responsabilità civile dell’impresa edile e stradale · per la responsabilità civile...

30
Divisione Contrao di Assicurazione per la Responsabilità Civile RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IMPRESA EDILE E STRADALE Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE a) Nota Informativa comprensiva del glossario b) Condizioni di assicurazione c) Informativa privacy DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. Prima della sooscrizione leggere aentamente la Nota Informativa.

Upload: vuonghanh

Post on 15-Feb-2019

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

Divisione

Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile

Responsabilità Civiledell’impResa edile e stRadale

Modello 2026 - Ed. 01.06.2014

Il presente FascIcolo InFormatIvo contenentea) nota Informativa comprensiva del glossariob) Condizioni di assicurazionec) Informativa privacy

deve essere consegnato al contraente prIma della sottoscrIzIone del contratto.prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota Informativa.

Mod

ello

202

6/sA

I – E

d. 0

1.06.

2014

Page 2: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

Nota informativa Pagina

• A.INFORMAZIONE SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2di5 1 -Informazionigenerali 2di5 2 -Informazionisullasituazionepatrimonialedell’Impresa 2di5

• B.INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 2di5 3 -Copertureassicurative-Limitazioniedesclusioni 2di5 4 -Dichiarazionidell’Assicuratoinordineallecircostanzedelrischio 3di5 5 -Aggravamentoediminuzionedelrischio 3di5 6 -Premi 3di5 7 -Rivalse 3di5 8 -Dirittodirecesso 4di5 9 -Prescrizionedeidirittiderivantidalcontratto 4di5 10 -Legislazioneapplicabile 4di5 11 -Regimefiscale 4di5

• C.INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 4di5 12 -Sinistri-Liquidazionedell’indennizzo 4di5 13 -Reclami 4di5

• Glossario 5di5

Condizioni di assicurazione Pagina

• CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2di17• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 4di17• SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 4di17• SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O./R.C.I.) 7di17• DELIMITAZIONI 9di17• CONDIZIONI PARTICOLARI 10di17• NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 14di17

Informativa privacy Pagina

InformativaalClientesull’usodeiSuoidatiesuiSuoidiritti 2di2

Modello 2026

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

Page 3: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

NOTA INFORMATIVA

Page 4: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

� di 5

NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

Page 5: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

2 di 5

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione “RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IMPRESA EDILE E STRA-DALE” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 20�0)

GentileCliente,siamolietidifornirLealcuneinformazionirelativeaUni-polSaiAssicurazioniS.p.A.edalcontrattocheLeistaperconcludere.Permaggiorechiarezza,precisiamoche:- la presente Nota informativa è redatta secondo lo sche-

ma predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;

- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico delContraenteedell’Assicurato,nullità,decadenze,esclusio-ni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, non-ché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sonostampatesufondocolorato,inquestomodoevidenziateesonodaleggereconparticolareattenzione.

PerconsultaregliaggiornamentidelleInformazionisull’Im-presadiassicurazionecontenutenellapresenteNotain-formativa,sirinviaallink:http:�����.unipolsai.it�Pagine�http:�����.unipolsai.it�Pagine�Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx..

UnipolSaiAssicurazioniS.p.A.comunicheràperiscrittoalContraentelealtremodifichedelFascicoloinformativoequellederivantidafutureinnovazioninormative.

Perognichiarimento,ilSuoAgente�Intermediarioassicu-rativodifiduciaèadisposizioneperdarLetuttelerispo-stenecessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFOR-MAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONEB. INFORMAZIONI SUL CONTRATTOC. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE�. Informazioni generalia) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai

S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e dicoordinamentodiUnipolGruppoFinanziarioS.p.A.efacentepartedelGruppoAssicurativoUnipoliscrit-to all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS aln.046.

b) Sede Legale: Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna(Italia).

c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.375349,sitiinternet:���.unipolsai.com-���.unipolsai.it,in-dirizzodipostaelettronica:[email protected].

d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativacon D.M. del 26�11�1984 pubblicato sul supplemen-toordinarion.79allaG.U.n.357del31�12�1984econD.M. dell’8�11�1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del24�11�1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Im-presediAssicurazionepressol’IVASSaln.1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Im-presaIn base all’ultimo bilancio approvato, relativo al-l’esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa èpari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad€ 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pariad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersiqualeilrapportotral’ammontaredelmarginedisolvibilitàdisponibileel’ammontaredelmarginedisolvibilitàrichie-stodallanormativavigente)riferitoallagestionedeiramidannièparia1,52.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Siprecisacheilcontrattoèstipulatoconclausoladitaci-torinnovo.Avvertenza:ilcontratto,diduratanoninferioreadunanno,inmancanzadidisdetta,medianteletteraraccomandataotelefax,speditialmenotrentagiorniprimadellascadenzadell’assicurazione,èprorogatoperunannoecosìsucces-sivamente. Si rinvia all’Art. 1.11 “Proroga del contratto eperiododiassicurazione”delleCondizionigeneralidias-sicurazionepergliaspettididettaglio.Se è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa allascadenzasenzaobbligodidisdetta(Art.1.13“Pattuizionedella non rinnovabilità della polizza” delle Condizioni ge-neralidiassicurazione).

3. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioniLe coperture offerte dal contratto, con le modalità edesclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione,sonoleseguenti:

a)RESPONSABILITÀCIVILEVERSOTERZI:laSocietàsiobbligaatenereindennel’Assicurato,diquantoquestisia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile aisensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, inte-ressi e spese) di danni involontariamente cagionati aterzipermorte,perlesionipersonalieperdanneggia-menti a cose, in conseguenza di un fatto inerente allosvolgimento dell’ attività esercitata. L’assicurazionevale anche per la responsabilità civile che possa deri-vareall’Assicuratodafattodolosodellepersonedellequalidebbarispondere.

SirinviaagliArtt.3.1eseguentidellaSezioneRespon-sabilitàcivileversoterzi(R.C.T.)delleCondizionidias-sicurazionepergliaspettididettaglio.

b)RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI: LaSocietà si obbliga a tenere indenne l’Assicurato diquantoquestisiatenutoapagare(capitale,interessiespese) quale civilmente responsabile per gli infortuni(escluse le malattie professionali) sofferti dai presta-toridilavorodaluidipendenti,addettiall’attivitàperlaqualeèprestatal’assicurazioneallecondizioniprevisteagliArticoli4.1eseguentidellaSezioneResponsabilitàcivile verso dipendenti (R.C.O - R.C.I.) delle Condizionidiassicurazione,aiqualisi inviapergliaspettididet-taglio.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a

NOTA INFORMATIVAFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

NOTA INFORMATIVA

Page 6: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

3 di 5

limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia chepossonodarluogoallariduzioneoalmancatopagamentodell’indennizzo.Perleesclusionigeneralisirinvia,pergliaspetti di dettaglio, all’ Art. 5.1 “Esclusioni” della Sezione“Delimitazioni” delle Condizioni di assicurazione. Inoltreciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioniproprieperlequalisirinviaaisingoliarticolidelleCondi-zionidiassicurazionepergliaspettididettaglio.

Avvertenza:lesuddettecoperturesonoprestateconspe-cifichefranchigie,scopertiemassimaliperildettagliodeiqualisirinviaagliarticolidelleCondizionidiassicurazioneeallaSchedadipolizza.

PerfacilitarnelacomprensionedapartedelContraente,di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento difranchigie, scoperti e massimali mediante esemplifica-zioninumeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:�° esempio Massimale€1.000.000,00Danno€1.500,00Franchigia€250,00Indennizzo:1.500,00-250,00=€1.250,002° esempio Massimale€1.000.000,00Danno€200,00Franchigia€250,00Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferioreallafranchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:�° esempio Massimale€500.000,00Danno€10.000,00Scoperto10%conilminimodi€500,00Indennizzo:10.000,00-10%deldanno=€9.000,002° esempio Massimale€500.000,00Danno€3.000,00Scoperto10%conilminimodi€500,00Indennizzo:3.000,00-500,00=€2.500,00(perchélosco-pertodel10%deldannoèinferiorealminimononinden-nizzabile).

Meccanismo di funzionamento del massimale:Massimale€500.000,00Danno€600.000,00Indennizzo:€500.000,00

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Avvertenza:leeventualidichiarazionifalseoreticentidelContraenteodell’Assicuratosullecircostanzedelrischioreseinsedediconclusionedelcontrattopotrebberocom-portare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’Articolo 1.1“Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delleCondizionigeneralidiassicurazionepergliaspettididet-taglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazionescrittaallaSocietàdeimutamentichediminuisconooag-gravanoilrischio.SirinviaagliArticoli1.6“Aggravamentodelrischio”e1.7“Diminuzionedelrischio”delleCondizionigeneralidiassicurazionepergliaspettididettaglio.Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipo-tesidicircostanzerilevantichedeterminanolamodifica-zionedelrischio.

1° esempio (aggravamento del rischio) AlmomentodellastipulazionedelcontrattoilContraentehadichiaratochel’attivitàsvoltaè“Costruzionedifabbri-cati e relative pertinenze (strade, fognature, etc.) com-presilavoridiscavopurchéinnecessariaconnessioneconilavoridicostruzione”,percuilaSocietàhainquadratoilrischio in classe 2 e applicato il relativo tasso di premio.Successivamentel’attivitàsvoltadalContraentesiesten-deai“lavoridiscavoanchenoninnecessariaconnessioneconilavoridicostruzione”,percuiilrischiodovrebbees-sereinquadratoinclasse3.SeilContraentenoncomunicaallaSocietàquestoaggravamentodirischio,incasodisi-nistrolaSocietànonprocederàall’indennizzoinquantolacoperturaoperasoloperl’attivitàdescrittainpolizza.

2° esempio (diminuzione del rischio) AlmomentodellastipulazionedelcontrattoilContraenteha dichiarato che l’attività svolta è “abbellimento, deco-razione,rifinitura,etc”percui laSocietàhainquadratoilrischio in classe 1 e applicato il relativo tasso di premio.Successivamente l’attività svolta dal contraente anchese rimane la medesima, prevede “attività solo all’internodi fabbricati” per cui il rischio dovrebbe prevedere la Li-mitazionedigaranzian.11.SeilContraentecomunicaallaSocietàquestariduzionedirischiolastessaprocederà,adecorrere dalla scadenza del premio o della rata di pre-mio successiva alla comunicazione, ad una riduzione delpremio.

6. Premi Ilpremiodeveesserepagatoinviaanticipataperl’interaannualitàassicurativaall’Agenzia�Intermediarioassicura-tivoalqualeèassegnatoilcontrattooppureallaDirezio-nedellaSocietà,tramitegliordinarimezzidipagamentoenelrispettodellanormativavigente.La Società può concedere il pagamento frazionato delpremioannualechenoncomporteràoneriaggiuntivi.Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articolidelleCondizionigeneralidiassicurazione:1.3“Pagamentodel premio e decorrenza delle garanzie” e 1.4 “Fraziona-mentodelpremio”.Avvertenza: la Società o l’Intermediario assicurativo ap-plicano sconti sul premio in base alla franchigia scelta,alla fascia di fatturato�retribuzioni di appartenenza e sel’Assicurato richiede l’applicazione delle Limitazioni digaranzia10,11,12e13dellaSezioneCondizioniParticolaridelleCondizionidiassicurazione.

7. Rivalse Ilcontrattoassicurativononprevedeipotesidirivalsanei

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

NOTA INFORMATIVA

Page 7: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

4 di 5

GLOSSARIO

NOTA INFORMATIVA

confrontidegliassicuratidapartedellaSocietà.

8. Diritto di recessoAvvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimogiornodalpagamentoorifiutodell’indennizzo,laSocietàpuò recedere dall’assicurazione dandone preventiva co-municazionescrittaalContraente.Sirinviaall’Articolo1.9delleCondizionigeneralidiassicurazionepergliaspettididettaglio.Nelcasoincuilapolizzaabbiaduratapoliennale,laSocie-tàeilContraenteavrannocomunquefacoltàdirecederesenza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenzaannuale,medianteinviodiletteraraccomandata,speditaalmeno trenta giorni prima della scadenza (Articolo 1.11delleCondizionigeneralidiassicurazione).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal con-tratto Idirittiderivantidalcontrattoassicurativosiprescrivonoindueannidalgiornoincuisièverificatoilfattosucuiildiritto si fonda (Articolo 2952, comma 2, del Codice civi-le).Perleassicurazionidiresponsabilitàcivile,ilterminede-corredalgiornoincuiildanneggiatoharichiestoilrisar-cimentodeldannoall’Assicuratoohapromossocontrodiquesto l’azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice civi-le).Avvertenza: alcune specifiche garanzie sono soggette aterminididecadenza.SirinviaagliArticoli4,6,7e27del-laSezioneCondizioniParticolari -Estensionidigaranziadelle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di detta-glio.

�0. Legislazione applicabile Alcontrattosaràapplicatalaleggeitaliana.

��. Regime fiscale Glionerifiscalieparafiscalirelativiall’assicurazionesonoacaricodelContraente.Ilpremioèsoggettoall’impostasulleassicurazionisecon-dolaseguentealiquotaattualmenteinvigore:21,25%(ol-tre1%qualeaddizionaleantiracket)

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

�2. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza:ncasodisinistroilContraenteol’Assicuratodevonocomunicareentrotregiorniperiscrittoall’Agente�IntermediarioassicurativoalqualeèassegnatalapolizzaoallaDirezionedellaSocietàladata,ora,luogodell’even-to,lemodalitàdiaccadimentoelacausapresumibilechelohadeterminato,lesueconseguenzeel’importoappros-simativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli ele-mentiutiliperlarapidadefinizionedelleresponsabilitàeperlaquantificazionedeidanni.Icontenutidelladenunciadevonoessereanticipaticonunacomunicazionetelegra-fica,faxocomunicazionee-mail,incasodisinistrograve

(Articolo2.18delleCondizionigeneralidiassicurazione).Si rinvia alla sezione “Cosa fare in caso di sinistro” delleCondizionigeneralidiassicurazionepergliaspettididet-tagliodelleprocedurediaccertamentoeliquidazionedeldanno.

�3. ReclamiEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale olagestionedeisinistridevonoessereinoltratiperiscrit-toallaSocietà, indirizzandoliaUnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della UnioneEuropea, 3�B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax:02 51815353 - Indirizzo di Posta Elettronica: [email protected] l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esitodelreclamooincasodiassenzadiriscontronelterminemassimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, ServizioTuteladegliUtenti,ViadelQuirinale21,00187Roma,tele-fono(+39)06-421331.Ireclamiindirizzatiall’IVASSdevonocontenere:a) nome,cognomeedomiciliodelreclamante,coneven-

tualerecapitotelefonico;b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si la-

mental’operato;c) brevedescrizionedelmotivodilamentela;d) copiadelreclamopresentatoallaSocietàedell’even-

tualeriscontrofornitodallastessa;e) ognidocumentoutileperdescriverepiùcompiutamen-

telerelativecircostanze.Le informazioni utili per la presentazione dei re-clami sono riportate sui siti internet della Società���.unipolsai.com-���.unipolsai.it.In relazione alle controversie inerenti la quantificazionedelle prestazioni si ricorda che permane la competenzaesclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ri-correreasistemiconciliativioveesistenti.Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversietra un contraente consumatore di uno Stato membro eun’impresa con sede legale in un altro Stato membro, ilreclamante avente domicilio in Italia può presentare re-clamo:-all’IVASS,cheloinoltraalsistema�organoesterodiset-

torecompetenteperlarisoluzionedellecontroversieinviastragiudiziale,dandonenotiziaalreclamanteecomu-nicandoglipoilarisposta;

-direttamentealsistema�organoesterocompetentedel-loStatomembrooaderentealloSEE(SpazioEconomicoEuropeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (si-stemaindividuabiletramiteilsitohttp:�����.ec.europa.eu�fin-net), richiedendo l’attivazione della proceduraFIN-NET,retedicooperazionefraorganisminazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di as-soggettareilcontrattoallalegislazionediunaltroStato,l’OrganoincaricatodiesaminareireclamidelClientesaràquello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS siimpegneràafacilitarelecomunicazionitral’Autoritàcom-petenteprevistadallalegislazionepresceltaedilClientestesso.

Page 8: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

5 di 5

GLOSSARIOFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

NOTA INFORMATIVA

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribui-sconoconvenzionalmentequestisignificati:• Anno:periododitempoparia365giorni,oa366giorniin

casodiannobisestile.• Assicurato:ilsoggettoilcuiinteresseèprotettodall’as-

sicurazione.• Assicurazione:contrattodiassicurazione.• Atto di terrorismo: azione intenzionalmente posta in

essere o anche solo minacciata da una o più personeespressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire,condizionareodestabilizzareunoStato,lapopolazioneounapartediessa.

• Contraente:soggettochestipulal’assicurazione.• Cose: oggettimaterialieanimali.• Danni materiali e diretti: la distruzione o il deteriora-

mentodicose.• Danno di natura contrattuale: inadempimento o viola-

zionediunaobbligazioneassuntatramiteuncon-trattoscrittooverbale.

• Danno di natura extracontrattuale:dannoingiustocon-seguenteafattoillecito.

• Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia del-l’Assicurato, il suo coniuge purché non separato legal-mente, nonché il convivente more uxorio semprechéidentificatonelcontratto.

• Fascicolo informativo: l’insieme della documentazioneinformativa da consegnare al potenziale cliente, com-posto da: Nota informativa comprensiva del Glossario,Condizionidiassicurazione,InformativaPrivacy.

• Fatto illecito:inosservanzadiunanormadileggepostaatuteladellacollettivitàocomportamentochevioliundiritto assoluto del singolo. Determina responsabilitàedobbligoalrisarcimento.Nonèinadempimento,ossiaviolazionedinormecontrattuali.

• Fatturato:importoriscontrabilesuiregistridellefatture,allordodituttelespeseaddebitateaiclienti(trasporti,imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposteindirette (fabbricazione, consumo, ecc..) ad eccezionedell’I.V.A.fatturataaiclienti.

• Franchigia: partedeldannocherimaneacaricodell’As-sicurato.

• Furto:sottrazionedellacosamobilealtruiachiladetie-

ne,alfineditrarneingiustoprofitto.• Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni

materialialdifuoridiappropriatofocolarechepuòau-toestendersiepropagarsi.

• Indennizzo/Risarcimento:sommadovutadallaSocietàincasodisinistro.

• IVASS:IstitutoperlaVigilanzasulleAssicurazioni,deno-minazioneassuntadaISVAPdal1°gennaio2013.

• Limite di indennizzo: massimoimporto,allordodieven-tuali franchigie�scoperti, dovuto dalla Società per unsingolosinistroo,quandoprecisato,apiùsinistriverifi-catisiinunperiododitempo.

•Perdite patrimoniali: pregiudizioeconomicononconse-guenteadannicorporaliodannimateriali.

•Periodo assicurativo - Annualità assicurativa:incasodipolizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo cheiniziaalleore24delladatadieffettodellapolizzaeter-minaallascadenzadellapolizzastessa.Incasodipolizzadi durata superiore a 365 giorni, il primo periodo iniziaalle ore 24 della data di effetto della polizza e terminaalle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. Iperiodisuccessiviavrannoduratadi365giorni(366ne-gliannibisestili)apartiredallascadenzadelperiodocheliprecede.

•Polizza: documento che prova l’esistenza del contrattoassicurativo.

•Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente acorrispettivodell’assicurazione.

•Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrat-tuale.

•Rischio:probabilitàchesiverifichiunsinistro.•Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico

dell’Assicurato.•Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è

prestatal’assicurazione.•Sinistri in serie: più sinistri originati da uno stesso di-

fetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in tempidiversi.

•Società:l’ImpresaassicuratriceUnipolSaiAssicurazioniS.p.A.

•Subappaltatore:lapersonafisicaogiuridicacuil’Assicu-ratohacedutol’esecuzionediunapartedeilavori.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed.01�06�2014 UnipolSaiAssicurazioniS.p.A.L’Amministratore Delegato

(CarloCimbri)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UnipolGruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.1.00006efacentepartedelGruppoAssicurativoUnipoliscrittoall’Albodeigruppiassicurativialn.046���.unipolsai.com-���.unipolsai.it

Page 9: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Page 10: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

� di �7

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

Page 11: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

2 di �7

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONEFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1.NORMECHEREGOLANOL’ASSICURAZIONEINGENE-RALE

Quandononrisultinoespressamentederogate,valgonoleseguenticondizionidipolizza:

Art. �.� - Dichiarazioni relative alle circostanze del ri-schio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente odell’Assicuratorelativeacircostanzecheinfluisconosul-lavalutazionedelrischiopossonocomportarelaperditatotaleoparzialedeldirittodiindennizzo,nonchélastessacessazionedell’assicurazione,aisensidegliArticoli1892,1893e1894delCodiceCivile.

Art. �.2 - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essereprovateperiscritto.

Art. �.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle ga-ranzieL’assicurazionehaeffettodalleore24delgiornoindica-tonellaSchedadipolizzaseilpremioolaratadipremiosono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 delgiornodelpagamento.Se il Contraente, ad ogni scadenza successiva, nonpaga il premio o la relativa rata nell’ipotesi di frazio-namento, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza eriprendevigoredalleore24delgiornodelpagamento,fermelesuccessivescadenzeedildirittodellaSocietàal pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901delCodiceCivile.Ipremidevonoesserepagatiall’agenziaallaqualeèas-segnatalapolizzaoppureallaDirezionedellaSocietà.

Art. �.4 - Frazionamento del premio Premessocheilpremioannuoèindivisibile,laSocietàpuòconcedere il pagamento frazionato. In caso di mancatopagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giornidalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogniobbligoadessaderivante,fermoedimpregiudicatoognidiritto al recupero integrale del premio. L’assicurazioneriprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà ef-fettuatoilpagamentodelpremioarretrato.

Art. �.5 - Regolazione del premio Ilpremioèconvenutosullabasedielementivariabili,vie-ne anticipato in via provvisoria come risulta nel conteg-gioindicatoinpolizza-chedeveintendersicomepremiominimoannuo-edèregolatoallafinediciascunperiodoassicurativoannuo,odellaminorduratadelcontratto,se-condolevariazioniintervenutedurantelostessoperiodo,negli elementi presi come base per il conteggio del pre-mio,fermoilpremiominimostabilito.Atalescopo:a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza

di premio Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo

diassicurazioneodellaminoreduratadelcontratto,il

ContraentedevefornireperiscrittoallaSocietà,inre-lazioneaquantoprevistodalcontratto:

-l’ammontaredelleretribuzionilordecorrisposteaidi-pendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria con-trogliinfortunisullavoro(I.N.A.I.L.),nonchél’importocorrisposto per prestazioni di lavoro ai sensi della“LeggeBiagi”(Art.1.23dellaSezioneR.C.T.);

-ilvolumediaffari(fatturatoconesclusionedell’IVA); -glialtrielementivariabiliprevistiinpolizza. Ledifferenzeattiverisultantidallaregolazionedevono

esserepagateentroquindicigiornidallacomunicazioneeffettuatadallaSocietà.

b) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati NelcasoincuiilContraente,neiterminiprescritti,non

abbiaeffettuato: -lacomunicazionedeidati,ovvero -ilpagamentodelladifferenzaattivadovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate suc-

cessive,vieneconsideratoincontooagaranziadiquel-lo relativo al periodo assicurativo per il quale non haavuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamentodelladifferenzaattiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dallascadenza dei termini di cui al precedente comma a) eriprendevigorealleore24delgiornoincui l’Assicura-to�Contraenteabbiaadempiutoisuoiobblighi,salvoildirittoperlaSocietàdiagiregiudizialmenteodidichia-rarelarisoluzionedelcontrattoconletteraraccoman-data.

Pericontratticessatiperqualsiasimotivo:nelcasoincui il Contraente non adempia gli obblighi relativi allaregolazione del premio, la Società non sarà obbligataperisinistriaccadutinelperiodoalqualesiriferiscelamancataregolazione.

RestafermoperlaSocietàstessaildirittodiagiregiu-dizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Seall’attodellaregolazioneannualeilconsuntivodegli

elementivariabilidirischiosuperaildoppiodiquantopresocomebaseperladeterminazionedelpremiodo-vuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, apartiredallaprimascadenzaannuasuccessivaallaco-municazione,sullabasediunarivalutazionedelpreven-tivodeglielementivariabili,comunquenoninferioreal75%dell’ultimoconsuntivo.

d) Verifiche e controlli LaSocietàhaildirittodieffettuareverificheecontrol-

li, nei limiti del D.Lgs. n° 196 del 30�6�2003 (codice inmateriadidatipersonali),periquali l’Assicurato�Con-traenteètenutoafornireichiarimentieledocumenta-zioninecessarie.

Art. �.6 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazionescritta alla Società dei mutamenti che aggravano il ri-schio.GliaggravamentidirischiononnotiononaccettatidallaSocietàpossonocomportarelaperditatotaleopar-zialedeldirittoall’indennizzononchélastessacessazionedell’assicurazioneaisensidelledisposizionidell’Art.1898delCodiceCivile.

Page 12: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

3 di �7

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. �.7 - Diminuzione del rischio Nelcasodidiminuzionedelrischio, laSocietàètenutaaridurreilpremiooleratedipremiosuccessiveallacomu-nicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi delledisposizioni dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alrelativodirittodirecesso.

Art. �.8 - Forma delle comunicazioni Tuttelecomunicazioniallequalil’Assicurato,ilContraentee la Società sono tenuti devono essere fatte con letteraraccomandataotelefax.

Art. �.9 - Recesso in caso di sinistro Dopoognisinistro,comedefinitoaterminidipolizza,efinoalsessantesimogiornodalpagamentoorifiutodell’inden-nizzo,ciascunadellePartipuòrecederedall’assicurazionedandonepreventivacomunicazionescrittaall’altraParte.Il recesso deve essere comunicato all’altra Parte con unpreavvisodialmenotrentagiornirispettoalladatadief-ficaciadelrecesso.LaSocietà,entroitrentagiornisuccessivialladatadieffi-caciadelrecesso,rimborsaalContraentelapartedipre-miorelativaalperiododirischiononcorso,alnettodeglionerifiscali.L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo ladenunciadelsinistrononpotràessereinterpretatocomerinunciaallafacoltàdirecesso.

Art. �.�0 - Altre assicurazioni IlContraentee�ol’AssicuratosonotenutiadichiarareallaSocietà l’eventuale esistenza o la successiva stipulazio-ne, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardantilostessorischioelemedesimegaranzieassicurateconlapresentepolizza.In caso di sinistro, il Contraente e�o l’Assicurato devonodarneavvisoatuttigliassicuratoriindicandoaciascunoilnomedeglialtriaisensidell’Art.1910delCodiceCivile.

Art. �.�� - Proroga del contratto e periodo di assicurazio-ne Inmancanzadidisdetta,medianteletteraraccomandataotelefax,speditialmenotrentagiorniprimadellascadenzadell’assicurazione,ilcontrattodiduratanoninferioreaunannoèprorogatoperunannoecosìsuccessivamente.

Pericasineiqualilaleggeodilcontrattosiriferisconoalperiododiassicurazione,questosiintendestabilitonelladurata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulataperunaminordurata,nelqualcasocoincideconladuratadelcontratto.Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le Par-tiavrannocomunquefacoltàdirecederedalcontrattoaltermine di ogni periodo di assicurazione, mediante inviodi lettera raccomandata o telefax, spediti almeno trentagiorniprimadellascadenzaannuale.NelcasoincuilapolizzasiavincolataafavorediunEnteVincolatario,ilContraenteavràcomunquelafacoltàdire-cedereapattochealleghiallacomunicazioneunadichia-razionediconsensodell’Entesopracitato.

Art. �.�2 - Oneri fiscali Glionerifiscalipresentiefuturirelativiall’assicurazionesono a carico del Contraente anche se il pagamento siastatoanticipatodallaSocietà.

Art. �.�3 - Pattuizione della non rinnovabilità della poliz-za Quandoèpattuitalanonrinnovabilità,lapolizzacessaallascadenzacontrattualesenzaobbligodidisdetta.

Art. �.�4 - Assicurazioni obbligatorie La presente assicurazione non è sostitutiva di eventualiassicurazioniobbligatorieperleggemaoperainaggiuntaadesse.

Art. �.�5 - Foro competente Perognicontroversiailforocompetenteèquellodelluo-godiresidenzaodomicilioelettivodelContraenteodel-l’Assicurato.

Art. �.�6 - Rinvio alle norme di legge Pertuttoquantononèdiversamenteregolatonelpresen-tecontratto,valgonolenormelegislativeeregolamentarivigenti.

Art. �.�7 - Validità territoriale L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nelterritorio di tutti i paesi europei. L’assicurazione R.C.O.valeperilmondointero.

Page 13: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

4 di �7

COSA FARE IN CASO DI SINISTROFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILEVERSO TERZI (R.C.T.)

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

3. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI(R.C.T.)

Art. 3.� - Oggetto dell’assicurazione R.C.T.La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato diquanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente re-sponsabileaisensidilegge,atitolodirisarcimento(capi-tale,interessiespese)didannicorporaliedannimaterialiinvolontariamentecagionatiaterzi,inconseguenzadiunfattoverificatosiinrelazioneall’attivitàdescrittainpoliz-za.L’assicurazionevaleancheperlaresponsabilitàcivilechepossaderivareall’Assicuratodafattocolposoodolosodipersonedellequalioconlequalidebbarispondere.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:

Art. 3.2 - Rivalsa I.N.P.S.L’assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsaesperitedall’I.N.P.S.aisensidell’Art.14dellaLegge12Giu-gno1984,n.222.

Art. 3.3 - Danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzio-ne dei lavori Lagaranziacomprendeidanniailocaliovesieseguonoilavoriedallecosetrovantisinell’ambitodiesecuzionedeilavoristessi.Lapresentegaranziaèprestataconunafranchigiasecon-doquantostabilitodall’Art.5.2-“Franchigia-Minimononrisarcibile”econilmassimorisarcimentodi€75.000,00persinistroeperannoassicurativo.

Art. 3.4 - Committenza auto L’assicurazione comprende la responsabilità derivanteall’Assicuratoanormadell’Art.2049delcodicecivileperdanni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazionealla guida di veicoli non di proprietà od in usufrutto al-l’Assicurato stesso od allo stesso intestati al P.R.A. ov-vero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell’Art. 5.1 lett.f)“Esclusioni”delleDelimitazionie,relativamenteaisoliciclomotori guidati da persone di almeno quattordiciannidietà,lett.g).Lagaranziavaleancheperidannicorporalicagionatiallepersone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale

2.NORMECHEREGOLANOLALIQUIDAZIONEDEISINI-STRI

Art. 2.� - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’AssicuratoIlContraenteol’Assicuratodevono:•comunicareperiscrittoall’agenziaallaqualeèassegna-

ta la polizza o alla direzione della Società la data, ora,luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio deidanneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro tregiornidalladatadiavvenimentoodalmomentoincuinesonovenutiaconoscenza;

•anticipare i contenuti della comunicazione scritta conuna comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-maildirettaall’agenziaallaqualeèassegnatalapolizza,incasodilesionigraviapersonaodecessi.

Inoltre il Contraente o l’Assicurato devono comunicaretempestivamentelenotizie,richiesteodazioniavanzate,relativamentealsinistro,dall’infortunato,daldanneggia-toodagliaventidiritto,adoperandosiperl’acquisizionediognielementoutile.Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità civileverso prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciaresoltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a normadellaLeggeinfortunisullavoro,fermarestandolacomu-nicazione,neiterminidicuialprimocomma,dieventuali

richiestedirisarcimentoavanzatedalprestatoredilavo-ro,dagliaventidirittoodall’Istitutoassicurativo.

Art. 2.2 - Gestione delle vertenze e spese di difesaLaSocietàassume,finoallaconclusionedelgradodigiu-dizio in corso al momento della definizione del danno, lagestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale chegiudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente�Assicurato,designando,oveoccorra,legaliotecniciedav-valendosidituttiidirittiedazionispettantiall’Assicuratostesso.LaSocietàgarantiscecomunquelaprosecuzionedelladifesadell’Assicuratoinsedepenalefinoall’esauri-mentodelgradodigiudizioincorsoalmomentodellata-citazionedelterzodanneggiato.SonoacaricodellaSocietàlespesesostenuteperladife-saeperresistereall’azionepromossacontrol’Assicuratoentro i limiti di un importo pari al quarto del massimaleassicurato indicato nella Scheda di polizza. Qualora lasommadovutaaldanneggiatosuperidettomassimale,lespesevengonoripartitetralaSocietàeilContraente�As-sicuratoinproporzionedelrispettivointeresse.LaSocietànonriconoscelespesesostenutedall’Assicu-ratoperlegaliotecnicichenonsianodaessadesignatienonrispondedimulteoammendenédellespesedigiusti-ziapenale,didifesa,astenendosi,inognicaso,daqualsia-siriconoscimentodiresponsabilità.

Page 14: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

5 di �7

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

trasporto.Lapresenteestensioneèoperantesolodopoesaurimen-todiognialtracoperturaogaranziadicuibeneficiilpro-prietarioe�oilconducentedelveicolocheabbiacagiona-toildanno.Lagaranziaèvalidaacondizionechealmomentodelsini-stroilveicolosiaguidatodapersonaabilitataallaguidaaisensidilegge.

Art. 3.5 - Responsabilità civile personale dei dipendenti L’assicurazione vale per la responsabilità civile persona-le dei dipendenti dell’Assicurato per danni involontaria-mentecagionatiaterzi,esclusol’Assicuratostesso,nellosvolgimentodelleloromansionicontrattuali,eciòentroimassimalipattuitiperlaR.C.T.Aglieffettidiquestaestensionedigaranzia,esemprechésiaoperantelagaranziaR.C.O.,sonoconsideratiterzian-cheidipendentidell’Assicurato,limitatamenteaidannidaessi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gra-vissime, così come definite dall’Art. 583 c.p. e ciò entro imassimaliprevistiperlaR.C.O.

Art. 3.6 - Danni da incendio L’assicurazione, a deroga dell’Art. 5.1 lett. e) “Esclusio-ni” delle Delimitazioni e limitata mente ai lavori eseguitipressoterzi,comprendeidanniacosealtruiderivantidaincendio.Lapresentegaranziaèprestataconunafranchigiasecon-do quanto stabilito dall’Art. 5.2 “Franchigia - Minimo nonrisarcibile” e con il massimo risarcimento di € 75.000,00persinistroeperannoassicurativo.

Art. 3.7 - Lavori di demolizione e/o disfacimento L’assicurazione comprende l’esecuzione dei lavori di de-molizione e�o disfacimento, purché pertinenti all’attivitàdescrittainpolizza.Limitatamente ai danni a cose la presente garanzia siintende prestata con l’applicazione di uno scoperto del20%,colminimostabilitoall’Art.5.2“Franchigia-Minimononrisarcibile”.

Art. 3.8 - Lavori di ristrutturazione e sopraelevazioneSono compresi i danni a cose trovantisi nei fabbricati -ancheoccupati-oggettodeilavoridiristrutturazionee�osopraelevazione.Sonoesclusiidanniconseguentiadumiditàedinfiltrazio-ni d’acqua piovana e�o cagionati da eventi atmosferici ingenere.Lapresentegaranziaèprestataconunafranchigiasecon-do quanto stabilito dall’Art. 5.2 “Franchigia - Minimo nonrisarcibile” e con il massimo risarcimento di € 25.000,00persinistroeperannoassicurativo.

Art. 3.9 - Danni a mezzi sotto carico e scarico Lagaranziacomprendeidanniamezziditrasportosottocaricoescaricoovveroinsostanell’ambitodiesecuzionedelleanzidetteoperazioni.Sonoinognicasoesclusi,limitatamenteainatanti,idanniconseguentiamancatouso.

Art. 3.�0 - Danni da cedimento o franamento del terrenoLa garanzia comprende i danni a cose provocati da ce-dimento o franamento del terreno, a condizione che talidanninonderivinodalavoricheimplichinosottomuratureoaltretecnichesostitutiveodalavoridiprosciugamentoo impoverimentodellefaldeacquifere(es.utilizzodi im-pianti�ell-point).Limitatamenteaidanniafabbricati lapresentegaranziasiintendeprestataconl’applicazionediunoscopertodel10% con il minimo assoluto di € 1.500,00 nel limite delmassimaleperdanniacoseecomunqueconilmassimodi€75.000,00perciascunperiodoassicurativoannuo.

Art. 3.�� - Danni a condutture ed impianti sotterraneiLagaranziacomprendeidannialleconduttureedagliim-piantisotterranei.Lapresentegaranziaèprestataconunafranchigiasecon-doquantostabilitodall’Art.5.2-“Franchigia-Minimononrisarcibile”econilmassimorisarcimentodi€50.000,00persinistroeperannoassicurativo.

Art. 3.�2 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività Lagaranziacomprendeidanniderivantidainterruzioniosospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato iniziodi attività industriali, commerciali, artigianali, agricole odi servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile aterminidipolizza.Lapresentegaranziaèprestataconl’applicazionediunoscopertodel10%conilminimoassolutodi€1.500,00nellimite del massimale per danni a cose e comunque con ilmassimodi€75.000,00perciascunperiodoassicurativoannuo

Art. 3.�3 - Danni a veicoli di terzi (compresi i dipendenti, i soci a responsabilità limitata e gli associati in parteci-pazione) Lagaranziacomprendeidannicagionatiaiveicoliditerzi(compresiidipendenti,isociaresponsabilitàlimitataegliassociatiinpartecipazione)trovantisinell’ambitodiese-cuzionedeilavori.

Art. 3.�4 - Progettazione e direzione lavoriLagaranzia,allecondizionidipolizza,comprendeidanniconseguentiaderrorinelleattivitàdiprogettazione,dire-zionelavorie�ocantiere,svoltedadipendentidell’Assicu-rato,verificatisidurantel’esecuzionedeilavoridescrittiinpolizza, eseguiti dall’Assicurato, escluso il danno all’ope-ra.Qualoratali lavorisianoaffidatia liberiprofessionisti, lagaranziaèoperanteafavoredell’Assicurato�Contraentequalecommittente.La garanzia di cui alla presente clausola è valida a con-dizione che le persone che svolgono le suddette attivitàsiano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge perl’esecuzionedidettilavori.

Art. 3.�5 - Ponteggi, impalcature, mezzi meccanici, at-trezzature e macchinari in genereL’assicurazione comprende i danni derivanti dalla pro-

Page 15: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

6 di �7 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

prietà ed uso di ponteggi, impalcature, mezzi meccanici,attrezzatureemacchinariingenere,ancheazionatiamo-tore,fermacomunquel’esclusionedicuiall’Art.5.1lett.g)“Esclusioni”delleDelimitazioni.

Art. 3.�6 - Imprese coappaltatriciLagaranziacomprendelaresponsabilitàcivilederivanteall’Assicurato per danni subiti da imprese coappaltatrici(nonchélorotitolarie�odipendenti)cheeseguonolavoridirettamenteappaltatidalcommittente.

Art. 3.�7 - Danni causati da non dipendenti L’assicurazione, a deroga dell’Art. 5.1 lett. k) “Esclusioni”delle Delimitazioni, com prende la responsabilità civilederivante all’Assicurato per danni provocati da personenon in rapporto di dipendenza e�o subappalto con l’Assi-curato, ma della cui opera l’Assicurato stesso si avvalganell’eserciziodell’attivitàdescrittainpolizza.

Art. 3.�8 - Danni subiti da non dipendenti L’assicurazione, a deroga dell’Art. 5.1 lett. c), “Esclusioni”delleDelimitazionicomprendelaresponsabilitàcivilede-rivanteall’Assicuratoperdannisubiti:a) daititolarie�odipendentidiimpresechesvolgonoper

contodell’Assicuratostessolavoridipulizia,manuten-zione,riparazione,montaggio,smontaggio,collaudoditutto quanto necessario all’attività dichiarata, carico,scarico,consegnae�oprelievomerce;

b) daprogettistie�odirettorideilavori,consulenti,tecnici,assistenti,legali,professionistiingenere,comunquenondipendentidell’Assicuratoe�ononinrapportodilavoroai sensi del D.Lgs. 276�2003 (Legge Biagi), in relazioneallosvolgimentodilavorieffettuatipersuoconto.

Art. 3.�9 - Lavori in associazione temporanea di imprese e/o società consortili e/o consorzi Lagaranziasiintendeoperanteancheperlaresponsabili-tàcivilederivanteall’AssicuratodallasuapartecipazioneadAssociazionitemporaneediImpresee�oSocietàCon-sortilie�oConsorzi.NelcasoincuipertaliAssociazionioSocietàsiaoperanteun’altracoperturaassicurativa,lapresentegaranziaope-reràineccedenzarispettoaquantoindennizzatodadettaaltraassicurazione.Leimpreseconsorziatee�oassociate(nonchélorotitola-rie�odipendenti)nonsonoconsiderateterze.

Art. 3.20 - Danni da furto Aparzialederogadell’Art.5.1lett.d)“Esclusioni”delleDeli-mitazioni,l’assicurazionecomprendelaresponsabilitàci-vilederivanteall’Assicuratoperdannidafurto(compresiguasticagionatiinoccasionedifurtotentatooconsuma-to) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, percompierel’azionedelittuosa,diimpalcatureoponteggiinusoe�ocustodiadell’Assicuratononchédimacchinariedattrezzaturediproprietàoinusoall’Assicurato.Lapresentegaranziaèprestataconunoscopertoperognisinistrodel10%colminimostabilitoall’Art.5.2-“Franchigia-Minimononrisarcibile”econilmassimorisarcimentodi€25.000,00persinistroeperannoassicurativo.

Art. 3.2� - Proprietà di fabbricati L’assicurazione comprende la responsabilità civile de-rivante all’Assicurato dalla proprietà e�o conduzione difabbricati(oporzioni),erelativeparticomuniseincondo-minio, ad uso ufficio-deposito per l’esercizio dell’attivitàdescritta in polizza, e degli impianti fissi destinati allaloroconduzione,compresiascensori,montacarichiesca-lemobili.

Art. 3.22 - Attività complementari L’assicurazione comprende anche la responsabilità civilea carico dell’Assicurato verso terzi (compresi dipendentisempreché il danno non sia indennizzabile a norma delD.P.R.30�6�1965,n.1124)peridanniderivantidallesottoelencateattivitàseedinquantoinerenti l’attivitàprinci-paledichiarata:a) gestionedispacciemenseaziendali,compresiicasidi

avvelenamentodacibiedabevande;b) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricrea-

tive, convegni, congressi, esclusa l’organizzazione digiteaziendali;

c) servizidisorveglianza,anchearmata;d) proprietàousodicani;f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all’in-

ternodell’aziendae�odicantieri;g) partecipazioneadesposizioni,fiere,mostreemercati,

compreso il rischio derivante dall’allestimento, mon-taggioesmontaggiodeglistands;

h) proprietàemanutenzioneditendoni,insegne,cartellipubblicitariedistriscioni,iltuttoovunqueinstallato;

i) proprietà e gestione, nell’ambito dell’azienda e�o delcantiere, di distributori automatici di cibi e bevande,utilizzazionedidistributoridiproprietàditerzi,com-presi idanniprovocatidaicibiedallebevandedistri-buiti;

j) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzio-ni in genere, di cancelli anche automatici, di porte adaperturaelettronica,deglispaziesternidipertinenzadell’azienda, compresi giardini, alberi, piante, stradeprivate,parcheggi(esclusolacustodiadeiveicoli),at-trezzaturesportiveepergiochi;

k) svolgimento di operazioni inerenti a “sponsorizzazio-ni”, esclusa l’eventuale organizzazione delle manife-stazionisponsorizzate;

l) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei localioccupatidall’Assicuratoperl’eserciziodell’attivitàde-scrittainpolizza;

m) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto neces-sario all’attività dichiarata, compresi macchinari, vei-coliedattrezzature;

n) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche eserbatoidicarburante;

o) committenzadeirischisuelencati.

Art. 3.23 - Lavoratori a progetto e/o altri rapporti di la-voro ai sensi del D.Lgs. n° 276/2003 (attuazione della legge delega N° 30/2003 - cosiddetta “Legge Biagi”) Premessochel’Assicuratopuòavvalersi,nell’ambitodellapropriaattività,di:1)lavoratoriaprogetto;

Page 16: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

7 di �7SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

2)prestatoridilavoroassuntidaunaagenziadisommini-strazionedilavoro;

3)altrilavoratoriassunticoncontrattostipulatonell’am-bitoenelrispettodelsuddettoDecretoLegislativo,

l’assicurazione comprende la responsabilità civile deri-vante all’Assicurato per danni cagionati e�o subiti dallesuddettepersone.Siprecisacomunquecheperquantoriguardaidannicor-poralisubitidallepersoneperlequalil’Assicuratohal’ob-bligodileggediiscriverleall’I.N.A.I.L.,lagaranziasiinten-deoperantenell’ambitodellagaranziaR.C.O.,semprechécomunquelastessarisultiprestata.La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavorodicuiallepersoneelencateaiprecedentipunti1)-2)-3)risultinodaregolarecontratto.L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggiodelpremiodiregolazione,anchel’importocorrispostoaisuddettilavoratorioall’agenziadisomministrazionelavoroperl’utilizzodellaprestazionelavorativa(ilpresen-tecommanonsiapplicaqualorailpremiosiacalcolatosulfatturato).

Art. 3.24 - Organizzazione e gestione di corsi di forma-zione, borse di studio e/o stages L’assicurazione si intende operante per la responsabilitàcivile derivante all’Assicurato dalla organizzazione e ge-stione di corsi di formazione, borse di studio e�o stagesformativi.L’assicurazione comprende la responsabilità civile deri-vante all’Assicurato per danni cagionati e�o subiti dallepersonechepartecipanoaisuddetticorsi,borsedistudioe�ostages.Siprecisacomunquecheperquantoriguardaidannicor-poralisubitidallepersoneperlequalil’Assicuratohal’ob-bligodileggediiscriverleall’I.N.A.I.L.,lagaranziasiinten-deoperantenell’ambitodellagaranziaR.C.O.,semprechécomunquelastessarisultiprestata.Lapresenteclausolasiintendeoperativaancheperi“tiro-ciniformativiediorientamento”dicuiall’Art.18dellaleg-ge196�1997nonchérelativoregolamentoattuativo(D.M.142�1998).

Art. 3.25 - Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei fami-liari dell’Assicurato (o dei soci), degli amministratori e del legale rappresentante L’assicurazionecomprendeanchelaresponsabilitàcivilepersonaledeisoggettisopracitatiperdannicorporaliedannimaterialicagionatiaterzinellosvolgimentodelleloromansioniinerentil’attivitàdescrittainpolizza.

Art. 3.26 - Danni subiti dagli amministratori L’assicurazione comprende la responsabilità civilederivante all’Assicurato per danni subiti dagli ammi-nistratori, escluso il legale rappresentante, in relazioneallo svolgimento delle loro mansioni inerenti la caricaricoperta.

Art. 3.27 - Visite guidate all’interno dei cantieri - Dimo-strazione dell’attività L’assicurazione comprende la responsabilità civile deri-vante all’Assicurato dall’accompagnamento dei clienti,studenti e�o persone in genere per visite guida te al-l’internodeicantieri,nonchédimostrazionedell’attivitàsvolta.Lepersonedicuisoprasonoconsiderateterzi.

Art. 3.28 - Danni alle cose di proprietà dei dipenden-ti, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazioneL’assicurazionecomprendeidannicagionatiallecosediproprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limi-tataedegliassociatiinpartecipazione.Sono comunque esclusi i danni da furto, smarrimentoe�oincendio.

Art. 3.29 - Segnaletica L’assicurazione comprende i danni, riconducibili a re-sponsabilitàdell’Assicurato,conseguentiamancatooin-sufficienteinterventosullasegnaletica,suiripariosullerecinzionipostiaprotezionedell’incolumitàditerziperl’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di cantieri in cuil’Assicuratosvolgelapropriaattività.

Page 17: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

8 di �7

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILEVERSO I DIPENDENTI (R.C.O./R.C.I.)

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale DELIMITAZIONI

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O./R.C.I.)

4. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPEN-DENTI(R.C.O.�R.C.I.)

Art. 4.� - Oggetto dell’assicurazione R.C.O./R.C.I.a) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipen-

denti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - Compreso danno biologico

LaSocietàsiobbligaatenereindennel’Assicuratodiquantoquestisiatenutoapagare(capitale,interessiespese)qualecivilmenteresponsabile:

a.�) ai sensi degli articoli �0 e �� del D.P.R. 30 Giugno �965 n° ��24 come modificato dal D.Lgs. n.38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.)

pergliinfortuni(escluselemalattieprofessionali)sof-fertidaiprestatoridilavorodaluidipendenti,addet-ti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione,compresialtresìidirigentielepersoneinrapportodilavoroaprogetto(parasubordinati)compresoinoltreilrischioinitinere.

LaSocietàquindisiobbligaarifondereall’Assicuratolesommerichiestedall’I.N.A.I.L.atitolodiregresso.

a.2) ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché del D.Lgs. 8�/2008 (e successive modifiche ed inte-grazioni)

atitolodirisarcimentodidanninonrientrantineicasidi cui alprecedentepuntoa.1)oeccedentiglistessicagionati ai su indicati prestatori di lavoro da infor-tuni dai quali sia derivata morte o invalidità perma-nente(escluselemalattieprofessionali).Talegaranziaèprestata,conriferimentoaciascuneventoconunafranchigiafissadi€2.500,00perpersonainfortuna-ta.

L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, almomento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gliobblighiperl’assicurazionedilegge.

a.3) buona fede I.N.A.I.L. l’assicurazionediresponsabilitàcivileversoidipen-

denti soggetti all’assicurazione di legge contro gliinfortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anchenel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L.di personale, quando ciò derivi da inesatta o erroneainterpretazionedellenormedileggevigentiinmateriaesemprechéciònonderividacomportamentodoloso.

b) assicurazione Responsabilità Civile verso dipen-denti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

LaSocietàsiobbligaatenereindennel’Assicuratodiquanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmenteresponsabileaisensidilegge,atitolodirisarcimen-to (capitale, interessi e spese) per danni corporali(escluse le malattie professionali) involontariamentecagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbli-godiassicurazioneaisensidelD.P.R.30Giugno1965N.1124,inconseguenzadiunfattoverificatosiinoc-casionedilavoroodiservizio.

Art. 4.2 - Equiparazione ai dipendentiAglieffettidellegaranzieR.C.O.edR.C.I.dicuiall’Art.4.1lett.a)eb),sonoequiparatiaprestatoridi lavorodipendentidal-l’Assicuratoisociaresponsabilitàlimitataegliassociatiinpartecipazione(esclusoillegalerappresentante),purchéad-dettiall’attivitàperlaqualeèprestatal’assicurazione.LimitatamenteallesolerivalseI.N.A.I.L.edI.N.P.S.lagaran-ziaèestesaaisociaresponsabilitàillimitata,aisociaven-ti qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell’Assi-curato(odeisoci), purchéaddettiall’attivitàper laqualeèprestatal’assicurazione.

Art. 4.3 - Rivalsa I.N.P.S.L’assicurazioneR.C.O.�R.C.I.valeancheperleazionidiri-valsaesperitedall’I.N.P.S.aisensidell’Art.14dellaLegge12Giugno1984,n.222.

Art. 4.4 - Soci non dipendenti - Associati in partecipazio-ne - Familiari dell’Assicurato (o dei soci) - Amministratori - Legale rappresentante Si precisa che ai fini della garanzia di responsabilità ci-vile verso i dipendenti (R.C.O.-R.C.I.) di cui agli Articoli4.1, 4.2, 4.3 le persone sopraindicate devono intendersiAssicurate.LaSocietàquindisiobbligaatenereindennitalipersonedi quanto queste siano tenute a pagare, a titolo di risar-cimento(capitale,interessiespese)perrivalsaesercita-ta dal’I.N.A.I.L. e�o dal’I.N.P.S. in conseguenza di infortuni(escluselemalattieprofessionali)subitiinoccasionedila-vorodadipendentisoggettie�ononsoggettiall’I.N.A.I.L.

Page 18: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

9 di �7

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale DELIMITAZIONI

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

DELIMITAZIONI

5.DELIMITAZIONI

Art. 5.� - EsclusioniNonsonoconsideratiterziaifinidell’assicurazioneR.C.T.:a) ilconiuge,igenitori,ifiglidell’Assicurato,nonchéqual-

siasialtroparenteodaffineconluiconvivente;b) quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale

rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,l’amministratore (salvo quanto indicato all’Art. 3.26dellasezioneR.C.T.)elepersonechesitrovinoconloroneirapportidicuiallalett.a);

c) le persone in rapporto di dipendenza con l’Assicuratochesubiscanoildannoinoccasionedilavoroodiser-vizio;isubappaltatoriedilorodipendentinonchétutticoloro che, indipendentemente dalla natura del lororapportoconl’Assicurato,subiscanoildannoinconse-guenza della loro partecipazione manuale all’attivitàcui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto diversa-menteprevistoinpolizza.

L’assicurazioneR.C.T.noncomprendeidanni:d) causati da furto, salvo quanto previsto all’Art. 3.20)

dellasezioneR.C.T.;e) acosealtruiderivantidaincendio,salvoquantoprevi-

stoall’Art.3.6)dellasezioneR.C.T.;f) causati da circolazionesustradediusopubblicoosu

areeadesseequiparatediveicoliamotore,nonchédanavigazionedinatantiamotoreedaimpiegodiaero-mobili,salvoquantoprevistoall’Art.3.4)dellasezioneR.C.T.;

g) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari odimpiantichesianocondottiodazionatidapersonanonabilitataanormadelledisposizioniinvigoreeche,co-munque,nonabbiacompiutoil16°annodietà;

h) acosechel’Assicuratodetengaaqualsiasititolonon-ché a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate,sollevate,caricateoscaricate;

i) alleopereincostruzioneedallecosesullequalisiese-guonoilavori;

j) conseguentiadinquinamentodell’aria,dell’acquaodelsuolo;adinterruzione,impoverimentoodeviazionedisorgentiecorsid’acqua,alterazioniodimpoverimentodifaldeacquifere,digiacimentiminerariedingenerediquantotrovasinelsottosuolosuscettibiledisfrut-tamento;

k) provocati da persone non in rapporto di dipendenzaconl’Assicuratoedellacuioperaquestisiavvalganel-l’eserciziodellapropriaattività,salvoquantoprevistoall’Articolo3.17)dellasezioneR.C.T.;

l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ul-timazionedeilavorio,qualorasitrattidioperazionidiriparazione, manutenzione o posa in opera, quelli nonavvenutidurantel’esecuzionedeilavori,nonchéidannicagionatidaprodottiecoseingeneredopolaconse-gna a terzi. Per le opere che richiedono spostamentisuccessivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione fra-

zionata con risultati parziali distintamente individua-bili,sitieneconto,anzichédelcompimentodell’interaopera,delcompimentodiognisingolaparte,ciascunadelle quali si considera compiuta dopo l’ultimazionedei lavori che la riguardano e comunque, dopo trentagiornidaquandolastessaèstataresaaccessibileal-l’usoedapertaalpubblico;

m)a fabbricati ed a cose in genere causati da assesta-mentoovibrazionidelterreno,daqualsiasicausade-terminati.

L’assicurazioneR.C.T.�R.C.O.�R.C.I.noncomprendealtresìidanni:n) causatidadetenzioneodimpiegodiesplosivi;o) causati da trasformazioni o assestamenti energe-

tici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, mac-chineacceleratrici,ecc.);

p) di qualunque natura, comunque occasionati, diretta-mente o indirettamente derivanti, seppure in parte,dall’esposizione e�o contatto con l’asbesto, l’amiantoe�o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunqueformaomisural’asbestool’amianto;

q) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elet-tromagnetici;

r) derivantidascioperi,tumulti,sommosse,attivandali-ci,diterrorismoedisabotaggio.

Art. 5.2 - Franchigia - Minimo non risarcibileLimitatamenteaidannimateriali l’assicurazionesiinten-deprestatainognicasoconl’applicazionedellafranchigiafissaedassolutaominimononrisarcibileperognisinistrodi€500,00.DettoimportopuòesseremodificatoperespressasceltadelContraente,riportatainpolizza,comesottoindicato:-€250,00(operanteserichiamatoilcodiceainpolizza);-€750,00(operanteserichiamatoilcodicebinpolizza);-€1.000,00(operanteserichiamatoilcodicecinpolizza);-€1.500,00(operanteserichiamatoilcodicedinpolizza);-€ 2.500,00 (operante se richiamato il codice e in poliz-

za).Gliimportiprevistiperspecifichegaranziesonosostituitidallafranchigiaoperanteseinferiori.Taliimportirestanoinvariatisepariosuperioriallafranchigiaprevistacomeoperante.

Art. 5.3 - Massimo risarcimentoQualoralostessosinistrointeressicontemporaneamentelegaranzieR.C.T.,R.C.I.e�oR.C.O.,ilmassimoesborsodellaSo-cietànonpotràsuperareilmassimaleprevistoinpolizza.

Art. 5.4 - Pluralità di AssicuratiIlmassimalestabilitoinpolizzaperildannocuisiriferisceladomandadirisarcimentoresta,perognieffetto,unicoanche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fraloro.

Page 19: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

�0 di �7

CONDIZIONI PARTICOLARIFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

CONDIZIONI PARTICOLARI

6.CONDIZIONIPARTICOLARICondizionivalideserichiamatenellaSchedadipolizza

Estensioni di garanzia

� - Inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suoloAparzialederogadell’Art.5.1lett.j)“Esclusioni”delleDe-limitazioni, la garanzia si estende ai danni causati da in-quinamento non graduale dell’acqua, dell’aria o del suolocongiuntamente o disgiunta mente provocati da sostan-zediqualunquenaturaemesseocomunquefuoriusciteaseguitodirotturaaccidentalediimpianti,condutturee�omacchinari.Lapresentegaranziaèprestataconl’applicazionediunoscoperto del 10% con il minimo assoluto di € 2.500,00 efinoallaconcorrenzadiunmassimaleperciascunperiodoassicurativoannuoparial10%diquelloprevistoinpolizzaconunmassimocomunquedi€250.000,00.

3 - Cessione lavori in subappaltoPremessochel’Assicuratodichiaradicedereinsubappal-topartedeilavori,inmisuranonsuperioreallapercentua-leindicatainpolizzadelvaloreglobalediognisingolaope-raodappalto,siprecisachel’assicurazionecomprendelaresponsabilitàcivilechericadasull’Assicuratoper:a) dannicagionatiaterzidalledittesubappaltatricimen-

treeseguonoilavoripercontodell’Assicuratostesso;b) danni subiti dai titolari e�o dipendenti delle ditte su-

bappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto del-l’Assicurato,limitatamenteamorteelesionipersonaligraviegravissimequalidefinitedall’Art.583c.p.,non-chéperidanniaiveicoli.

L’assicurazione,limitatamenteaidannicorporali,èvalidaacondizionechesiaprestatalagaranziaR.C.O.�I.(Art.4.1dellasezioneR.C.O.�R.C.I.).Premessoinoltrecheleimpresesubappaltatricipossonoaffidare, previa autorizzazione da parte dell’Assicurato�Contraente,l’esecuzionedipartedeilavoriavutiinsubap-palto ad altre imprese e�o prestatori d’opera, si precisacheaifinidellapresentegaranziaititolarie�odipendentidellesuddetteimpresee�oiprestatorid’operasonoequi-parati,atuttiglieffetti,aisoggettidicuiaicommia)eb)dicuisopra.L’esecuzioneditalilavorideverisultaredarego-larecontrattoe�ofatturazione.Qualora i lavori ceduti in subappalto superino la percen-tualestabilitainpolizza(contolleranzadi5puntipercen-tuali) il danno verrà ammesso a risarcimento nella pro-porzioneesistentetralapercentualepattuitainpolizzaequellaeffettivadicessionelavori,nellimitecomunquedeimassimalidipolizzaridottiinegualeproporzione.Seilpremioècalcolatosull’importodelfatturato,lapre-sentegaranzia-serichiamata-èoperantesenzaalcunri-ferimentoallapercentualedilavoricedutiinsubappalto.

4 - Malattie professionali L’assicurazione della responsabilità civile verso di-pendenti soggetti all’assicurazione di legge controgli infortuni (R.C.O.) è estesa - alle medesime condi-zioni di cui all’Art. 5.1 e ferme le esclusioni di poliz-za - ai rischi delle malattie professionali riconosciute

dall’I.N.A.I.L.e�odallaMagistratura.L’estensionespiegaisuoieffettiacondizionechelemalattiesimanifestinoindataposterioreaquelladellastipulazionedellapolizzaesianoconseguenzadifatticolposicommessieverificatisiperlaprimavoltaduranteilperiododivaliditàdellapre-senteestensione.Lagaranzianonèaltresìoperante:•perqueiprestatoridilavorodipendentiperiqualisisia

manifestata ricaduta di malattia professionale prece-dentementeindennizzataoindennizzabile;

•perlaintenzionalemancataosservanzadelledisposizio-nidileggedapartedell’Assicurato;

•per le malattie professionali che si manifestino dopo1annodalladatadicessazionedellapresentegaranziaodallacessazionedelrapportodilavoro;

•per le malattie professionali riconducibili o comunqueconnesseasituazionidi“mobbing”,discriminazioneraz-ziale,sessualeoreligiosa;

•perlemalattieprofessionaliconseguentiallasilicosie�oconnesseallalavorazionedell’amianto;

•pericasidicontagiodavirusdiHIV.

L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenzadiunmassimaleparial50%diquelloprevistoinpolizza.Talemassimalerappresentalamassimaesposizionedel-laSocietàperunoopiùsinistriverificatisi inunostessoperiodoannuodiassicurazioneooriginatidalmedesimotipodimalattiaprofessionale.Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro sti-pulato con la Società, senza soluzione di continuità, peril medesimo rischio e la stessa garanzia, l’assicurazionevale anche per le malattie professionali manifestatasidopo la cessazione della polizza sostituita ma che sianoconseguenzadifatticolposicommessieverificatisiperlaprimavoltanelperiododivaliditàdellapolizzasostituitaedenunciatinelcorsodivaliditàdellapresentepolizza.Lagaranziaoperaneilimitidelmassimaledellapolizzasostitui-taesoloperisinistrinonpiùgarantitidallastessa.AisensieperglieffettidegliArtt.1892,1893delCodiceCivi-lel’Assicuratodichiara:•di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per

violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti latutelaelasalutedeilavoratori;

•dinonaveravutonegliultimitreannialcunarichiestadirisarcimentoaseguitodimalattieprofessionaliorivalsedapartedell’I.N.A.I.L.e�oI.N.P.S.;

•di non essere a conoscenza, alla data di effetto dellapresente garanzia, di circostanze o situazioni che po-trebberodeterminarerichiestedirisarcimentoneisuoiconfrontiinconseguenzadimalattieprofessionali.

5 - Danni da acqua piovana e/o da altri eventi atmosfe-riciAderogadell’Art.3.8“Lavoridiristrutturazioneesoprae-levazione” della sezione R.C.T., la garanzia comprende idanni a cose trovantisi all’interno dei fabbricati oggettodeilavoridiristrutturazionee�osopraelevazioneprovocatidainfiltrazionediacquapiovanaodaaltrieventiatmo-sferici. Per “cose trovantisi all’interno dei fabbricati” de-vonointendersiancheimuri,pavimenti,solai,parquettes

Page 20: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

�� di �7

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

CONDIZIONI PARTICOLARI

econtrosoffittature,purchénonoggettodeilavori.La garanzia vale a condizione che le aperture dei fabbri-catioggettodeisuddettilavorisianoadeguatamentepro-tetteconteloniimpermeabilizzantiechedetteprotezionivengano distrutte, danneggiate o spostate dai fenomeniatmosferici.La presente garanzia è prestata con l’applicazione di unoscoperto del 10% con il minimo assoluto di € 1.000,00 efinoallaconcorrenzadiunmassimaleperciascunperiodoassicurativoannuoparial5%diquelloprevistoinpolizza.

6 - Postuma (lavori di scavo)A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5.1 lett. m)“Esclusioni” delle Delimitazioni, l’assicurazione, limitata-menteailavoridiscavoingenere,comprendeidanni-an-chederivantidaincendio-chesiverificanodopoilreinterrodegliscavistessiaseguitodidifettosaesecu-zionedeilavori,compresiidannidaimprovvisocedimen-todelterreno.Sonoescluselespeseperrifaree�oriparareilavoriese-guiti.Lagaranziavaleperilavoriiniziatiindatasuccessivaal-l’effetto della presente estensione e per i sinistri verifi-catisi entro trenta giorni dalla data di loro compimento,purchédenunciatiallaSocietàduranteilperiododivalidi-tàdellagaranziastessaodialtrapolizzaR.C.T.emessainsostituzione, senza soluzione di continuità, e semprechérimangaoperantelagaranziapostuma,fermicomunqueiterminiprevistidallenormeperladenunciadeisinistri.Percompimentodeilavorideveintendersiladataincuisièverificataancheunasoladelleseguenticircostanze:-sottoscrizionedeiverbalidiultimazionedeilavoriorila-

sciodicertificatoprovvisoriodicollaudo;-consegna,ancheprovvisoria,delleoperealcommittente;-usodelleoperesecondodestinazione.Lapresentegaranziaèprestataconl’applicazionediunoscoperto del 20% con il minimo assoluto di € 1.500,00e fino alla concorrenzadiunmassimaleperciascunpe-riodo assicurativo annuo pari al 20% di quello previstoinpolizza.

7 - Postuma (attività completa)A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5.1 lett. m)“Esclusioni”delleDelimitazionil’assicurazionecomprendelaresponsabilitàcivilederivanteall’Assicuratoperdanni-anchederivantidaincendio-avvenutidopoilcompimentodeilavoridicuialladescrizionedelrischio,esclusivamen-teinconseguenzadidifettosaesecuzionedeglistessi.Sono esclusi i danni alle opere eseguite dall’Assicuratononché le spese di riparazione, sostituzione e�o rifaci-mentodellestesse.Percompimentodeilavorideveintendersiladataincuisièverificataancheunasoladelleseguenticircostanze:-sottoscrizionedelverbalediultimazionedeilavoriorila-

sciodicertificatoprovvisoriodicollaudo;-consegna, anche provvisoria, delle opere al committen-

te;-usosecondodestinazione.L’assicurazionevaleperilavoriiniziatiindatasuccessivaall’effettodellapresenteestensionedigaranziaeperisi-

nistriverificatisi:-entrotrentagiornidalladatadicompimentodeilavoridi

reinterrodegliscavi;-entrounannodalladatadicompimentodeglialtrilavori

descrittiinpolizza;purchédenunciatiallaSocietàduranteilperiododivalidi-tàdellagaranziastessaodialtrapolizzaR.C.T.emessainsostituzione, senza soluzione di continuità, e semprechérimangaoperantelagaranziapostuma,fermicomunqueiterminiprevistidallenormeperladenunciadeisinistri.La presente garanzia è prestata con l’applicazione di unoscopertodel20%conilminimoassolutodi€1.500,00efinoallaconcorrenzadiunmassimaleperciascunperiodoassi-curativoannuoparial20%diquelloprevistoinpolizza.

�4 - R.C.O. Danno biologico senza franchigiaL’Art. 4.1 “Assicurazione della Responsabilità Civile ver-so dipendenti soggetti all’assicurazione di legge controgli infortuni (R.C.O.)” di cui all’oggetto dell’assicurazioneR.C.O.�R.C.I.siintendeabrogatoesostituitocomesegue:a) la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di

quanto questi sia tenuto a pagare (capita le, interessiespese)qualecivilmenteresponsabile:

a.�) ai sensi degli articoli �0 e �� del D.P.R. 30 Giu-gno�965 n. ��24 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del23/02/2008 (rivalsa I.N.A.I.L.)

pergliinfortuni(escluselemalattieprofessionali)sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti,addetti all’attività per la quale è prestata l’assicu-razione, compresi altresì i dirigenti e le personein rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati)compresoinoltreilrischioinitinere.

La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicu-ratolesommerichiestedall’I.N.A.I.L.atitolodire-gresso.

a.2) ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché del D.Lgs. 8�/2008 (e successive modifiche ed inte-grazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti neicasi di cui al precedente punto a.1) o eccedenti glistessi cagionati ai su indicati prestatori di lavorodainfortunidaiqualisiaderivatamorteoinvaliditàpermanente(escluselemalattieprofessionali).

L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizioneche,almomentodelsinistro,l’Assicuratosiainre-golacongliobblighiperl’assicurazionedilegge.

a.3) buona fede I.N.A.I.L. l’assicurazione di responsabilità civile verso i di-

pendentisoggettiall’assicurazionedileggecontrogliinfortuni(R.C.O.)conservalapropriavaliditàan-chenelcasodimancataassicurazionedipersonalepressol’I.N.A.I.L.quandociòderividainesattaoer-roneainterpretazionedellenormedileggevigentiinmateriaesemprechéciònonderividacomportamentodoloso.

�6 - Danni a cose sollevate, caricate, scaricate, movimen-tate e/o spostateL’assicurazione, a deroga dell’Art. 5.1 lett. h) “Esclusioni”delle Delimitazioni, com prende i danni alle cose di terzi

Page 21: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

�2 di �7 CONDIZIONI PARTICOLARI

sollevate,caricate,scaricate,movimentatee�ospostatenell’ambitodiappartamenti,fabbricatie�ocantieripres-socuil’Assicuratosvolgeilavoridescrittiinpolizza.La presente garanzia è prestata con uno scoperto perognisinistrodel10%colminimostabilitoall’Art.5.2“Fran-chigia-Minimononrisarcibile”efinoallaconcorrenzadiunmassimaleperciascunperiodoassicurativoannuoparial5%diquelloprevistoinpolizza.

�8 - Danni da cedimento e/o franamento del terreno in conseguenza di lavori di sottomuraturaAderogadell’Art.3.10“Dannidacedimentoofranamentodel terreno” della sezione R.C.T., la garanzia comprendei danni a fabbricati, opere e�o cose in genere provocatida cedimento e�o franamento del terreno, verificatisi inconseguenzadilavoridisottomuraturae�oaltretecnichesostitutive.Sonoinognicasoesclusiidanni:-verificatisiinconseguenzadeilavoridiprosciugamento,

impoverimentoodabbassamentodellafaldaacquifera;-subiti dai fabbricati e�o opere, qualora l’oggetto dei la-

vori riguardi il consolidamento e�o ripristino delle lorofondamenta.

Lapresenteestensionedigaranziaèvalidaacondizionechevenganoeseguite-primadell’iniziodei lavori-asse-verazione dei fabbricati adiacenti o trovantisi nelle im-mediate vicinanze dei lavori, da conservare in cantiere adisposizionedellaSocietà,aifinidicostituireelementidiriferimentoeprovadellorostatodiconservazioneante-lavori.Lapresentegaranziaèprestataconunafranchigiafissadi € 3.000,00, nel limite del massimale di polizza e co-munque con il massimo di € 75.000,00 per cantiere ed€150.000,00perciascunperiodoassicurativoannuo.

�9 - Errato trattamento dei dati personaliL’assicurazione comprende la responsabilità civilederivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. n° 196 del30�6�2003 (Codice in materia di dati personali) per per-ditepatrimonialicagionateaterzi,compresi iclientie�oidipendenti,inconseguenzadell’erratotrattamento(rac-colta, registrazione, elaborazione, conservazione, utiliz-zo,comunicazioneediffusione)deidatipersonaliditerzi,purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti dacomportamentoillecitocontinuativo.Lapresentegaranziaèprestataconl’applicazionediunoscoperto del 10% con il minimo assoluto di € 1.500,00 efinoallaconcorrenzadiunmassimaleperciascunperiodoassicurativoannuoparial10%diquelloprevistoinpoliz-za.

22 - Aumento del massimale per particolari garanzie (massimale raddoppiato)Il massimale previsto in polizza per le sotto indicate ga-ranziesiintenderaddoppiato:Art. 3.3 - Danniacosetrovatisinell’ambitodiesecuzionedeilavoriArt. 3.6 - DannidaincendioArt. 3.8 - LavoridiristrutturazioneesopraelevazioneArt. 3.�0 - Dannidacedimentoofranamentodelterreno

Art. 3.�� - DanniaconduttureedimpiantisotterraneiArt. 3.�2 - DannidainterruzioniosospensionidiattivitàArt. 3.20 - Dannidafurto.

23 - Aumento del massimale per particolari garanzie (massimale quadruplicato)Il massimale previsto in polizza per le sotto indicate ga-ranziesiintendequadruplicato:Art. 3.3 - Danniacosetrovatisinell’ambitodiesecuzionedeilavoriArt. 3.6 - DannidaincendioArt. 3.8 - LavoridiristrutturazioneesopraelevazioneArt. 3.�0 - DannidacedimentoofranamentodelterrenoArt. 3.�� - DanniaconduttureedimpiantisotterraneiArt. 3.�2 - DannidainterruzioniosospensionidiattivitàArt. 3.20 - Dannidafurto.

26 - Prestatori d’operaAcompletamentodiquantoindicatoallaCondizionepar-ticolare n. 3 “Cessione di lavori in subappalto”, si precisachedevonointendersiassimilatiaisubappaltatoriancheiprestatorid’operadicuil’Assicuratosiavvalenell’eserci-ziodell’attivitàdescrittainpolizza.Lagaranziaèvalidaacondizioneche:-ilrapportotral’Assicuratoeilprestatored’operarisulti

daregolarecontrattostipulatoprimadell’iniziodeilavo-ri;

-venga emessa regolare fatturazione dei lavori eseguitidapartedelprestatored’opera;

-nonsianoviolatedapartedell’Assicuratonormedileggeinmateriadiassicurazioneall’INAILdeiprestatorid’ope-rautilizzati.

Lagaranzianoncomprendelaresponsabilitàcivileperso-naledellesuddettepersone.

27 - Responsabilità civile postuma per le attività previ-ste dal D.M. N. 37/2008 (installatori, manutentori, ripa-ratori)A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 5.1 lett. l)“Esclusioni”delleDelimitazioni,lagaranziaèoperanteperlaresponsabilitàcivilederivanteall’Assicuratoperdanni-anchederivantidaincendio-cagionatiaterzi(compresiicommittenti),dopol’ultimazionedeilavoridiinstallazionee�o manutenzione e�o riparazione di impianti effettuatinelperiododivaliditàdelcontratto.LagaranziaèprestataperleattivitàprevistedalD.M.n.37�2008epurchél’Assicuratosiainpossessodell’abilita-zionerichiestadallostessoD.M.all’Art.3,conesclusionecomunque dell’attività di installazione, manutenzione eriparazionediascensori,montacarichi,scalemobiliedas-similabili,nonchédiimpiantidiprotezioneantincendio.L’assicurazionevaleperilavoriiniziatiindatasuccessivaall’effettodellapresenteestensionedigaranziaeperisi-nistriverificatisientrodieciannidalladatadellorocom-pimento, rilevabile da fatture e�o altra documentazionefiscale, purchè denunciati alla Società durante la validi-tà della garanzia stessa o di altra polizza R.C.T. emessain sostituzione, purché senza soluzione di continuità, esemprechérimangaoperantelagaranziapostuma,fermicomunqueiterminiprevistidallenormeper ladenuncia

Page 22: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

�3 di �7CONDIZIONI PARTICOLARI

deisinistri.Lapresentegaranziaèprestataconl’applicazionediunoscoperto del 20% con il minimo assoluto di € 1.500,00 efinoallaconcorrenzadiunmassimaleperciascunperiodoassicurativoannuoparial20%diquelloprevistoinpoliz-za.Restanocomunqueesclusidallagaranzia:a) idanniderivantidavizioodifettooriginariodiprodotti

installatiedachiunquefabbricati,nonchéidanneggia-mentiallecoseinstallate,riparatee�odoggettodeila-voridimanutenzione;

b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazionedellecoseinstallate;

c) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opereinstallate, riparate o manutentute, nonché dalla loromancatarispondenzaall’usoacuisonodestinati;

d) cagionatidamancatoointempestivointerventodima-nutenzione.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro sti-pulato con la Società, senza soluzione di continuità, peril medesimo rischio e la stessa garanzia, l’assicurazionevaleancheperifatticolposicommessieverificatisiperlaprimavoltanelperiododivaliditàdellapolizzasostituitaeperidannimanifestatisiedenunciatinelcorsodivalidi-tàdellapresentepolizza.Lagaranziaoperaneilimitideimassimalidellapolizzasostituitaesoloperisinistrinonpiùgarantitidallastessa.

Limitazioni di garanzia

�0 - Esclusione garanzie Artt. 3.�0) e 3.��)Iseguentirischiprevistiinpolizza:a) Art. 3.10 “Danni da cedimento o franamento del terre-

no”;b) Art.3.11“Danniaconduttureedimpiantisotterranei”;siintendonoesclusiatuttiglieffetti.

�� - Lavori eseguiti solo all’interno di fabbricatiL’assicurazione s’intende operante esclusivamente per ilavoridiabbellimento,decorazione,rifinitura,intonacatu-ra, tinteggiatura, pavimentazioni, lucidatura e levigaturadi pavimenti, impermeabilizzazioni, deumidificazioni, in-

sonorizzazioni,rivestimentieseguitiall’internodifabbri-cati.

�2 - Esclusione garanzie R.C.O.-R.C.I.I seguenti rischi previsti in polizza si intendono esclusi atuttiglieffetti:a) Art.4.3“RivalsaI.N.P.S.”dellasezioneR.C.O.�R.C.I.;b) Art.4.4“Socinondipendenti,associatiinpartecipazio-

ne,familiaridell’Assicurato(odeisoci),amministratori,legalerappresentante”dellasezioneR.C.O.�R.C.I..

�3 - R.C.O. limitata alla rivalsa I.N.A.I.L./I.N.P.S.L’Art.4.1 “Assicurazione della Responsabilità Civile ver-so dipendenti soggetti all’assicurazione di legge controgli infortuni (R.C.O.)” di cui all’oggetto dell’assicurazioneR.C.O.�R.C.I.siintendeabrogatoesostituitocomesegue:La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicura to del-le somme che questi sia tenuto a pagare all’I.N.A.I.L.(D.P.R.30Giugno1965n.1124)edall’I.N.P.S.(legge222del12�6�1984) a titolo di regresso esercitato dai suddettiIstitutiperleprestazionidaloroerogateaiprestatoridilavoro dipendenti dell’Assicurato, compresi altresì i diri-gentielepersoneinrapportodilavoroaprogetto(para-subordinati),comeprevistodalDecretoLegislativon.38del23�2�2000,inconseguenzadiinfortuni(escluselema-lattieprofessionali)sofferti inoccasionedell’attivitàperlaqualeèprestata l’assicurazione,compresoilrischio initinere.Restanoesclusetuttelealtrevocididannocheaqualsiasititoloidanneggiatipossonopretendere.L’assicurazioneR.C.O.èefficaceallacondizionechealmo-mentodelsinistrol’Assicuratosiainregolacongliobbli-ghiperl’assicurazionedilegge.

Buona fede I.N.A.I.L.L’assicurazione di responsabilità civile verso i dipenden-ti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni(R.C.O.)conservalapropriavaliditàanchenelcasodiman-cataassicurazionedipersonalepressol’I.N.A.I.L.quandociòderividainesattaoerroneainterpretazionedellenor-medileggevigentiinmateriaesemprechéciònonderividacomportamentodoloso.

Page 23: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

�4 di �7

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZAFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

TestoarticolidelCodicecivileedelCodicepenalerichia-matinelcontratto

CODICE CIVILE

Art. �34� Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da unodei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se almomentodellaconclusionedelcontrattoquestilehaco-nosciuteoavrebbedovutoconoscerleusandol’ordinariadiligenza.In ogni caso non hanno effetto se non sono specificata-mente approvate per iscritto, le condizioni che stabili-scono,afavoredicoluichelehapredisposte,limitazionidi responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o disospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a caricodell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltàdi opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattualenei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione delcontratto, clausole compromissorie o deroghe alla com-petenzadell’autoritàgiudiziaria.

Art. �342 Contratto concluso mediante moduli o formu-lari Neicontratticonclusimediantelasottoscrizionedimodulioformulari,predispostiperdisciplinareinmanieraunifor-medeterminatirapporticontrattuali,leclausoleaggiuntealmodulooalformularioprevalgonosuquelledelmoduloodelformularioqualorasianoincompatibiliconesse,an-chesequesteultimenonsonostatecancellate.Siosservainoltreladisposizionedelsecondocommadel-l’articoloprecedente.

Art. �375 Esecuzione di buona fede Ilcontrattodeveessereeseguitosecondobuonafede.

Art. �89� Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spettaSe l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per con-todichispetta,ilcontraentedeveadempieregliobblighiderivantidalcontratto,salviquellicheperloronaturanonpossonoessereadempiutichedall’assicurato.I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, eilcontraente,ancheseinpossessodellapolizza,nonpuòfarli valere senza espresso consenso dell’assicurato me-desimo.All’assicuratosonoopponibilileeccezionichesipossonoopporrealcontraenteindipendenzadelcontratto.Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e dellespesedelcontratto,ilcontraentehaprivilegiosullesom-medovutedall’assicuratorenellostessogradodeicreditiperspesediconservazione.

Art. �892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente,relativeacircostanzetalichel’assicuratorenonavrebbedatoilsuoconsensoononloavrebbedatoallemedesimecondizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose,sono causa di annullamento del contratto quando il con-

traentehaagitocondoloocolpagrave.L’assicuratoredecadedaldirittod’impugnareilcontrattose,entrotremesidalgiornoincuihaconosciutol’inesat-tezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara alcontraentedivoleresercitarel’impugnazione.L’assicuratorehadirittoaipremirelativialperiododias-sicurazioneincorsoalmomentoincuihadomandatol’an-nullamentoe,inognicaso,alpremioconvenutoperilpri-moanno.Seilsinistrosiverificaprimachesiadecorsoiltermineindicatodalcommaprecedente,eglinonètenutoapagarelasommaassicurata.Sel’assicurazioneriguardapiùpersoneopiùcose,ilcon-tratto è valido per quelle persone o per quelle cose allequalinonsiriferisceladichiarazioneinesattaolareticen-za.

Art. �893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le di-chiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di an-nullamento del contratto, ma l’assicuratore può recede-re dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsiall’assicuratoneitremesidalgiornoincuihaconosciutol’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sini-strosiverificaprimachel’inesattezzadelladichiarazioneolareticenzasiaconosciutadall’assicuratore,oprimachequestiabbiadichiaratodirecederedalcontrattolasom-madovutaèridottainproporzionedelladifferenzatra ilpremioconvenutoequellochesarebbestatoapplicatosesifosseconosciutoilverostatodellecose.

Art. �894 Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se que-sti hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioniodellereticenzerelativealrischio,siapplicanoafavoredell’assicuratoreledisposizionidegliarticoli1892e1893.

Art. �896 Cessazione del rischio durante l’assicurazione Ilcontrattosiscioglieseilrischiocessadiesisteredopola conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore hadirittoalpagamentodeipremifinchélacessazionedelri-schiononglisiacomunicataononvengaaltrimentiasuaconoscenza.Ipremirelativialperiododiassicurazioneincorsoalmo-mento della comunicazione o della conoscenza sono do-vutiperintero.Qualoraglieffettidell’assicurazionedebbanoavereinizioin un momento posteriore alla conclusione del contrattoeilrischiocessinell’intervallo,l’assicuratorehadirittoalsolorimborsodellespese.

Art. �897 Diminuzione del rischio Se il contraente comunica all’assicuratore i mutamentiche producono una diminuzione del rischio tale che, sefossestataconosciutaalmomentodellaconclusionedelcontratto,avrebbeportatoallastipulazionediunpremiominore,l’assicuratore,adecorreredallascadenzadelpre-mioodellaratadipremiosuccessivaallacomunicazionesuddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha fa-coltàdirecederedalcontrattoentroduemesidalgiorno

Page 24: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

�5 di �7

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

incuièstatafattalacomunicazione.Ladichiarazionedelrecessodalcontrattohaeffettodopounmese.

Art. �898 Aggravamento del rischio Ilcontraentehal’obbligodidareimmediatoavvisoall’as-sicuratoredeimutamenticheaggravanoilrischioinmodotale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fossestatoconosciutodall’assicuratorealmomentodellacon-clusionedelcontratto,l’assicuratorenonavrebbeconsen-tito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premiopiùelevato.L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone co-municazioneperiscrittoall’assicuratoentrounmesedalgiornoincuiharicevutol’avvisoohaavutoinaltromodoconoscenzadell’aggravamentodelrischio.Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’ag-gravamentoètalechel’assicuratorenonavrebbeconsen-titol’assicurazione;haeffettodopo15giorni,sel’aggrava-mento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbestatorichiestounpremiomaggiore.Spettanoall’assicuratoreipremirelativialperiododias-sicurazioneincorsoalmomentoincuiècomunicataladi-chiarazionedirecesso.Seilsinistrosiverificaprimachesianotrascorsiiterminiperlacomunicazioneeperlaefficaciadelrecesso,l’assi-curatorenonrispondequaloral’aggravamentodelrischiosiatalecheeglinonavrebbeconsentitol’assicurazioneseilnuovostatodicosefosseesistitoalmomentodelcon-tratto;altrimenti,lasommadovutaèridotta,tenutocontodelrapportotrailpremiostabilitonelcontrattoequellochesarebbestatofissatoseilmaggiorerischiofosseesi-stitoaltempodelcontrattostesso.

Art. �899 Durata dell’assicurazione L’assicurazionehaeffettodalleoreventiquattrodelgior-no della conclusione del contratto alle ore ventiquattrodell’ultimogiornodelladuratastabilitanelcontrattostes-so.L’assicuratore,inalternativaadunacoperturadidura-ta annuale, può proporreunacoperturadiduratapolien-naleafrontediunariduzionedelpremiorispettoaquelloprevistoperlastessacoperturadalcontrattoannuale.Inquestocaso,seilcontrattosuperaicinqueanni,l’assicu-rato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dalcontratto con preavviso di sessanta giorni e con effettodallafinedell’annualitànelcorsodellaqualelafacoltàdirecessoèstataesercitata.Il contratto può essere tacitamente prorogato una o piùvolte,maciascunaprorogatacitanonpuòavereunadura-tasuperioreadueanni.Lenormedelpresentearticolononsiapplicanoalleassi-curazionisullavita.

Art. �900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati dadoloodacolpagravedelcontraente,dell’assicuratoodelbeneficiario,salvopattocontrariopericasidicolpagra-ve.L’assicuratoreèobbligatoperilsinistrocagionatodadolo

odacolpagravedellepersonedelfattodellequalil’assi-curatodeverispondere.Eglièobbligatoaltresì,nonostantepattocontrario,perisinistriconseguentiadattidelcontraente,dell’assicuratoodelbeneficiario,compiutiperdoveredisolidarietàuma-na(cost.2)onellatuteladegliinteressicomuniall’assicu-ratore.

Art. �90� Mancato pagamento del premio Seilcontraentenonpagailpremioolaprimaratadipre-miostabilitadalcontratto, l’assicurazionerestasospesafino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraentepagaquantoèdaluidovuto.Seallescadenzeconvenuteilcontraentenonpagaipremisuccessivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ven-tiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della sca-denza.Nelleipotesiprevistedaiduecommiprecedentiilcontrattoèrisolutodidirittosel’assicuratore,neiterminidiseimesidalgiornoincuiilpremioolaratasonoscaduti,nonagisceperlariscossione;l’assicuratorehadirittosol-tantoalpagamentodelpremiorelativoalperiododiassi-curazioneincorsoealrimborsodellespese.La presente norma non si applica alle assicurazioni sullavita.

Art. �907 Assicurazione parzialeSe l’assicurazione copre solo una parte del valore che lacosaassicurataavevaneltempodelsinistro,l’assicurato-rerispondedeidanniinproporzionedellapartesuddetta,amenochenonsiadiversamenteconvenuto.

Art. �9�0 Assicurazione presso diversi assicuratori Seperilmedesimorischiosonocontratteseparatamentepiù assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicuratodeve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assi-curatore.Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gliassicuratorinonsonotenutiapagarel’indennità.Nelcasodisinistro,l’assicuratodevedarneavvisoatuttigliassicuratorianormadell’articolo1913,indicandoacia-scuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a cia-scunassicuratorel’indennitàdovutasecondoilrispettivocontratto, purchè le somme complessivamente riscossenonsuperinol’ammontaredeldanno.L’assicuratorechehapagatohadirittodiregressocontrogli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delleindennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un as-sicuratoreèinsolvente,lasuaquotavieneripartitafraglialtriassicuratori.

Art. �9�2 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popo-lariSalvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato peri danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, dainsurrezioneodatumultipopolari.

Art. �9�3 Avviso all’assicuratore in caso di sinistroL’assicuratodevedareavvisodelsinistroall’assicuratoreoall’agenteautorizzatoaconcludereilcontrattoentrotregiornidaquelloincuiilsinistrosièverificatool’Assicura-

Page 25: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

�6 di �7 NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

to ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso sel’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione delcontrattointervieneentroildettoterminealleoperazionidisalvataggioodicontestazionedelsinistro.Nelleassicurazionicontro lamortalitàdelbestiamel’av-viso,salvopattocontrario,deveesseredatoentroventi-quattroore.

Art. �9�4 Obbligo di salvataggio L’assicuratodevefarequantoglièpossibileperevitareodiminuireildanno.Lespesefatteaquestoscopodall’assicuratosonoacari-codell’assicuratore,inproporzionedelvaloreassicuratorispettoaquellochelacosaavevaneltempodelsinistro(1907), anche se il loro ammontare, unitamente a quellodeldanno,superalasommaassicurata,eanchesenonsièraggiuntoloscoposalvochel’assicuratoreprovichelespesesonostatefatteinconsideratamente.L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamentederivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’as-sicuratoperevitareodiminuireidannidelsinistro,salvocheegliprovichetalimezzisonostatiadoperatiinconsi-deratamente.L’interventodell’assicuratoreperilsalvataggiodellecoseassicurate e per la loro conservazione non pregiudica isuoidiritti.L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se ri-chiestodall’assicurato,anticiparnelespeseoconcorrereinproporzionedelvaloreassicurato.

Art. �9�5 Inadempimento dell’obbligo di avviso o di sal-vataggioL’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo del-l’avvisoodelsalvataggioperdeildirittoall’indennità.Se l’assicurato omette colposamente di adempiere taleobbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità inragionedelpregiudiziosofferto.

Art. �9�6 Diritto di surrogazione dell’assicuratoreL’assicuratorechehapagatol’indennitàèsurrogato,finoallaconcorrenzadell’ammontarediessa,neidirittidell’as-sicuratoversoiterziresponsabili.Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se ildanno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti,daaltriparentiodaaffinidell’assicuratostabilmenteconluiconviventiodadomestici.L’assicuratoèresponsabileversol’assicuratoredelpregiu-dizioarrecatoaldirittodisurrogazione.Ledisposizionidiquestoarticolosiapplicanoanchealleassicurazionicontrogliinfortunisullavoroecontroledisgrazieaccidentali.

Art. �9�7 Assicurazione della responsabilità civile Nell’assicurazionedellaresponsabilitàcivilel’assicurato-reèobbligatoatenereindennel’assicuratodiquantoque-sti, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempodell’assicurazione,devepagareaunterzo, indipendenzadellaresponsabilitàdedottanelcontratto.Sonoesclusiidanniderivantidafattidolosi.L’assicuratorehafacoltà,previacomunicazionedell’assi-curato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’in-

dennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto sel’assicuratolorichiede.Le spese sostenute per resistere all’azione del danneg-giato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratoreneilimitidelquartodellasommaassicurata.Tuttavia,nelcasochesiadovutaaldanneggiatounasom-ma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali siripartisconotraassicuratoreeassicuratoinproporzionedelrispettivointeresse.L’assicurato,convenutodaldanneggiato,puòchiamareincausal’assicuratore.

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecitoQualunquefattodoloso,ocolposo,checagionaadaltriundanno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto arisarcireildanno.

Art. 2049 Responsabilità civile dei padroni e dei com-mittentiIpadronieicommittentisonoresponsabiliperidanniar-recatidalfattoillecitodeilorodomesticiecommessinel-l’eserciziodelleincombenzeacuisonoadibiti.

Art. 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività peri-coloseChiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento diun’attività pericolosa, per sua natura o per la natura deimezziadoperati,ètenutoalrisarcimento,senonprovadiavereadottatotuttelemisureidoneeaevitareildanno.

Art. 205� Danno cagionato da cosa in custodiaCiascuno è responsabile del danno cagionato dalle cosechehaincustodia,salvocheproviilcasofortuito.

Art. 2052 Danno cagionato da animaliIlproprietariodiunanimaleochiseneserveperiltempoincuilohainuso,èresponsabiledeidannicagionatidal-l’animale,siachefossesottolasuacustodia,siachefossesmarritoofuggito,salvocheproviilcasofortuito.

Art. 2053 Rovina di edificioIl proprietario di un edificio o di altra costruzione è re-sponsabiledeidannicagionatidallalororovina,salvocheprovichequestanonèdovutaadifettodimanutenzioneoaviziodicostruzione.

Art.2055 Responsabilità solidaleSeilfattodannosoèimputabileapiùpersone,tuttesonoobbligateinsolidoalrisarcimentodeldanno[c.p.187].Co-lui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascunodeglialtri,nellamisuradeterminatadallagravitàdellari-spettivacolpaedall’entitàdelleconseguenzechenesonoderivate.Neldubbio,lesingolecolpesipresumonouguali.

Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoroL’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’im-presa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,l’esperienzaelatecnica,sononecessarieatutelarel’inte-gritàfisicaelapersonalitàmoraledeiprestatoridilavoro.

Page 26: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

�7 di �7NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

CODICE PENALE

Art. 582 Lesione personaleChiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dallaqualederivaunamalattianelcorpoonellamente,èpunitoconlareclusionedatremesiatreanni.Selamalattiahaunaduratanonsuperioreaiventigiornienonconcorreal-cunadellecircostanzeaggravantiprevistenegliartt.583e585,adeccezionediquelleindicateneln.1enell’ultimapartedell’articolo577,ildelittoèpunibileaquereladellapersonaoffesa.

Art. 583 Circostanze aggravanti Lalesionepersonaleègraveesiapplicalareclusionedatreasetteanni:1. se dal fatto deriva una malattia che metta in perico-

lo lavitadellapersonaoffesa,ovverounamalattiaoun’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioniperuntemposuperioreaiquarantagiorni;

2. seilfattoproducel’indebolimentopermanentediunsensoodiunorgano.

Lalesionepersonaleègravissima,esiapplicalareclusio-nedaseiadodicianni,sedalfattoderiva:1. unamalattiacertamenteoprobabilmenteinsanabile;2. laperditadiunsenso;3. laperditadiunarto,ounamutilazionecherendal’ar-

toinservibile,ovverolaperditadell’usodiunorganoodellacapacitàdiprocreare,ovverounapermanenteegravedifficoltàdellafavella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente delviso.

Art. 649 Non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti Nonèpunibilechihacommessoalcunodeifattiprevedutidaquestotitoloindanno:1. delconiugenonlegalmenteseparato;2.di un ascendente o discendente o di un affine in linea

retta,ovverodell’adottanteodell’adottato;3.diunfratelloodiunasorellacheconluiconvivano.I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a quereladellapersonaoffesa,secommessiadannodelconiugele-galmenteseparato,ovverodelfratelloodellasorellachenonconvivanoconl’autoredelfatto,ovverodellozioodelnipoteodell’affineinsecondogradoconluiconviventi.Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai de-littiprevedutidagliarticoli628-629e630eadognialtrodelittocontroilpatrimoniochesiacommessoconviolen-zaallepersone.

ARTICOLI DI LEGGE

Art. �0 (D.P.R. 30/6/�965 n. ��24)Esonerodellaresponsabilitàciviledeldatoredilavoro.L’assicurazione a norma del presente decreto esonera ildatoredilavorodallaresponsabilitàcivilepergliinfortu-nisullavoro.Nonostante l’assicurazione predetta permane la respon-sabilitàcivileacaricodicolorocheabbianoriportatocon-

dannapenaleperilfattodalqualel’infortunioèderivato.La disposizione del comma precedente non si applicaquando per la punibilità del fatto dal quale l’infortunio èderivato sia necessaria la querela della persona offesa.Nonsifaluogoarisarcimentoqualorailgiudicericonoscachequestononascendeasommamaggioredell’indennitàche,pereffettodelpresentedecreto,èliquidataall’infor-tunatooaisuoiaventidiritto.Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovutosoloperpartecheeccedele indennitàliquidateanormadegliarticoli66eseguenti.Aglieffettideiprecedenticommiquartoequintol’inden-nitàd’infortunioèrappresentatadalvalorecapitaledellarendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui al-l’art.39.

Art. �� (D.P.R. 30/6/�965 n. ��24)Azione di regresso dell’Istituto assicuratore contro lepersonecivilmenteresponsabiliecontrol’infortunio.Azionedisurrogaversoiterziresponsabili.L’Istitutoassi-curatoredevepagareleindennitàancheneicasiprevistidalprecedentearticolo,salvoildirittodiregressoperlesommepagateatitolod’indennitàeperlespeseaccesso-riecontrolepersonecivilmenteresponsabili.La persona civilmente responsabile deve altresì versareall’Istituto assicuratore una somma corrispondente alvalore capitale dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato inbasealletabelledicuiall’art.39.Lasentenza,cheaccertalaresponsabilitàcivileanormadelprecedentearticolo,èsufficienteacostituirel’Istitu-toassicuratoreincreditoversolapersonacivilmentere-sponsabileperlesommeindicatenelcommaprecedente.L’Istitutopuòaltresìesercitarelastessaazionediregres-so contro l’infortunato quando l’infortunio sia avvenutoper dolo del medesimo accertato con sentenza penale.Quando sia pronunciata sentenza di non doversi proce-derepermortedell’imputatooperamnistia, ildolodeveessere accertato nelle forme stabilite dal Codice di pro-ceduracivile.

Art. �4 (LEGGE n. 222 del �2/6/�984)Azionedirivalsadapartedell’I.N.P.S.neiconfrontideire-sponsabili.1)L’istitutoerogatoredelleprestazioniprevistedallapre-

senteleggeèsurrogato,finoallaconcorrenzadel loroammontare, nei diritti dell’Assicurato o dei superstitiversoiterziresponsabilielelorocompagniediassicu-razione;

2)aglieffettidelprecedentecomma,dovràesserecalco-lato il valore capitale della prestazione erogata, me-dianteicriterieletariffe,costruiteconlestessebasidiquelleallegatealdecretoministeriale19febbraio1981,in attuazione dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338,chesarannodeterminaticondecretodelMinistrodellavoroedellaprevidenzasociale,sentitoilconsigliodi amministrazione dell’Istituto nazionale della previ-denzasociale.

Edizione01�06�2014

Page 27: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

INFORMATIVA PRIVACY

Page 28: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

� di 2

INFORMATIVA PRIVACY

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

Page 29: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

2 di 2

INFORMATIVA PRIVACYFascicolo Informativo - Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile dell’Impresa Edile e Stradale

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi dirittiArt. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

GentileCliente,perfornirLeiprodottie�oiserviziassicurativirichiestioprevistiin Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati cheLariguardano.

Quali dati raccogliamo Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza,dataeluogodinascita,professione,recapitotelefonicoeindirizzodi posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite;tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile(2),indispensabiliperfornirLeicitatiservizie�oprodottiassicurativi.Il conferimento di questi dati è in genere necessario peril perfezionamento del contratto assicurativo e per la suagestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge,regolamento,normativacomunitariaodinbasealledisposizioniimpartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità divigilanza(3).InassenzaditalidatinonsaremmoingradodifornirLecorrettamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo dialcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultareutile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. IlSuo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche perinviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionalirelative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quellida Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anchesuccessivamente,allaricezioneditalicomunicazioni(sivedanoleindicazioniriportateinQuali sono i Suoi diritti).

Perché Le chiediamo i datiI Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalitàstrettamente connesse all’attività assicurativa e ai serviziforniti(4), ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attivitàdi analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondoparametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazionisulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie;ove necessario, per dette finalità nonchè per le relative attivitàamministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essereacquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5) esarannoinseritiinunarchivioclientidiGruppo.ISuoidatipotrannoesserecomunicatisoloaisoggetti,pubblicioprivati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione deiserviziassicurativicheLariguardanooinoperazioninecessarieperl’adempimentodegliobblighiconnessiall’attivitàassicurativa(6).PotremotrattareeventualiSuoidatipersonalidinaturasensibile(ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo averottenutoilSuoesplicitoconsenso.

Come trattiamo i Suoi datiISuoidatinonsarannosoggettiadiffusione;sarannotrattaticonidoneemodalitàeprocedure,ancheinformaticheetelematiche,solodalpersonaleincaricatodellestrutturedellanostraSocietàpreposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che Lariguardanoedasoggettiesternidinostrafiduciaacuiaffidiamoalcunicompitidinaturatecnicaodorganizzativa(7).

Quali sono i Suoi dirittiLa normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196�2003) Legarantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lariguardano, di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, larettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, lacancellazione,nonchédiopporsiall’usodeiSuoidatiperl’inviodicomunicazionicommercialiepromozionali.Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai AssicurazioniS.p.A. (���.unipolsai.it) con sede inVia Stalingrado 45 - 40128Bologna(8).

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni piùdettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti aiquali possono essere comunicati i dati o che ne vengono aconoscenzainqualitàdiresponsabilioincaricati,potràrivolgersial “Responsabile per il riscontro agli interessati”, pressoUnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna,[email protected],collegandosialsito���.unipolsai.itnellasezionePrivacyo presso il suo agente�intermediario troverà tutte le istruzioniper opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio dicomunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti oserviziassicurativi.

Note1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o

beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (qualiintermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti aiquali,persoddisfarelesuerichieste(ades.dirilascioodirinnovodiunacopertura,diliquidazionediunsinistro,ecc.)richiediamoinformazionicommerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri delsettoreassicurativo,altrisoggettipubblici.

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma ancheconvinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche,adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni acarattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono consideratiparticolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari,relativicioèasentenzeoindaginipenali.

3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, GarantePrivacy,oppurepergliadempimentiinmateriadiaccertamentifiscalicon le relative comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria, nonchéper gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verificadellaclientelaaisensidellanormativainmateriadiantiriciclaggioedicontrasto al finanziamento del terrorismo(D.Lgs. 231�07),nonchépersegnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF pressoBancad’Italia,ecc.

4)Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi(compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari,nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituitidallaSocietà),per laraccoltadeipremi, la liquidazionedeisinistrio ilpagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione ecoassicurazione;perlaprevenzioneel’individuazione,diconcertoconlealtrecompagniedelGruppo,dellefrodiassicurativeerelativeazionilegali;perlacostituzione,l’esercizioeladifesadidirittidell’assicuratore;perl’adempimentodialtrispecificiobblighidileggeocontrattuali;perl’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllointerno;perattivitàstatistico-tariffarie.

5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., lesocietàfacentipartedelGruppoUnipolcuipossonoesserecomunicatii dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., UnisaluteS.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle societàdel Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.���.unipol.it.

6)In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati,in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso Paesi dell’UnioneEuropea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte dellac.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori eriassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione edaltri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM;Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i FondiPensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di serviziper il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate;nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo,aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighinormativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione deidatièobbligatoria,comeades.ilCasellarioCentraleInfortuni(l’elencocompleto è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per ilRiscontro).

7) Adesempio,societàdiserviziinformaticietelematiciodiarchiviazione;società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed ilpagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestioneivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e diconsulenza;societàdi informazionecommercialeperrischifinanziari;societàdiserviziperilcontrollodellefrodi;societàdirecuperocrediti.

8)Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmenteacquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistrimalattia,UniSaluteS.p.A,consedeinBologna,viaLarga,8.

USA_Info_Cont_01-ed.1�05�2014

Page 30: Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale · per la Responsabilità Civile Responsabilità Civile dell’impResa edile e stRadale Modello 2026 - Ed. 01.06.2014 ... 8

Contratto di Assicurazioneper la Responsabilità Civile

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società sogge�a all’a�ività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,iscri�a all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente partedel Gruppo Assicurativo Unipol iscri�o all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it M

odel

lo 2

026/

sAI –

Ed.

01.0

6.20

14