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REGIONE LAZIO Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA' Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA DETERMINAZIONE N. del Proposta n. 11623 del 02/08/2016 Oggetto: Proponente: Estensore IETTO ANDREA _____________________________ Responsabile del procedimento IETTO ANDREA _____________________________ Responsabile dell' Area M.L. SALVATORI _____________________________ Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________ _____________________________ Protocollo Invio _____________________________ Firma di Concerto _____________________________ VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. DEL PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO DI EDILIZIA EX ABUSIVA DA RECUPERARE, C.D. TOPONIMO 13.3 - LA LINGUA AURORA - COMUNE DI ROMA CAPITALE (RM) ESCLUSIONE DALLA VAS CON PRESCRIZIONI. Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Pagina 1 / 22 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI G09131 08/08/2016

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Page 1: REGIONE LAZIO · 2016-10-04 · edilizia ex-abusiva (cosiddetti Toponimi) in variante al P.R.G. denominato ³ La Lingua Aurora´ COMUNE DI ROMA CAPITALE (RM) RELAZIONE ISTRUTTORIA

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE

N. del Proposta n. 11623 del 02/08/2016

Oggetto:

Proponente:

Estensore IETTO ANDREA _____________________________

Responsabile del procedimento IETTO ANDREA _____________________________

Responsabile dell' Area M.L. SALVATORI _____________________________

Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. DEL PIANO ESECUTIVOPER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO DI EDILIZIA EX ABUSIVA DA RECUPERARE, C.D. TOPONIMO13.3 - LA LINGUA AURORA - COMUNE DI ROMA CAPITALE (RM) ESCLUSIONE DALLA VAS CONPRESCRIZIONI.

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Pagina 1 / 22 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

G09131 08/08/2016

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OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 DEL D. LGS. 152/2006

E SS.MM.II. DEL PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL

NUCLEO DI EDILIZIA EX ABUSIVA DA RECUPERARE, C.D. TOPONIMO 13.3

- LA LINGUA AURORA - COMUNE DI ROMA CAPITALE (RM)

ESCLUSIONE DALLA VAS CON PRESCRIZIONI.

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE, TERRITORIO, URBANISTICA, E

MOBILITA’

Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale

Strategica;

Vista la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema

organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti

la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002

e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili”;

Vista la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento

del bilancio 2011-2013”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013, con la quale è stato adottato il

Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 recante la modifica all’art. 20 del Regolamento

Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che,

a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di valutazione ambientale

strategica alla “Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;

Vista la determinazione n A05888 del 17/07/2013, concernente: “Soppressione, istituzione,

modifica e conferma delle “Aree” e degli “Uffici” della Direzione Regionale “Territorio,

Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” che prevede l’istituzione dell’Area denominata “Area

Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29/05/2013 con la quale è stato attribuito all’Arch.

Manuela Manetti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità

e Rifiuti;

Visto l’Atto di Organizzazione G00287 dell’11/10/2013 con il quale è stato conferito l’incarico di

dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica all’Arch.

Maria Luisa Salvatori;

Vista l’istanza presentata dal Comune di Roma Capitale con nota prot. n. 9877 del 08/05/2012 -

acquisita al prot. Regionale n. 202992 del 09/05/2012 - all’allora Autorità competente Direzione

Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale;

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Preso atto che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013 concernente "Modalità per

l'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica",

è stato deliberato che i procedimenti di VAS avviati antecedentemente l’entrata in vigore

del Regolamento Regionale n.11 (26/06/2013) saranno portati a conclusione dalla

precedente Autorità Competente in materia;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 03/07/2015 concernente Prosecuzione

e conclusione delle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS avanzate da Roma

Capitale in qualità di Autorità Procedente nel periodo 2012-2013 per i Piani di

Recupero dei nuclei di edilizia ex-abusiva (cosiddetti Toponimi) è stato stabilito che lo

svolgimento delle suddette procedure, tra le quali l’istanza in oggetto, venga assicurato

dall’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS presso la Direzione Regionale

Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti in qualità di Autorità Competente in deroga a

quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013;

Considerato che la competente “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale

Strategica” ha redatto la relazione istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da considerarsi

parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, con l’esclusione

del Piano suddetto alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, sulla base

dell’istruttoria tecnica sopracitata;

DETERMINA

di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, provvedimento di esclusione della procedura

di assoggettabilità a VAS con prescrizioni relativamente al Piano Esecutivo per il Recupero

Urbanistico del Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare, c.d. Toponimo n. “13.3 La Lingua

Aurora” sito nel Comune di Roma Capitale secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria

formulata dall’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, da

considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all’Autorità Procedente.

Del presente provvedimento si dovrà tenere conto e dare riscontro in sede di approvazione

definitiva del Piano in oggetto.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II^ del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e

non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Del presente verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale,

unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www. regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di

cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine

di 120 giorni.

Il Direttore

Arch. Manuela Manetti

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DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VIA GIORGIONE, 129 TEL. +39.06.5168.5807

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI 00147 ROMA FAX +39.06.5168.5879

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA www.regione.lazio.it

V I A D E L G I O RGI O N E , 1 29 TE L +3 9 . 06 . 51 68 58 07 W W W. R EG I O N E . LA Z I O . I T

00 14 7 RO MA FA X +3 9 . 0 6 . 5 16 8 5 87 9

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al Piano di Recupero dei nuclei di

edilizia ex-abusiva (cosiddetti Toponimi) in variante al P.R.G. denominato “13.3 La

Lingua Aurora”

COMUNE DI ROMA CAPITALE (RM)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/02/2008 di approvazione del Piano

Regolatore Generale di Roma Capitale, sono anche stati approvati n.71 “nuclei di edilizia ex

abusiva da recuperare”, definiti all’art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, inseriti

all’interno del Sistema Insediativo della “Città da ristrutturare” e classificati, all’art. 107

delle Norme Tecniche di Attuazione, come zone territoriali omogenee di tipo B –

Completamento di cui al D.M. n. 1444/1968;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 21/12/2009 sono state approvate le Linee

Guida per la “formazione, approvazione ed attuazione della pianificazione esecutiva per il

recupero urbanistico” dei nuclei di edilizia ex abusiva (cosiddetti Toponimi). Nell’ambito

della pianificazione esecutiva del Piano di Recupero dei nuclei di edilizia ex-abusiva

(cosiddetti Toponimi), di cui in oggetto (di seguito “Piano”), sono state apportate alcune

varianti con riferimento a quanto riportato nel PRG vigente;

- il Piano deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto risulta in

variante a quanto previsto dal P.R.G. vigente e ricompreso tra le tipologie di Piano previste

dall’art. 6, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito “Decreto”);

- con nota prot. n. 9877 del 08/05/2012 - acquisita al prot. Regionale n. 202992 del

09/05/2012 - il Comune di Roma capitale (RM) in qualità di Autorità Procedente ha

trasmesso alla Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale il

Rapporto Preliminare, Autorità a quella data Competente per l’espletamento della relativa

procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;

- la trasmissione del Rapporto Preliminare (di seguito R.P.), ha determinato l’avvio della

procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, di cui all’art.12 del Decreto;

DATO ATTO che la Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale e

Valutazione Ambientale strategica ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia

ambientale, comunicati formalmente all’Autorità Procedente con nota prot. n. 045255 del

04/02/2013, chiedendo all’Autorità Procedente di integrare il Rapporto Preliminare consegnato e di

trasmetterlo a:

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Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente (ora Direzione Regionale Infrastrutture,

ambiente e politiche abitative):

- Area Conservazione Qualità dell’Ambiente (ora Area Conservazione e Tutela Qualità

dell'Ambiente);

- Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali (ora Area Difesa del Suolo e Bonifiche);

- Area Conservazione Natura e Foreste (ora Area Sistemi Naturali);

- Area Parchi e Riserve e Riserve Naturali (ora Area Sistemi Naturali);

Regione Lazio - Direzione Territorio ed Urbanistica (ora Direzione Regionale Territorio,

Urbanistica, Mobilità e Rifiuti):

- Area Urbanistica e Copianificazione Comunale - Roma e Provincia (ora Area

Urbanistica e Copianificazione Comunale: Roma capitale e progetti speciali);

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (ora Segretariato

Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio);

- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma (ora Soprintendenza Speciale per il

Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma);

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma (ora

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma);

Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) – Dipartimento IV - Servizi

di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;

Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) – Dipartimento VI - Governo

del Territorio e della Mobilità;

Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

Agenzia Regionale Parchi – A.R.P.;

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO;

ASL Roma C;

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale;

Ente Roma Natura;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 06/12/2012, il Comune di Roma

Capitale ha adottato la variante in argomento e avviato le fasi per la sua approvazione;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013, è stato adottato il

Regolamento Regionale n. 11 (efficace dal 26/06/2013) recante la modifica all’art. 20

del Regolamento Regionale 06/09/2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo

Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in

materia di valutazione ambientale strategica alla “Direzione Territorio, Urbanistica,

Mobilità e Rifiuti”;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013 concernente "Modalità per

l'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica",

è stato deliberato che i procedimenti di VAS avviati antecedentemente l’entrata in vigore

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del suddetto Regolamento Regionale n.11 (26/06/2013) saranno portati a conclusione

dalla precedente Autorità Competente in materia;

- con nota prot. n. 098794 del 18/02/2014, l’Area Valutazione Impatto Ambientale della

della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative ha sollecitato

visto il lungo tempo trascorso l’Autorità Procedente secondo quanto indicato nella nota

prot. n. 045255 del 04/02/2013, comunicando che avrebbe proceduto all’archiviazione

allorché la documentazione non fosse pervenuta entro 30 giorni;

- con Delibera della Giunta Regionale n.258 del 13/05/2014 è stato approvato uno schema

di Accordo (art. 15 legge 241/90) tra Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica,

Mobilità e Rifiuti, Direzione infrastrutture, ambiente e politiche abitative e Roma

Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica finalizzato alla

verifica di conformità alle previsioni pianificatorie in materia paesaggistica dei Piani

Esecutivi relativi ai “nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare” adottati

dall’Assemblea Capitolina e redatti e depositati presso l’Amministrazione Capitolina in

attuazione degli indirizzi di cui alla Del.C.C. n.122/2009”. E’ stato pertanto istituito un

tavolo tecnico composto da rappresentanti delle due amministrazioni che ha preso in

esame dal punto di vista urbanistico e paesaggistico i piani esecutivi dei nuclei di

edilizia ex abusiva (cosiddetti Toponimi) adottati dal Comune di Roma Capitale;

- con nota prot. 514664 del 17/09/2014 e successiva nota prot. n. 519597 del 19/09/2014,

l’Area Qualità dell’Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale (già Area VIA VAS)

della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative ha comunicato a

Roma Capitale che in relazione a tutte le procedure riguardanti i nuclei di edilizia ex

abusiva (cosiddetti Toponimi) “non potrà essere dato ulteriore seguito, procedendo alla

loro archiviazione”, preso atto che “la documentazione trasmessa da Roma Capitale,

risulta mancante dell’attestazione del pagamento degli oneri istruttori …”;

- con nota prot. n. 23014 del 12/02/2015, acquisita al prot. regionale n. 91808 del

19/02/2015, l’Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Preliminare integrato alla

Autorità Competente (Area Qualità dell’Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale) e

agli SCA individuati;

- con nota prot. 297585 del 01/06/2015, l’Area Qualità dell’Ambiente e Valutazione

Impatto Ambientale della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche

Abitative ha trasmesso alla scrivente Area i fascicoli relativi alle n. 38 procedure di

Verifiche di Assoggettabilità a VAS relative ai nuclei di edilizia ex abusiva (cosiddetti

Toponimi), tra le quali quella in oggetto, accompagnati da una nota riepilogativa delle

attività svolte;

- con nota prot. n. 12410 del 20/07/2015, acquisita al prot. regionale n. 413906 del

29/07/2015, l’Autorità Procedente ha attestato la ricezione da parte degli SCA del

Rapporto Preliminare integrato;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 03/07/2015 concernente Prosecuzione

e conclusione delle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS avanzate da Roma

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Capitale in qualità di Autorità Procedente nel periodo 2012-2013 per i Piani di

Recupero dei nuclei di edilizia ex-abusiva (cosiddetti Toponimi), preso atto della

mancata archiviazione delle procedure e dell’incertezza procedurale creatasi dopo l’invio

dei Rapporti Preliminari agli SCA, è stato stabilito che lo svolgimento delle suddette

procedure, tra le quali l’istanza in oggetto, venga assicurato dall’Area Autorizzazioni

Paesaggistiche e VAS presso la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e

Rifiuti in qualità di Autorità Competente in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione

di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013;

- con nota prot. n. 386696 del 16/07/2015 la scrivente Autorità Competente subentrata a

seguito della suddetta D.G.R. n.322/2015, ha richiesto all’Autorità Procedente l’invio

della copia di tutti i pareri pervenuti per ciascuna istanza di verifica di VAS, copia delle

attestazioni di ricezione ed il pagamento degli oneri istruttori;

- con nota prot. n. 421001 del 31/07/2015 la scrivente Autorità Competente ha trasmesso a

tutti gli SCA individuati la D.G.R. n.322/2015 ed il nuovo riferimento regionale come

Autorità Competente;

- con nota prot. n. 160436 del 07/10/2015, acquisita al prot. n. 542418 del 09/10/2015

l’Autorità Procedente ha inviato quanto richiesto nella nota prot. n. 386696 del

16/07/2015, allegando la Determinazione Dirigenziale n. rep. QI/1146/2015 del

29/07/2015 e prot. n. QI/127517/2015 del 29/07/2015 di Roma Capitale – Dipartimento

P.A.U. di impegno e liquidazione oneri istruttori per n.29 istanze di Verifica di

assoggettabilità a VAS, tra le quali anche quella in oggetto;

PRESO ATTO che:

Da parte dei suddetti soggetti competenti in materia ambientale risultano pervenuti, nell’ambito del

procedimento ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del suddetto Decreto, i seguenti pareri:

nota prot. n. 43549 del 31/03/2015, acquisita al prot. n. 181681 del 02/04/2015, della Città

metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità

– Settore 2 “Urbanistica e attuazione del PTPG”;

nota prot. n. 0001280 del 30/03/2015, acquisita al prot. n. 177169 del 31/03/2015 e nota

prot. n. 0005514 del 18/12/2015 dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

nota prot. n. 92509 del 05/02/2016, acquisita al prot. n. 62082 del 05/02/2016 della Regione

Lazio - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale: Roma Capitale e Progetti Speciali;

nota prot. 0000536 del 02/04/2015 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali –

Segretariato Regionale per il Lazio acquisita al prot. n. 542418 del 09/10/15 ;

nota prot. n. 33118 del 23/04/2015 dell’Asl Roma D – U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità

Pubblica, acquisita al prot. n. 258447 del 12/05/2015;

nota dell’Arpa Lazio 0023017 del 18/03/2015 dell’Arpa Lazio, acquisita al prot. n. 152982

del 19/03/2015 e per le vie brevi solo in data 28/10/2015;

nota prot. n. 14521 del 10/03/2015 di Roma Capitale – Dipartimento tutela ambientale –

protezione civile – Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del verde U.O. Aree

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Protette – Servizio Riserva Naturale Statale Litorale Romano, acquisita al prot. n. 542418

del 09/10/15;

Alla data di redazione del presente provvedimento, da parte dei seguenti soggetti in materia

ambientale coinvolti, non sono pervenuti i pareri di competenza, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del

D.Lgs. 152/2006:

Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative

- Area Conservazione Qualità dell’Ambiente (ora Area Qualità dell'Ambiente e

Valutazione Impatto Ambientale;

- Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali (ora Area Difesa del Suolo e Bonifiche);

Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) – Dipartimento IV - Servizi

di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;

Agenzia Regionale Parchi – A.R.P.;

Ente Roma Natura.

CONSIDERATO che dal R.P. e dall’analisi dell’esame istruttorio evince che l’area interessata dal

Piano, rispetto al sistema della pianificazione urbanistica e sovraordinata, è inquadrata come si

riporta di seguito:

Piano regolatore generale vigente del Comune di Roma (approvato con D.C.C. n. 18 del

12/02/2008).

L’area d’intervento del piano in questione, denominato “13.3 Lingua Aurora” viene

classificata come “nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”, come definiti dall’art. 55

delle NTA, inserita nel sistema insediativo delle “Città da ristrutturare”.

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale

n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato sul BUR Lazio n. 6

S.O. n. 14 del 14 febbraio 2008:

Tavola “A” – Sistemi ed ambiti del paesaggio:

L’area di intervento risulta delineata nel Sistema del Paesaggio insediativo come

“Paesaggio degli insediamenti urbani”. L’area inoltre rientra tra le aree di proposta di

modifica dei PTP vigenti ai sensi dell’art. 23 della L.R. 24/98 (la proposta di

modifica presentata n° 058091_P721 è stata interamente accolta secondo quanto

precisato al punto 3c dei criteri di valutazione delle osservazioni).

Tavola “B” – Beni Paesaggistici:

L’area di intervento è sottoposta per buona parte al vincolo di cui all’art. 134, comma

1 lett. b e 142, co.1, lettera c) del D.lgs. 42/04 per la presenza dell’acqua pubblica

denominata Forma Emissaria di Ostia e per tutto il perimetro è sottoposta al vincolo

di cui al D.M. 21/10/1954 “Fascia costiera Ostia Anzio Nettuno” di cui all’art. 134

comma 1, lett. a e art. 136 del medesimo d.lgs. 42/04.

Una piccola porzione dell’area di intervento è inoltre interessata dal vincolo “area

boscata” ai sensi dell’articolo 142 co1, lettera g) del D.lgs. 42/04.

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Tavola “C” – Beni del Patrimonio Naturale e Culturale:

L’area, per quanto riguarda i Beni del Patrimonio Naturale ricade totalmente nello

Schema regionale dei parchi – Areali; per quanto riguarda gli ambiti prioritari per i

progetti di conservazione e recupero, art. 143 D.lgs. 42/04, ricade totalmente in Aree

a connotazione specifica – Parchi Archeologici e culturali; per quanto riguarda i Beni

del Patrimonio Culturale ricade marginalmente nei Beni Lineari

Piano Territoriale Paesistico (PTP) di Roma n. 2 “XIII e XIV circoscrizione” adottato con

DGR 2269/87 e approvato con L.R. n 24 del 6 luglio 1998 (supplemento ordinario n. 1 al

BUR n. 21 del 30/07/1998).

Per quanto attiene la classificazione dell’area ai fini della tutela, Tav. E3, l’area di

intervento rientra interamente in zona C1-1 “Zone vincolate alle norme del P.R.G.

vigente – tutela limitata”.

PTPG Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), approvato dal Consiglio Provinciale

con Delibera n. 1 del 18 gennaio 2010.

L’area di Piano ricade per la quasi totalità all’interno del Sistema Insediativo

morfologico nel “Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti” (di cui

all’art. 42 delle N.T.A.) e, per due aree marginali, all’interno della Rete Ecologica

Provinciale (REP) e precisamente in aree di “connessione primaria” e di “territorio

agricolo tutelato” (di cui agli artt. 25 e 60 delle N.T.A.) mentre si evidenzia come la

totalità delle aree risulti interessata dai “Principali insediamenti prevalentemente

residenziali”.

Come successivamente evidenziato dalla Componente Città Metropolitana con nota

prot. n. 43549 del 31/03/2015 … l’attribuzione alla R.E.P. delle due aree marginali

in questione sia possibile solo sulla base di una lettura di dettaglio del PTPG e che

questa appaia ininfluente vuoi per le dimensioni trascurabili dei terreni interessati

che per un’evidente insussistenza della funzionalità della connessione primaria a

seguito delle trasformazioni avvenute.

VERIFICATO che il Rapporto preliminare ha evidenziato le seguenti caratteristiche del Piano:

L’area oggetto di intervento è situata nel quadrante sud-ovest della città, al di fuori del

G.R.A., e ricade tutta all’interno del territorio del XIII Municipio di Roma Capitale.

L’ambito territoriale interessato è delimitato a sud da via Cristoforo Colombo, a nord e ad

ovest dalla Riserva Naturale Statale Litorale Romano e ad est dal quartiere di “Casal

Palocco”. L’unica via di accesso al comprensorio avviene da Via del Canale della Lingua la

quale, raggiungendo la Cristoforo Colombo consente al nucleo un collegamento diretto con

il centro di Roma;

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La proposta di piano è inserita dal nuovo PRG di Roma Capitale (approvato con D.C.C. n.

18 del 12/02/2008), all’interno di un nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare nella Città

da ristrutturare, mediante un piano di recupero urbanistico, denominato Toponimo n° 13.3

“La Lingua Aurora”, adottato con D.A.C. n°56 del 06/12/2012;

Il Toponimo di cui trattasi sorge in un territorio caratterizzato fortemente sia dal punto di

vista naturale che storico. L’intera zona, acquitrinosa e malarica fino a dopo l’unità d’Italia,

fu prosciugata su finanziamenti statali a cura di una cooperativa di braccianti ravennati a

partire dal 1884. A quel tempo la maggiore testimonianza storica esistente nell’area era il

Borgo storico di Ostia Antica, sorta nei pressi dell’antico porto Romano di Ostia, con

l’annesso Castello Aldobrandini. Il prosciugamento delle paludi per brevità esecutiva fu

impostato con canali di colluttazione delle acque ed un sistema di idrovore, a tutt’oggi

ancora funzionante. Dal punto di vista morfologico la struttura dell’assetto territoriale è stata

fortemente determinata dalla giaciture del sistema di smaltimento delle acque;

L’area considerata comprende cinque distinti Consorzi già costituti, denominati “La

Lingua”, “Aurora”, “Colombo”, “Il Pino” e “La Franchina”, caratterizzati da una forte

interdipendenza e dalla collocazione in un ambito particolarmente interessante dal punto di

vista storico, archeologico, ambientale e paesistico. All’interno del nucleo da risanare, il

tessuto edilizio è disposto all’interno di un regolare reticolo viario e di lotti, differenziati

solamente dalla presenza di essenze arboree prevalentemente ad eucalyptus, lungo i canali

principali e da una rotazione della giacitura esistente tra il Canale delle acque alte (della

Lingua) ed il canale delle acque basse;

Le tipologie edilizie prevalenti, dato un lotto medio di 1000 mq, sono la villetta suburbana

per una o due famiglie, ad un piano o due, ed un tipo ibrido simile al villino come descritto

nel P.R. del 1931, con due alloggi a piano con due tre piani abitati. Rarissimi sono i casi di

edifici a quattro piani abitati, non è raro il caso di abusivismo con caratteri speculativi. Le

pochissime attività non residenziali esistenti, principalmente attività artigianali, peraltro di

modeste dimensioni, si presentano ora fortemente disomogenee rispetto al tessuto del

toponimo, sia per tipo di attività che per collocazione;

L’intervento si configura come variante al PRG approvato con D.C.C. n. 18 del 12/02/2008

unicamente per l’incremento dell’indice di edificabilità massimo per le aree non edificate,

rispetto a quello previsto all’art. 55 comma 3 lettera c delle NTA di PRG, da 0,125 mq./mq.

a 0,156 mq./mq.;

La superficie del nucleo come individuato nel PRG approvato risulta di circa 98 ha e una

densità territoriale di 44,99 ab/ha per un numero di abitanti di previsione pari a 4.408 di cui

1830 già insediati. Complessivamente si prevede una SUL abitativa di nuova edificazione di

88.369 mq, una SUL di completamento di 35.410 mq e una di conservazione pari 64.504 mq

per un totale di 188.283 mq su una superficie fondiaria di 718.746 mq. Le aree destinate a

viabilità pubblica sono quantificate in mq 118.316. Le aree pubbliche a standard sono

quantificate nel R.P. in mq 63.511 a verde pubblico, mq 29.705 a servizi pubblici e mq

49.458 a Parcheggi pubblici per un totale di aree a standard previste pari a 142.673 mq

rispetto a una dotazione minima di cui al D.M. 1444/68 pari a 96.976 calcolata su 4408

abitanti insediati.

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Di seguito viene riportata una tabella esplicativa delle correlazioni tra obiettivi e azioni di

piano:

OBIETTIVI AZIONI DI PIANO

Risistemazione e razionalizzazione del

sistema viario

Adeguamento della rete viaria locale di

distribuzione e creazione collegamenti inter

quartiere

Recupero paesaggistico del sito Realizzazione di aree verdi

Piantumazione arboreo-arbustivi con specie

autoctone

Creazione di una rete di servizi e pluralità di

centralità

Collocazione delle aree destinate al

soddisfacimento degli standard lungo la rete

viaria locale di distribuzione del nucleo,

corretto mix aree a parcheggio

pubblico/servizi pubblici.

Definizione della zonizzazione Suddivisione dei comparti edificatori ed

indicazione della destinazione d’uso

Definizione degli standard urbanistici Individuazione di aree per parcheggi

pubblici

Individuazione di aree per il verde pubblico

Individuazione di aree per le attrezzature

scolastiche e per lo svago

Definizione di una rete di servizi e pluralità

di centralità pubbliche

Collocazione delle aree destinate al

soddisfacimento degli standard lungo la rete

viaria locale di distribuzione del nucleo,

corretto mix aree a parcheggio

pubblico/servizi pubblici

- la procedura seguita per l'approvazione del Piano in variante al PRG è quella relativa all’art.

4 della L.R. n. 36/87;

VERIFICATO che il R.P., in relazione al contesto e alla tipologia di intervento, non ha evidenziato

impatti ambientali significativi;

TENUTO CONTO che i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, che sono

pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, hanno evidenziato quanto di seguito

riportato:

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITÀ - AREA URBANISTICA E

COPIANIFICAZIONE COMUNALE: ROMA CAPITALE - PROGETTI SPECIALI

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L’area Urbanistica dopo un inquadramento urbanistico del piano ha espresso le seguenti

considerazioni:

[…]

L’ambito in questione presenta una realtà di compromissione del territorio tale da aver già

determinato impatti sull’ambiente, per cui la presente valutazione sul recupero dello stesso verifica

l’incidenza delle aree annesse al piano per la idonea dotazione degli standard e l’incremento della

volumetria da edificare nelle aree libere cosiddette intercluse nel perimetro.

Le nuove aree da inserire nel perimetro del piano di recupero, comunque facenti parte di un ambito

fortemente antropizzato, non alterano sostanzialmente dal punto di vista paesaggistico lo stato dei

luoghi, andando invece a ricucire e unificare tessuti altrimenti separati tra di loro.

In considerazione a quanto sopra rilevato, non si rilevano effetti significativi della proposta di

recupero urbanistico dal punto di vista paesaggistico sulle componenti ambientali interessate

relativamente al piano esecutivo per il recupero urbanistico del nucleo di edilizia ex abusiva

rientrante nella tipologia dei toponimi n° 13.03 “La Lingua Aurora” adottato con Delibera di C.C.

n° 56 del 06/12/2012 e pertanto al scrivente Area ritiene che il progetto urbanistico in questione

non debba essere assoggettato a V.A.S.

Le trasformazioni previste nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico dovranno seguire l’iter

ordinario, nella fase di attuazione del piano, per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica.

(…)

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

L’Autorità di Bacino con nota prot. n. 0001280 del 30/03/2015, acquisita al prot. n. 177169 del

31/03/2015, ha evidenziato quanto segue:

(…)

La pianificazione di bacino/distretto di competenza di questa Autorità ritenuta significativa ai fini

del Piano in esame è la seguente:

1) Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 e

aggiornato con D.P.C.M. del 10 aprile 2013;

2) Piano di Bacino del fiume Tevere – Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da

Castel Giubileo alla foce – (P.S.5), approvato con D.P.C.M. del 3 marzo 2009 e relativa

variante approvata con D.P.C.M. del 10 aprile 2013;

3) Piano di gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale, approvato con

D.P.C.M. del 5 luglio 2013 ed attualmente in fase di aggiornamento.

Si evidenzia, inoltre, che in attuazione della direttiva 2007/60 CE e del D.lgs. 49/2010, è in fase di

redazione il Piano di Gestione dei Rischi alluvioni del Distretto dell’Appennino centrale

(PGRAAC) la cui documentazione, comprese le mappe di pericolosità e di rischio, è interamente

disponibile sul sito web di questa Autorità.

Rispetto al P.S.5 si rileva che l’area di piano ricade all’interno del bacino idrogeologico

Marino-Castel Porziano e all’interno della perimetrazione delle aree a rischio intrusione salina

(tavola P1-Bi-1) definite dall’art. 8, comma 2, delle NTA come “settori dell’acquifero costiero nei

quali l’alterazione della circolazione sotterranea causa di intrusione di acqua salina”; per dette

aree l’art. 9 delle NTA stabilisce che “è sospeso il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e delle

nuove concessioni di acque sotterranee nelle more della adozione di specifici provvedimenti di

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revisione del regime delle concessioni ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.

152”.

Rispetto al PGDAC si rileva che l’intera area di intervento ricade nell’ambito territoriale

del corpo idrico sotterraneo ITE_112 – Unità del delta del Fiume Tevere, classificato come “non a

rischio” ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla direttiva quadro

2000/60/CE.

Ciò premesso, dall'esame del Rapporto Preliminare, si rileva che il piano interessa un

ambito territoriale significativo (quasi 100 ha) e prevede un considerevole incremento sia della

superficie utile lorda (+ 133 %), in particolare di quella abitativa, sia del numero degli abitanti

insediabili (+140%). Tuttavia, nonostante venga descritta la particolare condizione idrogeologica

dell’area conseguente alla bonifica, nel Rapporto Preliminare non vengono esaminati né i possibili

impatti che le nuove edificazioni, incluse quelle di completamento, potrebbero avere sulla rete dei

canali di bonifica e causa dell’aumento dell’impermeabilizzazione del suolo né viene valutato il

livello del rischio per l’insediamento derivante dall‘esondazione dei canali in caso di condizioni

meteorologiche avverse.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rimette il parere sulla verifica di assoggettabilità a

VAS all'Autorità Competente prescrivendo che in sede di progettazione esecutiva vengono

comunque approfonditi gli aspetti relativi alle conseguenze del rischio esondazione dei canali e

vengono eventualmente adottate tutte le necessarie misure per garantire le sicurezze idraulica

dell'insediamento.

Si segnala, infine, che, poiché l’intervento ricade parzialmente in “Area a rischio di

intrusione salina”, la scrivente Autorità di bacino, ai sensi dell’art.7 co. 2 del R.D. 1775/1933, non

potrà che esprimere, fatte salve le deroghe vigenti, il proprio parere negativo a fronte di eventuali

istanze di prelievo di acque sotterranee.

Resta comunque fermo l'obbligo di acquisizione di ogni eventuale autorizzazione/nulla

osta/potere da parte della scrivente Autorità di Bacino qualora gli interventi di attuazione del

programma in esame siano soggetti ai vincoli diretti espressamente previsti dalla pianificazione di

bacino/distretto. Si conferire la disponibilità di questa Autorità di bacino per ogni qualsivoglia

ulteriore connessa esigenza.

Con successiva nota prot. 0005514 del 18/12/2015, acquisita al prot. n. 709479 del

21/12/2015, la stessa Autorità ha fornito integrazioni alla sopra citata nota 1280/2015

rappresentando quanto segue:

Con decreto segretariale n. 42 del 16.07.2015 (avviso in BURL del 30.07.2015), ai sensi

dell‘art. 43, comma 5, delle norme tecniche del PAI, questa Autorità ha avviato l'iter per la

ridefinizione delle aree allagabili nella zona fociale del fiume Tevere, corsi d’acqua secondari e

rete canali di bonifica nel territorio di Roma Capitale e Comune di Fiumicino. Come risulta

dell'elaborato cartografico pubblicato sul portale di questa Autorità, l’area interessata dal

programma di recupero del nucleo 13.3 non ancora edificata risulta classificata per la maggior

parte in Fascia A mentre quella già edificata risulta classificata come area e rischio R3 ed R4.

Si ritiene che la perimetrazione introdotta dal citato decreto, pur non avendo ancora valore

definitivo, fornisca comunque elementi di interesse ai fini della VAS del programma in esame, tant'è

che già nel parere prot. 1280 del 30.03.2015 rilasciato ai fini della procedura di verifica di

assoggettabilità questa Autorità rilevava che “nel Rapporto Preliminare non vengono esaminati né

i possibili impatti che le nuove edificazioni potrebbero avere sulla rete dei canali di bonifica a

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causa dell'aumento di impermeabilizzazione del suolo né viene valutato il livello di rischio per

l’insediamento derivante dall’esondazione dei canali in caso di condizioni meteorologiche

avverse”.

Ciò premesso e considerato che:

° pur tenendo conto del valore provvisorio della perimetrazione introdotta dal decreto

segretariale 42/2015, dalla pianificazione di bacino di competenza di questa Autorità, sia quella

vigente sia quella in corso di aggiornamento, emerge che l’ambito territoriale entro cui ricade

l'area interessata dal programma in esame è caratterizzato da problematiche ambientali connesse

al rischio idraulico derivante dalla presenza di corsi d'acqua secondari e della rete dei canali di

bonifica;

° rispetto a tali problematiche sono state previste specifiche norme di tutela volte a

contenere ed a ridurre il livello di rischio idraulico per le aree urbanizzate;

°alla luce degli elementi forniti nel rapporto preliminare e negli allegati elaborati

cartografici, è probabile che le previsioni edilizie ed insediative del programma in esame possano

generare impatti significativi sull'assetto idrogeologico dell'ambito territoriale di riferimento;

per quanto di competenza di questa Autorità, si rettifica il parere di cui alla precedente nota

n. 1280 dei 30.03.2015, che a ogni buon fine si allega alla presente, e si esprime parere, favorevole

all’assoggettabilità a VAS - del Piano Esecutivo per il Recupero Urbanistico del Nucleo di edilizia

ex abusiva da recuperare da recuperare c.d. Toponimo, n. 13. 03 "La Lingua Aurora".

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – DIPARTIMENTO VI “GOVERNO DEL

TERRITORIO E DELLA MOBILITÀ” – SERVIZIO 2 “URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL

PTPG”

La Città Metropolitana dopo una breve descrizione sotto il profilo urbanistico del Piano evidenzia

quanto segue:

[…]

Riguardo alla valutazione condotta sull’intervento in relazione al PTPG si osserva che il piano è

individuato per le quasi totalità all’interno del Sistema insediativo Morfologico nel “Campo

preferenziale di organizzazione degli Insediamenti” (di cui all’art. 42 delle N.T.A.) e, per dure aree

marginali, all’interno della Rete ecologica Provinciale (REP) e precisamente in aree di

“Connessione Primaria” e di “Territorio agricolo tutelato”(di cui agli artt. 25 e 60 delle N.T.A.)

mentre si evidenzia come la totalità delle aree risulti interessata dai “Principali insediamenti

prevalentemente residenziali”.

A tal fine è doveroso segnalare come l’attribuzione alla REP delle due aree in questione sia

possibile solo sulla base di una lettura di dettaglio del PTPG e che questa appaia ininfluente vuoi

per le dimensioni trascurabili dei terreni interessati che per un’evidente insussistenza della

funzionalità della connessione primaria a seguito delle trasformazioni avvenute.

Nelle Norme di PTPG all’art. 42 “Direttive e prescrizioni per il disegno di struttura delle

costruzioni insediative urbane complesse ed elementari” il “Campo preferenziale di organizzazione

degli insediamenti” viene definito come “… l’ambito all’interno del quale i Comuni organizzano di

preferenza nei loro strumenti urbanistici le operazioni di trasformazione e crescita insediativa.

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Comprende gran parte dell’edificazione esistente e delle previsioni dei PRG vigenti e una quota di

aree di riserva per le future espansioni. Il Campo preferenziale, indica il limite entro cui va

organizzato il disegno della struttura insediativa coerente con le regole storiche e morfologiche

delle costruzioni urbane componenti e con il contesto ambientale e paesistico…” e che “… il PTPG

indirizza i Comuni a finalizzare le previsioni insediative degli strumenti urbanistici generali

comunali prevalentemente al riordino e completamento degli insediamenti esistenti secondo modelli

aggregati, valutando la possibilità di ricollocare all’interno del campo preferenziale di

organizzazione le previsioni di paino isolate o diffuse non attuate e localizzare aree per servizi

pubblici o di uso pubblico di interesse urbano (locale o intercomunale) all’interno del campo

preferenziale di organizzazione”.

Inoltre, premesso quanto sopra, per quanto riguarda la REP, l’area ricade all’interno dell’unità

della pianura alluvionale costiera e delta del Tevere”, n. 10, le cui prescrizioni vertono

principalmente sull’elaborazione di un progetto ambientale, la fine di tutelare e riqualificare tutte

le aree umide anche di piccola dimensione, punti essenziali per la funzionalità della REP.

Tenuto conto di quanto sopra si ritiene che l’intervento proposto, pur non ponendosi in contrasto

con la disciplina della REP di cui agli artt. 27 e 28 e ferma restando la competenza dell’Ente

regionale in merito alle valutazioni ex art. 12 del D.lgs. 152/2006, necessiti di ulteriori

approfondimenti nell’ambito del Rapporto Ambientale al fine di inquadrare il Piano in oggetto nel

più ampio quadro dello stato di attuazione dei nuclei di edilizia ex abusiva previsti nel PRG dando

conto del quadro complessivo delle modifiche che verranno apportate al PRG dalla varianti

presentate in termini di carico insediativo al fine di valutare la necessità di opportuni

provvedimenti compensativi.

Oltre a ciò, per quanto attiene questo Piano di Recupero, risulta opportuno che vengano

approfonditi in un eventuale Rapporto Ambientale e comunque garantiti in fase progettuale:

1) La tutela del Canale Primario di Levante e il potenziamento della sua funzione di

connettività;

2) Il miglioramento della qualità del canale di bonifica e della fascia verde decorrente lungo le

sponde;

3) La sostenibilità per i parcheggi al fine di minimizzare l’impermeabilizzazione del suolo e,

per quanto attiene al verde urbano, la compatibilità delle nuove specie con la vegetazione

potenziale locale.

(…)

ARPA LAZIO

La Struttura, premettendo che la valutazione della significatività degli impatti ambientali su

alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l’atmosfera, non può essere efficacemente

valutata poiché l’analisi che emerge dal R.P. è stata limitata alla sola area oggetto dell’intervento, in

quanto impatti ambientali valutati come poco significativi, contribuiscano a determinare rischi per

l’ambiente, cumulandosi ad analoghi impatti generati dall’attuazione di piani e programmi che

insistono su aree limitrofe, esprime le seguenti considerazioni relativamente alle varie matrici

ambientali:

[…]

1. ARIA: in riferimento alla matrice aria si evidenzia che gli interventi previsti dal programma

prevedono elementi permanenti che possono incidere negativamente. Il Comune di Roma è

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classificato nel Piano di risanamento della qualità dell’aria, approvato con Delibera del

Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, in zona A (“area a maggiore criticità). Il

RP non contiene dati utili a stimare la significatività dell’impatto che non può comunque

essere considerato nullo (cfr. pag. 40 del RP) alla luce del carico antropico previsto.

Considerato che l’area di Roma presenta (“agglomerato di Roma”) criticità connesse

all’inquinamento atmosferico l’impatto del Piano andrebbe valutato insieme agli altri

interventi urbanistici, eventualmente presenti nell’area.

2. RISORSE IDRICHE: l’area dell’intervento ricade all’interno di un bacino con classe di

qualità 5 “pessimo” che necessita quindi di attenzione. Gli scarichi idrici dovranno essere

collettati presso la pubblica fognatura ed efficacemente trattati presso il depuratore che

dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all’incremento dei reflui da trattare anche

alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani. Alla

luce di quanto evidenziato da ACEA ATO 2 (cfr. Allegato 1 del RP, p.to. 3) in relazione alle

acque di prima e seconda pioggia, e delle criticità connesse all’approvvigionamento idrico,

si ritiene l’impatto significativo:

3. RIFIUTI: la significatività dell’impatto della produzione dei rifiuti derivante dall’attuazione

del Programma, deve tener conto degli obiettivi stabiliti dal Piano di Gestione dei rifiuti

nella Regione Lazio (approvato dalla Giunta regionale il 18/01/2012 e pubblicato sul

supplemento ordinario n. 15 del BURL n. 10 del 14 marzo 2012) e deve essere valutata in

relazione all’attuale capacità di gestione del ciclo dei rifiuti in conformità con la normativa

di settore. L’incremento di utenti previsto, l’attuale livello percentuale della raccolta

differenziata, il quadro della dotazione impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani

determinano un contesto territoriale all’interno del quale si ritiene che un incremento della

produzione dei rifiuti (+2848 ton/anno – cfr. RP Allegato I p.to 5), costituisca un impatto

significativo.

4. Nell’ambito della verifica di coerenza esterna non sono stati analizzati eventuali strumenti

di pianificazione delle aree naturali adiacenti al piano.

5. SUOLO: pur in assenza della completa attuazione della L.R. 31 marzo 2005 n. 14 e di una

normativa nazionale in materia di radon nelle abitazioni che stabilisca un livello di

riferimento, tenuto conto della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre

2013 che prevede che “Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le

concertazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della

concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a un proprio livello di

riferimento compreso a 300 Bq m-3”, si ritiene opportuno che vengano attuate idonee

prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di

riferimento individuato dall’Unione Europea per il gas Radon

ASL ROMA D

L’Agenzia Servizio SISP, in merito alla procedura di VAS del toponimo in questione, con nota

prot. n. 33118 del 23/04/2015 acquisita al prot. n. 258447 del 12/05/20015, non ritiene, ai sensi del

DPR n. 177 del 05/06/93 e del D.lgs. 229/99, di dover esprimersi.

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ROMA CAPITALE – DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE – PROTEZIONE CIVILE –

DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE U.O. AREE PROTETTE

SERVIZIO RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO

La Direzione rileva che:

A tale riguardo, si prende atto che le aree oggetto del Piano di recupero urbanistico non ricadono

all’interno del perimetro della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (D.M. 29 marzo 1996

“Riserva Naturale Statale del Litorale Romano” per finalità di conservazione e tutela della natura

e dell’ambiente e D.M. n. 311 del 24/10/2013 “Riperimetrazione della Riserva Naturale del

Litorale Romano”)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO – SEGRETARIATO

REGIONALE PER IL LAZIO

Il Segretariato Regionale, con nota 0000536 del 02/04/2015 acquisita al prot. n. 56352 del

03/04/2015, trasmette il parere della Soprintendenza Speciale per il Colosseo il Museo Nazionale

Romano e l’Area Archeologica di Roma che evidenzia quanto segue:

(…)

o In merito agli aspetti ambientali si rimette alla Soprintendenza per i Beni

Architettonici e Paesaggistici del Comune di Roma la valutazione dell’impatto sui

Beni Paesaggistici tutelati dal D.M. 21/10/54 e nel PTPR tavola 29;

o In ordine alla tutela archeologica, in ragione della vicinanza della zona interessata

dalla progettazione al compendio dello stagno Ostiense, si richiede di inserire nelle

norme di attuazione l’esecuzione di sondaggi archeologici preventivi sotto la

Direzione Scientifica di questo ufficio, da concordarsi nei tempi e nei modi. Le

indagini condotte secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di

tutela del patrimonio storico-archeologico (N.T.A. di PRG del Comune di Roma,

articolo 16 comma 8), ovvero con personale e mezzi a disposizione dalla società

operatrice (il curriculum dell’archeologo incaricato di seguire i sondaggi dovrà

essere valutato da questa Soprintendenza), avranno profondità variabile fino al

livello archeologico.

L’intervento dovrà comprendere adeguata documentazione delle indagini eseguite

anche nel caso non vi siano ritrovamenti archeologici completa di redazione di

scavo, schede US, documentazione grafica e fotografica, che verrà consegnata in

originale a questa Soprintendenza e qualora se ne presenti la necessità, il lavaggio e

la consegna dei materiali mobili rinvenuti, previo collocamento in opportuni

contenitori, nonché la protezione e la copertura delle strutture eventualmente

ritrovate e all’immissione dei dati nel sistema SITAR della Soprintendenza:

Nei casi di ritrovamenti archeologici, questi saranno tutelati in base in base al

D.L.vo n. 42 del 22/01/2014. L’esito di tali accertamenti consentirà a questa

Soprintendenza di esprimere il parere definitivo.

(…)

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Fa presente inoltre che, come comunicato dalla Direzione regionale per i beni culturali e

paesaggistici del Lazio del 12/12/2012, prot. n. 23691, la richiesta di indagini archeologiche

preventive non può essere intesa come condizione sospensiva e/o anticipatoria all’espressione del

parere di competenza.

TENUTO CONTO degli esiti del tavolo tecnico istituito con Delibera della Giunta Regionale n.

258 del 13/05/2014 per quanto riguarda il Piano in oggetto, riportato nel verbale del 10/12/2014 e

relativa scheda allegata;

VALUTATO CHE:

Il presente piano, denominato “13.03 – La Lingua Aurora”, rientra tra i 71 nuclei di edilizia

ex abusiva da recuperare (cosiddetti Toponimi) individuati dal nuovo P.R.G di Roma,

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Lo stesso,

si configura in variante al PRG vigente da approvare secondo le procedure previste dall’art.

4 della L.R. n. 36/1987 e ss.mm.ii;

L’area di intervento è situata nel quadrante sud-ovest della città, al di fuori del G.R.A., e

ricade tutta all’interno del territorio del XIII Municipio di Roma Capitale. Presenta una

estensione di circa 98 ha; prevede un insediamento abitativo di 4.408 (di cui 1830 già

insediati) e si pone in variante allo strumento urbanistico unicamente per l’incremento

dell’indice di edificabilità massimo per le aree non edificate, rispetto a quello previsto

all’art. 55 comma 3 lettera c delle NTA di PRG, da 0,125 mq./mq. a 0,156 mq./mq.;

Il Piano propone il superamento delle condizioni di marginalità del nucleo dal punto di vista

degli accessi, mediante un potenziamento infrastrutturale di via Canale della Lingua, il

superamento della condizione di dipendenza di altre aree per quanto riguarda la dotazione di

servizi ai diversi livelli, la creazione di una rete di percorsi per la mobilità alternativa che,

sfruttando in parte infrastrutture già esistenti, metta in comunicazione il Toponimo e le

preesistenze storico - archeologiche e ambientali della zona (quali ad esempio l’adiacente

Riserva Statale del Litorale Romano);

il Comune di Roma Capitale, come previsto dal “Regolamento di partecipazione dei

cittadini alla trasformazione urbana” (Allegato A alla D.C.C. n. 57 del 02/03/2006) ha

avviato per il Piano in argomento un processo partecipativo con la pubblicazione sul portale

internet di Roma Capitale di una presentazione dell’intervento e con la convocazione di un

incontro pubblico con la cittadinanza per il giorno 18/07/2012, pubblicando

successivamente l’audio dell’incontro pubblico e il documento finale di partecipazione prot.

n. 23470 del 19/11/2012 sul medesimo portale internet. Dal processo partecipativo a cui

hanno partecipato rappresentanti dei cittadini e delle istituzioni, non sono emerse particolari

criticità per l’intervento in esame;

L’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale - Progetti Speciali, per

quanto riguarda gli aspetti di propria competenza, evidenzia che l’ambito in questione

presenta una realtà di compromissione del territorio tale da avere già determinato impatti

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sull’ambiente e dunque non rileva effetti significativi della proposta di recupero urbanistico

dal punto di vista paesaggistico sulle componenti ambientali interessate.

La Città Metropolitana di Roma Capitale, per quanto di specifica competenza e

limitatamente alla compatibilità dell’intervento con il PTPG, ritiene che il piano non sia in

contrasto con le direttive e prescrizioni del PTPG;

L’Area di intervento non interferisce con Siti di interesse Comunitario (SIC) e/o Zone a

Protezione Speciale (ZPS) di cui alla costruzione della rete ecologica “Natura 2000”;

In ordine gli aspetti di natura archeologica, in ragione della vicinanza della zona interessata

dalla progettazione al compendio dello stagno Ostiense come indicato dalla competente

Soprintendenza, dovranno essere inserite nelle norme di attuazione l’esecuzione di sondaggi

preventivi sotto la Direzione Scientifica della competente Soprintendenza, da concordarsi

nei tempi e nei modi, a valle dei quali nel caso di ritrovamenti archeologici, questi saranno

tutelati in base al D.lgs. n.42 del 22/01/2004. L’esito di tali accertamenti consentirà alla

Soprintendenza di esprimere il parere definitivo preventivo;

In ordine alle criticità riscontrate sull’assetto idrogeologico dell’area dalla competente

Autorità di Bacino del Fiume Tevere, queste dovranno essere oggetto di attente e

approfondite verifiche nelle successive fasi procedurali di approvazione del Piano in

oggetto. Inoltre, dato che nell’ambito del procedimento gli aspetti legati al “suolo e

sottosuolo” non sono stati valutati dalla competente Area Regionale Difesa del Suolo, nelle

successive fasi procedurali di approvazione del Piano dovranno essere approfonditi gli

aspetti legati anche a tali fattispecie (art. 89 del D.P.R. 380/2001 e D.G.R.L. 2649/99);

viene valutata ed in linea generale verificata l’ammissibilità paesaggistica degli interventi

proposti nel R.P., i quali a seguito delle considerazioni svolte si ritiene non comportino

impatti significativi sulle componenti ambientali.

TUTTO CIO’ PREMESSO, si ritiene che la variante al Programma Integrato in oggetto sia da

escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006

e ss.mm.ii., a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) L’Autorità Procedente dovrà dare conto, nel prosieguo dell’iter approvativo del Piano, degli

esiti delle valutazioni effettuate in adempimento della DCC 122/2009, relativamente agli

effetti della intera manovra di recupero urbanistico dei nuclei di edilizia ex abusiva ovvero

alla scelta di adottare singolarmente i piani esecutivi presentati ai sensi della L.R. 36/87;

2) Nelle successive fasi procedurali di approvazione del Piano e comunque in fase di

progettazione esecutiva dovranno essere garantiti:

La tutela del Canale Primario di Levante e il potenziamento della sua

funzione di connettività;

Il miglioramento della qualità del canale di bonifica e della fascia verde

decorrente lungo le sponde;

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La sostenibilità peri parcheggi al fine di minimizzare l’impermeabilizzazione

del suolo e, per quanto attiene al verde urbano, la compatibilità delle nuove

specie con la vegetazione potenziale locale:

3) In ordine alle criticità riscontrate dalla competente Autorità di Bacino con nota prot. n.

0005514 del 18/12/2015, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere approfonditi

gli aspetti relativi alle conseguenze del rischio esondazione dei canali e tutte le misure da

adottare per garantire la sicurezza idraulica dell’insediamento. Inoltre, dovranno essere

approfonditi gli aspetti legati alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’area (art.

89 del D.P.R. 380/2001 e D.G.R.L. 2649/99);

4) In relazione agli aspetti archeologici, in attuazione del piano, dovranno essere effettuati

sondaggi preventivi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Speciale per il

Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma secondo quanto

stabilito dalla stessa con nota prot. n. 0007941 del 18/03/2015;

5) Ai fini della tutela degli aspetti naturalistici e paesaggistici della Riserva Statale del Litorale

Romano, il cui territorio è nelle vicinanze delle aree oggetto di intervento, la progettazione

esecutiva dovrà prevedere soluzioni improntate su criteri di sostenibilità ambientale e ad un

adeguato inserimento paesaggistico degli interventi;

6) In relazione alla presenza di un’area vincolata a bosco, nel prosieguo dell’iter approvativo

del Piano, l’Autorità Procedente dovrà dar conto dell’accertamento della perimetrazione

dell’area boscata ai sensi del comma 5 dell’art. 38 delle NTA del PTPR, così come emerso

nell’ambito del tavolo tecnico istituito tra Comune e Regione con Delibera di Giunta

Regionale n. 258 del 13/05/2014 per la preventiva discussione di fattibilità urbanistica dei

toponimi, per quanto riguarda il Piano in oggetto, riportato nel verbale del 10/12/2014 –

7) In relazione alle dotazioni degli standard ex D.M. 1444/68, e in generale nelle zone da

destinare ai servizi pubblici, sia garantita la dotazione minima prevista dal citato Decreto,

assicurando altresì l’adeguata localizzazione e fruibilità degli stessi al fine di garantire la

relativa effettiva utilizzazione pubblica tenendo conto della relativa cessione quali aree

pubbliche;

8) In merito alla accessibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici, dovrà essere preso in

debita considerazione il D.P.R. 503/96 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la

realizzazione di spazi fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o

sensoriale;

9) In relazione al sistema infrastrutturale, dovranno essere adottate e realizzate preliminarmente

tutte le soluzioni proposte che tengano conto dei probabili incrementi di flusso derivanti

dall’attuazione del piano. Inoltre, si ritiene importante predisporre ed incentivare il

trasporto pubblico comunale nell’area del toponimo, al fine di ridurre l’utilizzo del mezzo

privato e incentivare la mobilità con mezzi ad emissione ridotta, quindi favorendo l’utilizzo

dei veicoli ecologici e di carburanti meno inquinanti;

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10) La realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto, dovrà essere effettuata in

generale nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità

dell’Aria Regionale (DCR n. 66 del 10.12.2009), e del Piano di Tutela delle Acque

Regionali (DCR n. 42 del 27.09.2007), nonché delle norme regionali relative

all’inquinamento luminoso (L.R. 23/2000 e Reg. Reg. n. 8/2005), individuando le misure di

mitigazione al fine di ridurre gli impatti. In generale sia per le costruzioni esistenti che per

le nuove costruzioni dovrà essere garantita la disponibilità idrica l’allacciamento ad un

sistema depurativo regolarmente funzionane previo parere obbligatorio del gestore del

Sistema Idrico Integrato. Per le finalità di risparmio idrico si evidenziano gli adempimenti

in materia previsti dalla normativa vigente (art. 146 del d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii);

11) La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque

nere per evitare ripercussioni negative sull’ambiente e anche al fine di consentirne il

relativo riutilizzo per usi consentiti (art. 146 comma 1 lett. g del D.lgs. 152/2006 e art. 25

comma 3 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionali);

12) In relazione al contenimento dell’inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le

migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle Norme di

Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria quali misure di efficienza

energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all’art. 5 delle suddette

norme e l’utilizzo di energie rinnovabili anche per l’illuminazione delle strade e per la

segnaletica luminosa;

13) Al fine di limitare gli impatti relativi alla componente aria e fattori climatici legati agli

impianti di riscaldamento/raffrescamento, la realizzazione di edifici dovrà avvenire nel

rispetto delle prestazioni energetiche globali corrispondenti, in base al D.lgs. 19 agosto

2005 n. 192 ss.mm.ii alle classi energetiche A+ ovvero A, incentivando l’uso di energie

rinnovabili e prestando particolare attenzione alla scelta dei materiali di costruzione (cfr.

L.R. n.6/2008). Inoltre dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi degli

edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi

livelli di riferimento stabiliti dall’Unione Europea;

14) In relazione alla necessità di contenere l’inquinamento da rumore, all’interno degli ambienti

si richiama il rispetto del DPCM 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei requisiti

acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali sorgenti

sonore laddove necessarie. Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni

del Piano di risanamento della qualità dell’aria inerente la riduzione delle emissioni

polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;

15) Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione a

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni

riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione

di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del

D.P.C.M. 08/07/2003;

16) L’incremento di rifiuti urbani prodotti dovrà essere gestito nel rispetto degli obiettivi

stabiliti dalla normativa di settore, garantendo attraverso gli atti di convenzione la

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realizzazione di tutte le misure di tipo edilizio e di urbanizzazione concorrenti al

raggiungimento di tali obiettivi;

17) Nelle aree destinate a verde, nonché nella progettazione e realizzazione degli spazi verdi,

anche di natura pertinenziale e privata, le quali svolgono un’importante funzione

ambientale e ricreativa, dovranno essere previste opere e soluzioni che tendano a garantire

le condizioni morfologiche e vegetazionali delle aree medesime, prevedendo la messa a

dimora di alberi e arbusti autoctoni, dando precedenza a piante di origine locale;

18) Sia assicurata la messa in opere di tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare gli

impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, perdita di

stabilità, contaminazione, impermeabilizzazione, compattazione, perdita di fertilità e

diminuzione della biodiversità;

19) Siano in ogni caso rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri di competenza degli

Enti ed Amministrazioni pervenuti.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. Andrea Ietto

Il Dirigente

F.to Arch. Maria Luisa Salvatori

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