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Seminario in materia di igiene Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Modulo C e sicurezza sul lavoro Modulo C Parte I Il sistema delle relazioni e della comunicazione: RLS, medico competente, lavoratori, datori di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavori autonomi, appaltatori. Parte II Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali Parte III Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica Avv. Francesca Silvestrini

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Page 1: Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Modulo C Parte I Il sistema delle relazioni e della comunicazione: RLS, medico competente, lavoratori,

Seminario in materia di igiene Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Modulo Ce sicurezza sul lavoro Modulo C

Parte IIl sistema delle relazioni e della comunicazione: RLS, medico competente, lavoratori, datori di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavori autonomi, appaltatori.Parte IINegoziazione e gestione delle relazioni sindacaliParte IIIGestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica

Avv. Francesca Silvestrini

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Art.Art.3232 Costituzione Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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Art.Art.4141 Costituzione Costituzione

L’iniziativa economica e privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La Legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

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Art. 39 CostituzioneArt. 39 Costituzione I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto

è la democraticità statuto. Acquistano così personalità giuridica e in proporzione ai loro iscritti possono stipulare i CCNL

Mancata realizzazione con legge ordinaria dei suddetti principi per motivi di politica sindacale (controlli, rappresentatività, etc.).

Ciò ha comportato che: CCNL non hanno efficacia erga omnes; normativa applicabile è quella civilistica anche se operano nella P.A.; le OO.SS. sono associazioni non riconosciute ma comunque soggetto giuridico, centro di imputazione giuridiche

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Art. 3 D.Lgs. 626/94

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

1. Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;

2. Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e loro riduzione al minimo ove possibile;

3. Riduzione dei rischi alla fonte;

4. Programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche, produttive e organizzative del posto di lavoro.

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I Soggetti responsabili

1. Datore di Lavoro: poteri di spesa e gestionali

massima autonomia decisionale

2. Dirigenti: elevata qualificazione professionale

attività di organizzazione

3. Preposti: elevata qualificazione tecnica

compiti di istruzione, coordinamento e

controllo

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Datore di Lavoro

Organizzazione del lavoro e natura dei rischi

1. Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali

2. Nomina : - il Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione - il medico competente

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Obblighi di Datore di Lavoro e Dirigenti

Dovere di attuazione degli obblighi e degli

adempimenti di sicurezza:

1.Organizzazione del lavoro

2.Formazione ed informazione

3.Consultazione con R.S.L.

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Obblighi dei preposti

Art. 5 D.Lgs. 626/94

Dovere di vigilanza e controllo sull’osservanza da parte dei

singoli lavoratori delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai

datori di lavoro dai dirigenti ai fini della protezione collettiva ed

individuale.

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Obblighi dei lavoratori

1. Contribuiscono all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

2. Osservano le disposizioni loro impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale

3. Utilizzano correttamente i macchinari ed i dispositivi di protezione individuale

4. Segnalano le deficienze dei mezzi e dei dispositivi

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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Persona nominata dal datore di lavoro avente capacità

e requisiti professionali art 8 bis D.Lgs. 626/94

Collabora con il datore di lavoro

Promuove determinazioni

del datore di lavoro

Ha relazioni con:gli organi di vigilanza, appaltatori, R.L.S.

e medico competente

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Medico competente

Valuta il rapporto esistente tra lo stato di salute dell’individuo

e l’ambiente di lavoro

Svolge un’azione

Informativa Di accertamentoValutativa

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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Eletto o designato dai lavoratori

Svolge compiti

Informazione su:-documenti di sicurezza -servizi di vigilanza

Verifica e accesso su:-Luoghi di lavoro-Documentazione esistente in azienda

Consultazione su:-valutazione dei rischi-Designazione addetti servizi-Formazione

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Aziende (Unità Produttive)

Numero dipendenti

Sino a 200 Da 201 a 1.000 Oltre 1.000

Numero minimo RLS

1 3 6

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Progettisti,Fornitori ed installatori

Art. 6 D.Lgs. 626/94: requisiti essenziali di sicurezza

e disposizioni legislative

Fornitori(vendita, noleggio,e concessione in uso) di macchine, attrezzature di lavoro e impianti: certificazioni o omologazioni beni

Progettisti di luoghi, posti di lavoro ed impianti: principi generali di sicurezza

Installatori: osservanza istruzioni di fabbricazione

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Contratto di appaltoArt. 7 D.Lgs. 626/94 affidamento lavori da eseguirsi all’interno dell’unità

produttiva ad appaltatori o a lavoratori autonomi

1) Committente: Soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata. Verifica l’idoneità tecnico-professionale, fornisce dettagliate informazioni su ambienti e misure di emergenza, promuove cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro.

2) Datori di lavoro: Coopera per l’attuazione delle misure e coordina gli interventi.

3) Entrambi hanno il dovere di promuovere cooperazione e coordinamento salvo rischi specifici dell’attività di appaltatore e lavoratore autonomo

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Responsabile dei lavoriResponsabile dei lavori

Incaricato dal committente ai fini della: progettazione, esecuzione, e controllo dell’esecuzione dell’opera.

Assume una funzione di direzione generale sull’attività del cantiere e sull’andamento dei lavori

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Ruolo di centralità della dirigenza

Potere politico

(artt.4, 5 e 14 del d.lgs.

165/2001)

Dirigenza

(at.45 del d.lgs. Personale

165/2001 ed i CCNL)

Potere sindacale

(artt. 9, 40, 42 e 43 del d.lgs. 165/2001)

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Le relazioni sindacaliLe relazioni sindacaliGli aspetti più rilevanti sono:Gli aspetti più rilevanti sono:

1) soggetti negoziali di parte pubblica e sindacale2) definizione comparti ed aree di contrattazione3) livelli e tipologie di contratto4) direttive e procedure per la stipulazione

contratti5) accertamento della rappresentatività e la

rappresentanza nei luoghi di lavoro (diritti e le prerogative sindacali)

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Diritto sindacale:

Parte del diritto del lavoro concernente il sistema di

norme strumentali poste dallo Stato, dalle

organizzazioni lavoratori e degli imprenditori per disciplinare, in

una economia di mercato, la dinamica dei conflitti di interessi

derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei processi

produttivi

(Giugni, Diritto sindacale 2001)

DefinizioniDefinizioni generaligenerali

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Relazioni industrialiLa disciplina delle relazioni industriali ha lo stesso oggetto del

diritto sindacale, inquadrato sotto il profilo sociologico. E’ un sottosistema del sistema sociale che rappresenta l’insieme delle interrelazioni fra tre soggetti (imprenditori, prestatori di lavoro organizzati ed organi pubblici) che agiscono in un sistema di variabili economiche, politiche, tecnologiche e normative dirette a regolare il sistema produttivo o a creare un sistema di controllo sullo stesso.

(Giugni, Diritto sindacale 2001)

DefinizioniDefinizioni generaligenerali

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Regolazione del dirittoSindacale nel sistemaPrivato

Artt. 39 e 40 della Costituzione Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000

Regolazione del diritto

sindacale nel sistema

Pubblico

Artt. 39 e 40 della

Costituzione

Legge 300/1970

Legge 146/1990

Legge 83/2000

d.lgs. 165/2001

DefinizioniDefinizioni generaligenerali

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Concertazione:

Connessione tra i pubblici poteri ed azioni delle parti sociali

come cambiamento della strategia sindacale in un mutato

scenario economico sociale (globalizzazione,

terziarizzazione dell’economia), strategia che non si basa sulla

sola mobilitazione dei lavoratori avverso la controparte

imprenditoriale ma abbraccia l’intera politica economica del

Governo. Significato più limitato e diverso quella inserita nei

contratti.

DefinizioniDefinizioni generaligenerali

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Regole del conflitto

Individuazione dei soggetti legittimati

Democrazia sindacale

Sindacato movimento Sindacato associazione

Democrazia diretta Democrazia partecipativa

DefinizioniDefinizioni generaligenerali

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Definizioni generaliDefinizioni generaliLibertà sindacaleLibertà sindacale

Art. 18 Cost. Art. 39 Cost. Profilo strumentale:Aggregazione soggetti in formaorganizzata titolari libertàsindacale. Anche l’individuo peril proselitismo nella fase cheprecede l’organizzazione Profilo teleologico:Atto diretto alla autotutela di interessigiuridici connessi conl’attività di lavoro

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1) Carta dei diritti riconosce: libertà di associazione, livelli di negoziazione, diritto di sciopero

2) Non vi è comunque una competenza comunitaria

3) Gli stati membri regolano la materia dei diritti sindacali secondo la propria convenienza. La comunità interviene solo in caso di garanzie insufficienti

Definizioni generaliDefinizioni generaliNormativa ComunitariaNormativa Comunitaria

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PRINCIPI dello STATUTO DEI PRINCIPI dello STATUTO DEI LAVORATORILAVORATORI

1) Tutela libertà e dignità dei lavoratori (artt.2, 4, 6, 7,8)

2) Effettività della libertà sindacale e divieto di costituire sindacati di comodo (artt.15,16,17)

3) Legislazione di sostegno alle OOSS e libertà di non aderire ad alcun sindacato (art.15)

4) Nullità atti discriminatori (artt. 15,16)

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Contrattazione, concertazione, consultazione informazione

Le procedure di contrattazione e concertazione sono definite dal CCNL; quelle di consultazione ed informazione in azienda

Contrattazione: Attività negoziale che può essere anche a termine CONTRATTARE È UN OBBLIGO; STIPULARE, STIPULARE, SOLO SE CONVENIENTESOLO SE CONVENIENTE

Concertazione:Concertazione: Attività non negoziale a termine. Si conclude con un verbale in cui si registrano posizioni parti

Consultazione: Attività informale prevista da leggi, CCNL e azienda

Informazione: Atti relativi al rapporto di lavoro individuati dall’azienda. Può essere preventiva o successiva