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STATUTO del Gruppo Donatori di sangue FRATRES "Dr. M. Di Trani" Torre del Lago Puccini (Lu) CAPO I COSTITUZIONE NATURA E SCOPI Articolo 1 E' costituita in Torre del Lago Puccini, l'associazione di volontariato denominata "Gruppo Donatori di sangue FRATRES Dott. Massimo Di Trani" donatori di sangue, sangue midollare e di organi con sede in Torre del Lago Puccini via Aurelia n.20 1, provincia di Lucca, diocesi di Lucca. Articolo 2 Natura e durata Il Gruppo Fratres di Torre del Lago Puccini è associazione di volontariato avente per scopo l'affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza della donazione di sangue, nelle sue varie forme previste dalla legge, del sangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e della collettività secondo l'insegnamento del Vangelo. L'associazione ha durata illimitata, non ha [mi di lucro, è apartitica, ha strutture ed organizzazione democratiche ed elettive e si fonda sull'universalità delle adesioni e dei beneficiari del dono nonché sul concreto perseguimento dei fini solidaristici. Articolo 3 Costituzione del Gruppo Il Gruppo Fratres di Torre del Lago Puccini è costituito agli effetti giuridici come associazione di volontariato secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana e del vigente Codice civile. Per l'ordinamento di Diritto Canonico, il Gruppo è associazione di fedeli laici della Chiesa Cattolica. Il Gruppo è altresì costituito ai sensi delle leggi nazionali, delle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di volontariato e di donazione del sangue, del sangue midollare e degli organi. l

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STATUTO del Gruppo Donatori di sangueFRATRES "Dr. M. Di Trani"Torre del Lago Puccini (Lu)

CAPOI

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI

Articolo 1

E' costituita in Torre del LagoPuccini, l'associazionedi volontariato denominata"Gruppo Donatori di sangue FRATRESDott. Massimo Di Trani" donatori di sangue,sanguemidollare e di organi con sede in Torre del Lago Puccini via Aurelia n.201,provincia di Lucca,diocesidi Lucca.

Articolo 2Natura e durata

Il Gruppo Fratres di Torre del LagoPuccini è associazionedi volontariato aventeper scopo l'affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso latestimonianza della donazionedi sangue,nelle sue varie forme previste dalla legge,delsangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e della collettività secondol'insegnamentodel Vangelo.

L'associazioneha durata illimitata, non ha [mi di lucro, è apartitica, ha struttureed organizzazionedemocraticheed elettivee si fonda sull'universalità delleadesionie deibeneficiaridel donononchésul concretoperseguimentodei fini solidaristici.

Articolo 3Costituzione del Gruppo

Il Gruppo Fratres di Torre del LagoPuccini è costituito agli effetti giuridici comeassociazionedi volontariato secondole disposizioni della Costituzionedella Repubblicaitaliana e del vigenteCodicecivile.Perl'ordinamento di Diritto Canonico,il Gruppoèassociazionedi fedeli laici della ChiesaCattolica.

Il Gruppo è altresì costituito ai sensi delle leggi nazionali, delle loro successivemodifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di volontariato e didonazionedel sangue,del sanguemidollare edegli organi.

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Articolo 4Scopiefinalità

Scopodel Gruppo è l'eserciziovolontario, anonimo, gratuito, periodicoe responsabileperamore di Dio e del prossimo, della donazione del sangue, della promozione esensibilizzazionealla donazionestessa,sia in sedelocalechenazionaleed internazionale,nonché della promozionedella donazionedel sanguemidollare e degli organi oltre allacollaborazione con le pubbliche istituzioni nonché con le iniziative promosse dallaConsociazionenazionaledei gruppi donatori di sangueFratres delle Misericordied'Italia(d'orain avanti indicata comeConsociazionenazionale).

Per la specificanatura di volontariato donazionalerichiesto agli iscritti, l'azionevolontaria del donatorenon potrà mai in nessun casoritenersi occasionale.

Il Gruppo potrà altresì intervenire in operedi promozionedei diritti primari allavita, alla salute e alla dignità umana.

Articolo 5Operatività

In tutte le sueiniziative il Gruppo opera in armonia con i principi e le linee programmatiche dellaConsociazionenazionale della quale recepisce lo statuto.

Assemblea dei Socidel 30/03/2006

Articolo 6Formazioneed aggiornamento

Il Gruppo promuovecorsi di formazionee di aggiornamento destinati agli iscritti ealla cittadinanza in materie sanitarie e tecniche nonché di carattere motivazionale espirituale, anche in collaborazione con le strutture centrali e territoriali dellaConsociazionenazionale.

Articolo 7Sezioniesettori di attività del Gruppo

Per l'espletamento delle proprie attività sul territorio il Gruppo potrà costituireapposite sezioni, informandone la Consociazione nazionale, secondo la normativanazionalee regionalevigente.

Le sezionipotranno avereun apposito comitato di coordinamentodisciplinato daspecifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio delGruppo.

Pertutte le attività associative,giovanili, ricreative, culturali, assistenziali,sportivee comunque in funzione della sensibilizzazionealla donazione,il Gruppo può costituiresettori operativi coordinandoli con apposito regolamentoe delegandoquale responsabileun componentedel Consigliodirettivo.

Articolo 8Rapporti con l'Autorità Ecclesiastica

In relazioneal carattere cristiano inerente la vita associativa,il Gruppomantiene irapporti con il VescovoDiocesanoe con le altre Autorità Ecclesiasticheancheattraversoil proprio Assistentespirituale.

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Articolo 9Stemmae labaro

Lo stemmadel Gruppo ha caratterenazionaleed è comunea tutti i gruppi Fratresoperanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Consociazionenazionale edalla stessatutelato a norma di leggeunitamente alla denominazione"FRATRES'.

E' rappresentato da un cuore ed una gocciadi sangue,entrambi di colore rosso,pantone warm red, su fondo bianco al quale il Gruppo potrà aggiungeresoltanto lapropria denominazione.

Il labaro del Gruppoè conformea quello approvatodalla Consociazionenazionale.

Articolo lOUsodella denominazioneFratres e affiliazione

alla Consociazionenazionale

Il Gruppo per costituirsi ed assumere la denominazionedi "FRATRES",dovràchiedereil preventivoassensoalla Consociazionenazionale.Una volta ottenuto, procedealla propria istituzione accettando lo Statuto tipo e gli indirizzi della stessa.Successivamente chiede l'affiliazione alla Consociazione. Una volta ottenuta, necostituisce la rappresentanzalocale.

In particolare il Gruppo si impegnaa versarela quota associativanei termini e conle modalità stabilite dai competentiorgani dellaConsociazionenazionale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa del Gruppo, la suapartecipazione alla Consociazionenazionale implica per tutti gli iscritti al Gruppo laspirituale appartenenzaalla grandefamiglia dei donatori di sangueFratres rappresentatadalla Consociazione.

Articolo IlCollaborazionecon altri organismi

Per effetto dell'affiliazione alla Consociazione nazionale, il Gruppo potràcollaborarecon altre associazionio federazionidi associazioni,solo se siano conformi alcarattereispiratore delmovimentoFratres.

In seno al Gruppo, non potranno sorgerealtre associazionise non contemplatecome proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazionealla Consociazionenazionale.

Articolo 12Risorse economicofinanziarie

Il Gruppo trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopiistituzionali, dalle rendite patrimoniali, dalle offerte, dai contributi e lasciti che potrannoad esso pervenire da soggetti pubblici o privati nonché dalle convenzioni con entipubblici nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.

Il Gruppo provvede altresì al proprio sostentamento anche con iniziativepromozionalie/o di auto finanziamento.

E' vietata la distribuzione, anchein modoindiretto, degli avanzidi amministrazioneocomunque denominati, sussistendo altresì l'obbligo di destinare gli stessi allarealizzazionedegli scopiistituzionali

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Articolo 13Gratuità delle prestazioni

L'attività di donazionedel Gruppo nelle suevarie forme e quella degli iscritti sonogratuite.

Il donatore Fratres riceve la propria gratificazionesolo nella coscienzadel doverecompiuto.

Al solo fine di promuovereuna sana emulazionenella donazionepotranno essereconcesseagli iscritti distinzioni aventi puro carattere morale per le quali sarà emanatoappositoregolamento.

CAPO Il

REQUISITI DI APPARTENENZA AL GRUPPOE CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 14Modalità di iscrizione

Tutti gli iscritti partecipano alla vita del Gruppo secondo le proprie possibilitàcontribuendo alla comunanzadelle idealità morali ed alle iniziative che sono alla baseistituzionale del Gruppo.

L'iscrizione avviene su domanda da presentare al Consiglio direttivo, il qualeaccettao respingela domandaconprovvedimentodefinitivo.

La qualità di volontario del Gruppo è incompatibile con qualsiasi forma di rapportocon lo stesso, sia subordinato che autonomo, e con ogni altro rapporto di contenutopatrimoniale.

Articolo 15Classificazione degli iscritti

Gli iscritti si suddividonoin:

a) soci donatori attivi;b) soci collaboratori;c) socibenemeriti.

I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età stabilita dalle nonne vigenti e previoaccertamento della idoneità fisica, si impegnano ad effettuare periodicamente ladonazionenelle suevarie forme in sintonia con i fini e con l'organizzazionedel Gruppo.Costituiscono il corpo funzionale del Gruppo ed acquisisconotutti i diritti associativi,partecipano alle assembleeed acquistano il diritto di elezioneattivo e passivo dopo lasecondadonazione.I soci collaboratori sonocoloro i quali, attesa la impossibilità alla donazione,svolgonoinmodo volontario e continuativo mansioni sanitarie, tecniche e/o amministrative e/oorganizzativein senoal Gruppo.Essi godonodei diritti associativi,compresol'elettorato attivo e passivo,dopodue anni diattività nel Gruppo.I soci benemeriti sonocoloro i quali per limiti di età o per motivi di salute non possonopiù donareil sangue.Partecipanoalle assembleeedhanno il diritto elielezioneattivo epassivo.PUÒ aderire al Gruppo, acquisendo il titolo di sostenitore e/o onorario, chiunquecondivida le finalità dell'associazionesostenendolamoralmente o/e materialmente; è

iscritto in appositi registri.

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Articolo 16Requisiti per l'iscrizione

Le iscrizioni sonoapertea tutti, dovendosipresumereche la domandadi iscrizioneal Gruppo supponga da parte dell'istante la sostanziale condivisione dei principiispiratori della Fratres.

I donatori hanno il doveree il diritto di tutelare il loro stato di salute, dare ilproprio consensoinformato alla donazionee comunicareai responsabili del Gruppoognimotivazionedi rischio o impedimentoalla donazionestessa.

Gli iscritti si impegnano a sosteneremoralmente, materialmente e con la lorooperai fini istituzionali del Gruppoe sonotenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamentie di ogni altro atto legittimamenteadottatodagli organi sociali.

Articolo 17Modalità di donazione

Il donatore si sottoponealla donazioneperiodica secondoi parametri temporali stabilitidalla normativavigente.

Il donatore si impegnaa non donare al di fuori del proprio Gruppo salvocasi diparticolare urgenzaconcordati con il Gruppo stessoe per i quali il donatoretrasmetteràal Gruppo la certificazionedi avvenuta donazione,rilasciata dalla struttura sanitariapressola qualeèavvenutala donazione.

Il donatoreè, inoltre, tenuto ad informare il Capogruppo della propria temporaneaimpossibilità a donare; è fatto obbligo di riservatezzaper chi venga a conoscernelemotivazioni,nel rispetto della legge675/96 sulla privacy.L'indisponibilità meramentetemporaneaalla donazioneper ragioni di salute o di forzataassenzanon comportavariazionealla classificazionedel ruolo di donatoreattivo.

CAPO m

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 18Doveri degli iscritti

Gli iscritti al Gruppodevono:a) osservarelo statuto, i regolamentie le disposizionilegittimamenteemanatedagli

organidel Gruppo;b) collaborarealle iniziative del Gruppoeparteciparealle assembleee alle riunioni;c) tenerenei confronti degli iscritti prepostialle carichesocialiun comportamento

corretto e di massimacollaborazione;d) parteciparealle iniziative di caratteregeneralepromossedalla Consociazione

nazionalee dagli organi territoriali.

Articolo 19Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previacontestazionescritta dell'addebito, con invito a presentareentro 15 giorni al Consigliodirettivo le proprie giustificazioni:a) ammonizione;b) sospensionea tempodeterminato;c) decadenza;

d) esclusione.

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La competenzaper l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è delConsigliodirettivo mentre per i punti c) e d) è demandataall'Assemblea.

Contro i provvedimentidi cui ai punti a) e b) l'interessato può presentarericorso,in forma scritta, entro 15giorni dalla comunicazione,al Consigliodirettivo il qualedecidecon parere definitivo; per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivoarticolo 20, commacinquee seguenti.

Articolo 20Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci

La qualità di iscritto al Gruppo si perdeper dimissioni, per decadenzao per esclusione.Si perde per dimissioni qualora l'iscritto presenti al Consiglio direttivo, in forma

scritta, la propria rinunzia a mantenerela sua iscrizione.Si perde per decadenzaove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di

appartenenzaal Gruppo di cui agli articoli 16 e 17. Inoltre perde la sua qualità diassociato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doverifondamentali previsti all'articolo 18.

Si perde per esclusionenei casi che rendano incompatibile, per qualunque graveragione,l'appartenenzaal Gruppo.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamentela perdita di ognidiritto versoil Gruppo.

I provvedimenti di decadenzae di esclusione sono proposti motivatamente dalConsigliodirettivo all'Assemblea.

Della proposta di decadenzao di esclusione deve essere data comunicazionescritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con invito apresentareentro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni che, unitamente a quelledel Consigliostesso,sarannoresenote all'Assemblea.

L'Assembleadeliberaa scrutinio segreto.Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano

venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda dapresentare, da parte dell'interessato, al Consiglio direttivo, con le modalità di cuiall'articolo 14, secondo comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà l'accettazione omeno.

Contro il provvedimentodi esclusioneadottato dall'Assembleal'interessato potrà,entro 15 giorni, ricorrere al Collegiodei probiviri della Consociazionenazionale, il qualedecideràentro 60 giorni dal ricevimentodel ricorso.

CAPO IVORGANI DEL GRUPPO

Articolo 21Organi del Gruppo

Sonoorgani del Gruppo:a) l'Assemblea;b) il Consigliodirettivo;c) il Presidente;d) il Collegiodei revisori dei conti.

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Articolo 22Composizione dell 'Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci donatori attivi, dai soci collaboratori e dai socibenemeriti.

È presieduta dal Presidenteo, in sua assenza,dal Vice Presidenteo, in mancanzaanche di questo, dal componente di Consiglio direttivo più anziano di iscrizione alGruppo.

Vi partecipano l'Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senzadiritto di voto.

Articolo 23Convocazione dell'Assemblea

L'Assembleasi riunisce ogni anno entro il mesedi febbraio per l'approvazionedelbilancio consuntivo epreventivoed ogni quattro anni per l'elezionedelle cariche sociali.

L'Assembleaè convocatadal Presidentecon lettera da inviare al domicilio degliiscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazionesi puòinoltre pubblicizzare con affissione dell'avviso presso la sede sociale, con affissionepubblica murale e/o mezzostampa.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed insecondaconvocazionenonchègli argomenti da trattare.

La secondaconvocazionepotrà esserefatta ancheper lo stessogiorno della prima,purché almenoun'ora dopo.

I verbali dell'Assembleadevonoesseresottoscritti dal Presidentee dal Segretarioesonoinseriti nell'apposito registro.

Articolo 24Ulteriori convocazioni dell'Assemblea

L'Assembleasi riunisce, altresì, in qualunque periodoe specificamente:a) quandone faccia richiesta scritta emotivata almenoun decimodegli iscritti aventi

titolo a partecipareall'Assemblea;b) quando il Collegiodei probiviri della Consociazioneo il Collegiodei revisori dei conti

del Gruppo per gravi emotivate ragioni, da comunicareper scritto, ne richiedanoall'unanimità la convocazioneal Consigliodirettivo;

c) quandone sia stata fatta richiesta scritta emotivata dalla Consociazionenazionaleodagli organi territoriali per problemi inerenti il Gruppo o per iniziative di caratteregenerale;

d) quando il Consigliodirettivo ne ravvisi la necessità.Nei casi di cui alle lettere a)b) c) il Presidentedeveconvocarel'Assembleaentro un

mesecon le modalità di cui al secondo,terzoe quarto commadell'articolo 23.

Articolo 25Validità delle riunioni dell'Assemblea

L'Assembleaè regolarmente costituita in prima convocazionecon la presenzadialmeno la metà degli aventi titolo mentre in seconda convocazioneè validamentecostituita qualunque sia il numero dei presenti, semprechètale numero sia almeno ildoppio dei componenti il Consigliodirettivo.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea,ogni iscritto, avente titolo,potrà farsi rappresentare, conferendodelegascritta ad altro iscritto allo stessoGruppo,anch'essoaventetitolo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essereportatore di più diuna delega.

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Articolo 26Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assembleadeliberavalidamente a maggioranzasemplice.Gli astenuti non si computano fra i votanti.I componenti il Consiglio direttivo ed il Collegiodei revisori dei conti nelle delibere

concernenti rispettivamente il resocontomorale e finanziario non hanno voto.Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assembleasono previste le

particolari norme di cui al sestocommadell'articolo 44.

Articolo 27Attribuzioni dell 'Assemblea

L'Assembleaha il compito di:a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato della relazione del

Presidentesull'attività del Gruppo svolta nell'anno precedentee della relazionedelCollegiodei revisori dei conti sull'andamento economico-finanziario;

b) deliberarealtresì il bilancio preventivodell'anno successivo;c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico

presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, adottando ovenecessario,le relative deliberazioni;

d) eleggere,a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio direttivo ed il Collegiodeirevisori dei conti, secondo le modalità di cui agli articoli 29,36,37,40,41 e 42;

e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevoledella Consociazionenazionale,sulle modifiche del presenteStatuto propostedal Consigliodirettivo;

f) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l'approvazione del Regolamentogenerale,di cui all'articolo 45, da trasmettere alla Consociazionenazionale;

g) nominare nella riunione cheprecedeogni quadriennio di mandato la Commissioneelettorale, anche con funzioni di seggio,e stabilire il numero dei componenti ilConsigliodirettivo;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti ai sensidell'articolo 20.

Articolo 28Composizione del Consiglio direttiva

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci donatori attivi e/o socicollaboratori e/o soci benemeriti, purché dispari e non inferiore a cinque.

Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo l'Assistente spirituale e ilConsulentesanitario, entrambi senzadiritto di voto.

Per essereeletti nel Consiglio direttivo occorre appartenere alla categoria dei socidonatori attivi, dei soci collaboratori o dei soci benemeriti.

Non sonoeleggibilinel Consiglio direttivo, per nessuna ragione, gli eletti alla caricadi revisoredei conti.

Articolo 29Attribuzioni del Consiglio direttiva

Il Consiglio direttivo è l'organo di governodel Gruppo e delibera su tutte le materienon riservate specificatamenteall'Assemblea.

E' eletto dall'Assembleasecondole modalità di cui agli articoli 26, 40, 41 e 42.In particolare:

a) provvede all'amministrazione del Gruppo compreso l'acquisto e la vendita o lapermuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazionedi passivitàipotecarie,nonché alle autorizzazioni relative;

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b) provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, delSegretarioe dell'Amministratore, del Capogruppo nonché ad ogni altra nomina chesi rendessenecessaria;

c) nomina l'Assistente spirituale;d) nomina il Consulente sanitario, il quale deveesserein possessodi adeguatotitolo

professionale;e) redige il regolamento generale, da sottoporre all'approvazionedell'Assemblea,ed

emanaogni qualsiasi regolamentonecessarioal buon funzionamento del Gruppo;f) designa i rappresentanti del Gruppo in organismi e/o commissioni esterne

permanenti;g) fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea;h) delibera il passaggiodi categoriadegli iscritti;i) assumei provvedimenti disciplinari di sua competenza;l) valuta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre

all'approvazionedell'Assemblea;m) decidesugli interventi di assistenzaper iscritti cheversino in particolari condizioni

di bisognoo di disagio;n) prende in via d'urgenza,eccettoi casi previsti dal C.C., i provvedimenti che reputa

necessarinell'interessedel Gruppo;o) delibera sull'ammissione di nuovi iscritti;p) cura l'osservanzadello spirito religioso dell'Associazionenonché la preparazione

spirituale e morale degli iscritti la cui direzione e coordinamento sono affidatiall'Assistentespirituale;

q) propone all'Assemblea,una volta ottenuto il parere favorevoledella Consociazionenazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta dialmenoun decimodegli aventi titolo a partecipare all'Assemblea;

r) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscrittial Gruppo, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenzaper levarie attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consigliodirettivo;

s) autorizza il Presidentea stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali edamministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversiediinteressedel Gruppo;

t) compie ogni altra funzione ed esercita.qualunque altro potere che il presenteStatuto non attribuisce specificatamentead altri organi del Gruppo.

Articolo 30Riunioni edeliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consigliodirettivo si riunisce di norma una volta al mesenonché ogni qual voltail Presidentelo ritenga necessario,oppure qualora sia presentata richiesta al Presidenteda parte di almenoun terzo dei componenti il Consigliodirettivo.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dallaConsociazionenazionale, dal Presidentedel Collegio dei probiviri della Consociazioneedegli organi territoriali.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, ilgiorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essereinviato al domiciliodegli aventi titolo almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organodi governoil Consiglio direttivo può essereconvocatoanche telefonicamentein qualsiasi momentoovesene ravvisi la necessitàe l'urgenza.Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenzadella maggioranzadei suoicomponenti; le deliberazionivengonoassunte con la maggioranzadei presenti.Le deliberazioni concernenti personesonoadottate a scrutinio segreto.

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Articolo 31Presidente

Il Presidenteèeletto dal Consigliodirettivo nella prima riunione convocata,dopo leelezioni,dal Presidentedella Commissioneelettorale.

L'incarico di Presidentedel Gruppo è incompatibile con la carica di Governatoreodi Presidentedi qualsiasi Misericordia.

E' a capo del Gruppo, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha larappresentanzalegaleed i poteri di firma.

Rappresenta il Gruppo all'interno della Consociazionenazionale e, nelle relativeassemblee,ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Presidente:a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del Gruppo e

veglia sull'osservanzadello Statuto e dei regolamenti;b) indice le riunioni di Consiglio direttivo e convoca l'Assembleaassumendone 10

entrambi i casi la presidenza;c) attua le deliberazionidel Consigliodirettivo;d) firma la corrispondenzae, in unione col Segretario,le carte ed i registri sociali;e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta

dell'inventario dei beni mobili ed immobili;f) cura il rispetto delle norme di cui alla legge675/96 sulla privacy, e successive

integrazioni emodifiche, in materia di trattamento e riservatezzasui dati;g) tiene i rapporti con la Consociazionenazionale agli effetti di ogni evento che

consigli l'interessamentodella Consociazionestessa;h) prende ogni provvedimentod'urgenza ed anche se non contemplato nel presente

articolo, compresi atti cautelativi e conservativi ed anche tutti gli altri atti dicarattere giudiziario, salvo sottoposizionealla ratifica del Consiglio direttivo nellaprima riunione successivaal provvedimento;

i) congiuntamente all'Amministratore, ha la firma sui conti correnti e sulleoperazionibancarie e finanziarie.

Articolo 32Vice Presidente

Il Vice Presidenteè eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocatadopole elezioni.

Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e losostituisce, anchelegalmente,in casodi sua assenzao impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolgei particolari compiti che il Consiglio direttivoriterrà opportuno affidargli.

Articolo 33Segretario

Il Segretarioè eletto dal Consigliodirettivo nella prima riunione convocatadopo leelezioni.

Redigei verbali del Consiglio direttivo, dell'Assembleae di tutte le commissioni ogruppi di lavoro di cui alla lettera r) dell'articolo 29.

E' consegnatariodei documenti e dell'archivio del Gruppo; cura la corrispondenzainsiemeal Presidentecon il quale collaboraalla tenuta degli inventari di cui alla lettera e)dell'articolo 31 e tiene aggiornatoil libro dei soci.

Collabora, inoltre, con l'Amministratore, per la tenuta della contabilità e per lapreparazionedel bilancio e tiene il registro di cassaper le piccolespese.

lO

Articolo 34Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocatadopo leelezioni.

Cura, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, la parteamministrativa di tutte le attività del Gruppo firmando i relativi documenti.

Provvede,con la collaborazionedel Segretario,alla regolaretenuta dei documenti edei libri contabili ed a redigereil bilancio da sottoporreal Consigliodirettivo.Congiuntamenteal Presidente,ha la firma sui conti correnti, sulle operazionibancarieefinanziarie e sul bilancio consuntivo e preventivo.

Articolo 35Capogruppo

Il Capogruppoè eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocatadopole elezioni.

Coordina le donazioni ed i controlli sanitari provvedendo ad invitare tutti idonatori attivi alla donazione periodica ed ai controlli redigendo periodicamente lastatistica delledonazioni.

Cura il rapporto con i donatori in collaborazione con lo staff organizzativo esanitario sotto il profilo dell'idoneità fisica e della disponibilità alla donazione,promuovendo le iniziative opportune per la loro tutela ed assicurando in ogni caso lanecessariariservatezzanel rispetto della legge675/96 sulla privacy.

Promuove ed organizza, riferendo al Consiglio direttivo, le raccolte esterne conauteomotecheed altre iniziative promozionali.

Propone motivatamente al Consiglio direttivo le iscrizioni e le variazioni dicategoriadei soci.

Eseguele direttive del Consiglioe del Consulentesanitario.

Articolo 36Collegio dei revisori dei conti

Il Collegiodei revisori dei conti è compostoda tre membri effettivi e due supplentieletti dall'Assembleafra gli iscritti aventi titolo secondole modalità degli articoli 26, 40,41e42 e dovrannoesserein possessodi adeguatapreparazione.

Per l'eleggibilità al Collegio dei revisori dei conti valgono le norme di cui alprecedentearticolo 28, comma4.

I membri supplenti intervengonoalle sedutein casodi assenzao impedimento deimembri effettivi.

Il Collegiodopo l'elezionesi riunirà per nominare al suo interno il Presidente,ilVicePresidenteed il Segretario.

I membri del Collegio dei revisori dei conti non possono esserecontemporaneamenteeletti nel Consigliodirettivo.

Il Collegiosi riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti, ed il relativoverbale viene firmato da tutti i presenti, nonché per la preparazionedella relazione sulbilancio consuntivo da presentareall'Assemblea.

I membri del Collegiopossonoessereinvitati alle riunioni del Consiglio direttivo,ma senzadiritto di voto.

Il Collegiodeliberavalidamentecon la presenzadi tre componenti, fra cui ilPresidente.

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Articolo 37Normegenerali sugli organi

Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni. I loro componenti sonorieleggibili tranne il Presidente che non può essere rieletto dopo aver espletato duemandati consecutivi senza interruzione. Trascorso un mandato, rappresentato daun'altra persona,potrà essererieletto per altri duemandati consecutivi.

Ovein un organosi verifichi la mancanzadi un componente,succedeil primo deinon eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanzerestano in carica per la stessadurata del membrosostituito e non subentranoautomaticamentein incarichi specifici alui affidati.

I componenti gli organi del Gruppo che per tre riunioni consecutive risultinoassenti senzagiustificatomotivo sonodichiarati decaduti dall'incaricoe quindi sostituiti.

Articolo 38Assistente spirituale

L'Assistente spirituale è nominato, secondo il Diritto Canonico, dal Consigliodirettivo, comeda art. 29, lettera c).

Lanomina è comunicataall'Ordinario Diocesano.Rappresental'autorità religiosa all'interno del Gruppo per le materie spirituali,

religioseo di culto.Cura l'osservanzadello spirito religiosodel Gruppo e la preparazionespirituale e

moraledegli iscritti ancheattraversocorsi di formazioneper i quali potrà collaborareconl'Assistentespirituale dellaConsociazionenazionale.

Le deliberazioniche investonol'indirizzo morale e religiosodel Gruppo per essereesecutivedovrannoottenereil parerefavorevoledell'Assistentespirituale.

Partecipaalle riunioni del Consigliodirettivo ed all'Assembleasenzadiritto di votononchéalle iniziative edalla vita del Gruppo.

Articolo 39Consulentesanitario

E' nominato dal Consigliodirettivo nella prima riunione convocatadopole elezioni.Egli sovrintendetutte le attività sanitarie del Gruppoed in particolare:

a) vigila sul pieno rispetto dei controlli sanitari, avvalendosidella collaborazionedelCapogruppo, da eseguire per legge sui donatori da parte delle struttureemotrasfusionali competenti in occasionedella donazionee/o su richiesta delGruppo;

b) garantiscela gestionedei dati riferiti ai donatori ed alle loro donazioninel rispettodelle disposizionipreviste in materia di trattamento e riservatezzadei dati di cuialla legge675/96 sulla privacy e successiveintegrazionio modifiche;

c) impartisce, d'intesa con il Consiglio direttivo e con il servizio trasfusionalecompetente,le direttive in materia sanitaria coordinandonel'intera attività;

d) collaboraall'attività di propagandae di impulso socialespeciein materia sanitariae sulle metodologieemergentidella donazione;

e) cura la formazionee l'aggiornamentodel Grupposotto il profilo tecnico-sanitario;f) partecipaalle riunioni del Consigliodirettivo ed all'Assembleasenzadiritto di voto

nonchéalle iniziative edalla vita delGruppo;g) potrà avvalersi di collaboratori sanitari e/o parasanitari, anche in forma

autonomaretribuita, per esigenzeoperativee strettamentesotto sua sorveglianza,previo accordo con il Consiglio direttiva.

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Articolo 40Commissione elettorale

La Commissioneelettorale è nominata dall'Assembleanella riunione che precedeogniquadriennio.

E' composta da un minimo di tre o di cinque membri scelti fra i soci donatoriattivi, i soci collaboratori e i socibenemeriti.

Ha il compito di:a) nominare fra i suoi componenti il Presidente,il VicePresidenteed il Segretario;b) verificare l'adozioneda parte dell'Assembleadella deliberazioneper il numero dei

componenti il Consigliodirettivo e i requisiti previsti all'articolo 28, primo comma;c) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione

al1'Assembleanonché la regolarità delle delegheconsegnandol'attestato di dirittoal voto;

d) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio direttivo,contenenteun numero almenodoppiodi componenti da eleggere;

e) redigere la lista di almeno 7 candidati per l'elezione del Collegio dei revisori deiconti, composto da 5 membri, di cui i primi 3 verranno eletti revisori effettivimentre ilquarto ed il quinto sarannoeletti revisori supplenti.Le liste devonoriportare il nome e cognomedel candidato, la data di nascita, il

luogodi residenzae la data di iscrizione al Gruppo.Ogni iscritto o gruppi di iscritti, aventi diritto al voto, potranno presentare alla

Commissioneelettorale proposte di candidature nei termini che la stessaCommissioneindicherà.

Le liste predispostedalla Commissioneelettoralesonopresentateal Presidentechele allegheràall'avviso di convocazionedell'Assembleatenendopresenteche dovrà essereconvocataalmeno20 giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissionedovrà tenereconto dellenonne di cui alprecedentearticolo 28

Articolo 41Composizione delle liste

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti ed ogniiscritto avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per iscrittiaventi titolo di elezionepassivanon compresinella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenzaper un massimo di tre voti per ilCollegiodei revisori dei conti ed un numero di preferenzepari ai tre quarti degli eleggibiliper il Consigliodirettivo.

Risulteranno eletti per ogni carica i nominativi che avranno riportato il maggiornumero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggioreanzianità di iscrizione alGruppo.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età;successivamentesi procederàal sorteggio.

Le schederiportanti più preferenzerispetto a quanto previsto nel presentearticolo,o preferenzeper iscritti non aventi titolo di elezionepassiva,sarannodichiarate nulle.

Il Presidentedella Commissioneelettoralepubblica per affissionenella sedesocialel'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione finoall'elezionedel Presidente.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per lacandidatura o avvenuta elezione di candidati, devono essere presentati nel termineperentorio di 3giorni.

La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei. .nuovi organi.

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Articolo 42Ineleggibilità dei componenti la Commissione elettorale

I componenti la Commissione elettorale per le funzioni cui sono chiamati arispondere non possonoin nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati allecaricheper gli organi del Gruppo né esserevotati.

Le schedecontenenti voti per i componenti della Commissioneelettorale di cui alprecedentecommasarannodichiarate nulle.

Articolo 43Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per doverecristiano, civile,morale e per i principi di volontariato che è alla basedello spirito del Gruppo.

Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancorpiù tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovrannotenere nei confronti degli altri iscritti un rapporto di estrema semplicità e cordialitàtenuto conto anchedello spirito di servizioper il quale accettanola carica.

Articolo 44Modifiche statutarie

La proposta di riforma dello Statuto può esserepresentata dal Consigliodirettivo,secondola norma di cui all'articolo 29, lettera q), e al predetto da un numero di iscritti,aventediritto di voto, non inferiore ad un decimodegli stessi,mediantemotivata mozionescritta.

La mozione, esaminata dal Consiglio direttivo e la sua proposta di riforma èsottopostaalla Consociazionenazionaleper il proprio assenso.Decorsinovanta giorni, indifetto di risposta, la richiesta si intende accolta.

Dopo aver acquisito l'assensoscritto della Consociazionenazionale, il Presidenteconvoca l'Assembleacon specifica indicazione, nell'ordine del giorno, del numero degliarticoli contenuti nelle proposte di riforma nonché l'eventuale indicazione degliemendamentiformulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 23 con leindicazioni di cui al comma precedente.Inoltre verranno pubblicati in maniera visibilepressola sedesocialeper tutto il periodo di convocazione.Di ciò sarà data certificazionedal Presidentee dal Segretario.

L'avvisodovrà esseretrasmessoanche alla Consociazionenazionale, un dirigentedella quale potrà partecipare all'Assemblea;la Consociazionepotrà farsi rappresentareda componenti gli organi territoriali.

Per l'approvazionedi modifiche statutarie occorre il voto favorevoledi almeno trequarti dei presenti in Assembleaed il preventivoassensodella Consociazionenazionale.Nonpossonoessereoggettodi riforma gli articoli 2,4, 5 e 8 i quali definisconol'irrinunciabile fisionomia del Gruppo e le garanziedelleessenzialitàdella sua vitaassociativa.

Articolo 45Regolamento generale

L'Assemblea, ottenuto il parere favorevole della Consociazionenazionale, puòapprovare,a completamentodelle norme del presenteStatuto ed overitenuto necessarioedopportuno,con la maggioranzadei due terzi dei presenti, il Regolamentogeneralei cui

articoli potranno essereriformati semprecon le modalità di cui sopra.

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Articolo 46Gestione straordinaria

In casodi eventi straordinari o di situazioni interne tali chenon rendanopossibileil normale funzionamento del Gruppo e delle sue attività e qualora l'Assembleanon siastata in grado di provvederein merito o sia andata deserta, il Presidentedel Grupposegnala alla Consociazionenazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per larichiesta di interventi ai fini della normalizzazionedella vita socialee della funzionalitàdei servizi.

La richiesta potrà esserepresentata anche da almeno un decimo degli iscrittiaventi diritto di voto.

La Consociazionenazionale, accertate le condizioni di anormalità ed esperitoinutilmente il tentativo di ripresa, anche per il tramite degli organi periferici, dellanormale attività associativa,nomina un Commissariostraordinario che provvedeal solocompimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonchéalla convocazionedell'Assembleaper la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissariostraordinario non può, comunque,rimanere in carica per più di seimesi dal suo insediamento.

Ove la convocazionedell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessarimanga priva di esiti, il Commissario straordinario provvede alla denuncia dellasituazioneall'autorità regionalecompetente.

Articolo 47Scioglimento del Gruppo

Il Gruppo non potrà esseresciolto per delibera Assemblearese non si verificanocircostanzeeccezionalidi assoluta impossibilità del suo funzionamentoe fino a quandonon rimanga un numero di donatori tale da svolgereanchein parte le donazioni.

La delibera di scioglimentoè presa dall'Assembleastraordinaria da convocareatale esclusivoscopodal Presidenteo dal Commissariostraordinario di cui all'articolo 46.

Per la delibera di scioglimentooccorre l'osservanzadi tutte le specialimodalità diconvocazione,di presenzadi iscritti aventi diritto al voto e della specialemaggioranzaditre quarti degli associatiaventi diritto al voto.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Consociazionenazionale cheinterverrà all'Assembleacon un suo delegato,anchedi organi periferici, per esprimereilsuo parere nonché per dare la propria eventualeopera di aiuto per la risoluzione delledifficoltà del Gruppo.

Con la delibera di scioglimento l'Assembleanomina un liquidatore da sceglierepreferibilmentefra colorochesonostati iscritti al Gruppo.

Articolo 48Devoluzione dei beni

A seguito dello scioglimento, i beni residui del Gruppo sono devoluti ad altraassociazionea carattere locale di ispirazione cattolica, che perseguafini di assistenzaoalla Consociazionenazionale,cui il Gruppoera associato.

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Articolo 49Richiesta di personalità giuridica

Ai fini del riconoscimentodella personalità giuridica da parte della regionecompetente,il Consiglio direttivo del Gruppo Fratres è autorizzato ad apportare alpresentestatuto, sentita la Consociazionenazionaleed ottenuto il relativo assenso,lemodifiche che si rendesseroindispensabili, salvaguardandoi principi ispiratori delGruppoFratres

Arti~olo50Nonna finale

Per le materienon contemplatenel presenteStatuto si osservanole normedelloStatuto e del Regolamentodella Consociazionenazionale,quelledel Codicecivile e dellelegginazionalie regionaliin materia.

In caso di mancanzadi normativa occorre rimettersi alle decisioni prese dalConsigliodi presidenzadellaConsociazionenazionale.

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