il contratto di apprendistato - provincia di mantova · 2014. 2. 27. · il contratto di...
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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167IN G.U. N.236 DEL 10 OTTOBRE 2011
TESTO UNICO
LEGGE N 92/2012 “RIFORMA MERCATO DEL LAVORO”RelatoreDott. Lanfranchi GuidoDa ”Vite dei filosofi” di Diogene Laerzio
Detto di Aristippo“è meglio esser mendicanti che maleducati;gli uni mancano di denaro,gli altri di umanità”.
MANTOVA 16 ottobre 2013
IL CONTRATTO DEVE ESSERE STIPULATO IN FORMA SCRITTA . OPPORTUNO REDIGERE LA LETTERA D’ASSUNZIONE SECONDO
LE MODALITÀ INDICATE DAL CCNL DEL SETTORE DI RIFERIMENTO
IN GENERE LA LETTERA DI ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA CONTIENE
1) LA PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO;
ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA
COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO ENTRO IL GIO RNO ANTECEDENTE L’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
1) LA PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO;2) IL PERIODO DI PROVA ;3) IL LIVELLO DI INQUADRAMENTO INIZIALE, INTERMEDIO E FINALE;4) LA QUALIFICA CHE POTRÀ ESSERE ACQUISITA
AL TERMINE DEL RAPPORTO.
Dott. Guido Lanfranchi 2
ENTRO 30 GIORNI DALL’ASSUNZIONE ALL’APPRENDISTA DEVE ESSERE DATO IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
CHE DEFINISCE, PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO, IL PERCORSO FORMATIVO DELL'APPRENDISTA
NEL “SISTEMA CO” RELATIVO AI DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPORTOINSERITO UN CAMPO DENOMINATO “ DATA FINE PERIODO FORMATIVO “
NEL QUALE SI DEVE INDICARE LA DATA IN CUI TERMINA IL PERIODO FORMATIVO
CHE IN CASO DI APPRENDISTATO STAGIONALE COINCIDE CON LA DATA DI FINE RAPPORTO
SISTEMA INFORMATICO DELLE ASSUNZIONI DELL’APPRENDISTA
ALL’INTERNO DEL CAMPO “CODICE TRASFORMAZIONE“PREVISTA NEL “QUADRO TRASFORMAZIONE” DEL MODELLO UNI LAV
Dott. Guido Lanfranchi 3
PREVISTA NEL “QUADRO TRASFORMAZIONE” DEL MODELLO UNI LAVVIENE ISTITUITO IL CODICE “FF – FINE PERIODO FORMATIVO”
CHE PUO ESSERE UTILIZZATO SOLO NEL CASO DI TERMINE ANTICIPATO DEL PERIODO FORMATIVO
NEL “QUADRO PROROGA” OVE DOVRÀ ESSERE COMUNICATA LA PROSECUZIONE DEL PERIODO FORMATIVO IN CASO DI MALATTIA,
INFORTUNI O ALTRA CAUSA DI SOSPENSIONE INVOLONTARIA DEL RAPPORTO SUPERIORE A 30 GIORNI.
IN TAL CASO LA DATA DI FINE PROROGA SI INTENDE COME NUOVO TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO
SISTEMA INFORMATICO DELLE ASSUNZIONI DELL’APPRENDISTA
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE
DA APPRENDISTATO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
PERMANE SOLTANTO PER I CONTRATTI IN ESSERE ALLA
Dott. Guido Lanfranchi4
PERMANE SOLTANTO PER I CONTRATTI IN ESSERE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL T.U.
SULL’APPRENDISTATO D.LGS 167/2011 (25 OTTOBRE 2011)
I CONTRATTI INSTAURATI SECONDO IL T. U.NON SONO SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE
DI TRASFORMAZIONE
ESEMPIO
RACCOMANDATA A MANO o (A.R.) SU CARTA INTESTATA
Egregio Signore__________________Via ______________
_____________, __________
Oggetto: assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.
Con riferimento alle intese intercorse, Le confermiamo la Sua assunzione, con contratto di apprendistato professionalizzante, presso la nostra Società, avente sede legale in __________, Via ___________, n.___, a far data dal _______, e per la durata complessiva di ____ mesi.Via ___________, n.___, a far data dal _______, e per la durata complessiva di ____ mesi.Il periodo di prova con Lei concordato è di ___ giorni, decorrenti dalla suddetta data di assunzione.Il rapporto di lavoro è finalizzato al conseguimento della qualifica di ______________, con inquadramento finale nella ___ categoria, al termine del periodo di apprendistato sopra concordato (e superata la relativa prova di idoneità).Durante tale periodo Lei sarà adibito alle seguenti mansioni: _________________________________________________(n.d.r.: indicare la mansione cui è preordinato l’apprendistato), da svolgere presso lo stabilimento di ____________, sito a ___________________, via _________________, n. ____.La progressione del livello di inquadramento e della retribuzione, durante il periodo di apprendistato, determinata secondo quanto previsto dall’art.___ del vigente C.C.N.L. per la Disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante nell’_________, è riportata nel seguente schema:
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1° Periodo Dal ___ al ___
2° Periodo Dal ___ al ___
3° Periodo Dal ___ al ___
Inquadramento
Retribuzione Minimo contrattualedel livello ___
Minimo contrattualedel livello ___
Minimo contrattualedel livello ___
La Sua retribuzione iniziale è fissata in euro _______ lordi orari/mensili, per ___ mensilità eseguirà la progressione suddetta.Essa è così suddivisa:minimo conglobato euro ___________ lordi orari/mensili;E.D.R. euro ___________ lordi orari/mensili;(n.d.r. elencare altre eventuali voci ________________________);(n.d.r. elencare altre eventuali voci ________________________);Totale euro ___________ lordi orari/mensili.Per quanto concerne la corresponsione della retribuzione corrente e differita, si fa riferimento agliusi aziendali in atto.Per quanto concerne il percorso formativo che Lei dovrà seguire, si allega, quale parte integrantedel presente contratto, il Piano formativo individuale , già da Lei visionato e accettato.Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato il Suo rapporto di lavoro sarà regolato dalvigente Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.La preghiamo di restituirci copia della presente lettera, da Lei debitamente sottoscritta per incondizionata accettazione di quanto in essa contenuto.Con i migliori saluti.Timbro e firma Firma del lavoratore per accettazione piena ed
incondizionata dei contenuti della presente letteraDott. Guido Lanfranchi
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DOCUMENTO ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
VANNO INDICATISULLA BASE DEL BILANCIO DI COMPETENZE DEL SOGGETTO
E DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI MEDIANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO:
� IL PERCORSO DI FORMAZIONE FORMALE E NON FORMALE DELL’APPRENDISTA � LA RIPARTIZIONE DI IMPEGNO TRA FORMAZIONE AZIENDALE O EXTRA – AZIENDALE
ELABORATO IN COERENZA �CON I PROFILI FORMATIVI DELLA REGIONE
CONTRATTO D’APPRENDISTATO IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
�CON I PROFILI FORMATIVI DELLA REGIONE�CON LE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONTRATTUALI�CON LE QUALIFICHE PREVISTE DALL’ALTA FORMAZIONE
SEGUITO DA UN PIANO INDIVIDUALE DI DETTAGLIO ELABORATO CONL’AUSILIO DI UN TUTOR NEL QUALE SI INDICANO CON MAGGIOR PRECISIONE
IL PIANO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA
Dott. Guido Lanfranchi 7
DAL 1 OTTOBRE 2013 IL PIANO È OBBLIGATORIO SOLO PER LA FORMAZIONE PER
L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO – PROFESSION ALI ESPECIALISTICHE DISCIPLINATA DAI CCNL
ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013 SEMPLIFICATO IL PIANO FORMATIVO
IL PIANO FORMATIVO STABILISCE I DETTAGLI DEL PERCORSO FORMATIVO
DELL’APPRENDISTA
�MONTE ORE DI FORMAZIONE ANNUA
8Dott. Guido Lanfranchi
�SEDE IN CUI SI SVOLGE LA FORMAZIONE
�CONTENUTO DELLA FORMAZIONE
�PROGRESSIONE DELL’INQUADRAMENTO CONINDICAZIONE DEL LIVELLO DI PARTENZA E QUELLOFINALE
IL PIANO FORMATIVOLE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONTRATTUALI
COMMISSIONE NAZIONALE ELABORA I “PROFILI FORMATI VI” DESCRIVONO CONOSCENZE E COMPETENZE UTILI A REDIGERE
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE CHE COSTITUISCE L’EFFETTIVO PERCORSO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA
COMMISSIONI TERRITORIALI PER LA FORM. PROF. E L’ APPREND.POSSONO INTEGRARE
SULLA BASE DEI FABBISOGNI RILEVATI NEL TERRITORIO,
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SULLA BASE DEI FABBISOGNI RILEVATI NEL TERRITORIO, I PROFILI FORMATIVI A LIVELLO NAZIONALE
I PROFILI DI COMPETENZA DESCRITTI SI DEVONO INTENDERE COME “LE COMPETENZE OBIETTIVO” DELLA FORMAZIONE PROFESSIONAL.
OVVERO LE CONOSCENZE E LE CAPACITÀ CHE L’APPRENDISTA DEVE CONSEGUIRE AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO,
LUNGO LA DURATA DEL CONTRATTO, IN MODO DA POTERE ASSOLVERE A QUANTO RICHIESTO
DALLA CATEGORIA PREVISTA DALL’INQUADRAMENTO FINALE
ART 12 L.25/1955 OBBLIGO DELL’APPRENDISTA DI OBBEDIRE ALL’IMPRENDITORE O
ALLA PERSONA DA QUESTI INCARICATA DELLA SUA FORMAZI ONE PER FARGLI CONSEGUIRE LE COMPETENZE PROFESSIONALI
IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA -
PER LA DURATA DEL PROCESSO FORMATIVOPERSONA PREPOSTA AD ASSISTERE L’APPRENDISTA
PER LA DURATA DEL PROCESSO FORMATIVO
ESERCIZIO TUTORAGGIO INSITO NELL’APPRENDISTATO ART.11 LETT A) L.25/1955
10Dott. Guido Lanfranchi
L’IMPRENDITORE DEVE IMPARTIRE E FARE IMPARTIRE NELLA SUA IMPRESA L’INSEGNAMENTO NECESSARIO PERCHÉ
L’APPRENDISTA POSSA CONSEGUIRE LE CAPACITÀ PER DIVENTARE LAVORATORE QUALIFICATO
ART 16 COMMA 3 L.196/1997 SPECIFICA I REQUISITI RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DE LL’ATTIVITÀ
DI TUTORAGGIO IN TERMINI DI ESPERIENZE PROFESSIONALI RICHIESTE RINVIANDO AD UN SUCCESSIVO DECRETO MINISTERIALE
ANCHE AL FINE DI FRUIRE DI PARTICOLARI AGEVOLAZIONI CTR
IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA -DECRETO MIN. LAV. 28 FEBBRAIO 2000
ART 3 COMMA 2ONERE PER IL TUTORE DI PARTECIPARE , ALL’AVVIO DELLA PRIMA
ANNUALITÀ DI FORMAZIONE ESTERNA , AD ALMENO UNA SPECIFICA INIZIATIVA FORMATIVA DI DURATA NON INFERIORE A 8 OR E, ORGANIZZATA DALLE STRUTTURE FORMATIVE INCARICATE
DELLA FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA
LEGGE 25/1955 E ART.16 L.196/1997
11Dott. Guido Lanfranchi
LEGGE 25/1955 E ART.16 L.196/1997INGERENZA PUBBLICA NEI PROCESSI FORMATIVI
CON RIFERIMENTO �AI CENTRI FORMATIVI ESTERNI ALL’AZIENDA DEPUTATI A
SVOLGERE LA FORMAZIONE;�ALLA DURATA MINIMA DEI PROCESSI NON INFERIORE A 120 ORE
MEDIE ANNUE;
DECRETO MIN. LAV. 28 FEBBRAIO 2000DICIPLINA DEL TUTORAGGIO DETTAGLIATA E VINCOLANTE
IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA -
ART 1 D.M. 28 FEBBRAIO 2000 COMPITI DEL TUTOR
�Affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato,di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delleattività lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziativeformative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro.�Collaborare con la struttura di formazione esternaall’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimentoall’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimentoin alternanza.�Esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisitedall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore dilavoro.
12Dott. Guido Lanfranchi
ART 2 D.M. 28/02/2000CIASCUN TUTORE
PUÒ AFFIANCARE NON PIÙ DI CINQUE APPRENDISTI
IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA -
ART 2 D.M. 28 FEBBRAIO 2000 REQUISITI DEL TUTORIL RUOLO DEL TUTOR PUÒ ESSERE ASSUNTO DA:
UN LAVORATORE QUALIFICATO DESIGNATO DALL’IMPRESAQUESTI DEVE:
� POSSEDERE UN INQUADRAMENTO CONTRATTUALE PARI O SUPERIORE A QUELLO CHE L’APPRENDISTA CONSEGUIRÀ AL TERMINE DEL CONTRATTO;� SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVE COERENTI CON QUELLE DELL’APPRENDISTA;� POSSEDERE ALMENO TRE ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA (NON SI APPLICA NEL CASO IN CUI IN AZIENDA NON SIANO PRESENTI LAVORATORI IN POSSESSO DI TALE CARATTERISTICA)
NEL CASO DI IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI E NELLE IMPRESE ARTIGIANE,
DAL TITOLARE DELL'IMPRESA STESSA , DA UN SOCIO O DA UN FAMILIARE COADIUVANTE
13Dott. Guido Lanfranchi
IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA -
CON FORMAZIONE E COMPETENZE ADEGUATE PER
D.LGS.N 276/2003INSERIMENTO DI UN TUTORE AZIENDALE
CON FORMAZIONE E COMPETENZE ADEGUATE PER
ART 48 COMMA 4 APPRENDISTATO PER
L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO - DOVERE
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ART 49 COMMA 5 APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
14Dott. Guido Lanfranchi
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ART 85 D.LGS.N 276/2003NON ABROGA L’ART 16 L.196/1997
CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI SUL TUTORAGGIORIFERENDOSI ALLE SUDDETTE DUE TIPOLOGIE
CIRCOLARE MIN. LAV. N. 40/2004 SUL RUOLO DEL TUTORACCOMPAGNARE L’APPRENDISTA LUNGO TUTTA LA DURATA DEL PIANO FORMATIVO
IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA -
INTERPELLO N. 9 DEL 27 MARZO 2008APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – FIGURA DEL TUTOR
NECESSITÀ O MENO DELLA PRESENZA COSTANTE DEL TUTORE IN AFFIANCAMENTO ALL’APPRENDISTA MACCHINISTA
NEI SERVIZI DI CONDOTTA DEI TRENI.
Per quanto attiene, più in particolare, alla problematica della
15Dott. Guido Lanfranchi
Per quanto attiene, più in particolare, alla problematica dellapresenza costante del tutore durante lo svolgimento dellaprestazione lavorativa dell’apprendista , dall’analisi dellanormativa vigente NON SI DESUME ALCUN OBBLIGO DIAFFIANCAMENTO CONTINUATIVO, come si ricavaindirettamente dalla previsione secondo cui “il tutor può seguirefino a 5 apprendisti”.
APPRENDISTATO PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO È ANCORA NECESSARIA LA PRESENZA
DI UN TUTOR O REFERENTELE CUI COMPETENZE SONO RIMESSE AI
ART. 2 Lett. D D.LGS 167/2011 “ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
16Dott. Guido Lanfranchi
CIRCOLARE MIN. LAV. n. 5 DEL 21 GENNAIO 2013La disciplina in materia è infatti demandata esclusivamente allacontrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. d), delD.Lgs. n. 167/2011, ferma restando la possibilità di prevedereanaloghe disposizioni da parte delle Regioni in relazione a lcorretto adempimento degli obblighi formativi di loro comp etenza(ad es., per l’apprendistato professionalizzante, le 120 triennali diformazione “esterna”).
ART. 2 Lett. D D.LGS 167/2011 “ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
CIRCOLARE MIN. LAV. n. 5 DEL 21 GENNAIO 2013
“ IN LINEA DI PRINCIPIO IL TUTOR O REFERENTE AZIENDALE IN RAGIONE DELLA CAPACITÀ DI AUTODETERMINAZIONE
DELLE PARTI SOCIALI PREVISTA DAL LEGISLATORE, DEVE ESSERE IN POSSESSO
17Dott. Guido Lanfranchi
DEVE ESSERE IN POSSESSO
ESCLUSIVAMENTE DEI REQUISITI INDIVIDUATI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
ESSENDO SOSTANZIALMENTE ABROGATO IL D.M. 28 FEBBRAIO 2000”.
LE PARTI SOCIALI NEI CONTRATTI COLLETTIVIPOSSONO ASSEGNARE AL TUTOR
COMPITI ASSOLUTAMENTE DIVERSIFICATI
CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
INSEGNAMENTODELLE MATERIE OGGETTO DI FORMAZIONE INTERNA
“ SUPERVISIONE” CORRETTO SVOLGIMENTO
DELLA FORMAZIONE
18Dott. Guido Lanfranchi
DI FORMAZIONE INTERNA DELLA FORMAZIONE
Talvolta il tutor svolge pertanto delle funzioni esclusivamente di “controllo” della corretta effettuazione della formazionee/o di “raccordo” tra apprendista e soggetto formatore.
POSSIBILE CONSEGUENZAL’ASSISTENZA DIRETTA E CONTINUATIVA DELL’APPRENDISTA
NON È PIÙ UN COMPITO SPECIFICO DEL TUTOR
ACCORDO INTERCONFEDER. CONFAPI 20/04/2012ACCORDO INTERCONFEDER. CONFINDUSTRIA 18/04/2012
NEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE SARÀ INDICATO UN TUTOR /REFERENTE AZIENDALE
1) INSERITO NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA, QUALEFIGURA DI RIFERIMENTO PER L’APPRENDISTA,
2) IN POSSESSO DI ADEGUATA PROFESSIONALITÀ
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
2) IN POSSESSO DI ADEGUATA PROFESSIONALITÀ
19Dott. Guido Lanfranchi
ACCORDO CONFARTIGIANATO 3/05/2012PROROGATO FINO AL 30 APRILE 2013
DALL’ACCORDO DEL 20 DICEMBRE 2012
TUTOR /REFERENTE AZIENDALE PREVEDE L’INDICAZIONE DEL NOME NEL PIANO FORMATIVO
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
ACCORDO TERZIARIO 24/04/2012TUTOR / REFERENTE AZIENDALE
�L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO È SEGUITA DALREFERENTE PER L’APPRENDISTATO, INTERNO OD ESTERNO, CHEDOVRÀ ESSERE INDIVIDUATO ALL’AVVIO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA.�IL REFERENTE INTERNO PER L’APPRENDISTATO, OVE DIVERSO DALTITOLARE DELL’IMPRESA STESSA, DA UN SOCIO OVVERO DA UNFAMILIARE COADIUVANTE , È IL SOGGETTO CHE RICOPRE LAFUNZIONE AZIENDALE INDIVIDUATA DALL’IMPRESA NEL PIANO
20Dott. Guido Lanfranchi
FUNZIONE AZIENDALE INDIVIDUATA DALL’IMPRESA NEL PIANOFORMATIVO E CHE OVE DIPENDENTE DOVRÀ POSSEDERE UNLIVELLO DI INQUADRAMENTO PARI O PREFERIBILMENTE SUPERIOREA QUELLO CHE L’APPRENDISTA CONSEGUIRÀ ALLA FINE DEL PERIODODI APPRENDISTATO E COMPETENZE ADEGUATE.�PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN CASO L’AZIENDA INTENDA AVVALERSI, PER L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE, DI UNA STRUTTURA ESTERNA, QUEST’ULTIMA DOVRÀ METTERE A DISPOSIZIONE UN REFERENTE PER L’APPRENDISTATO PROVV ISTO DIADEGUATE COMPETENZE.
CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 5/12/2012TUTOR/REFERENTE AZIENDALE
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria lapresenza di un tutor/referente aziendale nominativamente indicato nelPFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza .Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contestolavorativo e favorisce l'inserimento e l'integrazionedell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del Pianoformativo individuale, verifica la progressione dell'apprendimento e
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
formativo individuale, verifica la progressione dell'apprendimento eattesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, ilpercorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attivitàformativa, allegata al presente contratto .Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione.Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
21Dott. Guido Lanfranchi
CCNL METALMECCANICA CONFAPI 29/07/2013All’apprendista deve essere garantita la presenza di un tutor in
possesso di adeguata professionalità ed esperienzaasseverata dall’ente bilaterale interconfederale EN FEA
VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI“ PRESENZA DI UN TUTORE O REFERENTE AZIENDALE”
NON DETERMINANO AUTOMATICAMENTE L’APPLICAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO
DI CUI ALL’ART. 7, CO 1, D.LGS. N. 167/2011 PER MANCATA FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA
CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
22Dott. Guido Lanfranchi
ART. 7, CO 1, D.LGS. N. 167/2011 IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A VERSARE LA DIFFERENZA
tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di
qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
“….. In tali ipotesi occorre infatti evidenziare:- in primo luogo se la formazione è stata comunque effettuatasecondo “quantità”, contenuti e modalità previste dal contrattocollettivo e- in secondo luogo, quale sia il ruolo assegnato al tutor dallostesso contratto.
CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
Cosicché, qualora il tutor svolga un ruolo esclusivamente d i“controllo”, la sua assenza non potrà mai comportare unamancata formazione.
In tal caso, pertanto, il personale ispettivo dovrà comunqueesplicitare e documentare le carenze formative derivantidall’assenza del tutor che si riverberano sul mancatoraggiungimento degli obiettivi formativi ”.
23Dott. Guido Lanfranchi
ANALOGHE CONCLUSIONI POSSONO AVERSI NELL’IPOTESI IN CUI
IL TUTOR INDIVIDUATO DAL DATORE DI LAVORO SIA PRIVO DEI REQUISITI RICHIESTI
DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
24Dott. Guido Lanfranchi
Eventuali violazioni in materia saranno dunque sanzio nabili esclusivamente ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D .Lgs. n.
167/2011, con sanzione amministrativa pecuniaria DA € 100 A € 600
diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (in caso di recidiva la sanzione varia da € 300 a € 1.500)
PERCORSO FORMATIVO NELL'AMBITO APPRENDISTATOPROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE
ART 2 LETT. A) T.U.ENTRO 30 GG DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINIRE IL “PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE”
È COMPITO DELLE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA,O DEGLI ENTI BILATERALI,
METTERE A DISPOSIZIONE DEI DATORI DI LAVORO MODULI O FORMULARI UTILI ALLA SUA DEFINIZIONEMODULI O FORMULARI UTILI ALLA SUA DEFINIZIONE
PIANIFICAZIONE INDICATORI SULLE TIPOLOGIE MODULARI INDICATORI SULLE TIPOLOGIE MODULARI DIDI FORMAZIONEFORMAZIONE:
�FORMAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI in base agli standard minimi
definiti dalle Regioni.
� FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE:
tematiche mirate – specialistiche allineate al profilo prof.le di riferimento.Dott. Guido Lanfranchi 25
ESEMPIO ACCORDO INTERCONFEDERALE INDUSTRIA18 APRILE 2012
Dott. Guido Lanfranchi 26
Dott. Guido Lanfranchi 27
Dott. Guido Lanfranchi 28
ART. 2 Lett. D D.LGS 167/2011“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO È ANCORA NECESSARIA LA PRESENZA DI UN TUTOR O REFERENTE
LE CUI COMPETENZE SONO RIMESSE AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
Dott. Guido Lanfranchi 29
Dott. Guido Lanfranchi 30
Dott. Guido Lanfranchi 31
Dott. Guido Lanfranchi 32
ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013 MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO
DAL 1 OTTOBRE 2013B) LA REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA QUALIFICA
PROFESSIONALE AI FINI CONTRATTUALI È EFFETTUATA SU UNDOCUMENTO AVENTE I CONTENUTI MINIMI DEL MODELLO DILIBRETTO FORMATIVO ( MODELLO MINISTERIALE DEL 2005 ) ;
C) IN CASO DI IMPRESE MULTI LOCALIZZATE LA FORMAZIONEAVVIENE NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA OVE L’IMPRESA HA LA SEDE LEGALE(PRINCIPIO GIÀ IN ART. 7 D.LGS.167/2011 CON UTILIZZO VERBO“POSSONO”).
33Dott. Guido Lanfranchi
ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013 MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO
CIRCOLARE MIN. LAV. 35/2013CON RIFERIMENTO ALLA REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE
deve riportare i “contenuti minimi” già individuati con il D.M. 10 ottobre 2005ossia quei contenuti che, nell’ambito del Libretto Formativo del Cittadino,fanno evidentemente riferimento alle “Competenze acquisite in percorsi diapprendimento” (sezione 2) oltre, evidentemente, alle “informazioni personali”del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale ecc.).
34Dott. Guido Lanfranchi
Resta evidentemente salva, anche per i contratti di apprend istato inquestione, l’eventuale utilizzo della diversa modulistic a adottata dalcontratto collettivo applicato.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTEO CONTRATTO DI MESTIERE
PER I DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN CICLI STAGIONALI
I CONTR. COLL. STIPULATI A LIVELLO NAZIONALE DA ASSOCIAZIONI DEI DATORI E PRESTATORI DI LAVORO DA ASSOCIAZIONI DEI DATORI E PRESTATORI DI LAVORO
COMPARAT. PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE
POSSONO PREVEDERE SPECIFICHE MODALITÀDI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO,
ANCHE A TEMPO DETERMINATO
Dott. Guido Lanfranchi 35
ACCORDO 17 APRILE 2012 NEL SETTORE TURISMO
Dott. Guido Lanfranchi 36
DURATA FORMAZIONE E PREVISIONI COLLETTIVEINTERPELLO N. 34 DEL 19 OTTOBRE 2012
…. appare evidente che alle parti sociali è sì affidata l’individuazione, tral’altro, della “durata della formazione” ma ciò esclusivamente in funzionedella “ ETÀ DELL’APPRENDISTA E DEL TIPO DI QUALIFICAZIONECONTRATTUALE DA CONSEGUIRE ”. In altri termini è possibile prevedereche la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad es, se illavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienzeprofessionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato.Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs 1 67/2011, nécon i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quellicon i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quellicomunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzio ne del monteore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tuttoestranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formati vo utile alraggiungimento della qualifica contrattuale .Le riduzioni previste dalla contr. coll. in funzione della semplice “validazione”del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente nonpossono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.in tali ipotesi, il pers. ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento didisposizione ex art.7 D.Lgs167/2011 qualora ne ricorrano tutte lecondizioni,ordinando una integrazione del PFI e della formaz. non effettuata.".
Dott. Guido Lanfranchi 37
PARERE DI CONFORMITÀ AGLI ENTI BILATERALIINTERPELLO N. 16 DEL 14 GIUGNO 2012
….In sintesi , indipendentemente dalla previsione normativa, non puònegarsi che la contrattazione collettiva possa legittimam ente assegnareun ruolo fondamentale agli Enti bilaterali , ruolo del tutto legittimo e non inconflitto con i principi normativi ma che tuttavia non può configurarsi come“condicio sine qua non” di carattere generale per una valida stipulazionedel contratto di apprendistato.
Pertanto, almeno con riferimento ai datori di lavoro non iscritti allePertanto, almeno con riferimento ai datori di lavoro non iscritti alleorganizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non vi è un obbligodi sottoporre il PFI all’Ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti diapprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggiosia previsto dalla legislazione regionale.
Rimarrebbe in ogni caso escluso l’obbligo di iscriversi all’Ente bilateraleper ottenere il parere di conformità, come già chiarito da questaAmministrazione in passato richiamando il c.d. diritto di associazionesindacale negativo.
Dott. Guido Lanfranchi 38
….Indipendentemente dall’obbligo giuridico, va però evidenziato che unaforma di controllo sui profili formativi del contratto da parte dell’Ente bilateralerappresenta comunque una valida opportunità e una garanzia circa lacorretta declinazione del PFI . Infatti, proprio perché “Individuale”, il PianoFormativo non potrà non adeguarsi alle specificità del contesto organizzativoaziendale e, eventualmente, anche al bagaglio culturale e professionale dellavoratore e, pertanto, il coinvolgimento dell’Ente può costituire un elementosignificativo anche in relazione al giudizio che il personale ispettivo dovrà
PARERE DI CONFORMITÀ AGLI ENTI BILATERALIINTERPELLO N. 16 DEL 14 GIUGNO 2012
significativo anche in relazione al giudizio che il personale ispettivo dovràeffettuare in ordine al corretto adempimento dell’obbligo formativo.
Si raccomanda anzi al personale ispettivo – in linea con l’orientamento volto avalorizzare sempre più il ruolo della bilateralità finanche nella gestione e“regolazione” di importanti aspetti del rapporto di lavoro, ben compendiatinell’art. 2, comma 1 lett. h) del D.Lgs 167/2011– di concentrareprioritariamente l’attenzione proprio nei confronti di qu ei contratti diapprendistato e di quei PFI che non sono stati sottoposti all e valutazionidell’Ente bilaterale di riferimento .
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….. in caso di richiesta di parere di conformità , le modifiche o leintegrazioni richieste dall’Ente al PFI rappresentano un elemento darecepire nel provvedimento di disposizione (art. 7, comma 1, D.Lgs167/2011) adottato dal personale ispettivo in sede di controllosull’adempimento agli obblighi formativi, acquistando così una efficaciaprecettiva presidiata anche da sanzione amministrativa.
Per quanto attiene invece al “merito” del controllo da parte dell’Ente
PARERE DI CONFORMITÀ AGLI ENTI BILATERALIINTERPELLO N. 16 DEL 14 GIUGNO 2012
Per quanto attiene invece al “merito” del controllo da parte dell’Entebilaterale , va ricordato che lo stesso ha ad oggetto la “congruità” del PFI enon già la verifica degli altri presupposti normativi e contrattuali legittimantil’instaurazione e lo svolgimento del rapporto (ad es. limiti numerici o c.d.clausole di stabilizzazione).Pertanto, pur potendo l’Ente rappresentare all’istante una eventuale assenzadei presupposti di valida costituzione del rapporto, la conseguentesanzionabilità delle eventuali mancanze è demandata esclusivamente alpersonale ispettivo ovvero alle iniziativa del lavoratore in sede contenziosa.
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RISPOSTA INTERPELLO n. 8 2 /2/2007POSSIBILITÀ CHE UN’AZIENDA ASSUMA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE UNO O PIÙ SOGGETTI CHE ABBIANO GIÀ PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA MEDESIM A IMPRESA
CON RAPPORTI DI NATURA TEMPORANEA QUALE, AD ESEMPIO, UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
"....occorre valutare se, nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di c arattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratoretrasversali e tecnico professionali del lavoratore
A mero titolo orientativo, non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da p arte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continua tivo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica ogget to del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella previs ta dalla contrattazione collettiva “
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RISPOSTA INTERPELLO 38 5/11/2010Se i gestori di istituzioni scolastiche, riconosciute paritarie, possano assumere con contratti di apprendistato professionalizzante docent i, seppur nei limiti di età previsti dalla legge, qualora vantino il titolo di abilitazione all’insegn amento ”.
".... ammissibile a condizione che il piano formativo individuale vad a ad individuare percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze di verse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazionefini dell’abilitazione
occorre dunque “calibrare” il singolo Piano Formati vo Individuale al fine di evidenziare l’effettiva “utilità” del contr atto di apprendistato rispetto al quale, salvo diversa disposizione dei c ontratti collettivi, non è di ostacolo il possesso di un titolo di studio a condizione che esista un vero percorso formativo coerente con le esigenze della impresa e finalizzato ad uno sviluppo anche pratico delle com petenze del giovane assunto in apprendistato .
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APPRENDISTATO E PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE
CIRCOLARE MIN.LAV. n. 5/2013
LA “QUALIFICAZIONE” NON DEVE ESSERE GIÀ POSSEDUTA
ALL’ATTO DELL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO�un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche diapprendistato, NON PREGIUDICA LA POSSIBILITÀ DI INSTAURAREUN SUCCESSIVO RAPPORTO FORMATIVO.�in mancanza di esplicite previsioni normative o contrattuali si ritiene
Dott. Guido Lanfranchi 43
�in mancanza di esplicite previsioni normative o contrattuali si ritienepossibile richiamare i principi già espressi con risposta ad interpello n.8/2007.�occorre valutare se nell’ambito del piano formativo individuale siaravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico epratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze dibase trasversali e tecnico professionali del lavoratore�rileva anche la durata del rapporto di lavoro precedentementeintercorso con il datore di lavoro
APPRENDISTATO E PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE
CIRCOLARE MIN.LAV. n. 5/2013
A mero titolo orientativo , non sembra ritenersi ammissibile lastipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratoreche abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o
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che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo ofrazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualificaoggetto del contratto formativo, per un durata superiore al lametà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.
DISCIPLINA SANZIONATORIA D.LGS. 276/ 2003ARTICOLO 53, COMMA 3, DEL D.LGS.276/2003
INTRODUCEVA UNASEVERA DISCIPLINA SANZIONATORIA COMUNE
ALLE TRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
CIRCOLARE MIN LAV N 40 /2004in caso di inadempimento all’obbligo formativo che siaimputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale daimpedire il raggiungimento della qualifica da parte
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impedire il raggiungimento della qualifica da partedell’apprendista ….Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno deisuddetti elementi:�quantità di formazione, anche periodica , inferiore a quellastabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale;�mancanza di un tutor aziendale avente competenzeadeguate o di ogni altro elemento che provi una graveinadempienza del datore di lavoro nell’obbligo formativo.
SANZIONI ART 7 D.Lgs.28 LUGLIO 2011DISTINGUE TRA
INADEMPIMENTO FORMATIVO
INOSSEVANZA DEI PRINCIPI ART 2 CO 1
ART 7 COMMA 1 T.U.TENUTO A VERSARE LA DIFFERENZA TRALA CONTRIBUZIONE VERSATA E QUELLADOVUTA CON RIFERIMENTO AL LIVELLO
ART 7 COMMA 2 T.U.SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA 100 A 600 EURO .
SOLO ISPETTORI MIN. LAV.POSSONO ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO
DI DISPOSIZIONE
TUTTI GLI ORGANI DI VIGILANZAPOSSONO CONTESTARE
LE SANZIONI CHE SONO DIFFIDABILI
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DOVUTA CON RIFERIMENTO AL LIVELLODI INQUADRAMENTO CONTRATTUALESUPERIORE CHE SAREBBE STATORAGGIUNTO DAL LAVORATORE ALTERMINE DEL PERIODO DIAPPRENDISTATO,MAGGIORATA DEL 100 PER CENTO
DA 100 A 600 EURO . IN CASO DI RECIDIVA DA 300 A 1500 EURO
SANZIONI ART 7 T.U. ART 7 COMMA 1 T.U. INADEMPIMENTO FORMATIVO
IN CASO DI INADEMPIMENTO NELLA EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
DI CUI SIA ESCLUSIVAMENTE RESPONSABILE IL DATORE DI LAVORO
E CHE SIA TALE DA IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ DEI TRE DIVERSI TIPI DI APPRENDISTATODELLE FINALITÀ DEI TRE DIVERSI TIPI DI APPRENDISTATO
CIRC. MIN LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013“… duplice requisito della � esclusiva responsabilità del datore di lavoro � e della gravità della violazione,tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo f ormativo.”.
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SANZIONI ART 7 T.U. QUALORA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA
SUL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN CORSO DI ESECUZIONE
EMERGA UN INADEMPIMENTO NELLA EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PREVISTA
NEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
IL PERSONALE ISPETTIVO ADOTTERÀ UN PROVVEDIMENTO DI “DISPOSIZIONE”
AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D. LGS. 23/04/2004, N. 124, “ASSEGNANDO UN CONGRUO TERMINE “AL DATORE DI LAVORO PER ADEMPIERE
MESSAGGIO INAIL 20/1/2012INVITA I SUOI ISPETTORI A SEGNALARE IL FATTO ALLA DPL
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CIRC. MIN. LAV. n. 5/2013 “LA DISPOSIZIONE”
49Dott. Guido Lanfranchi
ES. contratto di appr. professionalizzante che prevede un periodo formativo pari a 3 anni ed unmonte ore di formaz. formale tecnico-professionale e specialistica di 120+120+120 (tot. 360 ore).- accertamento nel corso della metà del secondo anno di apprendistato, in un momento in cuil’apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione (quella prevista per il primo anno) +60 ore di formazione (quella prevista per la “quota parte” del secondo anno), per un totale di 180ore. La formazione effettuata è tuttavia pari a 60 ore e cioè al 33% del totale della formazionedovuta. La disposizione non può essere emanata e si procede direttamente con la sanzioneprevista dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011;
APPRENDISTATO DISCIPLINA GENERALE
SANZIONI ART 7 COMMA 2 D.Lgs.28 LUGLIO 2011
PER OGNI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COLLETTIVE ATTUATIVE DEI PRINCIPI
DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTEREa) forma scritta; b) divieto di retribuzione a cottimo ;
c) possibilità di inquadr.il lavorat. fino a due livell i inferiore;d) presenza di un tutore o referente aziendale . d) presenza di un tutore o referente aziendale .
IL DATORE DI LAVORO È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA 100 A 600 EURO.
IN CASO DI RECIDIVA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA VARIA DA 300 A 1500 EURO .
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APPRENDISTATO DISCIPLINA GENERALE
SANZIONI ART 7 D.Lgs.28 LUGLIO 2011
ALLA CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVVEDONO GLI ORGANI DI VIGILANZA CHE EFFETTUANO ACCERTAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA NEI
MODI E NELLE FORME DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.Lgs.n.124/2004MODI E NELLE FORME DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.Lgs.n.124/2004COME SOSTITUITO DALL’ART. 33 L.n.183/2010
(PROCEDURA DELLA DIFFIDA)
AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA L. n. 689/1981 È
LA DIREZIONE DEL LAVORO TERRITORIALMEN. COMPETENTE
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APPRENDISTATO DISCIPLINA GENERALE
I DATORI DI LAVORO CHE HANNO SEDI IN PIÙ REGIONI POSSONO FARE RIFERIMENTO AL PERCORSO FORMATIVO
DELLA REGIONE DOVE È UBICATA LA SEDE LEGALE
E
POSSONO ALTRESÌ ACCENTRARE LE COMUNICAZIONI DICUI ALL’ART. 1, CO 1180 E SEGG, L. n.296/2006,
NEL SERVIZIO INFORMATICO DOVE È UBICATA LA SEDE LEGALE .
52Dott. Guido Lanfranchi