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PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2014 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

ISBN: 9788821744518

Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riprodu-zione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietata per legge e penalmente sanzionata.

L’elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l’editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Presentazione .......................................................................... pag VIINota sull’autore ...................................................................... ” VIII

PARTE IRESPONSABILITà, ILLEcITI E SANzIONI

Capitolo 1 - Il sistema sanzionatorio1. L’apparato punitivo e il bene tutelato .................................... ” 32. La struttura delle norme sanzionatorie .................................. ” 83. La rimodulazione periodica delle sanzioni ............................. ” 114. Gli organismi di vigilanza ..................................................... ” 135. L’estinzione agevolata dei reati e delle sanzioni amministrative ” 146. La responsabilità diretta dell’azienda ..................................... ” 16

Capitolo 2 - Reati e illeciti amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro in genere (Titolo I T.U.)1. In generale ............................................................................ ” 252. Gli illeciti del datore di lavoro .............................................. ” 273. Gli illeciti del datore di lavoro e del dirigente ....................... ” 354. Gli illeciti del preposto ......................................................... ” 505. Sanzioni per progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori ... ” 526. Sanzioni per il medico competente ....................................... ” 537. Sanzioni per i lavoratori ........................................................ ” 568. Sanzioni per impresa familiare, lavoratori autonomi, agricoltori, artigiani e commercianti ..................................... ” 589. Sanzioni per gli altri soggetti negli appalti ............................. ” 60

Capitolo 3 - Reati e illeciti amministrativi per i luoghi e gli ambienti di lavoro (Titolo II T.U.)1. In generale ............................................................................ ” 632. Le tabelle degli illeciti ........................................................... ” 66

Sommario

Parte I • SommarioIV

Capitolo 4 - Reati e illeciti amministrativi nell’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Titolo III T.U.)1. In generale ............................................................................ pag 692. Le tabelle degli illeciti ........................................................... ” 72

Capitolo 5 - Reati e illeciti amministrativi nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV T.U.)1. In generale ............................................................................ ” 852. Gli illeciti del committente e del responsabile dei lavori ........ ” 863. Gli illeciti dei coordinatori ................................................... ” 894. I reati propri del datore di lavoro .......................................... ” 935. Gli illeciti del datore di lavoro e del dirigente ....................... ” 946. I reati dei lavoratori autonomi .............................................. ” 119

Capitolo 6 - Reati nell’uso della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo V T.U.)1. In generale ............................................................................ ” 1212. Le tabelle degli illeciti ........................................................... ” 124

Capitolo 7 - Reati nella movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI T.U.)1. In generale ............................................................................ ” 1272. Le tabelle degli illeciti ........................................................... ” 129

Capitolo 8 - Reati nell’uso delle attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII T.U.)1. In generale ............................................................................ ” 1312. Le tabelle degli illeciti ........................................................... ” 133

Capitolo 9 - Reati e illeciti amministrativi in materia di agenti fisici (Titolo VIII T.U.)1. In generale ............................................................................ ” 1372. Le tabelle degli illeciti ........................................................... ” 139

Capitolo 10 - Reati e illeciti amministrativi in materia di sostanze pericolose (Titolo IX T.U.)1. In generale ............................................................................ ” 1472. I reati propri del datore di lavoro .......................................... ” 148

V

3. Gli illeciti del datore di lavoro e del dirigente ........................ pag 1514. I reati del preposto ................................................................ ” 1675. I reati del medico competente ............................................... ” 1746. Un illecito amministrativo per tutti ...................................... ” 176

Capitolo 11 - Reati e illeciti amministrativi nell’esposizione ad agenti biologici (Titolo X T.U.)1. In generale ............................................................................ 1772. Le tabelle degli illeciti ........................................................... 178

Capitolo 12 - Reati nella protezione da atmosfere esplosive (Titolo XI T.U.)1. In generale ............................................................................ ” 1892. Le tabelle degli illeciti ........................................................... ” 190

PARTE IIDIzIONARIO gIuRIDIcO-PRATIcO

Accertamenti e rilievi ................................................................ ” 195Annotazioni .............................................................................. ” 196Attività promozionali ............................................................... ” 196Azienda sanitaria locale ............................................................. ” 197Circostanza attenuante ............................................................. ” 199Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento ..................... ” 199Comitati regionali di coordinamento ........................................ ” 201Commissione consultiva permanente ........................................ ” 202Conciliazione amministrativa .................................................... ” 204Contravvenzioni ....................................................................... ” 206Delega e sub-delega di funzioni ................................................. ” 207Delitti ....................................................................................... ” 208Direzione territoriale del lavoro ................................................ ” 208Diritti della persona offesa ........................................................ ” 209Disposizione ............................................................................. ” 210Effettività ................................................................................. ” 213Illeciti amministrativi ................................................................ ” 215Inail .......................................................................................... ” 215Indagine penale ........................................................................ ” 216Informativa all’Autorità Giudiziaria .......................................... ” 216Informazione e assistenza .......................................................... ” 217Informazioni dall’indagato ........................................................ ” 218Interpello .................................................................................. ” 219

Parte I • SommarioVI

Ispezione amministrativa .......................................................... pag 220Modelli organizzativi e di gestione ............................................ ” 223Obblighi di vigilanza ................................................................ ” 225Oblazione ................................................................................. ” 225Organismi paritetici .................................................................. ” 226Polizia giudiziaria ...................................................................... ” 227Prescrizione degli illeciti amministrativi .................................... ” 227Prescrizione dei reati ................................................................. ” 228Prescrizione obbligatoria ........................................................... ” 229Reati ......................................................................................... ” 233Regolarizzazione amministrativa ............................................... ” 233Sequestro .................................................................................. ” 235Sistema informativo nazionale .................................................. ” 236Sospensione dell’impresa .......................................................... ” 237Sostituzione della pena ............................................................. ” 240Specialità .................................................................................. ” 241Successione di leggi .................................................................. ” 242Verbalizzazione amministrativa ................................................. ” 243Verbali di polizia giudiziaria ..................................................... ” 246

Il volume “Sicurezza sul lavoro. Responsabilità Illeciti Sanzioni” fornisce un’a-nalisi puntuale, seppure in chiave schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio penale e amministrativo in materia di sicurezza sul lavoro conte-nuto nel “testo unico” di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, e dopo le innovazioni apportate dal D.L. 21 giu-gno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99.

La trattazione si presenta suddivisa in due parti, fra loro intimamente e logi-camente connesse.

La prima parte (Responsabilità, illeciti e sanzioni), articolata in 12 capitoli, muove dalle linee generali di sviluppo del nuovo apparato sanzionatorio per poi evidenziare l’analisi complessiva del quadro sanzionatorio con la puntuale indivi-duazione di tutte le ipotesi di illecito previste dal “testo unico” riformato, mediante apposite tabelle che individuano l’autore del reato o della violazione amministrati-va, la condotta antidoverosa, la reazione punitiva e le forme di estinzione agevolata dell’illecito. Questa parte si conclude con la disamina della responsabilità diretta dell’azienda datrice di lavoro nella quale vengono commessi reati in materia di sicurezza sul lavoro, nonché sulle condizioni di estinzione agevolata dei reati e degli illeciti amministrativi.

Nella seconda parte (Dizionario giuridico-pratico) vengono illustrati, in 42 voci distinte, con l’ambizione di rendere comprensibili in chiave pratica ed ope-rativa tutti gli aspetti più squisitamente giuridici, i temi di maggiore rilevan-za del procedimento ispettivo e sanzionatorio (dai criteri di individuazione del responsabile ai provvedimenti, dalle verbalizzazioni agli istituti per estinguere tempestivamente e in modo agevolato la procedura sanzionatoria penale e ammi-nistrativa), le competenze degli organi di vigilanza e le funzioni degli organismi di coordinamento della vigilanza e delle altre istituzioni, i diritti della persona offesa, le attività di prevenzione e promozione, assistenza e interpello.

Nota per i lettori- In conclusione di ogni capitolo si riportano in apposite tabelle le diverse ipotesi di illecito, penale e amministrativo, mediante sintesi della violazione, indicazione della norma violata e della norma sanzionatoria, dell’ammontare edittale delle sanzioni e delle modalità di estinzione agevolata.- Il riferimento normativo indica il provvedimento vigente, così come modificato da successivi interventi legislativi.- Per T.U. si intende il D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente se non diversamente indicato.

Presentazione

Pierluigi Rausei Dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche socia-li. Docente di “Diritto sanzionatorio del lavoro” presso la Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro di ADAPT e CQIA dell’Università degli studi di Bergamo. Collaboratore del Centro Studi Internazionali e Comparati DEAL del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” della Università di Modena e Reggio Emilia. ADAPT professional fellow. Componente del Comitato scientifico della rivista “Diritto & Pratica del Lavoro”. Membro del Comitato di redazio-ne della rivista “Diritto delle Relazioni Industriali”. Collabora con le riviste “ISL Igiene & Sicurezza del lavoro”, “Guida alle Paghe”, “Esperto”, “Diritto e lavoro nelle Marche” e “Bollettino Adapt”, ed anche con “Il Quotidiano Ipsoa” e con il quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Dirige, con Michele Tiraboschi, la collana ADAPT professional series - ADAPT law school e il “Forum Lavoro” di ADAPT. Docente in corsi di formazione e di aggiornamento professionale. Autore di numerosi saggi e volumi sui temi del diritto del lavoro, della sicurezza sul lavoro e della amministra-zione del personale.

Si segnala che le considerazioni contenute nel presente volume sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere impegnativo per l’Am-ministrazione alla quale appartiene. Inoltre l’elaborazione dei testi, anche se cu-rata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Nota sull’autore

PARTE I

RESPONSABILITÀ, ILLECITI E SANZIONI

1. L’apparato punitivo e il bene tutelato

Il “Testo unico” in materia di sicurezza sul lavoro (in seguito anche T.U.), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 811, attuativo della delega di cui all’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 1232, è stato in seguito integrato, modificato e cor-retto con particolare riguardo al quadro sanzionatorio dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, e successivamente interpolato, per alcune limitate semplifica-zioni, dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 983, nonché incisivamente rimodulato, per un intervento di carattere generale sul quadro sanzionatorio, dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, conver-tito in legge 9 agosto 2013, n. 994.

1 Per una damina completa delle disposizioni contenute nel nuovo unico testo in materia di sicu-rezza sul lavoro si vedano i contributi raccolti in M. Tiraboschi, L. Fantini (a cura di), Il Testo unico del-la salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n. 106/2009). Commentario al D.Lgs. n. 81/2008 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, Giuffrè, Milano, 2009; e in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Giuffrè, Milano, 2008. Per quanto attiene specificamente al quadro punitivo di rilevanza penale si vedano i contributi raccolti in F. Giunta, D. Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffré, Milano, 2010. Per un profilo generale sulle singole ipotesi sanzionatorie dopo le maggiorazioni imposte dal D.L. n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013, sia consentito rinviare anche a P. Rausei, Sicurezza sul lavoro: illeciti e sanzioni, in Dir. Prat. Lav. ORO, 2013, 6.

2 Per un commento alle disposizioni contenute nella legge n. 123/2007 si vedano i contributi raccolti in F. Bacchini (a cura di), Commentario alla sicurezza del lavoro, Ipsoa, Milano, 2008; nonché quelli contenuti in M. Rusciano, G. Natullo (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro. Appendice di aggiornamento alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in F. Carinci (diretto da), Diritto del lavoro. Commen-tario, vol. VIII, Utet giuridica, Milano, 2008.

3 Cfr. per una prima analisi si vedano i contributi raccolti in: M. Tiraboschi (a cura di), Il lavoro riformato, Giuffrè, Milano, 2013.

4 Cfr. per una prima analisi si vedano i contributi in: M. Tiraboschi (a cura di), Il lavoro riformato, cit.; G. Zilio Grandi, E. Massagli (a cura di), Dal D.L. n. 76/2013 alla legge n. 99/2013 e circolari “cor-rettive”: un percorso di lettura, ADAPT Labour Studies, e-Book series, n. 15, 2013; M. Tiraboschi (a cura di), Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale. Primo commento al D.L. 28 giugno 2013, n. 76, ADAPT Labour Studies, e-Book series, n. 10, 2013.

Capitolo 1IL SISTEmA SANZIONATORIO

segue

Parte I • Capitolo 14

Il T.U. rappresenta la più recente, in ordine di tempo, operazione legislati-va di ridefinizione dell’apparato normativo in materia di prevenzione e tutela di igiene e sicurezza sul lavoro, e contiene una ridefinizione profonda del previgente sistema di tutele della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro in specie sul piano sanzionatorio.Il D.Lgs. n. 81/2008 delinea l’apparato sanzionatorio, confermando in punto di diritto l’impostazione classica di una prevalenza di illeciti penali, peraltro ancora di natura contravvenzionale, e un numero di illeciti ammi-nistrativi che si fa più rilevante alla luce delle novità apportate dal D.Lgs. n. 106/2009, pur nei rigidi limiti fissati dalla legge delega n. 123/20075.Un più corretto equilibrio fra sanzioni amministrative e pene è stato de-lineato dal D.Lgs. n. 106/2009, con un abbozzato tentativo di delimitare i differenti ambiti di tutela, inducendo a favorire un sistema di coordina-mento giuridico-amministrativo fra la vigilanza propria delle figure ope-ranti in azienda (in primo luogo datore di lavoro, dirigente e preposto) e quella istituzionale degli organismi amministrativi titolari della potestà ispettiva e sanzionatoria amministrativa.Il D.Lgs. n. 106/2009, in effetti, ha apportato una profonda rivisitazione all’impianto sanzionatorio originario del T.U. Le disposizioni, in vigore dal 20 agosto 2009, rimodulano completamente l’originario apparato sanzio-natorio penale e amministrativo del D.Lgs. n. 81/2008, pur sempre secon-do i criteri di delega di cui all’art. 1, c. 2, della legge n. 123/2007, garanten-do, anche dopo le maggiorazioni imposte dal D.L. n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013, una effettiva rimodulazione degli obblighi dei singoli attori del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dei compiti svolti.Un’analisi specifica delle ipotesi di reato e di illecito amministrativo previste dal D.Lgs. n. 81/2008, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 106/2009, rende preliminarmente necessario segnalare come il disegno complessivo seguito dal legislatore non si allontani di molto dalla generale struttura punitiva già delineata nei testi legislativi previgenti, confluiti nell’odierno Testo Unico, fatta eccezione per le ipotesi di reato punite con la sola pena detentiva o solamente con quella pecuniaria, per un aumento delle fattispecie di illecito amministrativo, per una più coerente distribuzione delle penalità fra gli attori del sistema di prevenzione, per una esplicita configurazione e gra-

Con specifico riferimento all’attività ispettiva si vedano le annotazioni di M. Sferrazza, V. Venditti, Le misure sul lavoro del Governo Letta e le ricadute sull’attività di vigilanza ispettiva, Working Paper ADAPT, 29 ottobre 2013, n. 140.

5 Per un’attenta disamina generale sul quadro sanzionatorio del D.Lgs. n. 81/2008 prima del correttivo si veda M. Lepore, L’apparato sanzionatorio, in DRI, 2008, 2, 461 s. Sia consentito fare rinvio anche a P. Rausei, Il sistema sanzionatorio nel Testo unico, in ISL, 2008, 5. Per una disamina del sistema sanzionatorio dopo il decreto correttivo sia consentito rinviare a P. Rausei, Sistema sanziona-torio e vigilanza nel TU sicurezza dopo il «correttivo», in ISL, 2009, 10, inserto.

Il sistema sanzionatorio 5

duazione delle ipotesi di reato e di illecito amministrativo in ragione della gravità della condotta.In particolare, va ribadito come il quadro sanzionatorio, che seguita ad as-segnare una figura centrale alla contravvenzione punita con pena alterna-tiva, ribadisca l’intervento punitivo, diversamente graduato, a fondamento della prevenzione intesa come obiettivo programmatico per una gestione della sicurezza che diviene prodromica garanzia di una effettività delle tute-le, corrispondenti ad un ulteriore innalzamento del livello di protezione ancora perseguito in un’ottica di sinergie positive fra l’azienda (individuata nelle diverse figure titolari di poteri e destinatarie di obblighi) e i lavoratori (con i loro rappresentanti), in un quadro sistemico di tipo integrato6, orien-tativo del modello organizzativo e gestionale, anche attuato secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13 febbraio 2014, valutato pure ai fini della responsabilità diretta dell’ente.Le norme sanzionatorie poste a salvaguardia dei principi comuni riguardan-ti la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (Titolo I) e delle di-verse disposizioni tecniche (Titoli II-XI e relativi Allegati) muovono verso la tutela dei beni giuridici primari della persona che lavora, vale a dire la vita, l’integrità psicofisica e la salute sul luogo di lavoro.Si ribadisce, così, l’essenzialità del bene giuridico complesso della “sicurezza del lavoro”, valorizzato, in prospettiva teleologica, con una specifica esege-si della norma prevenzionistica, pur con l’evidente limite della natura della sanzione penale che è dichiaratamente sanzionatoria, volgendosi a munire di reazione punitiva norme di precetto, autonomamente individuate, ma ovunque frammentariamente richiamate.D’altronde, in un’analisi di sistema delle nuove misure punitive, va rilevato come venga mantenuto il solo arresto per il mancato rispetto del provve-dimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nonché per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei can-tieri temporanei e mobili. L’ammontare del massimo dell’ammenda, in particolare, è stato general-mente aumentato ai fini di una corretta applicazione del meccanismo della prescrizione obbligatoria estesa anche ai reati puniti con la sola pena pe-cuniaria dell’ammenda. Il quadro sanzionatorio che deriva dall’intervento correttivo del D.Lgs. n. 106/2009, anche dopo l’intervento di rimodulazione nel quantum operato dal D.L. n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013, appare senza dubbio

6 Per un’analisi specifica del concetto di “impresa sicura, compartecipata e sinergica” attuato at-traverso i diversi aspetti del “sistema integrato della sicurezza” (obblighi di informazione, formazione, addestramento, consultazione, partecipazione, collaborazione, sorveglianza sanitaria, conservazione, custodia, comunicazione, trasmissione, consegna, accesso), anche in prospettiva sanzionatoria, si veda P. Soprani, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Giuffré, Milano, 2001.

Parte I • Capitolo 16

coerente col sistema normativo comunitario e, pur dentro i ristretti limi-ti di una legge delega, va apprezzata la risistemazione di una proporziona-lità della pena e della reazione punitiva nel suo complesso, in ragione di una propensione legislativa verso il pieno e tempestivo ripristino della legalità, piuttosto che per un mero atteggiamento repressivo. L’innesco di una modulazione delle tipologie di illecito, penale e ammi-nistrativo, su un riordinato apparato normativo ad opera del D.Lgs. n. 106/2009, peraltro, appariva idoneo a fornire le risposte mancate nel pri-mo anno di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008. In questo senso sembrano avere particolare pregio, ad esempio, le norme che introducono un’interpretazione delle norme sanzionatorie per la vio-lazione degli Allegati secondo criteri di omogeneità (negli artt. 68, 87, 159, 165, 178), ma anche quelle che estendono la reazione punitiva ai dirigenti per gli obblighi agli stessi delegabili (negli artt. 68 e 87), o ancora quelle che si volgono a punire il solo datore di lavoro per la violazione degli obblighi suoi propri (nei Titoli IX, X e XI). Analogamente va apprezzata la previsione di un’unica previsione sanzio-natoria (quella del Titolo I) per i lavoratori per tutte violazioni (anche dei titoli tecnici) correlate all’inosservanza degli obblighi generali di cui all’art. 20, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze (fa eccezione il solo Titolo X, relativo alla esposizione agli agenti biologici, connotato da pericoli più elevati, per ef-fetto dei quali le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, come tali, sono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle “generali”). Allo stesso modo accade per i preposti sui quali incombe un’unica previ-sione sanzionatoria (quella del Titolo I) per tutte le disposizioni del “testo unico”, ad eccezione di due Titoli “speciali” (il IX e il X), con la previsio-ne di pene più elevate rispetto a quelle “generali”.Il quadro sanzionatorio del Testo unico riformato si presenta con ventot-to articoli dedicati alla previsione di illeciti penali e amministrativi a carico, rispettivamente, di: datore di lavoro imprenditore (art. 14, c. 10); datore di lavoro (artt. 55, c. 1-4, 87, c. 1, 159, c. 1, 219, c. 1, 262, c. 1, 282, c. 1, 297, c. 1); datore di lavoro e dirigente (artt. 55, c. 5, 68, 87, c. 2-6, 159, c. 2-3, 165, 170, 171, 178, 219, c. 2, 262, c. 2, 282, c. 2, 297, c. 2); preposto (artt. 56, 263, 283); medico competente (artt. 58, 220, 264, 284); lavoratore (artt. 59, 285); progettista, fabbricante, fornitore, installa-tore (art. 57); committenti e responsabili dei lavori (art. 157); coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione (art. 158); venditori, noleggiatori e concedenti in uso di attrezzature e DPI (art. 87, c. 7); altri soggetti negli appalti (art. 55, c. 5); componente dell’impresa familiare, lavoratore auto-nomo, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti (art. 60, c. 1); lavoratore autono-mo (artt. 60, c. 2, 160); chiunque (artt. 264 bis, 286).

Il sistema sanzionatorio 7

Vi è poi una norma, che non rientra in questa analisi, dedicata alla respon-sabilità amministrativa da reato per l’impresa (art. 300) e, infine, cinque articoli sono destinati a delineare norme di principio applicabili alle diverse ipotesi di sanzioni (artt. 298-299 e 301-302).I reati sono esclusivamente delle contravvenzioni nella quasi totalità pu-nite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (ciò, peraltro, in piena sintonia con quanto già previsto dal “vecchio” D.Lgs. n. 626/1994). Sono punite con la sola pena detentiva dell’arresto le fattispecie previste dall’art. 14, c. 10 (imputabile al datore di lavoro imprenditore) e dall’art. 55, c. 2 (imputabile al datore di lavoro tout court).Sono punite con la sola pena pecuniaria dell’ammenda le ipotesi previste dall’art. 55, c. 3, 4 e 5, lett. e), e dall’art. 159, c. 1, ultimo periodo (impu-tabili al datore di lavoro).Quanto agli illeciti amministrativi, che rappresentano pur sempre una minoranza a fronte delle più numerose fattispecie penali, risultano incre-mentati dal D.Lgs. n. 106/2009, e riguardano prevalentemente la viola-zione di obblighi di carattere documentale o informativo da parte di: datore di lavoro e dirigente (artt. 55, c. 4, lett. f-l), 68, c. 1, lett. c), 87, c. 4, lett. a-d), 159, c. 2, lett. d), 262, c. 2, lett. d), 282, c. 2, lett. c); committenti e responsabili dei lavori (art. 157, c. 1, lett. c); medico competente (art. 58, c. 1, lett. d-e); lavoratore (art. 59, c. 1, lett. b); componente dell’impresa familiare, lavoratore autonomo, coltivatori diretti del fondo, soci delle so-cietà semplici nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti (art. 60, c. 1, lett. b); lavoratore autonomo (art. 60, c. 2); venditori, noleggiatori e concedenti in uso (art. 87, c. 7); chiunque (artt. 264 bis, 286).Il Testo unico, dopo l’intervento correttivo del D.Lgs. n. 106/2009, pre-senta inoltre alcune fattispecie di reato introdotte ex novo e nuove fatti-specie di illecito amministrativo, accanto a fattispecie già sanzionate in via amministrativa ora trasformate in reato. Vi sono poi alcune contravvenzio-ni che sono state abrogate e sostituite da reati riferiti agli obblighi specifici ovvero da reati riferiti agli obblighi generali; mentre rileva una fattispecie contravvenzionale sostituita da una ipotesi di violazione amministrativa (omesse informazioni al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente - art. 18, c. 2, per datore di lavoro e dirigente).Da ultimo si segnalano anche talune fattispecie, di illecito penale e ammi-nistrativo totalmente depenalizzate.Quanto, invece, all’ammontare delle pene e delle sanzioni, si possono sotto-lineare gli excursus da minimo a massimo edittale per le contravvenzioni e per le violazioni amministrative, segnalando, peraltro, come la fissazione degli importi e la loro dosimetria appaiano, dopo l’intervento correttivo del D.Lgs. n. 106/2009, coerenti con una attenta valutazione di merito rispetto alla natura e alla gravità degli adempimenti omessi e sanzionati e, soprattutto, come gli stessi, raffrontati al testo originario, evidenzino una

Parte I • Capitolo 18

congrua rimodulazione, che permane nonostante l’intervento del D.L. n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013.Non può, peraltro, a conclusione di questa pur sintetica disamina generale, di segnalare come, ancorché l’attuale Testo unico rispetti integralmente i criteri di delega, il quantum delle pene e delle sanzioni pecuniarie ammi-nistrative, nella misura edittale, è stato tenuto lontano dai tetti massimi previsti dalla legge n. 123/20077.

2. La struttura delle norme sanzionatorie

Sotto altro profilo, più tecnicamente sanzionatorio, l’odierno diritto penale della sicurezza sul lavoro, dopo le misure correttive apportate con il D.Lgs. n. 106/2009, recupera importanti margini di dinamicità in ragione dell’apprezzabile intervento teso a sfuggire all’asfissiante logica della over-regulation, nel tentativo di operare un “alleggerimento”, anche se soltanto normativo e non ancora sanzionatorio, sia normativo che san-zionatorio, nella convinzione (ideologicamente deviata) che il binomio “promozione-prevenzione” rispetto all’attuazione effettiva degli obbli-ghi di sicurezza può assai più di quello repressione-punizione.Si muovono esattamente in tale prospettiva le innovazioni che volgono ad ammettere il contravventore (rispetto ai reati) e il trasgressore (rispetto agli illeciti amministrativi) a misure sanzionatorie più lievi a fronte di una tem-pestiva regolarizzazione e di un ripristino completo della legalità e delle condizioni di sicurezza.Pertanto, pur ripetendo un modello di tutela, a carattere dichiaratamente preventivo e anticipatorio, che trova giustificazione per il rilievo costitu-zionale dei beni tutelati, fondato su un inevitabile arretramento della rile-vanza e della punibilità della condotta antidoverosa, trattandosi in genere di reati a pericolo presunto di tipo omissivo, in violazione di obblighi positivi (comandi) e obblighi negativi (divieti)8, il Testo unico offre un quadro sanzionatorio che accompagna la forza precettiva delle disposizioni normative e degli Allegati tecnici.

7 Vale la pena ricordare che la legge delega prevedeva una pena dell’ammenda fino a euro 20.000,00 per le infrazioni formali, quella dell’arresto fino a 3 anni per le infrazioni di particolare gravità, nonché l’arresto fino a 3 anni o l’ammenda fino a 100.000,00 euro negli altri casi.

8 Resta sostanzialmente valida la distinzione proposta da T. Padovani, Diritto penale del lavoro, Giuffrè, Milano, 1990, 106-107, fra obblighi positivi, in relazione all’assetto del luogo di lavoro, alla sussistenza e alla installazione di apparati o accorgimenti protettivi, al controllo del comportamento di altri soggetti, all’installazione di attrezzature di salvataggio o soccorso, alla informazione, forma-zione e addestramento, e obblighi negativi, in base ai divieti di installazione di apparecchiature e impianti pericolosi e di tenere o far tenere specifici comportamenti che espongono a rischio.

Il sistema sanzionatorio 9

Da un punto di vista tecnico la costruzione della fattispecie sanzionatoria segue ancora (con due sole limitate eccezioni) il metodo delle c.d. “clausole penali”, per effetto del quale il precetto viene ricavato dal rinvio ad altre norme.Sotto altro profilo, la formulazione delle disposizioni sanzionatorie segue il metodo della ripartizione del debito di sicurezza in prospettiva inter-soggettiva, identificando singolarmente i destinatari degli obblighi e, con-seguentemente, gli autori dei reati e degli illeciti amministrativi, graduan-done le rispettive reazioni punitive in ragione della gravità della condotta e delle specifiche attribuzioni.Così sia le contravvenzioni che le violazioni amministrative sono illeciti “propri”, nel senso che presuppongono l’esistenza di una relazione fra l’au-tore della condotta antidoverosa e il bene giuridico protetto dalla disposi-zione sanzionatoria.Sotto questo profilo, peraltro, il Testo unico riformato ha ridefinito pun-tualmente le posizioni di supremazia e quelle di garanzia delle singole figure aziendali chiamate, ciascuna per suo conto e tutte insieme nel sistema di prevenzione aziendale, a neutralizzare i diversi fattori offensivi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa, formulando criteri che consentono di identificare, in base al richiamato principio di effettività e al sistema delle deleghe e degli obblighi di vigilanza e controllo, il titolare dei poteri di prevenzione.Ne deriva la conferma del principio di “scalettamento” che si fonda sulla scomposizione a cascata dell’obbligo generale di protezione che coinvolge tutti i soggetti in campo, compreso lo stesso lavoratore.Da ultimo, sul piano soggettivo, con riguardo alla partecipazione psicolo-gica degli autori dei reati, lo schema contravvenzionale e, soprattutto, la cristallizzazione delle regole cautelari, depone per una rilevanza specifica della “colpa per inosservanza”.In questa prospettiva, uno sguardo d’insieme spinge a confermare l’im-postazione del quadro punitivo già coltivata, seppure con elementi di sicura novità, in funzione della “colpa per inosservanza”, senza che sia necessaria una partecipazione psicologica più elevata da parte del con-travventore, ma al contempo senza che sia sufficiente la sola “posizio-ne” del soggetto, rifuggendo, anche l’attuale sistema penalistico della sicurezza sul lavoro, qualsivoglia forma di inaccettabile responsabilità oggettiva o per fatto altrui9.

9 Per un’analisi del quadro sanzionatorio previgente, per la parte confermata dal testo unico, si ve-dano: P. Chiaraviglio, A. Crosina, V. Torre, In reati in tema di sicurezza sul lavoro previsti dalla legisla-zione complementare, in N. Mazzacuva, E. Amati (a cura di), Il diritto penale del lavoro, in F. Carinci (diretto da), Diritto del lavoro. Commentario, vol. VII, Utet giuridica, Milano, 2007; M. L. Ferrante, La tutela penale della sicurezza del lavoro, in F. S. Fortuna (a cura di), I reati in materia di lavoro, in A. Di Amato (diretto da), Trattato di diritto penale dell’impresa, vol. VIII, Cedam, Padova, 2002.

Parte I • Capitolo 110

La costruzione della fattispecie sanzionatoria segue ancora (con la parziale eccezione degli artt. 14, c. 10, e 55, c. 1, lett. b) il metodo delle c.d. “clau-sole penali” in ragione del quale il precetto non è oggetto di specifica e autonoma tipizzazione, ma piuttosto viene ricavato dal mero rinvio ad altre norme, di natura prevalentemente tecnica.Questa costruzione giuridica, peraltro, rappresenta una caratteristica presente, quasi senza soluzione di continuità, in tutta la legislazione prevenzionistica fin dagli anni Cinquanta del secolo scorso, corrispon-dente all’esigenza di snellimento della fattispecie sanzionatoria e al necessario tecnicismo della norma prescrittiva autonomamente rilevan-te, con inevitabile rafforzamento delle disposizioni di precetto, ma an-che con le ineliminabili luci e ombre di una sintesi estrema dell’inter-vento sanzionatorio, per cui se poche e facilmente identificabili sono le norme recanti sanzioni, non di rado complessa è l’identificazione della fattispecie illecita.Sotto altro profilo, la formulazione delle norme penali segue il metodo della ripartizione del debito di sicurezza in prospettiva intersoggettiva, identificando distintamente i soggetti autori del reato e della violazione amministrativa, graduandone più attentamente le reazioni sanzionatorie in considerazione della gravità della condotta per le specifiche attribu-zioni.La natura contravvenzionale delle ipotesi di reato trova corrisponden-za nei precedenti normativi analoghi, ora abrogati, e conferma l’opzione di politica criminale per i “reati propri”, vale a dire per prescrizioni normative che presuppongono l’esistenza effettiva di una specifica rela-zione fra il soggetto, individuato quale autore della condotta illecita, e gli interessi protetti dalla fattispecie sanzionatoria.Il D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, sotto questo specifico profilo, peraltro, si lascia apprezzare particolarmente per avere inteso opportunamente definire, in ambito normativo, le po-sizioni di supremazia e quelle di garanzia dei diversi soggetti chiamati a neutralizzare i fattori offensivi scaturenti dallo svolgimento dell’at-tività d’impresa, formulando espressamente criteri che consentono di identificare, in concreto, in base al principio di effettività (richiamato anche dall’art. 56 per le ipotesi di illecito relative al preposto, punito “nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze”), il soggetto titolare dei po-teri di prevenzione, confermando quella scomposizione a cascata (c.d. “scalettamento”) dell’obbligo generale di protezione che coinvolge tutti i soggetti in campo, compreso lo stesso lavoratore, creditore di sicurezza, quale destinatario primario della tutela, ma al contempo non destinata-rio passivo, ma debitore di cura nei confronti della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.Sempre in quest’ottica va apprezzata la previsione normativa relativa alla delega di funzioni: l’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, infatti, ne disciplina

Il sistema sanzionatorio 11

espressamente i requisiti legali in materia di sicurezza (ammessa entro limiti precisi e tassativi con adeguata e tempestiva pubblicità), recependo, par-zialmente, il portato giurisprudenziale sui requisiti di validità ed efficacia. Si tratta di un elemento di assoluta novità rispetto al quadro normativo previgente, considerando che il legislatore si era finora limitato a contrario ad individuare gli obblighi non delegabili dal datore di lavoro.Da ultimo, quanto alla classificazione delle nuove fattispecie sanzio-natorie si può ricorrere alla distinzione classica fra obblighi positivi (comandi) e obblighi negativi (divieti), trattandosi in genere di rea-ti a pericolo presunto, posti in essere mediante condotte antidoverose di tipo omissivo, in violazione, appunto, degli obblighi specificamente sanzionati10.

3. La rimodulazione periodica delle sanzioni

L’art. 147 del D.Lgs. n. 106/2009, nel correggere il testo del D.Lgs. n. 81/2008 aveva introdotto specificamente l’art. 306, c. 4 bis, prevedendo un sistema di rimodulazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie per effetto del quale l’ammontare delle ammende e delle sanzioni amministra-tive, a garanzia della loro concreta afflittività, viene incrementato, in via automatica e senza necessità della adozione di un atto avente forza di legge, tenendo conto dell’aumento degli indici ISTAT, ogni quinquennio. L’art. 9, c. 2, del D.L. n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013 ha sostituito la previsione normativa anzidetta per stabilire che la misura delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro vengano ad essere rivalutate ogni cinque anni con specifico decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misu-ra pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. La stessa norma del D.L. n. 76/2013 stabilisce che in sede di prima ap-plicazione la rivalutazione opera automaticamente (come nelle previsioni del D.Lgs. n. 106/2009), a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura

10 Resta sostanzialmente valida la distinzione proposta da T. Padovani, Diritto penale del lavoro, Giuffré, Milano, 1990, 106-107, fra obblighi positivi, in relazione all’assetto del luogo di lavoro, alla sussistenza e alla installazione di apparati o accorgimenti protettivi, al controllo del comportamento di altri soggetti, all’installazione di attrezzature di salvataggio o soccorso, alla informazione, forma-zione e addestramento, e obblighi negativi, in base ai divieti di installazione di apparecchiature e impianti pericolosi e di tenere o far tenere specifici comportamenti che espongono a rischio.

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del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Il D.L. n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, prevede, inoltre, che le maggiorazioni che derivano dalla applicazione dell’aumento nella misura del 9,6% siano destinate, per la metà del loro ammontare, al finan-ziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro11. In argomento il Ministero del Lavoro è prontamente intervenuto per chia-rire alcuni profili di carattere squisitamente operativo.Anzitutto con nota prot. n. 12059 del 2 luglio 2013 viene evidenziato che il D.L. n. 76/2013 consente “la immediata applicazione della rivaluta-zione, a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto già fissa l’entità dell’incremen-to nella misura del 9,6%”.Ne deriva, secondo le prime indicazioni ministeriali, che “tutte le ammen-de previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie”, anche quelle previste da testi di legge diversi dal D.Lgs. n. 81/2008, se “riferite a viola-zioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013” risultano automaticamente incrementate del 9,6%.Inoltre la nota ministeriale n. 12059/2013 sottolinea che la disciplina nor-mativa “non prevede arrotondamenti sul risultato finale della sanzione incre-mentata del 9,6%”, per cui “non va applicato alcun arrotondamento delle cifre”.In seguito con circolare n. 35 del 29 agosto 2013 il Ministero del Lavoro ha ribadito che le sanzioni rimodulate “automaticamente”, incrementate

11 Secondo la specifica previsione dell’art. 9, c. 2, del D.L. n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, allo scopo di attuare operativamente la previsione di destinare le somme si stabilisce che le risorse siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a tal fine il Ministro dell’e-conomia e delle finanze viene autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. In argomento la circolare n. 35/2013 ha avuto modo di precisare che le somme volte a finanziare le iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurez-za del lavoro delle Direzioni territoriali del lavoro, chiarendo che le somme interessato sono soltanto “quelle che derivano dalle sanzioni irrogate dal personale ispettivo” del Ministero. Successivamente, il Ministero dell’Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ha istituito il “capitolo 2573 - capo 27 - art. 12”, nel quale dovranno affluire le somme derivanti dalle maggiorazioni, con-seguentemente con la risoluzione n. 15/E del 27 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo GAET per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni delle ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall’art. 306, c. 4 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.L. n. 76/2013. Da ultimo, con nota n. 2189 del 3 febbraio 2014 il Ministero del Lavoro ha precisato che al nuovo codice tributo devono essere imputate nella misura del 100% le sole mag-giorazioni, mentre la somma corrispondente alle ammende e alle sanzioni amministrative previgenti andrà imputata al codice tributo 741T già in uso.

Il sistema sanzionatorio 13

del 9,6% senza applicazione di alcun arrotondamento, si riferiscono alle sole violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013. La circolare ministeriale precisa poi che la legge n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013 ha espressamente chiarito come l’incremento previsto si applichi esclusivamente “alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data”. Sul punto la circolare n. 35/2013 speci-fica che la norma “esclude pertanto tutte le sanzioni che abbiano come presup-posto delle violazioni commesse prima del 2 luglio scorso”12.

4. Gli organismi di vigilanza

Per effetto dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, viene consolidata la titolarità principale della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in capo alle Aziende sanitarie locali (c. 1). In effetti, il D.Lgs. n. 81/2008 sul punto conferma a pieno titolo il previgente schema di competenze in materia di vigilanza, sancendo, senza incertezze, che “la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall’azienda sanitaria locale competente per territorio”. Sulla base del criterio di competenza territoria-le, che legittima all’esercizio delle funzioni accertative e ispettive, la vigilan-za in materia di sicurezza è, dunque, primariamente esercitata dall’azienda sanitaria locale. Sono tutt’ora i funzionari ispettivi dei “Servizi di preven-zione e sicurezza negli ambienti di lavoro” delle singole Asl territoriali (in qualsiasi forma giuridica articolate) a governare la vigilanza operativa sul territorio nella materia della sicurezza.Accanto alle aziende sanitarie locali, d’altronde, il D.Lgs. n. 81/2008, prevede una serie di riserve ed eccezioni, più o meno ampie, per cui le funzioni ispet-tive in materia di sicurezza sul lavoro vengono nuovamente confermate a: • Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per quanto di specifica com-

petenza;• Ministero dello sviluppo economico, per il settore minerario;• regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per le industrie

estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali;

12 La stessa circolare n. 35/2013 osserva, inoltre, che l’incremento introdotto dal D.L. n. 76/2013 non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, da versare per l’ot-tenimento della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ciò in quanto le stesse, secondo i chiarimenti ministeriali “non costituiscono propriamente una sanzione”. Sulla medesima falsariga, pur nel silenzio ministeriale in proposito, sembrerebbe non doversi applicare la maggiorazione del 9,6% al tetto minimo della somma prevista per la sostituzione della pena ai sensi dell’art. 302, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, in ragione dei ragguagli di cui all’art. 135 c.p., che quindi dovrebbe rimanere non inferiore a 2.000,00 euro.

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• autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, uffici di sanità aerea e marittima, autorità portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale;

• servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco;

• personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operante nelle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, che eser-cita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale previsto dal medesimo D.Lgs. n. 81/2008: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferro-viarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefab-bricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

5. L’estinzione agevolata dei reati e delle sanzioni amministrative

Tanto per le ipotesi di illecito penale, quanto per quelle di illecito ammini-strativo, all’esito delle rispettive procedure di constatazione, accertamento e contestazione delle rispettive violazioni, il legislatore ha previsto istituti appo-sitamente dedicati ad estinguere in modo agevolato le fattispecie di illecito a fronte di condotte operose, di ravvedimento e di ripristino della legalità ovvero di mera conciliazione, da parte del contravventore o del trasgressore.

5.1. Estinzione agevolata delle contravvenzioni

Per la “definizione” delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ar-resto l’art. 302, D.Lgs. n. 81/2008, come integralmente sostituito dall’art. 144, D.Lgs. n. 106/2009, prevede che il giudice possa, su richiesta dell’im-putato, sostituire la pena irrogata nel limite dei 12 mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’art. 135 del Codice Penale, vale a dire in ragione di 250,00 euro, o frazione di 250,00 euro13, di pena pecuniaria per ciascun giorno di pena detentiva.

13 Si tenga presente che il calcolo col precedente ragguaglio doveva comunque essere operato eli-minando fin dall’inizio i decimali derivanti dalla conversione in euro dell’importo originario previsto dall’art. 135 c.p., come modificato da ultimo dalla legge n. 402/1993, vale a dire 75.000 lire, così Cass. pen., sez. un., 7 dicembre 2004, n. 47449.

Il sistema sanzionatorio 15

La prescrizione obbligatoria è un provvedimento emesso dall’organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, conseguente all’accertamento di violazioni che costituiscono reato di natura contravven-zionale, punito con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola pena pecuniaria dell’ammenda (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008). Si tratta di un provvedimento con il quale il funzionario accertatore impartisce le di-rettive per rimuovere o modificare le situazioni irregolari riscontrate: il con-tenuto della prescrizione è indicato espressamente dalla fattispecie norma-tiva violata ovvero anche dalle misure in concreto prescritte dall’ispettore. Una volta che la procedura estintiva agevolata attivata con la prescrizione obbligatoria non sia andata a buon fine, il contravventore, sia nelle ipotesi di contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria sia per quelle a pena alternativa (arresto o ammenda), stante l’art. 127 della legge n. 689/1981, trattandosi di reati in materia di igiene e sicurezza del lavoro, potrà invoca-re l’applicazione dell’art. 162 bis c.p. Si tratta dell’istituto della oblazione speciale, detta “condizionata” o anche “contrattata”, che può essere richie-sto fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, in ragione del quale il datore di lavoro può essere eventualmente ammesso al pagamento di una somma pari alla metà del massimo edittale previsto per la pena pecuniaria.

5.2. Estinzione agevolata delle violazioni amministrative

Quanto agli illeciti amministrativi (si tratta ora di 52 fattispecie, delle quali 13 introdotte ex novo dal D.Lgs. n. 106/2009, fra cui anche una ipotesi di depenalizzazione), riguardanti, principalmente, adempimenti formali, informativi e documentali, anzitutto occorre segnalare la sicura possibilità dell’estinzione del procedimento sanzionatorio amministrativo median-te il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie, per effetto dell’art. 16 della legge n. 689/1981. Il riferimento esplicito da parte del legislatore alla “sanzione amministrativa pecuniaria” e l’assenza di qualsiasi formula che renda non applicabile il pagamento in misura ridotta, il sogget-to cui venga ad imputarsi una violazione sanzionata in via amministrativa potrà accedere alla c.d. “conciliazione amministrativa” che consente al trasgressore (o in alternativa all’obbligato in solido) di pagare entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell’illecito la somma più favorevole fra il doppio del minimo ovvero un terzo del massimo edittal-mente previsti.Inoltre, il D.Lgs. n. 106/2009 ha introdotto nel corpo del D.Lgs. n. 81/2008, l’art. 301 bis, che ha introdotto l’estinzione agevolata degli il-leciti amministrativi a seguito di regolarizzazione. L’istituto fa espresso riferimento a “tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa”, per cui l’organo di vigilanza che accerta un il-lecito amministrativo deve rilevarlo mediante apposita verbalizzazione con

Parte I • Capitolo 116

la quale assegna un termine congruo al trasgressore per la regolarizzazione della propria posizione. Quanto agli effetti, per espressa previsione dell’art. 301-bis il pagamento della sanzione in misura minima, a seguito di tem-pestiva regolarizzazione, estingue l’illecito amministrativo.

6. La responsabilità diretta dell’azienda

L’art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008, sul punto non modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, interviene a modificare in modo rilevante l’art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, introdotto il 25 agosto 2007 dall’art. 9 della legge n. 123/2007, sostituendone integralmente il testo, in materia di responsabilità amministrativa dell’ente per violazione di norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori14.Di assoluto rilievo15 rimane, con riguardo ai profili sanzionatori, anche do-po la modulazione operata col D.Lgs. n. 81/2008, la disposizione in esame, che conferma la specifica (connessa) responsabilità penale amministrativa diretta in capo alle imprese e agli enti datoriali16, inserendo le ipotesi delit-tuose di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose gravi o gravissime) c.p., in particolari condizioni attinenti alla violazione di nor-me antinfortunistiche, fra le fattispecie di reato per le quali è prevista una diretta responsabilità della persona giuridica oltre a quella della persona fisica agente17.

14 Si vedano in argomento anche le osservazioni di G. Legeard, M. Gebbia, I soggetti penalmente responsabili in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, in Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, 247 ss.

15 Cfr. A. Lanzi, P. Aldrovandi, L’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità ammi-nistrativa degli enti per fatto di reato, ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, in F. Bacchini (a cura di), Commentario alla sicurezza del lavoro, Ipsoa, Milano, 2008, 225-252, dove si sottolinea come per la prima volta si preveda la responsabilità della persona giuridica anche per reati colposi, si dia finalmente attuazione a quanto già previsto dall’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 contenente la delega all’origine del D.Lgs. n. 231/2001, pur stigmatizzando la mancata previsione di una responsabilità diretta dell’ente per il delitto di cui all’art. 437 c.p.

16 Sul D.Lgs. n. 231/2001 si rinvia ai contributi raccolti in G. Furlan, A. Stanchi (a cura di), Responsabilità dell’impresa e potere organizzativo, in Dir. prat. lav. ORO, 2005, 3. Si vedano anche le argomentazioni di carattere operativo e pratico, con specifico riferimento ai modelli organizzativi contenute in G. Lancellotti, F. Lancellotti, Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Giappichelli, Torino, 2011.

17 Sul tema della responsabilità penale diretta dell’impresa per i reati in materia di sicurezza sul lavoro si vedano in particolare i seguenti contributi: R. Galdino, Responsabilità amministrativa degli enti, in M. Persiani, M. Lepore (diretto da), Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, Utet giuridica, Milano, 2012, 737-777; I. Cairo, L’estensione alla sicurezza sul lavoro del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

segue

Il sistema sanzionatorio 17

Entrambi tali reati presupposto di una responsabilità penale diretta dell’en-te sono di natura colposa e non dolosa, come invece ci si potrebbe at-tendere in ragione della circostanza, posta dall’art. dell’art. 5, c. 1, prima parte, del D.Lgs. n. 231/2001, in base alla quale si ascrive all’impresa la responsabilità diretta per i delitti commessi da chi per quella opera, nel suo interesse o per derivarne un vantaggio.In realtà i due reati presuppongono una colpa c.d. “specifica” o “nor-mativa”, qual è quella disciplinata dall’art. 43 c.p., in ragione del quale si ha “colpa specifica” quando chi agisce opera con “inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Nella fattispecie in esame, in effetti, l’art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001 come novellato dall’art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008, si riferisce, fin dalla rubrica, a reati commessi con “violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

6.1. Omicidio colposo per specifiche omissioni in particolari aziende

La prima ipotesi di responsabilità diretta da reato dell’ente datore di lavoro riguarda le ipotesi di omicidio colposo a danno di uno o più lavoratori, che conseguono alla omessa valutazione dei rischi, ovvero alla mancata adozione del documento di valutazione dei rischi o ancora alla adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza di taluni elemen-ti specificamente indicati, ma anche al non aver adottato appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate potessero cau-sare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio oppure al non

in E. Gragnoli, F. Carinci (a cura di), Codice Ipertestuale Commentato della Sicurezza sul Lavoro, Utet giuridica, Milano, 2010, pag. 929-932; R. Guerrini, Le modifiche al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in F. Giunta, D. Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 131 ss.; M. Lepore, Organizzazione del lavoro ed integrità psico-fisica del lavoratore, in M. Marazza (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione. Diritti e obblighi, in M. Persiani, F. Carinci (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, vol. IV, tomo II, Cedam, Padova, 2012, 1708-1711; R. Lottini, I modelli di organizzazione e gestione, in F. Giunta, D. Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., pag. 167 ss.; G. Marra, I modelli di organizzazione e di gestione e la responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Ipsoa, Milano, 2010, 581 ss.; G. Marra, Modelli di organizzazione e di gestione, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Ipsoa, Mi-lano, 2008, 481 ss.; Y. Russo, Sicurezza e responsabilità “penale-amministrativa” degli enti collettivi: i modelli di organizzazione e gestione, in M. Tiraboschi, L. Fantini (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n. 106/2009). Commentario al D.Lgs. n. 81/2008 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, cit., pag. 519 s.; P. Rausei, L’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 alle lesioni gravi e all’omicidio colposo, in M. Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cit., pag. 743 s.; A.D. Zumbo, I modelli organizzativi e gestionali, in R. Pessi (a cura di), Codice Ipertestuale Commentato del Lavoro, Utet giuridica, Milano, 2011, pag. 1295-1298.

Parte I • Capitolo 118

aver aggiornato le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti orga-nizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, se tali violazioni a norme prevenzionistiche riguardano particolari aziende18. In tal caso all’azienda nella quale il fatto si è verificato si applica una san-zione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote19, unitamente alle sanzioni interdittive per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno (art. 25 septies, c. 1, del D.Lgs. n. 231/2001).Oltre alla sanzione pecuniaria, dunque, la ditta datrice di lavoro si vedrà irrogare anche le pesanti sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2, del D.Lgs. n. 231/2001: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevo-lazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.2. Omicidio colposo per violazioni in materia di salute e sicurezza

La seconda fattispecie di responsabilità diretta dell’impresa riguarda i casi di omicidio colposo commessi “con violazione delle norme sulla tutela del-la salute e sicurezza sul lavoro”, ad eccezione dei casi in cui vi sia specifica violazione dell’art. 55, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2008.In siffatta ipotesi si applica all’ente una sanzione pecuniaria amministrativa in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote20, con-

18 Si tratta di: aziende industriali che usano sostanze, miscele o preparati pericolosi; centrali ter-moelettriche; impianti e installazioni nucleari e con radiazioni ionizzanti; aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; aziende le cui attività espongono i lavoratori a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, da atmosfere esplo-sive, da agenti cancerogeni e mutageni, da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bo-nifica di amianto; attività nei cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno (art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 81/2008).

19 L’importo della sanzione, pur prevista in misura fissa, varierà da un minimo di 258.000,00 a un massimo di 1.549.000,00 euro, in ragione del valore di una singola quota che, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 231/2001, va da 258,00 a 1.549,00 euro, da commisurare in relazione alle “condizioni economiche e patrimoniali dell’ente” (art. 11, c. 2). Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, c. 3).

20 La sanzione pecuniaria andrà da un minimo oscillante fra 64.500,00 e 387.250,00 euro a un massimo variabile da 129.000,00 a 774.500,00 euro, l’importo andrà determinato tenendo conto della “gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente” e “dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti” (art. 11, c. 1). Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Il sistema sanzionatorio 19

giuntamente alle sanzioni interdittive menzionate per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno (art. 25 septies, c. 2, del D.Lgs. n. 231/2001).

6.3. Lesioni colpose per violazioni in materia di salute e sicurezza

L’ultima ipotesi di responsabilità diretta dell’ente in materia di sicurezza consegue ai delitti di lesioni personali colpose con violazione delle nor-me sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.Si tratta, invero, per espressa previsione di legge, delle sole lesioni “gravi” (ai sensi dell’art. 583, c. 1, c.p., la lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una ma-lattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni oppure se il fatto produce l’indebolimento per-manente di un senso o di un organo) e “gravissime” (ai sensi dell’art. 583, c. 2, c.p., la lesione è gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; o la perdita di un senso; o ancora la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; oppure la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso).In tal caso all’impresa viene applicata una sanzione pecuniaria amministra-tiva in misura non superiore a 250 quote21, ma si ritiene, nel silenzio della norma e in base a una interpretazione di tipo sistematico, che la sanzione pecuniaria non possa essere in misura inferiore a 100 quote22, per effetto dell’art. 10, c. 2, del D.Lgs. n. 231/200123.Si applicano anche le sanzioni interdittive già richiamate per una durata non superiore a 6 mesi (art. 25 septies, c. 3); pur nel silenzio della norma si ritiene che le sanzioni interdittive non possano avere durata inferiore a 3 mesi, per effetto dell’art. 13, c. 2, del D.Lgs. n. 231/200124.

21 La sanzione pecuniaria non potrà essere superiore alla somma determinata fra un minimo di 64.500,00 e un massimo di 387.250,00 euro in base alle condizioni economiche dell’impresa e sarà determinata secondo i criteri previsti dall’art. 11, c. 1. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, c. 3).

22 La sanzione pecuniaria non potrà essere inferiore alla somma determinata fra un minimo di 25.800,00 e un massimo di 154.900,00 euro in base alle condizioni economiche dell’impresa e secondo i criteri dell’art. 11, c. 1.

23 Ai sensi dell’art. 10, c. 2, del D.Lgs. n. 231/2001, infatti, “la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille”. Cfr. G. Marra, I modelli di organiz-zazione e di gestione e la responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro, cit., 584-586.

24 In base all’art. 13, c. 2, del D.Lgs. n. 231/2001, infatti, “le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”. Cfr. G. Marra, I modelli di organizzazione e di gestione e la responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro, cit., 584-586.

Parte I • Capitolo 120

6.4. Profili applicativi e aspetti problematici

Sotto un profilo oggettivo, per effetto dell’art. 5, c. 1, prima parte, del D.Lgs. n. 231/2001, il criterio in base al quale si ascrive all’impresa la re-sponsabilità diretta per il delitto commesso dai suoi rappresentanti o co-munque da coloro che per essa operano25, esercitandone di fatto la gestio-ne o il controllo, consiste in un “interesse” (prefigurato quale conseguenza del reato) o nel “vantaggio” (utilità concretamente conseguita dal reato)26.Per i reati causalmente orientati come nel caso dell’omicidio e delle lesioni colpose con violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il vantaggio (ex post) e l’interesse (ex ante) riguardano, sostan-zialmente, i risparmi economici e la conseguente maggiore competitività dell’impresa in ragione dell’abbattimento dei costi per interventi e misure di prevenzione e protezione.Peraltro, ai sensi dell’art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 231/2001, l’azienda potrà vedersi esonerata da ogni responsabilità, sia ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria che delle sanzioni interdittive, qualora dimostri, for-nendone idonea prova, che: • l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione ido-nei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, anche mediante le procedure semplificate di cui al D.M. 13 febbraio 201427;

25 Più specificamente di “persone fisiche apicali” e di “persone da questi dipendenti” parla M. Lepore, Organizzazione del lavoro ed integrità psico-fisica del lavoratore, cit., 1708; cfr. anche S. Pesci, Violazione del dovere di vigilanza e colpa per organizzazione alla luce dell’estensione alla sicurezza del lavoro del D.Lgs. n. 231/2001, in Cass. pen., 2008, 3974.

26 Cfr. in argomento G. Marra, Modelli di organizzazione e di gestione, cit., 490-491.27 Con riferimento specifico al modello organizzativo in materia di sicurezza sul lavoro si tenga

presente la previsione normativa contenuta nell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui:“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di perso-nalità giuridica di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente at-tuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e prote-zione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f ) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro

in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

segue

Il sistema sanzionatorio 21

• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei model-li e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

• le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

• non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organi-smo preposto28.

Peraltro, con riferimento ai reati enucleati nell’art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001 sembrano non residuare molti spazi per la possibilità di escludere la responsabilità dell’ente, giacché riguardo ai delitti colposi i modelli organizza-tivi, pur potendo esplicare una funzione liberatoria per l’impresa, in astrat-to, non impediranno in alcun modo l’accertamento delle violazioni degli ob-blighi e delle responsabilità individuali con le inevitabili ripercussioni sull’ente.Le sanzioni interdittive, inoltre, potranno essere concretamente applicate nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 13, solo quando sia dimostrata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: • l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al c. 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione

dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al c. 1.3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimen-

sioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortu-ni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organiz-zazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’art. 11”.

Per l’attuazione corretta di tale disposizione si vedano le indicazioni contenute nella Lettera circolare n. 15816 dell’11 luglio 2011 del Ministero del Lavoro che divulga il documento approvato dalla Commissione consultiva e permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro in data 20 aprile 2011, relativo, specificamente, al sistema di controllo nel modello organizzativo e di gestione. Rilevano, più di recente, le procedure semplificate di cui al D.M. 13 febbraio 2014 (avviso in G.U. 24 febbraio 2014, n. 45) per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 30, c. 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, approvate dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013.

28 Cfr. su questi aspetti R. Galdino, Responsabilità amministrativa degli enti, cit., 761-776.

Parte I • Capitolo 122

• il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale;• il reato è stato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione

quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

• è stata accertata una reiterazione degli illeciti29.La scelta delle sanzioni interdittive è orientata a una finalità di tipo spe-cial-preventivo, in considerazione della “idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, c. 1): se, tuttavia, in materia di sicurezza sul lavoro la misura più adeguata appare quella più grave, vale a dire l’interdizione dall’esercizio dell’attività (con riguardo al singolo stabilimento o ramo produttivo, in quanto le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’en-te), d’altra parte deve rilevarsi che tale sanzione ha carattere residuale, po-tendo applicarsi “soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata” (art. 14, ultimo comma).Ferma restando l’irrogazione della sanzione pecuniaria, l’impresa potrà co-munque ottenere l’esonero dalle sanzioni interdittive qualora abbia pro-ceduto, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 231/2001, a:• risarcire integralmente il danno, eliminando le conseguenze dannose

o pericolose del reato ovvero adoperandosi efficacemente in tal senso;• eliminare le carenze organizzative, che hanno determinato il reato,

mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

• mettere a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

6.5. Un’applicazione giurisprudenziale (Cass. n. 40070/2012)

Con la sentenza Cass. pen, sez. IV, 10 ottobre 2012, n. 4007030, la Suprema Corte interviene sull’art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001 affermando che non può «applicarsi come pena base per il calcolo della pena finale la sanzione pecuniaria in misura di 300 quote, poiché la pena edittale massima prevista per questi casi non può essere superiore a 250 quote», vale a dire nei limiti massimi sanciti dall’art. 25 septies, c. 3, del D.Lgs. n. 231/2001.In particolare la sentenza n. 40070/2012 interviene su un caso di responsa-bilità diretta di una società cooperativa a responsabilità limitata condannata dal Tribunale di Pinerolo (con sentenza n. 374 del 13 aprile 2011 per il delitto di lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla tutela

29 Ai sensi dell’art. 20 si ha reiterazione quando l’ente, condannato in via definitiva per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

30 Cfr. A. Scarcella, Illegittima la sanzione a carico dell’Ente se eccede i limiti edittali, in www.am-bientesicurezza.indicitalia.it.; P. Rausei, Sicurezza sul lavoro: limiti delle sanzioni a carico dell’azienda”, in Dir. prat. lav., 2013, 1, 48 ss.

Il sistema sanzionatorio 23

della salute e sicurezza sul lavoro per colpa generica (nella specie della negli-genza) e per colpa specifica (in ragione della violazione delle disposizioni a tutela della conformità e regolarità delle attrezzature di lavoro, artt. 70, 71 e 87 del D.Lgs. n. 81/2008), per lesioni personali gravi aggravate (ai sensi dell’art. 590, c. 2 e 3, c.p.).In particolare la cooperativa era stata condannata, in forza di patteggiamen-to (ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), per l’inadeguatezza della macchina utensile utilizzata da una lavoratrice che aveva riportato l’amputazione della falan-ge distale del terzo dito della mano sinistra, alla sanzione pecuniaria di 25.800,00 euro.Per espressa previsione di legge si hanno lesioni “gravi” (ai sensi dell’art. 583, c. 1, c.p.), appunto, quando dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni oppure se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo, mentre le lesioni sono “aggravate” (ai sensi dell’art. 590, c. 3, c.p.), specificamente, quando il fatto è commesso per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.Per il reato di lesioni personali gravi aggravate, dunque, all’impresa deve es-sere applicata, in base all’art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001, una sanzio-ne pecuniaria amministrativa in misura non superiore a 250 quote (peral-tro, nel silenzio della norma, una interpretazione di tipo sistematico, porta a ritenere che la sanzione pecuniaria non possa essere in misura inferiore a 100 quote, per effetto dell’art. 10, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001, in base al quale “la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille”).Invero, ai sensi dell’art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 231/2001, il valore di una singo-la quota va da 258,00 euro a 1.549,00 euro, da commisurarsi in relazione alle “condizioni economiche e patrimoniali dell’ente” (art. 11, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001) e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Ne de-riverebbe, astrattamente, che la sanzione pecuniaria non potrà essere supe-riore alla somma determinata fra un minimo di 64.500,00 e un massimo di 387.250,00 euro in base alle condizioni economiche dell’impresa (250 quote) e non potrà essere inferiore alla somma determinata fra un minimo di 25.800,00 e un massimo di 154.900,00 euro (100 quote).Tuttavia, l’art. 12 del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che la sanzione pecu-niaria è ridotta della metà se l’autore del reato ha commesso il fatto nel pre-valente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (c. 1), ma anche che la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di pri-mo grado, l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conse-guenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso ovvero è stato adottato e reso operativo un modello

Parte I • Capitolo 124

organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (c. 2), mentre quando concorrono entrambe le condizioni previste dal c. 2, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi (c. 3). L’art. 12, c. 4, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che in ogni caso la sanzione pecuniaria ridotta non può essere inferiore a 10.329,00 euro.In questa prospettiva il Tribunale di Pinerolo aveva determinato il valore di una quota nella misura pari a 86,00 euro (applicando la riduzione a un terzo del valore minimo base individuato dal D.Lgs. n. 231/2001 nella misura pari a 258,00 euro), calcolando però la sanzione pecuniaria per un coefficiente di 300 quote nella misura pari a 25.800,00 euro.La sentenza Cass. pen., sez. IV, n. 40070/2012, nel decidere l’accoglimento del ricorso proposto per inosservanza o erronea applicazione della legge (art. 606, c. 1, lett. b, c.p.p.), ha confermato la misura del valore assegna-to ad ogni singola quota, ma ha proceduto a rideterminare l’ammontare complessivo della sanzione irrogabile alla cooperativa nella misura pari a 21.500,00 euro per un coefficiente di 250 quote, vale a dire nei limiti massimi sanciti dall’art. 25 septies, c. 3, D.Lgs. n. 231/2001. In proposito, infatti, la Suprema Corte espressamente afferma che “non poteva applicarsi come pena base per il calcolo della pena finale la sanzione pecuniaria in misura di 300 quote, poiché la pena edittale massima prevista per questi casi non può essere superiore a 250 quote”, ne conseguiva che la pena concordata fra le parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., doveva ritenersi “non legale” e, pertanto, la sentenza impugnata doveva essere annullata senza rin-vio, limitatamente alla misura della sanzione pecuniaria amministrativa.

Tabella 1. Le sanzioni per la responsabilità diretta dell’impresa

Art. 589 c.p.(Omicidio colposo con

violazione dell’art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 81/2008)

Art. 589 c.p.(Omicidio colposo negli altri casi di violazione delle norme a tutela di

salute e sicurezza sul lavoro)

Art. 590, c. 3, c.p.(Lesioni colpose gravi

o gravissime nei casi di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro)

Sanzioniamministrative

(in numero di quote ed equiva-lenza pecuniaria)

Pari a 1000 quote (non superiore a € 1.549.000,00 - non inferiore a € 258.000,00)

Non inferiore a 250 quote (non superiore a euro 387.250,00 - non inferiore a euro 64.500,00)

Non superiore a 500 quote(non superiore a euro 774.500,00 - non inferiore a euro 129.000,00)

Non inferiore a 100 quote(non superiore a euro 154.900,00 - non inferiore a euro 25.800,00)

Non superiore a 250 quote(non superiore a euro 387.250,00 - non inferiore a euro 64.500,00)

Sanzioniinterdittive

(durata minima e massima)

Non inferiore a 3 mesi

Non superiore a 1 anno

Non inferiore a 3 mesi

Non superiore a 1 anno

Non inferiore a 3 mesi

Non superiore a 6 mesi