sanna papato e sardegna

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168211 781291 9 ISBN 978-1-291-16821-1 90000 Mauro G. Sanna è nato a Sassari nel 1968. Nel 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia medievale presso l’Università di Cagliari. Tra il 2003 e il 2007 è stato assegnista di ricerca in Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso l'Università di Sassari. Tra il 2006 e il 2011 è stato docente a contratto di Storia del Cristianesimo e delle Chiese, Diplomatica e Diplomatica speciale nella stessa università. Le sue principali pubblicazioni sono: Innocenzo III e la Sardegna. Edizione critica e commento delle fonti storiche, Cagliari 2003; Papa Giovanni XXII, Giacomo II d’Aragona e la questione del regnum Sardinie et Corsice, Soveria Mannelli 2008; L’epistolario sardo-corso di Gregorio Magno, Firenze 2008; Il regnum Sardinie et Corsice nella visione politica di Bonifacio VIII, Roma 2010. L’epistolario di Onorio III (1216-1227) con la Sardegna è uno strumento importante non solo per la storia della Chiesa ma per quella tout court dell’isola, sia perché costituisce l’assoluta maggioranza delle fonti disponibili per il periodo sia perché è ricco di informazioni riguardanti la politica pontificia. Nella penuria documentaria che caratterizza questa fase della storia della Sardegna, gli 88 documenti sopravvissuti relativi a questo papa consentono di ricostruire anche numerosi avvenimenti politici e istituzionali sviluppatisi nel decennio del suo pontificato che altrimenti resterebbero nell'oblio. Grazie all'osservatorio papale cogliamo la progressiva e inarrestabile penetrazione pisana in Sardegna, e ricostruiamo anche i rapporti che intercorrono tra la Sede apostolica, la Sardegna e Pisa negli anni del suo pontificato, durante il quale si sviluppa l'impresa della V Crociata, che vede anche il coinvolgimento di alcuni importanti personaggi isolani. Le lettere di Onorio III consentono di seguire la sua politica di riaffermazione teorica e pratica della sovranità della Sede apostolica sull’isola in continuità con i suoi predecessori, soprattutto con Innocenzo III al quale è succeduto sul soglio pontificio. Onorio prosegue nello scontro obbligato con Pisa che, un tempo alleata del Papato - tanto da essere definita dagli stessi pontefici “seconda Roma” -, dopo aver abbracciato a partire dalla seconda metà del XII secolo la causa imperiale, si è trasformata in una pericolosa nemica. Nonostante la costante energia profusa, il pontefice, che pure ottiene la riconferma della fedeltà vassallatica da parte dei giudici, mantenendo la salvaguardia dei diritti della Sede apostolica almeno sul piano giuridico, nella pratica non riesce a rovesciare la posizione di forza dei Pisani, raggiunta durante quasi due secoli di intensi rapporti con l’isola. Mauro G. Sanna Papato e Sardegna durante il pontificato di Onorio III (1216-1227) Mauro G. Sanna Papato e Sardegna durante il pontificato di Onorio III (1216-1227)

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1682117812919

ISBN 978-1-291-16821-190000

Mauro G. Sanna è nato a Sassari nel 1968. Nel2001 ha conseguito il titolo di Dottore di ricercain Storia medievale presso l’Università diCagliari. Tra il 2003 e il 2007 è stato assegnistadi ricerca in Storia del Cristianesimo e delleChiese presso l'Università di Sassari. Tra il 2006e il 2011 è stato docente a contratto di Storia delCristianesimo e delle Chiese, Diplomatica eDiplomatica speciale nella stessa università. Lesue principali pubblicazioni sono: Innocenzo IIIe la Sardegna. Edizione critica e commento dellefonti storiche, Cagliari 2003; Papa GiovanniXXII, Giacomo II d’Aragona e la questione delregnum Sardinie et Corsice, Soveria Mannelli2008; L’epistolario sardo-corso di GregorioMagno, Firenze 2008; Il regnum Sardinie etCorsice nella visione politica di Bonifacio VIII,Roma 2010.

L’epistolario di Onorio III (1216-1227) con la Sardegna è uno strumentoimportante non solo per la storia della Chiesa ma per quella tout courtdell’isola, sia perché costituisce l’assoluta maggioranza delle fonti disponibiliper il periodo sia perché è ricco di informazioni riguardanti la politicapontificia. Nella penuria documentaria che caratterizza questa fase della storiadella Sardegna, gli 88 documenti sopravvissuti relativi a questo papaconsentono di ricostruire anche numerosi avvenimenti politici e istituzionalisviluppatisi nel decennio del suo pontificato che altrimenti resterebberonell'oblio. Grazie all'osservatorio papale cogliamo la progressiva e inarrestabilepenetrazione pisana in Sardegna, e ricostruiamo anche i rapporti cheintercorrono tra la Sede apostolica, la Sardegna e Pisa negli anni del suopontificato, durante il quale si sviluppa l'impresa della V Crociata, che vedeanche il coinvolgimento di alcuni importanti personaggi isolani. Le lettere diOnorio III consentono di seguire la sua politica di riaffermazione teorica epratica della sovranità della Sede apostolica sull’isola in continuità con i suoipredecessori, soprattutto con Innocenzo III al quale è succeduto sul sogliopontificio. Onorio prosegue nello scontro obbligato con Pisa che, un tempoalleata del Papato - tanto da essere definita dagli stessi pontefici “secondaRoma” -, dopo aver abbracciato a partire dalla seconda metà del XII secolo lacausa imperiale, si è trasformata in una pericolosa nemica. Nonostante lacostante energia profusa, il pontefice, che pure ottiene la riconferma dellafedeltà vassallatica da parte dei giudici, mantenendo la salvaguardia dei dirittidella Sede apostolica almeno sul piano giuridico, nella pratica non riesce arovesciare la posizione di forza dei Pisani, raggiunta durante quasi due secoli diintensi rapporti con l’isola.

Mauro G. Sanna

Papato e Sardegnadurante il pontificato diOnorio III (1216-1227)

Mauro

G.Sanna

Papato

eSardegna

duranteilpontificato

diOnorio

III(1216-1227)

Mauro G. Sanna

Papato e Sardegnadurante il pontificato diOnorio III (1216-1227)

Aonia edizioni

© 2012 Aonia edizioni

Lulu Press3101 Hillsborough St.,

Raleigh, NC 27607 | U.S.A.

ISBN: 978-1-291-16821-1 Info e ordini: www.aonia.weebly.com

Ordini: www.amazon.com

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In copertina: Onorio III, pergamena, Pinacoteca Civica di AstiDirettore editoriale: Leonardo Carriero

Indice

Indice V

Premessa e ringraziamenti IX

I Le fonti XI

II Onorio III e la Sardegna XIX1 Gli antecedenti del pontificato XIXa. La situazione politico istituzionale in Sardegna XIXb. Le relazioni tra la Sede apostolica e i giudicati XXXI

2. Il pontificato, sulle orme di Innocenzo III XXXIXa. La V Crociata e i suoi riflessi sulla politicanei confronti della Sardegna XXXIXb. Contro i Visconti LVIIc. I giuramenti di fedeltà vassallatica LXVIIId. L'arcivescovo di Pisa e il titolo legatizio e metropolitico in Sardegna LXXV

Fonti e Bibliografia XXXIII

L'edizione XCVII

I documenti 3

Appendice documentaria 149

Appendici 163

Tabelle 169

Indice dei nomi di luogo e di persona 181

Mauro G. Sanna

Papato e Sardegnadurante il pontificato diOnorio III (1216-1227)

Premessa

Questo volume rappresenta il secondo tassello di quella che ancora aspira a diventare un'edizione completa dei documenti pontifici del XIII secolo relativi alla Sardegna. Il primo contributo è costituito da Innocenzo III e la Sardegna, ormai uscito quasi dieci anni fa che nasceva quasi natural-mente dall'esperienza del Dottorato di ricerca in Storia medievale conse-guito presso l’Università di Cagliari. Come in quello, prima dell'edizione documentaria, il lettore troverà una introduzione divisa in due parti: la pri-ma descrittiva delle fonti e l'altra propriamente storica dove cerco di ana-lizzare quelli che secondo me sono gli aspetti salienti della politica di Ono-rio III nei confronti della Sardegna. A corredo del testo ho posto due ap-pendici cronotattiche, tre tabelle di sintesi sui documenti, una carta della Sardegna con i confini giudicali e diocesani e ovviamente l'indice dei nomi di luogo e di persona.

Ringrazio coloro che hanno contribuito a rendere migliore questa fati-ca: Raimondo Turtas, non solo perché segue, sostiene e corregge paziente-mente me e i miei lavori da più di vent'anni, ma soprattutto per la nostra amicizia; l'amico prof. Alessandro Soddu, per aver letto, suggerito, corretto e per aver corso; la prof.ssa Carla Frova, per i preziosi suggerimenti non solo sull'ars dictandi; l’amico prof. Enrico Basso, che mi ha facilitato l’ac-cesso alla documentazione dell’Archivio di Stato di Genova; la prof.ssa Daniela Goldin, che ha avuto la bontà di ragionare con me sul Breviloquium di Boncompagno da Signa; il prof. Mauro Ronzani per i suoi suggerimenti.

IX

Le Fonti

I. Le Fonti

I documenti conservatici attestanti i rapporti tra Onorio III e la Sarde-gna sono 881. Di questi, 82 sono stati prodotti dalla cancelleria pontificia, 1 è una lettera del legato Ugolino di Ostia a Mariano II di Torres, 2 sono let-tere inviate al papa e 2 sono giuramenti di fedeltà alla Sede apostolica; infi-ne 1 è una relazione notarile2. Sul totale, 74, pari all'84%, sono conservati presso l'Archivio segreto vaticano (ASV) sotto forma di copie nella serie dei Registri Vaticani3. Tra queste, si trovano anche quelle di 3 dei 10 docu-menti (pari all'8,7%) che possediamo in originale: 2 su 3 dei documenti dell'Archivio di Stato di Pisa e 1 su 2 dell'Archivio di Stato di Genova4. Gli altri 5 originali si trovano: 2 nell'Archivio Capitolare di Pisa, 1 nell'Archivio di Stato di Firenze, 1 presso l'Archivio dell'Abbazia di Montecassino e 1 presso le Archives départementales de Bouches du Rhône, di Marsiglia5. Presso la Biblioteca universitaria di Cagliari, nel Fondo Baille, nel cosiddetto registro di S. Maria di Cluso, si sono salvate altre 5 lettere, il secondo mag-gior gruppo dopo quello dei registri vaticani, seppure costituisca solo il 4,3% del totale6. Infine 2 documenti sono conservati nel registrum di Ugoli-no da Ostia conservato presso la Bibliothèque nationale de Paris edito da Guido Levi e 1 del quale non si è in grado di stabilire la collocazione, edito nel Bullarium Vallumbrosanum di Fulgenzio Nardi7.

A questo insieme si aggiungono le costituzioni del «concilium provin-ciale» della Chiesa sarda tenuto a Santa Giusta nel 1226, sotto la guida di

1 Cfr. Tabella 1.

2 Rispettivamente i docc. 110, 13, 84, 86, 130 e 16.

3 Per la loro collocazione archivistica, le edizioni precedenti e la presente si veda la Tabella 1. La serie Reg. Vat. è la più importante che si conservi nell’ASV per il periodo medievale e diventa continua a partire dal pontificato di Innocenzo III. I registri relativi a Onorio III sono i numeri 9-13. Sulla serie Reg. Vat. e sui problemi ad essa collegati la bibliografia è notevole, in questa sede si rimanda a: GUALDO, Sussidi per la consultazione; RABIKAUSKAS, Diplomatica pontificia; GIUSTI, Inventario dei registri vaticani; GIUSTI, Studi sui registri di bolle; FRENZ, I documenti pontifici; nonché PÁSZTOR, Contributi per la storia; e PÁSZTOR, Per la storia dei registri. Nello specifico, per i registri di Onorio III si veda anche SAYERS, Papal government, pp. 65-93.

4 Rispettivamente i docc. 24, 25 e 15.

5 Nell'ordine i docc. 7 e 8, 3, 2 e 97.

6 Cfr. docc. 10, 50, 53, 86 e 122.

7 Qui i docc. 106 e 110 editi in LEVI, Registri, pp. 121-123 e 30 edito in Bullarium Vallumbrosanum, p. 104.

XI

Le Fonti

uno dei legati di Onorio III, il suddiacono e cappellano pontificio Gottifredo dei Prefetti di Vico, anch'esse salvatesi nel cosidetto registro di S. Maria di Cluso8. Di queste, che qui sono edite in appendice, non si farà una descrizione, rimandando all'edizione curata da Giancarlo Zichi9.

La distribuzione cronologica del materiale non è omogenea: 29 docu-menti, pari al 33% del totale sono del biennio solare 1217-18 e ben 39, pari al 44%, del biennio solare 1220-21; in pratica il 77% della documentazione è concentrato in 4 dei quasi 11 anni di pontificato. Il fatto che nel secondo dei bienni si sia fortunosamente conservato un elevato numero di missive tra quelle inviate al legato pontificio Bartolomeo, ben 10, non ha però rile-vanza nello spiegare tale distribuzione10. Non dipende cioè per quanto ne sappiamo dalla esplicita (politica?) volontà di conservare quei determinati documenti, bensì da un dato intrinseco alla natura della serie dei Registra Vaticana, che come detto raccoglie l'84% delle lettere sopravvissute: in essa venivano trascritte solo una parte minima - oscillante nel XIII secolo tra il 10 e il 20%11 -, della documentazione prodotta, secondo un criterio per ora sconosciuto, che però non era quello della loro importanza; al contrario «non sono poche le lettere registrate che non riguardano alcun problema sostanziale»12. Sempre a causa della provenienza della stragrande maggio-ranza delle fonti, non stupisce notare che gli anni di pontificato più ricchi di documenti della serie dei Registra Vaticana sono anche quelli più ricchi di

8 Cfr. Appendice documentaria.

9 Cfr: ZICHI, Gli statuti conciliari, pp. 55-69.

10 Infatti è altrettanto vero, per esempio, che nello stesso periodo ben 9 lettere sono da attribuirsi ad un solo tema (quello della protezione apostolica accordata a Mariano II di Torres pronto a partire per la Terrasanta) tutte spedite nello stesso giorno, tutte sul calco della prima (le cosiddette «in eodem modo») e segnalate in calce a questa nel Reg. Vat. 11 e qui edite ai nn. 75-83.

11 «Saec. XIII solum 1 aut 2 e 10 documentis originalibus registris inserebantur»: RABIKAUSKAS, Diplomatica pontificia, p. 137. Al 20% si attesta la percentuale calcolata da SAYERS, Papal government, p. 67, un po' al di sopra di quanto potuto riscontrare dal sottoscritto in una occasione per il pontificato di Innocenzo III: Innocenzo III e la Sardegna, pp. XVI-XVII nota 21, dove il valore si aggirava intorno al 15%.

12 PÁSZTOR, Studi e problemi, p. 287, e RABIKAUSKAS, Diplomatica pontificia, p. 137; non comunque quella dell’importanza dell’argomento come invece riteneva Giraldo di Barri, che frequentò la curia durante il pontificato di Innocenzo affermando che ogni papa riportava nel proprio registro i documenti «super magis arduis causis»: BREWER, Giraldi Cambrensis opera, III, p. 90, citato da PÁSZTOR, Studi e problemi, p. 287, da dove viene anche la citazione nel testo; cfr. anche FEIGL, Die Registrierung der Privilegien, p. 118 e anche SAYERS, Papal governement, pp. 65-77.

XII

Le Fonti

documenti "sardi": per il quinto anno di pontificato (luglio '20-luglio '21), anno di picco nel quale nel Reg. Vat. 11 si registra il maggior numero di missive dell'intero pontificato, 937, si conservano 23 lettere per l'isola, pari al 26% del totale13. Allo stesso modo, per il secondo anno di pontificato (luglio '17-luglio '18), per il quale il Reg. Vat. 9 salva 881 lettere in totale, si possiedono 14 missive "sarde"14. E così, al contrario, per il settimo anno di pontificato (luglio '22-luglio '23), il più povero in assoluto con 348 "pezzi"15, non sopravvive alcun documento "sardo".

Tenuto conto di quanto affermato, si deduce facilmente che i docu-menti relativi alla Sardegna prodotti dalla cancelleria pontificia fossero, dunque, molti di più di quelli che ci sono pervenuti. Orientativamente si può ipotizzare un numero variabile tra i 450 e i 900 "pezzi" ai quali an-drebbero aggiunti quelli che partivano dalla Sardegna e che, tranne 4, sono andati perduti16.

Non è possibile ovviare a queste perdite, a meno di fortunati ritrova-menti come quello di alcune minute di Innocenzo III ad Anagni una deci-na di anni fa17; però in questa sede, seguendo il metodo usato da Kehr per la sua Italia pontificia, si è cercato di dare traccia dell’esistenza di altri docu-menti partendo da quelli che sono sopravvissuti. Lì dove il pontefice fa ri-ferimento ad altre lettere inviate o ricevute e che giustificano la realizzazio-ne di quella; o lì dove dal tono si percepisce inequivocabilmente che essa era causata da una lettera o da una notizia giunta al papa, ciò è stato segna-lato con un regesto, il più possibile aderente al testo di partenza, che desse conto del documento andato perduto. Ne è emerso un corpus di altre 46 notizie18 che hanno consentito di portare a 134 il totale. Si è dato conto anche di 7 missioni che, come emerge dalla documentazione, alcuni perso-naggi hanno compiuto presso la Sede apostolica19.

13 Docc. 63-97. I numeri relativi ai documenti prodotti dalla cancelleria pontificia per i singoli anni sono calcolati da SAYERS, Papal governement, pp. 86-88, che li deduce partendo dai Regesta di Pietro Pressutti.

14 Docc. 14-32.

15 Fatta eccezione per l'undicesimo con 263 lettere, che però durò quattro mesi in meno a causa della morte del pontefice, il 18 marzo del 1227.

16 Docc. 13, 84, 86, 130.

17 MERCANTINI, Nulli ergo omnino; e Innocenzo III e la Sardegna, docc. 90-94 e 96.

18 Cfr. Tabella 2.

19 Cfr. Tabella 3.

XIII

Le Fonti

Un insieme di testimonianze reso ancora più prezioso dalla penuria di fonti che caratterizza la storia dell'isola ancora agli inizi del XIII secolo. Non si dimentichi infatti che il Codice diplomatico della Sardegna di Pasquale Tola, che resta tuttora la più importante raccolta documentaria per la storia politica e istituzionale della Sardegna nel periodo in questione20, riporta solo 4 documenti di provenienza diversa da quella della cancelleria pontifi-cia. La documentazione di Onorio III costituisce dunque il 95% delle fonti per questi anni. Senza considerare i deperditi ricostruiti in questa sede.

La documentazione non presenta particolari problemi di datazione. I 10 originali sono dotati di data topica, di giorno, mese e anno di realizza-zione, tranne quello conservato a Marsiglia, per il quale manca il giorno del mese, comunque compreso il 1° e il 6 luglio21. Così, hanno data completa una delle lettere edite da Guido Levi e quella edita da Fulgenzio Nardi22. La seconda delle lettere di Ugolino da Ostia, priva dell'indicazione dell'an-no, si trova nella parte del suo registro relativa al 1221 ed è datata a quel-l'anno dallo stesso Levi23. Delle 70 copie di registro presso l'ASV, 56 hanno datazione topica e del giorno, mese e anno di pontificato24. Tre, i nn. 9, 131 e 133 di questa edizione, non contengono l'anno di pontificato che si ricava però inequivocabilmente dalla loro posizione nei rispettivi registri. Sulla stessa base si sono fornite date approssimative piuttosto accurate per altre 6 lettere, 5 uscite dalla cancelleria e 1 registrata in entrata25. Altre 6 contengono l'espressione «datum ut supra», che ha consentito un'agevole ricostruzione del datum26. Infine, delle 5 copie del cosiddetto registro di Santa Maria di Cluso, 4 hanno data completa, e una manca della sola data-tio topica27.

20 A parte il Codice diplomatico di Dionigi Scano ovviamente, che però, appunto, compie l'edizione parziale delle lettere di Onorio III: SCANO, Codice diplomatico, pp. 33-64.

21 Docc. 2, 3, 5, 7, 8, 15, 16, 24, 25, mentre il doc. "marsigliese" è il 97.

22 Docc. 30 e 106.

23 Doc. 110.

24 Dal totale delle 73 copie di registro dell'ASV, vanno sottratti i 3 docc. che possediamo anche in originale, cfr. supra n. 4.

25 Docc. 13, 26, 84, 90, 91, 120.

26 Docc. 59, 60, 69, 85, 100, 114.

27 Docc. 10, 50, 53, 86, 122.

XIV

Le Fonti

L’epistolario copre un ampio spettro di argomenti non sempre perfet-tamente isolabili, poiché spesso inseriti all’interno di tematiche più vaste. Certo, la documentazione di Onorio III è importante non solo per la sto-ria della Chiesa, ma per quella tout court della Sardegna sia perché costi-tuisce, come si è visto, la quasi totalità delle fonti disponibili per il periodo sia perché, come è noto, per tutta la prima metà del Duecento, i registri va-ticani sono ricchi di informazioni riguardanti la politica pontificia, contra-riamente a ciò che avviene nella seconda metà del secolo, quando si tende a trascrivere solo la documentazione dell’attività beneficiaria dei papi28. Ciò consente di ricostruire avvenimenti relativi alla storia politico-istituzionale che diversamente resterebbero nell'oblio - e che verranno delineati succes-sivamente -, ma anche e soprattutto di comprendere i rapporti che inter-corrono tra la Sede apostolica, la Sardegna e Pisa durante gli anni del pon-tificato. E proprio questo tema è quello che emerge prepotente dall'epi-stolario di Onorio. Non è una novità: già per gli anni di Innocenzo III il 55% della documentazione ha come argomento quello della riaffer-mazione della sovranità pontificia sulla Sardegna e del tentativo conse-guente di sottrarre l'isola al sempre più stringente controllo di famiglie pisane29. Onorio III, che come si dirà non sentirà il bisogno di ribadire assiduamente i propri diritti, continua nella politica di opposizione a Pisa e nello specifico a Ubaldo e Lamberto Visconti30. Il suo impegno in tal sen-so è dimostrato da 44 documenti, poco più del 50% del totale31.

A seguire, sono 22 le lettere che si possono riportare a questioni di di-ritto ecclesiastico, pari al 25% del totale, ma molte "nascondono" motivi che vanno al di là di semplici questioni interne all'amministrazione della chiesa. A puro titolo d'esempio: il documento col quale il papa cassa l'ele-zione del vescovo di Sulci Bandino, perché legato politicamente ai Viscon-ti; quello col quale pochi mesi dopo concede allo stesso personaggio l'as-soluzione dalla scomunica e la conferma sulla sede vescovile sulcitana, poi-ché si è impegnato a non favorire in alcun modo i due fratelli pisani già menzionati; ed infine la lettera con la quale concede all'arcivescovo di Ca-gliari di svolgere a determinate condizioni le funzioni religiose nonostante

28 Un’importanza che si estende, ovviamente, allo studio non solo della Sardegna, ma di tutta l’Europa della prima metà del Duecento: PÁSZTOR, Studi e problemi, p. 291; cfr. KEMPF, Die Register Innozenz III, p. 104.

29 Cfr. Innocenzo III e la Sardegna, p. XXVII.

30 Cfr. II parte, capitolo 2/c.

31 Docc. 12, 13, 15-17, 20, 22-25, 35, 36, 39, 40, 43-46, 58-61, 65, 69, 70, 85, 87, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109, 113-115, 117, 120, 123, 132, 134.

XV

Le Fonti

l'interdetto che grava sulla sua provincia, sempre per responsabilità dei due Visconti32.

L'altro grande tema che si ritrova nella documentazione è quello della Crociata. Riguarda altri 22 documenti, pari anch'essi al 25% del totale33, che rappresentano il corpus documentario in assoluto più ampio sul tema delle Crociate, relativamente alla Sardegna34.

Infine, l'ultimo argomento numericamente rilevante è rappresentato da 8 documenti relativi a questioni monastiche, ma mentre 1 riguarda propria-mente la tutela della libertas Ecclesie, dato che è volto a difendere le sedi val-lombrosane dalla violenza di laici ed ecclesiastici, gli altri 7 sono conferme di privilegi che si possono unire alle 2 conferme a favore rispettivamente del vescovo di Sulci e dell'arcivescovo di Arborea, formando così un grup-po consistente nel 10% del totale35.

I vescovi e arcivescovi isolani sono i principali destinatari delle lettere del pontefice: 24, pari al 28%; tra i quali spicca Mariano, prima vescovo di Sulci e poi arcivescovo di Cagliari con 736. Altre 6 sono inviate ad altri esponenti del clero, portando la percentuale al 35%37.

Il singolo maggior destinatario di lettere di Onorio è il citato legato pontificio Bartolomeo, con 10 lettere, l'11%38. Nell'insieme i legati in Sar-degna ricevono 20 missive, ma tra queste rientrano anche le 7 all'arcivesco-vo di Pisa Vitale, che di fatto non esercita mai i suoi privilegi né viene inca-ricato di svolgere alcun compito connesso ad essi39.

32 Docc. 90, 107 e 109. Nell'insieme i docc. che hanno come tema il diritto ecclesiastico sono i numeri: 21, 31, 50, 63, 65, 69, 70, 73, 85-87, 90, 91, 107-109, 114, 117, 122, 123, 125, 128.

33 Docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-83, 91, 106, 110, 127.

34 Cfr. infra parte II, cap. 2/a.

35 Rispettivamente, il doc. 9 relativo alle violenze contro i monasteri vallombrosani; i privilegi a favore di ordini monastici i docc. 2, 3, 5, 30, 32, 38, 97; il privilegio al vescovo di Sulci il doc. 42, quello all'arcivescovo di Arborea il n° 129.

36 Docc. 1, 4, 9, 10, 14, 21 (a Mariano di Sulci), 23, 26, 42 (a Mariano di Sulci), 50, 61, 65 (a Mariano di Cagliari), 68, 87, 107 e 109 (a Mariano di Cagliari), 114, 115, 122, 123 (a Mariano di Cagliari), 125, 127-129. Mariano è anche il mittente di almeno 3 docc.: nn. 19*, 41* e 64*.

37 Docc. 2, 3, 5, 38, 50, 97.

38 Docc. 60, 63, 69, 73, 90, 91, 96, 99, 102, 107.

39 Le lettere a Vitale sono i nn.: 22, 25, 36, 43, 85, 117, 120; mentre a Ugo e Rolando, legati pontifici in Sardegna sono i nn.: 39, 40 e 50.

XVI

Le Fonti

Nonostante la notata forte incidenza degli argomenti politici nell'epi-stolario di Onorio, e nello specifico della sua opposizione a Pisa e ai Pisani, solo 3 lettere sono destinate a laici sardi, a giudici nello specifico (2 delle quali a sovrani di Torres - 1 per Comita e 1 per Mariano II - e 1 a Benedet-ta di Cagliari40), e solo 5 alle istituzioni della città tirrenica41. Nessuno dei documenti è indirizzato ai due principali avversari della Sede apostolica in Sardegna, Ubaldo e Lamberto Visconti, mentre per certo si può inferire che essi scrivono al papa in almeno due occasioni e gli inviano un'amba-sceria42. I due fratelli, però, sono citati in ben 31 documenti del papa - pari al 36% del totale -, ovviamente nella lettera che Benedetta di Massa invia a Onorio III e anche nelle costituzioni conciliari del sinodo di Santa Giu-sta43.

40 La giudicessa è anche la principale mittente al pontefice, oltre al giuramento di fedeltà del 1224, ella invia 1 lettera che è sopravvissuta e 3 che sono andate perdute; nell'ordine i docc.: 130, 13, 33*, 54* e 92*.

41 A Comita e Mariano II di Torres nell'ordine i nn.: 23 e 74 (ma a questa si può aggiungere la 109, inviata da Ugolino da Ostia a Mariano II a proposito della partecipazione del giudice alla V Crociata); a Benedetta di Cagliari la 134; alle istituzioni pisane i nn. 15, 17, 35, 44, 132.

42 Docc. 18* e 101* e Tabella 3, missione 3.

43 Docc. 12, 13 (lettera di Benedetta di Massa a Onorio III), 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109, 113-115, 117, 120, 132, e Appendice documentaria.

XVII

Onorio III e la Sardegna

II. Onorio III e la Sardegna

In questa parte dell'introduzione, al di là dell'iniziale descrizione della situazione politico istituzionale della Sardegna alle soglie del pontificato di Onorio III, ho scelto di strutturare il testo su temi, anziché sulla base di uno sviluppo cronologico. È evidente a me per primo che, data la notevole variabilità del quadro degli avvenimenti del periodo, una scelta del genere rende forse più complessa la comprensione del succedersi dei fatti nel de-cennio in questione. Tuttavia, poiché l'obiettivo di questa parte del testo è l'analisi degli aspetti portanti della politica pontificia nei confronti dell'isola e non la ricostruzione di una storia della Sardegna, ho preferito individuare alcuni argomenti sui quali concentrare l'attenzione. Ad ogni modo ho inse-rito una serie di rimandi di confronto in nota che dovrebbero rendere più semplice la comprensione dell'insieme.

1 Gli antecedenti del pontificatoa. La situazione politico istituzionale in SardegnaAl momento dell'ascesa al soglio pontificio di Onorio III, il 18 luglio

1216, gli assetti delle forze politico-istituzionali che agiscono nell'isola ap-paiono ben delineati. Non solo, pur comprendendo il rischio di cadere nel determinismo, si può notare che molti avvenimenti di questi anni sembra-no semplici varianti fenomeniche di relativa importanza dentro un percor-so obbligato, tessere cadenti di un dòmino la cui metastabilità si era rotta tempo prima. Risultato finale di questa reazione a catena sarebbe stata poi la dissoluzione del sistema giudicale che aveva informato le istituzioni al-meno dal momento in cui, alla metà dell'XI secolo, le fonti consentono una faticosa ricostruzione della sedimentazione delle stesse e degli avveni-menti, dopo un secolare buio documentario. Sin da allora si coglie netto l'intreccio fatto di «scontri e di composizioni [tra] lo sviluppo dell'istituzio-ne giudicale e gli interessi e la penetrazione di diverse forze continentali», soprattutto pisane e genovesi ma anche, da un certo momento in poi, del-l'impero e del papato1. I principali esponenti di Pisa e Genova rappresenta-no, in un coagulo indissolubile tra istituzioni e spirito d'iniziativa personale,

1 Per la citazione PETRUCCI, Re in Sardegna, p. 7.

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l'anima stessa dei Comuni dei quali sono espressione2. Di fronte a loro, i sistemi giudicali appaiono già dalla fine dello stesso XI secolo in una condizione di subalternità che nel corso del tempo si aggrava3. Con ciò non si intendono negare i caratteri di sovranità e di indipendenza del potere che giustificano la definizione di reges usata dagli storici e dagli stessi giudici, ma affermare che tali caratteri e il tema stesso dei giudicati non esistono «per così dire, allo stato puro, al di fuori di [un] più vasto quadro»4 di relazioni "internazionali", dentro il quale i giudicati sono vasi di coccio

2 Belle su questo le parole di VOLPE, Studi storici, pp. 129-132: nel XII secolo «il comu-ne [...] non ha ancora compiuto la sua intera evoluzione come istituto di diritto pubblico. [...] L'azione sua è, per buona parte, l'azione dei singoli cittadini operanti privatamente spes -so con iniziativa individuale, per quanto con una meravigliosa coerenza di mezzi e di inten-ti: [...] gli armatori combattono sul mare per conto proprio; le guerre in Corsica e Sardegna sono per buona parte condotte da loro, con propri mezzi, e laggiù, in faccia ai regoli delle isole ed ai genovesi, essi sono il comune pisano, senza essere rivestiti di alcun carattere lega -le di rappresentanza». Sul tema si veda anche: PETRALIA, Le «navi» e i «cavalli».

3 Anche se le prime testimonianze giuridiche di questa subalternità si concretizzano alle soglie del secolo successivo. Così, relativamente a Pisa, già tra il marzo del 1112 e il maggio del 1116 Ithocor di Gallura giura fedeltà «Sancte Marie et Communi»: FADDA, Le pergamene relative alla Sardegna, doc. V, pp. 66-67, <1112 marzo 14 - 1116 maggio 8>; il 6 marzo 1131 Gonnario di Torres giura fedeltà all’arcivescovo di Pisa Ruggero: CDS, sec. XII, doc. XL, pp. 206-207: «iuravit fidelitatem Sancte Marie archiepiscopatus Pisane civita-tis et domino Rogerio Pisano archiepiscopo […] eiusque successoribus», cfr. CAU, Peculiarità e anomalie, pp. 352-353, note 94-95; l’anno dopo, il 26 giugno 1132 Comita Spanu di Gallura compie un atto simile a quello di Gonnario: nel breve recordationis il giudice testimonia «de fi-delitate quam feci pro mea meorumque salvatione domino Rogerio Pisano archiepiscopo eiusque successoribus, consulibus quoque Pisanorum»: BESTA, Per la Storia del Giudicato di Gallura, pp. 8-12. Relativamente a Genova: già agli inizi degli anni Trenta del XII secolo il giudice arborense Comita si lega al Comune con una cospicua donazione alla chiesa catte-drale della città e con un giuramento con il quale si consegna, insieme al figlio e al regno tut-to: «trado memet ipsum et filium meum una cum regno et omni mea substantia, Ottoni Gontardo Januensium consuli vice totius comunis Janue»: I Libri iurium della repubblica di Ge-nova, doc. 380, pp. 316-317. Per le relazioni tra l’Arborea e il Comune di Genova in questi anni cfr. PISTARINO, Genova e la Sardegna, e anche CAU, Peculiarità e anomalie.

4 Per la citazione TANGHERONI, Lunghi secoli, p. 117. Per la sovranità giudicale, già nel primo documento sopravvissuto, Barisone I di Torres si autodefinisce «iudex sive rex»: CDS, tomo I, sec. XI, doc. VI, p. 153, con data 1064, ma 1065: cfr. SABA, Montecassino e la Sardegna medievale, p. 33; sulla «autorità piena, che si esprime nella voce rennare, potestare, impe-rare» dei giudici SOLMI, Studi storici, p. 70 dell'edizione del 1917 e p. 107 di quella del 2001, ma già prima di lui BESTA, La Sardegna medioevale, II, pp. 15-23; con argomentazioni patriot-

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tra vasi di ferro. Con parole risalenti a un momento successivo, ma efficaci, si può dire che, in caso di necessità, i giudici «diligentemente feceno ed adiempianno» a ciò che viene loro chiesto dai rappresentanti dei due Co-muni5. Alla metà del XII secolo, le politiche espansionistiche di Pisa e Genova, che si sviluppano sullo scacchiere più ampio dell'intero bacino mediterraneo, concorrono dunque parallelamente sul piano economico e su quello politico-istituzionale6. Negli anni '60 e '70 del secolo, all'indomani dell'affaire Barisone d'Arborea nel quale Genova ha inutilmente investito, la città ligure riesce comunque a costruire un «sistema tripartito» che co-involge i giudicati di Torres, Arborea e Cagliari, rafforzando significa-tivamente la propria influenza nell'isola7. Ma, nello scorcio del XII, i Pisani sviluppano in Sardegna un'azione più decisa e dai risultati migliori e più duraturi, anche attraverso un'intelligente e fortunata politica matrimoniale, che porta nel 1190 per la prima volta un cittadino pisano, Guglielmo di Massa, su un trono giudicale, quello di Cagliari8. Non si tratta di un avve-nimento importante solo dal punto di vista simbolico: negli anni imme-

tiche e "statualiste" Francesco Cesare CASULA, da ultimo con La terza via della Storia e con Italia. Il grande inganno. Sul tema recentemente è tornato: MASTRUZZO, Un ‘diploma’ senza can-celleria con posizioni tendenti a negare la effettiva regalità dei giudici, dando origine a una wissenschaftliche Auseinandersetzung che ha trovato corpo in: ZEDDA, In margine a “Un diploma senza cancelleria”; MASTRUZZO, Una postilla sarda; SODDU, Iudices atque reges. Riflessioni su un saggio di Antonino Mastruzzo; SODDU, Poteri pubblici e poteri signorili; ZEDDA - PINNA, La carta del giudice cagliaritano. Infine, ancora, fuori da questo dibattito: GALLINARI, Il giudicato di Calari tra XI e XIII secolo, sul quale però cfr. infra alla nota 199.

5 Annales Pisani, p. 70, dove si usa questa espressione a proposito di una pacificazione tra i giudici con annesso giuramento di amicizia a Pisa e promessa di restituzione di beni vi -cendevolmente usurpati, ottenuta da una spedizione pisana in Sardegna nel 1180, composta da Alberto Gualandi, Bulgarino Visconti e tale Burgense «homo prudente», mentre era console fra altri Gottifredo Visconti.

6 Non proprio così PISTARINO, Genova e la Sardegna, p. 74, che parla di una «tracimazio-ne» della concorrenza dal piano economico a quello istituzionale avvenuta, appunto, "solo" alla metà del XII secolo, mentre si è visto alla nota 3 che i due livelli procedono in parallelo già in precedenza. Comunque, tra altri, un elemento importante nella concorrenza è quello della disputa delle donnicalie (o curtes), che le due potenze si contendevano nell'isola e che en-trano nelle trattative di pace del 1169 e del 1175 promosse dall'imperatore, e del 1188 e 1209 mediate dai papi Clemente III e Innocenzo III: su questo TURTAS, Storia della Chiesa, pp. 249-254; nonché SODDU, Vassalli pisani e genovesi.

7 PISTARINO, Genova e la Sardegna, p. 97.

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diatamente successivi, infatti, le sue energiche e violente iniziative espan-sionistiche, anche militari, per le quali gode almeno nel primo periodo del-l'aiuto di Pisa e del suo arcivescovo, gli consentono di egemonizzare per poco meno di un ventennio la politica e le istituzioni, con l'esercizio di un dominio diretto o indiretto su tre quarti dell'isola: entro l'anno 1200, infat-ti, il marchese si afferma come giudice anche in Arborea e occupa la Gallu-ra imponendo suo cognato Guglielmo Malaspina come promesso sposo della minorenne erede al trono, Elena; da ultimo, a chiudere una fase con-flittuale col giudicato di Torres iniziata nel 1194, si giunge a un matrimonio tra sua figlia Agnese e il figlio del giudice Comita, il futuro Mariano II9. Nell'àmbito di un'azione politica espansionistica e aggressiva Guglielmo riprende in modo pratico e non teorizzato il principio unificante delle isti-tuzioni isolane già velleitariamente affermato da Barisone I d'Arborea10. Questo predominio si interrompe per una serie di avvenimenti alla cui ba-se sta lo squilibrio in senso "sardo" del potere di Guglielmo: in questa fase infatti i legami tra Pisa e la Sardegna sono vissuti dai Pisani con una tale concreta unitarietà11, che si può dire che coloro che sono forti nell'isola sanno di dovere acquisire forza anche in città e, viceversa, chi domina a Pisa deve divenire forte anche in Sardegna; senza tale equilibrio, il potere resta fragile. Ma l'isola possiede in questi decenni una mielosa vischiosità con la quale incolla a sé il destino delle principali famiglie pisane12: tra le

8 I diritti al trono giudicale infatti procedevano a Guglielmo dalla madre Giorgia, pre-sunta secondogenita del defunto giudice di Cagliari Costantino Salusio III; secondo la tradi -zione, suo padre era Oberto di Massa: RONZANI, Guglielmo; cfr. anche Innocenzo III e la Sarde-gna, p. XXIX; ma si tenga conto delle riflessioni di PINNA, Santa Igia, pp. 223-233, che pro-pone come padre di Guglielmo un omonimo marchese Guglielmo di Massa riprendendo uno studio ottocentesco di DESIMONI, Sui marchesi di Massa.

9 Per un'analisi dettagliata degli avvenimenti del decennio segnalo SANNA, Il giudicato di Arborea, pp. 428-437; Innocenzo III e la Sardegna, pp. XXVIII-XLVII e RONZANI, Guglielmo di Massa.

10 Su questo: SANNA, Enzo, rex Sardinie.

11 TANGHERONI, Lunghi secoli, p. 179.

12 Fenomeno ben evidenziato nella sua complessità da PETRUCCI, Re in Sardegna, e che per esempio caratterizzerà anche l'esperienza dei Visconti: a partire dagli anni '30 del XIII secolo, «minacciati in Sardegna dai Gherardesca e in odio a quasi tutta la cittadinanza, giunti ormai al punto in cui divergono le due vie parallele su cui fino ad ora essi ed il comune avevano camminato, si allontanano risolutamente e, salvo brevi tregue, definitivamente dalla

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due identità di «re in Sardegna, ed in Pisa cittadino», la prima, più ricca di responsabilità istituzionali e gratificante per i suoi contenuti di sovranità, prende il sopravvento nel marchese di Massa. Perciò, a corollario e in parte in conseguenza del suo agire, Guglielmo prova a sviluppare progressiva-mente una politica più autonoma dal controllo della città, come testimonia sin dal triennio 1203-1206 una certa prudente accondiscendenza alle ri-chieste di papa Innocenzo III, che a propria volta tenta anche di riequi-librare i rapporti di forza tra i quattro giudicati, tema sul quale si tornerà 13. È possibile inoltre che la potenza acquisita nell'isola abbia spinto Gu-glielmo verso una politica più attiva a Pisa, volta magari a predominare nella città nella quale ha trovato parte consistente delle risorse necessarie all'espansione in Sardegna - e che deve restituire in qualche modo - e della quale è cittadino, ma in modo per così dire inferiore rispetto ad altri: «prima che "civis Pisanus", [è] "marchio Masse"»14. Contemporaneamente, per certo, i suoi successi segnano una via nuova e suscitano le invidie, il sospetto e il desiderio di emulazione di altre famiglie pisane importanti, soprattutto i Visconti, che «da tempo detenevano le più alte leve del potere cittadino, politico ed economico» e che a partire dal 1201, con Gherardo, iniziano a esercitare la carica di podestà15. Dal 1206 i rapporti tra il mar-chese e la consorteria guidata dai Visconti peggiorano, mentre le pressioni dei creditori aumentano16. Così, lo scontro del 1213 nei pressi di Massa contro i Visconti, dal quale il giudice di Cagliari esce sconfitto17, rappre-senta per lui anche una sorta di "o la va o la spacca": l'ultimo tentativo per arginare il riflusso del suo potere, in Sardegna e a Pisa, e contemporanea-mente l'occasione per diventare il nuovo leader nel Comune.

Guglielmo, che muore entro i primi mesi del 1214, lascia in eredità alla figlia Benedetta un dominio ancora consistente, quello che era stato sin dall'inizio il core business familiare in Sardegna: il giudicato di Cagliari, e il giudicato d'Arborea; ma in un quadro mutato, e con prospettive molto dif-ferenti: il matrimonio della giudicessa con il figlio del giudice Pietro d'Ar-borea, Barisone, che a sua volta era stato a lungo prigioniero dello stesso

città»: VOLPE, Studi sulle istituzioni, pp. 432-433.

13 Sulla politica di Guglielmo cfr. Innocenzo III e la Sardegna; su quella di Innocenzo III infra testo corrispondente alle note 60-74.

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Guglielmo18, è una mossa intelligente, ma anche testimonianza di un piano di rafforzamento e alleanza ai fini di una resistenza contro pericoli giusta-mente percepiti come immanenti, piuttosto che come momento di ripar-tenza di più vaste ambizioni19. Pur dovendo cedere parecchio in termini di esercizio diretto dei princìpi di sovranità, Benedetta e i maggiori del regno cercano evidentemente di conservare il potere nel giudicato di Arborea as-sicurandosi che non si aprano nuovi fronti, visto che in questa fase le basi politiche e istituzionali del giudicato sono tutt’altro che solide e la giudi-

14 Per la citazione PETRUCCI, Re in Sardegna, p. 22. Allo stesso modo VOLPE, Studi sulle istituzioni, p. 335 osserva l'ambiguità dei rapporti che si instaurano tra il Comune e le fami -glie nobiliari dell'area: «Possedendo beni immobili nella città, dimorandovi una parte del-l'anno, esenti per consuetudine antica da ogni onere di tributi ma prive ora dei diritti di vera cittadinanza, legate forse al comune da un patto che dava ad esse come un diritto di alta protezione sui loro feudi e l'aiuto dei loro cavalieri in tempo di guerra, queste famiglie del-l'antico feudalesimo militare e politico ci offrono un altro esempio di quella strana mesco-lanza e spesso confusione di istituti e di diritti che è il comune medievale, tutto nutrito dei succhi del terreno feudale in cui affondava le radici». In maniera ancora più precisa ROSSETTI, Ceti dirigenti e classe politica, pp. XXVII-XXVIII, definisce così la componente "co-mitatina" del ceto di governo di Pisa nella prima fase comunale: «un gruppo misto e solida -le i cui membri [...] sono in varia combinazione signori rurali e fideles episcopi, feudatari impe-riali e iudices, fondatori di chiese e titolari di privilegi marchionali [come nel caso di Gugliel -mo di Massa]. [...] Sono da sempre - (da quando cioè ci è dato conoscerli) Pisani homines; im-possibile individuare il momento cui far risalire la loro immigrazione in città, la scelta citta -dina: e di fatto non scelsero, ma continuarono a giocare, finché fu loro possibile, per tutta la scacchiera del territorio comitale di cui la città era il centro, le loro pedine di cives e di signo-ri [...] portando avanti, fino al limite di rottura, la loro complessa vocazione politica». Sul tema si veda anche: TANGHERONI, Famiglie nobili; e TANGHERONI, La prima espansione.

15 Per la citazione PETRUCCI, Re in Sardegna, p. 11; sulla via nuova: VOLPE, Studi sulle istituzioni, pp. 335-336. Sulla carica podestarile di Gherardo: CECCARELLI-RONZANI, I podestà.

16 Cfr. Innocenzo III e la Sardegna, pp. LXIV-LXV; doc. 77, pp. 91-92, 1206 marzo 14; doc. 125, pp. 135-138, 1210 dicembre 22; doc. 137, pp. 145-146, 1213 novembre 26.

17 Le Cronache di Giovanni Sercambi, I, p. 15; cfr. PETRUCCI, Re in Sardegna, pp. 28-29.

18 Dalla metà circa degli anni '90 del XII secolo, viene liberato nel 1204: Innocenzo III e la Sardegna, doc. 51, pp. 58-59, 1204, luglio 3; cfr. SANNA, Il giudicato d'Arborea, pp. 426-433.

19 Doc. 13, <1217, prima metà>: «habito consilio cum melioribus terre mee, suscepi [è Benedetta a parlare] in virum nobilem virum P<arasonum> nomine, filium quondam iu-dicis .P<etri>. Arboree ob multiplicem guerram inter prefatos progenitores nostros diu ha-bitam a nobis sedandam». A me pare che questa frase aiuti a comprendere come Barisone al momento della scelta matrimoniale di Benedetta non sia giudice in Arborea, ma appunto

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cessa non può permettersi il rischio né di affrontare una guerra con un pretendente al trono d’Arborea, né di lotte mosse dall'interno dei suoi domini. L'unione serve inoltre a mantenere una dimensione sufficiente in ambito insulare20. Di certo però questo matrimonio non consente alla so-vrana di risolvere il problema che era già del padre: quello dello squilibrio in senso isolano del proprio potere, anzi, caso mai lo aggrava. D'altronde, di seconda generazione, ancor più del padre, è percepita, mi pare, ormai solo come giudicessa di Cagliari, nulla avanza della sua "identità pisana"; è esposta ai progetti espansionistici pisani nell'isola come qualunque altro giudice.

Barisone d'Arborea, a propria volta, ha buoni motivi per sposarla, dato che, pretendente al trono arborense, può diventare giudice senza dover passare per complesse e rischiose operazioni che forse includerebbero an-che iniziative militari. Egli sa cosa ciò significhi, dato che ha sperimentato sulla propria pelle la violenta aggressività sia di Genova, sia soprattutto dei Pisani, proprio per mano del defunto suocero. È noto infatti che il giudica-to oristanese sarà l'unico a sopravvivere sin dentro il XV secolo, ma nello scorcio del XII probabilmente ha rischiato di scomparire per primo e nel XIII, durante gli anni del pontificato di Onorio III, di fatto sarà privo di sovrano21. In qualche modo conseguenza anche questa dell'avventura di Barisone I, l'uomo che volle farsi re di Sardegna, che svuota le casse del piccolo regno e alla sua morte scatena uno scontro tra due pretendenti al giudicato, visto che il figlio di primo letto Pietro si vede scavalcare da Ugo

un «nobilem virum» figlio del defunto giudice Pietro, cioè, eventualmente un aspirante al trono o un titolare di diritti sovrani, ciò che non è poco, ma che però non esercita poiché non è definito giudice.

20 Si tratta della prima occasione nella quale due giudicati sono uniti in una sorta di "unione personale" al vertice, questo ovviamente anche a causa delle regole di successione che prediligevano la linea maschile. Significativamente l'unica altra occasione simile si verifi -cherà una ventina di anni dopo quando i maiorales di Torres, alla morte di Barisone III, in un momento gravissimo per le sorti del regno, sceglieranno come giudicessa Adelasia, moglie del giudice di Gallura Ubaldo. In entrambi i casi la morte dei mariti nell'arco di poco tempo ha impedito di verificare quali sarebbero stati i possibili sviluppi di questi assetti politico-i-stituzionali; sulla successione femminile cfr.: OLIVA, La successione, anche se non ne condivi-do alcuni passaggi; su Adelasia segnalo anche SANNA, Introduzione in COSTA, Adelasia di Tor-res.

21 Cfr. infra nota 125.

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Ponç de Bas, nipote della seconda moglie, già associato al trono dal padre negli ultimi anni della sua vita22. Genova, che vanta crediti imponenti in Arborea, svolge un ruolo di mediazione, ma esercita anche con forza sempre maggiore una capacità di controllo e una tensione verso un domi-nio diretto che con tutta probabilità prelude a una qualche forma di fagoci-tamento del giudicato23.

In questo quadro non stupisce che l'arcivescovo di Arborea sia un Ge-novese. Nel 1192 il Comune ligure riesce ad imporre ai pretendenti un condominio sotto la propria egida, sia per garantirsi la risoluzione dei debi-ti, sia per rispondere al recente passaggio del giudicato di Cagliari in mani pisane, sia presumibilmente per evitare il rischio che uno dei due conten-denti al trono cerchi l'aiuto pisano per prevalere24. Ma è proprio Guglielmo di Massa che introduce nuova energia cinetica nel già fluido panorama po-litico-istituzionale isolano e annulla anche il risultato ottenuto da Genova, invadendo secondo il papa proditoriamente l'Arborea, dopo il febbraio del 119625. Nell'occasione incarcera Pietro e il suo giovane figlio Barisone, ap-

22 PISTARINO, Genova e la Sardegna, p. 101 e SANNA, Il giudicato d'Arborea, p. 419.

23 Segno di questo percorso è il giuramento di fedeltà di Pietro d'Arborea a Genova del 1189 con il quale si dichiara «vassallus et civis Ianuensis», prestando anche il giuramento della Compagna, nello stesso modo in cui il Comune di Genova tiene «a freno i feudatari delle riviere liguri. Genova adotta quindi in Sardegna i medesimi strumenti che utilizzava nel Dominio di terraferma»: PISTARINO, Genova e la Sardegna, pp. 102-103, al quale si rimanda anche per le osservazioni sul debito arborense nei confronti di Genova, che assume nel tempo le proporzioni di un vero "pozzo di San Patrizio". Il giuramento di fedeltà di Pietro e le donazioni e gli atti che riconfermano strettissima dipendenza da Genova sono in Libri iurium, I/2, n° 398 (30 aprile 1189, Genova), n° 399 (30 aprile 1189, Genova), n° 397 (1189, maggio 29), n° 400 (1189, maggio 29), n° 402 (1189, maggio 29) pp. 354-366; a questi si deve aggiungere il documento in CDS, I, sec. XII, doc. CXXXI (1189 maggio 29), p. 267, col quale Pietro promette di pagare annualmente in perpetuo la somma di 20 lire alla cattedrale di S. Lorenzo di Genova. Cfr. anche SANNA, Il giudicato d'Arborea, pp. 420-421.

24 Cfr. SANNA, Il giudicato di Arborea, p. 421; Innocenzo III e la Sardegna, pp. XXXI-XXXII.

25 Adducendo a pretesto una non meglio precisata illiceità del potere di Pietro d'Arborea: Innocenzo III e la Sardegna, pp. XXXVII-XXXIX, e doc. 12, pp. 19-23 <seconda metà 1200> dove Innocenzo III rimprovera Guglielmo della cattura di Pietro ricordandogli che «de quo, utrum iuste vel iniuste Arborensis iudicatus fuisset dignitatem adeptus, tuum non fuerat iudicare»; cfr. anche SANNA, Il giudicato di Arborea, pp. 426-427. Su un possibile pretesto di invasione del giudicato da parte di Guglielmo cfr. infra nota 148. Si può notare

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punto. Si fa anche nominare sovrano in Arborea e cerca inutilmente l'aval-lo del papa26. Nonostante il rifluire delle fortune, al quale si è accennato, Guglielmo mantiene il controllo del regno oristanese e il titolo giudicale al-meno sino al 1211 e quasi certamente sino alla sua morte, seppure per un certo periodo in condominio con Ugo Ponç de Bas27. Forse si preoccupa di fornire un'educazione al giovane Barisone, per farne un suo fido, con-scio delle difficoltà a mantenere il titolo giudicale dopo la propria morte. Impossibile sapere se il marchese abbia immaginato l'esito della vicenda: comunque, dopo la sua morte, Barisone viene individuato come la migliore soluzione matrimoniale per Benedetta28.

La questione della costruzione di un dominio più ampio rispetto a quello del proprio giudicato è ben presente anche nella mente di Comita di

qui che probabilmente ha ragione LIVI, Sardi in schiavitù, p. 33 che ha evidenziato come la «spirale perversa per la quale i versamenti a fondo perduto a Genova impoverivano la società [sia stata] interrotta dall'occupazione del marchese [...]. Gli atti di violenza non saranno certo mancati ma furono molto probabilmente [interpretati dall'establishment e dalla popolazione arborense come] poca cosa rispetto alla definitiva cessazione di un circolo vizioso insostenibile».

26 Innocenzo III e la Sardegna, doc. 12, pp. 19-23, <seconda metà 1200>, dove il papa ricorda a Guglielmo che «super eo [l'elezione del marchese a giudice d'Arborea] confirmationem postularis a nobis, nec statim potueris obtinere».

27 Nel maggio 1211, in occasione della concessione di una immunità al priore del mo-nastero di S. Vito e S. Gorgonio per i beni della chiesa di S. Giorgio di Sebollu, il marchese di Massa si intitola «Masse marchio et judex Kallaritanus et Arborensis» SOLMI, Studi storici, app. doc. 3, pp. 423-424, cfr.: PETRUCCI, Re in Sardegna, p. 25; SANNA, Il giudicato di Arborea, p. 432. Già nel 1200 Ugo Ponç de Bas era rientrato in Arborea come condomino in cambio di una promessa matrimoniale a favore della figlia di Guglielmo, Preziosa. Il matrimonio si concretizza poi nel 1206, quando la ragazza è divenuta maggiorenne: Innocenzo III e la Sarde-gna, doc. 12, pp. 19-23, <seconda metà 1200>; SOLMI, Un nuovo documento, pp. 193-212; per i dettagli SANNA, Il giudicato di Arborea, pp. 430-432. La morte di Ugo de Bas è avvenuta dopo il 3 settembre 1211 (Innocenzo III e la Sardegna, doc. 133, p. 142, nel documento si cita espres-samente «nobili viro Hugoni de Basso» come giudice di Arborea).

28 Doc. 13, <1217, prima metà>. BESTA, La Sardegna medioevale, I, pp. 181-182; SANNA, Il giudicato d'Arborea, p. 433. PINNA, Santa Igia, afferma che il matrimonio tra Benedetta e Ba-risone è stato voluto e anzi addirittura imposto alla figlia da Guglielmo di Massa, ma l'even-to è certamente successivo alla morte del giudice di Cagliari e la stessa descrizione che ne fa la giudicessa (cfr. nota 19), mi pare dimostrare che ella abbia scelto liberamente, salvo aver consultato i grandi del regno.

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Torres, che regna tra il 1198 e il 121829. È difficile ricostruire i dettagli delle vicende isolane di questi anni, ma nell'agire del giudice si può cogliere sia l'ambizione, sia il tentativo già evidenziato per Benedetta di Massa e Bari-sone II d'Arborea di mettersi per quanto possibile al riparo da attacchi. Conscio per esperienza diretta del pericolo che i Pisani rappresentano, nel 1216 stringe i legami con Genova30 e cerca di perseguire un progetto espansionistico con il proposito di impadronirsi di tutta l'isola31. L'impo-stazione è simile a quella che era stata di Guglielmo di Massa: con la con-

29 SANNA, La cronotassi, pp. 110-111.

30 Legami che risalivano già al 1166: CDS, I, sec. XII, doc. LXXXII, p. 233 con il qua-le Barisone II di Torres si obbligava a pagare al Comune genovese duemila lire in merci se questi lo avessero aiutato in caso di guerra contro i Pisani. Il giudice si impegnava anche a impedire i commerci ai Pisani nel proprio giudicato «accordando invece ai Genovesi la libe-ra negoziazione, e la sicurezza delle persone e degli averi in tutto il suo regno»: Ibidem.

31 Libri iurium, I/2, nn. 411 e 412, pp. 382-389, <1216>, editi anche in CDS, I, sec. XIII, doc. XXXI, pp. 326-328; tra le altre cose, Comita e il figlio Mariano si dichiaravano «cives Ianue» e concedevano ai Genovesi una lunga serie di benefici sulle loro terre. In cambio dei vantaggi ottenuti, Genova avrebbe fornito a Comita un contingente di truppe per la conquista della parte del giudicato d’Arborea «que fuit Ugonis de Basso»: ibidem. Nel-la stessa occasione Comita prefigurava possibili ulteriori azioni, impegnandosi a pagare le spese militari «factas ab ipso Comuni» o a concedere «medietatem totius terre acquisite» se con l'aiuto fornitogli fosse riuscito a conquistare «totam Sardiniam vel aliquod iudicatum»: ibidem. I Genovesi comunque continuavano a vantare nel giudicato d’Arborea lo ius pignoris risalente ai tempi di Barisone I. Ai suoi debiti se ne debbono probabilmente aggiungere al -tri, contratti sia da Agalbursa al tempo della sua permanenza e alleanza a Genova sia dallo stesso Ugo Ponç de Bas che dovette probabilmente impegnarsi finanziariamente per riusci -re a ritornare in Arborea. Il giudice di Torres, presumibilmente, rivendicava sul giudicato di -ritti che gli discendevano dalla madre Pretiosa de Orrù, della quale è tuttavia difficile stabili-re il ruolo all’interno della famiglia giudicale oristanese. Meno facile è, invece, che prendes-se spunto dal suo primo matrimonio con Sinispella de Lacon figlia di Barisone I d’Arborea, visto che era ormai sposato con Agnese di Saluzzo sebbene il suo erede al trono Mariano fosse frutto del primo connubio. Come si vedrà Comita riuscirà a conquistare metà del giu-dicato d'Arborea (doc. 61, 1220, aprile 10, Viterbo) e a mantenerlo (doc. 74, 1220, novem-bre 17, Laterano 17); cfr. infra testo corrispondente alle note 197-198. Si noti di passaggio che, nonostante lo stretto legame instaurato tra i regnanti di Torres e Genova, nel trattato non si parla della prestazione di un giuramento di fedeltà al Comune da parte dei due giudi -ci, che si facessero salvi o meno i diritti domini pape. Non così era avvenuto in altre occasio-ni, per esempio nel giudicato d’Arborea dove nel 1189 Pietro d’Arborea si dichiarava «fide-lis comuni Ianue sicut bonus vassallus domino suo» seppur facendo «salva domini pape fi -delitate», CDS, I, sec. XII, doc. CXXIX, p. 266, 30 aprile 1189. cfr. anche supra nota 3.

XXVIII

Onorio III e la Sardegna

quista di una parte dell'Arborea e il mantenimento o la riacquisizione di parte della Gallura - regno del quale ha controllato alcune zone almeno sino al 1211 - ai danni di Lamberto Visconti -; come si evince da una lette-ra di Innocenzo III che intima al giudice turritano: «de terra vero Galluri, quam tenes, nullum cum Pisanis vel aliis sine nostro speciali mandato con-tractum inire presumas»32.

Ma gli equilibri sono ormai mutati, a Pisa i Visconti sono dominanti, soprattutto nella persona di Ubaldo che si erge a guida indiscussa33. A ciò si aggiunga che la famiglia si è già "inserita negli spazi" isolani proprio lì

32 Innocenzo III e la Sardegna, doc. 132, pp. 141-142, 1211, Grottaferrata 3 settembre 1211. È impossibile stabilire con precisione quale sia l’assetto politico ed istituzionale gallu -rese in questo periodo. È noto che nel 1206, con un blitz, Lamberto Visconti aveva sposato Elena di Gallura nonostante i patti matrimoniali già intercorsi tra la giovane e Trasmondo di Segni, cugino di Innocenzo III. È possibile che a seguito di ciò Comita di Torres abbia condotto una campagna militare intimorito dalla presenza dei Pisani ai suoi confini come ipotizza Besta, magari con il supporto economico di Genova, dato che pare difficile imma-ginare che il Logudorese, da solo, si sia potuto opporre alla forza militare dei Visconti (cfr.: BESTA, La Sardegna medioevale, I, pp. 174-175). Sicuramente il giudice di Torres recriminava anch'egli sull'andamento delle cose in Gallura, visto che nel passato aveva provato a pro-porre suo fratello Ithocor come marito di Elena in contrapposizione a Guglielmo Malaspi-na e forse aveva receduto, come il Malaspina, per l'insistenza di Innocenzo III: Innocenzo III e la Sardegna doc. 37, pp. 46-47, 15 settembre <1203>. In ogni caso, seppure non si sia in grado di stabilire per quali motivi, nel 1217, il giudice di Torres conduceva una guerra con-tro i Pisani e si può pensare che fosse per il possesso della Gallura: al momento di trovare un accordo tra Pisani e Genovesi, infatti, Onorio III nel dicembre 1217, chiede ai primi di stipulare un trattato di pace con il giudice Comita: doc. 15, 1217, dicembre 2, Laterano. A questo proposito, è possibile che abbia qualche fondamento l’affermazione di Giovanni Francesco Fara circa la guerra che Comita, o meglio sua figlia Giorgia, avrebbe condotto contro un «Baldum gallurensem iudicem» e che avrebbe riservato anche qualche momento di gloria per il giudicato di Torres. Ubaldo in realtà era il figlio di Lamberto Visconti e nel 1219 sposerà la figlia del nuovo giudice di Torres Mariano, la futura giudicessa Adelasia ma è più probabile che nel testo ci si riferisca al fratello di Lamberto, con l’attribuzione di un titolo, quello giudicale, che non gli appartiene ma che, dati gli stretti rapporti che lo legano al fratello, a distanza di tempo possono aver dato atto ad equivoci. Sulla guerra condotta da Giorgia cfr.: FARAE, Opera, vol. II, p. 300; circa l’esistenza di Giorgia cfr.: FERRETTO, Codice diplomatico delle relazioni, vol. II, p. XIV. Per una puntualizzazione sulla successione giudicale logudorese e la questione di Giorgia si veda SANNA, La cronotassi, pp. 100 e 110; cfr. anche, con opinioni differenti e francamente insostenibili MELONI, Il Condaghe di San Gavino, pas-sim.

33 PETRUCCI, Re in Sardegna, p. 37; RONZANI, Pisa nell’età, pp. 133-137; cfr. infra cap. 2 a e b.

XXIX

Onorio III e la Sardegna

dove Guglielmo di Massa aveva iniziato a ritrarsi: nel 1206, la sua accondi-scendenza ai piani di Innocenzo III e la successiva "liberazione" di Elena di Gallura in realtà ha avuto pessime conseguenze per i fragili equilibri nel-l'isola e per lui stesso, aprendo la strada al matrimonio tra Lamberto Vi-sconti (fratello di Ubaldo) e la portatrice del titolo giudicale; anche se alcu-ne parti del regno finiscono sotto il controllo del giudice di Torres, come accennato. Lamberto segue le orme del marchese di Massa e, insieme col fratello, pone le basi per quello che diventerà un vero predominio familiare sia in Sardegna sia a Pisa, che caratterizzerà gli anni del pontificato di Ono-rio III.

Cosicché è destinata a non avere futuro la politica di Benedetta di Mas-sa, che poco dopo il matrimonio, in accordo con il marito, cerca alleanze in area genovese che le permettano di contrastare l’invadenza dei Pisani34. Quasi contemporaneamente, nel novembre del 1214, i due regnanti caglia-ritani prestano fedeltà al papa nelle mani dell’arcivescovo di Cagliari35 sca-tenando la reazione pisana: un console giunge in Sardegna costringendo Benedetta e Barisone a giurare fedeltà al Comune - rinnegando implicita-mente quella prestata alla Sede apostolica - e a cedere la collina poco di-stante dalla capitale S. Igia verso est e che domina il tratto di mare circo-stante, sulla quale erige il castrum Kalaritanum. Non basta: pochi mesi dopo, nel 1215 divenuto podestà di Pisa, Ubaldo Visconti sbarca nell’isola con un forte contingente di truppe e in sostanza si comporta da vero sovrano

34 Il 18 giugno 1214 dona alla chiesa di S. Venerio del Tino un beneficio annuo di tre-cento quartini di grano: FALCO, Le carte, II, doc. XV, pp. 26-27; cfr. anche SODDU, I Malaspi-na, pp. 8-9; nonché BESTA, La Sardegna medioevale, I, pp. 181-182. Genova rappresentava nel-l'isola l’unica alternativa concreta alle influenze pisane. Anche dopo aver giurato fedeltà alla Sede apostolica, Benedetta e Barisone chiederanno al pontefice di poter stipulare un’allean-za con i Genovesi per poter cacciare dal loro giudicato i Pisani. In mancanza di propri eser-citi, il pontefice non poteva essere considerato d’aiuto anche se veniva riconosciuto il suo alto dominio feudale. Cfr.: doc. 13, <1217, prima metà>.

35 Innocenzo III e la Sardegna, doc 143, pp. 149-151, con data 1215 novembre 18, Santa Gilla, ma in realtà 1214 poiché, seppure non espresso, in stile pisano: infatti nel doc. 13, (<1217, prima metà>), Benedetta accenna all'arrivo nel giudicato di un console pisano sù-bito dopo la prestazione del giuramento alla Sede apostolica, ma grazie a CECCARELLI-RONZANI, I podestà, sappiamo che i consoli lasciano posto al podestà Ubaldo il 29 marzo del 1215, perciò la "discesa" in Sardegna del console deve essere precedente, obbligando così a retrodatare la prestazione del giuramento di un anno.

XXX

Onorio III e la Sardegna

del regno36.L’azione pisana, descritta dalla stessa Benedetta come rapida e improvvisa, deve essere stata preparata però con cura da Ubaldo37. La vit-toria ottenuta nei pressi di Massa alla fine del 1213 contro Guglielmo non è stata sufficiente. Forse ha sperato per qualche tempo di fare di Benedetta un’alleata o addirittura una moglie ma le scelte politiche e matrimoniali del-la sovrana lo hanno convinto della necessità di un intervento militare e ora, eletto podestà, la situazione gli è favorevole38.

b. Le relazioni tra la Sede apostolica e i giudicatiSi è visto come sin dal secondo decennio del XII secolo la penetrazio-

ne pisana e genovese in Sardegna abbia assunto caratteri esplicitamente vassallatici con la prestazione di giuramenti di fedeltà da parte dei giudici39. A questo proposito bisogna rilevare che i pontefici in questa fase non in-terferiscono, e anzi nel caso di Pisa favoriscono gli interessi della città - de-finita da S. Bernardo «seconda Roma» negli anni tra il '34 e il '37- confe-rendo al presule ampi poteri ecclesiastici nell’isola già a partire dalla fine dell'XI secolo. Dapprima con l'assegnazione all'arcivescovo della legazia, per poi giungere, con Innocenzo II nel 1138, alla concessione della prima-zia sulla provincia di Torres, l'annessione alla provincia pisana delle diocesi di Civita e Galtellì, e ancora, nei decenni successivi, la primazia sulle pro-vincie di Arborea e Cagliari. Un manifesto favore, risultato finale di un percorso che nel 1133 è solo parzialmente controbilanciato dalla conces-sione alla sede arcivescovile genovese della primazia su tre delle sei provin-

36 Doc. 13, <1217, prima metà>. Il castrum Kalaritanum consente ai Pisani di trovare un nuovo insediamento ben fortificato posto in una posizione strategicamente favorevole che costituisce «una nuova realtà […] politica ed istituzionale, antagonista alla sede giudi-cale, S. Gilla»: PETRUCCI, Re in Sardegna, p. 32.

37 Doc. 13, <1217, prima metà>.

38 Non si può stabilire quali siano nel momento le intenzioni di Ubaldo nei confronti di Benedetta e se si sia proposto a lei come marito, ma successivamente, morto Barisone, la costringe a promettere di sposarlo nel 1218, e alcuni anni dopo, nel 1221, ci riesce; dopo che la giudicessa aveva già dovuto sposare il fratello di Ubaldo stesso, Lamberto, venendo poi sciolta dal matrimonio per la consanguineità che li legava, cfr.: doc. 40, 1218, agosto 23, Laterano e doc. 102, 1221, settembre 17, Laterano. Cfr. anche infra testo alla nota 227.

39 Cfr. supra nota 3.

XXXI

Onorio III e la Sardegna

ce ecclesiastiche della Corsica, sottratte proprio a Pisa, che è causa di guer-ra tra le due città tirreniche e di «multas hominum clades et christianorum captivitates innumeras» e che appunto spinge il papa alle concessioni del 113840.

Ma, nel luglio del 1216, ormai da almeno cinquant'anni un tema pre-domina sugli altri nell'ambito delle relazioni che intercorrono tra i papi e i principali attori politici e istituzionali in Sardegna: quello dell'affermazione dell'alta sovranità pontificia sull'intera isola41. In questo caso il momento discriminante si è verificato attorno agli anni '60 del XII secolo, gli anni in

40 Sull’importante ruolo dell’arcivescovo pisano in Sardegna e sui suoi rapporti con il pontefice in merito: TURTAS, L’arcivescovo di Pisa, pp. 183-233; sul ruolo di «nuova Roma» di Pisa: RONZANI, «La nuova Roma»: Pisa, Papato e Impero, pp. 61-78; e SCALIA, «Romanitas» pisana tra XI e XII secolo, pp. 791-843. La citazione è nel testo dei privilegi alla Chiesa pisana, com-preso quello edito qui al n° 25, 1218, febbraio 8, Laterano.

41 A lungo la storiografia ha attribuito a Gregorio VII la responsabilità di avere per primo «rivendicato tutta l'isola come appartenente allo ius beati Petri, al punto che si può ri-tenere istituito da lui il censo pagato in seguito dai giudici ai papi»: IP, X, p. 372. Ma già Sal-vatore Fodale, pur osservando un «interessamento territoriale della Sede apostolica per la Sardegna [...] a partire dalla seconda metà dell’XI secolo», affermava di non riuscire a capire con chiarezza se il papa la «considerasse terra della Chiesa, sua proprietà,» e quindi «agisse come dominus dell’isola, o piuttosto, minacciando la concessione della licentia invadendi ai ne-mici, si attenesse soltanto come successore di Pietro ad una ideologia universalistica e ad un piano d’azione globale», ciò sarebbe dipeso «probabilmente dal diverso rapporto con un potere politico indigeno già stabilito»: FODALE, Il regno di Sardegna, pp. 119-120. Ancora me-glio Sandro Petrucci nota che «a differenza che per la Corsica, appartenuta al regno italico, il pontefice non rivendicò l’appartenenza della Sardegna al patrimonio beati Petri» minac-ciando però i legittimi regnanti di concedere la licentia invadendi sull’isola se questi non aves-sero rispettato le sue disposizioni «in materia religiosa»: PETRUCCI, Storia politica, p. 115. Infi-ne Raimondo Turtas ha evidenziato in modo circostanziato che nelle 3 lettere "sarde" di Gregorio non vi è alcun cenno al pagamento di un censo, né il papa compie mai esplicite ri-vendicazioni di tipo temporale sulla Sardegna come invece fa nei confronti della Corsica. La fidelitas pretesa dal papa non va nel senso di una prestazione feudale, o di un giuramento di fedeltà, ma di «appoggio incondizionato alla sua politica di riforma ecclesiastica»: TURTAS, Storia della Chiesa in Sardegna, p. 198. Ciò che Gregorio voleva dai giudici era di «servirsi del loro potere al fine di imporre la riforma della Chiesa sarda, eventualmente contro la volon -tà dei vescovi e del clero»: ibidem, p. 199; sul tema cfr. anche TURTAS, Gregorio VII e la Sarde-gna. E d'altronde nessuno dei successori di Gregorio, sino alla metà del XII secolo, fa affer-mazioni con mire politiche sull'isola. Un silenzio poco giustificabile se i papi fossero stati convinti di avere dei diritti feudali sulla Sardegna, tanto più che, come accennato più volte, già a partire dagli anni '10 del XII secolo vari giudici si legano con giuramenti di fedeltà a Genova e a Pisa (cfr. supra nota 3).

XXXII

Onorio III e la Sardegna

cui - probabilmente per iniziativa di Genova che lo coinvolge - Barisone I d'Arborea si propone di divenire rex Sardinie, ma soprattutto alla fine di un percorso durato circa un decennio che vede provare a salire sul ring isolano l'imperatore Federico Barbarossa42. La Sardegna diviene così anche «una posta nel contrasto tra papato e impero»43. Nel 1164 con Barisone I d’Arborea si verifica il primo tentativo di ricomposizione in un regno di fondazione imperiale dell’unità politica ed istituzionale di quella che è già una unità geografica drasticamente definita dalla sua insularità44. Quasi sùbito «tutto il disegno fall[isce] in una crisi di sfiducia»45, tuttavia l'episodio dà la misura del coagulo di interessi che si va addensando sull'isola.

Con tutta probabilità sono proprio le mosse del Barbarossa che spin-gono il pontefice a reagire. Già nel 1159, durante l'assedio di Milano, Adriano IV invia una sua ambasciata a Federico I con la quale gli chiede il riconoscimento dei diritti della Sede apostolica sulle cosiddette restitutiones tra le quali inserisce anche la Sardegna46. Forse è giusto affermare che le pretese di Adriano IV sulla Sardegna «devono essere viste piuttosto come una reazione contro l'intervento imperiale nell'isola anziché una seria affer-

42 Già nel 1152 il Barbarossa nomina suo zio Guelfo di Baviera rector o princeps Sardinie e nel 1158 cerca di organizzare una spedizione nell'isola da parte di due sue legati, Amicone di Linningen e Corrado di Eichstatt. L'inconsistenza del titolo e la fallita ambasceria, dimo-strano «l'interesse dell'impero per la Sardegna, ma comprovano anche l'impossibilità di dare pratica attuazione al disegno se non attraverso chi già godesse nell'Isola di una posizione di potere»: PISTARINO, Genova e la Sardegna, p. 75.

43 Per la citazione ivi, p. 105.

44 Su questo si veda SANNA, Enzo rex Sardinie.

45 PISTARINO, Genova e la Sardegna, pp. 74-96. Barisone I d’Arborea è incoronato rex Sardinie da Federico I Barbarossa il 3 agosto 1164 nella cattedrale di Pavia, S. Siro: Annali genovesi, I, anno 1164, pp. 158-168; sulla vicenda cfr. anche BESTA, La Sardegna medioevale, I, p. 120 e ss.; VOLPE, Studi sulle istituzioni, pp. 190-194.

46 Ottonis et Rahewini gesta Friderici I imperatoris, lib. IV, pp. 276-278, 1159 luglio?. Trami-te i due suoi legati il papa chiedeva rassicurazioni «de possessionibus ecclesiae Romanae re-stituendis, Tiburti, Ferrariae [...] insularum Sardiniae et Corsicae». La risposta dell'imperato-re era stata piuttosto dura («qui si gratanter audierint a Romano presule: "Quid tibi et regi?", consequenter quoque eos ab imperatore non pigeat audire: "Quid tibi et possessioni?"», ivi, p. 278), ma, almeno relativamente alla Sardegna, egli dovette ben presto accettare l'idea di provare ad esercitare una sovranità mediata, quale sperava avrebbe potuto garantirgli Barisone I d'Arborea.

XXXIII

Onorio III e la Sardegna

mazione delle intenzioni papali»47; e di fatto pochi anni dopo, Alessandro III non sembra scomporsi per il titolo concesso a Barisone I d’Arborea, ma certo non rimane indifferente l’anno seguente, quando Federico I cambia alleato concedendo l’isola in feudo a Pisa48. Forse perché l’investitura a questa città sembra avere più probabilità di riuscita, per la prima volta, tra il 1166 e il 1167, il pontefice rivendica temporalmente la Sardegna, manifestando all’arcivescovo di Genova la sua preoccupazione per un tentativo pisano di sottrarre l'isola «dominio et iurisdictioni Sancti Petri»49. Non sono sopravvissute eventuali risposte alle richieste del papa50. Certo i Genovesi, come si è visto, hanno tutto l'interesse a che l’isola non venga conquistata da chiunque possa limitare la loro azione commerciale e politica.

Meno di vent'anni dopo, nel 1183, per la seconda volta, un pontefice, Lucio III, ricorda che l'isola «ad Romanam Ecclesiam pertinet», e che «spe-cialiter in patrimonio Beati Petri consistit»51, minacciando punizioni contro azioni lesive dei diritti della Sede apostolica in Sardegna, stavolta anche contro i Genovesi. Stando alla ricostruzione fatta dal papa, infatti, bisogne-rebbe ammettere che, nonostante le apparenti schermaglie, i due Comuni tirrenici siano giunti ad una sorta di patto che prevede una concorde spar-

47 WALEY, The papal State, p. 5, n. 1 (la traduzione è mia).

48 MGH, Friderici I. Diplomata, doc. 477, pp. 389-392, Francoforte 17 aprile 1165; e CDS, I, LXXXI, 17 aprile 1165, pp. 232-233.

49 CDS, I, sec. XII, doc. LXVIII, p. 223; datato 1162 ma in realtà 1166-1167: Acta pontificum Romanorum inedita, I-III, pp. 214-215. Il pontefice chiede che l’arcivescovo si faccia tramite presso i consoli affinché «prenominatam terram a Pisanorum impugnatione prote-gant, manuteneant viriliter atque defendant, ita quod in alterius dominium minime possit transferri, sed in nostra debeat prout dictum est fidelitate plenius conservari».

50 In ogni caso, i rapporti tra la città e il pontefice, riguardo alla Sardegna, si manten-gono sempre piuttosto buoni. Già nel 1162, il pontefice aveva firmato alcuni documenti tendenti a tutelare o ripristinare i diritti che il Comune e la chiesa cattedrale della città ave-vano sull’isola e altrettanto avviene parecchi anni dopo nel 1179. Cfr. CDS, I, sec. XII, docc. LXIX - LXXI, 1162 marzo 22, pp. 223-225; e doc. CIX, 1179, maggio 16, p. 252.

51 CDS, I, sec. XII, doc. LII, p. 214. Il doc. viene erroneamente attribuito a Lucio II e datato al 26 ottobre 1144, cfr. LISCIANDRELLI, Trattati e negoziazioni politiche, n° 119, p. 28, e anche IP, X., p. 385, n. 53. Di fatto Lucio III è il primo e l’ultimo ad affermare la proprietà dell'isola annettendola al patrimonio di S. Pietro.

XXXIV

Onorio III e la Sardegna

tizione dell'isola52. Non si sa se grazie all'iniziativa del papa, ma il piano progettato non si concretizza.

Non sono note ulteriori rivendicazioni papali sino al pontificato di In-nocenzo III.

Bisogna aggiungere che né Alessandro III né i suoi successori chiari-scono mai su quali basi giuridiche originarie reclamino per la Sede aposto-lica la proprietà dell’isola. È probabile che i fondamenti risalgano alle do-nazioni carolinge, ma non si può affermarlo sulla base della documentazio-ne conservata, fermo restando che i papi hanno fatto «riferimento sempre in maniera episodica e in termini vaghi alle donazioni imperiali che [co-munque] restavano, sul solco di una tradizione plurisecolare, la base giuri-dica delle rivendicazioni pontificie»53. Anche l'interessante ipotesi «omnin-sulare» di Luis Weckmann secondo la quale la corte pontificia, basandosi su elementi giuridici forniti dalla donazione di Costantino, avrebbe elabo-rato, alla fine dell’XI secolo, una teoria enunciata esplicitamente per la pri-ma volta con Urbano II, e secondo la quale tutte le isole apparterrebbero alla «especial jurisdicción de San Pedro», si scontra con il silenzio delle fon-ti54.

Certo, invece, dal 1166-67 in poi le prese di posizione dei papi volte al-l’affermazione dei diritti in temporalibus della Sede apostolica sull’isola sono sempre più nette e continue. I pontefici adottano lo stesso metodo che usano per le aree dell'Italia centrale: «quello dell'asseverazione, del rinvio ad una presunta notorietà di fatti: in sostanza della rivendicazione»55, che

52 Proprio a questo scopo, fin dal 1172, l’arcivescovo di Magonza cancelliere imperiale si era impegnato ad operare: «ut Sardinea per medium dividatur et ut medietatem habeant Ianuenses et alteram Pisani»: CDS, I, sec. XII, XCIX, p. 243, 1172, marzo 6.

53 CAROCCI, «Patrimonium beati Petri», p. 677. Per le donazioni carolinge si veda MORRIS, The papal monarchy, p. 420.

54 WECKMANN, Las bulas alejandrinas, per la Sardegna pp. 171-179 e passim. Certo Urbano II usa l'argomento della donazione di Costantino e lo fa proprio nel contesto della rivendicazione della Corsica: «Cum omnes insulae secundum statuta legalia juris publici habeantur, constat etiam eas religiosi imperatoris Constantini liberalitate ac privilegio in beati Petri vicariorumque ejus jus proprium esse collatas», PL, CLI, doc. LI, coll. 330-31; cfr. anche RONZANI, Chiesa e «Civitas» di Pisa, p. 15.

55 CAROCCI, «Patrimonium beati Petri», p. 677.

XXXV

Onorio III e la Sardegna

se almeno in parte doveva «supplire alla debolezza del titolo di diritto»56, «era [piuttosto] una potente opera di propaganda volta ad ovviare, più che a una fragilità di basi legali, ad una debolezza in primo luogo politica e mi-litare»57. Così, durante tutto il restante XII secolo e lo sviluppo del XIII, a causa anche del continuo deteriorarsi dei rapporti con Pisa e degli scontri con l’imperatore, il principale obiettivo dei pontefici sarà quello di legitti-mare giuridicamente e rendere effettiva la proprietà dell’isola.

Per quanto a causa della esigua documentazione non si sia in grado di stabilire come, tuttavia le affermazioni di sovranità del papato finiscono per essere accettate anche dall’establishment laico e ecclesiastico "sardo", dato che i giudici agli inizi del XIII secolo pagano un censo alla Sede apo-stolica e riconoscono non solo che tutta la Sardegna è «dominii, iuris et proprietatis apostolice Sedis»58, ma anche di detenere il potere nel proprio giudicato «ab Ecclesia Romana»59.

È la documentazione di Innocenzo III a fornirci queste informazioni. La principale caratteristica del suo pontificato, rispetto a quello dei suoi predecessori, è la costante energia con la quale rivendica e cerca di concre-tizzare i suoi diritti di signore feudale, mentre nessuno, né l’imperatore, né Pisa, né Genova, né i giudici, si oppone mai giuridicamente alle sue prete-se60.

Dato il piano teorico costruito dai suoi predecessori e il quadro politi-co-istituzionale della Sardegna che si è descritto, Innocenzo III capisce im-mediatamente che il principale ostacolo alla realizzazione dei propri pro-

56 ZUG TUCCI, Dalla polemica antimperiale alla polemica antitedesca, p. 48.

57 CAROCCI, «Patrimonium beati Petri», p. 679.

58 Come ammetteva nel 1200 Guglielmo di Massa scrivendo al papa: Innocenzo III e la Sardegna, doc. 12 <seconda metà 1200>.

59 Come faceva notare Giusto d’Arborea nel suo dossier alla Sede apostolica a propo-sito della cacciata di Pietro de Serra dal trono giudicale dell’Arborea: Innocenzo III e la Sar-degna, doc. 3, <1198>, agosto 11, Rieti.

60 Sulla continuità con il passato e l’energia dispiegata da Innocenzo si veda anche MORRIS, The papal monarchy, passim e HALLER, Lord of the world. Sul tema, relativamente alla Sardegna, oltre a Innocenzo III e la Sardegna, si veda anche MOORE, Innocent III, Sardinia and the papal State, col quale non sono però d'accordo nel legare troppo strettamente, e in qualche modo subordinare, la politica di rivendicazioni sulla Sardegna con quelle sull'Italia centrale e sulla Toscana in particolare.

XXXVI

Onorio III e la Sardegna

getti è rappresentato da Pisa61. La sua azione si sviluppa su tre direttrici62: in primo luogo cerca di limitare al massimo l'influenza dell'arcivescovo di Pisa, pur senza sottrargli ufficialmente i privilegi di cui gode sull'isola - almeno sino al 1214 -, usando come propria longa manus Biagio già notaio pontificio, del quale alla fine del 1202 probabilmente favorisce l'elezione presso la sede arcivescovile di Torres. Procede di fatto ad uno svuo-tamento del titolo legatizio. In secondo luogo, sempre tramite Biagio, chie-de la prestazione di un giuramento di fedeltà alla Sede apostolica da parte dei giudici, nella stessa forma che la Sede apostolica aveva elaborato sin dai tempi del giuramento di Melfi di Roberto il Guiscardo nel 1059 (che non a torto è stato considerato «the model for later feudal oaths»63) e che si tro-verà immutata, se non nella lingua, ancora alle soglie del XVII secolo64. D'altronde «Innocenzo III ha attribuito un ruolo cruciale alle fedeltà vas-sallatiche: [...] la prestazione del giuramento di fedeltà [...] non era il fon-damento della sovranità temporale, che si basava sulle donazioni imperiali e sulle plurisecolari rivendicazioni della Chiesa. Ma restava il mezzo prin-cipale per esprimere la superiorità papale ed ottenerne il riconoscimento dai soggetti»65. Entro il maggio del 1205 ottiene quanto richiesto dai so-vrani di Torres, Gallura e Arborea certo spinti anche dalla sensazione di pericolo che provano di fronte all'invadenza anche militare pisana. Mentre per Cagliari è probabile che sia stata solo la figlia di Guglielmo, Benedetta nuova giudicessa, a sottomettersi con il citato giuramento di fedeltà a

61 Cfr. supra capitolo precedente.

62 Su questo cfr. TURTAS, Storia della Chiesa, pp. 261-262.

63 ULLMANN, The growth of the papal government, p. 337 nota 2.

64 Le liber censuum, I, n° CLXIII, p. 422, per il giuramento di Roberto il Guiscardo da confrontare con il primo giuramento di Benedetta di Massa: Innocenzo III e la Sardegna, doc. 143, pp. 149-151, con data 1215, novembre 18, S. Gilla, da correggere in 1214; mentre nel 1598 i rappresentanti del Comune di Ferrara, allora devoluto alla Chiesa giuravano: «Facen-do pieno homaggio liggio et vassallaggio [...] promettemo et facemo professione che da questa hora inanzi saremo fedeli, devoti et obedienti al S.mo Signore Nostro Clemente VIII et suoi successori che intraranno canonicamente. Non saremo in consiglio, consentimento ò fatto, che perdino vita ò membro ò siano presi di mala cattura. Il consiglio secreto [...]» in THEINER, Codex diplomaticus, III, n° 444, pp. 569-571, citato in CAROCCI, Vassalli del papa, p. 47.

65 CAROCCI, «Patrimonium beati Petri», p. 681. D'altronde Innocenzo III «propose una rappresentazione eminentemente feudale della sovranità pontificia»: ivi, p. 684.

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Onorio III e la Sardegna

Innocenzo nel 121466. Infine, a corollario, una volta ottenuti i giuramenti - «la più importante delle prerogative della sovranità, premessa per ogni ulteriore richiesta»67 -, ben sapendo quanto la sovranità trovi affermazione grazie a concrete politiche "sul territorio", il pontefice cerca di creare legami politico-istituzionali nell'isola attraverso la politica matrimoniale. Purtroppo per la Sede apostolica, però, su questo piano il pontefice viene efficacemente contrastato dai Pisani, che "sul territorio" avevano radici saldissime da oltre un secolo - costruite come detto anche grazie alla Sede apostolica68 -, e anche se per qualche mese nel 1206 il papa accarezza l'idea di portare almeno il giudicato di Gallura sotto la sua più stretta egida, tramite il matrimonio di suo cugino Trasmondo di Segni con Elena di Gallura, il piano fallisce, proprio a causa pisana. Lo stesso anno il pontefice subisce anche un'altra delusione: nonostante la sua opposizione, Preziosa di Massa, figlia di Guglielmo, sposa Ugo Ponç de Bas, giudice d’Arborea69. Anche in questo caso, il papa deve arrendersi al fatto compiuto70. Nello stesso àmbito ricade la dispensa del papa a Benedetta di Massa, quando, nel 1214, ella decide di sposare il giovane Barisone d’Ar-borea71. Legàti da un rapporto di parentela, chiedono la dispensa al pon-tefice, che la concede, ritenendo di proteggere così al meglio gli interessi della Sede apostolica e avendo ottenuto la cessione della proprietà dei ca-stra del giudicato e il giuramento di non infeudarli o alienarli senza il con-

66 Innocenzo III e la Sardegna, doc. 143, pp. 149-151. Nel 1206, il giudice di Cagliari Gu-glielmo di Massa si dice disponibile a giurare al pontefice per i motivi cui si è fatto cenno (cfr. supra testo alle note 10-17), ma è legato ad un giuramento precedente all'arcivescovo di Pisa; l'opposizione di Ubaldo ai reiterati inviti a sciogliere il Cagliaritano dal giuramento sarà motivo di grande ira per Innocenzo: cfr. ivi, p. LVIII.

67 CAROCCI, «Patrimonium beati Petri», p. 682; su questo cfr. LACKNER, Studien zur Verwaltung des Kirchenstaates, pp. 183 e ss.

68 Cfr. supra nota 40.

69 Secondo accordi intercorsi già dal 1200, Innocenzo III e la Sardegna, doc. 12, <seconda metà 1200> e supra nota 27. Per la datazione del matrimonio cfr. ivi, p. LXII.

70 A nulla valgono le vibrate proteste rivolte all'arcivescovo Ricco di Cagliari, reo, secondo il papa, di aver lasciato che il matrimonio si celebrasse contro la sua volontà: ivi, doc. 115, pp. 125-126, 1207, ottobre 27, Corneto.

71 Il testo del documento non sembra far pensare che, come vorrebbe PETRUCCI, Re in Sardegna, p. 30, (per quanto sia giusto che l’autore ponga il problema), il matrimonio tra i due fosse stato voluto dal pontefice, benché lo avesse avallato.

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Onorio III e la Sardegna

senso dell’arcivescovo di Cagliari, dei suoi suffraganei e dei maggiorenti del giudicato72. Il pontificato di Lotario di Segni si chiude però con un altro smacco: come già detto, a fronte del citato giuramento di fedeltà di Bene-detta di Massa, i Pisani, tramite uno dei loro consoli costringono la giudi-cessa e il marito a dichiararsi fideles del Comune ottenendo anche la ces-sione del colle dove costruiscono un castrum - nòcciolo della futura città di Cagliari e roccaforte con la quale dominare sul regno e non solo; l'anno dopo Ubaldo Visconti, podestà di Pisa, uomo forte della città, invade il giudicato comportandosi come se fosse «dominus terre naturalis et iu-dex»73.

Immediatamente Innocenzo III scomunica il podestà e tutti coloro che lo hanno aiutato nell’impresa e molto probabilmente priva la sede arci-vescovile pisana dei privilegi sull’isola74. Innocenzo, tuttavia, non ha il tem-po di seguire gli sviluppi della situazione né di prendere altre iniziative per difendere i diritti della Sede apostolica, poiché pochi mesi dopo, terminato da poco il concilio lateranense IV con il quale ha anche programmato la Crociata che si appresta ad organizzare, muore, il 16 luglio 1216.

2. Il pontificato, sulle orme di Innocenzo IIIa. La V Crociata e i suoi riflessi sulla politica nei confronti della SardegnaLa riconquista della Terra santa è stato uno dei motivi conduttori della

politica di Innocenzo III. E il modo in cui si sviluppa la IV Crociata all'ini-zio del suo pontificato costituisce per lui sia un regret sia uno sprone ad av-

72 Innocenzo III e la Sardegna, docc. *138 - *140, tutti e 3: <1214 ca – ante 1215, novembre 18>.

73 Così Benedetta di Massa descrive la situazione anni dopo a Onorio III: doc. 13 <seconda metà 1217>. Su quanto detto della politica di Innocenzo III rimando all'intro-duzione a Innocenzo III e la Sardegna.

74 Non si possiedono attestazioni documentarie di ciò, ma non si conoscono altri mo-tivi, per gli anni ai quali si accenna, per i quali il papa potesse prendere una decisione tanto drastica e alla quale fa riferimento Onorio III che nel rinnovare finalmente i privilegi, nel 1218, comunicandolo al clero e al popolo pisano, ricorda come «exigentibus culpis vestris» la Chiesa pisana ne sia stata da tempo «non immerito mutilata»: doc. 24, 1218, febbraio 5, Laterano. D’altronde l’arcivescovo Lotario, amico di Innocenzo III e da lui quasi certamen-te voluto alla guida dell'archidiocesi, era morto in quei mesi rendendo ancora più difficili i rapporti tra la città e la Sede apostolica: RONZANI, Pisa nell’età, p. 137.

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Onorio III e la Sardegna

viare un nuovo tentativo sotto il proprio più stretto controllo. In questo contesto «l'intera macchina [...] della Crociata viene reinterpretata nei ter-mini dei suoi benefìci salvifici per l'intera comunità cristiana, specialmente per i laici»75. Ecco perché nel momento in cui decide di convocare un concilio ecumenico, il papa lo programma con un anticipo di due anni e lo annuncia come lo strumento fondamentale «ad extirpanda vitia et plan-tandas virtutes, corrigendos excessus, et reformandos mores, eliminandas haereses, et roborandam fidem, sopiendas discordias, et stabilendam pa-cem, comprimendas oppressiones, et libertatem fovendam, inducendos principes et populos Christianos ad succursum et subsidium Terrae sanctae»76. Il concilio lateranense quarto si tiene in tre sedute solenni l’11, il 20 e il 30 novembre del 1215. La costituzione Pro recuperanda (il canone 71) contiene la programmazione della Crociata, l’ordine ai vescovi di predicarla e di indurre i prìncipi cristiani ad accordarsi tra loro per un armistizio di quattro anni e le istruzioni per la raccolta di una vigesima tra gli eccle-siastici ai fini del parziale finanziamento. Durante il concilio si fissa anche la partenza: 1° giugno 121777. Dato il ricordo del 1204, gli aspetti relativi all'organizzazione sono considerati molto importanti dal pontefice: perciò la Sede apostolica mette su una sua macchina organizzativa, che com-prende gli aspetti fondamentali relativi al sovvenzionamento e alla ridi-stribuzione del denaro raccolto, non solo con la vigesima evidentemente78. Operazione tutt'altro che semplice, che tra l'altro ha esposto i papi a nume-rosi giudizi critici, attirando su di loro l'accusa di venalità, come dimostrerà poi la preoccupazione di Onorio III a che gli esattori della vigesima ren-dano «diligentissime rationem» con la quale garantire che il denaro è stato distribuito ai «crucesignatis fideliter et utiliter» così che «fides et diligentia

75 POWELL, Anatomy of a crusade, p. 16, la traduzione è mia.

76 Patrologia Latina, vol. 216, coll. 823-825, col. 824; sul nesso tra Crociata e concilio: POWELL, Anatomy of a crusade, p. 16.

77 COD, Lateranense IV, [71] Expeditio pro recuperanda Terra sancta; sul Lateranense IV si veda FOREVILLE, Lateranense IV; GARCÍA Y GARCÍA, Constitutiones concilii e la bibliografia elencata in PARAVICINI BAGLIANI, Il papato nel secolo XIII, pp. 453-461.

78 Innocenzo e poi Onorio non si propongono di essere gli esclusivi controllori della spedizione, ma «the primacy of papal initiative was aimed at securing a more effective papal voice in the crusade»: POWELL, Anatomy of a crusade, p. 103.

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Onorio III e la Sardegna

illarum testimonio pateant et suspitiosorum conquiescant mentes et labia conticescant»79.

Ad ogni modo, Innocenzo III è talmente interessato a che l'operazione vada in porto che decide, tra l'altro, di muovere verso nord «to arrange» una pace tra Pisa e Genova80. Non si è in grado di stabilire cosa abbia in mente di proporre alle parti, con una delle quali - Pisa - ha come si è visto rapporti molto difficili; né cosa sia disposto eventualmente a concedere sul fronte "sardo", ma le due città sono fondamentali per sostenere il peso di una simile traversata con le loro flotte imponenti per numero di navi e loro qualità. È a Perugia, in viaggio, che Innocenzo III muore, lasciando al suc-cessore il compito di continuare e completare quanto era stato fatto81.

Onorio III (Cencio camerarius) viene eletto due giorni dopo82. Non prosegue nel viaggio. Si reca a Roma per "prenderne possesso", ma la Cro-ciata resta il suo primo obiettivo. Perciò, nel gennaio 1217 delega al cardi-nale di Ostia Ugolino, futuro Gregorio IX, il compito non facile di pacifi-care il Nord Italia e promuovere e organizzare la spedizione83.

Si riprende da dove Innocenzo III ha dovuto lasciare: la pace tra Pisa e Genova - che si scontrano non solo ma soprattutto per la Sardegna e an-

79 Doc. 10, 1217, febbraio 28, Laterano; sul tema dell'accusa di venalità ai pontefici: POWELL, Anatomy of a crusade, pp. 89-103.

80 Ivi, p. 69.

81 WOLTER-BECK, Civitas medievale, p. 268.

82 Le fonti sono concordi nel definirlo anziano. Jacques de Vitry, capitato a Perugia in quei giorni lo descrive come un «bonum senem et religiosum, simplicem valde et beni -gnum»: Lettres de Jacques de Vitry, p. 74. La sua carriera, sviluppatasi tutta all'interno della cu-ria romana, lo aveva portato a dirigere la Camera apostolica già sotto Clemente III. Nel momento in cui il cardinale Giacinto del quale era stato procuratore diventa papa col nome di Celestino III, Cencio accumula su di sé anche la direzione della Cancelleria: in pratica guida i due principali organismi della curia. È l'ascesa al soglio pontificio di Innocenzo III che segna una battuta d'arresto: pur promosso cardinale prete, non gli viene affidato alcun ruolo. «Un'eclissi del genere [...] può essere spiegata solo in riferimento all'ostilità del nuovo pontefice»: PARAVICINI BAGLIANI, La Chiesa romana da Innocenzo III a Gregorio X, p. 511, che riprende HALLER, Das Papsttum, p. 1; le più recenti e accurate biografie di Onorio sono: CAROCCI-VENDITELLI, Onorio III (dove tra l'altro si fa definitivamente luce sulla non appar-tenenza di Onorio III alla famiglia Savelli), e CAPITANI, Onorio III, quest'ultima soprattutto relativamente ai rapporti con l'impero.

83 POWELL, Anatomy of a crusade, p. 69.

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Onorio III e la Sardegna

che la Corsica -; sfruttando tra l'altro il fatto che la Crociata rappresenta un'occasione importantissima sia sul versante religioso sia sul versante eco-nomico e politico, che i due Comuni hanno tutto l’interesse a non lasciarsi sfuggire. Nella costruzione dell'accordo, come si vedrà, il papa intende contemporaneamente fungere da garante per le due parti e riaffermare gli interessi della Sede apostolica sulle isole84. Soprattutto nei confronti di Pisa, Onorio III ha alcune carte da giocare: nel 1217 non ha ancora restituito i tradizionali privilegi concessi alla sede arcivescovile pisana sulla Sardegna già revocati dal suo predecessore85, anche se sin dall'inizio del suo pontificato esprime l'intenzione di affidare il maggior peso della Crociata ai Pisani86. Non solo, al papa spetta confermare l'elezione del nuovo arcivescovo pisano, Ildebrandino, scelto dal capitolo alla fine del 1216 e per ottenere la quale una delegazione si è già recata presso la Sede apostolica in dicembre87. Il pontefice però non delibera e si riserva di veri-ficare la canonicità dell'elezione e l'idoneità della persona alla carica88.

A prescindere dagli incarichi a Ugolino, relativamente all'affaire Sarde-gna Onorio mantiene ulteriori canali di comunicazione con Pisa e cerca di raggiungere un accordo con la città indipendentemente se non preliminar-

84 A proposito della Corsica, le pretese della Sede apostolica erano per quel che se ne sa ancora più antiche di quelle per la Sardegna: nel settembre 1077 il papa scriveva a tutti i vescovi e a tutti i nobili grandi e piccoli dell’isola ricordando loro: «scitis […] manifestum esse insulam quam inhabitatis, nulli mortalium nullique potestati nisi Sancte Romane Eccle-sie ex debito vel iuris proprietate pertinere», scagliandosi poi contro coloro che sino ad allo-ra l’avevano posseduta senza esibire nei confronti della Sede apostolica «nichil servitii nichil fidelitatis nichil penitus subiectionis et oboedientie»: Das Register Gregors VII., pp. 351-352; su questo si veda VIOLANTE, Le concessioni pontificie, pp. 43-56; nonché TURTAS, Gregorio VII e la Sardegna, pp. 375-397; e TURTAS, Storia della Chiesa in Sardegna, p. 197. Le ricostruzioni rela-tive alla Corsica medievale risentono tutte della straordinaria povertà delle fonti, comunque, per un orientamento sui rapporti tra la Sede apostolica e la Corsica, non solo nel Medioevo, si veda la voce: DELILLE, Saint Siège, pp. 875-878; nonché GAI, Le Saint Siège et la Corse.

85 Doc. 24, 1218, febbraio 5, Laterano. Cfr. anche supra nota 74.

86 POWELL, Anatomy of a crusade, p. 69.

87 DELL'AMICO, Tra politica e pastorale, p. 2; cfr. UGHELLI, Italia Sacra, III, col. 424, 1216 dicembre 16. Come si vedrà, Ildebrandino non verrà confermato nella carica e si giungerà all'elezione di Vitale, che Onorio promuoverà nonostante l'opposizione e l'ostilità di molti: doc. 120, 1223, II metà di agosto - I metà di settembre, Segni.

88 Come risulta nel doc. 12, 1217, marzo 9, Laterano, cfr. infra testo corrispondente alla nota 95.

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Onorio III e la Sardegna

mente alla pace tra i due Comuni: il 9 marzo del 1217 infatti invita il suo legato a recarsi a Pisa poiché «potestas et populus» pisani si sono impegna-ti «super facto Sardinie nostris [...] stare mandatis»89. Non si è in grado di stabilire se pourparlers sul tema siano avvenuti anche o già in occasione della missione presso la Sede apostolica dei delegati pisani del dicembre prece-dente. Né se la disponibilità dei Pisani sia il risultato delle pressioni del pontefice o più facilmente una loro iniziativa, magari volta anche a ottene-re rapidamente la conferma dell'elezione di Ildebrandino ad arcivescovo e possibilmente la riconferma degli ambìti privilegi della sede. In questo frangente la classe dirigente comunale segue un percorso simile a quello del 1207 (quando, all'indomani sia del matrimonio di Lamberto Visconti con Elena, titolare del trono di Gallura a danno di Trasmondo di Segni, sia della morte dell'arcivescovo pisano Ubaldo, il Comune aveva offerto al papa «satisfactionem super facto Sardinie»)90. È un modus operandi fatto di strappi e parziali ricuciture con la Sede apostolica (data anche l'importanza dei privilegi della Chiesa pisana), senza mai perdere di vista gli obiettivi di espansione nell'isola. La conseguenza è che la soluzione di ogni crisi tra la città e la Sede apostolica si conclude praticamente sempre, anche quando Pisa sembra rinunciare a qualcosa, con una perdita per la stessa Sede che non viene più recuperata. Pare comunque che nel frangente anche Ubaldo Visconti, ancora podestà, sia pienamente coinvolto nel tentativo di riconci-liazione, dato che al momento della pace tra Pisa e Genova farà sì di otte-nere il perdono pontificio per coloro che lo avevano seguito nelle imprese sarde e lo stesso papa lo definirà «dilectus filius»91. In ogni caso, il papa gioca le carte a sua disposizione: i Pisani devono ritirare l'esercito dalla Sar-degna che, ricorda a Ugolino, «ad apostolicam Sedem noscitur pertinere», e restituire alla Sede stessa tutte le terre delle quali si sono impossessati, ab-battendo contemporaneamente il castrum Kalaritanum, eretto contro la vo-

89 Ibidem.

90 Innocenzo III e la Sardegna, doc. 113, pp. 122-124, 1207, settembre 10, Viterbo e pp. LXIII-LXIV. Per la morte di Ubaldo arcivescovo di Pisa: VIOLANTE, Cronotassi, pp. 51-52. Cfr. RONZANI, Pisa nell'età, p. 137.

91 Doc. 20, 1217, dicembre 7, Laterano. Detto ciò, certo le richieste del pontefice e poi gli accordi ai quali si giunge entro la fine dell'anno, che si vedranno, giustificano l'af-fermazione di Ronzani circa la «sconfessione» del suo operato da podestà: RONZANI, Pisa nell'età, p. 139, cfr. anche infra testo corrispondente alla nota 105.

XLIII

Onorio III e la Sardegna

lontà di Innocenzo III e «in Ecclesie Romane preiudicium»92. È utile sotto-lineare che non solo la Sede apostolica si rappresenta come parte lesa di-rettamente, ma la restituzione delle terre deve essere fatta non ai giudici, ai quali non si fa cenno, ma alla Sede stessa, che si pone dunque come diretto e per il momento unico interlocutore del Comune di Pisa93. Traspare la sfi-ducia del pontefice nei sovrani giudicali: sia perché considerati non a torto inadeguati a sostenere l'urto della potenza pisana; sia perché, almeno nel caso di Benedetta di Massa, gli devono sembrare non sufficientemente sal-di nella loro fedeltà ai giuramenti prestati alla Sede apostolica. Le condizio-ni poste dal papa, per quanto ineccepibili dal suo punto di vista, sono dure, quasi inaccettabili per i Pisani. Ma mi pare che in questa fase servano più per alzare la posta per poi portare la trattativa su un piano più realistico: poco più in là Onorio scrive a Ugolino che in subordine accetti l'assegna-zione del castrum in «apostolice Sedis nomine» a un suo uomo di fiducia94. Contemporaneamente lo incarica di verificare la canonicità dell'elezione di Ildebrandino e la sua idoneità alla carica di arcivescovo. Dal testo non tra-spare un pregiudizio nei confronti dell'eletto, ma è significativo che affron-ti l'argomento nella stessa lettera, legando e posponendo al tema "sardo" l'eventuale conferma del nuovo arcivescovo95. Durante il suo soggiorno a Pisa Ugolino si occupa della questione. Per certo il papa desidera che alla cattedra ascenda qualcuno che gli ispiri fiducia, date le difficoltà incontrate dalla Sede apostolica con i predecessori Ubaldo e anche Lotario; evidente-mente qualcosa del personaggio Ildebrandino o della situazione non con-vince; forse vuol anche far sentire il peso della sua volontà, perciò l'elezio-ne viene cassata e, nonostante le opposizioni, il pontefice riesce a ottenere

92 Doc. 12, 1217, marzo 9, Laterano.

93 Anche a proposito delle questioni relative al giudicato di Torres, la cui casa regnante è la più vicina alla Sede apostolica, il papa afferma che i Pisani e i Genovesi devono re-stituire: «nobis et Ecclesie Romane» tutto ciò che erano riusciti a ottenere tramite accordi con il giudice (doc. 17, 1217, dicembre 6, Laterano); tanto più dunque per le altre aree della Sardegna «et specialiter castrum Kalaritanum»: doc. 16, 1217, dicembre 2, Laterano.

94 Uomo del quale non fa il nome che forse avrebbe dovuto scegliere lo stesso Ugolino, probabilmente tra i vescovi dell'isola: doc. 12, 1217, marzo 9, Laterano. Sul fatto che potesse essere un vescovo a farsi carico del controllo del castrum cfr. nota 107.

95 Ibidem.

XLIV

Onorio III e la Sardegna

l'elezione di qualcuno a lui gradito: il 24 luglio 1217 Vitale risulta per la pri-ma volta essere il presule electus della città96. Pisa si piega a Onorio.

Ugolino si trova nel maggio a Genova dove il podestà accetta di co-struire una pace con i Pisani. Ai primi di giugno a Lerici i rappresentanti dei due Comuni decidono di firmare una tregua, ratificata da uno scambio di delegazioni alla fine del mese97. Entro il dicembre successivo le parti mandano propri rappresentanti a Roma per stipulare la pace e, sentite le esigenze di entrambe, Onorio può dare le istruzioni necessarie. L’argo-mento di maggiore rilievo è costituito dalla Sardegna e dalla Corsica: i Ge-novesi devono cedere ad un incaricato del pontefice il castello di Bonifacio in Corsica98, allo stesso tempo il papa pretende dai Pisani che assegnino «nobis et Romane Ecclesie castri Kalaritani custodiam»99.

A latere, il pontefice dà ulteriori ordini in merito alla Sardegna: i Geno-vesi devono restituire «nobis et Ecclesie Romane vel cui mandaverimus quecumque occasione nobilis viri iudicis turritani vel societatis cum ipso contracte seu pignoris quod in iudicatu Arboree proponitis vos habere»100. Sia i Genovesi sia i Pisani devono abbandonare tutto ciò che possiedono in Sardegna salvis, per i primi, i beni accumulati con lo ius pignoris (che sul-l’Arborea possono continuare a esercitare entro gli stretti limiti del dovu-to101) e per i secondi «iustitiis et rationalibus consuetudinibus». Da questo

96 È vero che Onorio lo considererà «una propria creatura» (RONZANI, Pisa nell’età, p. 138), ma è vero che le notizie su di lui prima dell'elezione sono troppo poche per fare affermazioni circostanziate sui motivi che convincono il papa a questa scelta: DELL'AMICO, Tra politica e pastorale, pp. 7-9. Circa l'opposizione di molti: doc. 120, 1223, agosto II metà-settembre I metà, Segni.

97 Annali genovesi, II, pp. 142-143; RONZANI, Pisa nell’età, pp. 137-138.

98 Doc. 15, 1217, dicembre 2, Laterano.

99 Doc. 17, 1217, dicembre 6, Laterano. Contemporaneamente le due parti si devono impegnare a sospendere per sempre le ostilità fra loro: doc. 15, 1217, dicembre 1, Laterano.

100 Doc. 17, 1217, dicembre 6, Laterano. Per gli accordi del 1216 del giudice turritano con Genova cfr. supra nota 31.

101 Doc. 15, 1217, dicembre 1, Laterano. Quello dello ius pignoris era un diritto che forse i Genovesi vantavano dai tempi della inutile incoronazione di Barisone I a re di Sarde-gna: cfr. supra nota 42 e testo corrispondente. Già in occasione della pace del 1188, anche questa stipulata con la mediazione del papa - e anche questa voluta fortemente dal pontefi-ce Clemente III per la spedizione relativa alla III Crociata - i Genovesi avevano ottenuto la tutela degli «universa pignora et possessiones quas in Sardinia habent vel habere debent, et

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Onorio III e la Sardegna

momento entrambi i Comuni devono evitare azioni espansionistiche nell'isola102. Infine, impone ai Pisani di far pace anche il giudice di Torres Comita e con il figlio Mariano già associato al regno con i quali, eviden-temente, conducono una guerra della quale si ignorano i motivi e lo svolgi-mento103.

Nell'occasione il pontefice si dice disponibile ad assolvere tutti coloro che avevano aiutato Ubaldo Visconti nell’impresa che aveva portato alla costruzione del castrum Kalaritanum. È lo stesso podestà a chiedere che que-sta possibilità venga accordata a coloro che lo hanno aiutato nelle sue im-prese in Sardegna104. È difficile stabilire cosa abbia spinto il Pisano ad una simile mossa. Forse i suoi concittadini gli hanno fatto pressioni per il bene comune, certo l’accordo raggiunto tra le due città e con il pontefice suona «come una evidente sconfessione dell’operato di Ubaldo» che dopo po-chissimo abbandona la carica di podestà105.

Se attuati si tratterebbe di buoni accordi per il papa. È chiaro soprat-tutto che Onorio cerca di sfruttare al massimo la sua posizione, che non è quella di semplice intermediario, per avvantaggiare la Sede apostolica: vie-ne da pensare che la consegna a suoi uomini delle postazioni fortificate in Corsica e Sardegna gli sia sembrata addirittura preferibile all'abbattimento del castrum Kalaritanum, ipotizzato nel marzo precedente; infatti le posizioni acquisite non servirebbero solo a costituire un cuscinetto tra le due poten-ze tirreniche, ma metterebbero la Sede apostolica nelle condizioni di con-trollare i tentativi espansionistici di Pisa e Genova in Sardegna e Corsica. Mi pare lecito pensare che Onorio cerchi così di rendere finalmente con-creta la prospettiva, già immaginata da Innocenzo III106, di utilizzare que-

precipue pignora Barisonis quondam regis Arboree»: CDS, I, XII, doc. CXXVII, pp. 263-265, p. 263.

102 Doc. 17, 1217, dicembre 6, Laterano.

103 Doc. 15, 1217, dicembre 1, Laterano.

104 Doc. 20, 1217, dicembre 7, Laterano. Si noti che nel testo non si fa alcun accenno alla necessità di una assoluzione dalla scomunica dello stesso Ubaldo che viene anzi chia -mato dal papa «dilectus filius», forse aveva già ottenuto il perdono dato il suo comporta-mento durante le trattative di pace.

105 RONZANI, Pisa nell’età, p. 139.

106 Cfr. Innocenzo III e la Sardegna, doc. 143, 1215 novembre 18, Santa Gilla, ma 1214, cfr. supra nota 72 e testo corrispondente. Che la politica di Innocenzo III fosse ben presen-

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Onorio III e la Sardegna

sto e gli altri castra del giudicato come punti dai quali effettuare, grazie al loro controllo da parte di suoi uomini, un intervento nel giudicato di Ca-gliari se non su tutta l’isola, in caso di necessità. Non si è in grado di stabi -lire a chi il papa voglia affidare la postazione fortificata, ma anche in que-sto caso si può pensare che, sempre sulle orme di Innocenzo, pensi a un vescovo di sua fiducia107.

Più difficile dire come gli accordi vengano valutati nell'isola. La posi-zione del giudice di Torres Comita è stata adeguatamente tutelata dai Ge-novesi e dallo stesso pontefice, che ha preteso e ottenuto che i Pisani sti-pulino una pace anche con lui. E dal punto di vista di Onorio anche Bene-detta di Massa dovrebbe sentirsi rassicurata dalla promessa cessione del ca-strum Kalaritanum a un uomo di fiducia del papa. Tuttavia, bisogna notare che nello stipulare l'accordo di dicembre, il papa sostanzialmente ritiene

te a Onorio III è dimostrato nel doc. 39 (1218, agosto 22, Laterano) dove il papa ricorda che, alla morte di Guglielmo di Massa, Benedetta aveva prestato «corporaliter iuramentum» nelle mani del metropolita cagliaritano di non alienare «castra vel possessiones suas» senza il permesso dello stesso arcivescovo di Cagliari e dei suoi suffraganei, «prout a felicis me-morie Innocentio predecessore nostro dispositum fuerat»; contemporaneamente il papa or-dinava ai legati pontifici di sciogliere Benedetta di Massa dal giuramento con il quale si im-pegnava a sposare Ubaldo Visconti e ad assegnare allo stesso i castra del giudicato, «immo ecclesie Romane ad quam principaliter pertinere noscuntur»: doc. 40, 1218, agosto 23, Late-rano. La stessa Benedetta un anno prima ricordava, pur senza nominare Innocenzo, come al momento della sua elezione avesse giurato nelle mani dell’arcivescovo, dei suoi suffraga-nei e dei maggiorenti di non donare «castellum alicui aliquo titulo […] sine consensu et vo-luntate omnium eorumdem», doc. 13, <1217 prima metà>.

107 Abbiamo testimonianza che nel 1204 Ricco, arcivescovo di Cagliari, presidiasse i castra del giudicato di Gallura nella delicata fase che dall'occupazione del giudicato fatta da Guglielmo Malaspina con l'aiuto di Guglielmo di Massa avrebbe dovuto portare, nelle in-tenzioni del pontefice, al matrimonio della giovane Elena di Gallura con qualcuno a lui gra -dito. (Nel documento il papa non dice di essere stato lui ad avergli affidato le postazioni fortificate, ma siamo nel contesto della piena azione politica della longa manus pontificia Bia-gio di Torres, tutto o quasi in Sardegna pare andare per il verso che il papa vuole ed è diffi -cile pensare che Ricco abbia preso iniziative senza l'assenso e la volontà del pontefice): In-nocenzo III e la Sardegna, doc. 48, <1204, luglio 2> Laterano. Abbiamo anche testimonianze successive di questa politica pontificia di controllo dei castelli giudicali: nell'aprile del 1237 Gregorio IX otterrà dai giudici Ubaldo e Adelasia di Torres la donazione del castello di Monte Acuto alla Sede apostolica, che lo affiderà al vescovo di Ampurias, cfr.: Liber censuum, CCCXIX, 14 aprile 1237; CCCXX, 16 aprile 1237; pp. 575-576. Negli stessi giorni, Pietro de Bas, giudice di Arborea, consegnerà il castrum di Girapala al legato pontificio che lo affi-derà all’arcivescovo di Arborea: ivi, CCCXXVI, 28 aprile 1237, p. 578.

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Onorio III e la Sardegna

sufficiente quanto nel marzo precedente esigeva dai Pisani solo in subordine, nonostante nel frattempo abbia certamente ricevuto, forse da alcuni mesi, una lettera colma di lamentele e timori che la giudicessa di Cagliari gli ha inviato e che lui sostanzialmente dimostra di non aver voluto tenere in considerazione. In essa, ella ripercorreva gli avvenimenti caratte-rizzanti il suo breve regno, evidenziando le difficoltà incontrate con i Pisa-ni: dall’essere stata costretta da un console pisano a prestare giuramento a Pisa «sine consilio et voluntate […] bonorum virorum» della sua terra - pur dopo averlo già prestato alla Sede apostolica - e a cedere il colle sul quale il console aveva costruito il castrum Kalaritanum, già nel 1215; e l'anno seguente, in escalation, aver subìto l'invasione del giudicato «cum maximo exercitu» da parte del podestà Ubaldo Visconti, che, oltre a causare quoti-dianamente «multa dampna [...] hominibus terre mee tam clericis quam lai-cis», insidiava le prerogative regali sue e del marito Barisone, compor-tandosi come se fosse «dominus terre naturalis et iudex»108. Conscia di aver tradito la fedeltà giurata alla Sede apostolica, cercando di captare la bene-volenza del papa, Benedetta insisteva molto sull'importanza che gli attri-buiva come alto sovrano del suo giudicato perciò, prima di prendere ini-ziative, gli chiedeva il permesso di stipulare patti «ac societatis fedus» con il giudice di Torres o con i Genovesi «seu cum alia gente extranea» per potere resistere alle pressioni dei Pisani109. Aggiungeva che se i Pisani fos-

108 Doc. 13, <1217 prima metà>.

109 Ibidem. Il riferimento ad un possibile patto di alleanza con i Genovesi farebbe pen-sare che il documento sia stato scritto prima che le trattative condotte da Ugolino di Ostia per la pace tra i due Comuni si concretizzassero, o quanto meno prima che la giudicessa ne fosse a conoscenza. Come si vede, inoltre, all’inizio del pontificato di Onorio III, l’alleanza con Genova sembra l’unica soluzione concreta ai problemi che i giudici si vedono arrecare dai Pisani, come dimostra anche il caso di Comita di Torres cui si è accennato, cfr. supra nota 30 e testo corrispondente. Tale è la situazione di difficoltà e di confusione nella quale la giudicessa si trova che non le paiono impossibili le affermazioni pisane secondo cui il ca-trum era stato costruito con la «gratia voluntaria et gratuita voluntate» della Sede apostolica. Se così fosse, «quod absit», scrive Benedetta, la stessa Chiesa ne subirebbe conseguenze gravi visto anche il trattamento riservato anni prima a Biagio di Torres, recatosi nel giudica -to di Cagliari per conto del papa e, scambiato per il nuovo legato pontificio, minacciato di morte. I Pisani si opponevano con energia a qualunque tentativo, da chiunque compiuto, di sottrarre i diritti che la Chiesa di Pisa esercitava in Sardegna. Un impegno formalizzato al-meno dal 1194, quando i governanti della città giurano di opporsi sempre a qualunque ten-tativo di sottrarre la legazia sulla Sardegna alla loro Chiesa: cfr. CATUREGLI, Regesto della Chie-

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Onorio III e la Sardegna

sero riusciti a toglierle il regno, il danno si sarebbe ripercosso violente-mente in tutta la Sardegna sulla stessa Chiesa romana, che non avrebbe più potuto dominare «in ea ut olim consuevit»110. Anche se al momento in cui inviava la missiva Benedetta non prevedeva gli accordi della pace, sotto-lineava che se già prima della costruzione del castrum, i Pisani avevano co-stituito un grave pericolo per i giudici e per la Sede apostolica, ora che era-no «in fortitudine constituti», bisognava ritenere che «multo fortius ac vehementius» «nullus in posterum Romane sedis nuntius aut etiam legatus alius, qui non sit Pisanus» potesse «sua vices inter eos explere»111. Perciò, se Benedetta avesse potuto leggere gli accordi del dicembre, avrebbe proba-bilmente notato che a poco sarebbe servito il passaggio sotto la diretta am-ministrazione della Sede apostolica, poiché il castrum non sarebbe stato ab-battuto112, e la frase piuttosto generica con la quale Onorio faceva salve «iustitias et rationales consuetudines» dei Pisani lasciava loro margini di azione economica e politica. A ciò si aggiungeva la decisione del pontefice di assolvere tutti i Pisani che avevano partecipato alla costruzione del Ca-stello e il riferirsi del papa a Ubaldo come a un dilectus filius113. Non solo, la stipula della pace tra Genova e Pisa promossa dal pontefice in vista della Crociata rendeva persino più difficile pensare a alleanze con i Genovesi in funzione antipisana.

D'altro canto, al di là della missiva ricevuta dalla giudicessa, nella quale ella stessa si definiva «mobilis et mollis puella», Onorio sa di non potersi fi-dare appieno della donna, visto il suo comportamento poco solido nel pas-sato. Preferisce trattare direttamente con Pisa: nonostante i trascorsi, il papa si fida degli accordi e nel febbraio successivo, a completare il ristabili -mento dei rapporti con la città, riconferma a Vitale i diritti dei quali il me-tropolita godeva in Sardegna114. Si vedrà come sia il Comune e Ubaldo Vi-sconti, sia l'arcivescovo lo deluderanno; d'altro canto, l'impressione è che al papa non si sia presentata la possibilità di una politica alternativa, sia relati-

sa di Pisa, p. 413, n° 619, su Biagio cfr. soprattutto Introduzione a Innocenzo III e la Sardegna.

110 Doc. 13, <1217 prima metà>.

111 Ibidem.

112 Non solo, anche se poi il castello fosse stato ceduto alla Sede apostolica, la giudicessa si sarebbe in qualche modo sentita limitata nel proprio agire, anche se è pre-sumibile che Sede apostolica intendesse viceversa proteggere il più possibile i diritti dei re-gnanti che avevano riconosciuto la loro dipendenza feudale dal papato.

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vamente allo specifico "sardo", sia ai fini dell'obiettivo Crociata. Questi "buoni" risultati, ottenuti anche grazie a Ugolino da Ostia, comunque, non permettono a Onorio di far partire la spedizione dalla Sicilia nell'estate del 1217, come spera. Gli inizi sono stentati, mancano le navi, solo nel settem-bre Leopoldo d'Austria riesce a guidare un piccolo gruppo sino ad Acri. Il contingente, al quale si unisce l'esercito di Andrea d'Ungheria, viene rag-giunto solo tra la fine di aprile e il maggio del 1218 dai due tronconi di una flotta proveniente dalla Frisia115. Solo a questo punto la spedizione prende concretezza. Su idea di Giovanni di Brienne, re di Gerusalemme, memore dei consigli di Riccardo Cuor di Leone, si decide di puntare sull'Egitto: la cacciata dei musulmani dalla valle del Nilo non soltanto comporterebbe per loro la perdita della provincia più ricca, ma impedirebbe loro di mante-nere la flotta nel Mediterraneo orientale e di difendere a lungo Gerusalem-me contro un attacco a tenaglia proveniente da Acri e Suez116. Il primo obiettivo diventa il porto di Damietta, «chiave del Nilo»117. Dopo un primo assalto alla città il 24 agosto, si pone l'assedio. Il 31 agosto muore il sultano ayyubide al- Ādil I, fratello del Saladino e noto in Occidente come Safadi῾ -no118. Alla metà di settembre arriva la flotta italiana guidata dal legato Pela-gio di S. Albano, che cerca di prendere il comando delle operazioni a scapi-to di Giovanni di Brienne. Ne nasce un contrasto che caratterizzerà e con-dizionerà tutto lo sviluppo della spedizione.

Nel frattempo, Onorio III cerca di ottenere la partenza di Federico di Svevia, che però rimanda più volte promettendo infine di muoversi il 21 marzo del 1220, un impegno che non manterrà.

L'assedio di Damietta prosegue con alterne e non risolutive vittorie. Difficoltà interne e la consapevolezza che la città non può essere difesa, dato l'insufficiente numero di soldati, decimati dalle malattie, spingono il sultano al-Kāmil, figlio maggiore del defunto al- Ādil, a cercare un accor῾ -

113 Doc. 20, 1217 dicembre 7, Laterano.

114 Doc. 23, 1218, febbraio 5, Laterano; doc. 24, 1218, febbraio 5, Laterano; doc. 25, 1218, febbraio 8, Laterano.

115 Su questi fatti si veda anche qui il doc. 14, 1217, novembre 24, Laterano.

116 RUNCIMAN, Storia delle Crociate, II, p. 814.

117 Ivi, p. 815.

118 Cfr. anche qui il doc. 14, 1217, novembre 24, Laterano.

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do. Nell'ottobre del 1219 offre una tregua di trent'anni e la cessione di Ge-rusalemme con il suo territorio insieme alla Galilea, purché i crociati lasci-no l'Egitto. Giovanni di Brienne, i Cavalieri teutonici e molti nobili sono propensi ad accettare ma Pelagio, Rodolfo di Mérencourt, patriarca di Ge-rusalemme, i Templari e gli Ospitalieri rifiutano, convinti di poter arrivare al Cairo. Pochi giorni dopo, il 5 novembre Damietta è conquistata, l'asse-dio è durato diciotto mesi. Solo tremila cittadini sono ancora in vita, ma molti sono troppo deboli anche solo per seppellire i morti.

È però un risultato ottenuto fortunosamente in un contesto di forti contrapposizioni: la leadership della spedizione è sempre contesa e Federico II, che potrebbe prendere il comando senza contestazioni, non parte. Su-bentra una fase di stasi di un anno e mezzo, durante la quale ulteriori of-ferte di pace fatte dal sultano nel giugno del 1221 vengono respinte. Nel luglio, Pelagio di S. Albano convince Ludovico di Baviera ad attaccare il Cairo prima dell'arrivo di alcuni rinforzi imperiali. Pronti alla battaglia nel -l'agosto, i crociati vengono intrappolati dall'acqua alta del Nilo e sconfitti facilmente dalle truppe di al-Kāmil. Il 30 del mese devono accettare condi-zioni di pace molto peggiori delle precedenti: di fatto una semplice tregua di soli otto anni, senza alcun vantaggio territoriale. L'8 settembre 1221 Da-mietta viene abbandonata e la Crociata, nonostante nuovi piani fatti tra pa-pato e impero, è virtualmente conclusa119.

Ma in che modo la Sardegna è coinvolta dal papa nella V Crociata? Le fonti non sono numerose in assoluto, ma relativamente all'isola questa è la spedizione per la progettata conquista della Terrasanta sulla quale si è mag-giormente informati, proprio grazie all'epistolario pontificio e al modello organizzativo che la Sede apostolica aveva pensato e per quanto possibile realizzato120. In Sardegna arrivano per certo lettere "circolari" inviate dal

119 Su quanto scritto in questo paragrafo si vedano: l'ampia sintesi di MUSCA, La Crociata e la relativa bibliografia; mentre il tema è affrontato approfonditamente sia in RUNCIMAN, Storia delle Crociate, II, pp. 810-832; sia in POWELL, Anatomy.

120 Cfr. supra nota 78. Relativamente alla questione delle Crociate, non senza alcuni buoni motivi TURTAS, Storia della Chiesa, pp. 224-225, nota 44, ha notato che nonostante i suoi stretti rapporti con Pisa, si ha l'impressione che la Sardegna sia rimasta so-stanzialmente estranea al fenomeno crociate, salvo rare notizie di pellegrinaggi verso la Ter-rasanta; questo è vero solo in parte e, come apparirà dalle pagine seguenti, non pare per ciò che riguarda la quinta Crociata. Recentemente MELE-OLIVA, La Sardegna ed i pellegrinaggi devozionali ed armati, si sono soffermate puntualmente sulle singole informazioni relative al

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papa a tutta la Cristianità, come quella con la quale esorta alla preghiera per la buona riuscita della spedizione guidata da Andrea II d'Ungheria e Leopoldo d'Austria, o si entusiasma per la presa di Damietta, e con le quali a più riprese chiede anche al clero "sardo" il pagamento della vigesima, la tassa imposta per un triennio dal defunto Innocenzo III per finanziare la spedizione121. A questo proposito, il papa lamenta che il legato pontificio abbia incontrato delle resistenze, ed esorta il clero isolano a rispettare quanto stabilito durante il Lateranense IV sotto pena di scomunica122.

Più interessante è però cogliere il coinvolgimento diretto di almeno quattro importanti personaggi: un vescovo e tre giudici. Il presule è quello di Castra, che promette di partire, salvo poi, nel 1223, adducendo una debo-lezza del corpo, ottenere la remissione dal voto col pagamento di 200 lire ge-novesi123.

Ancora, entro i primi mesi del '18, periodo nel quale muore, Barisone II d'Arborea versa nelle mani del suo arcivescovo Bernardo la cifra di 3.000 bisanti destinati al subsidium Terre sancte124.

Più articolato il caso che vede coinvolti i due giudici di Torres, Comita e Mariano II. Come ribadito, si tratta della casa regnante più vicina alle po-sizioni della Sede apostolica, e in ogni caso l'unica che in questa fase può rispondere, anche se con difficoltà, alle sollecitazioni papali per la Terra-santa125. Non sappiamo se già ai tempi di Innocenzo III, o se nel primo pe-

rapporto Sardegna-Crociate.

121 Doc. 4, 1216, novembre 21, Roma S. Pietro; doc. 10, 1217, febbraio 28, Laterano; doc. 14, 1217, novembre 24, Laterano.

122 Doc. 68, 1220, settembre 1, Orvieto.

123 Doc. 127, 1224, maggio 6, Laterano.

124 Doc. 61, 1220, aprile 10, Viterbo.

125 Dalla morte di Barisone II - che aveva a suo tempo messo a disposizione una cer-ta somma, come si è visto - la sovranità dell'Arborea è divisa tra il giudice di Torres, forse Benedetta di Massa, almeno un altro nobile quale Bertoldo di Capraia, e i Visconti che se ne sono impossessati in parte; in Gallura regna Lamberto Visconti, scomunicato (anche se Sigerio Visconti, suo parente, conduce le navi pisane a Damietta); a Cagliari regna, come può, la stessa Benedetta di Massa, una donna, che non può quindi partire per la Crociata. Tuttavia, a questo proposito, bisogna notare che si hanno testimonianze di donne che han-no fatto voto di partire, riscattandolo poi proprio sulla base del sesso e contribuendo con denaro: POWELL, Anatomy, p. 93. Sul coinvolgimento di Comita e Mariano II di Torres si può anche vedere il citato MELE-OLIVA, La Sardegna e i pellegrinaggi devozionali, alle pp. 905-

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riodo di Onorio, ma Comita di Torres giura di partire, assieme con il figlio Mariano, già associato al trono. Poco dopo, forse perché sente la fine im-minente o per qualche altro motivo, ottiene di sciogliere il voto con la pro-messa di inviare in propria vece cento militi, cioé verosimilmente cento ca-valieri126, per i quali destina 100.000 maravedì; mentre Mariano, che salirà al trono al suo posto, mantiene l'impegno a partire127. A coprire in parte o in toto le spese vengono destinate terre in Arborea sotto controllo del giudica-to di Torres. Ma, questi possedimenti vengono proditoriamente occupati da Lamberto e Ubaldo Visconti, i quali macchinando con l'aiuto dell'arcive-scovo di Arborea riescono a vendere la terra, ricavandone 55.000 bisanti che lasciano nelle mani del presule. Venuto a sapere del fatto, Onorio rim-provera duramente l'Arborense, che prova a giustificare sé stesso e i Vi-sconti affermando che i due fratelli si apprestano a partire per la Terrasan-ta, ma il pontefice non si lascia convincere da parole che suonano da co-pertura un po' marchiana per le illecite operazioni dei due Pisani128. Diffici-le dire, a causa della difficoltà nello stabilire le conversioni monetarie, se la cifra ricavata dalla vendita sia l'equivalente per inviare i 100 militi promessi a suo tempo da Comita129; a rendere i calcoli virtualmente impossibili si ag-

909, curate da Maria Grazia Mele, anche per la bibliografia precedente sull'episodio.

126 Questa è almeno l'equivalenza terminologica che emerge dalla lettura del già citato documento edito in LEVI, Registri, pp. 128-133; cfr. anche POWELL, Anatomy, p. 99. Su Comita cfr. anche BESTA, La Sardegna medioevale, I, p. 187 n. 39.

127 Nota POWELL, Anatomy, p. 94, «if a crusader died before departure, an effort was made to secure a replacement of comparable rank»; in questo caso, non potendo farsi so-stituire da un altro sovrano, Comita pensa a un congruo numero di armati.

128 Doc. 61, 1220, aprile 10, Viterbo. Per la politica antiviscontea cfr. infra cap. 2/b.

129 LEVI, I registri, pp. 128-133, pubblica un interessante documento con un elenco di militi pronti a partire per la Crociata nel 1221, a proposito dei quali si indicano anche i costi previsti o i fondi stanziati per la spedizione. Si tratta di cifre che nessuno è riuscito a con -frontare costruendo equivalenze. Secondo POWELL, Anatomy, p. 99, sulla base di alcuni dati citati in quel documento, il costo di un cavaliere alla partenza era di 25 marche d'argento. Detto che a fronte ci sono anche dati discordanti da questi (Guglielmo Delfino d'Alvernia e conte di Montferrand offre 1000 marche per 100 militi, quindi 10 marche per ognuno, per esempio), bisognerebbe pensare che dato che un cavaliere "sardo" costava 100 maravedì, questa moneta valesse un quarto di marca d'argento; senza con ciò aggiungere granché alla comprensione delle dimensioni economiche dell'operazione. Sulla proditoria occupazione delle terre arborensi da parte dei Visconti, cfr. infra cap. 2/b.

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giunga anche che in primo luogo non si può sapere con certezza se le terre arborensi siano le uniche risorse destinate dal defunto giudice al subsidium Terre sancte e in secondo luogo non è detto che i Visconti siano riusciti a ri-cavarne tutto ciò che sarebbe stato lecito aspettarsi dalla vendita130. Non si è neppure in grado di sapere se il denaro, che il papa intima a Bernardo di consegnare agli abati di San Michele degli Scalzi e di San Paolo a ripa d'Ar-no a Pisa, sia stato recuperato dalla Sede apostolica131. Per certo, però, nel settembre del 1221, Mariano II riconferma il suo impegno all'invio dei 100 militi o al pagamento della cifra già destinata dal padre alla bisogna 132. Quindi si deve pensare che, se i 55.000 bisanti erano poi arrivati nelle mani dei due abati, non erano stati conteggiati a vantaggio del giudice di Torres. Mi pare utile notare che, nel chiedere che il denaro sia consegnato ai due abati, e quindi portato fuori dall'isola, Onorio non sembra applicare il già accennato metodo che la Sede apostolica aveva elaborato almeno inizial-mente per facilitare le operazioni di finanziamento della Crociata e rendere più trasparenti per "l'opinione pubblica" le esazioni e i finanziamenti ri-chiesti: la ridistribuzione della maggior parte delle risorse ai Crociati dello stesso territorio di raccolta133. Non è da escludere che poi il papa intendes-se compiere questa operazione in un secondo momento, ma non ci sono testimonianze in merito, come detto. Allo stesso modo, pare evidente che la lotta contro i Visconti sia il motivo che lo spinge a questa decisione.

Mariano II nel 1220 si impegna a partire per la Crociata nell'agosto dell'anno successivo. Perciò il papa mette Mariano e il suo erede Barisone

130 Dubbio valido per qualunque transazione del genere e reso ancor più plausibile dal fatto che si tratta di una operazione illecita: il papa stesso afferma che è stata fatta de fac-to non de iure: doc. 61, 1220, aprile 10, Viterbo. Anche se dubito che questo sia il caso, però si aggiunga che si hanno riscontri che durante la preparazione delle principali spedizioni crociate le vendite di proprietà volte a finzanziare le partenze diventavano talmente comuni da causare in alcune zone il crollo dei prezzi dei terreni: POWELL, Anatomy, p. 90 e CONSTABLE, The Financing of the Crusades, pp. 71-72.

131 Doc. 61, 1220, aprile 10, Viterbo. Va notato tuttavia che il papa scioglierà dalla scomunica Bernardo d'Arborea senza più far cenno alla questione, forse un segno che il maltolto era stato recuperato?: doc. 70, 1220, settembre 12, Orvieto e doc. 87, 1221, maggio 26, Laterano.

132 Doc. 106, 1221, settembre 27, Laterano.

133 Cfr. POWELL, Anatomy of a Crusade, pp. 94-95 e qui doc. 10, 1217, febbraio 28, Laterano.

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«sub beati Petri et nostra protectione»134. Non si può escludere che il pro-getto del giudice sia in qualche modo legato a quello di Federico di Ho-henstaufen, che viene incoronato imperatore il 22 novembre 1220, dopo essersi impegnato a partire nell'estate successiva. Ma qualcosa accade nel frattempo, non si possiedono informazioni, ma con tutta probabilità sono le condizioni di precario equilibrio politico nell'isola che spingono il re di Torres a cambiare piani. Nel giugno del '21 non solo non dà segni di voler partire, ma anzi, secondo il legato Bartolomeo, ostacola la conversione in sussidio per la Terrasanta delle cose che sono state lasciate «ad eius nego-tium»135. Il papa insiste con il legato perché il giudice mantenga i suoi im-pegni, quanto meno quelli economici, visto che non fa riferimento all'ob-bligo di farlo partire, forse anche perché egli stesso è conscio della preca-rietà della situazione in Sardegna136. Le trattative sul tema passano anche per il tramite di Ugolino da Ostia137 e tra settembre e ottobre dello stesso anno, Mariano ottiene la remissione dal voto, con la promessa di versare 130.000 maravedì, utili alla partenza di altri 30 militi, oltre i 100 destinati dal defunto padre, Comita138. In precedenza, Onorio e Ugolino avevano cercato di impegnare il sovrano di Torres per cinquanta militi, mentre lui ne offriva venti. Quantità entrambe comunque molto lontane dai cento promessi da Comita per lo scioglimento del proprio voto e che eviden-

134 Doc. 75, 1220, novembre 17, Laterano; doc. 74, 1220, novembre 17, Laterano. Grazie a questo documento si è in grado di stabilire che Barisone (che diventerà giudice per un breve periodo alla morte del padre) era nato prima di quanto finora si ritenesse: cfr. BESTA, La Sardegna medioevale, I, p. 195 (che lo vorrebbe decenne nel 1233) e le Genealogie, p. 203.

135 Doc. 91, <1221, fine giugno ca.> Laterano.

136 Ibidem. Se è vero che «the papacy resisted strenuously the efforts of able-bodied crusaders to secure exemption from their vows» (POWELL, Anatomy, pp. 93-94), è altrettanto vero che il clima politico in Sardegna in questi mesi è, se possibile, ulteriorermente peggiorato: cfr. infra cap. successivo.

137 Ma ciò non perché nel frattempo Bartolomeo ha perso la fiducia del papa data la contemporaneità tra la lettera di duro rimprovero a Bartolomeo e quella con la quale si de-lega a Ugolino la soluzione migliore della vicenda nella quale è evidentemente già coinvolto, visto che il papa fa riferimento a una precedente missiva dello stesso futuro Gregorio IX sul tema e all'arrivo presso la Sede apostolica del vescovo di Sorres, inviato da Mariano, per condurre le trattative sul tema: LEVI, I registri, pp. 161-162.

138 Doc. 110, 1221, ottobre 25, Laterano.

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temente appaiono alla prova dei fatti insostenibili, non solo agli occhi di Mariano, ma anche della Sede apostolica che non pretende dal nuovo giudice un impegno di tale portata, accontendandosi di un terzo in più ri-spetto all'impegno preso solo pochi anni prima dal defunto giudice di Torres. Anche in questo caso, ad ogni modo, non si è in grado di stabilire se poi il denaro o gli uomini siano effettivamente stati messi a disposi-zione. In generale, l'impressione è che entrambi i sovrani padre e figlio ab-biano forse dimostrato in questa circostanza un eccesso di confidenza nel-le loro possibilità se non addirittura una certa quantità di vanagloria: so-prattutto Comita, con la sua promessa così generosa, si era sbilanciato in un momento in cui non si poteva neanche essere certi dell'effettivo svi-luppo della spedizione. In ogni modo, quando questi ultimi accordi si chiu-dono tra Mariano e Ugolino, alla fine di ottobre del 1221, la Crociata è già fallita: Damietta è stata abbandonata il 29 agosto, l'8 settembre i crociati s'imbarcano sulle loro navi, come detto139. Difficile dire se la notizia sia già arrivata in Sardegna nel momento in cui Ugolino da Ostia scrive a Mariano II di Torres per chiudere l'accordo; per certo, proprio lo stesso giorno Federico II scrive da Palermo a Onorio III manifestandogli il suo dispia-cere per la notizia del fallimento della Crociata140. Comunque, nonostante lo scoramento iniziale e la non velata accusa del papa a Federico di essere in buona parte responsabile dell'insuccesso, visto che non era partito a prendere il comando della spedizione141, sia il pontefice sia l'imperatore sembrano concordare sul fatto che il modo migliore per sfuggire alla ver-gogna del fallimento sia quello di farsi carico di una nuova operazione. A questo scopo, iniziano una serie di incontri tra i due, a partire da quello di Veroli dell'aprile 1222142. Ciò spinge il papa a continuare la raccolta di fon-

139 POWELL, Anatomy, pp. 190-191.

140 HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia Diplomatica, II/1, pp. 206-207, 1221, ottobre 25, Palermo.

141 Come parzialmente spiegato, uno dei motivi dell'insuccesso di una Crociata che aveva buone possibilità di riuscita fu effettivamente la mancanza di una leadership adeguata, oltre al fatto (in parte favorito dalla stessa mancanza di guida), che i gruppi crociati si mossero senza sincronia a ondate successive e disordinate: cfr. POWELL, Anatomy, pp. 107-118 e passim.

142 POWELL, Anatomy, p. 196.

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di, anche in Sardegna143, per far ripartire le operazioni militari, ma come noto il suo pontificato si chiude ben prima di questa sperata spedizione, alla quale, per quanto se ne sa, nessun sardo parteciperà.

b. Contro i ViscontiSi è visto come il passaggio di Pisa nel campo del Barbarossa e l'inte-

ressamento dell'imperatore abbiano provocato le prime esplicite pretese pontificie sull'isola, nella quale sino ad allora i papi avevano invece favorito le iniziative pisane144. Si è anche detto come la città rappresenti il maggiore ostacolo all'affermazione della sovranità pontificia sulla Sardegna e come si manifesti di volta in volta con la "faccia" degli esponenti principali145. Du-rante il pontificato di Onorio la forza pisana si identifica soprattutto nel ramo dei Visconti di Eldizio, nucleo familiare dominante sia in città, sia in modo forse ancora più continuo nell'isola, per tutti gli anni 10 e 20 del se-colo146. Essi rappresentano il vero grande nemico, la costante del pontifica-to intorno alla quale si sviluppa obbligatoriamente l'intera politica onoria-na. Soprattutto Ubaldo sta al centro della vicenda e della politica cittadina, vero leader, anche quando non svolge il ruolo di podestà147. Agli inizi del 1218, libero da responsabilità nei confronti del proprio Comune, che si è impegnato con il pontefice, occupa il giudicato di Cagliari costringendo Benedetta a concedergli molti suoi beni e castra e a promettere di spo-sarlo148. Il papa non rimane indifferente: il 19 agosto 1218 ordina ai con-soli, al popolo pisano e all’arcivescovo di richiamare dal giudicato Ubaldo e

143 Si veda l'esempio citato del vescovo di Castra che ottiene la remissione dal voto il 6 maggio 1224: doc. 127.

144 Cfr. supra cap. 1/b.

145 Cfr. supra nota 2.

146 Cfr. supra testo alle note 33-38 e RONZANI, Pisa nell'età, pp. 133-134: «proprio le imprese di Sardegna avrebbero ancor più serrato le file di questo gruppo familiare, fino a farne il nucleo centrale di una delle partes nelle quali i ceto dirigente del Comune si lacerò nel quarto decennio del Duecento». Sul tema della struttura familiare dei Visconti si veda RONZANI, Le tre famiglie dei «Visconti».

147 RONZANI, Pisa nell'età, pp. 133-134: comunque «di certo i tre anni nei quali [Ubaldo Visconti] fu a capo del Comune lasciarono un'impronta destinata a condizionarne le vicen-de per tutto il ventennio successivo».

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Onorio III e la Sardegna

coloro che lo hanno seguìto nella «impugnatione predicte terre», in «apo-stolice Sedis iniuria»149. Ma la comunione di interessi con il Comune è salda e lo rimarrà per tutta la durata del pontificato di Cencio, nonostante alcuni momentanei e forse solo apparenti tentennamenti delle istituzioni comu-nali, che il papa cercherà inutilmente di sfruttare150. Cosicché, né il Comu-ne, né l'arcivescovo nell'occasione obbediscono e Onorio l'8 novembre successivo si vede costretto a reiterare i propri ordini151. Le lacune docu-mentarie non consentono di stabilire se almeno stavolta l'arcivescovo abbia dato seguito alle disposizioni pontificie, ma di tangibile la Sede apostolica

148 Doc. 40, 1218, agosto 23, Laterano. Barisone II d'Arborea è dunque già morto. A proposito bisogna riferire di una notizia contenuta nel Breviloquium di Boncompagno da Si-gna, dove l'autore accenna a una lettera con la quale il papa dava a qualcuno l'incarico di convincere «A. filiam olim marchionis et iudicis Caleritani» a non tornare «ad virum suum P. iudicem Arborensem». Purtroppo, prima che si possano prendere iniziative, la donna «si-cut mulier que animo libenter indulget, illum fecerat a suis amatoribus iugulari». Tentare di comprendere appieno questo testo obbliga a un excursus che ha per tema l'ars dictandi - gene-re letterario nel quale rientra il Breviloquium di Boncompagno - e per l'elaborazione del quale sono debitore alla grande competenza della prof.ssa Carla Frova. Intanto si deve dire che, benché il passaggio del testo abbia come incipit «iniunxit nobis», con tutta probabilità non è Boncompagno l’incaricato della missione presso la misteriosa "A.": i manuali di dictamen, cioè di retorica epistolare, come il Breviloquium presentano raccolte di lettere (o di loro parti) che servano da modello per notai, cancellieri, o altri. Questi possono essere costituiti da let -tere effettivamente spedite che l’autore del dictamen abbia per vari motivi la possibilità di consultare, delle quali però non è necessariamente l'autore, dato che in realtà è proprio della natura di questi manuali di comprendere lettere scritte da vari soggetti (che ovviamente par-lano sempre in prima persona), perché fra i compiti della dottrina del dictamen c’è proprio quello di esemplificare le regole da seguirsi per le varie tipologie di mittenti. Dalle notizie che abbiamo della vita di Boncompagno non sembrerebbe che possa essere stato coinvolto in vicende sarde. Perciò, ragionamenti che discutano la compatibilità cronologica di un suo presunto intervento nelle vicende sarde con eventi e personaggi della storia dell’isola non sarebbero fondati. PINNA, Santa Igia, pp. 121-124, ha pensato, con alcuni buoni motivi, che nonostante l'iniziale A., Boncompagno parli di Benedetta di Cagliari. D'altronde, sempre secondo i metodi di costruzione dei manuali di dictamen è possibile che l'autore rimaneggi le lettere più o meno notevolmente nel trascriverle (per esempio obliterando o alterando le circostanze di luogo e di tempo, omettendo, abbreviando o alterando il nome dei personag -gi...). Si dovrebbe dunque pensare che Barisone sia stato fatto uccidere dalla giudicessa per motivi che sfuggono, ma che devono essere molto gravi se la giudicessa decide di privarsi del supporto del marito in un momento molto delicato per il giudicato, tanto più che nell'u-nica lettera che possediamo di Benedetta (il più volte citato doc. 13 del 1217) nulla fa pen-sare a difficoltà tra i coniugi e anzi la giudicessa riferisce di come ella e il marito siano posti all'angolo dall'aggressività di Ubaldo Visconti. Bisogna notare però almeno due elementi

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Onorio III e la Sardegna

non ottiene niente152. Anzi, nel momento in cui le fonti tornano dispo-nibili, troviamo Benedetta di Massa sposata «per vim», a Lamberto Vi-sconti153.

Purtroppo per sé e per la Sede apostolica, il papa non ottiene migliori risultati né con l'azione di suoi legati154, né puntando sulla consolidata op-posizione a Pisa e ai Visconti dei giudici di Torres. Spinge il nuovo giudice Mariano a condurre una guerra contro Ubaldo e Lamberto Visconti, e cer-ca di procurargli l'aiuto militare di Milanesi e Genovesi155. A questo propo-sito si può notare che il papa si rivolge genericamente ai christifideles delle

problematici che rendono molto delicato l'uso della notizia che il Breviloquium fornisce: 1) che l'opera è stata composta molto prima - 15 anni circa, intorno al 1203 - rispetto al mo-mento della morte di Barisone II d'Arborea (cfr.: GAUDENZI, Sulla cronologia delle opere, pp. 106-107; anche se non si possono escludere integrazioni di epoca successiva, come ho po-tuto apprendere grazie alla cortesia della prof.ssa Daniela Goldin; ad ogni modo Raimondo Pinna sembra ignorare questo dato cronologico sulla composizione del Breviloquium). Dunque, si potrebbe pensare anche che nel Breviloquium si faccia riferimento a fatti molto precedenti e che la donna in questione possa essere una sorella di Guglielmo di Massa, che potrebbe avere sposato negli anni '90 del XII secolo Pietro d'Arborea, che poi viene spodestato e gettato in prigione da Guglielmo stesso. Questa congettura sarebbe facilitata anche dal fatto che Boncompagno non attribuisce alla A. in questione il titolo di giudicessa, definendola invece figlia del fu marchese e giudice di Cagliari. Con ciò però introducendo la complicazione del titolo giudicale attribuito al padre di Guglielmo di Massa che invece non è avallato dalle fonti; ma fermo restando quanto appena detto sul possibile rimaneggiamento delle lettere da parte dell'autore. 2) E più importante: che i modelli dei manuali di dictamen e quindi anche questo incipit possono anche essere inventati di sana pianta, realizzati per l’esigenza didattica di illustrare punti della dottrina della retorica epistolare. Date le circostanze, è naturale che si sia sviluppata una grande discussione sulla possibilità di usare come fonte di puntuali notizie storiche questa letteratura, che offre materiali ai confini tra il vero e proprio documento e la finzione letteraria.

Se ne dovrebbe dunque concludere che questa testimonianza non ha nessun valo-re storico? Al contrario, Boncompagno è un grande intellettuale del periodo, attento al con-testo politico nel quale vive (d’altronde l’associazione retorica/politica nella società comuna-le è un fatto ben noto), e si preoccupa di renderlo continuamente presente sullo sfondo dei testi che presenta, i quali non sono affatto costruzioni letterarie avulse dalla realtà storica circostante: vere e o fittizie che siano, le lettere che l’autore raccoglie hanno tutte uno straor-dinario "effetto verità". Insomma sono lì per illustrare regole grammaticali e retoriche, ma parlano anche di politica, di costume, di vita sociale. Allora la presenza nel Breviloquium di una lettera riguardante i fatti sardi ha comunque un significato molto importante: il fatto che Boncompagno abbia scelto questo tema tra i tanti che poteva mettere in scena, (la ricca let -teratura epistolografica effettivamente circolante e/o la sua fantasia gliene potevano offrire un'infinità) significa che l’aveva individuato come un tema importante nello scenario politico

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Onorio III e la Sardegna

due province e non alle istituzioni delle due città. Un appello che suona come una chiamata alle armi su base volontaria e non organizzata. Difficile stabilire il perché di tale scelta, forse aveva già sondato gli umori di quelle istituzioni trovandole indisponibili e risolvendosi perciò a provare una via alternativa (ma non vi è traccia documentaria di ciò), forse ha prevalso in lui quell'atteggiamento pessimistico che lo caratterizza anche in altri contesti della sua politica156. Ad ogni modo, seppure non si conoscono i dettagli delle operazioni militari condotte da Comita, lo scontro, come è

"internazionale" dei suoi tempi. Si tratta solo di collegare la testimonianza di Boncompagno, prima che alle minute questioni relative all’individuazione di fatti e di personaggi (operazio-ne del resto molto problematica, come detto), alla svolta segnata nei rapporti fra Santa Sede e Sardegna dal pontificato di Innocenzo III.

149 Se il richiamo si rivelasse inutile, il Comune deve procedere alla distruzione dei beni che il Visconti e i suoi fautori possiedono sul continente. Nel caso i consoli non pro -cedano come ordinato, l’arcivescovo dovrebbe scomunicarli e promulgare l’interdetto sulla città: docc. 35 e 36, 1218, agosto 19, Laterano. Contemporaneamente il papa ordina ai due legati pontifici Ugone e Orlando di sciogliere Benedetta dalla promessa matrimoniale che la lega a Ubaldo e di recuperare tutti i beni e i castra del giudicato, «immo Ecclesie Romane», che la giudicessa ha alienato, «in Ecclesie Romane preiudicium»: doc. 39, 1218, agosto 22, Laterano; doc. 40, 1218, agosto 23, Laterano. Nonostante il pontefice comprenda i motivi che hanno portato Benedetta a non rispettare gli obblighi contratti con la Sede apostolica, ordina ai legati di impartirle la giusta penitenza «de transgressione iuramenti»: doc. 39.

150 RONZANI, Pisa nell'età, pp. 140-141: «I nuovi reggitori del Comune [...] cercarono in questi anni di prendere le distanze - almeno di fronte a Onorio - dalle iniziative di colui che fino a ieri era stato "in civitate eorum regimine constitutus"».

151 Docc. 43 e 44, 1218, novembre 8, Laterano; cfr. supra cap. a, e infra cap. d.152 Dopo il novembre del 1218, con i docc. 43-46 1218, novembre 8 e 10, Laterano, i

registri vaticani non forniscono informazioni sulla Sardegna sino all'aprile del 1220, docc. 58-60 e seguenti. Un vuoto documentario che sul tema dei rapporti con Pisa non è colmato dai due docc. 50 e 53, datati 1219 luglio 10 e 1220 febbraio 28 conservati presso la Biblioteca universitaria di Cagliari.

153 La citazione è dal regesto di Pietro Pressutti del documento qui edito con il n° 58, 1220, aprile 9, Laterano.

154 Con la sola parziale eccezione di Gottifredo dei Prefetti di Vico, cfr. infra cap. d.

155 Cfr. docc. 45 e 46, entrambi 1218, novembre 10, Laterano e BESTA, La Sardegna medioevale, I, p. 186. L’azione militare compiuta da Mariano è forse preventiva visto che Ubaldo e Lamberto, già signori del Cagliaritano e di metà dell’Arborea, nonché, forse, della Gallura, desideravano impossessarsi di tutta l’isola: doc. 45. Non si può escludere come ul-

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noto, non si risolve come Onorio e il giudice avrebbero sperato: Mariano deve restituire a Lamberto le terre che possedeva in Gallura; inoltre conclude un accordo matrimoniale che coinvolge sua figlia Adelasia e il figlio di Lamberto, di nome Ubaldo, come lo zio157. Pone così le basi per un'alleanza che lo mette in sicurezza rispetto al pericolo pisano, e alla quale il pontefice si oppone, tardivamente e inutilmente. Il 9 aprile del successivo 1220, infatti, ordina al legato pontificio Bartolomeo di impedire le nozze tra Ubaldo Visconti (figlio di Lamberto) e Adelasia di Torres. Il legato deve anche spingere il giudice turritano a riarmarsi contro gli scomunicati Lamberto ed Ubaldo per portare aiuto a Benedetta, magari ricordandogli - come fa Onorio - la frase di Orazio «quod sua res agitur paries cum proxi-

teriore motivo di conflitto, che in Gallura sia già morta Elena, portatrice del titolo sovrano, e che Mariano ritenendo illecito il regno di Lamberto Visconti, e memore del fatto che nel 1211 il padre Comita controllava quel giudicato, si senta autorizzato ad agire contro i Vi -sconti. Né, al contrario, che Lamberto Visconti, rompendo gli indugi e la pace stipulata nel dicembre del 1217, abbia mosso guerra contro Mariano di Torres che forse continuava a controllare il giudicato di Gallura; cfr. supra: n. 32 e testo corrispondente.

156 Sullo spirito pessimistico di Onorio e sulla sua «incapacità di proiettarsi in avanti, imponendo, se necessario un nuovo corso alle vicende», cfr. CAROCCI - VENDITTELLI, Onorio III. p. 361.

157 Nel settembre 1219 a Noracalbo (presso Oristano), Mariano oltre a restituire a Lamberto tutte le terre e i beni che gli aveva sottratto in Gallura, lo riconosce anche giudice di Gallura e di Cagliari, in virtù del matrimonio che nel frattempo ha contratto con Bene-detta di Massa: CASINI, Scritti danteschi, pp. 124-126, cfr. BESTA, La Sardegna medioevale, I, p. 186; PETRUCCI, Re in Sardegna, p. 34; RONZANI, Pisa nell’età, p. 140. Mariano conserva metà dell’Arborea (anche se in nessun documento si definisce giudice di quel regno), mentre l’al-tra metà del giudicato probabilmente resta nelle mani di Benedetta, e quindi dello stesso Lamberto, e indirettamente di suo fratello Ubaldo Visconti. Su Adelasia rimando alla mia Introduzione a E. COSTA, Adelasia di Torres.

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mus ardet»158. Il papa immagina, giustamente, che Mariano non sarà più strenuo oppositore pisano159.

Come accennato, il papa cerca di sfruttare le indecisioni interne al Co-mune di Pisa; già nel 1220 si presenta l'occasione: molti creditori di Ubaldo Visconti si sono fatti avanti con le istituzioni per riscuotere, ma il Comune, per quanto almeno una parte dei debiti di Ubaldo siano da attribuirsi alle attività svolte da podestà, non ha intenzione di pagare e si rivolge al papa, che scrive perciò al vescovo di Firenze affinché si opponga a che la città sia gravata dei debiti di Ubaldo e, laddove si può, dà ordine che i creditori vengano pagati con i beni dello scomunicato160. Nel dicembre del 1221, Onorio ribadirà queste disposizioni al vescovo di Massa161. Gli anni tra il 1220 e il '21 sembrano complessi per i due fratelli Visconti. È vero che tre quinti dell’isola sono in pratica sotto il loro controllo e le scomuniche subì-te non paiono sortire effetti tangibili. È vero che sembra anche inutile l'in-sistenza del papa, agli inizi del 1221, nell'ordinare il rinnovo delle sentenze

158 Doc. 60, 1220, aprile 9, Viterbo. Contemporaneamente il papa incarica il vescovo di Luni e il canonico pisano Gallo, di sciogliere Benedetta dal matrimonio con Lamberto sul quale era stata la stessa giudicessa ad informarlo con una lettera che era riuscita fortuno-samente a fargli pervenire: doc. 58, 1220, aprile 9, Viterbo. Onorio non solo afferma che i due sono legati da vincoli di parentela troppo stretti, ma, rifacendosi alle affermazioni fatte da Innocenzo ai tempi del matrimonio tra lo stesso Lamberto ed Elena di Gallura, che la giovane non può «sine licentia nostra matrimonialiter copulari»: doc. 58, 1220, aprile 9, Vi -terbo 9 aprile 1220; cfr.: Innocenzo III e la Sardegna, doc. 103, pp. 113-116, 1206, 17 agosto e pp. LX-LXIII. Il ritardo con il quale il pontefice agisce è forse dovuto alla frammentarietà e difficoltà con la quale le notizie gli giungono dalla Sardegna. La stessa Benedetta gli fa nota-re che le è difficilissimo scrivergli «nisi furtim et occulte» a causa del controllo pisano: docc. 13, <1217 prima metà> e 96, 1221, luglio 4, Laterano, dal quale proviene la citazione. Nel-l'occasione la giudicessa aveva avvertito il papa che spesso, per ordine pisano, era costretta a scrivergli lettere alle quali non si doveva «fidem aliquam adhibere». Su questo cfr. anche in-fra testo alla nota 202.

159 Basti vedere il suo comportamento a proposito dei beni arborensi, cfr. infra nota 168.

160 Doc. 59, 1220, aprile 9, Viterbo.

161 Doc. 113, 1221, dicembre 10, Laterano. Comunque, il fatto che nel Comune non si intenda rispondere dei debiti accumulati da Ubaldo Visconti non significa che l’interesse della città per la Sardegna sia diminuito e negli Statuti sangimignanesi del 1222 si stabilisce di fornire un certo numero di uomini «pro exercitu Sardinee» di Pisa: PETRUCCI, Re in Sar-degna, p. 36, RONZANI, Pisa nell’età, p 141.

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promulgate contro Ubaldo e Lamberto e la punizione dei chierici che non le rispettino162, visto che poco tempo dopo deve incaricare il legato pontificio di scomunicare anche l’arcivescovo di Cagliari che, nonostante l’esplicito divieto fattogli dallo stesso legato e favorendo i due Visconti, ha consacrato vescovo di Sulci il canonico pisano Bandino, già a sua volta scomunicato perché «manifesto fautore» di Ubaldo e Lamberto163. Ma qual-cosa non va: alcuni sostenitori dei Visconti abitanti del castrum Kalaritanum decidono di tornare «ad gremium Sancte Romane Ecclesie»164, e soprat-tutto i due provano a sopperire a probabili difficoltà economiche ven-dendo le terre in Sardegna nel giudicato di Arborea che ancora conten-dono, almeno in parte, al giudice di Torres165. Onorio si oppone anche a questa iniziativa che invece sembra favorita dall'arcivescovo di Arborea, Bernardo, il quale, secondo il pontefice, ha aiutato i due fratelli a vendere «de facto», non potendo «de iure», la terra del giudicato di Arborea che hanno occupato, già destinata dal defunto Comita di Torres, che evidente-

162 Doc. 114, <1222, gennaio 19, Laterano>. Gli ecclesiastici che cerchino di eludere tali disposizioni devono essere puniti. Contemporaneamente, in una seconda lettera, Onorio dà istruzioni sui criteri di assoluzione degli scomunicati pentiti: giurino di non aiutare i Visconti e di non aver più con loro alcun rapporto commerciale o personale. I pentiti in punto di morte siano assolti con l’impegno in caso di guarigione di recarsi presso la Sede apostolica come penitenti, mentre coloro che muoiono ricevano un funerale al quale non partecipi nessuno: doc. 115, 1222, gennaio 19, Laterano.

163 Doc. 90, <1221 maggio-agosto>, Laterano. Il 18 ottobre successivo, riacutizzatasi la tensione con i Visconti, assolverà l’arcivescovo di Cagliari e il vescovo di Sulci che avevano giurato di non aiutare Ubaldo e Lamberto Visconti; ma nel frattempo pare aver lanciato l'interdetto sul giudicato di Cagliari visto che concede allo stesso arcivescovo il diritto celebrare gli uffici divini a porte chiuse e in luoghi dove non fossero stati Ubaldo e Lamberto o loro fautori e di sciogliere dalla scomunica coloro che, abbandonandoli, si volessero riavvicinare alla Sede apostolica: doc. 107, 1221, ottobre 18, Laterano; doc. 108, 1221, ottobre 21, Laterano; doc. 109, 1221, ottobre 25, Laterano.

164 Informato dall’arcivescovo di Pisa, il 23 agosto 1221 Onorio, incarica Bartolomeo di assolverli, purché giurino fedeltà alla Sede apostolica custodendolo in suo nome: doc. 99, 1221, agosto 23, Laterano. Il papa cerca di nuovo di ottenere il controllo del castrum, sulla base degli accordi del 1217. Cfr. anche: doc. 100, 1221, agosto 23, Laterano, e infra cap. c.

165 Doc. 61, 1220, aprile 10, Viterbo. Sull’atteggiamento dei reggenti del Comune pisano in questo frangente cfr.: RONZANI, Pisa nell’età, pp. 140-141 e supra nota 150 e testo corrispondente.

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mente l’aveva posseduta, al «subsidium Terre Sancte»166. D’altronde non poco è il denaro che già è stato ricavato dalle vendite e che viene sottratto alle risorse destinate alla Crociata: 55000 bisanti167. Si ignora se il pontefice sia mai entrato in possesso del denaro o se, come sembrerebbe probabile, i Visconti siano riusciti, anche grazie ad un accordo della fine di agosto del 1220 con il giudice di Torres, a divenire padroni di almeno una parte dei possedimenti arborensi e quindi dei loro proventi168. Tuttavia nel momento qualcosa spinge Lamberto Visconti a promettere al papa, tramite il legato pontificio Bartolomeo, di versare 12000 lire in genovini minuti come cauzione della sua volontà di attenersi alle disposizioni della Sede apo-stolica. Il pontefice, abituato ai continui voltafaccia dei due Pisani, rifiuta di prendere iniziative sinché il denaro non sia stato versato e soprattutto sin-

166 Doc. 61, 1220, aprile 10, Viterbo. Sul voto di partecipazione di Comita alla V Crociata cfr. supra cap. 2/a. L’arcivescovo si era giustificato dicendo che i due fratelli si ap-prestavano a partire per la Terrasanta, ma il pontefice non si lascia convincere dalle parole del presule che suonano da copertura per operazioni illecite: il papa domandava sarcastico se «fideliores inveniri non possint quibus eadem [pecunia] committatur»: doc. 61.

167 Ibidem. Cfr. supra testo alle note 127-132. L'arcivescovo incorre nella sospensione dall’ufficio e nella scomunica prima del 12 settembre 1220. Alla sua richiesta di assoluzione e dispensa dall’andare a Roma perché gravemente ammalato, Onorio acconsente a che l’a-bate di S. Paolo a Ripa d’Arno, verificata la sua salute e ricevuto il suo giuramento di ob-bedire ai precetti del pontefice e di recarsi a Roma una volta guarito, lo sciolga dalla sco-munica. Solo nel maggio del 1221, dopo aver soggiornato a Pisa nel marzo, l’arcivescovo d’Arborea si recherà presso la Sede apostolica dove verrà definitivamente assolto: doc. 61, 1220, aprile 10, Viterbo; doc. 70, 1220, settembre 12, Orvieto; doc. 85, 1221, marzo 25, Laterano; doc. 87, 1221, maggio 26, Laterano.

168 Doc. 69, 1220, settembre 1, Orvieto. È possibile che una parte di quelle terre sia passata a Bertoldo da Capraia che, dichiaratosi «vassallus Romane Ecclesie» nel 1220, il 22 settembre 1221 ottiene dal papa la conferma dei suoi possedimenti siti nella curatorìa di Usellus: docc. 84, <1220, seconda metà> e 105, 1221, settembre 22, Laterano. BOSCOLO, I conti di Capraia, p. 28. ipotizza che la terra gli sia stata venduta dai Visconti visto che Ubaldo sposa una sorella dello stesso Bertoldo; in realtà è difficile stabilire anche quando avvenga questo matrimonio, visto che Ubaldo nel 1221 è sposato con Benedetta di Massa e visto anche che, dati gli appena descritti rapporti con la Sede apostolica, Bertoldo non avrebbe dovuto avere relazioni amichevoli con i Visconti, almeno in questo periodo. È però vero che agli inizi del pontificato di Gregorio IX, Ubaldo Visconti proverà a farsi rappresentare da un da Capraia, Rodolfo, presso la Sede apostolica: Les Registres de Grégoire IX, n. 16, Laterano 7 aprile 1227. Sul matrimonio tra Ubaldo Visconti e Benedetta di Massa cfr.: nota 170.

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ché Lamberto non giuri di volersi adeguare alle sue decisioni169. Qualcosa però muta rapidamente e le trattative si arenano, mentre l’iniziale cautela del pontefice si trasforma in ira anche nei confronti dello stesso legato: in realtà veniva a sapere solo ora che i Visconti ponevano come condizioni al versamento del denaro l’assoluzione dalla scomunica e la conferma del matrimonio intercorso nel frattempo tra Ubaldo stesso e Benedetta di Massa170.

Se dunque il periodo descritto sembra essere stato complesso per i fra-telli Visconti anche nelle loro relazioni con Pisa, il 1223 si apre con una co-cente delusione per Onorio III. Prima del 28 marzo lo scomunicato Ubal-do viene eletto per la seconda volta podestà, seppure in una originale for-mazione a tre171. Il pontefice non riconosce l’elezione e scomunica i Pisa-ni172. Nel maggio si rivolge «militibus et populo Pisanis» perché stipulino una tregua con il Comune di Lucca ma non nomina il podestà Ubaldo173. Ma sono altri fattori a favorire una sua temporanea riscossa: gli impegni collegati alla carica podestarile e soprattutto la nascente e forte tensione che si va sviluppando tra la famiglia Visconti e quella della Gherardesca costringono Ubaldo a trascurare i suoi interessi nell'isola. Nel 1225 i Ghe-rardesca riescono a cacciare da Pisa i Visconti che però si rifanno poco dopo174. È forse a seguito di questo successo che Ubaldo può finalmente recarsi sull’isola dove tuttavia non si può trattenere abbastanza, richiamato in città per condurre le trattative che porteranno ad una tregua duratura tra

169 Doc. 96, 1221, luglio 4, Laterano.

170 Doc. 102, 1221, settembre 17, Laterano; si tratta dell’unica informazione (che io sappia ignorata dalla storiografia) circa un matrimonio tra Ubaldo Visconti e Benedetta, che farebbe salire a cinque il numero dei connubî totali della sfortunata regnante. Quanto al legato cfr. infra. cap. d.

171 Cfr. doc. 120, 1223, <II metà di agosto - I metà di settembre>, Segni. I due co-podestà erano: Ildebrandino di Ugo di Sigerio dei Gualandi e Guelfo di Ermanno de' Porcari; l'incarico terminerà prima del 15 novembre 1224: RONZANI, Pisa nell’età, pp. 149-152.

172 Ottone, arcivescovo di Genova, viene incaricato di pronunciare la sentenza di sco-munica contro i Pisani per aver eletto podestà Ubaldo: BESTA, La Sardegna medioevale, I, p. 190.

173 Regesta Honorii, n. 4335 e RONZANI, Pisa nell’età, pp. 149-152.

174 Ibidem.

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le due famiglie, nell'autunno del 1225175. Nel frattempo la sua capacità di azione e controllo in Sardegna e soprattutto nel giudicato di Cagliari, dove sino al momento la sua presenza è stata asfissiante, si allenta tanto che Be-nedetta di Massa il 3 dicembre 1224, può firmare nelle mani del nuovo le-gato pontificio Gottifredo dei Prefetti di Vico un nuovo atto di fedeltà feudo-vassallatico alla Sede apostolica con il quale assume per sé e per i suoi successori nuovi obblighi176. Non solo, sposa un Lucchese, Enrico di Cepola177.

Ma si tratta di un attimo, la reazione di Ubaldo Visconti è tardiva ma definitiva: nel giugno del 1226 invade il giudicato imprigiona Benedetta in Castel di Castro, e il marito a Pisa. L'operazione compromette l'unità territo-riale del regno e lo stesso potere giudicale, tanto che nel proprio testamen-to Ubaldo parlerà di «terram Kallaritanam», e non di giudicato di Cagliari dando ad intendere che si tratta di una sorta di «bottino di guerra, il risulta-to di spartizioni avvenute tra i Visconti»178. La giudicessa è costretta a inta-volare trattative che dovrebbero portare al matrimonio tra suo figlio, l’an-còra minorenne Guglielmo avuto da Barisone II d’Arborea, e una scono-sciuta figlia di Ubaldo Visconti179. In simmetria con il pontificato di Inno-

175 Cfr.: CRISTIANI, Gli avvenimenti, p. 50: «li Vesconti feceno pace co' conti e ritornor-no in Pisa li Vesconti e lassorno li pregioni, e fu per li patti di messer Baldo Vesconte pote -stà di Pisa, che in quelli dì era tornato di Sardigna»; cfr. anche CRISTIANI, Nobiltà e popolo, pp. 44-45; RONZANI, Pisa nell’età, pp. 152-153; PETRUCCI, Re in Sardegna, pp. 36-37.

176 Cfr. doc. 130, 1224, dicembre 3, Santa Gilla, e infra cap. 2 c; nonché RONZANI, Pisa nell'età, p. 153 che osserva: «questo gesto, che coronava le aspirazioni pontificie, presuppone invero un momento di grave debolezza dei Visconti, già padroni del giudicato».

177 La provenienza da Lucca è significativa visto che è la città con la quale Pisa conduce da tempo una guerra per la quale si è anche attirata le ire del pontefice e la promulgazione, nel 1223, dell’interdetto: RONZANI, Pisa nell’età, p. 152.

178 Doc. 132, 1226, giugno 11, Laterano; Les registres de Grégoire IX, n. 13, e n. 16 Late-rano 5 e 7 aprile 1227. L'invasione è testimoniata da Gregorio IX alcuni anni più tardi, quando scioglie dalla scomunica Pietro d’Arborea, genero di Ubaldo, per aver assistito «Ubaldo socero suo in invasione Calaritane province»: Les registres de Grégoire IX, n. 3422, Terni 3 gennaio 1237. Per la questione della compromissione dell'unità territoriale del re-gno e la citazione: PETRUCCI, Re in Sardegna, p. 40. Sull'episodio cfr. anche Les registres de Gré-goire IX, n. 17, Laterano 6 aprile 1227.

179 Les registres de Grégoire IX, n. 15, Laterano 7 aprile 1227. Sull’identificazione del figlio di Benedetta con Guglielmo cfr.: Genealogie medioevali, pp. 344-345.

LXVI

Onorio III e la Sardegna

cenzo III, anche Onorio, pur avendo ottenuto un importante risultato teo-rico con l’ulteriore riconoscimento e specificazione dei propri diritti sul giudicato di Cagliari, alla fine del pontificato vede frustrate le proprie spe-ranze dalla forza e dalla unità di intenti dimostrata da Ubaldo e dal suo Co-mune; come Innocenzo prima di lui, che aveva avallato il matrimonio tra Benedetta e Barisone d'Arborea, Onorio cerca di opporsi sia confermando la validità del matrimonio tra Benedetta ed Enrico180, sia scrivendo ai Pisa-ni una lunga missiva. Dichiarandosi disgustato per il loro comportamento e la loro slealtà a proposito delle questioni di Sardegna e di Ubaldo Vi-sconti, li minaccia di dare mandato alle altre città toscane di praticare nei loro confronti un embargo commerciale, di non assumere podestà pisani, di dichiarare nulli sentenze e instrumenta emessi da loro giudici o notai e infine di privarli della dignità metropolitica, visto che «id solum, cum iam proces-serimus ad alia, restet agendum»181. Contemporaneamente cerca di prende-re iniziative sull’isola tramite il suo legato Gottifredo che incarica di convo-care e presiedere un sinodo regionale che si tiene a S. Giusta, agli inizi del novembre dello stesso anno e nel quale si prenderanno iniziative contro il clero pisano in Sardegna182. Onorio inoltre ancora non sa che il suo ponti-ficato e le burrascose relazioni con Pisa e i Visconti si concluderanno con una ulteriore beffa: l’elezione, sempre nel novembre, per la terza volta, di Ubaldo a podestà e a contrastare la quale a nulla varrà lanciare nuovamente la scomunica e l’interdetto183.

180 Doc. 134, <1226>, giugno 12, Laterano. Il pontefice rimprovera Benedetta per non aver chiesto il suo consenso alle nozze, come stabiliva il giuramento di fedeltà che lei aveva firmato due anni prima, ma sa bene che dichiarare nullo il matrimonio favorirebbe Ubaldo Visconti.

181 Doc. 132, 1226, giugno 11, Laterano. La frase potrebbe lasciar pensare che, così come Innocenzo prima di lui, Onorio avesse anche tolto i diritti di primazia e legazia alla sede metropolitica pisana, purtroppo la documentazione non permette di confermare o smentire questa possibilità.

182 ZICHI, Gli Statuti conciliari, pp. 75-85; cfr.: TURTAS, L’arcivescovo di Pisa, p. 228.

183 Sul terzo podestariato di Ubaldo Visconti: CRISTIANI, Nobiltà e popolo, pp. 44-45, nota come il suo incarico abbia «l’aspetto, dopo le vicende che abbiam viste, di piena rivin -cita viscontea sul Comune»; mentre RONZANI, Pisa nell’età, p. 152-154, osserva che «dopo che Ubaldo ebbe ristabilito il suo controllo sul Cagliaritano, egli potè tornare in patria, ri-chiamatovi non per obbedire ai comandi di Onorio III, bensì - al contrario - per assumervi nuovamente, da trionfatore, la più alta carica», riaffermando, implicitamente, quel principio

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Onorio III e la Sardegna

c. I giuramenti di fedeltà vassallaticaPreliminarmente, a proposito dei giuramenti prestati dai sovrani sardi

già a Innocenzo e poi come si vedrà sùbito a Onorio, e che saranno seguiti da quelli a Gregorio IX, va segnalato che essi rientrano nell'ambito di quel-l'insieme di «raccordi volti a sancire non un'alleanza militare o tentativi di inquadrare e disciplinare i poteri presenti su un territorio, ma relazioni di livello politico molto elevato e - si potrebbe dire in termini moderni - di politica estera»184, che a partire dal già accennato giuramento di Roberto il Guiscardo del 1059 sono stati seguiti da una vasta serie di simili atti di fe-deltà che hanno fatto del papa «almeno in teoria [...] il principale monarca feudale d'Europa»185. La reale natura di questi rapporti è oggetto di dibatti-to: «alcuni studiosi hanno proposto di distinguere fra regni-vassalli e regni posti soltanto sotto la protezione apostolica. Altri negano ogni contenuto feudale di simili patti»186, affermando che si trattava solo di «atti di impegno di lealtà e obbedienza liberi da vincoli giuridici»187. Ma, oltre al fatto che ap-plicare «una concezione molto restrittiva del nesso feudale [...]188 non rende [...] giustizia alla duttilità del lessico feudale, alla sua capacità di coesistere e di assimilarsi ai più diversi tipi di relazione», questa libertà da vincoli giuri-dici non si riscontra nelle parole e comportamenti dei papi e nello specifi-co di Onorio III relativamente alla Sardegna, e neanche nelle parole resti-tuiteci nell'unica fonte di parte giudicale, la citata lettera di Benedetta di Massa. La giudicessa, nel chiedere l'aiuto del pontefice contro l'invadenza

di necessità di equilibrio di poteri da esercitare sia in città sia in Sardegna al quale ho fatto cenno supra: testo alle note 11-16. Sulla scomunica e l'interdetto su Ubaldo e il Comune: Les Registres de Grégoire IX, n. 17, Laterano 6 aprile 1227.

184 CAROCCI, Feudo, vassallaggi e potere, pp. 1001-1002, ora anche in IDEM, Vassalli del papa, p. 49.

185 ULLMANN, The Growth of the Papal Government, p. 331. Tra i giuramenti successivi a quelli del Guiscardo: quelli di Riccardo di Capua, del re di Navarra, del principe di Kiev, del re di Croazia e Dalmazia, del conte di Provenza, del re di Polonia, Ungheria, Aragona, Inghilterra: CAROCCI, Feudo, vassallaggi e potere, p. 1002, e IDEM, Vassalli del papa, p. 50.

186 CAROCCI, Vassalli del papa, p. 50.

187 D'ALESSANDRO, Fidelitas Normannorum p. 30 per la citazione; cfr. anche ivi p. 37.

188 «Che viene negato ogni qualvolta il giuramento di fedeltà, l'omaggio e la definizio-ne di un territorio come pertinente al senior non comportavano né una reale cessione di terre e giurisdizioni, né la prestazione di un definito servitium, soprattutto militare»: CAROCCI, Vassalli del papa, p. 50.

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Onorio III e la Sardegna

pisana e di Ubaldo Visconti in particolare, confessa, non «sine maximo rubore ac intimo cordis dolore», di aver infranto il giuramento prestato alla Sede apostolica nel 1214, giurando al console pisano «et comuni Pisano in perpetuum una cum viro meo de novo fidelitatem» e di aver ricevuto «investitura terre mee cum viro meo [...] per vexillum Pisanum», com-portandosi «tamquam fatua et insipiens, prioris iuramenti oblita»189. Un giuramento, che, come emerge dal racconto e dal confronto con quello fat-to a favore di Pisa, le avrebbe dunque impedito di sottomettersi alla città tirrenica e poi addirittura riceverne l'investitura della sua stessa terra. Poco più in là, la giudicessa supplica il papa affinché, «vestre indulgentie aucto-ritate habita»190 le sia concesso di stipulare alleanze per liberarsi dei Pisani, riconoscendosi dunque vincolata all'autorizzazione del papa. Non c'è dub-bio che si deve tenere conto del contesto nel quale il documento viene prodotto e quindi, come già osservato, del tentativo evidente della giudi-cessa di captare la benevolenza del papa, tuttavia non mi pare vi siano dub-bi che le sue parole descrivano una relazione riconducibile «non solo al tra-dizionale rapporto religioso di protezione e protettorato papale, ma anche all'ambito feudale. [...] Nel loro articolato dettato, del resto, i giuramenti di fedeltà pronunciati dai re erano in tutto simili a quelli richiesti a qualsiasi al-tro vassallo pontificio, mentre inequivocabile doveva apparire il significato di cerimonie e gesti come l'omaggio. In questi casi la Chiesa portava in re-altà al massimo sviluppo quella tendenza, operante anche presso altri po-tentati, ad utilizzare le forme feudali per sancire rapporti eminenti di alle-anza politica e di generica superiorità. Nel papato agiva inoltre il desiderio di porsi come una superiore istanza di mediazione. E il tutto trovava la sua più naturale espressione in quello che si era ormai affermato come il prin-cipale modello di fedeltà politica: il vassallaggio»191.

Sottolineato ciò, ripartiamo dalla più volte citata lettera di Benedetta di Massa a Onorio III del 1217. In essa, al termine del proprio sfogo, la giu-dicessa di Cagliari chiede al papa il permesso di potersi alleare con il giudi-ce di Torres o con i Genovesi o con una qualche altra gente «ut, vinculo absoluto iniusti sacramenti Pisanis ipsis prestiti, possimus ab eorum mani-

189 Doc. 13, <1217, prima metà>.

190 Ibidem.

191 CAROCCI, Vassalli del papa, p. 51.

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Onorio III e la Sardegna

bus liberari et colla excutere onerata ab iniquo iugo et importabili eorum-dem»192. Chissà se la sovrana dimezzata lo sapeva, ma l'immagine così effi-cace del giogo insopportabile dei Pisani era già stata usata da Innocenzo III sin dall'inizio del proprio pontificato, seppure non a proposito della Sardegna, in un'accezione che ben si attaglia alla condizione dell'isola e dei suoi giudici193. Nel rivendicare le terre dell'Italia centrale, infatti, Lotario di Segni aveva più volte evidenziato il peso della crudelis tyrannis, della violenza e delle insopportabili esazioni del governo tedesco a fronte del giogo soave e peso leggero del dominio papale, citando il vangelo di Matteo194. A veder bene, le parole della giudicessa esprimono con grande chiarezza, dovuta alla drammatica situazione nella quale è piombata, i motivi di fondo che hanno spinto gli altri sovrani dell'isola tra il 1203 e il 1205 e lei stessa nel 1214 a prestare giuramento di fedeltà alla Sede apostolica: liberarsi di un pesante fardello accettandone uno più leggero195. È però evidente che que-

192 Cfr. doc. 13, <1217, prima metà>.

193 A proposito della eventuale ignoranza di Benedetta dell'immagine del giogo, que-sta è una delle occasioni che ripropongono il problema delle modalità di redazione dei do-cumenti di provenienza sarda. Se si pensa alle sedi giudicali come luogo di produzione e conservazione di documenti in forme in qualche modo di "cancelleria", si potrebbe almeno ipoteticamente far rientrare questo caso in un fenomeno ampiamente studiato: la circola-zione di modelli retorici da una cancelleria all’altra per effetto di un processo spontaneo di imitazione dei prodotti provenienti dalla sede considerata più autorevole. Questo ovvia-mente attira l’attenzione in primo luogo sulle ricorrenze delle stesse soluzioni retoriche in lettere che le due sedi si sono scambiate (e non è questo il caso). Ma non sono più in gene-rale da trascurare neppure le ricorrenze a livello di produzione complessiva, perché si può pensare che una sede possa interessarsi ai prodotti dell’altra anche se non indirizzati diretta -mente a lei (potevano essere ricercati come modelli o anche attirare l’attenzione per il con-tenuto); un interesse del resto non difficile da soddisfare, dato che non bisogna dimenticare che Innocenzo III e i suoi successori promuovono una larga diffusione delle loro lettere anche al di là dei destinatari diretti, proprio come strumento di "propaganda politica".

194 Così poteva scrivere ai rettori della lega toscana il 16 aprile 1198: «Novit ille, qui nichil ignorat, quod ita se veritas habet et ad hoc intendimus, ut quos a iugo dure conditionis eripimus, sub apostolice protectionis dextera teneamus. que vere de se dicere potest: "iugum meum suave et onus meum leve"»: PL, 214, doc. 76 e HAGENEDER, Das register, I, pp. 127-128; citato in MACCARRONE, Studi su Innocenzo III, p. 15 n. 1, al quale si rimanda per i termini della propaganda innocenziana, in particolare pp. 12-19; cfr. anche CAROCCI, «Patrimonium beati Petri».

195 Cfr. supra nota 66 e testo corrispondente.

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Onorio III e la Sardegna

sta leggerezza ha come altro lato della medaglia l'evanescenza della sua ca-pacità di intervento e protezione.

Va detto che, diversamente da Innocenzo III, nelle sue lettere Onorio III non rivendica la proprietà della Sardegna presso i giudici, né vi sono lettere con le quali richiede loro giuramenti di fedeltà196. Al di là di possibili perdite documentarie, vi sono due plausibili giustificazioni per questo comportamento. In primo luogo, l'acquisizione dei giuramenti durante il pontificato di Innocenzo rende poco o punto necessaria la politica di asse-verazione di cui si è già parlato197. In secondo luogo si è presentata meno l'occasione di dover richiedere. Sia per il giudicato di Gallura sia per quello di Arborea, infatti, ciò sarebbe stato del tutto inutile: il primo nelle mani dello scomunicato Lamberto Visconti, il secondo senza un sovrano e divi-so - anche se non sappiamo precisamente in quali modi, proporzioni e or-dine cronologico - tra il giudice di Torres, Benedetta di Massa, e gli stessi Visconti. Nel regno di Torres Mariano II succede al padre Comita, ma, per quanto non vi sia testimonianza documentaria, si può ritenere che non vi siano stati problemi per ottenerne il giuramento, visto che come si è visto, sin dai primi anni del secolo, i re logudoresi sono stati quelli che hanno ri-sposto più rapidamente alle sollecitazioni papali198. Non si è però in grado di stabilire se la forma della prestazione di Mariano sia stata uguale a quella del padre - cioé verosimilmente secondo il noto format sul quale avevano giurato Benedetta di Massa e Barisone II d'Arborea nel 1214 - o quella che la stessa giudicessa di Cagliari sottoscrive il 3 dicembre 1224199.

196 Mentre per esempio ribadisce con Ugolino da Ostia che l'isola «ad apostollicam Sedem noscitur pertinere» (doc. 12, 1217, marzo 9, Laterano) o che è «iuris et proprietatis apostolice Sedis» presso Milanesi e Genovesi, quando ne richiede l'aiuto per il giudice Ma-riano II che si accinge a combattere contro Ubaldo e Lamberto Visconti : doc. 45, 1218, novembre 10, Laterano; e lo stesso fa con Vitale di Pisa alcuni anni dopo: doc. 117, 1223, settembre 2, Laterano, cfr. anche infra nota 225 e testo corrispondente.

197 Cfr. supra capitolo 1 b.

198 Come dimostrano ad esempio, l'elezione ad arcivescovo di Torres di Biagio e il comportamento di Comita nella questione Elena di Gallura risoltasi male per il papa, e, durante il pontificato di Onorio e il giudicato di Mariano, la guerra già descritta contro i Visconti a cavallo tra il 1218 e il '19.

199 Innocenzo III e la Sardegna, doc. 143, con data errata al 1215; e qui, doc. 130, 1224, dicembre 3, Santa Gilla. Su quest'ultimo giuramento si è esercitato recentemente l'amico Luciano Gallinari (GALLINARI, Il giudicato di Calari tra XI e XIII secolo) in un ampio contribu-

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Onorio III e la Sardegna

La situazione relativa al regno di Cagliari è appunto la più complessa: la sovrana aveva già prestato fedeltà a Innocenzo III nelle mani dell'arcive-scovo di Cagliari, ma si sono viste le vicissitudini che ne hanno caratteriz-zato il regno, proprio a partire da quel giuramento del 1214 e dalla sua conseguente infrazione200. In teoria il comportamento di Benedetta avreb-be giustificato lettere del papa richiedenti un nuovo atto di fedeltà. Di fatto però, come si è già notato, la stessa sovrana si pente immediatamente del suo comportamento insipiente da «mobilis et mollis puella»201. Perciò Ono-rio non ha bisogno di fare pressioni su di lei, ma sui Pisani e su Ubaldo Vi-sconti, come in effetti fa; per il resto, deve solo attendere con la giudicessa il momento propizio per porre rimedio. Per lunghi anni la sovrana vive in uno stato di semi-prigionia, tanto che fa notare più volte al pontefice che le risulta difficilissimo scrivergli a causa del controllo pisano: non può in-viargli lettere «nisi furtim et occulte» e lo mette in guardia, poiché spesso è costretta a scrivergli, su ordine dei Pisani stessi, cose alle quali non si deve «fidem aliquam adhibere»202. Il momento giusto si presenta solo in occasione del secondo podestariato di Ubaldo Visconti e della lotta

to sull'annosa questione del concetto di sovranità dei giudicati. Non è questa la sede per un'analisi sul tema, molto complesso, e sul contributo; non posso però esimermi da due note su punti specifici relativi all'argomento di questo paragrafo notando che l'autore, nelle pagine dedicate al XIII secolo, afferma a p. 180 che Benedetta «riconobbe di tenere in feu-do il suo Giudicato per conto della Chiesa di Roma» nel 1217, attribuendo tale riconosci-mento dunque alla lettera qui edita col n° 13, ignorando l'esistenza del giuramento di fedel-tà del 1214. Ancora, a p. 182, dove si parla dell'intervento del console pisano, della fine del 1214, che ottiene da Benedetta e Barisone il giuramento di fedeltà in spregio di quello da poco sottoscritto in favore della Sede apostolica, si osserva che «Pisa si sentiva autorizzata a richiedere questo giuramento di fedeltà basandosi sull'investitura imperiale dell'intera isola, ricevuta da Federico I Barbarossa», del 1165 (cfr. supra n. 48), ma - per quanto sia vero che solo dopo i diplomi imperiali del 1162 e del 1165 i consoli abbiano titoli per riceverli - i pri -mi giuramenti di fedeltà da parte dei giudici a Pisa risalgono agli anni '30 del XII secolo, seppure fatti nelle mani dell'arcivescovo in favore della chiesa cattedrale. E che dietro e ac-canto all'arcivescovo vi siano le istituzioni cittadine è testimoniato dall'atto di Comita Spanu di Gallura, che appunto afferma la sua sottomissione «Rogerio Pisano archiepiscopo eiu-sque successoribus», aggiungendo «consulibus quoque Pisanorum» (cfr. supra n. 3).

200 Cfr. supra testo alle note 108-114.

201 Doc. 13, <1217, prima metà>.

202 Ibidem e doc. 96, 1221, luglio 4, Laterano; cfr. anche supra n. 158.

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Onorio III e la Sardegna

intestina a Pisa203. Grazie al recupero di un certo margine di sovranità non solo personale, Benedetta approfitta per firmare un nuovo atto nel quale si ribadiscono, ma si precisano con maggiore dovizia di particolari gli stessi princìpi espressi 10 anni prima204. Così la generale espressione di fedeltà del 1214 si trasforma in un obbligo a pagare «ab hac hora in antea» un censo di venti lire d’argento all’anno per tutti i suoi domini in Sardegna, ammettendo di averli posseduti «ab ipsa Ecclesia […] hactenus et possidere in futurum». La sovrana si impegna a non cooptare al regno, secondo la tradizione giudicale, nessuno «quin iuret fidelitatem ipsi Ecclesie». Ancora, «omnes liberi terre sive terremagnenses habentes feudum ab eis» dovranno giurare «fidelitatem Ecclesie memorate»205. Il giudice e la giudicessa, con l’arcivescovo di Cagliari, ogni volta che il legato della sede apostolica si recherà nel loro regno, dovranno renderglisi incontro e accompagnarlo «pedester per decimam partem miliaris unius». Nessun giudice dovrà sposarsi «sine speciali eiusdem Ecclesie licentia et mandato»206, e, in caso di morte dei giudici senza eredi legittimi «totam terram libere et absolute ipsi Ecclesie relinquere teneantur». È necessario soffermarsi su queste due clausole: la prima precisa un concetto che, inespresso nel giuramento firmato durante il pontificato di Innocenzo III, è però considerato implicito dai papi, viste le parole che Innocenzo III e lo stesso Onorio usano al momento dei matrimoni contratti da Elena di Gallura con Lamberto Visconti nel 1206 e da Benedetta di Massa con lo stesso Lamberto, nel 1220207. Ma proprio questi episodi giustificano la

203 Cfr. supra testo alle note 174-175.

204 Cfr. anche BESTA, La Sardegna medioevale, I, p. 191.

205 Doc. 130, 1224, dicembre 3, S. Gilla.

206 Particolare importanza doveva rivestire per la giudicessa cagliaritana che era ormai giunta al terzo matrimonio e ne avrebbe contratto altri due prima di morire.

207 A proposito di Elena di Gallura Innocenzo III, al colmo della preoccupazione per l'imminente fallimento del matrimonio sottoscritto ma non consumato con suo cugino Trasmondo, affermava: «cum et terra Galluris sicut tota Sardinia immediate pertineat ad ius et proprietatem apostolice Sedis ac per hoc nobis tamquam famula domino tenetur obnoxia, [...] ipsa que tamquam pupilla dispositioni nostre dinoscitur esse relicta sine nostro consilio et assensu non potest accipere virum»: Innocenzo III e la Sardegna, doc. 103, pp. 113-117, p. 114, Laterano 17 agosto 1206; mentre Onorio scrive che Benedetta non può «cuiquam velit aut debeat sine licentia nostra matrimonialiter copulari»: doc. 58, 1220, aprile 9, Viterbo.

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precisazione fatta in questo giuramento. La seconda invece la si ritroverà parola per parola negli atti di sottomissione feudale di Adelasia di Torres a Gregorio IX del 1237208.

Ancora, nel momento della elezione di un nuovo regnante questi si re-cherà personalmente o tramite suoi nunzi presso la Sede apostolica per ri-cevere «humiliter» il vessillo «in signum dominii a Sede apostolica». Ono-rio, alto signore feudale del regno, e non dimentico della politica propria e del suo predecessore, impone che i castra o le arces del regno non possano essere affidati ad alcuno che non giuri prima di conservare «honorem, li -bertates et iura eiusdem Ecclesie per omnia»209. Quest'ultima clausola e quella già vista con la quale Benedetta di Massa si impegna a far giurare fe-deltà alla Sede apostolica dagli «habentes feudum ab ea», introduce a un corollario di quanto scritto. Mi sembra opportuno, infatti, richiamare l'at-tenzione su due lettere, che gettano luce su un aspetto della politica ponti-ficia - già di Innocenzo III e applicata da lui nello Stato della Chiesa - della quale non si hanno testimonianze "sarde" precedenti al pontificato di Onorio: quello della prestazione di giuramenti vassallatici alla Sede aposto-lica da parte non solo dei giudici, ma anche di titolari di giurisdizioni si-gnorili, e di ruoli vescovili, dentro un quadro che è stato giustamente defi-nito come «il trionfo della fedeltà come sistema politico»210. Nel primo caso, nel 1220, il legato pontificio in Sardegna, Bartolomeo, scrive al papa, chiedendogli benevolenza nei confronti delle richieste di Bertoldo di Ca-praia, dal quale ha ottenuto giuramento di fedeltà e che può tornare utile alla causa della Sede apostolica nell'isola211. Il secondo caso riguarda l'arci-vescovo di Cagliari Mariano, che il 7 aprile 1221 giura fedeltà alla stessa Sede, secondo la nota formula presente nel Liber censuum, del quale lo stes-so Cencio era stato redattore, come camerarius, prima dell'ascesa al soglio pontificio212.

È da riferirsi allo stesso tema un ulteriore elemento contenuto nella documentazione di Onorio. Il 23 agosto 1221, infatti, il papa, informato

208 Liber censuum, CCCXV, 29 marzo 1237 e CCCXVI stessa data, pp. 573-574.

209 Doc. 130, 1224, dicembre 3, S. Gilla.

210 CAROCCI, Vassalli del papa, p. 59.

211 Doc. 84, <1220, seconda metà>.

212 Doc. 86, 1221, aprile 6.

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Onorio III e la Sardegna

dall’arcivescovo di Pisa che gli abitanti del castrum hanno deciso di ritornare «ad gremium Sancte Romane Ecclesie», incarica il legato Bartolomeo di re-carsi presso Castel di Castro, per assolverli purché giurino fedeltà alla Sede apostolica custodendo in suo nome il sito213. Il papa, che cerca di nuovo di ottenere il controllo della fortificazione sulla base degli accordi del 1217, applicherebbe anche ai cittadini pisani "redenti" il metodo usato con i giu-dici e con Bertoldo di Capraia214. Ma bisogna aggiungere che in questo caso, Onorio sembra accontentarsi di sempre meno, dato che almeno ini-zialmente, come si è visto, pensava di riuscire a entrare in possesso del ca-strum per poterlo affidare direttamente a uomini di sua fiducia, mentre ora accetta che dei Pisani lo tengano in suo nome purché "astenendosi" da contatti con i Visconti.

d. L'arcivescovo di Pisa e il titolo legatizio e metropolitico in SardegnaSi è notato come a lungo, durante il XII secolo, il titolo legatizio e me-

tropolitico concesso dai pontefici alla sede pisana sia stato un importante strumento con il quale la città tirrenica ha amplificato la propria capacità di penetrazione nell'isola. Da quanto scritto si è anche potuto verificare che al momento dell'ascesa al soglio pontificio di Onorio III, la capacità di presa dei Pisani in Sardegna prescinde ormai in buona parte dall'azione dell'arci-vescovo; ciò, anche perché, durante il suo pontificato, Innocenzo III ha svuotato di contenuti e infine sospeso i privilegi del presule pisano, provo-cando come conseguenza parziale l'accelerarsi dell'autonomizzazione della politica pisana dal ruolo del proprio arcivescovo. Questo non significa che nei governanti del Comune, e soprattutto negli arcivescovi, vi sia disinte-resse nei confronti della carica, come mi pare dimostri il comportamento delle istituzioni pisane nel primo periodo del pontificato di Cencio215; ma è evidente che il titolo legatizio a questo punto è importante soprattutto per i pontefici stessi, non solo perché convinti dell’importanza che la stessa città dà a quei privilegi, ma perché tramite i propri legati essi cercano di esercitare in qualche modo un efficace potere di interdizione e di controllo

213 Doc. 99, 1221, agosto 23, Laterano.

214 Cfr. anche doc. 100, 1221, agosto 23, Laterano.

215 Cfr. supra testo alle note 85-90.

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sull'isola nei confronti dei Pisani, soprattutto nelle persone dei fratelli Visconti (e si è visto con quali scarsi risultati). E poiché la legazia sulla Sardegna è stata concessa ad sedem all'arcivescovo pisano da quasi un secolo, si giustifica anche con ciò l'attenzione con la quale Onorio III segue l'elezione del nuovo presule all'alba del proprio pontificato, forzando le mani al capitolo, ottenendo la chiamata di una persona a lui gradita.

L'elezione di Vitale e la descritta successiva riconferma dei privilegi concessi alla sua sede arcivescovile, tuttavia, non comporta varianti nella politica pontificia di marginalizzazione ed esclusione del presule pisano dal panorama politico e istituzionale isolano: già nel marzo del 1218, per la prima volta dopo oltre cento anni, il papa attribuisce a due persone diverse dall’arcivescovo di Pisa il titolo e il ruolo di legati pontifici sull’isola216. Onorio ha buoni motivi per preoccuparsi della politica pisana dato che, nonostante gli accordi del dicembre precedente, probabilmente ha già rice-vuto notizie sulle nuove azioni che Lamberto e Ubaldo Visconti compiono nel giudicato di Cagliari, ai danni dei legittimi regnanti217. E forse già nutre dubbi su Vitale che non si dimostra reattivo nel tutelare la Sede apostolica: in agosto il papa gli dà mandato di scomunicare i rappresentanti del Co-mune e i Pisani, se non richiameranno Ubaldo Visconti dall'isola, ma nel novembre è costretto a ordinargli con severità di eseguire senza indugi le sentenze, a meno di non voler rispondere del suo comportamento diretta-mente presso la Sede apostolica, visto che già in precedenza si è dimostra-to «negligentem et remissum» nell’eseguire i suoi mandati218. In ogni caso, pur non togliendo a Vitale i diritti appena riconfermatigli, Onorio non gli dà mai incarichi connessi ai suoi privilegi in Sardegna; i suoi titoli perdono qualsiasi valenza che non sia puramente onorifica219.

216 Doc. 31, 1218, marzo 27, Laterano; cfr.: TURTAS, L’arcivescovo di Pisa, pp. 227-228. È possibile che il pontefice non avesse preso la drastica decisione di togliere i diritti sulla Sardegna all’arcivescovo per il particolare legame di stima che lo aveva portato a favorire in tutti i modi la sua elezione ad arcivescovo della città, e sperasse ancora di trovare in lui un alleato contro i Visconti, cfr. RONZANI, Pisa nell’età, pp. 137-138; certo è che il futuro com-portamento di Vitale avrebbe riservato poche soddisfazioni per Onorio.

217 Docc. 35 e 36, 1218, agosto 19, Laterano.

218 Docc. 43 e 44, 1218, novembre 8, Laterano. Cfr.: doc. 58, 1220, aprile 9, Viterbo.

219 Per la conferma dei privilegi "sardi" a Vitale cfr. supra nota 114. Per lo svuo-tamento del titolo legatizio cfr. TURTAS, L’arcivescovo di Pisa, pp. 227-228 con l’analisi del

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Onorio III e la Sardegna

Relativamente a questioni che hanno a che fare direttamente con l'iso-la, Vitale esce praticamente di scena, almeno durante il pontificato di Ono-rio III220. Ma c'è un episodio che va segnalato, poiché non solo rivela lo scoramento del papa di fronte a un uomo sul quale ha almeno inizialmente pensato di poter contare, ma dimostra ancora una volta come il coagulo di interessi che si sviluppano dentro e attorno alla città di Pisa risulti per gli arcivescovi di quella sede più importante della relazione con la Sede apo-stolica: la seconda elezione a podestà di Ubaldo Visconti nel marzo del 1223. Un'operazione frutto in buona parte delle scelte dell’arcivescovo, che, delegato «de providendo rectore seu potestate in civitate Pisana», desi-gna personalmente gli elettori che poi scelgono i tre podestà221. Nel settem-bre, Onorio gli scrive come a un traditore rimproverandolo aspramente per aver consentito e anzi favorito l’elezione di Ubaldo, lui che è stato «promosso» arcivescovo dal pontefice «nonnullis contradicentibus et invi-tis»222. Vitale non può certo rivendicare la sua buona fede, il papa sa che si è rifiutato di ricevere la lettera con la quale egli stesso gli ordinava di lan-ciare l'interdetto sulla città e la scomunica sul Visconti e su chi lo avesse aiutato. Nell'occasione «quod deterius est» ha consentito che i nunzi che portavano la missiva, «non sine contemptu apostolice Sedis» e del papa, venissero «acriter verberati» nella sua stessa casa. Successivamente quando

quale si concorda pur evidenziando che il documento citato alla nota 158 e al testo cor-rispondente, datato 3 luglio 1218, è in realtà inesistente. Si tratta infatti di una lettera di In-nocenzo III del 3 luglio 1204 (della quale peraltro Turtas nota l’identicità con quella attri-buita ad Onorio, pur datandola 4 luglio) che Turtas riporta citando Pietro Pressutti, che si sbaglia nel riferire il documento a Onorio III, probabilmente a propria volta fidandosi di UGHELLI, Italia Sacra: cfr. Innocenzo III e la Sardegna, doc. 55, <1204, luglio 3, Laterano>, pp. 63-64 e PRESSUTTI, Regesta II, n° 1488, p. 247.

220 Mentre è noto che dalla fine del 1234 sino al marzo successivo, senza il permesso del papa, pure richiesto, Vitale si recherà in Sardegna, accolto almeno in Arborea in qualità di legato e primate e nei vescovadi di Bosa e Ampurias "solo" in questa seconda veste. Gre-gorio IX lo rimprovererà duramente, ma Vitale non si scomporrà affatto per questo: CDS, I, sec. XIII, doc. LIV, e doc. LVI, pp. 345-346, nonché TURTAS, Storia della Chiesa, pp. 264-265. Cfr. anche infra nota 224 e testo corrispondente.

221 Doc. 120, 1223, II metà di agosto - I metà di settembre; cfr. RONZANI, Pisa nell’età, p. 149.

222 Doc. 120, 1223, II metà di agosto - I metà di settembre, Segni; cfr. RONZANI, Pisa nell’età, p. 138.

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Onorio III e la Sardegna

si è riusciti a leggergliela ha risposto sprezzante che nessuno deve «de iis [...] se intromittere», continuando regolarmente a esercitare le funzioni reli-giose in città223. Un atteggiamento di sfida che Vitale riproporrà anni dopo, durante il pontificato di Gregorio IX, quando diffiderà dall'entrare in città il legato pontificio per la Sardegna Oddone, paventando possibili aggres-sioni da parte dei Pisani. E di fatto, il legato, che deciderà di non dare ascolto alle ben poco velate minacce dell'arcivescovo, verrà aggredito a pietrate non da generici Pisani, bensì da «consanguineis et fautoribus» del-lo stesso Vitale, che si rifiuterà anche di prestare a Oddone il passaggio per l'isola224.

Chissà come si sarebbe comportato Onorio se avesse potuto prevede-re anche tali avvenimenti, per certo però, contemporaneamente al rimpro-vero che gli rivolge, il papa decide di applicare anche con Vitale la stessa politica inutilmente tentata nei confronti del Comune; perciò, dato che il presule pisano gli si è rivolto intimorito, chiedendo se sia vero, come pre-tende lo stesso Ubaldo, che, una volta assolto dalla scomunica, Vitale do-vrebbe rendergli tutte le rendite sui feudi che aveva «de camera archiepi-scopati» e che non percepisce da ormai quattro anni, Onorio lo rassicura: il Visconti nulla può pretendere sulle rendite perse a causa della scomunica che si è attirato nell’occupare il giudicato di Cagliari che, ricorda ancora una volta, è «iuris et proprietatis Apostolice Sedis»225.

Privo di un suo uomo di fiducia nell'isola quale era stato l'arcivescovo di Torres Biagio per Innocenzo III, Onorio si serve di quattro legati. I pri-mi due lavorano assieme, almeno all'inizio. Cappellani pontifici, sono Ugo, costui anche suddiacono, e Rolando. Nel marzo vengono incaricati di oc-cuparsi di una questione di natura ecclesiastica: verificare l'idoneità all'ele-zione ad arcivescovo di Cagliari del presule di Suelli, per il cui trasfe-rimento il papa deve decidere se concedere il proprio assenso226. Nel-

223 Doc. 120, 1223, II metà di agosto - I metà di settembre, Segni, e RONZANI, Pisa nell’età, p. 152.

224 Atto per il quale Gregorio IX oltre a convocarlo presso la Sede apostolica entro e non oltre l’inizio della successiva Quaresima, lo condannerà a pagare le spese sostenute da Oddone: Les registres de Grégoire IX, n. 2865, Viterbo 13 dicembre 1235.

225 Doc. 117, 1223, settembre 2, Laterano.

226 Doc. 31, 1218, marzo 17, Laterano. Non si hanno ulteriori informazioni sulla vicenda. Per certo però, nel luglio successivo il papa incarica lo stesso Rolando, con

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Onorio III e la Sardegna

l'agosto del 1218, i due si trovano sicuramente in Sardegna, per occuparsi di qualcosa di più delicato politicamente: su richiesta della giudicessa di Ca-gliari, devono dichiarare illegittime tutte le alienazioni che ella ha compiuto ai danni della Sede apostolica e scioglierla dall'illecito giuramento di spo-sare Ubaldo Visconti227. L'intervento si giustifica sulla base dell'atto di fe-deltà che la sovrana aveva prestato sotto Innocenzo III228. Non si hanno informazioni sulla loro attività in merito alla vicenda. Tuttavia, si possono immaginare le difficoltà incontrate, che il papa e loro stessi non possono ignorare già in partenza: la stessa Benedetta di Massa ha da poco ricordato al pontefice le minacce di morte subìte da Biagio di Torres quando aveva cercato di svolgere incarichi datigli da Innocenzo III229. I risultati sono proporzionati alle difficoltà: nel 1221 Benedetta risulta addirittura sposata con Ubaldo Visconti, che tiene saldamente nelle sue mani le redini del giudicato230. Del suddiacono Ugo non si hanno più notizie dopo l'agosto del '18, mentre Rolando è in Sardegna il 10 luglio dell'anno dopo231. Im-possibile dire se la sua permanenza sia stata continuativa o no.

Comunque, l'anno dopo si verifica un avvicendamento: un altro cap-pellano pontificio, Bartolomeo, prende il posto di Rolando. Se il suo man-dato inizia con un incarico strettamente collegato al recente successo dei crociati a Damietta232, quasi sùbito deve impegnarsi con una questione po-litica rilevante della quale si è già parlato: spingere il giudice Mariano II di Torres a "bloccare" il matrimonio già stipulato tra sua figlia, la minorenne Adelasia, con Ubaldo, figlio di Lamberto Visconti giudice di Gallura233. Come per la questione del giudicato di Cagliari appena accennata, qualun-que iniziativa abbia preso Bartolomeo, essa non dà risultati. Il legato si

l'arcivescovo di Torres e l'abate di Saccargia, di verificare l'idoneità alla carica di arcivescovo di Cagliari del vescovo sulcitano Mariano: se per caso il suellense era stato confermato, il suo incarico era durato relativamente poco: doc. 50, 1219, luglio 10, Rieti.

227 Docc. 35 e 36, 1218, agosto 19, Laterano, e doc. 40, 1218, agosto 23, Laterano.

228 Cfr. supra nota 152.

229 Doc. 13, <1217, prima metà>.

230 Cfr. supra nota 66.

231 Doc. 50, 1219, luglio 10, Rieti.

232 Doc. 53, 1220, febbraio 28, Viterbo.

233 Doc. 60, <1220, aprile 9, Viterbo>.

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Onorio III e la Sardegna

vede affidare altri incarichi prettamente politici dei quali si è già scritto 234. Tuttavia, costui sin dall'inizio sembra fornire al papa qualche motivo di so-spetto, visto che nel settembre del '20 lo ammonisce di non «audere immu-tare» l'interdetto lanciato sull'Arborea «dissimulans» un accordo raggiunto tra i Visconti e Mariano II di Torres235. Certo, successivamente, in occasio-ne della trattativa già descritta con i due fratelli Visconti si comporta sleal-mente. Onorio è talmente stupito che lo accusa senza mezzi termini di «in-sipientia» visto che sembra pensare che il pontefice possa accettare condi-zioni «tam enormes» e «tam abusivas», come se agisse «quasi amore illecti pecunie». Il papa gli ordina perentoriamente di non occuparsi più di fac-cende relative ai Visconti236. Forse ora inizia a maturare l'idea di sostituirlo, per certo dopo il settembre del 1221 scompare dalla scena. Bartolomeo sembra essere rimasto invischiato in una vicenda più grande di lui e non è da escludere che alcuni suoi comportamenti siano stati dettati dal suo desi-derio di andar via dalla Sardegna al più presto237.

Sino alla fine del 1224 non si hanno notizie di altri legati, quando è Gottifredo dei Prefetti di Vico a detenere la carica238. Le fonti sulla sua atti-vità sono ridottissime: non si possiedono documenti a lui indirizzati e Onorio lo cita in una sola lettera nella quale informa la giudicessa di Ca-gliari di aver dato mandato «dilecto filio .G<ottifrido>. subdiacono et ca-pellano nostro, apostolice Sedis legato» di confermare il suo matrimonio con Enrico de Ceole239. Tuttavia, si sa che Gottifredo ha ricevuto nelle sue mani il giuramento di fedeltà di Benedetta di Massa nel 1224240. Un risultato che, al di là della momentanea debolezza in Sardegna di Ubaldo Visconti impegnato dai Gherardesca sul fronte pisano, il papa attendeva

234 Come l'ottenimento del giuramento di fedeltà alla Sede apostolica di Bertoldo di Capraia e il ruolo di mediazione con Ubaldo e Lamberto Visconti nel 1221.

235 Doc. 69, <1220, settembre 1, Orvieto>.

236 Doc. 102, 1221, settembre 17, Laterano, e supra cap. 2/b.

237 Che Bartolomeo abbia "fretta" di andar via dall'isola mi pare testimoniato nel doc. 91, <1221, fine giugno ca.>, Laterano, dove Onorio gli scrive «tu autem ad reditum non festines ante quam super hoc a nobis mandatum recipias speciale».

238 Doc. 130, 1224, dicembre 3, Santa Gilla.

239 Doc. 134, <1226>, giugno 12, Laterano.

240 Doc. 130, 1224, dicembre 3, Santa Gilla.

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sin dall'inizio del suo pontificato e alla luce di quanto detto sin qui si deve considerare un successo inatteso. Viene da pensare perciò che il legato ab-bia affrontato il proprio arduo compito non solo con la lealtà che al pre-decessore Bartolomeo era mancata in almeno una occasione e con zelo, ma probabilmente anche con abilità e decisione forse superiori e certo for-tuna. E così, sempre a Gottifredo va ascritta la convocazione di un «pro-vinciale concilium» della Chiesa sarda a Santa Giusta alla fine del pon-tificato di Onorio241. Anche in questo caso, per quanto non si abbiano in-formazioni sulle fasi preparatorie, si deve ritenere che il suo impegno abbia avuto importanza nella riuscita di un appuntamento che, per quanto si sa, è il primo volto all'attuazione in Sardegna delle deliberazioni conciliari del Lateranense IV, a ben dieci anni dalla fine dell'assise voluta da Innocenzo III242.

Bisogna ricordare anche che il papa gli ha dato l'incarico non solo per la Sardegna ma anche per la Corsica. A questo proposito, Onorio non pre-vede certo che settant'anni dopo un suo successore, Bonifacio VIII, prove-rà ad unire ancora più strettamente i destini della Sardegna e della Corsica in un unico regnum di fondazione pontificia243. Certo è che, data l’abitudine della Sede apostolica a pensare alle due isole come ad una sua proprietà, non deve essere sembrato così strano per Onorio nominare la stessa per-sona come proprio rappresentante in entrambe, soprattutto in un momen-to in cui le relazioni con la città di Pisa sono molto deteriorate.

241 Cfr. Appendice documentaria.

242 Sulla diffusione ed esecuzione delle costituzioni conciliari cfr. MACCARRONE, Cura animarum e parochialis sacerdos.

243 Cfr.: TURTAS, L’arcivescovo di Pisa, p. 228 n. 162 e TURTAS, La lunga durata.

LXXXI

Fonti e bibliografia

FONTI E BIBLIOGRAFIA

FONTI D'ARCHIVIO

Archives Departm de Bouches du Rhone, 1H107, 525.

Archivio dell’Abbazia di Montecassino, Aula III, capsula I, cassetto III, n° 29, 1216 agosto 12, Perugia.

Archivio Capitolare di Pisa, Pergamene, 839 e 840.

Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico pergamene (secc. VIII-XIV), 1216 ot-tobre 15, Ripoli, San Bartolomeo.

Archivio di Stato di Genova, Archivio segreto, Materie politiche, 2722, docc.26 e 27.

Archivio di Stato di Pisa, Diplomatico, Atti pubblici, 1217 s. p., febbraio 5 corta e febbraio 8, lunga.

Archivio di Stato di Pisa, Diplomatico San Lorenzo alla Rivolta, 1216 dicembre 13.

Archivio Segreto Vaticano, Regg. Vatt. 9, 10, 11, 12, 13.

Biblioteca Universitaria di Cagliari, S.P. 6 bis, 4.7.

FONTI EDITE

Acta pontificum Romanorum inedita, I-III, a cura di J. v. PFLUGK-HARTTUNG, Stuttgart 1886.

P. AMARGIER, Abbatum massiliensium series ab anno 1005 usque ad annum 1788, appendice a ID., 966 ou 977- La date d'un millénaire?, in Recueil des actes du Congrès sur l'histoire de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, 29-30 janvier 1966 , Provence historique, Aix-en-Provence, 1966, p. 314-321.

Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori, a cura di T. BELGRANO e C. IMPERIALE DI SANT’ANGELO, 2 voll., Roma 1890-1901 (F.I.S.I., XI-XII).

C. BARONIO-O. RAINALDI, Annales Ecclesiastici denuo excusi et ad nostra usque tempora perducti ab Augustino Theiner, X, 1198-1228, Paris 1870.

LXXXIII

Fonti e bibliografia

E. BESTA, Per la storia dell’Arborea nella prima metà del secolo decimoterzo, «Archi-vio Storico Sardo» III (1907), pp. 323-334.

E. BESTA, Per la Storia del Giudicato di Gallura nell’undecimo e dodicesimo secolo, «Accademia delle Scienze di Torino», (1906-1907), pp. 8-12.

A. BOSCOLO, L’abbazia di San Vittore, Pisa e la Sardegna, Padova 1958.

J.S. BREWER, Giraldi Cambrensis opera, vol. III, London 1863.

T. CASINI, Scritti danteschi, Città di Castello 1913.

E. CAU, Peculiarità e anomalie della documentazione sarda tra XI e XIII secolo, in Giudicato d’Arborea e Marchesato d’Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale, (Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi. Oristano, 5-8 dicembre 1997), 2 voll., Oristano 2000, I, pp. 313-422.

CDRS: vedi D. SCANO, Codice diplomatico.

CDS: vedi P. TOLA, Codice diplomatico.

M.L. CECCARELLI LEMUT - M. RONZANI, I reggitori del Comune e i Capitani del Popolo di Pisa dalla comparsa della podesteria all'anno 1350, inedito.

Conciliorum Oecomenicorum Decreta, a cura di G. ALBERIGO, G.L. DOSSETTI, P.P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, Bologna 1973.

Corpus iuris canonici editio lipsiensis secunda, ed. E. FRIEDBERG, II, Decretalium collectiones, Lipsia 1881.

Corpus iuris canonici, ed. I.H. BOEHMER-E.L. RICHTER, II Decretalium collectio-nes, Lipsiae 1889.

E. CRISTIANI, Gli avvenimenti pisani del periodo ugoliniano in una cronaca inedita, «Bollettino Storico Pisano», (1957-1958), pp. 3-104.

Le Cronache di Giovanni Sercambi lucchese, a cura di S. BONGI, 3 voll., Roma 1892 (Fonti per la Storia d'Italia).

P. DE BLOIS, Epistulae, in Patrologia Latina cur. J.P. MIGNE, Paris 1841-1864, vol. 207.

Diplomata regum et imperatorum Germaniae, in Monumenta Germaniae Histo-rica, tomus X pars II, Friderici I. Diplomata, bearbeitet von H. APPELT, Hannoverae 1979.

LXXXIV

Fonti e bibliografia

Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae, per G.H. PERTZ, edidit C. RODENBERG, I-III, (Monumenta Germaniae Historica), Bero-lini 1883-1894.

C. EUBEL, Hierarchia catholica medii aevi sive Summorum Pontificum, S. R. E. Cardinalium, ecclesiarum antistitum series, I, Münster 19132.

B. FADDA, Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale del-l'Archivio di Stato di Pisa, «Archivio Storico Sardo», XLI (2001), pp. 9-354.

G. FALCO, Le carte del monastero di S. Venerio del Tino, I-II, Torino 1920-1933.

J.F. FARA, Opera, I, In Sardiniae Corographiam, e II, De rebus Sardois. Libri I-II, a cura di E. CADONI, Sassari 1992.

A. FERRETTO, Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lu-nigiana ai tempi di Dante (1265-1321), (Atti della Società ligure di Storia patria, XXXI), Genova 1901, 1903.

R. FOREVILLE, Lateranense IV, ed. in Castigliano, Vitoria 1973.

Friderici I. Diplomata, bearbeitet von H. APPELT, (MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae - X/II), Hannoverae 1979.

A. GARCÍA Y GARCÍA, Constitutiones concilii quarti Lateranensis una cum commen-tariis glossatorum, Città del Vaticano 1981 (Monumenta iuris canonici, Series A, 2).

E. GATTOLA, Historia Abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem distributa, 2 voll., Venezia 1733.

E. GUÉRARD, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, II, Paris 1857.

Genealogie medioevali di Sardegna, a cura di L.L. BROOK, F.C. CASULA, M.M. COSTA, A.M. OLIVA, R. PAVONI, M. TANGHERONI, Cagliari-Sassari 1984.

C.A. HOROY, Honori III opera omnia, in Medii aevi bibliotheca patristica, 5 voll., Paris 1879-1883.

J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica Friderici II, 6 voll., Paris 1852-1861.

LXXXV

Fonti e bibliografia

Innocenzo III e la Sardegna, edizione critica e commento delle fonti storiche , a cura di M.G. SANNA, Cagliari 2003.

Italia pontificia, X. Calabria-Insulae, in Regesta Pontificum Romanorum, cong. P.F. KEHR, a cura di D. GIERGENSOHN, Zurich 1975.

Italia Sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium, auctore Ferdinando Ughello Florentino, 9 voll., Roma 1644-1662.

G. LAMI, Sanctae ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et di-gesta quibus notitiae innumerae ad omnigenem etruriae aliarumque regionum hi-storiam spectantes continetur, I-IV, Firenze 1758.

T. LECCISOTTI, I Registri dell’Archivio di Montecassino, I e X, Roma 1964 e 1975 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Abbazia di Montecassino).

Lettres de Jacques de Vitry (1160/1170-1240), cur. R.B.C. HUYGENS, Leiden 1960.

Libellus Judicum Turritanorum, a cura di A. SANNA-A. BOSCOLO, Cagliari 1957.

Le Liber Censuum de l’Église Romaine, a cura di P. FABRE, L. DUCHESNE, I-II, Paris 1910.

I Libri iurium della repubblica di Genova, vol. I/2, a cura di D. PUNCUH, (Pub-blicazioni degli Archivi di Stato – Fonti XXIII), Genova 1996.

P. LISCIANDRELLI, Trattati e negoziazioni politiche della repubblica di Genova (958-1797), Genova 1960.

G. LEVI, Registri dei cardinali Ugolino da Ostia e Ottaviano degli Ubaldini, Roma 1890.

I Malaspina e la Sardegna, a cura di A. SODDU, Cagliari 2005.

B. MARAGONE, Annales Pisani, a cura di M. LUPO GENTILE, in Rerum Italica-rum scriptores, VI/II, Bologna 1936.

P. MARTINI, Storia ecclesiastica di Sardegna, I, Cagliari 1840.

G. MELONI, Il Condaghe di San Gavino, Cagliari 2005.

A. MERCANTINI, Nulli ergo omnimo hominum… Testimonianze pontificie ad Ana-gni, «Latium», 17 (2000), pp. 5-103.

LXXXVI

Fonti e bibliografia

G.B. MITTARELLI – D.A. COSTADONI, Annales camaldulenses ordinis Sancti Be-nedicti quibus plura interseruntur tum ceteras Italico-monasticas res, tum historiam ecclesiasticam remque diplomaticam illustrantia, voll. I-IX, vol. IV, Venezia 1755-1773.

B.R. MOTZO, Il patrimonio della diocesi sulcitana nella prima metà del secolo XIII, «Archivio Storico Sardo», XIII (1920), pp. 216-219.

F. NARDI, Bullarium Vallumbrosanum sive tabula chronologica in qua continetur bullae illorum pontificum qui eumdem ordinem privilegiis decorarunt, Florentia 1729.

A. OLIVIERI, Serie dei Consoli del Comune di Genova, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I (1862), pp. 157-626.

Ottonis et Rahewini gesta Friderici I imperatoris, hg. G. WAITZ / G. V. SIMSON, (MGH, Scriptores rerum Germanicarum - 46), Hannover/Lipsia 1912.

Patrologia Latina: J.P. MIGNE, Patrologiae cursus completus. Series latina, vol. 214, Paris 1890.

A. POTTHAST, Regesta pontificum Romanorum, I, Berolini 1874.

Regesta Honori papae III, iussu et munificentia Leonis XIII pontificis Maximi ex va-ticanis archetypis aliisque fontibus edidit Petrus Pressutti I.V.D., Roma 1888.

Regesto della Chiesa di Pisa, a cura di N. CATUREGLI, Roma 1936 (Regesta Chartarum Italiae, 24).

Das Register Gregors VII., in Monumenta Germaniae Historica, Epistulae se-lectae, 2, 1-2, hg. von E. CASPAR, Berlin 1920.

Die Register Innocenz’ III., I, a cura di O. HAGENEDER, Graz-Köln 1964.

Les registres de Grégoire IX, éd. L. AUVRAY, I-IV, Paris 1895-1955, (Béfar).

Les registres de Grégoire XI (1370-1378), Lettres secrètes et curiales intéressant les pays autres que la France, éd. G. Mollat, Paris, 1962-1965, (Béfar).

A. SABA, Montecassino e la Sardegna medioevale, Badia di Montecassino 1927.

D. SCANO, Codice diplomatico delle relazioni tra la Santa Sede e la Sardegna , I, (Pubblicazioni della R. Deputazione di Storia patria per la Sardegna, 2), Cagliari 1940.

LXXXVII

Fonti e bibliografia

V. SCHIRRU, Le pergamene relative alla Sardegna del Diplomatico San Lorenzo alla Rivolta dell’A.S.P., «Archivio Storico Sardo» 43 (2003), pp. 120-123.

A. SOLMI, Un nuovo documento per la storia di Guglielmo di Cagliari e l’Arborea , «Archivio Storico Sardo», VI (1908), pp. 193-212.

A. THEINER, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des États du Saint-Siège, 3 voll., Roma 1861-1862.

P. TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae, I-II, Torino 1861-1868 (Historiae pa-triae monumenta, X, XII).

L. TOMASSETTI et Collegii adlecti Romae virorum s. theologiae et ss. cano-num peritorum, Bullarium Romanum, 24 tomi, III, Augustae Taurino-rum, 1857-1872.

R. TURTAS, Cronotassi dei vescovi sardi, in ID., Storia della Chiesa in Sardegna dalle Origini al Duemila, Roma 1999, pp. 817-879.

G. VECCHI, Magistri Boncompagni Breuiloquium, Bologna 1954, disponibile an-che all'indirizzo http://scrineum.unipv.it/wight/brev.htm.

M. VIDILI, Cronotassi documentata degli arcivescovi d’Arborea dal 1200 al 1437, «Biblioteca francescana sarda», X (2002), pp. 5-67.

M. VIDILI, La cronotassi documentata dei vescovi di Terralba (1144-1507), «Biblio-teca francescana sarda», XIV (2011), pp. 5-53.

C. VIOLANTE, Cronotassi dei vescovi e degli arcivescovi di Pisa dalle origini all’inizio del XIII secolo. Primo contributo ad una nuova «Italia Sacra» , in Miscellanea Gilles Gerard Meersseman. Italia Sacra. Studi e documenti di Storia eccle-siastica, Padova 1970, pp. 3-56.

G. ZANETTI, I Vallombrosani in Sardegna, Sassari 1968.

G. ZICHI, Gli statuti conciliari sardi del legato pontificio Goffredo dei Prefetti di Vico (a. 1226), Sassari 1988.

LXXXVIII

Fonti e bibliografia

BIBLIOGRAFIA

E. BESTA, La Sardegna medioevale, 2 voll., Palermo 1908-1909.

F. CARDINI, Anselmo da Capraia, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 19, Roma 1976, pp. 132-134.

F. CARDINI, Rodolfo da Capraia, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 19, Roma 1976, pp. 139-142.

S. CAROCCI, «Patrimonium beati Petri» e «fidelitas». Continuità e innovazione nella concezione innocenziana dei domini pontifici, in Innocenzo III. Urbs et orbis. Atti del Congresso internazionale (Roma, 9-15 settembre 1998) a cura di A. Sommerlechner, (Istituto storico italiano per il Medioevo, Nuovi studi storici 55), Roma 2003, I, pp. 668-690.

S. CAROCCI, Feudo, vassallaggi e potere papale nello Stato della Chiesa (metà XI sec. – inizio XIII sec.), «Rivista storica italiana», CXII, III (2001), pp. 999-1035.

S. CAROCCI, Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.), Roma 2010.

F.C. CASULA, La terza via della Storia, Pisa 1997.

F.C. CASULA, Italia. Il grande inganno. 1861-2011, Sassari 2010.

J. CLAUSEN, Papst Honorius III. (1216-1227), Bonn 1895.

G. CONSTABLE, The financing of the Crusades in the Twelfth Century, in Outremer, ed. B.Z. KEDAR, H.E MAYER and R.C. SMAIL, Jerusalem 1982, pp. 64-88.

E. COSTA, Adelasia di Torres, con introduzione di M.G. SANNA, Nuoro 2008.

E. CRISTIANI, Nobiltà e popolo nel comune di Pisa dalle origini del Podestariato alla Signoria dei Donoratico, Napoli 1962.

J. DAY, La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al secolo XIV, in J. DAY - B. ANATRA - L. SCARAFFIA, La Sardegna medioevale e moderna, (Storia d’Ita-lia diretta da G. Galasso, 10), Torino 1984.

G. DELILLE, Saint Siège, in Dictionnaire historique de la Corse, sous la direction de A.L. SERPENTINI, Ajaccio 2006.

LXXXIX

Fonti e bibliografia

G. DELL’AMICO, Tra politica e pastorale. I trentacinque anni dell’arcivescovo Vitale nella diocesi di Pisa (1217-1252), «Reti Medievali Rivista», 9 (dec. 2008), disponibile al link seguente:

http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3114>.

C. DESIMONI, Sui marchesi di Massa in Lunigiana e di Parodi dell'Oltregiogo ligure nei secoli XII e XIII, «Archivio Storico italiano», X (1882), pp. 324-349.

H. FEIGL, Die Registrierung der Privilegien unter Papst Innozenz III, «Mitteilun-gen des Instituts für österreichische Geschichts-forschung», 68 (1960).

S. FODALE, Il regno di Sardegna e Corsica feudo della Sede apostolica, in IDEM, L’a-postolica legazia e altri studi su Stato e Chiesa, Messina, 1991, pp. 119-140.

J.-B. GAI, Le Saint Siège et la Corse, Ajaccio 1986.

L. GALLINARI, Il giudicato di Calari tra XI e XIII secolo. Proposte di interpretazio-ni istituzionali, «Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», 5 (dicembre 2010), pp. 147-187.

A. GAUDENZI, Sulla cronologia delle opere dei dettatori bolognesi da Buoncompagno a Bene di Lucca, «Bullettino dell'Istituto storico italiano», 14 (1895), pp. 85-174.

M. GIUSTI, Studi sui registri di bolle papali, (Collectanea archivi vaticani 1), Città del Vaticano 1979.

M. GIUSTI, Inventario dei registri vaticani, (Collectanea archivi vaticani 8), Città del Vaticano 1981.

G. GUALDO, Sussidi per la consultazione dell’Archivio Vaticano, I, (Collectanea Archivi Vaticani, 17) Città del Vaticano 1989.

J. HALLER, Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit, IV, Stuttgart 1952, pp. 7-47.

J. HALLER, Lord of the world, in Innocent III. Vicar of Christ or Lord of the world? , edited with an introductin by J. M. POWELL, Washington D. C. 1994, pp. 79-94.

E. KANTOROWICZ, Federico II, Milano 1976.

F. KEMPF, Die Register Innocenz’ III. Eine paläographisch-diplomatische Untersu-chung, «Miscellanea Historiae Pontificiae», IX 1945.

XC

Fonti e bibliografia

C. LACKNER, Studien zur Verwaltung des Kirchenstaates unter Papst Innocenz III., «Römische Historische Mitteilungen», 29 (1987), pp. 127-214.

C. LIVI, Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV, Firenze 2002.

M. MACCARRONE, Studi su Innocenzo III, (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica. 17), Padova 1972.

M. MACCARRONE, Cura animarum e parochialis sacerdos nelle costituzioni del IV concilio Lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel sec. XIII , in Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo (sec. XIII-XIV). Atti del VI Conve-gno di storia della Chiesa in Italia. Firenze 11-15 settembre 1981, Roma 1984 (Italia sacra. Studi e documenti di Storia ecclesiastica, 35), pp. 81-195.

A. MASTRUZZO, Un ‘diploma’ senza cancelleria. Un ‘re’ senza regno? Strategie docu-mentarie di penetrazione coloniale in Sardegna, «Bollettino Storico Pisano», LXXVII (2008), pp. 1-32.

A. MASTRUZZO, Una postilla sarda, «Bollettino Storico Pisano», LXXVIII (2009), pp. 169-171.

M.G. MELE-A.M. OLIVA, La Sardegna ed i pellegrinaggi devozionali ed armati in Terrasanta: i giudici di Torres, in Fra Roma e Gerusalemme nel Medioevo. Pae-saggi umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale, a cura di M. OLDONI, 3 voll., Salerno 2005, III, pp. 887-909.

J.C. MOORE, Pope Innocent III, Sardinia and the papal State, «Speculum», 62/1 (1987), pp. 81-101.

C. MORRIS, The papal monarchy. The western Church from 1050 to 1250, in Ox-ford History of the Christian Church, Oxford 1989-1991.

G. MUSCA, La Crociata, in Federico II. Enciclopedia federiciana, 3. voll., Roma 2005.

A.M. OLIVA, La successione dinastica femminile nei troni giudicali sardi, in Miscella-nea di studi medioevali sardo-catalani, Cagliari 1981, pp. 11-43.

G.G. ORTU, La Sardegna dei Giudici, Nuoro 2005.

A. PARAVICINI BAGLIANI, La chiesa romana da Innocenzo III a Gregorio X (1198-1274), in Storia del Cristianesimo sotto la direzione di J.-M. MAYEUR, CH. E L. PIETRI, A. VAUCHEZ, M. VENARD; V Apogeo del papa-

XCI

Fonti e bibliografia

to ed espansione della Cristianità (1054-1274) a cura di A. VAUCHEZ e A. VASINA, Parigi e Roma 1993-1997, pp. 499-552.

A. PARAVICINI BAGLIANI, Il papato nel secolo XIII. Cent'anni di bibliografia (1875-2009), Firenze 2010.

E. PÁSZTOR, Contributi alla storia dei registri pontifici nel sec. XIII, «Bullettino dell’Archivio Paleografico Italiano», III serie, 1 (1962), pp. 38-83.

E. PÁSZTOR, Per la storia dei registri pontifici nel Duecento, «Archivum Historiae Pontificiae» VI (1968), pp. 82-112.

G. PETRALIA, Le «navi» e i «cavalli»: per una rilettura del Mediterraneo pienome-dioevale, «Quaderni storici», n.s. 103 (Gennaio 2000), pp. 201-222.

S. PETRUCCI, Storia politica e istituzionale della Sardegna medioevale, in Storia dei Sardi e della Sardegna, a cura di M. GUIDETTI, II, Il Medioevo dai giudicati agli Aragonesi, Milano 1987, pp. 97-156.

S. PETRUCCI, Re in Sardegna a Pisa cittadini, Bologna 1988.

R. PINNA, Santa Igia. La città del giudice Guglielmo, Cagliari 2010.

J.M. POWELL, Anatomy of a crusade. 1213-1221, Philadelphia 1986.

G. PISTARINO, Genova e la Sardegna nel secolo XII, in La Sardegna nel mondo me-diterraneo (Atti del primo convegno internazionale di studi. Sassari, 7-9 aprile 1978), II vol., Sassari 1981, pp. 33-125.

P. RABIKAUSKAS, Diplomatica pontificia, cum introductione: notiones generales de di-plomatica, (Pontificia Universitas gregoriana), Roma 1964.

M. RONZANI, Pisa nell’età di Federico II, in Politica e cultura nell’Italia di Federico II, a cura di S. GENSINI, Pisa 1986, pp. 125-194.

M. RONZANI, «La nuova Roma»: Pisa, Papato e Impero al tempo di San Bernardo , in Momenti di Storia medioevale pisana. Discorsi per il giorno di S. Sisto. A cura di O. Banti, Pisa 1991, pp. 61-78.

M. RONZANI, Chiesa e «Civitas» di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dall'av-vento del vescovo Guido all'elevazione di Daiberto a metropolita di Corsica (1060-1092), Pisa 1996.

M. RONZANI, Guglielmo di Massa, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 61, Roma 2005, pp. 13-15.

XCII

Fonti e bibliografia

M. RONZANI, Le tre famiglie dei «Visconti» nella Pisa dei secoli XI-XIII. Origini e genealogie alla luce di un documento del 1245 relativo al patronato del monastero di S. Zeno, in «Un filo rosso». Studi antichi e nuove ricerche sulle orme di Ga-briella Rossetti in occasione dei suoi settanta anni, a cura di G. GARZELLA E E. SALVATORI, Pisa 2007, pp. 45-70.

G. ROSSETTI, Ceti dirigenti e classe politica, in Pisa nei secoli XI e XII. Caratteri e formazione di una classe di governo, Pisa 1979, pp. XXV-XLI.

S. RUNCIMAN, Storia delle Crociate, I-III, Milano 20103.

M.G. SANNA, Il Regnum Sardinie et Corsice, in Sardegna e Corsica. Percorsi di sto-ria e bibliografia comparata, a cura di M. DA PASSANO, A. MATTONE, F. POMPONI, A. ROVERE, Sassari 2000, pp. 213-230.

M.G. SANNA, La cronotassi dei giudici di Torres, in La civiltà giudicale in Sardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti scritti. Atti del Convegno nazionale (Sassari 16-17 marzo e Usini 18 marzo 2001), Sassari 2002, pp. 97-113.

M.G. SANNA, Il dominium eminens della Santa Sede sulla Sardegna nella teoria e nella prassi politica di Innocenzo III, in Innocenzo III. Urbs et orbis. Atti del Congresso internazionale (Roma, 9-15 settembre 1998) a cura di A. SOMMERLECHNER, (Istituto storico italiano per il Medioevo, Nuovi stu-di storici 55), Roma 2003, II, pp. 954-970.

M.G. SANNA, Il giudicato di Arborea e la Sardegna tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo. Aspetti storici, in Chiesa, potere politico e cultura in Sardegna dall’e-tà giudicale al Settecento, a cura di G. MELE, Atti del 2° Convegno inter-nazionale di Studi (Oristano, 7-10 dicembre 2000), Oristano 2005, pp. 415-438.

M.G. SANNA, Enzo rex Sardinie, in Re Enzo. Storia e mito (Atti del Convegno di Studi, Bologna 11 giugno 2000), (Deputazione di Storia patria per le province di Romagna - Documenti e studi XXX), Bologna 2001, pp. 201-212.

M.G. SANNA, L’epistolario sardo-corso di Gregorio Magno, in Gregorio Magno, Atti del Convegno (Sassari 15-17 aprile 2005) a cura di L.L. RICCI, Firenze 2008, pp. 69-116.

J.E. SAYERS, Papal government and England during the pontificate of Honorius III (1216-1227), Cambridge 1984.

XCIII

Fonti e bibliografia

G. SCALIA, «Romanitas» pisana tra XI e XII secolo. Le iscrizioni romane del duomo e la statua del console Rodolfo, «Studi Medievali», 3ª serie XIII/II (1972), pp. 791-843 +13 tavv.

A. SETTIA, Guglielmo VI di Monferrato, in Dizionario biografico degli Italiani, 61, Roma 2005, pp. 15-16.

A. SODDU, Sulla localizzazione dell’abbazia cassinese di S. Pietro di Nurki, «Sa-cer», 6 (1999), pp. 101-123.

A. SODDU, Vassalli pisani e genovesi nella Sardegna del XII secolo, «Memorie del-l'accademia lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXIX (2009), pp. 385-405.

A. SODDU, Iudices atque reges. Riflessioni su un saggio di Antonino Mastruzzo, in «Bollettino Storico Pisano», i.c.s.

A. SODDU, Poteri pubblici e poteri signorili nella Sardegna dei secoli XI-XII, in L'héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle), III. Les institutions publiques, Rome, 26-27 février 2010, i.c.s.

A. SOLMI, Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo, Cagliari 1917. n.e. con una introduzione di M.E. CADEDDU, Nuoro 2001.

C. STURMANN, La «Domus» dei Dodi, Gaetani e Gusmari, in Pisa nei secoli XI e XII: formazione e caratteri di una classe di governo, Pisa 1979, pp. 223-336.

M. TANGHERONI, Lunghi secoli di isolamento?. Note sulla storiografia sarda degli ultimi trent’anni. I dal Neolitico alla conquista aragonese del 1324, «Nuova Ri-vista Storica», 61 (1977), pp. 150-181.

M. TANGHERONI, Famiglie nobili e ceto dirigente a Pisa nel XIII secolo, in I ceti di-rigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII, Atti del II convegno del Co-mitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, (Firenze, 14-15 dicembre 1979), Pisa 1982, pp. 323-346.

M. TANGHERONI, La prima espansione di Pisa nel Mediterraneo; secoli XI-XII. Riflessioni su un modello possibile, in Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo, a cura di G. ROSSETTI E G. VITOLO, 2 voll. Napoli 2000, II, pp. 3-23.

A. TERROSU ASOLE, L'insediamento umano medioevale e i centri abbandonati tra il secolo XIV ed il secolo XVII. Supplemento al fascicolo II dell'Atlante della

XCIV

Fonti e bibliografia

Sardegna, II, a cura di R. PRACCHI, A. TERROSU ASOLE, con la collabora-zione di M. RICCARDI, Cagliari 1971, Roma 1974.

R. TURTAS, Gregorio VII e la Sardegna, «Rivista di Storia della Chiesa in Ita-lia», XLVI, 2 (luglio-dicembre 1992), pp. 375-397.

R. TURTAS, L’arcivescovo di Pisa legato pontificio e primate in Sardegna nei secoli XI-XIII, in Nel IX centenario della Metropoli ecclesiastica di Pisa, (Atti del Convegno di Studi, 7-8 maggio 1992), Pisa 1995, pp. 183-233.

R. TURTAS, Storia della Chiesa in Sardegna. Dalle Origini al Duemila, Roma 1999.

R. TURTAS, La lunga durata della bolla di infeudazione della Sardegna (1297-1726), in Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti dell’VIII Con-gresso Nazionale dell’AISC, Napoli 22-25 maggio 2000, 2 voll., Napoli 2003, I, pp. 553-564.

S. ULLMANN, The growth of the papal government in the middle ages , London 1955.

B. VETERE, Giovanni di Brienne, re di Gerusalemme e imperatore latino di Costanti-nopoli, in Federico II. Enciclopedia federiciana, 3. voll., Roma 2005, I, pp. 735-737.

C. VIOLANTE, Le concessioni pontificie alla Chiesa di Pisa riguardanti la Corsica, «Bollettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», 75 (1963), pp. 43-56.

G. VOLPE, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, Pisa 1902, n.e. Firenze 1970.

R. VOLPINI, Benigno, in Dizionario biografico degli Italiani, VIII, Roma 1966, pp. 508-511.

D. WALEY, The papal State in the thirteenth century, London 1961.

L. WECKMANN, Las bulas alejandrinas del 1493 y la teoría política del papado me-dieval, Ciudad de México 1949.

H. WOLTER- H. G. BECK, Civitas medievale, in Storia della Chiesa diretta da H. JEDIN, vol. V/1, Milano 1976.

C. ZEDDA - R. PINNA, La carta del giudice cagliaritano Orzocco Torchitorio, prova dell’attuazione del progetto gregoriano di riorganizzazione della giurisdizione eccle-siastica della Sardegna, Sassari 2009.

XCV

Fonti e bibliografia

C. ZEDDA, In margine a “Un diploma senza cancelleria” di Antonino Mastruzzo, «Bollettino Storico Pisano», LXXVIII (2009), pp. 155-168.

H. ZUG TUCCI, Dalla polemica antimperiale alla polemica antitedesca, in Le forme della propaganda politica nel Due e Trecento (Atti del Convegno. Trieste, 2-5 marzo 1993) a cura di P. CAMMAROSANO, Roma 1994 (Collection de l'École française de Rome, 201), pp. 45-64.

XCVI

L'Edizione

L’EDIZIONEIl pontificato di Onorio III non ha suscitato negli storici e nei di-

plomatisti lo stesso interesse che è possibile riscontrare per esempio per i suoi immediati predecessore e successore, Innocenzo III e Gregorio IX1. Non è questa la sede per stabilire le cause e la ragionevolezza di ciò2, ma la conseguenza è anche quella che, contrariamente a tutti gli altri papi del XIII secolo, ad oggi non esiste neanche un'edizione completa dei suoi regi-stri. Infatti, per Innocenzo III si possiede l'edizione di Jean-Paul Migne nella Patrologia Latina, ed è in corso quella più preziosa curata da Othmar Hageneder e dai suoi collaboratori, mentre a partire dal pontificato di Gre-gorio IX si può fare affidamento sulle datate ma piuttosto complete edi-zioni dell'École française realizzate tra la fine del XIX e i primi del XX se-colo3. Viceversa nonostante il fuorviante titolo di Honori III opera omnia dato da César August Horoy ai suoi pur utili cinque volumi editi nella Me-dii aevi bibliotheca patristica, tra il 1879 e il 1883, questi sono tutt'altro che completi e, per esempio, contengono solo 13 dei documenti "sardi" pre-senti in questa edizione. Cosicché i Regesta Honori papae III di Pietro Pres-sutti del 1888 restano lo strumento più completo disponibile, ma rappre-sentano appunto "solo" la regestazione del materiale contenuto nei registri vaticani. La situazione non è migliore se si guarda allo specifico delle edi-zioni documentarie relative alla Sardegna, dove il Codice diplomatico di Dio-nigi Scano del 1940 riporta 47 documenti degli 87 totali conosciuti e di questi solo 24 con il testo completo e gli altri 23 sotto forma di regesti, an-che se alcuni molto ampi. È facile comprendere dunque quali siano i moti-vi che giustificano questa edizione, tanto più se si tiene presente il noto e concreto argomento della penuria documentaria che caratterizza negativa-

1 Non esiste per esempio alcuna monografia biografica di qualità. L'unica: CLAUSEN, Papst Honorius III è del 1895, ed è «not only outdated but also inaccurate» (SAYERS, Papal government, p. 1). I migliori contributi biografici su Onorio III sono gli ottimi, già citati e recenti: CAROCCI-VENDITELLI, Onorio III, e CAPITANI, Onorio III, entrambi però "solo" voci enciclopediche e non monografie.

2 E tuttavia sono sintesi significativa le parole di Ernst Kantorowicz: «chiunque fosse succeduto al grande Innocenzo III, non poteva che apparire insignificante dopo quel gigante» (KANTOROWICZ, Federico II, pp. 88-89). A ciò, osservo io, si aggiunga l'imponente personalità del suo successore Gregorio IX e buona parte della spiegazione è resa.

3 Patrologiae cursus completus. Series latina, voll. 214-216; Die Register Innocenz III, l'ultimo volume per ora è del 2010 con i documenti dell'11° anno di pontificato; la serie curata dall'École française inizia con Les registres de Grégoire IX e termina oltre la metà del XIV secolo con Gregorio XI (1370-1378): Les registres de Grégoire XI.

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L'Edizione

mente la ricostruzione della storia della Sardegna anche per il XIII secolo, per la quale l'epistolario pontificio rappresenta uno strumento fondamen-tale.

L'obiettivo è stato quello di fornire un’edizione quanto più possibile completa e accurata dei testi del corpus documentario di Onorio III relativo all'isola, non quindi dei soli registri pontifici, segnalando ovviamente le edizioni o regestazioni precedenti4.

Tutti i documenti, tranne sei, sono stati trascritti da me. Per la do-cumentazione conservata presso l'ASV, presso l'Archivio di Stato di Pisa e di Genova ho usato copie digitali, come per il manoscritto di Santa Maria di Cluso conservato presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari; mentre ho lavorato sugli originali delle lettere presso l'Archivio capitolare di Pisa, che per quanto ne so erano sinora inedite. Il documento conservato presso gli Archivi dipartimentali di Marsiglia, anch'esso sinora inedito, l'ho tra-scritto da microfilm. Ho riportato dall'edizione di Agostino Saba il docu-mento conservato presso l'Archivio dell'Abbazia di Montecassino. I due privilegi vallombrosani sono ripresi dai lavori di Giovanni Lami e di Gine-vra Zanetti. La conferma delle donazioni a San Leonardo di Stagno è tratta da Valeria Schirru. Dall'edizione di Guido Levi i due documenti contenuti nel registrum di Ugolino da Ostia.

Ho ritenuto che tralasciare in questa edizione gli atti del «concilium provinciale» di Santa Giusta del 1226, tenuto dal suddiacono e cappellano pontificio Gottifredo dei Prefetti di Vico, legato pontificio, avrebbe significato mancare quell'obiettivo di completezza di rappresentazione delle relazioni tra la Sardegna e Onorio III, esposto in principio. L'ho ri-portato dall'edizione di Giancarlo Zichi, introducendo poche varianti nelle note storiche.

Ho sostanzialmente seguito i criteri che hanno informato la mia edizione dell’epistolario "sardo" di Innocenzo III per la quale avevo preso spunto soprattutto dall’edizione austriaca dei registri dell’Archivio segreto vaticano relativi a questo papa, curata da Othmar Hageneder e dalla sua scuola. Ho quindi cercato di fornire al lettore un testo per quanto possibile

4 Devo aggiungere che non posso escludere che qualcuna sia sfuggita, almeno rispetto ai documenti relativi al tema della Crociata, per i quali cercare di dar conto di tutte le edizioni è alquanto complesso, dato l’interesse degli storici e diplomatisti europei per l’argomento, soprattutto a partire dalla fine del XIX secolo, nel tentativo di ricostruire le storie “nazionali” dei singoli stati; per contro, specularmente per gli stessi motivi, la gran parte del materiale qui edito ha ricevuto l’attenzione solo di storici ed editori di fonti che si sono occupati di Sardegna, come logico.

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L'Edizione

"pulito" anche dal punto di vista grafico, senza segnalare gli scioglimenti e rimandando in nota le notazioni critiche. Ho anche inserito un certo nu-mero di note storiche per facilitare la comprensione del testo e, lì dove è stato possibile, ho segnalato le citazioni bibliche.

Così come fatto per l’epistolario "sardo" di Innocenzo III e più recentemente per quello "sardo-corso" di Gregorio Magno5, sulla scorta del precedente dell’Italia Pontificia di Kehr, ho tentato di ricostruire i deper-diti, sulla base delle informazioni ricavabili dai documenti superstiti.

ABBREVIAZIONI

ASV: Archivio segreto vaticano

ASFi: Archivio di Stato di Firenze

ASPi: Archivio di Stato di Pisa

ASGe: Archivio di Stato di Genova

BUCa: Biblioteca universitaria di Cagliari

Annales: C. BARONIO-O. RAINALDI, Annales Ecclesiastici denuo excusi et ad nostra usque tempora perducti ab Augustino Theiner, X, 1198-1228, Paris 1870.

BOEHMER-RICHTER: Corpus iuris canonici, ed. I.H. BOEHMER-E.L. RICHTER, II Decretalium collectiones, Lipsiae 1889.

Bullarium Romanum: L. TOMASSETTI et Collegii adlecti Romae virorum s. theologiae et ss. canonum peritorum, Bullarium Romanum, 24 tomi, III, Augustae Taurinorum, 1857-1872.

CDS: P. TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae, I-II, Torino 1861-1868 (Histo-riae patriae monumenta, X, XII).

COD: Conciliorum Oecomenicorum Decreta, a cura di G. ALBERIGO, G.L. DOSSETTI, P.P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, Bologna 1973.

FRIEDBERG: Corpus iuris canonici editio lipsiensis secunda, ed. E. FRIEDBERG, II, Decretalium collectiones, Lipsiae 1881.

GATTOLA: E. GATTOLA, Historia Abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem di-stributa, 2 voll., Venezia 1733.

5 Innocenzo III e la Sardegna; SANNA, L’epistolario sardo-corso di Gregorio Magno.

XCIX

L'Edizione

HOROY: C.A. HOROY, Honori III opera omnia, in Medii aevi bibliotheca patristica, 5 voll., Paris 1879-1883.

IP: Italia pontificia, III. Etruria, e X. Calabria-Insulae, in Regesta Pontificum Ro-manorum, cong. P.F. KEHR, a cura di D. GIERGENSOHN, Berlin 1961 e Zurich 1975.

LAMI: G. LAMI, Sanctae ecclesiae Florentinae monumenta ab Ioanne Lamio composita et digesta quibus notitiae innumerae ad omnigenem etruriae aliarumque re-gionum historiam spectantes continetur, I-IV, Firenze 1758.

LECCISOTTI: T. LECCISOTTI, I Registri dell’Archivio di Montecassino, I e X, Roma 1964 e 1975 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Abbazia di Montecassino).

NARDI: F. NARDI, Bullarium Vallumbrosanum sive tabula chronologica in qua con-tinetur bullae illorum pontificum qui eumdem ordinem privilegiis decorarunt, Florentia 1729.

POTTHAST: A. POTTHAST, Regesta pontificum Romanorum, I, Berolini 1874.

PRESSUTTI: Regesta Honorii papae III, iussu et munificentia Leonis XIII pontificis Maximi ex vaticanis archetypis aliisque fontibus edidit Petrus Pressutti I.V.D., Roma 1888.

RODENBERG: Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae, per G.H. PERTZ, edidit C. RODENBERG, I, (MGH), Berolini 1883.

SABA: A. SABA, Montecassino e la Sardegna medioevale, Badia di Montecassino 1927.

SCANO: D. SCANO, Codice diplomatico delle relazioni tra la Santa Sede e la Sardegna, I, Cagliari 1940, (Pubblicazioni della R. Deputazione di Storia patria per la Sardegna, 2).

UGHELLI: Italia Sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium, auctore Fer-dinando Ughello Florentino, 9 voll., Roma 1644-1662.

ZANETTI: G. ZANETTI, I Vallombrosani in Sardegna, Sassari 1968.

C

L'Edizione

SEGNI CONVENZIONALI

Le note critiche sono segnalate con lettere.

Le note storiche sono segnalate con numeri.

Le integrazioni certe sono segnalate da parentesi uncinate: <>.

Le integrazioni presunte sono segnalate da parentesi quadre: [].

Il passaggio recto/verso o da un foglio all'altro è segnalato con: //.

Nelle trascrizioni, le parti del testo in corsivo indicano l'intervento del copista.

CI

ASGe, Archivio segreto, Materie politiche, 2722, doc. 26

Documenti

11216, luglio 24, Perugia

Onorio III informa gli arcivescovi e i vescovi della Sardegna della sua elezione a pontefice dopo la morte di Innocenzo <III>; manifesta loro la sua benevolenza e li invita a rassicurare i crociati delle rispettive diocesi sulla sua volontà di realizzare la Crociata progettata dal suo predecessore.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, ff. 1rv, ep. 3, con data luglio 25, indirizzata ai suffraganei della Chiesa di Pisa. Accanto, sul lato esterno di 1v, all’altezza del primo rigo del doc. viene nuovamente riportato l’indirizzo Suffraganeis Ecclesie Pisane; poco sotto, la cifra III. C o p i a s e m p l i c e [B]: BUCa, S.P. 6 bis, 4.7, 15rv,. Sopra l'intitulatio, in inchiostro rosso «Epistula Honorii pape tertii missa in Sardiniam de promotione sua». L'edizione è basata su B, con segnalazione delle varianti di R.

E d i z i o n i : Annales, 20, p. 355 (ad annum 1216, nn. 18-19); HOROY, II, doc. I, coll. 1-2, con data 15 luglio e indirizzata «ad Johannem regem Hierosolimitanum».

R e g e s t i : POTTHAST, I, 5317-5320, p. 468, a destinatari diversi; PRESSUTTI, I, 3, p. 2.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus ar-chiepiscopis et episcopis per Sardiniam constitutis. Salutem et apostolicam benedictionema.

Magnus Dominus et laudabilis nimis1, gloriosus in sanctis, mirabilis in maiestatibus faciensque prodigia immutat tempora2 alto sue dispositionis consilio, cui consiliarius alius non existit3, et vocat ea que non sunt tam-quam ea que sunt, ut non glorietur omnis caro in conspectu eius sed quemadmodum scriptum est qui gloriatur in Domino glorietur4. Ipse nam-quod dat secretorum scrutatores, quasi non sint et velud inanes iudices ter-re facit5, arefaciens stagna, flumina in insulas collocando6, ab Oriente ac Occidente congregat sibi semen, et dicit aquiloni: da, et austro: noli prohi bere7, ut illi quibus arridet prosperitas filios aquilonis impedire non possint venire in gratiam filiorum qua ponit humiles in sublimi et merentes erigit

1. a In R Suffraganeis Ecclesie Pisane

1. 1 «Magnus…nimis»: Salmi 144,3. 2 «immutat tempora»: richiama Ecclesiastico 33,8. 3 «consiliarius alius non existit»: richiama Romani 11,34.4 «ut non glorietur…Domino glorietur»: 1Corinzi 1,29-31. 5 «Ipse…facit»: Isaia 40,23.6 «arefaciens…collocando»: richiama Isaia 42,15. 7 «ab oriente…prohibere»: Isaia 43,5-6.

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sospitate8. Cumque inconprehensibilia sint iudicia sua et investigabiles eius vie9, istud ex eis tenemus pro certo: quod omnia iusto facit iudicio nobis tamen ineffabili et occulto. Sane, felicis recordationis Innocentio papa pre-decessore nostro, septimodecimo Kalendas Augusti soluto debito carnis ad regionem sanctorum spirituum, ut credimus, evocato et sequenti die ce-lebratis exequiis ac cum honore debito collocato ipsius corpore in sepul-cro, una cum fratribus nostris ad eligendum convenimus successorem, et die tertio, Spiritus Sancti gratia invocata, super hoc tractavimus diligenter, et post tractatum diutinum placuit fratribus universis humeris nostris quamvis insufficientibus imponere onus istud, et licet in primis duxerimus resistendum, ne tamen videremur vocationi divine resistere, submisimus humeros ad portandum10, sperantes in eo qui linguas infantium facit diser-tas11, quod ipse qui vota fratrum aspirando prevenit prosequetur etiam ad-iuvando, fiduciam enim talem habemus per Christum ad Deum non quod sufficientes simus cogitare aliquid a nobis quasi ex nobis, sed nostra suf-ficientia est ex Deo, qui nos ad suum ministerium evocavit. Nos enim tam-quam principalia menbra Ecclesie honorare intendimus et in quantum per-miserit Dominus in vestris necessitatibus adiuvare. Ad hec volumus et mandamus ut crucesignatos vestrarum diocesum attentius exortemini ne propter obitum prefati predecessoris nostri consternatur corda eorum ne-que formident quasi ex hoc Terre Sancte impediatur succursus, quoniam et si illius sufficientie nostra videatur inferior ad liberationem tamen ipsius votis non minoribus aspiramus quibus ipse dominus, qui sperantes in se nullatenus deserit, effectum tribuat et profectum ut quod possibilitas no-stra non optinet eius nobis gratia largiatur.

Datum Perusii .VIII. Kalendas Augusti pontificatus nostri anno primo.

8 «qua…sospitate»: Giobbe 5,11.9 «incomprehensibilia…vie»: Romani 11,33.10 «submisimus humeros ad portandum»: richiama Ecclesiastico 6,26.11 «sperantes…disertas»: Sapienza 10,21.

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21216, agosto 12, Perugia

Onorio III - come già i suoi predecessori Clemente <III> e Innocen-zo <III> - conferma all’abbazia di Montecassino tutte le sue proprietà, compresi i monasteri in Sardegna: S. Maria di Tergu, S. Elia di Monte Santo, S. Eliseo, S. Maria de Sabucclo, S. Maria di Torralba, S. Maria di Taniga, S. Pietro de Tricingle, S. Nicola e S. Maria in Soliu, S. Nicola de Talasa, S. Michele in Ferrucesi, S. Giorgio in Ticillo, S. Pietro de Simbranos, S. Pietro di Nurki, S. Nicola di Nulvi, S. Giovanni e S. Elia di Sedini.

O r i g i n a l e [A]: Archivio dell’Abbazia di Montecassino, Aula III, capsula I, cassetto III, n° 29, 1216 agosto 12, Perugia.

E d i z i o n i : GATTOLA, II, coll. 428-440; CDS, I, XIII, doc. XXXIII, pp. 328-329; Bullarium Romanum, III, doc. I, pp. 304-309; HOROY, II, doc. XIV, coll. 17-24; SABA, doc. XLIII, pp. 213-214. Si riporta qui l’edizione di Saba, che pubblicò solo le parti relative alla Sardegna.

R e g e s t i : POTTHAST, I, 5327, p. 469; PRESSUTTI, I, 21, p. 5; LECCISOTTI, I, n° 29, p. 20.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Stephano1 ab-bati monasterii S. Benedicti Cassinensis, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis. In perpetuum.

Omnipotenti Deo, cuius melior est misericordia super vitas, gratias agimus copiosas, quoniam gloriosus in sanctus suis, atque mirabilis est virtutes suas ubicumque vult ineffabili bonitate demonstrat. Ipse quippe dignationis sue potentia beatissimum Benedictum patrem constituit mona-chorum, ipsum monastice legis latorem et operatorem esse disponens, ut merito Cassinense monasterium in quo et sanctissime vixit et gloriosissime obiit, omnibus per Occidentem monasteriis dignitatis privilegio antecellat. Quoniam, igitur, dignum est, ut tam celebre ac solemne monasterium <apostolica Sedes specialius amplectatur>a, ipsum ad exemplar felicis me-

2. a Per l’integrazione cfr.: Innocenzo III e la Sardegna, doc. 121, pp. 132-133

2. 1 Abate di Montecassino (ottobre 1215 - 21 luglio 1227).

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morie Clementis et Innocentii2 Romanorum pontificum predecessorum nostrorum sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus. […] Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentiarum iuste ac canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante Domino po-terit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: […]

In Sardinia insula ecclesiam S. Marie3, S. Helie in Monte et S. Helisei4

cum omnibus earum pertinentibus, S. Marie de Sabucclo5, S. Marie de Toralbo6, S. Marie de Tanede7, S. Petri de Trecinglo8, S. Nicolai et S. Marie de Solio9 cum pertinentiis earum, S. Nicolai de Talasa10, S. Michaelis in Ferucisi11, S. Georgii in Ticillo12, S. Petri de Simbrano13, S. Petri in Nurchi14,

2 Clemente III (1187-1191), cfr. GATTOLA, I, col. 340 e IP, III, n° 305, p. 190; e Innocenzo III (1198-1216), cfr.: Innocenzo III e la Sardegna, doc. 121, 1208 luglio 25, S. Germano, pp. 132-133.3 S. Maria di Tergu nel giudicato di Torres, in diocesi d’Ampurias; nell’attuale comune omo-nimo.4 S. Elia e S. Eliseo di Montesanto, nel giudicato di Torres, diocesi di Sorres, nel territorio dell'attuale comune di Siligo.5 S. Maria di Sauccu, nel giudicato di Torres, diocesi di Ottana, nel territorio dell’attuale co-mune di Bortigali: cfr. TERROSU ASOLE, L'insediamento umano, p. 46, n° 1.6 S. Maria di Torralba, nel giudicato di Torres, nell’attuale comune omonimo, diocesi di Sor-res.7 S. Maria di Taniga, nel giudicato di Torres, diocesi di Torres; attuale località S. Giacomo a Sassari: TERROSU ASOLE, L'insediamento umano, p. 51, n° 17.8 Località sconosciuta nel giudicato di Torres.9 S. Nicola e S. Maria di Silanos, nel giudicato di Torres, diocesi d’Ampurias, località scom-parsa nell’attuale comune di Sedini: TERROSU ASOLE, L'insediamento umano, p. 41, n° 17.10 S. Pietro di Salargiu, nel giudicato di Torres, diocesi d’Ampurias, nell’attuale comune di Castelsardo: TERROSU ASOLE, L'insediamento umano, p. 41, n° 13.11 Furrighesos o Ferrukesa, nel giudicato di Torres, diocesi di Bosa, attuale comune di Villanova Monteleone: FARA, Opera, I, In Sardiniae Corographiam, p. 188.12 Località sconosciuta nel giudicato di Torres.13 S. Pietro di Simbranos, nel giudicato di Torres, diocesi di Ampurias, nell’attuale comune di Bulzi: TERROSU ASOLE, L'insediamento umano, p. 41, n° 15.14 S. Pietro di Nurki, nel giudicato di Torres, in diocesi di Torres, località scomparsa nell'attuale zona di La Corte comune di Sassari: TERROSU ASOLE, L'insediamento umano, p. 49, n° 1; per la localizzazione si veda SODDU, Per la localizzazione.

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S. Nicolai de Ugulfuli, S. Iohannis et S. Helie de Sitin15 […]Ego Honorius catholice Ecclesie episcopus etc.Rota: Perfice gressos meis in semitis tuis16.Datum Perusii, per manus Wulli17 S. R. Ecclesie notarii, .II. Idus Au-

gusti, inditione quarta, incarnationis Dominice anno .MCCXVI. pontifica-tus vero domini Honorii pape tertii anno primo.

31216, ottobre 15, Laterano

Onorio III rinnova all’Ordine del monastero di Vallombrosa i privilegi, le proprietà e le concessioni già accordate a suo tempo dai suoi predeces- sori Pasquale <II>, Adriano <IV>, Alessandro <III>, Lucio <III>, Ur-bano <III>, Celestino <III> e Innocenzo <III>. Tra le proprietà i mona-steri di S. Michele di Plaiano, S. Michele di Salvennero e S. Michele di Er-culentu, in Sardegna.

O r i g i n a l e [A]: ASFi, Diplomatico pergamene (secc. VIII-XIV), 1216 ottobre 15, Ripoli, San Bartolomeo (badia vallombrosana).

E d i z i o n i : LAMI, I, pp. 557-559; CDS, XIII, doc. XXXIV, p. 329; HOROY, II, doc. XXXVII, coll. 52-56. Qui viene riportato il testo edito da Lami, solo per le parti che interessano.

R e g e s t i : POTTHAST, I, 5343, p. 471; PRESSUTTI, I, 60, p. 11.

Honorius episcopus, servus servorum Dei. Dilectiis filiis abbati mo-nasterii Vallumbrosani, eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris, re-gularem vitam professis in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut ro-

2. 15 S. Nicola di Nulvi, S. Giovanni e S. Elia di Sedini, nel giudicato di Torres, diocesi di Ampurias, negli attuali comuni omonimi.16 Salmi 16,5.17 Alias Wilhelmi: POTTHAST, I, n° 679.

3. 1 Benigno (post 29 novembre 1201-inizi 1234): cfr. VOLPINI, Benigno, pp. 508-511.

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bur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti filii in Domino, et vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatum mona-sterium Vallumbrosanum in quo divino mancipati estis obsequio, ad exem-plar felicis recordationis Paschalis, Adriani, Alexandri, Lucii, Urbani, Cele-stini et Innocentii2, predecessorum nostrorum Romanorum pontificum quod pro Beate Marie Virginis reverentia Deo dicatum est in Romanam Ecclesiam proprietatem, tutelam et protectionem apostolice Sedis susci-pimus et presentis scripti privilegio communimus. […] Preterea, quas-cumque possessiones, quecumque bona idem monasterium in presen-tiarum iuste ac canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, prestante Domino, poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis:

[…] in Sardinia S. Michaelis de Plaiano; monasterium S. Michaelis de Salvenero; in Arborea S. Michaelis de Monte Erculento3. […]

Datum Laterani, per manum Ranerii prioris S. Frigidiani Lucensis, Sancte Romane Ecclesie vicecancellarii, Idibus Octobris, indictione .V., incarnationis Dominice anno .MCCXVI., pontificatus vero domini Honori pape .III. anno primo.

41216, novembre 21, Roma S. Pietro

<Onorio III> ordina all’arcivescovo di Palermo e a vari arcivescovi della Cristianità e ai loro suffraganei - tra i quali gli arcivescovi di Cagliari,

3. 2 Pasquale II (1099-1118): cfr. IP, III, 10, pp. 89-90; Adriano IV (1154-1159): cfr. IP, III, 19, p. 22; Alessandro III (1159-1181): cfr. LAMI, I, coll. 545 e ss. e ZANETTI, doc. II, pp. 227-229, CDS, I, XII, doc. XCI, p. 237; Lucio III (1181-1185): cfr. IP, III, *28, p. 94; Urbano III (1185-1187): cfr. LAMI, I, coll. 548-549, CDS, I, XII, doc. CXV, p. 255; Celestino III (1191-1198): cfr. IP, III, *39, p. 96; Innocenzo III (1198-1216), cfr.: Innocenzo III e la Sardegna, doc. 4, pp. 12-15.3 S. Michele di Plaiano, nel giudicato di Torres e omonima diocesi, nell’attuale comune di Sassari; S. Michele di Salvennero, in giudicato di Torres e diocesi di Ploaghe, nell’attuale comune di Ploaghe; S. Michele di Erculentu, in giudicato d’Arborea e diocesi di Terralba, nell’attuale comune di Arbus.

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Torres e Arborea, con i loro suffraganei - di raccogliere, entro il successivo primo maggio, un ventesimo delle rendite delle loro province ecclesiastiche da destinare alla Crociata, secondo le disposizioni del concilio <latera-nense IV>. La vigesima - triennale, da calcolare sulla base delle rendite percepite durante l’ultimo anno solare a partire dalla fine del concilio sino al primo novembre 1216 - dovrà essere consegnata nelle mani dei Maestri dei Templari e dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, o dei loro incaricati.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, ff. 25r-26r, ep. 104. Sul lato interno di 25r all’altezza della seconda riga del documento, la cifra CIIII; sul lato esterno, all’altezza della prima riga è nuovamente riportato l’indirizzo.

E d i z i o n i : HOROY, II, doc. LXV, coll. 89-93.R e g e s t i : POTTHAST, I, 5362-5365, pp. 472-473, a destinatari differenti; PRESSUTTI,

I, 111, pp. 19-21.Cfr. docc. 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione, parte II,

cap. 2 a.

Panormitano archiepiscopo et suffraganeis eius1

Inter cetera que ad succursum Ierosolimitane province statuta fuerunt in concilio generali2, hoc de comuni assensu omnium prelatorum ibidem presentium fuit salubriter ordinatum: ut omnes omnino clerici tam subditi quam prelati vicesimam ecclesiasticorum proventuum usque ad triennium integre conferant in subsidium Terre Sancte, per manus eorum qui ad hoc apostolica providentia fuerint ordinati; quibusdam dumtaxat religiosis ex-ceptis ab hac prestatione merito eximendis illisque similiter qui assumpto vel assumendo crucis signaculo sunt personaliter profecturi, ad quod om-nes fideliter observandum per excommunicationis sententiam decretum est esse ligatos, ita quod illi qui super hoc fraudem scienter comiserint sen-tentiam excommunicationis incurrant. Ut, igitur, hoc salutare statutum de-bitum consequatur effectum, dilectis filiis magistris domorum Militie Tem-pli et Hospitalis Ierosolimitani // in Panormitana provincia constitutis et . . cantori et . . thesaurario Panormitanis hanc sollicitudinem duximus committendam, dantes eis plenariam potestatem eligendi et ordinandi du-os idoneos clericos sive plures ac etiam duos fratres, unum Templi et alium

4. 1 L’arcivescovo di Palermo è Berardo (1213-1252): EUBEL, I, p. 388.2 COD, Lateranense IV, const. [71], Expeditio pro recuperanda Terra sancta.

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Hospitalis, quos auctoritate nostra per provinciam vestram transmittant, cum suarum testimonio litterarum, ad ipsam vicesimam colligendam.

Quocirca, fraternitati vestre per apostolica scripta precipiendo manda-mus quatinus, vestris et subditorum vestrorum redditibus a tempore in concilio prefinito diligentius computatis, parati sitis usque ad festum om-nium sanctorum de vestris certis redditibus certam summam vicesime nuntiis predictorum, quibus hoc comisimus, declarare, ac ipsis usque ad Kalendas Maii consequentes sine difficultate ac dilatione qualibet, tam de ipsis certis proventibus quam etiam de incertis, vicesimam integraliter exhibere; monentes diligenter auctoritate nostra et efficaciter inducentes abbates, capitula et decanos necnon et in singulis vestris sinodis sacerdotes et alios clericos universos in vestris diocesibus constitutos, ut in diebus su-per hoc ordinandis a vobis in singulis civitatibus sint parati predictam sum-mam vicesime per triennium nuntiis antedictis plenarie solvere, secundum terminos constitutos. Sic, autem, in hoc negotio vos prudenter ac fideliter habeatis quod ex inde non possitis merito reprehendi, sed potius valeatis a Deo premium eternum in celis et laudem a nobis et aliis expectare cete-rique vestro exemplo ad predicta bona fide inviolabiliter exequenda forcius animentur. Abbates autem Premonstratensis et Cisterciensis ordinum per questores huiusmodi non providimus requirendos.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, .XI. Kalendas Decembris, pon-tificatus nostri anno primo.

In eundem modum Archiepiscopo Montis Regalis et suffraganeis eius; […]//[…]Calaritano archiepiscopo et suffraganeis eius, et magistris eiusdem provincie, et de-

cano et archidiacono Calaritanis;Turritano archiepiscopo et suffraganeis eius, et magistris eiusdem provincie, et de-

cano et archidiacono Turritanis;Alborensi archiepiscopo et suffraganeis eius, et magistris eiusdem provincie, et de-

cano et archidiacono Alborensibus3.

3 Per arcivescovi e vescovi "sardi" cfr. Appendice I.

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51216, dicembre 13, Roma S. Pietro

Onorio III, su richiesta del rettore dell’Ospedale di S. Leonardo di Stagno, - come già Innocenzo <III> - conferma la protezione apostolica sull’Ospedale e ne riconferma le proprietà su tutti i suoi beni, compresi quelli in Sardegna.

O r i g i n a l e [A]: ASPi, Diplomatico San Lorenzo alla Rivolta, 1216 dicembre 13. E d i z i o n i : SCHIRRU, Le pergamene, pp. 121-123 della quale si riporta l’edizione

adattata nei criteri.

Honorius episcopus servus <servorum Dei>. Dilectis filiis rectoria et fratribus hospitalis de Stagno. Salutem et apostolicam benedictionem.

Cum caritatis sitis operibus ferventer expositi tanto vobis contra iniquorum malitiam debemus adesse et patrocinium vobis apostolicum be-nignius impartiri quanto apud vos plures pietatis solatium suis necessitati-bus consequiturb.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clemen-tius annuentes, domum et personas vestras cum omnibus que impre-sentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum iustis modis prestante Domino poteritis adipisci, ad exemplar felicis recordationis Innocentii1 pa-pe predecessoris nostri, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem domum ipsam, cum terris, pratis, nemoribus, pascuis et tenimentis suis; domum quam habetis in Pisis, cum omnibus pertinentis suis; terras quas habetis apud Fasianum, que fuerunt Guidonis; terras quas habetis <Ca>sciaule, que fuerunt Jacobi quondam Crossoli; terras quas habetis in Suose et quas habetis in Os<ione>; terras <quas habetis> apud Olivetum, quas reliquit vobis comes Rainerius Maleparuta; et quicquid habetis in Livorna et Salvione; et possessiones quas habetis in Corsica et

5. a In Schirru rectoris b In A consequuitur, cfr. Schirru nota a

5. 1 Innocenzo III (1198-1216), il documento al quale Onorio III fa cenno allo stato attuale della ricerca deve considerarsi perduto.

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et Sardinia2, sicut ea omnia iuste ac sinec controversia possidetis, auctorita-te vobis apostolica, confirmamus et presentis scripti patrocinio communi-mus. Si quid autem mutationed magistri vestri in grave preiudicium ipsius domus aut venerabilis fratris nostri Pisani archiepiscopi, super institutione eiusdem domus vel quacumque re alia temere fuerit immutatum, per pre-sentem paginam decernimus in statum debitum revocandum.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre paginam protectionis, confirmationis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, Idibus Decembris, pontificatus nostri anno primo.

missione da Pisa presso la Sede apostolica1216, dicembre<L'arcipresbitero pisano Bartolomeo, il magister di Calci Vitale e il ca-

nonico pisano Gallo, in qualità di rappresentanti del capitolo, si recanopresso la Sede apostolica per chiedere la conferma dell'elezione di Ilde-brandino ad arcivescovo pisano>.

La missione è testimoniata nel doc. edito in UGHELLI, III, coll. 414-415, datato 1216 dicembre 16, con il quale i tre si definiscono: «procuratores capituli Pisani apud Sedem apostolicam constituti pro confirmatione electionis domini Aleprandini facta ad Ecclesiam Pisanam».

5. c In Schirru sive d In Schirru mutationis

5. 2 S. Giorgio di Oleastreto, in giudicato di Torres, nell’omonima diocesi, nell’agro dell’attuale comune di Usini; chiesa, monastero e ospedale di S. Leonardo di Bosove, in giudicato di Torres, nell’omonima diocesi, nell’attuale comune di Sassari; chiesa e ospedale di S. Leonardo di Bagnaria, in giudicato di Cagliari, nell’omonima diocesi, nell’attuale comune di Cagliari: cfr. SCHIRRU, Le pergamene, pp. 75-103.

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6*<ante 1217, febbraio 9>

<L’abate di Vallombrosa scrive ad Onorio III chiedendogli di interve-nire contro i soprusi di laici ed ecclesiastici ai danni dei conventi e degli ec-clesiastici dell’ordine, in Toscana, Lombardia, Romagna e Sardegna>.

L’esistenza di questo documento si deduce dal n° 9, dove Onorio scrive che l’a-bate e il convento vallombrosano si erano lamentati «de ipso cotidiano defectu iustitie» e «petierant» una lettera apostolica.

7-81217, gennaio 30 e febbraio 1, Laterano

Onorio <III> raccomanda i fratres dell'Ospedale di S. Leonardo di Sta-gno di Pisa che si accingono a chiedere in Sardegna elemosine e sovven-zionamenti per le loro attività.

O r i g i n a l e [A]: ACPi, Pergamena 840; e O r i g i n a l e [A1]: ACPi, Pergamena 839, con data febbraio 1. Poiché i due documenti sono identici relativamente al testo, per non appesantire l'edizione, si è deciso di riportare la trascrizione una sola volta.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Universis Christifidelibus per Sardiniam constitutis. Salutem et apostolicam benedictionem.

Quoniam, ut ait apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi re-cepturi prout gessimus in corpore sive bonum sive malum1, oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus prevenire et eternorum in-tuitu seminare in terris, quod reddente Domino cum multiplicatu fructu recolligere debeamus in celis summam spem fiduciam, quod tenentes, quo-niam qui parce seminat parce et metet et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet vitam eternam2.

Cum, igitur, dilecti filii . . magister et fratres hospitalis Sancti Leonardi de Stagno iuxta portum Pisanum ad hoc totis viribus elaborent, ut undique confluentium egenorum pariter et egrorum necessitatibus se exponant,

7-8. 1 «omnes...malum»: 2Corinzi 5,10.2 «quoniam...eternam»: 2Corinzi 9,6.

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universitatem vestram rogamus, monemus et exhortamur in Domino atque in remissione vobis iniungimus peccatorum, quatinus ut cooperantes sitis operum pietatis accedentibus ad vos eorum nuntiis grata subsidia et pias elemosinas conferatis, ut per hec et alia bona que Domino inspirante fece-ritis et eterne felicitatis gaudia mereamini pervenire.

Datum Laterani, .III. Kalendas Februariia, pontificatus nostri anno pri-mo.

9<1217>, febbraio 9, Laterano

<Onorio III>, su sollecitazione dell’abate di Vallombrosa, ordina agli arcivescovi, ai vescovi, agli abati, priori, arcidiaconi e altri prelati della Toscana, Lombardia, Romagna e Sardegna, di opporsi alle violenze e ai soprusi che i conventi e gli ecclesiastici vallombrosani subiscono in quelle regioni, da parte sia di ecclesiastici sia di laici.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, f. 57r, ep. 222. Sul lato interno, all’altezza della terza riga del testo la cifra CCXXII. Sul margine esterno è ripetuto l’indirizzo.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 318, pp. 56-57; SCANO, I, XLIX, p. 33.Cfr. doc. 6*.

Archiepiscopis et episcopis et abbatibus, prioribus, archidiaconis prepositis et aliis ecclesiarum prelatis per Tusciam, Lombardiam, Romaniolam, Sardiniam constitutis1a

Non absque dolore cordis et plurima turbatione didicimus quod ita in plerisque partibus ecclesiastica censura dissolvitur et canonice sententie severitas enervatur, ut viri religiosi, et hii maxime qui per Sedis apostolice privilegia maiori donati sunt libertate, passim a malefactoribus suis iniurias sustineant et rapinas, dum vix invenitur qui congrua illis protectione sub-

7-8. a In A1 Kalendas Februarii9. a (doc. 9) In R constituti

9. 1 Per i vescovi della Sardegna cfr. Appendice I.

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veniat et pro fovenda pauperum innocentia se murum defensionis op-ponat. Specialiter, autem, dilecti filii abbas2 et conventus Vallymbrosane congregationis tam de frequentibus iniuriis, quam de ipso cotidiano de-fectu iustitie conquerentes universtitatem vestram litteris petierant apo-stolicis excitari, ut ita videlicet eis in tribulationibus suis contra male-factores eorum prompta debeatis magnanimitate consurgere, quod ab an-gustiis quas sustinent et pressuris vestro possint presidio respirare.

Ideoque, universitati vestre per apostolica scripta mandamus atque precipimus, quatinus illos qui possessiones vel res seu domos predictorum fratrum vel hominum suorum irreverenter invaserint, aut ea iniuste deti-nuerint que predictis fratribus ex testamento decedentium relinquuntur, seu in ipsos fratres, contra apostolice Sedis indulta, sententiam excommu-nicationis aut interdicti presumpserint promulgare, vel decimas laborum de terris habitis ante concilium generale3, seu nutrimentorum ipsorum scriptis apostolice Sedis privilegiis extorquere, monitione premissa, si laici fuerint publice candelis accensis excommunicationis sententia percellatis; si vero clerici vel canonici regulares seu monachi fuerint, eos, appellatione remota, ab officio et beneficio suspendatis, neutram relaxaturi sententiam donec predictis fratribus plenarie satisfaciant, et tam laici quam clerici seculares qui pro violenta manuum iniectione anathematis vinculo fuerint innodati, cum diocesani episcopi litteris ad Sedem apostolicam venientes ab eodem vinculo mereantur absolvi. Villas autem in quibus bona predictorum fratrum vel hominum suorum per violentiamb detenta fuerint, quamdiu ibi sunt, interdicti sententie supponatis.Datum Laterani, .V. Idus Februariic.

b In R violentia c .V. Idus Februarii in interlinea

2 Benigno (post 29 novembre 1201 - inizi 1234): cfr. VOLPINI, Benigno, pp. 508-511.3 COD, Lateranense IV, const. 55 Ut de terris acquirendis, non obstantibus privilegiis, decimae dentur.

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101217, febbraio 28, Laterano

<Onorio III> ordina all'arcivescovo di Cagliari e ai suoi suffraganei di raccogliere al più presto il ventesimo dei loro sussidi da destinare alla Cro-ciata, secondo quanto stabilito durante il concilio <lateranense IV>. Il de-naro dovrà essere consegnato nelle mani dei Maestri dei Templari e del-l’Ordine dell’Ospedale di Gerusalemme, o a loro incaricati, e possibilmen-te essere redistribuito ai fedeli che in quelle stesse diocesi intendono parti-re per la Terrasanta.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, ff. 81r-81v, ep. 312a. Indirizzato all'arcivescovo di Palermo e altri, tra i quali quelli di Cagliari, Torres, Arborea e loro suf-fraganei. Sul lato interno di 81r, un’ampia parentesi corre lungo tutto il testo sino all’altezza della ventisettesima riga; all’altezza della quinta riga, la cifra CCCXII; sul lato esterno, all’al-tezza della prima riga viene ritrascritta l'inscriptio per l'arcivescovo di Palermo. C o p i a [B]: BUCa, S.P. 6 bis, 4.7, f. 16rv. Questa edizione si basa su B con segnalazione delle varianti in R.

E d i z i o n i : HOROY, II, doc. CCXLIV, coll. 290-302, indirizzato «ad Sigfridum ar-chiepiscopum Maguntinum».

R e g e s t i : POTTHAST, I, 5477-5479, p. 482, con destinatari diversi; PRESSUTTI, I, 381, pp. 67-69.

Cfr. docc. 4, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione, parte II, cap. 2 a.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus . . archiepiscopo Kalaritano1 et suffraganeis eius. Salutem et apostolicam be-nedictionemb.

Approbante generali concilio extitit ordinatum ut omnes omnino cle-rici, tam subditi quam prelati, vicesimam ecclesiasticorum proventuum usque ad triennium integre conferant in subsidium Terre Sancte, per ma-nus eorum qui ad hoc fuerint apostolica providentia deputati2; quibusdam dumtaxat religiosis exceptis ab hac prestatione merito eximendisc et illis qui assumpto vel assumendo crucis signaculo illuc sunt personaliter pro-fecturi. Sane, super modo dispensandi huiusmodi vicesimam, audivimus

10. a Dovrebbe essere la lettera 311, ma vi è un salto di numerazione b In R Episcopis per Campa-niam constitutis c In R exhimendis

10. 1 Cfr. Appendice I.2 COD, Lateranense IV, const. [71] Expeditio pro recuperanda Terra sancta.

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consilia diversorum quibus inter se plurimum variantibus illud de consilio fratrum nostrorum providimus eligendum secundum quod vidimus ipsam vicesimam distribuendam utilius et, tam ab hiis qui conferent, quam ab illis quibus fuerit distributa, materiam suspitionis et murmuris melius ampu-tandam, ut videlicet vicesima cuiusque diocesis redacta fideliter in pecu-niam sub certo numero comprehendendo in autenticorum virorum et pre-sertim illorum qui eam collegerint testimonialibus litterisd ete nobis etiam explicando ultra mare portetur per quatuor vel quinque seu plures viros prudentes clericos et laicos crucesignatos illius civitatis et diocesis, qui note fideif discretionis et opinionis existant; quorum unus sit episcopus loci, si- quidem crucesignatus extiterit, reliquis ab episcopo diocesano et ipsius vicesime collectoribus eligendis et per manus ipsorum, de conscientia ta-men cardinalis qui fuerit ibi legatus, distribuatur fideliter et discrete cruce-signatis egentibus et utilibus negotio Terre sancte ac presertim de illa dio-cesi ubi vicesima illa collecta fuerit oriundis; iidemque distributores ipsi le-gato et Magistris Hospitalis et Templi reddant diligentissime rationem per quam redactam inscriptis appareat evidenter pecuniam quam, ut premis-sum est, sub testimonialibus litteris secum attulerint, esse crucesignatis fi-deliter et utiliter distributam, et tam testimoniales littere super quantitate pecunie comisse distributoribus ipsis, quam scriptura ratiocinii quod car-dinali et Ma//gistris reddiderint antedictis diligentissime conserventur, ut et eorumdem distributorum fides et diligentia illarum testimonio pateant et suspitiosorum conquiescant mentes et labia conticescant.

Quocirca, fraternitati vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus hec sollempniter per vestras dioceses publicantes, difficultatem seu moram aliquam nullatenus innectatis vel permittatis innecti, quin tam collectio vi-cesime per eos qui ad hoc a bone memorie Innocentio papa predecessore nostro3 fuerunt vel a nobis fuerint deputati sine fraude ac expensarum discrimine, pro ut ad eos pertinet quam alia pro ut superius sunt descripta, efficaciter valeant executioni mandari. Sane, pecuniam collectam et colli-gendam in truncis per distributores predictos distribui volumus et manda-mus inter crucesignatos strenuos et prudentes de populo illo ubi fuerit pe-cunia ipsa collecta quibus ad peragendum votum suum proprie non sup-

d In R segue testimonialibus espunto e In R su rasura f In B fidi

3 Innocenzo III (1198-1216); cfr. nota precedente.

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petunt facultates, que recepta sub testimonio virorum fidelium cruce-signatis ipsis distribuatur tempore arripiendi itineris vel in portu proutg vi-debitur expedire ipsis distributoribus; rationem de illa sicut de alia in scri-ptis fideliter reddituris.

Datum Laterani, .II. Kalendas Martii, pontificatus nostri anno primoh.

11*<ante 1217, marzo 9>

<Il podestà e il popolo di Pisa giurano ad Onorio III di rispettare le sue decisioni in merito all’invasione da loro compiuta in Sardegna e alla costruzione del castrum Kalaritanum>.

L’esistenza del giuramento si ricava dal n° 12, dove Onorio, incaricando Ugolino da Ostia della missione presso la città, afferma che «potestas et populus Pisanus […] nostris iurarint stare mandatis».

121217, marzo 9, Laterano

<Onorio III> scrive a <Ugolino> vescovo di Ostia, legato della Sede apostolica, affinché: ordini al podestà, <Ubaldo Visconti>, e al popolo di Pisa di ritirare l’esercito pisano dalla Sardegna e di demolire il castrum Kala-ritanum - costruito contro la volontà del suo predecessore Innocenzo <III> -, per obbedire al giuramento di sottostare alle sue decisioni in me-rito all'isola; in subordine, ordini loro di assegnarne la custodia a un uomo di fiducia della Sede apostolica; infine verifichi la canonicità dell'elezione del nuovo arcivescovo di Pisa e l'idoneità della persona, decidendo se con-fermare o annullare l'elezione e, nel caso, obbligando il capitolo a scegliere qualcun'altro con il suo consiglio.

10. g In R su rasura h In R In eundem modum episcopis per Tusciam constitutis; […] // […] Archiepiscopo Calaritano et suffraganeis eius; Archiepiscopo Turritano et suffraganeis eius; Archiepiscopo Arborensi et suffraganeis eius

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C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, f. 80r. Lo scriptor ha dimenticato di rifinire il documento, che non è numerato, mentre l’indirizzo e la prima lettera del testo si trovano solo a margine.

E d i z i o n i : Annales, 20, p. 386 (ad annum 1217, n° 87); CDS, I, sec. XIII, doc. XXXVI, p. 331; HOROY, II, doc. CCLIV, col. 517 e doc. XCII, col. 571, con data 1217, dicembre 31.

R e g e s t i : POTTHAST, I, 5487, p. 483, datata <6> marzo, riportata senza data a p. 498; PRESSUTTI, I, 407, pp. 72-73; SCANO, I, LI, p. 36.

Cfr. docc. 11* 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

<Hostiensi episcopo, apostolice Sedis ligato>1a

Cumb potestas2 et populus Pisanis super facto Sardinie nostris iurarint stare mandatis, fraternitati tue presentium auctoritate mandamus quatinus eis vice nostra, sub debito prestiti iuramenti, precipias ut potestatem ipsam et eorum exercitum de Sardinia protinus revocent et ad propria redire compellant et de cetero ipsam Sardiniam, que ad apostolicam Sedem no-scitur pertinere, per se vel per alios non infestent, restituentes apostolice Sedi terras quascumque in ea dicti potestas et exercitus occuparunt et ca-strum, quod contra mandatum bone memorie .I<nnocentii>. pape3, predecessoris nostri, sententia excomunicationis contempta, in Ecclesie Romane preiudicium erexerunt, facient penitus demoliri. Quod, si forte eos ad id inducere non potueris, ipsis precipias ut illud . .4 custodiendum apostolice Sedis nomine quantotius studeant assignare.

Preterea, volumus et mandamus ut electionem de . .5 in Pisana Ecclesia celebratam diligenter examines et inquiras que tam circa ipsam quam

12. a L’indirizzo è sul margine del foglio b In R um

12. 1 Ugolino di Segni, creato cardinale da Innocenzo III nel 1206, futuro papa Gregorio IX: EUBEL, I, p. 3.2 Ubaldo di Eldizio Visconti, CECCARELLI, I Podestà.3 Innocenzo III (1198-1216), allo stato attuale della ricerca il documento cui fa allusione Onorio III (successivo al maggio 1214: cfr. qui doc. 13) deve ritenersi perduto.4 Personaggio sconosciuto.5 Ildebrandino, cfr. UGHELLI, coll. 414-415, datato 1216 dicembre 16, e supra missione da Pisa alla Sede apostolica, nonché DELL'AMICO, Tra politica e pastorale, pp. 1-2.

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personam electi fuerint inquirenda et, si eandem inveneritis canonice de persona idonea celebratam, ipsam auctoritate nostra confirmes; alioquin, eadem non obstante, appellationis obiectu cassata, iniungas capitulo Pisa-no, ut de consilio tuo personam idoneam que tanto congruat oneri et ho-nori canonice sibi eligant in pastorem quam sicut canonice sit celebrata confirmes.

Datum Laterani, .VII. Idus Martii, pontificatus nostri anno primo.

13<1217, prima metà>

Benedetta di Massa, giudicessa di Cagliari, scrive al pontefice descrivendogli gli avvenimenti che hanno caratterizzato la sua vita e quella del giudicato da quando è divenuta sovrana dopo la morte del padre (G<uglielmo di Massa>): come sia stata confermata sul trono dall’arcivescovo di Cagliari <Ricco> alla presenza dei nobili e del popolo del giudicato; come, dopo aver ottenuto la dispensa matrimoniale dal defunto pontefice <Innocenzo III>, abbia deciso di sposare B<arisone>, figlio del defunto giudice d’Arborea P<ietro I>; come - nel contesto della dispensa - ella e suo marito abbiano giurato fedeltà in perpetuo alla Sede apostolica, sempre nelle mani dell’arcivescovo di Cagliari, per conto di <Innocenzo III>; come, poco tempo dopo, un console abbia costretto lei e il marito a giurare fedeltà al Comune di Pisa e a cedere una collina dove ha fatto edificare il castrum Kalaritanum; come successivamente il podestà, <Ubaldo Visconti>, contravvenendo alla promessa di protezione del giudicato fatta dal console, abbia invaso il regno con un esercito, procurando numerosi danni, infliggendo soprusi ai laici e agli ecclesiastici e comportandosi da signore naturale e giudice.

La giudicessa, chiesto perdono a O<norio III> per non aver rispettato il giuramento di fedeltà prestato alla Sede apostolica, chiede il suo aiuto e il suo permesso per stipulare alleanze con gli altri giudici o con i Genovesi, per cacciare i Pisani. Chiede infine l’invio di un legato che faccia giustizia dei soprusi pisani.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, ff. 115r-116r, ep. 479. Sul lato interno di 115r, all’altezza della terza riga: CCCCLXXIX. Il documento è privo di data, ma

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i documenti che lo precedono e lo seguono nel registro sono tutti databili alla seconda metà di giugno del 1217, si ritiene pertanto che la sua redazione sia della prima metà dello stesso anno; in ogni caso il termine post quem è dato dall'inizio della podesteria di Ubaldo Visconti il 29 marzo 1215 e l'ante quem è dato dalla sua fine il 2 gennaio 1218.

E d i z i o n i : Annales, 20, pp. 386-388 (ad annum 1217, nn. 90-96); CDS, I, sec. XIII, doc. XXXV, pp. 329-331, <1217>; PINNA, Santa Igia, pp. 461-465, ma l'edizione del documento è a cura di Corrado Zedda.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, Appendice, n° 6, p. LI, senza data; SCANO, I, L, pp. 33-35, <1217>.

Cfr. docc. 11* 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109, 113-120, 131*-134. Introduzione, parte II, cap. 2 b, c, d.

Piissimo patri et domino suo .H<onorio>. Dei gratia summo ponti-fici, .B<enedicta>. eadem et sua gratia Masse marchisiaa et iudicissa Calari-tana et Arborensis, subiectionem perpetue servitutis.

Cum post decessum preclare memorie illustris viri domini et patris mei .W<ilelmi>., marchionis Masse et iudicis Calaritani1, omnis clerus et uni-versus populus terre Calaritane convenissent in unum, ut me in iudicatum Calaritanum, qui iure hereditario me contingebat, more solito confirma-rent, susceptoque baculo regali, quod est signum confirmationis in re-gnum, de manibus venerabilis patris et domini mei archiepiscopi Calaritani, cum assensu et presentia suffraganeorum suorum2 et omnium nobilium terre Calaritane, iuravi protinus eisdem coram ipsis ante cetera et preter a-lia, quod regnum Calaritanum non alienarem neque minuerem et castellum alicui aliquo titulo non donarem, neque pactum aliquod aut societatem ali-quam cum gente qualibet extranea iniremb aliquatenus aut facerem sine consensu et voluntate omnium eorumdem.

Post non multum vero temporis post istud, habito consilio cum me-lioribus terre mee, suscepi in virum nobilem virum .P<arasonem>. nomi-

13. a …sia su rasura b In R iniere

13. 1 Cfr. Appendice II.2 Cfr. Appendice I.

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ne3c, filium quondam iudicis // .P<etri>. Arboree4, ob multiplicem guer-ram inter prefatos progenitores nostros diu habitam a nobis sedandam. In cuius matrimonii dispensatione super quarto et quinto gradu consangui-nitatisd quo nos attingebamure, a felicis memorie antecessore vestro nobis concessa, in manibus memorati archiepiscopi Calaritani, predicto anteces-sori vestro suisque successoribus in perpetuum pro Ecclesia Romana, iuxta formam ab apostolica Sede michi expressam, iuramentum exhibui una cum viro meo fidelitatis debite. Cuius formam et seriem bulla regni mei bullatam, et per meum vobis nuntium destinatam credo vos habere in ar-mario Ecclesie Romane5.

Cumque post hec, heu pre dolor, altissima fruerer pace in tota terra mea, ecce Pisanorum consul6 cum multis sibi sequacibus nobilibus multis minis et terroribus multisque adulationum persuasionibus in tantum et tali-ter institit mihi, quod sine maximo rubore ac intimo cordis dolore proferre nequeo, ut sine consilio et voluntate bonorum terre mee virorum iuravi si-bi et comuni Pisano in perpetuum una cum viro meo de novo fidelitatem atque investituraf terre mee cum viro meog; ab eodem consule per vexillum Pisanum suscepta tamquam fatua et insipiens, prioris iuramenti oblita, do-navi pariter cum viro meo, ad instantiam consulis memorati, collem quen-dam cum suis pertinentiis memoratis Pisanis, in quo postea ipsi hedificave-runt sibi munitissimum castrum in dampnum et occupationem non solum terre ipsius, sed totius Sardinie. Nunc autem cum sperarem ab eis, secun-dum sua michi prestita iuramenta, protectionem a quolibet mihi vim infe-rente atque defensionem, nec ipsi terram vel honorem aut aliquod ius

c Il nome Barisone compare in altri documenti declinato come fosse della seconda declinazione; si sceglie qui l’accusativo della terza perché nel giuramento di fedeltà prestato alla Sede aposto-lica del 1214 viene citato come Parason: Innocenzo III e la Sardegna, doc. 143, pp. 149-151, p. 151, con data errata d In R consanguinitas e In R attingebamus f In R investura g Così

3 Barisone II d’Arborea: cfr. Appendice II.4 Pietro I d’Arborea (1172-morto entro il 1200: cfr. Innocenzo III e la Sardegna, Appendice 2).5 Cfr. Innocenzo III e la Sardegna, doc. 143, pp. 149-151.6 Non si sa a quale tra i consoli pisani che ressero la città tra il 30 maggio 1214 e il marzo del 1215 (ante 29, perché da questa data è attestato Ubaldo di Eldizio Visconti come podestà) si riferisca Benedetta: Bolso del fu Pietro Albizzone (Casapieri), Gherardo ‘Verchione’ del fu Ebriaco (Ebriaci/da Parlascio), Ugo di Sigerio di Pancaldo Visconti, Ranieri del fu Benedetto di Vernaccio Sismondi: CECCARELLI, I Podestà.

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meum debebant michi seu viro meo auferre quacumque de causa vel mi-nuere, en contra, Pisanorum potestas7 que cum maximo exercitu intravit in Sardiniam, preter multa dampna que mihi et hominibus terre mee tam clericis quam laicis crudeliter intulit et cotidie infert, ius et honorem viri mei et meum omnibus modis aufert et conatur in posterum viribus au-ferre: nam et introitus portus per omnia sibi vendicavit et vendicat et ho-mines terre mee nobiles etiam capiendo atque incarcerando, me ac viro meo invitis, iudicium sibi regis et dominiumh violenter usurpavit tamquam sit dominus terre naturalis et iudex.

Quocirca, cum non sit mihi vel viro meo refugium aliud preter Deum quam vestrum, nec ab alio aliquo speramus iuvari ac manuteneri quam ab i

apostolica pietate, licet advolaverim tamquam inscia suis pennis ac de-viaverim quo non debebam velud amens effecta deceptave peregerim, quod me in posterum penitus tamquam mobilis et mollis puella, tandem tamen ut filia prodiga in me reversa, lacrimabili voce ac genu flexo, modis quibus valeo vestram exoro dominationem et paternitatem, quatinus et si non filiationis respectu, quo meis me privavi omnino meritis pietatis, ta-men divine interventu ac offici debito pastoralis, quo et ovem erroneam ad ovile humeris apportare8 et oppressis iniuste tenemini subvenire, mihi et viro meo servis et fidelibus vestris necnon et toti Sardinie prout melius ex-pedire vestre sanctitatis discretio viderit quamtotius, ut optamus, non dedi-gnemini occurrendo subvenire, et quemadmodum sperabamus secure in brachio potenti antecessoris vestri tantum et eo amplius secundum vobis gratiam de supernis collatam in vestre fortitudinis invincibili robore confi-dentius deinceps valeamus persistere. Supplicamus preterea vir meus ser-vus vester et ego et precum iterata instantia modis quibus valemus pariter imploramus, ut vestre indulgentie auctoritate habita liceat nobis, si ex- pedierit, vel cum iudice Turritano9 aut cum Ianuensibus seu cum alia gente extranea pactionis inire ac societatis fedus ut, vinculo absoluto iniusti sacramenti Pisanis ipsis prestiti, possimus ab eorum manibus liberari et

h In R dominum i Corretto su ad

7 Ubaldo di Eldizio Visconti, podestà dal 29 marzo 1215 al 2 gennaio 1218: CECCARELLI, I Podestà.8 «ovem…apportare»: Luca 15,4-7.9 Cfr. Appendice II.

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colla excutere onerata ab iniquo iugo10 et importabili eorumdem; neve teneamur iuramento iniuste eis prestito si quoque modo potuerimus nos ab eis non defendi. Cum et primum nostrum iuramentum irritum, heu pro pudor, et inane fecerimus propter quod reparandum // non deberet, ut credimus, posterius valere et quia suum nobis iusiurandum fregerunt, propter quod eis fides non esset usque quaque a nobis observanda. Pre-terea, sanctissime pater ac metuende domine, timor et tremor maximus nuper venerunt super me ac cunctos terre mee, pro eo quod ipsi sepefati Pisani, non solum se de novo insultant et valde iactant, verum etiam con-stantissime asseverant castrum illud memoratum vestra gratia voluntaria et gratuita voluntate in suo robore ut fundatum est et perpetua duraturum firmitate; quod si verum est, quod absit, non solum ius et dominium meum cunctorumque Sardinie iudicum ex toto violenter occupabunt, verum etiam ipsa sacrosancta Ecclesia Romana non dico nullas sed valde modicas in tota Sardinia sui iuris vires habebit vel dominari poterit in ea ut olim consuevit. Nam si bone memorie magistro Blasio, Turritano archi-episcopo11, in apostolice Sedis obsequio quondam ad Calarim venienti, pro eo quod credebatur ab ipsis apostolice Sedis legatus, multas iniurias ac mortis minas nequiter intulerint, cum non essent in fortitudine aliqua con-stituti, multo fortius ac vehementius credendum est nullum in posterum Romane sedis nuntium aut etiam legatum alium qui non sit Pisanus posse suas vices inter eos explere, precipue cum sint modo in arce roboris radicati et in specula superbie apud semetipsos firmissime fundati.

Eapropter, domine venerande ac sanctissime pater, caritate illa que Christus est qua et tenemini potenter subvenire oppressis violenter, mittite nuntium vestrum, virum utique honestum pariter et discretum, avaritie execratorem et caritatis iustitieque amatorem, qui perscrutetur subtiliter et inquirat quique etiam diligenter investiget et veritatem sciat, quis profectus aut defectus, quod commodum aut incommodum, quod gravamen aut le-vamenj, que iustitia vel iniustitiak de oppido illo acciderit hactenus vel de-nuo speretur posse accidere toti terre Sardinie, ut ex tunc ad plenum co-

j Corretto su leciamen k In R inustitia

10 «colla…iugo»: richiama Geremia 27,8-12.11 Cfr. Appendice I.

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gnita veritate secundum sapientiam vobis celitus datam valeatis terram istam ut velitis ordinare. Ego enim et homines terre mee, clerici et laici, non solum nuntium manifestum qui sanctitati vestre ostenderet nostra gra-vamina non audemus vobis transmittere, verum etiam litteras ipsas solas nisi furtim et occulte nequimus destinare. Hoc tamen totum taliter vestre sanctitatis dominationi supplicans committo, taliterque vestra discretio id moderetur quod ad aures ipsorum Pisanorum venire non possit, me vobis talia contra eos scripsisse. Alioquin eorum manus effugere non possem cum sim circumvallata eorum hostili manu et sub potestate degam crudeli eorumdem.

141217, novembre 24, Laterano

<Onorio> III scrive all’arcivescovo d’Arborea, ai suoi suffraganei e a tutti gli ecclesiastici della provincia arborense, affinché preghino per la buona riuscita della spedizione in Terrasanta che il re d’Ungheria A<ndrea II> sta conducendo con i duchi <Leopoldo VI> d’Austria e <Ottone III> di Moravia.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, ff. 177r-178r, ep. 739. Sul lato esterno di 177r, all’altezza della prima riga, è ritrascritto l’indirizzo; sul lato interno, all’altezza della terza riga: DCCXXXIX.

E d i z i o n i : Annales, 20, pp. 371-372 (ad annum 1217, nn. 27-28); Bullarium Romanum, III, doc. XVI, pp. 331-333; CDS, I, sec. XIII, doc. XXXVII, pp. 331-332, parziale; HOROY, II, doc. LXIV, coll. 540-543, indirizzata «ad Albericum Remensem archiepiscopum».

R e g e s t i : POTTHAST, I, 5622, p. 494, indirizzata all’arcivescovo di Reims; PRESSUTTI, I, 885, pp. 149-150; SCANO, I, LII, p. 36.

Cfr. docc. 4, 10, 26, 53, 61, 68, 69, 74-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione, parte II, cap. 2 a.

Archiepiscopo Alborensi et universis episcopis ac omnibus ecclesiarum prelatis tam exemptis quam aliis per Alborensem provinciam constitutis1.

Adversus hostes visibiles invisibilibus armis, idest orationibus, dimica-

14. 1 Cfr. Appendice I.

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re, veteribus exemplis instruimur, que nostris quoque temporibus innovata quando exercituum Dominis infidelium multitudinem bello Yspanico2 tra-didit in manus paucorum fidelium, gloriamur. Ecce autem tempus quo uni-versi fideles ad hec debent arma concurrere, ecce tempus quo cinere de-bent aspergere caput suum, ecce tempus quo debent in celum lacrimarum et orationum vocibus exclamare, ut ille qui non in multitudine dimicat, in-novatis signis et mirabilibus immutatis secundum omnipotentiam suam multitudinem in paucitate devincat.

Karissimi etenim filii nostri .A<ndrea>. Ungarie rex illustris et .<Leopoldus>. Austrie ac Maravie duces3, viri utique dignitatis honore conspicui, sed non minus fidei devotione preclaria, cum nonnullis baroni-bus, comitibus et alio comitatu suo Dei munere ventis usi felicibus litora Ierosolimitane provincie feliciter attigerint, qui attendentes quod non est differentia in conspectu Dei celi liberare in multis aut paucis, quia non in exercitus multitudine sed de celo victoria ministratur, terram Babilonie in multitudine quidem parva sed strenua de superno confisi auxilio sunt ingressi. Quis fidelis, hoc audito, lacrimis et orationibus indulgere non de-beat ac ad Dominum oris et cordis vocibus exclamare cum pars corporis nostri, quod est Ecclesia, corporis cuius caput est Christus, corporis cuius sumus singuli menbra forsan hac ipsa hora gloriosa pro fide Christi certamina ineat, suisque diffidens viribus ac de sola divine virtutis misera-tione confidens ad eam facilius impetrandam nostrarum suffragia oratio-num exposcat. Sane, nos cum ad nostram pervenit notitiam, illos terram predictam intrasse, animam nostram effudimus coram Deo, illum pro eis in lacrimarum affluentia deprecantes et quia de meritorum nostrorum qua-litate diffidimus, tam clerum quam populum Urbis convocavimus in basili-ca Salvatoris atque inde ad venerandam gloriose Matris eius Ecclesiam pre-latis capitibus beatorum apostolorum Petri et Pauli pedibus nudis proces-sionaliter ivimus, ut prefatis Iesu Christi athletis eius genitricis obtentu su-pernum impetraremus auxilium, ad quod nostra non sufficere merita scie-

a fidei devotione preclari su rasura

2 Riferimento alla battaglia de Las Navas de Tolosa (Jaén) del 16 luglio 1212 che vide la vittoria dell’esercito guidato da Alfonso VIII di Castiglia contro gli Almohadi.3 Andrea II il Gerosolimitano d’Ungheria (1205-1235); Leopoldo VI il Glorioso d’Austria (1198-1230); Ottone III duca di Moravia e conte di Borgogna (1204-1234).

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bamus. Verum, quia per eos totius populi Christiani negotium geritur, qua-re dignum est ut ad exorandum pro eis christianus quilibet in oratione hu-militer prosternatur, sollempnes propter hoc processiones in singulis civi-tatibus et aliis locis in quibus est frequentia populorum prima sexta feria cuiuslibet mensis providimus faciendas, sperantes quod ille qui dictatam in Ninivitis sententiam eorum humiliatione inspecta misericorditer revocavit4. Quique immob Moyse orante pro populo, refert, convertit Amalechitas in fugam5 et solem Iosue precibus stare fecit6. Qui denique suos ad sedemc

quacumque tribulatione clamantes se auditurum ineffabili pietate promisit devote pulsatus tot fidelium suorum clamoribus nequaquam continebit sue viscera pietatis; sed propter semetipsumd inclinabit ad preces servorum suorum propitius aures suas et effundens iram suam in gentes que non noverunt eum et in regna que non invocant nomen eius ad laudem et gloriam suame // confringet cornua peccatorum7. Ideoque, caritati vestre per apostolica scripta precipiendo mandamus, quatinus hec cum devotione debita fieri faciatis ita ut quilibet vestrum nisi iusto impedimento excusetur intersit, suis indutus insignibus et pedibus nudis quatinus exemplo vestro ad idem provocetur devotio subditorum. Religiosis autem in locis solitariis commorantes hec in claustris suis eo devotius exequantur, quomagis a mundanis tumultibus sunt immunes. Subditos, vero, vestros tam mares quam mulieres sollicite moneatis, ut ad hec facienda non in veste pretiosa seu in alio inani cultu conveniant, sed in eo per quem seipsos ad devotionem mutuo provocant ac humiliationem internam exterioris habitus humilitate demonstrent, memores quod Ninivite, de quibus iam sermo processit, in humiliatione sua se saccis a minore usque ad maximum induerent, adeo ut, ipse rex, abiecta regali purpura, se sacco indueret et asperserit cinere propter quod apud eum qui humilia respicit meruerunt misericordia invenire8. Ad hec crucesignatos omnes ad celerem succursum illorum sedulis exortationibus animetis et faciatis per alios ad hoc idone-

b In R imo c In R sede d Su rasura e parzialmente al di là del bordo del foglio sul lato destro e Segue con evidentemente inizio di confringet

4 «ille…revocavit»: riferimento a Giona 3,18.5 «Moyse…fugam»: riferimento a Esodo 17,13.6 «solem…fecit»: riferimento a Giosuè 10,12.7 «confringet cornua peccatorum»: Salmi 74,11.8 «memores…invenire», riferimento a Giona 3,6-8.

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os animari, ita quod in instanti passagio, Deo duce, transeant universi hiis vestrum qui muniti sunt crucis signaculo cum illis pariter profecturis in nomine Domini Iesu Christi.

Ut autem de statu terre vos certiores reddamus et ad providendum que sunt necessaria cautiores tenorem litterarum quas nuper a Magistro domus Militie Templi recepimus, presentibus de verbo ad verbum duximus infe-rendum, qui talis est: «Reverentissimo in Christo domino et patri Honorio, Dei providentia Sancte Romane Ecclesie summo pontifici suorum subdi-torum, devotissimus frater .W<ilelmus>. de Carnoto9 pauperisf Militie Templi magister humiliter debitam cum osculo pedum reverentiam et obe-dientiam. Paternitati vestre statum Terre Sancte, quam Dominus proprio sanguine suo consecravit, presentibus duximus intimandum; hoc igitur vo-bis constet quod ad discessum presentium innumera peregrinorum mul-titudo tam militum quam servientum, vivifice crucis insignita caractere, ab Alemannici imperii et aliorum regnorum variis partibus confluens apud Accon adventurat. Sephedinus10, vero, magnus Soldanus in terra Babilonis commorans ibidemque existens immobilis de se minime confidebat. Reve-rebatur etenim regis Ungarie et ducum Austrie et Maravie11 adventus qui cum copiosa multitudine militum ac servientum cleri et populi apud Ac-con applicuerant. Timebat etiam dictus Sephedinus navigium Frisonum quod apud Accon in proximo applicaturum ferebatur12. Coradinus13, vero, filius eius in Marchiis nobis adiacentibus iter suum direxerat et accessus et hoc vobis intimamus quod annis pluribus retro actis non recolimus paga-

f In R paupis

9 Guglielmo di Chartes, maestro dei Templari giunse in Terrasanta nel 1218, non ritornò: POWELL, Anatomy, p. 224.10 Al-،Ādil sultano d’Egitto, fratello del Saladino, già malato, sarebbe morto il 31 agosto del 1218 apprendendo della caduta di Damietta: POWELL, Anatomy, p. 145; RUNCIMAN, Storia delle Crociate, II, p. 818.11 Cfr. nota 3 di questo doc.12 Una prima metà della flotta sarebbe arrivata ad Acri il successivo 26 aprile 1218, quindici giorni dopo sarebbe giunta la restante metà che aveva svernato a Lisbona: RUNCIMAN, Storia delle Crociare, II, p. 814.13 Al-Mu،azzam, che alla morte del padre l’anno successivo e la divisione di quello che era stato l’impero di Saladino, avrebbe ottenuto la Siria, mentre ai suoi fratelli Al-Kāmil e Al-Ashraf sarebbero andati rispettivamente Egitto e Iraq: POWELL, Anatomy, p. 145.

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nismum in statu fuisse debiliori, quam nunc extat, quem Pater Omni-potens de die in diem permittat peiorari, sed in partibus nostris frumenti et ordei et omnium humane sustentationis necessariorum caritudo est ma-xima. Seges autem fallens agricolam in hoc anno in minima quantitate fuit recollecta, expectabant etiam indigene quod seges de partibus afferretur transmarinis, sed minimum in hoc anno fuit apportatum. Est et aliud in-comodum: videlicet super equitaturis adeo grave quod equi nullomodo possunt venales inveniri; quocirca, universis crucesignatis ac signandis bo-na fide consulatis, quatinus de predictis se studeant premunire, de quibus in partibus nostris nullum invenient consilium vel iniuram. Ceterum sciatis quod ante adventum regis Ungarie et ducis Austrie provisum fuit a domi-no patriarcha et rege14 et peregrinis et fratribus Hospitalis et nobis quod versus Neapolim Syrie15 iter arriperemus cum Coradino, si nos expectaret, // pugnaturi. Post adventum vero predictorum magnatum in hoc omnes unanimiter assensum exhibuimus, quatinus in manu forti per mare et terram in Babiloniam proficisceremur ad obsidendum Damia-tam16, ut sic cautius et provisius versus sanctam Terram Ierosolimitanam iter prepararemus. Omnes igitur crucesignati seu crucesignandi sollicite moneantur, ut quam maiorem poterunt secum ducant copiam victualium et equorum».

Datum Laterani, .VIII. Kalendas Decembris, pontificatus nostri anno secundo.

151217, dicembre 2, Laterano

<Onorio III> - in presenza degli ambasciatori pisani Gilberto <Vi-sconti>, Albizzo <de Caldera> e Leone <Gaetani> e genovesi Oberto

14. 14 Giovanni di Brienne, re di Gerusalemme, e imperatore latino di Costantinopoli (1148-1237) cfr.: VETERE, Giovanni di Brienne, pp. 735-737.15 Con tutta probabilità l’attuale Nablus nell’attuale Cisgiordania, in realtà i crociati avrebbero poi invece puntato su Beisan (Bet She‘an): POWELL, Anatomy, p. 131.16 L’assedio di Damietta sarebbe iniziato il 24 agosto del successivo 1218, la città sarebbe caduta nelle mani dei crociati il 5 novembre 1219: RUNCIMAN, Storia delle Crociate, II, pp. 824-825.

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Spinola, Fulcone Castelli, Daniele Doria e Ugo Cancelliere - scrive ai po-destà e popoli di Genova e Pisa. Dopo aver ricordato la missione presso le loro città del cardinale Ugolino, vescovo di Ostia, per giungere ad una pace che consentisse l’invio di loro truppe in Terrasanta, sentita la relazione del cardinale, stabilisce i termini della stessa: i Genovesi consegnino in custo-dia alla Sede apostolica il castrum di Bonifacio entro un mese; gli amba-sciatori genovesi e pisani si giurino pace in nome delle loro città; i Pisani stipulino una pace con il giudice di Torres <Comita> e suo figlio <Maria-no>; Pisani e Genovesi eleggano rispettivamente due loro concittadini che determinino tempi e modi precisi per il risarcimento per i danni subìti; i Genovesi potranno continuare ad esercitare lo ius pignoris nel giudicato d’Arborea sino al risarcimento del dovuto.

O r i g i n a l e [A]: ASGe, Archivio segreto, Materie politiche, 2722, doc. 27. C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, ff. 180rv, ep. 752, datato dicembre 1. Sul margine di 180r, all’altezza della prima riga, è ritrascritto l’indirizzo: «Potestatibus et populis Pisanis et Ianuensibus»; sul lato interno, all’altezza della quinta riga: DCCLII. Questa edizione è basata su A, con segnalazione delle varianti in R.

E d i z i o n i : Bullarium Romanum, III, doc. XVII, pp. 333-335; HOROY, II, LXIX, coll. 546-548.

R e g e s t i : POTTHAST, I, 5626, p. 495; PRESSUTTI, I, 896, pp. 151-152; SCANO, I, LIII, p. 37.

Cfr. Introduzione, parte II, cap. 2 a.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis potestatibus et populis Ianuensibus et Pisanis1. Salutem et apostolicam benedictionema.

Miserator et misericors Dominus qui non obliviscitur misereri exurgat nunc imperaturus ventis et flatibusb, ut fiat ex commotione tranquillitas, procella turbationis mitescat in auram et sileant fluctus2 eius quoniam diei malitia et pericula temporis invalescunt, ita ut quos predixit apostolus dies novissimos sentiamus instare3, ac tempus advenit in quo qui amici sunt

15. a In R Potestatibus et populis Pisanis et Ianuensibus b In R flaitibus

15. 1 A Pisa era podestà Ubaldo di Eldizio Visconti (1215-1218): CECCARELLI, I Podestà; a Genova Oberto Boccafollis da Pavia: Annali genovesi, II, pp. 142-145.2 «Miserator…fluctus»: Matteo 8,26.3 «dies novissimos sentiamus instare» richiama: 2Timoteo 3,1 e Ebrei 1,2.

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sponsi sponse ulciscuntur iniurias, ut iugum tollatur captivitatis nostre ac captive filie Syon vincula dirumpantur4.

Unde cum vos ad invicem dudum commoverit fremitus tempestatis utamini iam beneficio pacis, quia homini pacifico sunt reliquie5 et pacifici Dei filii vocabuntur6 et cum inter alios Christi athletas necessarii sitis succursui Terre Sancte potenter accingamini contra crucis blasphemos, cum iam sit revelatioc improperiorum nostrorum in ianuis ut speramus. Sane, nos qui eius in terris vicem gerimus qui pacem suis discipulis nuntiavit7 et eam mundo reliquitd ad reformandam inter vos pacem labora-vimus et institimus bona fide utpote qui animarum salutem et civitatum vestrarum honorem diligimus et optamus ad quod melius peragendum, olim, de latere nostro, venerabilem fratrem nostrum .Hug<olinum>. Ostiensem episcopum ad vos duximus destinandum qui a vobis quod super hoc mandatis nostris omnibus que faceremus per nos seu nuntios vel litteras pareatis, iuramenta recepta et utriusque partis voluntate plenius intellecta vobis iniuncxit, ut nuntios et procuratores idoneos qui mandata nostra reciperent ad nostram presentiam mitteretis8, et ipse postmodum ad apostolicam Sedem rediens nobis et fratribus nostris exposuit plene ac fideliter universa. Nos igitur, per eius fidelem relationem instructi, nuntiis et procuratoribus vestris videlicet nobilibus viris Gisbertoe, Albiço et Leone9 pro vobis Pisanis et Huberto Spinule, Fulcone Castelli, Daniele Dorie et Hugone Cancellario10 pro vobis Ianuensibus, ad nos super hiis ex parte vestra transmissis in nostra presentia constitutis, vobis sub debito

c In A relevatio d In R reliquod e In R Gilberto

4 «iugum…dirumpantur», richiama Isaia 52,2.5 «homini…reliquie»: Salmi 36,37.6 «pacifici…vocabuntur»: Matteo 5,9.7 «pacem…nuntiavit»: Giovanni 14, 27.8 Ugolino da Ostia era giunto a Genova nel maggio precedente; il primo incontro tra amba-sciatori genovesi e pisani era avvenuto sotto la sua direzione il 2 giugno a Porto Venere: Annali genovesi, II, pp. 142-145.9 Su Albizzo(ne) de Caldera (Casapieri), già console di Pisa nel 1205, oltre a CECCARELLI, I Podestà, si veda CRISTIANI, Nobiltà e popolo, pp. 326 e 376-377.10 Folco di Castello filius Fulconis fu console del Comune nel 1207 e 1215; Oberto Spinola filius Simonis fu console del Comune nel 1207 e 1214 e ambasciatore a Venezia nel 1212; Daniele Doria fu console del Comune nel 1209: OLIVIERI, Serie dei consoli. Ugo cancellarius è attestato come cancelliere di Genova tra il 1211 e il 1228 e come tale partecipa alla ratifica di numerosi documenti, per es.: Libri iurium, I/1, docc. 273, 276 e I/2, docc. 357, 368.

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iuramenti, de communi fratrum nostrorum consilio, precipimus que secuntur: vos itaque Ianuenses postquam nuntii vestri ad propria remeabunt, infra mensem custodiam castri Bonifatii nobis et Romane Ecclesie assignetis, tenendi usque ad beneplacitum nostrum per eos quos ad hoc duxerimus deputandos, ita ut per hoc nullum Romane Ecclesie preiudicium generetur; et vos Pisanorum nuntii statim nomine omnium Pisanorum predictis nuntiis Ianuensibus pro Ianuense civitate et omnibus civibus Ianuensibus et pro universis qui sunt de eorum districtu in terra et mari et vos Pisani pro vobis et vestris omnibus postquam nuntii vestri redierint Ianuensibus et suis omnibus, veram plenam et firmam pacem reddatis et in posterum conservetis; et hecf precipimus salvis omnibus aliis mandatis nostris super hiis que ad pacem facere dinoscuntur, ut per nos universis demum discordiis infra tempus prefigendum a nobis, Domino cooperante, sopitis, pax inter vos perpetua valeat conservari. Et vos Pisani pacem eandem omnibus vestris curetis absque more dispendio nuntiare, vosque Ianuensium nuntii nomine omnium Ianuensium dictis Pisanorum nuntiis pro civitate Pisana Pisanis et omnibus suis et vos Ianuenses pro vobis et vestris omnibus sicut in Pisanis est dictum eadem per omnia faciatis. Ad hec precipimus vobis Pisanis ut nobili viro .<Comite>. iudici Turritano et eius filio11, rebusque ipsorum in terra et mari veram firmam et plenam pacem reddatis atque servetis. Omnia vero que a tempore nobis prestiti iuramenti sunt hinc inde ablata vel deinceps auferri contigerit, restituere vos Pisani et Ianuenses dampnum passis et patientibus pro-curetis et ad id plenius exequendum post susceptionem presentium infra mensem vos Pisani duos cives Ianuenses et vos Ianuenses totidem Pisanos, pacis amatores discretos et providos eligatisg, quos post eorum electionem infra triduum quod de manifestis infra quadraginta et de dubiis vero post querelam propositam infra sexaginta dies pronuntient et potestates rec-tores seu consules vestros qui pro tempore fuerint, ut id quod ab illis pronuntiatum fuerit faciant post pronuntiationem infra viginti dies execu-tioni mandari, astringatis vinculo iuramenti. Hec autem vobis ad presens, salvis omnibus aliis mandatis nostris, duximus iniungenda.

f In R hoc g In R correzione su eligatos

11 Cfr. Appendice II.

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Volumus etiam vobis Ianuensibus ius pignoris, quod in iudicatu Arbo-ree vos habere proponitis salvum fore, ita ut nichil consequamini ultra sor-tem et ea percepta, vel si iam percepistis eandem ipsa contenti, dictum pi-gnus absolutum absque difficultate aliqua dimittatis.

Nulli ergo omnino hominum liceat huius nostri precepti paginam infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autemh hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolos se noverit incursurum.

Datum Laterani, IIII Nonas Decembris, pontificatus nostri anno se-cundoi.

161217, dicembre 2, Laterano

Nicolò Pane, notaio, relaziona l’incontro tra gli ambasciatori pisani - Gilberto Visconti, Albizzo de Caldera e Leone Gaetani - e genovesi - Fulcone Castelli, Oberto Spinola, Ugo Cancelliere e Daniele Doria - alla presenza di Onorio III, con il quale si stipula la pace tra Pisa e Genova. Il papa impone il rispetto dei seguenti obblighi: che gli ambasciatori dei due comuni si promettano pace; che i Genovesi assegnino alla Sede apostolica il castrum di Bonifacio e le restituiscano tutto ciò di cui si erano im-possessati in Sardegna, fatto salvo lo ius pignoris che hanno in Arborea sino al raggiungimento del dovuto; che i Pisani assegnino alla Sede apostolica il castrum Kalaritanum e restituiscano tutti i beni occupati in Sardegna. I Pisani devono inoltre stipulare una pace con il giudice di Torres <Comita> e con suo figlio <Mariano>.

O r i g i n a l e [A]: ASGe, Archivio segreto, Materie politiche, 2722, doc. 26.E d i z i o n i : CDS, I, sec. XIII, doc. XXXVIIII, pp. 332-333.R e g e s t i : POTTHAST, I, s.n., p. 495; PRESSUTTI, I, s.n., p. 152.Cfr. Introduzione, parte II, cap. 2 a.

15. h In R et cetera usque incursurum i In R Kalendas Decembris anno secundo

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Cum summus pontifex Honorius papa tertius in communi consistorioa

Lateranensi assistentibus ei Uguolino Ostiensi, Pelagio Albanensi, Petro Sabinensi episcopis, Leone Sancte Crucis, Petro Sancte Pudentiane, Ste-phano Sanctorum apostolorum, Roberto Sancti Stephani in Celio Monte, Gregorio Sancte Anestasie, Thomasio Sancte Savine, presbiteris cardi-nalibus, necnon Guidone Sancti Nicolai, Gregorio Sancti Theodori, Roma-no Sancti Angeli, Stephano Sancti Adriani, Rainerio Sancte Marie in Cosmedim, Aldebrandino Sancti Eustachi, Egidii Sanctorum Cosme et Damiani diaconibus cardinalibus, insuper etiam multis aliis clericiis et laicis, archiepiscopis et episcopis, presentibus eciam ambaxatoribus ci-vitatis Ianue, videlicet Fulchone de Castello, Oberto Spinula, Uguone Can-cellario iudice et Daniele Aurie1; presentibus etiam ambaxatoribus Com-munis Pisarum, videlicet Giliberto Vicecomite, Leone de Caietanis et Al-biço de Calderia. Ipsis presentibus et audientibus, dictus dominus papa dixit et pronuntiavit quod ipsi ambaxatores ad invicem unus alteri pro se et communi utrarumque civitatum facerent pacem et redderent, dicens et precipiens ipse dominus papa ambaxatoribus communis Ianue, ut cu-stodiam castri Bonifacii assignarent vel facerent assignare nuntio domini pape vel cui commiserit et quicquid in Sardinea occupaverunt pro Sancta Romana Ecclesia, eo modo quod pignus quod commune Ianue dicitur ha-bere in Arborea, si quod habet, sit salvum communi Ianue et ipsis Ianuensibus quiete ac pacifice relinquatur donec ipsi Ianuenses fortem ad plenam fuerint consecuti. Et ambaxatoribus communis Pisarum predictis iniunxit et precipit ut quicquid in Sardinea occupaverant, et specialiter castrum Kalaritanum quod Pisani noviter construxerunt, ipsi domino pape pro Sancta Romana Ecclesia vel eius nuntio cui conmiserit restituant et assignent et nichil in Sardinea de cetero occupent vel invadant. His autem ita precedentibus responderunt ambaxatores communis Ianue predicti quod pacem non facerent ullo modo, nisi et ipsi Pisani pacem facerent iu-dici Turritano; unde post multas altercationes et verba, dominus papa dixit: «Volo etiam quod et iudici Turritano et eius filio pacem faciatis et teneatis», et ita pacem fecerunt et pro iudice et filio suo et sic inter se unus alium fuerunt ad invicem osculati.

16. a In A consisterio

16. 1 Cfr. doc. precedente nota 10.

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Actum in ecclesia Lateranensi, in palatio iuxta capellam domini pape que Sanctus Nicolaus appellatur. Testes Lanfredus, notarius domini pape, magister Bernardus Papiensis, magistro Opiçone notario domini pape, vicecancellarius domini pape Iohannes Piper, Ansaldus de Infantibus, et presbiter Iohannes Homo. Anno Dominice nativitatis Millesimo Ducente-simo Decimo septimo, indictione quinta, secunda die Decembris circa ho-ram nonam.

Ego Nicolaus Panis notarius his omnibus interfui et precepto dic-torum ambaxatorum Ianue scripsi.

171217, dicembre 6, Laterano

<Onorio III> ordina al podestà e al popolo di Genova di restituire alla Sede apostolica, o a un suo delegato, tutti i beni ottenuti grazie ad accordi o a società realizzate con il giudice di Torres <Comita> e qualunque pe-gno si propongano di ottenere nel giudicato di Arborea; ordina a Pisani e Genovesi, secondo quanto già fatto tramite il legato pontificio <Ugolino> vescovo di Ostia, di impegnarsi a non occupare più indebitamente alcun-ché in Sardegna e di restituire alla Sede apostolica tutti i territori che sino ad allora avevano invaso e occupato sull’isola; fatto salvo per i Genovesi il diritto di pegno nel giudicato d’Arborea e per i Pisani i diritti che esercita-vano consuetudinariamente. I Pisani, infine, dovranno assegnare la custo-dia del castrum Kalaritanum alla Sede apostolica.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, f. 180r, ep 751. Sul lato esterno di 180r, all’altezza della prima riga, è ritrascritto l’indirizzo; sul lato interno, all’altezza della quarta riga, la cifra: DCCLI.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 904, p. 153; SCANO, I, LIV, pp. 37-38.Cfr. Introduzione, parte II, cap. 2 a.

Potestatibus et populis Ianuensibus et Pisanis1

Presentium vobis auctoritate precipiendo mandamus, quatinus resti-tuatis vos Ianuenses nobis et Ecclesie Romane, vel cui mandaverimus, que-

17. 1 Cfr. doc. 15 nota 1.

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cumque occasione nobilis viri iudicis Turritani2 vel societatis cum ipso contracte, seu pignoris quod in iudicatu Arboree proponitis vos habere; ac vos Pisani, iuxta quod vobis mandavimus per venerabilem fratrem no-strum .<Hugolinum>. Ostiensem episcopum3, tunc apostolice Sedis lega-tum; et vos Ianuenses quicquid hactenus in Sardinia occupastis vel etiam invasistis. Vobis Ianuensibus iure pignoris quod in iudicatu predicto habere vos dicitis, et vobis Pisanis iustitiis et rationabilibus consuetudinibus vestris salvis; nec vos Ianuenses neque vos Pisani aliquod de cetero in Sardinia oc-cupetis, vel etiam invadatis. Preterea vos Pisani nobis et Romane Ecclesie castri Kaleritani custodiam assignetis.

Datum Laterani, .VIII. Idus Decembris, anno secundo.

18*<ante 1217, dicembre 7>

<Ubaldo Visconti, podestà di Pisa, scrive a Onorio III chiedendogli di sciogliere dalla scomunica quei Pisani che vi erano incorsi perché residenti nel castrum Callari o perché si erano recati in Sardegna con l’esercito pisano, essendo ora disposti a rispettare gli ordini del papa>.

L’esistenza di questo documento si ricava dal n° 20 e 22, dove il pontefice scrive che Ubaldo Visconti «humiliter supplicavit» la liberazione dalla scomunica dei suoi complici nell’invasione della Sardegna.

19*<ante 1217, dicembre 21>

<Mariano vescovo di Sulci chiede l'intervento di Onorio III perché il suo metropolita, l’arcivescovo di Cagliari Ricco, lo costringe a recarsi pres-so la sede metropolitana il giovedì santo>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dalla lettura del n° 23.

17. 2 Cfr. Appendice II.3 Cfr. doc. 15 nota 8.

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201217, dicembre 7, Laterano

<Onorio III>, su richiesta del podestà di Pisa Ubaldo <Visconti>, in-carica un archipresbitero della città di sciogliere dalla scomunica quei Pisa-ni che vi erano incorsi perché residenti nel castrum Callari o perché si erano recati in Sardegna con l’esercito, purché rispettino gli ordini del pontefice e risiedano ora a Pisa.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, f. 179v, ep. 739. Sul lato esterno di 179v, all’altezza della penultima riga del doc. precedente, è ritrascritto l’indirizzo; sullo stesso lato, all’altezza della seconda riga, la cifra: DCCXLVIII.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 906, p. 153; SCANO, I, LV, p. 38.Cfr. docc. 18*, 12, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-

109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Archipresbitero Pisano

Dilectus filius Ubaldus1 Pisanus potestas nobis humiliter supplicavit, ut illis quia pro eo quod castrum Callari a Pisanis constructum inhabitant et hiis qui pro eo quod in Sardiniam cum exsercitu accesserunt vinculo sunt excommunicationis astricti munus faceremus absolutionis impendi, cum parati sunt mandatis nostris humiliter obedire. Quia igitur mater Ecclesia humiliter ad se redeuntibus non claudit sue gremium pietatis, discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus, sufficienti ab eis cautione recepta, quod super hiis pro quibus excomunicati sunt nostris debeant pre-cise parere preceptis, eis qui nunc tantum sunt in civitate Pisana benefi-cium absolutionis impendas.

Datum Laterani, .VII. Idus Decembris, anno secundo.

20. a In interlinea

20. 1 Ubaldo di Eldizio Visconti (1215-1218): CECCARELLI, I Podestà.

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211217, dicembre 21, Laterano

<Onorio III> informa il vescovo di Sulci <Mariano> che non è te-nuto a recarsi presso la sede metropolitica il giorno di giovedì santo, come invece pretende il suo arcivescovo <Ricco>, poiché non è provato che questi goda di uno speciale privilegio o esista un'antica consuetudine al proposito.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, f. 184r, ep. 769. Sul lato esterno di 184r, all’altezza della prima riga del doc., è ritrascritto l’indirizzo con l’aggiunta della spe-cifica «cum seta»; sul lato interno, all’altezza della quarta riga del doc., la cifra: DCCLXIX.

E d i z i o n i : Annales, 20, p. 389 (ad annum 1217, n° 101); SCANO, I, LVI, pp. 38-39.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 936, p. 157.Cfr. doc. 19*.

Episcopo Sultiensi1

Non videtur metropolitano licere ut suffraganei sui iura minuat vel immutet, nisi super eo antiqua et approbata consuetudine vel speciali privilegio muniatur. Unde reputari potest indignum, ut in die cene Domi-ni, quo debent in ecclesiis suis episcopi crisma conficere, lavare iuxta ex-emplum Domini pedes pauperum et reconciliare publice penitentes, ad metropolitanam ecclesiam, que per quadraginta miliaria et amplius a te di-stat, crisma ibidem cum metropolitano tuo2 confecturus accedas, quam-quam idem metropolitanus tam in tua quam in aliis metropolitico sibi iure subiectis ecclesiis non ex speciali privilegio vel antiqua et approbata con-suetudine, sed ex usurpatione potius hoc obtinuisse hactenus videatur. Hoc itaque in tua olim consecratione prudenter attendens quod huic gra-vamini occurreres fuisti publice protestatus, volentes igitur venerabilis in Christo frater tuo semper huica gravamini providere, auctoritate tibi pre-sentium indulgemus, ut ad hoc nisi speciale privilegium exigat vel antiqua et approbata consuetudo requirat per usurpationem huiusmodi nullatenus tenearis.

Datum Laterani, .XII. Kalendas Ianuarii, pontificatus nostri anno secundo.

21. a In R hoc

21. 1 Cfr. Appendice I.2 Cfr. Appendice I.

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221218, gennaio 2, Laterano

<Onorio III>, su richiesta del podestà di Pisa Ubaldo <Visconti>, in-carica l’arcivescovo della città <Vitale> di sciogliere dalla scomunica quei Pisani che vi erano incorsi perché residenti nel castrum Calari o perché si erano recati in Sardegna con l’esercito, purché rispettino gli ordini del pon-tefice e risiedano ora a Pisa.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, f. 185v, ep. 775. Sul lato esterno di 185v, all’altezza dell’ultima riga del doc. precedente, è ritrascritto l’indirizzo; sullo stesso lato, all’altezza della seconda riga del doc., la cifra: DDCCLXXV.

E d i z i o n i : SCANO, I, LVII, p. 39.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 958, p. 161.Cfr. docc. 18*, 12, 20, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-

109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Archiepiscopo Pisano1

Dilectus filius Ubaldus Pisanus potestas2 nobis humiliter supplicavit, ut illis qui pro eo quod castrum Calari a Pisanis constructum inhabitant et hiis qui pro eo quod in Sardiniam cum exercitu accesserunt vinculo fuerint excommunicationis astricti munus faceremus absolutionis impendi, cum parati sunt mandatis nostris humiliter obedire. Quia igitur mater Ecclesia humiliter ad se redeuntibus non claudit sue gremium pietatis, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus, sufficienti ab eis cautione recepta, quod super hiis pro quibus excomunicati sunt nostris debeant pre-cibus parere preceptis, eis qui nunc tantum sunt in civitate Pisana benefi-cium absolutionis impendas.

Datum Laterani, .IIII. Nonas Ianuarii, anno secundo.

231218, febbraio 5, Laterano

<Onorio III> informa gli arcivescovi e i vescovi della Sardegna, i

22. 1 Vitale (1218-1252): EUBEL, I, p. 399.2 Ubaldo di Eldizio Visconti (1215-1218): CECCARELLI, I Podestà.

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giudici di Torres e Gallura e i nobili dell’isola, che, dato l’impegno dei Pisa-ni a sottostare alle volontà della Sede apostolica relativamente ai motivi che avevano portato all’interdetto sulla città, ha rinnovato al nuovo arcivescovo di Pisa Vitale le concessioni delle quali la sua Chiesa godeva sulla Sardegna: la legazia nell’isola e la primazia sulle provincie di Torres, Arborea e Ca-gliari. Pertanto ordina loro di ricevere Vitale secondo l’onore che gli è do-vuto nello svolgere questi ruoli.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, f. 215r, ep. 869. Sul lato esterno di 215r, all’altezza della prima riga del doc., è ritrascritto l’indirizzo; sul lato interno, all’al -tezza della terza riga, la cifra: DCCCLXIX.

E d i z i o n i : UGHELLI, III, col. 425; CDS, I, sec. XIII, doc. XXXIX, p. 333, parzia-le.

R e g e s t i : POTTHAST, I, 5692, pp. 500-501; PRESSUTTI, I, 1063, p. 179; SCANO, I, LIX, p. 40.

Cfr. docc. 24 e 25 e Introduzione, parte II, cap. 2 d.

Archiepiscopis et episcopis et nobilibus viris Turritano et Gallurensi iudicibus alii-sque nobilibus per Sardiniam constitutis1.

Cum quidam predecessores nostri Pisanis archiepiscopis contulerint in Turritana, Alborensi et Calaritanaa provinciis primatus et in Sardinia lega-tionis honores, prout in privilegiis eorum apparet, nos venerabili fratri no-stro Vitali, Pisano archiepiscopo2, benigne concessimus quod nostri prede-cessores ipsius archiepiscopi predecessoribus concesserunt, cum Pisani, si-cut vos credimus non latere, super hiis pro quibus interdicto suppositi fue-rant iuraverint nostris mandatis humiliter hobedire.

Ideoque universitatem vestram attente monemus per apostolica scripta mandantes, quatinus eidem archiepiscopo in hiis que in predicta terra sibi sunt ab apostolica Sede concessa, tamquam primati vestro et apostolice Se-dis legato debitum honorem et reverentiam impendatis eiusque salubribus monitis curetis devote ac humiliter obedire.

Datum Laterani, Nonas Februarii, anno secundo.

23. a In R Caluritana

23. 1 Per il prospetto dei vescovi cfr. Appendice I; il giudice di Torres è Comita (1198-1218), quello di Gallura Lamberto Visconti: cfr. Appendice II.2 Vitale di Pisa (1218-1252): EUBEL, I, p. 399 e DELL'AMICO, Tra politica e pastorale.

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241218, febbraio 5, Laterano

<Onorio III> scrive al capitolo, al clero e al popolo di Pisa, informan-doli di aver rinnovato al loro nuovo arcivescovo, Vitale, le concessioni del-le quali la loro Chiesa godeva in Sardegna: la legazia nell’isola e la primazia sulle provincie di Torres, Arborea e Cagliari e delle quali era stata privata tempo prima a causa del comportamento dei cittadini pisani.

O r i g i n a l e [A]: ASPi, Diplomatico, Atti pubblici, 1217 s. p., febbraio 5 corta. C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, f. 215r, ep. 870. Sul lato esterno di 215r, all’altezza dell’ultima riga del doc. precedente, è ritrascritto l’indirizzo; sul lato interno, all’altezza della terza riga, la cifra: DCCCLXX. Poiché A è in alcuni punti un po' deteriora-to, per non appesantire con i segni di integrazione, per questa edizione si è preferito usare R, integrato con A per le parti mancanti: protocollo e datum.

E d i z i o n i : UGHELLI, III, col. 425; CDS, I, sec. XIII, doc. XLI, p. 334, parziale; HOROY, II, doc. CXXV, coll. 621-622; SCANO, I, LVIII, pp. 39-40.

R e g e s t i : POTTHAST, I, 5693, p. 501, regestato senza numero anche a p. 523; PRESSUTTI, I, 1064, pp. 179-180.

Cfr. docc. 23 e 25 e Introduzione, parte II, cap. 2 d.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis capitulo clero et populo Pisanis. Salutem et apostolicam benedictionema.

Quod circa Ecclesiam et civitatem vestram exuberet nostre sinceritatis affectus potestis perpendere per effectum: nam preter alia in quibus vos multipliciter honoravimus, venerabili fratri nostro .Vitali. archiepiscopo ve-stro1, munere consecrationis impenso eodemque palleo decorato, ipsi con-cessimus in Turritana, Arborensi, et Calaritana provinciis primatus et in Sardinia legationis honores, sicut predecessores nostri eiusdem archiepi-scopi predecessoribus concesserunt2, quibus exigentibus culpis vestris, vos cives Pisani vestra Ecclesia iam dudum fuit non immerito mutilata; ideo-que universitatem vestram monemus et exhortamur attente per apostolica scripta mandantes, quatinus, benignitatis nostre ac tantorum beneficiorum non immemores vel ingrati, taliter in devotione Sedis apostolice persistatis per effectum operis ostendentes eandem, ut collata vobis huiusmodi bene-ficia conserventur et gratie gratia mereamini superaddi.

24. a Sin qui A, in R Capitulo, clero et populo Pisanis

24. 1 Vitale di Pisa (1218-1252): EUBEL, I, p. 399.2 Cfr doc. 25 note 3-5.

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Datum Laterani, Nonas Februarii, Pontificatus nostri a<nno> se-cundob.

251218, febbraio 8, Laterano

<Onorio III> - secondo quanto già fatto dai suoi predecessori Adria-no <IV>, Alessandro <III>, Clemente <III>, Celestino <III> e Inno-cenzo III - riconferma all’arcivescovo di Pisa, Ubaldo, i privilegi dei quali la Chiesa pisana godeva grazie alle concessioni compiute da papa Innocen-zo II: la metropolìa sulle sedi di Civita e Galtellì, nel giudicato di Gallura in Sardegna, e sulla sede di Populonia in Toscana; così come la primazìa sulla provincia ecclesiastica di Torres. Conferma inoltre il primato sulle prov-ince ecclesiastiche di Cagliari e Arborea, <concesso da Alessandro III>. Conferma infine la legazia su tutta l’isola, già concessa da Urbano <II> - e riconfermata da Innocenzo II, Eugenio <III>, Anastasio <IV>, Celestino <III> e Innocenzo III -. L’arcivescovo è autorizzato a convocare i vescovi a concilio e a correggerli in questioni di dottrina. Può esercitare liberamen-te il suo diritto primaziale, ma non può convocare a Pisa gli arcivescovi di Cagliari e Arborea senza prima aver ottenuto l’esplicito consenso del pon-tefice.

O r i g i n a l e [A]: ASPi, Diplomatico, Atti pubblici, 1217 s. p., febbraio 8, lunga; C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, ff. 214v-215r, ep. 868. Sul lato ester-no di 214v, all’altezza della penultima riga del doc. precedente, è trascritto l’indirizzo; sullo stesso lato, all’altezza della quinta riga, la cifra: DCCCLXVIII. Poiché A è in alcuni punti un po' deteriorato, per non appesantire con i segni di integrazione, per questa edizione si è preferito usare R, integrato con A per il solo protocollo e con segnalazione delle varianti.

E d i z i o n i : Annales, 20, p. 396 (ad annum 1218, n° 30), parziale; HOROY, II, doc. CXXVII, col. 622.

R e g e s t i : POTTHAST, I, 5695, p. 501; PRESSUTTI, I, 1071, p. 180; SCANO, I, LX, p. 40.

Cfr. docc. 23 e 24 e Introduzione, parte II, cap. 2 d.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri Vitali Pisa-

24. b Il Datum è in A, in R Datum ut supra

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no archiepiscopo1 eiusque successoribus canonice subsituendis. In perpe-tuuma.

Si sua cuique iura illibata servamus, et eos qui in Ecclesia Dei pro iniuncto sibi officio et devotione sincera plus aliis elaborant digna retribu-tionis vicissitudine diligentius ac specialius honoramus, quod nostrum est iuxta commune debitum, sicut debemus, exequimur et apostolice Sedis ho-norem integre custodimus.

Proinde, cum felicis memorie predecessor noster Innocentius papa se-cundus de discordia et guerra queb inter Pisanam et Ianuensem civitates extitit multas hominum clades et christianorum captivitates innumeras provenisse considerans, utriusque partis saluti tam spiritualiter quam tem-poraliter paterna sollicitudine studuerit providere atque pro bono pacis et recompensatione episcopatuum, quos utique a predecessoribus nostris Romanis pontificibus Ecclesie Pisane concessos insula Corsice a predeces-sore tuo bone memorie archiepiscopo Huberto2 acceperit in Gallurensi iu-dicatu duos episcopatus, Galtelinumc videlicet et Civitatensem, et Populo-niensem episcopatum sibi eiusque successoribus et per eos Ecclesie Pisane concesserit et metropolitico iure subiecerit; nos, qui in Sedis apostolice amministratione, licet indigni, disponente Domino, sibi successimus, ean-dem concessionem ad exemplar bone memorie Adriani, Alexandri, Cle-mentis, Celestini et Innocentii tertii3 predecessorum nostrorum Roma-norum pontificum auctoritate apostolica confirmamus et ratam manere censemus. Eorumdem quoque predecessorum nostrorum vestigiis inhe-rentes vobis primatus honorem Turritane provincie confirmamus.

Ad maiorem etiam honoris cumulum Pisane civitatis ut Pisana Ecclesia cum universo eiusdem civitatis populo in fidelitate atque devotione sacro- sancte Romane Ecclesie iugiter perseveret et in ipsa cotidie augmententur,

25. a Sin qui A, in R: Vitali Pisano archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substi-tuendis in perpetuum b In interlinea c In A Galtelinensem

25. 1 Vitale di Pisa (1218-1252): EUBEL, I, p. 399.2 Uberto arcivescovo di Pisa (1133-1137): VIOLANTE, Cronotassi, pp. 39-42; cfr. IP, X, n° 39, p. 382.3 Adriano IV (1154-1159), cfr. IP, X, n° 46, p. 383; Alessandro III (1159-1181), cfr. IP, X, n° 50, p. 384; Clemente III (1187-1191); Celestino III (1191-1198) e Innocenzo III (1198-1216), cfr. Innocenzo III e la Sardegna, n° 1, pp. 3-6.

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pro devotione quoque et honestate tua frater Vitalis Pisane archiepiscope, personam tuam et per te Pisanam Ecclesiam ampliori munere volumus decorari. Tibi ergo tuisque successoribus primatum super Calaritanad et Arborensi provinciis datum concedimus et auctoritate Sedis apostolice confirmamus4, ita quidem ut eos ad concilium vocandi excessus eorum corrigendi et in doctrina apostolica confirmandi, atque cetera omnia que ad ius primatus pertinent in eos exercendi habeatis liberam facultatem. Verumptamen supradictarum duarum provinciarum archiepiscopos ad concilium // non vocabitis Pisas sine conscientia Romani pontificis. Super Turritana vero provincia dignitatem primatus sicut a predecessoribus no-stris Ecclesie Pisane concessum est habeatis.

Legationem quoque Sardinie a predecessore nostro papa Urbano pre-decessoribus tuis concessam et felicis memorie Innocentii secundi, Euge-nii, Anastasii, Celestini et Innocentii tertii5 Romanorum pontificum privi-vilegiis in perpetuum roboratam, tibi tuisque successoribus presentis scri-pti pagina confirmamus, et confirmationem ipsam ratam et inconvulsam perpetuis temporibus decernimus permanere.

Denique, ut Pisana civitas, que favore celestis numinis de inimicis chri-stiani nominis victoriam frequenter obtinuit et eorum urbes plurimas subiugavit amplius honoretur, equo albo cum nacco albo in processionibus utendi et crucem vexillum scilicet dominicum per subiectas vobis provin-cias portandi et per spatium illud Wulteranensis episcopatus quo de Pisano episcopatume ad Populoniensem transitur, tibi tuisque successoribus licen-tiam impartimur. Pallei quoque usum fraternitati tue concedimus ut vide-licet eo secundum consuetudinem Pisane Ecclesie perfruaris et in conse-crationibus trium episcoporum in Corsica Aellensis videlicet Aiacensis et Saguntinef ac predictorum duorum de Sardinia et Populoniensi episcopi quorum metropolitanus existis.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit, secun-

d In A Callaretana e segue cancellatura per lo spazio di 3 lettere f In A Sagutinensis

4 Concesso da Alessandro III (1159-1181) l’11 aprile 1176, cfr. IP, X, n° 50, p. 384.5 Urbano II (1088-1099), cfr IP, X, n° 34, p. 381; Innocenzo II (1130-1143), cfr. IP, X, n° 40, p. 382; Eugenio III (1145-1153) cfr. IP, X, n° 42, p. 383; Anastasio IV (1153-1154), cfr. IP, X, n° 44, p. 383; Celestino III (1191-1198) e Innocenzo III (1198-1216), cfr. Innocenzo III e la Sardegna, n° 1, pp. 3-6.

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do, tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis, honorisve sui dignitate careat, remque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore, atque in ex-tremo examine, divine ultioni subiaceant. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax, Domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fruc-tum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem praemia eterne pacis inveniant. Amen, ameng.

Datum Laterani, per manum Ranerii, Sancte Romane Ecclesie vice-cancellarii, .VI. Idus Februarii, indictione .VI., incarnationis Dominice an-no .M.CC.XVII. pontificatus vero domini Honori pape .III. anno secundo.

26<1218, marzo circa>

<Onorio III> ordina agli abati dei monasteri esenti di varie parti della Cristianità, tra i quali quelli della Sardegna, di inviare al più presto alla Sede apostolica la vigesima per la Terrasanta, secondo quanto ordinato più vol-te.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, f. 228v, ep. 933. Sul margine esterno di 228v, parzialmente rifilato, è ripetuto l’indirizzo; sullo stesso lato, all'altezza della quarta riga, la cifra: .IX.C. XXXIII.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 1547, p. 256; SCANO, I, LXI, p. 41, con data 1218.Cfr. docc. 4, 10, 14, 53, 61, 68, 69, 74-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione, parte II,

cap. 2 a.

Hiis episcopis et abbatibus exemptis scriptum est: abbatibus exemptis per Regnum Francie constitutis

Presentium vobis auctoritate districte precipiendo mandamus, quatinus vicesimam monasteriorum vestrorum et ecclesiarum vobis pleno iure sub-

25. g Si qua, sino ad Amen, in A; in R Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens et cetera usque ultioni subiaceat. Cunctis autem et cetera usque eterne pacis inveniant. Amen

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iectarum fideliter colligentes summam ipsius vestris nobis litteris intimetis transmittendam in subsidium Terre sancte, iuxta quod vobis iterato duxi-mus iniungendum.

In eundem modum Decano et capitulo Sancti Martini Turonensis;episcopis et abbatibus per Lombardiam constitutis; […]per Sardiniam.

27*<ante 1218, marzo 17>

<L’abate di Vallombrosa, Benigno, chiede a Onorio III la riconferma della proprietà della domus di Thamis, nel giudicato d’Arborea>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dalla lettura del n° 30, dove Onorio, confer-mando i beni all’abate scrive: «…vestris postulationibus grato concurrentes assensu…».

28*<ante 1218, marzo 27>

<Informatori affidabili riferiscono a Onorio III dell’elezione del ve-scovo di Suelli ad arcivescovo di Cagliari da parte del capitolo di questa sede, senza che sia stato chiesto il nulla osta della Sede apostolica per il tra-sferimento da una sede all’altra>.

L’esistenza di questa informativa è ricavabile dalla lettura del n° 31, dato che il tenore della lettera dimostra che il pontefice è informato del processo che ha portato all’elezione del vescovo di Suelli ad arcivescovo di Cagliari.

29*<1218, marzo 27 circa, Laterano>

<Onorio III, informati i legati Ugo e Rolando che ha dovuto cassare l’elezione del vescovo di Suelli ad arcivescovo di Cagliari poiché il capitolo non aveva preventivamente chiesto il nulla osta alla Sede apostolica per il

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trasferimento, li incarica di verificare l’idoneità della persona alla elezione arcivescovile e di riferirgli per deliberare sulla sua elezione>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 31, dove il pontefice afferma di aver già incaricato i legati affinché «vota vestra [del capitolo] circa ipsum [il vescovo di Suelli] exqui -rant et persone merita […] examinent diligenter […] ut si idoneus repertus fuerit, et ipsi in Ecclesia et Ecclesie vestre utiliter provideatur in ipso».

301218, marzo 17, Laterano

Onorio III, su richiesta dell’abate di Vallombrosa Benigno, riconferma all’Ordine la proprietà della domus di Thamis, in Sardegna, nel giudicato d’Arborea, che era stata donata dal defunto giudice Pietro e da sua madre P<ellegrina>.

E d i z i o n i : NARDI, p. 104; ZANETTI, p. 230, che la riprende da Nardi e la data er-roneamente al 1217. Si riporta qui l'edizione di Nardi adattata nei criteri.

Cfr. doc. 27*.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filis Benigno1 abba-ti et conventui Vallis umbrosae. Salutem et apostolicam benedictionem.

Sacrosancta Romana Ecclesia devotos et humiles filios, ex assuetae pietatis officio, propensius diligere consuevit et, ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos tamquam pia mater, suae protectionis munimine confovere. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris postulationis grato concurrentes assensu, domum de Thamis2, cum possesionibus et pertinen-tiis suis, quam quondam Petrus iudex Arboren<sis> et P<ellegrina> ma-ter ipsius3, fundatores eiusdem domus pia vobis liberalitate donarunt, sicut eam iuste et pacifice obtinetis, ut in autentico instrumento donationis ip-

30. 1 Benigno (post 29 novembre 1201 – inizi 1234): cfr. VOLPINI, Benigno, pp. 508-511.2 Villaggio distrutto nel giudicato d’Arborea, nella diocesi di Terralba, nell’agro dell’attuale comune di Uras.3 Pietro I d’Arborea (1172-morto entro il 1200: cfr. Innocenzo III e la Sardegna, Appendice 2); Pellegrina, I moglie di Barisone I d’Arborea, (prima attestazione 1164, ultima 1195: CDS, I, sec. XII, docc. LXXX e CXLIII, cfr. anche Genealogie, p. 168).

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sius plenius continetur, vobis et pro vos monasterio vestro, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirma-tionis infringere, vel ausu et temerario contraire. Si quis autem hoc at-temptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani .XVI. Kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno II.

311218, marzo 27, Laterano

<Onorio III> scrive al capitolo di Cagliari informandolo di aver cas-sato l’elezione del vescovo di Suelli ad arcivescovo, nonostante la votazio-ne unanime in suo favore, poiché fatta senza aver chiesto preventivamente il nulla osta della Sede apostolica per il trasferimento. Il pontefice, tuttavia, ha incaricato i legati, Ugo e R<olando>, di verificare l’idoneità della per-sona alla elezione arcivescovile e di riferirgli per poter deliberare sulla sua elezione.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, f. 235v, ep. 967. Sul margine esterno di 235v, parzialmente rifilato, è ripetuto l’indirizzo; sullo stesso lato, all’altezza della prima riga del documento, la cifra: 964.

E d i z i o n i : MATTEI, Sardinia Sacra, pp. 92-93; CDS I/2, Appendice, doc. IV, p. 881; SCANO, I, LXII, p. 41; FRIEDBERG, II, col. 48; BOEHMER-RICHTER, II, tit. V, cap. VI, p. 46.

R e g e s t i : POTTHAST, I, 7714, pp. 663-664, senza data; PRESSUTTI, I, 1184, p. 197.Cfr. docc. 28*, 29* e 47*-50 e Introduzione, parte II, cap. 2 d.

<Capitulo>a Calaritano

Etsi unanimiter vota vestra concurrerint ad venerabilem fratrem no-strum Suellensem episcopum1 in Ecclesie vestre archiepiscopum eligen-dum, cum sue alligatus Ecclesie liberum non habeat sine nostra permissio-

31. a In R Episcopo, ma è chiaramente un errore del copista

31. 1 Cfr. Appendice I.

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ne volatum, electionem de ipso factam tamquam contra canones minus li-cite attemptatam de fratrum nostrorum consilio duximus irritandam, cum eligi nullo iure potuerit sed potius postulari. Volentes tamen quantum cum Deo possumus desideriis vestris benevolo favore concurrere, dilectis filiis Hugoni subdiacono et .R<olando>. capellanis nostris apostolice Sedis le-gatis duximus iniungendum, ut et vota vestra circa ipsum exquirant et per-sone merita vice nostra examinent diligenter eundem ad nos cum litteris suis rei veritatem continentibus destinando, ut si idoneus repertus fuerit, disponente Domino, et ipsi in Ecclesia et Ecclesie vestre utiliter providea-tur in ipso.

Datum Laterani, .VI. Kalendas Aprilis, anno secundo.

321218, giugno 18, Roma San Pietro

Onorio III conferma all’abate di S. Vittore di Marsiglia, <Bonfiglio>, la proprietà di tutti i beni appartenenti all’abbazia, compresi i monasteri in Sardegna: il monastero di S. Saturno di Cagliari con tutte le sue pertinenze; la chiesa di S. Nicola di Guzule nel giudicato di Torres; le chiese di S. Stefa- no di Posada, S. Maria de Larasano, S. Andrea de Lata e S. Maria de Surradyn nel giudicato di Gallura.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 9, ff. 268v-269v, ep. 1196. Sul lato esterno del documento all’altezza dell’ultima riga del doc. precedente, quasi totalmente rifi -lato, è riportato l’indirizzo; sullo stesso lato, alla stessa altezza, appena più interna, la cifra: 1196. L'edizione riguarda solo le parti del documento che interessano la Sardegna.

E d i z i o n i : HOROY, II, doc. CCXCVIII, coll. 803-808.R e g e s t i : POTTHAST, I, 5853, p. 514, con data 28 giugno; PRESSUTTI, I, 1445, p.

239.Cfr. Doc. 38.

Abbati Sancti Victoris Massiliensis1 eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis imperpetuum.

32. 1 Bonfiglio (1215-1234): AMARGIER, Abbatum massiliensium series, pp. 314-321.

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Religiosam vitam et cetera usque infringat. Eapropter dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et monasterium Sancti Victoris Massiliensis quod specialiter Beati Petri iuris existit in quo divino estis obsequio mancipati, sub Beati Petri et nostra protectione su-scipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum et Beati Benedicti re-gulam in eodem monasterio et cetera usque observetur.

Preterea quascumque possessiones et cetera usque illibata permaneant. In quibus hec propriis et cetera usque vocabulis. Locum ipsum et cetera usque per-tinentiis suis. […] // […] In Caralis Sardinie: monasterium Sancti Saturni cum aliis sibi subditis ecclesiis2. In iudicatu Turrensi: ecclesiam Sancti Ny-colai de Gozolino cum pertinentiis suis3. In iudicatu Gallurensi Sancti Ste-phani de Posata; Sancte Marie de Larasano; Sancti Andree de Lata et Sanc-te Marie de Surradyn ecclesias4. […] //

[…] Decimas insuper et possessiones ad ecclesias vestras spectantes que a laicis detinentur, redimendi et legitime liberandi de manibus eorum-dem et ad ecclesias ad quas pertinent revocandi libera sit vobis de nostra auctoritate facultas. Preterea omnes libertates et immunitates a felicis re-cordationis Urbano et Innocentio secundis5 et aliis predecessoribus nostris Romanis pontificibus monasterio et ordini vestro concessas, necnon et li-bertates et exemptiones secularium exationum a regibus, principibus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas, auctoritate apostolica confirma-mus et presentis scripti privilegio communimus.

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monaste-rium et cetera usque profutura, salva sedis apostolice auctoritate, et in pre-dictis monasteriis et ecclesiis non exemptis diocesanorum episcoporum ca-nonica iustitia.

2 S. Saturno di Cagliari, nel giudicato e provincia ecclesiastica omonimi, nell’attuale comune di Cagliari, l’insieme delle proprietà annesse a questo monastero si veda nel doc. 38.3 S. Nicola di Guzule, in giudicato di Torres, in diocesi di Bisarcio, nell’attuale comune di Ozieri.4 Santo Stefano di Posada, diocesi di Galtellì, nell’attuale comune omonimo in provincia di Nuoro, dal quale dipendevano la vicina chiesa di S. Andrea di Posada (de Lata), e, in diocesi di Civita, le chiese di: S. Maria di Larathon, nell’attuale comune di Olbia e S. Maria di Surra-che, nell’attuale comune di Luogosanto.5 Urbano II (1088-1099), cfr. GUÉRARD, Cartulaire, n° 840, 1095, aprile 4, pp. 208-210; In-nocenzo II (1130-1143), cfr. GUÉRARD, Cartulaire, n° 844, 1135, giugno 18, pp. 220-230.

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Si qua igitur in futurum et cetera usque ultioni. Cunctis autem et cetera. Amen.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, per manum Ranerii, Sancte Ro-mane Ecclesie vicecancellarii, .XIIII. Kalendas Iulii, indictione .VI., incar-nationis Dominice anno .M.CC.XVIII., pontificatus vero domini Honorii, pape .III. anno secundo.

33*<ante 1218, agosto 22>

<Benedetta di Massa giudicessa di Cagliari scrive ad Onorio III: lo in-forma che è stata obbligata da Lamberto Visconti e da altri cittadini pisani a giurare di sposare Ubaldo Visconti e che, pur avendo giurato al papa In-nocenzo III di non infeudare o alienare i castelli del suo giudicato, ha do-vuto trasgredire; gli si rivolge per essere aiutata a liberarsi dal giuramento matrimoniale a favore di Ubaldo Visconti e per rimediare alla situazione relativa ai castra giudicali>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dai nn. 39 e 40 dove il pontefice, incaricando i legati Ugo e Orlando di occuparsi della faccenda, afferma che era stata la stessa giudicessa ad insinuargli le informazioni sulla situazione e a chiedergli «ut […] paterna dignaremur solli-citudine providere».

34*<ante 1218 agosto 22>

<Pietro, priore del monastero vittorino di S. Saturnino di Cagliari chie-de al pontefice la riconferma delle proprietà del monastero>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 38, dove Onorio, nel contesto della ricon-ferma dei beni del monastero, afferma di dar seguito alle «iustis postulationibus» del priore.

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351218, agosto 19, Laterano

<Onorio III> ordina ai consoli e al popolo di Pisa di richiamare dalla Sardegna e dal giudicato di Cagliari Ubaldo <Visconti>, entro otto giorni dal ricevimento della lettera. Li informa, inoltre, di aver già ordinato al loro arcivescovo, <Vitale>, di scomunicare gli stessi consoli e di promulgare l’interdetto sulla città, in caso di non esecuzione del mandato.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, ff. 7v-8r, ep. 32. Sul lato inter-no di 7v è riportato l’indirizzo; sullo stesso lato, di inchiostro più chiaro, all’altezza della ter -za riga del documento, la cifra: XXXII. In calce a R vi è l'attestazione dell'invio di un doc. dello stesso tenore all'arcivescovo di Pisa: «In eundem modum scriptum est super hoc ar-chiepiscopo Pisano».

E d i z i o n i : SCANO, I, LXIII, p. 42.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 1589, p. 265.Cfr. docc. 12, 20, 22, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109,

113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Consulibus et populo Pisanis1

Si melius notassetis quod legitur: «frustra iacitur rete ante oculos pen-natorum»2, non attemptaretis nos et Romanam Ecclesiam sic patenter elu-dere Sardiniam ac specialiter terram nobilis mulieris dompnicelle Benedicte per Ubaldum3 et alios cives vestros infestari, non sine nostra et apostolice Sedis iniuria permittendo ne faciendo dicamus et per manifestam dissimu-lationem tacitumque consensum ipsos obliti pacti et iuramenti vestri in huiusmodi presumptione fovendo, cum posse et non velle perturbare per-versos nichil sit aliud quam fovere.

Monemus, igitur, universitatem vestram et per apostolica vobis scripta precipiendo mandamus, quatinus infra octo dies post susceptionem pre-sentium nuntios vestros et litteras in Sardiniam destinantes, prefatum Ubaldum et omnes alios cives vestros ab impugnatione predicte terre, ex-

35. 1 I consoli pisani in carica dal 14 maggio 1218 sino alla fine di aprile del 1220 erano: Bolso del fu Pietro Albizzone (Casapieri), Ugo Grotti (Duodi), Ranieri Barattola Visconti, Malvicino del fu Ildebrando da Cesano (Upezzinghi), Guido (di Ildebrandino) di Ventriglio Matti: CECCARELLI, I Podestà.2 Proverbi 1,17.3 Benedetta di Massa, giudicessa di Cagliari (1214-1232 ca.); Ubaldo di Eldizio Visconti.

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cusatione ac dilatione cessantibus, revocetis, nec amplius propter hoc illuc redire sinatis qui nisi infra viginti dies postquam presentes litteras recepe-ritis terram exiverint memoratam, illos sicut ad vos pertinet puniatis, non causantes vos illos revocare vel punire non posse, cum in terra et districtu vestro habeant possessiones et domos per quarum exterminium illas revo-care potestis aut saltem de sua temeritate punire. Taliter autem adimpleatis nostrum in hac parte preceptum quod vos illud non peniteat obaudisse. Nos enim venerabili fratri nostro .<Vitali>. archiepiscopo4 vestro nostris damus litteris firmiter in preceptis, ut nisi infra prescriptos terminos cura-veritis efficere quod mandamus, ipse ex tunc in principales personas, vide-licet consu//les et consiliarios civitatis vestre, excomunicationis et in civi-tatem ipsam interdicti sententias, appellatione remota, non differat pro-mulgare, ac insuper quantum abutamini patientia nostra de terra ipsa Sar-dinie nisi aliter provideritis, talia cogitabimus que vobis non cedent ad commodum vel honorem, immo, ut loquamur aperte, que vobis erunt cau-sa doloris continui et erit fera et inutilis penitudo.

Datum Laterani, .XIIII. Kalendas Septembris, pontificatus nostri anno tertio.

361218, agosto 19, Laterano

Archiepiscopo Pisano<Onorio III ordina all’arcivescovo di Pisa Vitale di scomunicare i con-

soli e di promulgare l’interdetto sulla città di Pisa in caso di non esecuzione del mandato pontificio di richiamare dalla Sardegna e dal giudicato di Ca-gliari Ubaldo Visconti entro otto giorni dal ricevimento della lettera>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, ff. 7v-8r, ep. 32. Documento realizzato e inviato contemporaneamente al n° 35.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXIII, p. 42.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 1589, p. 265.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109,

113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b e d.

35. 4 Vitale di Pisa (1218-1252): EUBEL, I, p. 399; cfr. DELL'AMICO, Tra politica e pastorale.

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In eundem modum scriptum est super hoc archiepiscopo Pisano1

37*<1218, agosto 19 circa – ante 1218, novembre 10>

<Onorio III ordina a Ubaldo e Lamberto Visconti di abbandonare le terre indebitamente occupate in Sardegna e di liberare Benedetta di Massa dal vincolo matrimoniale che le hanno imposto a favore di Ubaldo>.

L’esistenza di questo doc. e il suo ante quem è ricavabile dal n° 45, dove Onorio, scri-vendo ai Milanesi affinché aiutino Mariano di Torres nella guerra che si appresta a fare contro i due Pisani, scrive che l'azione militare si era resa necessaria data la pervicacia dei due fratelli «licet multis monitionibus institerimus apud eos». Sul contenuto e il post quem si vedano i docc. 35, 36, 39, 40.

381218, agosto 22, Laterano

<Onorio III>, su richiesta di Pietro priore del monastero di San Saturno di Cagliari, concede al monastero stesso la protezione apostolica, lo conferma nei suoi privilegi e nella proprietà di tutti i suoi beni: le chiese di S. Efisio di Nora; S. Pietro iuxta litus maris; S. Lucifero di Pau; S.ta Maria de Vineis; S.ta Maria e S. Andrea de Sebollo; S.ta Maria de Leeni; S. Pietro de Serra; S.ta Maria de Gip; S. Anania de Portu; S.ta Maria de Portu Salis; S. Elia de Monte; S. Vittoria de Nurage; S.ta Maria de Arcu; S. Pietro de Ponte; S. Vittoria di Sinnai; S. Ambrogio di Uta; S. Giorgio di Decimo; S.ta Barbara de Aquafrigida; S.ta Maria de Margamil; S. Pietro de Ruina; S. Salvatore de Balnearia; S.ta Lucia de Civita; S. Efisio de Carco; S. Lussorio de Maara.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, f. 6r, ep. 22. Sul lato esterno di 6r è riportato l’indirizzo; sul lato interno, di inchiostro più chiaro, la cifra: XXII.

36. 1 Vedi nota 4 del doc. Precedente.

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E d i z i o n i : SCANO, I, LXV, pp. 43-44.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 1592, pp. 266.Cfr. doc. 32 e 34*.

Petro1 priori et conventui monasterii Sancti Saturni in Kalaritana diocesi constitutis, tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum

Pie postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, ut et de-votionis sinceritas laudabiliter enitescat et utilitas postulata vires indubitan-ter assumat.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clemen-ter annuimus et prefatum monasterium sancti Saturni, in quo divino man-cipati estis obsequio, sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegi communimus. In primis, siquidem, statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum et beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutus et cetera usque observetur. Preterea, quascumque possessiones quecumque bona idem monasterium impresentiarum iuste ac canonice possidet aut in futurum concessione pontificum et cetera usque illibata permaneant. In quibus hec et cetera usque vocabulis. Locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Ephisi de Nuras2 cum pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Petri iuxta litus maris3; ecclesiam Sancti Luciferi de Pau4; ecclesiam Sancte Marie de Vineis5, ecclesiam Sancte Marie de Sebollo6, ecclesiam sancte Marie de Leeni7; ecclesiam Sancti Petri de Serra; ecclesiam Sancti Andree de Sebollo8; ecclesiam Sancte Marie de Gip9; ecclesiam Sancti Ana-

38. 1 Priore del monastero di S. Saturno di Cagliari (1215-1227): BOSCOLO, L’abbazia di San Vittore, p. 145.2 S. Efisio di Nora, in giudicato di Cagliari nell’omonima diocesi, nell’attuale comune di Pula.3 S. Pietro nell’attuale area urbana di Cagliari.4 S. Lucifero, in giudicato e diocesi di Cagliari, nell’attuale comune di Vallermosa, scom-parsa.5 S. Maria de Vineis nell’attuale area urbana di Cagliari, scomparsa.6 S. Maria in Cepola in giudicato e diocesi di Cagliari, nell’attuale comune di Quartu.7 S. Maria in giudicato e diocesi di Cagliari, nell’attuale comune di Villacidro, scomparsa.8 S. Pietro e S. Andrea, in giudicato e diocesi di Cagliari, entrambe nell’attuale comune di Serramanna, scomparse.9 S. Maria, in giudicato e diocesi di Cagliari, nell’attuale comune di Decimoputzu.

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nie de Portu10; ecclesiam Sancte Marie de Portu Salis11; ecclesiam Sancti Elye de Monte12; ecclesiam Sancte Victorie de Nurage13; ecclesiam Sancte Marie de Arcu14; ecclesiam Sancti Petri de Ponte15 cum omnibus perti-nentiis earumdem; ecclesiam Sancte Victorie de Synai16; ecclesiam Sancti Ambrosii de Uda17; ecclesiam Sancti Georgii de Decimo18 cum omnibus pertinentiis suis; ecclesiam Sancte Barbare de Aquafrigida19; ecclesiam San-cte Marie de Margamil20; ecclesiam Sancti Petri de Ruina21; ecclesiam sancti Salvatoris de Balnearia; ecclesiam Sancte Lucie de Civita22; ecclesiam Sancti Ephysi de Carco23 et ecclesiam Sancti Ruxurii de Maara24 cum omnibus pertinentiis earumdem. Sane novalium vestrorum que propriis manibus aut sumptibus colitis sive de vestrorum animalium nutrimentis nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos et cetera usque retinere. Prohibemus, insuper, ut nulli fratrum vestrorum post factam in monasterio vestro professionem fas sit sine prioris sui licentia nisi arcioris religionis obtentu de eodem loco disce-dere. Discedentem vero et cetera usque retinere. Cum autem generale inter-dictum terre fuerit, liceat vobis, clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce, divina officia celebrare. Auctoritate quoque apostolica prohibemus ne ullus in vos vel monasterium

10 S. Anania, nell’attuale area urbana di Cagliari, scomparsa.11 Detta anche S. Maria de Gruttis, nell’attuale area urbana di Cagliari, scomparsa.12 S. Elia, nell’attuale area urbana di Cagliari, distrutta.13 S. Vittoria, in giudicato di Cagliari, forse nell’attuale comune di Villamassargia quindi diocesi di Sulci, scomparsa.14 S. Maria, in giudicato di Cagliari, diocesi di Dolia, nell’attuale comune di Selegas, distrutta.15 S. Pietro, in giudicato di Cagliari, nell’omonima diocesi, nell’attuale comune di Quartu.16 S. Vittoria, in giudicato e diocesi di Cagliari, nell’attuale comune di Sinnai, rifatta nel XVIII secolo.17 S. Ambrogio, in giudicato e diocesi di Cagliari, nell’attuale comune di Uta, rifatta.18 S. Giorgio, in giudicato e diocesi di Cagliari, nell’attuale comune di Decimoputzu.19 S. Barbara, in giudicato e diocesi di Cagliari, nell’attuale comune di Siliqua, distrutta.20 S. Maria, in giudicato e diocesi di Cagliari, nell’attuale comune di Maracalagonis, distrutta.21 S. Pietro, in giudicato di Cagliari, non localizzata ma nell’attuale provincia di Nuoro.22 S. Salvatore e S. Lucia entrambe nell’attuale area urbana di Cagliari, scomparsa la prima, rifatta nel XVII secolo la seconda.23 S. Efisio, in giudicato di Cagliari, nell’omonima diocesi, nell’attuale comune di Quartuc-ciu.24 S. Lussorio in giudicato e diocesi di Cagliari, nell'attuale comune di Maracalagonis (Ca), distrutta.

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vestrum excommunicationis vel interdicti sententias sine manifesta et ra-tionabili causa promulgare, seu novis et indebitis exactionibus vos aggrava-re presumat. Crisma vero oleum sanctum consecrationes altarium seu basi-licarum, ordinationes monachorum et clericorum qui ad sacros ordines et cetera usque pravitate aliqua exhibere. Prohibemus, insuper, ut infra fines parrochie vestre nullus sine assensu diocesani episcopi et vestro capellam seu oratorium de novo construere audeat, salvis privilegiis pontificum Ro-manorum. Sepulturam quoque ipsius loci et cetera usque nullus obsistat salva tamen iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumun-tur. Obeunte vero te nunc eiusdem loci priore vel tuorum quolibet succes-sorum nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia preponatur nisi quem abbas monasterii sancti Victoris Massiliensis, cui dictum monaste-rium subesse dinoscitur eidem de consensu fratrum suorum vel maioris et sanioris partis ipsorum secundum Deum et beati Benedicti regulam provi-derit proponendum. Paci quoque et tranquillitati vestre et cetera usque audeat exercere. Preterea omnes libertates et immunitates a predecessoribus no-stris Romanis pontificibus ordini vestro concessas necnon libertates et cete-ra usque privilegio communimus.

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monaste-rium et cetera usque pro futura. Salva Sedis apostolice auctoritate et in pre-dictis ecclesiis diocesanorum episcoporum canonica iustitia.

Si qua igitur et cetera. Cunctis autem et cetera usque Amen.Datum Laterani, per manum Ranerii sancte Romane Ecclesie vicecan-

cellarii, .XI. Kalendas Septembris, indictione .VI., incarnationis Dominice anno .M.CC.XVIII., pontificato vero domini Honorii pape .III. anno tertio.

391218, agosto 22, Laterano

<Onorio III> - dopo averli informati che Benedetta giudicessa di Ca-gliari, pur avendo giurato al papa I<nnocenzo III> di non infeudare o alie-nare i castelli del suo giudicato, aveva dovuto per varie ragioni trasgredire a quel giuramento, e che ora si è rivolta a lui per ottenere aiuto - ordina ai le-gati apostolici Ugo e Orlando di impartire la giusta penitenza alla giudices-sa e di dichiarare illegittime tutte le alienazioni da lei compiute in pregiudi-zio della Sede apostolica.

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Documenti

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, f. 8r, ep. 33. Sul margine ester-no di 8 r è riportato l’indirizzo; sullo stesso lato, di inchiostro più chiaro, all’altezza della prima riga del documento, la cifra: XXXIII.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXIV, p. 43.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 1593, p. 266.Cfr. Doc. 33*.

Hugoni subdiacono et Orlando1 capellanis nostris, apostolice Sedis legatis

Dilecta in Christo filia nobilis mulier domnicella Benedicta nobis insi-nuare curavit quod, clare memorie .<Wilelmo>.2 patre ipsius ab hac luce subtracto, ipsa in manibus metropolitani sui ac consanguineorum eius de non infeudando seu quolibet modo alienando castra vel possessiones suas absque ipsorum licentia, prout a felicis memorie .I<nnocentio>. papa pre-decessore nostro dispositum fuerat3, prestitit corporaliter iuramentum; quod diversis coacta necessitatibus non servavit; unde petiit ut, tam saluti sue quam utilitati Romane Ecclesie, in cuius preiudicium se quedam alie-nasse fatetur, paterna dignaremur sollicitudinea providere.

Quocirca, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus, monentes eandem nobilem ut penitentiam de transgressione recipiat iura-menti, alienationes quas ab ea in Ecclesie Romane preiudicium inveneritis illicite attemptatas legitime revocetis, contradictores, si qui fuerint, per cen-suram ecclesiasticam appellatione postposita compescentes.

Datum Laterani, .XI. Kalendas Septembris, pontificatus nostri anno tertio.

39. a In R sollicitudinem

39. 1 Incaricati come legati nonostante l’ufficio della legazia apostolica fosse stato rinno-vato ad sedem all’arcivescovo di Pisa dallo stesso Onorio nel febbraio dello stesso anno (cfr. doc. 25).2 Gugliemo di Massa, giudice di Cagliari (1190-1214 ca.).3 Innocenzo III (1198-1216), cfr. Innocenzo III e la Sardegna, doc. 143, pp. 149-151, con data da correggere al 1214.

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401218, agosto 23, Laterano

<Onorio III>, dopo averli informati che Benedetta di Cagliari è stata obbligata da Lamberto <Visconti> e altri cittadini pisani a giurare a nome suo e dei suoi vassalli, di sposare Ubaldo <Visconti> e a concedere loro alcuni castelli del giudicato che appartengono alla Sede apostolica, ordinaai legati apostolici Ugo e Rolando di dichiarare la giudicessa e i suoi vassalli sciolti dall’illecito giuramento.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, ff. 6v-7r, ep. 26. Sul lato ester-no di 6v è riportato l’indirizzo; sullo stesso lato, all’altezza della terza riga del documento, di inchiostro più chiaro, la cifra: XXVI.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXVI, pp. 45-46.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 1594, p. 266.Cfr. docc. 12, 20, 22, 33*, 35, 36, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-

109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Hugoni et Rolando1 capellanis nostris apostolice Sedis legatis

Dilecta in Christo filia nobilis mulier domicella Benedicta nobis insi-nuare curavit quod, olim a Lamberto fratre Ubaldi et quibusdam aliis civi-bus Pisanis in vinculis posita, coacta est tam suo quam vassallorum suo-rum iuramento firmare quod prefatum Ubaldum in virum reciperet et ca-stra sua, immo Ecclesie Romane ad quam principaliter pertinere noscun-tur, assignaret eidem. Cum igitur huiusmodi iuramentum illicitum fuerit et ideo non servandum, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus tam // predictam nobilem quam vassallos ipsius denuntietis ab eodem iuramento penitus absolutos.

Datum Laterani, .X. Kalendas Septembris, anno tertio.

41*<ante 1218, ottobre 15>

<Il vescovo di Sulci Mariano chiede al pontefice la conferma della proprietà dei beni della sua Chiesa>.

40. 1 Cfr. doc. precedente nota 1.

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L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 42 dove Onorio, nel riconfermare le pro-prietà in questione, scrive di dar seguito alle «iustis postulationibus» del vescovo.

421218, ottobre 5, Laterano

<Onorio III> - sulla base di quanto già fatto dal predecessore Pasqua-le <II> - riconferma al vescovo di Sulci, Mariano, e ai suoi successori, la proprietà dei beni della chiesa sulcitana: le chiese di S. Maria de Tatalia, di S. Maria de Palma, di S. Marta e S. Giminiano de Urratile, di S. Giorgio de Toloy, di S. Giovanni de Libano e di S. Pantaleo, di S. Vincenzo de Sigerro, di S. Saturno e S. Paolo de Tammari, di S. Vittoria di Baratili, di S. Basilio de Coronio, di S. Maria di Flumentepido e di S. Maria di Sepezzo, nonché le domus di Domnicelli, di Vado de Cannes, di Barmela, di Suergio, di Tacasile e il saltum di Tracarri, più un quarto del saltum del Barigadu e il saltum di Gitture; la domestia di Urratile detta anche Carrarius; le domus di Symio, di Scolca de Moloso, di Barega, di Frongia, e la domum della villa di San Lussorio, le domus di Assemini, di Simbilia e di Conesi. Stabilisce infine che la sede del vescovado sia quella antica di S. Antioco.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, ff. 15v-16r, ep. 71. Sul lato esterno di 15v è riportato l’indirizzo; sullo stesso lato, all’altezza della terza riga del documento, la cifra: LXXI.

E d i z i o n i : MOTZO, Il patrimonio, pp. 216-219; SCANO, I, LXVII, pp. 46-47.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 1633, p. 272.Cfr. doc. 41*.

Mariano episcopo Sulciensi, eiusque successoribus canonice substituendis imperpetuum1

In eminenti apostolice Sedis specula, licet immeriti, disponente Domino, constituti, fratres et coepiscopos nostros tam propinquos quam longe positos fraterna debemus caritate diligerea ac ecclesiis sibi a Deo

42. a Segue cancellatura della lunghezza di cinque lettere

42. 1 Cfr. Appendice I.

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commissis pastoralib sollicitudine providere. Quapropter, venerabilis in Christo frater episcope, tuis iustis postulationibus clementer annuimus et Sulciensem Ecclesiam, cui Deo auctore preesse dinosceris, ad exemplar felicis recordationis Pascalis2 pape, predecessoris nostri, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis // scripti privilegio communi-mus, statuentes ut quascumque possessiones quequmque bona eadem Ec-clesia impresentiarum et cetera usque illibata permaneant. In quibus hec et cetera usque vocabulis: ecclesiam Sancte Marie de Tatalia3 cum ipsa villa, servis, ancillis, colonis, terris, vineis, pratis, ortis et planitie posita ante eam que dicitur Palude et aliis pertinentiis suis; ecclesiam Sancte Marie de Palma4 cum mancipiis et aliis pertinentiis suis; Sancte Marthe; Sancti Ge-miniani de Urratile5; Sancti Georgii de Toloy6; Sancti Iohannis de Libano et Sancti Pantaleonis7, ecclesias cum omnibus pertinentiis earumdem; Sancti Vincentii de Sigerri8; Sancti Saturni; Sancti Pauli de Tammari9; Sancte Victorie de Baratili10; Sancti Basilii de Coronio11; Sancte Marie de Flumine Tepido12 et Sancte Marie de Sepezzo13 ecclesias cum servis ancillis et omnibus aliis pertinentiis earumdem; domum de villa Domnicelli; do-mum de Vado de Cannes; domum de Barmela; domum de Suergio et do-mum de Tacasile cum servis et ancillis et omnibus aliis pertinentiis suis; saltum qui dicitur Tracarri cum planitie, montibus, pascuis et aquis suis;

b In R postorali

2 Pasquale II: cfr. IP, X, p. 415, doc. *1, in realtà il doc. è andato perduto e Kehr ne dà noti-zia sulla base di questo di Onorio III.3 S. Maria di Tratalias, cattedrale di Sulci, nell'attuale comune omonimo, questa e tutte le al-tre chiese e località sono in giudicato di Cagliari e diocesi di Sulci.4 S. Maria di Palma, nell'attuale comune di San Giovanni Suergiu.5 S. Marta e S. Gimignano di Turri, nell'attuale comune di Carbonia: TERROSU ASOLE, L'in-sediamento umano, p. 33, n° 33.6 S. Giorgio di Tului, nell'attuale comune di Giba.7 Chiese che non sono riuscito a localizzare.8 S. Vincenzo di Sigerro, nell'attuale comune di Villamassargia.9 Chiese che non sono riuscito a localizzare.10 S. Vittoria di Baratili, nell'attuale comune di Iglesias: TERROSU ASOLE, L'insediamento uma-no, p. 21, n° 25.11 S. Basilio di Corongiu, nell'omonima attuale frazione tra Carbonia e Iglesias.12 S. Maria di Flumentepido, nell'attuale comune di Carbonia.13 S. Maria di Sebatzus, nell'attuale comune di Siliqua.

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quartamc partem totius saltus qui dicitur Varicatum cum suis pertinentiis; saltum de Gutture Pontis cum montibus et planitie, aqua et omnibus pertinentiis suis; domesticam de Urratile que dicitur Carrarius cum perti-nentiis suis; domum de Symio, domum de Scolca de Moloso; domum de Barega; domum de Frongia; domum de villa Sancti Ruxorii; domum de Ar-semine; domum de Simbilia et domum de Conesi cum servis, ancillis, ter-ris, vineis, pascuis et aquis et omnibus aliis ad easdem pertinentibus; di-strictius inhibentes ne predicta et alia que impresentiarum Sulciensis Eccle-sia rationabiliter possidet a iurisdictione tua et successorum tuorum ullis umquam occasionibus subtrahantur.

Statuimus insuper ut episcopatus tui sedes iuxta morem antiquum apud beati Antiochi ecclesiam habeatur totaque diocesis, triconie que dici-tur Sulci, triconie etiam que dicitur de Sikerri, in tua tuorumque successo-rum provisione cura et episcopali dispositione consistat. Ad hec cimiteria et beneficia ecclesiarum tue diocesis nullus hereditario iure et cetera usque compescatur. Preterea quod communi assensu tui capituli et cetera usque permanere. Prohibemus insuper ne excommunicatos vel interdictos tuos et cetera usque ligatum absolvi. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam Ecclesiam et cetera usque profutura, salva Sedis apostolice auctoritate.

Si qua igitur et cetera. Cunctis autem et cetera usque Amen.Datum Laterani, per manum Ranerii, Sancte Romane Ecclesie vice-

cancellarii, .III. Nonas Octobris indictione .VII. incarnationis Dominice anno .M.CC.XVIII., pontificatus vero domini Honorii pape .III. anno tertio.

431218, novembre 8, Laterano

<Onorio III> ordina all’arcivescovo di Pisa <Vitale> di promulgare l’interdetto sulla città e di scomunicare il podestà e i consoli del Comune se non esproprieranno Ubaldo <Visconti> e i suoi alleati di tutti i beni e le terre che possiedono in città per obbligarli ad abbandonare la Sardegna.

42. c In R quartem

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C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, ff. 26rv, ep. 119. Sul lato ester-no di 26r è riportato l’indirizzo; sullo stesso lato, all’altezza della seconda riga del documen-to, la cifra: CXIX. Sul lato interno, all’altezza della seconda riga: videntur. In calce a R vi è l'attestazione dell'invio di un doc. dello stesso tono ai consoli e al popolo di Pisa: « In eun-dem modum scriptum est super hoc consulibus et populo Pisanis».

R e g e s t i : SCANO, I, LXVIII, pp. 47-48; PRESSUTTI, I, 1672, p. 278.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 44-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109,

113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Archiepiscopo Pisano1

Consules2 populusque Pisanus, Dei et apostolice Sedis indignationem et iram pedibus et manibus sibi videntura arcescere, qui tot commonitioni-bus et comminationibus omnino contemptis Ubaldum et alios cives suos ab impugnatione Sardinie revocare contempnunt, quin immo sicut per operum exhibitionem ostendunt eam per illorum manus // manifeste im-pugnant. Quamquam igitur merita eorum non exigant quod ipsos monea-mus ut filios sed potius persequamur ut manifestos Ecclesie inimicos, ne tamen vel excusandi se, vel nos aliquatenus incusandi eis materia relinqua-tur ecce adhuc surdis auribus commonitiones et comminationes apostoli-cas intonamus nostris eis districte litteris precipiendo mandantes, quatinus prefatum Hubaldum3 ac alios cives eorum, iuxta quod eis alias dedimus in mandatis, ab impugnatione predicte terre per exterminium domorum ac possessionum quas in eorum terra et eius districtu obtinent, curent dilatio-ne postposita revocare. Ideoque, presentium tibi auctoritate mandamus et in virtute obedientie districte precipimus, quatinus si dicti consules et po-pulus quod mandamus neglexerint adimplere, tu in consules et consiliarios excommunicationis sententiam appellatione remota promulgare non diffe-ras, et totam terram districto subicere interdicto, ita quod preter peniten-tias morientium et baptismata parvulorum nullum ibi celebretur divinum

43. a Su videntibus cancellato

43. 1 Vitale di Pisa (1218-1252): EUBEL, I, p. 399.2 I consoli pisani in carica dal 14 maggio 1218 sino alla fine di aprile del 1220 erano: Bolso del fu Pietro Albizzone (Casapieri), Ugo Grotti (Duodi), Ranieri Barattola Visconti, Malvi-cino del fu Ildebrando da Cesano (Upezzinghi), Guido (di Ildebrandino) di Ventriglio Mat-ti: CECCARELLI, I Podestà.3 Ubaldo di Eldizio Visconti.

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officiumb aut exhibeatur ecclesiasticum sacramentum; alioquin nostro te conspectui personaliter representes, responsurus de inhobedientia et con-temptu, cum iam alias te super hoc in nostri executione mandati negligen-tem exhibueris4 et remissum ad hoc Ubaldum et Lambertum fratrem eius ac quoslibet ad occupandamc Sardiniam eis subsidium impendentes ex-communicatos sine qualibet dilatione publice nunties, faciens sententiam ipsam singulis diebus dominicis et festivis, candelis accensis et pulsatis campanis, sollempniter publicari.

Datum Laterani, .VI. Idus Novembris, anno tertio.

441218, novembre 8, Laterano

Consulibus et populo Pisanis<Onorio III minaccia i consoli e il popolo del Comune di Pisa di far

promulgare la sentenza di scomunica su di loro e l’interdetto sulla città se non esproprieranno Ubaldo Visconti e i suoi alleati di tutti i beni e le terre che possiedono in città per obbligarli ad abbandonare la Sardegna>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, ff. 26rv, ep. 119. Documento realizzato e inviato contemporaneamente al n. 43.

R e g e s t i : SCANO, I, LXVIII, pp. 47-48; PRESSUTTI, I, 1672, p. 278.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43, 44-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-

109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

In eundem modum scriptum est super hoc consulibus et populo Pisanis1.

43. b Il testo prosegue sul margine sinistro del foglio c occupandam in interlinea

43. 4 Con tutta probabilità fa riferimento al doc. 36.

44. 1 Cfr. nota 2 del doc. Precedente.

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451218, novembre 10, Laterano

<Onorio III> chiede ai Milanesi che aiutino il giudice di Torres <Ma-riano> nella guerra che si accinge a combattere contro Ubaldo e Lamberto <Visconti> che hanno invaso la Sardegna, che come è noto è di proprietà della Sede apostolica.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, f. 26r, ep. 117. Sul lato esterno di 26r è riportato l’indirizzo; sullo stesso lato, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: CXVII. In calce a R vi è l'attestazione dell'invio di un doc. dello stesso tono ai Ge-novesi: «In eundem modum scriptum est universis Christifidelibus per Ianuensem pro-vinciam constitutis».

E d i z i o n i : Bullarium Romanum, III, doc. XXVII, p. 345;CDS, I, sec. XIII, doc. XLII, p. 334; HOROY, III, XXXVII, coll. 15-16.

R e g e s t i : SCANO, I, LXIX, p. 48; POTTHAST, I, 5917, p. 519; PRESSUTTI, I, 1674, pp. 278-279.

Cfr. docc. 12, 20, 22, 35-37*, 40, 43, 44, 46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Universis Christifidelibus per Mediolanensem provinciam constitutis

Cum Ecclesiarum omnium iura ex iniuncto nobis officio defendere te-neamur, graves et intolerabiles Ecclesie Romane iniurias dissimulare, salva conscientia, non valemus. Hinc est quod ad vestram cogimur perferre noti-tiam quod Ubaldus et Lambertus1 frater eius, cives Pisani, cum quibusdam complicibus suis terram Sardinie que iuris et proprietatis apostolice Sedis existit, Dei timore postposito, invadentes partem occupaverunt ipsius et ad aliam occupandam anhelant in gravem Ecclesie Romane iniuriam et con-temptum, nec eos ab iniquitate huiusmodi aliquatenus revocare potuimus, licet multis monitionibus benigne institerimus apud eos. Unde, ipsorum exigente contumacia, in eos et fautores eorum coacti sumus excommunica-tionis sententiam promulgare. Quia vero nec sic ab ipsius terre impugna-tione desistunt, vestrum et aliorum fidelium qui vicini dicte terre consi-stunt ad defendendam Ecclesie iustitiam cogimur implorare.

Monemus igitur universitatem vestram et obsecramus in Domino per apostolica vobis scripta mandantes et iniungentes in vestrorum remedium peccatorum, quatinus Romane Ecclesie matri vestre in hac sua causa pro-

45. 1 Ubaldo e Lamberto di Eldizio Visconti, il II è giudice di Gallura (1206-1224 ca.).

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pria sicut devotionis filii viriliter assistentes, dilecto filio nobili viro Maria-no, iudici Turritano2, qui cum aliis quos ad eius excitamus auxilium magni-fice se accingita ad predictorum excomunicatorum violentiam repellendam, bellatorum succursum in instanti martio terras mittatis, ut defendentes iu-ra beati Petri regni celorum clavigeri eum in districto iudicio invenire pro-pitium merito debeatis. Nos autem de Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibusb qui cum devotione ad prefatam Ecclesie terram defendendam accesserint quartam partem de iniunctis sibi penitentiis relaxamus.

Datum Laterani, .IIII. Idus Novembris, pontificatus nostri anno tertio.

461218, novembre 10, Laterano

Universis Christifidelibus per Ianuensem provinciam constitutis<Onorio III> chiede ai Genovesi che aiutino il giudice di Torres

<Mariano> nella guerra che si accinge a combattere contro Ubaldo e Lamberto <Visconti> che hanno invaso la Sardegna, che come è noto è di proprietà della Sede apostolica.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, f. 26r, ep. 117. Documento realizzato e inviato contemporaneamente al n° 45.

E d i z i o n i : Bullarium Romanum, III, doc. XXVII, p. 345;CDS, I, sec. XIII, doc. XLII, p. 334; HOROY, III, XXXVII, coll. 15-16.

R e g e s t i : SCANO, I, LXIX, p. 48; POTTHAST, I, 5917, p. 519; PRESSUTTI, I, 1674, pp. 278-279.

Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-45, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

In eundem modum scriptum est universis Christifidelibus per Ianuensem provinciam constitutis.

45. a In R ancigit b bus in interlinea

45. 2 Cfr. Appendice II.

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47*<post 1218, marzo 27 – ante 1219, luglio 10>

<Il capitolo arcivescovile cagliaritano, avendo scelto come proprio nuovo arcivescovo il titolare della diocesi di Sulci, Mariano, scrive a Onorio III postulando che il presule venga sciolto dal vincolo con la Chiesa sulci-tana per essere nominato arcivescovo di Cagliari>.

L’esistenza di questo doc. si ricava dal n° 50, dove Onorio scrive che la richiesta di scioglimento dal vincolo gli proveniva da «eiusdem capituli […] litteras». Il post quem si ricava dal doc. 31.

48*<post 1218, marzo 27 – ante 1219, luglio 10>

<Il cappellano del papa e legato pontificio, Rolando, l’arcivescovo di Torres e l’abate di Saccargia scrivono a Onorio III informandolo che i ca-pitolari di Cagliari hanno scelto come loro nuovo presule il vescovo di Sul-ci Mariano, per il quale postulano lo scioglimento dal vincolo con la Chiesa sulcitana>.

L’esistenza di questo doc. si ricava dal n° 50, dove Onorio scrive che la richiesta di scioglimento dal vincolo gli proveniva da «vestras [dei tre destinatari] […] litteras». Il post quem si ricava dal doc. 31.

49*<post 1218, marzo 27 – ante 1219, luglio 10>

<Informatori affidabili scrivono a Onorio III informandolo che i ca-pitolari di Cagliari hanno scelto come loro nuovo presule il vescovo di Sul-ci Mariano, per il quale postulano lo scioglimento dal vincolo con la Chiesa sulcitana>.

L’esistenza di questo doc. si ricava dal n° 50, dove Onorio scrive ai tre destinatari che la richiesta di scioglimento dal vincolo gli proviene anche da «quasdam alias […] litteras». Il post quem si ricava dal doc. 31.

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1a missione dalla Sardegna alla Sede apostolica<post 1218, marzo 27 – ante 1219, luglio 10><Il canonico D. e il chierico G. della sede arcivescovile di Cagliari si re-

cano presso la Sede apostolica per spiegare i motivi che hanno portato il capitolo a scegliere il vescovo di Sulci Mariano come nuovo arcivescovo della sede cagliaritana e a postulare lo scioglimento dal vincolo che lo lega alla sede sulcitana>.

La realizzazione di questa missione è ricavabile dal n° 50 dove Onorio scrive che il ca-nonico e il chierico avevano esposto i motivi del capitolo «in nostra presentia». Il post quem si ricava dal doc. 31.

501219, luglio 10, Rieti

Onorio III scrive all’arcivescovo di Torres, a Rolando suo cappellano e legato apostolico e all’abate di Saccargia, comunicando loro di aver ricevuto le loro lettere, quelle del capitolo cagliaritano e altre con le quali si postula il trasferimento alla sede arcivescovile cagliaritana del vescovo <Mariano> di Sulci. Il pontefice, non essendo riuscito a prendere una decisione in merito, pur avendo ricevuto una delegazione di quel capitolo, incarica della decisione gli stessi destinatari.

C o p i a s e m p l i c e [B]: BUCa, S.P. bis 4.7, f. 30r. Il documento è datato secondo lo stile pisano. In calce alla lettera, di altra mano e altro inchiostro, la formula di concessione del pallio arcivescovile: «Ad honorem Dei omnipotentis et beate Marie virginis et beatorum apostolorum Petri et Pauli et domini pape Honorii et Romane Ecclesie sibi commisse, tradimus tibi palleum de corpore beati Petri sumptum plenitudinem scilicet pontificalis offitii ut utaris eo infra Ecclesiam tuam certis diebus qui exprimuntur in privilegiis ab apostolica Sede tibi concessis».

E d i z i o n i : MARTINI, Storia ecclesiastica, I, pp. 302-303 con data errata al 1220; CDS, I/2, Appendice, doc. V, p. 881, che lo riprende da Martini senza correggere la data.

Cfr. Docc. 31, 47*-49* e 1a missione dalla Sardegna alla Sede apostolica.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri . . Turritano archiepiscopo, et dilectis filiis Rolando subdiacono et cappellano

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nostro, apostolice sedis legato, et . . abbati de Sacrario1. Salutem et apostolicam benedictionem.

Cum dilecti filii Caralitani capitulia bone memorie .<Ricco>. eorum ar-chiepiscopo rebus humanis exempto in venerabilem fratrem nostrum .<Marianum>. Sultiensem episcopum ipsorum Ecclesie suffraganeum po-stulandum a nobis contulissent unanimiter vota sua, sicut per vestras et eiusdem capituli ac quasdam alias litteras nobis innotuit; et dilecti filii .D. Calaritanus canonicus, et magister .G. clericus procuratores2 predicti capi-tuli exponere in nostra presentia curaverunt, nec nobis potuerit de meritis postulationis capituli prefati constare, discretioni vestre per apostolica mandamus, quatenus ad Caralitanam ecclesiam personaliter accedentes, et super postulatione inquirentes eadem que videritis inquirenda, illam si concordem eam inveneritis et canonicam admittatis, eumdem absoluturi episcopum a vinculo quo ecclesie Sultiensi tenetur etdaturi sibi licentiam ad predictam ecclesiam calaritanam transeundi. Alioquin, postulatione pre-dicta repulsa, curetis, auctoritate nostra, eidem Ecclesie sive de eodem epi-scopo, sive de alio ad regimen eius idoneo per electionem vel postula-tionem que concordes sint et canonice providere. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nichilominus exequantur.

Datum Reate, .VI. Idus Iulii, pontificatus nostri anno tertiob, anno ve-ro Domini M.CC.XX.

51*<circa 1218, novembre – ante 1220, aprile 9>

<Onorio III incita Mariano II giudice di Torres ad intraprendere una guerra contro i fratelli Lamberto e Ubaldo Visconti, per difendere la giudi-cessa di Cagliari Benedetta di Massa>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 60, dove Onorio afferma di aver «sepe» dato mandato a Mariano di opporsi «eidem Lamberto ac fratri eius». In realtà l’espressione «sepe» indica l’esistenza di più documenti, che però non si è in grado di quantificare. Il post

50. a In B Caralitanum capitulum b «pontificatus...tertio» manca in Martini

50. 1 Non si conoscono i nomi dell'arcivescovo e dell'abate. Cfr. anche Appendice I.2 Non si conoscono altrimenti i due personaggi citati.

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quem è dato dal contemporaneo invio di lettere di Onorio ai cittadini di Milano e Genova affinché aiutino Mariano nella guerra che si accinge a combattere (docc. 45 e 46) l’ante quem dallo stesso doc. 60.

52*<circa 1220, febbraio 28>

<Onorio III scrive a Bartolomeo, cappellano pontificio e legato ponti-ficio in Sardegna affinché esorti tutti i fedeli a partecipare in ogni modo possibile alla spedizione crociata in Terrasanta, ora che è stata conquistata Damietta>.

L'esistenza di questo doc. si ricava dal n° 53, dove Onorio, scrivendo ai fedeli dell'isola afferma: «iniunximus autem dilecto filio Bartholomeo, capellano nostro apostolice sedis le -gato, ut per se ac per alios viros ydoneos vos ad id sedulo exortetur quos velut Christi pre -cones curetis audire benigne ac efficaciter exaudire».

531220, febbraio 28, Viterbo

Onorio III comunica a tutti i fedeli della Sardegna l'avvenuta presa di Damietta da parte dell'esercito cristiano ed esorta tutti a partecipare alla Crociata promettendo la remissione dei peccati.

C o p i a s e m p l i c e [B]: BUCa, S.P. 6 bis 4.7, cc. 18r-19r.E d i z i o n i : Pierre de Blois, Epistulae, coll. 479-481, con data 1219; indirizzata ai

fedeli della diocesi di Tours.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 52*, 61, 68, 69, 74-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione, parte

II, cap. 2 a.

<H>onorius episcopus servus servorum Dei. Universis Christifideli-bus per Sardiniam constitutis. Salutem et apostolicam benedictionem.

Exultet in Domino suorum turba fidelium et in vocem benedictionis gratiarum et laudis letabunda prorumpens cum apostolo dicat: Benedictus Deus et pater Domini nostri Iesu Christi, pater misericordiarum et Deus totius consolationis qui nos in omni tribulatione nostra misericorditer con-

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solatur1. Nimis quidem natus est sibi soli, nimis intentus est propriis, nimis negligit communem causam populi christiani qui diebus istis in mentis an-gustia et tribulationis non fuit, cum sciret christianum exercitum civitatem Damiate magnam et munitissimam obsedisse in ipso quasi medio pagani-smi ubi a fidelibus aliis tanto terrarum et maris intervallo divisus et ab infi-delibus ex omni fere parte circundatur, ne tam obsidionis dici poterat quam obsessus. Cuius vestrum animum ad dubium non pendebat et pave-bat eventum non tam pro singulorum salute sollicitus quam pro universo exercitu spe ac timore alternante suspensus?, immo qui ipsius cum oblivi-scebatur exercitus quis eius recordabatur periculi pensans sub quanto sta-ret discrimine quamve tenui filo penderet honor totius populi christiani? Profecto in eo erat statu res posita, ut idem exercitum de viribus suis iam omnino diffident et memor magnalium que divina potentia pro fidelibus suis facere consuevit de ipsius sola miseratione speraret unde ipse quando sua spectantes misericordia non delinquit qui prope est omnibus in veritate invocantibus nomen eius qui suos in tribulatione dilatat, ut cum se con-sumptos putavererint velut Lucifer oriantur ecce in eorum manibus tam mirabiliter quam misericorditer antedictam tradidit civitatem non solum thesauris sed etiam victualibus longe plus spe ac opinione repletam; et ut huius rei gloriam evidenter nomini suo daret, nullus christianorum in eius captione interiit aut etiam letale // vulnus excepit; sicut venerabilis fratris nostri .P. Albanensi episcopi apostolice sedis legati2 cuius ministerio Deus potissimum uti voluit in hoc facto necnon patriarche regis fratrum hospi-talis et templi ac domus theutonicorum Ierosolimitani littere nobis misse liquido manifestant. Et ut manifesto divini favoris letarentur et conforta-rentur inditio cum timerent ne ipsis civitatem intrantibus circumstans Sar-racenorum exercitus castra invaderet eorumdem fluvius divino nutu subito adeo inundavit ut inaccessibilia reddidit castra ipsa et manifeste patuerit pro christicolis contra insensatos ipsa elementa pugnabant3 pluribus aliis miraculis ibi factis que longum esset per singula enarrare, psallite igitur Domino nostro, psallite psallite regi nostro, psallite4. Psallite quidem sed

53. 1 2Corinzi 1,3-4.2 Pelagio di S.Albano, legato pontificio per la spedizione militare della V crociata, cfr. POWELL, Anatomy, passim.3 Richiama Sapienza 5,4.4 Richiama Salmi 146,7.

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utique sapienter non elatione tumidi sed humilitate devoti recognoscentes prudenter et humiliter confitentes quod non manus humana sed Dominus fecit hec omnia, ut qui gloriatur in Domino glorietur5 eique laudes et gra-tias factis per singula oportuna loca processionibus celebriter exsolventes porro cum Dominus fecerit nobiscum signum in bonum cum tantum no-bis hostium aperuerit numquid deerimus gratie suam nobis dexteram por-rigentis, qui memor improperiorum suorum que fiunt a Sarracenis insi-pientibus tota die exurgens iudicare cepit nostris temporibus causam suam et inimicos suos terribiliter dissipare. Nunc certe nec tempus est de somp-no torporis exurgere6 nec necesse est athletis nostris existentibus ibi suc-currere festinanter et ydolatris a Dei facie fugentibus toto conatu totis viri-bus toto posse rerum et personarum instare dum recenti adhuc vulnere trepidant dum ex captione civitatis predicte quod caput et robur Egipti fuerat consternati nullum si locum contra christianorum immo contra Christi potentiam tutum putant. Denique numquam subvectione amplius indiguit exercitus christianus cum nequaquam sufficiant et predictam inco-lere civitatem et procedere ad alias expugnandas si non quibus cum illa te-neri a christianis non possit non restat nisi aut eam cum tantam gloriam conquisitam ignominiose deserere aut circumstantes expugnare viriliter in christiano nomini divino preeunte auxilio feliciter subiugare. // Nos qui-dem futuris preterita coaptantes illa videmur tempora intueri quibus Ma-chabei sancta sua profugatis gentibus cum magna populi sui letitia restau-rare7 et de divine pietatis habundantia confidentes speramus quo modernis temporibus hec in populo christiano debeat letitia innovari. Monemus igi-tur universitatem vestram, rogamus et obsecramus per aspersionem san-guinis Iesu Christi, quatinus accensi huius letitie desiderio ad subvectionem exercitus sepedicti renovatis animis et viribus in tante oportunitatis articulo intendatis. Nos autem factas propter hoc a principio indulgentias innovan-tes omnibus qui laborem istum in propriis personis subierint et expensis ac eis nichilominus qui non in personis propriis illuc accesserint sed in expen-sis suis iuxta facultates suas viros ydoneos destinaverint necnon et illi qui licet in alienis expensis in propris tamen personis accesserint plenam suo-rum peccatorum de quibus fuerint corde contriti et ore confessi veniam

5 2Corinzi 10,17.6 Richiama Romani 13,11.7 Richiama I Maccabei, 2.

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indulgemus et in retributione iustorum eterni premii pollicemur augmen-tum, huius quod remissionis volumus et concedimus esse participes iuxta quantitatem subsidiis et devotionis affectum omnes qui ad subvectionem predicti negotii de bonis suis congrue ministrabunt aut inpendent consi-lium vel auxilium oportunum iniunximus autem dilecto filio Bartholomeo, capellano nostro apostolice sedis legato8, ut per se ac per alios viros ydo-neos vos ad id sedulo exortetur quos velut Christi precones curetis audire benigne ac efficaciter exaudire.

Datum Viterbii .III. Kalendas Martii, pontificatus nostri anno quarto.

54*<ante 1220, aprile 9>

<Benedetta di Massa giudicessa di Cagliari scrive a Onorio III per in-formarlo che è stata costretta a sposare Lamberto Visconti contro la pro-pria volontà e nonostante la consanguineità che intercorre fra loro e chiede lo scioglimento dal matrimonio>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 58, dove il pontefice, scrive al vescovo di Luni e al canonico pisano Gallo per incaricarli di provvedere allo scioglimento del matri-monio considerato illecito e affermando che è stata la stessa Benedetta con una «sua […] petitione» ad informarlo.

55*<ante 1220, aprile 9>

<Rappresentanti del Comune di Pisa scrivono ad Onorio III infor-mandolo che Ubaldo Visconti quando era podestà della città aveva con-tratto debiti a nome del Comune stesso, per finanziare la spedizione in Sar-degna, ora i creditori esigono i rimborsi dal Comune che chiede al pontefi-ce di essere esentato dal pagamento>.

53. 8 Prima attestazione di questo legato pontificio, anch'egli nominato in vece dell’arcive-scovo di Pisa, che pur mantenendo la titolarità della carica non la esercitò. Bartolomeo sa -rebbe stato legato in Sardegna sino al settembre dell’anno successivo, cfr. doc. 102.

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L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 59, dove lo stesso pontefice nell’incaricare il vescovo di Firenze di impedire l’indebita riscossione dei crediti a danno del Comune scri -ve che era stato informato «ex parte communitatis Pisane».

56*<ante 1220, aprile 9>

<Informatori attendibili riferiscono ad Onorio III che tra Adelasia, fi-glia di Mariano II giudice di Torres, e Ubaldo, figlio di Lamberto giudice di Gallura, è stato stipulato un patto matrimoniale nonostante la minorità della giovane>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dalla lettura del n° 60.

57*<ante 1220, aprile 9>

<Informatori attendibili riferiscono ad Onorio III che l’arcivescovo di Arborea Bernardo ha aiutato Lamberto e Ubaldo Visconti, scomunicati dalla Sede apostolica, a vendere indebitamente territori del giudicato d’Ar-borea che loro avevano occupato>.

L’esistenza di questa informativa è ricavabile dalla lettura del n° 61 dove Onorio III si mostra perfettamente a conoscenza dei fatti, nonché dal n° 85.

581220, aprile 9, Viterbo

<Onorio III>, informato da Benedetta di Massa che ella è stata co-stretta a sposare Lamberto <Visconti> contro la propria volontà e nono-stante la consanguineità che intercorre fra loro, ordina a <Marsuchino>, vescovo di Luni, e a Gallo, canonico di Pisa, di dichiarare nullo il matrimo-nio.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, ff. 168v-169r, ep. 686. Sul lato esterno di 168v, all’altezza della prima riga del documento la cifra: DCLXXXVI.

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R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2386, p. 396; SCANO, I, LXXII, pp. 49-50.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 54*, 59-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-

109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

.<Marsuchino>. episcopo Lunensi1 et Gallo canonico Pisano

Dilecta in Christo filia nobilis mulier donnicella Benedicta sua nobis petitione monstravit quod Lambertus civis Pisanus2a, ob graves iniurias Ec-clesie Romane illatas vinculo excommunicationis astrictus, eam reclaman-tem penitus et invitam ac diu arce custodie mancipatam desponsare pre-sumpsit, quamquam idem Lambertus eius filiam de sacro fonte susceperit et etiam uxorem3 habuerit que in primo // genere ac secundo gradu affini-tatis dictam nobilem contingebat; unde nobis humiliter supplicavit ut, cum propter impedimenta huiusmodi esse non possit matrimonium inter eos nec ipsa cuiquam velit aut debeat sine licentia nostra matrimonialiter copu-lari, quod idem Lambertus super hoc violenter ac illicite attemptavit, revo-care in irritum dignaremur.

Nos igitur huiusmodi sponsalia prorsus irrita decernentes, per aposto-lica vobis scripta mandamus quatinus ea nulla sub apostolica obedientia publice nuntietis.

Datum Viterbii, .V. Idus Aprilis, pontificatus nostri anno quarto.

59<1220, aprile 9, Viterbo>

<Onorio III>, informato dal Comune di Pisa che Ubaldo <Visconti> quando era podestà della città aveva contratto debiti a nome e ad insaputa del Comune stesso, per finanziare la spedizione in Sardegna, ordina al ve-scovo di Firenze <Giovanni> di impedire la riscossione di tali debiti a

58. a In R Pasanus

58. 1 Marsuchino, vescovo di Luni (1212-1221): EUBEL, I, p. 317.2 Lamberto di Eldizio Visconti, giudice di Gallura (1206-1224 ca.), cfr. Appendice II.3 Elena di Gallura, che sposò nel 1206: cfr. Appendice II.

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danno del Comune, a meno di uno speciale mandato pontificio.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, f. 169r, ep. 687. Sul lato inter-no di 169r, di inchiostro diverso, all’altezza della prima riga del documento la cifra: DCLXXXVII. Per la datazione cfr. doc. 58.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2387, p. 396; SCANO, I, LXXIII, p. 50.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 55*, 58, 60, 61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102,

107-109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

.<Iohanni>. episcopo Florentino1

Ex parte communitatis Pisane fuit propositum coram nobis quod Hu-baldus, civis Pisanus2 olim in civitatis eorum regimine constitutus, debita gravia nomine comunitatis eiusdem, ea ignorante, contraxit, occasione dumtaxat expeditionis quam presumpsit facere in Sardiniam contra inhibi-tionem et excommunicationem apostolice Sedis, in cuius gravem iniuriam et contemptum id noscitur attemptasse, quare nobis humiliter supplicavit communitas supradicta ut, cum ab ea debita huiusmodi requirantur, super hoc ei paterna providere sollicitudine dignaremur.

Cum ergo dignum sit ut in ipsum Ubaldum recumbat onus huiusmodi debitorum, presentium tibi auctoritate mandamus quatinus comunitatem eandem super hoc gravari aliquatenus non permittas, presertim quamdiu aliquid inveniretur in bonis ipsius Ubaldi unde possit creditoribus satisfac-tio exhiberi. Cumque diverse littere super hoc contra communitatem ip-sam dicantur a Sede apostolica emanasse, inhibeas illos ad quos littere sunt obtente, vel de cetero contigerit obtineri, ne illarum auctoritate procedant absque nostro speciali mandato faciente plenam de tenore presentium mentionem.

Datum ut supra.

59. 1 Giovanni, vescovo di Firenze (1205-1231): EUBEL, I, p. 250.2 Ubaldo di Eldizio Visconti, podestà di Pisa tra il 1215 e il 1218: CECCARELLI, I Podestà.

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60<1220, aprile 9, Viterbo>

<Onorio III>, informato che tra <Adelasia> figlia del giudice di Tor-res <Mariano II> e <Ubaldo> figlio di Lamberto <Visconti> è stato sti-pulato un patto matrimoniale nonostante la minorità della giovane, ordina a Bartolomeo, cappellano apostolico e legato pontificio, di proibire a <Ma-riano> l’esecuzione del matrimonio o di ordinargli di richiamare a sé la fi -glia, sotto pena di scomunica, e anzi lo convinca a muoversi in aiuto di Be-nedetta di Massa, contro lo stesso Lamberto e il fratello.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, f. 169r, ep. 688. Sul lato inter-no di 169r, di inchiostro diverso, all’altezza della prima riga del documento la cifra: DCLXXXVIII. Per la datazione cfr. doc. 58.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2388, p. 396; SCANO, I, LXXI, p. 49.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 51*, 56*, 58, 59, 61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100,

102, 107-109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Bartholomeo capellano nostro, apostolice Sedis legato1

Cum inter filiam nobilis viri .<Mariani>. iudicis Turritani et .<Ubal-dum>. filium Lamberti civis Pisani2 infra etatem legitimam sponsalia facta dicantur in apostolice Sedis iniuriam et totius Sardinie detrimentum, pre-sentium tibi auctoritate mandamus quatinus sub debito fidelitatis et pena excommunicationis inhibeasa iudici memorato ne prefatam filiam suam tra-dere filio dicti Lamberti presumat, quia id non possemus aliquatenus susti-nere. Quin immo si forte iam tradidit, ipsum ad eam revocandam ecclesia-stica districtione compellens eundem moneas diligentius et inducas ut, si-cut ei iam sepe mandavimus, eidem Lamberto ac fratri eius et complicibus suis se opponens viriliter et constanter dilecte in Christo filie nobili mulieri donnicelle Benedicte efficaciter impendat auxilium contra eos, memor

60. a In R inhibeat

60. 1 Cfr. doc. 53, nota 10.2 Adelasia, futura giudicessa di Torres tra il 1235 e il 1259; Mariano giudice di Torres (1218-1232); Ubaldo di Lamberto Visconti futuro giudice di Gallura e Torres (1224 ca-1238); Lamberto di Eldizio Visconti, giudice di Gallura (1206-1224 ca); cfr. anche Appendice II.

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quod sua res agitur paries cum proximus ardet3.Datum ut supra.

611220, aprile 10, Viterbo

<Onorio III> rimprovera l’arcivescovo di Arborea per aver aiutato i Pisani Lamberto e Ubaldo <Visconti>, scomunicati dalla Sede apostolica, a vendere territori del giudicato di Arborea che avevano occupato indebita-mente e che il defunto giudice di Torres e Arborea, <Comita>, aveva de-stinato a sussidio per la Terrasanta. Il pontefice ordina al presule di conse-gnare agli abati di S. Paolo a Ripa d’Arno e di S. Michele degli Scalzi a Pisa i cinquantacinque mila bisanti della vendita che lui conservava per conto dei due scomunicati e altri tre mila bisanti che gli aveva affidato il defunto Barisone <II> d’Arborea, nonché di recarsi immediatamente presso la Se-de apostolica per rispondere del proprio comportamento.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, f. 168v, ep. 685. Sul lato esterno di 168v, di inchiostro diverso, all’altezza della terza riga del documento, la cifra: DCLXXXVIII.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXXIV, pp. 50-51.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2391, pp. 396-397.Cfr. docc. 4, 10, 12, 14, 20, 22, 26, 35, 36, 40, 43-46, 53, 57*-60, 68-70, 74-83, 90, 91,

96, 99, 100, 102, 106-110, 113-120, 127, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. In-troduzione, parte II, cap. 2 a, b.

.<Bernardo>. archiepiscopo Arborensi1

Per similes tibi ecclesiastica censura contempnitur et ipsum nomen Domini blasphematur2, qui ut ad presens alia tua flagitia taceamus, Ubaldoa

61. a In R Ubado

60. 3 «sua res...ardet»: Quinto Orazio Flacco, Epistulae, I, 84, v. 84.

61. 1 (doc. 61) Cfr. Appendice I.2 «ipsum nomen Domini blasphematur»: richiama Isaia 37,17; e soprattutto Apocalisse 13,6.

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et Lamberto3, excomunicationis vinculo innodatis, in apostolice Sedis iniu-riam comunicare presumens et favorem et auxilium exhibere machinari non metuis, ut de facto cum de iure non possint, vendant terram iudicatus Arboree quam nequiter occuparunt, ac recipiant pro illa pecuniam quam clare memorie .<Comita>. iudex Turritanus4 Terre sancte subsidio depu-tavit; parum habens Ecclesiam Romanam offendere nisi adicias ipsum etiam Iesum Christum supradicta pecunia defraudare, ad velamen huius malitie machinando ut dicti excommunicati proficiscantur in Terre Sancte succursum dictam pecuniam portaturi, quasi fideliores inveniri non possint quibus eadem commitatur. Cum igitur pecuniam ipsam, videlicet quinqua-ginta quinque milia bizantiorum seu valentiam, recepisse noscaris, pre-sentium tibi auctoritate in virtute obedientie sub pena officii et beneficii ac excomunicationis districte precipiendo mandamus quatinus tam pecuniam ipsam quam tria miliab bizantiorum, que quondam iudex Parasonus5 penes te deposuisse dinoscitur, dilectis filiis . . Sancti Pauli de Ripa Arni et . . San-cti Michaelis Discalciatorum abbatibus nomine nostro non differas assi-gnare conservandam ab ipsis donec de illa convertenda in Terre sancte subsidium disponamus, ac dilatione ac excusatione cessantibus nostro te conspectui representes, satisfacturus de eo quod excommunicatis predictis favorem et auxilium in apostolice Sedis iniuriam impendisti.

Datum Viterbii, .IIII. Idus Aprilis, pontificatus nostri anno quarto.

62*<ante 1220, luglio 18>

<Il vescovo di Dolia, dicendosi incapace a reggere degnamente la dio-cesi per le malattie dell’età avanzata, chiede a Onorio III la licenza dall’uffi-cio>.

61. b In R militia

61 3 Ubaldo e Lamberto di Eldizio Visconti, quest'ultimo giudice di Gallura (1206-1224 ca), cfr Appendice II.4 Comita di Torres, cfr. Appendice II.5 Barisone II d'Arborea e Cagliari: cfr. Appendice II.

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L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 63, dove lo stesso Onorio III, nell’incari-care il legato apostolico Bartolomeo della risoluzione del caso afferma che il vescovo di Dolia lo aveva informato con «suis […] litteris».

631220, luglio 18, Orvieto

<Onorio III>, poiché il vescovo di Dolia lo ha informato della pro-pria incapacità a reggere degnamente la diocesi per le malattie dell’età avanzata, incarica B<artolomeo>, legato pontificio, di verificare le condi-zioni di salute del presule e, nel caso, di concedergli la licenza dall’ufficio, provvedendo a guidare il capitolo nella scelta di un nuovo vescovo.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 10, ff. 205rv, ep. 832. Sul lato esterno di 205r, di inchiostro diverso, all’altezza della prima riga del documento, la cifra: DCCCXXXII.

E d i z i o n i : HOROY, III, CLXXXI, col. 479.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2561, p. 423; SCANO, I, LXXV, pp. 51-52.Cfr. doc. 62*.

.B<artholomeo>. capellano nostro, apostolice Sedis legato

Venerabilis frater noster .C. Doliensis episcopus1 suis nobis litteris inti-mavit ad illum se, propter infirmitates continuas et etate in ipso iam sene-scente, pervenisse defectum quod nedum predicationis verbo prodesse non possit sed vix legere valeat vel videre scripturas, cum lingue sit et ocu-lorum fere prorsus officio destitutus; unde idem cum instantia postulavit a nobis ut, cum penitus sit inutilis ad exercendum officium pastorale absol-vere, ipsum a commissa sibi sollicitudine dignaremur, // ne, cum locum suum infructuose iam occupet, lugeat sub umbra nominis sui casum conti-nuum Ecclesie Doliensi et episcopalem ibi haberi contemptui dignitatem seque urgente deorsum conditione corporea casso labore perfrigi, qui si a fastigio pontificali descendat in quo prodesse non potest in humiliori statu se reducturus est, sibi et hiis que propriam saltem salutem provehunt libere vacaturus.

63. 1 Guantino Pizzolo, cfr. Appendice I.

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Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus, si tibi constiterit ita esse ac dictus episcopus huiusmodi supplicationi duxerit insistendum, tu ei cedendi licentiam auctoritate nostra concedas et libera eius cessione recepta capitulo Ecclesie Doliensis iniungas, ut per canoni-cam electionem sibi provideant de persona ydonea in pastorem.

Datum apud Urbemveterem, .XV. Kalendas Augusti, anno quarto.

64*<ante 1220, agosto 18>

<Mariano, arcivescovo di Cagliari, scrive a Onorio III chiedendo il permesso al pontefice di poter consacrare i suoi suffraganei nonostante l'interdetto che grava sulla sua provincia ecclesiastica>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 65, dove Onorio, nel concedere il permes-so all’arcivescovo, afferma di piegarsi alle sue «precibus».

651220, agosto 18, Orvieto

<Onorio III> concede all’arcivescovo di Cagliari il permesso di consa-crare i suoi suffraganei nonostante l'interdetto che grava sulla sua provin-cia ecclesiastica, purché non in presenza di scomunicati o di interdetti.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 10v ep. 41. Sul lato esterno di 10v, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: XLI.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXXVI, p. 52.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2622, p. 435.Cfr. doc. 64* e Introduzione, parte II, cap. 2 b.

.<Mariano>. archiepiscopo Calaritano1

Fraternitatis tue precibus inclinati, suffraganeos tuos, non obstante in-terdicto ecclesiastico cui nunc provincia tua subest, privatim, excomunica

65. 1 Cfr. Appendice I.

81

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tis et nominatim interdictis exclusis, in tua Ecclesia, more debito, conse-crandi liberam tibi auctoritate presentium licentiam indulgemus.

Datum apud Urbemveterem, .XV. Kalendas Septembris, anno quinto.

66*<ante 1220, settembre 1>

<Bartolomeo scrive a Onorio III riferendo di essere stato ben accolto come legato pontificio dagli ecclesiastici dell'isola, ma di aver incontrato resistenze nella riscossione della vigesima per la Terrasanta da parte delle chiese e monasteri cassinesi. Chiede come comportarsi rispetto ad alcune sedi episcopali vacanti da tempo e ad un’eventuale cancellazione dell’inter-detto che grava sulla provincia ecclesiastica arborense, essendo stato infor-mato di trattative di pace tra il giudice di Torres Mariano e i fratelli Ubaldo e Lamberto Visconti>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dai nn. 68 e 69, dove lo stesso pontefice, nello scrivere agli arcivescovi e vescovi dell’isola e a Bartolomeo stesso afferma di aver ricevuto la lettera del legato.

67*<ante 1220, settembre 12>

<Bernardo, arcivescovo di Arborea, infermo a Pisa, invia a Onorio III una lettera tramite un nunzio, chiedendo di essere liberato dalla scomunica impartitagli per aver aiutato Ubaldo Visconti e altri Pisani che avevano in-vaso la Sardegna>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 70: Onorio, nell’incaricare l’abate di S. Paolo a Ripa d’Arno e un non meglio specificato canonico pisano di verificare dell’effettivo stato di salute dell’arcivescovo, afferma di essere stato informato da una sua lettera. Cfr. an-che doc. 85.

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681220, settembre 1, Orvieto

<Onorio III> scrive agli arcivescovi, ai vescovi e agli abati della Sarde-gna affinché accolgano degnamente il legato pontificio e ne seguano le di-sposizioni, inoltre chiede loro di consegnare allo stesso legato la vigesima per la Terrasanta.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, ff. 17rv, ep. 83. Sul lato interno di 17r, all’altezza della settima riga del documento, la cifra: LXXXIII; sul lato esterno, quasi totalmente rifilate, si colgono alcune lettere dell’indirizzo.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2644, p. 442.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 66*, 69, 74-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione, parte

II, cap. 2 a.Archiepiscopis et episcopis1 et abbatibus per Sardiniam constitutis

Plenum devotionis affectum quem geritis ad nos et Romanam Eccle-siam exposuit nobis dilectus filius .B<artholomeus>. capellanus noster, apostolice Sedis legatus2, suisque nobis litteris intimavit se a vobisa honeste receptum et haberi pro consideratione nostra reverentie ac honori pro quo dignis vos in Domino laudibus commendamus devotionem vestram, auc-tore Domino, affectibus prosecuturi sinceris, ut repleri benedictionibus apostolicis valeatis, ceterum devotionem vestram monemus, rogamus et hortamur attentius per apostolica vobis scripta mandantes, quatinus vos de die in diem exhibentes Ecclesie Romane devotos, legatum ipsum honori habeatis et humiliter intendatis eidem, quod etsi omnibus teneamur qui di-versis devotionis gradibus Ecclesie Romane gratiam promerentur, illorum tamen // affectionem preferimus qui eam in suis devote recipiunt ac ho-norant et reverentur in illis quos de latere suo dirigit ipsos in partem sue sollicitudinis assumendo.

Cum autem ad vicesime solutionem lata in generali concilio3 excom-municationis sententia vos coharcet, universitati vestre consulimus auctori-

68. a In R nobis

68. 1 Cfr. Appendice I.2 Cfr. doc. 52 nota 1.3 COD, Lateranense IV, const. [71], Expeditio pro recuperanda Terra sancta.

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tate presentium districtius iniungentes, ut prefato legato nostro, qui adhuc estis, vicesimam vel aliquid soluturi de ipsa integre persolvatis.

Datum apud Urbemveterem, Kalendas Septembris, anno quinto.

69<1220, settembre 1, Orvieto>

<Onorio III>, ricevuta un’informativa di B<artolomeo>, legato pon-tificio, gli ordina: di procedere alla riscossione senza diminuzioni della vi-gesima dai monasteri cassinesi; di concedere, entro un lasso di tempo da lui stesso stabilito, la libera elezione del vescovo in quelle diocesi per le quali, essendone prive da tempo, avrebbe dovuto provvedere la Sede apo-stolica; di non rimuovere l’interdetto dalla provincia ecclesiastica dell’Ar-borea, nonostante il legato sia stato informato di un accordo intercorso tra il giudice di Torres, <Mariano>, e Ubaldo <Visconti>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 17v, ep. 84. Sul lato esterno di 17v, all’altezza della terza riga del documento, la cifra: LXXXIIII. Sul margine sopravvive la o finale di nostro dell’indirizzo quasi totalmente rifilato, nonché la cifra XVI. Per la data-zione cfr. doc. precedente.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXXVII, p. 52.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2665, p. 442.Cfr. docc. 4, 10, 12, 14, 20, 22, 26, 35, 36, 40, 43-46, 53, 58-61, 66*, 68-70, 74-83, 90,

91, 96, 99, 100, 102, 107-109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. In-troduzione, parte II, cap. 2 a, b.

.B<artholomeo>. capellano nostro apostolice Sedis legato1

Receptis benigne litteris tuis et earum diligenter intellecto tenore, per apostolica tibi scripta mandamus quatinus ab ecclesiis Casinensis mona-sterii exigas sine diminutione vicesimam, liberamque usque ad certum tem-pus a te prefigendum dimittas electionem Ecclesiis destitutis episcopis, quarum ordinationem, pro eo quod diu viduate fuerunt, ad nos asseris de-volutam2.

69. 1 Cfr. doc. 52 nota 1.2 COD, Lateranense IV, const. 23, Quod de ecclesia cathedralis vel regularis ultra tres menses non va-cet.

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Circa interdictum vero cui provincia subiacet Arboree, nichil audeas immutare dissimulans quod de compositione inita inter Ubaldum et nobi-lem virum Turritanum iudicem3 audivisti.

Datum ut supra.

701220, settembre 12, Orvieto

<Onorio III>, ricevuta una lettera dall’arcivescovo di Arborea <Ber-nardo>, che ammalato a Pisa non si può recare presso la Sede apostolica ma chiede di essere liberato dalla scomunica impartitagli per aver aiutato Ubaldo <Visconti> e altri Pisani che avevano invaso la Sardegna, incarica l’abate di S. Paolo a Ripa d’Arno e un canonico pisano di verificare dell'ef-fettivo stato di salute del presule ed eventualmente di scioglierlo dalla sco-munica, purché si impegni a recarsi presso la Sede apostolica quanto pri-ma.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 21v, ep. 106. Sul lato esterno di 21v, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: CVI; all’altezza della prima riga, una piccola croce.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2696, p. 447.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 67*, 69, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-

109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

. . abbati Sancti Pauli de ripa Arni et . . archipresbitero Pisano

Cum .<Bernardo>. archiepiscopo Arborensi1, qui pro eo quod Ubal-do2 et aliis Pisanis Sardiniam occupantibus excommunicatis a nobis presti-tit auxilium et favorem est auctoritate nostra vinculo excommunicationis astrictus, nostris dederimus litteris in mandatis ut nostro se conspectui pre-sentaret, ipse suis nobis litteris intimavit quod in egritudinis lecto iacens

69. 3 Ubaldo di Eldizio Visconti; Mariano II di Torres (1218-1232), cfr. Appendice II.70. 1 Bernardo, cfr Appendice I.2 Ubaldo di Eldizio Visconti.

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tanta infirmitate laborat quod non possit ad nos personaliter laborare, sup-plicans ut ei faceremus beneficium absolutionis impendi.

Quocirca, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus, ad eum personaliter accedentes, si est sicut asserit sic infirmus, recepto ab eo publice iuramento quod mandatis nostris precise parebit, ei iuxta for-mam Ecclesie absolutionis beneficium impendatis et iniungatis eidem, no-mine prestiti iuramenti, ut quantotius poterit ad presentiam nostram acce-dat nostris iussionibus pariturus.

Datum apud Urbem Veterem, .II. Idus Septembris, pontificatus nostri anno quinto.

71*<ante 1220, novembre 16>

<Il vescovo di Castra Raimondo scrive a Onorio III chiedendogli aiu-to a causa dell’estrema povertà della propria diocesi>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 73 dove Onorio III, nell’incaricare il le-gato pontificio Bartolomeo della risoluzione del caso scrive che era stato lo stesso vescovo a supplicarlo «humiliter».

72*<ante 1220, novembre 16>

<Mariano II giudice di Torres scrive a Onorio III informandolo della propria intenzione di partire per la crociata in Terrasanta nell'agosto suc-cessivo e chiedendogli protezione>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 74, dove Onorio III, nel porre sotto la sua protezione il giudice con suo figlio, la sua famiglia e il giudicato afferma di essere stato in-formato da una lettera dello stesso giudice.

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731220, novembre 16, Laterano

<Onorio III>, su richiesta del vescovo di Castra che si è lamentato con lui della estrema povertà della diocesi, incarica Bartolomeo, legato pontificio, di verificare le effettive condizioni economiche di quella Chiesa e di provvedere secondo il suo giudizio.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, ff. 35v-36r, ep. 176. Sul lato esterno di 35v, all’altezza della prima riga del documento, la cifra: CLXXVI; alla stessa al-tezza, sul margine, la cifra parzialmente rifilata: <CL>XXX.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXXVIII, pp. 52-53.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2779, p. 461.Cfr. doc. 71*.

Bartholomeo capellano nostro, apostolice Sedis legato1

Venerabilis frater noster .<Raimundus>. Castrensis episcopus2 nobis humiliter supplicavit ut, cum Ecclesia sua tanta pauper//tate laboret quod non potest eam ut convenit ordinare, eius facultates inspici faceremus et secundum eas ipsam Ecclesiam ordinari. Quocirca discretioni tue per apo-stolica scripta mandamus, quatinus facultatibus ipsis provida deliberatione pensatis, super ordinatione ipsius Ecclesie statuas quod secundum Deum videris statuendum.

Datum Laterani, .XVI. Kalendas Decembris, pontificatus nostri anno quinto.

741220, novembre 17, Laterano

<Onorio III>, informato dal giudice di Torres Mariano <II> della sua decisione di partire per la Terrasanta nell'agosto successivo, pone sotto la sua protezione il giudice con il figlio erede al trono Barisone, nonché il giudicato di Torres e metà del giudicato d’Arborea sui quali regna.

73. 1 Cfr. doc. 52 nota 1.2 Cfr. Appendice I.

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C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 36r, ep. 177. Sul lato interno di 36r, all’altezza della quarta riga del documento, la cifra: CLXXVII; sul margine, all’altez-za della prima riga, la cifra: CLXXXI.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2782, p. 461.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 72*, 75-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione,

parte II, cap. 2 a.

Nobili viro Mariano, iudici Turritano1

Apostolice Sedis benignitas provide pensans merita singulorum hiis abundantiorem gratiam studet impendere, quos habundantius conspicit in divina et sua devotione fervere.

Cum igitur, sicut tuis nobis litteris intimasti, proposueris signum vivi-fice crucis assumere, ac in instanti augusto in Terre sancte subsidium tran-sfretare, nos devotionem tuam benignius attendentes, personam tuam cum filio tuo Barusono2, familia et omnibus bonis que impresentiarum rationa-biliter possides sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, specialiter autem iudicatum Turritanum ac medietatem iudicatus Arboree cum perti-nentiis suis, sicut ea omnia iuste ac pacifice possides, tibi et legitimis here-dibus tuis auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patroci-nio communimus.

Nulli ergo et cetera nostre protectionis, confirmationis et constitutionis infringere. Si quis autem et cetera.

Datum Laterani, .XV. Kalendas Decembris, pontificatus nostri anno quinto.

751220, novembre 17, Laterano

<Onorio III> ordina al podestà e al popolo di Siena di non turbare in alcun modo lo stato del giudicato di Torres, ora che il giudice M<ariano II> si appresta a partire per la Terrasanta.

74. 1 Cfr. Appendice II.2 Cfr. Appendice II.

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C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis. Sul lato esterno di 35v, all’altezza della terza riga del documento, la cifra: CLXXV. Colui che ha nu-merato i documenti non si è accorto di aver attribuito la stessa cifra anche al precedente, perciò si è deciso di indicare il presente come bis. Sul margine la cifra parzialmente rifilata: <CL>XXVIIII. In calce a R è attestato l'ivio di docc. di uguale tenore ai podestà e popoli di Pistoia, Luni, Lucca, Nizza, Firenze, Marsiglia, nonché all'arcivescovo e ai sudditi di Tor-res: «In eundem modum scriptum est . . potestati et populo Pistoriensibus, Lunensibus; Lu-canis; Niciensibus; Florentinis; Turritano; Massiliensibus; . . archiepiscopo Turritano».

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2781, p. 461.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74, 76-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione, par -

te II, cap. 2 a.

. . potestati et populo Senensibus

Cum dilectum filium nobilem virum .M<arianum>. iudicem Turrita-num1 tamquam specialem Ecclesie filium habeamus in visceribus caritatis et ad tranquillitatem terre sue ad quam nos decet semper intendere nunc eo sollicitius intendamus quo disposuit in Terre sancte subsidium trans-fretare, universitatem vestram attente rogandam duximus et hortandam, per apostolica vobis scripta sub obtentu gratie divine ac nostre ac intermi-natione anathematis districtius inhibentes, ne terram ipsam, maxime post-quam iter arripuerit transfretandi, molestare seu perturbare ullatenus pre-sumatis, quia id non possemus in patientia tollerare.

Datum Laterani, .XV. Kalendas Decembris, pontificatus nostri anno quinto.

761220, novembre 17, Laterano

Potestati et populo Pistoriensibus<Onorio III ordina al podestà e al popolo di Pistoia di non turbare in

alcun modo lo stato del giudicato di Torres, ora che il giudice Mariano II si appresta a partire per la Terrasanta>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis. Documento realizzato e inviato contemporaneamente al n° 75.

75. 1 Cfr. Appendice II.

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R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2781, p. 461.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74, 75, 77-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione,

parte II, cap. 2 a.

In eundem modum scriptum est . . potestati et populo Pistoriensibus

771220, novembre 17, Laterano

Potestati et populo Lunensibus<Onorio III ordina al podestà e al popolo di Luni di non turbare in al-

cun modo lo stato del giudicato di Torres, ora che il giudice Mariano II si appresta a partire per la Terrasanta>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis. Documento realizzato e inviato contemporaneamente al n° 75.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2781, p. 461.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-76, 78-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione,

parte II, cap. 2 a.

In eundem modum scriptum est . . potestati et populo […] Lunensibus

781220, novembre 17, Laterano

Potestati et populo Lucanis<Onorio III ordina al podestà e al popolo di Lucca di non turbare in

alcun modo lo stato del giudicato di Torres, ora che il giudice Mariano II si appresta a partire per la Terrasanta>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis. Documento realizzato e inviato contemporaneamente al n° 75.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2781, p. 461.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-77, 79-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione,

parte II, cap. 2 a.

In eundem modum scriptum est . . potestati et populo […] Lucanis

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791220, novembre 17, Laterano

Potestati et populo Niciensibus<Onorio III ordina al podestà e al popolo di Nizza di non turbare in

alcun modo lo stato del giudicato di Torres, ora che il giudice Mariano II si appresta a partire per la Terrasanta>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis. Documento realizzato e inviato contemporaneamente al n° 75.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2781, p. 461.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-78, 80-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione,

parte II, cap. 2 a.

In eundem modum scriptum est . . potestati et populo […] Niciensibus

801220, novembre 17, Laterano

Potestati et populo Florentinis<Onorio III ordina al podestà e al popolo di Firenze di non turbare in

alcun modo lo stato del giudicato di Torres, ora che il giudice Mariano II si appresta a partire per la Terrasanta>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis. Documento realizzato e inviato contemporaneamente al n° 75.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2781, p. 461.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-79, 81-83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione,

parte II, cap. 2 a.

In eundem modum scriptum est .<Hugoni>. potestati et populo […] Florentinis1

80. 1 Il podestà dovrebbe essere il pisano Ugo Grotti: VOLPE, Studi sulle istituzioni, pp. 360 e 378, anche secondo CECCARELLI, I Podestà, ma la notizia è messa in dubbio con validi argo-menti da STURMANN, La «Domus» dei Dodi, p. 251.

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811220, novembre 17, Laterano

Populo Turritano<Onorio III ordina al popolo del giudicato di Torres di non turbare in

alcun modo lo stato del giudicato, ora che il proprio giudice Mariano II si appresta a partire per la Terrasanta>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis. Documento realizzato e inviato contemporaneamente al n° 75.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2781, p. 461.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-80, 82, 83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione,

parte II, cap. 2 a.

In eundem modum scriptum est […] populo […] Turritanoa

821220, novembre 17, Laterano

Potestati et populo Massiliensibus<Onorio III ordina al podestà e al popolo di Marsiglia di non turbare

in alcun modo lo stato del giudicato di Torres, ora che il giudice Mariano II si appresta a partire per la Terrasanta>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis. Documento realizzato e inviato contemporaneamente al n° 75.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2781, p. 461.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-81, 83, 91, 106, 110, 127 e Introduzione,

parte II, cap. 2 a.

In eundem modum scriptum est . . potestati et populo […] Massiliensibus

81. a Si è sciolta al singolare l’abbreviazione poiché ovviamente nel giudicato di Torres non vi era podestà e la lettera poteva solo essere diretta genericamente e teoricamente al popolo

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831220, novembre 17, Laterano

Archiepiscopo Turritano<Onorio III ordina all’arcivescovo di Torres di non turbare in alcun

modo lo stato del giudicato, ora che il giudice Mariano II si appresta a partire per la Terrasanta>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis. Documento realizzato e inviato contemporaneamente al n° 75.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 2781, p. 461.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-82, 91, 106, 110, 127 e Introduzione, parte

II, cap. 2 a.

In eundem modum scriptum est […] . . archiepiscopo Turritano1

84<1220, seconda metà>

Bartolomeo <legato pontificio> informa Onorio III che, in presenza del vescovo di Bisarcio, ha ricevuto giuramento di fedeltà in favore della Sede apostolica dal conte Bertoldo <da Capraia> – fratello del podestà di Lucca, <Rodolfo>, e marito della sorella di Benedetta <di Massa giudi-cessa di Cagliari> -; chiede inoltre al pontefice di accogliere benevolmente lo stesso Bertoldo e suo fratello Anselmo, che stanno per recarsi da lui, e di esaudire le loro richieste.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 46r, ep. 237. La datatio si in-ferisce dalla posizione del doc. nel registro.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, Appendice, n° 34, p. LIII.Cfr. doc. 105. Introduzione, parte II, cap. 2 c.

Littere ad dominum papam

Beatissimo patri et domino suo, domino Honorio divina providentia summo pontifici, Bartholomeus suorum minimus clericorum commenda

83. 1 Anonimo, cfr. Appendice I.

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tionem et beatorum oscula pedum. Cum comes Betuldus1, frater . . pote-statis Lucensis2, qui in uxorem habet filiam marchionis Kalaritani3, soro-rem donnicelle Benedicte4, probitate ac strenuitate sua in insula Sardinie nobilis sit et potens, ab eo pro Ecclesia Romana fidelitatem petii, qui michi nomine vestro coram . . episcopo Gisarcensi5 et aliis clericis et militibus fi-delitatis prestitit iuramentuma. Unde cum dictus comes vassallus vester Ec-clesie Romane esse possit fructuosus, supplico sanctitati vestre quatinus ip-sum comitem et Anselmum6 fratrem eius ad Sedem apostolicam acceden-tesb habere dignemini commendatos, ac eos in suis petitionibus benignitate solita exaudire.

85<1221, marzo 25, Laterano>

<Onorio III> ordina all’arcivescovo di Pisa, <Vitale>, di verificare lo stato di salute dell’arcivescovo di Arborea che si trova a Pisa, affermando di essere malato, e non si reca presso la Sede apostolica, dove è stato con-vocato dal pontefice. Se il prelato mentisse, <Vitale> dovrà scomunicarlo.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 100v, ep. 500. Sul lato ester-no di 100v, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: 500; sul margine, quasi to-talmente rifilata, la cifra: <D>III. La data si ricava da un documento del foglio 100r indiriz-zato all’arcivescovo di Salisburgo e datato: «Laterani, .VIII. Kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno quinto».

E d i z i o n i : SCANO, I, LXXIX, p. 53.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 3208, p. 523.

84. a In R iuramtum b In R accedentem

84. 1 Bertoldo da Capraia, fratello di Anselmo, citato sotto.2 Rodolfo da Capraia, cfr. CARDINI, Rodolfo da Capraia, pp. 139-142.3 Una sconosciuta figlia di Guglielmo di Massa della quale questa è l’unica attestazione; su Guglielmo cfr. Appendice II e Innocenzo III e la Sardegna.4 Benedetta di Massa, cfr. Appendice II.5 Anonimo, cfr. Appendice I.6 Anselmo da Capraia, cfr. CARDINI, Anselmo da Capraia, pp. 132-134.

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.<Vitali>. archiepiscopo Pisano1

Cum venerabilem fratrem nostrum .<Bernardum>. Alborensem archi-episcopum2 pro multis que dicebantur de ipso olim ad nostram presentiam vocassemus, idem ad Pisanam civitatem accedens et per litteras et nuntium talem infirmitatem allegans quod ad nos non poterat personaliter laborare, a nobis indutias quousque ad nos venire valeret post multam instantiam impetravit; sed ipse, nostre benignitatis abusor, apud civitatem Pisanam moram faciens ad presentiam nostram accedere propria ipsum conscientia remordente formidat, sperans forte nostram fiduciam sua versutia elusisse; ut igitur si sua fraudulentia mentiatur, fraternitati tue monemus attente per apostolica tibi scripta firmiter precipiendo mandantes, quatinus ipsum ad presentiam nostram venire ab officio pontificali suspensum per excom-municationis sententiam appellatione remota compellas, quam si con-tempserit facias eam in civitate tua sollempniter publicaria.

Datum ut supra.

861221, aprile 6

M<ariano> arcivescovo <di Cagliari> giura fedeltà alla Sede apostoli-ca.

C o p i a s e m p l i c e [ B ] : BUCa, S.P. 6 bis, 4.7, f. 30v. Sul margine esterno la data: «Anno Domini M.CC.XXI. .VIII. Idus Aprilis».

E d i z i o n i : MARTINI, Storia ecclesiastica, I, p. 303; Le liber censuum, I, p. 416, n° 147, con formula generale: «Iuramentum episcoporum vel abbatum qui a Romano pontifice consecrantur».

Cfr. Introduzione, parte II, cap. 2 c.

Ego .M<arianus>. archiepiscopus ab hac hora in antea fidelis et ho-bediens ero Beato Petro, sancteque apostolice Romane Ecclesie, et domino

85. a Corretto su publicare

85. 1 Vitale di Pisa (1218-1252): EUBEL, I, p. 399; cfr. DELL'AMICO, Tra politica e pastorale.2 Bernardo di Oristano, cfr. Appendice I.

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meo pape Honorio, suisque successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilio aut in facto ut vitam perdant aut membra, aut capiantur mala captione. Consilium vero quod mihi credituri sunt per se aut per nuntios suos sive per litteras, nulli manifestabo ad eorum dampnum me sciente. Papatum Romanum et regalia Sancti Petri adiutor ero ad retinendum et de-fendendum, salvo meo ordine, contra omnem hominem. Legatum apo-stolice Sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessita-tibus adiuvabo. Vocatus ad sinodum, veniam, nisi prepeditus fuero canoni-ca prepeditione. Apostolorum limina singulis annis visitabo aut per me aut per nuntium meum, nisi apostolica licentia remaneam. Possessiones ad mensam mei episcopatus pertinentes non vendam, neque donabo, neque impignorabo, neque de novo infeudabo, vel aliquomodo alienabo, incon-sulto Romano pontifice. Sic Deus mea adiuvet, et hec Sancta Dei Evange-lia.

871221, maggio 26, Laterano

<Onorio III> informa i suffraganei e il clero della metropolìa arbo-rense che le accuse contro l’arcivescovo di Arborea sono decadute perché nessuno si è presentato a confermarle presso la Sede apostolica, dove lo stesso arcivescovo si trovava convocato dal pontefice; pertanto, gli stessi suffraganei e il clero dovranno riaccogliere il loro presule e ubbidire ai suoi mandati.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 131r, ep. 655. Sul lato ester-no di 131r, all’altezza della terza riga del documento, la cifra: 655; sul margine la cifra: DL-VIIII.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXXX, pp. 53-54.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 3398, p. 551.

Suffraganeis Arborensis Ecclesie1 et universo clero Arborensi

86. a In Martini Sic me Deus

87. 1 Cfr. Appendice I.

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Venerabilem fratrem nostrum .<Bernardum>. Arborensem archiepi-scopum2, quem ad presentiam nostram evocavimus, nullo apparente ad-versario contra eum, licet aliquandiu apud Sedem apostolicam expectarit, ad Ecclesiam suam cum gratie nostre plenitudine duximus remittendum; ideoque, universitatem vestram monemus attente per apostolica scripta mandantes quatinus, recipientes eum humiliter et devote, ipsi tamquam menbra capiti obsequi studeatis, ita quod Deo gratum et nobis esse possit acceptum.

Datum Laterani, .VII. Kalendas Iunii, anno quintoa.

88*<post seconda metà 1220 - ante 1221 giugno>

<Il legato pontificio Bartolomeo scrive dalla Sardegna a Onorio III informandolo: che il giudice di Torres Mariano II non permette di ri-scuotere il sussidio per la Terrasanta; che l’arcivescovo di Torres ha dei possedimenti dismessi che possono essere meglio utilizzati; che il censo dovuto alla Sede apostolica in molti luoghi non viene pagato da tempo; della presenza di alcuni beni appartenenti a Saraceni nella villa di Kirki-delatis; che l’arcivescovo di Cagliari Mariano e il vescovo di Sulci Bandino aiutano Lamberto Visconti e i suoi uomini che pure sono scomunicati; che il vescovo di Dolia Guantino e il priore di S. Saturno di Cagliari Pietro si stanno recando in Sede apostolica per non meglio specificate questioni>.

L’esistenza di questo doc. si ricava dal n° 91 dove Onorio III nello scrivere a Bartolo-meo afferma esplicitamente: «Benigne a nobis receptis litteris tuis…». Circa il post quem cfr. doc. 84, scritto dallo stesso Bartolomeo e dove non si accenna a questi argomenti.

87. a anno quinto sotto Kalendas Iunii

87. 2 Cfr. Appendice I.

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89*<ante 1221, maggio>

<Informatori anonimi riferiscono a Onorio III che, nonostante il di-vieto del legato pontificio Bartolomeo, l'arcivescovo di Cagliari ha ordinato vescovo di Sulci un canonico pisano, Bandino, scomunicato per essere un fautore di Ubaldo e Lamberto Visconti>.

L'esistenza di questa informativa si deduce dal doc. 90.

90<1221, ca. maggio - agosto>, Laterano

<Onorio III>, informato che, contro il mandato di Bartolomeo legato pontificio, l'arcivescovo di Cagliari ha ordinato vescovo di Sulci Bandino, un canonico pisano scomunicato per essere fautore di Ubaldo e Lamberto <Visconti>, ordina allo stesso Bartolomeo di dichiarare nulla l'ordinazione e di obbligare sia l'arcivescovo sia l'ordinato vescovo a recarsi in Sede apo-stolica.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 143r. ep. 715. Sul lato ester-no la cifra 715, sul margine: dccxviii. Il doc. è senza data, ma deve essere stato prodotto dalla cancelleria entro l’agosto del 1221 dato che i due scomunicati erano stati convocati presso la Sede apostolica a discolparsi entro il 29 settembre (cfr. doc. 91: «prefigendo eis festum S. Michaelis proximo venturum terminum quo ad nostram accedant presentiam, recepturi iuxta suorum exigentiam meritorum») e vengono assolti dalla scomunica entro il 18 otto-bre: cfr. doc. 106.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 3507, p. 570, senza data.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 89*, 91, 96, 99, 100, 102, 107-

109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Bartholomeo capellano nostro, apostolice Sedis legatoSicut ad audientiam nostram multorum relatione pervenit, Calaritanus

archiepiscopus Ubaldo et Lamberto, fratri eius, civibus Pisanis adherere contra Sedem apostolicam non formidans et suam cum excommunicatis ponere portionem, Bandinum Pisanum canonicum, prefatorum Ubaldi et Lamberti manifestum fautorem ac per hoc excommunicationis laqueo irre-titum, in Sulciensem episcopatum contra inhibitionem tuam consecrare presumpsit. Ideoque mandamus quatenus, si res ita se habet, tam ordinato-

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rem quam ordinatum per censuram ecclesiasticam apellatione remota com-pellas ad presentiam nostram venire sine dilatione suspensum.

Datum Laterani.

91<1221, fine giugno circa>, Laterano

<Onorio III>, informato dal legato pontificio Bartolomeo che il giu-dice di Torres <Mariano II> non permette di riscuotere il sussidio per la Terrasanta, incarica il legato di costringere il giudice. Non solo, verifichi se si possano convertire in sussidio per la Terrasanta quelle terre che l’arcive-scovo di Torres ha concesso allo stesso giudice; si informi su tempi, modi e quantità del censo dovuto alla Sede apostolica e gli riferisca; confermi la scomunica nei confronti dell’arcivescovo di Cagliari e del vescovo di Sulci che si devono recare presso la Sede apostolica per rispondere del loro comportamento, presumibilmente favorevole allo scomunicato Lamberto <Visconti>; trasformi in sussidio per la Terrasanta i beni dei Saraceni che si trovano nella villa di Kyrkidelatis. Il papa informa il legato che, nono-stante si siano recati presso la Sede apostolica il vescovo di Dolia e il priore di S. Saturnino <di Cagliari>, non ha esaudito le loro richieste. Infine gli ordina di restare in Sardegna sino a nuove disposizioni.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, ff. 147v-148r, ep. 738. Sul lato esterno di 148r, all’altezza della quarta riga del documento, la cifra: 738; sul margine, all’al-tezza della prima riga, la cifra: DCCXLI. Il doc. non è datato, si desume il periodo di com-posizione in base alla sua collocazione nel registro.

R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 3510, p. 570.Cfr. docc. 4, 10, 12, 14, 20, 22, 26, 35, 36, 40, 43-46, 53, 58-61, 68-70, 74-83, 88*, 90,

96, 99, 100, 102, 107-109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introdu-zione, parte II, cap. 2 a.

Magistro .B<artholomeo>. capellano nostro, apostolice Sedis legato1

// Benigne a nobis receptis litteris tuis et eorum diligenter intellecto tenore super hiis que in litteris continebantur eisdem nostrum tibi duximus

91. 1 Cfr. doc. 52 nota 1.

99

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beneplacitum exponendum. Volumus igitur auctoritate tibi presentium iniungentes ut nobilem virum iudicem Turritanum2, qui sicut intelleximus non permittit in Terre sancte converti subsidium que ad eius negotium sunt relicta, cessare ab impedimento huiusmodi ecclesiastica districtione compellas. Studeas autem si potes efficere ut que terre ipsi per manus ve-nerabilis fratris nostri . . archiepiscopi Turritani3 dimissa sunt, per nos qui-bus specialiter imminet crucis negotium in ipsius Terre liberationem cum reliquo subsidio convertantur.

Sane, circa censum Ecclesie Romane debitum de tempore solutionis et receptorum quantitate diligenter inquirens, quod in scriptis reppereris no-bis studeas intimare.

Cum autem Lambertus4 et homines de Castro cum participibus suis excommunicationis sententia teneantur, tu archiepiscopum Calaritanum et magistrum .B<andinum>. dictum episcopum Sulciensem5, eandem incur-rentes sententiam, excommunicatos publice nunties, prefigendo eis fe-stum Sancti Michaelis proximo venturum terminum quo ad nostram acce-dant presentiam, recepturi iuxta suorum exigentiam meritorum.

Porro, de Sarracenorum rebus in villa que dicitur Kyrkidelatis6 prout potes provideas ut in subventionem convertantur exercitus christiani.

Licet autem venerabiles fratres nostri .<Gantinus>. Doliensis episco-pus et .<Petrus>. prior Sancti Saturni7 ad nostram nuper presentiam ac-cessissent, in nullo tamen eos curavimus exaudire.

Tu autem ad reditum non festines ante quam super hoc a nobis man-datum recipias speciale.

Datum Laterani.

2 Cfr. Appendice II.3 Sconosciuto, potrebbe essere Gianuario, attestato con certezza nel 1225, cfr. Appendice I.4 Lamberto di Eldizio Visconti, giudice di Gallura (1206-1224 ca), cfr. Appendice II.5 Mariano di Cagliari; Bandino di Sulci, cfr. Appendice I.6 Località sconosciuta.7 Guantino Pizzolo, cfr. Appendice I; Pietro priore di S. Saturno di Cagliari: BOSCOLO, L’ab-bazia di S. Vittore, p. 145.

100

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92*<ante 1221, luglio 4>

<Benedetta di Massa, giudicessa di Cagliari, scrive a Onorio III una lettera il cui contenuto non è ricostruibile, ma nella quale si lamenta proba-bilmente delle sue difficili relazioni con il giudice di Gallura e cittadino pi-sano Lamberto Visconti>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 96, dove Onorio afferma di aver ricevuto una lettera della giudicessa di Cagliari, di sapere di dover dubitare del suo contenuto, dato che la giudicessa è tenuta prigioniera, ma di aver compreso «ea que ipsius littere conti-nebant» grazie ad una contemporanea lettera del legato Bartolomeo: cfr. n° 88*.

93*<ante 1221, luglio 4>

<Bartolomeo legato pontificio scrive a Onorio III facendo riferimento alle condizioni nelle quali si trova la giudicessa di Cagliari Benedetta di Massa e alla promessa di Lamberto Visconti, giudice di Gallura, di versare una cauzione alla Sede apostolica come pegno della sua volontà di rimet-tersi al mandato del pontefice a proposito della sua occupazione del giudi-cato di Cagliari>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dalla lettura del n° 96, dove Onorio afferma di aver visto la lettera del legato.

94*<ante 1221, luglio 4>

<Lamberto Visconti scrive a Onorio III promettendo di depositare a Siena - o a Pisa o a Pistoia - 12.000 lire in genovini minuti, come pegno del giuramento prestato nelle mani del legato Bartolomeo di obbedire agli ordini che la Sede apostolica gli impartirà>.

L’esistenza di questo doc., inviato tramite un proprio «nuntio», si ricava dal n° 96 dove Onorio afferma di aver ricevuto la lettera di «Lambertus Vicecomes».

101

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missione presso la Sede apostolica<ante 1221, luglio 4><Un rappresentante di Lamberto Visconti si reca presso la Sede apo-

stolica con una lettera con la quale il Pisano promette di depositare a Siena - o a Pisa o a Pistoia - 12.000 lire in genovini minuti, come pegno del giu-ramento prestato nelle mani del legato Bartolomeo di obbedire agli ordini che la Sede apostolica gli impartirà>.

Per questa missione cfr. docc. 94* e 96.

95*<ante 1221, luglio 2-6>

<Pietro, priore del convento di San Saturnino di Cagliari, chiede a Onorio III la conferma della proprietà dei beni donati al monastero dai defunti giudici d’Arborea Ugo de Bas e Pietro de Serra, nonché dalla giudicessa Benedetta di Cagliari>.

L’esistenza di questo doc. si ricava dal n° 97 dove Onorio afferma che la conferma arriva a seguito delle «iustis postulationibus» di Pietro.

961221, luglio 4, Laterano

<Onorio III> scrive al legato pontificio Bartolomeo, dopo aver rice-vuto sia la lettera di Benedetta <di Massa>, giudicessa di Cagliari, sia la sua, sia, tramite un nunzio, quella di Lamberto <Visconti> che prometteva di depositare 12.000 lire di genovini minuti a Pisa o Pistoia o Siena come cauzione del giuramento di rimettersi ai mandati pontifici. Il papa si riserva di decidere dopo che il denaro promesso sia stato depositato a Siena, an-che perché Lamberto non è stato esauriente sull’impegno di sottomissione alla Sede apostolica.

102

Documenti

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, ff. 149v-150r, ep. 748. Sul lato esterno di 150r, all’altezza della prima riga del documento, la cifra: 748; sul margine, appena più in alto, la cifra: DCCLI.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXXXI, p. 54.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, 3489, p. 567.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90-94*, 99, 100-102, 107-109,

113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Magistro Bartholomeo capellano nostro, apostolice Sedis legato1

// Licet litteras ex parte nobilis mulieris donnicelle Benedicte2 nobis exhibitas habuerimus non sine causa suspectas quod emanassent ipsa in-scia vel invita, eo quod eadem certis olim nobis litteris et nuntio sup-plicavit ut quamdiu teneretur captiva nullis litteris presentatis nobis ex par-te ipsius deberemus fidem aliquam adhibere cum non nisi ea inscia vel co-acta possent ad nos alique ipsius nomine littere pervenire3, visis tamen lit-teris tuis ea que ipsius littere continebant intelleximus diligenter debito ei-dem compatientes affectu. Ceterum quamvis Lambertus Vicecomes civis Pisanus4 suis nobis litteris et nuntio intimarit et tu etiam scripseris quod prestito iuramento promisit se depositurum duodecim milia librarum Ianuensium minorum apud Pisas vel Pistorium sive Senas, pro legitima cautione quod, ut verbis eius utamur, a nostris non recedet mandatis, quia tamen nondum pecuniam ipsam deposuit, nec formam standi precise mandatis nostris sufficienter expressit, non potuimus plenarie respondere, sed cum pecuniam ipsam deposuerit apud Senas ad hoc quod omnibus mandatis nostris que sibi per nos vel nuntium seu litteras fecerimus precise parebit et id nobis fuerit intimatum, deliberato consilio, respondebimus prout secundum Deum videbimus expedire.

Datum Laterani, .IIII. Nonas Iulii, pontificatus nostri anno quinto.

96. 1 Cfr. doc. 53.2 Benedetta di Massa, cfr. Appendice II.3 Cfr. doc. 13.4 Lamberto di Eldizio Visconti, cfr. Appendice II.

103

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971221, luglio <2-6>, Laterano

Onorio III conferma a <Pietro>, priore del convento di San Saturni-no di Cagliari, la proprietà dei beni donati al monastero dai defunti giudici <d’Arborea> Ugo de Bas e Pietro de Serra, nonché dalla giudicessa Bene-detta di Cagliari.

O r i g i n a l e [A]: Archives Départementales des Bouches du Rhône, 1H107, 525. Per la data si tenga conto della presenza dei due punti tra i quali doveva essere inserito il numero indicante i giorni che precedevano le idi, ma che non è stato scritto.

Cfr. doc. 95*.

Honorius episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filiis .<Petro>1. priori et conventui Sancti Saturni Kalaritane diocesis. Salutem et apostoli-cam benedictionem.

Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum; eapropter dilecti in Domino filii, vestris iustis postu-lationibus grato concurrentes assensu, possessiones a clare memorie Hugo de Bas iudice Arborense et Petro de Serra eius avunculo2, nec non a nobili muliere Benedicta domina de Karali3, monasterio vestro pia liberalitate do-natas et libertates concessas prout in eorum litteris plenius continetur sicut eas iuste ac pacifice obtinetis, vobis et per vos eidem monasterio, auctori-tate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominuma infringere vel ei ausu temerario contra ire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipoten-tis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani, . . Nonas Iulii, pontificatus nostri anno quinto.

97. a In A hominium

97. 1 BOSCOLO, L'abbazia di San Vittore, p. 145.2 Giudici di Arborea. Pietro d'Arborea attestato dal 1172, regna dal 1185 al 1200, anno en -tro il quale muore; dal 1192 in condominio con Ugo Ponç de Bas, che muore dopo il 3 set -tembre 1211: cfr. SANNA, Il giudicato di Arborea.3 Benedetta di Massa, cfr. Appendice II.

104

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98*<ante 1221, agosto 23>

<L’arcivescovo di Pisa Vitale scrive a Onorio III informandolo che gli abitanti di Castel di Castro, scomunicati per non aver ubbidito ai mandati del legato pontificio Orlando, desiderano essere sciolti dalla scomunica>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dai nn. 99 e 100, dove Onorio, scrivendo a Bar -tolomeo, legato pontificio, all’abate di S. Paolo a Ripa d’Arno e al canonico pisano Gallo, afferma di essere stato informato da una lettera di Vitale.

991221, agosto 23, Laterano

<Onorio III>, informato dall’arcivescovo di Pisa che gli abitanti di Castel di Castro, scomunicati per non aver ubbidito ai mandati del legato apostolico R<olando>, desiderano esserne assolti, incarica Bartolomeo, legato pontificio, di recarsi sul posto ed esaudire la richiesta, ma solo dopo aver ricevuto giuramento di fedeltà in nome della Sede apostolica con la promessa di custodire il castrum in suo nome e di non aiutare in alcun modo Ubaldo, Lamberto e Alberto <Visconti>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, ff. 156v-157r, ep. 10. Sul lato esterno di 156v, all’altezza della prima riga del documento, la cifra: 10; sul margine, quasi totalmente rifilato, è ripetuto l’indirizzo, si colgono le lettere «…pellano …ato».

R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 3524, p. 3.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 98*-100, 102, 107-

109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Magistro Bartholomeo cappellano nostro, apostolice Sedis legato1

Cum sicut venerabilis frater noster .<Vitalis>. Pisanus archiepiscopus2

per suas nobis litteras intimavit, homines de Castello Castri, quod ad Romanam Ecclesiam nullo pertinet // mediante, satisfacto super hiis pro quibus dilectus filius .R<olandus>.3 subdiaconus et capellanus noster, tunc

99. 1 Cfr. doc. 53.2 Vitale di Pisa (1218-1252): EUBEL, I, p. 399; cfr. DELL'AMICO, Tra politica e pastorale.3 Cfr. docc. 39 e 40 attestanti la missione legatizia di Ugo e Orlando in Sardegna nell’agosto del 1218.

105

Documenti

apostolice Sedis legatus, in eos excommunicationis et in Castrum ipsum interdicti sententias promulgavit, ad gremium Sancte matris Ecclesie cu-piant cum humilitate redire, discretioni tue per apostolica scripta manda-mus quatinus ad Castrum accedens personaliter memoratum hominibus eiusdem Castri, recepto ab eis nomine Romane Ecclesie fidelitatis primitus iuramento, et ut Castrum ipsum eiusdem Ecclesie nomine pro ea custo-diant fideliter et devote, salva in omnibus auctoritate Sedis apostolice ac mandato, .Ubaldo., .Lamberto. et .Alberto.4 fratribus eius et complicibus eorumdem in nullo penitus intendentes, nec consilium vel auxilium ali-quod impendentes beneficium absolutionis impendas et relaxes sententiam interdicti.

Datum Laterani, .X. Kalendas Septembris, anno sexto.

100<1221, agosto 23, Laterano>

<Onorio III, informato dall’arcivescovo di Pisa che gli abitanti di Castel di Castro scomunicati per non aver ubbidito ai mandati del legato apostolico Orlando, desiderano esserne assolti>, incarica l’abate di S. Paolo a Ripa d’Arno di Pisa e il canonico pisano Gallo di sciogliere dalla scomunica coloro che hanno commerciato a Castel di Castro mentre vigeva l’interdetto e gli abitanti di Castel di Castro residenti a Pisa, <ma solo dopo aver ricevuto da loro giuramento di fedeltà in nome della Sede apostolica con la promessa di custodire il castrum stesso in suo nome e di non aiutare in alcun modo Ubaldo, Lamberto e Alberto Visconti>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 157r, ep 11. Sul lato esterno di 157r, all’altezza della prima riga del documento, la cifra: 11; sul margine, appena più in alto: XI. Per la datazione e il senso degli et cetera si veda il doc. precedente.

R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 3525, p. 3; SCANO, I, LXXXII, p. 55.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 98*, 99, 102, 107-109,

113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

99. 4 Ubaldo, Lamberto e Alberto di Eldizio Visconti, il secondo è giudice di Gallura, cfr. Appendice II.

106

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. . abbati sancti Pauli de Ripa Arni et Gallo canonico Pisano

Cum sicut venerabilis frater noster .<Vitalis>. Pisanus archiepi-scopus1 et cetera usque redirea, discretioni vestre per apostolica scripta man-damus quatinus ab habitatoribus Castri prefati Pisis existentibus, Ecclesie Romane nomine fidelitatis et ut Castrum ipsum et cetera usque impendentes ac ab aliis qui durantibus sententiis memoratis in ipso Castro mercationes exercitisse noscuntur, iuxta formam Ecclesie primitus iuramento eis abso-lutionis beneficium impendatis.

Datum ut supra.

101*<post 1221, luglio 4 – ante 1221, settembre 17>

<Ubaldo e Lamberto Visconti, con la mediazione di Bartolomeo, le-gato pontificio in Sardegna, scrivono a Onorio III impegnandosi a pagare 12.000 lire di genovini minuti da versare a Siena, in cambio dell’assolu-zione dalla scomunica e della ratifica da parte del papa del matrimonio tra Ubaldo Visconti e Benedetta di Massa, giudicessa di Cagliari>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 102, dove Onorio III, rimproverando du-ramente Bartolomeo per la mediazione e l’avallo da lui fornito ai due Visconti, afferma che i due «nobis scripserunt» offrendo il denaro a dette condizioni.

1021221, settembre 17, Laterano

<Onorio III> rimprovera duramente il legato pontificio Bartolomeo per aver cercato di aiutare Ubaldo e Lamberto <Visconti> ad ottenere

100. a Segue motivo a catenella per la rimanente metà della lunghezza della linea

100. 1 Vitale di Pisa (1218-1252): EUBEL, I, p. 399; DELL'AMICO, Tra politica e pastorale.

107

Documenti

l'assoluzione dalla scomunica da parte della Sede apostolica. Il pontefice ordina al legato di non prendere più alcun tipo di iniziativa in merito alla vicenda dei due fratelli pisani.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, ff. 158v-159r, ep. 21. Sul lato esterno di 158v, all’altezza della prima riga del documento, la cifra: 21.

R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 3538, pp. 4-5.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 93*, 94*, 96, 99-101, 107-

109, 113-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Bartholomeo subdiacono et capellano nostro, apostolice Sedis legato1

Nisi iustum animi nostri motum mansuetudinis patientia temperaret, ita te in tua confunderemus astutia quod nec de cetero in nostra presentia compareres nec in terra nativitatis tue posses sine improperio commorari, ut que nobis illudere voluisti esses ludibrio universis. Olim, etenim, nobis scripsisti quod Lambertus et Ubaldus2 cupientes absolvi a vinculo excom-municationis quo tenentur astricti prestarea volebant duodecim milium li-brarum quod mandatis nostris precise parerent pignoraticiam cautionem quas parati erant Senis vel alibi deponere ut dicebant. Nuper autem iidem, te procurante ac apud nos suppliciter intercedente pro eis, nobis scripse-runt quod parati erant pecuniam ipsam camere nostre persolvere si eos et complices ipsorum absolvi et matrimonium inter predictum .U<baldum>. et nobilem mulierem donnicellam .B<enedictam>.3 contractum nuntiari legitimum faceremus. In hoc quidem non astutus sed insipiens potes meri-to reputari, nisi forsan ex maiori astutia insipientia processerit simulata, quod credebas ut conditiones tam enormes, tam abusivas quasi amore illecti pecunie admittere deberemus cum scire debueris quod pecunia illa non ad hoc deponebatur ut nobis ex inde aliquid proveniret, sed ut illi metu pene mandatis nostris non sub conditione sed pure ac precise pare-rent. Quare, numquam debueras consentire ut sub condicione offerrent

102. a In R prestrare

102. 1 Questo è l’ultimo doc. nel quale Bartolomeo appare come legato pontificio in Sardegna, cfr. doc. 53.2 Lamberto e Ubaldo di Eldizio Visconti, il primo è giudice di Gallura, cfr. Appendice II.3 Benedetta di Massa, cfr. Appendice II.

108

Documenti

quam simpliciter obtulerant cautionem cum ex consensu tuo eis spem pre-stitisseb videaris inanem quod nos a iustitie tramite valeant variare.

Ut igitur tua et illorum astu//tia, male sperato fructu frustretur, pre-sentium tibi auctoritate mandamus quatinus de hiis te de cetero nullatenus intromittas, cum sine te illos taliter castigare sciamus quod tandem perfusa ipsorum facie ignominia nomen nostrum vel inviti querere compellantur.

Datum Laterani, .XV. Kalendas Octubris anno sexto.

2a missione dalla Sardegna alla Sede apostolica<post 1220 seconda metà - ante 1221, settembre 22><Bertoldo da Capraia, dopo aver giurato fedeltà al papa nelle mani del

legato pontificio Bartolomeo, si reca presso la Sede apostolica, probabil-mente accompagnato dal fratello Anselmo, per richiedere la conferma dei suoi possedimenti nella curatorìa di Usellus nel giudicato di Arborea>.

Questa missione è testimoniata dai docc. 84, dove il legato Bartolomeo informa il papa del prestato giuramento di Bertoldo e della sua prossima venuta con il fratello presso la Sede apostolica (e dal quale si ricava il post quem e il fatto che Bertoldo è accompagnato dal fratello Anselmo) e dal n° 105, dove il papa conferma a Bertoldo stesso le proprietà in «Partuselli».

3a missione dalla Sardegna alla Sede apostolica<ante 1221, settembre 27><Mariano II giudice di Torres invia il vescovo di Sorres come suo

nunzio presso Onorio III per ottenere lo scioglimento dal voto di partire per la Terrasanta, che aveva fatto come il suo defunto padre Comita>.

L’avvenuta ambasciata del vescovo di Sorres è ricavabile dalla lettura dei nn. 106 e 110 dove Onorio III nello scrivere a Ugolino da Ostia afferma esplicitamente che «nobilis vir Marianus iudex […] venerabilem fratrem nostrum . . Sorranum episcopum ad nos mi[sit]».

102. b La prima s è sovrascritta

109

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103*<ante 1221, settembre 27>

<Mariano II giudice di Torres informa Ugolino da Ostia di essere disposto a inviare cento militi o a pagare un contributo di centomila marabottini d’oro in nome del suo defunto padre Comita e un ulteriore contributo da stabilirsi in nome suo, per essere sciolto dal voto di partire per la Terrasanta>.

L’esistenza di questa lettera è ricavabile dalla lettura dei nn. 106 e 110, dove Onorio conferma a Ugolino da Ostia la ricezione della sua lettera con la quale lo si informa, tra l’altro, della disponibilità del giudice a pagare il contributo; evidentemente Ugolino, per poter scrivere di questo impegno, deve essere stato informato dal giudice di Torres.

104*<ante 1221, settembre 27>

<Ugolino da Ostia scrive a Onorio III informandolo che Mariano II giudice di Torres è disposto a inviare cento militi o a pagare un contributo di centomila marabottini d’oro in nome di suo padre Comita e un'ulteriore cifra da stabilirsi in nome proprio, per essere sciolto dal voto di partire per la Terrasanta>.

L’esistenza di questa lettera è ricavabile dalla lettura dei nn. 106 e 110, dove Onorio scrive a Ugolino da Ostia di aver ricevuto la sua lettera con la quale lo si informa, tra l’altro, della disponibilità del giudice a pagare il contributo.

1051221, settembre 22, Laterano

Onorio III conferma a Bertoldo <da Capraia>, dichiaratosi vassallo della Sede apostolica nelle mani del legato pontificio Bartolomeo, la terra che possiede in Partuselli <nel giudicato di Arborea>.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 158v, ep. 20. Sul margine esterno, all'altezza della prima riga del doc. è riportato l'indirizzo del quale a seguito della

110

Documenti

rifilatura sopravvivono le lettere finali: «oldo».E d i z i o n i : Bullarium Romanum, III, doc. 56, p. 381; HOROY, IV, doc. XVII, coll.

13-14.R e g e s t i : POTTHAST, I, 6710, p. 583; PRESSUTTI, II, 3539, p. 5.Cfr.: doc. 84 e 2° missione dalla Sardegna alla Sede apostolica.

Comiti Bertoldo1

Cum terram que dicitur Partuselli2 a Romana Ecclesia recognoscens dilecto filio magistro Bartholomeo subdiacono et capellano nostro apo-stolica Sedis legato nomine nostro fidelitatis prestiteris iuramentum, ob-ligans te ac tuos heredes quod nobis et successoribus nostris duas marcas argenti singulis annis pro terra ipsa persolves, nos, tuis precibus inclinati, terram ipsam sicut eam iuste possides et quiete, auctoritate tibi apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo et cetera nostre confirmationis. Si quis autem et cetera.Datum Laterani, .X. Kalendas Octubris, anno sexto.

1061221, settembre 27, Laterano

Onorio III scrive al cardinale <Ugolino> da Ostia: gli conferma di aver ricevuto la sua lettera - con l'informativa su Mariano <II> giudice di Torres disposto a inviare cento militi o a pagare un contributo di cento-mila marabottini d’oro in nome del suo defunto padre <Comita> e un ul-teriore contributo da stabilirsi in nome proprio, per essere sciolto dal voto di partire per la Terrasanta - e lo incarica pertanto di stabilire per il meglio.

E d i z i o n i : LEVI, Registri, pp. 121-123, che viene usata in questa edizione, adattata nei criteri.

Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-83, 91, 103*, 104*, 110, 127 e Introduzione, parte II, cap. 2 a.

Honorius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri .<Hugo-

105. 1 Bertoldo da Capraia, cfr. doc. 84.2 La curatorìa o divisione amministrativa di Usellus, nel giudicato di Arborea.

111

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lino>. Hostiensi episcopo1, apostolice Sedis legato, salutem et apostoli-cam benedictionem.

Fraternitatis tue litteras benignitate recepimus consueta et earum teno-rem pleno collegimus intellectu, gratias agentes largitori omnium gratiarum in gratia eius, qui te deducens per suorum semitam mandatorum2 in bene-placito suo dirigit actus tuos, multa et magna per tuum ministerium ope-rando, in quibus tanto ampliori gaudio exultamus, quanto per amplius et perfectus exinde proficit Ecclesie generalis, et Terre sancte subsidium iuxta spem nostram et desiderium procuratur. Ad hec cum clare memorie .<Co-mita>. iudex Turritanus3 signo crucis assumpto vovisset in Terre sancte subsidium proficisci et pro redemptione voti sui obtulisset centum milites vel centum milia marabotinorum in eiusdem Terre subsidium iuxta no-strum beneplacitum destinare, interim viam universe carnis ingresso4, no-bilis vir Marianus iudex5, natus eius, venerabilem fratrem nostrum . . Sor-ranum6 episcopum ad nos mittens, obtulit se velle pium patris propositum adimplere, illuc sive predictum numerum militum sive pretaxatam pecu-niam transmittendo; et, quia ipse crucis erat caractere insignitus, instabat per eundem episcopum ut eum absolveremus a voto paratum viginti mili-tes in eiusdem Terre destinare succursum. Sed nos, communicato fratrum nostrorum consilio, quod offerebat pro patre non immerito acceptantes, volebamus ut pro se quinquaginta milites destinaret; et sic idem episcopus tunc a nobis non potuit aliquid obtinere.

Unde, cum, sicut tue littere continebant, idem iudex adhuc pro patre suo centum milites vel centum milia marabottinorum, et pro se congruum eidem Terre offerat subsidium exibere, de circumspectione tua plenam fi-duciam obtinentes, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, qua-tinus eorum alterum que offert ipse pro patre secundum arbitrium tue di-scretionis acceptans, attente provideas, ut, si magis expediens visum fuerit

106. 1 Ugolino di Segni, creato cardinale da Innocenzo III nel 1206, futuro papa Gregorio IX: EUBEL, I, p. 3.2 «Te deducens per suorum semitam»: richiama Salmi 22,3 e Salmi 24,4, ma soprattutto il motto di Onorio III «perfice gressos meos in semitis tuis»: Salmi 16,5.3 Cfr. Appendice II.4 «viam universe carnis ingresso»: riferimento a Genesi, 6,31; Giosué, 23,14; 1Re, 2,2.5 Cfr. Appendice II.6 Anonimo, cfr. Appendice I.

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pecuniam destinari, tales exinde milites conducantur, qui alias non essent in sepe dicte Terre subsidium profecturi. Super eo vero quod idem iudex pro absolutione sui voti congruum offert subsidium, tibi plenarie commit-timus vices nostras, ut provideas super hoc sicut tibi Dominus inspirabit.

Datum Laterani, .V. Kalendas Octubris, pontificatus nostri anno sexto.

4° missione dalla Sardegna alla Sede apostolica<circa 1221, settembre 29><L’arcivescovo di Cagliari Mariano e il vescovo di Sulci Bandino,

entrambi scomunicati, si recano presso la Sede apostolica, dove sono stati convocati per rispondere del loro comportamento>.

La missione è ricavabile dai docc. 91 e 107. Nel primo, Onorio ordina al legato pontifi -cio Bartolomeo di ingiungere ai due di recarsi presso la Sede apostolica entro la successiva festa di S. Michele (il 29 settembre). Nel secondo il papa accenna alla presenza dei due presso la corte pontificia e stabilisce i termini per la loro assoluzione. Con tutta probabilità, è in questa occasione che l'arcivescovo di Cagliari chiede al papa di poter sciogliere dalla scomunica coloro che si impegnano a non aiutare più Ubaldo e Lamberto Visconti e di po-ter celebrare gli uffici divini, nonostante la sua provincia ecclesiastica sia sottoposta a inter-detto: su questo cfr. docc. 108 e 109.

1071221, ottobre 18, Laterano

<Onorio III> scrive a Bartolomeo, legato della Sede apostolica, infor-mandolo di aver concesso l'assoluzione dalla scomunica all'arcivescovo di Cagliari <Mariano> e al vescovo di Sulci <Bandino>. Quest'ultimo si è impegnato a stare ai mandati pontifici e soprattutto a non favorire in alcun modo Lamberto e Ubaldo <Visconti>; mentre al primo è interdetta l'eventuale conferma e consacrazione dei due prossimi vescovi di Sulci.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, 160v, ep. 29. Sul lato esterno all'altezza della seconda riga del doc., la cifra 29, sul margine XXIX.

R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 3547, p. 6.

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Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 109, 113-120, 131*, 132. 4° missione dalla Sardegna alla Sede apostolica. Appendice documenta-ria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Magistro Bartholomeo, subdiacono et capellano nostro, apostolice Sedis legato

Venerabiles fratres nostri .<Marianus>. archiepiscopus Calaritanus et .<Bandinus>. episcopus Sulciensis1 ad Sedem apostolicam venientes, li-cet nisi fuerint se multipliciter excusare, quia tamen tandem non iudicium sed misericordiam flagitarunt, se omnino nostris beneplacitis exponendo; nos, cupientes proniores ad veniam inveniri quam ad debitam etiam ul-tionem, misericorditer egimus cum eisdem. Nam recepto ab episcopo cor-poraliter iuramento, quod mandatis nostris precise pareret, ei fecimus a vinculo excomunicationis quo tenebatur astrictus, beneficium absolutionis impendi et, iniungentes eidem sub debito iuramenti, quod nichil penitus de cetero contra Romanam Ecclesiam molietur, sed adversariis eiusdem Ec-clesie pro posse resistet et specialiter Lamberto et Ubaldo et eorum com-plicibus nullo modo favebit, sed potius adversabitur, remittimus eum ab officii pontificali usque ad proximum venturum festum Nativitatis Do-minice executione suspensum, ita quod ex tunc a te, si tu presens fueris, obtenta licentia, vel si absens de nostra misericordia pontificale, officium exequatur. Archiepiscopo vero, ut in eo quo deliquerat puniretur, penitus interdiximus ne primo vel si tantum supervixerit secundo eiusdem episcopi successorum munus confirmationis et consecrationis valeat impertiri, et usque ad Ecclesiam suam redeat ab officii pontificalis executione suspen-sus. Ne igitur super hiis aliud tibi valeat suaderi hec discretioni tue plene ac plane duximus intimanda.

Datum Laterani, .XV. Kalendas Novembris, pontificatus nostri anno sexto.

1081221, ottobre 21, Laterano

<Onorio III> concede <all’arcivescovo di Cagliari>, quando non sia presente il legato pontificio, di poter sciogliere dalla scomunica per aver

107. 1 Cfr. Appendice I.

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aiutato Ubaldo e Lamberto <Visconti> coloro che si impegnano a non aiutare più i due fratelli.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 161r, ep. 35. Sul lato esterno di 161r, all’altezza della prima riga del documento, la cifra: 35; sul margine alla stessa altezza: XXXV.

R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 3552, p. 7.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107, 109,

113-120, 131*, 132. 4° missione dalla Sardegna alla Sede apostolica. Appendice documenta-ria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Eidema

De discretione tua plenam in Domino fiduciam obtinentes, illos de tua diocesi, qui pro facto Ubaldi et Lamberti1 vinculo excommunicationis astricti redire desiderant ad ecclesiasticam unitatem, iuxta formam Ecclesie absolvendi, si tamen legatus presens non fuerit, per quem si presens est volumus eis beneficium absolutionis impendi, liberam tibi auctoritate pre-sentium concedimus facultatem, ita quod iniungas eisdem quod nullum predictis .U<baldo>. et .L<amberto>. prestent consilium vel favorem.

Datum Laterani, .XII. Kalendas Novembris, pontificatus nostri anno sexto.

1091221, ottobre 25, Laterano

<Onorio III> concede all’arcivescovo di Cagliari di celebrare gli uffici divini, a porte chiuse e in assenza di scomunicati o interdetti, nelle zone della sua provincia ecclesiastica dove non siano Ubaldo e Lamberto <Visconti> e i loro fautori.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 161r, ep. 34. Sul lato esterno

108. a Per l’inscriptio cfr. doc. successivo

108. 1 Ubaldo e Lamberto Visconti, quest’ultimo giudice di Gallura (cfr. Appendice II) il primo già podestà di Pisa, lo sarebbe ridivenuto nel 1223 e tra il novembre del 1226 e il novembre del 1228: CECCARELLI, I Podestà.

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di 161r, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: 34; sul margine all’altezza della prima riga: XXXIIII.

R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 3554, p. 7.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 106, 107,

108, 113-120, 131*, 132. 4° missione dalla Sardegna alla Sede apostolica. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

.<Mariano>. archiepiscopo Kalaritano1

Fraternitatis tue precibus inclinati, auctoritate tibi presentium indul-gemus ut in terris illis tue provincie in quibus Ubaldus et Lambertus2 vel fautores eorum principales presentes non fuerint, clausis ianuis, excommu-nicatis et interdictis exclusis, divina facias celebrari.

Datum Laterani, .VIII. Kalendas Novembris, anno sexto.

110<1221>, ottobre 25, Bologna

Ugolino da Ostia scrive a <Mariano II> giudice di Torres infor-mandolo di aver ricevuto una lettera di Onorio III - riportata interamente - con la quale incarica Ugolino stesso di stabilire per il meglio circa la contropartita da richiedere al giudice per lo scioglimento richiesto dal voto suo e del suo defunto padre Comita - per conto del quale <Mariano> si era già offerto di inviare cento militi o centomila marabottini d'oro - di partire per la Terrasanta. Il cardinale ritiene che il giudice debba impe-gnarsi ad inviare in totale centotrenta cavalieri o in alternativa centotrenta-mila marabottini d’oro. Il denaro dovrà essere consegnato all'arcivescovo di Genova, già incaricato dal cardinale di procedere all’esenzione dal voto del giudice; se invece Mariano preferisse inviare dei soldati, questi dovran-no recarsi presso il vescovo di Reggio e il marchese di Monferrato.

109. 1 Cfr. Appendice I.2 Ubaldo e Lamberto Visconti, quest’ultimo giudice di Gallura (cfr. Appendice II) il primo già podestà di Pisa, lo sarebbe ridivenuto nel 1223 e tra il novembre del 1226 e il novembre del 1228: CECCARELLI, I Podestà.

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E d i z i o n i : LEVI, Registri, pp. 121-123, che viene usata in questa edizione, adattata nei criteri.

Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-83, 91, 103*-106, 111*, 127 e Introduzione, parte II, cap. 2 a.

Nobili et strenuo viro .<Mariano>. Dei gratia iudici Turritano1, Hugo2

et cetera. Noveritis nos recepisse litteras apostolicas in hunc modum: «Honorius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri .<Hugolino>. Hostiensi episcopo, apostolice Sedis legato, salutem et apostolicam benedictionem. Fraternitatis tue litteras benignitate recepimus consueta et earum tenorem pleno collegimus intellectu, gratias agentes largitori omnium gratiarum in gratia eius, qui te deducens per suorum semitam3

mandatorum in beneplacito suo dirigit actus tuos, multa et magna per tuum ministerium operando, in quibus tanto ampliori gaudio exultamus, quanto per amplius et perfectus exinde proficit Ecclesie generalis, et Terre sancte subsidium iuxta spem nostram et desiderium procuratur. Ad hec cum clare memorie .<Comita>. iudex Turritanus4 signo crucis assumpto vovisset in Terre sancte subsidium proficisci et pro redemptione voti sui obtulisset centum milites vel centum milia marabotinorum in eiusdem Terre subsidium iuxta nostrum beneplacitum destinare, interim viam uni-verse carnis ingresso5, nobilis vir Marianus iudex6, natus eius, venerabilem fratrem nostrum . . Sorranum episcopum7 ad nos mittens, obtulit se velle pium patris propositum adimplere, illuc sive predictum numerum militum sive pretaxatam pecuniam transmittendo; et, quia ipse crucis erat caractere insignitus, instabat per eundem episcopum ut eum absolveremus a voto paratum viginti milites in eiusdem Terre destinare succursum. Sed nos, communicato fratrum nostrorum consilio, quod offerebat pro patre non

110. 1 Mariano II di Torres, cfr. Appendice II.2 Ugolino di Segni, creato cardinale da Innocenzo III nel 1206, futuro papa Gregorio IX: EUBEL, I, p. 3.3 «Te deducens per suorum semitam»: richiama Salmi 22,3 e Salmi 24,4, ma soprattutto il motto di Onorio III: «perfice gressos meos in semitis tuis»: Salmi 16,5.4 Cfr. Appendice II.5 «Viam universe carnis ingresso» riferimento a Genesi, 6,31; Giosué, 23,14; 1Re, 2,2.6 Cfr. Appendice II.7 Cfr. Appendice I.

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immerito acceptantes, volebamus ut pro se quinquaginta milites destinaret; et sic idem episcopus tunc a nobis non potuit aliquid obtinere. Unde cum, sicut tue littere continebant, idem iudex adhuc pro patre suo centum mili-tes vel centum milia marabottinorum, et pro se congruum eidem Terre of-ferat subsidium exibere, de circumspectione tua plenam fiduciam obti-nentes, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus eorum alterum que offert ipse pro patre secundum arbitrium tue discretionis acceptans, attente provideas, ut, si magis expediens visum fuerit pecuniam destinari, tales exinde milites conducantur, qui alias non essent in sepe dicte Terre subsidium profecturi. Super eo vero quod idem iudex pro absolutione sui voti congruum offert subsidium, tibi plenarie committimus vices nostras, ut provideas super hoc sicut tibi Dominus inspirabit. Datum Laterani, .V. Kalendas octubris, pontificatus nostri anno sexto».

Nos enim, quia patrem vestrum sincere dileximus et personam ve-stram affectione quantum cum Deo possumus diligimus speciali, ea gra-tanter efficere cupimus et optamus, que ad vestrum et terre vestre respi-ciant commodum et honorem.

Volentes igitur mandatum summi pontifici adimplere, nobilitati vestre consulimus et ex parte domini pape mandamus, quatenus centum milia marabotinorum pro centum militibus sine dilatione aliqua Ianuam trans-mittatis venerabili fratri .<Ottoni>. archiepiscopo8 et dilectis filiis . . abbati Sancti Andree de Sexto et Danieli Aurie9, consanguineo et fideli vestro, civi Ianuensi, nomine Sedis apostolice assignantes. Pro vobis autem, qui crucis signaculum assumpsistis, pro triginta militibus pecuniam destinetis, tantum eorum singulis assignantes, quantum singulis aliorum centum de summa predicta fuerit consignatum. Hiis ita rite peractis, a voto peregrinationis absolvet archiepiscopus memoratus, iuxta quod ei nostris dedimus litteris in mandatis. Milites autem ad Terre sancte subsidium transmittendos a vo-bis electos vel aliis quibuslibet eligendos a venerabili fratre nostro .<Ni-cola>. Regino episcopo10 et nobili viro .<Guilelmo>. marchione Montis-ferrati11 vel ab altero eorum, si uterque interesse non poterit, precipimus

8 Otto di Genova (1203-1239), EUBEL, I, p. 281.9 Daniele Doria, nipote per via materna del giudice di Torres Barisone II (1147-entro 1191), era perciò cugino di Mariano II di Torres: cfr. Appendice II, SANNA-BOSCOLO, Libellus, p. 50; SANNA, La cronotassi, pp. 109-111; cfr. anche Genealogie, pp. 283-284.10 Nicola di Reggio Emilia (1211-1243), EUBEL, I, p. 417.11 Guglielmo VI di Monferrato: SETTIA, Guglielmo VI.

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secundum sue discretionis arbitrium acceptari, qui alias non sint in Terre sancte subsidium profecturi et per annum ibi debeant fideliter deservire. Vos autem, sicut vir nobilis, providus et discretus, ita studeatis omnia celeriter adimplere, quod suum patris vestri propositum debitum sortiatur effectum, et vos a domino papa et fratribus suis possitis non immerito commendari, ac nos, qui speciali vos affectione diligimus, de sollicitudine nobis commissa, non possimus merito reprehendi.

Datum Bononie, .VIII. Kalendas novembris.

111*<1221, circa ottobre 25>

<Ugolino da Ostia legato pontificio incarica l’arcivescovo di Genova Otto di sciogliere Mariano di Torres dal voto di partire come crociato, pur-ché questi invii centotrenta militi o centotrentamila marabottini d’oro per la spedizione in Terrasanta>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 110, dove Ugolino da Ostia afferma es-pressamente di aver dato mandato in tal senso all’arcivescovo genovese.

112*<ante 1221, dicembre 10>

<Rappresentanti del Comune di Pisa scrivono nuovamente ad Onorio III informandolo che Ubaldo Visconti quando era podestà della città aveva contratto debiti a nome del Comune stesso, per finanziare la spedizione in Sardegna, ora i creditori chiedono i rimborsi e il Comune stesso chiede al pontefice una conferma dell’esenzione già concessa dal pagamento di tali debiti>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dalla lettura del n° 113, dove lo stesso pontefice nell’incaricare il vescovo di Massa di impedire l’indebita riscossione dei crediti a danno del

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Comune scrive che era stato informato «ex parte communitatis Pisane». Una richiesta in tal senso era già stata fatta al pontefice e da lui accordata nell’aprile del 1220: cfr. docc. 55* e 59.

1131221, dicembre 10, Laterano

<Onorio III>, informato dal Comune di Pisa che Ubaldo <Visconti> quando era podestà della città aveva contratto debiti a nome del Comune stesso, per finanziare la spedizione in Sardegna, ad insaputa di tutti, ordina al vescovo di Massa di impedire la riscossione a danno del Comune di tali debiti, senza uno speciale mandato pontificio.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 170r, ep. 80. Sul lato esterno di 170r, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: 80; sul margine, all’altezza della prima riga: LXXX.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXXXIII, p. 55.R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 3610, p. 15.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109,

112*, 114-120, 131*, 132. Appendice documentaria Cost. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

.<Alberto>. episcopo Massanensi1

Ex parte communitatis Pisane fuit propositum coram nobis quod Ubaldus2 civis Pisanus, olim in civitatis eorum regimine constitutus, debita gravia nomine communitatis eiusdem, ea ignorante, contraxit, occasione dumtaxat expeditionis quam presumpsit facere in Sardiniam contra inhi-bitionem et excommunicationem apostolice Sedis, in cuius gravem iniu-riam et contemptum id noscitur attemptasse; quare nobis humiliter suppli-cavit communitas supradicta ut, cum ab ea debita huiusmodi requirantur, super hoc ei paterna providere sollicitudine dignaremur.

Cum, ergo, dignum sit ut in ipsum Hubaldum recumbat onus huius-

113. 1 Alberto (1217- 1231): EUBEL, I, p. 329.2 Ubaldo Visconti già podestà di Pisa, lo sarebbe ridivenuto nel 1223 e tra il novembre del 1226 e il novembre del 1228: CECCARELLI, I Podestà.

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modi debitorum, presentium tibi auctoritate mandamus, quatinus commu-nitatem eandem super hoc gravari aliquatenus non permittas, presertim quamdiu aliquid invenietur in bonis ipsius Ubaldi unde possit creditoribus satisfactio exhiberi. Cumque diverse littere super hoc contra communita-tem ipsam dicantur a Sede apostolica emanasse, inhibeas illis ad quos lit-tere sunt obtente ne illarum auctoritate absque nostro speciali mandato procedant.

Datum Laterani, .IIII. Idus Decembris, pontificatus nostri anno sexto.

114<1222, gennaio 19, Laterano>

<Onorio III> ordina al priore di S. Nicola di Cagliari e a Siffredo, entrambi canonici pisani, di far pubblicare e rispettare le sentenze di sco-munica emesse contro Ubaldo <Visconti> e i suoi fratelli dal cappellano apostolico Gra<ziano>; li incarica inoltre di impartire le pene canoniche contro i chierici pisani che non hanno rispettato le sentenze di scomunica.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 189r, ep. 187. Sul lato esterno di 189r, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: 187; sul margine, all’altezza della prima riga: CLXXXVII. La data del doc. è ricavabile dalla lettura del precedente ff. 188v-189r diretto al priore di S. Frediano di Lucca e datato in Laterano: «.XIIII. Kalendas Februarii, anno sexto».

R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 3747, p. 34-35; SCANO, I, LXXXIV, p. 56.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109,

113, 115-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

. . priori Sancti Nicholay Calleri et Sifredo, canonicis Pisanis1

Ut acrior pena pungat quos hactenus nulla penitus penitudo com-puncxit, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus ex-communicationis et interdicti sententias, quas dilectus filius magister .Gra-<tianus>. capellanus noster in Ubaldum et fratres eius ac quosdam alios cives Pisanos, auctoritate nostra, ipsorum exigente contumacia, promul-gavit, singulis diebus dominicis et festivis sollempniter publicantes faciatis

114. 1 Personaggi la cui unica attestazione proviene da questo doc.

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eas firmiter observari. Clericos quoque Pisanos, qui non sine nostro con-temptu easdem sententias contempnentes ipsas servare spreverunt seu de cetero spreverint observare, pena canonica sub apostolica obligatione ca-stigetis.

Quod si non omnes et cetera.Datum ut supra.

1151222, gennaio 19, Laterano

<Onorio III> ordina <al priore di S. Nicola di Cagliari e a Siffredo, entrambi canonici pisani,> di sciogliere dalla scomunica coloro che avevano aiutato Ubaldo <Visconti> e i suoi fratelli, purché si impegnino a non intrattenere rapporti con loro e a recarsi al più presto presso la Sede apostolica. In caso di scioglimento dalla scomunica in punto di morte, se il malato si riprende deve recarsi al più presto presso la Sede apostolica; se muore, il suo funerale sia celebrato in assenza di laici e la sepoltura avvenga in assenza di chierici.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 11, f. 189r, ep. 188. Sul lato esterno di 189r, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: 188; sul margine, all’altezza della prima riga, parzialmente rifilato: CLXXXVIII.

R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 3748, p. 35.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109,

113, 114, 116-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

Eisdema

Etsi mater Ecclesia non debeat redeuntibus ad se gremium claudere pietatis, redeuntes tamen, ne iterum retrorsum habeant, debet arcius cohi-bere.

Ideoque, discretioni vestreb per apostolica scripta mandamus quatinus

115. a Per l’inscriptio cfr. doc. precedente b vestre in interlinea

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Pisanis illis qui pro eo quod Ubaldo et fratribus eius1 contra mandatum Ecclesie adeserunt excommunicationis vinculum incurrentes, ut abso-lutionis obtineant beneficium iurarant vel iuraverint nostris parere man-datis, ne illis communicent super aliquo negotio vel familiaritatem aut ali-quod comercium cum eis habeant, inhibeatis expresse sub debito prestiti iuramenti; et si quis excommunicatorum infirmitate correctus metu mortis de stando mandatis nostris iuramentum prestiterit, ei ut infra octo dies postquam plene convaluerit ad presentiam nostram cum litteris vestris iter arripiat veniendi firmiter iniungatis; et si quisquam interim forte decesserit non permittatis ad sepulturam eius clericos conveniri, nec audientibus lai-cis divina pro eis officia celebrari, cum melioris sint conditionis habendi qui sponte in vite spatio, quam qui metu in mortis articulo ad mandatum Ecclesie revertuntur.

Quod si non omnes et cetera.Datum Laterani, .XIIII. Kalendas Februarii, pontificatus nostri anno

sexto.

116*<ante 1223, settembre 2>

<Qualcuno, forse l'arcivescovo di Pisa Vitale, informa Onorio III che Ubaldo e Lamberto Visconti e altri cittadini pisani - scomunicati per avere invaso il giudicato di Cagliari e perciò privati di alcune rendite che prove-nivano loro da beni che detenevano in feudo dall’arcivescovado di Pisa - affermano che una volta ottenuta l’assoluzione dalla scomunica dovranno essere rinfondati di tutte quelle rendite>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 117, dove Onorio, scrivendo a Vitale di Pisa, afferma che gli scomunicati «sicut dicitur» affermano quanto detto.

115. 1 Ubaldo, Lamberto e Alberto di Eldizio Visconti.

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1171223, settembre 2, Segni

<Onorio III> - informato che Ubaldo e Lamberto <Visconti> e i loro complici, privati per un quadriennio del godimento di alcuni feudi che detenevano in nome della Sede apostolica, per aver invaso il giudicato di Cagliari, affermano che dovranno essere rimborsati nel momento in cui verranno sciolti dalla scomunica - scrive all’arcivescovo di Pisa, che evi-dentemente detiene ora quei feudi, confermandogli che niente dovrà esse-re né riassegnato né rimborsato agli scomunicati.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 12, f. 92r, ep. 19. Sul lato esterno di 92r, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: XVIIII; sul margine soprav-vivono le lettere: . . Archi, dell’indirizzo riportato e rifilato. Sullo stesso lato, all’altezza della quint’ultima riga, una croce.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXXXV, p. 56.R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 4476, p. 158.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109,

113-116*, 118*-120, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

.<Vitali>. archiepiscopo Pisano1

Supra se Hubaldus et Lambertus2 fratres ambulare volentes, ceca ducti cupididate, iam dudum iudicatum Calaritanum, iuris et proprietatis Sedis apostolice, occuparunt. .M. quoque .S. filius et .G. fratres3 tante presum-ptionis non timuerunt esse participes minus quam eis expedierit atten-dendo quod baculo arundineo, qui manum inherentis eidem perforat dum ponunt in eis fiduciam4, innituntur. Sed et predicti omnes ad tantam deve-nerunt insaniam, ut excommunicati a nobis longo tempore iam elapso sic sue sint salutis obliti, ut nec videantur quod ad Ecclesie unitatem quando-que redire debeant cogitare. Hii autem propter tante temeritatis excessum de feudis que de camera archiepiscopatus Pisanus tenebant fuerunt a qua-

117. 1 Vitale di Pisa (1218-1252): EUBEL, I, p. 399.2 Ubaldo e Lamberto di Eldizio Visconti, il primo podestà di Pisa (1223 marzo 28 - 1224 luglio 3), CECCARELLI, I Podestà; il secondo giudice di Gallura (1206-1224 ca.).3 Personaggi sconosciuti.4 «baculo arundineo…fiduciam»: 4Re 18,21; Isaia 36,6.

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driennio defeodati. Verum sepe, sicut dicitur, musitant quod de fructibus feudorum ipsorum quos excommunicationis tempore non percipiunta, ob-tento absolutionis beneficio, integre sibi satisfieri oportebit. Super quo vo-lumus tibi et tuis successoribus providere.

Nos itaque districtius inhibentes, ne quicquam de feudis eisdem vel eo-rum fructibus perveniat de cetero ad predictos, tibi et successoribus tuis auctoritate presentium indulgemus, ut super hiis tu et successores tui eis in aliquo non teneamini ulterius respondere.

Nulli ergo et cetera nostre inhibitionisb et concessionis infringere. Si quis autem et cetera.

Datum Signie, .IIII. Nonas Septembris, anno octavo

118*<post 1223, marzo 28 - ante 1223, seconda metà di agosto>

<Onorio III scrive all'arcivescovo di Pisa Vitale affinché, sotto minaccia di scomunica e interdetto, induca i Pisani a rimuovere Ubaldo Visconti dalla carica di podestà alla quale lo hanno eletto assieme con altri due>.

L'esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 120, dove Onorio, nel rimproverare Vita-le, gli ricorda che «tibi nostris litteris dederimus in mandatis» affinché i Pisani rimuovessero Ubaldo dalla carica.

119*<post 1223, marzo 28 - ante 1223, seconda metà di agosto>

<Informatori attendibili, forse il vescovo di Betlemme, Ranieri, riferi-scono a Onorio III gli avvenimenti pisani successivi all'elezione di Ubaldo Visconti alla carica podestarile e del comportamento sleale e filovisconteo di Vitale, arcivescovo della città>.

117. a Consecutio non rispettata. b In R inhibitiois

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L'esistenza di questa informativa si ricava dal n° 120, dove Onorio, oltre a essere manifestamente informato dei fatti, descrivendo il comportamento dell'arcivescovo, afferma che in occasione della consegna di una lettera papale fatta dal vescovo di Betlemme a Vitale «diceris respondisse, quod idem episcopus de iis hoc tempore se intromettere non deberet».

1201223, seconda metà di agosto - prima metà di settembre, Segni

Onorio III rimprovera molto duramente l'arcivescovo di Pisa <Vitale> per non aver impedito, né agito in alcun modo contro l'elezione di Ubaldo Visconti a podestà di Pisa e di averla anzi nei fatti favorita; inoltre omettendo coscientemente di eseguire le consegne del pontefice che pretendeva la scomunica sui Pisani e l'interdetto sulla città se a Ubaldo non fosse stata revocata la carica; gli ordina ora di scomunicare entro otto giorni dal ricevimento della lettera Ubaldo e i suoi complici.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 12, f. 93v-95r, ep. 24. Sul lato esterno di 93v, all’altezza della terza riga del documento, la cifra: XXIIII; sul margine sopravvivono le lettere «..ano archiepiscopo». Per la data, poiché nel testo vi è un ampio spazio vuoto che precede «Septembris» si è deciso di indicare tutto lo spettro temporale possibile tra i giorni antecedenti le calende di settembre e le idi dello stesso mese.

E d i z i o n i : UGHELLI, III, coll. 428-429; HOROY, IV, XIII coll. 418-422, che trae il doc. da Ughelli e senza fornire spiegazioni lo data 11 settembre.

R e g e s t i : POTTHAST, I, 7080, p. 612, che lo riprende da Ughelli e lo data <10-14> settembre 1223; PRESSUTTI, II, 4492, p. 161, datato settembre, senza indicazione del giorno.

Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109, 113-119*, 131*, 132. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b, d.

.<Vitali>. Pisano archiepiscopo

Si ad tribunal mentis accesseris et ante te statueris temetipsum, cogi- tationemque accusatoris vice, ac defensoris utatur, investigetque ratio sanc-ta tua numquida non te tua conscientia condemnabit et iudicabit non tan-tum Ecclesie Dei membrum inutile, verum etiam putridum et ob hoc ab ea merito abscindendum qui oblitus fidelitatis exhibite nobis et sacrosancte Romane Ecclesie in susceptione palleib prestito corporaliter iuramento fi-

120. a In Ughelli nunquid b In Ughelli pallii

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lium Belial1 Ubaldum in iniquitate potentemc, perfidum, et Dei Ecclesie in-imicum, traditumque cum complicibus, et fautoribusd suis propter multi-plices, et graves eius excessus in apostolicam Sedem commissos in carnis interitum Sathane, permisisti, ne fecisti dicamus verius in Pisane civitatis potestatem assumi, non sine scrupulo forsitan societatis occulte: nec suffi-cit si ad excusandas excusationes in peccatis2 forsitan dixeris, quod tu illum nequaquam elegeris, sed potius electores qui elegerunt eumdem, cum tibi de providendo rectore, seu potestate civitati Pisanis liberae fuerit tributa facultas, et illis potuisses electoribus inhibere, ne predictum eligerent re-probum, eo quod esset ab ecclesiastica unitate precisus, et ipsius contagio infici posset populus universus. Preterea multos alios in electores potuisses eligere, qui nequaquam elegissent eumdem et ideo frustra iacitur rete ante oculos pennatorum3. Rursus consule temetipsum, utrum scelus incurreris idolatrie contra obedientiam nobis promissam temere veniendo et defe-rendo homini contra Deum. Cum enim tibi nostris litteris dederimus in mandatis, ut nisi populus civitatis predicte, a te monitus diligenter, sepe-dictum reprobum removerent a sue regimine civitatis, tam civitatem ipsam auctoritate nostra ecclesiastico interdicto conclusam, quam sepe dictum Sathane membrum et omnes intendentes eidem seu prestantes auxilium, vel favorem, excommunicationis laqueo innodatos sub cuiuslibet contra-dictionis et appellationisf obstaculo nuntiares, et per civitatem eamdem, et eius diocesim faceres nuntiari, tu oculos tuos statuens declinare in terram, obedientie nexu dirruptog, non solum id effi//cere contempsisti, verum etiam noluisti litteras ipsas recipere, et quod deterius est nuntios adferentes easdemh, non sine contemptu apostolice Sedis et nostro, in tuis sustinuisti domibus acriter verberari, quod non sine tua conniventia merito pre-sumitur fore factum. Vide et apud te ipsum recogita, quam in hoc nobis fueris obediens, quam fidelis. Si Sedes est apostolica mater tua, ubi est

120. c In Ughelli patentem d In Ughelli favoribus e In Ughelli civitate Pisana lit-era f et appellationis manca in Ughelli g In Ughelli dirupto h In Ughelli eosdem

120. 1 Cfr. Deuteronomio 13,13.2 «ad excusandas excusationes in peccatis»: Salmi 140,4.3 «frustra iacitur rete ante oculos pennatorum»: Proverbi 1,17.

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honor eius? Si Domina, ubi timor? Nonne in iis eii honorem et reveren-tiam subtraxisti et fedus iniisse videris cum morte? Attende iterum, et con-sidera, si episcopale conveniatj tibi nomen, cum ad extrahendum de lacu perversitatis gregem tibi commissum, ne in profundum veniat, et cont-tempnat, prout interpretatio dicti nominis, et officium exigit non inten-deask, sed ipsum in illo permittas immergi potius et immergas4. Numquid non populum ipsum in sua videris perversitate fovere, dum presentibus vinculo excommunicationis ligatis, solemniter celebras in civitate auctorit-ate nostra supposita interdicto. Nec allegare potes profecto, quod ignores civitatem eandem interdicto conclusam, eo quod non receperis litteras illas, per quas id tibi fuerat demandatum, cum talis ignorantia non solum sit crassa, sed etiam affectatal, et nichilominus eadem littere postmodum per clericum venerabilis fratris nostri Bethleemitani episcopi5 cui fuerunt ex-hibite, ut eas tibi faceretm presentari, in tua fuerint presentia recitate, cui sic diceris respondisse, quod idem episcopus de iis hoc tempore se intro-mittere non deberet. Cum ergo sic ad te mandatum apostolicum venerit iterato, et obstinaton corde non acquieveris, et facie indurata nonne in-curristi quasi ariolandi peccatum6, et in Balahal filii Beor consortium in-cidisti7. Preterea, etsi super hoc nostrum non recepisses mandatum, nec tamen deberes illis celebrare divina, nec participare cum eis, preterquam in illis que pertinent ad salutem, cum scias illos excommunicationis senten-tiam incurrisse, quam predictus Bethleemitanus episcopus tulit in eos, si a .VIII.o Kalendas Iulii usque ad festum beati Iacobi proximo tunc ventur-um Lucanis in personis, et rebus per se, vel subditos suos offendere at-temptarent, et ex eo nichilominus excommunicatione ligatos non ignores eosdem, quod communicant reprobo memorato, intendendo sibi et paren-do ipsius dispositionibus et mandatis. Denique cum deberes ex officio pas-torali reducere propriis humeris oberrantesp oves ad caulasq, tu de pastore

i In Ughelli et c. j In Ughelli convenit k In Ughelli intendens l In Ughelli affacinata m In Ughelli faceret tibi n In R abstinato oIn Ughelli nono p In Ughelli aberrantes q In Ughelli causas

4 Richiama Giovanni 15,17.5 Ranieri: EUBEL, I, p. 134 e II, p. XVI.6 «quasi ariolandi peccatum»: 1Re 15,23.7 Numeri 22,5-6.8 Richiama Giovanni capitolo 10.

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ne proprius dicamus in lupum, in mercenarium commutatus exposuisti gregem tibi commissum luporum rapaciumr morsibus laniandum8, dum eis talem in rectorem prefici permisisti, cuius contagio maculati tendant ad in-teritum salutis eterne. Ecce quomodo diligis gregem tuum, ecce qualiter exequens officium pastorale, quod est infirmum consoli//das, et sic quod agrotum est sanas, nec non ita quod confractum est alligas, et abiectum re-ducis, et quod de ipso grege periit, sic requiris? Disciplinam namque vide-ris, ut consilio perditus abiecisse, sic tuis ovibus providendo, et subtra-hendo obedientiam et reverentiam sacrosancte Romane Ecclesie matri tue. Utinam saperes, et intelligeres, ac novissima providens non hec ei re-tribueres, que te creavit, et ad tantum provexit apicem dignitatis, que quoque nunc dicere de te potest: filium enutrivi, et exaltavi, ipse autem me contempnit, et spernit9; propter quod dolentes compellimur exclamare, penitet nos hominem hunc fecisse, cum propters hec de te non modicum confundamur et adversarii tui contra nos, qui te promovimus, materiam habeant insultandi, ett nonnulli fratrum nostrorum nobis in faciem iam pluries insultarint, ex eo quod apostolice Sedi, et nobis te indevotum sic exhibes, et ingratum. Et quidem penitentiam nostram in te celeriter sortiri faceremus effectum, excessus huiusmodi taliter castigando, quod pena do-cente cognosceres, quam temerarium sit apostolicis non obedire mandatis, etu brachia contra torrentem extendere, contraque stimulum calcitrare, nisi mansuetudo motum nostri animi temperaret, et non minus nostro, quam tuo parceremusv pudori, cum vix sine nostra, qui te nonnullis contradicen-tibus et invitis promovimus, posses confusione confundi.

Adhuc igitur experiri volentes utrum in te saltem seinderesis remanser-it inextincta, ita quod huiusmodi obiurgationis vexatio tuo auditui tribuat intellectum, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, et in virtute obedientie districte precipimus, quatinus mandatum prescriptum omni gra-tia, et timore mundano postpositis, illud infra octo dies post susceptionem presentium qualibet occasione, contradictione, ac appellatione cessantibus plene, ac fideliter exequaris, et adw sepedicti perfidi confusionem maiorem, et eius contumaciam confutandam, ipsum cum complicibus ac fautoribus

r In R rapacum s In Ughelli prropter t Manca in Ughelli u Manca in Ughelli v In Ughelli pareremus w In R a

9 «filium...spernit»: riferimento a Isaia 1,2.

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suis singulis diebus Dominicis et festivis, pulsatis campanis, et candelis ac-censis, anathematizatum, et ab ecclesiastica unitate precisum, et tu ipse de-nunties, et facias per totam civitatem Pisanam, et eius diocesim publice nuntiari. Attentius provisurus, ut in civitate predicta interdicto conclusa, quamdiu sepedictus reprobus eidem prefuerit, nullum prorsus eccle-siasticum sacramentum preter baptisma parvulorum, et penitentias mo-rientium ministretur, alioquin ex nuncx te noveris ab officio pontificali, et sacerdotali suspensum, et sic usque infra mensem unum nostro te con-spectui representes, responsurum de tanta inobedientia, et contemptu // et recepturum, quod te de nostri consilii circumspectio providerat decer-nendum.

Datum Signiey, Septembris, pontificatus nostri anno octavo.

121*<ante 1223, ottobre 30>

<Il capitolo arcivescovile arborense postula a Onorio III che venga concesso come nuovo arcivescovo Torgotorio, in quel momento vescovo di Terralba>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dal n° 122, dove Onorio, scrivendo all’arcivesco-vo di Torres e a quello di Cagliari afferma che «dilecti filii capitulum Arborense per suas li-teras nobis humiliter supplicarunt» a questo proposito.

1221223, ottobre 30, Laterano

Onorio III - su richiesta dei capitolari della sede arborense - dà manda-to all'arcivescovo di Torres e a <Mariano> arcivescovo di Cagliari di scio-gliere dal vincolo con la sede terralbense il vescovo Torgotorio, se lo riter -ranno opportuno, affinché possa divenire arcivescovo di Arborea.

120. x In Ughelli tunc y Segue spazio vuoto per un'ampiezza di 17 lettere

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C o p i a [ B ] : BUCa, S.P. 6 bis 4.7, f. 29v. Il doc. è datato «.III. Kalendas Novembris anno gratie .M.CC.XXIIII», ma si ritiene che la datatio segua lo stile pisano poiché nel giugno 1224 Torgotorio risulta già regolarmente eletto arcivescovo di Arborea e a quella data si è già recato presso la Sede apostolica, con tutta probabilità per ottenere la consacrazione dal pontefice. Di ciò sembra accorgersi anche ZICHI, Gli statuti, p. 62 che però non esplicita.

E d i z i o n i : MARTINI, Storia ecclesiastica, I, p. 306; CDS, I/2, Appendice, doc. VI, pp. 881-882.

Cfr. doc. 121*.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus . . Turritano et .<Mariano>. Caralitano archiepiscopis1. Salutem et apostoli-cam benedictionem.

Dilecti filii capitulum Arborensea per suas literas nobis humiliter sup-plicarunt, ut cum eorum Ecclesia pastore vacante venerabilem fratrem no-strum .T<orgotorium>. Terralbensem episcopum2 eorum Ecclesie suffra-ganeum, virum, ut asserunt, litterarum providum et honestum concorditer in suum archiepiscopum postularint, eum sibi concedere dignaremur.

Ne igitur Ecclesia ipsa pro ulteriori defectu pastoris gravius sustineat detrimentum, fraternitati vestre per apostolica scripta mandamus quatinus postulationem ipsam examinantes sicut convenit diligenter, si eam de per-sona litterata alias et idonea que tanto congruat oneri et honori inveneritis canonice celebratam, eam auctoritate nostra sublato appellationis obstacu-lo confirmetis, et eum a regimine Terralbensis episcopatusb absolventes detis ei auctoritate nostra licentiam se ad Arborensem Ecclesiam tranffe-rendic. Quod si non ambo hiis exequendis potueritis interesse, alter ve-strum ea nichilominus exequatur.

Datum Laterani .III. Kalendas Novembris, pontificatus nostri anno octavod, anno veroe gratie, .M.CC.XXIIII.

122. a Così in Martini, si intendono forse l'istituzione e i singoli componenti come soggetti b In B episcopi c In Martini transfretandi d pontificatus nostri anno octavo manca in Martini e Manca in Martini

122. 1 Anonimo l’arcivescovo di Torres, Mariano quello di Cagliari, cfr. Appendice I.2 Cfr. Appendice I.

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1231223, ottobre 30, Laterano

<Onorio III> scioglie l’arcivescovo di Cagliari dall’interdetto a consacrare i primi due eventuali successori del contemporaneo vescovo di Sulci; interdetto che gli era stato comminato per aver osato consacrare questo vescovo, nonostante il divieto di B<artolomeo>, legato pontificio.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 12, f. 115v, ep. 79. Sul lato esterno di 115v, all’altezza della terza riga del documento, la cifra: LXXVIIII; sullo stesso lato, all’altezza della prima riga, è riportato l’indirizzo sul margine; all’altezza della seconda riga, una croce.

R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 4547, pp. 170-171; SCANO, I, LXXXVI, p. 57.Cfr. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

.<Mariano>. Calaritano archiepiscopo1

Lenti ad penam et faciles ad veniam cupientes, salvo tamen iustitie mo-deramine, inveniri satis nos arbitramur punisse peccantem cum ipsum di- splicentema sibi peccato ad perfectam penitentiam revocamus. Cum, igitur, pro eo quod venerabilem fratrem nostrum .<Bandinum>. Sulciensem epi-scopum2, tunc electum, contra prohibitionem dilecti filii .B<artholomei>. subdiaconi et capellani nostri tunc apostolice Sedis legati temere conse-craras, nos in eo quod deliqueras te leniter tamen punire volentes inter-dixerimus tibi ne primum et secundum ipsius episcopi successores pre-sumeres consecrare; quia penam huiusmodi suscipiens reverenter non tam pro pena quam pro culpa visus es amare dolere de abundantiori miseri-cordia interdictum huiusmodi misericorditer relaxamus.

Datum Laterani, .III. Kalendas Novembris, anno octavo.

123. a In R displicente

123. 1 Cfr. Appendice I.2 Cfr. Appendice I.

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124*<ante 1223, novembre 25>

<Il vescovo di Castra scrive a Onorio III chiedendogli il permesso di poter ordinare alcuni canonici della propria diocesi>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dalla lettura del n° 125, dove Onorio III nel con-cedere al vescovo di Catra quanto richiestogli fa riferimento ad una postulazione del ve-scovo.

1251223, novembre 25, Laterano

<Onorio III> concede al vescovo di Castra, che ne ha fatto esplicita richiesta, di ordinare i canonici della sua chiesa, purché ciò non sia di dan-no agli altri eventuali canonici della diocesi.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 12, ff. 122v-123r, ep. 105. Sul lato esterno di 112v, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: CV; sullo stesso lato e alla stessa altezza, più esterna, una corce; sul margine all’altezza della prima riga è riportato l’indirizzo.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXXXVII, p. 57.R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 4578, pp. 176-177.Cfr. doc. 124*.

. . episcopo Castrensi1

A nobis humiliter postulasti ut cum Ecclesiam tuam, ex concessione nostra, valeas de canonicis ordinare cui credis potius expedire, si de pre-sbiteris regularibus ordinetur, tibi daremus licentiam ipsam de talibus ordi-nandi. Sperantes itaque quod eam super Ecclesia tibi commissa geras offi-cii tui sollicitudinem, ut ad id quod ei magis expedire videtur intendas fra-ternitati tue licentiam concedimus po//stulatam proviso ut canonicis aliis, si qui iam sunt in Ecclesia constituti predicta, nullum ex hoc quamdiu vixe-rint preiudicium generetur.

Nulli ergo et cetera nostre concessionis. Siquis et cetera.Datum Laterani, .VII. Kalendas Decembris, anno octavo.

125. 1 Nome sconosciuto, cfr. Appendice I.

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126*<ante 1224, maggio 6>

<Il vescovo di Castra chiede a Onorio III la remissione dalla promessa di partire per la Terrasanta in cambio di un contributo di 200 lire in geno-vini minuti già depositati a Genova>.

L’esistenza di questo doc. è ricavabile dalla lettura del n° 127, dove Onorio III, nel rimettere dall’obbligo di partenza il vescovo dice di accondiscendere alle sue «humilibus precibus».

1271224, maggio 6, Laterano

<Onorio III> scioglie il vescovo di Castra dalla promessa di partire per la Terrasanta in cambio di un contributo di 200 lire in genovini minuti depostitati a Genova.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 12, f. 186v, ep. 418. Sul lato esterno di 186v, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: CCCCXVIII; sul margine è riportato l’indirizzo all’altezza dell’ultima riga del documento precedente.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXXXVIII, pp. 57.R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 4962, p. 243.Cfr. docc. 4, 10, 14, 26, 53, 61, 68, 69, 74-83, 91, 106, 110, 126* e Introduzione, parte

II, cap. 2 a.

. . episcopo Castrensi1

Cum olim vovens transire in subsidium Terre Sancte ac demum corpo-ris tui debilitate pensata ducentas libras Ianuensium parvorum apud Ia-nuam deposueris in ipsius Terre subsidium deferendas, nos, tuis humilibus precibus annuentes, te a dicto voto reddimus absolutum et, secundum sub-sidii quantitatem et devotionis affectum, illius remissionis participem que proficiscentibus in iam dicte Terre sancte succursum vel in eam subsidium destinantibus concessa fuit in concilio generali2.

Datum Laterani, .II. Nonas Maii, anno octavo.

127. 1 Nome sconosciuto, cfr. Appendice I.2 COD, Lateranense IV, const. [71], Expeditio pro recuperanda Terra sancta.

134

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5a missione dalla Sardegna alla Sede apostolica<ante 1224, giugno 6>L’arcivescovo di Arborea Torchitorio in missione presso la Sede apo-

stolica, date le difficoltà anche economiche connesse con un lungo viaggio dalla Sardegna alla Sede apostolica, chiede a Onorio III la facoltà di conce-dere lo scioglimento dalla scomunica a coloro che vi sono incorsi per aver inferto violenze ad ecclesiastici; nella stessa occasione chiede il rinnovo della concessione delle proprietà della sua Chiesa>.

L'esistenza di questa missione si ricava dalla lettura del n° 128, dove Onorio, scrivendo all'arcivescovo di Arborea, afferma che i problemi gli erano stati proposti «in nostra pre-sentia».

1281224, giugno 6, Laterano

<Onorio III>, date le difficoltà anche economiche connesse con un lungo viaggio dalla Sardegna alla Sede apostolica, concede all’arcivescovo di Arborea di sciogliere dalla scomunica coloro che vi sono incorsi per aver inferto violenze ad ecclesiastici, a meno che il crimine non sia molto grave o lo scomunicato recidivo.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 12, f. 196v, ep. 454. Sul lato esterno di 196v, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: CCCCLIIII; sul margine, all’altezza della prima riga è riportato l’indirizzo.

E d i z i o n i : SCANO, I, LXXXIX, p. 58.R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 5031, p. 255.Cfr. 5a missione dalla Sardegna alla Sede apostolica.

.<Trogotorio>. archiepiscopo Arborensi1

Cum, sicut in nostra proposuisti presentia constitutus, nonnulli tue diocesis pro iniectione manuum violenta in clericos et alias religiosas per-sonas in canonem late sententie incidentes, tum propter loci distantiam et

128. 1 Cfr. Appendice I.

135

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difficultatem itineris, tum propter expensarum defectum, venire non pos-sint ad Sedem apostolicam absolvendi, ac per hoc in excommunicatione decedant; nos huiusmodi periculo remedio volentes occurrere salutari, auc-toritate tibi presentium indulgemus ut, si tue diocesis sacrilege manus iniector infra quindecim dies maxime postquam fuerit requisitus iniuriam passo satisfecerit competenter, ei iuxta formam Ecclesie beneficium abso-lutionis impendas, nisi tam gravis fuerit et enormis excessus ut merito sit ad Sedem apostolicam destinandus, vel iniuriator talis extiterit qui alia vice similem commisisset excessum unde iuramentum in absolutione sua pre-stitum violarit, propter quod huius gratie reddiderit se indignum.

Nulli ergo nostra concessio et cetera. Si quis et cetera.Datum Laterani, .VIII. Idus Iunii, anno octavo.

1291224, giugno 11, Laterano

<Onorio III> conferma all’arcivescovo d’Arborea e ai suoi successori le proprietà che l’arcivescovado ha ottenuto grazie alle donazioni giudicali e che in precedenza erano state confermate dai pontefici Urbano <II>, Adriano <II> e Alessandro <III>: le chiese di S. Maria di Oristano, S. An-drea di Truschedu, S. Stefano di Nuragus, di S. Pantaleone di Nuraxi-nieddu, S. Pietro di Urassara, S. Teodoro di Parte di Milis, S. Maria di Milis, S. Maria di Seneghe, S. Parmenio e S. Maria di Ghilarza, S. Vittoria di Alasla, S. Giorgio di Atzara, S. Maria di Ortueri, S. Martino e S. Sperate di Lacon Vetere, S. Sofia di Sarcidano, S. Lussorio di Lacon Maiore, S. Maria di Assolo, S. Giorgio di Asuni, S. Pietro di Kersos, S. Marco di Zerfalìu, S. Lussorio e S. Pantaleone di Fordongianus, con tutte le loro pertinenze; conferma inoltre la proprietà delle curie di Buzakeri, di Zizalamus, di Bo-narcado, di Seneghe, di Arcidano Maiore, di Castro, e la villa di Nurampee, con tutte le loro pertinenze. Gli conferma il diritto all’uso del pallio du-rante le principali feste dell’anno e l’uso della croce concessogli da Adriano <II> in tutta la sua provincia.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 12, ff. 201v-202, ep. 481. Sul lato esterno di 201v, all’altezza della terza riga del documento, la cifra: CCCCLXXXI; sul margine, all’altezza della prima riga, è riportato l’indirizzo.

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E d i z i o n i : SCANO, I, XC, pp. 58-60.R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 5039, p. 256.

Trogotorio Arborensi archiepiscopo eiusque successoribus canonice substituendis imperpetuum1

In apostolice Sedis specula, disponente Domino, constituti, fratres no-stros archiepiscopos tam vicinos quam longe positos fraterna debemus caritate diligere et eorum quieti ac tranquillitati salubriter, auxiliante Do-mino, providere. Eapropter, venerabilis in Christo frater Trogotori Arbo-rensis archiepiscope, tuis iustis postulationibus clementer annuimus et predecessorum nostrorum felicis memorie Urbani, Adriani et Alexandri2

Romanorum pontificum vestigiis inherentes, prefatam Ecclesiam cui <Deo> auctore preesse dignosceris, quasi specialem sacrosancte Romane Ecclesie filiam, sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus et quic-quid parrochiarum vel metropolitico vel episcopali iure ad eandem Eccle-siam noscitur rationabiliter pertinere // quecumque etiam ab Arboree iu-dicibus iam dicte Ecclesie pietatis intuitu concessa sunt, vel scriptis au-tenticis roborata, tibi tuisque successoribus presentis scripti privilegio con-firmamus. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona eadem Ecclesia impresentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum, con-cessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis, procurante Domino, poterit adipisci, firma tibi pre-scripteque Ecclesie et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam Sancte Marie de Aristanis3a cum omni territorio suo, servis, ancillis, terris cultis et incultis, vineis et omnibus per-tinentiis suis; ecclesiam Sancti Andree de Truischeto4 cum omnibus perti-nentiis suis; ecclesiam Sancti Stephani de Nuragiis5 cum omnibus perti-

129. a In R De Daristanis

129. 1 Cfr. Appendice I.2 Urbano II (1088-99), Adriano II (1154-59), Alessandro III (1159-81): cfr. IP, X, p. 454 docc. *1, *2, *3, ricostruiti da Kehr sulla base di questo documento di Onorio III.3 Santa Maria, chiesa cattedrale di Oristano, in giudicato e diocesi di Arborea.4 Sant'Andrea, in giudicato e diocesi di Arborea, nell'attuale comune di Villanova Truschedu.5 S. Stefano di Nuragus nell'attuale omonimo comune, in giudicato e diocesi di Arborea.

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nentiis suis; ecclesiam Sancti Pantaleonis de Nuraginiellu6 cum omnibus pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Petri de Urassara7b cum omnibus per-tinentiis suis; ecclesiam Sancti Theodori de parti de Mili cum omnibus per-tinentiis suis; ecclesiam Sancte Marie de Mili8 cum omnibus pertinentiis suis; ecclesiam Sancte Marie de Senege9 cum omnibus pertinentiis suis; ec-clesiam Sancti Parmenii et Sancte Marie de Gilarci10 cum omnibus perti-nentiis suis; ecclesiam sancte Victorie de Alasla11 cum ecclesiis, terris, que sunt ibi cum omnibus pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Georgii de Azza-ra12 cum omnibus pertinentiis suis; ecclesiam Sancte Marie de Ortueri13

cum omnibus pertinentiis suis; in Lacon Bedere ecclesias Sancti Martini et sancti Speradi et Sancte Sophie de Sarchidanu14 cum omnibus pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Ruxorii de Lacon Maiore15 cum omnibus pertinentiis suis; ecclesiam Sancte Marie de Arsolo16 cum omnibus pertinentiis suis; ec-clesiam Sancti Georgii de Asuni17 cum omnibus pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Petri de Kersos18c cum omnibus pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Marci de Zufarfaliu19 cum omnibus pertinentiis suis; ecclesiam Sancti Ru-xorii et Sancti Pantaleonis de Foro Troiani20 cum omnibus pertinentiis suis;

b In R De Durassara c O forse Kerfos

6 S. Pantaleo di Nuraxinieddu, in giudicato e diocesi di Arborea, nell'attuale comune di Oristano.7 S. Pietro de Urasa, in giudicato e diocesi di Arborea, nell’attuale comune di Solarussa.8 Probabilmente S. Teodoro e S. Maria di S. Vero Milis in giudicato e diocesi d'Arborea.9 S. Maria, in giudicato e diocesi di Arborea, nell'attuale comune di Seneghe.10 S. Maria e S. Palmerio, in giudicato e diocesi di Arborea, nell'attuale comune di Ghilarza.11 Probabilmente Ollolai, in giudicato di Arborea e diocesi di S. Giusta.12 San Giorgio di Atzara, nell'attuale omonimo comune, in giudicato d'Arborea e diocesi di S. Giusta.13 S. Maria, in giudicato e diocesi di Arborea, nell'attuale comune di Ortueri.14 S. Martino, S. Sperate e S. Sofia, in giudicato e diocesi di Arborea, nell'attuale comune di Laconi.15 S. Lussorio, in giudicato e diocesi di Arborea, nell'attuale comune di Laconi.16 S. Maria, in giudicato e diocesi di Arborea, nell'attuale comune di Assolo.17 S. Giorgio, in giudicato e diocesi di Arborea, nell'attuale comune di Asuni.18 Forse Baratili San Pietro?19 S. Marco, in giudicato e diocesi di Arborea, nell'attuale comune di Zerfalìu.20 San Lussorio e Pantaleo, in giudicato d'Arborea e diocesi di S. Giusta, nell'attuale comune di Fordongianus.

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curiam de Buzakeri21 cum omnibus pertinentiis suis; curiam de Zizala-mus22d cum omnibus pertinentiis suis; curiam de Bonarcato23 cum omnibus pertinentiis suis; curiam de Senege24 cum omnibus pertinentiis suis; curiam de Arkitano maiori25 cum omnibus pertinentiis suis; curiam de Castro26

cum omnibus pertinentiis suis et villa de Nurampee27 cum omnibus per-tinentiis suis. Palleo quoque tibi concesso utaris diebus inferius annotatis, videlicet: in Nativitate Domini, festivitate protomartiris Stephani, Circum-cisione Domini, Epyphania ypopanti, Dominica in ramis palmarum, Cena Domini, Sabbato Sancto, Pasca, feria secunda post Pasca, Ascensione, Pentecostes, tribus festivitatibus Beate Marie, natali Beati Iohannis Bap-tiste, sollempnitatibus omnium apostolorum, commemoratione omnium sanctorum, dedicationibus ecclesiarum, anniversario consecrationis tue die et festivitatibus sancti Nicolai et sancti Marci martiris ad quos iudex Arbo-rensis et populus tue provincie consueverunt sollempniter convenire; Ec-clesie tue principalibus festivitatibus, consecrationibus episcoporum et or-dinationibus clericorum. Preterea usum crucis per totum archiepiscopatum Arborensem, sicut a predicto predecessore nostro Adriano papa ante-cessoribus tuis concessum est, nos tibi tuisque successoribus auctoritate apostolica confirmamus.

Decernimus, ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatam Eccle-siam temere perturbare aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra con-serventur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva in omnibus apostolice Sedis auctoritate.

Si qua, igitur, in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, se-

d O forse Zizalanius

21 Busurtei, nell’attuale comune di Sedilo in giudicato d'Arborea e diocesi di S. Giusta.22 Sitzamus, nell’attuale comune di Siddi in giudicato d'Arborea e diocesi di Usellus.23 In giudicato e diocesi di Arborea, nell'attuale comune di Bonarcado.24 In giudicato e diocesi di Arborea, attuale comune di Seneghe.25 Oggi S. Nicolò d'Arcidano in giudicato di Arborea e nella diocesi di Terralba.26 Località Crastu, tra gli attuali comuni di Laconi e Genoni, in giudicato e diocesi di Arbo-rea.27 Cfr. loc. Nurampei, presso Ruinas (Oristano).

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cundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione cor-rexerit, potestatis honorisque sui careat dignitate reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatinus hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen.

Datum Laterani, per manum magistri Guidonis domini pape notarii, .III. Idus Iunii, indictione .XII. incarnationis Dominice anno .M.CC.XXIIII., pontificatus vero domini Honorii pape .III. anno octavo.

1301224, dicembre 3, Santa Gilla

Benedetta di Massa, giudicessa di Cagliari e marchesa di Massa giura fedeltà alla Sede apostolica nelle mani del legato pontificio Gottifredo dei Prefetti di Vico.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 13, ff. 64r-64v, ep. 344. Sul lato esterno di 64r, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: CCCXLIIII; sullo stesso lato, più esterna, all’altezza della prima riga: Littere ad dominum papam.

E d i z i o n i : RODENBERG, 261, pp. 187-188.R e g e s t i : PRESSUTTI, I, Appendice, n° 71, p. LVI; SCANO, I, XCI, pp. 61-62.Cfr. Introduzione, parte II, capp. 2 c/d.

Littere ad dominum papam

In nomine Domini Amen.Ego Benedicta donicella marchisana Masse et iudicissa Kalaritana1,

persistens in pleno statu et sensu meo, non vi coacta nec dolo malo indu-cta, sed mea propria et voluntate spontanea, vobis domino Gottifrido Pre-fecti Urbis domini pape subdiacono et capellano, totius Sardinie et Corsice

130. 1 Cfr. Appendice II.

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legato2, recipienti nomine Romane Ecclesie ab hac hora in antea viginti li-bras argenti nomine census pro regno meo Kalaritano sive iudicatu ac tota terra quam habeo in Sardinia, que omnia me confiteor ab ipsa Ecclesia possedisse hactenus et possidere in futurum, in festo omnium sanctorum promitto solvere annuatim. Item promitto quod nullus de novo efficietur iudex vel iudicissa in ipso regno sive iudicatu quin iurent fidelitatem ipsi Ecclesie et facient omnes liberos terre sive terremagnenses habentes feu-dum ab eis in principio sue dignitatis iurare fidelitatem Ecclesie memorate. Item iudex et iudicissa procurabunt legatum Sedis apostolice sicut archi-episcopus Kalaritanus et cum primo ipsum recipient iudex Kalaritanus ad-dextrabit eum pedester per decimam partem miliaris unius. Item iudex et iudicissa Kalaritani omnia spiritualia dimittent libere ipsi Ecclesie non ob-stantibus consuetudine aliqua vel abusu. Item iudex Kalaritanus non reci-piet uxorem nec iudicissa // maritum sine speciali eiusdem Ecclesie li-centia et mandato. Item, si iudex vel iudicissa Kalaritani decedent sine filiis masculis vel feminis, totam terram libere et absolute ipsi Ecclesie relin-quere teneantur, salvo tamen quod tertiam partem mobilium pro anima sua libere derelinquant. Item, cum iudex vel iudicissa de novo efficientur in ipso regno sive iudicatu Kalaritano, ad curiam Romanam personaliter acce-dent vel sollempnes nuntios destinabunt infra spatium duorum mensium a die sue dignitatis incipientium, pro vexillo in signum dominii a Sede apo-stolica humiliter obtinendo. Item guerram et pacem facient ad mandatum ipsius Ecclesie contra universos et singulos per Sardiniam constitutos qui forte aliquo tempore presument ipsi Ecclesie in aliquo rebellare. Item nulli statuentur ad custodiam castrorum vel arcium ipsius regni sive iudicatus Kalaritani, quin primo iurent honorem, libertates et iura eiusdem Ecclesie per omnia et in omnibus firma et illibata bona fide ac sine fraude servare. Insuper, autem, ut hec omnia in posterum firma permaneant, obligo me meosque heredes ad penam decem milium marcarum argenti si contra pre-dicta vel aliquod predictorum per me vel meos heredes sive per aliquam submissam personam tempore aliquo venire temptabo et pena soluta idem scriptum plenam obtineata firmitatem. Verum, ad maiorem firmitatemb ip-sius Ecclesie, corporali a me iuramento prestito de predictis omnibus ob-

a In R obtineant b La parola, inizialmente dimenticata nella trascrizione dello scrivano, è aggiunta tra la fine di una riga e l’inizio della successiva così divisa firmi-tatem

2 Gottifredo dei Prefetti di Vico.

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servandis presens scriptum feci exinde fieri tam bulle regni Kalaritani sive iudicatus, quam sigilli proprii munimine roboratum.

Actum in inferiori camera palatii venerabilis patris .<Mariani>. archi-episcopi Kalaritani1 apud villam Sancte Cecilie, presentibus magistro Io-hanne preposito Fori Populensis, presbitero Benevenuto rectore ecclesie Sancti Michahelis Lambertaticorum Bononiensis, magistro Benedicto Cor-tese clerico, domini Ranerii Sancte Marie in Cosmidin diacono cardinali2, nobilibus viris Bonifacio germano ipsius domini Gottifridi legati Sardinie et Corsice, et Ranutio Fortiguerre Urbevetanis militibus.

Anno Domini nostri millesimo ducentesimo .XX.IIII. indictione .XII., .III. Nonas Decembris, pontificatus domini Honorii pape .III. anno nono.

131*<ante 1226, giugno 11>

<Onorio III scrive al Comune di Pisa minacciando che se non verran-no al più presto eseguiti i suoi ordini, che prevedono tra l'altro il richiamo dalla Sardegna di Ubaldo Visconti, ordinerà a tutte le città della Toscana di non commerciare con la città; di non assumere podestà pisani e di dichia-rare nulli le sentenze e gli instrumenta emessi da giudici e notai della stessa. Infine minaccia di privare la Chiesa pisana della dignità metropolitica>.

L'esistenza di questa lettera si ricava dal n° 132 dove Onorio III afferma di averli già avvisati «per easdem litteras».

132<1226>, giugno 11, Laterano

<Onorio III> rimprovera duramente il podestà e il popolo di Pisa per aver favorito l’invasione del giudicato di Cagliari da parte di Ubaldo <Vi-

130. 1 Cfr. Appendice I.2 Ranieri Capacci (1216-1244), EUBEL, I, p. 3.

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sconti>, non solo non impedendogli la partenza per il giudicato o richia-mandolo dall’isola, ma addirittura catturando e tenendo in carcere il marito della giudicessa, Enrico de Ceole. Il pontefice ordina che il giudicato venga immediatamente reso a <Benedetta di Massa>, altrimenti ordinerà a tutte le città della Toscana di non commerciare più con Pisa e di ritenere nulle le sentenze emesse dai giudici della città e di non inviare più alcun loro con-cittadino come podestà. Se ciò non dovesse bastare, minaccia di privare Pi-sa della metropolìa.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 13, f. 135v, ep. 306. Sul lato esterno di 135v, all’altezza della terza riga del documento, la cifra: CCCVI; sullo stesso lato all’altezza dell’ultima riga del precedente e della prima di questo è riportato l’indirizzo.

E d i z i o n i : SCANO, I, XCII, pp. 62-63.R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 5990, p. 433.Cfr. docc. 12, 20, 22, 35, 36, 40, 43-46, 58-61, 69, 70, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 107-109,

113-120, 131*. Appendice documentaria Const. 3. Introduzione, parte II, cap. 2 b.

.<Ugoni>. potestati1 et populo Pisanis spiritum consilii sanioris

Iam per vos ipsos videre potestis quod expectare debetis ex eo quod invasistis apostolice Sedis iura, ad que detinenda sic pertinaciter animus obfirmastis, quod ad restitutionem ipsorum, licet diversis modis et variis institerimus, utendo interdum blanditiis quandoque comminationibus et terroribus et demum severitatem adhibendo districtionis ecclesiastice, in-duci hactenus nequivistis. Forte dicturi estis quod producimus unius cri-men innumeruma, vel multos in unius persona dampnamus, sed con-siderate si culpa vos preterit, quia cum vobis post diversa monita et man-data per quasdam litteras mandaverimus, ut dilecte in Christo filie nobilis mulieris donnicelle terram ipsius ad Romanam Ecclesiam pertinentem a reprobo illo Ubaldo cive vestro immo a vobisb occupatam libere absolute atque plenarie restitui faceretis transire ipsum in Sardiniam nullatenus per-mittentes et redire inde facientes eundem si iam illuc forsitan pertransisset, vos non solum hoc facere contempsistis, sed etiam dilectum filium nobi-

132. a Lettura dubbia b Correzione sul margine sinistro, in R unius

132. 1 Ugo Rossi da Parma (1225 (ottobre 4-9) dicembre 10 - 1226 novembre 6): CECCA-RELLI, I Podestà.

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lem virum Henricum de Ceule, maritum mulieris eiusdem, in maiorem no-stram et apostolice Sedis iniuriam capientes, aliquamdiu detinuistis carceri mancipatum; liquido innuentes ex hoc quod vobis non displicet quod di-ctus Ubaldus in bonis Sedis apostolice debachatur, sed in hoc videmini po-tius delectari, cum vos facti participes culpe sue in peccato foveatis eun-dem et gratis portetis iniquitatem ipsius suis utilitatibus cum vestro peri-culo intendentis, quod si unus tante iniquitatis est auctor, quod in suf-fragium excusationis habetis cum in hoc et ante causam vulneratam pro-videre potueritis et postmodum remedium invenire ac negligere cum possitis perturbare perversum nichil sit aliud quam fovere. Certe, si ille tam graviter in vos et civitatem vestram delinqueret, nequaquam hoc patere-mini, sed exigeretis potius, exquisita pena, vindictam et tantam eius inso-lentiam contra matrem vestram Romanam Ecclesiam sustinetis. Et quod si queratur quos et quot habet ipse in civitate vestra pares, oportebit diu re-tardari responsum et sermonem diffuso numero prorogari.

Licet autem diu expectaverimus expectantes an magis in hac parte no-bis obedire velletis quam illum sequi trahentem vos ad perpetue confu-sionis obprobium nec curantem quod de vestro agitur periculo et ruina, adhuc tamen probare volentes si vobis precavendum duxeritis, ne hono-rem vestrum et gloriam amittatisc iterum atque iterum acclamamus, pulsa-mus, monemus et hortamur attente per apostolica vobis scripta districte precipiendo mandantes quatinus, attendentes quam durum vobis sit Deo et Sedi apostolice adversari quamquam stultum et fatuum sustinere, quod pro unius peccato civitas vestra in profundum confusionis deveniat et ignominia perpetuad vestre facies impleantur, predicte nobili terram suam iuxta predictarum litterarum continentiam restitui faciatis; prefatum Ubal-dum de Sardinia protinus revocantes, ut sic auferatis tantum malum a vo-bis et tam grande aboleatis opprobium in quod videmini esse deducti sub-sannantibus multis quod vos tanquam fascinati que consuevistis virtute ac prudentia precedere alios unum que non est aliis potentia vel nobilitate su-perior quasi dominum servi sequimini et tamquam non videntes in devium ducimini ab eodem. Quod si preceptis nostris hac etiam vice omiseritis ac-quiescere, noveritis nos, sicut per easdem litteras fuimus contestati, civita-tibus Tuscie nostris litteris [dare] in mandatis, ut donec iuxta mandatum nostrum terra ipsi nobili fuerit restituta, et Deo et nobis plene de tanta

c In R ammittatis d Corretto su perpetue

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iniuria satisfactum, in commerciis vos devitent nullusque de civitatibus ipsis potestariam vel aliquod regimen vestre civitatis assumat, et quod dampnari debent acta quorum dampnantur auctores decernimus, et hoc ipsum eisdem civitatibus nuntiamus ut sententie quas tulerint iudices vestri et instrumenta qua vestri tabelliones confecerint nullam penitus obtineant firmitatem. Ceterum cum in contestatione quam fecimus adiectum fuerit litteris supradictis, quod privaremus vos, si nolletis acquiescere, metropo-litica dignitate, et id solum, cum iam processerimus ad alia, restet agen-dum, pro constanti tenere potestis quod hoc idem, si apud vos non sic for-sitan profecerimus, faciemus.

Datum Laterani, .III. Idus Iunii.

133*<ante o contemporaneo a 1226, giugno 12>

<Onorio III incarica il suddiacono e cappellano pontificio, Gottifredo dei Prefetti di Vico, legato in Sardegna e Corsica, di dichiarare legittimo il matrimonio tra Benedetta di Massa e il lucchese Enrico de Ceole>.

L'esistenza di questo doc. si ricava dal n. 134, dove il papa fa riferimento al suo mandato al legato.

134<1226>, giugno 12, Laterano

<Onorio III> informa Benedetta <di Massa, giudicessa di Cagliari> di aver dato ordine al suddiacono e cappellano pontificio G<ottifredo dei Prefetti di Vico>, legato in Sardegna - che ha già espresso opinione favo-revole sul merito -, di dichiarare legittimo il suo matrimonio con Enrico de Ceole, nonostante sia stato stipulato senza prima aver ottenuto il consenso della Sede apostolica.

C o p i a d i r e g i s t r o [R]: ASV, Reg. Vat. 13, ff. 135r-135v, ep. 304. Sul lato esterno di 135r, all’altezza della seconda riga del documento, la cifra: CCCIIII; all’altezza

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della prima riga, l’indirizzo. E d i z i o n i : SCANO, I, XCIII, p. 64.R e g e s t i : PRESSUTTI, II, 5992, p. 433.

Cfr. doc. 133* e Introduzione, parte II, cap. 2 c/d.

Nobili mulieri donnicelle Benedictea

Licetb incaute fecisse noscaris accipiendo sine licentia nostra virum, cum tibi mandaverimus, ut maritum non acciperes, nisi prius nobis nomi-nata persona nostram super hoc licentiam obtineres; nos tamen miseri-cordia preveniendo iudicium, cum intellexerimus te cum dilecto filio nobili // viro Henrico de Ceole, diocesis Lucane, legitime matrimonium contra-xisse, dilecto filio .G<ottifrido>1. subdiacono et capellano nostro, aposto-lice Sedis legato, suum super hoc accomodante consensum, ratum habe-mus sicut est legitimum matrimonium memoratum.

Datum Laterani, .II. Idus Iunii.

134. a L’indirizzo è solo sul bordo del foglio b In R icet, poiché il copista non ha inserito l’iniziale

134. 1 Goffredo dei Prefetti di Vico.

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Appendice documentaria

Appendice documentaria

Appendice documentaria

1226, novembre 13, Santa Giusta

Gottifredo dei Prefetti di Vico, suddiacono e cappellano pontificio, le-gato in Sardegna e Corsica, indice a Santa Giusta un concilio alla presenza degli arcivescovi, vescovi e altri prelati della Sardegna i cui atti, suddivisi in 27 costituzioni, prevedono: 1) che all’elezione di un arcivescovo o di un vescovo presenzino rispettivamente i suoi suffraganei o il suo metropolita-no, per evitare abusi o interferenze di laici o il rischio di simonia, nonché che il capitolo competente scelga secondo i canoni del Lateranense IV; 2) che i collegia ecclesiarum che godono di speciali privilegi si eleggano secondo i canoni degli stessi, mentre gli altri chierici vengano eletti dal loro vescovo, evitando il rischio di simonia o interferenze di laici; per le chiese sottopo-ste a patronato laico la scelta e l’elezione avvengano dopo averne informa-to il patrono; 3) poiché i chierici pisani favoriscono le attività di Ubaldo <Visconti> e si impegnano a sottrarre la Sardegna alla proprietà della Sede apostolica – che le appartiene, come testimoniato nel liber censuum – si sta-bilisce che nessun ecclesiastico della città, contado o distretto di Pisa possa ottenere dignità ecclesiastiche nell’isola senza una licenza pontificia, sino a quando gli abitanti del castrum <Kalaritanum> e i Pisani stessi saranno ribel-li alla Sede apostolica; 4) che i chierici non possano essere ordinati da un vescovo che non è il loro senza l’assenso di questi; né i servi ordinati senza l'assenso del loro signore che dovrà liberarli; 5) che i figli di presbiteri o co-munque illegittimi non possano accedere all’ordinazione sacerdotale – cosa che invece in Sardegna avviene nonostante i divieti –; 6) che i vescovi asse-gnino un beneficio ai loro chierici; 7) che i figli di ecclesiastici da concubi-ne di condizione libera siano ridotti in servitù, la metà della prole vada al vescovo della diocesi, l’altra metà al signore della terra; le donne che perse-verano nel concubinato oltre un mese dall’ammonizione siano ridotte in servitù; 8) nel caso di un laico che ha come concubina una sua serva e non receda dallo stato concubinario entro un mese dall’ammonizione episcopa-le, si riduca l'eventuale prole in servitù, divisa tra vescovo e signore del re-gno; nel caso di un presbitero o prelato, la prole sia serva della sua Chiesa e la donna del suo vescovo; nel caso di un chierico senza Chiesa, la donna vada al vescovo, la prole al signore del regno e il trasgressore sia privato dell’ufficio; 9) che i chierici si distinguano chiaramente dai laici per com-portamento e tenuta; 10) che i paramenti e gli arredi sacri siano tenuti in ordine, puliti e nuovi; 11) che il sacerdote celebri la messa sempre alla pre-

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Appendice documentaria

senza di almeno un chierico, con le luci accese e mescolando sempre acqua e vino per il rito eucaristico; 12) che nessun chierico porti con sé verghe o coltelli, se non privi di punta, così da non poter arrecare danno al proprio prelato; 13) che nessun servo di una Chiesa porti con sé verghe e coltelli in presenza dei propri signori, a meno che non stia cavalcando con loro; 14) che non si imponga alcuna forma di tassazione agli ecclesiastici e alle loro Chiese; 15) poiché i signori delle terre, i curatori e altri loro ufficiali im-pongono sulle Chiese e gli ecclesiastici tasse e collette indebite, oppri-mendo ed estorcendo ai servi e alle serve delle Chiese metà di quanto de-vono alle stesse, costoro siano scomunicati; 16) che tutti, sotto pena di scomunca, devolvano alle Chiese cui spettano le decime, le oblazioni per i defunti e i beni testamentari donati alle stesse; 17) che i chierici, a proposi-to di testamenti a favore delle Chiese o per qualunque causa spirituale, si rivolgano solo al loro vescovo o a un giudice da questi delegato; 18) che a una persona di condizione libera scomunicata da più di un anno si confi-schino tutti i beni; se si tratta di servi di Chiese siano puniti dal loro arcive-scovo o vescovo; 19) che queste persone non possano accedere ad alcun ufficio pubblico; i chierici vengano sottoposti a sanzioni canoniche; 20) che i giudici facciano rispettare i mandati degli arcivescovi e vescovi e gli statuti approvati nei concili provinciali; 21) che non si contraggano matri-moni tra parenti secondo le regole del Lateranense IV; 22) che si assolva chi, scomunicato per quanto scritto al n° 21 e vedovo, chiede in un’altra provincia ecclesiastica di essere assolto per poter accedere a nuovo matri-monio; 23) che quanto stabilito ai nn. 21 e 22 abbia in Sardegna valore di legge per chiunque; 24) che le disposizioni e i negozi realizzati dall’archi-presbitero senza consultazione e approvazione dei canonici non siano vali-di; che i canonici vivano in comunità e scelgano tra loro un camerario; 25) che nessun chierico, ricevuto un incarico, possa possedere niente; 26) che i chierici che vogliano partire per migliorare la propria istruzione teologica continuino a percepire integralmente la loro rendita, provvedendo di tro-vare, se titolari di una parrocchia, un degno sostituto; per l’istruzione di tutti gli altri chierici, la Chiesa metropolitana si doti di almeno un dottore in grammatica; 27) che le mogli delle persone di condizione libera di qua-lunque grado possano recarsi in chiesa almeno la domenica e in occasione delle festività solenni.

C o p i a s e m p l i c e : BUCa, S.P. 6 bis, 4.7, ff. 1r-14r.E d i z i o n i : MARTINI, Storia ecclesiastica, II, pp. 15-27; ZICHI, Gli statuti, pp. 73-85,

del quale si riporta qui l'edizione adattata nei criteri.

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[L ]Atissima beneficia redemptoris, que prudentiam in terrenis et in supernis sapientiam thesaurizant1, de amplitudine altioris vie procedunt et, si studio sancte meditationis et operationis beate glutino tenacis memorie colligata fuerint pariter et conexa, uberius in altum pullulanta de cespite memorato, propter quod «vinee florentes dederunt odorem»2 im portis nostris et «lignum secus aquarum decursus»3 fructus parturit gratiosos sic-que cristallus vertitur in bucellam4 et lapis in es divino calore solutus5. Sed quia inter amena virtutum sepe oriuntur pestifere vitiorum radices, quia et olim in orto deliciarum fuerunt arbores et olera generum diversorum que quanto // altius crescunt in stipite tanto queque circa se suffocant in cul-mine, ideo ad honorem Dei omnipotentis et genitricis ipsius ac eciam do-mini Honorii papa .III., nos Gottifredus prefecti urbis, domini pape sub-diaconus et capellanus et apostolice Sedis in Sardinia et Corsica legatus at-tendentes quod non bene seritur nisi prius expietur serendi locus, archiepi-scoporum, episcoporum aliorumque Sardinie prelatorum consilio habito, ad resecanda vitia et plantandas virtutes in insula eadem, auctoritate Do-mini freti ad Ieremiam loquentis: «Ego misi te ut evellas et destruas et di-sperdas et dissipes et hedifices et plantes»6, et etiam angeli clamantis in Apoch(alypsi) ad sedentem super nubem: «mitte falcem accutam quia venit hora ut metatur quoniam aruit messis terre»7, apud episcopatum Sancte Iuste provinciale concilium duximus faciendum in quo//que imferius ad-notantur statuimus et volumus firmiter observari.

1. [Q]uia «inimico superseminante zizania»8 in substituendis archiepi-scopis et episcopis frequenter discordie oriuntur et, quod gravius est, coac-tio vel inpressa extortio alicuius intercedit, presenti approbante concilio statuimus ut, cum in archiepiscopum sive in episcopum aliquis debuerit eli-gi, electioni archiepiscopi suffraganei sui et electioni episcopi metropolita-nus suus intersit, ne per abusum vel potentiam alicuius laicalis oppressionis

a La seconda l in interlinea

1 «sapientiam thesaurizant» riferimento a Ecclesiaste 4,21.2 Cantico 2,13.3 Riferimento a Salmi 1,3.4 Riferimento a Salmi 147,17.5 «lapis … solutus»: Giobbe 28,2.6 Geremia 1,10.7 Apocalisse 14,5.8 Matteo 13,25.

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sive per labem symonie vel aliud id eveniat quod directos eligencium ani-mos possit immutare, sed in ipsorum presencia pura et canonica electio proveniat et illa forma in eligendo a capitulis quibus de iure competit peni-tus observetur que continetur in moderno // Lateranensi concilio9, et eciam quod qui eligitur tricesimum iam etatis sue attigerit annum et sit de legitimo matrimonio natus et scientia et vita commendabilis habeatur, ut-pote in conciliis et canonibus aperte monstratur. Si quis autem electioni per abusum vel potentiam alicuius de se facte consentire presumpserit, iuxta modernum concilium ineligibilis habeatur10. Quod si metropolitanus ad electionemb suffraganei vel suffraganeus ad electionem metropolitani vocatus non venerit, hii, quibus electio competit, canonice nichilominus in electione procedantc.

2. [E]t quia collegia ecclesiarum specialibus previlegiis et consuetudini-bus solent gaudere, nil aliud super ipsorum electionibus duximus statuen-dum nisi quod in eligendo per // canones privilegia et antiquam atque ad-probatam consuetudinem ipsis de iure competit. Ceterorum vero clerico-rum electiones, ne magis clerici sint debiti et subiecti laicis quam episcopis suis et ne per vitium symonie vel oppressionem laicalem sive per astutiam malitie clericorum que peccatis facientibus sepius in talibus occurrunt, per episcopos suos fieri precipimus, ita tamen quod, si ecclesia patronos laicos habuerit, cum eorum scientia episcopus eligat et instituat, contraditores per censuram ecclesiasticam compellendo. Quod quia in Sardinia ex con-suetudine episcoporum intelleximus pervenire, nos predictam consuetudi-nem laudabilem auctoritate concilii duximus approbandamd.

3. [V]erum quia experimento didicimus quod clerici Pisani, qui in Sar-dinia commorantur et eciam Pisis, reprobo Hubaldo favent modis omni-bus // quibus possunt, immo, quod deterius est, laicis deteriores ipsos co-tidie invenimus, matrem suam sanctam Romanam Ecclesiam impuggnan-do, et quia nullum bonum de prelacionibus ipsorum ipsis ecclesiis sive pre

b La prima e in sopralinea c Sul margine esterno perpendicolare al testo, probabilmente di altra mano Quod metropolitani sint in electionibus suffraganeorum et suffraganei in electionibus metropolitanorum d Electiones canonicorum secundum canones et approbatam consue-tudinem fiant at inferiorum ab episcopis fiant cfr. nota c

9 COD, Lateranense IV, const. 24. De electione facienda per scrutinium vel compromissum.10 COD, Lateranense IV, const. 25. Quod electio facta per secularem potestatem non valeat.

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dicte insule intelleximus provenire, imo, quod cum pudore dicimus, guer-ras sopitas et discordias reviviscunt ibidem, nec Deum timent nec Ro-manam Ecclesiam reverentur, die noctuque cogitant plus laicis qualiter do-minio Pisane civitatis possint Sardiniam subiugare, non attendentes quod Sardinia ad Romanam Ecclesiam pertinet sicut in Censuali apertissime continetur, sacro approbante concilio ordinamus ut nullus clericus de civitate Pisana, commitatu vel districtu eiusdem possit in Sardinia ad ca-noniam vel regimen ecclesie sive ad aliquam digni//tatem aliquatenus promoveri, nisi de domini pape vel eius legati licencia speciali, donec tam Castrenses quam Pisani Romane Ecclesie sint rebelles. Quod si forte contra presumptum fuerit, talis electio sive beneficii collatio ipso iure nulla penitus habeatur; electores autem sive qui eis beneficia ecclesiastica conferunt, per biennium a benefitio sint suspensi; nichilominus eligendi potestate atque talis beneficii collatione careant ea vice nisi forte abbas vel prior de predictis locis in Sardiniam mitterentur pro domibus religiosis custodiendis, quos, quantum cum Deo possumus, volumus honoraree.

4. [P]RETEREA quia super clericis alterius episcopi et aliorum servis non ordinandis hactenus statuta canonica processerunt // presenti conci-lio firmiter inhibemus ne aliquis episcopus clericum alterius sine commen-daticiis litteris ipsius et nec alicuius servum, nisi domino sciente et non contradicente vel saltim eumdem libertatif donante presumat aliquatenus ordinare, que si fecerit, penam canonicam non evadat. Clericum autem servum ecclesie sine episcopi sui licentia faciat ordinari nullusg.

5. [L ]ICET sanctorum canonum passim inhibeant instituta ut presbi-terorum filii et ceteri ex fomicatione nati non debeant ad sacros ordines promoveri ad abolendam hanc pessimam que inolevit in hac insula cor-ruptelam ubi indifferenter discretione et pontificali modestia non servata ad sacrorum ordinum dignitatem promoventur, auctoritate qua fungimur firmiter inhibemus ut sacerdotum // filii et alii de fornicatione geniti ad sacros ordines non ascendant, nisi quatenus in canonibus reperitur de su-perioris licencia obtentumh.

e Ne clericis Pisani eligantur ad aliquam dignitatem vel personatum in Sardinia cfr. nota c f Nel testo liberati g Nullus episcoporum ordinet clericum alterius episcopi sine litteris sui episcopi vel alterius sine consensu domini sui cfr. nota c h Ne filii sacerdotum vel de fornicatione nati ad sacros ordines promoveantur cfr. nota c

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6. [S]ACRI insuper approbatione concilii duximus statuendum ut epi-scopi clericis, quos ad sacros ordines duxerint promovendos, providere de-beant nisi pro titulo patrimonium sibi eligant unde vivanti.

7. [C]UM etiam dignitas cuiuslibet in sacris ordinibus constituti labe incontinencie plurimum obfuscetur et decidat in contemptum, ac proinde gregi dominico scandalum anteponant qui debent lucerna esse in domibus Iesu Christi; ad enormitatem huiusmodi penitus eradicandam que adeo inj

insula istak inolevit, quod clericalis ordo // non videtur differre a lascivia laicorum, sollicite volentes et diligenter intendere, presentis approbatione concilii auctoritate qua fungimur, duximus statuendum ut si quis prelatus alicuius ecclesie ausu nephario in concubinam publice retinere presumpse-rit liberam mulierem, medietas prolis ex hiis nate diocisiano episcopo com-petat et alia medietas domino terre. Si vero ipsa amonita ab eo discedere noluerit infra mensem predictorum efficiatur ancillal.

8. [S]I AUTEM ancillam alicuius private perssone incestuose tenuerit manifeste, verus ancille dominus a diocesianom episcopo coram viris ydo-neis moneatur ut in mensem ancillam suam a tanta nequitia debeat revoca-re; quod si neglexerit // ut supra ancille dominus puniatur, medietas prolis eorum episcopo capellano competat et alia medietas domino regni. Quod si contigerit presbiterum vel prelatum aliquem ex ancilla propria filios generare, partus ecclesie sue, ancilla vero episcopo in cuius diocesi presbi-ter vel prelatus administrat, servili vinculo astringatur. Si vero sit clericus in sacris ordinibus constitutus et ecclesiam non habeat, episcopi sui efficiatur ancilla et partus regni dominon subiugetur et nichilominus transgressores huiusmodi offitio et beneficio spolientur. Si autem alicuius ecclesie ancilla extiterit et per prelatum ipsius admonitum revocata non fuerit, ex tunc prelati illius efficiatur ancilla in cuius diocesi tale facinus perpetratur. Cete-rum, quod de episcopis dicimus idem in abbatibus, prioribus, aliisque pre-latis sub se capellanis // habentibus, predicto modo delinquentibus volu-mus intelligi et ut pena, que de ancillis et liberis mulieribus earumque prole statuitur, in earum sive ipsorum bonis omnibus observetur. Si vero aliquis

i Clericis in sacros ordines constitutis beneficium assignetur cfr. nota c j In in interlineak Ista in interlinea l Quod concubina sacerdotum et eorum filii rediantur in servitutem cfr. nota c m Nel testo diocesianum n Nel testo dominio

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in sacro ordine constitutus in adulterio vel fornicatione publice perstiterit et comonitus nullatenus destiterit cessare, officio et beneficio spolietur11.

9. [P]ORRO quia clerici sunt in Domini sorte vocati, ideo in actu et habitu a laicis debent esse distincti presertim in sacris ordinibus constituti. Quare firmiter inibendo precipimus ut nulli de cetero clerici coronam et barbam nutriant, sed tonsi et pessi capite coronas habeant congruentes et clausa deferant vestimenta. In ecclesiis vero ad offitia facienda capa sine caputio laicali sive // cocta vel adminus clamide utentes, distincte legant et psallant, cantantes non ad plausum hominum sed honorem ipsius cuius obsequio deputati noscuntur; zancas autem vel calciamenta rostrata nulla-tenus ferant12. Episcopi autem coram nullo laico birrectum abstraant vel flexis genibus se inclinent nec sellas sardiscas audeant equitare. Si quis autem admonitus contra predicta venire temptaverit ab officio suspenda-tur.

10. [P]ARAMENTA quoque et omnis apparatus ecclesie videlicet: panni altaris, panni ad induendum, corporalia, calices et omnia alia utensi-lia in quibus et super quibus divina officia sacre domus fieri debent nec di-minuta nec fracta vel vetustate consumpta sed nitidao, sana et solida fiant / ut in eis sanctitatis et honestatis vestigium appareat13.

11. [C]Eterum cuiuslibet ecclesie sacerdos sine uno adminus clerico quem semper habeat et sinep lumine missam cantare non audeat, et cum ad sacrificandum accesserit, ne filius Dei qui per vinum et ne populus, qui per aquam figurantur, sacrificetur, divisimq, quod esset non modica iniuria et nostre salutis iactura, vinum et aquam inde sacirdos ponat in calice vel saltim aquam post vinum ab alio missum. Si qui autem in hiis tran-sgressores extiterint, donec digne penituerint, beneficio spolientur.

12. [S]ED quoniam conceptar malitia subditorum in Sardinia magis quam alibi sepe // in suos adeo crebescit pastores, quod aut gladio sive ve-

o Nel testo tutida p Sine in interlinea q La seconda i in interlinea r Nel testo conceptu

11 COD, Lateranense IV, const. 14. De incontinentia clericorum punienda.12 COD, Lateranense IV, const. 16 - 17. De indumentis clericorum; De comessationibus praelatorum et negligentia eorum super divinis officiis.13 COD, Lateranense IV, const. 19. Ne ecclesiae mundanis suppelletilibus exponantur.

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neno aut consilio vel aliis modis eosdem ocumbere molliuntur, ad huiu-smodi abolenda flagitia potenter assurgimus, auctoritate concilii huius inre-fragabiliter statuentes ut nulli de cetero clericorum virgas aut cultellas, nisi forte sine cuspide, aliquatenus audea(n)t ferre, ne aliquid facto vel consilio seu alio modo in suos attendent exercere prelatos, propter quod mortis aut honoris periculum incurrant. Quod si quispiam peccatis exigentibus facere presumpserit, ab ordinibus degradatus, offitio et beneficio perpetuo spo lietur, nichilominus a(d) puniendum terre domino reliquendus et ne post-modum de generatione ipsius usque ad quartum gradum ad clericalem or-dinem admitatur.

13. [P]Rohibemus // insuper ne servi alicuius ecclesie coram dominis suis, nisi comitando cum eis equitaverint, virgas aut cultellos gerant. Et si, diaboli faciente malitia, gladio vel alio modo in dominum suum mortem vel casum honoris ipsius intuleri(n)t, si ad manus domini terre prius deve-nerint, eius voluntate reliquantur puniendi. Sed si verus dominus ceperit eos, prius bonis omnibus spoliatos, ferreis vinculis colligatos, diro carceri per semptennium in pane et aqua statuat puniendos postmodum quoad vi-xerit, duris et magnis compedibus astricti in vilioribus et turpioribus offitiis domus cuius servi esse noscuntur deserviant; itaque pena eorum sit timor et metus multorum.

14. [A]D omnimodam ecclesiarum libertatem figurandam, filius Dei vendentes et ementes deiecit de templo14, quod etiam figuratum extitit temp(o)r(e) Pharaonis regis Egipti, quando etsi tota Egiptus in regni dic-tione transivit, tamen possessiones sacerdotum ipsius ab omni // tributo libere permaserunt15. Sic et concilium Later(anense)16 noviter promul-gatum, volens immunitati ecclesiastice sollicite providere adversus omnes qui ecclesias et viros ecclesiasticos ac bolla ipsorum taliis seu collectis et exationibus aliis aggravare nitantur, presumptione huiusmodi anathematis gladio prohibuit transgressores et presumptores et eorum fautores exco-municationi precipiens subiacere.

15. [E]T QUIA novis morbis nove sunt adhibende medele pro eo quod domini terrarum Sardinee et curatores ac alii eorum offitiales eccle-sias et viros ecclesiasticos, servos, ancillas et bona ipsorum albergariis, da-

14 Riferimento a Matteo 21,12.15 Riferimento a Esodo 1,8-12.16 COD, Lateranense IV, const. 46. De talliis a clericis non exigendis.

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tis, collectis, talliis, exactionibuss aliis aufferendo ab eis equos et equas et alia quando volunt multipliciter opprimunt, insuper extorquentes a servis et ancillis ecclesiarum medietatem vini, quod annuatim de terris domino-rum suorum recolligunt, eosdem cum perssonis, bubus et curribus arando, // metendo, ferendo etiam lapides, cementum, ligna et alia quecumque vo-lunt, tam pro regno quam potius pro se ipsis faciendo, subire compellunt, ita quod id modicum quod habent non solum timore sed amore coacto et extorto, sic exauriunt ab eis et exiggunt, quod veris dominis servire nullate-nus possunt propter quod ancilla(n)tur ecclesie ultra modum et in sua iu-stitia multiplex patiuntur detrimentum, auctoritate igitur prefacti concilii et presentis predictorum transgressores, presumptores et eorum fautores ex-comunicationi precipimus subiacere. Verum si quando episcopus simul cum clericis suis forsam tantam neccessitatem vel utilitatem perspexerit, ut abseque ulla coactione ad revelandas comunes utilitates et neccessitates, ubi laicorum non suppetunt faccultates, subsidia per ecclesias duxerint conferenda, dominus terre devote et humiliter recipiat cum gratiarum ac-tione. Propter tamen imprudentum // quorundam auditiam, Romanus pontifex primus consulatur, cuius interestt comunibus utilitatibus provide-re17.

16. [S]ED quia primitie, decime18 testamentau ecclesiis facta et obla-tiones pro defuntis tributa sunt et debita ecclesiarum, sub exomunicationis pena precipimus laicis universis ut, non obstante consuetudine quam alle-gant, ea sine molestia et diminutione aliqua ecclesiis quibus de iure compe-tunt humiliter et devote impendant, videlicet quod hec exsolvere minime consueverunt.

17. [E]T NE honor et libertas ecclesie usquequaque contempnatur et in suis iustitiis iacturam aliquam clerici paciantur huius concilii statuto si-militer prohibemus ne clericiv super testamentis ecclesiis factis vel // ali-quibus causis spiritualibus coram iudice seculari de cetero litigent vel re-spondeant sed coram episcopo suo vel iudice delegato suam iustitiam pro

s Nel testo exacitionibus t Nel testo interesse u Nel testo tetestamenta v Nel testo clericis

17 COD, Lateranense IV, const. 46. De talliis a clericis non exigendis.18 COD, Lateranense IV, const. 53 - 54. De his qui praedia sua in fraudem decimarum dant aliis excolenda; Ut decimae ante tributa solvantur.

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sequantur. Et insuper si clericus cum alio clerico causam habuerit ad rei episcopum vel iudicem delegatum reccurrat. Si qui autem super huiusmodi extiterint transgressores ab offitio suspendantur.

18. [U]T QUOS divinusw timor non revocat saltim temporalis pena cohibeat a peccato, presenti approbante provinciali concilio duximus auc-toritate qua fungimur statuendu(m) ut si quis liber de cetero, sua exigente nequitia, canonica monitione premissa, excomunicationis fuerit vinculo in-nodatus ac per annum in sua pertinatia presumpserit permanere, digne non satisfaciens de comissis propter que in eum excomunicationis fuerit sentencia promulgata, ex tunc confiscentur omnia bona ipsius et regno cui subiacet acquirantur. Servi autem ecclesiarum, si huiusmodi delictum in-currerint, a metropolitanis suix diocesianis // suis episcopis pena simili pu-niantur.

19. [S]ED dum in excomunicatione perstiterint nec ad curatorias vel armentarias seu mandatorias sive ad silvam nec ad aliqua offitia ulterius admittantury nec eorum aliquis “super quocumque negotio audiatur sed aliis in omnibus respondere cogantur”19. Si autem clericus fuerit qui, ut predictum est, excesserit, districtus multetur iuxtaz canonicas sanciones.

20. [S]ANE iudicibus, qui ad malefactorum vindictam et bonorum lau-dem tenentur iustitiam exercere tanquam ecclesie propugnaculum, gladius et tutela, sub pena excomunicationis precipimus ut cum a metropolitanis seu diocesianis episcopis super huiusmodi fuerint requisiti, predicta faciant diligencius observari, dantes in//super in mandatis ut statuta que metro-politaniaa cum suorum episcoporum consilio in conciliis provincialibus de statu ecclesie et reformatione ipsarum de iure duxerint statuenda, firma et illibata serventur.

21. [P]ROHIBEMUS omnino ut nullus in gradibus per modernum concilium20 prohibitis cum aliqua matrimonialiter coniungatur; quod si fe

w Nel testo divinis x In Zichi siu y Nel testo admittitur z Nel testo iustaaa Nel testo metropolitanum

19 COD, Lateranense IV, const. 3. De haereticis.20 COD, Lateranense IV, const. 50. De restricta prohibitione matrimonii.

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cerit tam vir quam mulier excomunicationis vinculo innodentur et ex tunc ad nulla offitia et honores domini terre vel coronam recipia(n)tur.

22. [U]T AD omnia potius quam ad aliud moneamur, presenti concilio statuimus ut, si aliquis contraxerit cum aliqua in gradu prohibito et ideo se pro // excomunicatis gerant, quod quasi pro lege in Sardinia observatur, et aliquo eorum mortuo alter nondum absolutus ad aliam transierit provin-ciam cum contracturus ibidem, si ab illa excomunicatione petierit absolvi, ecclesie forma servata, a diocisiano episcopo absolvatur.

23. [V]OLUMUS insuper et firmiter statuimus quod illa sentencia ex-comunicationis de aliquibus in gradu prohibito non matrimonialiter co-niungendis pro lege ab omnibus habeatur in Sardinia et per omnia et ab omnibus observetur.

24. [S]ICUT sacris est canonibus institutum, presentis auctoritate con-cilii volumus observari ut archipresbiteri de cetero per sue potestatis abu-sum absque canonicorum suorum consilio maiora domus // negotia non disponant, canonici sane eisdem tanquam maioribus secundum Deum uno corde et animo devote cohereant et insimul vivant, dormiant et mandu-cent. Ad suspicione(m) eciam et fraudem qua(m)libet excludendam, archi-presbiteri comuni suorum canonicorum consilio camerarios eligant, qui, statuis temporibus, sibi de comissis reddant presentibus omnibus ratio-ne(m).

25. [N]E AVARITIA, que «idolorum servitus»21 ab apostolo iudicatur, electum genus clericorum et «regale sacerdotium»22 dehonestet, sacro approbante concilio duximus statuendum nisi clericus, postquam ad regi-men fuerit assumptus ecclesie, domum, vineam, predia, possessiones qua-slibet, servos vel ancillas et animalia // sive quilibet aliud edificaverit, plan-taverit, excoluerit, emerit aut alio quocumque modo habuerit, si ante obi-tus sui diem coram episcopo suo non ostenderit, hoc se aliunde quam ab ecclesia sive ipsius occasione fuisse adeptum, post mortem eius predicta omnia ecclesie cui servisse dignoscitur applicetur, nulla super hoc ulterius sui heredis probatione amissa. Quod si ante vite sue terminum malitiose

21 Galati 5,20.22 1Pietro 2,9.

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fortasis aliquod predictorum sinebb sui episcopi licenciam distraxerit et re-stituatur ecclesie et clericus, ut dignum fuerit, puniatur.

26. [Q]UIA ex ignorantia clericorum tam ipsis clericis quam ecclesiis sibi commissis consueverunt gravamina plurima provenire, ideo sacri ap-probatione concilii statuimus ut, si quis clericus docibilis voluerit ad stu-dium theologicum proficissi, suum beneficium integraliter percipiat, eccle-sie si parrochia habuerit de aliquo prius proviso qui honeste deservire // possit eidem. Ad reliquos sane clericos edocendos metropolitana saltem ecclesia doctore(m) unum habeat in gramatica compentente(m)23.

27. [I]LLUD etiam approbatione concilii duximus statuendum ut om-nescc liberi tam maiores quam minores uxores suas diebus dominicis et sollemnibus adminus ecclesiam orationis causa vel penitentie visitare per-mitant.

[C]ONS(ti)tutiones venerabilis viri domini Got(t)ifridi Prefecti, domini pape subdiaconi et capellani apostolice Sedis in Sardinia et Corsica legati, edite in concilio aput episcopatum Sancte Iuste celebrato, anno Domini Millesimo .CC. XXVII. indictione .XIIII. die .XIII., intrante mense No-vembri, pontificatus domini Honorii .III. pape anno .X., ubi inter-fuerunt // archiepiscopi et episcopi Sardinie et alia multitudo prelatorum.

bb Nel testo sive cc Nel testo omnis

23 COD, Lateranense IV, const. 11. De magistris scholasticis.

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Appendici

Appendici

APPENDICE 1

CRONOTASSI DEGLI ARCIVESCOVI E VESCOVI DELLA SARDEGNA DURANTE IL PONTIFICATO DI ONORIO III

A meno di varianti debitamente segnalate, per le province di Cagliari e Torres e per le sedi di Civita e Galtellì e Santa Giusta e Usellus, questa cronotassi ricalca il contributo di R. TURTAS, Cronotassi dei vescovi sardi. Per gli arcivescovi di Oristano e i vescovi di Terralba si è invece fatto riferimento ai due più recenti lavori di M. VIDILI, Cronotassi documentata degli arcivescovi di Oristano e Cronotassi documentata dei vescovi di Terralba. Ad essi si rimanda per i dettagli sulle fonti. Si sono indicati anche i numeri delle lettere di Onorio III nelle quali eventualmente i vescovi e gli arcivescovi vengono nominati. Le date tra parentesi indicano la possibilità che il vescovado sia iniziato prima e/o dopo la data indicata. Lì dove vi è una sola data significa che si possiede solo una attestazione.

PROVINCIA ECCLESIASTICA DI CAGLIARI

(Giudicato di Cagliari)

Arcivescovi di Cagliari

(1183 –1217) Ricco

(1218-1226) Mariano, trasferito da Sulci.

Vescovi di Dolia

(1206 – 1226) Guantino Pizzolo.

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Appendici

Vescovi di Suelli

(1206 – 1217) Torgotorio.

(1225 – 1237) Cerchis (Sergio).

Vescovi di Sulci

(1206 – 1218) Mariano, trasferito a Cagliari.

(1221 – 1226) Bandino, canonico pisano.

PROVINCIA ECCLESIASTICA DI ORISTANO

(Giudicato d’Arborea)

Arcivescovi d’Oristano

(1200 – 1220) Bernardo (VIDILI, Cronotassi documentata, pp. 16-18, che inserisce per il 1200 anche un Anonimo basandosi sul doc. 17. Ri-tengo che l’Anonimo in questione sia lo stesso Bernardo).

(1224-1244) Torgotorio de Muru, trasfe-rito da Terralba

Vescovi di S. Giusta

Non se ne conoscono per questo periodo

Vescovi di Usellus

Non se ne conoscono per questo periodo

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Appendici

Vescovi di Terralba

(1210 – 1224) Torgotorio de Muru ().

PROVINCIA ECCLESIASTICA DI TORRES

(Giudicato di Torres)

Arcivescovi di Torres

Anonimo al quale Onorio scrive una lettera

1225 Gianuario

Vescovi di Ploaghe

1215 Riceto?.

Vescovi di Sorres

1221 Anonimo inviato dal giudice di Torres presso Onorio III

Vescovi di Ampurias

Non se ne conoscono per il periodo

Vescovi di Bosa

Non se ne conoscono per questo periodo

165

Appendici

Vescovi di Ottana

Non se ne conoscono per questo periodo

Vescovi di Bisarcio

Non se ne conoscono per questo periodo

Vescovi di Castra

inizi XIII sec.-1224) Raimondo (SANNA, La diocesi di Castra).

SUFFRAGANEE DI PISA

(Giudicato di Gallura)

Vescovi di Galtellì

Non se ne conoscono per questo periodo

Vescovi di Civita

Non se ne conoscono per questo periodo

166

Appendici

APPENDICE 2

CRONOTASSI GIUDICALI.

GIUDICATO D’ARBOREA

Pietro I (1172- morto entro il 1200), dal 1192 in condominio con Ugo Ponç de Bas (1192- morto dopo il 3 settembre 1211).

Ugo Ponç de Bas (1192- morto dopo il 3 settembre 1211), in condominio con Pietro I sino al 1196 ca. e dopo aver dovuto lasciare il potere a Guglielmo di Massa, in condominio con lui stesso sino alla morte.

Guglielmo di Massa (1196 ca. da solo fino al 1200 ca.), poi in condo-minio con Ugo Ponç de Bas.

Barisone II (post 1211 - 1217).

Dopo la morte di Barisone II la situazione istituzionale del giudicato non è chiara. Una parte del regno resta nelle mani della casa di Torres sino al 1236; il resto è luogo di contesa ed esercizio del potere dei Visconti e altre famiglie signorili (per esempio i da Capraia), ma non a titolo sovrano. Diritti poteva forse provare a esercitarne Benedetta di Massa, ma non se ne hanno tracce.

GIUDICATO DI CAGLIARI

Guglielmo di Massa 1190 ca.-1214 ca.

167

Appendici

Benedetta di Massa (1214-1232) dal 1214 al 1218 col marito Barisone II d’Arborea;

dal 1218 col II marito Lamberto Visconti; nel 1221 risulta sposata con Ubaldo Visconti; nel 1226 sposa Enrico di Cepola; nel 1227 sposa Rinaldo de'Gualandi.

GIUDICATO DI GALLURA

Elena (1200 – 1206), figlia di un anonimo giudice. Fino all’agosto 1206 con la tutela della madre Odolina. Dopo il 17 agosto 1206 sposa Lamberto Visconti, al quale cede il potere.

Lamberto Visconti (1206-1224 circa).

GIUDICATO DI TORRES

Comita (1198-1218); fratello di Costantino, che era morto senza eredi diretti; nel 1204 ha già associato al trono il figlio Mariano (II); dal 1206 e fino alla morte controlla parte del giudicato di Gallura; dal 1217 condòmino in Arborea.

Mariano II (1218-1232), già associato al trono dal 1204; controlla anche parte dell'Arborea sino alla morte; nel 1219 cede una parte del giudicato di Gallura già detenuta dalla sua casata dal 1206. Nel 1220 ha già associato al trono il figlio Barisone (III) (cfr. doc. 74).

168

Tabelle

Tabella 1 Sinossi delle edizioni del corpus documentario

N° N° ed.

Data Collocazione Edizioni Inscriptiones

1 1 1216, lug. 24, Perugia

ASV, Reg. Vat. 9, ff. 1rv, ep. 3.

BUCa, S.P. 6 bis, 4.7, 15rv.

Potthast, I, 5317-5320, p. 468;

Pressutti, I, 3, p. 2;Annales, 20, p. 355 (ad

annum 1216, nn. 18-19);Horoy, II, doc. I, coll. 1-2

Venerabilibus fratribus archi-episcopis et epi-scopis per Sardi-niam constitutis

2 2 1216, ag. 12, Perugia

AAM, Aula III, cap. I, cas. III,n° 29

Potthast, I, 5327, p. 469;Pressutti, I, 24;Gattola, II, coll. 428-440;CDS, I, XIII, doc.

XXXIII, pp. 328-329;Bullarium Romanum, III,

doc. I, pp. 304-309;Horoy, II, doc. XIV, coll. 17-24;

Saba, doc. XLIII, pp. 213-214

Stephano abbati monasterii S. Benedicti Cassi-nensis, eiusque fratribus

3 3 1216, ott. 15, Laterano

ASFi, Diplomatico pergamene (secc. VIII-XIV), 1216 ottobre 15, Ripoli, San Bartolomeo

Potthast, I, 5343, p. 471;PressuttiI, 60, p. 11;Lami, I, pp. 557-559;CDS, XIII, doc. XXXIV,

p. 329;Horoy, II, doc. XXXVII,

coll. 52-56

Abbati mona-sterii Vallum-brosani, eiusque fratribus

4 4 1216, nov. 21, Roma

ASV, Reg. Vat. 9, ff. 25r-26r, ep. 104

Potthast, I, 5362-5365, pp. 472-473

Pressutti, I, 111, pp. 19-21Horoy, II, doc. LXV, coll.

89-93

Panormitano archiepiscopo et suffraganeis eius

5 5 1216, dic. 13, Roma S. Pietro

ASPi, Diplomatico San Lorenzo alla Rivolta, 1216, dic. 13

Schirru, Le pergamene, pp. 121-123

Dilectis filiis re-ctori et fratribus hospitalis de Stagno

6 7 7 8 1217, gen. 30 e feb. 1, Laterano

ACPi, Pergamene 840; e 839 Universis Chri-stifidelibus per Sardiniam con-stitutis

8 9 <1217>, feb. 9, Laterano

ASV, Reg. Vat. 9, f. 57r, ep. 222

Pressutti, I, 318, pp. 56-57;

Scano, XLIX, p. 33

Archiepiscopis et episcopis et abba-tibus, prioribus archidiaconis pre-positis et aliis ec-clesiarum prelatis per […] Sardi-niam constitutis

Tabelle

N° N° ed.

Data Collocazione Edizioni Inscriptiones

9 10 1217, feb. 28, Laterano

ASV, Reg. Vat. 9, ff. 81r-81v, ep. 312/

BUCa, S.P. 6 bis, 4.7, f. 16rv

Potthast,I, 5477-5479, p. 482;

Pressutti, I, 381, pp. 67-69;

Horoy, II, doc. CCXLIV, coll. 290-302;

Venerabilibus fratribus archi-episcopo Kalari-tano et suffraga-neis eius

10 12 1217, mar. 9, Laterano

ASV, Reg. Vat. 9, f. 80r Potthast, I, 5487, p. 483;Pressutti, I, 407, pp. 72-

73;Annales, 20, p. 386 (ad

annum 1217, n° 87);CDS, I, sec. XIII, doc.

XXXVI, p. 331;Horoy, II, doc. CCLIV,

col. 517 e doc. XCII, col. 571

<Hostiensi epi-scopo, apostolice Sedis ligato>

11 13 <1217 prima metà>

ASV, Reg. Vat. 9, ff. 115r-116r, ep. 479

Pressutti, I, app. 1, 6, p. LI

Scano, L, pp. 33-35Annales, 20, pp. 386-388

(ad annum 1217, nn. 90-96);

CDS, I, sec. XIII, doc. XXXV, pp. 329-331, <1217>;

Pinna-Zedda, pp. 461-465

Piissimo patri et domino suo .H<onorio>. Dei gratia sum-mo pontifici

12 14 1217, nov. 24, Laterano

ASV, Reg. Vat. 9, ff. 177r-178r, ep. 739

Potthast, I, 5622, p. 494;Pressutti, I, 885, pp. 149-

150;Scano, LII, p. 36Annales, 20, pp. 371-372

(ad annum 1217, nn. 27-28);

Bullarium Romanum, III, doc. XVI, pp. 331-333;

CDS, I, sec. XIII, doc. XXXVII, pp. 331-332, parziale;

Horoy, II, doc. LXIV, coll. 540-543

Archiepiscopo Alborensi et uni-versis episcopis ac omnibus ecclesia-rum prelatis tam exemptis quam aliis per Albo-rensem provin-ciam constitutis

13 15 1217, dic. 2, Laterano

ASGe, Archivio segreto, Mat. Pol., 2722, doc. 27

ASV, Reg. Vat. 9, ff. 180rv, ep. 752

Potthast, I, 5626, p. 495Pressutti, I, 896, pp. 151-

152Scano, LIII, p. 37Bullarium Romanum, III,

doc. XVII, pp. 333-335;Horoy, II, LXIX, coll.

546-548

Potestatibus et populis Pisanis et Ianuensibus

14 16 1217, dic. 2, Laterano

ASGe, Archivio segreto, Mat. Pol., 2722, doc. 26

Potthast, I, s.n., p. 495Pressutti, I, s.n., p. 152

Tabelle

N° N° ed.

Data Collocazione Edizioni Inscriptiones

CDS, I, XIII, XXXIX

15 17 1217, dic. 6, Laterano

ASV, Reg. Vat. 9, f. 180r, ep. 751

Pressutti, I, 904, p. 153Scano, LIV, pp. 37-38

Potestatibus et populis Ianuen-sibus et Pisanis

16 20 1217, dic. 7, Laterano

ASV, Reg. Vat. 9, f. 179v, ep. 739

Pressutti, I, 906, p. 153Scano, LV, p. 38

Archipresbitero Pisano

17 21 1217, dic. 21, Laterano

ASV, Reg. Vat. 9, f. 184, ep. 769

Pressutti, I, 936, p. 157Scano, LVI, pp. 38-39Annales, 20, p. 389 (ad

annum 1217, n. 101)

Episcopo Sultiensi

18 22 1218, gen. 2, Laterano

ASV, Reg. Vat. 9, f. 185v, ep. 775

Pressutti, I, 958, p. 161Scano, LVII, p. 39

Archiepiscopo Pisano

19 23 1218, feb. 5, Laterano

ASV, Reg. Vat. 9, f. 215r, ep. 869

Potthast, I, 5692, pp. 500-501

Pressutti, I, 1063, p. 179Scano, LIX, p. 40Ughelli, III, col. 425CDS, I, sec. XIII, doc.

XXXIX, p. 333, parziale

Archiepiscopis et episcopis et nobi-libus viris Turri-tano et Galluren-si iudicibus aliis-que nobilibus per Sardiniam con-stitutis

20 24 1218, feb. 5, Laterano

ASPi, Diplomatico, Atti pubblici, 1217 s. p., febbraio 5, corta

ASV, Reg. Vat. 9, f. 215r, ep. 870

Potthast, I, 5693, p. 501Pressutti, I, 1064, pp. 179-

180Scano, LVIII, pp. 39-40Ughelli, III, col. 425CDS, I, sec. XIII, doc.

XLI, p. 334, parzialeHoroy, II, doc. CXXV,

coll. 621-622

Capitulo, clero et populo Pisanis

21 25 1218, feb. 8, Laterano

ASPi, Diplomatico, Atti pubblici, 1217 s. p., febbraio 8, lunga

ASV, Reg. Vat. 9, ff. 214v-215r, ep. 868

Potthast, I, 5695, p. 501Pressutti, I, 1071, p. 180Scano, LX, p. 40Annales, 20, p. 396 (ad

annum 1218, n 30), parziale

Horoy, II, doc. CXXVII, col. 622

Vitali Pisano archiepiscopo

22 26 <1218, marzo circa>

ASV, Reg. Vat. 9, f. 228r, ep. 933

Pressutti, I, 1547, p. 256Scano, LXI, p. 41

Hiis episcopis et abbatibus exem-ptis per […] Sardiniam con-stitutis

23 30 1218, mar. 17, Laterano

Nardi, p. 104 Zanetti, p. 230

Benigno abbati et conventui Vallis umbrosae

24 31 1218, mar. 27, Laterano

ASV, Reg. Vat. 9, f. 235v, ep. 967

Potthast, I, 7714, pp. 663-664

Capitulo Calari-tano

Tabelle

N° N° ed.

Data Collocazione Edizioni Inscriptiones

Pressutti, I, 1184, p. 197Scano, LXII, p. 41Mattei, Sardinia Sacra, pp.

92-93CDS I/2, Appendice,

doc. IV, p. 881

25 32 1218, giu. 18, San Pietro

ASV, Reg Vat. 9, ff. 268v-269r, ep. 1196

Potthast, I, 5833, p. 514Pressutti, I, 1445, p. 239Horoy, II, doc.

CCXCVIII, coll. 803-808

Abbati Sancti Victoris Mas-siliensis

26 35 1218, ag. 19, Laterano

ASV, Reg. Vat. 10, ff. 7v-8r, ep. 32

Pressutti, I, 1589, p. 265Scano, LXIII, p. 42

Consulibus et populo Pisanis

27 36 1218, ag. 19, Laterano

ASV, Reg. Vat. 10, ff. 7v-8r, ep. 32

Pressutti, I, 1589, p. 265Scano, LXIII, p. 42

Archiepiscopo Pisano

28 38 1218, ag. 22, Laterano

ASV, Reg. Vat. 10, f. 6r, ep. 22

Pressutti, I, 1592, pp. 266Scano, LXV, pp. 43-44

Petro priori et conventui mona-sterii Sancti Sa-turni

29 39 1218, ag. 22, Laterano

ASV, Reg. Vat. 10, f. 8r, ep. 33

Pressutti, I, 1593, p. 266Scano, LXIV, p. 43

Hugoni sub-diacono et Orlan-do capellanis no-stris apostolice Sedis legatis

30 40 1218, ag. 23, Laterano

ASV, Reg. Vat. 10, ff. 6v-7r, ep. 26

Pressutti, I, 1594, p. 266Scano, LXVI, pp. 45-46

Hugoni et Ro-lando capellanis nostris apostolice Sedis legatis

31 42 1218, ott. 5, Laterano

ASV, Reg. Vat. 10, ff. 15v-16r, ep. 71

Pressutti, I, 1633, p. 272Scano, LXVII, pp. 46-47Motzo, Il patrimonio, pp.

216-219

Mariano episcopo Sulciensi

32 43 1218, nov. 8, Laterano

ASV, Reg. Vat. 10, ff. 26rv, ep. 119

Pressutti, I, 1672, p. 278Scano, LXVIII, pp. 47-48

Archiepiscopo Pisano

33 44 1218, nov. 8, Laterano

ASV, Reg. Vat. 10, ff. 26rv, ep. 119

Pressutti, I, 1672, p. 278Scano, LXVIII, pp. 47-48

Consulibus et populo Pisanis

34 45 1218, nov. 10, Laterano

ASV, Reg. Vat. 10, f. 26r, ep. 117

Potthast, I, 5917, p. 519Pressutti, I, 1674, pp. 278-

279Scano, LXIX, p. 48Bullarium Romanum, III,

doc. XXVII, p. 345CDS, I, sec. XIII, doc.

XLII, p. 334Horoy, III, XXXVII, coll.

15-16

Universis Christifidelibus per Mediolanen-sem provinciam

Tabelle

N° N° ed.

Data Collocazione Edizioni Inscriptiones

35 46 1218, nov. 10, Laterano

ASV, Reg. Vat. 10, f. 26r, ep. 117

Pressutti, I, 1674, pp. 278-279

Scano, LXIX, p. 48Bullarium Romanum, III,

doc. XXVII, p. 345CDS, I, sec. XIII, doc.

XLII, p. 334Horoy, III, XXXVII, coll.

15-16

Universis Chri-stifidelibus per Ianuensem pro-vinciam

36 50 1219, lug. 10, Rieti

BUCa, S.P. bis 4.7, f. 30r MARTINI, Storia ecclesiastica, I, pp. 302-303

CDS, I/2, Appendice, doc. V, p. 881

Turritano archiepiscopo et dilectis filiis Rolando sub-diacono et cappel-lano nostro, apostolice sedis legato, et . . ab-bati de Sacrario

37 53 1220, feb. 28, Viterbo

BUCa, S.P. 6 bis 4.7, cc. 18r-19r

Pierre de Blois, Epistulae in PL, vol. 206, coll. 479-481

Universis Chri-stifidelibus per Sardiniam con-stitutis

38 58 1220, apr. 9, Viterbo

ASV, Reg. Vat. 10, ff. 168v-169r, ep. 686

Pressutti, I, 2386, p. 396Scano, LXXII, pp. 49-50

.<Marsuchino>. episcopo Lunensi et Gallo canonico Pisano

39 59 <1220, apr. 9, Viterbo>

ASV, Reg. Vat. 10, f. 169r, ep. 687

Pressutti, I, 2387, p. 396Scano, LXXIII, p. 50

.<Iohanni>. episcopo Florentino

40 60 <1220, apr. 9, Viterbo>

ASV, Reg. Vat. 10, f. 169r, ep. 688

Pressutti, I, 2388, p. 396Scano, LXXI, p. 49

Bartholomeo ca-pellano nostro apostolice Sedis legato

41 61 1220, apr. 10, Viterbo

ASV, Reg. Vat. 10, f. 168v, ep. 685

Pressutti, I, 2391, pp. 396-397

Scano, LXXIV, pp. 50-51

<Bernardo> archiepiscopo Arborensi

42 63 1220, lug. 18, Orvieto

ASV, Reg. Vat. 10, ff. 205rv, ep. 832

Pressutti, I, 2561, p. 423Scano, LXXV, pp. 51-52

.B<artholomeo> capellano nostro apostolice Sedis legato

43 65 1220, ag. 18, Orvieto

ASV, Reg. Vat. 11, f. 10v ep. 41

Pressutti, I, 2622, p. 435Scano, LXXVI, p. 52

.<Mariano>. archiepiscopo Calaritano

44 68 1220, set. 1, Orvieto

ASV, Reg. Vat. 11, ff. 17rv, ep. 83

Pressutti, I, 2644, p. 442 Archiepiscopis et episcopis et abba-tibus per Sardi-niam constitutis

Tabelle

N° N° ed.

Data Collocazione Edizioni Inscriptiones

45 69 <1220, set. 1, Orvieto>

ASV, Reg. Vat. 11, f. 17v, ep. 84

Pressutti, I, 2665, p. 442Scano, LXXVII, p. 52

B<artholomeo> capellano nostro apostolice Sedis legato

46 70 1220, set. 12, Orvieto

ASV, Reg. Vat. 11, f. 21v, ep. 106

Pressutti, I, 2696, p. 447 Abbati Sancti Pauli de ripa Arni et archipre-sbitero Pisano

47 73 1220, nov. 16, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, ff. 35v-36r, ep. 176

Pressutti, I, 2779, p. 461Scano, LXXVIII, pp. 52-

53

Bartholomeo capellano nostro apostolice Sedis legato

48 74 1220, nov. 17, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 36r, ep. 177

Pressutti, I, 2782, p. 461 Nobili viro Ma-riano, iudici Tur-ritano

49 75 1220, nov. 17, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis

Pressutti, I, 2781, p. 461 Potestati et po-pulo Senensibus

50 76 1220, nov. 17, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis

Pressutti, I, 2781, p. 461 Potestati et po-pulo Pisto-riensibus

51 77 1220, nov. 17, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis

Pressutti, I, 2781, p. 461 Potestati et po-pulo Lunensibus

52 78 1220, nov. 17, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis

Pressutti, I, 2781, p. 461 Potestati et po-pulo Lucanis

53 79 1220, nov. 17, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis

Pressutti, I, 2781, p. 461 Potestati et po-pulo Niciensibus

54 80 1220, nov. 17, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis

Pressutti, I, 2781, p. 461 Potestati et po-pulo Florentinis

55 81 1220, nov. 17, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis

Pressutti, I, 2781, p. 461 Populo Turritano

56 82 1220, nov. 17, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis

Pressutti, I, 2781, p. 461 Potestati et po-pulo Massilien-sibus

57 83 1220, nov. 17, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 35v, ep. 175 bis

Pressutti, I, 2781, p. 461 Archiepiscopo Turritano

58 84 <1220, seconda metà>

ASV, Reg. Vat. 11, f. 46r, ep. 237

Pressutti, I, Appendice, n° 34, p. LIII

Beatissimo patri et domino suo, domino Honorio […] summo pontifici

59 85 <1221, mar. 25, Laterano>

ASV, Reg. Vat. 11, f. 100v, ep. 500

Pressutti, I, 3208, p. 523 .<Vitali>. archiepiscopo Pisano

60 86 1221, apr. 6 BUCa, S.P. 6 bis, 4.7, f. 30v Martini, Storia ecclesiastica, Pape Honorio

Tabelle

N° N° ed.

Data Collocazione Edizioni Inscriptiones

I, p. 303Le liber censuum, I, p. 416,

n° 147

61 87 1221, mag. 26, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 131r, ep. 655

Pressutti, I, 3398, p. 551 Suffraganeis Ar-borensis Ecclesie et universo clero Arborensi

62 90 <1221, ca. mag.-ag.>, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 143r, ep. 715

Pressutti, I, 3507, p. 570 Bartholomeo ca-pellano nostro apostolice Sedis legato

63 91 <1221, fine giu. circa>, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, ff. 147v-148r, ep. 738

Pressutti, I, 3510, p. 570 Magistro .B<artholomeo>. capellano nostro apostolice Sedis legato

64 96 1221, lug. 4, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, ff. 149v-150r, ep. 748

Pressutti, I, 3489, p. 567Scano, LXXXI, p. 54

Magistro Bartho-lomeo capellano nostro apostolice Sedis legato

65 97 1221, lug. <2-6>, Laterano

Archives Departm de Bouches du Rhone, 1H107, 525

Dilectis filiis .<Petro>. priori et conventui San-cti Saturni Kala-ritane diocesis

66 99 1221, ag. 23, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, ff. 156v-157r, ep. 10

Pressutti, II, 3524, p. 3 Magistro Bartho-lomeo capellano nostro apostolice Sedis legato

67 100 <1221, ag. 23, Laterano>

ASV, Reg. Vat. 11, f. 157r, ep 11

Pressutti, II, 3525, p. 3Scano, LXXXII, p. 55

Abbati sancti Pauli de Ripa Arni et Gallo canonico Pisano

68 102 1221, set. 17, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, ff. 158v-159r, ep. 21

Pressutti, II, 3538, pp. 4-5 Bartholomeo sub-diacono et capel-lano nostro apo-stolice Sedis le-gato

69 105 1221, set. 22, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 158v, ep. 20

Potthast, I, 6710, p. 583Pressutti, II, 3539, p. 5Bullarium Romanum, III,

doc. 56, p. 381Horoy, IV, doc. XVII,

coll. 13-14

Comiti Bertoldo

70 106 1221, set. 27, Laterano

Levi, Registri, pp. 121-123 Venerabili fratri .<Hugolino>.

Tabelle

N° N° ed.

Data Collocazione Edizioni Inscriptiones

Hostiensi episcopo

71 107 1221, ott. 18, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, 160v, ep. 29

Pressutti, II, 3547, p. 6 Magistro Bartho-lomeo subdiacono et capellano no-stro apostolice Sedis legato

72 108 1221, ott. 21, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 161r, ep. 35

Pressutti, II, 3552, p. 7 <Mariano archi-episcopo Kalari-tano>

73 109 1221, ott. 25, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 161r, ep. 34

Pressutti, II, 3554, p. 7 .<Mariano>. archiepiscopo Kalaritano

74 110 1221, ott. 25, Bologna

Levi, Registri, pp. 121-123 .<Mariano>. Dei gratia iudici Turritano

75 113 1221, dic. 10, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 170r, ep. 80

Pressutti, II, 3610, p. 15Scano, LXXXIII, p. 55

.<Alberto>. epi-scopo Massanensi

76 114 <1222, gen. 19, Laterano>

ASV, Reg. Vat. 11, f. 189r, ep. 187

Pressutti, II, 3747, p. 34-35

Scano, LXXXIV, p. 56

Priori Sancti Nicholay Calleri et Sifredo cano-nicis Pisanis

77 115 1222, gen. 19, Laterano

ASV, Reg. Vat. 11, f. 189r, ep. 188

Pressutti, II, 3748, p. 35 <Priori Sancti Nicholay Calleri et Sifredo cano-nicis Pisanis>

78 117 1223, sett. 2, Segni

ASV, Reg. Vat. 12, f. 92r, ep. 19

Pressutti, II, 4476, p. 158Scano, LXXXV, p. 56

.<Vitali>. ar-chiepiscopo Pisa-no

79 120 1223, ag.-sett., Segni

ASV, Reg. Vat. 12, f. 93v-95r, ep. 24

Potthast, I, 7080, p. 612Ughelli, III, coll. 428-429Horoy, IV, XIII coll. 418-

422

.<Vitali>. Pi-sano archiepi-scopo

80 122 1223, ott. 30, Laterano

BUCa, S.P. 6 bis 4.7, f. 29v Martini, Storia ecclesiastica, I, p. 306

CDS, I/2, App., doc. VI, pp. 881-882

Venerabilibus fratribus . . Turritano et .<Mariano>. Caralitano archiepiscopis

81 123 1223, ott. 30, Laterano

ASV, Reg. Vat. 12, f. 115v, ep. 79

Pressutti, II, 4547, pp. 170-171

Scano, LXXXVI, p. 57

.<Mariano>. Calaritano archiepiscopo

82 125 1223, nov. 25, Laterano

ASV, Reg. Vat. 12, ff. 122v-123r, ep. 105

Pressutti, II, 4578, pp. 176-177

Scano, LXXXVII, p. 57

Episcopo Castrensi

Tabelle

N° N° ed.

Data Collocazione Edizioni Inscriptiones

83 127 1224, mag. 6, Laterano

ASV, Reg. Vat. 12, f. 186v, ep. 418

Pressutti, II, 4962, p. 243Scano, LXXXVIII, pp. 57

Episcopo Castrensi

84 128 1224, giu. 6, Laterano

ASV, Reg. Vat. 12, f. 196, ep. 454

Pressutti, II, 5031, p. 255Scano, LXXXIX, p. 58

.<Trogotorio>. archiepiscopo Arborensi

85 129 1224, giu. 11, Laterano

ASV, Reg. Vat. 12, ff. 201v-202, ep. 481

Pressutti, II, 5039, p. 256Scano, XC, pp. 58-60

Trogotorio Arborensi archiepiscopo

86 130 1224, dic. 3, Santa Gilla

ASV, Reg. Vat. 13, ff. 64r-64v, ep. 344

Pressutti, I, Appendice, n° 71, p. LVI

Scano, XCI, pp. 61-62Rodenberg, 261, pp. 187-

188

Littere ad domi-num papam

87 132 <1226>, giu. 11, Laterano

ASV, Reg. Vat. 13, f. 135v, ep. 306

Pressutti, II, 5990, p. 433Scano, XCII, pp. 62-63

.<Ugoni>. pote-stati et populo Pisanis

88 134 <1226>, giu. 12, Laterano

ASV, Reg. Vat. 13, ff. 135r-135v, ep. 304

Pressutti, II, 5992, p. 433Scano, XCIII, p. 6

Nobili mulieri donnicelle Benedicte

Tabelle

Tabella 2 Tavola dei deperditi

N° N° Ed.

Date Docc. d'origine

Mittente/i Destinatario/i

1 6* <ante 1217 febbraio 9> 9 Abate di Vallombrosa

Onorio III

2 11* <ante 1217, marzo 9> 12 Podestà e popolo di Pisa

Onorio III

3 18* <ante 1217, dicembre 7> 20/22 Ubaldo Visconti Onorio III

4 19* <ante 1217, dicembre 7> 21 Mariano v. di Sulci

Onorio III

5 27* <ante 1218, marzo 17> 30 Benigno abate di Vallombrosa

Onorio III

6 28* <ante 1218, marzo 27> 31 Sconosciuto Onorio III

7 29* <1218, marzo 27 circa, Laterano> 31 Onorio III Ugo e Rolando legati pontifici

8 33* <ante 1218, agosto 22> 39/40 Benedetta di Massa giudicessa

di Cagliari

Onorio III

9 34* <ante 1218 agosto 22> 38 Pietro, priore di S. Saturno di

Cagliari

Onorio III

10 37* <1218, ag. 19 – ante 1218, nov- 10> 45 Onorio III Ubaldo e Lamberto Visconti

11 41* <ante 1218, ottobre 15> 42 Mariano vescovo di Sulci

Onorio III

12 47* <post 1218, mar. 27 – ante 1219, lug. 10> 50 Capitolo arcivescovile di

Cagliari

Onorio III

13 48* <post 1218, mar. 27 – ante 1219, lug. 10> 50 Rolando legato pontificio,

l'arcivescovo di Torres e l'abate

di Saccargia

Onorio III

14 49* <post 1218, mar. 27 – ante 1219, lug. 10> 50 Sconosciuto Onorio III

15 51* <circa 1218, nov. – ante 1220, ap. 9> 60 Onorio III Mariano II di Torres

16 52* <circa 1220, febbraio 28> 53 Onorio III Bartolomeo legato pontificio

17 54* <ante 1220, aprile 9> 58 Benedetta di Massa giudicessa

di Cagliari

Onorio III

18 55* <ante 1220, aprile 9> 59 Rappr. di Pisa Onorio III

Tabelle

19 56* <ante 1220, aprile 9> 60 Sconosciuto Onorio III

20 57* <ante 1220, aprile 9> 61 Sconosciuto Onorio III

21 62* <ante 1220, luglio 18> 63 Vescovo di Dolia Onorio III

22 64* <ante 1220, agosto 18> 65 Mariano av. Cagliari

Onorio III

23 66* <ante 1220, settembre 1> 68/69 Bartolomeo legato pontificio

Onorio III

24 67* <ante 1220, settembre 12> 70 Bernardo av. Arborea

Onorio III

25 71* <ante 1220, novembre 16> 73 Raimondo v. Castra

Onorio III

26 72* <ante 1220, novembre 16> 74 Mariano II giudice di Torres

Onorio III

27 88* <post II metà 1220/ante 1221 giu.> 91 Bartolomeo leg. pont.

Onorio III

28 89* <ante 1221, maggio> 90 Sconosciuto Onorio III

29 92* <ante 1221, luglio 4> 96 Benedetta di Massa giudicessa

di Cagliari

Onorio III

30 93* <ante 1221, luglio 4> 96 Bartolomeo leg. pont.

Onorio III

31 94* <ante 1221, luglio 4> 96 Lamberto Visconti

Onorio III

32 95* <ante 1221, luglio 2-6> 97 Pietro priore di S. Saturnino di

Cagliari

Onorio III

33 98* <ante 1221, agosto 23> 99/100 Vitale av. di Pisa Onorio III

34 101*

<post 1221, lug. 4/ante 1221, sett. 17> 102 Ubaldo e Lamberto Visconti

Onorio III

35 103*

<ante 1221, settembre 27> 106/110 Mariano II giudice di Torres

Ugolino da Ostia legato

pontificio

36 104*

<ante 1221, settembre 27> 106/110 Ugolino da Ostia legato pontificio

Onorio III

37 111*

<1221, circa ottobre 25> 110 Ugolino da Ostia legato pontificio

Otto av. di Genova

38 112*

<ante 1221, dicembre 10> 113 Rappresentanti di Pisa

Onorio III

39 116*

<ante 1223, settembre 2> 117 Vitale av. di Pisa? Onorio III

40 118*

<post 1223, marzo 28 - ante 1223, II metà di agosto>

120 Onorio III Vitale av. di Pisa

Tabelle

41 119*

<post 1223, marzo 28 - ante 1223, seconda metà di agosto>

120 Ranieri vescovo di Betlemme?

Onorio III

42 121*

<ante 1223, ottobre 30> 122 Capitolo Oristano

Onorio III

43 124*

<ante 1223, novembre 25> 125 Vescovo di Castra

Onorio III

44 126*

<ante 1224, maggio 6> 127 Vescovo di Castra

Onorio III

45 131*

<ante 1226, giugno 11> 132 Onorio III Comune di Pisa

46 133*

<ante o cont. a 1226, giugno 12> 134 Onorio III Gottifredo dei Prefetti di Vico

legato pontificio

Tabella 3 Missioni presso la Sede apostolica

N° Datazioni Luoghi di partenza Documenti originanti

1 1216, dicembre Pisa Ughelli, III, coll. 414-415, 1216, dicembre 16

2 <post 1218, marzo 27 – ante 1219, luglio 10>

Sardegna 50

3 <ante 1221, luglio 4> Sconosciuto 94

4 <post 1220, II metà - ante 1221, sett. 22>

Sardegna 84/105

5 <ante 1221, sett. 27> Sardegna 106/110

6 <circa 1221, sett. 29> Sardegna 107

7 <ante 1224, giugno 6> Sardegna 128

Indice dei nomi di luogo e di persona

Indice dei nomi di luogo e di persona

Acri: L, 28

Adelasia di Torres (figlia di Mariano II giudice di Torres): XLVII, LXI, LXXIV, LXXIX, 74, 77

Adriano II, papa: 136, 137

Adriano IV, papa: XXXIII, 7, 8, 42, 43

Agnese di Saluzzo: XXVIII

Aiaccio, diocesi: 44

Al-،Ādil, sultano d’Egitto: L, 28

Al-Ashraf, figlio di Al-،Ādil sultano d’Egitto: 28

Alberico, arcivescovo di Reims: 25

Alberto de' Gualandi: XXI

Alberto Visconti: 105, 106, 123

Alberto, vescovo di Massa: 120

Albizzo de Caldera: 29, 31, 33, 34

Aldebrandino di S. Eustachio, cardinale: 34

Aleria, diocesi: 44

Alessandro III, papa: XXXIV, XXXV, 7, 8, 42, 43, 136, 137

Alfonso VIII di Castiglia 26

Al-Kāmil, figlio di Al-،Ādil sultano d’Egitto: L, LI, 28

Almohadi: 26

Al-Mu،azzam, figlio di Al-،Ādil sultano d’Egitto: 28

Amargier P.: 49

Amicone di Linningen: XXXIII

Ampurias, diocesi: LXXVII, 6

Ampurias, vescovo: XLVII, 165

Anagni: XIII

Anastasio IV, papa: 42, 44

Andrea II, re d'Ungheria: L, LII, 25, 26

Ansaldo de Infantibus: 35

Anselmo da Capraia: 93, 94, 109

Aragona, re: LXVIII

Arborea, arcivescovo: XVI, XLVII LXIII, LXIV, 9, 10, 16, 18, 25, 74, 82, 94, 96, 111, 135, 137

Arborea, capitolo: 131

Arborea, diocesi: 138

Arborea, giudicato: XXI, XXVIII, XXIX, XXXVI, LX, LXIII, LXXI, LXXX, 8, 30-36, 46, 47, 74, 87, 109-111, 138, 139, 164, 167

Arborea, giudice: XXII, XXXVII, XXXVIII, 78

Arborea, provincia ecclesiastica: XXXI, 40, 41, 44, 84, 85

Arborea: XX, XXV-XXVII, LII LIII, 104

Arbus: 8

Arcidano Maiore (S. Nicolò d'Arcidano), curia: 136, 139

Assemini, domus: 60, 62

Assolo: 138

Asuni: 138

Atzara: 138

Austria, duca di: 29

Bandino, vescovo di Sulci: XV, LXIII, 97, 98, 100, 113, 114, 132, 164

Baratili S. Pietro: 138

Barega, domus: 60, 62

Barigadu, salto: 60, 62

Barisone di Torres (figlio del giudice Mariano II, futuro Barisone III): XXV, LV, 87, 88, 168

Barisone I, giudice d'Arborea: XXI, XXII, XXV, XXVIII, XXXIII, XXXIV, XLV, XLVI

Barisone I, giudice di Torres: XX

Barisone II, giudice d'Arborea e Cagliari: XXIII-XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXVI, XXXVIII, XLVIII, LII,

181

Indice dei nomi di luogo e di persona

LXXI, LXXII, LXVI-LIX, 20, 21, 78, 79, 167, 168

Barisone II, giudice di Torres: XXVIII, 118

Barmela, domus: 60

Bartolomeo arcipresbitero pisano 12

Bartolomeo, legato pontificio: XII LXIV LV LXI LXIII LXXIV LXXV LXXIX-LXXXI, 70, 73, 77, 80-84, 86, 87, 93, 97-99, 101-103, 105, 107-110, 113, 114, 132,

Basso E.: IX

Beck H.G.: XLI

Beisan (Bet She'an): 29

Benedetta marchesa di Massa, giudicessa di Cagliari e Arborea: XVII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XLIV, XXXVII-XXXIX, XLVII- XLIX, LII, LV- LXI, LXIV-LXVIII, LXX-LXXIV, LXXIX, 20-22, 51, 52, 54, 57-59, 69, 73-75, 77, 93, 94, 101-104, 107, 108, 140, 143, 145, 146, 167, 168

Benedetto Cortes, magister: 142

Benigno abate di Vallombrosa: 7, 15, 46, 47

Benvenuto, rector di S. Michele di Bologna: 142

Berardo arcivescovo di Palermo: 9

Bernardo Papiensis: 35

Bernardo, arcivescovo di Arborea: LII, LIV, LXIII, 74, 78, 82, 85, 95, 97, 164

Bertoldo da Capraia: LII, LXIV, LXXIV, LXXV, LXXX, 93, 94, 109-111

Besta E.: XX, XXVII, XXIX, XXX, XXXIII, LIII, LV, LX, LXI, LXV, LXXIII

Betlemme, vescovo (vedi anche Ranieri vescovo di B.): 125, 128

Biagio, arcivescovo di Torres: XXXVII, XLVII-XLIX, LXXI,LXXVIII, LXXIX, 24

Bisarcio, vescovo: 93, 94, 166

Boehmer I.H.: 48

Bologna: 116, 119

Bolso del fu Pietro Albizzone (Casapieri): 22, 52, 63

Bonarcado, curia: 136, 139

Boncompagno da Signa: IX, LVIII-LX

Bonfiglio, abate di S. Vittore Marsiglia: 49

Bonifacio VIII, papa: LXXXI

Bonifacio: fratello di Gottifredo dei Prefetti di Vico: 142

Bortigali: 6

Bosa: LXXVII, 6, 165

Boscolo A.: LXIV, 55, 100, 104, 118

Brewer J.S.: XII

Bulgarino Visconti: XXI

Bulzi: 6

Burgense "homo prudente": XXI

Buzakeri (Busurtei), curia: 136, 139

Cagliari, arcivescovo: XVI, XXX, XXXIX, LXIII, XLVII, LXXII-LXXIV, 10, 16, 18, 21, 22, 36, 46, 67, 69, 81, 95, 97-99, 113-115, 130, 132, 141

Cagliari, capitolo: 48, 67

Cagliari, diocesi: 55

Cagliari, giudicato: XXI, XXVI, XLVII, XLVIII, LII, LVII, LXVI, LXVII, LXXII, LXXVIII, LXXIX, 24, 50, 52, 53, 55, 101, 123, 124, 142, 163, 167

Cagliari, giudice: XXIII, LXI, 58, 141

Cagliari, giudicessa (vedi anche Benedetta di Massa): XXV, LXIX, LXXI, LXXIX, LXXX, 51, 57, 69, 73, 101, 104, 107, 140

Cagliari, provincia ecclesiastica: XXXI, 40, 41, 44, 163

Cagliari, sede arcivescovile: 68

Cagliari: IX XI XXXVII XXXIX XLVIII LX XCVIII, 12, 56, 99, 102, 104

Calci: 12

182

Indice dei nomi di luogo e di persona

Capitani O.: XLI, XCVII

Carbonia: 61

Cardini F.: 94

Carocci S.: XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XLI, LXI, LXVIII, LXX, LXXIV, XCVII

Casini T.: LXI

Cassinesi, monasteri: 84

Castel di Castro (vedi anche castrum Kalaritanum e castrum Kallari): 105-107

Castelsardo: 6

Castra, vescovo: LII, LVII, 86, 87, 133, 134

Castro (Crastu Laconi-Genoni), curia: 136, 139

Castrum Bonifacii: 30, 32-34

Castrum Callari: LXVI, LXXV, 37, 39, 100, 106

Castrum Kalaritanum: XXX, XXXI, XLIV-XLIX, LXIII, 18, 20, 33-36, 149

Casula F.C.: XXI

Caturegli N.: XLVIII

Cau E.: XX

Cavalieri teutonici: LI

Ceccarelli Lemut M.T.: XXIV, XXX, 19, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 52, 63, 76, 91, 115, 116, 120, 124, 143

Celestino III, papa: XLI, 7, 8, 42-44

Cencio camerarius (Onorio III): XLI, LVIII

Cerchis (Sergio) vescovo di Suelli: 164

Chiesa di Roma: XLIX, LX, LXXII, 19, 22, 24, 32, 34, 36, 43, 59, 65, 75, 79, 83, 94, 100, 105-107, 111, 129, 141, 144, 152, 153

Civita, diocesi: XXXI, 43, 163

Civita, vescovo 166

Clausen J.: XCVII

Clemente III, papa: XXI, XLV, 5, 6, 42, 43

Clemente VIII, papa: XXXIII

Comita Spanu, giudice di Gallura: LXXII

Comita, giudice di Torres (vedi anche Torres, giudice): XVII, XXVII-XXIX, XLVI-XLVIII LII, LIII LV, LVI LXI LXIII LXIV LXXI, 30, 32, 33, 35, 40, 78, 79, 109-112, 116, 117, 168

Conesi, domus: 60, 62

Constable G.: LIV

Corneto: XXXVIII

Corrado di Eichstatt: XXXIII

Corsica: XX, XXXII, XXXIII, XXXV, XLII, XLV, XLVI, LXXXI, 11, 43, 44, 140, 142, 145, 149, 151, 160

Costa E.: XXV, LXI

Costantino Salusio III, giudice di Cagliari: XXII

Cristiani E.: LXVI, LXVII, 31

Croazia e Dalmazia, re: LXVIII

Crociata: XVI, XXXIX -XLII, XLV, XLIX-LIV, LVI, LXIV, 3, 9, 16, 70

D., canonico di Cagliari: 68, 69

D'Alessandro V.: LXVIII

Damietta: L-LII, LVI, LXXIX, 28, 29, 70

Daniele Doria: 30, 31, 33, 34, 118

Decimoputzu: 55, 56

Delille G.: XLII

Dell'Amico G.: XLII, XLV, 19, 40, 53, 95, 105, 107

Desimoni C.: XXII

Dolia, vescovado: 81

Dolia, vescovo: 79, 80, 97, 99, 100, 163

Domnicelli, domus 60

Egidio dei SS. Cosma e Damiano, cardinale: 34

Egitto: L, LI 28

Elena giudicessa di Gallura: XXIX, XXX, XXXVIII, XLIII, XLVII, LXI, LXII, LXXI, LXXIII, 75, 168

183

Indice dei nomi di luogo e di persona

Enrico de Cepola o de Ceole: LXVI, LXVII, LXXX, 143-146, 168

Eubel C.: 9, 39-41, 43, 53, 63, 75, 76, 95, 105, 107, 112, 117, 118, 124, 128

Eugenio III, papa: 42, 44

Europa: LXVIII

Fadda B.: XX

Falco G.: XXX

Fara G.F.: XXIX, 6

Federico I Barbarossa, imperatore: XXXIII, XXXIV, LVII

Federico II di Svevia, imperatore: L, LI, LV, LVI

Feigl H.: XII

Ferrara: XXXIII, XXXVII

Ferretto A.: XXIX

Firenze, vescovo: XI, LXII, 75

Firenze: 89, 91

Fodale S.: XXXII

Folco di Castello: 31

Fordongianus: 136, 138

Foreville R.: XL

Francia: 45

Francoforte: XXXIV

Frenz Th.: XI

Friedberg E.: 48

Frisia: L

Frongia, domus: 60, 62

Frova C.: IX, LVIII

Fulcone Castelli: 30, 33, 34

Furrighesos (Ferrukesa): 6

G., chierico di Cagliari: 68, 69

Gai J.-B.: XLII

Galilea LI

Gallinari L.: XXI, LXXI

Gallo, canonico pisano: LXII, 12, 73-75, 105-107

Gallura, giudicato: XXII, XXIX, XXXVIII, XLVII, LX, LXI, LXXI, 43, 49, 50, 168

Gallura, giudice (vedi anche Lamberto Visconti): XX, XXXVII, LXXII, 40, 65, 75, 79, 100, 101, 106, 108, 115, 116, 124,

Gallura: LII, LXI, 40

Galtellì, diocesi: 43, 163

Galtellì, vescovo: XXXI, 166

García y García A.: XL

Gattola E.: 5, 6

Gaudenzi A.: LIX

Genoni: 139

Genova, arcivescovo: 116, 119

Genova: IX, XI, XIX-XXI, XXV- XXX, XXXII-XXXIV, XXXVI, XLI, XLIII, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, XCVIII, 30-35, 43, 70, 118, 134,

Genovesi: XXVIII, XXX, XXXIV, XXXV, XLIV, XLV, XLVII-XLIX, LIX, LXIX, LXXI, 20, 23, 30, 32, 33, 35, 36, 66,

Gerusalemme, ordine dell'Ospedale di: 16

Gerusalemme: L, LI

Gherardesca, famiglia: XXII, LXV

Gherardo 'Verchione' del fu Ebriaco: 22

Gherardo Visconti: XXIII, XXIV

Ghilarza: 138

Giacinto (Celestino III, vedi): XLI

Gianuario, arcivescovo di Torres: 100, 165

Giba: 61

Gilberto Visconti: 29, 31, 33, 34

Giorgia, figlia di Comita di Torres: XXIX

Giorgia, madre di Guglielmo di Massa: XXII

Giovanni di Brienne re di Gerusalemme e imperatore latino di Costantinopoli: L, LI, 29

184

Indice dei nomi di luogo e di persona

Giovanni di Forlimpopoli: 142

Giovanni Homo: 35

Giovanni Piper, vicecancelliere pontificio: 35

Giovanni Sercambi: XXIV

Giovanni, vescovo di Firenze: 75, 76

Giraldo di Barri: XII

Girapala, castrum: XLVII

Gitture, salto: 60, 62

Giusti M.: XI

Giusto, arcivescovo di Arborea: XXXVI

Goldin D.: IX, LIX

Gonnario, giudice di Torres: XX

Gottifredo dei Prefetti di Vico, legato pontificio in Sardegna e Corsica: XII, LX, LXVI, LXVII, LXXX, LXXXI, XCVIII, 140, 141, 145, 146, 149, 151, 160

Graziano, cappellano apostolico: 121

Gregorio di S. Anastasia, cardinale: 34

Gregorio di San Teodoro, cardinale: 34

Gregorio I Magno, papa: XCIX

Gregorio IX (vedi anche Ugolino cardinale di Ostia): XLI, LV, LXIV, LXVIII, LXXIV, LXXVII, LXXVIII, XCVII, 19, 112, 117

Gregorio VII, papa: XXXII

Grottaferrata: XXIX

Gualdo G.: XI

Guantino Pizzolo vescovo di Dolia (vedi anche Dolia): 80, 97, 100, 163

Guelfo di Baviera: XXXIII

Guelfo di Ermanno de' Porcari: LXV

Guérard E.: 50

Guglielmo Delfino di Alvernia e conte di Montferrand: LIII

Guglielmo di Chartres, maestro dei Templari, 28

Guglielmo di Massa (padre del giudice Guglielmo di Massa?): XXII

Guglielmo di Massa, giudice di Cagliari: XXI, XXIII, XXIV, XXVI-XXVIII, XXX, XXXI, XXXVI-XXXVIII, XLVII, LIX, 20, 21, 58, 94, 167

Guglielmo II d'Arborea LXVI

Guglielmo IV di Monferrato: 118

Guglielmo Malaspina: XXII, XXIX, XLVII

Guglielmo, notaio di Santa romana Chiesa: 7

Guido di San Nicola, cardinale: 34

Guido di Ventriglio Matti: 52, 63

Hageneder Oth.: LXX, XCVII, XCVIII

Haller J.: XXXVI, XLI

Horoy C.A.: XCVII, 3, 5, 7, 9, 19, 30, 41, 42, 49, 65, 66, 80, 111

Huillard Bréholles J.L.A.: LVI

Iglesias: 61

Il Cairo: LI

Ildebrandino di Ugo di Sigerio dei Gualandi: LXV

Ildebrandino, arcivescovo electus di Pisa: XLII-XLIV, 12, 19

Inghilterra, re: LXVIII

Innocenzo II, papa: 42-44, 50

Innocenzo III, papa: III XII, XIII, XV, XXI, XXIII, XXVI, XXIX-XXXI, XXXV-XXXIX XLI, XLIV, XLVI, XLVII, LII, LX, LXII, LXVI-LXVIII, LXX-LXXV, LXXVIII, LXXIX, XCVII-XCIX, 3-8, 11, 17-20, 42-44, 57, 58, 112, 117

Iraq: 28

Italia: XXXVI, LXX

Ithocor, giudice di Gallura: XX

Jacques de Vitry: XLI

Jaén: 26

Kantorowicz E.: XCVII

185

Indice dei nomi di luogo e di persona

Kehr P.F.: XIII, XCIX, 61, 137

Kempf F.: XV

Kiev, principe: LXVIII

Kyrkidelatis: 97, 99, 100

La Corte (Sassari): 6

Lackner C.: XXXVIII

Laconi: 138, 139

Lamberto Visconti, giudice di Gallura: XV, XXIX-XXXI, XLIII, LII, LIII, LIX-LXV, LXXI, LXXIII, LXXVI, LXXX, 40, 51, 54, 59, 64-66, 69, 73-75, 77-79, 82, 97-103, 105-108, 113-116, 123, 124, 168

Lami G.: XCVIII, 7, 8

Lanfredo, notaio pontificio: 35

Las Navas de Tolosa: 26

Laterano: XXXI XXXII XXXIX XLII XLIV-XLVII L LII LIV LV LVIII LX LXII LXIII LXV-LXVIII LXXI LXXII LXXV-LXXIX, 7, 13-16, 18, 20, 25, 29, 33-42, 45, 46, 48, 52, 53, 57-60, 62, 64-66, 87-94, 96-100, 102-107, 109-111, 113-116, 118, 120-123, 131-135, 140, 142, 145, 146,

Leccisotti T.: 5

Leone Caetani (Gaetani): 29, 33, 34

Leone di S. Croce, cardinale: 34

Leopoldo VI duca d'Austria (vedi anche Austria): L, LII, 25, 26

Lerici: XLV

Levi G.: XI XIV LIII XCVIII, 111, 117

Lisciandrelli P.: XXXIV

Livi C.: XXVII

Livorno: 11

Lombardia: 13, 14, 46

Lotario arcivescovo di Pisa: XLIV

Lotario di Segni (Innocenzo III): XXXIX

Lucca, diocesi: 146

Lucca: LXI, LXV, 89, 90, 93, 94

Lucio III, papa: XXXIV, 7, 8

Ludovico di Baviera: LI

Luni, vescovo: LXII, 73-75

Luni: 89, 90

Luogosanto: 50

Maccarrone M.: LXX, LXXXI

Magonza, arcivescovo: 16

Malvicino del fu Ildebrandino da Cesano: 52, 63

Maracalagonis 56

Mariano II, giudice di Torres (vedi anche Torres giudice): XI, XII, XVII, XXVIII, XXIX, XLVI, LII-LVI, LIX, LXI, LXII, LXXI, LXXIX, LXXX, 30, 33, 54, 65, 66, 69, 70, 74, 77, 82 84-93, 97, 99, 109-111, 112, 116-119, 168

Mariano, arcivescovo di Cagliari (vedi anche Mariano vescovo di Sulci e Cagliari, arcivescovo e Sulci vescovo):C XVI, LXXIV, LXXIX, 81, 95, 97, 100, 113, 114, 116, 130, 131, 142, 163,

Mariano, vescovo di Sulci (vedi anche Mariano arcivescovo di Cagliari): XVI, 36, 38, 59, 60, 67, 68, 69, 164

Marsiglia: XI, XIV, XCVIII, 89, 92

Marsuchino, vescovo di Luni: 74, 75

Martini P.: 68, 95, 131, 150

Massa, marchesa (vedi Benedetta di Massa): 140

Massa, vescovo (vedi anche Alberto vescovo): XXXI, LXII, 119, 120

Mastruzzo A.: XXI

Mattei A.F.: 48

Mediterraneo L

Mele M.G.: LI-LIII

Melfi: XXXVII

Meloni G.: XXIX

Mercantini A.: XIII

Migne J.P.: XCVII

186

Indice dei nomi di luogo e di persona

Milanesi: LIX, LXXI, 54, 65

Milano: XXXIII, 70

Monferrato, marchese (vedi anche Guglielmo VI di Monferrato):116

Monte Acuto, castrum: XLVII

Montecassino, abbazia: XI, XCVIII, 5

Moore J.C.: XXXVI

Morris C.: XXXV, XXXVI

Motzo B.R.: 60

Musca G.: LI

Nablus (Cisgiordania): 29

Nardi F.: XI, XIV, 47

Navarra, re: LXVIII

Nicola, vescovo di Reggio Emilia: 118

Nicolò Pane, notaio: 33, 35

Nilo: L, LI

Nizza: 89, 91

Noracalbo: LXI

Nulvi: 7

Nuoro: 56

Nuragus: 137

Nurampee (Ruinas Oristano), villa: 136, 139

Nuraxinieddu: 138

Oberto Boccafollis da Pavia podestà di Genova: 30

Oberto di Massa: XXII

Oberto Spinola: 29-31, 33, 34

Occidente: L

Oddone legato pontificio in Sardegna: LXXVIII

Odolina, madre di Elena di Gallura: 168

Olbia: 50

Oliva A.M.: XXV, LI, LII

Olivieri A.: 31

Ollolai: 138

Onorio III, papa: IX, XI, XII, XIV, XV, XVII, XIX, XXV, XXIX, XXX,

XXXIX, XLI, XLII, XLIV-L LIII, LIV-LVII, LX, LXI, LXIII-LXV, LXVII-LXIX, LXXI- XXVIII, LXXX, LXXXI, XCVII XCVIII, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 18-20, 25, 28, 29, 33-39, 41, 42, 46-49, 51-54, 57-62, 64-70, 73-75, 77-89, 90, 91, 93, 94, 96-99, 101, 102, 104-107, 109-111, 113-117, 119-126, 130, 132-136, 142, 145, 151, 160, 163

Opizzo, notaio pontificio: 33

Oristano: LXI, 139, 163, 164

Orlando vedi Rolando legato pontificio

Ortueri: 138

Orvieto: LII, LXIV, LXXX, 80-86

Ospitalieri di S. Giovanni: LI

Ottana, diocesi: 6

Ottana, vescovo: 166

Ottone arcivescovo di Genova: 118, 119

Ottone di Gontardo, arcivescovo di Genova: XX LXV

Ottone III duca di Moravia conte di Borgogna: 25, 26

Palermo, arcivescovo: 9, 16

Palermo: LVI

Paravicini Bagliani A.: XL, XLI

Parigi: XI

Partuselli (Usellus), curatorìa:109-111

Pasquale II, papa: 7, 8, 60

Pásztor E.:XI, XII, XV

Pavia: XXXIII, 30

Pelagio di S. Albano, cardinale: L, LI, 34, 71

Pellegrina de Lacon madre del giudice Pietro I d'Arborea: 47

Perugia: XLI, 3, 5, 7

Petralia G.: XX

Petrucci S.: XIX XXII XXIV XXVII XXIX XXXI XXXII XXXVIII LXI LXII LXVI

Pierre de Blois: 70

187

Indice dei nomi di luogo e di persona

Pietro di S. Prudenziana, cardinale: 34

Pietro di S. Sabina, cardinale: 34

Pietro I de Serra, giudice d'Arborea: XXIII-XXVI XXVIII XXXVI, 22, 47, 102, 104, 167

Pietro II de Bas, giudice di Arborea: LXVI XLVII

Pietro, priore S. Saturno di Cagliari: 51, 54, 55, 97, 100, 102, 104

Pinna R.: XXI, XXII, XXVII, LVIII, LIX, 21

Pisa arcivescvovo electus (vedi anche Ildebrandino): 18

Pisa, arcivescovado: 123

Pisa, arcivescovo (vedi anche Vitale): XVI, XX, XXXVIII, XLIII, LXIII, LXXI, LXXV, LXXVI, 40, 42, 44, 53, 54, 58, 62, 73, 94, 105, 123-125

Pisa: XI, XV, XVII, XIX-XXIII, XXIX-XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLI-XLVI, XLVIII, XLIX, LI, LIV, LVII, LIX, LX, LXII, LXIV-LXVI, LXXII, LXXIII, LXXV, LXXVII, LXXXI, XCVIII, 3, 11, 12, 13, 18, 20, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 52, 63, 64, 73, 75, 78, 82, 94, 95, 101-103, 106, 107, 115, 116, 119, 120, 126, 130, 142, 143, 152, 153, 166

Pisani: XVII, XXI, XXII, XXIX-XXXI, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XLII-XLIX, LXVII, LXIX, LXX, LXXII, LXXV, LXXVI, LXXVIII, 19, 20, 30, 32-37, 39, 40, 54, 78, 82, 85, 123, 125, 126, 149, 152, 153,

Pistarino G.: XX, XXI, XXVI, XXXIII

Pistoia: 89, 90, 101-103

Ploaghe, diocesi: 8

Polonia, re: LXVIII

Populonia, diocesi 43, 44

Porto Venere: 31

Potthast A.: 3, 5, 7, 9, 16, 19, 25, 30, 33, 40, 41, 42, 48, 49, 65, 66, 111, 126

Powell J.M.: XL-XLII, LI-LVI, 28, 29, 71

Pressutti P.: XIII, LX, LXXVII, XCVII, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 25, 30, 33, 35, 37-40, 42, 45, 48, 49, 52, 53, 55, 59, 60, 63-66, 75-78, 80, 81, 83-85, 87, 88, 90-94, 96, 98, 99, 103, 105, 106, 108, 111, 113, 115, 116, 121, 122, 124, 126, 132-135, 137, 140, 143, 146

Pretiosa de Orrù XXVIII

Preziosa di Massa, figlia di Guglielmo di Massa: XXVII, XXXVIII

Provenza, conte: LXVIII

Pula: 55

Quartu: 55, 56

Quartucciu: 56

Quinto Orazio Flacco: LXI, 78

Rabikauskas P.: XI, XII

Raimondo di Castra: 86, 87, 166

Ranieri Barattola Visconti: 52, 63

Ranieri del fu Benedetto di Vernaccio Sismondi 22

Ranieri vescovo di Betlemme (vedi anche Betlemme): 125, 128

Ranieri, cardinal diacono di S. Maria in Cosmedin: 34, 142

Ranieri, vicecancelliere pontificio: 45, 51, 57, 62

Ranuccio Forteguerra, miles di Orvieto: 142

Reggio Emilia, vescovo: 116

Reims: 25

Riccardo Cuor di Leone L

Riccardo di Capua: LXVIII

Ricco, arcivescovo di Cagliari (vedi anche arcivescovo di Cagliari): XXXVIII, XLVII, 20-22, 36, 69, 163

Riceto, vescovo di Ploaghe: 165

Richter E.L.: 48

188

Indice dei nomi di luogo e di persona

Rieti: XXXVI, LXXIX, 68

Rinaldo de' Gualandi: 168

Roberto di S. Stefano al Celio, cardinale: 34

Roberto il Guiscardo: XXXVII, LXVIII

Rodenberg C.: 140

Rodolfo da Capraia: LXIV, 93

Rodolfo di Mérencourt, patriarca di Gerusalemme: LI

Rolando legato pontificio: XVI, LX, LXXVIII, LXXIX, 46, 48, 49, 51, 57-59, 67, 68, 105, 106

Roma, San Pietro: LII, 10, 11, 12, 49, 51

Roma: XLI, XLV, LXIV

Romagna: 13, 14

Romano di S. Angelo, cardinale: 34

Ronzani M.: IX, XXII, XXIV, XXIX, XXX, XXXII, XXXV, XXXIX, XLIII, XLV, XLVI, LVII, LX-LXIII, LXV-LXVII, LXXVI-LXXVIII

Rossetti G.: XXIV

Ruggero, arcivescovo di Pisa: XX, LXXII

Runciman S.: L, LI, 28, 29

S. Ambrogio di Uta: 54, 56

S. Anania de Portu: 54, 56

S. Andrea de Lata: 49, 50

S. Andrea de Sebollo: 54, 55

S. Andrea de Sexto, abate: 118

S. Andrea di Truschedu (Villanova Truschedu): 136, 137

S. Antioco: 60, 62

S. Barbara di Aquafrigida (Siliqua): 54, 56

S. Basilio di Corongiu (Carbonia-Iglesias): 60, 61

S. Bernardo: XXXI

S. Efisio di Carco (Quartucciu): 54, 56

S. Efisio di Nora: 54, 55

S. Elia de Monte: 54, 56

S. Elia di Monte Santo: 5, 6

S. Elia di Sedini: 5, 7

S. Eliseo di Montesanto: 6

S. Giacomo località Sassari: 6

S. Gilla (S. Igia): XXX, XXXI, XXXVII, XLVI, LXVI, LXXI, LXXIII, LXXIV, LXXX

S. Gimignano di Turri (Urratile) (Carbonia): 60, 61

S. Giorgio di Asuni: 136, 138

S. Giorgio di Atzara: 136, 138

S. Giorgio di Decimo (Decimoputzu): 54, 56

S. Giorgio di Oleastreto (Usini): 12

S. Giorgio di Tului (Toloy) (Giba): 60, 61

S. Giorgio in Ticillo: 5

S. Giovanni de Libano: 60

S. Giovanni di Gerusalemme ordine: 9

S. Giovanni di Nulvi: 5

S. Giovanni di Sedini: 5

S. Giovanni di Sedini: 7

S. Giovanni Suergiu: 61

S. Giusta diocesi: 139

S. Giusta vescovi: 164

S. Giusta: XI, XVII LXVII, LXXXI, XCVIII

S. Leonardo di Bagnaria (Cagliari): 12

S. Leonardo di Bosove (Sassari): 12

S. Leonardo di Stagno: 11, 13

S. Lorenzo, cattedrale di Genova: XXVI

S. Lucia di Civita: 54, 56

S. Lucifero di Pau: 54, 55

S. Lussorio de Maara (Maracalagonis): 54, 56

S. Lussorio di Fordongianus: 136, 138

S. Lussorio di Lacon Maiore (Laconi): 136, 138

S. Lussorio, villa: 60, 62

S. Marco di Zerfalìu: 136, 138

189

Indice dei nomi di luogo e di persona

S. Maria de Arcu (Selegas): 54, 56

S. Maria de Flumentepido (Carbonia): 60, 61

S. Maria de Gip: 54, 55

S. Maria de Larasano (Larathon, Luogosanto): 49, 50

S. Maria de Leeni (Villacidro): 54, 55

S. Maria de Margamil (Maracalagonis): 54, 56

S. Maria de Palma (S. Giovanni Suergiu): 60, 61

S. Maria de Portu Salis: 54, 56

S. Maria de Sabucclo (Sauccu): 5, 6

S. Maria de Sepezzo (Sebatzus, Siliqua): 60, 61

S. Maria de Surradyn: 49, 50

S. Maria de Vineis: 54, 55

S. Maria di Assolo: 136, 138

S. Maria di Cluso: XI, XII, XIV, XCVIII

S. Maria di Ghilarza 136

S. Maria di Milis (S. Vero Milis): 136, 138

S. Maria di Oristano: 136

S. Maria di Ortueri: 136, 138

S. Maria di Seneghe: 136, 138

S. Maria di Taniga: 5, 6

S. Maria di Tergu: 5, 6

S. Maria di Torralba: 5, 6

S. Maria di Tratalias (de Tatalia): 60, 61

S. Maria in Cepola (Sebollo): 54, 55

S. Marta di Turri (Urratile Carbonia): 60, 61

S. Martino di Lacon Vetere (Laconi): 136, 138

S. Martino di Tours: 46

S. Michele degli Scalzi, abate: LIV, 78, 79

S. Michele di Erculentu: 7, 8

S. Michele di Plaiano: 7, 8

S. Michele di Salvennero: 7, 8

S. Michele in Ferrucesi: 5

S. Nicola de Guzule (Ozieri): 49, 50

S. Nicola de Talasa (S. Pietro di Salargiu): 5, 6

S. Nicola di Cagliari, priore: 121, 122

S. Nicola di Nulvi (Ugulfi): 5, 7

S. Nicola di Silanos (Soliu, Sedini): 5, 6

S. Nicolò d'Arcidano: 139

S. Pantaleo: 60

S. Pantaleone di Fordongianus: 136, 138

S. Pantaleone di Nuraxinieddu: 136, 138

S. Paolo a Ripa d'Arno, abate: LIV, LXIV, 78, 79, 85, 105-107

S. Paolo de Tammari: 59, 60

S. Parmenio di Ghilarza: 136, 138

S. Pietro de Kersos (Baratili S. Pietro?): 136, 138

S. Pietro de Ponte (Quartu): 54, 56

S. Pietro de Ruina: 54, 56

S. Pietro de Serra (Serramanna): 54, 55

S. Pietro de Simbranos (Bulzi): 5, 6

S. Pietro de Tricingle: 5, 6

S. Pietro de Urassara (o Urasa): 136, 138

S. Pietro di Nurki (La Corte, Sassari): 5, 6

S. Pietro di Salargiu (Castelsardo) (vedi anche S. Nicola de Talasa): 6

S. Pietro iuxta litus maris: 54, 55

S. Salvatore de Balnearia: 54, 56

S. Saturno: 49, 50, 51, 54, 55, 60, 97, 99

S. Siro cattedrale di Pavia XXXIII

S. Sofia di Sarcidano (Laconi): 136, 138

S. Sperate di Lacon Vetere (Laconi): 136, 138

S. Stefano di Nuragus: 136, 137

S. Stefano di Posada: 49, 50

S. Teodoro di Parte Milis (S. Vero Milis): 136, 138

S. Venerio del Tino: XXX

S. Vero Milis: 138

190

Indice dei nomi di luogo e di persona

S. Vincenzo di Sigerro (Villamassargia): 60, 61

S. Vito e S. Gorgonio, priore: XXVII

S. Vittore di Marsiglia, abate: 49, 50, 57

S. Vittoria de Alasla (Ollolai): 136, 138

S. Vittoria de Nurage (Villamassargia?): 54, 56

S. Vittoria de Synai (Sinnai): 54, 56

S. Vittoria di Baratili (Iglesias): 60, 61

Saba A.: XX, XCVIII, 5

Saccargia, abate: LXXIX, 67, 68

Safadino (vedi Al-،Ādil): L

Sagunto, diocesi: 44

Saladino: 28, L

Salvione: 11

Sanna A.: 118

Sanna M.G.: XXII, XXIV-XXVI, XXXIII, XXVIII, XXIX, XCIX, 104, 118

Santa Gilla: 140

Santa Giusta: 149, 151, 160, 163

Saraceni: 97, 99, 100

Sardegna: IX, XI, XIII-XVI, XIX-XXIII, XXVI, XXX, XXXII-XXXIV, XXXVI, XLI-XLIX, LI, LII, LV-LVII, LX, LXII, LXIII, LXVI, LXVII, LXX, LXXI, LXXIII-LXXVI, LXXVIII-LXXX, XCVII, XCVIII, 3, 5-7, 11-14, 19, 23, 24, 33-37, 39-41, 44, 45, 47, 49, 50, 52-54, 62-66, 68, 70, 73, 75, 76, 82, 83, 85, 97, 99, 108, 109, 113, 119, 120, 135, 140-142, 144, 145, 149-153, 155, 159, 163

Sassari: 6, 8, 12

Sauccu: 6

Sayers J.E.: XI-XIII, XCVII

Scalia G.: XXXII

Scano D.: XIV, XCVII, 14, 21, 25, 30, 35, 37-42, 45, 48, 52, 53, 55, 58-60, 63-66, 75-78, 80, 81, 84, 87, 94, 96, 103, 106, 120, 124, 132-135, 137, 140, 143, 146

Schirru V.: XCVIII, 11, 12

Scolca de Moloso, domus: 60, 62

Sede apostolica (vedi anche Chiesa di Roma): XI, XV, XXX, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLII-XLIX, LII, LIV-LVI, LVIII, LIX, LXIII, LXIV, LXVI, LXIX, LXX, LXXII, LXXVII-LXXIX, 12, 18, 33, 35, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 52, 57, 60, 63, 68, 76, 78, 84, 85, 88, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 102, 105, 106, 108, 109, 112-114, 121, 122, 124, 135, 136, 140, 144, 151, 160

Sedilo: 139

Sedini: 6, 7

Segni: XLII, LXXVII, 124-126, 130

Selegas: 56

Seneghe, curia: 136, 138, 139

Serramanna: 55

Settia A.: 118

Siddi: 139

Siena: 88, 89, 101-103

Siffredo, canonico pisano: 121, 122

Sigerio Visconti: LII

Sigerro: 62

Sigfrido, arcivescovo Magonza: 16

Siligo: 6

Siliqua: 56, 61

Simbilia, domus: 60, 62

Sinispella de Lacon, figlia di Barisone I di Arborea: XXVIII

Sinnai: 56

Soddu A.: IX, XXI, XXX, 6

Solarussa: 138

Solmi A.: XX, XXVII

Sorres: LV, 6, 109, 112, 117, 165

Stefano dei Santi Apostoli, cardinale: 34

Stefano di S. Adriano, cardinale: 34

Stefano, abate di Montecassino: 5

191

Indice dei nomi di luogo e di persona

Sturmann C.: 91

Suelli, vescovo: 46-48, 164

Suergiu, domus: 60

Sulci: XV, XVI, LXIII, 36, 38, 59-62, 67, 68, 97-100, 113, 114, 132, 163, 164

Symio, domus: 60, 62

Tacasile, domus: 60

Tangheroni M.: XX, XXII, XXIV

Templari: LI, 9

Terni: LXVI

Terralba: 8, 47, 130, 139, 163-165

Terrasanta: XII, XL, LI, LIII, LV, LXIV, 4, 9, 16, 17, 25, 30, 31, 45, 70, 78, 79, 82, 83, 86-93, 97, 99, 100, 110-113, 116, 117, 119, 134

Terrosu Asole A.: 6, 61

Thamis, domus: 46, 47

Theiner A.: XXXIII

Tola P.: XIV

Tommaso di S. Sabina, cardinale: 34

Torchitorio (o Torgotorio) de Muru, arcivescovo Arborea (vedi anche Torgotorio di Terralba): 131, 135, 137, 164

Torgotorio de Muru, vescovo di Terralba: 130, 131, 164, 165

Torres, arcivescovo: XXXVII, LXXI, LXXIX, 9, 10, 16, 18, 67, 68, 93, 97, 99, 100, 130, 131,

Torres, giudicato: XXI, XXIX, XLIV, LIII, 6, 8, 12, 49, 50, 87-91, 92, 165, 168

Torres, giudice (vedi anche Mariano di Torres e Comita di Torres): XI, XVII, XXVIII-XXX, XXXVII, XLVII, XLVIII, LII, LIV-LVI, LIX, LXIII, LXIV, LXIX, LXXI, LXXIX, 23, 33-36, 65, 66, 69, 74, 77-79, 82, 84-93, 100, 109-111, 116, 117, 119

Torres, provincia ecclesiastica: XXXI, 40, 41, 43, 44, 163, 165

Torres: 40, 89

Toscana: XXXVI, 13, 14, 18, 143, 144

Tours, diocesi: 70

Tracarri, salto: 60

Trasmondo di Segni: XXIX, XXXVIII, XLIII, LXXIII

Tratalias: 61

Turtas R.: IX, XXI, XXXII, XXXVII, XLII, LI, LXVII, LXXVI, LXXVII, LXXXI, 163

Ubaldo arcivescovo di Pisa: XLIV

Ubaldo di Eldizio Visconti: , XXIX-XXXI, XXXIX, XLIII, XLVI-XLIX, LIII, LVII, LVIII, LX-LXIX, LXXI, LXXII, LXXVI, LXXVII, LXXIX LXXX, 18-20, 22, 23, 30, 37, 39, 51-54, 59, 62-66, 69, 73-76, 78, 79, 82, 84, 85, 98, 105-108, 113-116, 120, 121, 123-126, 142, 144, 149, 152, 168

Ubaldo di Lamberto Visconti: XXV XLVII LXI LXXIX, 74, 77

Uberto, arcivescovo di Pisa: 43

Ughelli F.: XLII LXXVII, 12, 19, 40, 41, 126

Ugo Cancelliere: 30, 33, 34

Ugo di Sigerio di Pancaldo Visconti: 22

Ugo Grotti: 52, 63, 91

Ugo Ponç de Bas, giudice d'Arborea: XXV-XXVIII, XXXVIII, 102, 104, 105, 167

Ugo Rossi da Parma, podestà di Pisa: 143

Ugo, legato pontificio in Sardegna: XVI, LX, LXXVIII, LXXIX, 46, 48, 49, 51, 59

Ugolino di Segni, cardinale di Ostia, legato pontificio (futuro Gregorio IX vedi): XI XIV XVII XLI-XLV XLVIII L LV LVI, 18, 19, 30, 31, 34-36, 109-111, 112, 116-119

Ullmann S.: XXXVII LXVIII

192

Indice dei nomi di luogo e di persona

Ungheria, re (vedi anche Andrea II di Ungheria): LXVIII, 29

Uras: 47

Urbano II, papa: XXXV, 42, 44, 50, 136, 137

Urbano III, papa: 7, 8

Urratile (Carrarius), domestia: 60, 62

Usellus: 109, 111, 139, 163, 164

Usini: 12

Uta: 56

Vado de Cannes, domus: 60

Vallermosa: 55

Vallombrosa, abate: 13-15, 46, 47

Vallombrosa, monastero: 7,8, 15

Venditelli M.: LXI XCVII

Venezia: 31

Veroli: LVI

Vetere B.: 29

Vidili M.: 163

Villamassargia: 61

Villanova Monteleone: 6

Villanova Truschedu: 137

Violante C.: XLII, XLIII, 43

Visconti di Eldizio, figli (vedi anche Ubaldo e Lamberto Visconti): XXIII, XXIX, LXV, LII, LIV, LVII, LXIV, LXXI, LXXV, LXXVI, LXXX

Vitale, arcivescovo di Pisa (vedi anche Pisa, arcivescovo): XVI XLV XLIX LXXI LXXVI-LXXVIII, 39-42, 44, 52, 53, 62, 63, 94, 95, 105, 107, 123, 125, 126

Vitale, magister di Calci (futuro arcivescovo di Pisa): 12

Viterbo: XLIII, LII-LIV, LXIII, LXIV, LXXIX, 70, 73-75, 77-79

Volpe G.: XX XXIII XXIV XXXIII, 91

Volpini R.: 7, 15, 47

Waley D.: XXXIV

Weckmann L.: XXXV

Wolter H.: XLI

Zanetti G.: XCVIII, 8, 47

Zedda C.: XXI, 21

Zerfalìu: 138

Zichi G.: XII, LXVII, XCVIII, 131, 150

Zizalamus o Zizalanius (Sitzamus), curia 136, 139

Zug Tucci H.: XXXVI

193