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PROVINCIA DI POTENZA Testo coordinato redatto dalla Segreteria Generale Piazza Mario Pagano 85100 – POTENZA Tel 0971.417453 Fax 0971.417364 [email protected] Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale Ultimo aggiornamento 03/11/2010 Pag. 1 di 25 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale del 25.02.1995, n. 60 modificato con - D.C.P. n. 325 del 12.12.1996 (Artt. 1, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 30, 38bis, 40) - D.C.P. n. 82 del 14.11.2000 (Artt. 1, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 30, 38bis, 40) - D.C.P. n. 16 del 24.03.2005 (Art. 6 comma 2 – Integrato Art. 38ter) - D.C.P. n. 24 del 18 febbraio 2010 (Artt. 4, 8, 9)

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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale del 25.02.1995, n. 60

modificato con

- D.C.P. n. 325 del 12.12.1996 (Artt. 1, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 30, 38bis, 40)

- D.C.P. n. 82 del 14.11.2000 (Artt. 1, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 30, 38bis, 40)

- D.C.P. n. 16 del 24.03.2005 (Art. 6 comma 2 – Integrato Art. 38ter)

- D.C.P. n. 24 del 18 febbraio 2010 (Artt. 4, 8, 9)

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INDICE

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

- TITOLO I - Disposizioni preliminari

- TITOLO II - Consiglio provinciale - TITOLO III - Garanzie per l’esercizio delle funzioni consiliari

- TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 - Materie del Regolamento

Art. 2 - Diffusione

TITOLO II - CONSIGLIO PROVINCIALE

Capo I - Ufficio di Presidenza

Art. 3 - Costituzione dell’Ufficio di Presidenza

Art. 4 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Art. 5 - Durata in carica dell’Ufficio di Presidenza

Art. 6 - Sede e mezzi

Art. 7 - Trattamento economico

Art. 8 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Art. 9 - Attribuzioni del Vice Presidente o del Consigliere Anziano

Art. 10 - Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza

Capo II - Riunioni del Consiglio Provinciale - Convocazione e altre norme generali

Art. 11 - Sessione e sedute

Art. 12 - Convocazione e ordine del giorno

Art. 13 - Termini e modalità della convocazione

Art. 14 - Numero legale per la validità delle sedute

Art. 15 - Sedute pubbliche e segrete

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Art. 16 - Presidenza del Consiglio e disciplina delle sedute

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 17 - Comunicazioni e interventi iniziali

Art. 18 - Trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e di oggetti non iscritti

Art. 19 - Obbligo di astensione

Art. 20 - Relazione sulle proposte e apertura della discussione

Art. 21 - Disciplina della discussione

Art. 22 - Numero e durata degli interventi

Art. 23 - Fatto personale

Art. 24 - Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

Art. 25 - Ordini del giorno ed emendamenti sulle proposte in discussione

Art. 26 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

Art. 27 - Forme e modalità di votazione

Art. 28 - Ordine di votazione

Art. 29 - Esito delle votazioni

Art. 30 - Adozione degli atti

Capo IV - Verbalizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 31 - Verbali delle riunioni consiliari e delle deliberazioni

Art. 32 - Firma ed approvazione dei verbali

Capo V - Interrogazioni interpellanze e mozioni

Art. 33 - Finalità

Art. 34 - Interrogazioni

Art. 35 - Interrogazioni urgenti

Art. 36 - Interpellanze

Art. 37 - Mozioni

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TITOLO III - GARANZIE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSILIARI

Art. 38 - Accesso agli atti e alle informazioni

Art. 38bis – Status economico dell’amministratore

Art. 38ter – Servizi, Attrezzature, Risorse Umane e Finanziarie del Consiglio

Art. 39 - Disponibilità e utilizzo di attrezzature e strutture

Art. 40 - Attivazione del controllo sulle deliberazioni della Giunta

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 - Rinvio ad altre disposizioni normative

Art. 42 - Questioni interpretative

Art. 43 - Modifiche del Regolamento

Art. 44 - Entrata in vigore

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TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Materia del Regolamento

1. Le norme per la convocazione, validità e svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale, sono

fissate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Quando nel corso delle sedute si presentano casi che non risultino disciplinati dalle predette fonti

normative, la decisione in ordine ad essi é rimessa al Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

Art. 2

Diffusione

1. Copia del Regolamento è consegnata dal Presidente della Provincia ai consiglieri neo eletti, in

occasione della seduta di insediamento.

TITOLO II

CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 3

Costituzione dell’Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio è composto dal Presidente e da due Vice Presidenti.

Art. 4

Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni é convocata e presieduta dal Presidente della

Provincia.

2. Il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed all’elezione del Presidente del Consiglio con

votazione segreta che deve intervenire comunque entro la prima seduta. In prima votazione è richiesta

la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Qualora nessuno raggiunga tale maggioranza si

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procede ad una sola votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella prima votazione. A

parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di età.

3. Nella stessa seduta il Consiglio elegge i due Vice Presidenti che assistano e sostituiscono il Presidente

del Consiglio in caso di impedimento e di assenza e nei casi di sospensione dell’esercizio delle funzioni

previste dalla legge. Uno dei due vice Presidenti é Vice Presidente Vicario. Questo é eletto dalla

minoranza se il Presidente é espressione della maggioranza e viceversa. L’elezione dei due Vice

Presidenti avviene in un’unica votazione nella quale, con due urne separate, la maggioranza e la

minoranza di cui all’art. 22 del vigente Statuto eleggono i rispettivi rappresentanti.

4. Il Presidente del Consiglio presiede la seduta del Consiglio e ne determina l’ordine del lavoro ai sensi

dell’articolo 8, presiede la Commissione per lo Statuto e il Regolamento consiliare e la Commissione

che riunisce i Presidenti dei gruppi; esercita le funzioni ad esso espressamente attribuito dallo Statuto e

dal Regolamento consiliare.1

Art. 5

Durata in carica dell’Ufficio di Presidenza

1. I Componenti dell’Ufficio restano in carica due anni e mezzo e sono rieleggibili.

2. L’Ufficio di Presidenza può essere revocato anche parzialmente, su proposta motivata e con il voto

favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 6

Sede, mezzi e funzionalità dell’Ufficio

1. Sono assicurati all’Ufficio di Presidenza la sede, il personale, i mezzi necessari per l’espletamento delle sue funzioni.

2. E’ data facoltà alla Presidenza del Consiglio, al fine di garantire l’ottimale svolgimento dei compiti istituzionali propri di ogni organismo consiliare regolarmente costituito, esperito infruttuosamente ogni utile tentativo di reperire personale idoneo tra i dipendenti in dotazione organica dell’Ente, di attivare contratti a tempo determinato, ovvero a progetto, contratti di collaborazione coordinata e continuativa di natura fiduciaria, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali e delle norme statutarie dell’Ente.

Art 7

Trattamento economico

1. All’Ufficio di Presidenza spetta il trattamento economico previsto per legge.

1 Articolo modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 18 febbraio 2010. Testo modificato in vigore dal 1° aprile 2010

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Art. 8

Attribuzione del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne é l’oratore ufficiale.

2. Sono attribuzioni individuali del Presidente: - la convocazione, l’apertura, la sospensione e la chiusura del Consiglio;

- la direzione dei lavori del Consiglio, nell’esercizio della quale mantiene l’ordine, concede la facoltà di parlare ai singoli consiglieri, dirige e modera la discussione impone l’osservanza del Regolamento presenta le questioni, proclama il risultato delle votazioni;

- l’iscrizione all’ordine del giorno generale del Consiglio e la trasmissione alle commissioni Consiliari permanenti ed alla Giunta delle proposte di Regolamento e di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio;

- la convocazione e la direzione dei lavori dell’Ufficio di Presidenza;

- la convocazione e la direzione dei lavori della 1^ Commissione Affari Generali e istituzionali;

- l’attivazione delle Commissioni Consiliari permanenti da cui ne riceve le conclusioni; - l’iniziativa delle attività di informazione, di consultazione di studio e di organizzazione per

favorire lo svolgimento delle funzioni delle Commissioni Consiliari e del Consiglio;

- giudica la ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio;

- l’assegnazione alle commissioni competenti per materia, sulla base di un giudizio di prevalenza degli oggetti sui quali esse devono pronunciarsi; di tale assegnazione il Presidente dà notizia al Consiglio nella prima seduta utile; il Consiglio può decidere, a maggioranza, una diversa assegnazione.

3. Il Presidente sovrintende al buon andamento dei servizi consiliari, nell’ambito degli indirizzi e delle

decisioni adottate dal Consiglio o da esso delegate all’Ufficio di Presidenza.2

Art. 9

Attribuzione del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente Vicario e subordinatamente il Vice Presidente sostituiscono, in caso di assenza o

impedimento, il Presidente del Consiglio nella direzione delle sedute consiliari, nella direzione delle

sedute dell’Ufficio di Presidenza, nella 1^ Commissione Affari Generali e istituzionali e nelle funzioni di

rappresentanza del Consiglio provinciale nelle pubbliche cerimonie.3

2 Articolo modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 18 febbraio 2010. Testo modificato in vigore dal 1° aprile 2010 3 Articolo modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 18 febbraio 2010. Testo modificato in vigore dal 1° aprile 2010

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Art. 10

Attribuzione dell’Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza:

- Garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei Consiglieri; - Assicura il rispetto dei diritti delle minoranze;

- Mantiene i rapporti con i Gruppi Consiliari assicurando agli stessi, per l’espletamento delle loro funzioni, ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento e nell’ambito delle somme previste in bilancio e deliberate annualmente dal Consiglio, mezzi e risorse, con riferimento alle esigenze comuni ad ogni gruppo ed alla consistenza numerica di ognuno di essi;

- Assicura l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio;

- Forma, anche sulla base delle indicazioni dei Gruppi Consiliari, le delegazioni ufficiali del Consiglio;

- Ha diritto di proposta e deve comunque essere informato dalla Giunta per quanto riguarda la partecipazione di rappresentanti ufficiali della Provincia a convegni, manifestazioni, congressi;

- Annualmente in occasione del bilancio consuntivo, presenta al Consiglio una relazione, contenente dati relativi al complesso delle attività del Consiglio (funzionamento degli organi consiliari, partecipazione a convegni, utilizzazione delle risorse assegnate);

- L’Ufficio di Presidenza, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, avanza formale proposta alla Giunta, per quanto riguarda l’entità delle risorse da destinare al funzionamento degli organi consiliari, anche con l’istituzione del relativo capitolo di spesa. Su tali risorse la Giunta delibera in base a proposta dell’Ufficio di Presidenza;

- Decide su ogni altra questione, rimessa all’Ufficio di Presidenza dalla Statuto e dal presente Regolamento;

2. Per l’espletamento delle sue attribuzioni l’Ufficio di Presidenza si avvale della struttura burocratica

individuata ai sensi dell’art. 27 comma 3 dello Statuto;

- Le decisioni e i provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e da un Segretario facente parte della struttura, di qualifica non inferiore alla 7^, che cura la redazione del resoconto sommario e l’invio delle copie al Presidente della Giunta, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari ed ai Capigruppi consiliari

CAPO II

RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE CONVOCAZIONE E ALTRE NORME GENERALI

Art. 11

Sessione e sedute

1. Il Consiglio provinciale si riunisce in sedute appositamente convocate, per approvare il documento

programmatico ed eleggere il Presidente del Consiglio ed i Vice Presidenti nonché per approvare il

bilancio annuale e pluriennale e il conto consuntivo.

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2. Il Consiglio si riunisce, altresì, per deliberare in ordine agli argomenti attribuiti dalla legge alla sua

competenza; può inoltre dibattere e votare ordini del giorno su temi di interesse locale e generale.

3. Le riunioni hanno luogo nella sede provinciale; per particolari argomenti; può essere convocata

apposita seduta anche fuori dalla sede.

Art. 12

Convocazione e ordine del giorno

1. La convocazione é disposta dal Presidente del Consiglio, con l’elenco degli oggetti da trattare.

2. Il Presidente é tenuto a riunire il Consiglio, nei termini di cui all’art. 39, comma 2, del D. Lgs. n.

267/2000, quando lo richiede 1/5 dei Consiglieri, con l’indicazione degli argomenti da trattare.

3. Il Presidente del Consiglio é tenuto, inoltre, a riunire il Consiglio su richiesta del Presidente della

Provincia e con gli argomenti da questi proposti, senza alcuna integrazione e/o modificazione, entro 20

giorni dalla ricezione della richiesta, in casi d’urgenza entro 5 giorni.

4. Il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, può integrare o modificare l’ordine degli argomenti

richiesti. Qualora il Consiglio non venisse convocato nei termini di cui al presente comma, la

comunicazione può essere disposta dal Presidente della Provincia secondo i termini e le modalità

dell’art. 13 del presente Regolamento.

5. Hanno altresì il diritto d’iniziativa per iscrizione di argomenti all’ordine del giorno del Consiglio le

Commissioni Consiliari. Le relazioni proposte devono essere fatte per iscritto al Presidente del

Consiglio che ne dispone l’iscrizione nella seduta immediatamente successiva.

6. Gli argomenti, non licenziati dalla competente Commissione consiliare non sono da iscrivere

all’o.d.g. del Consiglio.

7. Le proposte di cui al presente comma sono trattate non oltre le due sedute che seguono quello della

loro iscrizione.

Art. 13

Termini e modalità della convocazione

1. La convocazione é di norma spedita ai consiglieri almeno 5 giorni prima di ogni seduta, salvo il

disposto di cui all’art. 24 dello Statuto.

2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, l’ora dell’adunanza e la sede dove

la stessa sarà tenuta; deve essere precisato se l’adunanza ha carattere ordinario, straordinario o

d’urgenza e se la stessa si tiene in 1a o in 2a convocazione.

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3. In casi di straordinaria urgenza, sentiti i Capigruppo, la convocazione può essere consegnata 24 ore

prima; entro tale termine può comunque essere integrato l’elenco degli oggetti da trattare, con le

modalità previste dal presente articolo per la consegna dell’avviso di convocazione.

4. In tale ultimo caso, quando lo richieda la maggioranza dei consiglieri presenti, la discussione e le

deliberazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno possono essere rinviate al giorno successivo.

5. L’elenco degli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute può essere integrato con nuovi

oggetti, anche su proposta di un quinto di consiglieri; in tale ipotesi vengono comunicati a tutti i

Consiglieri in carica, con avviso scritto, secondo le modalità stabilite innanzi.

6. Il computo dei giorni é fatto comprendendovi quello in cui ha luogo la seduta.

7. L’avviso di convocazione é indirizzato alla residenza, domicilio o recapito formalmente comunicato

al Segretario Generale, é consentito a più consiglieri di indicare un recapito comune.

8. L’avviso di convocazione può essere fatto pervenire con qualsiasi mezzo che consenta di acquisirne

ricevuta dal consigliere o dalla persona o ufficio dallo stesso indicati, o che, comunque, consenta di

provarne l’avvenuto ricevimento.

9. Nel caso di diserzione della seduta, il Consiglio si riunisce in seduta di seconda convocazione. Nella

seduta di seconda convocazione, e che non può essere tenuta nella stessa giornata prevista per la seduta

deserta, é sufficiente, per la validità della seduta, la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.

10. L’avviso per la seduta di seconda convocazione é fatto ai consiglieri secondo le modalità di cui al 1°

comma del presente articolo.

11. Quando l’avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si

renda necessaria, l’avviso per la seconda convocazione é rinnovato, mediante telegramma, ai soli

consiglieri non intervenuti alla prima.

Art. 14

Numero legale per la validità delle sedute

1. Le sedute sono valide, limitatamente alla discussione dell’ordine del giorno, quando é presente

almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

2. La seduta é dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio previa constatazione del numero legale in

esito ad appello nominale dei Consiglieri cui procede il Segretario su invito del Presidente, entro e non

oltre i 60 minuti dall’ora fissata nell’avviso di convocazione.

3. Il Presidente, qualora nel corso della seduta venga a mancare il numero legale, può disporre la

sospensione della stessa per un tempo non superiore a 30 minuti; trascorso inutilmente tale termine, la

dichiara sciolta per mancanza del numero legale, dopo aver fatto l’appello.

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4. Nel caso di Consigli provinciali, convocati in fase ispettiva per le risposte ed interrogazioni, è

richiesta la presenza del Presidente della Giunta o Assessore delegato e del Consigliere interrogante.

5. Le deliberazioni vengono assunte, fatte salve quelle che richiedono un quorum qualificato, con la

validità del numero legale pari alla metà più uno dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Art. 15

Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il Consiglio decide anche su richiesta di un solo Consigliere, con voto palese e a maggioranza, di

procedere in seduta segreta. Sulla proposta di passare in seduta segreta possono parlare, oltre al

proponente, un Consigliere a favore ed uno contro.

3. Le sedute sono comunque segrete quando si discute in merito alle qualità morali delle persone.

Art. 16

Presidenza e disciplina delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono presiedute dal Presidente del Consiglio. In caso di assenza o

di impedimento lo sostituisce il Vicepresidente Vicario qualora anche quest’ultimo sia assente o

impedito, il Consiglio é presieduta dall’altro Vice Presidente.

2. Il Presidente esercita potere discrezionale al fine di mantenere l’ordine delle sedute e garantisce

l’osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Dopo gli

opportuni richiami e avvertimenti può disporre l’allontanamento dalla sala di chiunque sia causa di

turbativa o disordine; nei riguardi dei consiglieri, tale facoltà può essere esercitata soltanto dopo che

siano stati inutilmente richiamati almeno tre volte.

3. Il pubblico presente alle sedute deve rimanere nello spazio ad esso riservato, senza parlare ed

astenendosi dal manifestare in qualunque modo approvazione o disapprovazione.

4. Il Presidente, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ha la facoltà di sospendere e

sciogliere la seduta.

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CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 17

Comunicazioni e interventi iniziali

1. Il Presidente in principio di seduta fa le comunicazioni che ritenga opportuno portare a conoscenza

del Consiglio.

2. I Consiglieri possono domandare chiarimenti e formulare osservazioni; tali interventi non potranno

singolarmente protrarsi oltre cinque minuti.

3. Il Presidente, sentiti i Capigruppo in corso di seduta, decide se aprire la discussione su comunicazioni

o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti.

Art. 18

Trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e di oggetti non iscritti

1. In ogni seduta, dopo le eventuali comunicazioni ed interventi iniziali, si procede allo svolgimento

delle interrogazioni e delle interpellanze poste all’o.d.g. secondo quanto disposto dal comma 3 degli artt.

34 e 36.

2. Compiuti gli adempimenti di cui al comma precedente, il Presidente pone in trattazione gli argomenti

all’ordine del giorno. Gli oggetti sono di norma trattati nella seduta per la quale sono iscritti e seguendo

la loro elencazione, il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può disporre che l’ordine di

trattazione degli argomenti sia mutato, sentiti i Capogruppo.

3. La trattazione di un argomento all’ordine del giorno, quando sia iniziata, può essere sospesa dal

Presidente che ne dispone la successiva prosecuzione per ulteriore discussione o per la votazione

nell’ambito della medesima seduta o di una seguente; se anche un solo Consigliere si oppone alla

sospensione, decide il Consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente specificandone i motivi, può rinviare la trattazione di un argomento ad altra seduta.

5. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all’ordine del giorno sono posti a disposizione

dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

6. Con l’assenso di tutti i Consiglieri assegnati il Presidente ha facoltà di porre in votazione argomenti

non inclusi nell’elenco degli oggetti da trattare.

7. Ogni proposta di deliberazione deve contenere i pareri di regolarità tecnica contabile e di legittimità

espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai Dirigenti. I pareri possono essere disattesi dal

Consiglio esprimendo nell’atto i motivi, nel merito o riguardanti la legittimità del dissenso.

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8. Il Consiglio può apportare modifiche alle proposte di deliberazione, sentito il Segretario Generale

che si esprime in merito alla necessità o meno di richiedere nuovamente il parere dei dirigenti, nonché

sulla legittimità dell’atto modificato.

Art. 19

Obbligo di astensione

1. I Consiglieri devono uscire dalla sala delle sedute durante la trattazione di deliberazioni riguardanti liti

e contabilità loro proprie verso la Provincia e verso le aziende, i consorzi, enti e organismi dalla

medesima amministrata o soggetti alla sua vigilanza; così pure quando si tratta di interesse proprio o di

interesse, liti e contabilità dei loro parenti affini sino al 4° grado o di conferire impieghi ai medesimi

così come previsto dal D. Lgs. 267/2000.

Art. 20

Relazione sulle proposte e apertura della discussione

1. Quando si proceda a trattare una proposta, il Presidente espone o fa esporre la relazione della Giunta

o del Consigliere proponente, allo stesso modo gli Assessori non facenti parte del Consiglio hanno

diritto di parola per relazionare sugli atti riguardanti materie attinenti agli ambiti di amministrazione loro

delegati dal Presidente, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto.

2. La relazione introduttiva non può eccedere i quindici minuti in casi di particolare rilevanza il

Presidente, sentiti i Capigruppo, può elevare la durata della relazione.

3. Qualora il relatore ritenga di non poter illustrare l’argomento entro i limiti di tempo di cui al comma

precedente, provvederà a consegnare a tutti i consiglieri una relazione scritta almeno ventiquattro ore

prima della seduta.

4. Quando sia stata conclusa la relazione di cui ai commi precedenti, il Presidente dichiara aperta la

discussione ed ammette a parlare gli altri consiglieri.

Art. 21

Disciplina della discussione

1. I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all’intero Consiglio anche

quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri.

2. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all’ordine del giorno debbono farne richiesta al

Presidente il quale accorda la parola secondo l’ordine delle domande.

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3. I Consiglieri non possono interloquire mentre altri hanno la parola; durante i loro interventi devono

attenersi all’oggetto posto in discussione e contenere la loro durata entro i limiti di tempo di cui al

successivo articolo 22.

4. Il Presidente richiama i Consiglieri che non si attengono alle disposizioni di cui al comma precedente;

dopo due richiami il Presidente interdice loro la parola.

Art. 22

Numero e durata degli interventi

1. I Consiglieri possono intervenire una sola volta nella discussione relativa allo stesso argomento.

2. La durata dei singoli interventi non può eccedere:

a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all’art. 42, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000;

b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo, sottoposte comunque all’esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i cinque minuti per gli interventi per dichiarazione di voto, per fatto personale e per richiamo al Regolamento.

3. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, quando siano in discussione argomenti di particolare rilevanza,

può elevare la durata degli interventi consentiti.

4. I Consiglieri possono chiedere la parola per intervenire, in qualsiasi momento, per fatto personale o

per richiamo alla osservanza del Regolamento.

5. Quando il Presidente ritenga di non accogliere la richiesta avanzata ai sensi del comma che precede, e

il richiedente insista, sono ammessi a parlare un Consigliere a favore ed uno contro; dopo di che, decide

il Consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 23

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non

veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse; il Consigliere che chiede la parola, per fatto personale

deve specificare in che cosa lo stesso consiste.

Art. 24

Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

1. La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta di non discutere un determinato argomento

posto all’ordine del giorno.

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2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta di rinvio di una discussione o di una

deliberazione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere prima dell’inizio

della discussione sull’argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.

4. Quando sia iniziata la discussione la questione pregiudiziale e quella sospensiva possono essere

sollevate, solo in forma scritta, da almeno tre consiglieri.

5. Dopo il proponente possono parlare soltanto un Consigliere a favore ed uno contro; gli interventi

non possono eccedere i cinque minuti.

6. L’accoglimento o il rigetto delle questioni proposte é decisa dal Consiglio con il voto della

maggioranza dei presenti.

Art. 25

Ordini del giorno ed emendamenti sulle proposte in discussione

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione e sino a che questa non

sia dichiarata chiusa, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno ed

emendamenti concernenti l’argomento; tali proposte sono votate subito dopo la chiusura della

discussione, secondo l’ordine della loro presentazione.

2. Gli ordini del giorno e gli emendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati e presentati al

Presidente, il quale ne dà lettura.

3. Il proponente può rinunciare alla sua proposta o al suo emendamento in qualsiasi momento prima

della votazione.

Art. 26

Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

1. Il Presidente, quando sull’argomento non vi sono altri consiglieri che intendano parlare, dichiara

chiusa la discussione; dopo di che hanno facoltà di parlare unicamente il Presidente stesso o il relatore,

per replicare conclusivamente.

2. La replica non può eccedere la durata di dieci minuti.

3. Dopo la replica di cui al comma precedente, non può essere concessa la parola che per dichiarazione

di voto; hanno facoltà di chiederla un Consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al

Consigliere che dichiari di dissentire dall’orientamento del gruppo cui appartiene.

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Art. 27

Forme e modalità di votazione

1. Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.

2. La votazione per appello nominale é adottata quando, sentito il Consiglio, la disponga il Presidente o

la domandino almeno tre consiglieri. Per tale votazione il Presidente indica il significato del "si" e del

"no"; il segretario fa appello e annota i voti.

3. Quando si tratta della nomina di persone, la votazione é segreta e viene effettuata mediante l’uso di

schede; si può procedere in forma palese, con il consenso unanime, dei presenti, nel caso vi siano

proposte nominative espresse. Se la votazione si riferisce alla nomina di più persone, per effettuarla in

forma palese occorre altresì che ciascun Consigliere intenda procedere mediante una unica espressione

di voto indifferenziata per tutte le persone da nominare.

4. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi e articolati il Consiglio, su richiesta di

un Consigliere accolta dal Consiglio stesso senza discussione, può procedere per parti, per singoli

articoli o per punti del dispositivo.

5. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singoli articoli o per punti dei dispositivo, al termine

si passa alla votazione dell’oggetto nella sua globalità nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

6. Con una unica votazione possono essere adottati provvedimenti distinti, quando abbiano contenuto

analogo ovvero siano collegati nel fine.

7. Sia la votazione palese che quella segreta possono avere luogo mediante dispositivo elettronico

idoneo ad assicurare il rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento.

Art. 28

Ordine di votazione

1. L’ordine di votazione é il seguente: - la questione pregiudiziale, per la quale un dato argomento non deve discutersi;

- la questione sospensiva, per la quale la discussione deve rinviarsi ad altra seduta; - gli ordini dei giorno, a secondo che non siano compatibile con la proposta;

- gli emendamenti, dando la precedenza agli emendamenti soppressivi, poi a quelli modificativi, ed infine a quelli aggiuntivi;

- la proposta principale. 2. Il Presidente ha facoltà di derogare all’ordine di votazione degli ordini del giorno nonché degli

emendamenti, quando lo ritenga utile per la chiarezza della votazione.

Art. 29

Esito delle votazioni

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1. Il Presidente, terminate le votazioni, ne proclama l’esito.

2. Nelle votazioni segrete, il Presidente é assistito da tre Consiglieri, di cui almeno uno della minoranza,

da lui nominati in corso di seduta.

3. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari, può essere

posta nuovamente in votazione, per una sola volta, nella stessa seduta.

4. Quando una votazione sia dubbia nel suo risultato, il Presidente la fa immediatamente ripetere nel

modo che ritiene più opportuno.

Art. 30

Adozione degli atti

1. In conformità a quanto disposto dallo Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei

Consiglieri assegnati per adottare le deliberazioni relative ai seguenti argomenti:

- Convenzione e statuto dei consorzi;

- Regolamenti ed altri atti normativi anche concernenti consorzi ed enti strumentali;

- Indizione di referendum; - Statuti delle aziende speciali;

- Istituzioni di nuovi tributi. 2. Nel caso le deliberazioni riguardino la nomina di persone, sono comunque eletti i candidati che

riportano il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti; in caso di parità di voti sono eletti i più anziani di età. 3. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze e queste non vengono elette nel corso

delle votazioni, per ottemperare al disposto legislativo, si fa ricorso alla sostituzione degli ultimi eletti

della maggioranza con i rappresentanti delle minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti,

sino a coprire i posti previsti e da assegnare a tutela delle minoranze: in caso di parità di voti degli eletti

di maggioranza, si considerano ultimi eletti i più giovani di età.

CAPO IV

VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 31

Verbali delle sedute consiliari e delle deliberazioni

1. I verbali delle sedute del Consiglio Provinciale sono redatti dal Segretario Generale, o da chi per legge

e Statuto lo sostituisce, sulla base di registrazione effettuata in corso di seduta.

Il Segretario ha facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente della Provincia di sua fiducia; può altresì

disporre che assista alla seduta altro personale della Segreteria Generale, per prestare attività ausiliaria.

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2. Il verbale delle sedute riporta integralmente gli interventi dei Consiglieri nella discussione.

3. Nel contesto del verbale della seduta, quello riferito alle deliberazioni deve specificare il numero dei

Consiglieri presenti alla votazione ed indicare nominativamente coloro che si sono astenuti. Il verbale di

cui al presente comma, contiene altresì le dichiarazioni di voto; gli altri interventi vengono riportati,

anche in allegato, soltanto in caso di esplicita richiesta dei Consiglieri.

4. Le copie delle deliberazioni da inviare al Comitato per il controllo preventivo di legittimità, nonché

quelle rilasciate a chiunque ne abbia fatta domanda, sono redatte in conformità di quanto previsto al

comma 3.

Art. 32

Firma ed approvazione dei verbali

1. I verbali di cui all’articolo precedente sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; sono approvati

dal Consiglio Provinciale.

2. I verbali delle sedute sono messi a disposizione dei Consiglieri mediante consegna di copia a ciascun

Gruppo, almeno 10 giorni prima di quella in cui ha luogo la loro approvazione, previa iscrizione del

relativo argomento all’ordine del giorno; quando abbiano detto luogo gli adempimenti previsti nel

successivo comma 3, non é consentito entrare nel merito dei verbali delle deliberazioni.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoposti alla approvazione del Consiglio. A tal fine il relativo

argomento é iscritto all’ordine del giorno del Consiglio, contestualmente il verbale delle deliberazioni e

depositato in segreteria generale.

4. Il verbale si intende approvato nella seduta in cui il relativo oggetto é iscritto all’ordine del giorno,

senza votazione, quando nessun Consigliere muova osservazioni.

5. Sul processo verbale non é concesso prendere la parola per rinnovare la discussione sugli oggetti che

vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche che si ritengono necessarie in relazione all’effettivo

svolgimento dei fatti e degli interventi verbalizzati; le eventuali rettifiche devono essere consentite dal

Consiglio ed il silenzio varrà per consenso.

6. Quando insorgano contestazioni decide il Consiglio con il voto della maggioranza dei presenti,

espresso per appello nominale.

7. Le registrazioni effettuate ai sensi dell’art. 23 primo comma, vengono conservate fino a quando sono

approvati i verbali delle sedute cui si riferiscono.

CAPO V

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INTERROGAZIONI INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 33

Finalità

1. Ciascun Consigliere, per esplicare il diritto alla informazione e le sue funzioni di controllo e di

indirizzo, può presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano l’attività della Provincia

e gli interessi della popolazione.

Art. 34

Interrogazioni

1. L’interrogazione, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio consiste nella domanda se, per

quanto risulta all’amministrazione, un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia

esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati e per quali

motivi e sulla base di quali criteri.

2. Le interrogazioni vengono iscritte all’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla

loro presentazione.

3. Alla interrogazione risponde oralmente alla presenza dell’interrogante, il Presidente della Giunta o il

suo delegato, prima dell’inizio ufficiale della seduta, dandone preventiva comunicazione ai Consiglieri;

la risposta avviene seguendo l’ordine di presentazione, salvo che il Presidente proponga diversamente

senza opposizione dell’interrogante.

4. La risposta alle interrogazioni é data nella seduta di cui al comma 2, quando siano pervenute almeno

quindici giorni prima; altrimenti la risposta viene data nella seduta seguente.

5. Quando la complessità dei fatti oggetto della interrogazione non consenta di rispondere in alcuna

delle sedute di cui al comma precedente, l’interrogato é comunque tenuto ad effettuare comunicazione

delle obiettive difficoltà riscontrate e della data in cui ritiene di poter dare risposta.

6. Il Presidente rinvia alla successiva adunanza le interrogazioni non svolte nelle sedute di cui al comma

4 per ragioni di tempo; quando, anche in tale adunanza, le interrogazioni rinviate non possono essere

svolte, il Presidente dispone che il loro svolgimento abbia luogo anche oltre la prima ora ovvero

convoca una seduta dedicata alla risposta alle interrogazioni arretrate.

7. La risposta ad una interrogazione, non può eccedere la durata di quindici minuti. L’interrogato,

ottenuta risposta, parla per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni; tali dichiarazioni sono

consentite ad un solo firmatario dell’interrogazione ed il tempo ad esse destinato non può eccedere i

cinque minuti.

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8. Nel presentare un’interrogazione, o successivamente, il Consigliere può dichiarare che intende avere

risposta scritta in tal caso, l’interrogato rende la risposta entro quindici giorni. Si applica in via analogica

quanto previsto al comma 5.

9. Il Consigliere può chiedere che la risposta venga data in commissione consiliare o che la stessa venga

trasformata in mozione.

Art. 35

Interrogazioni urgenti

1. All’inizio di seduta, nelle forme di cui al comma 1 dell’art. precedente, possono essere presentate

interrogazioni ritenute di estrema urgenza con richiesta di risposta immediata.

2. L’interrogazione deve essere contenuta nel termine necessario di 5 minuti.

3. Il Presidente del Consiglio, valutata l’urgenza della interrogazione, dispone che sia data immediata

risposta da parte del Presidente della Giunta o da un suo delegato nel corso della seduta. Se occorra

acquisire elementi per la risposta, questa é data nella seduta successiva.

Art. 36

Interpellanze

1. L’interpellanza, presentata per iscritto al Presidente, consiste nella domanda diretta a conoscere i

motivi o gli intendimenti dell’Amministrazione su determinate questioni.

2. Le interpellanze vengono iscritte all’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla

loro presentazione.

3. Alle interpellanze risponde oralmente alla presenza dell’interpellante, il Presidente della Giunta o un

suo delegato prima dell’inizio ufficiale della seduta dandone preventiva comunicazione ai Consiglieri. La

risposta avviene seguendo l’ordine di presentazione, salvo che il Presidente proponga diversamente

senza opposizione dell’interrogante.

4. La risposta alle interpellanze é data nella seduta di cui al comma 2, quando siano pervenute almeno

quindici giorni prima: altrimenti la risposta viene data nella seduta seguente.

5. Quando la complessità dei fatti oggetto della interpellanza non consenta di rispondere in alcuna delle

sedute di cui al comma precedente, l’interpellato é comunque tenuto ad effettuare comunicazione delle

obiettive difficoltà riscontrate e della data in cui ritiene di poter dare risposta.

6. Il Presidente rinvia alla successiva adunanza le interpellanze non svolte nelle sedute di cui al comma

4, per ragioni di tempo, quando, anche in tale adunanza, le interpellanze rinviate non possono essere

svolte, il Presidente dispone che il loro svolgimento abbia luogo anche oltre la prima ora ovvero

convoca una seduta dedicata alla risposta alle interpellanze arretrate.

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7. La risposta ad una interpellanza non può eccedere la durata dì quindici minuti. L’interpellante,

ottenuta risposta, parla per dichiarare se sia o non soddisfatto e per quali ragioni: tali dichiarazioni sono

consentite ad un solo firmatario dell’interpellanza e il tempo ad esse destinato non può eccedere i

cinque minuti.

8. Nel presentare un’interpellanza o successivamente il Consigliere può dichiarare che intende avere

risposta scritta; in tal caso l’interpellato rende la risposta entro quindici giorni. Si applica in via analogica

quanto previsto al comma 5.

9. Il Consigliere può chiedere che la risposta venga data in commissione consiliare.

Art. 37

Mozioni

1. La mozione, presentata per iscritto al Presidente, consiste in una proposta motivata volta a

promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. Per la iscrizione all’ordine del giorno e per la trattazione della mozione si applica quanto previsto

dall’articolo 4, comma 3, relativo alle proposte di iniziativa delle commissioni consiliari.

3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione é illustrata, all’occorrenza, solo dal primo

firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a quindici minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai dieci minuti, un Consigliere

per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che illustrato la mozione, ha diritto di replica per un

tempo non eccedente i cinque minuti; dopo di che non sono consentiti altri interventi se non per

dichiarazione di voto.

5. Il Consigliere che ha proposto la mozione, può chiedere che la medesima venga discussa in

commissione consiliare.

TITOLO III

GARANZIE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSILIARI

Art. 38

Accesso agli atti e alle informazioni

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende ed enti dipendenti,

tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono

tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Nel caso di atti preparatori, anche interni, l’accesso é ammesso quando l’atto preparatorio é formato.

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3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti che siano comunque

utilizzati ai fini della attività amministrativa della Provincia.

Art. 38 bis

Status economico dell’amministratore

1. Al Consigliere provinciale che ne abbia fatta esplicita richiesta spetta l’indennità di funzione al posto del gettone di presenza, ai sensi dell’articolo 82 – comma 2 del D. Lgs. 267/2000. Il compenso mensile non può comunque superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima

prevista per il Presidente della Provincia ed è decurtato, nella misura pari all’importo del gettone di

presenza, nei casi di assenza ingiustificata dai lavori del Consiglio, delle Commissioni consiliari,

ordinarie e speciali, e della Conferenza dei Capigruppo consiliare e dei Presidenti delle Commissioni

consiliari, di cui il Consigliere è componente eletto.

2. L’indennità del Consigliere provinciale e quelle spettanti al Presidente della Provincia, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio sono insieme computabili ai fini di accertare la compatibilità gestionale e contabile dell’Ente nel rapporto con le spese correnti di cui alla circolare ministeriale n. 5/2000.

3. Al maggiore impegno eventualmente richiesto al Consigliere per adempimenti straordinari connessi al suo mandato, si fa fronte con la dinamicità del sistema predisposto dal legislatore per incrementare il calcolo della suddetta indennità.

4. L’indennità di funzione dei Consiglieri provinciali che svolgono lavoro dipendente non subisce la decurtazione del 50% di cui al comma 1 dell’articolo 22 del Decreto Ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000. L’indennità mensile è pari alla somma dei gettoni percepiti sulla base del numero delle sedute a cui il Consigliere ordinariamente partecipa nel corso del mese. In caso di assenza, esclusa quella giustificata, da valutarsi dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, l’indennità mensile è ridotta in proporzioni al numero delle assenze ingiustificate. Sono da considerarsi assenze giustificate quelle dovute a malattia documentata, ad impedimenti oggettivamente dimostrabili relativi a gravi motivi personali, familiari o di forza maggiore, ad impegni di carattere istituzionale autorizzati dal Presidente del Consiglio e quelle derivanti da obblighi di legge. L’indennità di funzione compete per 12 mesi l’anno. L’ammontare dell’indennità di funzione non varia se nel corso del mese il numero delle riunioni di Consiglio e di Commissioni è superiore o inferiore a quello medio programmato, sulla cui base è stato determinato l’ammontare dell’indennità e nel caso in cui il Consigliere stesso partecipi ad un numero superiore di sedute di Commissioni, in seguito a sostituzione di altro Consigliere.

5. Al Consigliere provinciale è, altresì, concessa la facoltà di scegliere un trattamento economico basato sull’effettiva e certificata sua partecipazione alla sedute del Consiglio, delle Commissioni, nella forma del gettone di presenza che rimane rapportato alla medesima demografia dell’Ente. I gettoni di presenza, per l’effettiva partecipazione a Commissioni, sedute di Consiglio, tenute nella

stessa giornata, sono cumulabili purchè i limiti dell’ammontare degli stessi, da corrispondere al

Consigliere nel corso del mese, non superino un terzo dell’indennità prevista per il Presidente della

Provincia.

6. La verifica circa la capacità dell’Ente di assorbire eventuali maggiori spese che giustitfichino eventuali incrementi delle indennità e gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri provinciali,

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nonché la rilevanza della quantificazione finanziaria derivante dall’incremento della incidenza sulle spese correnti previste in bilancio, sono rimesse, in sede di rendiconto consuntivo annuale, alla valutazione del servizio finanziario e contabile ed al parere tecnico espresso dal responsabile del settore, anche in sede di prima applicazione delle presenti norme regolamentari, secondo i criteri ed i valori percentuali indicati dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 119.

7. Il valore dell’indennità e dei gettoni di presenza, rispetto a quanto previsto dal decreto citato, può essere incrementato nei limiti del 30% dell’incidenza percentuale sulle spese correnti di cui al precedente comma.

Art. 38 ter

Servizi, attrezzature, risorse umane e finanziarie del Consiglio

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio annuale, la Presidenza del Consiglio annualmente individua e determina l’entità dei servizi e delle attrezzature necessarie alla funzionalità del Consiglio e delle sue articolazioni e fissa i criteri per l’utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate, individua la dotazione di personale di struttura e del personale di alta professionalità necessari all’espletamento delle funzioni di indirizzo politico e della funzione normativa del Consiglio, anche con riferimento alle attività delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, nel rispetto delle minoranze.

2. I servizi posso essere assicurati attraverso mezzi e personale dell’Amministrazione provinciale o acquisiti mediante procedure di scelta nel rispetto nella disciplina comunitaria, nazionale e regolamentare dell’Ente.

3. Il personale di struttura è individuato nell’ambito dell’organico dell’Ente o, in mancanza, attraverso le procedure previste nella legislazione e nei contratti collettivi vigenti, ivi compreso il ricorso a forme flessibili di rapporto offerte dal mercato di lavoro nel rispetto della specifica disciplina.

4. Il personale di alta professionalità è scelto, nel rispetto della disciplina di legge vigente, tra soggetti dotati di specifica e comprovata esperienza di supporto e collaborazione ad organi politici, di conoscenza delle tecniche di redazione di testi normativi, di capacità ed esperienza nel campo della comunicazione istituzionale. In ogni caso, detti incarichi, di natura professionale o a tempo determinato, hanno la durata che non può eccedere il mandato consiliare, in ragione della loro particolare necessaria natura fiduciaria.

5. In caso di utilizzazione di personale dell’Amministrazione, viene mantenuto il medesimo trattamento economico e giuridico in godimento. In caso di utilizzazione di soggetti non legati da rapporto lavorativo con l’Ente, è ad essi riconosciuto un trattamento economico pari a quello in atto per il personale dell’Ente svolgendo funzioni equiparabili.

Art. 39

Disponibilità e utilizzo di attrezzature e strutture

1. Per lo svolgimento della loro attività i consiglieri possono utilizzare i servizi di documentazione, di

raccolta leggi e decreti, e di ogni altra disposizione normativa.

2. I Consiglieri possono, altresì, avvalersi, previa autorizzazione del Presidente, del centro stampa per la

riproduzione di relazioni, interventi, risoluzioni e documentazioni inerenti l’attività del loro mandato.

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PROVINCIA DI POTENZA

Testo coordinato redatto dalla Segreteria Generale

Piazza Mario Pagano 85100 – POTENZA

Tel 0971.417453 Fax 0971.417364

[email protected]

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3. Almeno due dipendenti della Provincia, oltre al Segretario Generale, sono nominativamente indicati

dal Presidente quali referenti, secondo le rispettive mansioni, per la spedizione della corrispondenza, la

scritturazione di atti, nonché per la ricerca o riproduzione degli stessi o di disposizioni normative,

informazioni e documentazione di qualunque natura richiesti dai Consiglieri, per l’esercizio delle loro

funzioni.

4. All’interno della sede principale della Provincia sono individuati dal Presidente idonei locali,

adeguatamente arredati e attrezzati, ad uso dei singoli gruppi consiliari.

Art. 40

Attivazione del controllo sulle deliberazioni della Giunta

1. I Consiglieri, nel numero minimo di almeno ¼ di quelli assegnati, come previsto dal D. Lgs.

267/2000 e per le materie dalla stessa disciplinate, possono chiedere il preventivo parere di legittimità

all’organo di controllo o al Difensore Civico.

2. Il Segretario provvede ad inviare al comitato di controllo gli atti deliberativi, di cui al comma

precedente, unitamente a copia autenticata della richiesta dei Consiglieri e ad eventuali deduzioni

dell’Amministrazione; l’invio al comitato é effettuato entro dieci giorni dalla presentazione della

richiesta.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

Rinvio ad altre disposizioni normative

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni e le norme della legge

8 giugno 1990 n° 142, nonché le altre leggi vigenti e lo Statuto della Provincia.

Art. 42

Questioni interpretative

1. In merito alle eventuali questioni che insorgano per ciò che attiene allo svolgimento delle sedute

consiliari e che non siano univocamente risolvibili alla stregua di quanto previsto dal presente

Regolamento, dalle leggi e dallo Statuto, decide il Presidente, sentiti i Capigruppo.

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Art. 43

Modifiche del Regolamento

1. Le eventuali modifiche al Regolamento sono discusse e deliberate dal Consiglio nelle forme stabilite

per le mozioni.

2. Ogni modifica del Regolamento comporta l’eventuale e conseguente adeguamento degli Organi

interessati dalla nuova normativa.

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, dopo che si siano realizzate le condizioni per l’esecutività

della deliberazione consiliare relativa alla sua adozione, il 15° giorno successivo alla pubblicazione nel

Bollettino Ufficiale della Regione e all’affissione per lo stesso periodo all’Albo Pretorio.