sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

15
Rischio BIOLOGICO «Art. 267,268,271 D.lgsl. 81/08»

Upload: bibliotecaliceolabriola

Post on 12-Apr-2017

1.827 views

Category:

Education


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

Rischio

BIOLOGICO«Art. 267,268,271 D.lgsl. 81/08»

Page 2: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

Gli Agenti Biologici (organismi, cellulari o meno in grado di riprodursi o di trasferire materiale

genetico come batteri, virus, funghi, e relative tossine) diffuse in qualsiasi ambiente

lavorativo e non, sono caratterizzati da diversi gradi di patogenicità (potenzialità di

causare malattie una volta in contatto con l’organismo ospite) e di virulenza, oltre ad essere

correlati a diversi scenari espositivi e vie di trasmissione.

Condizione di rischio molto trasversale e che,

data la vastità degli agenti che ne sono responsabili,

può inficiare la salute e la sicurezza di ambienti di

lavoro molto differenti tra loro.

Una corretta Valutazione del Rischio Biologico deve tenere conto sia della pericolosità

intrinseca del microorganismo eventualmente presente, che della possibilità che questo

venga in qualche modo trasmesso ai lavoratori.

Page 3: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

RISCHIO BIOLOGICO: PROBABILITA’ DI SVILUPPARE MALATTIE

INFETTIVE IN SEGUITO AL CONTATTO CON

AGENTI BIOLOGICI

Page 4: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

AGENTE BIOLOGICO

“Qualsiasi microorganismo, anche se

geneticamente modificato, coltura

cellulare ed endoparassita umano che

potrebbe provocare:

infezioni,

allergie

intossicazioni”.«D. Lgs. 81/08-art. 267 c. a»

Page 5: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

MICRORGANISMO

«Qualsiasi entità microbiologica,

cellulare o meno in grado di

riprodursi o trasferire materiale

genetico»«D. Lgs. 81/08-art. 267 c. b

Page 6: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

COLTURA CELLULARE «Il risultato della crescita in vitro di

cellule derivate da organismi

pluricellulari»«D. Lgs. 81/08-art. 267 c. c

.

Page 7: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

Classificazione degli agenti biologici in funzione della loro pericolosità (Art. 268)

GRUPPO 3

GRUPPO 2

GRUPPO 4

GRUPPO 1

• rischio limitato di

diffusione in

comunità,

• disponibili misure

profilattiche e

terapeutiche

(es. pertussis, tetani,

pneumophila, cholerae)

• serio rischio per i

lavoratori

• possono

propagarsi nella

comunità

• disponibili misure

profilattiche e

terapeutiche (es. Brucelle,

tuberculosis, HBV, HCV,

HIV)

serio rischio per i

lavoratori

elevato rischio di

propagazione in

comunità;

non disponibili

misure

profilattiche e

terapeutiche (es. Virus Ebola, febbre

emorragica di Crimea/Congo)

SCARSAMENTE

PATOGENI

POSSONO CAUSARE

MALATTIA

ALTAMENTE

PATOGENI

ALTAMENTE

PATOGENI

ED INFETTANTI

Page 8: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

PERICOLOSITA’

Page 9: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

TRASMISSIBILITA’

CONTACT

DIRECT INDIRECT DROPLET

CONTACTLESS

AIRBORN VEHICLE VECTORBORNE

Caratteristica di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto

infetto ad un soggetto non infetto.

Page 10: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

NEUTRALIZZABILITA’: Misure Igieniche

I DPI devono essere

controllati, puliti,

disinfettati e sostituiti se ammalorati

DPI e indumenti di lavoro possono

essere contaminati pertanto vanno

conservati separatamente, puliti, e nel caso

distrutti.

Indumenti protettivi o idonei da

riporre separatamente

Servizi sanitari provvisti di acqua

calda e fredda lavaggi oculari e antisettici per la

pelle

Page 11: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

NEUTRALIZZABILITA’: Contenimento-Barriere fisiche

MISURE COSTRUTTIVEATTREZZATURE

DPI

Misure di sicurezza per l’utilizzo, la manipolazione e la conservazione degli

agenti biologici atte a ridurre al minimo le possibilità di contagio

Page 12: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

NEUTRALIZZABILITA’: Contenimento

BARRIERE CHIMICHE

BARRIERE BIOLOGICHE

Misure di sicurezza per l’utilizzo, la manipolazione e la conservazione degli

agenti biologici atte a ridurre al minimo le possibilità di contagio

Immunità acquisita artificiale

indotta dall’introduzione di microrganismi

attenuati, o uccisi o loro

prodotti inattivati

Page 13: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

ATTREZZATURA INDOSSATA DAL LAVORATORE A PROTEZIONE DAI RISCHI

BIOLOGICI

Fornire i DPI è un OBBLIGO del Datore di Lavoro

Utilizzare i DPI è un OBBLIGO del Lavoratore

Page 14: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Page 15: Sorveglianza sanitaria 2. rischio biologico

Nei luoghi di lavoro devono essere esposti il simbolo del

rischio biologico (se questo è presente) e le procedure da

attuare in caso di infortunio o incidente.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE(Art. 278)

I rischi biologici da

esposizione presenti sul

luogo di lavoro e la

possibilità che le potenziali

sorgenti di infezioni

(dirette o indirette)

arrechino un danno alla

salute.

Le misure igieniche da

osservare

Le precauzioni da prendere per

evitare l’esposizione

La funzione dei D.P.I. e il loro

corretto impiego

Il modo di prevenire gli

infortuni e le misure per

ridurne le conseguenze

Per le aziende a rischio biologico è

obbligatoria la sorveglianza sanitaria,

con monitoraggi biologici periodici,

definiti dal Medico Competente e

dal Datore di Lavoro,

Il Datore di Lavoro

deve fornire ai

lavoratori (prima che siano

adibiti alle attività a

rischio)

le informazioni e

istruzioni

necessarie.