regione lazio · 2016-10-04 · edilizia ex-abusiva (cosiddetti toponimi) in variante al p.r.g....
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REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'
Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA
DETERMINAZIONE
N. del Proposta n. 11623 del 02/08/2016
Oggetto:
Proponente:
Estensore IETTO ANDREA _____________________________
Responsabile del procedimento IETTO ANDREA _____________________________
Responsabile dell' Area M.L. SALVATORI _____________________________
Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________
_____________________________
Protocollo Invio _____________________________
Firma di Concerto _____________________________
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. DEL PIANO ESECUTIVOPER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO DI EDILIZIA EX ABUSIVA DA RECUPERARE, C.D. TOPONIMO13.3 - LA LINGUA AURORA - COMUNE DI ROMA CAPITALE (RM) ESCLUSIONE DALLA VAS CONPRESCRIZIONI.
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G09131 08/08/2016
OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 DEL D. LGS. 152/2006
E SS.MM.II. DEL PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL
NUCLEO DI EDILIZIA EX ABUSIVA DA RECUPERARE, C.D. TOPONIMO 13.3
- LA LINGUA AURORA - COMUNE DI ROMA CAPITALE (RM)
ESCLUSIONE DALLA VAS CON PRESCRIZIONI.
Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE, TERRITORIO, URBANISTICA, E
MOBILITA’
Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale
Strategica;
Vista la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti
la dirigenza ed il personale regionale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002
e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili”;
Vista la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento
del bilancio 2011-2013”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013, con la quale è stato adottato il
Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 recante la modifica all’art. 20 del Regolamento
Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che,
a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di valutazione ambientale
strategica alla “Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;
Vista la determinazione n A05888 del 17/07/2013, concernente: “Soppressione, istituzione,
modifica e conferma delle “Aree” e degli “Uffici” della Direzione Regionale “Territorio,
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” che prevede l’istituzione dell’Area denominata “Area
Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29/05/2013 con la quale è stato attribuito all’Arch.
Manuela Manetti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità
e Rifiuti;
Visto l’Atto di Organizzazione G00287 dell’11/10/2013 con il quale è stato conferito l’incarico di
dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica all’Arch.
Maria Luisa Salvatori;
Vista l’istanza presentata dal Comune di Roma Capitale con nota prot. n. 9877 del 08/05/2012 -
acquisita al prot. Regionale n. 202992 del 09/05/2012 - all’allora Autorità competente Direzione
Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale;
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Preso atto che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013 concernente "Modalità per
l'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica",
è stato deliberato che i procedimenti di VAS avviati antecedentemente l’entrata in vigore
del Regolamento Regionale n.11 (26/06/2013) saranno portati a conclusione dalla
precedente Autorità Competente in materia;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 03/07/2015 concernente Prosecuzione
e conclusione delle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS avanzate da Roma
Capitale in qualità di Autorità Procedente nel periodo 2012-2013 per i Piani di
Recupero dei nuclei di edilizia ex-abusiva (cosiddetti Toponimi) è stato stabilito che lo
svolgimento delle suddette procedure, tra le quali l’istanza in oggetto, venga assicurato
dall’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS presso la Direzione Regionale
Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti in qualità di Autorità Competente in deroga a
quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013;
Considerato che la competente “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale
Strategica” ha redatto la relazione istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da considerarsi
parte integrante della presente determinazione;
Ritenuto di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, con l’esclusione
del Piano suddetto alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, sulla base
dell’istruttoria tecnica sopracitata;
DETERMINA
di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, provvedimento di esclusione della procedura
di assoggettabilità a VAS con prescrizioni relativamente al Piano Esecutivo per il Recupero
Urbanistico del Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare, c.d. Toponimo n. “13.3 La Lingua
Aurora” sito nel Comune di Roma Capitale secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria
formulata dall’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, da
considerarsi parte integrante della presente determinazione.
Il presente provvedimento sarà inoltrato all’Autorità Procedente.
Del presente provvedimento si dovrà tenere conto e dare riscontro in sede di approvazione
definitiva del Piano in oggetto.
Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II^ del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e
non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.
Del presente verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale,
unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www. regione.lazio.it
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di
cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 giorni.
Il Direttore
Arch. Manuela Manetti
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DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
VIA GIORGIONE, 129 TEL. +39.06.5168.5807
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI 00147 ROMA FAX +39.06.5168.5879
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA www.regione.lazio.it
V I A D E L G I O RGI O N E , 1 29 TE L +3 9 . 06 . 51 68 58 07 W W W. R EG I O N E . LA Z I O . I T
00 14 7 RO MA FA X +3 9 . 0 6 . 5 16 8 5 87 9
OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al Piano di Recupero dei nuclei di
edilizia ex-abusiva (cosiddetti Toponimi) in variante al P.R.G. denominato “13.3 La
Lingua Aurora”
COMUNE DI ROMA CAPITALE (RM)
RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/02/2008 di approvazione del Piano
Regolatore Generale di Roma Capitale, sono anche stati approvati n.71 “nuclei di edilizia ex
abusiva da recuperare”, definiti all’art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, inseriti
all’interno del Sistema Insediativo della “Città da ristrutturare” e classificati, all’art. 107
delle Norme Tecniche di Attuazione, come zone territoriali omogenee di tipo B –
Completamento di cui al D.M. n. 1444/1968;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 21/12/2009 sono state approvate le Linee
Guida per la “formazione, approvazione ed attuazione della pianificazione esecutiva per il
recupero urbanistico” dei nuclei di edilizia ex abusiva (cosiddetti Toponimi). Nell’ambito
della pianificazione esecutiva del Piano di Recupero dei nuclei di edilizia ex-abusiva
(cosiddetti Toponimi), di cui in oggetto (di seguito “Piano”), sono state apportate alcune
varianti con riferimento a quanto riportato nel PRG vigente;
- il Piano deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto risulta in
variante a quanto previsto dal P.R.G. vigente e ricompreso tra le tipologie di Piano previste
dall’art. 6, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito “Decreto”);
- con nota prot. n. 9877 del 08/05/2012 - acquisita al prot. Regionale n. 202992 del
09/05/2012 - il Comune di Roma capitale (RM) in qualità di Autorità Procedente ha
trasmesso alla Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale il
Rapporto Preliminare, Autorità a quella data Competente per l’espletamento della relativa
procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- la trasmissione del Rapporto Preliminare (di seguito R.P.), ha determinato l’avvio della
procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, di cui all’art.12 del Decreto;
DATO ATTO che la Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale e
Valutazione Ambientale strategica ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia
ambientale, comunicati formalmente all’Autorità Procedente con nota prot. n. 045255 del
04/02/2013, chiedendo all’Autorità Procedente di integrare il Rapporto Preliminare consegnato e di
trasmetterlo a:
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Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente (ora Direzione Regionale Infrastrutture,
ambiente e politiche abitative):
- Area Conservazione Qualità dell’Ambiente (ora Area Conservazione e Tutela Qualità
dell'Ambiente);
- Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali (ora Area Difesa del Suolo e Bonifiche);
- Area Conservazione Natura e Foreste (ora Area Sistemi Naturali);
- Area Parchi e Riserve e Riserve Naturali (ora Area Sistemi Naturali);
Regione Lazio - Direzione Territorio ed Urbanistica (ora Direzione Regionale Territorio,
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti):
- Area Urbanistica e Copianificazione Comunale - Roma e Provincia (ora Area
Urbanistica e Copianificazione Comunale: Roma capitale e progetti speciali);
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (ora Segretariato
Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio);
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma (ora Soprintendenza Speciale per il
Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma);
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma (ora
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma);
Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) – Dipartimento IV - Servizi
di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) – Dipartimento VI - Governo
del Territorio e della Mobilità;
Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
Agenzia Regionale Parchi – A.R.P.;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO;
ASL Roma C;
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale;
Ente Roma Natura;
PRESO ATTO che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 06/12/2012, il Comune di Roma
Capitale ha adottato la variante in argomento e avviato le fasi per la sua approvazione;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013, è stato adottato il
Regolamento Regionale n. 11 (efficace dal 26/06/2013) recante la modifica all’art. 20
del Regolamento Regionale 06/09/2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo
Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in
materia di valutazione ambientale strategica alla “Direzione Territorio, Urbanistica,
Mobilità e Rifiuti”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013 concernente "Modalità per
l'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica",
è stato deliberato che i procedimenti di VAS avviati antecedentemente l’entrata in vigore
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del suddetto Regolamento Regionale n.11 (26/06/2013) saranno portati a conclusione
dalla precedente Autorità Competente in materia;
- con nota prot. n. 098794 del 18/02/2014, l’Area Valutazione Impatto Ambientale della
della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative ha sollecitato
visto il lungo tempo trascorso l’Autorità Procedente secondo quanto indicato nella nota
prot. n. 045255 del 04/02/2013, comunicando che avrebbe proceduto all’archiviazione
allorché la documentazione non fosse pervenuta entro 30 giorni;
- con Delibera della Giunta Regionale n.258 del 13/05/2014 è stato approvato uno schema
di Accordo (art. 15 legge 241/90) tra Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica,
Mobilità e Rifiuti, Direzione infrastrutture, ambiente e politiche abitative e Roma
Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica finalizzato alla
verifica di conformità alle previsioni pianificatorie in materia paesaggistica dei Piani
Esecutivi relativi ai “nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare” adottati
dall’Assemblea Capitolina e redatti e depositati presso l’Amministrazione Capitolina in
attuazione degli indirizzi di cui alla Del.C.C. n.122/2009”. E’ stato pertanto istituito un
tavolo tecnico composto da rappresentanti delle due amministrazioni che ha preso in
esame dal punto di vista urbanistico e paesaggistico i piani esecutivi dei nuclei di
edilizia ex abusiva (cosiddetti Toponimi) adottati dal Comune di Roma Capitale;
- con nota prot. 514664 del 17/09/2014 e successiva nota prot. n. 519597 del 19/09/2014,
l’Area Qualità dell’Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale (già Area VIA VAS)
della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative ha comunicato a
Roma Capitale che in relazione a tutte le procedure riguardanti i nuclei di edilizia ex
abusiva (cosiddetti Toponimi) “non potrà essere dato ulteriore seguito, procedendo alla
loro archiviazione”, preso atto che “la documentazione trasmessa da Roma Capitale,
risulta mancante dell’attestazione del pagamento degli oneri istruttori …”;
- con nota prot. n. 23014 del 12/02/2015, acquisita al prot. regionale n. 91808 del
19/02/2015, l’Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Preliminare integrato alla
Autorità Competente (Area Qualità dell’Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale) e
agli SCA individuati;
- con nota prot. 297585 del 01/06/2015, l’Area Qualità dell’Ambiente e Valutazione
Impatto Ambientale della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche
Abitative ha trasmesso alla scrivente Area i fascicoli relativi alle n. 38 procedure di
Verifiche di Assoggettabilità a VAS relative ai nuclei di edilizia ex abusiva (cosiddetti
Toponimi), tra le quali quella in oggetto, accompagnati da una nota riepilogativa delle
attività svolte;
- con nota prot. n. 12410 del 20/07/2015, acquisita al prot. regionale n. 413906 del
29/07/2015, l’Autorità Procedente ha attestato la ricezione da parte degli SCA del
Rapporto Preliminare integrato;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 03/07/2015 concernente Prosecuzione
e conclusione delle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS avanzate da Roma
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Capitale in qualità di Autorità Procedente nel periodo 2012-2013 per i Piani di
Recupero dei nuclei di edilizia ex-abusiva (cosiddetti Toponimi), preso atto della
mancata archiviazione delle procedure e dell’incertezza procedurale creatasi dopo l’invio
dei Rapporti Preliminari agli SCA, è stato stabilito che lo svolgimento delle suddette
procedure, tra le quali l’istanza in oggetto, venga assicurato dall’Area Autorizzazioni
Paesaggistiche e VAS presso la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e
Rifiuti in qualità di Autorità Competente in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione
di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013;
- con nota prot. n. 386696 del 16/07/2015 la scrivente Autorità Competente subentrata a
seguito della suddetta D.G.R. n.322/2015, ha richiesto all’Autorità Procedente l’invio
della copia di tutti i pareri pervenuti per ciascuna istanza di verifica di VAS, copia delle
attestazioni di ricezione ed il pagamento degli oneri istruttori;
- con nota prot. n. 421001 del 31/07/2015 la scrivente Autorità Competente ha trasmesso a
tutti gli SCA individuati la D.G.R. n.322/2015 ed il nuovo riferimento regionale come
Autorità Competente;
- con nota prot. n. 160436 del 07/10/2015, acquisita al prot. n. 542418 del 09/10/2015
l’Autorità Procedente ha inviato quanto richiesto nella nota prot. n. 386696 del
16/07/2015, allegando la Determinazione Dirigenziale n. rep. QI/1146/2015 del
29/07/2015 e prot. n. QI/127517/2015 del 29/07/2015 di Roma Capitale – Dipartimento
P.A.U. di impegno e liquidazione oneri istruttori per n.29 istanze di Verifica di
assoggettabilità a VAS, tra le quali anche quella in oggetto;
PRESO ATTO che:
Da parte dei suddetti soggetti competenti in materia ambientale risultano pervenuti, nell’ambito del
procedimento ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del suddetto Decreto, i seguenti pareri:
nota prot. n. 43549 del 31/03/2015, acquisita al prot. n. 181681 del 02/04/2015, della Città
metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità
– Settore 2 “Urbanistica e attuazione del PTPG”;
nota prot. n. 0001280 del 30/03/2015, acquisita al prot. n. 177169 del 31/03/2015 e nota
prot. n. 0005514 del 18/12/2015 dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
nota prot. n. 92509 del 05/02/2016, acquisita al prot. n. 62082 del 05/02/2016 della Regione
Lazio - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale: Roma Capitale e Progetti Speciali;
nota prot. 0000536 del 02/04/2015 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali –
Segretariato Regionale per il Lazio acquisita al prot. n. 542418 del 09/10/15 ;
nota prot. n. 33118 del 23/04/2015 dell’Asl Roma D – U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica, acquisita al prot. n. 258447 del 12/05/2015;
nota dell’Arpa Lazio 0023017 del 18/03/2015 dell’Arpa Lazio, acquisita al prot. n. 152982
del 19/03/2015 e per le vie brevi solo in data 28/10/2015;
nota prot. n. 14521 del 10/03/2015 di Roma Capitale – Dipartimento tutela ambientale –
protezione civile – Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del verde U.O. Aree
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Protette – Servizio Riserva Naturale Statale Litorale Romano, acquisita al prot. n. 542418
del 09/10/15;
Alla data di redazione del presente provvedimento, da parte dei seguenti soggetti in materia
ambientale coinvolti, non sono pervenuti i pareri di competenza, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del
D.Lgs. 152/2006:
Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative
- Area Conservazione Qualità dell’Ambiente (ora Area Qualità dell'Ambiente e
Valutazione Impatto Ambientale;
- Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali (ora Area Difesa del Suolo e Bonifiche);
Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) – Dipartimento IV - Servizi
di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
Agenzia Regionale Parchi – A.R.P.;
Ente Roma Natura.
CONSIDERATO che dal R.P. e dall’analisi dell’esame istruttorio evince che l’area interessata dal
Piano, rispetto al sistema della pianificazione urbanistica e sovraordinata, è inquadrata come si
riporta di seguito:
Piano regolatore generale vigente del Comune di Roma (approvato con D.C.C. n. 18 del
12/02/2008).
L’area d’intervento del piano in questione, denominato “13.3 Lingua Aurora” viene
classificata come “nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”, come definiti dall’art. 55
delle NTA, inserita nel sistema insediativo delle “Città da ristrutturare”.
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale
n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato sul BUR Lazio n. 6
S.O. n. 14 del 14 febbraio 2008:
Tavola “A” – Sistemi ed ambiti del paesaggio:
L’area di intervento risulta delineata nel Sistema del Paesaggio insediativo come
“Paesaggio degli insediamenti urbani”. L’area inoltre rientra tra le aree di proposta di
modifica dei PTP vigenti ai sensi dell’art. 23 della L.R. 24/98 (la proposta di
modifica presentata n° 058091_P721 è stata interamente accolta secondo quanto
precisato al punto 3c dei criteri di valutazione delle osservazioni).
Tavola “B” – Beni Paesaggistici:
L’area di intervento è sottoposta per buona parte al vincolo di cui all’art. 134, comma
1 lett. b e 142, co.1, lettera c) del D.lgs. 42/04 per la presenza dell’acqua pubblica
denominata Forma Emissaria di Ostia e per tutto il perimetro è sottoposta al vincolo
di cui al D.M. 21/10/1954 “Fascia costiera Ostia Anzio Nettuno” di cui all’art. 134
comma 1, lett. a e art. 136 del medesimo d.lgs. 42/04.
Una piccola porzione dell’area di intervento è inoltre interessata dal vincolo “area
boscata” ai sensi dell’articolo 142 co1, lettera g) del D.lgs. 42/04.
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Tavola “C” – Beni del Patrimonio Naturale e Culturale:
L’area, per quanto riguarda i Beni del Patrimonio Naturale ricade totalmente nello
Schema regionale dei parchi – Areali; per quanto riguarda gli ambiti prioritari per i
progetti di conservazione e recupero, art. 143 D.lgs. 42/04, ricade totalmente in Aree
a connotazione specifica – Parchi Archeologici e culturali; per quanto riguarda i Beni
del Patrimonio Culturale ricade marginalmente nei Beni Lineari
Piano Territoriale Paesistico (PTP) di Roma n. 2 “XIII e XIV circoscrizione” adottato con
DGR 2269/87 e approvato con L.R. n 24 del 6 luglio 1998 (supplemento ordinario n. 1 al
BUR n. 21 del 30/07/1998).
Per quanto attiene la classificazione dell’area ai fini della tutela, Tav. E3, l’area di
intervento rientra interamente in zona C1-1 “Zone vincolate alle norme del P.R.G.
vigente – tutela limitata”.
PTPG Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), approvato dal Consiglio Provinciale
con Delibera n. 1 del 18 gennaio 2010.
L’area di Piano ricade per la quasi totalità all’interno del Sistema Insediativo
morfologico nel “Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti” (di cui
all’art. 42 delle N.T.A.) e, per due aree marginali, all’interno della Rete Ecologica
Provinciale (REP) e precisamente in aree di “connessione primaria” e di “territorio
agricolo tutelato” (di cui agli artt. 25 e 60 delle N.T.A.) mentre si evidenzia come la
totalità delle aree risulti interessata dai “Principali insediamenti prevalentemente
residenziali”.
Come successivamente evidenziato dalla Componente Città Metropolitana con nota
prot. n. 43549 del 31/03/2015 … l’attribuzione alla R.E.P. delle due aree marginali
in questione sia possibile solo sulla base di una lettura di dettaglio del PTPG e che
questa appaia ininfluente vuoi per le dimensioni trascurabili dei terreni interessati
che per un’evidente insussistenza della funzionalità della connessione primaria a
seguito delle trasformazioni avvenute.
VERIFICATO che il Rapporto preliminare ha evidenziato le seguenti caratteristiche del Piano:
L’area oggetto di intervento è situata nel quadrante sud-ovest della città, al di fuori del
G.R.A., e ricade tutta all’interno del territorio del XIII Municipio di Roma Capitale.
L’ambito territoriale interessato è delimitato a sud da via Cristoforo Colombo, a nord e ad
ovest dalla Riserva Naturale Statale Litorale Romano e ad est dal quartiere di “Casal
Palocco”. L’unica via di accesso al comprensorio avviene da Via del Canale della Lingua la
quale, raggiungendo la Cristoforo Colombo consente al nucleo un collegamento diretto con
il centro di Roma;
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La proposta di piano è inserita dal nuovo PRG di Roma Capitale (approvato con D.C.C. n.
18 del 12/02/2008), all’interno di un nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare nella Città
da ristrutturare, mediante un piano di recupero urbanistico, denominato Toponimo n° 13.3
“La Lingua Aurora”, adottato con D.A.C. n°56 del 06/12/2012;
Il Toponimo di cui trattasi sorge in un territorio caratterizzato fortemente sia dal punto di
vista naturale che storico. L’intera zona, acquitrinosa e malarica fino a dopo l’unità d’Italia,
fu prosciugata su finanziamenti statali a cura di una cooperativa di braccianti ravennati a
partire dal 1884. A quel tempo la maggiore testimonianza storica esistente nell’area era il
Borgo storico di Ostia Antica, sorta nei pressi dell’antico porto Romano di Ostia, con
l’annesso Castello Aldobrandini. Il prosciugamento delle paludi per brevità esecutiva fu
impostato con canali di colluttazione delle acque ed un sistema di idrovore, a tutt’oggi
ancora funzionante. Dal punto di vista morfologico la struttura dell’assetto territoriale è stata
fortemente determinata dalla giaciture del sistema di smaltimento delle acque;
L’area considerata comprende cinque distinti Consorzi già costituti, denominati “La
Lingua”, “Aurora”, “Colombo”, “Il Pino” e “La Franchina”, caratterizzati da una forte
interdipendenza e dalla collocazione in un ambito particolarmente interessante dal punto di
vista storico, archeologico, ambientale e paesistico. All’interno del nucleo da risanare, il
tessuto edilizio è disposto all’interno di un regolare reticolo viario e di lotti, differenziati
solamente dalla presenza di essenze arboree prevalentemente ad eucalyptus, lungo i canali
principali e da una rotazione della giacitura esistente tra il Canale delle acque alte (della
Lingua) ed il canale delle acque basse;
Le tipologie edilizie prevalenti, dato un lotto medio di 1000 mq, sono la villetta suburbana
per una o due famiglie, ad un piano o due, ed un tipo ibrido simile al villino come descritto
nel P.R. del 1931, con due alloggi a piano con due tre piani abitati. Rarissimi sono i casi di
edifici a quattro piani abitati, non è raro il caso di abusivismo con caratteri speculativi. Le
pochissime attività non residenziali esistenti, principalmente attività artigianali, peraltro di
modeste dimensioni, si presentano ora fortemente disomogenee rispetto al tessuto del
toponimo, sia per tipo di attività che per collocazione;
L’intervento si configura come variante al PRG approvato con D.C.C. n. 18 del 12/02/2008
unicamente per l’incremento dell’indice di edificabilità massimo per le aree non edificate,
rispetto a quello previsto all’art. 55 comma 3 lettera c delle NTA di PRG, da 0,125 mq./mq.
a 0,156 mq./mq.;
La superficie del nucleo come individuato nel PRG approvato risulta di circa 98 ha e una
densità territoriale di 44,99 ab/ha per un numero di abitanti di previsione pari a 4.408 di cui
1830 già insediati. Complessivamente si prevede una SUL abitativa di nuova edificazione di
88.369 mq, una SUL di completamento di 35.410 mq e una di conservazione pari 64.504 mq
per un totale di 188.283 mq su una superficie fondiaria di 718.746 mq. Le aree destinate a
viabilità pubblica sono quantificate in mq 118.316. Le aree pubbliche a standard sono
quantificate nel R.P. in mq 63.511 a verde pubblico, mq 29.705 a servizi pubblici e mq
49.458 a Parcheggi pubblici per un totale di aree a standard previste pari a 142.673 mq
rispetto a una dotazione minima di cui al D.M. 1444/68 pari a 96.976 calcolata su 4408
abitanti insediati.
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Di seguito viene riportata una tabella esplicativa delle correlazioni tra obiettivi e azioni di
piano:
OBIETTIVI AZIONI DI PIANO
Risistemazione e razionalizzazione del
sistema viario
Adeguamento della rete viaria locale di
distribuzione e creazione collegamenti inter
quartiere
Recupero paesaggistico del sito Realizzazione di aree verdi
Piantumazione arboreo-arbustivi con specie
autoctone
Creazione di una rete di servizi e pluralità di
centralità
Collocazione delle aree destinate al
soddisfacimento degli standard lungo la rete
viaria locale di distribuzione del nucleo,
corretto mix aree a parcheggio
pubblico/servizi pubblici.
Definizione della zonizzazione Suddivisione dei comparti edificatori ed
indicazione della destinazione d’uso
Definizione degli standard urbanistici Individuazione di aree per parcheggi
pubblici
Individuazione di aree per il verde pubblico
Individuazione di aree per le attrezzature
scolastiche e per lo svago
Definizione di una rete di servizi e pluralità
di centralità pubbliche
Collocazione delle aree destinate al
soddisfacimento degli standard lungo la rete
viaria locale di distribuzione del nucleo,
corretto mix aree a parcheggio
pubblico/servizi pubblici
- la procedura seguita per l'approvazione del Piano in variante al PRG è quella relativa all’art.
4 della L.R. n. 36/87;
VERIFICATO che il R.P., in relazione al contesto e alla tipologia di intervento, non ha evidenziato
impatti ambientali significativi;
TENUTO CONTO che i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, che sono
pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, hanno evidenziato quanto di seguito
riportato:
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITÀ - AREA URBANISTICA E
COPIANIFICAZIONE COMUNALE: ROMA CAPITALE - PROGETTI SPECIALI
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L’area Urbanistica dopo un inquadramento urbanistico del piano ha espresso le seguenti
considerazioni:
[…]
L’ambito in questione presenta una realtà di compromissione del territorio tale da aver già
determinato impatti sull’ambiente, per cui la presente valutazione sul recupero dello stesso verifica
l’incidenza delle aree annesse al piano per la idonea dotazione degli standard e l’incremento della
volumetria da edificare nelle aree libere cosiddette intercluse nel perimetro.
Le nuove aree da inserire nel perimetro del piano di recupero, comunque facenti parte di un ambito
fortemente antropizzato, non alterano sostanzialmente dal punto di vista paesaggistico lo stato dei
luoghi, andando invece a ricucire e unificare tessuti altrimenti separati tra di loro.
In considerazione a quanto sopra rilevato, non si rilevano effetti significativi della proposta di
recupero urbanistico dal punto di vista paesaggistico sulle componenti ambientali interessate
relativamente al piano esecutivo per il recupero urbanistico del nucleo di edilizia ex abusiva
rientrante nella tipologia dei toponimi n° 13.03 “La Lingua Aurora” adottato con Delibera di C.C.
n° 56 del 06/12/2012 e pertanto al scrivente Area ritiene che il progetto urbanistico in questione
non debba essere assoggettato a V.A.S.
Le trasformazioni previste nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico dovranno seguire l’iter
ordinario, nella fase di attuazione del piano, per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica.
(…)
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE
L’Autorità di Bacino con nota prot. n. 0001280 del 30/03/2015, acquisita al prot. n. 177169 del
31/03/2015, ha evidenziato quanto segue:
(…)
La pianificazione di bacino/distretto di competenza di questa Autorità ritenuta significativa ai fini
del Piano in esame è la seguente:
1) Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 e
aggiornato con D.P.C.M. del 10 aprile 2013;
2) Piano di Bacino del fiume Tevere – Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da
Castel Giubileo alla foce – (P.S.5), approvato con D.P.C.M. del 3 marzo 2009 e relativa
variante approvata con D.P.C.M. del 10 aprile 2013;
3) Piano di gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale, approvato con
D.P.C.M. del 5 luglio 2013 ed attualmente in fase di aggiornamento.
Si evidenzia, inoltre, che in attuazione della direttiva 2007/60 CE e del D.lgs. 49/2010, è in fase di
redazione il Piano di Gestione dei Rischi alluvioni del Distretto dell’Appennino centrale
(PGRAAC) la cui documentazione, comprese le mappe di pericolosità e di rischio, è interamente
disponibile sul sito web di questa Autorità.
Rispetto al P.S.5 si rileva che l’area di piano ricade all’interno del bacino idrogeologico
Marino-Castel Porziano e all’interno della perimetrazione delle aree a rischio intrusione salina
(tavola P1-Bi-1) definite dall’art. 8, comma 2, delle NTA come “settori dell’acquifero costiero nei
quali l’alterazione della circolazione sotterranea causa di intrusione di acqua salina”; per dette
aree l’art. 9 delle NTA stabilisce che “è sospeso il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e delle
nuove concessioni di acque sotterranee nelle more della adozione di specifici provvedimenti di
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revisione del regime delle concessioni ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.
152”.
Rispetto al PGDAC si rileva che l’intera area di intervento ricade nell’ambito territoriale
del corpo idrico sotterraneo ITE_112 – Unità del delta del Fiume Tevere, classificato come “non a
rischio” ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla direttiva quadro
2000/60/CE.
Ciò premesso, dall'esame del Rapporto Preliminare, si rileva che il piano interessa un
ambito territoriale significativo (quasi 100 ha) e prevede un considerevole incremento sia della
superficie utile lorda (+ 133 %), in particolare di quella abitativa, sia del numero degli abitanti
insediabili (+140%). Tuttavia, nonostante venga descritta la particolare condizione idrogeologica
dell’area conseguente alla bonifica, nel Rapporto Preliminare non vengono esaminati né i possibili
impatti che le nuove edificazioni, incluse quelle di completamento, potrebbero avere sulla rete dei
canali di bonifica e causa dell’aumento dell’impermeabilizzazione del suolo né viene valutato il
livello del rischio per l’insediamento derivante dall‘esondazione dei canali in caso di condizioni
meteorologiche avverse.
Alla luce di quanto sopra esposto, si rimette il parere sulla verifica di assoggettabilità a
VAS all'Autorità Competente prescrivendo che in sede di progettazione esecutiva vengono
comunque approfonditi gli aspetti relativi alle conseguenze del rischio esondazione dei canali e
vengono eventualmente adottate tutte le necessarie misure per garantire le sicurezze idraulica
dell'insediamento.
Si segnala, infine, che, poiché l’intervento ricade parzialmente in “Area a rischio di
intrusione salina”, la scrivente Autorità di bacino, ai sensi dell’art.7 co. 2 del R.D. 1775/1933, non
potrà che esprimere, fatte salve le deroghe vigenti, il proprio parere negativo a fronte di eventuali
istanze di prelievo di acque sotterranee.
Resta comunque fermo l'obbligo di acquisizione di ogni eventuale autorizzazione/nulla
osta/potere da parte della scrivente Autorità di Bacino qualora gli interventi di attuazione del
programma in esame siano soggetti ai vincoli diretti espressamente previsti dalla pianificazione di
bacino/distretto. Si conferire la disponibilità di questa Autorità di bacino per ogni qualsivoglia
ulteriore connessa esigenza.
Con successiva nota prot. 0005514 del 18/12/2015, acquisita al prot. n. 709479 del
21/12/2015, la stessa Autorità ha fornito integrazioni alla sopra citata nota 1280/2015
rappresentando quanto segue:
Con decreto segretariale n. 42 del 16.07.2015 (avviso in BURL del 30.07.2015), ai sensi
dell‘art. 43, comma 5, delle norme tecniche del PAI, questa Autorità ha avviato l'iter per la
ridefinizione delle aree allagabili nella zona fociale del fiume Tevere, corsi d’acqua secondari e
rete canali di bonifica nel territorio di Roma Capitale e Comune di Fiumicino. Come risulta
dell'elaborato cartografico pubblicato sul portale di questa Autorità, l’area interessata dal
programma di recupero del nucleo 13.3 non ancora edificata risulta classificata per la maggior
parte in Fascia A mentre quella già edificata risulta classificata come area e rischio R3 ed R4.
Si ritiene che la perimetrazione introdotta dal citato decreto, pur non avendo ancora valore
definitivo, fornisca comunque elementi di interesse ai fini della VAS del programma in esame, tant'è
che già nel parere prot. 1280 del 30.03.2015 rilasciato ai fini della procedura di verifica di
assoggettabilità questa Autorità rilevava che “nel Rapporto Preliminare non vengono esaminati né
i possibili impatti che le nuove edificazioni potrebbero avere sulla rete dei canali di bonifica a
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causa dell'aumento di impermeabilizzazione del suolo né viene valutato il livello di rischio per
l’insediamento derivante dall’esondazione dei canali in caso di condizioni meteorologiche
avverse”.
Ciò premesso e considerato che:
° pur tenendo conto del valore provvisorio della perimetrazione introdotta dal decreto
segretariale 42/2015, dalla pianificazione di bacino di competenza di questa Autorità, sia quella
vigente sia quella in corso di aggiornamento, emerge che l’ambito territoriale entro cui ricade
l'area interessata dal programma in esame è caratterizzato da problematiche ambientali connesse
al rischio idraulico derivante dalla presenza di corsi d'acqua secondari e della rete dei canali di
bonifica;
° rispetto a tali problematiche sono state previste specifiche norme di tutela volte a
contenere ed a ridurre il livello di rischio idraulico per le aree urbanizzate;
°alla luce degli elementi forniti nel rapporto preliminare e negli allegati elaborati
cartografici, è probabile che le previsioni edilizie ed insediative del programma in esame possano
generare impatti significativi sull'assetto idrogeologico dell'ambito territoriale di riferimento;
per quanto di competenza di questa Autorità, si rettifica il parere di cui alla precedente nota
n. 1280 dei 30.03.2015, che a ogni buon fine si allega alla presente, e si esprime parere, favorevole
all’assoggettabilità a VAS - del Piano Esecutivo per il Recupero Urbanistico del Nucleo di edilizia
ex abusiva da recuperare da recuperare c.d. Toponimo, n. 13. 03 "La Lingua Aurora".
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – DIPARTIMENTO VI “GOVERNO DEL
TERRITORIO E DELLA MOBILITÀ” – SERVIZIO 2 “URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL
PTPG”
La Città Metropolitana dopo una breve descrizione sotto il profilo urbanistico del Piano evidenzia
quanto segue:
[…]
Riguardo alla valutazione condotta sull’intervento in relazione al PTPG si osserva che il piano è
individuato per le quasi totalità all’interno del Sistema insediativo Morfologico nel “Campo
preferenziale di organizzazione degli Insediamenti” (di cui all’art. 42 delle N.T.A.) e, per dure aree
marginali, all’interno della Rete ecologica Provinciale (REP) e precisamente in aree di
“Connessione Primaria” e di “Territorio agricolo tutelato”(di cui agli artt. 25 e 60 delle N.T.A.)
mentre si evidenzia come la totalità delle aree risulti interessata dai “Principali insediamenti
prevalentemente residenziali”.
A tal fine è doveroso segnalare come l’attribuzione alla REP delle due aree in questione sia
possibile solo sulla base di una lettura di dettaglio del PTPG e che questa appaia ininfluente vuoi
per le dimensioni trascurabili dei terreni interessati che per un’evidente insussistenza della
funzionalità della connessione primaria a seguito delle trasformazioni avvenute.
Nelle Norme di PTPG all’art. 42 “Direttive e prescrizioni per il disegno di struttura delle
costruzioni insediative urbane complesse ed elementari” il “Campo preferenziale di organizzazione
degli insediamenti” viene definito come “… l’ambito all’interno del quale i Comuni organizzano di
preferenza nei loro strumenti urbanistici le operazioni di trasformazione e crescita insediativa.
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Comprende gran parte dell’edificazione esistente e delle previsioni dei PRG vigenti e una quota di
aree di riserva per le future espansioni. Il Campo preferenziale, indica il limite entro cui va
organizzato il disegno della struttura insediativa coerente con le regole storiche e morfologiche
delle costruzioni urbane componenti e con il contesto ambientale e paesistico…” e che “… il PTPG
indirizza i Comuni a finalizzare le previsioni insediative degli strumenti urbanistici generali
comunali prevalentemente al riordino e completamento degli insediamenti esistenti secondo modelli
aggregati, valutando la possibilità di ricollocare all’interno del campo preferenziale di
organizzazione le previsioni di paino isolate o diffuse non attuate e localizzare aree per servizi
pubblici o di uso pubblico di interesse urbano (locale o intercomunale) all’interno del campo
preferenziale di organizzazione”.
Inoltre, premesso quanto sopra, per quanto riguarda la REP, l’area ricade all’interno dell’unità
della pianura alluvionale costiera e delta del Tevere”, n. 10, le cui prescrizioni vertono
principalmente sull’elaborazione di un progetto ambientale, la fine di tutelare e riqualificare tutte
le aree umide anche di piccola dimensione, punti essenziali per la funzionalità della REP.
Tenuto conto di quanto sopra si ritiene che l’intervento proposto, pur non ponendosi in contrasto
con la disciplina della REP di cui agli artt. 27 e 28 e ferma restando la competenza dell’Ente
regionale in merito alle valutazioni ex art. 12 del D.lgs. 152/2006, necessiti di ulteriori
approfondimenti nell’ambito del Rapporto Ambientale al fine di inquadrare il Piano in oggetto nel
più ampio quadro dello stato di attuazione dei nuclei di edilizia ex abusiva previsti nel PRG dando
conto del quadro complessivo delle modifiche che verranno apportate al PRG dalla varianti
presentate in termini di carico insediativo al fine di valutare la necessità di opportuni
provvedimenti compensativi.
Oltre a ciò, per quanto attiene questo Piano di Recupero, risulta opportuno che vengano
approfonditi in un eventuale Rapporto Ambientale e comunque garantiti in fase progettuale:
1) La tutela del Canale Primario di Levante e il potenziamento della sua funzione di
connettività;
2) Il miglioramento della qualità del canale di bonifica e della fascia verde decorrente lungo le
sponde;
3) La sostenibilità per i parcheggi al fine di minimizzare l’impermeabilizzazione del suolo e,
per quanto attiene al verde urbano, la compatibilità delle nuove specie con la vegetazione
potenziale locale.
(…)
ARPA LAZIO
La Struttura, premettendo che la valutazione della significatività degli impatti ambientali su
alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l’atmosfera, non può essere efficacemente
valutata poiché l’analisi che emerge dal R.P. è stata limitata alla sola area oggetto dell’intervento, in
quanto impatti ambientali valutati come poco significativi, contribuiscano a determinare rischi per
l’ambiente, cumulandosi ad analoghi impatti generati dall’attuazione di piani e programmi che
insistono su aree limitrofe, esprime le seguenti considerazioni relativamente alle varie matrici
ambientali:
[…]
1. ARIA: in riferimento alla matrice aria si evidenzia che gli interventi previsti dal programma
prevedono elementi permanenti che possono incidere negativamente. Il Comune di Roma è
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classificato nel Piano di risanamento della qualità dell’aria, approvato con Delibera del
Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, in zona A (“area a maggiore criticità). Il
RP non contiene dati utili a stimare la significatività dell’impatto che non può comunque
essere considerato nullo (cfr. pag. 40 del RP) alla luce del carico antropico previsto.
Considerato che l’area di Roma presenta (“agglomerato di Roma”) criticità connesse
all’inquinamento atmosferico l’impatto del Piano andrebbe valutato insieme agli altri
interventi urbanistici, eventualmente presenti nell’area.
2. RISORSE IDRICHE: l’area dell’intervento ricade all’interno di un bacino con classe di
qualità 5 “pessimo” che necessita quindi di attenzione. Gli scarichi idrici dovranno essere
collettati presso la pubblica fognatura ed efficacemente trattati presso il depuratore che
dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all’incremento dei reflui da trattare anche
alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani. Alla
luce di quanto evidenziato da ACEA ATO 2 (cfr. Allegato 1 del RP, p.to. 3) in relazione alle
acque di prima e seconda pioggia, e delle criticità connesse all’approvvigionamento idrico,
si ritiene l’impatto significativo:
3. RIFIUTI: la significatività dell’impatto della produzione dei rifiuti derivante dall’attuazione
del Programma, deve tener conto degli obiettivi stabiliti dal Piano di Gestione dei rifiuti
nella Regione Lazio (approvato dalla Giunta regionale il 18/01/2012 e pubblicato sul
supplemento ordinario n. 15 del BURL n. 10 del 14 marzo 2012) e deve essere valutata in
relazione all’attuale capacità di gestione del ciclo dei rifiuti in conformità con la normativa
di settore. L’incremento di utenti previsto, l’attuale livello percentuale della raccolta
differenziata, il quadro della dotazione impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani
determinano un contesto territoriale all’interno del quale si ritiene che un incremento della
produzione dei rifiuti (+2848 ton/anno – cfr. RP Allegato I p.to 5), costituisca un impatto
significativo.
4. Nell’ambito della verifica di coerenza esterna non sono stati analizzati eventuali strumenti
di pianificazione delle aree naturali adiacenti al piano.
5. SUOLO: pur in assenza della completa attuazione della L.R. 31 marzo 2005 n. 14 e di una
normativa nazionale in materia di radon nelle abitazioni che stabilisca un livello di
riferimento, tenuto conto della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre
2013 che prevede che “Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le
concertazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della
concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a un proprio livello di
riferimento compreso a 300 Bq m-3”, si ritiene opportuno che vengano attuate idonee
prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di
riferimento individuato dall’Unione Europea per il gas Radon
ASL ROMA D
L’Agenzia Servizio SISP, in merito alla procedura di VAS del toponimo in questione, con nota
prot. n. 33118 del 23/04/2015 acquisita al prot. n. 258447 del 12/05/20015, non ritiene, ai sensi del
DPR n. 177 del 05/06/93 e del D.lgs. 229/99, di dover esprimersi.
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ROMA CAPITALE – DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE – PROTEZIONE CIVILE –
DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE U.O. AREE PROTETTE
SERVIZIO RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO
La Direzione rileva che:
A tale riguardo, si prende atto che le aree oggetto del Piano di recupero urbanistico non ricadono
all’interno del perimetro della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (D.M. 29 marzo 1996
“Riserva Naturale Statale del Litorale Romano” per finalità di conservazione e tutela della natura
e dell’ambiente e D.M. n. 311 del 24/10/2013 “Riperimetrazione della Riserva Naturale del
Litorale Romano”)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO – SEGRETARIATO
REGIONALE PER IL LAZIO
Il Segretariato Regionale, con nota 0000536 del 02/04/2015 acquisita al prot. n. 56352 del
03/04/2015, trasmette il parere della Soprintendenza Speciale per il Colosseo il Museo Nazionale
Romano e l’Area Archeologica di Roma che evidenzia quanto segue:
(…)
o In merito agli aspetti ambientali si rimette alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Comune di Roma la valutazione dell’impatto sui
Beni Paesaggistici tutelati dal D.M. 21/10/54 e nel PTPR tavola 29;
o In ordine alla tutela archeologica, in ragione della vicinanza della zona interessata
dalla progettazione al compendio dello stagno Ostiense, si richiede di inserire nelle
norme di attuazione l’esecuzione di sondaggi archeologici preventivi sotto la
Direzione Scientifica di questo ufficio, da concordarsi nei tempi e nei modi. Le
indagini condotte secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
tutela del patrimonio storico-archeologico (N.T.A. di PRG del Comune di Roma,
articolo 16 comma 8), ovvero con personale e mezzi a disposizione dalla società
operatrice (il curriculum dell’archeologo incaricato di seguire i sondaggi dovrà
essere valutato da questa Soprintendenza), avranno profondità variabile fino al
livello archeologico.
L’intervento dovrà comprendere adeguata documentazione delle indagini eseguite
anche nel caso non vi siano ritrovamenti archeologici completa di redazione di
scavo, schede US, documentazione grafica e fotografica, che verrà consegnata in
originale a questa Soprintendenza e qualora se ne presenti la necessità, il lavaggio e
la consegna dei materiali mobili rinvenuti, previo collocamento in opportuni
contenitori, nonché la protezione e la copertura delle strutture eventualmente
ritrovate e all’immissione dei dati nel sistema SITAR della Soprintendenza:
Nei casi di ritrovamenti archeologici, questi saranno tutelati in base in base al
D.L.vo n. 42 del 22/01/2014. L’esito di tali accertamenti consentirà a questa
Soprintendenza di esprimere il parere definitivo.
(…)
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Fa presente inoltre che, come comunicato dalla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici del Lazio del 12/12/2012, prot. n. 23691, la richiesta di indagini archeologiche
preventive non può essere intesa come condizione sospensiva e/o anticipatoria all’espressione del
parere di competenza.
TENUTO CONTO degli esiti del tavolo tecnico istituito con Delibera della Giunta Regionale n.
258 del 13/05/2014 per quanto riguarda il Piano in oggetto, riportato nel verbale del 10/12/2014 e
relativa scheda allegata;
VALUTATO CHE:
Il presente piano, denominato “13.03 – La Lingua Aurora”, rientra tra i 71 nuclei di edilizia
ex abusiva da recuperare (cosiddetti Toponimi) individuati dal nuovo P.R.G di Roma,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Lo stesso,
si configura in variante al PRG vigente da approvare secondo le procedure previste dall’art.
4 della L.R. n. 36/1987 e ss.mm.ii;
L’area di intervento è situata nel quadrante sud-ovest della città, al di fuori del G.R.A., e
ricade tutta all’interno del territorio del XIII Municipio di Roma Capitale. Presenta una
estensione di circa 98 ha; prevede un insediamento abitativo di 4.408 (di cui 1830 già
insediati) e si pone in variante allo strumento urbanistico unicamente per l’incremento
dell’indice di edificabilità massimo per le aree non edificate, rispetto a quello previsto
all’art. 55 comma 3 lettera c delle NTA di PRG, da 0,125 mq./mq. a 0,156 mq./mq.;
Il Piano propone il superamento delle condizioni di marginalità del nucleo dal punto di vista
degli accessi, mediante un potenziamento infrastrutturale di via Canale della Lingua, il
superamento della condizione di dipendenza di altre aree per quanto riguarda la dotazione di
servizi ai diversi livelli, la creazione di una rete di percorsi per la mobilità alternativa che,
sfruttando in parte infrastrutture già esistenti, metta in comunicazione il Toponimo e le
preesistenze storico - archeologiche e ambientali della zona (quali ad esempio l’adiacente
Riserva Statale del Litorale Romano);
il Comune di Roma Capitale, come previsto dal “Regolamento di partecipazione dei
cittadini alla trasformazione urbana” (Allegato A alla D.C.C. n. 57 del 02/03/2006) ha
avviato per il Piano in argomento un processo partecipativo con la pubblicazione sul portale
internet di Roma Capitale di una presentazione dell’intervento e con la convocazione di un
incontro pubblico con la cittadinanza per il giorno 18/07/2012, pubblicando
successivamente l’audio dell’incontro pubblico e il documento finale di partecipazione prot.
n. 23470 del 19/11/2012 sul medesimo portale internet. Dal processo partecipativo a cui
hanno partecipato rappresentanti dei cittadini e delle istituzioni, non sono emerse particolari
criticità per l’intervento in esame;
L’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale - Progetti Speciali, per
quanto riguarda gli aspetti di propria competenza, evidenzia che l’ambito in questione
presenta una realtà di compromissione del territorio tale da avere già determinato impatti
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sull’ambiente e dunque non rileva effetti significativi della proposta di recupero urbanistico
dal punto di vista paesaggistico sulle componenti ambientali interessate.
La Città Metropolitana di Roma Capitale, per quanto di specifica competenza e
limitatamente alla compatibilità dell’intervento con il PTPG, ritiene che il piano non sia in
contrasto con le direttive e prescrizioni del PTPG;
L’Area di intervento non interferisce con Siti di interesse Comunitario (SIC) e/o Zone a
Protezione Speciale (ZPS) di cui alla costruzione della rete ecologica “Natura 2000”;
In ordine gli aspetti di natura archeologica, in ragione della vicinanza della zona interessata
dalla progettazione al compendio dello stagno Ostiense come indicato dalla competente
Soprintendenza, dovranno essere inserite nelle norme di attuazione l’esecuzione di sondaggi
preventivi sotto la Direzione Scientifica della competente Soprintendenza, da concordarsi
nei tempi e nei modi, a valle dei quali nel caso di ritrovamenti archeologici, questi saranno
tutelati in base al D.lgs. n.42 del 22/01/2004. L’esito di tali accertamenti consentirà alla
Soprintendenza di esprimere il parere definitivo preventivo;
In ordine alle criticità riscontrate sull’assetto idrogeologico dell’area dalla competente
Autorità di Bacino del Fiume Tevere, queste dovranno essere oggetto di attente e
approfondite verifiche nelle successive fasi procedurali di approvazione del Piano in
oggetto. Inoltre, dato che nell’ambito del procedimento gli aspetti legati al “suolo e
sottosuolo” non sono stati valutati dalla competente Area Regionale Difesa del Suolo, nelle
successive fasi procedurali di approvazione del Piano dovranno essere approfonditi gli
aspetti legati anche a tali fattispecie (art. 89 del D.P.R. 380/2001 e D.G.R.L. 2649/99);
viene valutata ed in linea generale verificata l’ammissibilità paesaggistica degli interventi
proposti nel R.P., i quali a seguito delle considerazioni svolte si ritiene non comportino
impatti significativi sulle componenti ambientali.
TUTTO CIO’ PREMESSO, si ritiene che la variante al Programma Integrato in oggetto sia da
escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006
e ss.mm.ii., a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1) L’Autorità Procedente dovrà dare conto, nel prosieguo dell’iter approvativo del Piano, degli
esiti delle valutazioni effettuate in adempimento della DCC 122/2009, relativamente agli
effetti della intera manovra di recupero urbanistico dei nuclei di edilizia ex abusiva ovvero
alla scelta di adottare singolarmente i piani esecutivi presentati ai sensi della L.R. 36/87;
2) Nelle successive fasi procedurali di approvazione del Piano e comunque in fase di
progettazione esecutiva dovranno essere garantiti:
La tutela del Canale Primario di Levante e il potenziamento della sua
funzione di connettività;
Il miglioramento della qualità del canale di bonifica e della fascia verde
decorrente lungo le sponde;
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La sostenibilità peri parcheggi al fine di minimizzare l’impermeabilizzazione
del suolo e, per quanto attiene al verde urbano, la compatibilità delle nuove
specie con la vegetazione potenziale locale:
3) In ordine alle criticità riscontrate dalla competente Autorità di Bacino con nota prot. n.
0005514 del 18/12/2015, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere approfonditi
gli aspetti relativi alle conseguenze del rischio esondazione dei canali e tutte le misure da
adottare per garantire la sicurezza idraulica dell’insediamento. Inoltre, dovranno essere
approfonditi gli aspetti legati alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’area (art.
89 del D.P.R. 380/2001 e D.G.R.L. 2649/99);
4) In relazione agli aspetti archeologici, in attuazione del piano, dovranno essere effettuati
sondaggi preventivi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Speciale per il
Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma secondo quanto
stabilito dalla stessa con nota prot. n. 0007941 del 18/03/2015;
5) Ai fini della tutela degli aspetti naturalistici e paesaggistici della Riserva Statale del Litorale
Romano, il cui territorio è nelle vicinanze delle aree oggetto di intervento, la progettazione
esecutiva dovrà prevedere soluzioni improntate su criteri di sostenibilità ambientale e ad un
adeguato inserimento paesaggistico degli interventi;
6) In relazione alla presenza di un’area vincolata a bosco, nel prosieguo dell’iter approvativo
del Piano, l’Autorità Procedente dovrà dar conto dell’accertamento della perimetrazione
dell’area boscata ai sensi del comma 5 dell’art. 38 delle NTA del PTPR, così come emerso
nell’ambito del tavolo tecnico istituito tra Comune e Regione con Delibera di Giunta
Regionale n. 258 del 13/05/2014 per la preventiva discussione di fattibilità urbanistica dei
toponimi, per quanto riguarda il Piano in oggetto, riportato nel verbale del 10/12/2014 –
7) In relazione alle dotazioni degli standard ex D.M. 1444/68, e in generale nelle zone da
destinare ai servizi pubblici, sia garantita la dotazione minima prevista dal citato Decreto,
assicurando altresì l’adeguata localizzazione e fruibilità degli stessi al fine di garantire la
relativa effettiva utilizzazione pubblica tenendo conto della relativa cessione quali aree
pubbliche;
8) In merito alla accessibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici, dovrà essere preso in
debita considerazione il D.P.R. 503/96 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la
realizzazione di spazi fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale;
9) In relazione al sistema infrastrutturale, dovranno essere adottate e realizzate preliminarmente
tutte le soluzioni proposte che tengano conto dei probabili incrementi di flusso derivanti
dall’attuazione del piano. Inoltre, si ritiene importante predisporre ed incentivare il
trasporto pubblico comunale nell’area del toponimo, al fine di ridurre l’utilizzo del mezzo
privato e incentivare la mobilità con mezzi ad emissione ridotta, quindi favorendo l’utilizzo
dei veicoli ecologici e di carburanti meno inquinanti;
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10) La realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto, dovrà essere effettuata in
generale nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità
dell’Aria Regionale (DCR n. 66 del 10.12.2009), e del Piano di Tutela delle Acque
Regionali (DCR n. 42 del 27.09.2007), nonché delle norme regionali relative
all’inquinamento luminoso (L.R. 23/2000 e Reg. Reg. n. 8/2005), individuando le misure di
mitigazione al fine di ridurre gli impatti. In generale sia per le costruzioni esistenti che per
le nuove costruzioni dovrà essere garantita la disponibilità idrica l’allacciamento ad un
sistema depurativo regolarmente funzionane previo parere obbligatorio del gestore del
Sistema Idrico Integrato. Per le finalità di risparmio idrico si evidenziano gli adempimenti
in materia previsti dalla normativa vigente (art. 146 del d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii);
11) La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque
nere per evitare ripercussioni negative sull’ambiente e anche al fine di consentirne il
relativo riutilizzo per usi consentiti (art. 146 comma 1 lett. g del D.lgs. 152/2006 e art. 25
comma 3 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionali);
12) In relazione al contenimento dell’inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le
migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle Norme di
Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria quali misure di efficienza
energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all’art. 5 delle suddette
norme e l’utilizzo di energie rinnovabili anche per l’illuminazione delle strade e per la
segnaletica luminosa;
13) Al fine di limitare gli impatti relativi alla componente aria e fattori climatici legati agli
impianti di riscaldamento/raffrescamento, la realizzazione di edifici dovrà avvenire nel
rispetto delle prestazioni energetiche globali corrispondenti, in base al D.lgs. 19 agosto
2005 n. 192 ss.mm.ii alle classi energetiche A+ ovvero A, incentivando l’uso di energie
rinnovabili e prestando particolare attenzione alla scelta dei materiali di costruzione (cfr.
L.R. n.6/2008). Inoltre dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi degli
edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi
livelli di riferimento stabiliti dall’Unione Europea;
14) In relazione alla necessità di contenere l’inquinamento da rumore, all’interno degli ambienti
si richiama il rispetto del DPCM 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei requisiti
acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali sorgenti
sonore laddove necessarie. Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni
del Piano di risanamento della qualità dell’aria inerente la riduzione delle emissioni
polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;
15) Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni
riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione
di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del
D.P.C.M. 08/07/2003;
16) L’incremento di rifiuti urbani prodotti dovrà essere gestito nel rispetto degli obiettivi
stabiliti dalla normativa di settore, garantendo attraverso gli atti di convenzione la
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realizzazione di tutte le misure di tipo edilizio e di urbanizzazione concorrenti al
raggiungimento di tali obiettivi;
17) Nelle aree destinate a verde, nonché nella progettazione e realizzazione degli spazi verdi,
anche di natura pertinenziale e privata, le quali svolgono un’importante funzione
ambientale e ricreativa, dovranno essere previste opere e soluzioni che tendano a garantire
le condizioni morfologiche e vegetazionali delle aree medesime, prevedendo la messa a
dimora di alberi e arbusti autoctoni, dando precedenza a piante di origine locale;
18) Sia assicurata la messa in opere di tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare gli
impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, perdita di
stabilità, contaminazione, impermeabilizzazione, compattazione, perdita di fertilità e
diminuzione della biodiversità;
19) Siano in ogni caso rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri di competenza degli
Enti ed Amministrazioni pervenuti.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Andrea Ietto
Il Dirigente
F.to Arch. Maria Luisa Salvatori
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