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Procedimento di rinnovo dei nuovi servizi di igiene ambientale nel territorio del comune di Putignano Gruppo di lavoro: Dott. Gaetano Cagnetta, Ing. Gianluca Intini e Ing. Antonello Lattarulo 1/40 Al Sindaco del Comune di Putignano Alla Cittadinanza tutta Oggetto: Avviso di gara per il servizio di igiene ambientale. Riscontro nota pervenuta al Sindaco del Comune di Putignano in data 10 maggio 2011, prot. 20215 Il signor Giulio Ignazio Alfonso Gigante ha scritto al sindaco di Putignano una lunga lettera (composta da 7 titoli e 37 paragrafi) per chiedere la sospensione della gara per il rinnovo dei servizi di igiene ambientale mosso dalla convinzione che i nuovi servizi previsti dal bando esporrebbero, a suo di dire, la popolazione a nuovi pericoli, grandi disagi, ulteriori costi, danno di immagine, discriminazioni e controversie. I sottoscritti dott. Gaetano Cagnetta, Ing. Antonello Lattarulo e ing. Gianluca Intini, componenti del gruppo di lavoro incaricato dall’Amministrazione comunale di Putignano della redazione della documentazione oggetto di gara, vogliono riscontrare, propria sponte, quanto affermato nella lettera del signor Gigante al solo fine di fare chiarezza e non ingenerare falsi allarmi. La pubblicazione di questa nota sul sito internet dell’amministrazione comunale di Putignano ci consente di superare quanto t esté lamentato. Inoltre, in ordine alla nomina preventiva di un legale da parte del signor Giulio Ignazio Alfonso Gigante, in via prioritaria gli scriventi comunicano di mantenere il proprio domicilio presso la sede del Comune di Putignano, casa di tutti i putignanesi, perché ritengono di dover e poter manifestare le proprie considerazioni senza la necessità di ricorrere ad alcun tipo di filtro, sostegno o supporto esterno. Nel merito, in riscontro alle questioni sollevate dal cittadino sottoscrittore che di seguito per brevità indicheremo col ter mine “interrogante”, rispondiamo utilizzando una formulazione schematica e di facile lettura, ovvero affianchiamo a ogni quadro contenente il singolo quesito posto, un quadro con la relativa risposta in modo da consentire al lettore un immediato confronto tra domanda e risposta.

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Procedimento di rinnovo dei nuovi servizi di igiene ambientale nel territorio del comune di Putignano

Gruppo di lavoro: Dott. Gaetano Cagnetta, Ing. Gianluca Intini e Ing. Antonello Lattarulo

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Al Sindaco del Comune di Putignano

Alla Cittadinanza tutta

Oggetto: Avviso di gara per il servizio di igiene ambientale. Riscontro nota pervenuta al Sindaco del Comune di Putignano in data 10

maggio 2011, prot. 20215

Il signor Giulio Ignazio Alfonso Gigante ha scritto al sindaco di Putignano una lunga lettera (composta da 7 titoli e 37 paragrafi) per chiedere

la sospensione della gara per il rinnovo dei servizi di igiene ambientale mosso dalla convinzione che i nuovi servizi previsti dal bando

esporrebbero, a suo di dire, la popolazione a nuovi pericoli, grandi disagi, ulteriori costi, danno di immagine, discriminazioni e controversie.

I sottoscritti dott. Gaetano Cagnetta, Ing. Antonello Lattarulo e ing. Gianluca Intini, componenti del gruppo di lavoro incaricato

dall’Amministrazione comunale di Putignano della redazione della documentazione oggetto di gara, vogliono riscontrare, propria sponte,

quanto affermato nella lettera del signor Gigante al solo fine di fare chiarezza e non ingenerare falsi allarmi.

La pubblicazione di questa nota sul sito internet dell’amministrazione comunale di Putignano ci consente di superare quanto testé lamentato.

Inoltre, in ordine alla nomina preventiva di un legale da parte del signor Giulio Ignazio Alfonso Gigante, in via prioritaria gli scriventi

comunicano di mantenere il proprio domicilio presso la sede del Comune di Putignano, casa di tutti i putignanesi, perché ritengono di dover e

poter manifestare le proprie considerazioni senza la necessità di ricorrere ad alcun tipo di filtro, sostegno o supporto esterno.

Nel merito, in riscontro alle questioni sollevate dal cittadino sottoscrittore che di seguito per brevità indicheremo col termine “interrogante”,

rispondiamo utilizzando una formulazione schematica e di facile lettura, ovvero affianchiamo a ogni quadro contenente il singolo quesito

posto, un quadro con la relativa risposta in modo da consentire al lettore un immediato confronto tra domanda e risposta.

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Punto 1.1 – Danni di tipo traumatico alle persone

Quesito

Risposta

Nelle numerose realtà in cui è stato già adottato il sistema di

raccolta dei rifiuti mediante l’utilizzo di carrellati da 360lt (es.

Salerno, Bari Japigia, Bari Poggiofranco, Capurso, Comuni ATO

BR/2, Molfetta, nei piccoli centri abitati di montagna e non, ecc..) le

cronache cittadine non hanno mai narrato di episodi di

rilevanza tale da essere classificati come pericoli per le persone. Nel rilevare che trattasi di attrezzature marcate CE nuove di fabbrica

appositamente studiate per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, se i rischi

fossero veramente rilevanti come paventato dall’interrogante dovremmo

ritenere abusiva la loro “messa in commercio” da parte delle aziende

produttrici. Non solo, atteso che trattasi di contenitori in uso da sempre,

sarebbero da ritenersi irresponsabili le migliaia di amministrazioni

comunali che utilizzano questo tipo di attrezzature. Ovviamente non può

essere così! In verità occorre precisare che non è prevista un’esposizione

generalizzata di migliaia di contenitori per oltre 12 ore al giorno, come

affermato, bensì l’esposizione di un contingente massimo di 701 carrellati

da 360lt (condomini) in tutto di cui parte sarà esposta per poche ore del

mattino nella Zona A (centro) e la gran parte nelle ore notturne nelle altre

zone dell’abitato. Ulteriori carrellati sono previsti in dotazione alle utenze

non domestiche (commerciali in buona sostanza) per i quali è possibile

prevedere un regime di gestione ad “hoc” attraverso il regolamento di

igiene ambientale di prossima adozione, con la previsione di orari di

esposizione molto più limitati ma compatibili con l’esecuzione del

servizio.

In definitiva, i carrellati potranno certamente essere mossi dal vento ma

ritenere che questi possano arrecare danni di tipo traumatico alle persone

di rilevanza tale da mettere in discussione la modalità di raccolta scelta

appare a dir poco eccessivo e fuorviante.

In ogni caso, si precisa che all’art.12 del Capitolato Speciale d’Appalto

prevede l’obbligo per l’aggiudicatario di sottoscrivere una polizza

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assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) di massimale non

inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) valido per l’intero

periodo di servizio affidato.

Si potranno sempre prevedere delle multe specifiche nel regolamento di

esecuzione dei servizi da applicarsi in caso di negligenza esplicita nel

conferimento dei rifiuti al servizio pubblico,

Punto 1.2 – Danni all’igiene delle persone

Quesito

Risposta

La questione sollevata, seppur sapientemente posta, è molto

meno rilevante di quanto ipotizzato.

Infatti, i contenitori da 360lt saranno lavati a cura della ditta

appaltatrice ogni 14 giorni. Questi saranno depositati in spazi

condominiali comuni e non già all’interno nelle abitazioni.

Nel caso dei mastelli invece, sarà sempre possibile individuare dei

luoghi (esempio gradini sollevati dal piano di calpestio) dove

raggruppare più mastelli in modo da ridurre al minimo gli

inconvenienti paventati, la cui probabilità di accadimento, anche in

questo caso, appaiono di entità tale da non giustificare l’allarme

lanciato dall’interrogante. In ogni caso, attualmente in tutte le case

si usano dei mastelli per contenere i rifiuti, quelli forniti dal comune

potrebbero essere utilizzati unicamente per l’esposizione dei rifiuti

su strada pubblica nel giorno negli orari di raccolta. Pertanto,

semplicemente rimuovendo la busta piena di rifiuti dal mastello

già utilizzato in casa (cucina) e deponendo lo stesso nel mastello

fornito dal comune per l’esposizione sull’uscio di casa, si

eviterebbe di introdurre in luoghi “delicati” il mastello

utilizzato per l’esposizione all’esterno salvaguardano l’igiene

delle case degli interessati.

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Punto 1.3 – Riduzione della larghezza dei marciapiedi

Quesito

Risposta

Analogamente a quanto accade attualmente per cassonetti da

1.100, il posizionamento del carrellato da 360lt sarà su strada

pubblica ai margini della carreggiata stradale. Per altro,

accogliendo il suggerimento dato dagli amministratori di

condominio durante gli incontri tenuti nello scorso mese di Luglio

(cfr. R.1 – pag.22), è stata prevista la possibilità di tracciare

sull’asfalto (non sul marciapiede) il punto esatto di posizionamento

del contenitore in modo da evitare di non trovar posto al momento

dell’esposizione del carrellato nei giorni e negli orari di raccolta. In

questo modo, caso per caso, si potrà individuare il punto più

conveniente di posizionamento del carrellato in modo da prevenire

alla “fonte” i rischi paventati. In ogni caso, nelle scelte che si

andranno a compiere non saranno trascurati i punti in cui sono

attualmente posizionati permanentemente i cassonetti da 1.100lt

(circa 300 postazioni).

Per le considerazione sui mastelli si rimanda al successivo punto

2.1.

Punto 1.4 – Danno agli animali ed alle cose

Quesito

Risposta

Vedi Punto 1.1

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Punto 2.1 – Riduzione della larghezza dei marciapiedi

Quesito

Risposta

Riprendendo quanto affermato ai punti 1.1 e 1.3 si rappresenta che

il disagio manifestato dell’interrogante riguarderebbe unicamente i

mastelli e non già i contenitori carrellati. Occorre precisare che, nel

caso delle utenze domestiche (la fornitura più rilevante) trattasi di

elementari di capacità da 25lt a 50lt delle seguenti dimensioni

commerciali da 25cm x 25cm a 42 cm x 36 cm anche di tipo

impilabile. Si ritiene che quanto ipotizzato in linea teorica avrà

effetti molto meno gravi di quelli ipotizzati. Infatti, dove il sistema

è attuato, i mastelli non vengono mai lasciati alla rinfusa sul

marciapiedi antistante l’abitazione ma, date le ridotte

dimensioni, vengono lasciati sull’uscio o sulla soglia di ingresso. Anche alla luce di questo, sarà sempre possibile in casi particolari

individuare dei luoghi dove raggruppare più mastelli in modo da

ridurre al minimo gli inconvenienti paventati così come già

ipotizzato al punto 1.2

Punto 2.2 – Disagi per l’unico conferimento dell’indifferenziata

Quesito

Risposta

Nei pressi del Centro Comunale di Raccolta (all’esterno),

potranno essere posizionati dei cassonetti in cui gli utenti che

“saltano” il giro potranno riporre i rifiuti indifferenziati

superando il problema sollevato dall’interrogante. Invero, a

parere degli scriventi, appare più d’interesse, anche ai fini della

comprensione della problematica e delle scelte adottate,

rappresentare all’interrogante ma soprattutto a tutta la collettività

che il conferimento dei rifiuti all’impianto di trattamento/

smaltimento di Bacino ATO BA/5 a breve raggiungerà i 150 €/t

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(costo di conferimento + IVA + ecotassa). Dati gli elevatissimi

costi che saremo chiamati a sostenere in futuro per la gestione

della frazione “indifferenziata”, l’obiettivo primario e

strategico di tutti DEVE essere quello di ridurre al minimo tale

produzione. Questo lo si può ottenere anche riducendo l’entità del

servizio erogato all’utenza “obbligando” anche che i più “pigri” ad

atteggiamenti virtuosi (siamo certi che l’interrogante appartiene alla

categoria dei virtuosi). Sempre al fine di rispondere al quesito posto

dall’interrogante, si riscontra che il servizio parte con una frequenza

di raccolta della frazione “indifferenziata” di 2 volte a settimana. Il

passaggio ad una 1 volta alla settimana è previsto in un

momento successivo all’avvio del servizio e sarà attuato a

discrezione dell’amministrazione comunale che potrebbe anche

decidere, in funzione dell’andamento del servizio, di non

attuarlo. Pertanto, allo stato, la problematica sollevata non sussiste.

Punto 2.3 – Peso dei contenitori

Quesito

Risposta

Posto che il passaggio ad una 1 volta alla settimana è previsto in

un momento successivo all’avvio ed comunque a discrezione

dell’amministrazione comunale che potrebbe anche decidere di

non attuarlo. Il problema ovviamente non sussiste per i mastelli (è innegabile che questi vengono utilizzati in tutte le case e vengono

già utilizzati senza particolari problemi da tutti). Il problema non

sussiste neanche per i contenitori carrellati da 360lt poiché il

conferimento dei rifiuti avverrà sempre su strada pubblica e la

movimentazione quest’ultimo avverrà “a vuoto”. Occorre

precisare, perché il concetto non sembra recepito, che i

contenitori all’interno degli spazi condominiali saranno sempre

vuoti e che sarà possibile conferire i rifiuti da parte dei

condomini solo quando questi saranno esposti sulla pubblica

via. Una volta svuotati, saranno rientrati negli spazi condominiali!

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E’ da aggiungere infine che i contenitori immessi in commercio

marcati CE hanno un peso non superiore a 20kg e il loro

spostamento è agevolato dal fatto che, oltre ad avvenire quando

questi saranno vuoti, dette attrezzature sono dotate di ruote in

gomma piena. Anche in questo caso, la questione sollevata non

sussiste affatto.

Punto 2.4 – Pulizia dei contenitori per la spazzatura

Quesito

Risposta

Vedi Punto 1.2

Punto 2.5 – Aumento delle ordinanze

Quesito

Risposta

In occasione delle manifestazioni genericamente richiamate

dall’interrogante (qui meglio specificate: feste patronali, carnevale,

manifestazioni sportive, ecc..) vengono già emesse una o più

ordinanze inerenti aspetti specifici della vita in comunità (chiusura

al traffico, divieto di sovraffollamento dei balconi, apertura

straordinaria di esercizi commerciali, ecc..). La disposizione

straordinaria relativa alla raccolta dei rifiuti potrà essere inserita

all’interno di uno dei suddetti provvedimenti già adottati.

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Punto 3.1 – Costo per il posizionamento dei contenitori

Quesito

Risposta

L’interrogante riporta solo una parte di quanto indicato nella

R.1 pag.19 e 20 interpretando in maniera fuorviante quanto

previsto in progetto.

Infatti il testo integrale della parte contestata reca quanto segue: “….

per quanto attiene l’individuazione dell’addetto alla movimentazione dei

contenitori si rappresenta quanto segue:

- Fra i criteri per la redazione dell’offerta da parte delle imprese

partecipanti alla gara d’appalto, è stato previsto un congruo

numero di punti per le imprese che offrono di assumere uno o più

addetti da impiegare nell’attività di esposizione del contenitore

condominiale su strada pubblica;

- Nel caso in cui l’impresa che si aggiudica l’appalto non abbia

offerto questo servizio, vengono proposte le seguenti ulteriori

possibilità:

- Sia individuato, per un intervallo temporale di durata

non inferiore all’anno solare, un condomino

volontario con deliberazione dell’assemblea

condominiale trasmessa al comune che maturerà il

diritto allo sconto totale o parziale della TARSU. A

questo proposito si rimanda ad un nuovo

regolamento sull’applicazione e riscossone della

TARSU;

- Sia individuato dal condominio un soggetto esterno

che, per 1 ~ 2 €/fam*mese, effettui questo servizio per

conto del condominio”.

E’ evidente che l’unica opzione descritta dall’interrogante come

prevalente in realtà sarà, con tutta probabilità, una opzione residuale. Infatti, sono previste diverse possibilità di svolgimento del servizio senza

costi aggiuntivi per il condominio: 1- la movimentazione dei carrellati sia

effettuata gratuitamente dalla ditta aggiudicataria ovvero, nel caso in cui

questo non accada, 2 - la possibilità di riconoscere uno “..sconto totale o

parziale della TARSU..” ad un condomino volontario. A beneficio

dell’interrogante, si rammenta che dato il grave momento di crisi che si

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vive, caratterizzato da una forte contrazione di domanda di lavoro e di

reddito, svolgere un “servizio volontario per il bene comune” consente

all’interessato di maturare il diritto di ricevere un “alleggerimento” della

pressione fiscale da parte dell’amministrazione comunale tutt’altro che

disprezzabile (basti pensare ad una famiglia monoreddito con il

capofamiglia che non lavora che può essere sollevata, in tutto o in parte,

dal pagamento della TARSU). Si ritiene che questo possa costituire una

forma concreta di sostegno per quelle famiglie che vorranno mettersi

a disposizione della collettività. In alternativa, l’offrire questo servizio in

forma gratuita da parte delle imprese che assicurano la pulizia delle scale

potrà costituire un elemento in grado di rendere più i allenati i propri

preventivi rispetto a quelli proposti da altre imprese concorrenti.

In ogni caso, si rimanda all’esito della gara d’appalto per valutare se, e

come, la questione sollevata dall’interrogante potrà assumere la rilevanza

propinata. Tuttavia si ritiene che difficilmente detta questione potrà

assumere una particolare enfasi stante le previsioni del progetto

(sconto TARSU) o quelle che si potranno prevedere nel regolamento

di applicazione della tassa comunale sui rifiuti solidi urbani.

Punto 3.2 – Costo per altri contenitori e materiali di consumo

Quesito

Risposta

La problematica relativa all’accumulo di pannolini in casa non

sussiste come già evidenziato con la domanda al punto 2.2.

Sugli aspetti economici, la questione sollevata dall’interrogante

potrà essere affrontata in sede di redazione del nuovo

regolamento sull’applicazione e riscossone della TARSU prevedendo un’aliquota di sconto aggiuntivo per l’acquisto di

materiale di consumo così come potrebbe esser prevista la

possibilità di premiare coloro che dimostreranno di acquistare

pannolini “lavabili” in luogo di quelli “usa e getta”. In ogni caso,

nei pressi del Centro Comunale di Raccolta (all’esterno),

saranno posizionati dei cassonetti in cui gli utenti che “saltano”

il giro potranno riporre i rifiuti indifferenziati superando il

problema dell’accumulo in casa sollevato dall’interrogante.

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Punto 3.3 – Costo per la pulizia dei contenitori

Quesito

Risposta.

La questione sollevata dall’interrogante non sembra essere di

particolare rilevanza poiché i carrellati da 360lt saranno

conservati vuoti in spazi condominali (nella maggior parte dai

casi trattasi di spazi recintati) e lavati 1 volta ogni due settimane

dall’appaltatore. Nel caso dei mastelli invece, oltre a rimandare

alle possibili soluzioni indicati al Punto 1.2, si riscontra che la

soluzione è agevole: senza cambiare le attuali abitudini, è

possibile continuare ad utilizzare il mastello utilizzato in cucina

ed impiegare quello fornito dall’Amministrazione Comunale

unicamente per l’esposizione dei rifiuti su strada pubblica

evitando di introdurre quest’ultimo in ambienti “puliti”

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Punto 4 – Danno all’immagine

Quesito

Risposta

L’esempio portato dall’interrogante a supporto della sua teoria

smentisce categoricamente quanto da lui stesso affermato. E’

agevole per tutti riscontrare che, sulla scorta dei dati forniti

dall’ufficio anagrafe raccolti nell’elaborato R.6.1, in Via

Estramurale a Mezzogiorno risiedono 56 famiglie per una

popolazione complessiva di 109 abitanti mentre in Via Estramurale

a Levante risiedono 43 famiglie per una popolazione complessiva di

79 abitanti. Nel caso in cui la domenica mattina tutti esponessero il

mastello da 25lt o 50lt (giova ricordare che le utenze non

domestiche di domenica sono chiuse ad esclusione dei soli bar,

pizza al taglio, ecc..) avremmo 99 mastelli ovvero circa la metà del

valore minimo stimato dall’interrogante (duecento)!

Se poi consideriamo che molti di questi immobili hanno un uscio

con delle rientranze dotate di scalini, in realtà molti di questi

mastelli resteranno di fatto mascherati. In ogni caso, la proposta

alternativa quale sarebbe?

Quella di continuare ad avere in corrispondenza di ogni punto di

accesso al centro storico un cassonetto da 1.100lt che la ingombra la

pubblica via 24 ore su 24? È del tutto opinabile che il paventato

danno all’immagine sia minore nel secondo caso piuttosto che nel

primo.

E’ quanto mai opportuno richiamare la circostanza che ad

Alberobello a breve partirà un nuovo servizio di raccolta “porta

a porta” dei rifiuti solidi urbani analogo a quello previsto in

progetto partendo dai rioni “Aia Piccola” e “Rione Monti”

(definiti dall’ UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità).

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A questo proposito, oltre

che a confermare

quanto affermato,

appare quanto mai

illuminate ed opportuno

richiamare un articolo

recentemente riportato

sulla Gazzetta del

Mezzogiorno di Sabato

21 maggio 2011.

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Punto 5.1 – Discriminazione - Utenti delle zone rurali

Quesito

Risposta

Attualmente, con il sistema di raccolta stradale, si assiste alla

formazione di piccole discariche in corrispondenza dei cassonetti

dei rifiuti solidi urbani installati nell’agro. Questo perché è

estremamente difficile controllare circa 100 cassonetti posizionati

nei punti più disparati del territorio comunale. Tutto questo si

traduce in un costo aggiuntivo tutt’altro che trascurabile per la

collettività per risanare dette aree (alcune decine di migliaia di euro

all’anno). Da qui la scelta di utilizzare delle attrezzature mobili per

la raccolta dei rifiuti indifferenziati analogamente a quanto accadrà

nel centro abitato (giorni ed orari prefissati).

Nell’agro è prevista l’attivazione della sola raccolta della frazione

secca residua (per l’organico si punterà sul compostaggio

domestico) mentre per le altre frazioni secche è sempre possibile il

conferimento al Centro Comunale di Raccolta, o, per i villeggianti,

il conferimento delle singole frazioni presso la propria abitazione

nel centro abitato. In bassa stagione (15 Sett. – 15 Giu.) è prevista

una raccolta della frazione secca residua con una frequenza di 1/7

mentre in alta stagione (15 Giu. – 15 Sett.) è prevista una frequenza

di servizio 2/7 in modo da far fronte alle maggiori esigenze estive.

Per far fronte a questa modifica del servizio, nel nuovo

regolamento sull’applicazione e riscossone della TARSU si

prevederà un’aliquota di sconto Prevedendo la corresponsione di

una tassa ridotta quale corrispettivo di un servizio di entità inferiore

rispetto a quello dovuto per il centro abitato, non si ritiene che ci

potranno essere particolari discriminazioni. E’ da aggiungere

altresì che uno dei criteri del bando è proprio il potenziamento

della raccolta differenziata nell’agro per cui, fermo quanto

sopra rappresentato, si rimanda, per una valutazione definitiva

di questo aspetto, all’esito della gara d’appalto.

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Punto 5.2 – Discriminazione – Condomini con meno di 6/8 famiglie

Quesito

Risposta

Chi abita nella parte vecchia della città vive in un immobile storico

ma non dispone di parcheggio, di spazi verdi, ecc.. chi vive in

campagna gode della tranquillità e dei bei panorami che questa

offre ma non gode dei servizi che vengono tipicamente erogati nei

centri abitati (approvvigionamento idrico, fognatura, gas metano,

ecc..), chi vive in periferia paga meno per gli immobili ma deve fare

molta strada, si spera a piedi, per raggiungere il centro. In altre

parole, al comune il compito di erogare il servizio di raccolta

integrata dei rifiuti solidi urbani in ragione delle caratteristiche

degli immobili destinate a residenza ed al cittadino la facoltà di

scegliere la tipologia di abitazione che più gli si confà con tutti i

pro e i contro che tutto questo comporta.

Punto 5.3 – Discriminazione – Spazzolamento strade

Quesito

Risposta

Trattasi di questioni di dettaglio che possono essere

agevolmente superate avvalendosi delle disposizioni ex art.4 e

16 del capitolato speciale d’appalto attraverso lo strumento

dell’ordine di servizio.

Prendendo spunto dall’esempio riportato, è stato fatto un

sopralluogo sul posto indicato dall’interrogante (Via Goito)

riscontrando la presenza di un cancello che impediscono la libera

circolazione delle persone in questo suggestivo angolo del centro

abitato. Non avendo dubbio alcuno circa la legittima istallazione

dello stesso, si rappresenta che questa circostanza costituisce un

fattore ostativo rispetto all’esecuzione dello stesso.

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Punto 5.4 – Discriminazione – Cestini gettacarte

Quesito

Risposta

Gli spazi pubblici sono di tutti e tutti devono avare cura dei

beni comuni. La strada di chi abita in periferia è anche di

proprietà di chi abita nella via principale della città e viceversa.

Cogliamo l’occasione per stigmatizzare il “classismo

urbanistico” che soggiace alle accuse mosse dell’interlocutore.

In verità, la scelta di diverse tipologie di cestini è legata alla diversa

vocazione delle zone dell’abitato ed alla necessità di contenere la

spesa (non trascurabile) di queste forniture. E’ radicata

nell’opinione pubblica l’idea che zone tradizionalmente destinate al

passeggio richiedono una maggior attenzione nella scelta di tutti gli

elementi presenti sul suolo pubblico (pali per l’illuminazione

cittadina, panchine, fioriere, ecc..) tra cui rientrano, nostro

malgrado, i cestini gettacarte mentre in altre zone dell’abitato,

quelle prevalentemente destinate alla residenza, l’utenza ha sempre

lamentato l’assenza di cestini. In definitiva, si è cercato di

contemperate tutte le esigenze perseguendo, in primis,

l’obiettivo di potenziare il servizio in tutto l’abitato rispetto a

quanto attualmente riscontrabile creando le condizioni per

migliorare il decoro urbano senza discriminazione alcuna fra le

diverse zone dell’abitato.

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Punto 6.1 – Controversie – Danni procurati dai contenitori

Quesito

Risposta

Come riportato nella risposta di cui al punto 1.1, l’art.12 del

Capitolato Speciale d’Appalto prevede l’obbligo per

l’aggiudicatario di sottoscrivere una polizza assicurativa di

responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) di massimale non inferiore

a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00).

Punto 6.2 – Controversie – Danni procurati ai contenitori

Quesito

Risposta

Così come accade in tutti i casi analoghi, nel costo di gestione delle

attrezzature (cfr. R.2.5 – Allegato C) è previsto un costo per

manutenzione annua pari al 10% del valore di acquisto proprio

per riparare i possibili danneggiamenti segnalati dall’interrogante.

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Punto 6.3 – Controversie – Posizione dei contenitori

Quesito

Risposta

La questione sussisterebbe solo per i mastelli poiché i carrellati,

contrariamente da quanto ritenuto dal nostro interrogante,

saranno posti sulla strada pubblica.

Infatti, riprendendo quanto già da noi affermato ai punto 1.1 ed 1.3,

al momento dell’individuazione del punto esatto di posizionamento

del contenitore al momento dell’esposizione, caso per caso, si

sceglierà quello più conveniente non tralasciando di considerare i

punti in cui sono attualmente posizionati in maniera permanente i

cassonetti da 1.100lt (circa 300 postazioni).

Trattasi di questioni di dettaglio che possono trovare un’agevole

soluzione al momento dell’avvio del servizio.

In merito agli studi medici, agli scriventi risulta che all’interno di

questi si producono rifiuti speciali non pericolosi

assimilabili/assimilati ai rifiuti solidi urbani. In ragione di questo

non si comprende per quale motivo la presenza del contenitore

di rifiuti solidi urbani all’esterno dello studio medico possa

generare delle controversie se questi sono già presenti/prodotti

all’interno.

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Punto 7.1 – Indeterminatezza del bando – Necessità della nuova gara

Quesito

Risposta

La risposta alla questione sollevata all’interrogante è contenuta

nella R.1 – Cap.1 e nella R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto

art.22. Ad ogni modo, al fine di rispondere al quesito posto, qui si

richiamano alcuni aspetti fondamentali della questione:

1. I contratti con i quali il comune di Putignano ha affidato

l’esecuzione dei servizi di igiene ambientale (igiene

urbana e raccolta dei rifiuti solidi urbani) sono scaduti

nell’ottobre 2002 e sono stati oggetto di proroghe annuali

concesse poiché supportate da atti adottati da organi

superiori (previsione di passaggio di competenze dal

comune all’ATO rifiuti e provvedimenti adottati all’epoca

dal Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in

Puglia). A questo proposito si richiama l’attenzione del

lettore su quanto riportato nell’articolo della Gazzetta del

Mezzogiorno relativamente all’avvio del nuovo servizio di

raccolta dei rifiuti solidi urbani in risposta la quesito di cui

al punto 4;

2. Recentemente, in ragione di quanto previsto ex art.9 dalla

L.r. 31 dicembre 2009, n.36, a seguito dei ritardi nell’avvio

della gestione integrata unitaria da parte delle Autorità

d’Ambito, la Regione ha stabilito che i singoli comuni

possono procedere all’indizione di gare d’appalto per il

rinnovo delle gestione esistenti prevedendo la stipula di

contratti di durata limitata e di una clausola di salvaguardia

che prevede lo scioglimento del vincolo contrattuale con un

preavviso di un anno a seguito dall’avvio della gestione

d’ambito;

3. Con la promulgazione della predetta legge regionale nonché

della delibera dell’Assemblea consortile n.7 del 28/10/2009,

la concessione di ulteriori proroghe (che per altro

costituisce un atto di non ordinaria amministrazione

adottabile solo in determinate condizioni) non trova alcun

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presupposto giuridico valido che possa legittimare tale

scelta (che viceversa è possibile sostenere solo in presenza

di una procedura di rinnovo attualmente in itinere).

Pertanto, più che una volontà, trattasi di un obbligo derivate

dal combinato disposto di più situazioni giuridiche che a seguito

della promulgazione della L.r. 31 dicembre 2009, n.36 è

diventato ancora più stringente nel caso specifico di Putignano.

Da qui l’obbligo di indire la nuova gara con la previsione della

clausola di salvaguardia.

Rispetto alle altre questione formalizzate dall’interrogante si

rappresenta che:

- non è detto che la gestione associata implichi una

gestione unica e pertanto non è detto che vi sia

un’assegnazione della competenza sull’igiene urbana,

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani al nuovo soggetto

che sarà indicato dalla legge regionale (allo stato attuale il

più accreditato appare la provincia in ragione di una

mozione approvata in consiglio regionale). Pertanto non si

capisce come vi possa essere la certezza manifestata

dell’interrogante circa il cambio completo delle regole entro

dicembre se già la data del 31 dicembre 2011 è una proroga

di una scadenza già fissata al 31 marzo 2011;

- In caso di cessione anticipata del contratto, tutti i mezzi e

le attrezzature acquistati dall’appaltare saranno

riscattati dal gestore dell’ATO BA/5 al valore di mercato

del momento in cui avverrà il passaggio di proprietà. In

questo modo sarà estinto il debito con il gestore

aggiudicatario della gara in corso indetta dal comune di

Putignano. Questo consente da un lato di contenere al

minimo possibile la quota di ammortamento a carico della

collettività (spalmata su 9 anni) e dall’altro di dare certezza

all’aggiudicatario della gara di non subire vessazioni in caso

di cessione anticipata del rapporto contrattuale;

Il servizio previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto è analogo

a quello previsto dal Piano d’Ambito, sia in termini di modalità di

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esecuzione del servizio che di flussi di scarti da raccogliere in

maniera differenziata. Essendo obbligati a rinnovare l’affidamento

dei servizi di igiene ambientale, ci si è mossi affinché gli effetti

dell’attività di comunicazione fossero in linea con le previsioni nel

documento di Aggiornamento del Piano d’Ambito predisposto

dall’ATO BA/5 in modo da lasciare in “eredità” ai posteri gli effetti

positivi dell’attività che si andrà a svolgere.

Punto 7.2 – Indeterminatezza del bando – Immobili a disposizione

Quesito

Risposta

I rifiuti solidi urbani vengono prodotti dalle utenze (domestiche e

non domestiche) insediate in un determinato indirizzo censito

presso la banca dati TARSU. In caso di immobili utilizzati senza

la preventiva dichiarazione all’anagrafe TARSU, si è in

presenza di una situazione “grigia” che già oggi è oggetto di

accertamento da parte degli Organi preposti. Ciò posto, gli utenti interessati si potranno recare al Centro

Comunale di Raccolta per il conferimento dei propri rifiuti (si veda

a proposito le risposte ai quesiti 2.2 e 5.1.

Nel caso specifico dei locali utilizzati dai ragazzi nel centro storico,

trattasi di utenze non domestiche che possono rientrare nella

categoria delle associazioni ed essere servite con le frequenze di cui

alla R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto - art.47 tabella “Quadro

riepilogativo dei servizi di raccolta integrata per utenze non

domestiche distinti per tipologia” In ogni caso si rappresenta che

nella R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto - art.48 è previsto che

“Ad esclusione del numero di mezzi di cui l’appaltatore deve

disporre per tutta la durata del contratto, nel rispetto di quanto

previsto ex art.132 c.3 del D.Lgs. n.163/2006 non sono considerate

variante ma semplici variazioni finalizzate a migliorare aspetti di

dettaglio del servizio modifiche ai parametri di servizio che siano

contenute entro il 5,00% dell'importo del contratto stipulato e che

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non comportino un aumento del suo valore.” Pertanto questioni di

dettaglio in merito a maggiori o minori forniture sono state già

previste è risolte nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Punto 7.3 – Indeterminatezza del bando – Dubbi sul dimensionamento del servizio

Quesito

Risposta

Si riscontra che il dubbio adombrato dall’interrogante è destituito

da ogni qualsivoglia fondamento. L’interrogante utilizza

arbitrariamente dei valori medi (indicativi) di produzione pro

capite di rifiuti estrapolati dall’elaborato R.2.1 – Pag.31 (“…in

media da 615 kg/abitante*anno con il sistema stradale a 471

kg/abitante*anno con il sistema porta a porta..”) per giungere a

controdeduzioni non riscontrabili nella realtà. Il capoverso da

cui sono stati enucleati i dati utilizzati per le verifiche proposte

dall’interrogante così recita: “… E’ utile rappresentare che la

trasformazione dell’attuale sistema di raccolta stradale dei rifiuti

solidi urbani ad un sistema domiciliare, anche in virtù di quanto

riscontrato nelle realtà in cui questo sistema è stato già adottato di

cui si da conto nel Manuale n.103/2009 “Analisi tecnico-

economica della gestione integrata dei rifiuti urbani” recentemente

pubblicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale (ISPRA) (Par. 2.2.1 – Tabella 2.1), determina un

significativo calo della produzione procapite di rifiuti solidi urbani

(in media da 615 kg/ab*anno con il sistema stradale a 471

kg/ab*anno con il sistema porta a porta) a beneficio dell’ambiente

e della finanza pubblica. Ai fini della programmazione dei servizi in

appalto si ritiene, a scopo cautelativo, di dimensionare le raccolte

rispetto ad un valore complessivo di rifiuti solidi urbani e speciali

assimilati di circa 11.100 t/anno.” Il valore complessivo di

produzione di rifiuti solidi urbani da noi utilizzato (per altro diverso

da quello utilizzato dall’interrogante per le sue verifiche,

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11.000t/anno) è il valore rappresentativo della produzione di rifiuti

registrata nel comune di Putignano nel 2010 così come indicato nel

grafico ex Figura 3, sempre contenuta nello stesso paragrafo come

tutti posso agevolmente riscontrare (cfr.

http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/ dati2010/datipercomune.php).

Questo valore è stato ritenuto cautelativo poiché si è in presenza di

un trend consolidato di popolazione residente in calo da ormai 10

anni (cfr. R.2.1 - Figura 1). Ci si chiede per quale motivo, stante la

possibilità di attingere a valori specifici relativi al comune di

Putignano (produzione pro capite di circa 400kg/ab *anno),

avremmo dovuto utilizzare dei dati medi nazionali (615 kg/ab*anno

piuttosto che 471 kg/ab*anno) desunti da studi che non hanno

riguardato Putignano per il dimensionamento del servizio? Questo,

ahinoi, non è dato saperlo. In verità va osservato che, se avessimo

utilizzato i dati indicati dall’interrogante, avremmo

sovradimensionato il servizio in maniera abnorme provocando

un danno economico per la collettività a vantaggio

dell’appaltatore di turno1. Avremmo infatti pagato un servizio

per raccogliere una quantitativo di rifiuti solidi urbani mai

prodotti nella nostra storia. Viceversa il richiamo ai contenuti

Manuale n.103/2009 “Analisi tecnico-economica della gestione

integrata dei rifiuti urbani” è funzionale a dimostrare che il

passaggio dal sistema stradale a quello porta a porta, oltre a

produrre una raccolta differenziata maggiore, determinerà, con tutta

probabilità, una minor produzione di rifiuti solidi urbani (che nel

nostro caso è da riferirsi all’attuale produzione di 400kg/ab *anno e

1 Premettendo che l’interrogante non chiarisce i criteri, ovviamente non corretti, che lo portano ad affermare che il servizio progettato sarebbe sottodimensionato dell’80%, è utile

formalizzare alcune semplici considerazioni per confutare quanto da lui asserito. Infatti, se considerassimo le produzioni pro capite che l’interrogante utilizza per verificare la congruità delle

nostre valutazioni e tralasciando gli abitanti equivalenti introdotti al fine di rendere più equa l’applicazione della TARSU, ci troveremmo di fronte ai seguenti possibili casi:

Caso A – Produzione RSU pro capite pari a 615 kg/ab*anno x 27.541 ab. ≈ 16.937 t/anno pari ad un sovradimensionamento del 50% rispetto alle produzioni considerate in fare di

progetto (11.100 t/anno) ed al valore a consuntivo registrato nel 2010 pari a 11.300 t/anno;

Caso B – Produzione RSU pro capite pari a 471 kg/ab*anno x 27.541 ab. ≈ 12.971 t/anno pari ad un sovradimensionamento del 16,8% rispetto alle produzioni considerate in fare di

progetto (11.100 t/anno) ed al valore a consuntivo registrato nel 2010 pari a 11.300 t/anno;

Dato che la produzione di rifiuti solidi urbani nel 2010, secondo le rilevazioni ufficiali (cfr. http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2010/datipercomune.php) è stata pari a 11.300

t/anno (con uno scostamento del 1,8% rispetto alla produzione di progetto pari a 11.100 t/anno) si ritiene del tutto sconsiderato ipotizzare che il servizio sia stato da noi

sottodimensionamento addirittura dell’80%.

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non già di 615 kg/ab*anno così paventato dal nostro intervistatore)

poiché diminuiscono le possibilità di indebite introduzioni di rifiuti

non urbani nei circuiti di raccolta comunali al contrario di quanto

accade attualmente.

Punto 7.4 – Indeterminatezza del bando – Indeterminazione della quantità di rifiuti da raccogliere

Quesito

Risposta

L’interrogante utilizza numeri e considerazioni enucleati da

contesti molto diversi fra loro .

Umilmente ci permettiamo di osservare che la pag.106

dell’elaborato R.2.1 è inserita nel Cap. 10 - Calendario del

servizio” e riguarda un aspetto organizzativo delle raccolte per le

utenze non domestiche omettendo di considerare (?) che al

capoverso successivo a quello enucleato si afferma che “Il

calendario sarà redatto avendo cura di unificare in tutti i casi in

questo è possibile la raccolta di una determinata tipologia di

frazione merceologica rivolta ad utenze domestiche e non

domestiche.”

Sempre sommessamente, ci permettiamo di osservare che la pag.43

è inserita nel Par. 5.4 - Stima della popolazione equivalente

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

t/anno

Produzione annuale registrata 10.819 10.404 9.521 9.998 11.177 10.919 11.100

Stima della produzione 9.998 9.796 9.548 9.433 9.368 9.308 9.248 9.178 9.098 9.048 9.048 9.048 9.048 9.048 9.048

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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finalizzata a definire un criterio generale per la ripartizione dei costi

da applicare alle utenze più equo rispetto a quello attuale. Anche in

questo caso egli omette (?) di riportare che al capoverso successivo

a quello enucleato si afferma che per “…rendere più congruo ed

aderente alla realtà i costi da applicare all’utenza [n.d.r. TARSU]

viene introdotto il parametro indicatore “abitante equivalente” che

consente un confronto più omogeneo fra le diverse tipologie di

utenze poiché i costi dei singoli servizi comuni quali igiene urbana,

raccolte congiunte (per utenze domestiche e non domestiche) di

rifiuti organici, carta e f.m.s., plastica e secco non recuperabile,

ecc.. sono ripartiti per una popolazione di 43.964 abitanti

equivalenti consentendo una ripartizione equa fra utenza

domestiche e non domestiche ai fini della ripartizione dei costi del

servizio e del calcolo della Tariffa.”

Non si capisce a che pro prendere in considerazione, da un lato il

calendario del servizio per le utenze non domestiche, dall’altro una

proposta di criterio per una più equa ripartizione della TARSU da applicare a tutte le utenze (domestiche e non domestiche) e

concludere con un quesito sulla motivazione che ha portato

all’indizione della gara d’appalto. Inoltre, egli si chiede come sia

possibile parlare di non corretta definizione o indeterminazione

della produzione dei rifiuti e dell’altro proporre un numero certo per

descrivere il fenomeno ritenuto indefinito (34%). Se il fenomeno è

indeterminato, come di fa a proporre un numero certo per

quantificarlo? Di certo c’è che sono state previste delle precise

frequenze di raccolte per le diverse tipologia di materiali

distinte a seconda delle diverse tipologie di utenze non

domestiche interessate prevedendo con un margine di

tolleranza del 5,00% in più o in meno nelle forniture senza che

questo determini la sussistenza di ulteriori costi per

l’amministrazione comunale.

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Punto 7.5 – Indeterminatezza del bando – Durata del servizio

Quesito

Risposta

In caso di cessione anticipata del contratto, tutti i mezzi e le

attrezzature acquistati dall’appaltare saranno riscattate (comperate)

dal gestore dell’ATO BA/5 al valore di mercato del momento in cui

avverrà il passaggio di proprietà. In questo modo sarà possibile

estinguere il piano di ammortamento del gestore aggiudicatario

della gara in corso indetta dal comune di Putignano che avrà

durata di 9 anni per i mezzi e 4,5 per le attrezzature (è previsto

un rinnovo di mastelli e carrellati a cavallo tra il 4 e 5 anno) (cfr.R.2.5 – Allegato C). Questo consente da un lato di contenere al

minimo possibile la quota di ammortamento a carico della

collettività e dare certezza all’aggiudicatario della gara rispetto a

possibili risoluzioni anticipate del contratto.

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Punto 7.6 – Indeterminatezza del bando – Conflitto di competenze con l’autorità d’ambito

Quesito

Risposta

Come detto al punto 7.1, i presupposti giuridici posto alla base della

gara in oggetto sono costituiti dal combinato disposto ex art.9 dalla

Legge Regionale 31 dicembre 2009, n.36 e da quanto previsto dalla

Deliberazione dell’Assemblea Consortile ATO BA5 28/10/2009,

n.7 richiamati nell’art.22 del R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto.

Il possibile mancato adempimento di quanto disposto in atti

pubblici da parte degli stessi enti che li hanno adottati, oltre ad

essere tutto da dimostrare (si cadrebbe nel paradosso oltre che

nell’illegittimità), non è di competenza dell’Amministrazione

Comunale di Putignano.

Mentre, come già affermato nel punto 7.1, il Comune di Putignano

è “di fatto” obbligato ad indire la nuova gara con la previsione della

clausola di salvaguardia definita dalla Deliberazione

dell’Assemblea consortile 28/10/2009, n.7 poiché non vi sono più i

presupposti giuridici per sostenere un’ulteriore proroga se non in

presenza di una procedura di rinnovo dell’affidamento.

Punto 7.7 – Indeterminatezza del bando – Indeterminatezza dei pagamenti

Quesito

Risposta

Per canone corrisposto in rate mensili posticipate significa che la

ditta matura il diritto ad emettere la fattura relativa alle prestazioni

erogate nel mese precedente il mese successivo a quello di

esecuzione dei servizi. La fattura verrà successivamente liquidata

previo parere favorevole del Responsabile del Procedimento. In

merito ai tempi di pagamento (60 giorni secondo il capitolato e 90

secondo il disciplinare) trattasi di disposizioni compatibili fra loro

in quanto potrà essere ritenuto valido, sempre a patto di una corretta

esecuzione dei servizi richiesto, l’orizzonte temporale più ristretto.

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In ogni caso, nell’R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto - l’art.4

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto è

disposto che “L'interpretazione delle clausole contrattuali, così

come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con

l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza

trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile”

Se la ditta eseguirà in maniera aderente al contratto ed al capitolato

i servizio affidati, il pagamento potrà essere effettuato molto prima

della soglia dei 60 giorni (attualmente i tempi di erogazione delle

somme da parte dell’ufficio preposto inferiori a quelli indicati nella

documentazione di gara).

Punto 7.8 – Indeterminatezza del bando – Indeterminatezza dei pagamenti

Quesito

Risposta

La relazione R.2.1 non fa parte dei documenti posti a base di gara

mentre lo è ovviamente il R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto.

L’orario di conferimento è, quindi da considerarsi, dalle 20.00 alle

24.00. E’evidentemente il mero errore materiale commesso

nell’aver completato la frase con le parole “di mattina”. Tuttavia è

da riscontrare che, ai fini dell’esecuzione della raccolta, che

parte alle ore 5:00, tale circostanza non rappresenta in alcun

modo un elemento di indeterminatezza poiché scegliere le 23.00

piuttosto che le 24.00 o le 5.00 della mattino come termine

ultimo per il conferimento da parte del cittadino attiene al

rapporto utente/cittadino – amministrazione comunale e non

già all’aggiudicatario che in ogni caso avvierà la raccolta alle

5:00 (ai fini dell’esecuzione del servizio, questo è l’unico paletto).

Posto che la circostanza non rileva per nulla ai fini dell’esecuzione

dei servizi, in ogni caso, laddove questo potesse essere oggetto di

formale osservazione (non lo ha fatto nessuna ditta partecipante alla

gara), per il superamento dell’incongruenza ci si potrebbe sempre

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rifare a quanto previsto nell’R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto -

l’art.4 nel quale è previsto che “In caso di discordanza tra le

disposizioni del capitolato vale la soluzione più aderente alle

finalità dell’appalto e comunque quella meglio rispondente ai

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva rispetto al

quale anche gli elaborati del progetto che non fanno parte della

documentazione di gara possono costituire un utile riferimento a tal

proposito”. Avvalendoci delle disposizioni del capitolato,

potremmo stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, che la

precisione degli orari di conferimento (dalle 20.00 alle 24.00)

prevalgono, come ovvio, sulla locuzione “di mattina”.

Punto 7.9 – Indeterminatezza del bando – Incongruenza per i giorni di raccolta del carta/cartone

Quesito

Risposta

Come affermato dallo stesso interrogante, prevalgono le

disposizioni di cui all’elaborato R.6 – Capitolato Speciale

d’Appalto e quindi la programmazione è quella prevista

dell’elaborato R.6 (cfr. Pag.80). La discordanza riscontrata con

l’elaborato R.2.5 non produce effetti ostativi ai fini dell’esecuzione

dei servizi o della determinazione dei costi poiché ogni raccolta

impegna i mezzi e gli operatori per l’intera giornata di lavoro (dalle

5.00 alle 11.00) a prescindere dal giorno in cui questa viene

eseguita. L’esecuzione di una determinata raccolta in un certo

giorno della settimana piuttosto che in uno altro, è indifferente

dal punto di vista dell’appaltatore poiché, nel caso del personale,

il calcolo del costo del servizio è riferito, nel caso degli operatori,

alla stima del monte ore annuo di lavoro necessario per l’esecuzione

dello stesso, nel caso dei mezzi, alla distanza dagli impianti di

conferimento e nel caso delle attrezzature e dei materiali di

consumo alle forniture da effettuarsi.

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Punto 7.10 – Indeterminatezza del bando – Incongruenza per i giorni di raccolta della plastica

Quesito

Risposta

Come affermato dallo stesso interrogante, prevalgono le

disposizioni di cui all’elaborato R.6 – Capitolato Speciale

d’Appalto e quindi la programmazione è quella prevista

dell’elaborato R.6 (cfr. Pag.80). La discordanza riscontrata con

l’elaborato R.2.5 non produce effetti ostativi ai fini dell’esecuzione

dei servizi o della determinazione dei costi poiché ogni raccolta

impegna i mezzi e gli operatori per l’intera giornata di lavoro (dalle

5.00 alle 11.00) a prescindere dal giorno in cui questa viene

eseguita. L’esecuzione di una determinata raccolta in un certo

giorno della settimana piuttosto che in uno altro, è indifferente

dal punto di vista dell’appaltatore in quanto, nel caso del

personale, il calcolo del costo del servizio è riferito, nel caso degli

operatori, alla stima del monte ore annuo di lavoro necessario per

l’esecuzione dello stesso, nel caso dei mezzi, alla distanza dagli

impianti di conferimento e nel caso delle attrezzature e dei materiali

di consumo alle forniture da effettuarsi.

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Punto 7.11 – Indeterminatezza del bando – Incongruenza per i giorni di raccolta secco residuo

Quesito

Risposta

Come affermato dallo stesso interrogante, prevalgono le

disposizioni di cui all’elaborato R.6 – Capitolato Speciale

d’Appalto e quindi la programmazione è quella prevista

dell’elaborato R.6. In entrambi gli elaborati (R.2.5 – Pag.20 e

capitolato speciale d’appalto R.6 – pag.79/80), sono state previste

due giornate settimanali di raccolta che saranno eseguite nel

rispetto delle disposizioni del capitolato.

Punto 7.12 – Indeterminatezza del bando – Incongruenza per i giorni di servizi nell’agro

Quesito

Risposta

Su tutti gli elaborati (nel caso specifico sul solo elaborato R.2.5

poiché l’elaborato R.2.1 non è un riferimento ma non è un

documento di gara), prevalgono le disposizioni di cui all’elaborato

R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto, per cui i giorni di raccolta in

bassa stagione saranno il Lunedì ed il Venerdì al pari di quanto

è stato previsto per il centro abitato nel medesimo periodo.

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Punto 7.13 – Indeterminatezza del bando – Dubbi sui contenitori per la raccolta di carta/cartone

Quesito

Risposta

Rispetto alle due questioni sollevate dall’interrogante, si

rappresenta quanto segue:

- Il problema dello sfaldamento dei sacchi non sussiste nel

caso dei condomini con più di 6/8 utenze poiché queste

utilizzeranno sempre il carrellato da 360lt in dotazione

all’interno del quale riporre i sacchetti di carta nel giorno

della raccolta della carta/carta (che saranno a riparo dagli

agenti atmosferici). Per una valutazione definitiva nel

caso dei condomini con meno di 6/8 utenze, si rimanda a

future valutazioni da farsi dopo la conclusione della gara

poiché l’aggiudicataria potrebbe aver proposto delle

soluzioni migliorative in tal senso (es. fornitura aggiuntiva

non prevista in appalto di mastelli, cartbox, ecc..).

- Atteso che le utenze domestiche producono generalmente

imballaggi primari (scatole per alimenti, astucci ecc..) e solo

occasionalmente imballaggi secondari (prodotti in genere

degli esercizi commerciali), la questione è di scarsa

rilevanza. In ogni caso, analogamente a quanto già previsto

ed indicato sui cassonetti blu per la raccolta della carta

attualmente presenti nell’abitato di Putignano, se si

riscontrasse l’impossibilità di un inserimento dello stesso

all’interno del sacco, il cartone dovrà essere in ogni caso

piegato ed essere disposto in maniera ordinata assieme al

sacchetto contenete la carta. Come accorgimento da

adottarsi per evitare che voli potrebbe essere sufficiente

appoggiare il cartone piegato al muro ed usare lo stesso

sacchetto come “fermo”. In ogni caso, trattasi di aspetti

legati al conferimento da parte del cittadino da risolvere

attraverso il regolamento dei servizi di igiene ambientale e

non costituisce un elemento di indeterminatezza del bando.

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Punto 7.14 – Indeterminatezza del bando – Incongruenze nella bozza di contratto d’appalto

Quesito

Risposta

I documenti principali allegati al Bando sono il Disciplinare di

Gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto. Come dice il titolo

stesso dell’elaborato, quella del contratto è una bozza che sarà

certamente completata e modificata a valle dell’aggiudicazione

definitiva alla luce della necessità di tener conto degli effettivi

elaborati prodotti dalla ditta in sede di gara d’appalto, delle risposte

fornite alle osservazioni richieste dalle ditte in sede di

partecipazione alla gara delle risposte di cui la commissione di gara

potrà aver bisogno da parte del gruppo di lavoro di cui si dovrà

tener conto in fase di esecuzione dei servizi, dell’esito della

procedura di aggiudicazione, di eventuali clausole sub judice per

via di possibili contenziosi non conclusi alla data di aggiudicazione

definitiva, ecc..

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Punto 7.15 – Indeterminatezza del bando – Piano industriale

Quesito

Risposta

Si osserva che l’elaborato in oggetto non è allegato al bando e in

nessun caso è possibile ritenere che un documento non

espressamente allegato al predetto bando possa produrne, come

effetto finale, la sua indeterminazione. Sarebbe paradossale se

questo accadesse. Al di là di questioni burocratiche e giuridiche,

nel merito, al fine rispondere alle osservazioni mosse

dall’interrogante si rappresenta quanto segue:

- Premesso che l’orario di conferimento sarà definito in

occasione dell’approvazione del regolamento di igiene

ambientale, si rappresenta che detto aspetto attiene alle

modalità di conferimento da parte dell’utenza e non già ad

aspetti legati all’esecuzione del servizio di raccolta che

avrà sempre inizio sempre alle 5:00 di mattina e

terminerà alle ore 11.00. Nel rispetto delle predette

esigenze di servizio, l’orario di conferimento da parte

dell’utenza potrà essere sempre modificato attraverso il

Regolamento dei servizi di igiene ambientale

compatibilmente con gli orari di svolgimento delle raccolte

(mezzi e operatori impiegati dalla ditta);

- Non tutte le strade sono trafficate in questa fascia oraria

(durata 50minuti secondo le previsioni dell’interrogante).

Certamente le strade più trafficate saranno la viabilità

principale e le zone limitrofe ad uffici pubblici (gli esercizi

commerciali aprono alle 9.00). Sulla scorta di questo, la

ditta potrà programmare l’esecuzione dei servizi

evitando i punti nevralgici e la viabilità principale,

partendo ad inizio turno (a partire dalle ore 5.00) proprio

da queste zone;

- Al momento è previsto che il conferimento sia consentito ai

soli condomini. Tuttavia, atteso che la realizzazione del

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Centro Comunale di Raccolta e la fornitura delle relative

attrezzature avverrà a cura dell’ATO BA/5 da cedersi in

comodato d’uso gratuito all’appaltatore, nel caso in cui

dovessero riscontrarsi delle capacità residue non fruttate, si

potrà valutare la possibilità di aprire il conferimento ad altri

soggetti previa previsione di tale eventualità (anche a

pagamento) nel Regolamento dei Servizi di Igiene

Ambientale;

- Nel caso degli inerti il riferimento normativo è contenuto

nell’All.1 del DMA 08.04.2008 così come modificato dal

DM 16.05.2009 nel quale prevede la possibilità di conferire

ai Centro Comunale di Raccolta di rifiuti misti dell'attività

di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli

interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore

della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) (1) e

“miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle,

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo

da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal

conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07):

- Il metro cubo dovrà essere valutato a cura del

responsabile del Centro Comunale di Raccolta

considerando il volume del contenitore che

sarà usato per il trasporto (mastelli, fusti, ecc..);

- La densità degli sfalci di potatura è, in genere,

pari a 100kg/m3 pertanto per ogni

conferimento è atteso un volume analogo a

quello previsto per gli inerti 1,00m3;

- Per mero errore materiale è stata indicata una

riduzione della raccolta della frazione secca dalla

fase di avvio alla fase a regime da 3 giorni alla

settimana a 2 giorni alla settimana. Si conferma

la previsione del capitolato di riduzione della

raccolta della frazione secca dalla fase di

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avvio alla fase a regime da 2 giorni alla

settimana a 1 giorni alla settimana;

- Così come riportato nella relazione R.2.1 (che

non costituisce capitolato speciale d’appalto) –

Capitolo 11 (non articolo 11), il fabbisogno

orario per l’espletamento dei diversi servizi è

stato stimato in termini ore/anno di addetti

distinti per livelli. I relativi costi sono stati

sempre stimati sviluppando il valore massimo del

costo orario al lordo di tutte le possibili

addizionali previste nella tabella FISE –

ASSOAMBIENTE di novembre 2010 e

considerando il massimo fra i valori previsti

nella predetta tabella (trattasi di costo orario per

ora effettivamente lavorata). Pur confermando

che è da considerarsi un tempo di lavoro di

36ore/settimana, si rappresenta che questo

valore, così come gli altri indicatori relativi

all’impiego per addetto riportati nella

predetta pagina, non rilevano ai fini della

redazione e della congruità dell’importo a

base d’asta poiché:

Per ogni servizio, il calcolo del costo del

personale è stato sviluppato moltiplicando

il fabbisogno stimato di ore di lavoro da

svolgersi la sua esecuzione per il predetto

costo orario unitario delle ore

effettivamente lavorate (che per altro

tiene conto di costi “ombra” come

remunerazione malattie, ferie, TFR,

ecc..);

Nel capitolato speciale d’appalto non

sussiste l’obbligo di una dotazione

minima di personale poiché all’art.26

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dello stesso di rimanda alle valutazioni

che ogni partecipante alla gara d’appalto

sarà chiamato a svolgere. Le ulteriori

indicazioni sul personale (es. n.addetti)

riportate nella relazione R.2.1 (che non

costituisce capitolato speciale d’appalto)

– Capitolo 11 (non articolo 11)

costituiscono un riferimento e non un

obbligo;

In verità il valore indicato nella relazione R.2.1 (che non

costituisce capitolato speciale d’appalto) – Capitolo 11

(non articolo 11) è stato utilizzato per stimare il numero

di persone che presumibilmente potrebbero essere

impiegati per consentire l’esecuzione dei servizi al fine di

offrire all’amministrazione un parametro di riferimento

e non già per sviluppare calcoli di rilievo ai fini della

determinazione dell’importo a base d’asta.

Punto 7.16 – Indeterminatezza del bando – Incongruenze nella relazione economica

Quesito

Risposta

Si osserva che l’elaborato in oggetto non è allegato al bando e in

nessun caso è possibile ritenere che un documento non

espressamente allegato al predetto bando possa produrne, come

effetto finale, la sua indeterminazione. Nel merito, la paventata

incongruenza non sussiste affatto in quanto l’esecuzione di un

ulteriore raccolta dell’organico in luogo di quella

dell’indifferenziato comporta un maggior costo di

approvvigionamento di sacchetti biodegradabili previsti per legge

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(cfr. D.lgs. n.152/2006 - art.182 – Ter, non previsti per la raccolta

dell’indifferenziato), una maggior percorrenza dei mezzi ed

impiego di personale per raggiungere gli impianti di compostaggio

(mediamente a 70km a fronte dell’impianto di trattamento dei rifiuti

solidi urbani posti a 25km) per n.52 raccolte/anno.

Circa la paventata indeterminazione del bando, si precisa che i costi

di trattamento sono in ogni caso esclusi dal canore riconosciuto

all’appaltatore del servizio di raccolta e trasporto, poiché pagati

direttamente dall’amministrazione comunale al gestore

dell’impianto pertanto, ai fini della gara in oggetto, non sono si

riscontrano elementi di indeterminatezza.

Circa l’affermazione “più si differenzia più costa il servizio”,

attualmente tale assunto non trova riscontro (la R.4 è aggiornata

a febbraio 2011) per via del recente aggiornamento delle tariffe

al cancello applicate dall’impianto di Conversano (cfr. Articolo

Pietro SANTAMARIA apparso su Fax il 7 maggio 2011 e

successiva approvazione della esiti della procedura ad evidenza

pubblica “Bando di gara per la gestione dell'impianto di

biostabilizzazione e produzione di C.D.R. - ATO BA/5”), per altro,

per ampiamente attese da parte degli addetti ai lavori da tempo.

Infatti, il costo previsto di conferimento dei rifiuti organici

all’impianto di compostaggio per i comuni dell’ATO BA/5 nel

prossimo futuro sarà pari a 82,5 €/t (comprendente: costo di

conferimento all’impianto + IVA) mentre il costo di conferimento

dei rifiuti indifferenziati all’impianto di trattamento/smaltimento di

Bacino ATO BA/5 a breve raggiungerà i 150 €/t (comprendente:

costo di conferimento all’impianto + IVA + ecotassa).

Pertanto, nel confermare che per una valutazione complessiva del

costo a carico dei cittadini si deve partire dell’assunto la TARSU =

costo Igiene Urbana + costo Raccolta e trasporto + costo di

Trattamento/smaltimento, è opportuno aggiornare le previsioni di

cui all’elaborato R.4 relativamente ai soli costi di trattamento e

smaltimento considerando le tariffe aggiornate a maggio 2011.

Focalizzando l’attenzione sui costi trattamento della frazione

indifferenziata ed organico+sfalci di potatura, si ottiene il seguente

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quadro economico aggiornato agli ultimi eventi intercorsi post

pubblicazione della gara d’appalto.

Sulla scorta delle tariffe che saranno applicate dagli impianti di

trattamento, con un giorno in più di raccolta per la frazione

organica (da 3 a 4 volte alla settimana), i costi complessivi sono

analoghi poiché i risparmi derivanti dal mancato conferimento

all’impianto complesso di trattamento della frazione secca non

recuperabile (pari a 89.436,00 €/anno) compensano il costo

aggiuntivo riportato nell’elaborato R.5 - P.1.9 - incremento raccolta

frazione organica che sarebbe riconosciuto all’appaltatore se

l’amministrazione intenderà effettivamente avviare il calendario

previsto in capitolato per la fase a regime (pari a 99.500,00

€/anno).

Sulla scorta delle predette considerazioni, è possibile affermare

Pre gara

2010 I anno dal V anno

t/anno t/anno t/anno

0,00 2.509,62 3.300,02

0,00 97,06 97,06

9.754,67 4.894,87 3.863,91

Anno 2010 Nessuna raccolta della frazione organica

I Anno Frequenza di raccolta 2/7 indifferenziato e 3/7 organico

dal V anno in poi Frequenza di raccolta 1/7 indifferenziato e 4/7 organico

Tariffa di conferimento Protocollo d'Intesa ATO BA/5 - Compostaggio 83 €/t - Frazione organica

Tariffa di conferimento Protocollo d'Intesa ATO BA/5 - Compostaggio 33 €/t - Sfalci potature da giardini

Tariffa di conferimento ad impianto complesso indifferenziato (Conversano) 150 €/t - Indiffereziato

Pre gara

2010 I anno V anno

€/anno €/anno €/anno

0,00 207.043,65 272.251,65

0,00 3.202,98 3.202,98

1.463.200,95 734.230,50 579.586,50

Totale costo di trattamento (organico + indifferenziato) 1.463.200,95 944.477,13 855.041,13D (I anno - V anno) 89.436,00

Anno 2010 Nessuna raccolta della frazione organica

I Anno Frequenza di raccolta 2/7 indifferenziato e 3/7 organico

dal V anno in poi Frequenza di raccolta 1/7 indifferenziato e 4/7 organico

Principali flussi da trattare oggetto di modifiche

sulla frequenza dei giorni di raccolta "avvio" -

"regime"

Quadro dei costi di trattamento

Frazione organica biodegradabile

Sfalci potature da giardini

Indifferenziato

Quadro dei flussi di intercettati/intercettabili

Frazione organica biodegradabile

Sfalci potature da giardini

Indifferenziato

Avvio servizio

Avvio servizio

Principali flussi da trattare oggetto di modifiche

sulla frequenza dei giorni di raccolta "avvio" -

"regime"

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che i costi complessivi per il cittadino saranno analoghi

migliorando i conti economici precedentemente riportati nella

R.4 annullando, di fatto, il gap di costo rilevato dal nostro

interrogante

Punto 7.17 – Indeterminatezza del bando – Incongruenze nel Capitolato Speciale d’Appalto

Quesito

Risposta

Trattasi di aspetti marginali. Si ritiene di fornirli ugualmente a

beneficio dell’interrogate e dell’intera collettività putignanese:

- La dicitura censurata dall’interrogante riportata alla pag.47

dell’elaborato R.6 è un mero esempio di testo dell’avviso

che sarà apposto sui cassonetti prima della loro rimozione e

potrà essere certamente modificato prima di essere mandata

in stampa. Si tratta di un mero esempio di campagna di

comunicazione pubblicitaria che in ogni caso potrà

subire tutte le variazioni, modificazioni o sostituzioni che

si riterranno opportune non fosse altro per la previsione

del bando di un punteggio specifico per la campagna di

comunicazione offerta dall’appaltatore. Anche in questo

caso, si ritiene di suggerire all’interrogante, di attendere

l’esito della gara per esprimere una valutazione

definitiva. Ad ogni modo, trattasi di questioni di dettaglio

che possono essere agevolmente superate avvalendosi delle

disposizioni ex art.4 e 16 del capitolato speciale d’appalto, e

quindi si potrà sempre chiedere all’appaltatore di modificare

la dicitura. Per quanto attiene la contemporaneità dello

svolgimento del servizio di spazzamento e quello di raccolta

nella zona B, atteso che, differentemente da quanto avveniva

in passato, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

solidi urbani e quello di igiene urbana saranno affidati

ad un unico gestore, questi potrà programmare

l’esecuzione degli stessi in modo da ottimizzare

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l’esecuzione sinergica degli stessi. E’ importante altresì

sottolineare che il servizio di igiene urbana si prolunga due

ore dopo oltre il termine della raccolta e trasporto. Pertanto,

eventuali conferimenti impropri consistenti in abbandoni di

sacchetti sulla pubblica via oltre l’orario di servizio

potranno comunque essere gestiti assicurando elevati

standard di decoro proprio perché il servizio di igiene

urbana continuerà anche dopo il termine del servizio di

raccolta. Questo criterio è stato adottato nella zona A quanto

nella zona B.

Con la presente si ritiene di aver risposto in maniera sufficiente ed esaustiva ai 37 quesiti posti dall’interrogante Sig. Giulio Ignazio Alfonso

Gigante e di rimuovere e fugare dubbi e perplessità ma soprattutto di smentire con forza alcuni assunti contenuti nella sua nota pervenuta al

Sindaco del Comune di Putignano in data 10 maggio 2011, prot. 20215 che in alcuni casi non trovano riscontro nei documenti analizzati e

nella realtà dei fatti (su tutti i quesiti 2.3, 3.1 e 7.3) , in altri casi tendono ad estremizzare eventi e situazioni tutt’altro che probabili (su tutti i

quesiti di cui ai punti 1 e 4) mentre spesso sono condizionati, a nostro sommesso parere, da una visione pedissequa, puntigliosa e cavillosa

della questione (su tutte, le questioni di cui al punto 6).

Per quanto attiene gli aspetti sollevati in merito al capitolato speciale d’appalto, si riscontra che, avvalendosi delle disposizioni ex art.4, trattasi

di aspetti che potranno essere oggetto di specificazioni prima dell’avvio del servizio nel rispetto di quanto contenuto nello stesso documento

senza che questo possa determinare situazione di particolare difficoltà per i protagonisti in campo.

Cordialità

Il Tavolo di Lavoro

Dott. Gaetano Cagnetta La Dirigente Iv Rip.

Ing. Gianluca Intini dott.sa Maria Teresa Scalini

Ing. Antonello Lattarulo