOVA FINANZA

Artt. 160, 161 e 182 bis Legge Fallimentare,

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Artt. 160, 161 e 182 bis Legge Fallimentare, Concordato ed accordo di ristrutturazione del debito quali strumenti di salvaguardia dell’integrità della prosecuzione della azienda di ispirazione ex Chapter Eleven USA –

GESTIONE DELLO SQUILIBRIO PRONUNCIATO MEDIANTE CREAZIONE GESTIONE DELLO SQUILIBRIO PRONUNCIATO MEDIANTE CREAZIONE DIDI UNA UNA MORATORIA DELL’INDEBITAMENTO PREGRESSO O MORATORIA DELL’INDEBITAMENTO PREGRESSO O DIDI UNA MORATORIA CON PARZIALE UNA MORATORIA CON PARZIALE STRALCIO DELL’INDEBITAMENTO PREGRESSOSTRALCIO DELL’INDEBITAMENTO PREGRESSO

ChapterChapter 1111 USAUSA

Quando si parla di chapter 11 si fa riferimento alla procedura prevista dal capitolo 11 del Bankruptcy Codestatunitense (equivalente alla nostra legge fallimentare), finalizzata alla soluzione della crisi dell'impresa attraversoun piano di riorganizzazione. Il chapter 11 è volto infatti al soddisfacimento dei creditori, ma contemporaneamentealla conservazione dell'attività dell'impresa in crisi.

Page 40: Studio_Mantovani_Scaini - Crisi d'impresa

LA TIPOLOGIA DEI PIANI E DELLE CERTIFICAZIONI

Il piano in tutti e tre le situazioni è

un business un business planplan pluriennale pluriennale che deve mettere in evidenza l’adeguatezza dei flussi

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che deve mettere in evidenza l’adeguatezza dei flussifinanziari in relazione all’indebitamento pregresso e futuroche deve essere soddisfatto sulla base degli impegni assuntie deve ottenere una certificazione professionale in relazione

- alla sua ragionevolezza sua ragionevolezza ex art. 67 III comma lettera d)

- alla sua attuabilità sua attuabilità ex art. 182 bis

- alla sua fattibilità in rapporto alla correttezza e sua fattibilità in rapporto alla correttezza e veridictàveridictà dei dei dati esposti dati esposti ex art. 161

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Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi di impresa CNDCEC 2010

I Documenti di Indirizzo

L’esame critico del suddetto documento dovrà quindi essere concentrato sulle cause all’origine della crisi aziendale, sulle strategiedi risanamento, sulle eventuali operazioni straordinarie da intraprendere ed infine sui principi fondamentali che hanno guidatol’estensore del piano nella formulazione del business plan ed in particolare dei budget economici futuri e dei flussi prospettici dicassa.Pertanto il documento in esame oltre a contenere al suo interno la suddetta attestazione di ragionevolezza si dovrà nondimenocaratterizzare per un’illustrazione tecnica documentale del piano stesso e dei suoi contenuti, nonché per una valutazione in merito

Sul piano ex art. 67 terzo comma L.f.

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caratterizzare per un’illustrazione tecnica documentale del piano stesso e dei suoi contenuti, nonché per una valutazione in meritoalla validità delle scelte gestionali operate dall’imprenditore al fine di giungere al soddisfacimento delle obbligazioni dell’impresa.Peraltro, il significato del concetto di ragionevolezza - richiamando la razionalità delle scelte che sono insite nel piano e la suaverosimile realizzabilità da un punto di vista probabilistico - è alquanto analogo a quello di fattibilità, di cui all’attestazione delprofessionista in tema di concordato preventivo ex art. 161 l. fall.: in entrambe le circostanze si tratta comunque sempre di progettiche, in base a determinate condizioni, è possibile fare o è agevole fare.Il che implica, dal punto di vista del contenuto della relazione in esame, che il professionista, non potrà esimersi dal pronunciarsi,previa opportuna verifica, sulla validità delle metodologie adottate dall’estensore del piano al fine di giungere all’individuazione delleragioni della crisi, sulla correttezza della diagnosi, sui “profili di discontinuità” che il piano medesimo presenta rispetto alla trascorsagestione imprenditoriale, sulla verosimile congruità delle eventuali crescite future di fatturato dell’impresa, sulla prevedibileevoluzione dei mercati e dell’economia in generale, ed infine sulla sussistenza delle condizioni per il risanamento della sopra citataimpresa.Ciò significa quindi che, con profilo critico e sotto la sua responsabilità, il professionista deve esprimere le proprie valutazioniprendendo in considerazione gli elementi su cui si fonda il processo di ristrutturazione aziendale quali, ad esempio, le sceltestrategiche che l’impresa dovrà adottare, i cambiamenti da apportare al management - attraverso una sua sostituzione ol’affiancamento con specialisti esterni - i beni strumentali che l’azienda intende dismettere, esaminando al tempo stesso i fattoriesogeni che potrebbero in un qualche modo influenzare o addirittura impedire la regolare attuazione del piano stesso.

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I Documenti di Indirizzo

A tal proposito vi è da chiedersi se il concetto di “attuabilità” di cui all’art. 182-bis l. fall. sia equivalente a quello di “fattibilità” previsto dalla disciplina in tema di concordato preventivo. Pur essendo termini diversi in realtà pare ragionevole concludere che il loro significato sia alquanto analogo: si tratta pur sempre di progetti che in base a determinate condizioni è possibile fare o è agevole fare. Il professionista dovrà quindi verificare se la percentuale del 60% di adesioni da parte del ceto creditorio, che costituisce ilpresupposto negoziale dell’istituto, sia stata raggiunta ed attestare “l’attuabilità (rectius la rilevanza) degli accordi di ristrutturazione

Sulla certificazione ex art. 182 bis L.f.

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presupposto negoziale dell’istituto, sia stata raggiunta ed attestare “l’attuabilità (rectius la rilevanza) degli accordi di ristrutturazione ai fini della fattibilità del piano di uscita dalla crisi, con particolare riferimento all’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento esatto e tempestivo dei creditori estranei. Sotto il profilo della tutela dei creditori va peraltro osservato come il novellato art. 182-bis l. fall. richieda all’esperto di esprimere un giudizio sulla attuabilità dell’accordo di ristrutturazione, indipendentemente dalla veridicità dei dati, che al contrario caratterizza il piano di cui all’art. 161 l. fall. Si tratta di una scelta del legislatore alquanto censurabile che espone i creditori al rischio di fare affidamento su elementi contabili ed extracontabili non sempre corrispondenti alla realtà. Sennonché, pur non essendo previsto espressamente dall’art. 182-bis l. fall., pare tuttavia logico ritenere che il professionista dovrà farsi garante anche della veridicità dei dati aziendali, in considerazione del fatto che essi costituiscono il presupposto del giudizio di fattibilità dell’accordo, dovendo nondimeno verificare che i flussi di cassa che si generano nell’arco temporale di riferimento del piano di ristrutturazione siano sufficienti ad eseguire tutti i pagamenti dei debiti ristrutturati e non, nei tempi, nei modi e negli importi definiti. La relazione consistendo quindi in un motivato giudizio professionale di alta probabilità non potrà che prendere avviodall’analisi dei dati patrimoniali, finanziari ed economici contenuti nell’aggiornata situazione predisposta dal debitore, per appurarne la veridicità; conseguentemente, il professionista dovrà dar conto dei controlli eseguiti, attestando l’attendibilità e la correttezza dei dati stessi.

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I Documenti di Indirizzo

Allo scopo di rafforzare la tutela del ceto creditorio il legislatore della riforma ha nondimeno previsto che il piano di ristrutturazione dei debiti e la documentazione allegata al ricorso di concordato preventivo di cui all’art. 161 l. fall., siano accompagnati dalla relazione di un professionista - che con le sue certificazioni di fidefacienza sostitutiva si pone quale garante della fede pubblica - in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano medesimo.

Sulla relazione attestativa ex art. 161 L.f.

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veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano medesimo. Peraltro, come noto, nel linguaggio comune il concetto espresso dal termine attestare, ricomprende proprio quello di rendere testimonianza, affermare, certificare, ed in tal senso deve nondimeno intendersi l’utilizzo che ne fa il legislatore della legge fallimentare. L’attività di controllo che si esplica nello svolgimento dell’incarico consiste infatti nel certificare/asseverare con la massima trasparenza possibile la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.Alla luce di ciò pare quindi ragionevole ipotizzare che attestare consista, quanto al giudizio di veridicità dei dati aziendali, nella formulazione di una dichiarazione che si traduca di fatto in un’assunzione di responsabilità in ordine ad una certa attività di controllo svolta sugli stessi dati aziendali, e, quanto al pronostico di fattibilità del piano, nel verificare e quindi nel certificare che il medesimo possa essere realizzato in un’ottica di verosimile fattibilità e quindi in un’ottica di una verosimile riuscita.

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L’evoluzione delle procedure della manovra d’estate 2010Circolare ABI 19 e Circolare Assonime 33 del 2010

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L’evoluzione delle procedure della manovra d’estate 2010Circolare ABI 19 e Circolare Assonime 33 del 2010

Questione della spettanza della Questione della spettanza della prededuzioneprededuzione

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L’evoluzione delle procedure della manovra d’estate 2010Circolare ABI 19 e Circolare Assonime 33 del 2010

Nuovo articolo 182 Nuovo articolo 182 quaterquater Legge FallimentareLegge Fallimentare

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in , in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182--bis) sono bis) sono prededucibiliprededucibili ai sensi e per gli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. effetti dell'articolo 111. Sono Sono altresi'altresi' prededucibiliprededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, , i crediti derivanti da finanziamenti i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di

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effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e dall'accordo di ristrutturazione e purche'purche' il concordato preventivo o l'accordo siano omologati. il concordato preventivo o l'accordo siano omologati. In deroga agli articoli 2467 e 2497In deroga agli articoli 2467 e 2497--quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Sono Sono altresi'altresi' prededucibiliprededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predispone la relazione i compensi spettanti al professionista incaricato di predispone la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182di cui agli articoli 161, terzo comma, 182--bis, primo comma, bis, primo comma, purche'purche' cio'cio' sia espressamente disposto sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. ovvero l'accordo sia omologato. Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.

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L’evoluzione delle procedure della manovra d’estate 2010Circolare ABI 19 e Circolare Assonime 33 del 2010

Questione della anticipazione della sospensione delle azioni individuali Questione della anticipazione della sospensione delle azioni individuali nella fase di trattativa dell’accordo di ristrutturazione del debitonella fase di trattativa dell’accordo di ristrutturazione del debito

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L’evoluzione delle procedure della manovra d’estate 2010Circolare ABI 19 e Circolare Assonime 33 del 2010

Modifica articolo 182 bis Legge FallimentareModifica articolo 182 bis Legge Fallimentare

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo'puo' essere richiesto essere richiesto dall'imprenditoredall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordoanche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell' imprenditore, avente valore primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell' imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo

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sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la comma, lettera d), circa la idoneita'idoneita' della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita'disponibilita' a trattare. L'istanza di a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche'nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. dalla pubblicazione. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita'disponibilita' a trattare, a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a nonna del primo comma. Il decreto del precedente ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a nonna del primo comma. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto commaapplicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma..

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L’evoluzione delle procedure della manovra d’estate 2010Circolare ABI 19 e Circolare Assonime 33 del 2010

Questione della mancanza di coordinamento tra riforma della Legge Questione della mancanza di coordinamento tra riforma della Legge Fallimentare e articolato dei reati fallimentariFallimentare e articolato dei reati fallimentari

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L’evoluzione delle procedure della manovra d’estate 2010Circolare ABI 19 e Circolare Assonime 33 del 2010

Nuovo articolo 217 bis Legge FallimentareNuovo articolo 217 bis Legge Fallimentare

216 comma 3 = Bancarotta fraudolenta preferenziale216 comma 3 = Bancarotta fraudolenta preferenziale217 = Bancarotta semplice217 = Bancarotta semplice

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217 = Bancarotta semplice217 = Bancarotta semplice

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L’evoluzione delle procedure della manovra d’estate 2010Circolare ABI 19 e Circolare Assonime 33 del 2010

Composizioni negoziali estranee a concordato e ristrutturazioneComposizioni negoziali estranee a concordato e ristrutturazione

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L’evoluzione delle procedure della manovra d’estate 2010Circolare ABI 19 e Circolare Assonime 33 del 2010

Interpretazione definitiva di tutto l’assetto dei reati fallimentariInterpretazione definitiva di tutto l’assetto dei reati fallimentari

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LE NUOVE PROCEDURE DELLA LEGGE LE NUOVE PROCEDURE DELLA LEGGE FALLIMENTAREFALLIMENTARE

PROTEGGONO L’IMPRESA, I CREDITORI ED IL CETO BANCARIO DA PROTEGGONO L’IMPRESA, I CREDITORI ED IL CETO BANCARIO DA AZIONI REVOCATORIE ED I BENI AZIENDALI DA AGGRESSIONI NELLA AZIONI REVOCATORIE ED I BENI AZIENDALI DA AGGRESSIONI NELLA

FACE PRECEDENTE LA LORO ADOZIONE E QUINDI RENDONO FACE PRECEDENTE LA LORO ADOZIONE E QUINDI RENDONO CIVILISTICAMENTE CERTI I COMPORTAMENTI DA ADOTTARECIVILISTICAMENTE CERTI I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

MANTENGONO L’IMPRESA IN CONTINUITA’ E MEDIANTE LA STESURA MANTENGONO L’IMPRESA IN CONTINUITA’ E MEDIANTE LA STESURA DEI PIANI NE CONSENTONO UN MONITORAGGIO DA PARTE DEI DEI PIANI NE CONSENTONO UN MONITORAGGIO DA PARTE DEI

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HANNO ACQUISITO CON LA MANOVRA HANNO ACQUISITO CON LA MANOVRA D’ESTATED’ESTATE PROTEZIONE ANCHE PROTEZIONE ANCHE DAL PUNTO DAL PUNTO DIDI VISTA PENALE E, IN CASO VISTA PENALE E, IN CASO DIDI FALLIMENTO, FALLIMENTO,

CONSENTONO LA PREDEDUZIONE DEI COSTI E FINANZIAMENTI CONSENTONO LA PREDEDUZIONE DEI COSTI E FINANZIAMENTI STRUMENTALI ALLA LORO ADOZIONESTRUMENTALI ALLA LORO ADOZIONE

CREANO UN AMBITO COMPLETO CREANO UN AMBITO COMPLETO DIDI “LEGALITA’” ALL’INTERNO DEL “LEGALITA’” ALL’INTERNO DEL QUALE IMPRENDITORI, CONSULENTI E BANCHE POSSONO QUALE IMPRENDITORI, CONSULENTI E BANCHE POSSONO

SCEGLIERE LA MIGLIOR VIA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISISCEGLIERE LA MIGLIOR VIA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI

CREDITORI E BANCHECREDITORI E BANCHE

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Business Business PlanPlanPiani Industriali

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Piani Industriali(Come approcciare)

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Business Business PlanPlan –– Le basiLe basi

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Business Business PlanPlan –– Le basiLe basi

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Business Business PlanPlan –– Le basiLe basi

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Business Business PlanPlan –– Le basiLe basi

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I Prospetti Da CompilareI Prospetti Da Compilare

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I Prospetti Da CompilareI Prospetti Da Compilare

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I Prospetti Da CompilareI Prospetti Da Compilare

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Business Business PlanPlan –– Le basiLe basiSCHEMA DI ADOZIONE DEGLI INDICATORI

L’IMPORTANZA DELL’ANALISI DEL ROI

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PARTICOLARI ATTENZIONI ALLE FINALITA’ DEL DOCUMENTO

Ottenimento di finanziamenti: distinguo di responsabilità inerenti la veridicità del contenuto per non incorrere nei reati di per non incorrere nei reati di

ricorso abusivo al credito (art. 218 ricorso abusivo al credito (art. 218 L.f.L.f.) e di ) e di mendacio bancario (art. 137 c. 1bis TUB)mendacio bancario (art. 137 c. 1bis TUB)

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Art. 67 della Legge Fallimentare per generare esimente da azione revocatoria

per le erogazioni di nuova finanza in particolari situazioni

Art. 161 e art. 182bis Legge Fallimentare rispettivamente per la domanda di

concordato preventivo e per accompagnare l’accordo di ristrutturazione dei debiti

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Conclusioni

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L’ADEGUATA STRUTTURA L’ADEGUATA STRUTTURA DIDIMONITORAGGIO DEI FATTORI CRITICIMONITORAGGIO DEI FATTORI CRITICI

PERMETTE PERMETTE DIDI ELIMINARE LE ASIMMETRIE INFORMATIVE CON IL ELIMINARE LE ASIMMETRIE INFORMATIVE CON IL MONDO BANCARIO E MONDO BANCARIO E DIDI IDENTIFICARE E QUANTIFICARE IDENTIFICARE E QUANTIFICARE

CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI A DISPOSIZIONE CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI A DISPOSIZIONE

MANTIENE L’IMPRESA IN UN AMBITO MANTIENE L’IMPRESA IN UN AMBITO DIDI SOSTANZIALE RISPETTO SOSTANZIALE RISPETTO DELLE NORMATIVE SUL BILANCIO E DOCUMENTI ALLEGATIDELLE NORMATIVE SUL BILANCIO E DOCUMENTI ALLEGATI

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CONSENTE CONSENTE DIDI MONITORARE LO STATO MONITORARE LO STATO DIDI CRISI DELL’AZIENDA E CRISI DELL’AZIENDA E DIDIDEFINIRE LA PORTATA DEGLI SQUILIBRI (TEMPORANEO, DEFINIRE LA PORTATA DEGLI SQUILIBRI (TEMPORANEO,

PRONUNCIATO E PERMANENTE)PRONUNCIATO E PERMANENTE)

PERMETTE PERMETTE DIDI IDENTIFICARE IN MODO ADEGUATO UNO DEGLI IDENTIFICARE IN MODO ADEGUATO UNO DEGLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALA RIFORMA DELLA LEGGE STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALA RIFORMA DELLA LEGGE

FALLIMENTARE PER LA SOLUZIONE “IN BONIS” DELLA CRISI FALLIMENTARE PER LA SOLUZIONE “IN BONIS” DELLA CRISI AZIENDALEAZIENDALE

DELLE NORMATIVE SUL BILANCIO E DOCUMENTI ALLEGATIDELLE NORMATIVE SUL BILANCIO E DOCUMENTI ALLEGATI

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La motivazioneLa motivazione

CIO’ CHE SI MISURA E’CIO’ CHE SI MISURA E’

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CIO’ CHE SI OTTIENECIO’ CHE SI OTTIENE

“WHAT YOU MEASURE IS WHAT YOU GET”

Robert KaplanBalanced Scorecard : measures that drive performance