il processo civile telematico: prassi e normativa

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PROCESSO CIVILE TELEMATICO (teoria e simulazione) Trani 13 marzo 2014 Camera Civile di Trani e Ordine Avvocati di Trani Università LUM Jean Monnet Avv. Adriana Augenti Avv. Emilio Curci [email protected]

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Presentazione utilizzata dagli Avvocati Emilio Curci ed Adriana Augenti nel corso dei un seminario tenuto presso l'Università LUM - sede di Trani

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Page 1: Il processo civile telematico: prassi e normativa

PROCESSO CIVILE TELEMATICO(teoria e simulazione)

Trani 13 marzo 2014Camera Civile di Trani e Ordine Avvocati di Trani

Università LUM Jean Monnet

Avv. Adriana AugentiAvv. Emilio Curci

[email protected]

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Il pct: ovvero il processo civile telematico

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Il PCT, ovvero il Processo Civile Telematico

Scopo del processo telematico è quello di informatizzare i flussi informativi e documentali con gli uffici giudiziariD.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei ContiIl PCT doveva superare una fase di sperimentazione fissata per settembre 2004, poi rimandata a settembre 2005 ed infine svolta nel 2006.Solo a Milano però il PCT è operativo dal dicembre 2006 (per il solo D.I.)

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Professione Avvovcato

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L'evoluzione normativa

● Testo dell’art. 51 del D.L. 25-06-2008 n. 112, come modificato dal D.L. 29-12-2009 n. 193 (comunicazioni e notificazioni telematiche)

● D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 - pubblicato nella G.U. n° 89 del 18-04-2011● Provvedimento 18 luglio 2011 (Regole Tecniche)● Decreti di attivazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 35,

comma 3 del D.M. n.44 del 21/02/2011● D.M. 15 ottobre 2012 n° 209 - pubblicato nella G.U. n° 284 del 5/12/2012● Obbligatorietà biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (Decreto legge 18 ottobre

2012, n. 179, art. 16)● Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16

bis)● Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni (Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter)● Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Decreto legge 18 ottobre 2012, n.

179, art. 17)● Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (Legge 21

gennaio 1994, n. 53, modificata dal D.L. 179/2012 e dalla Legge 228/2012)● D.M. 3 aprile 2013 n° 48 - pubblicato sulla G.U. n° 107 del 9 maggio 2013

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Art. 16 bis DL 179/2012 (conv. Legge 221/2012)

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

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Art. 35 comma DM 44/2011

Disposizioni finali e transitorie

1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici e' preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.

2. L'indirizzo elettronico gia' previsto dal decreto del Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» e' utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La data di attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, e' stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che attesta la funzionalita' del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

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Corte d'Appello di Bari

Ai sigg. Presidenti degli Ordini degli Avvocati

Bari-Foggia-Lucera-Trani

OGGETTO: Processo Civile Telematico – Avvio presso la Corte d'Appello di Bari dal 15/09/2013

Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi AutomatizzatiDECRETO EX ART. 35. COMMA 1, d.m. 21/2/2011 N. 44

Trasmissione dei documenti informatici

Il Direttore Generale

Visto il D.M. 21/02/2011 n. 44 pubblicato nella G.U. n. 89 del 18 aprile 2011 recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell 'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24";Tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui 1 'art. 35 del D.M. 21/02/2011 n.44;Accertata l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici presso il Tribunale di Trani;Considerato I 'esito positivo della fase di sperimentazione ivi condotta ed in particolare con riguardo alle trasmissioni telematiche previste dal sopra richiamato Decreto Ministeriale;Visto il Decreto in data 31 gennaio 2012 n. 3877 che, ai sensi dell 'art. 35 comma 3 del suddetto D.M. 44/2011, ha attivato 1 'indirizzo di Posta Elettroniea Certificata (PEC) — di cui all 'art. 4 comma 2 del D.M. 44/2011 - presso it sopra richiamato Ufficio giudiziario;DECRETADECRETAL'attivazione, a decorrere dal giorno 15 settembre 2013, della trasmissione dei documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico), presso Corte d'Appello di Bari, a norma dell'art. 35, comma 1, del D.M. 21/02/2011 n.44, relativamente a quanto di seguito indicato:• Atti e documenti di parte: Comparsa di risposta, Comparsa di intervento, Comparsa conclusionale e memoria di replica, Elaborati CTU, Memorie autorizzate dal Collegio o dal Consigliere delegato;• Procedimenti: Contenzioso, Lavoro e Volontaria giurisdizione.

Il DIRETTORE GENERALE

(02/08/2013)

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Depositi obbligatori e facoltativi

Dal 30 giugno 2014, dovrà necessariamente distinguersi fra:

DEPOSTI TELEMATICI OBBLIGATORI IN TUTTI I TRIBUNALI ITALIANI

(ex lege)

DEPOSITI TELEMATICI FACOLTATIVI CON VALORE LEGALE

(in base a decreti dirigenziali resi soltanto da alcuni Tribunali)

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Tipologie di atti

ATTO PROCESSUALE STATO

Atto di citazione / ricorso introduttivo In corso di introduzione

Comparsa di costituzione / intervento Facoltativo

Ricorso per decreto ingiuntivo Obbligatorio

Opposizione a decreto ingiuntivo In corso di introduzione

Memorie 183 c.p.c. / altre memorie Obbligatorio

Comparsa conclusionale / repliche Obbligatorio

Istanza correzione errore materiale Obbligatorio

Procedure concorsuali (curatore) Obbligatorio

Pignoramento Facoltativo

Atti successivi al pignoramento Obbligatorio

Emilio Curci

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Architettura

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Art. 2 (DM 44 del 21 febbraio 2011) - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; b) portale dei servizi telematici [PST]: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia; e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; f) identificazione informatica: operazione di identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi o di altro dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; h) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale; i) codice dell'amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni; m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per:1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP; 2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici; 3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice; 4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali; n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m); o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato: attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro ovvero di possesso della qualifica che legittima l'esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso; p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico: attestazione di appartenenza del soggetto all'amministrazione pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l'accesso; q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali; r) spam: messaggi indesiderati; s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare ed eliminare lo spam; t) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o piu' operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico; u) richiesta di pagamento telematico (RPT): struttura standardizzata che definisce gli elementi necessari a caratterizzare il pagamento e qualifica il versamento con un identificativo univoco, nonche' contiene i dati identificativi, variabili secondo il tipo di operazione, e una parte riservata per inserire informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi informatici; v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata, emessa a fronte di una RPT, che definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento e trasferisce inalterate le informazioni della RPT relative alla parte riservata; z) identificativo univoco di erogazione del servizio (CRS): identifica univocamente una richiesta di erogazione del servizio ed e' associato alla RPT e alla RT al fine di qualificare in maniera univoca il versamento; aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di credito, Poste Italiane e gli altri soggetti che, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.11 e successive modifiche ed integrazioni, mettono a disposizione strumenti atti ad effettuare pagamenti.

Architettura II

Page 13: Il processo civile telematico: prassi e normativa

Art. 16 bis DL 179/2012 (conv. Legge 221/2012)

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche

Page 14: Il processo civile telematico: prassi e normativa

Art. 13 DM 44/2011

Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresi', l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta e' rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

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Data e Ora del deposito

Attenzione dopo le 14: deposito nel giorno successivo

Osserva correttamente il Tribunale di Milano sez. IX - sent. 3115 del 3.03.2014, che la norma primaria, ossia l’art. 16-bis, comma 7, della legge 221/2012, come sopra indicata, deve prevalere sulla norma di rango inferiore qual è il DM 44/2011 e, pertanto, in considerazione delle norme vigenti il deposito effettuato anche dopo le ore 14:00 deve ritenersi valido. Le regole tecniche contenute nel DM 44/2011 e nel successivo Provvedimento del 18 luglio 2011 recante “Specifiche tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” non possono prevalere su norme di rango superiore.

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Rimessione in termini

Tribunale di Perugia, ordinanza del 17 gennaio 2014

La quarta ricevuta (controlli di cancelleria, che può intervenire anche qualche giorno dopo) che contenga il „rifiuto“ del deposito dell'atto inviato può generare una decadenza dai termini processuali che non è imputabile all'avvocato, che pertanto deve essere rimesso in termini.

„Il Tribunale, ritenuto che l'equivoco generato dalla dicitura ' accettazione deposito' apposta sulla mail del 9/1/2014 era obbiettivamente idonea a trarre in errore, scusabile, il destinatario della stessa in ordine al deposito dell'atto inviato il precedente 2 gennaio … rimette in termini l'istante ai fini del deposito della comparsa conclusionale ...“

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I decreti

http://pst.giustizia.it/PST/ → Uffici Giudiziari → Accedi → Distretto → Città → Tipo di Ufficio

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Il kit dell'avvocato telematico

HARDWARE

Computer;

Scanner;

Token di forma digitale (smart card o usb);

SOFTWARE

Connessione a internet;

Browser (Internet Explorer; Firefox; Chrome; e così via);

Programma di videoscrittura (word processor: microsoft word; write; e così via);

Una casella di posta elettronica certificata comunicata al proprio Ordine di appartenenza (PEC);

Un redattore per la creazione della busta telematica;

(un software per la lettura di del formato .eml: OE Viewer e così via)

(un software per firmare digitalmente: Dike e così via)

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I formati

Atto principale

(art. 12 regole tecniche del 18 luglio 2011)

.pdf testuale privo di elementi attivi (marco e campi varibili)

Allegati.pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml privi di elementi attivi

oppure

.zip, .rar, .ari di quei formati

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Grazie per l'attenzione

a proposito …

NON E' COLPA NOSTRA!

[email protected]

Emilio Curci