rideterminazione costo acquisto partecipazioni

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Riapertura della rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate 449 Temi agg. 3/2013 scheda n. 48.39 Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata Riapertura della rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate di Massimo Negro 1 È stata ulteriormente riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate. La suddette partecipazioni devono essere possedute all’1.1.2013 (prima 1.7.2011). La redazione e l’asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva del 2% o del 4% dovuta (ovvero della prima rata), devono avvenire entro l’1.7.2013. indice 1 PREMESSA Tabella riepilogativa 2 AMBITO SOGGETTIVO 2.1 Soggetti ammessi 2.1.1 Partecipazioni intestate a società fiduciarie 2.1.2 Società di capitali con partecipazioni soggette a misure cautelari 2.2 Soggetti esclusi 3 AMBITO OGGETTIVO 3.1 Partecipazioni non quotate nei mercati regolamentati Partecipazioni in società semplici Società di fatto 3.1.1 Partecipazioni “qualificate” e “non qualificate” Partecipazioni in società di persone 3.1.2 Titoli ammessi alla quotazione successivamente all’1.1.2013 3.1.3 Revoca o sospensione della quotazione 3.1.4 Aumento gratuito di capitale sociale 3.1.5 Aumento di capitale sociale a pagamento Acquisto dei diritti d’opzione Esercizio di diritti d’opzione già spettanti 3.1.6 Conversione delle obbligazioni convertibili 3.1.7 Diritto di usufrutto o di nuda proprietà 3.2 Requisito del possesso all’1.1.2013 3.2.1 Acquisti per successione o donazione Effetti della reintroduzione dell’imposta di successione 3.2.2 Consolidamento dell’usufrutto nella nuda proprietà 3.2.3 Partecipazioni già rivalutate 3.2.4 Partecipazioni in società oggetto di scissione o trasformazione 4 MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE 4.1 Perizia di stima 4.1.1 Soggetti abilitati alla redazione e al giuramento della perizia 4.1.2 Termine per la redazione e il giuramento della perizia 4.1.3 Giuramento della perizia 4.1.4 Responsabilità del perito 4.1.5 Deducibilità della spesa per la perizia 4.1.6 Conservazione ed esibizione 4.2 Imposta sostitutiva 4.2.1 Misura dell’imposta sostitutiva Valutazioni di convenienza 4.2.2 Cessioni effettuate nei 12 mesi precedenti alla data di riferimento 1 [email protected]

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Riapertura della rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate

449Temi

agg. 3/2013 scheda n. 48.39

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Riapertura della rideterminazione del costo o valored’acquisto delle partecipazioni non quotatedi Massimo Negro1

È stata ulteriormente riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioninon quotate.La suddette partecipazioni devono essere possedute all’1.1.2013 (prima 1.7.2011).La redazione e l’asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva del 2% o del 4%dovuta (ovvero della prima rata), devono avvenire entro l’1.7.2013.

indice1 PREMESSA

Tabella riepilogativa

2 AMBITO SOGGETTIVO

2.1 Soggetti ammessi2.1.1 Partecipazioni intestate a società fiduciarie

2.1.2 Società di capitali con partecipazioni soggette a misure cautelari

2.2 Soggetti esclusi3 AMBITO OGGETTIVO

3.1 Partecipazioni non quotate nei mercati regolamentatiPartecipazioni in società semplici

Società di fatto

3.1.1 Partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”Partecipazioni in società di persone

3.1.2 Titoli ammessi alla quotazione successivamente all’1.1.2013

3.1.3 Revoca o sospensione della quotazione

3.1.4 Aumento gratuito di capitale sociale

3.1.5 Aumento di capitale sociale a pagamentoAcquisto dei diritti d’opzione

Esercizio di diritti d’opzione già spettanti

3.1.6 Conversione delle obbligazioni convertibili

3.1.7 Diritto di usufrutto o di nuda proprietà

3.2 Requisito del possesso all’1.1.20133.2.1 Acquisti per successione o donazione

Effetti della reintroduzione dell’imposta di successione

3.2.2 Consolidamento dell’usufrutto nella nuda proprietà

3.2.3 Partecipazioni già rivalutate

3.2.4 Partecipazioni in società oggetto di scissione o trasformazione

4 MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE4.1 Perizia di stima

4.1.1 Soggetti abilitati alla redazione e al giuramento della perizia

4.1.2 Termine per la redazione e il giuramento della perizia

4.1.3 Giuramento della perizia

4.1.4 Responsabilità del perito

4.1.5 Deducibilità della spesa per la perizia

4.1.6 Conservazione ed esibizione

4.2 Imposta sostitutiva4.2.1 Misura dell’imposta sostitutiva

Valutazioni di convenienza

4.2.2 Cessioni effettuate nei 12 mesi precedenti alla data di riferimento

1

[email protected]

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4.2.3 Rideterminazione parziale del costo della partecipazione

4.2.4 Partecipazioni ricevute in donazione

4.2.5 Modalità e termini di versamentoComproprietà della partecipazione

Facoltà di versamento cumulativo

Opzione per il versamento rateale

Codice tributo

Compilazione del modello F24

Compensazione

Conservazione ed esibizione

5 PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATENuova perizia che riporta un valore inferiore

5.1 Scomputo dell’imposta sostitutiva già versata5.1.1 Soggetti che si avvalgono della rivalutazione ex L. 228/2012

Esempio

5.1.2 Soggetti che non si avvalgono della rivalutazione ex L. 228/2012

5.1.3 Rivalutazione parzialeEsempio 1

Esempio 2

5.1.4 Partecipazioni ricevute in donazione o successione

5.1.5 Modalità di scomputo della precedente imposta sostitutivaEsempio

Esclusione del rimborso dell’eccedenza

5.1.6 Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi

5.2 Richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva già versata5.2.1 Limite all’imposta rimborsabile

Esempio

5.2.2 Riapertura “una tantum” del termine per i rimborsi già decaduti

5.2.3 Rigetto dell’istanza di rimborso

5.2.4 Gestione del contenziosoCessazione della materia del contendere

Sentenze passate in giudicato

6 PERFEZIONAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE

6.1 Insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva6.2 Iscrizione a ruolo delle rate non versate6.3 Applicazione del ravvedimento operoso all’omesso o insufficiente versamento delle rate successive alla prima6.4 Definitività della scelta operata dal contribuente

7 EFFETTI DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D’ACQUISTO7.1 Rilevanza fiscale del valore di perizia

Esclusione di altri costi inerenti

7.1.1 Redditi di capitale

7.1.2 Recesso del socio e liquidazione della societàSocietà di persone

7.1.3 Redditi d’impresa

7.1.4 Partecipazioni rivalutate dal defunto e pervenute per successioneDecesso dell’usufruttuario

7.1.5 Partecipazioni rivalutate dal donante e pervenute per donazione

7.1.6 Partecipazioni ricevute in donazione e cedute entro 5 anni

7.1.7 Operazioni di scissione

7.2 Applicazione del criterio LIFO alla cessione delle partecipazioni rivalutatePartecipazioni in regime di “risparmio amministrato” o “gestito”

7.3 Rivalutazione parziale e pagamento rateizzato del corrispettivo di cessione

7.4 Realizzo di minusvalenze - Esclusione7.4.1 Irrilevanza delle minusvalenze determinate in sede di perizia

7.4.2 Carattere “oggettivo” dell’indeducibilità

8 COMPILAZIONE DEL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO8.1 Dati da indicare

8.2 Contribuenti che presentano il modello 7308.3 Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi

9 PARTECIPAZIONI IN REGIME DI “RISPARMIO AMMINISTRATO” O “GESTITO”

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9.1 Redazione della perizia9.2 Versamento dell’imposta sostitutiva9.3 Divieto di realizzo di minusvalenze9.4 Compilazione del quadro RT del modello UNICO

10 APPLICAZIONE DELLA NORMA ANTIELUSIVA

normativaL. 24.12.2012 n. 228, art. 1 co. 473DM 12.12.2011DL 13.8.2011 n. 138 conv. L. 14.9.2011 n. 148, art. 2DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106, art. 7 co. 2 lett. dd) - gg)L. 23.12.2009 n. 191, art. 2 co. 229DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133, art. 3DL 3.6.2008 n. 97 conv. L. 2.8.2008 n. 129DM 2.4.2008L. 24.12.2007 n. 244L. 23.12.2005 n. 266DL 30.9.2005 n. 203 conv. L. 2.12.2005 n. 248L. 30.12.2004 n. 311DL 24.12.2003 n. 355 conv. L. 27.2.2004 n. 47DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326DL 24.12.2002 n. 282 conv. L. 21.2.2003 n. 27DL 24.9.2002 n. 209 conv. L. 22.11.2002 n. 265L. 28.12.2001 n. 448DLgs. 18.12.97 n. 471DLgs. 18.12.97 n. 472DLgs. 21.11.97 n. 461DLgs. 31.12.92 n. 546DPR 22.12.86 n. 917 (TUIR)DPR 29.9.73 n. 600DPR 29.9.73 n. 602

chiarimenti ufficialiCirc. Agenzia delle Entrate 15.2.2013 n. 1Risposta Direzione Regionale Marche 13.12.2011 prot. n. 32598Circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47Ris. Agenzia delle Entrate 22.10.2010 n. 111Ris. Agenzia delle Entrate 2.10.2009 n. 256Ris. Agenzia delle Entrate 7.4.2009 n. 97Ris. Agenzia delle Entrate 29.9.2008 n. 362Ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2008 n. 333Circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n. 47Nota Direzione Regionale Lombardia 23.6.2008 n. 904-38798/2008Ris. Agenzia delle Entrate 10.6.2008 n. 236Ris. Agenzia delle Entrate 19.5.2008 n. 201Ris. Agenzia delle Entrate 17.4.2008 n. 158Ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2008 n. 144Circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2008 n. 28Circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12Ris. Agenzia delle Entrate 4.10.2007 n. 281Ris. Agenzia delle Entrate 22.3.2007 n. 58Parere Comitato consultivo norme antielusive 22.3.2007 n. 7Circ. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 n. 1Ris. Agenzia delle Entrate 7.12.2006 n. 136Parere Comitato consultivo norme antielusive 11.10.2006 n. 28Ris. Agenzia delle Entrate 25.5.2006 n. 75Circ. Agenzia delle Entrate 13.3.2006 n. 10Circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6Parere Comitato consultivo norme antielusive 14.10.2005 n. 43Circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2005 n. 16Circ. Agenzia delle Entrate 10.12.2004 n. 52Ris. Agenzia delle Entrate 15.9.2004 n. 119

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Circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35Circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2004 n. 26Parere Comitato consultivo norme antielusive 20.10.2003 n. 16Parere Direzione Regionale Liguria 24.7.3003 n. 19972Ris. Agenzia delle Entrate 27.6.2003 n. 141Circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2003 n. 27Ris. Agenzia delle Entrate 27.2.2003 n. 48Ris. Agenzia delle Entrate 26.11.2002 n. 372Circ. Agenzia delle Entrate 6.11.2002 n. 81Circ. Agenzia delle Entrate 5.6.2002 n. 47Circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12Ris. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 31Circ. Agenzia delle Entrate 30.1.2002 n. 9R.M. 8.10.99 n. 153/EC.M. 27.5.94 n. 73/EC.M. 10.5.85 n. 16

giurisprudenzaCass. 16.11.2012 n. 20122C.T. Prov. Treviso 30.7.2012 n. 66C.T. Prov. Torino 29.6.2011 n. 167C.T. Reg. Milano 11.4.2011 n. 71C.T. Reg. Milano 1.12.2010 n. 160C.T. Prov. Novara 29.10.2010 n. 98C.T. Reg. Torino 12.7.2010 n. 43C.T. Prov. Pescara 12.5.2010 n. 330C.T. Prov. Rimini 12.3.2010 n. 55C.T. Prov. Alessandria 16.12.2009 n. 161C.T. Prov. Torino 9.11.2009 n. 201C.T. Prov. Treviso 24.9.2009 n. 106C.T. Prov. Forlì 3.8.2009 n. 117C.T. Prov. Macerata 27.7.2009 n. 171C.T. Prov. Torino 1.7.2009 n. 88C.T. Prov. Treviso 3.6.2009 n. 62C.T. Prov. Prato 23.4.2009 n. 24C.T. Prov. Modena 14.4.2009 n. 71Cass. 8.11.2004 n. 21275C.T.C. 24.1.2003 n. 516C.T.C. 17.6.99 n. 4019

interpretazioni di categoriaCirc. Assonime 27.5.2002 n. 39

dottrinaAndreani G., Giommoni F. “Rimborso e compensazione dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione di terreni epartecipazioni”, Corriere Tributario, 47, 2011, p. 3922Bono M., Piazza M. “Nuovi adempimenti sulle partecipazioni”, Il Sole - 24 Ore, 8.11.2002, p. 25Busani A. “Ma un’indicazione senza senso chiude la porta agli eredi”, Il Sole - 24 Ore, 2.4.2002, p. 29Castellano P., Piazza M. “Nelle rivalutazioni rinnovo con rimborso”, Il Sole - 24 Ore, 24.1.2008, p. 31Deotto D. “L’integrativa «rimedia» alle opzioni”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 22.3.2010, p. 3Deotto D. “Sostitutive a schema differenziato”, Il Sole - 24 Ore, 3.10.2008, p. 34Deotto D., Testone L. “Affrancamento anche parziale”, Il Sole - 24 Ore, 5.6.2006, p. 25Dezzani F., Dezzani L. “Parere del comitato consultivo n. 16 del 20 ottobre 2003: scissione societaria. Quando lo spin-offimmobiliare non è elusivo”, Il fisco, 46, 2003, 1, p. 7137Felicioni A. “Rivalutazione parziale a doppia via”, Italia Oggi, 9.11.2002, p. 28Gaiani L. “Donazioni «rivalutabili»”, Il Sole - 24 Ore, 28.6.2006, p. 29Gavelli G. “Imposta sostitutiva del 12,50 per cento sulle plusvalenze immobiliari”, Il fisco, 30, 2006, 1, p. 4651Gavelli G., Sirri M., Zavatta R. “I capital gain pesano il vantaggio”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 23.5.2011Gavelli G., Tosoni G.P. “Aree svalutate a costo zero”, Il Sole - 24 Ore, 20.5.2011, p. 29Gavelli G., Tosoni G.P. “Affrancamento «salvo» anche se cambia aliquota”, Il Sole - 24 Ore, 29.6.2012, p. 34Giovagnoli S., Re E. “Compensazione per lo stesso bene”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 25.6.2012, p. 2Giovagnoli S., Re E. “La rivalutazione di quote e terreni riapre i battenti”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 14.1.2013, p. 2Liburdi D. “Operazioni straordinarie facili”, Italia Oggi, 12.1.2008, p. 37

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Liburdi D. “Sostitutive senza il versamento”, Italia Oggi, 27.10.2008, p. 7Marro E., Tosoni G.P. “Quote, un Dpcm per il rinvio”, Il Sole - 24 Ore, 2.7.2008, p. 28Meneghetti P. “Compensazione ancora valida nella rivalutazione di terreni e partecipazioni”, Il Quotidiano del Commer-cialista, www.eutekne.info, 24.1.2013Meneghetti P. “Con successione o donazione, possibile la rivalutazione «gratuita»”, Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 29.1.2013Meneghetti P. “Nelle scissioni, partecipazioni rivalutate ripartite a valori correnti”, Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 25.1.2013Meneghetti P. “Nuovi valori per la scissione”, Il Sole - 24 Ore, 16.1.2006, p. 36Meneghetti P. “Rivalutazione, rimborsi in scadenza”, Il Sole - 24 Ore, 4.5.2012, p. 22Meneghetti P. “Spa e srl «scongelate» aggiornano i valori”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 7.11.2011, p. 3Meneghetti P. “Sulle rivalutazioni contribuenti al bivio”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 7.11.2011, p. 3Meneghetti P., Ranocchi G.P. e Valcarenghi G. “Al test delle operazioni straordinarie”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi,23.6.2008, p. 3Meneghetti P., Tosoni G.P. “La rivalutazione non agevola l’erede”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 27.6.2011, p. 5Mezzetti C. “Affrancamento nel prospetto”, Il Sole - 24 Ore, 30.9.2008, p. 34Montesano A. “L’affrancamento delle plusvalenze per i terreni agricoli, edificabili e le quote sociali dopo la Legge diStabilità 2013”, Il fisco, 5, 2013, 1, p. 647Parisotto R. “Rivalutazioni con effetto sui «dossier»”, Il Sole - 24 Ore, 27.11.2002, p. 26Pellegrino S., Valcarenghi G. “Porte aperte alle rivalutazioni reiterate”, Corriere Tributario, 8, 2013, p. 657Poggiani F. “Perizia e versamento della sostitutiva entro l’1 luglio”, Italia Oggi, 3.1.2013, p. 24Poggiani F. “Per le rivalutazioni non indicate in dichiarazione, solo sanzione formale”, Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 31.1.2013Ranocchi G.P., Valcarenghi G. “Precluso l’affrancamento se la donazione è successiva”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi,27.6.2011, p. 5Sanna S. “Il costo fiscale dei terreni rivalutati può essere incrementato dagli oneri successivi”, Il fisco, 11, 2011, 1, p. 1651Tosoni G.P. “Domanda di rimborso se non c’è compensazione”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 7.11.2011, p. 3Tosoni G.P. “Ritorna l’esclusione agevolata dall’impresa”, Gli Speciali Norme e tributi - Telefisco 2008, 29.1.2008, p. 20

1 PREMESSA

È stato ulteriormente riaperto all’1.7.2013 il termine per effettuare la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, possedute all’1.1.2013.

L’art. 1 co. 473 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha nuovamente riaperto i termini per larideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati,originariamente prevista dall’art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 e più volte oggetto di proroga ad opera di suc-cessivi provvedimenti.

La disciplina in esame è volta ad adeguare il costo o valore di acquisto delle azioni o quote non detenute inregime d’impresa, al fine di ridurre le eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo; in particolare, inluogo del costo o valore di acquisto, si assume quale costo fiscale il valore della frazione di patrimonio nettodella società determinato sulla base di un’apposita perizia giurata di stima.Tale rideterminazione del costo fiscale è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva, sull’interovalore periziato, pari al 4% o al 2%, a seconda che si tratti di partecipazioni “qualificate” o “non qualificate”.

In relazione alla disciplina in argomento, il precedente art. 7 co. 2 lett. dd) - gg) del DL 13.5.2011 n. 70, conv.L. 12.7.2011 n. 106, non si è però limitato a disporre l’ennesima riapertura della possibilità di rideterminare ilcosto o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, possedute all’1.7.2011, ma ha anche:

ampliato la categoria dei soggetti che possono avvalersi della facoltà in esame, estendendola alle societàdi capitali che si trovino in particolari situazioni;

posto rimedio ad alcuni problemi insiti nell’impianto normativo che aveva disciplinato la rivalutazionein esame, nell’ipotesi di contribuenti che si sono avvalsi più volte, in periodi diversi, della procedura dirideterminazione del costo d’acquisto dei medesimi beni, stabilendo che essi:

possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativoall’imposta sostitutiva già versata;

se non effettuano la suddetta detrazione, possono chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva giàpagata, entro il termine di 48 mesi stabilito dall’art. 38 del DPR 602/73, calcolato a decorrere dalla

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data del versamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima rivalutazio-ne che viene effettuata.

In merito, occorre rilevare che la L. 24.12.2012 n. 228 non contiene un espresso richiamo alle suddette disposi-zioni e neppure ne riproduce il relativo contenuto. Tuttavia, deve ritenersi che tali disposizioni, in linea gene-rale, abbiano acquisito natura di norme “a regime”, applicabili anche in relazione alle successive riaperturedalla rideterminazione in esame2.

Tabella riepilogativa

Di seguito si riepilogano in maniera tabellare le varie “evoluzioni” della disciplina in esame.

In particolare, si ricorda che la circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2005 n. 16 ha chiarito che, in caso di prorogadei termini per effettuare la perizia e per versare la prima rata dell’imposta sostitutiva, se non viene altresì dif-ferito il termine di riferimento del possesso della partecipazione:

sono automaticamente prorogati anche i termini precedentemente stabiliti per versare la seconda e laterza rata, in modo da allinearli con i soggetti che si avvalgono della proroga;

gli interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima si applicano a decorrere dal termine proro-gato previsto per il versamento della prima rata.

NORMADATA DI

POSSESSOTERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

Art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 1.1.2002

Redazione e asseverazione perizia: 30.9.2002Versamento totale imposta sostitutiva o prima rata: 30.9.2002Versamento seconda rata: 16.12.2003Versamento terza e ultima rata: 16.12.2004

Art. 4 co. 3 del DL 24.9.2002 n. 209conv. L. 22.11.2002 n. 265 1.1.2002

Redazione e asseverazione perizia: 16.12.2002Versamento totale imposta sostitutiva o prima rata: 16.12.2002Versamento seconda rata: 16.12.2003Versamento terza e ultima rata: 16.12.2004

Art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282conv. L. 21.2.2003 n. 27 1.1.2003

Redazione e asseverazione perizia: 16.5.2003Versamento totale imposta sostitutiva o prima rata: 16.5.2003Versamento seconda rata: 16.3.2005Versamento terza e ultima rata: 16.3.2006

Art. 39 co. 14-undecies del DL 30.9.2003n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326 1.1.2003

Redazione e asseverazione perizia: 16.3.2004Versamento totale imposta sostitutiva o prima rata: 16.3.2004Versamento seconda rata: 16.3.2005Versamento terza e ultima rata: 16.3.2006

Art. 6-bis del DL 24.12.2003 n. 355conv. L. 27.2.2004 n. 47 1.7.2003

Redazione e asseverazione perizia: 30.9.2004Versamento totale imposta sostitutiva o prima rata: 30.9.2004Versamento seconda rata: 30.6.2006Versamento terza e ultima rata: 30.6.2007

Art. 1 co. 376 della L. 30.12.2004 n. 311 1.7.2003

Redazione e asseverazione perizia: 30.6.2005Versamento totale imposta sostitutiva o prima rata: 30.6.2005Versamento seconda rata: 30.6.2006Versamento terza e ultima rata: 30.6.2007

Art. 11-quaterdecies co. 4 del DL 30.9.2005n. 203 conv. L. 2.12.2005 n. 248 1.1.2005

Redazione e asseverazione perizia: 30.6.2006Versamento totale imposta sostitutiva o prima rata: 30.6.2006

2 Come osservato da Montesano A. “L’affrancamento delle plusvalenze per i terreni agricoli, edificabili e per le quote sociali dopo la

Legge di Stabilità 2013”, Il fisco, 5, 2013, 1, p. 652, tale impostazione si basa sul tenore letterale dello stesso art. 7 co. 2 lett. ee) delDL 70/2011, il quale, al fine di indicare i soggetti da esso interessati, richiama espressamente l’art. 5 della L. 448/2001; viene soste-nuto, pertanto, che la norma in parola non si applichi solo alle fattispecie disciplinate dal provvedimento che le contiene (il DL70/2011), ma a tutte le procedure di riapertura dei termini per l’affrancamento delle plusvalenze sopraindicate. Inoltre, è stato osser-vato che la legge di stabilità 2013 ha modificato il disposto di cui all’art. 2 co. 2 del DL 282/2002 che, a sua volta, contiene un rinvioall’art. 5 della L. 448/2001; per effetto di detti rinvii, pertanto, risulta evidente che, alla rideterminazione di valori, comunque ricon-ducibile alla disposizione originaria di cui all’art. 5 della L. 448/2001, si applica, a decorrere dall’1.7.2011, la disciplina in tema dicompensazione introdotta dall’art. 7 co. 2 lett. ee) citato.

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NORMADATA DI

POSSESSOTERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

segue Versamento seconda rata: 30.6.2007Versamento terza e ultima rata: 30.6.2008

Art. 1 co. 91 della L. 24.12.2007 n. 244 eart. 4 co. 9-ter del DL 3.6.2008 n. 97

conv. L. 2.8.2008 n. 1291.1.2008

Redazione e asseverazione perizia: 31.10.2008Versamento totale imposta sostitutiva o prima rata: 31.10.2008Versamento seconda rata: 31.10.2009Versamento terza e ultima rata: 2.11.2010

Art. 2 co. 229 della L. 23.12.2009 n. 191 1.1.2010

Redazione e asseverazione perizia: 2.11.2010Versamento totale imposta sostitutiva o prima rata: 2.11.2010Versamento seconda rata: 31.10.2011Versamento terza e ultima rata: 31.10.2012

Art. 7 co. 2 lett. dd) - gg) del DL 13.5.2011n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106 1.7.2011

Redazione e asseverazione perizia: 30.6.2012Versamento totale imposta sostitutiva o prima rata: 30.6.2012Versamento seconda rata: 1.7.2013Versamento terza e ultima rata: 30.6.2014

Art. 1 co. 473 della L. 24.12.2012 n. 228 1.1.2013

Redazione e asseverazione perizia: 1.7.2013Versamento totale imposta sostitutiva o prima rata: 1.7.2013Versamento seconda rata: 30.6.2014Versamento terza e ultima rata: 30.6.2015

2 AMBITO SOGGETTIVO

In linea generale, possono avvalersi della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipa- zioni non quotate esclusivamente i soggetti non operanti nell’esercizio d’impresa.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate è riservata ai soggetti cheeffettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) delTUIR), c.d. “capital gain”, indipendentemente dal regime prescelto ai fini della tassazione dei redditi stessi:

regime della “dichiarazione”;

oppure regime opzionale del “risparmio amministrato”, di cui all’art. 6 del DLgs. 461/97;

oppure regime opzionale del “risparmio gestito”, di cui all’art. 7 del DLgs. 461/97.

2.1 SOGGETTI AMMESSI

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 (§ 1), sono interessati dalla disposizione age-volativa:

le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;

le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;

gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di im-presa;

i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni insocietà residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Con-venzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

Rivalutazione dellepartecipazioni

soggetti non residentienti non commercialisocietà semplicipersone fisiche

Fig. 1 - Rivalutazione partecipazioni - Ambito soggettivo

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2.1.1 Partecipazioni intestate a società fiduciarie

Possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate aduna società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.

Come evidenziato dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2008 n. 28, infatti, “nei casi di intestazione fiduciariadi azioni e titoli in genere, la proprietà del bene (in capo al fiduciante) è separata dalla legittimazione all’e-sercizio (in capo alla fiduciaria)”.

In caso di intestazione fiduciaria, pertanto, il fiduciante:

è l’effettivo proprietario della partecipazione;

è il soggetto passivo cui devono essere imputati gli eventuali redditi derivanti dalla stessa (c.d. “princi-pio della trasparenza fiscale della società fiduciaria”)3;

può avvalersi dell’art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448, al ricorrere delle relative condizioni.

2.1.2 Società di capitali con partecipazioni soggette a misure cautelari

Con la lett. dd-bis) dell’art. 7 co. 2 del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106, è stato ampliato l’ambitosoggettivo dell’agevolazione in esame. Tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione del costo ovalore di acquisto delle partecipazioni non quotate, infatti, sono state incluse anche le società di capitali:

i cui beni, nel periodo di applicazione delle disposizioni in argomento4, sono stati oggetto di misurecautelari;

che, all’esito del giudizio, ne abbiano riacquistato la piena titolarità.

In relazione a tale novità, la circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 1.1) ha chiarito che:

la disposizione in esame si applica alle società di capitali residenti in Italia, ovvero non residenti cheesercitano la propria attività nel territorio italiano mediante stabili organizzazioni;

la procedura di rideterminazione è consentita con riferimento alle partecipazioni possedute alla previstadata e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla medesima data;

si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa5;

il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delleimposte sui redditi a decorrere dall’esercizio in cui è effettuato il versamento dell’intera imposta sosti-tutiva ovvero della prima rata6.

Al riguardo, appare però necessario un chiarimento ufficiale al fine di stabilire se la riapertura disposta dallaL. 228/2012 si applichi anche alle suddette società di capitali. La citata lett. dd-bis), infatti, stabilisce che lesocietà di capitali in esame sono incluse tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valoridelle partecipazioni “nei termini e con le modalità” stabiliti dalla precedente lett. dd), con la quale era statadisposta la riapertura dei termini al 30.6.2012, in relazione alle partecipazioni possedute all’1.7.20117.

3

L’Amministrazione finanziaria (si veda la C.M. 11.4.91 n. 14/E, in cui si rinvia alla C.M. 10.5.85 n. 16) ha riconosciuto il principiodella trasparenza dell’intestazione fiduciaria con riferimento al regime impositivo dei capital gains conseguiti dal mandante-fidu-ciante all’atto della cessione a terzi delle partecipazioni intestate fiduciariamente; in altri termini “se azioni o quote appartenenti asoggetti indicati (ndr persone fisiche), sono fiduciariamente intestate ad una società fiduciaria (…), i trasferimenti a terzi costitui-scono cessioni (o conferimenti) operate dal fiduciante, effettivo proprietario, e rientrante così nella norma in esame” (C.M. 10.5.85n. 16). Il principio di trasparenza fiscale della società fiduciaria trova espressa indicazione anche nella R.M. 8.10.99 n. 153/E, nel pa-rere della Direzione Regionale Liguria 24.7.2003 n. 19972, nella ris. Agenzia delle Entrate 7.12.2006 n. 136 e nella ris. Agenziadelle Entrate 19.5.2008 n. 201.

4Art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.

5Art. 13 della L. 21.11.2000 n. 342 e relativi decreti di attuazione (art. 9 del DM 13.4.2001 n. 162 e art. 4 del DM 19.4.2002 n. 86).

6Come osservato da Andreani G., Giommoni F. “Rimborso e compensazione dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione diterreni e partecipazioni”, Corriere Tributario, 47, 2011, p. 3919, “sembra dunque che, benché l’opzione in oggetto si renderà presu-mibilmente applicabile ad un ristretto numero di società di capitali, per detti soggetti si tratti di una vera e propria rivalutazione dibeni di impresa, sulla falsariga di quella prevista dalla legge n. 342/2000”. In termini analoghi, si veda anche Meneghetti P. “Spa esrl «scongelate» aggiornano i valori”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 7.11.2011, p. 3.

7 Secondo Giovagnoli S., Re E. “La rivalutazione di quote e terreni riapre i battenti”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 14.1.2013,

p. 2, la disciplina in esame non è più applicabile; favorevole all’applicazione della disciplina in esame anche dopo la riapertura di-sposta dalla L. 228/2012 è invece Montesano A. “L’affrancamento delle plusvalenze per i terreni agricoli, edificabili e per le quotesociali dopo la Legge di Stabilità 2013”, Il fisco, 5, 2013, 1, p. 647 - 648.

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2.2 SOGGETTI ESCLUSI

Sono invece esclusi dall’ambito applicativo della disposizione:

i soggetti che detengono le partecipazioni in regime d’impresa;

lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri soggetti di cui all’art. 74 co. 1 del TUIR;

i soggetti non residenti per i quali le plusvalenze non sono imponibili in Italia per effetto di appositeprevisioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni;

i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i fondi comunid’investimento immobiliare.

3 AMBITO OGGETTIVO

La rideterminazione del costo o valore di acquisto riguarda le partecipazioni non negoziate nei mercati re- golamentati, possedute alla data dell’1.1.2013.

L’art. 5 co. 1 della L. 448/2001 pone tre condizioni per procedere alla rideterminazione del costo o valore diacquisto:

la partecipazione non costituisca bene relativo all’impresa8;

la partecipazione, “qualificata” o meno, non sia negoziata nei mercati regolamentati;

la partecipazione sia posseduta ad una predeterminata data di riferimento.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto può avvenire anche:

in relazione solo ad alcune delle partecipazioni possedute dallo stesso soggetto;

in forma parziale, in relazione alla singola partecipazione posseduta.

3.1 PARTECIPAZIONI NON QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI

Costituiscono partecipazioni rivalutabili ai sensi dell’art. 5 della L. 448/20019:

le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);

le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srlo di società di persone);

i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione,warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

In ogni caso, precisa la circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 (§ 2), “deve trattarsi di diritti o titoli nonquotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercatiregolamentati”.

Partecipazioni in società semplici

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate può riguardare anche lepartecipazioni in una società semplice, in quanto la loro cessione a titolo oneroso rientra nella disciplina deicapital gain, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR10.

Società di fatto

La circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n. 47 (§ 7.4) ha chiarito che possono essere oggetto di ridetermina-zione anche le quote di partecipazione in società di fatto, in quanto l’art. 5 co. 3 lett. b) del TUIR le equipara,

8

Ai sensi dell’art. 65 del TUIR.9

Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 (§ 2).10

Possono avvalersi della disciplina in esame anche le persone fisiche che svolgono l’attività professionale mediante partecipazione inuna società semplice; le citate lett. c) e c-bis) dell’art. 67 co. 1 del TUIR, infatti, escludono dall’ambito applicativo della disciplinadei redditi diversi solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni nelle associazioni di cui all’art. 5co. 3 lett. c) del TUIR, cioè “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in formaassociata di arti e professioni”, e non anche delle partecipazioni in società semplici, rientranti tra le società di persone richiamate dalco. 1 del suddetto art. 5 del TUIR.

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sotto il profilo fiscale, alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che abbiano o meno peroggetto l’esercizio di attività commerciali11.

3.1.1 Partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”

La rivalutazione del costo o valore di acquisto della partecipazione è condizionato al versamento di un’impostasostitutiva del 4% o del 2%, a seconda che si tratti di partecipazioni “qualificate” o “non qualificate”.

Con riferimento ai titoli non quotati, l’art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR dispone che si considerano “qualificate”le partecipazioni che rappresentano:

una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%;

ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superioreal 25%.

Ai fini della verifica della soglia di qualificazione, è sufficiente che le partecipazioni cedute superino ancheuno solo dei suddetti due limiti.

Partecipazioni in società di persone

Il criterio dei diritti di voto non si applica ai soggetti non dotati di organo assembleare come le società di per-sone, a meno che il relativo statuto non preveda la possibilità di stabilire percentuali in tal senso; pertanto,occorre generalmente fare riferimento soltanto alla percentuale di partecipazione al capitale sociale.In definitiva, quindi, la percentuale del 25% individua ordinariamente la soglia di qualificazione per le societàdi persone, dal momento che per detti soggetti non è di norma utilizzabile il riferimento ai diritto di voto.

3.1.2 Titoli ammessi alla quotazione successivamente all’1.1.2013

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 (§ 2), possono procedere alla ridetermi-nazione del costo o valore di acquisto i soggetti che, all’1.1.2013, risultano titolari di partecipazioni non quotate“anche se, successivamente a tale data, sia stata deliberata l’ammissione alla quotazione delle partecipazioni”.

3.1.3 Revoca o sospensione della quotazione

Sulla base di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 31.1.2002 n. 12 (§ 2), la rideterminazionedel costo o valore d’acquisto è possibile anche con riferimento alle partecipazioni per le quali, anteriormenteall’1.1.2013, è stata disposta la revoca dalla negoziazione nei mercati regolamentati.

Per quanto attiene, invece, al caso della sospensione dalla quotazione, esso non costituisce titolo per potereaccedere alla disciplina in esame, in quanto il provvedimento di sospensione dalla quotazione ha natura pura-mente temporanea.

3.1.4 Aumento gratuito di capitale sociale

In caso di aumento gratuito di capitale sociale, cioè mediante passaggio di riserve a capitale, l’art. 68 co. 6del TUIR stabilisce che il costo della partecipazione è determinato ripartendo il costo originario sul numerocomplessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio, comprese quelle ricevute gratuitamente, in mo-do che abbiano tutte un identico costo unitario12.Sulla base di tale disciplina, la circ. Assonime 27.5.2002 n. 39 (§ 2.2) ha sostenuto che “le azioni ricevute aseguito di aumento gratuito, essendo espressione del precedente investimento, si considerano anche esse risa-lenti al medesimo periodo di acquisizione delle azioni già possedute, per formare un unico strato di forma-zione”. Pertanto, in presenza di aumenti gratuiti di capitale intervenuti successivamente all’1.1.2013, “il costorivalutato dell’intera partecipazione può essere ripartito su tutti i titoli, ivi compresi quelli pervenuti pereffetto dell’aumento gratuito, nella considerazione che l’aumento gratuito del capitale non comporta modifi-cazioni in capo al socio, lasciando, peraltro, inalterata la consistenza patrimoniale della società”.

3.1.5 Aumento di capitale sociale a pagamento

Con riferimento, invece, agli aumenti di capitale sociale a pagamento, la circ. Assonime 27.5.2002 n. 39 (§ 2.2)ha sostenuto che occorre distinguere tra:

11

Nel caso di specie si trattava di una società di fatto tra gli eredi che hanno proseguito l’esercizio dell’attività di un imprenditore indi-viduale defunto.

12Nel caso in cui la partecipazione che ha generato l’assegnazione gratuita sia stata acquisita in epoche differenti, sarà necessarioaggiungere il numero delle nuove azioni ricevute gratuitamente al numero delle vecchie azioni, in proporzione a ciascuno strato (siveda la C.M. 10.5.85 n. 16).

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azioni sottoscritte a seguito dell’acquisto dei diritti di opzione da parte di nuovi investitori;

azioni sottoscritte per effetto dell’esercizio di un diritto d’opzione già spettante ai vecchi azionisti sullabase delle azioni possedute.

Acquisto dei diritti d’opzione

Nel caso di acquisto dei diritti di opzione, la suddetta circolare Assonime afferma che le nuove azioni sotto-scritte successivamente alla data di riferimento (ora 1.1.2013) non possono rientrare nella normativa in esame,trattandosi di azioni nuove acquisite da soggetti che, a tale data, non facevano ancora parte della compaginesociale.

Esercizio di diritti d’opzione già spettanti

Con riferimento alle azioni sottoscritte per effetto dell’esercizio di un diritto d’opzione già spettante ai vecchiazionisti, invece, la suddetta circolare Assonime evidenzia rilevanti aspetti di incertezza, in quanto:

da una parte, il patrimonio della società partecipata, alla data di riferimento della perizia, non com-prendeva ancora gli importi relativi alla sottoscrizione delle nuove azioni;

dall’altra, l’Amministrazione finanziaria si era espressa in passato nel senso di non considerare come unnuovo acquisto la sottoscrizione di nuove azioni nei limiti del diritto d’opzione spettante ai soci pos-sessori di vecchie azioni, in quanto volto a mantenere la precedente quantità della partecipazione allamutata entità del capitale sociale13.

3.1.6 Conversione delle obbligazioni convertibili

Si ricorda che, in caso di conversione di obbligazioni in azioni, si deve fare riferimento alla data della conver-sione e non alla data di acquisto delle obbligazioni convertite14.

3.1.7 Diritto di usufrutto o di nuda proprietà

Rientrano nella disciplina dell’art. 5 della L. 448/2001 anche le ipotesi di titolarità del diritto di usufrutto o dinuda proprietà sulle partecipazioni.

3.2 REQUISITO DEL POSSESSO ALL’1.1.2013

Per avvalersi della riapertura di cui alla L. 228/2012, il requisito del possesso della partecipazione deve essereverificato alla data dell’1.1.2013 (prima 1.7.2011).Pertanto, non possono beneficiare della disciplina in esame i soggetti che non sono più possessori delle parte-cipazioni alla data dell’1.1.2013.

3.2.1 Acquisti per successione o donazione

Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate15, non possono avvalersi della disciplina in esamei soggetti che hanno acquisito le partecipazioni per successione o donazione, intervenute successivamente alladata di riferimento; secondo l’Amministrazione Finanziaria, infatti, “in assenza di una norma specifica in talsenso, la successione e la donazione non sono eventi idonei a far retroagire gli effetti traslativi alla data diacquisto da parte del donante o del de cuius”16.Pertanto, qualora le partecipazioni siano state acquisite per successione o donazione intervenuta dopo l’1.1.2013,gli eredi o donatari non possono usufruire della norma in commento.Viceversa, possono avvalersi della rideterminazione all’1.1.2013 gli eredi o i donatari che sono diventati pos-sessori delle partecipazioni dopo l’1.7.201117.Tale orientamento dell’Agenzia delle Entrate è stato però criticato da parte della dottrina, che ha ravvisato unasostanziale incoerenza con i principi generali delle acquisizioni a titolo gratuito, in cui l’erede o donatariosubentra in tutte le posizioni fiscali, attive o passive, del de cuius o del donante, fatta eccezione per quellestrettamente personali (ad esempio, sanzioni tributarie)18. 13

Si vedano la C.M. 10.5.85 n. 16 e la C.M. 27.5.94 n. 73/E (§ 3.15 e 3.16).14

Si vedano la C.M. 10.5.85 n. 16 e la C.M. 11.4.91 n. 14.15

Si vedano le circ. 6.11.2002 n. 81 (§ 3.1) e 9.5.2003 n. 27 (§ 2.1).16

Circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2003 n. 27 (§ 2.1).17

Precedente data di riferimento per la redazione delle perizie, ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. dd) del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L.12.7.2011 n. 106.

18Si vedano, in particolare, la circ. Assonime 27.5.2002 n. 39 (§ 2.2) e Busani A. “Ma un’indicazione senza senso chiude la porta aglieredi”, Il Sole - 24 Ore, 2.4.2002, p. 29.

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Peraltro, la circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2003 n. 27 (§ 2.1) ha stabilito che, qualora il possessore della parte-cipazione abbia conferito mandato con rappresentanza per la predisposizione della perizia e/o il versamentodell’imposta sostitutiva e sia successivamente deceduto, gli eredi possono avvalersi del completamento del-l’esecuzione del mandato e beneficiare del valore rideterminato delle partecipazioni acquisite in eredità19.

Effetti della reintroduzione dell’imposta di successione

Le indicazioni dalla suddetta circ. 27/2003 devono però ora essere valutate in considerazione del mutato qua-dro normativo rispetto a quello esistente al momento della sua emanazione.In sostanza, la problematica attiene alla reintroduzione dell’imposta di successione a decorrere dalle successioniapertesi dal 3.10.2006, per effetto dell’art. 2 co. 47 - 53 del DL 3.10.2006 n. 262 conv. L. 24.11.2006 n. 286.

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12 (§ 3) e la ris. Agenzia delle Entrate 17.4.2008n. 158, in relazione alle partecipazioni cadute in successione dal 3.10.2006, hanno stabilito che:

ritorna applicabile l’art. 68 co. 6 del TUIR, in base al quale “nel caso di acquisto per successione, siassume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di suc-cessione”20, anche nel caso in cui l’imposta di successione non sia dovuta per effetto della franchigiaprevista a favore di ciascun erede, in relazione al suo grado di parentela col defunto;

sempre ai sensi del suddetto art. 68 co. 6 del TUIR, in caso di titoli esenti dall’imposta sulle succes-sioni, si assume come costo il valore normale dei titoli alla data di apertura della successione21;

nell’attuale quadro normativo non è quindi più consentito all’erede di determinare il costo fiscale dellapartecipazione utilizzando il costo sostenuto, o rivalutato, dal de cuius, come invece indicato dalle circ.Agenzia delle Entrate 18.10.2001 n. 91 (§ 5) e 9.5.2003 n. 27 (§ 2.1), in seguito all’abolizione del-l’imposta sulle successioni ad opera della L. 18.10.2001 n. 38322.

Sulla base di tale orientamento dell’Amministrazione finanziaria, ne consegue quindi che gli eredi non hannopiù convenienza a “completare” la rivalutazione delle partecipazioni possedute dal defunto all’1.1.2013, me-diante la redazione di un’apposita perizia e il versamento della prevista imposta sostitutiva, in quanto nonpossono più beneficiare del costo fiscale così rideterminato.

3.2.2 Consolidamento dell’usufrutto nella nuda proprietà

La circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2003 n. 27 (§ 2.2) ha chiarito che il consolidamento dell’usufrutto nonretroagisce al momento dell’acquisto della nuda proprietà.Pertanto, qualora tale fenomeno avvenga successivamente all’1.1.2013, la rideterminazione dei valori puòavvenire solo con riferimento ai diritti di nuda proprietà e di usufrutto esistenti a tale data.

3.2.3 Partecipazioni già rivalutate

L’Agenzia delle Entrate23 ha chiarito che il contribuente che avesse già proceduto a rideterminare il costo ovalore d’acquisto delle partecipazioni possedute ad una delle date precedentemente previste, può, ove lo riten-ga opportuno, usufruire della riapertura della disposizione agevolativa in esame con riferimento alla stessapartecipazione (ovvero porzione di essa), sempreché sia posseduta alla nuova data prevista.

Pertanto, è possibile effettuare una nuova rideterminazione del costo o valore di acquisto della partecipazione(ovvero porzione di essa), sulla base del valore di perizia all’1.1.2013, anche se si era già preceduto ad una

19

Non ha rilevanza, a tal fine, il fatto che l’espletamento dell’incarico si concluda dopo il decesso dell’interessato, atteso che, ai sensidell’art. 1728 c.c., quando il mandato si estingue per morte del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarlase vi è pericolo nel ritardo.

20Ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 31.10.90 n. 346.

21Come osservato da Gavelli G., Sirri M., Zavatta R. “I capital gain pesano il vantaggio”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 23.5.2011,p. 3, tale regola potrebbe trovare applicazione anche in relazione all’agevolazione prevista dall’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, inpresenza dei requisiti oggettivi e soggettivi ivi indicati e rispettando gli impegni stabiliti.

22Pertanto, con la reintroduzione dell’imposta di successione ad opera del DL 262/2006, per quanto concerne la valutazione del costo dicarico per l’erede dei titoli compresi nella successione, si torna sostanzialmente alla situazione precedente alla suddetta L. 383/2001.Come osservato da Meneghetti P., Tosoni G.P. “La rivalutazione non agevola l’erede”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 27.6.2011,p. 5, “ciò significa che vengono vanificate non solo eventuali rivalutazioni eseguite dal defunto, ma anche il costo sostenuto dal defuntoper acquisire il titolo che risulta indeducibile per l’erede”.

23Si vedano le circ. 9.5.2003 n. 27 (§ 1), 4.8.2004 n. 35 (§ 2), 22.4.2005 n. 16 (§ 1), 13.3.2006 n. 10 (§ 17) e 24.10.2011 n. 47 (§ 2).

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rivalutazione con riferimento alla data dell’1.1.2002, dell’1.1.2003, dell’1.7.2003, dell’1.1.2005, dell’1.1.2008,dell’1.1.2010 o dell’1.7.2011.In tal caso è necessario effettuare una nuova perizia giurata di stima all’1.1.201324.

3.2.4 Partecipazioni in società oggetto di scissione o trasformazione

In dottrina si è osservato che “il socio non potrà procedere alla rivalutazione di una partecipazione detenutanella società beneficiaria di una scissione, laddove tale ultima società sia venuta ad esistenza giuridicasuccessivamente al 1° gennaio 2008 [ora 1.1.2013]. In linea di principio, infatti, il contribuente alla data diriferimento prevista dalla legge n. 244 [ora L. 228], era proprietario della sola partecipazione nella societàscissa”25.Invece, in caso di trasformazione successiva all’1.1.2013, si deve ritenere che “il costo della partecipazionecome rideterminato in base alla perizia possa formare oggetto di «trasferimento» sulla partecipazione nellasocietà trasformata”26.

4 MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE

Per rideterminare il costo o valore d’acquisto della partecipazione occorre, entro l’1.7.2013, redigere e asseverare un’apposita perizia di stima e versare il totale dell’imposta sostitutiva del 2% o del 4% dovuta (a seconda che si tratti di partecipazione “non qualificata” o “qualificata”), ovvero della prima di tre rate annuali.

La rivalutazione delle partecipazioni non quotate avviene mediante:

la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;

il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contri-buente.

4.1 PERIZIA DI STIMA

La rivalutazione delle partecipazioni si effettua assumendo, in luogo del costo o valore di acquisto della parte-cipazione stessa, il valore all’1.1.2013 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o entepartecipato, determinato sulla base di un’apposita perizia giurata di stima, redatta con le responsabilità sancitedall’art. 64 c.p.c.

4.1.1 Soggetti abilitati alla redazione e al giuramento della perizia

I soggetti abilitati a redigere e asseverare tale perizia sono:

i professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili27;

i professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali28;

i periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 32 del RD 20.9.34 n. 201129.

24

Per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, si veda il successivo § 5.25

Liburdi D. “Operazioni straordinarie facili”, Italia Oggi, 12.1.2008, p. 37.26

Liburdi D. “Operazioni straordinarie facili”, Italia Oggi, 12.1.2008, p. 37. In senso analogo Meneghetti P. “Nuovi valori per la scis-sione”, Il Sole - 24 Ore, 16.1.2006, p. 36.

27Si veda il DLgs. 28.6.2005 n. 139, che ha unificato gli Albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali.

28Si vedano il DLgs. 27.1.2010 n. 39, con il quale è stata recepita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17.5.2006n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e i relativi provvedimenti attuativi.

Rivalutazione dellepartecipazioni

non relative all’impresanon quotate

Fig. 2 - Rivalutazione partecipazioni - Ambito oggettivo

possedute all’1.1.2013

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4.1.2 Termine per la redazione e il giuramento della perizia

La redazione e il giuramento delle perizie relative alle partecipazioni possedute alla data dell’1.1.2013 deveavvenire entro l’1.7.201330.

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 5.6.2002 n. 4731, la pre-disposizione della perizia giurata può avvenire, sempre entro la suddetta data dell’1.7.2013, anche se la parte-cipazione è già stata ceduta32, sempre che:

fosse posseduta alla data dell’1.1.2013;

si applichi il “regime della dichiarazione”33.

In questo caso, infatti, poiché le plusvalenze realizzate nel 2013 devono essere inserite nel modello UNICO2014 ed essere assoggettate alla relativa tassazione (imposta sostitutiva del 20%, oppure concorso alla forma-zione del reddito complessivo IRPEF o IRES), solo in tale sede verrà “utilizzato” il nuovo costo d’acquistodella partecipazione, derivante dalla perizia giurata con riferimento al valore all’1.1.2013.

4.1.3 Giuramento della perizia

Per procedere al giuramento della perizia, il suo estensore deve recarsi, entro la suddetta data dell’1.7.2013, inalternativa, presso:

la cancelleria del Tribunale;

l’ufficio di un giudice di pace;

un notaio.

4.1.4 Responsabilità del perito

Alla perizia si applica la disciplina di cui all’art. 64 c.p.c., che prevede:

un’ipotesi di responsabilità penale a carico del professionista che incorra in colpa grave nella reda-zione della perizia di stima;

l’applicazione delle altre disposizioni del codice penale relative ai periti (ad esempio, falsa perizia);

in ogni caso, l’obbligo di risarcimento dei danni causati alle parti.

4.1.5 Deducibilità della spesa per la perizia

Il regime fiscale delle spese sostenute per la perizia di stima è differente a seconda che questa sia predispostaper conto:

della società (o associazione o ente) nella quale si detiene la partecipazione;

di tutti, o di alcuni, dei possessori delle azioni o quote rivalutate.

Nel primo caso, la spesa è deducibile dal reddito d’impresa per quote costanti nell’esercizio in cui è stata so-stenuta e nei quattro successivi.

Se, invece, la perizia è stata predisposta per conto dei possessori delle azioni o quote, la relativa spesa è porta-ta in aumento del valore di acquisto della partecipazione, in proporzione al costo effettivamente sostenuto daciascuno di essi. 29

Si veda l’art. 1 co. 428, secondo periodo, della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). Tale estensione dell’ambito dei soggetti abilitatialla redazione delle perizie si applica anche alle successive riaperture della rivalutazione (si vedano la circ. Agenzia delle Entrate13.2.2006 n. 6, § 8.2, la nota Direzione Regionale Lombardia 23.6.2008 n. 904-38798/2008 e la circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011n. 47, § 1.2).

30Poiché il 30.6.2013 cade di domenica, la scadenza viene differita al successivo lunedì 1.7.2013. L’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, ha infatti stabilito che “gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie am-ministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusiva-mente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui terminiscadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”.

31Confermati dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 1.2).

32Quest’ultima conclusione trova fondamento nella circostanza che il valore periziato con riferimento alle quote sociali influenza uni-camente la tassazione ai fini delle imposte dirette e non assume alcun rilievo ai fini delle imposte indirette; l’atto di cessione dellequote sociali, infatti, soggiace all’applicazione dell’imposta fissa di registro e, dunque, non viene operato alcun riferimento al valoredella quota ceduta (cfr. Montesano A. “L’affrancamento delle plusvalenze per i terreni agricoli, edificabili e le quote sociali dopo laLegge di Stabilità 2013”, Il fisco, 5, 2013, 1, p. 649).

33In relazione ai regimi opzionali alternativi del “risparmio amministrato” e del “risparmio gestito”, si veda il successivo § 9.1.

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4.1.6 Conservazione ed esibizione

La perizia, unitamente ai dati identificativi del suo estensore e al codice fiscale della società periziata, deveessere:

conservata dal contribuente;

esibita o trasmessa su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

4.2 IMPOSTA SOSTITUTIVA

Ai sensi dell’art. 5 co. 1 della L. 448/2001, la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni nonquotate è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

4.2.1 Misura dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate (enon quindi solo sull’incremento di valore attribuito34), con le seguenti aliquote:

4%, per le partecipazioni “qualificate” (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR);

2%, per le partecipazioni “non qualificate” (art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR)35.

Valutazioni di convenienza

La convenienza ad avvalersi della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni devetenere conto anche:

dell’incremento dal 40% al 49,72% della quota di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni“qualificate” che concorrono alla formazione del reddito complessivo, a decorrere dalle plusvalenzerealizzate dall’1.1.2009, ai sensi del DM 2.4.2008;

dell’esenzione da tassazione in caso di reinvestimento delle plusvalenze in società “start up”, previstadall’art. 3 del DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133;

dell’aumento dell’imposta sostitutiva dal 12,5% al 20%, a decorrere dalle plusvalenze “non qualifi-cate” realizzate dall’1.1.2012 (art. 2 co. 6 e 9 del DL 13.8.2011 n. 138 conv. L. 14.9.2011 n. 148).

4.2.2 Cessioni effettuate nei 12 mesi precedenti alla data di riferimento

Le circ. Agenzia delle Entrate 30.1.2002 n. 9 (§ 2.2) e 31.1.2002 n. 12 (§ 3) hanno precisato che, ai fini delladeterminazione dell’aliquota di imposta applicabile, occorre far riferimento esclusivamente all’entità dellapartecipazione posseduta alla data di riferimento (ora 1.1.2013), “senza tener conto delle cessioni effettuatenei dodici mesi precedenti”.

4.2.3 Rideterminazione parziale del costo della partecipazione

La circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 (§ 2) ha chiarito che è possibile procedere alla rideterminazionedel costo o valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione posseduta (c.d. “rivalutazione par-ziale”).In tal caso, se la partecipazione posseduta è “qualificata”, l’imposta sostitutiva è comunque dovuta nellamisura del 4%, anche se la porzione rivalutata è inferiore alle soglie di qualificazione. L’Agenzia delle Entrateha infatti osservato che “la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 5 commisura l’imposta non giàall’entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all’entità dell’interapartecipazione posseduta dal contribuente”.

Ad esempio, se un soggetto che possiede il 30% delle quote di una srl (partecipazione “qualificata”) decide dirivalutare solo una parte della partecipazione che si attesti al di sotto delle soglie di qualificazione (es. il 15%delle quote), dovrà comunque applicare l’imposta sostitutiva del 4%.

34

Pertanto, deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva anche il costo fiscale già riconosciuto alla partecipazione che si intenderivalutare.

35In caso di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali effettuata successivamente all’1.1.2013, al fine di va-lutare la soglia di qualificazione occorre considerare la situazione alla data dell’1.1.2013 (società di persone) e non alla data del ver-samento dell’imposta sostitutiva (società di capitali); ad esempio, una partecipazione del 25% in una snc è considerata “non quali-ficata”, mentre diventa “qualificata” con la trasformazione in srl (si vedano Meneghetti P., Ranocchi G.P. e Valcarenghi G. “Al testdelle operazioni straordinarie”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 23.6.2008, p. 3, i quali osservano che tale tesi, oltre ad essere pre-feribile, appare supportata dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.11.2002 n. 81, § 3.4).

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4.2.4 Partecipazioni ricevute in donazione

Per effetto della disposizione antielusiva contenuta nell’art. 16 co. 1 della L. 18.10.2001 n. 383, si considera“qualificata” anche la cessione di una partecipazione:

ricevuta per donazione o altra liberalità tra vivi;

avvenuta entro i 5 anni successivi dall’atto di liberalità, anche se la quota posseduta dal beneficiarionon è “qualificata”, purché lo fosse in capo al donante.

In tal caso, la circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35 (§ 4) ha chiarito che il beneficiario della donazionepuò tenere conto del valore rideterminato soltanto nel caso in cui sia stata corrisposta l’imposta sostitutiva del4% prevista per le partecipazioni “qualificate”.

4.2.5 Modalità e termini di versamento

L’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni posse-dute all’1.1.2013 deve essere versata:

dal soggetto possessore della partecipazione (es. persona fisica, società semplice, ente non commer-ciale, soggetto non residente);

entro l’1.7.201336, fatta salva tuttavia la possibilità di frazionare l’importo dovuto in un massimo di trerate annuali di pari importo.

Comproprietà della partecipazione

In caso di comproprietà della partecipazione non quotata, il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deveessere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota di proprietà37.

Facoltà di versamento cumulativo

Se la rivalutazione riguarda più partecipazioni possedute dallo stesso soggetto, l’imposta sostitutiva complessi-vamente dovuta dal contribuente può essere corrisposta anche attraverso un unico versamento cumulativo.

Opzione per il versamento rateale

In caso di opzione per il versamento rateale, entro la suddetta data dell’1.7.2013 deve essere versata solo laprima rata.

Le rate successive:

scadranno, rispettivamente, il 30.6.2014 ed il 30.6.2015;

dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo38, a decorrere dall’1.7.2013.

Data di versamento Imposta Interessi Importo rata

1.7.2013 (il 30.6.2013 cade di domenica) 300,00 0% - 300,0030.6.2014 300,00 3% 9,00 309,0030.6.2015 300,00 3% x 2 18,00 318,00

36

Poiché il 30.6.2013 cade di domenica, la scadenza viene differita al successivo lunedì 1.7.2013 (si veda la precedente nota 30).37

Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 6.11.2002 n. 81 (§ 2.5).38

Stabiliti dall’art. 5 co. 3 della L. 448/2001 e dall’art. 2 co. 2 del DL 282/2002 conv. L. 27/2003.

Partecipazioni“qualificate”

Partecipazioni“non qualificate”

rivalutazione totale imposta sostitutiva 4%

rivalutazione parziale di una quotasuperiore alle soglie di qualificazionerivalutazione parziale di una quota

inferiore alle soglie di qualificazione

imposta sostitutiva 4%

imposta sostitutiva 4%

imposta sostitutiva 2%

Fig. 3 - Rivalutazione partecipazioni - Imposta sostitutiva applicabile

Rivalutazione partecipazione ricevutain donazione entro 5 anni, se era“qualificata” in capo al donante

imposta sostitutiva 4%

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Codice tributo

Il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rideterminazione del costo o valore di acquisto delle parte-cipazioni non quotate, possedute alla data dell’1.1.2013, deve avvenire:

mediante il modello F24;

utilizzando l’apposito codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 10.4.2008 n. 144, a seguito della riapertura disposta dall’art. 1 co. 91 dellaL. 244/2007 in relazione alle partecipazioni possedute all’1.1.2008, ha ridefinito il codice tributo “8055”39, dautilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva in esame, ora denominato “Imposta sostitutiva delleimposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercatiregolamentati”40.La suddetta ridenominazione, infatti, ha perseguito lo scopo di “stabilizzare” l’utilizzo del codice tributo “8055”,“svincolandolo” dalla specifica disposizione normativa che dispone una nuova riapertura del termine per la riva-lutazione delle partecipazioni non quotate.

Tale codice tributo, pertanto, deve essere utilizzato anche in relazione al versamento dell’imposta sostitutivadovuta per la rivalutazione delle partecipazioni possedute all’1.1.2013.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

il suddetto codice tributo “8055” deve essere esposto nella sezione “Erario”;

nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di possesso dei beni per i quali si operala rivalutazione, espresso nella forma “AAAA”, cioè il “2013”41.

Compensazione

L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata nel modello F24 con crediti d’imposta o contributividisponibili, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241, nei limiti ammessi dalle vigenti disposizioni.

Conservazione ed esibizione

Le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva devono essere:

conservate dal contribuente;

esibite o trasmesse su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

5 PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATE

I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitu- tiva già versata in relazione ai medesimi beni.

Qualora il contribuente si avvalga della possibilità di redigere una nuova perizia per le partecipazioni già og-getto di una precedente rivalutazione del costo o valore di acquisto42, l’Agenzia delle Entrate aveva chiaritoche43:

39

Istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.5.2006 n. 75, in relazione alla precedente riapertura disposta dall’art. 11-quaterdecies co.4 del DL 30.9.2005 n. 203 conv. L. 2.12.2005 n. 248, con riferimento alle partecipazioni possedute all’1.1.2005.

40Si ricorda, infatti, che la ris. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 31, con riferimento alla disciplina originaria dell’art. 5 della L. 28.12.2001n. 448, aveva istituito il codice tributo “1808”. Successivamente, la ris. Agenzia delle Entrate 27.2.2003 n. 48 aveva istituito il codicetributo “8051”, da utilizzare con riferimento alle partecipazioni possedute alla data dell’1.1.2003, per effetto della riapertura dispostadall’art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282, conv. L. 21.2.2003 n. 27. Infine, la ris. Agenzia delle Entrate 15.9.2004 n. 119 aveva istituito ilcodice tributo “8053”, da utilizzare con riferimento alle partecipazioni possedute alla data dell’1.7.2003, per effetto della riapertura dispo-sta dall’art. 6-bis del DL 24.12.2003 n. 355, conv. L. 27.2.2004 n. 47.

41Pertanto, l’anno “2013” dovrà essere indicato anche in relazione al versamento della seconda e della terza rata.

42Si veda il precedente § 3.2.3.

43Si vedano le circ. 9.5.2003 n. 27 (§ 1), 4.8.2004 n. 35 (§ 2), 22.4.2005 n. 16 (§ 1) e 13.3.2006 n. 10 (§ 17), nonché la ris. 10.6.2008n. 236. Si segnala che la ris. 236/2008 riguarda un caso di rideterminazione del costo o valore d’acquisto dei terreni, ai sensi dell’art.7 della L. 28.12.2001 n. 448; tuttavia, i chiarimenti forniti devono ritenersi applicabili anche in tema di rivalutazione dellepartecipazioni, ai sensi dell’art. 5 della stessa L. 448/2001, stante l’analogia della disciplina.

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occorreva procedere al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore della partecipa-zione alla nuova data di riferimento prevista44 e l’imposta sostitutiva precedentemente versata potevaessere chiesta esclusivamente a rimborso, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73, entro il termine didecadenza di 48 mesi dal relativo versamento; non era quindi possibile:

né scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato per laprecedente rivalutazione;

né utilizzare l’importo già versato in compensazione nel modello F2445;

se il contribuente, in relazione alla precedente rivalutazione, si era avvalso della rateazione dell’im-posta sostitutiva dovuta, non è tuttavia tenuto a versare la rata o le rate, non ancora scadute, relative alla“vecchia” rivalutazione (in tal modo si evita di doverle poi chiedere a rimborso).

Tale impostazione è stata però radicalmente modificata per effetto delle disposizioni contenute nelle lett. ee),ff) e gg) del co. 2 dell’art. 7 del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106.

Tali disposizioni, anche se non espressamente richiamate dalla L. 228/2012, devono ritenersi applicabili, inquanto compatibili, anche in relazione alla relativa riapertura dei termini46.

Nuova perizia che riporta un valore inferiore

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 2), la possibilità di effettuare unanuova rideterminazione del costo fiscale è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stimariporti un valore inferiore a quello risultante dalla precedente perizia47.

5.1 SCOMPUTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA GIÀ VERSATA

L’art. 7 co. 2 lett. ee) del DL 70/2011 convertito ha, infatti, stabilito che i soggetti che hanno già effettuato unaprecedente rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute possono detrarre dall’imposta sostituti-va dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata in relazione ai mede-simi beni48.

5.1.1 Soggetti che si avvalgono della rivalutazione ex L. 228/2012

Qualora il contribuente intenda avvalersi dell’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni possedute, ai sensidella L. 228/2012, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 2):

non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione, scadenti l’1.7.2013e il 30.6.201449;

può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalu-tazione50.

44

Per ogni rivalutazione, pertanto, l’imposta sostitutiva è dovuta sull’intero valore rideterminato e non solo sull’incremento maturatorispetto alla precedente rivalutazione.

45Al riguardo, si ricorda che la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in data 21.9.2004, aveva approvato una risoluzionecon la quale si impegnava il Governo a fornire istruzioni agli uffici finanziari affinché fosse possibile la compensazione dei versa-menti dell’imposta sostitutiva effettuati per le precedenti rivalutazioni con l’imposta dovuta per la successiva rivalutazione. Taleimpegno non è però mai stato attuato e la tesi dell’impossibilità della compensazione è stata successivamente più volte ribaditadall’Agenzia delle Entrate (si veda la precedente nota 43).

46Una conferma in tal senso si evince dalla circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2013 n. 1 (§ 4.1). In dottrina, si vedano Montesano A.“L’affrancamento delle plusvalenze per i terreni agricoli, edificabili e per le quote sociali dopo la Legge di Stabilità 2013”, Il fisco,5, 2013, 1, p. 652 e Pellegrino S., Valcarenghi G. “Porte aperte alle rivalutazioni reiterate”, Corriere Tributario, 8, 2013, p. 657 ss.

47Tale aspetto era già stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 22.10.2010 n. 111, ancorché in relazione alla rideterminazione delcosto o valore d’acquisto dei terreni, ai sensi dell’art. 7 della L. 28.12.2001 n. 448. La possibilità di effettuare una nuova perizia cheriporta un valore inferiore, infatti, rileva soprattutto per i terreni, poiché l’art. 7 co. 6 della L. 448/2001 stabilisce che il valore diperizia “costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipo-tecaria e catastale”.In relazione alle partecipazioni, invece, la cessione ad un prezzo inferiore a quello di perizia comporta solo l’irrilevanza fiscale delleminusvalenze che ne derivano (si veda il successivo § 7.4).

48Come sottolineato da Andreani G., Giommoni F. “Rimborso e compensazione dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione diterreni e partecipazioni”, Corriere Tributario, 47, 2011, p. 3921, “al riguardo occorre verificare che i beni interessati dalla succes-siva rivalutazione siano esattamente i medesimi già rivalutati”.

49Ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. dd) del DL 70/2011 conv. L. 106/2011, in relazione alle partecipazioni possedute all’1.7.2011.

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Esempio

Prendendo le mosse da quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 47/2011, vale il seguente esempio:

imposta sostitutiva dovuta per i beni posseduti all’1.7.2011 = 60;

prima rata versata entro il 2.7.2012 = 20;

imposta dovuta per i beni posseduti all’1.1.2013 = 110;

imposta da versare: 110 – 20 = 90;

importo della rata = 30.

5.1.2 Soggetti che non si avvalgono della rivalutazione ex L. 228/2012

Qualora, invece, il contribuente non intenda avvalersi dell’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni possedu-te, ai sensi della L. 228/2012, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 2):

può, in ogni caso, scomputare dall’imposta sostitutiva ancora dovuta, con riferimento alla rivalutazionedelle partecipazioni possedute alla data dell’1.7.2011 (ex DL 70/2011), l’imposta versata in occasione diprecedenti rivalutazioni, sempreché, per tale importo, non sia già stata presentata l’istanza di rimborso;

può, conseguentemente, ricalcolare le rate pendenti (scadenti l’1.7.2013 e il 30.6.2014).

5.1.3 Rivalutazione parziale

In caso di rideterminazione del valore di solo una parte della partecipazione posseduta, deve ritenersi che loscomputo dell’imposta sostitutiva già versata possa riguardare solo la parte della partecipazione che è già stataoggetto di una precedente rivalutazione.Solo in tale caso, infatti, si avrebbe una duplicazione di imposta in relazione ai “medesimi beni”51.

Tale problematica si pone, in particolare, in caso di effettuazione:

di una nuova rivalutazione parziale a fronte di una precedente rivalutazione totale;

di una nuova rivalutazione totale a fronte di una precedente rivalutazione parziale, ma con diminuzionedi valore.

Esempio 1

In relazione al caso di una nuova rivalutazione parziale a fronte di una precedente rivalutazione totale, siconsideri il seguente esempio:

alla data dell’1.1.2008 e dell’1.1.2013 una persona fisica possiede 3.000 azioni di una società per azio-ni, del valore nominale di 100,00 euro ciascuna, rappresentative del 15% del capitale sociale (parteci-pazione “non qualificata”);

le suddette azioni sono state rivalutate alla data dell’1.1.2008, ai sensi dell’art. 1 co. 91 della L. 24.12.2007n. 244; il valore di ciascuna azione è quindi diventato pari a 200,00 euro;

l’imposta sostitutiva dovuta di 12.000,00 euro (3.000 200,00 2%) è stata versata in un’unica solu-zione, in data 31.10.2008;

solo 1.000 delle suddette azioni vengono rivalutate anche alla data dell’1.1.2013, sulla base del nuovovalore unitario di 250,00 euro;

il totale della nuova imposta sostitutiva dovuta è pari a 5.000,00 euro (1.000 250,00 2%);

la suddetta imposta sostitutiva di 5.000,00 euro non potrà essere totalmente compensata con quanto giàversato nel 2008, ma potrà essere scomputato solo l’ammontare che risulta afferente alle 1.000 azionigià rivalutate, cioè 4.000,00 euro (1.000 200,00 2%);

50

Secondo Andreani G., Giommoni F. “Rimborso e compensazione dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione di terreni epartecipazioni”, Corriere Tributario, 47, 2011, p. 3921 - 3922, “affinché sia ammessa la detrazione si deve trattare di impostasostitutiva versata in precedenza per la quale non sia stata già presentata l’istanza di rimborso. Nel caso in cui l’imposta sostitutivaversata in passato sia stata chiesta a rimborso si ritiene che il contribuente possa comunque revocare la richiesta di rimborso ecompensare il predetto importo dall’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione al 1° luglio 2011” (ora 1.1.2013).Come evidenziato da Giovagnoli S., Re E. “Compensazione per lo stesso bene”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 25.6.2012, p. 2, incaso di versamento rateale della precedente imposta sostitutiva, “dovranno essere sterilizzati gli interessi dovuti sulle rate successivealla prima”.

51In senso conforme si vedano Giovagnoli S., Re E. “Compensazione per lo stesso bene”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 25.6.2012, p. 2.

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entro l’1.7.2013 dovranno quindi essere versati 1.000,00 euro (5.000,00 – 4.000,00), corrispondentiall’imposta sostitutiva dovuta sull’incremento di valore (da 200,00 a 250,00 euro) delle 1.000 azioniche vengono nuovamente rivalutate (1.000 50,00 2%).

Esempio 2

In relazione al caso di una nuova rivalutazione totale a fronte di una precedente rivalutazione parziale, macon diminuzione di valore, si consideri il seguente esempio:

alla data dell’1.1.2008 e dell’1.1.2013 una persona fisica possiede 3.000 azioni di una società per azio-ni, del valore nominale di 100,00 euro ciascuna, rappresentative del 15% del capitale sociale (partecipa-zione “non qualificata”);

1.000 delle suddette azioni sono state rivalutate alla data dell’1.1.2008, ai sensi dell’art. 1 co. 91 dellaL. 24.12.2007 n. 244; il valore di ciascuna azione è quindi diventato pari a 200,00 euro;

l’imposta sostitutiva dovuta di 4.000,00 euro (1.000 200,00 2%) è stata versata in un’unica solu-zione, in data 31.10.2008;

il valore di tutte le 3.000 azioni possedute viene rideterminato alla data dell’1.1.2013, comportando unnuovo valore unitario di 180,00 euro;

il totale della nuova imposta sostitutiva dovuta è pari a 10.800,00 euro (3.000 180,00 2%);

dalla suddetta imposta sostitutiva di 10.800,00 euro non potranno essere scomputati tutti i 4.000,00 europrecedentemente versati, ma solo l’ammontare che risulta “capiente” in relazione all’imposta sostitu-tiva dovuta per la nuova rivalutazione delle 1.000 azioni già rivalutate, cioè 3.600,00 euro (1.000 180,00 2%).

La differenza di 400,00 euro (4.000,00 – 3.600,00) è quindi persa, in conseguenza dell’intervenuta diminu-zione del valore delle azioni (da 200,00 a 180,00 euro ciascuna), in quanto non può essere “recuperata”dall’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore delle altre 2.000 azioni possedute.Per queste 2.000 azioni, infatti, la rideterminazione del loro valore all’1.1.2013 costituisce la prima applica-zione della disciplina di cui all’art. 5 della L. 448/2001 e comporta quindi il versamento, per la prima volta, diun importo a titolo di imposta sostitutiva, pari a 7.200,00 euro (2.000 180,00 2%), senza alcuna possibilitàdi scomputo dell’eccedenza di imposta sostitutiva afferente alle altre 1.000 azioni, oggetto di una doppia ride-terminazione del loro valore.

5.1.4 Partecipazioni ricevute in donazione o successione

In caso di donazione delle partecipazioni, dovrebbe essere possibile, da parte del donatario, scomputare l’im-posta sostitutiva versata dal donante per una precedente rivalutazione, stante la continuità fiscale dei valoridella partecipazione52.Tale “continuità di valore”, infatti, fa sì che, qualora il donatario effettui una nuova rivalutazione sulla stessapartecipazione, si crei una duplicazione della base imponibile in modo del tutto analogo al caso in cui la plura-lità di rivalutazioni venga posta in essere dallo stesso soggetto.

Tale conclusione dovrebbe applicarsi anche in caso di partecipazioni pervenute per successione mortis causanel periodo in cui era stata abolita l’imposta di successione e, pertanto, era stato consentito all’erede di deter-minare il costo fiscale della partecipazione utilizzando il costo sostenuto, o rivalutato, dal de cuius, e nonquello definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione, come previsto dall’art. 68 co. 6 del TUIR53.Si tratta, infatti, di una situazione del tutto analoga a quella applicabile al rapporto donante/donatario.

Su tali aspetti appare però necessaria una conferma ufficiale.

52

In senso conforme si vedano Meneghetti P. “Rivalutazione, rimborsi in scadenza”, Il Sole - 24 Ore, 4.5.2012, p. 22 e “Con succes-sione o donazione, possibile la rivalutazione «gratuita»”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 29.1.2013, nonchéAndreani G., Giommoni F. “Rimborso e compensazione dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione di terreni e partecipa-zioni”, Corriere Tributario, 47, 2011, p. 3922. In relazione alle partecipazioni ricevute in donazione, si vedano i § 3.2.1 e 7.1.5.

53In caso di applicazione dell’art. 68 co. 6 del TUIR (valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione), infatti, “la riva-lutazione eseguita dal de cuius non potrebbe essere utilizzata in compensazione dall’erede nella eventuale rivalutazione chequest’ultimo potrebbe eseguire. Pertanto, si avrebbe un versamento che, almeno in ambito familiare, «duplicherebbe» l’impostasostitutiva” (Meneghetti P. “Con successione o donazione, possibile la rivalutazione «gratuita»”, Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 29.1.2013). In relazione alle partecipazioni ricevute in successione, si vedano i § 3.2.1 e 7.1.4.

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5.1.5 Modalità di scomputo della precedente imposta sostitutiva

Secondo quanto indicato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 2) e dalle istruzioni al quadro RTdei modelli UNICO, se viene effettuata una nuova rivalutazione:

si detrae dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata per una preceden-te rivalutazione54;

in caso di versamento rateale, la rata deve essere determinata:

scomputando dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato;

dividendo il risultato per il numero delle rate.

Secondo tali indicazioni, pertanto, sembra che lo scomputo dell’imposta sostitutiva già versata per una prece-dente rivalutazione debba avvenire “internamente”, provvedendo a versare con il modello F24 solo l’even-tuale imposta sostitutiva “netta” (eventualmente suddivisa in tre rate).Tuttavia, poiché il codice tributo “8055” consente anche l’indicazione di importi a credito da compensare55, èpossibile evidenziare nel modello F24 la compensazione tra la “nuova” e la “vecchia” imposta sostitutiva56.

Nel quadro RT del modello UNICO dovranno comunque essere indicati i previsti dati di dettaglio per il con-trollo dei versamenti effettuati57.

Esempio

Ad esempio, se il nuovo valore all’1.1.2013 di una partecipazione “non qualificata” è di 300.000,00 euro, mentre ilrelativo valore all’1.1.2008, sul quale era già stata pagata l’imposta sostitutiva, era di 200.000,00 euro, è possibiledetrarre dalla “nuova” imposta sostitutiva di 6.000,00 euro (300.000,00 2%) l’importo di 4.000,00 euro(200.000,00 2%) già versato per la precedente rivalutazione, provvedendo a versare solo la differenza di2.000,00 euro.

Tale scomputo può essere effettuato:

“internamente”, indicando nel modello F24 solo la differenza di 2.000,00 euro da versare;

oppure evidenziando nel modello F24 sia il debito totale previsto per la nuova rivalutazione (6.000,00euro), sia il credito derivante dalla precedente rivalutazione (4.000,00 euro).

Nel primo caso, la sezione Erario del modello F24 andrà compilata come segue.

Nel secondo caso, invece, la sezione Erario del modello F24 andrà compilata come segue, evidenziando lacompensazione effettuata.

54

Come osservato da Gavelli G., Tosoni G.P. “Affrancamento «salvo» anche se cambia aliquota”, Il Sole - 24 Ore, 29.6.2012, p. 34, loscomputo dell’imposta sostitutiva versata in precedenza deve ritenersi possibile anche qualora la stessa partecipazione abbia “mutato,per qualunque motivo, la propria «caratura», passando da una partecipazione qualificata a una non qualificata, o viceversa”, adesempio in caso di aumento di capitale a cui il socio non ha aderito o di una trasformazione da società di capitali a società di persone, oviceversa, per le quali si applicano differenti soglie di qualificazione. In pratica, lo scomputo dell’imposta sostitutiva precedentementeversata non dovrebbe presupporre che continui ad applicarsi l’aliquota del 2%, ovvero del 4%, poiché “pur mutando l’aliquota, il titoloper cui l’imposta è dovuta è il medesimo”, cioè sostituire l’IRPEF (o l’IRES) sul maggior valore determinato dalla perizia.

55Si veda la “scheda tecnica” del codice tributo “8055” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it/-Codici per i versamenti e codici attività).

56Tale modalità potrebbe essere opportuna se le partecipazioni sono detenute nell’ambito dei regimi del “risparmio amministrato” odel “risparmio gestito” (si veda il successivo § 9.4).

57Si veda il successivo § 8.

8055 2013 2.000 0 0

2.000 0 0 2.000 0 0

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Esclusione del rimborso dell’eccedenza

In caso di nuova rideterminazione che comporta una diminuzione del valore della partecipazione, l’eccedenzadi imposta sostitutiva precedentemente versata, che non è stato possibile scomputare dalla “nuova” impostasostitutiva per incapienza, non può essere chiesta a rimborso.

Come evidenziato nella risposta della Direzione Regionale Marche 13.12.2011 prot. n. 32598 ad un interpello,infatti:

“come emerge dal dettato della lettera ff), il recupero d’imposta può avvenire o per compensazione o,in via alternativa, per rimborso, ma mai percorrendo entrambe le strade”;

conseguentemente, “così come non è possibile andare a credito nei confronti dell’Erario tramite com-pensazione, non sarà ugualmente possibile, in alternativa, andare a rimborso per una somma superioreall’importo scaturente dalla nuova rivalutazione; l’entità non compensata o non rimborsata andrà,quindi, inevitabilmente persa”.

Pertanto, “il differenziale delle imposte sostitutive non genera un credito fiscale, poiché, come sarebbe accadu-to con la richiesta di rimborso58, non è possibile ottenere la restituzione della maggiore imposta versata nellaprecedente rivalutazione”59.

5.1.6 Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi

L’art. 7 co. 2 lett. ee) del DL 70/2011 convertito stabilisce che, al fine del controllo della legittimità delladetrazione, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione deiredditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa60.

5.2 RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA GIÀ VERSATA

In merito al rimborso dell’imposta sostitutiva versata in relazione ad una precedente rivalutazione, l’Agenziadelle Entrate aveva chiarito che61:

il rimborso non poteva essere richiesto se erano trascorsi più di 48 mesi dal termine di versamento, co-me stabilito dall’art. 38 del DPR 602/73;

non poteva trovare applicazione l’art. 21 del DLgs. 31.12.92 n. 546, secondo cui la domanda di restitu-zione può essere presentata entro due anni dal momento in cui si è verificato il presupposto per larestituzione (che potrebbe coincidere con la data di entrata in vigore di una nuova disposizione che hariaperto la rivalutazione); ad avviso dell’Agenzia, l’inapplicabilità del suddetto art. 21 deriva dal fattoche la previsione di una nuova rivalutazione, modificando la data di riferimento per il possesso dellepartecipazioni, non costituisce una proroga delle precedenti disposizioni, posto che diverge il presup-posto previsto per fruire dell’agevolazione.

Tale impostazione è stata però criticata:

sia in dottrina62;

58

Si veda il successivo § 5.2.1.59

Meneghetti P. “Compensazione ancora valida nella rivalutazione di terreni e partecipazioni”, Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 24.1.2013.

60Si vedano i successivi § 8 e 9.4.

61Si vedano le circ. 9.5.2003 n. 27 (§ 1), 4.8.2004 n. 35 (§ 2), 22.4.2005 n. 16 (§ 1) e 13.3.2006 n. 10 (§ 17), nonché la ris. 10.6.2008n. 236.

62In relazione alla critica della tesi dell’Agenzia delle Entrate che nega l’applicabilità dell’art. 21 del DLgs. 546/92, si vedano MarroE., Tosoni G.P. “Quote, un Dpcm per il rinvio”, Il Sole - 24 Ore, 2.7.2008, p. 28, i quali affermano che “la scadenza del rimborsoentro il termine di 48 mesi non è condivisibile, in quanto con una legge di proroga che consente la nuova rivalutazione oltre i

8055 20134.000 0 0

6.000 0 0 2.000 0 0

8055 20086.000 0 0

4.000 0 0

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sia da numerose pronunce delle Commissioni tributarie, adite dai contribuenti contro i rifiuti di rim-borso (espressi o taciti) da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La C.T. Reg. Milano 1.12.2010 n. 160, infatti, ha stabilito che:

è infondata la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di applicare alla richiesta di rimborso il termine deca-denziale di 48 mesi previsto dall’art. 38 del DPR 602/73, con decorrenza dal primo versamento, inquanto non vi è stata duplicazione originaria del versamento di imposta;

la duplicazione del versamento interviene solo nel momento in cui il contribuente ha effettuato ilpagamento in forza della seconda rideterminazione, per effetto di un’autonoma normativa riferita allostesso tipo di imposta sostitutiva e si rende quindi applicabile la norma residuale in tema di rimborsiposta dall’art. 21 del DLgs. 546/92;

una applicazione dell’art. 38 del DPR 602/73 potrebbe eventualmente prospettarsi ponendo come fontedella duplicazione il secondo versamento e configurando la decorrenza del termine (di 48 mesi) a fartempo dalla data del secondo versamento.

In termini analoghi, si vedano anche:

la C.T. Reg. Torino 12.7.2010 n. 43, secondo cui l’art. 38 del DPR 602/73 “ripetutamente richiamatodall’Amministrazione nelle citate circolari, ma non anche dalle norme di riferimento regolanti la mate-ria, riguarda esclusivamente i casi di «errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parzialedell’obbligo di versamento», mentre nella fattispecie che qui ci occupa l’originaria rivalutazione non èstata eseguita per errore materiale, né per duplicazione, né per inesistenza totale o parziale del versa-mento. Quest’ultimo è, infatti, divenuto indebito nel momento in cui il ricorrente ha nuovamenteversato l’imposta sostitutiva per rivalutare la partecipazione già oggetto di rideterminazione delvalore. Perciò, soltanto da quel momento – venendosi a duplicare l’imposizione riferita al medesimopresupposto impositivo – il versamento poteva legittimamente essere oggetto di istanza di restituzio-ne. In punto, in assenza anche di specifica disposizione della normativa di riferimento, va pertanto rite-nuto applicabile l’art. 21 del D.Lgs. 546/92 che così letteralmente dispone: «La domanda di restitu-zione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamentoovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione»”;

la C.T. Prov. Prato 23.4.2009 n. 24, la quale osserva che “la fattispecie in esame non risulta affattosovrapponibile” a quella configurata nell’art. 38 del DPR 602/73, “ove il presupposto per il rimborso èintegrato dalla sussistenza di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbli-go di versamento. Nel caso in esame, infatti, il diritto al rimborso non trova fondamento in un viziooriginario del tipo di quelli elencati nella norma decadenziale di cui si invoca l’applicazione (onde nonpuò addebitarsi ai ricorrenti l’inerzia nell’esercizio di un diritto che in effetti difettava alla data delprimo versamento, con la conseguenza che anche un’ipotetica richiesta di rimborso svolta nel rispettodel termine di 48 mesi non avrebbe potuto conseguire un legittimo accoglimento), bensì nella soprav-venienza di un evento, successivo al precedente pagamento, che ha realizzato un indebito oggettivoscaturito dalla duplice (e, quindi, illegittima) applicazione della stessa imposta; tale indebito, in assen-za di norme tributarie specificamente dettate per il tributo in questione, non può che soggiacere alladisciplina del principio generale di cui all’art. 2033 c.c. sull’indebito oggettivo, e, quanto all’azione diripetizione, essere regolato dall’art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 546/92”;

la C.T. Prov. Rimini 12.3.2010 n. 55, secondo cui nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesipreviste dall’art. 38 del DPR 602/73, “in quanto al momento del pagamento questo non è stato effettuatoper errore, l’imposta pagata non era una duplicazione e l’obbligo esisteva in pieno in relazione alla riva-lutazione che si voleva fare. Ciò che qui è accaduto invece, è semplicemente il sopraggiungere, dopo ilpagamento, di una nuova legge agevolativa che ha offerto la possibilità di una migliore rivalutazione conpagamento di una minore imposta, solo dopo il versamento della quale è venuto meno il diritto dello Statoa trattenere anche l’imposta precedentemente pagata”; in un caso del genere ed in mancanza di dispo-sizioni specifiche sul rimborso, non si può non far riferimento al disposto dell’art. 21 del DLgs. 546/92;

quattro anni dalla precedente non si rientra nella fattispecie di cui all’articolo 38 del Dpr 602/73: infatti, nel periodo di quattroanni considerato, non si sarebbe verificata duplicazione del versamento”. Inoltre, come osservato da Castellano P., Piazza M. “Nellerivalutazioni rinnovo con rimborso”, Il Sole - 24 Ore, 24.1.2008, p. 31, la stessa Agenzia delle Entrate ha ammesso l’applicabilitàdell’art. 21 del DLgs. 546/92 per il rimborso dell’imposta sostitutiva sui capital gain, nell’ambito della disciplina delle c.d. “stockoption” (si veda la circ. 19.1.2007 n. 1, § 14).

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agg. 3/2013 scheda n. 48.39

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la C.T. Prov. Torino 1.7.2009 n. 88, secondo cui il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva inizial-mente versata “sorge per il contribuente solo all’atto del nuovo versamento tributario, che evidente-mente assorbe il primo il quale fino a concorrenza assume natura di indebito oggettivo. La riprova siha nel fatto che fino al momento della nuova rivalutazione quanto versato in antecedenza (e allo stessotitolo) era pienamente dovuto e non poteva parlarsi per detto importo di rimborso alcuno”; pertanto,non può essere applicato l’art. 38 del DPR 602/73, ma il termine biennale di cui l’art. 21 co. 2 delDLgs. 546/92, a decorrere “dal giorno in cui si è verificato il relativo presupposto, che nel caso èrappresentato dal versamento della nuova imposta sostitutiva che ha conglobato la prima”;

la C.T. Prov. Modena 14.4.2009 n. 71, la quale osserva che “l’originaria rivalutazione non è stataeseguita per errore materiale né per duplicazione né per inesistenza totale o parziale del versamento. Ilversamento è divenuto indebito nel momento in cui il ricorrente ha nuovamente versato l’impostasostitutiva per rivalutare il bene già oggetto di rideterminazione del valore e soltanto da quel momento,venendosi a duplicare l’imposizione riferita al medesimo presupposto impositivo può legittimamenteessere oggetto d’istanza di restituzione”, applicando l’art. 21 del DLgs. 546/9263;

la C.T. Prov. Forlì 3.8.2009 n. 117, la quale osserva come l’art. 38 del DPR 602/73 non sia applicabile alcaso in esame, poiché al momento del versamento delle rate dell’imposta sostitutiva relativa alla primarivalutazione non sussisteva nessuna delle fattispecie previste dal citato art. 38 e il presupposto per larestituzione interviene solo con il versamento di una nuova imposta sostitutiva, per effetto di una nuovarivalutazione prevista dall’entrata in vigore di una nuova normativa; l’Amministrazione finanziaria devequindi restituire le somme indebitamente percepite, in quanto versate due volte per lo stesso tributo,applicando l’art. 21 del DLgs. 546/92; inoltre, viene precisato che, in caso di pagamento rateale dell’im-posta sostitutiva, il termine per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’ultima rata;

la C.T. Prov. Torino 9.11.2009 n. 201, secondo la quale “il presupposto per la restituzione si configuranel momento in cui il contribuente, il quale ha pagato per la seconda volta, la medesima impostasostitutiva, matura il diritto a riottenere quanto indebitamente versato all’Amministrazione fiscale”, ap-plicando il termine biennale previsto dall’art. 21 co. 2 del DLgs. 546/92;

la Cass. 16.11.2012 n. 20122, secondo cui “la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 èapplicabile solo se si tratti di versamenti che non siano dovuti fin dall’origine, mentre quando il dirittoalla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, è applicabile ilDLgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, quale disposizione di carattere residuale e di chiusura delsistema, secondo la quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cuisi è verificato il presupposto per la restituzione”, da individuare nella “sopravvenienza di un diversoassetto normativo” che consente una nuova rivalutazione con versamento dell’imposta sostitutiva equindi una “duplicazione di imposta”.

Secondo la C.T. Prov. Pescara 12.5.2010 n. 330, invece, in caso di rateizzazione, il “dies a quo, per deter-minare la decadenza del termine previsto dall’art. 38 D.P.R. 602/73, deve necessariamente coincidere conquello dell’ultimo versamento dell’imposta sostituta dovuta a seguito della prima rivalutazione”64.

Infine, la C.T. Prov. Torino 29.6.2011 n. 167 ritiene che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall’art. 38del DPR 602/73 vada calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione che prevede lapossibilità di una nuova rivalutazione65.

Prendendo atto di tali orientamenti giurisprudenziali, l’art. 7 co. 2 lett. ff) del DL 70/2011 convertito ha stabi-lito che i soggetti che non effettuano il suddetto scomputo66 possono chiedere il rimborso dell’imposta sostitu-tiva pagata in passato:

entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73;

63

In termini analoghi anche C.T. Prov. Treviso 3.6.2009 n. 62.64

Con tale impostazione, in pratica il termine di 48 mesi dell’art. 38 del DPR 602/73 viene “allungato” di due anni, considerato che larateizzazione dell’imposta sostitutiva avviene in tre rate annuali.

65Nel caso di specie, dall’1.1.2008, data di entrata in vigore della L. 244/2007.

66Si veda il precedente § 5.1. Come osservato da Tosoni G.P. “Domanda di rimborso se non c’è compensazione”, Il Sole - 24 Ore, Normee Tributi, 7.11.2011, p. 3, per ottenere il rimborso non è necessario effettuare la nuova rivalutazione ai sensi del DL 70/2011; tuttavia,Gavelli G., Tosoni G.P. “Aree svalutate a costo zero”, Il Sole - 24 Ore, 20.5.2011, p. 29, evidenziano come “la soluzione «estrema» delrimborso va lasciata a chi commette errori o ha pagato due volte prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni”.

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Riapertura della rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate

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calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data delversamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima rivalutazione che vieneeffettuata.

5.2.1 Limite all’imposta rimborsabile

L’ultima parte della suddetta lett. ff) stabilisce però che l’importo del rimborso non può essere comunque supe-riore all’imposta sostitutiva dovuta in base all’ultima rideterminazione che viene effettuata.

Tale disposizione serve ad evitare disparità di trattamento rispetto a chi utilizza la “vecchia” imposta in scom-puto dalla “nuova”, in quanto non è possibile andare “a credito”.

Esempio

Ad esempio, se in relazione ad una partecipazione erano stati versati 30.000,00 euro di imposta sostitutiva eper la nuova rideterminazione l’imposta dovuta è solo più di 25.000,00 euro (per effetto di una diminuzionedel valore), è possibile, alternativamente:

detrarre i 30.000,00 euro già versati dai 25.000,00 euro dovuti per la nuova rideterminazione, con laconseguenza che non si deve versare più nulla e l’eccedenza di 5.000,00 euro della “vecchia” impostasostitutiva viene “persa”;

effettuare il versamento di 25.000,00 euro della “nuova” imposta sostitutiva e richiedere il rimborso di25.000,00 euro della “vecchia” imposta.

5.2.2 Riapertura “una tantum” del termine per i rimborsi già decaduti

La successiva lett. gg) del co. 2 dell’art. 7 del DL 70/2011 convertito ha stabilito che la nuova disciplina inmateria di rimborsi si applica anche ai versamenti effettuati entro il 14.5.201167.Qualora, in relazione ai pregressi versamenti dell’imposta sostitutiva riguardanti precedenti rivalutazioni, alladata del 14.5.2011 fosse già scaduto il termine di decadenza di 48 mesi decorrente dal versamento dell’interaimposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima rideterminazione effettuata, il contribuente potevachiedere il rimborso dell’imposta con un’istanza68 da presentare entro il 14.5.201269.

Tale termine non è stato riaperto dalla L. 228/2012. Pertanto, non è più possibile richiedere il rimborsodell’imposta sostitutiva versata nel caso in cui sia scaduto il termine di 48 mesi decorrente dal versamentodell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima rideterminazione effettuata.

5.2.3 Rigetto dell’istanza di rimborso

La circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 3) ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’istanza di rimborsosia stata rigettata con provvedimento espresso, non impugnato dal contribuente, la definitività del provve-dimento non esclude l’autotutela (in pratica, si può chiedere l’annullamento d’ufficio del precedente diniego).In ogni caso, il contribuente può presentare una nuova istanza di rimborso nel rispetto dei termini previsti dalledisposizioni in commento.

Qualora, invece, l’istanza di rimborso sia stata rigettata con provvedimento tacito, non impugnato dal contri-buente, lo stesso potrà sollecitare l’Amministrazione finanziaria a dare seguito al rimborso alla luce dellenuove disposizioni.

Nel caso in cui si debba procedere all’impugnativa del rifiuto reso dall’Amministrazione finanziaria, si devetenere conto della nuova procedura di reclamo e mediazione, prevista per le controversie di valore fino a20.000,00 euro, introdotta dal nuovo art. 17-bis del DLgs. 31.12.92 n. 54670, applicabile agli atti notificati adecorrere dall’1.4.2012.

5.2.4 Gestione del contenzioso

La circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 4) ha affermato che le nuove disposizioni sul rimborsodell’imposta sostitutiva già versata in occasione di una precedente rivalutazione si applicano anche ai giudiziin corso concernenti il termine per il rimborso dell’imposta sostitutiva precedentemente versata.

67

Data di entrata in vigore del DL 70/2011.68

Ovvero una nuova istanza, qualora la precedente debba ritenersi intempestiva alla luce delle nuove disposizioni.69

Dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del DL 70/2011.70

Inserito dall’art. 39 co. 9 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111.

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Pertanto, in tali casi è stato chiarito che gli uffici provvederanno a chiedere la cessazione della materia delcontendere, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio:

ove l’istanza risulti presentata nel termine di 48 mesi dal versamento dell’intera imposta sostitutiva, odella prima rata, relativa all’ultima rideterminazione effettuata;

sempre che non siano sostenibili altre questioni71.

La suddetta circolare sottolinea inoltre che, nell’abbandonare le controversie ed eseguire i relativi rimborsi,gli uffici dovranno porre particolare attenzione al fatto che, per espressa previsione normativa, l’importo delrimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione di valoreeffettuata72.

Cessazione della materia del contendere

In relazione alla cessazione della materia del contendere, può essere opportuno che il contribuente presentiun’apposita memoria alla Commissione tributaria (o effettui una dichiarazione in udienza) in cui:

evidenzi il sopravvenuto intervento del DL 70/2011 e della circ. Agenzia delle Entrate 47/2011;

richieda che la cessazione della materia del contendere venga dichiarata solo qualora l’ufficio abbia ma-terialmente eseguito l’erogazione del rimborso richiesto73.

Sentenze passate in giudicato

Secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 4), non sarà possibile, invece,ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva di una precedente rivalutazione in caso di sentenza già passata ingiudicato che ne ha sancito il diniego.

6 PERFEZIONAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE

La rideterminazione del costo fiscale della partecipazione si perfeziona con il versamento, entro l’1.7.2013, dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, ovvero della prima rata.

La circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35 (§ 2) ha chiarito che l’opzione per la rideterminazione del costo ovalore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si consideranoperfezionate con il versamento, entro il termine previsto:

dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta;

ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata74.

Pertanto, il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dallanorma comporta:

l’impossibilità di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo delle plusvalenze realizzate75;

la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in ritardo76.

71

Nella circostanza in cui il contenzioso pendente avesse riguardato un’istanza di rimborso da ritenersi intempestiva anche alla lucedelle nuove disposizioni, l’ufficio doveva chiedere la cessazione della materia del contendere dopo aver constatato l’avvenuta pre-sentazione di una nuova istanza di rimborso entro la suddetta data del 14.5.2012, sempreché non fossero sostenibili altre questioni.Quindi, laddove tale istanza non fosse stata presentata, l’Agenzia delle Entrate non è tenuta ad abbandonare il contenzioso.

72Si veda il precedente § 5.2.1.

73Si vedano Cass. 8.11.2004 n. 21275, C.T.C. 24.1.2003 n. 516, C.T.C. 17.6.99 n. 4019 e C.T. Prov. Novara 29.10.2010 n. 98.

74Aspetti confermati dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 1.3).Secondo la C.T. Prov. Alessandria 16.12.2009 n. 161, la rivalutazione è valida anche se il versamento dell’imposta sostitutiva, me-diante il modello F24, è stato eseguito dalla società e non dai soci. L’intero importo dovuto a titolo di rivalutazione, versato dalla so-cietà, deve quindi essere ripartito pro quota tra i soci, anche se formalmente è stato commesso l’errore materiale nella compilazionedel modello F24.

75Qualora, invece, il contribuente se ne sia comunque avvalso, l’Amministrazione finanziaria potrà disconoscere la rivalutazione eprocedere al recupero delle imposte dovute, unitamente ai relativi interessi e sanzioni.

76Si segnala che, in relazione alla diversa disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e di affrancamento del saldo attivo di rivalu-tazione, di cui all’art. 1 co. 469 - 476 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) e all’art. 1 co. 475, 477 e 478 della L. 30.12.2004n. 311 (Finanziaria 2005), l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 29.9.2008 n. 362, ha modificato il precedente orientamento contenutonella ris. 20.2.2008 n. 55, stabilendo che l’omesso, insufficiente o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai

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6.1 INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Qualora il contribuente effettui un versamento del totale dell’imposta sostitutiva, ovvero della prima rata,inferiore a quello dovuto sulla base del valore di perizia, l’operazione di rideterminazione del costo o valore diacquisto della partecipazione non può perfezionarsi integralmente; deve invece ritenersi perfezionata la rivalu-tazione parziale della partecipazione, in proporzione all’imposta sostitutiva versata77.

6.2 ISCRIZIONE A RUOLO DELLE RATE NON VERSATE

Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia inveceomesso di effettuare i versamenti degli importi delle rate successive, la circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004n. 35 (§ 2) ha chiarito che:

questi ultimi sono iscritti a ruolo, ai sensi degli artt. 10 ss. del DPR 602/73, sulla base delle ordinariedisposizioni in materia di riscossione coattiva78;

l’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto rimane valida.

Resta ovviamente ferma la possibilità di non versare le rate residue in caso di effettuazione di una nuova riva-lutazione sulla stessa partecipazione79.

6.3 APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ALL’OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLE

RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

In caso di omesso o insufficiente versamento delle rate dell’imposta sostitutiva successive alla prima, la circ.Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35 (§ 2) ha chiarito che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operosodi cui all’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque nonsiano iniziate attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza80.

In tale caso, oltre all’importo dell’imposta sostitutiva dovuta81, occorre corrispondere la sanzione ridotta, nel-la misura:

dello 0,2%-2,8%, se il versamento viene effettuato nei 14 giorni successivi alla scadenza della rata (lasanzione del 30% viene infatti ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo e ulterior-mente ridotta ad un decimo)82;

fini del perfezionamento della rivalutazione e dell’affrancamento, essendo sufficiente, per il perfezionamento dell’operazione, l’indi-cazione dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi; in tal caso, l’impo-sta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli artt. 10 ss. del DPR 602/73, ferma restando la possibilità per il contribuentedi avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.Al riguardo, in dottrina era stato osservato che il nuovo orientamento avrebbe potuto trovare applicazione anche in relazione all’opzioneper la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, di cui all’art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448, con ilconseguente superamento di quanto affermato nella citata circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35 (si vedano Mezzetti C. “Affran-camento nel prospetto”, Il Sole - 24 Ore, 30.9.2008, p. 34 e Liburdi D. “Sostitutive senza il versamento”, Italia Oggi, 27.10.2008, p. 7; insenso contrario si veda però Deotto D. “Sostitutive a schema differenziato”, Il Sole - 24 Ore, 3.10.2008, p. 34).L’orientamento della suddetta ris. 362/2008 è stato recepito dalla C.T. Prov. Macerata 27.7.2009 n. 171, la quale ha affermato che“l’art. 5 della legge 448 del 2001, nel disciplinare l’istituto della rivalutazione agevolata delle partecipazioni azionarie, nonprevede quale sia il momento perfezionativo del beneficio de quo. È però solo al momento della redazione della dichiarazione an-nuale dei redditi che viene determinata ed indicata l’imposta sostitutiva da pagare e la scelta del contribuente di avvalersi o menodella rateizzazione. Pertanto deve ritenersi, come sostenuto dal ricorrente, che sia dal momento della presentazione della dichia-razione dei redditi che viene consacrata la volontà dei contribuente di volersi avvalere del beneficio della rivalutazione agevolatadelle partecipazioni azionarie”.La circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 1.3) ha però confermato l’impostazione della precedente circ. 4.8.2004 n. 35,sopra illustrata. Pertanto, come era stato sostenuto da Deotto D. “L’integrativa «rimedia» alle opzioni”, Il Sole - 24 Ore, Norme eTributi, 22.3.2010, p. 3, poiché in relazione alla rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni“l’affrancamento non si perfeziona attraverso l’indicazione in dichiarazione (la cui mancata indicazione è da reputarsi violazioneformale), ma attraverso l’asseverazione della perizia e il pagamento dell’imposta sostitutiva, …. nessuna dichiarazione integrativapotrà far ritornare in gioco la scelta di non avere effettuato l’affrancamento di tali beni”.

77Si veda quanto riportato nella nota precedente.

78Aspetto confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 1.3).

79Si veda il precedente § 5.

80Si veda quanto riportato nella precedente nota 76.

81Incrementata degli interessi del 3% di cui all’art. 5 co. 3 della L. 448/2001 e all’art. 2 co. 2 del DL 282/2002 conv. L. 27/2003.

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3% (un decimo del 30%), se il versamento viene effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla sca-denza della rata;

3,75% (un ottavo del 30%), se il versamento viene effettuato entro un anno dalla scadenza della rata.

Anche se non espressamente precisato dalla citata circ. 35/2004, per perfezionare il ravvedimento operoso devo-no essere altresì corrisposti, in relazione agli importi dell’imposta sostitutiva versati in ritardo83, gli interessi:

al tasso legale vigente, pari al 2,5% annuo dall’1.1.201284;

a decorrere dal giorno successivo alla scadenza e fino a quello di versamento compreso.

6.4 DEFINITIVITÀ DELLA SCELTA OPERATA DAL CONTRIBUENTE

La circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35 (§ 2) ha chiarito che l’opzione per la rideterminazione del costo ovalore di acquisto delle partecipazioni non quotate è definitiva.Pertanto, il contribuente non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata ed è tenuto a completare il versamentorateale anche quando, ad esempio:

in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato85;

le partecipazioni possedute generano redditi di capitale e non plusvalenze, come nell’ipotesi di pro-venti percepiti per effetto del rimborso a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazionedella società (art. 47 co. 7 del TUIR)86.

Si veda anche la C.T. Prov. Treviso 24.9.2009 n. 106, secondo cui:

l’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, ai sen-si dell’art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448, costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, deter-minato dalla sola volontà del dichiarante in conformità ad una predeterminata scelta di legge, dellaquale l’Amministrazione finanziaria deve limitarsi a prendere atto;

la decisione di rivalutare una partecipazione sociale è una volontà che prescinde da eventuali succes-sivi negozi traslativi che si avvalgano del costo rivalutato, con la conseguenza che non è rilevante unerrore del contribuente al riguardo, errore che comunque non era riconoscibile da parte dell’Ammi-nistrazione finanziaria87.

In materia si veda anche la successiva C.T. Prov. Treviso 30.7.2012 n. 66, la quale ha evidenziato che la mani-festazione della volontà di effettuare la rivalutazione ha come conseguenza un rapporto giuridico bilaterale,con la nascita dei corrispettivi obblighi e diritti per il contribuente da un lato e lo Stato dall’altro:

all’obbligo del contribuente di versare l’imposta sostitutiva corrisponde, infatti, lo speculare dirittodello Stato ad ottenerne la riscossione, anche coattivamente (attraverso l’iscrizione a ruolo delle ratedovute);

82

Art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come modificato dall’art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111 e dall’art. 11co. 3-bis del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44.

83Incrementata degli interessi del 3% di cui all’art. 5 co. 3 della L. 448/2001 e all’art. 2 co. 2 del DL 282/2002 conv. L. 27/2003.

84Ai sensi del DM 12.12.2011 (pubblicato nella G.U. 15.12.2011 n. 291).

85Aspetto confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 1.3), la quale osserva che “le norme in esame prevedono,infatti, la facoltà di avvalersi di un’agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamenteeffettuata in mancanza di una apposita disposizione in tal senso”.Si segnala, tuttavia, che la C.T. Reg. Milano 11.4.2011 n. 71 ha stabilito, in relazione alla rideterminazione del costo o valore diacquisto dei terreni (ex art. 7 della L. 448/2001), che tale istituto non costituisce un regime obbligatorio, ma un’opzione facoltativa e,pertanto, il contribuente può revocare la scelta iniziale di affrancare fiscalmente gli immobili, non versando la seconda e la terza ratadell’imposta sostitutiva. In tal caso, è stato quindi stabilito che il valore del terreno viene riportato a quello ante perizia, “l’erariotrattiene la prima rata inutilmente versata dal contribuente”, ma l’Amministrazione finanziaria non può iscrivere a ruolo le ratesuccessive non versate.

86Secondo Tosoni G.P. “Ritorna l’esclusione agevolata dall’impresa”, Gli Speciali Norme e tributi - Telefisco 2008, 29.1.2008, p. 20,l’obbligo di completare il versamento rateale non dovrebbe trovare applicazione in casi particolari, ad esempio in caso di decesso delcontribuente; infatti “non si vede perché gli eredi siano tenuti al versamento delle rate residue, tenuto conto che il valore di periziaperde efficacia per effetto della successione”.

87Nel caso di specie, il contribuente aveva successivamente conferito in società la partecipazione rivalutata, ritenendo che il valorerivalutato potesse essere fiscalmente rilevante (si veda il successivo § 7.1.3).

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al diritto del contribuente di veder rivalutata ai fini fiscali la propria partecipazione societaria corri-sponde uno speculare e correlativo obbligo, fin da subito nascente a carico dello Stato, di assumere ilnuovo valore rivalutato quale base di calcolo per le future plusvalenze e minusvalenze.

La C.T. Prov. Treviso 30.7.2012 n. 66, inoltre, osserva che, attraverso l’esercizio dell’opzione per la ridetermina-zione del costo della partecipazione, si rinviene all’interno del suddetto rapporto una componente di aleatorietà:

il contribuente è infatti consapevole di sostenere un esborso immediato a fronte del quale, non diversamenteda quando si acquista un diritto di opzione in borsa, sta l’acquisizione non delle certezze di un vantaggioeconomico (incerto non solo nella sua misura, ma nella sua stessa esistenza), ma la possibilità di conseguirein futuro un vantaggio economico, che il contribuente spera naturalmente superiore all’esborso certo;

allo stesso modo, l’Erario è conscio di conseguire il diritto certo all’incasso di una somma determinata,somma per sua natura fruttifera di interessi, e di rinunciare al maggior gettito, incerto non solo nellasua misura, ma nella sua stessa esistenza.

Pertanto, secondo la C.T. Prov. Treviso in esame:

“una volta che in conseguenza di una volontà validamente espressa si è costituito un nuovo rapportogiuridico questo è normalmente irrevocabile per volontà unilaterale sia nel caso di rapporti commu-tativi, sia nel caso dei contratti unilaterali; pertanto non v’è alcuna necessità di previsione esplicita diirrevocabilità dell’opzione manifestata”;

“è errata e fuorviante ogni correlazione tra la facoltatività di costituire un rapporto giuridico e la ine-sistente successiva facoltatività di risolverlo”;

“non vi è alcun diritto di revoca o risoluzione unilaterale non solo perché si è instaurato un rapportogiuridico bilaterale ma anche perché l’intrinseca aleatorietà del rapporto rende logicamente e natural-mente irrilevante ogni successivo mutamento della situazione di mercato”;

“in presenza di un rapporto giuridico intrinsecamente aleatorio è naturalmente irrilevante ogni succes-siva fluttuazione di mercato e conseguentemente inammissibile ogni conseguente risoluzione o revocaunilaterale”;

“è falsa ed infondata l’affermazione che gli effetti della rivalutazione si spiegano esclusivamente almomento della cessione della partecipazione rivalutata”;

“è falsa ed infondata l’affermazione che fin tanto che il contribuente non cede la partecipazione, eglimantenga il diritto di revocare l’opzione esercitata”.

7 EFFETTI DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D’ACQUISTO

Il nuovo costo fiscale della partecipazione rileva solo nell’ambito dei capital gain, ai fini della determina- zione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR.

Il nuovo costo fiscale non consente comunque il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi.

7.1 RILEVANZA FISCALE DEL VALORE DI PERIZIA

Per effetto delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 1 della L. 448/2001, la rideterminazione del costo o valore diacquisto della partecipazione non quotata ha effetto esclusivamente ai fini della determinazione delle plus-valenze e minusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, vale a dire in caso di cessione a titolooneroso di partecipazioni “qualificate” o “non qualificate” nell’ambito della disciplina del c.d. “capital gain”.Per effetto della rivalutazione, quindi, le plusvalenze emergenti dai suddetti atti di realizzo delle partecipazionisono determinate assumendo, in luogo dell’originario costo o valore d’acquisto, il valore quantificato nellaperizia di stima appositamente redatta.

Esclusione di altri costi inerenti

La circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 1), riprendendo quanto già affermato nella precedente circ.13.3.2006 n. 10 (§ 17), ha chiarito che il valore di perizia “non può essere incrementato degli oneri inerenti e,quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dallanorma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia”88.

88

Si veda il precedente § 4.1.5.

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Tale affermazione deve però essere interpretata nel senso che:

il valore di perizia si sostituisce all’originario costo fiscale (costo o valore d’acquisto incrementatodegli oneri accessori), “cristallizzando” la situazione alla data di riferimento della perizia stessa;

non è escluso che il nuovo costo fiscale derivante dalla perizia possa essere incrementato di ulterioricosti inerenti, successivi alla data di riferimento della perizia stessa89.

7.1.1 Redditi di capitale

La circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 (§ 5) ha ribadito che il valore adeguato non può essere utilizzatoai fini della determinazione di redditi di capitale90.

7.1.2 Recesso del socio e liquidazione della società

La circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2005 n. 16 ha chiarito che il nuovo costo o valore di acquisto della parte-cipazione, derivante dalla perizia giurata:

è utilizzabile anche in occasione del recesso atipico del socio dalla società, realizzato mediante acqui-sto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo con-cordemente individuato dai soci medesimi91;

non è utilizzabile, invece, nell’ipotesi di recesso tipico, in quanto le somme o il valore normale dei beniricevuti dai soci costituiscono “utile” (cioè reddito di capitale e non reddito diverso sotto forma diplusvalenza) per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni oquote annullate, anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale.

89

In senso analogo si vedano: Ranocchi G.P., Valcarenghi G. “Precluso l’affrancamento se la donazione è successiva”, Il Sole - 24 Ore,Norme e Tributi, 27.6.2011, p. 5, i quali osservano come l’affermazione della suddetta circ. 10/2006 “debba essere declinata nel sensoche, se da un lato è indubitabile che il valore di perizia si sostituisce all’originario costo fiscale «cristallizzando» la situazione alla datadella perizia e assorbendo così gli oneri accessori pregressi, altrettanto logica dovrebbe essere la conclusione che il costo fiscale dellapartecipazione derivante dalla nuova perizia possa essere incrementato degli oneri accessori inerenti, compresa quindi l’imposta didonazione”; Meneghetti P. “Sulle rivalutazioni contribuenti al bivio”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 7.11.2011, p. 3, secondo cui “lacircolare 47/11 afferma che il valore del bene rivalutato non potrà essere incrementato da alcun altro onere inerente, ma taleaffermazione dovrebbe intendersi riferita a oneri già sostenuti alla data del 1° luglio 2011, mentre non dovrebbe esservi alcun dubbioche oneri sostenuti successivamente possano incrementare il costo della partecipazione” (tali considerazioni devono ora ritenersi esten-sibili alla nuova riapertura disposta dalla L. 228/2012, in relazione ai costi sostenuti dopo l’1.1.2013).Si veda anche Gavelli G. “Imposta sostitutiva del 12,50 per cento sulle plusvalenze immobiliari”, Il fisco, 30, 2006, 1, p. 4651, ilquale afferma che “se a seguito della rivalutazione il contribuente sostiene ulteriori costi inerenti (esempio: delimitazione dell’areacon uno steccato), anche questi concorrono (riducendone l’importo) alla determinazione della plusvalenza di cessione, come delresto previsto dal comma 2 dell’art. 68 del Tuir. L’affermazione potrebbe sembrare logica, ma qualche dubbio poteva comunquenascere dal testo del comma 5 dell’art. 7 della citata L. n. 448/2001, in base al quale «Il costo per la relazione giurata di stima èportato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettiva-mente sostenuto ed è rimasto a carico». È bene specificare che se il legislatore si riferisce espressamente al solo costo di perizia, èper l’esigenza di disciplinare questa particolare variabile, e non per escludere la possibilità che possano essere sostenute (e legitti-mamente «capitalizzate» nel calcolo della successiva plusvalenza) altre tipologie di costi. Naturalmente, non avranno alcun effetto icosti sostenuti anteriormente alla data di riferimento della perizia, dato che essa avrà determinato un valore del cespite compren-sivo anche dell’utilità arrecata dagli oneri in parola”. L’Autore analizza la questione nell’ambito della rivalutazione dei terreni dicui all’art. 7 della L. 448/2001, ma il principio deve ritenersi applicabile anche in tema di rivalutazione delle partecipazioni, ai sensidell’art. 5 della stessa L. 448/2001, stante l’analogia della disciplina. In relazione ai terreni edificabili, si veda anche la circ. Agenziadelle Entrate 13.2.2006 n. 6 (§ 11.4), che ha ammesso la possibilità di applicare al costo derivante dalla perizia la rivalutazionesecondo l’indice ISTAT, ai sensi dell’art. 68 co. 2 del TUIR, per il periodo intercorrente tra la data considerata ai fini della riva-lutazione (es. 1.1.2005 per le rivalutazioni effettuate ai sensi dell’art. 11-quaterdecies co. 4 del DL 203/2005) e quella della successi-va cessione, nonché Sanna S. “Il costo fiscale dei terreni rivalutati può essere incrementato dagli oneri successivi”, Il fisco, 11, 2011,1, p. 1651 ss.Come evidenziato da Poggiani F. “Per le rivalutazioni non indicate in dichiarazione, solo sanzione formale”, Il Quotidiano delCommercialista, www.eutekne.info, 31.1.2013, secondo parte della dottrina potrebbe essere considerato “onere inerente”, ai sensidell’art. 68 co. 6 del TUIR, anche l’ammontare dell’imposta sostitutiva versata.

90Come osservato dalla stessa circolare, “è il caso, ad esempio, dei proventi percepiti per effetto del rimborso di partecipazioni o dialtri investimenti aventi natura partecipativa, a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della società (v. art.44, comma 3 [ora art. 47 co. 7], del TUIR), in quanto le lettere c) e c-bis) dell’articolo 81 [ora 67], a differenza della successivalettera c-ter), non comprendono tra i presupposti di realizzo delle plusvalenze anche il rimborso di partecipazioni”.

91In tali casi, infatti, il reddito del socio uscente ha natura di capital gain e non di reddito di capitale, come chiarito dalle circ. Agenziadelle Entrate 16.6.2004 n. 26 e 10.12.2004 n. 52.

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Considerato che le disposizioni riguardanti il recesso tipico sono le stesse che disciplinano la fattispecie dellaliquidazione societaria, l’impostazione sopracitata vale anche in tal caso92.

Società di persone

In caso di recesso del socio, si ricorda che non sono previste, nell’ambito delle società di persone, le diversepossibilità che invece caratterizzano la liquidazione della quota al socio uscente per le società di capitali.In particolare, il socio receduto non può provvedere ad alienare le partecipazioni agli altri soci, né a un terzoindividuato concordemente dai soci stessi.Rimane, invece, quale unica modalità da adottare la riduzione del patrimonio della società, come avviene delresto nelle società di capitali per le quali non si sia provveduto a cedere le partecipazioni del socio che fuori-esce dalla compagine sociale.

7.1.3 Redditi d’impresa

Il valore della partecipazione rideterminato ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001 non può quindi essere utiliz-zato neppure nell’ambito del reddito d’impresa93.

7.1.4 Partecipazioni rivalutate dal defunto e pervenute per successione

Si ricorda che, in relazione alle partecipazioni cadute in successione dal 3.10.2006, a seguito della reintrodu-zione dell’imposta di successione non è più consentito all’erede di determinare il costo fiscale della partecipa-zione utilizzando il costo rivalutato dal defunto94.

La possibilità di utilizzare il costo rivalutato dal defunto, invece, permane con riferimento alle partecipazionipervenute per successione nel periodo in cui tale imposta era stata abolita, vale a dire in relazione alle succes-sioni apertesi dal 25.10.2001 al 2.10.200695.

Decesso dell’usufruttuario

La circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6 (§ 8.1) aveva comunque chiarito che, in caso di decesso dell’usu-fruttuario di una partecipazione, il soggetto che la ereditava non poteva assumere come costo della partecipa-zione il valore rideterminato del diritto di usufrutto, in quanto la partecipazione veniva acquisita a titolo dipiena proprietà per effetto del principio di riespansione del diritto di proprietà che avviene automaticamentecon l’estinzione dell’usufrutto96.

7.1.5 Partecipazioni rivalutate dal donante e pervenute per donazione

Nulla cambia, invece, in relazione alle partecipazioni che pervengono per donazione, in quanto in tal caso, aisensi dell’art. 68 co. 6 del TUIR, il costo fiscalmente rilevante è sempre quello del donante.

Pertanto, se il donante ha rideterminato il costo fiscale della partecipazione donata, il nuovo valore si trasfe-risce al donatario97.

7.1.6 Partecipazioni ricevute in donazione e cedute entro 5 anni

Si ricorda che, per effetto della disposizione antielusiva contenuta nell’art. 16 co. 1 della L. 18.10.2001 n. 383,si considera “qualificata” anche la cessione di una partecipazione:

ricevuta per donazione o altra liberalità tra vivi;

92

Cfr. Pellegrino S., Valcarenghi G. “Porte aperte alle rivalutazioni reiterate”, Corriere Tributario, 8, 2013, p. 658.93

Si veda la ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2008 n. 333, che ha escluso l’utilizzo del valore di un terreno rideterminato ai sensi dell’art.7 della L. 28.12.2001 n. 448, nell’ambito del conferimento dello stesso nell’impresa individuale del proprietario. Il principio enun-ciato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, deve ritenersi applicabile anche in tema di rivalutazione delle partecipazioni, ai sensi del-l’art. 5 della stessa L. 448/2001, stante l’analogia della disciplina.Si veda anche la C.T. Prov. Treviso 24.9.2009 n. 106, la quale ha stabilito che, in caso di conferimento in società di una partecipa-zione rivalutata, il contribuente non ha diritto al rimborso della prima rata dell’imposta sostitutiva pagata e l’Agenzia delle Entratepuò iscrivere a ruolo le rate successive alla prima che non sono state versate dal contribuente.

94Si veda il precedente § 3.2.1.

95Si veda la ris. Agenzia delle Entrate 17.4.2008 n. 158.

96Ai sensi dell’art. 979 co. 1 c.c., infatti, la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.

97Secondo Gaiani L. “Donazioni «rivalutabili»”, Il Sole - 24 Ore, 28.6.2006, p. 29, il donante, che era possessore delle quote alla datadi riferimento (ora 1.1.2013), può procedere alla rideterminazione del costo o valore d’acquisto della partecipazione anche se non loè più al momento della rivalutazione, in quanto ha donato la partecipazione; tale operazione, infatti, sarebbe finalizzata a trasferire aldonatario il maggior valore derivante dalla perizia, in forza del principio enunciato dall’art. 68 co. 6 del TUIR.

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avvenuta entro i 5 anni successivi dall’atto di liberalità, anche se la quota posseduta dal beneficiarionon è “qualificata”, purché lo fosse in capo al donante.

In tal caso, la circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35 (§ 4) ha chiarito che il beneficiario della donazionepuò tenere conto del valore rideterminato soltanto nel caso in cui sia stata corrisposta l’imposta sostitutiva del4% prevista per le partecipazioni “qualificate”.

7.1.7 Operazioni di scissione

In caso di rivalutazione del costo fiscale della partecipazione e di successiva scissione della società partecipata,l’art. 173 co. 3 del TUIR non prevede uno specifico criterio in base al quale il costo fiscale della partecipa-zione posseduta nella scissa debba essere ripartito.Secondo la C.M. 17.5.2000 n. 98/E (§ 7.2.3), “il criterio da seguire appare quello della ripartizione del costooriginario in proporzione al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello even-tualmente rimasto alla scissa”. Pertanto, il costo rivalutato della partecipazione deve essere ripartito tra lasocietà scissa e la/le società beneficiaria/e, nella stessa proporzione con cui viene suddiviso il patrimonionetto contabile98.

7.2 APPLICAZIONE DEL CRITERIO LIFO ALLA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI RIVALUTATE

Indipendentemente dalla data del pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta, la partecipazione si consideraacquisita alla data di riferimento della perizia di stima (da ultimo, 1.1.2013).

Qualora, in data successiva all’1.1.2013, non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si con-sidera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato, secondo l’ordinario criterio LIFO.

In modo analogo si procede qualora la partecipazione posseduta sia stata rivalutata solo parzialmente; in talcaso solo la porzione di partecipazione per la quale è stata versata l’imposta sostitutiva si considera acquisitaall’1.1.2013 e forma un nuovo “strato LIFO”.

Partecipazioni in regime di “risparmio amministrato” o “gestito”

Le suddette regole non operano qualora il contribuente abbia optato per l’applicazione dei regimi del “rispar-mio amministrato” o del “risparmio gestito” (in tali regimi, infatti, non si applica il metodo LIFO)99.

7.3 RIVALUTAZIONE PARZIALE E PAGAMENTO RATEIZZATO DEL CORRISPETTIVO DI CESSIONE

In caso di cessione di una partecipazione rivalutata solo parzialmente e di rateizzazione del relativo corrispet-tivo, la ris. Agenzia delle Entrate 17.4.2008 n. 158 ha chiarito che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 68 co.7 lett. f) del TUIR, il costo della partecipazione rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza che concorre alreddito nel periodo d’imposta di percepimento di ogni rata del corrispettivo, deve essere determinato inproporzione alla quota del corrispettivo percepito nel suddetto periodo.Ad esempio, se nel periodo d’imposta si percepisce una rata pari al 30% del corrispettivo complessivo, ai finidella determinazione della plusvalenza occorre considerare il costo corrispondente al 30% della parte rivalutatae di quella non rivalutata.

98

Si vedano Meneghetti P., Ranocchi G.P. e Valcarenghi G. “Al test delle operazioni straordinarie”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi,23.6.2008, p. 3, Liburdi D. “Operazioni straordinarie facili”, Italia Oggi, 12.1.2008, p. 37 e Dezzani F., Dezzani L. “Parere del comitatoconsultivo n. 16 del 20 ottobre 2003: scissione societaria. Quando lo spin-off immobiliare non è elusivo”, Il fisco, 46, 2003, 1, p. 7137.Peraltro, Meneghetti P., Ranocchi G.P. e Valcarenghi G., cit., osservano che “questa ripartizione, tuttavia, non è pienamente soddi-sfacente se essa segue una rivalutazione delle partecipazioni. Infatti, la valutazione peritale tiene conto di valori correnti degli assestche spesso sono molto lontani da quelli contabili. Sarebbe logico, in tal caso, suddividere il costo della partecipazione considerando ivalori correnti trasferiti alla beneficiaria e non quelli contabili, poiché, se non si opera così, il rischio è di vanificare la rivalutazione”;ad esempio, qualora nel patrimonio della scissa vi sia un immobile che viene trasferito alla beneficiaria, attribuire alla partecipazionenella scissa il costo fiscale sulla base dei valori contabili comporterebbe “una artificiosa sopravvalutazione”, alla quale corrisponderebbe“una conseguente illogica svalutazione” della partecipazione nella beneficiaria (in senso analogo, si veda anche Meneghetti P. “Nuovivalori per la scissione”, Il Sole - 24 Ore, 16.1.2006, p. 36). Sulla preferibilità di “adottare un riferimento ad un criterio proporzionaleimpostato sui valori correnti dei patrimoni netti trasferiti, più che non sui valori contabili”, si veda Meneghetti P. “Nelle scissioni,partecipazioni rivalutate ripartite a valori correnti”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 25.1.2013, il quale osservaaltresì che, in caso di scissione asimmetrica, cioè della procedura prevista dall’art. 2506 co. 2 c.c. in cui si ammette (per decisioneunanime dei soci) che le quote della beneficiaria siano assegnate solo ad un certo socio, a fronte dell’incremento delle quote nella scissaa favore degli altri soci, “non ha molto senso parlare di criterio proporzionale, poiché nella scissione asimmetrica si ha una divisioneradicale e totale della compagine societaria, per cui l’unico principio valido non può che essere quello di continuità dei valori fiscali”.

99Sul punto si veda anche il successivo § 9.3.

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In pratica, non è possibile imputare prioritariamente ai corrispettivi percepiti per primi la quota di partecipa-zione rivalutata, ma occorre ripartire proporzionalmente, in relazione a ciascuna rata di corrispettivo, i rela-tivi costi fiscali.

7.4 REALIZZO DI MINUSVALENZE - ESCLUSIONE

L’art. 5 co. 6 della L. 448/2001 dispone che l’assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore diacquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’im-posta successivi, ai sensi dell’art. 68 del TUIR.

In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, pertanto,qualora il valore di perizia sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non ha rilevanza fiscale per ilcontribuente100.

7.4.1 Irrilevanza delle minusvalenze determinate in sede di perizia

Le circ. Agenzia delle Entrate 30.1.2002 n. 9 (§ 2.5) e 31.1.2002 n. 12 (§ 5) hanno precisato che, indipendente-mente da future cessioni, la perizia non può essere utilizzata per creare una minusvalenza rispetto all’origina-rio costo o valore d’acquisto, utilizzabile in compensazione.

7.4.2 Carattere “oggettivo” dell’indeducibilità

La ris. Agenzia delle Entrate 27.6.2003 n. 141 ha precisato che “tale indeducibilità, in base al tenore dellanorma, è da intendersi di carattere oggettivo”. Pertanto, la stessa si applica anche alle ipotesi in cui le minus-valenze siano realizzate da un soggetto diverso da quello che ha rideterminato il costo o valore di acquisto,come nel caso di partecipazioni cadute in successione dopo la rideterminazione del relativo costo o valore diacquisto, regolarmente operata dal defunto, con conseguente traslazione del costo fiscale sull’erede101.

8 COMPILAZIONE DEL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO

I dati relativi alla rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute all’1.1.2013 dovranno essere indicati nel modello UNICO 2014.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quo-tate devono compilare il riquadro “Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modifica-zioni” contenuto nel quadro RT del relativo modello UNICO, al fine di indicare i previsti dati in relazionealla rivalutazione effettuata, in modo da coordinarli con i versamenti effettuati ed operare i relativi controlli.

8.1 DATI DA INDICARE

Nel previsto riquadro del quadro RT del modello UNICO occorre quindi indicare, negli appositi campi:

il valore di perizia della singola partecipazione;

l’aliquota dell’imposta sostitutiva (2% per le partecipazioni “non qualificate”, 4% per quelle “qualifi-cate”);

l’imposta sostitutiva dovuta;

l’imposta già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferi-mento ai medesimi beni, che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuovarideterminazione;

l’imposta da versare, pari alla differenza tra l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazionee quando già versato per una precedente rideterminazione102;

se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare è stato rateizzato, barrando l’apposita casella;

se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare è parte di un versamento cumulativo, barrando l’appo-sita casella.

100

Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2013 n. 1 (§ 4.1).101

Si ricorda che la rilevanza fiscale in capo all’erede del costo rivalutato dal defunto è ammessa solo con riferimento alle partecipa-zioni pervenute nell’ambito di successioni apertesi dal 25.10.2001 al 2.10.2006 (si vedano i precedenti § 3.2.1 e 7.1.4).

102Qualora il risultato sia negativo (“vecchia” imposta sostitutiva superiore a quella “nuova”), il campo non va compilato.

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8.2 CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO IL MODELLO 730

I contribuenti che presentano il modello 730 (ricorrendo le condizioni per usufruire dell’assistenza fiscale), inaggiunta a quest’ultima dichiarazione devono:

compilare il previsto riquadro del quadro RT del modello UNICO, unitamente al relativo frontespizio;

presentare tale modello UNICO con le relative modalità e termini.

8.3 OMESSA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2013 n. 1 (§ 4.3) ha confermato che l’opzione per la rideterminazione deivalori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero im-porto dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.Pertanto, viene chiarito che:

l’omessa indicazione nel modello UNICO dei dati relativi alla rideterminazione effettuata costituisceuna violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal co. 1 dell’art. 8 delDLgs. 471/97 (con un minimo di 258,00 euro fino ad un massimo di 2.065,00 euro);

restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione103.

Tale “chiarimento, ovviamente, si rende applicabile anche ad eventuali violazioni compiute nelle annualitàpassate, in relazione alle precedenti disposizioni che consentivano la rivalutazione”104.

9 PARTECIPAZIONI IN REGIME DI “RISPARMIO AMMINISTRATO” O “GESTITO”

Se le partecipazioni rientrano nel regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”, il contribuente deve fornire all’intermediario la copia della perizia di stima e dei modelli F24 di versamento dell’imposta sostitutiva.

Qualora il contribuente abbia optato per i regimi del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”, aisensi, rispettivamente, degli artt. 6 e 7 del DLgs. 21.11.97 n. 461105, si applicano alcune regole particolari106.

Di seguito si segnalano gli aspetti salienti di tali regimi, in relazione alle partecipazioni oggetto di ridetermina-zione del costo o valore di acquisto.

103

Sul tema, si veda anche Poggiani F. “Per le rivalutazioni non indicate in dichiarazione, solo sanzione formale”, Il Quotidiano delCommercialista, www.eutekne.info, 31.1.2013. Tale impostazione era già stata ipotizzata da Deotto D.,Testone L. “Affrancamentoanche parziale”, Il Sole - 24 Ore, 5.6.2006, p. 25.

104 Pellegrino S., Valcarenghi G. “Porte aperte alle rivalutazioni reiterate”, Corriere Tributario, 8, 2013, p. 662.

105Si ricorda che i regimi del “risparmio amministrato” e del “risparmio gestito” non sono applicabili alle partecipazioni “qualificate” (art.67 co. 1 lett. c) del TUIR) e alle partecipazioni “non qualificate” (art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR) in società non quotate residenti inStati o territori a fiscalità privilegiata (art. 68 co. 4 del TUIR), in quanto le relative plusvalenze concorrono alla formazione del redditocomplessivo e non possono quindi essere assoggettate all’imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del DLgs. 21.11.97 n. 461.

106Previste, soprattutto, dall’art. 5 co. 7 della L. 28.12.2001 n. 448, dalle circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 e 6.11.2002 n. 81,nonché dalla ris. Agenzia delle Entrate 26.11.2002 n. 372.

Fig. 4 - Rivalutazione partecipazioni - Termine di redazione della perizia

Partecipazioni non quotatepossedute all’1.1.2013

perizia asseverata di stima

“regime della dichiarazione”

va eseguita entro l’1.7.2013, anchedopo la cessione della partecipazione

regimi del “risparmio amministrato” edel “risparmio gestito”

va eseguita entro l’1.7.2013 e prima dellacessione della partecipazione

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9.1 REDAZIONE DELLA PERIZIA

In caso di opzione per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”, la redazione e l’asse-verazione della perizia, qualora siano ancora aperti i relativi termini, deve necessariamente avvenire primadella cessione della partecipazione, in quanto il contribuente deve fornire all’intermediario, anteriormentedella realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze:

la copia della perizia giurata di stima della partecipazione, unitamente ai dati identificativi dell’esten-sore della stessa;

il codice fiscale della società, ente o associazione periziata107.

Senza tale documentazione, infatti, l’intermediario non può tenere conto del nuovo valore (di perizia) in luogodel precedente costo o valore di acquisto.

Pertanto, se la cessione della partecipazione avviene prima dell’1.7.2013, la redazione e l’asseverazione dellaperizia deve essere anticipata rispetto al termine ultimo previsto dalla norma108.

9.2 VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

In caso di opzione per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”:

il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sul valore di perizia è un obbligo che ricade esclusiva-mente sul contribuente e che non può quindi essere delegato all’intermediario abilitato109;

il versamento dell’imposta sostitutiva derivante dalla perizia può avvenire anche successivamente allacessione della partecipazione, nel rispetto del relativo termine, sempreché la redazione della perizia giu-rata di stima sia anteriore alla cessione stessa110;

il contribuente deve fornire all’intermediario, di regola prima della realizzazione delle plusvalenze edelle minusvalenze, la copia del modello F24 con il quale è avvenuto il versamento dell’intero importodell’imposta sostitutiva dovuta, ovvero di ciascuna rata della stessa111.

In caso di effettuazione di più rivalutazioni della stessa partecipazione, resta ferma la possibilità di scomputarel’imposta già versata in precedenza112.

9.3 DIVIETO DI REALIZZO DI MINUSVALENZE

Se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”, poiché in taliregimi non si applica il metodo LIFO e la cessione delle partecipazioni il cui costo o valore di acquisto è statorideterminato non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti, la circ. Agenzia delle Entrate 6.11.2002n. 81 (§ 3.3) ha stabilito che, in caso di “rivalutazione parziale” della partecipazione:

gli intermediari devono tenere distinta evidenza della quota della partecipazione per la quale è stataeffettuata la rideterminazione del costo o valore di acquisto;

“i successivi acquisti di partecipazioni appartenenti alla medesima categoria omogenea rilevano ai finidella determinazione del costo della quota della partecipazione il cui valore non è stato rideterminato”.

La successiva ris. Agenzia delle Entrate 26.11.2002 n. 372 ha ulteriormente chiarito che:

per le partecipazioni il cui costo o valore di acquisto non è stato rideterminato, rimane l’attribuzione delcosto o valore medio ponderato attribuito dall’intermediario prima della rideterminazione parziale delcosto di una parte delle partecipazioni, finché non siano acquisite altre quote della partecipazione;

107

Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 6.11.2002 n. 81 (§ 3.2).108

Si ricorda che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, tale limite non sussiste qualora il contribuente rientri, invece, nel “regimedella dichiarazione” (si veda il precedente § 4.1.2).

109Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 (§ 4).

110Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 (§ 5).

111La ris. Agenzia delle Entrate 27.6.2003 n. 141 ha precisato che l’intermediario ha l’obbligo di acquisire la copia del modello diversamento anche successivamente alla negoziazione della partecipazione, qualora la stessa sia avvenuta in data successiva a quelladi redazione della perizia, ma anteriormente alla scadenza del termine per il versamento del totale dell’imposta sostitutiva dovuta odella prima rata. In caso di versamento rateale, l’intermediario dovrà quindi acquisire anche le copie dei modelli di versamento dellerate successive.

112Si veda il precedente § 5.1.

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tale costo medio deve essere rideterminato ed aggiornato di volta in volta a seguito delle eventualinuove acquisizioni di titoli aventi le medesime caratteristiche, avvenute successivamente;

gli intermediari, al fine di non tenere conto delle eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione dellepartecipazioni il cui costo sia stato rideterminato, devono tenere una sorta di “sottoconto” dove eviden-ziare esclusivamente le operazioni relative alle predette partecipazioni.

La ris. Agenzia delle Entrate 372/2002 non chiarisce, invece, se vi sia libertà o meno per il contribuente (ol’intermediario) di decidere, in caso di cessione delle partecipazioni, se “attingere” da quelle che permettono direalizzare minusvalenze fiscalmente rilevanti oppure se debbano essere utilizzate prioritariamente le parteci-pazioni il cui costo sia stato rideterminato e le cui minusvalenze non sono quindi rilevanti a fini fiscali.In dottrina si ritiene possibile cedere per primi i titoli non rivalutati, che possono quindi generare minus-valenze fiscalmente rilevanti113.

9.4 COMPILAZIONE DEL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO

La circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35 (§ 3) ha chiarito che gli obblighi dichiarativi nel modello UNICO(compilazione dell’apposito riquadro del quadro RT) si applicano solo ai contribuenti che determinano i redditidiversi di natura finanziaria (plusvalenze) ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 (c.d. “regime delladichiarazione”).Pertanto, se le partecipazioni oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto sono in regime di“risparmio amministrato” o di “risparmio gestito”, i contribuenti non hanno alcun obbligo dichiarativo nelmodello UNICO, in relazione alla perizia effettuata e all’imposta sostitutiva versata.

In generale, tale aspetto dovrebbe essere confermato anche in relazione alle partecipazioni possedute al-l’1.1.2013. Qualche dubbio potrebbe infatti sussistere in caso di scomputo dell’imposta sostitutiva versata peruna precedente rideterminazione del costo o valore di acquisto; in tal caso, infatti, l’Agenzia delle Entrate nondisporrebbe dei dati di dettaglio per il controllo dei versamenti effettuati114, a meno che la compensazioneeffettuata tra la “nuova” e la “vecchia” imposta sostitutiva sia stata indicata nel modello F24115.Su tale aspetto appare necessario un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

10 APPLICAZIONE DELLA NORMA ANTIELUSIVA

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate non è di per sé elusiva, a meno che rientri in un più vasto disegno di indebito risparmio d’imposta.

In base all’art. 37-bis del DPR 600/73, gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, posti in essere nel-l’ambito di determinate operazioni, sono qualificabili come elusivi, e quindi inopponibili all’Amministrazionefinanziaria, qualora siano privi di valide ragioni economiche, siano diretti ad aggirare obblighi o divieti previstidall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.Ai fini dell’applicazione dell’art. 37-bis del DPR 600/73 devono quindi verificarsi contemporaneamente leseguenti condizioni:

compimento di una delle operazioni di cui al co. 3; secondo la circ. Agenzia delle Entrate 6.11.2002n. 81 (§ 3.2), le perizie di stima in esame rientrano tra le “operazioni, da chiunque effettuate, incluse levalutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti” di cui all’art. 67 co. 1 lett. c) - c-quinquies) del TUIR,previste alla lett. f) del suddetto co. 3116;

113

Si vedano Bono M., Piazza M. “Nuovi adempimenti sulle partecipazioni”, Il Sole - 24 Ore, 8.11.2002, p. 25, Parisotto R. “Rivalu-tazioni con effetto sui «dossier»”, Il Sole - 24 Ore, 27.11.2002, p. 26 e Felicioni A. “Rivalutazione parziale a doppia via”, ItaliaOggi, 9.11.2002, p. 28; peraltro, quest’ultimo Autore evidenzia che “ciò comporta una disparità di trattamento tra contribuentiassoggettati al regime dichiarativo, per i quali il metodo LIFO impone sempre l’utilizzo prioritario delle partecipazioni rivalutate,rispetto a quelli che hanno scelto il regime del risparmio amministrato”.

114Si ricorda, infatti, che l’art. 7 co. 2 lett. ee) del DL 70/2011 convertito stabilisce che, al fine del controllo della legittimità della detra-zione, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati idati da indicare nella dichiarazione stessa (si veda il precedente § 5.1.6); tale disposizione potrebbe avere applicazione generalizzata,indipendentemente dal regime giuridico utilizzato per i capital gain (regime “della dichiarazione”, oppure del “risparmio ammini-strato” o del “risparmio gestito”).

115Si veda il precedente § 5.1.5.

116Tale aspetto è stato confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 1.2).

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aggiramento di obblighi e divieti previsti dall’ordinamento; con tale locuzione si intende l’impiego di“scappatoie” legittime sul piano formale, dirette ad aggirare regimi fiscali tipici117 o la tassazione ordi-naria nell’ambito del reddito d’impresa118;

assenza di valide ragioni economiche; le “valide ragioni economiche” devono consistere in una “ap-prezzabilità economico-gestionale” dell’operazione119, cioè “di porre in essere una riorganizzazioneaziendale tesa a rendere più efficiente l’esercizio dell’attività d’impresa”120 ovvero di “procedere aduna razionalizzazione del proprio sistema produttivo attraverso una migliore gestione aziendale con-sentendo nuove strategie imprenditoriali da svolgere, in forma societaria, mediante una maggiorearticolazione e differenziazione delle risorse disponibili”121;

ottenimento di risparmi di imposta altrimenti indebiti.

In relazione al requisito del risparmio d’imposta, il Comitato consultivo norme antielusive, nel parere 20.10.2003n. 16, ha chiarito che la rivalutazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, di per sé, “nonpuò essere giudicata elusiva, in quanto si concreta nell’applicazione di una specifica norma di legge, di carattereagevolativo, per cui il pagamento di un carico tributario inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione delregime ordinario non può essere considerato elusivo”.In caso di rivalutazione delle quote e di successiva cessione delle stesse da parte dei soci senza realizzareplusvalenze, pertanto, il risparmio di imposta ottenuto dal contribuente sarebbe lecito in quanto:

la possibilità di rivalutare le partecipazioni è espressamente prevista dalla legge;

sulla rivalutazione viene comunque versata un’imposta sostitutiva.

Tuttavia, come sottolineato dal suddetto parere, eventi successivi alla rivalutazione “potrebbero rivestirecarattere elusivo, onde tale operazione potrebbe risultare ex post come il primo stadio d’un più vasto disegnoelusivo”, con la conseguenza che “resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione Finan-ziaria volto a verificare se l’operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi successivi, ad essacollegati, configurino un più ampio disegno elusivo, o siano altrimenti contrari alle norme fiscali”.

Ad esempio, potrebbe assumere valenza elusiva l’operazione di scissione successiva alla rivalutazione, qua-lora volta alla creazione di società-contenitori finalizzate alla successiva cessione delle quote da parte dei socipersone fisiche, in modo tale da spostare la tassazione dai singoli beni di primo grado (immobili o rami azien-dali) sui beni di secondo (partecipazioni), in modo da trasformare plusvalenze su singoli beni in plusvalenze supartecipazioni, ottenendo così una tassazione più mite122.

117

Si veda la Relazione governativa al DLgs. 8.10.97 n. 358.118

Si veda il parere Comitato consultivo norme antielusive 22.3.2007 n. 7.119

Si vedano la relazione governativa al DLgs. 358/97 e la C.M. 19.12.97 n. 320/E (§ 6.2).120

Ris. Agenzia delle Entrate 2.10.2009 n. 256.121

Parere Comitato consultivo norme antielusive 22.3.2007 n. 7.122

Si vedano i pareri Comitato consultivo norme antielusive 14.10.2005 n. 43 e 11.10.2006 n. 28, le ris. Agenzia delle Entrate22.3.2007 n. 58, 4.10.2007 n. 281, 7.4.2009 n. 97 e 2.10.2009 n. 256.