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RIFIUTI Indicazioni operative per la classificazione e la corretta gestione 18 maggio 2016 Lucia Mastacchini 1

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RIFIUTI

Indicazioni operative per la classificazione e

la corretta gestione

18 maggio 2016 – Lucia Mastacchini 1

Parte 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il codice ambientale

I decreti attuativi

2

Il Codice Ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

“Norme in materia ambientale»

Pubblicato sul Supplemento ordinario n.

96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88

Parte IV

Disciplina sui rifiuti

e sulla bonifica di siti contaminati

3

Il recepimento della nuova Direttiva Quadro UE

D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205“Disposizioni di attuazione della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai

rifiuti e che abroga alcune direttive.”

G. U. n. 288 del 10/12/2010 (S.O. n. 239)

Entrato in vigore il 25 dicembre 2010, salvo diverse disposizioni

4

Le modifiche apportate al Codice

Ambientale

39 articoli

+ 5 allegatiInserimento della

disciplina sul SISTRI

nel Codice Ambientale

(prima solo D.M.)

+ sanzioni e nuove

disposizioni in materia

Profonda modifica

dell’intera Parte IV del

Codice Ambientale

5

D.Lgs. 205/2010 - Alcune delle

novità introdotte

Nuovi articoli, dedicati a sottoprodotti e cessazione della

qualifica di rifiuto

Modificate le disposizioni sul deposito temporaneo

Introdotto il concetto di responsabilità estesa del

produttore del bene

Responsabilità del produttore del rifiuto – rimandi al

SISTRI

Novità su iscrizione Albo Gestori Ambientali

Sanzioni

+ Novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 e

dalla Decisione 2014/955/UE

6

Rifiuti

Sottoprodotti

Prodotto

(scopo primario del

processo di

produzione)

Prodotti, sottoprodotti e rifiuti

Operazione

di recupero

Non

Rifiuti

7

Definizione di Rifiuto (Art.183, co. 1, lettera a)

“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o

abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

8

Decreto Legge 92/2015 – Misure urgenti in materia di rifiuti e di

autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività

d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

«produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il

soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione

(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di

miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la

composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

9

Decreto Legge 92/2015 – Misure urgenti in materia di rifiuti e di

autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività

d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

«raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito

preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui

alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

«deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato e il

deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un

impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli

stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge

l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori

agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella

disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi

agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni (…omissis…)

10

La normativa su Formulari, Registri C/S,

MUD

Formulario di

accompagnamento

Decreto Ministero

Ambiente

1° aprile 1998, n. 145

(GU 13 maggio 1998 n. 109)

Registro

carico/scarico

Decreto Ministero

Ambiente

1° aprile 1998, n. 148

(GU 14 maggio 1998 n. 110)

MUD DPCM 17 dicembre 2014

(SO n.97 alla GU 27

dicembre 2014 n. 299)

+ Circolare 4/8/1998

n. GAB/DEC/812/98

11

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i."Norme in materia ambientale"

(pubblicato sul Supplemento ordinario n. 96 alla GU 14 aprile 2006 n. 88)

Artt. 188 bis e 188ter

D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 s.m.i.«Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai

sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2009, n. 102»

(pubblicato sul Supplemento ordinario n. 107 alla GU n. 95 del 26 aprile 2011)

DM Ambiente 24 aprile 2014«Disciplina delle modalità di applicazione a regime del Sistri del trasporto intermodale

nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter,

comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006»

(pubblicato sulla GU n. 99 del 30 aprile 2014)

SISTRI: i provvedimenti più rilevanti

12

SISTRI: D.L. 101/2013

Articolo 11 - Semplificazione e razionalizzazione del sistema di

controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia

Modifica dell'art. 188-bis (aggiunto il comma 4-bis) e l'art. 188-ter

(sostanzialmente riscritto) del Codice Ambientale

Solo rifiuti PERICOLOSI

Partenza scaglionata: 1 ottobre 2013

(Trasportatori e Gestori) e 3 marzo 2014

(Produttori iniziali)

Nota esplicativa del Mattm (30 settembre 2013)

13

SISTRI: L. 125/2013,

Conversione del D.L. 101/2013

Conferma solo rifiuti PERICOLOSI

Conferma partenza scaglionata

Nuovi soggetti obbligati: vettori esteri e soggetti del trasporto

intermodale

Sanzioni e "doppio binario": dal 1° ottobre 2013 continuano ad

applicarsi gli adempimenti, gli obblighi e le sanzioni relativi a registri,

formulari e MUD. Dal 1° gennaio 2017 inizierà l’operatività solo di

SISTRI e saranno applicabili le relative sanzioni(*).

+ Circolare interpretativa del Ministero dell’Ambiente (n.1 – 31/10/2013).

(*) Le sanzioni per la mancata iscrizione a SISTRI e per il mancato

pagamento del contributo annuale sono in vigore dal 1° aprile 2015(art. 9 Legge n. 11 del 27.02. 2015, conversione del cd. Decreto 1000 proroghe»)

14

SISTRI: Decreto Milleproroghe 2016

D.L. 20 dicembre 2015, n. 210 - GU n.302 del 30-12-2015

Fino al 31 dicembre 2016 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli

obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto

legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.

Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-

bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, non si applicano.

In sintesi le sanzioni relative al SISTRI diverranno applicabili a partire dal 1°

gennaio 2017, eccettuate la mancata iscrizione o il mancato versamento del

contributo annuale SISTRI, che sono divenute operative a partire dal 1°

aprile 2015, in base a quanto previsto dall’art. 9 del cd. “milleproroghe 2015”

(D.L. 31 dicembre 2014, n. 192) come modificato dalla legge di conversione.

15

Il Regolamento-quadro del SISTRI è dato dal D.M. 52/2011, più volte

modificato e la cui versione attuale non risulta allineata:

– alle più recenti disposizioni di legge, soprattutto per quanto riguarda il

campo di applicazione,

– al Manuale operativo e alle Guide Utente.

Dal 2010 sono state emanate diverse altre disposizioni, sia a livello

legislativo che regolamentare, connesse soprattutto a proroghe di

termini.

La raccolta completa delle disposizioni è reperibile nella sezione

Informazioni/Normativa del portale SISTRI, ma a livello di file PDF della

Gazzetta Ufficiale e non come testi integrati.

SISTRI: la base regolamentare

e altre disposizioni

16

Ridefiniti i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI

Di particolare interesse: esclusione dall’obbligo di adesione al SISTRI

per le Imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività

industriali che hanno fino a 10 dipendenti, a condizione che le stesse non

siano autorizzate allo stoccaggio di rifiuti (operazioni D15 o R13).

termine per il versamento del contributo annuale SISTRI per i soggetti

obbligati spostato dal 30 aprile al 30 giugno 2014 (solo per il 2014!)

Disposizioni specifiche su tempistiche e responsabilità nel trasporto

intermodale

SISTRI: il D.M. 24 aprile 2014

17

Prevista la pubblicazione di nuovi Decreti Ministeriali semplificazioni e

all’ottimizzazione del SISTRI entro settembre 2014 ed uno schema di

linee guida relativo allo “standard di riferimento per l’interoperabilità dei

software gestionali e per l’accreditamento dell’interfaccia con il SISTRI”.

Disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani in Regione Campania

Modalità di comunicazione con SISTRI (dal 15 maggio, le procedure di

prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio

o risoluzione di criticità, siano effettuate esclusivamente mediante le

applicazioni disponibili sul portale SISTRI)

SISTRI: il D.M. 24 aprile 2014

18

«Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che

sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»

pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 365 del 19/12/2014

«Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione

2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio (2014/955/UE)»

pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 370 del 30/12/2014

I 2 nuovi provvedimenti UE

Si applicano dal 1° giugno 2015

19

Riassumendo:

Norme e documenti di riferimento

D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 205/2010: artt. 188-bis, 188-

ter, 189, 190, 193, 260-bis, 260-ter

art. 11 del D.L. 101/2013 come convertito dalla legge 125/2013 e poi

modificato dalla L. 15/2014 (conversione in legge del D.L. 150/2013 e art.

9 del D.L. 192/2014 come convertito dalla L. 11/2015)

D.M. 52/2011

D.M. 24 aprile 2014

Decisione 2014/955/UE

Regolamento (UE) n. 1357/2014

Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1/2013

Manuale operativo 7 agosto 2013 e guide disponibili sul sito SISTRI

(aggiornate ad aprile 2015)

Quadro sinottico normativo e tecnico e FAQ disponibili sul sito SISTRI

atti normativi

documenti di riferimento

20

Regolamento 14 giugno 2006

n. 1013/2006/CE

"Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti"

(GUUE 12 luglio 2006 n. L 190)

Sui trasporti transfrontalieri

21

Parte 2 - PROCEDURE E CRITERI DI

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Normativa ambientale

Un punto di contatto tra ADR e

normativa ambientale: i pericolosi per

l’ambiente

22

I riferimenti per l’individuazione del CER

e per la classificazione (fino al 31.05.15)

Art. 184

Allegato D

Allegato I

Ha ripreso i contenuti della Decisione

2000/532/CE,

integrandoli con ulteriori specificazioni su

alcuni punti

Con le modifiche apportate dal D.Lgs.

205/2010, ha recepito l‘allegato III della

Direttiva Quadro sui Rifiuti 2008/98/CE

23

Art. 184 - Classificazione dei rifiuti

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I (…)

5. L’elenco dei rifiuti di cui all’Allegato D … include i rifiuti pericolosi e tiene conto

dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di

concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la

determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto

in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.

Con decreto del Ministero dell’ambiente …, da adottare entro 180 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione (NdR: 23 giugno 2011) possono essere

emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti

introdotta agli Allegati D e I.

24

ATTRIBUZIONE DEI

CODICI C.E.R.

25

Riferimenti normativi

Decisione 2000/532/CE

Allegato D alla Parte IV

del D.Lgs. 152/2006

Decisione 2014/955/UE

26

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco dei rifiuti sono considerati rifiuti

pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi,

si applicano le seguenti disposizioni:

- l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa,

con un riferimento specifico o generico a "sostanze pericolose", è opportuna solo quando

questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto

una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui

all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP

9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai

documenti di riferimento negli Stati membri.

- una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di

sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non

diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova

conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida

riconosciuti a livello internazionale […] laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è

stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze

pericolose, prevalgono i risultati della prova.

Decisione 955: modifiche alla valutazione

27

- I rifiuti contenenti POPs in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del

regolamento 850/2004/CE (*) devono essere classificati come pericolosi.

- i limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili

alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di

leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nell’elenco dei CER e

contrassegnati con un asterisco.

- Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo

metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei

rifiuti.

Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

(*) Modificato dal Regolamento 1342/2014/UE, in vigore dal 18.06.2015

Decisione 955: modifiche alla valutazione

28

Decisione 955: modifiche ai CER

L’elenco europeo dei rifiuti subisce limitatissime modifiche che riguardano l’introduzione deiseguenti codici:

01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanzepericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

16 03 07* mercurio metallico

19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato

Viene, inoltre, modificata la descrizione del codice 01 03 09 (diventa la voce specchionon pericolosa del nuovo codice 01 03 10*):

01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

29

La struttura del Codice CER

Codice a sei cifre, raggruppate a due a due, che rappresentano:

la prima coppia, le venti classi di attività da cui originano i

rifiuti;

la seconda coppia, le sottoclassi (processo produttivo) in cui

si articola ciascuna classe di attività;

la terza coppia, i singoli tipi di rifiuti provenienti da un’origine

specifica.

30

Rifiuto originato da

attività compresa tra

01 e 12 o tra 17 e 20?

SI

NO

Possibile

assegnare

al rifiuto un CER

specifico, diverso

da quelli terminanti

con 99?

Rifiuto originato

da attività

13, 14 o 15?

NO

Attribuzione CER

appropriato

SI

Attribuzione Codice CER

SI

NO

Possibile

assegnare

al rifiuto un CER

specifico, diverso

da quelli terminanti

con 99?

Attribuzione CER

appropriato

SI

Rifiuto classe

16?

Iniziare da

capo la

procedura,

considerando

i CER

terminanti con

99

Attribuzione CER

appropriato

SI

NO

NO

31

I Codici «a specchio»

La Decisione 2014/955/UE prevede tre tipologie di rifiuti:

1) rifiuti considerati a priori e univocamente non pericolosi; NO asterisco;

2) rifiuti considerati a priori e univocamente pericolosi: CER CON

asterisco

3) rifiuti per i quali esistono 2 codici CER comunemente chiamati “a

specchio”, ossia per la singola tipologia di rifiuto nel Catalogo europeo

dei rifiuti esistono 2 codici: uno senza asterisco ed uno con asterisco;

per definire se al rifiuto deve essere assegnato l’uno o l’altro codice,

dovrà essere verificato caso per caso se al rifiuto sono attribuibili o

meno le caratteristiche di pericolo definite nell’allegato III alla Direttiva

2008/98/CE

32

Esempio

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI

FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI

ALTRIMENTI)

15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non

specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi

contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

33

ATTRIBUZIONE DELLE

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

34

Riferimenti normativi

Allegato III Direttiva 2008/98/CE

Allegato I alla Parte IV

del D.Lgs. 152/2006

Regolamento (UE) n. 1357/2014

35

Le nuove caratteristiche di pericolo

D.Lgs. 152/06, Parte IV, All. I Regolamento 1357/2014

H1 – Esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effettodella fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più deldinitrobenzene

HP1 – Esplosivo: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas auna temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danninell’area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidiorganici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi

H2 – Comburente: sostanze e preparati che, a contatto con altresostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazioneesotermica

HP2 – Comburente: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, diprovocare o favorire la combustione di altre materie

H3A – Facilmente infiammabile:sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°

C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto conl'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possonoriscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi perla rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano abruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente diaccensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressionenormale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gasfacilmente infiammabili in quantità pericolose.

H3B – Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto diinfiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C.

HP3 – Infiammabile:- rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità èinferiore a 60° C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli dariscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55° C einferiore o pari a 75° C; rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile:

rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi inmeno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria;– rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o chepuò provocare o favorire un incendio per sfregamento;– rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contattocon l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;

– rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gasinfiammabili in quantità pericolose;– altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldantiinfiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattiviinfiammabili.

36

Le nuove caratteristiche di pericolo

D.Lgs. 152/06, Parte IV, All. I Regolamento 1357/2014

H4 – Irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contattoimmediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocareuna reazione infiammatoria

HP4 – Irritante: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazionecutanea o lesioni oculari.

H5 – Nocivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione openetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravitàlimitata

HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso diaspirazione: rifiuto che può causare tossicità specifica per organibersaglio con un’esposizione singola o ripetuta, oppure può provocareeffetti tossici acuti in seguito all’aspirazione.

H6 – Tossico: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparatimolto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche lamorte

HP6 – Tossicità acuta: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti inseguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguitoall’esposizione per inalazione.

H7 – Cancerogeno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione openetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarnel'incidenza

HP7 – Cancerogeno: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza.

H8 – Corrosivo: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi,possono esercitare su di essi un'azione distruttiva

HP8 – Corrosivo: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosionecutanea

H9 – Infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine,conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo oin altri organismi viventi

HP9 – Infettivo: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine chesono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o inaltri organismi viventi.

37

Le nuove caratteristiche di pericolo

D.Lgs. 152/06, Parte IV, All. I Regolamento 1357/2014

H10 – Tossico per la riproduzione: sostanze e preparati che, perinalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrremalformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza

HP10 – Tossico per la riproduzione: rifiuto che ha effetti nocivi sullafunzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonchésullo sviluppo della progenie.

H11 - Mutageno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione openetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari oaumentarne l'incidenza

HP11 – Mutageno: rifiuto che può causare una mutazione, ossia unavariazione permanente della quantità o della struttura del materialegenetico di una cellula

H12 – : Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionanoun gas tossico o molto tossico

HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta: rifiuto che libera gas atossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido

H13 - Sensibilizzante: sostanze o preparati che per inalazione openetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione diipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza oal preparato produce effetti nefasti caratteristici

HP13 – Sensibilizzante: rifiuto che contiene una o più sostanze note peressere all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organirespiratori

H14 – Ecotossico: rifiuti che presentano o possono presentare rischiimmediati o differiti per uno o più comparti ambientali

HP14 – Ecottosico: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediatio differiti per uno o più comparti ambientali

H15 – : Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualchemodo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazioneavente una delle caratteristiche sopra elencate

HP15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche dipericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

38

Da H3A e H3B a HP3

Fino al 31.05

Rifiuto H3A (facilmente infiammabile) se: pto infiamm < 21°C

Rifiuto H3B (infiammabile) se: pto infiamm ≥ 21°C e ≤ 55 °C

Dal 01.06

Rifiuto HP3 se:

39

40

HP6

Tossicità Acuta

HP5

Tossicità specifica per

organi bersaglio (STOT,

Specific Target Organ

Toxicity) / Tossicità in caso

di aspirazione

H5

Nocivo

H6

Tossico

Non più «Tossico» e «Nocivo»….

41

Ridefinizione completa della caratteristica H5, la nuova HP5 si riferirà alla tossicità specifica per organibersaglio e alla tossicità in caso di aspirazione.

Alcune delle vecchie frasi di rischio relative a H5 vanno a confluire in classi appartenenti alla nuovacategoria HP5, altre in HP6.

Categoria Xn, con frasi R20, R21, R22

(nocivo per inalazione, contatto con la

pelle o ingestione)

H5

Acute Tox. 4 con indicazione di pericolo

H302, H312, H332

HP6

Categoria T, con frasi R23, R24, R25

(tossico per inalazione, a contatto con la

pelle, per ingestione) abbinate con R39

(pericolo di effetti irreversibili molto

gravi) o R48 (pericolo di gravi danni per

la salute in caso di esposizione

prolungata)

H6

Tossicità specifica per organi bersaglio –

esposizione singola o ripetuta di categoria

1 (H370, H372)

HP5

In HP5 confluisce la ex frase di rischio R37 relativa, nella vecchia classificazione, alle sostanze irritantiper le vie respiratorie.

Le vecchie frasi di rischio relative a H6 vanno in generale a confluire in HP6, ma in parte anche inHP5.

H5/HP5 e H6/HP6: cosa cambia

42

H5una o più sostanze nocive in concentrazione totale ≥ 25%

(∑R20+ ∑R21+ ∑R22 ≥ 25%)

HP5Singola sostanza classificata come STOT:

Una o più sostanze tossiche in caso di aspirazione di cat. 1 ≥ 10%, se la viscosità cinematica totale

(a 40 °C) ≤ 20,5 mm2/s

(si applica ai fluidi)

∑Asp. Tox 1 ≥ 10%

H5/HP5: cosa cambia

43

H6

una o più sostanze molto tossiche (per inalazione, a contatto con la pelle, per ingestione) R26, R27 e

R28 in concentrazione totale ≥0,1% (∑R26+ ∑R27+ ∑R28 ≥ 0,1%)

una o più sostanze tossiche R23, R24 e R25 in concentrazione totale ≥ 3%

(∑R23+ ∑R24+ ∑R25 ≥ 3%)

HP6

Una o più sostanze individuate dalla stessa classe e categoria di pericolo e stessa H in

concentrazione ≥ valore limite indicato dall’allegato III (vedi tabella)

Ad es: ∑(Acute Tox. 3 (Oral)) ≥ 5%

Non vanno sommate le concentrazioni delle sostanze tossiche per ingestione con quelle delle

sostanze tossiche per contatto con la pelle e con quelle delle sostanze tossiche per inalazione.

Nell’ambito della stessa via di esposizione, si sommano tra loro solo le sostanze rientranti nella

stessa categoria di pericolo (Acute Tox. 1 (Oral) con Acute Tox. 1 (Oral) ma non, ad esempio,

Acute Tox. 1 (Oral) con Acute Tox. 2 (Oral)

Valgono i seguenti valori di cut-off:

Acute Tox. 1, 2 o 3: 0,1%

Acute Tox. 4: 1%

H6/HP6: cosa cambia

44

HP6: le nuove soglie

Fino al 31.05

Rifiuto H6 se: T ≥ 3%; T+ ≥ 0,1%

Dal 01.06

Rifiuto HP6 se:

45

HP4 “Irritante”: Irritazione cutanea e lesioni oculari

HP8 ”Corrosivo”: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea

Inserito il valore di cut-off: 1%

per Skin. Corr. 1A (H314), Skin Irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318), Eye Irrit. 2 (H319)

H4/H8 HP4/HP8

direttamente H8?: ∑R35≥ 1% HP4: ∑Skin Corr. 1A≥1% e ∑Skin Corr. 1A+∑Skin Corr. 1B + ∑Skin Corr. 1C <5%

HP8: ∑Skin Corr. 1A+∑Skin Corr. 1B + ∑SkinCorr. 1C≥5%

direttamente H8?:∑R34≥ 5%

H4: ∑R41≥ 10% HP4: ∑H318 ≥ 10%

H4: ∑R36+∑R37+∑R38 ≥ 20% HP4: ∑H315+∑H319 ≥ 20%

R37 (irritante per le vie respiratorie) corrisponde ora a H335 (STOT SE 3 - tossicità specificasingola esposizione)HP5

Irritante (HP4) e Corrosivo (HP8)

46

Non vengono fissati criteri per l’attribuzione di due caratteristiche di pericolo:

Per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni

sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP14 al

regolamento CLP è necessario uno studio supplementare.

Con riferimento al comma 9 ter, art. 7 della legge 6 agosto 2015, n.

125, l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata

secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7

HP14

“Ecotossico”

HP9

“Infettivo”

La valutazione deve essere effettuata (si veda nuovo allegato alla

decisione 2000/532/CE) conformemente alla legislazione pertinente o ai

documenti di riferimento negli Stati membri

HP9 e HP14

47

I criteri base per la classificazione delle materie pericolose per l’ambiente acquatico sono:

tossicità acquatica acuta;

tossicità acquatica cronica;

bioaccumulazione; potenziale o effettiva

degradazione (biotica o abiotica) dei composti organici.

Su tale base le materie pericolose per l’ambiente acquatico sono classificate, ai fini del trasporto, in tre

categorie:

Categoria Acuta 1;

Categoria Cronica 1;

Categoria Cronica 2.

I criteri di classificazione sono armonizzati con la 16° Edizione (2009) per il trasporto delle merci pericolose

(Libro Arancio) e con la 3° Edizione del GHS (2009) (Libro Porpora) e con il 2° ATP del CLP.

ADR Classe 9 – Materie pericolose per

l’ambiente acquatico

48

HP10 “Tossico per la riproduzione”: il nuovo limite di concentrazione per le sostanze di categoria

1A e 1B è dello 0,3% (0,5% secondo i vecchi criteri), mentre il limite per le sostanze di categoria 2 è

del 3% (5% secondo i vecchi criteri).

HP12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”: vengono individuate le seguenti tipologie di sostanze

da cui può derivare la pericolosità del rifiuto

La pericolosità è verificata attraverso l’applicazione di metodi di prova o ricorrendo a linee guida.

HP13 “Sensibilizzante”: rifiuto HP13 se contiene una sostanza classificata come sensibilizzante e

contrassegnata H317 (sens. per contatto con la pelle) o H334 (sens. per inalazione) in

concentrazione singola ≥10%.

HP 15 “Che dà origine a un’altra sostanza”: rifiuto che non possiede direttamente una delle

caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente (non più: «Rifiuti

suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un

prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate»).

A contatto con l'acqua libera un gas tossico (EUH029)

A contatto con acidi libera un gas tossico (EUH031)

A contatto con acidi libera un gas altamente tossico (EUH032)

HP10, HP12, HP13 e HP15

49

HP 15 “Che dà origine a un’altra sostanza”: vengono individuate le seguenti tipologie

di sostanze da cui può derivare la pericolosità del rifiuto

Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di

pericolo o con una delle informazioni supplementari di cui sopra è classificato come

rifiuto pericoloso con il codice HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale da

non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o

potenzialmente esplosive.

Gli Stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la caratteristica di pericolo HP 15

in base ad altri criteri applicabili, quali la valutazione del prodotto di lisciviazione.

Indicazioni di pericolo/Informazioni supplementari sui pericoli

Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio H205

Esplosivo allo stato secco EUH001

Può formare perossidi esplosivi EUH019

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato EUH044

HP15

50

Un esempio di cambio di classificazione

Rifiuto solido contenente idrocarburi - caso industria generica

Tra i derivati del carbone e petrolio sono elencate 31 sostanze classificate nocive R65 alle

quali, in mancanza della possibilità di ricercare tutte le classi idrocarburiche, viene attribuita

la classe di pericolo H5 con limite 25%

Sul database ISS le sostanze R65 diventano H304 ASP.TOX.1

limite per HP5 10% (vd esempio)

per i fluidi occorre anche verificare la viscosità con 40°C che determina pericolosità se < 20,5mm2/s

51

«Secondo quanto disposto dalla Decisione 2014/955/Ue e dal Regolamento 1357/2014/Ue,

il 1° giugno 2015 entreranno in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti

(Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo.

Al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da movimentare, e quindi delle relative

giacenze, è stata rilasciata in ambiente di sperimentazione e di pre-esercizio (simulatore) la

nuova release dell’applicazione di movimentazione.

Contestualmente viene resa disponibile la procedura relativa alle modalità operative previste

per l’adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative.

La nuova versione dell’applicazione verrà rilasciata in ambiente di esercizio il giorno 25

maggio 2015.» Disponibile nuova procedura aggiornata datata 11 giugno.

PROCEDURA NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

www.sistri.it – 11 giugno 2015

SISTRI

52

LE ANALISI DI LABORATORIO

53

Le analisi sono richieste in modo esplicito da:

1) DM 5 febbraio 1998 - Autorizzazione in forma semplificata di impianti di recupero di

rifiuti non pericolosi (art. 8, co. 4): «Il campionamento e le analisi sono effettuate a

cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo

conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque,

ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione»

2) DM 161/2002 - Autorizzazione in forma semplificata di impianti di recupero di rifiuti

pericolosi (art. 7, comma 3) «Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2

devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti

almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e,

successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle

modifiche sostanziali nel processo di produzione»

Le analisi: quando?

54

3) D.Lgs. 152/2006, art. 208 - Autorizzazione ordinaria impianti di recupero o

smaltimento di rifiuti. La periodicità di effettuazione delle analisi sul rifiuto è stabilita

nel singolo provvedimento di autorizzazione dell’impianto. E’ quindi necessario un

confronto tra produttore del rifiuto e gestore dell’impianto di trattamento.

4) D.Lgs. 152/2006, art. 237-septies (ex D.Lgs. 133/2005) – Autorizzazione impianti di

incenerimento e coincenerimento di rifiuti. La periodicità di effettuazione delle analisi

sul rifiuto è stabilita nel singolo provvedimento di autorizzazione dell’impianto. E’

quindi necessario un confronto tra produttore del rifiuto e gestore dell’impianto di

trattamento.

5) DM 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità in discarica (art. 2, comma 3) «La

caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e

ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque,

almeno una volta l'anno»

Le analisi: quando?

55

DIVIETI DI MISCELAZIONE

E DILUIZIONE DI RIFIUTI

56

Divieto di miscelazione

«E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi

differenti caratteristiche di pericolosità ovvero

rifiuti pericolosi con non pericolosi. La

miscelazione comprende la diluizione di sostanze

pericolose.»

(art. 187, co.1 – Divieto do miscelazione di rifiuti pericolosi)

Ante D.Lgs. 205/2010:

«E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti

pericolosi di cui all’Allegato G … ovvero rifiuti

pericolosi con rifiuti non pericolosi.»

(art. 187, co. 1 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

57

Divieto di diluizione

«La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non

pericoloso non può essere ottenuta attraverso una

diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti

una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze

pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere

pericoloso del rifiuto.»

(art. 184, co. 5ter – Classificazione)

58

Deposito temporaneo(D.Lgs. 152/2006 s.m.i., art. 183, co. 1, lett.bb)

E’ il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel

luogo in cui gli stessi sono prodotti (…), alle seguenti condizioni:

(…)

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero

o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative,

a scelta del produttore dei rifiuti:

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle

quantità in deposito;

quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga

complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi

di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto

limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata

superiore ad un anno

59

Deposito temporaneo:

Criterio quantitativo

29 m3

non pericolosi

1 m3

pericolosi+

Avvio a

recupero o

smaltimento

(comunque

entro 1 anno)

60

Deposito temporaneo:

ulteriori condizioni

i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al

regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni,

devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche

che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti

contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al

suddetto regolamento

il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie

omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme

tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle

norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose

in essi contenute

Devono essere rispettate le norme che disciplinano

l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

61

Suddivisione per categorie omogenee

CER 08.01.11*

H3B

CER 08.01.11*

H6

CER 08.03.07

62

E se il deposito temporaneo non basta…

Messa in riserva

è considerata una operazione di recupero;

è identificata con la sigla R13;

consiste nel raggruppamento di rifiuti destinati al recupero

Deposito preliminare

è considerato una operazione di smaltimento;

è identificato con la sigla D15;

consiste nel raggruppamento di rifiuti destinati allo

smaltimento

63

PROCEDURE E CRITERI DI

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Normativa ambientale

Un punto di contatto tra ADR e

normativa ambientale: i pericolosi per

l’ambiente

64

Premessa

Con l’entrata in vigore della L. 24 marzo 2012, n. 28, di conversione del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 recante

«Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale» (G.U. 24.3.2012, n. 71) erano stati modificati i criteri per

l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 «Ecotossico» (v. Allegato I al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205)

ai rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

L’art. 3, comma 6 della L. 28/2012 modificava infatti il punto 5 dell’Allegato D «Elenco dei rifiuti istituito dalla

Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000» alla parte IV del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n.

205, in base al quale la caratteristica di pericolo H14 (in attesa dell’adozione di uno specifico decreto) doveva

essere attribuita ai rifiuti applicando i criteri stabiliti dall’Accordo ADR per le materie della Classe 9 con codice

di classificazione M6 (UN 3082 Materie pericolose per l’ambienta acquatico, liquide) e M7 (UN 3077 Materie

pericolose per l’ambiente acquatico, solide).

Il Regolamento 1357/2014/UE, nato per allineare i criteri di classificazione dei rifiuti a quelli contenuti nel

Regolamento 1272/2008/CE (CLP), che ha sostituito l’All. III della Direttiva 2008/98/CE e provveduto a

ridenominare le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 sostituendo la sigla «H» con la sigla «HP», per

l’attribuzione invece della caratteristica di pericolo HP14 «Ecotossico» rimanda temporaneamente, ritenendosi

necessario uno studio supplementare, ai criteri stabiliti nell’All. VI della Direttiva 67/548/CEE per la

classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Successivamente però con Legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78

recante disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali, all’art. 7 è stato introdotto il comma 9 ter che, allo

scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli

impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, riconduce la classificazione dei rifiuti

ecotossici (HP14) alle modalità dell’Accordo ADR per la Classe 9 - M6 e M7.

65

I criteri base per la classificazione delle materie pericolose per l’ambiente acquatico sono:

tossicità acquatica acuta;

tossicità acquatica cronica;

bioaccumulazione;

degradazione (biotica o abiotica) dei composti organici.

Su tale base le materie pericolose per l’ambiente acquatico sono classificate, ai fini del trasporto, in tre

categorie:

Categoria Acuta 1;

Categoria Cronica 1;

Categoria Cronica 2.

I criteri di classificazione sono armonizzati con la 16° Edizione (2009) per il trasporto delle merci pericolose

(Libro Arancio) e con la 3° Edizione del GHS (2009) (Libro Porpora).

Materie pericolose per l’ambiente

acquatico

66

TOSSICITA’ ACQUATICA (ACUTA)

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 -

Attenzione

Molto tossico per la vita

acquatica

Tossico per la vita

acquatica

Nocivo per la vita acquatica

Non si applicano al trasporto

67

TOSSICITA’ ACQUATICA (CRONICA)

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Attenzione

Molto tossico per la vita

acquatica con effetti a

lungo termine

Tossico per la vita

acquatica con effetti a

lungo termine

Nocivo per la vita

acquatica con effetti a

lungo termine

Può causare effetti a

lungo termine alla vita

acquatica

Non si applicano al trasporto

68

Pericolo acquatico acuto (di breve termine)

Categoria: Acuta 1 (vedere Nota 2)

CL50 96h (per pesci) ≤ 1 mg/l e/o

CE50 48h (per crostacei) ≤ 1 mg/l e/o

CEr50 72h o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) ≤ 1 mg/l (vedere Nota 3)

Rif. 2.2.9.1.10.3.1(a) Tabella 2.2.9.1.10.3.1(a), (vedere Nota 1)

Criteri di classificazione tossicità

acuta

69

Sono implementati 4 nuovi criteri di classificazione quando adeguati dati di tossicità cronica sono

disponibili:

2 per sostanze non rapidamente degradabili (NRD);

2 per sostanze rapidamente degradabili (RD).

Degradabilità

Le sostanze sono considerate rapidamente degradabili se sono soddisfatti i seguenti criteri:

a) Durante studi di immediata biodegradazione su 28 giorni si raggiungono le seguenti percentuali di

degradazione:

i. prove basate sul carbonio organico disciolto: ≥ 70%

ii. prove basate sull’impoverimento di ossigeno o formazione di anidride carbonica: ≥ 60% del massimo

teorico

Criteri di classificazione tossicità

cronica

70

Criteri di classificazione tossicità

cronica

Si deve pervenire a questi livelli di biodegradazione nei 10 giorni che seguono l’inizio della degradazione,

identificata dal momento in cui il 10% della sostanza è degradata, a meno che la sostanza non sia

identificata come sostanza complessa, multicomponente con elementi costitutivi strutturalmente simili. In

questo caso, ove sufficientemente giustificato, si può derogare alla condizione dell’intervallo di tempo di 10

giorni e considerare che il livello richiesto di biodegradazione sia raggiunto nel termine di 28 giorni; oppure

ove siano disponibili solo i dati di BOD e COD, quando il rapporto BOD5/COD è > 0,5; oppure

se esistono altri dati scientifici convincenti dimostranti che la sostanza o miscela può essere degradata per

via biotica e/o abiotica nell’ambiente acquatico ad una concentrazione > 70% nel termine di 28 giorni.

71

Bioaccumulazione

E’ il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e dell’eliminazione di una sostanza in un

organismo attraverso tutte le vie di esposizione (aria, acqua, sedimento/suolo, cibo).

Il potenziale di bioaccumulazione si esprime normalmente utilizzando il coefficiente di ripartizione

ottanolo/acqua, generalmente indicato come log Kow, determinato in conformità alle Linee Guida OCSE 107

o 117.

Esso rappresenta un potenziale a bioaccumularsi, mentre il fattore di bioconcentrazione (BCF),

determinato sperimentalmente, offre una migliore misura e dovrebbe essere usato preferibilmente quando

disponibile. Il BCF deve essere determinato in conformità alla Linea Guida OCSE 305.

“Tossicità cronica per l’ambiente acquatico”: è la proprietà intrinseca di una sostanza di causare effetti

avversi a organismi acquatici nel corso di esposizioni acquatiche determinate in relazione al ciclo di vita

dell’organismo.

“Pericolo di lungo termine”: ai fini della classificazione, è quello di un prodotto chimico causato dalla sua

tossicità cronica per esposizione di lungo termine in ambiente acquatico.

Criteri di classificazione tossicità

cronica

72

Rif. Tabella 2.2.9.1.10.3.2

Schema di classificazione delle sostanze

pericolose per l’ambiente acquatico

Categorie di Classificazione

Pericolo acuto (vedere nota 1)

Pericolo di lunga durata (vedere nota 2)

Dati adeguati sulla tossicità cronica disponibili

Dati adeguati sulla tossicità cronica

non disponibiliSostanze non

rapidamente degradabili

Sostanze

rapidamente degradabili

(vedere nota 3)

Categoria: Acuta 1 Categoria: Cronica 1 Categoria: Cronica 1 Categoria: Cronica 1

C(E)L50≤1,00 NOEC o Cex ≤ 0,1 NOEC o Cex ≤ 0,01

C(E)L50 ≤ 1,00 e assenza di rapida

degradabilità e/o fattore di

bioconcentrazione BCF ≥ 500, o, se

assente, un log Kow ≥ 4

Categoria: Cronica 2 Categoria: Cronica 2 Categoria: Cronica 2

0,1 < NOEC o Cex < 1 0,01 < NOEC o Cex ≤0,1

1,00 < C(E)L50 ≤ 10,00 e assenza di

rapida degradabilità e/o fattore di

bioconcentrazione BCF ≥ 500, o, se

assente, un log Kow ≥ 4

Le note sono riportate nella slide seguente

73

Classificazione miscele in funzione del

loro pericolo acuto o di lunga durata per

l’ambiente acquatico

CLASSIFICARE la miscela in funzione della

tossicità acuta/di lunga durata (vedere

2.2.9.1.10.4.3)

Esistono dati sufficienti su

miscele simili per stimare i

pericoli?

CLASSIFICARE la miscela in funzione della

tossicità acuta/di lunga durata

Per tutti i componenti rilevanti,

esistono dati di tossicità per

l’ambiente acquatico o dati

relativi alla classificazione?

Applicare il metodo della sommatoria

(vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.9.1.10.4.6.4)

utilizzando:

a) La percentuale di tutti i componenti classificati

come “Cronici”

b) La percentuale dei componenti classificati

come “Acuti”

c) La percentuale dei componenti per i quali

esistono dati di tossicità acuta: applicare le

formule di additività (vedere 2.2.9.1.10.4.5.2)

e convertire la C(E)L50m o EqNOECm ottenuta

nella categoria appropriata di tossicità Acuta

o Cronica

CLASSIFICARE la miscela in funzione della

tossicità acuta/di lunga durata

Utilizzare le informazioni

disponibili sui pericoli dei

componenti conosciuti

Applicare il metodo della sommatoria e le formule di

additività (vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a

2.2.9.1.10.4.6.4) e applicare il 2.2.9.1.10.4.6.5

CLASSIFICARE la miscela in funzione della

tossicità acuta/di lunga durata

NO

Sono disponibili, per la miscela, dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico?

Applicare i principi ponte (vedere 2.2.9.1.10.4.4)

SI

NO

SI

SI

SI

NO

74

Classificazione per la Categoria Acuta 1

a) se si dispone di adeguati dati sperimentali sulla tossicità acuta (CL50 o CE50) per la miscela testata in

quanto tale che indicano valori di C(E)L50≤1mg/l:

classificare la miscela come “Acuta 1” conformemente alla Tabella 2.2.9.1.10.3.1(a)

b) se si dispone di dati sperimentali sulla tossicità acuta (CL50(s) o CE50(s)) per la miscela in quanto tale

che indicano valori di C(E)L50(s)>1mg/l o superiori alla solubilità in acqua:

non è necessario classificare la miscela per il pericolo acuto ai sensi dell’ADR.

Classificazione per le Categorie Cronica 1 e Cronica 2

a) se si dispone di adeguati dati sperimentali sulla tossicità cronica (CEX o NOEC) per la miscela testata in

quanto tale che indicano valori di CEX o NOEC≤1mg/l:

i. classificare la miscela come “Cronica 1” o “Cronica 2” conformemente alla Tabella 2.2.9.1.10.3.1 (b)

(ii) (rapidamente degradabile) se le informazioni disponibili portano alla conclusione che tutti i

componenti pertinenti della miscela sono rapidamente degradabili;

ii. classificare la miscela come “Cronica 1” o “Cronica 2” conformemente alla Tabella 2.2.9.1.10.3.1 (b)

(i) (non rapidamente degradabile) in tutti gli altri casi;

b) se si dispone di dati adeguati sulla tossicità cronica (CEX o NOEC) per la miscela in quanto tale che

indicano valori di CEX(s) o NOEC(s)>1mg/l o superiori alla solubilità in acqua:

non è necessario classificare la miscela per il pericolo a lungo termine ai sensi dell’ADR.

Classificazione miscela quando

esistono i dati di tossicità per la miscela

in quanto tale (2.2.9.1.10.4.3)

75

Quando la miscela in quanto tale non è stata testata per determinarne la pericolosità per l’ambiente acquatico

ma vi sono dati sufficienti su singoli componenti e miscele similari testate per caratterizzare in modo adeguato

i pericoli della miscela, questi devono essere utilizzati applicando i “principi ponte”.

In questo modo si garantisce che il processo di classificazione utilizzi al massimo i dati disponibili per

caratterizzare i pericoli della miscela senza ricorrere necessariamente a prove supplementari sugli animali.

I “principi ponte” comprendono:

Diluizione

Lotto di fabbricazione

Concentrazione delle miscele che sono classificate sulla base delle categorie più severe (Acuta 1 e

Cronica 1)

Interpolazione all’interno di una categoria di tossicità

Miscele sostanzialmente similari

Classificazione miscela quando non

esistono i dati di tossicità per la miscela

in quanto tale (2.2.9.1.10.4.4)

76

Somma delle concentrazioni (%) componenti classificati Miscela

Cronica 1 x M * ≥ 25% Cronica 1

(M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2 ≥25% Cronica 2

* M: fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con NOEC < 0,1

Metodo della Sommatoria

(2.2.9.1.10.4.6)

Classificazione miscela per “pericoli acuti” (sommatoria delle concentrazioni componenti

classificati)

Rif. Tabella 2.2.9.1.10.4.6.2

Classificazione miscela per “pericoli di lungo termine” (sommatoria delle concentrazioni

componenti classificati)

Rif. Tabella 2.2.9.1.10.4.6.3.3

Somma delle concentrazioni (%) componenti classificati Miscela

Acuta 1 x M * ≥ 25% Acuta 1

* M: fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con C(E)L50 < 1mg/l

77

Miscele con componenti molto tossici

Miscele con componenti molto tossici (2.2.9.1.10.4.6.4)

Componenti di tossicità Acuta 1 o Cronica 1 con valori di tossicità acuta ben inferiori a 1 mg/l e/o di tossicità

Cronica ben inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili)

possono influenzare la tossicità della miscela e perciò si attribuisce ad essi un peso più importante

nell’applicare il «metodo della sommatoria» con l’inserimento di un fattore moltiplicatore «M» anziché

limitarsi a un semplice somma delle percentuali.

Pertanto, per classificare un miscela contenente componenti di tossicità Acuta 1 e/o Cronica 1, chi classifica

deve conoscere il valore del fattore «M» per applicare il «metodo della sommatoria».

In alternativa, possono essere utilizzate le «formule di additività» quando dati di tossicità sono disponibili per

tutti i componenti molto tossici della miscela e vi è chiara evidenza che gli altri componenti, ivi compresi quelli

per i quali dati di tossicità Acuta e/o Cronica non sono disponibili, sono caratterizzati da tossicità bassa o nulla

e non incidono perciò significativamente sulla pericolosità ambientale della miscela.

78

Per esempio: Componente A di una miscela con le seguenti caratteristiche:

concentrazione 10%

C(E)L50 >0,01 ma < 0,1

10 (concentrazione) x 10 (fattore moltiplicatore M) >25% Miscela di categoria Tossicità Acuta 1

Rif. Tabella 2.2.9.1.10.4.6.4

Tossicità acuta Fattore M Tossicità cronica Fattore M

Valore di C(E)L50 Valore di NOECComponenti

NRDa

Componenti

RDb

0,1<C(E)L50≤1 1 0,01<NOEC≤0,1 1

0,01<C(E)L50≤0,1 10 0,001<NOEC≤0,01 10 1

0,001<C(E)L50≤0,01 100 0,0001<NOEC≤0,001 100 10

0,0001<C(E)L50≤0,001 1.000 0,00001<NOEC≤0,0001 1.000 100

0,00001<C(E)L50≤0,0001 10.000 0,000001<NOEC≤0,00001 10.000 1.000

(la serie continua al ritmo di un fattore

10 per intervallo)

(la serie continua al ritmo di un fattore

10 per intervallo)

a non rapidamente degradabileb rapidamente degradabile

Fattori moltiplicativi “M” per i

componenti molto tossici delle miscele

79

Marchio “Materia pericolosa per

l’ambiente”

(5.2.1.8.3)

IMBALLAGGI

Il marchio (non è un’etichetta) di dimensioni 100x100 mm (eccetto per i colli le cui dimensioni obbligano ad

apporre marchi più piccoli), deve essere posizionato su ogni collo adiacente al numero UN.

Il marchio non è richiesto per piccoli imballaggi: imballaggi singoli e imballaggi combinati comprendenti

imballaggi interni con:

contenuto ≤ 5 litri per i liquidi, o

contenuto ≤ 5 kg per i solidi.

Nel caso dei IBC e dei grandi imballaggi, il marchio deve essere posizionato su due lati opposti.

V. anche Disposizione Speciale SP 375

SP 375 – Materie pericolose per l’ambiente (UN 3077 e UN 3082)

Queste materie, quando vengono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti un quantitativo

netto per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 litri per i liquidi o aventi una massa netta per

imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 kg per i solidi, non sono soggetti ad alcuna altra

disposizione dell’ADR a condizione che gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2

e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.

80

“2.2.9.1.10.5 Sostanze o miscele classificate pericolose per l’ambiente acquatico in base al

Regolamento 1272/2008/CE.

Se non ci sono dati disponibili per la classificazione conformemente ai criteri di 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4,

una sostanza o miscela:

a) deve essere classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico se ad essa viene assegnata la

Categoria/e “Acquatica Acuta 1”, “Acquatica Cronica 1” o “Acquatica Cronica 2” conformemente al

Regolamento CLP 1272/2008/CE o, se ancora pertinente per il citato Regolamento, la frase/i di rischio

R50, R50/53 o R51/53 conformemente alla Direttiva 67/548/CEE o alla Direttiva 1999/45/CE.

b) può essere considerata come materia non pericolosa per l’ambiente acquatico se ad essa non deve

essere assegnata nessuna di tali frasi di rischio o categoria in conformità alle suddette Direttive o

Regolamento.

La Sezione 2.2.9.1.10.5 prevede:

la possibilità di richiamarsi alla Classificazione CE Comunitaria solo se i dati, in conformità ai criteri di

classificazione previsti dalla regolamentazione del trasporto alla sottosezione 2.2.9.1.10.3 per le

sostanze e 2.2.9.1.10.4 per le miscele non sono disponibili;

nel caso di rinvio alla Normativa Comunitaria, i riferimenti non sono solo alla Direttiva 67/548/CEE e

alla Direttiva 1999/45/CE ma anche al Regolamento CLP 1272/2008/CE.

81

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine (Direttiva 1999/45/CE, D.Lgs. 14 marzo 2003,

n. 65 e D.M. 5 maggio 2008)

Tabella 1a

N.B. L’attribuzione della fase di rischio R52-53 alle sostanze e preparati non è significativa ai fini della loro

classificazione per il trasporto

(Continua…)

Tossicità acquatica acuta ed

effetti negativi a lungo termine

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

N, R50-53 N, R51-53 R52-53

N, R50-53 Cfr. Tabella 1b Cfr. Tabella 1b Cfr. Tabella 1b

N, R51-53 Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn < 25%

R52-53 Cn ≥ 25%

82

Valore CL50 o CE50

(“C(E)L50”) della sostanza classificata come N, R50-53

(mg/l)

Classificazione del preparato

N, R50-53 N, R51-53 R52-53

0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn ≤ 25% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5%

0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1Cn ≥ 2,5% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5%

0,025% ≤ Cn ≤ 0,25%

0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01Cn ≥ 0,25%

0,025% ≤ Cn ≤ 0,25% 0,0025% ≤ Cn ≤ 0,025%

0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001Cn ≥ 0,025% 0,0025% ≤ Cn ≤ 0,025%

0,00025% ≤ Cn ≤ 0,0025%

0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025% 0,00025% ≤ Cn ≤ 0,0025% 0,000025% ≤ Cn ≤ 0,00025%

Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)

Tossicità acquatica acuta ed effetti

negativi a lungo termine delle sostanze

molto tossiche per l’ambiente acquatico

Tabella 1b

83

Valore CL50 o CE50 (“C(E)L50”) della sostanza

classificata come N, R50 (mg/l)Classificazione del preparato N, R50

0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25%

0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5%

0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25%

0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025%

0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025%

Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione

sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)

Tabella 2

Tossicità acquatica acuta

84

Simbolo di Pericolo e Frasi di Rischio

Simbolo di Pericolo e Frasi di Rischio CE (Direttiva 67/548/CEE e Direttiva 99/45/CE)

Simbolo di Pericolo: N

(v. allegato II al D.M. 28 febbraio 2006)

Frasi di rischio:

(v. allegato III D.M. 28 febbraio 2006)

R50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi

per l’ambiente acquatico

R51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per

l’ambiente acquatico

R52-53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per

l’ambiente acquatico

R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l’ambiente

85

Pittogramma e Indicazioni di Pericolo

GHS/CLP

Pittogramma di Pericolo:

Indicazioni di pericolo:

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici

H401: Tossico per gli organismi acquatici

H402: Nocivo per gli organismi acquatici

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

N.B.: Evidenziate in giallo le indicazioni di pericolo del GHS adottate dal CLP

86

Direttive 67/548/CEE e 99/45/CE

GHS Trasporto (ONU)

Tossicità acuta Tossicità cronica Ts. acuta Tossicità cronica

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 1 Cat. 1 Cat. 2

Altamente tossico per gli organismi acquatici

N R50

Attenzione

Molto tossico per la vita acquatica

H400

Tossico per la vita acquatica

H401

Nocivo per la vita acquatica

H402

Attenzione molto tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine

Tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine

Nocivo per la vita cquaticacon effetti a lungo termine

Può causare effetti a lungo termine alla vita acquatica

H413

Altamente tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico

N R50/53 H400 H410

Tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico

N R51/53 H411

Nocivo per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico

R52/53 H412

N.B.: Evidenziate in giallo le categorie del GHS adottate dal CLP 87

Parte 3 - I PRINCIPALI

ADEMPIMENTI DELLA NORMATIVA

AMBIENTALE E ADR PER IL

TRASPORTO DI RIFIUTI

PERICOLOSI

Normativa ambientale

Normativa ADR

88

Principali adempimenti normativa

ambientale

Presso il sito dove vengono prodotti i rifiuti:

Rispettare condizioni per il deposito temporaneo o quelle definite

dall'apposita autorizzazione ottenuta per lo stoccaggio (D15/R13)

Registri di carico e scarico

Conservazione copie formulari di accompagnamento dei rifiuti (2 copie

per ogni movimentazione)

Compilazione SISTRI per rifiuti pericolosi

Entro il 30 aprile di ogni anno: compilazione MUD

89

Principali adempimenti normativa

ambientale

Documentazione di bordo:

Formulario di identificazione dei rifiuti

Scheda SISTRI Area Movimentazione per rifiuti pericolosi

Caratteristiche del mezzo di trasporto:

Placche quadrate con R nera su fondo giallo

Pagamento contributo annuale SISTRI

90

Produttori iniziali di rifiuti speciali che occupano più di 10 dipendenti

Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo

professionale, o

che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di

rifiuti, inclusi

i nuovi produttori;

i commercianti e intermediari.

Rifiuti per cui sussiste l’obbligo: solo rifiuti pericolosi

SISTRI: soggetti obbligati

91

Trasportatori di rifiuti obbligati ad aderire a SISTRI:

– le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti

da terzi (categoria 5);

– le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi da loro

prodotti (categoria 5 e comma 8);

– le imprese che trasportano rifiuti urbani nella regione Campania;

– i vettori esteri che operano sul territorio nazionale (cabotaggio);

– i vettori esteri che effettuano trasporti transfrontalieri in partenza

dall’Italia (circolare ministeriale 31.10.13).

Trasportatori di rifiuti

92

Soggetti dell’intermodalità obbligati ad aderire a SISTRI:– gli armatori, i noleggiatori o i raccomandatari marittimi da questi

incaricati;

– i terminalisti e le imprese portuali;

– i responsabili degli uffici merci e gli operatori logistici presso le stazioni

ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali

merci.

—————

Il DM 24 aprile 2014 definisce le responsabilità delle figure

coinvolte e le modalità di gestione dei rifiuti.

Sono necessari approfondimenti / chiarimenti dal Ministero

dell'Ambiente.

Soggetti del trasporto intermodale

93

I gestori di impianti tenuti all’adesione al SISTRI sono:– i recuperatori di rifiuti speciali pericolosi;

– gli smaltitori di rifiuti speciali pericolosi;

– i trasportatori e i centri di raccolta di rifiuti urbani in Campania;

– i gestori di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti urbani pericolosi.

Ed inoltre:

– i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi (speciali ed urbani).

Gestori di impianti di

recupero/smaltimento e «altri» gestori

di rifiuti di terzi

94

«Cronoprogramma» di SISTRI – per i

produttori

….Fino al 30 sett2013

Da 1 ott 2013 al 2 mar 2014 Da 3 mar 2014

al 31 dic 2015Dal 1 gennaio 2016 (??)…

Utilizzo di Registri C/S e Formulari

NO SISTRI

Utilizzo di Registri C/S e Formulari

No compilazione SISTRI da parte del Produttore

Il Produttore comunica i dati relativi ai rifiuti da movimentare al Trasportatore, che li inserisce in SISTRI

Produttore deve compilare sia registri e formulari (sanzioni applicabili),sia SISTRI(NO sanzioni)

Produttore deve utilizzare unicamente SISTRI (si applicano le sanzioni su SISTRI)

95

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi devono:

iscriversi a SISTRI per tutte le unità locali dove si producono rifiuti

speciali pericolosi (nomina dei «delegati SISTRI»);

utilizzare SISTRI a partire dal 3 marzo 2014;

continuare a tenere i registri di carico e scarico ed a emettere i

formulari fino al 31 dicembre 2015.

Riepilogo: cosa devono fare i produttori

di rifiuti speciali pericolosi

96

Gli utilizzatori di SISTRI devono conservare a disposizione

delle autorità di controllo per almeno 3 anni:• copia in formato elettronico di ogni movimento del registro

cronologico (funzione “documento registrazione”);

• copia in formato elettronico e cartaceo delle schede di

movimentazione (funzione “documento registrazione”).

(D.Lgs. 152/2006 s.m.i., art. 188 bis, comma 3)

Utilizzo di SISTRI: obblighi di

conservazione

97

Chi deve effettuare il versamento?

I soggetti iscritti a Sistri

Sulla base di quale norma?

DM. 52/2011, art. 7, comma 3

Quando?

Regola generale: entro il 30 aprile di ogni anno.

Tale obbligo è però stato sospeso nel 2012 e 2013.

Nel 2014: effettuare il versamento entro il 30 giugno 2014.

Quanto?

v. Allegato II del D.M n. 52/2011.

Per i Produttori: importo da calcolare sulla base del numero di

addetti per Unità Locale.

Da ricordare: contributo annuale SISTRI!

98

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELLA

NORMATIVA AMBIENTALE E ADR

PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI

PERICOLOSI

Normativa ambientale

Normativa ADR

99

Principali adempimenti normativa

trasporto

Formazione:

Formazione degli operatori della filiera logistica ADR

Certificato Formazione ADR del Conducente

Carta Qualificazione Conducente

Figure professionali

Consulente Sicurezza Trasporti (ADR/RID/ADN)

100

Principali adempimenti normativa

trasporto

Documentazione di bordo:

Documento di Trasporto ADR

Scheda Istruzioni Scritte ADR per il Conducente (D.Lgs.

286/2005)

Caratteristiche del mezzo di trasporto:

Marcatura ed etichettatura (ADR)

Omologazione imballaggi (ADR)

Approvazione cisterne (ADR)

Equipaggiamento veicoli (ADR)

101

Parte 4 - RUOLI E RESPONSABILITA'

102

In generale…

La normativa ambientale non definisce specifici ruoli e

responsabilità per i diversi soggetti che possono intervenire nella

gestione dei rifiuti presso l’impresa produttrice.

Gli obblighi definiti dal D.Lgs. 152/2006 sono infatti previsti,

genericamente, per il “Produttore” o “Detentore” e non su

singole figure aziendali

L’impresa, dunque, ha la facoltà di strutturarsi al suo interno

come ritiene più opportuno, sulla base delle proprie

caratteristiche e dimensioni, per la gestione dei rifiuti.

103

Il "Delegato" SISTRI

Nel DM 17 dicembre 2009 era definito:

"delegato: il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale,

sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione

dei rifiuti per ciascuna unità locale. (…)"

"La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel

dispositivo Usb è il titolare della firma elettronica ed è responsabile

della veridicità dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo Usb

nelle schede Sistri sottoscritte con firma elettronica"

Nell'attuale DM 52/2011 (art. 2):

"delegato: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è

delegato dall'ente o impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo

Usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistri ed è

attribuito il certificato per la firma elettronica

104

La responsabilità del Produttore (=

Impresa)

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il Produttore rimane responsabile

della corretta gestione del rifiuto sino al momento in cui riceve dal

Destinatario la conferma di accettazione del carico a questi inviato

(“quarta copia” del formulario / Certificato di avvenuto smaltimento).

Per tale motivo, la scelta dei soggetti da coinvolgere nella gestione

dei propri rifiuti è un passaggio fondamentale.

105

I «Partner» per la gestione dei rifiuti

Laboratori di analisi

Intermediari

Imprese di trasporto

Impianti di trattamento

106

Laboratori di Analisi

In caso di rifiuti che, ai sensi del Catalogo Europeo dei Rifiuti, risultano

pericolosi per definizione o pericolosi se contenenti sostanze pericolose,

l’analisi di laboratorio costituisce lo strumento per verificare l’effettiva

pericolosità del rifiuto e per attribuirgli le corrette caratteristiche di

pericolo.

Poiché la classificazione è determinante per poi procedere ad una

adeguata gestione del rifiuto, è fondamentale che il laboratorio che si

occupa di tale attività sia competente ed affidabile.

107

Laboratori di Analisi

Se dotata di propri laboratori di analisi, l’impresa produttrice può

decidere di svolgere le analisi dei rifiuti al proprio interno, premurandosi

di mantenere la tracciabilità delle analisi svolte e dei risultati ottenuti

Se si decide di affidare a Terzi l’analisi dei rifiuti, è opportuno che il

Produttore adotti appositi criteri di selezione del suo Fornitore e richieda

apposite registrazioni a garanzia della veridicità e la difendibilità

scientifica dei dati prodotti dal Laboratorio.

108

Intermediari

l’articolo 183, comma 1, lettera l), D.Lgs. 152/2006 «Intermediario:

qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per

conto di terzi, compresi gli Intermediari che non acquisiscono la

materiale disponibilità dei rifiuti”.

Obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria 8 -

attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei

rifiuti stessi)

Rinnovo ogni 5 anni

L’iscrizione è subordinata alla prestazione di apposite garanzie

finanziarie, regolate dal D.M. 20 giugno 2011

Obbligo iscrizione a SISTRI

109

Trasportatori

Iscrizione obbligatoria a:

Albo Gestori Ambientali

Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per

conto di terzi (se il trasportatore non coincide con

l'impresa che effettua il trattamento di rifiuti)

SISTRI

110

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

www.albogestoririfiuti.it

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

111

Opportuno, a seguito delle verifiche sul sito dell’Albo Gestori Ambientali, che

il Produttore acquisisca copia dell'iscrizione all'Albo dei soggetti individuati,

verificando che essa sia coerente con l'oggetto dell'incarico stesso (in

particolare: presenza dei pertinenti codici CER).

In aggiunta, è possibile effettuare verifiche su documenti che attestino:

la prestazione delle garanzie finanziarie (fidejussione bancaria o polizza

fidejussoria assicurativa) previste quali requisito per l’iscrizione all’Albo;

pagamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo (previsto entro il 30

aprile di ogni anno).

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

112

Iscrizione Albo Nazionale

degli Autotrasportatori di cose per conto

di terzi

www.alboautotrasporto.it

113

Impianti di trattamento

Tipologia

autorizzazione

Riferimento

D.Lgs. 152/2006

Durata autorizzazione

Autorizzazione

ordinaria

Art. 208 Autorizzazione valida 10 anni

Autorizzazione

semplificata per

attività di recupero

Art. 216 Comunicazione da rinnovare ogni 5 anni

Autorizzazione

Integrata

Ambientale

Art. 29 octies Autorizzazione valida (5) 10 anni

Riesame dell’autorizzazione entro 4 anni

dalla pubblicazione delle BAT Conclusions.

Casi particolari:

(8) 16 anni se l’impianto è registrato ai sensi

del regolamento (Ce) n. 761/2001 (EMAS)

(6) 12 anni se l’impianto è certificato

secondo la norma Uni En Iso 14001

114

Le modifiche apportate al Codice ambientale nel dicembre 2010 dal D.Lgs.

205/2010 includono la previsione di un elenco nazionale, accessibile al

pubblico, relativo a tutti gli impianti autorizzati al trattamento, che sarà

alimentato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale), ma ad oggi tale registro non risulta ancora attivo.

Per le verifiche sull’idoneità dell’Impianto prescelto sarà dunque necessario

richiedere copia e verificare i contenuti (in particolare CER e

Caratteristiche di pericolo) di:

AIA,

Autorizzazione ex art. 208 (rilasciata dalla Regione o Provincia, se

delegata dalla Regione)

Comunicazione di inizio attività (verificare rispondenza dei requisiti

definiti dai Decreti 5 febbraio 1998 o 12 giugno 2002, n. 161).

Verifiche idoneità impianto

115

Fare riferimento alla specifica disciplina dettata dal D.Lgs. 13 gennaio

2003, n. 36 e s.m.i., (disciplina generale sulle discariche) e dal DM 27

settembre 2010 (che stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità

dei rifiuti nelle discariche).

E’ necessario che sui rifiuti si conducano una caratterizzazione di base

(a cura del Produttore) e una verifica di conformità (a cura dello

Smaltitore) volte a dimostrare l’ammissibilità dei rifiuti in questione alla

pertinente categoria di discarica. (Da effettuare in corrispondenza del

primo conferimento, in occasione di ogni variazione significativa del

processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno).

Nello specifico, si dovranno effettuare analisi sul rifiuto tal quale e

sull’eluato e confrontare i valori rilevati dapprima con le tabelle

contenute nel DM 27 settembre 2010 e , poi, con l’autorizzazione della

discarica prescelta per lo smaltimento dei propri rifiuti.

In caso di smaltimento in discarica

116

Parte 5 - LA DOCUMENTAZIONE DI

BORDO

Normativa ambientale

Normativa ADR

117

Documentazione di bordo

TIPO DI RIFIUTO DOCUMENTI DI VIAGGIO

Rifiuto pericoloso ai

sensi dell'ADR e della

normativa ambientale

•Formulario identificazione fino al 31/12/2014 (art. 193 D.Lgs. 152/06 –

D.M. 145/98)

•Scheda SISTRI Area Movimentazione (art. 188bis e DM 52/2011)

•Documento di trasporto ADR (5.4.1 dell’ADR)

• Istruzioni scritte ADR (5.4.3 dell’ADR)

•Scheda di Trasporto (D.Lgs. n. 214 del 22 dicembre 2008)

•Lettera di vettura internazionale CMR (L. 6.12.1960, n.1621)

Rifiuto pericoloso ai

soli sensi della

normativa ambientale

•Formulario identificazione fino al 31/12/2015 (art. 193 D.Lgs. 152/06 –

D.M. 145/98)

•Scheda SISTRI Area Movimentazione (art. 188bis e DM 52/2011)

•Scheda di Trasporto (D.Lgs. N. 214 del 22 dicembre 2008)

•Lettera di vettura internazionale CMR (L. 6.12.1960, n.1621)

Rifiuto speciale non

pericoloso

•Formulario identificazione (art. 193 D.Lgs. 152/06 – D.M. 145/98)

•Scheda di Trasporto (D.Lgs. N. 214 del 22 dicembre 2008)

•Lettera di vettura internazionale CMR (L. 6.12.1960, n.1621)

118

Il formulario (art. 193 D.Lgs. 152/2006)

Co. 1 - Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono

accompagnati da un formulario di identificazione

Co. 4 - Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di

rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né

ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti

stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di

30 chilogrammi o di 30 litri

Co. 9 - La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree

private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente

decreto

119

Il formulario (art. 193 D.Lgs. 152/2006)

Istruzioni per la compilazione: DM 1° aprile 1998, n. 145

I formulari devono essere numerati e vidimati (vidimazione gratuita)

dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali

e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul

registro Iva acquisti.

Ogni formulario deve essere redatto in quattro esemplari

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni dalla

compilazione

La responsabilità dei dati riportati sul formulario ricade sul

Produttore

120

Le quattro copie del formulario

431 2

Originale, firmato da

Produttore/Detentore e

Trasportatore

Copie controfirmate e

datate in arrivo dal

Destinatario

Il Trasportatore trasmette al Produttore/Detentore una

delle copie firmate e datate dal Destinatario

121

La restituzione della quarta copia del

formulario

Se il produttore non riceve la 4° copia del formulario,

controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi

dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore:

Comunicazione alla Provincia

122

Da ricordare…

123

124

Raccordo tra registri e formulari

I formulari costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei

rifiuti:

gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro

di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti

oggetto del trasporto ed

il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla

annotazione sul registro deve essere riportato sul formulario.

125

126

La documentazione per i trasporti

transfrontalieri

(artt. 193 e 194 D.Lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, sia nella versione

"ante D.Lgs. 205/2010", sia nella versione "post D.Lgs.

205/2010":

"Il formulario (…) è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di

spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla

normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con

riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale."

127

La documentazione per i trasporti

transfrontalieri

(Regolamento 1013/2006)

A seconda della destinazione a recupero o smaltimento e del

tipo di rifiuto, le spedizioni transfrontaliere possono essere

soggette a:

obblighi generali di “informazione”

“notifica” e “autorizzazione” preventive scritte

Trasporto accompagnato da

Documento di movimento (Allegato 1b del Reg.) e

copia della Notifica

Trasporto accompagnato da

Allegato VII Regolamento (CE) 1013/2006

128

LA DOCUMENTAZIONE DI BORDO

Normativa ambientale

Normativa ADR

129

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(5.4.1)

130

Indicazioni documento di trasporto

(5.4.1.1.1)

a) Numero di identificazione UN, preceduto dalle lettere UN;

b) Nome di spedizione appropriato (integrato entro parentesi, ove richiesto, con il nome tecnico);

c) Codice di classificazione (v. colonna “3b” della Tabella A del capitolo 3.2) per le sostanze e articoli

esplosivi di Classe 1;

Se nella colonna “5” della Tabella A del capitolo 3.2 figurano numeri dei modelli di etichette diversi

da 1, 1.4, 1.5 e 1.6, questi numeri devono seguire tra parentesi il codice di classificazione;

Nota: per i materiali radioattivi v. 5.4.1.2.5 e per quelli presentanti un rischio secondario, v.

ugualmente la disposizione speciale 172;

Numero/i identificativo/i del modello/i di etichetta/e di pericolo, indicando entro parentesi

quello/i relativo/i alle etichette di pericolo secondario (v. colonna “5” della Tabella A del capitolo

3.2 o come da disposizione speciale in colonna “6”), per le materie e oggetti delle altre classi;

d) Gruppo di imballaggio (ove assegnato), eventualmente preceduto dalle lettere “G.I.” e, in regime

internazionale, “P.G”;

e) Numero e descrizione dei colli. I codici di imballaggio dell’ONU possono essere utilizzati soltanto per

completare la descrizione della natura del collo: p.es. una cassa (4G)(*);

(*) Contrariamente a quanto riportato nella circolare D.G. n. 160 del 12.12.1996 del Ministero dei Trasporti e della

Navigazione, già con l’ADR 2007 non era più ammesso procedere alla descrizione dei colli (imballaggi, grandi recipienti per

la rinfusa e grandi imballaggi) facendo semplice riferimento al loro codice di marcatura identificativa.

(Continua…)

131

f) Quantità totale di merci pericolose (in volume o massa lorda o massa netta come appropriato) differenziate per

numero UN, nome di spedizione e/o, se applicabile, gruppo di imballaggio oppure per categoria di trasporto con

riferimento a 1.1.3.6;

Nota 1: nel caso in cui si applichi 1.1.3.6, la quantità totale deve essere indicata conformemente a 1.1.3.6.3

Nota 2: per le merci pericolose contenute in macchinari o equipaggiamenti specificati nell’ADR, la quantità indicata deve

essere la quantità totale delle merci pericolose contenute all’interno, espressa in kg o litri come appropriato

g) Nome e indirizzo dello speditore;

h) Nome e indirizzo del/i destinatario/i;

i) Dichiarazione, ove prevista da accordi speciali;

j) (riservato);

k) Codice di restrizione in galleria, se del caso, come da colonna (15) della Tabella A del Capitolo 3.2, in lettere

maiuscole e tra parentesi. Non è necessario indicare il codice di restrizione in galleria nel documento di trasporto

quando si sappia da prima che il trasporto non passerà in una galleria soggetta a restrizioni al passaggio di veicoli

trasportanti merci pericolose. Locazione e sequenza relative agli elementi di informazione richiesti nel documento di

trasporto sono opzionali ad esclusione di (a), (b), (c), (d) e (k) che devono rispettare l’ordine di cui sopra ((a), (b), (c),

(d), (k)) senza interposizione di altra informazione, salvo quanto previsto dall’ADR.

Esempi di descrizione delle merci pericolose:

«UN 1802 ACIDO PERCLORICO contente non più del 50% (massa) di acido, 8 (5.1), II, (E)»

Le informazioni richieste sul documento di trasporto devono essere leggibili. L’uso di lettere maiuscole o

minuscole, ad eccezione di quanto prescritto al 5.4.1.1.1 (k) per indicare le informazioni richieste nel

documento di trasporto, può essere liberamente scelto.

N.B.: nei trasporti intermodali comportanti un trasporto marittimo o aereo, ai fini del trasporto stradale ove si utilizzi un unico

documento di trasporto conforme al Codice IMDG (mare) o alle Istruzioni Tecniche dell’ICAO (aereo) esso deve comunque

riportare il “codice di restrizione in galleria”.

132

Esempio

UN 1593, Rifiuto, Dicloro metano, 6.1, III, (E)

UN 1993, Rifiuto, Liquido infiammabile, n.a.s. (acetone

e alcol etilico), 3, II, (D/E)

Rifiuti (5.4.1.1.3)

La designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla dicitura RIFIUTO

133

2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero UN e a un

gruppo di imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto come pure su tutti i dati tecnici

e di sicurezza disponibili dalla legislazione in vigore relativa alla sicurezza e all’ambiente (*). In caso di dubbio deve essere scelto il grado di

pericolo più elevato.

Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile

dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondano a quelle del Gruppo di Imballaggio I, il rifiuto può essere classificato per “default” sotto la

più appropriata rubrica n.a.s. del Gruppo di Imballaggio II.

Questa procedura non può essere utilizzata per i rifiuti contenenti materie menzionate alla 2.1.3.5.3 (materie classificate per “default” secondo

l’ordine di precedenza stabilito: materiale di Classe 7, sostanze di Classe 1, sostanze di Classe 2, liquidi esplosivi desensibilizzati di Classe 3,

sostanze autoreattive e solidi esplosivi desensibilizzati di Classe 4.1, sostanze piroforiche di Classe 4.2, sostanze di Classe 5.2, sostanze

altamente tossiche per inalazione, del gruppo di imballaggio I, di Classe 6.1 o Classe 3, sostanze infettanti di Classe 6.2), materie della classe 4.3

menzionate al 2.1.3.7 (soluzioni e miscele di materie comburenti o materie con rischio sussidiario di comburenza che possano avere proprietà

esplosive le quali sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la Classe 1) o materie che non sono ammesse al

trasporto conformemente a 2.2.x.2.

(*) Vedi per esempio la Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000, che sostituisce la Decisione 94/3/CE, relativa ad una lista di

rifiuti in applicazione alla Direttiva 75/442/CEE sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE e la Decisione 94/904/CE relativa ad una lista di rifiuti pericolosi

in applicazione alla direttiva 91/689/CEE

Rifiuti (5.4.1.1.3)

Il riferimento al Codice di restrizione in galleria deve essere riportato sul documento di trasporto anche nel

caso dei rifiuti:

“UN 1230, RIFIUTO, METANOLO, 3 (6.1), II, (C/D)”

“UN 1993, RIFIUTO, LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (TOLUENE E ALCOL ETILICO), 3, II, (C/D)”

Se è applicata la disposizione enunciata in 2.1.3.5.5 relativa ai rifiuti, la seguente indicazione deve essere

aggiunta alla designazione ufficiale:

“RIFIUTO CONFORME A 2.1.3.5.5”

Per esempio: “UN 3264, LIQUIDO CORROSIVO INORGANICO ACIDO, N.A.S. 8, II, (E), RIFIUTO CONFORME A

2.1.3.5.5”

N.B. Non è necessario aggiungere il nome tecnico di cui alla disposizione speciale 274 del Capitolo 3.3

134

135

5.4.4.1 Il mittente e il trasportatore devono conservare una copia del documento di trasporto

delle merci pericolose e informazioni addizionali e documentazione come specificato in

ADR per almeno 3 mesi.

5.4.4.2Quando i documenti sono conservati elettronicamente o in un computer, il mittente e il

trasportatore devono essere in grado di riprodurli in forma stampata.

Conservazione delle informazioni

relative al trasporto delle merci

pericolose (5.4.4)

136

La Relazione Annuale redatta dal Consulente

Sicurezza Trasporti deve essere conservata dal

Legale Rappresentante dell'Impresa per 5 anni.

(D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 - art. 11, comma 6)

Relazione annuale

Consulente Sicurezza Trasporti

137

Parte 6 - SISTRI

138

Produttori iniziali di rifiuti speciali che occupano più di 10dipendenti

Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti atitolo professionale, o

che effettuano operazioni di trattamento, recupero,smaltimento di rifiuti, inclusi i nuovi produttori; i commercianti e intermediari.

Rifiuti per cui sussiste l’obbligo: solo rifiuti pericolosi

SISTRI: soggetti obbligati

139

«Cronoprogramma» di SISTRI

– per i produttori

….Fino al 30 sett2013

Da 1 ott 2013 al 2 mar 2014 Da 3 mar 2014

al 31 dic 2014Dal 1 gennaio 2015…

Utilizzo di Registri C/S e Formulari

NO SISTRI

Utilizzo di Registri C/S e Formulari

No compilazione SISTRI da parte del Produttore

Il Produttore comunica i dati relativi ai rifiuti da movimentare al Trasportatore, che li inserisce in SISTRI

Produttore deve compilare sia registri e formulari (sanzioni applicabili),sia SISTRI(NO sanzioni)

Produttore deve utilizzare unicamente SISTRI (si applicano le sanzioni su SISTRI)

140

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi devono:

iscriversi a SISTRI per tutte le unità locali dove si producono rifiuti specialipericolosi (nomina dei «delegati SISTRI»);

utilizzare SISTRI a partire dal 3 marzo 2014;

continuare a tenere i registri di carico e scarico ed a emettere i formularifino al 31 dicembre 2014.

Riepilogo: cosa devono fare

i produttori di rifiuti speciali pericolosi

141

Accesso al Sistema

• Per gestire l’applicazione web del SISTRI si utilizza il

“Browser SISTRI” pre-caricato sul dispositivo USB.

• L’accesso al Sistema è pilotato dal dispositivo USB

ed è subordinato all’inserimento delle credenziali

ricevute contestualmente al dispositivo.

142

“autorun” oppure avvio manuale

in funzione delle impostazioni del proprio PC

143

144

145

Aggiornamento del dispositivo USB

La richiesta per la

procedura di

aggiornamento

viene avviata, di

norma,

automaticamente

dopo aver effettuato

l’accesso

al Sistema.

146

147

• Seguire le indicazioni suggerite dal programma di

aggiornamento del dispositivo USB.

• Durante la procedura di aggiornamento, qualora il

computer in uso fosse collegato ad Internet tramite un

server proxy, un’apposita maschera avviserà della

necessità di impostare i parametri di rete.

• Al termine dell’operazione verrà confermato dal

programma il buon fine dell’operazione di

aggiornamento.

Aggiornamento del dispositivo USB

148

149

Le credenziali

esterno busta

150

Le credenziali

Numero di seriedel dispositivo

Identificativo univocoutente SISTRI

Password

PUK

PIN

Ricordare che PIN e Password potrebbero essere stati modificati in

precedenza dagli utenti.

interno busta

151

Blocco PIN

• L’accesso al Sistema è interdetto se viene digitato un PINerrato per tre volte consecutive.

• Per poter sbloccare il dispositivo USB occorrerà ricorrere allaprocedura “Cambio/Sblocco del PIN” illustrata al paragrafo2.5.1. della “Guida all’utilizzo del dispositivo USB”reperibile sul sito web SISTRI.

152

153

154

155

Il Registro cronologico

SISTRIProduttore

del rifiuto

Compilazione entro 10 gg. lavorativi dalla produzione del rifiuto (comunque

prima della movimentazione!)

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166

La Scheda Sistri Area Movimentazione

SISTRIProduttore

del rifiuto

Destinatario

(Smaltimento/Recupero)

Trasportatore

167

“sostituisce” il formulario di identificazione per il trasporto

è compilata, per le rispettive parti:

dal produttore/detentore (almeno 4 ore prima

dell’inizio del trasporto - 2 ore prima per 12 mesi dal 1

gennaio 2015),

dal delegato dell’impresa di trasporto (almeno 2 ore

prima dell’inizio del trasporto – 1 ora prima per 12

mesi dal 1 gennaio 2015 ),

dal destinatario.

La "Scheda SISTRI-Area

Movimentazione”

168

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Quando il destinatario compila la propria parte della Scheda SISTRI

Area Movimentazione:

SISTRI invia una e-mail (PEC) con l’esito del trasporto

(accettato o rifiutato) al produttore, al trasportatore e

all’intermediario

se questa e-mail non arriva entro 30 giorni dal conferimento del

rifiuto, il produttore deve dare comunicazione a SISTRI ed alla

Provincia (art. 20, comma 1, dm 52/2011).

Consegna dei rifiuti al destinatario

183

Procedura con utilizzo

contestuale dei

dispositivi

184

Carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto

1) Prima del carico sul mezzo, il produttore deve

aver compilato la scheda area movimentazione

e lo scarico sul registro cronologico.

2) Il conducente inserisce la chiave USB associata

al mezzo di trasporto nel computer del

produttore, si autentica e prende in carico i

rifiuti.

3) Il produttore stampa una copia cartacea della

Scheda SISTRI. Tale copia accompagna il

trasporto del rifiuto.

4) Il conducente dovrà poi inserire il dispositivo

USB del veicolo nella Black Box del mezzo

(processo di sincronizzazione di circa 5 minuti,

terminato il quale l’USB viene disinserita dalla

black box).

5) Può iniziare il trasporto.

185

Consegna dei rifiuti al destinatario

1) Quando arriva dal Destinatario, il

conducente reinserisce il dispositivo USB

del veicolo nella Black Box per le

operazioni di sincronizzazione dei dati (5

min. ca.)

2) Il conducente inserisce la chiave USB

associata al mezzo di trasporto nel

computer del destinatario

3) Il destinatario compila e firma la sezione

della Scheda SISTRI Area Movimentazione

di propria competenza.

186

Procedura con utilizzo

non contestuale dei

dispositivi

187

Carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto

(1)

Prima del trasporto: produttore e trasportatore

devono aver compilato le sezioni di propria

competenza della Scheda SISTRI Area

Movimentazione

Non necessario che il produttore effettui lo

scarico sul registro cronologico prima della

movimentazione

Prima di raggiungere il produttore, il

conducente:

1) procede alle operazioni di sincronizzazione

dei dati fra il dispositivo USB del mezzo ed il

Sistema inserendo il dispositivo USB del

veicolo in un PC collegato ad Internet

2) il conducente dovrà poi inserire il dispositivo

USB del veicolo nella Black Box del mezzo

(sincronizzazione di ca 5 min)

188

Carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto

(2)

Quando il conducente con il mezzo di trasporto

si trova presso il Produttore e sta per iniziare il

trasporto del rifiuto, su due copie cartacee della

Scheda SISTRI Area Movimentazione vengono

annotate la data e l’ora del carico.

Le schede devono essere firmate dal produttore

e controfirmate dal conducente: una copia

rimane al produttore ed una viene conservata

dal conducente per accompagnare il trasporto.

Le copie cartacee possono essere stampate

indifferentemente dal produttore o dal

trasportatore

189

Consegna dei rifiuti al destinatario

All’arrivo presso l’impianto del destinatario, il

conducente procede alla consegna del rifiuto

Il Destinatario firma la copia cartacea della

Scheda SISTRI Area Movimentazione in

possesso del conducente dopo aver annotato

data e ora di consegna

Il destinatario compila e firma la sezione della

Scheda SISTRI Area Movimentazione di propria

competenza

Entro la conclusione di ogni giornata in cui si sia

completata almeno una movimentazione (fine

viaggio) il conducente inserisce il dispositivo

USB nella Black Box per le operazioni di

sincronizzazione dei dati per poi essere rimosso

ed inserito in un qualsiasi pc x la

sincronizzazione.

190

Utilizzo contestuale e non contestuale

USB

Utilizzo contestuale Utilizzo non contestuale

All'arrivo del conducente

presso il produttore è

necessaria la presenza di:

Un PC collegato ad internet

con due accessi per USB

Una stampante

Un ”Delegato SISTRI"

dell'impresa produttrice

E' necessario effettuare lo

"scarico" sul registro

cronologico prima dell'avvio

del trasporto

All'arrivo del conducente

presso il produttore è

necessaria la presenza di:

Un rappresentante del

produttore che firmi la copia

cartacea della scheda

SISTRI Area

Movimentazione che viene

consegnata dal conducente

Lo "scarico" deve essere

effettuato entro 10 giorni dalla

movimentazione del rifiuto

191

SE si è utilizzata la procedura di utilizzo non contestuale dei

dispositivi, il produttore:

al ricevimento della e-mail verifica la congruenza del peso verificato

a destino con quello stimato;

se vi è congruenza: associa la scheda movimentazione al

registro creando il movimento di scarico

se non vi è congruenza: può mantenere la differenza tra peso

stimato e peso verificato a destino oppure effettuare una rettifica

delle quantità prodotte– con un movimento di carico con causale “rettifica giacenza” se il peso

verificato a destino è maggiore della quantità stimata per quel carico di

rifiuti;

– con un movimento di scarico con causale “rettifica giacenza” se il peso

verificato a destino è minore della quantità stimata per quel carico di

rifiuti

Dopo la consegna

192

"Schede da Associare al Registro"

Nella sezione “area movimentazione”, scegliere “schede da

collegare al registro”

selezionare la scheda movimentazione relativa allo scarico da

registrare

Compare una schermata contenente i dati della scheda; cliccare

il pulsante “aggiungi” in corrispondenza del campo “registrazioni

selezionate”,

Compare una schermata con le registrazioni di carico relative al

rifiuto (CER, stato fisico, caratteristiche di pericolo) oggetto della

movimentazione; scegliere il o i movimenti di carico cui si vuole

far corrispondere l’operazione di scarico

nel campo “operazione impianto” è possibile selezionare

un’operazione di recupero o smaltimento diversa da quella

indicata nella scheda movimentazione nel caso in cui il

destinatario abbia segnalato questa diversità nel campo

“annotazioni” della scheda;

Si passa poi al salvataggio e alla firma delle operazioni193

E’ obbligatorio salvare il PDF di ogni registrazione di Carico e Scarico del registroCronologico, nonché tutte le Schede Sistri in Area Movimentazione

In caso di problemi al browser interno della USB, viene richiesto di formattarlacompletamente e di reinstallare il software

MEMORIA DISPONIBILE LIMITATAPOSSIBILI RALLENTAMENTI

POSSIBILE NECESSITA’ DI FORMATTAZIONE

Si suggerisce di creare una cartella sul PC per salvare i datisenza utilizzare la memoria disponibile sul Dispositivo USB

Archiviazione PDF delle registrazioni

194

SISTRI: casi particolari

195

Temporanea indisponibilità di SISTRI

Cause NON imputabili a SISTRI(DM 52/2011, art. 12, comma 1)

Cause imputabili a SISTRI(DM 52/2011, art. 12, comma 2)

No disponibilità dei mezzi informaticinecessari a causa di attesa dellaconsegna dei dispositivi in fase diprima iscrizione, nonché furto,perdita, distruzione odanneggiamento dei dispositividegli stessi, o per assenza dicopertura della rete ditrasmissione dati

Temporanea interruzione o nonfunzionamento del Sistri

196

Temporanea indisponibilità di SISTRI

Cause NON imputabili a SISTRI(DM 52/2011, art. 12, comma 1)

Cause imputabili a SISTRI(DM 52/2011, art. 12, comma 2)

La compilazione della Scheda Sistri AreaMovimentazione è effettuata, per conto del soggettoimpossibilitato e su sua dichiarazione, da sottoscriversisu copia stampata della Scheda Sistri AreaMovimentazione dal soggetto tenuto allacompilazione della parte precedente o successivadella scheda medesima

Se anche il soggetto tenuto alla compilazionedella parte precedente o successiva della schedamedesima si trovi a non disporretemporaneamente dei mezzi informatici :1) comunicare tale situazione a SISTRI2) procedere con Scheda SISTRI in bianco3) riconciliare la Scheda entro 24 ore dalla

cessazione delle condizioni che hanno generato lamancata compilazione della scheda Sistri

1) Utilizzare Scheda SISTRI in bianco2) Riconciliare la Scheda entro 5 giorni

lavorativi dalla ripresa delfunzionamento del Sistri

197

Le Schede in bianco

198

Le Schede in bianco

199

Le Schede in bianco

200

Le Schede in bianco

201

Microraccolta

Il trasportatore compila una “Comunicazione trasporto per microraccolta”

per ciascun produttore coinvolto nel giro, fornendo le informazioni relative al

rifiuto e, relativamente al trasporto, la sola data programmata di carico.

Ciascuna comunicazione genera una Scheda SISTRI Area Movimentazione,

all’interno della quale, nelle due sezioni produttore e trasportatore, vengono

automaticamente riportate le informazioni acquisite dal Sistema: entrambe le

sezioni devono essere firmate prima di stampare la copia cartacea della

Scheda SISTRI Area Movimentazione che deve accompagnare il rifiuto.

Le informazioni relative al rifiuto e al trasporto, non inserite

precedentemente, devono essere riportate sulle 2 copie cartacee delle

Schede al momento del carico.

Le schede vengono firmate dal produttore e dal conducente: una copia

rimane al produttore e una viene conservata dal conducente per

accompagnare il trasporto.

Il produttore o il trasportatore inseriscono in SISTRI le informazioni

riportate sulle schede cartacee nelle relative Schede SISTRI Area

Movimentazione (accedendo alle stesse in “modifica”) entro 48 ore lavorative

dalla chiusura delle operazioni da parte del singolo soggetto della filiera.

202

Se nel giro di microraccolta sono coinvolti uno o più

produttori che hanno già compilato la Scheda

SISTRI Area Movimentazione di propria competenza,

il trasportatore provvede alla compilazione delle relative

Schede SISTRI Area Movimentazione sezione

trasportatore accedendo all’apposita funzione

(“Movimentazioni – Schede compilate”).

Una copia cartacea della Scheda SISTRI Area

Movimentazione riferita a ciascun produttore deve

essere consegnata al conducente per accompagnare il

trasporto.

!

Microraccolta

203

Rifiuti respinti

Il produttore provvede a:

annullare e firmare la registrazione di scarico nel Registro Cronologico

– qualora abbia già provveduto ad effettuare la associazione della scheda

al registro – selezionando l’apposita causale (“Movimentazione respinta”)

ed indicandone le motivazioni nel campo “Causale annullamento:”;

annullare e firmare la registrazione di carico nel Registro Cronologico

selezionando l’apposita causale (“Movimentazione respinta”) e

indicandone le motivazioni nel campo “Causale annullamento:”;

compilare e firmare una nuova registrazione di carico del rifiuto

respinto selezionando l’apposita causale (“Rifiuto fuori sito – specificare

l’attività nel campo annotazioni se diversa da quelle in elenco”), indicando

la posizione del rifiuto e riportando nel campo annotazioni che si

tratta di un rifiuto respinto;

compilare e firmare una nuova Scheda SISTRI Area Movimentazione

sezione produttore selezionando, tra i rifiuti in giacenza, quelli con la nuova

posizione ed inserendo i riferimenti del trasportatore e del nuovo

destinatario;

associare la scheda al registro e firmare la registrazione di scarico204

Trasporto transfrontaliero

Il produttore compila e firma la Scheda SISTRI Area

Movimentazione sezione produttore selezionando

l’apposita causale (nuova scheda per “Transfrontaliero

verso l’estero”) indicando, in aggiunta ai dati richiesti per

la procedura ordinaria (cfr. 4.3.1. Compilazione della

Scheda SISTRI Area Movimentazione) le informazioni

richieste dal Regolamento (CE) 1013/2006

A conclusione delle attività di movimentazione:

il produttore effettua la registrazione di scarico nell’Area Registro

Cronologico;

nel caso di movimentazioni che prevedono l’utilizzo del documento

di movimento di cui all’Allegato IB il produttore accede in modifica

alla Scheda SISTRI Area Movimentazione per allegare in formato

PDF il suddetto documento restituito dal destinatario, come previsto

dal Regolamento (CE) n°1013/2006, e firma la Scheda.205

Trasporto intermodale

Il produttore compila e firma la sezione della Scheda

SISTRI Area Movimentazione di propria competenza

inserendo le informazioni relative a tutti i soggetti

coinvolti nella filiera del trasporto intermodale

nell’ordine in cui partecipano alla filiera di trasporto

(es. trasportatore su gomma, operatore logistico, impresa

ferroviaria, operatore logistico, trasportatore su gomma)

In alternativa, la compilazione della Scheda SISTRI

Area Movimentazione del produttore può essere

effettuata dal "Soggetto iscritto al SISTRI che

organizza il trasporto"

(= INTERMEDIARIO)

206

Parte 7 - REGIME SANZIONATORIO

207

Registri e Formulari –

Sanzioni fino al 31/12/2015

Si applica l'articolo 258 (violazione degli obblighi di comunicazione,

di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

nella versione "ante D.Lgs. 205/2010"

208

Registri e Formulari – Sanzioni dal

1/1/2016

Si applica l'articolo 258 (violazione degli obblighi di

comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

nella versione modificata dal D.Lgs. 205/2010

209

SISTRI – Sanzioni dal 1/1/2016

Si applicano artt. 260 bis e 260 ter del D.Lgs.152/2006

Sanzioni per: Omessa iscrizione

Omesso o ritardato pagamento contributo

No compilazione registro cronologico o Scheda SISTRI la scheda SISTRI -

AREA MOVIMENTAZIONE secondo i tempi, le procedure e le modalità

stabilite

Inserimento in SISTRI di informazioni incomplete o inesatte

alterazione fraudolenta dei dispositivi SISTRI

Trasporto non accompagnato da Scheda SISTRI

False indicazioni nel certificato di analisi

Alcune attenuanti: per imprese che occupano < 15 quindici dipendenti:

Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la

tracciabilità dei rifiuti

210

SISTRI – Sanzioni dal 1/1/2016 – art.

260bis

"5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono

inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del

predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti,

per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso

di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. "

211

SISTRI – Sanzioni dal 1/1/2016 – art.

260bis

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al

presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione

soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave,

aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni

od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi

diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente

articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo

chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi

previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al

comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla

notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia,

previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto

della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle

sanzioni accessorie.

212