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PROFILI GIURIDICI DELL’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA e DI INTERNET NEL CONTESTO LAVORATIVO

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PROFILI GIURIDICI DELL’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA e DI INTERNET NEL CONTESTO LAVORATIVO

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A.A. 2012/2013

1) Criticità nell’utilizzo degli strumenti informatici nel contesto lavorativo

2) Segretezza della corrispondenza (elettronica)

3) Utilizzo degli strumenti informatici nel luogo di lavoro: Internet e posta elettronica. Comportamento del dipendente, obblighi e controlli del datore di lavoro.

4) Linee guida del Garante: Disciplinare e Informativa

Argomenti

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NOZIONI GENERALI

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A.A. 2012/2013

�Nuove potenzialità comunicative

�Nuovi metodi e strumenti lavorativi

�Diversa organizzazione del lavoro

NUOVE TECNOLOGIE E LAVORO

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A.A. 2012/2013

�Tutelare la riservatezza degli individui che utilizzano tali sistemi

�Garantire un trattamento dei dati personali legittimo, corretto e trasparente

PROBLEMATICHE E CRITICITÀ

I problemi che più spesso vengono riscontrati nell'utilizzo della posta elettronica in ambiente lavorativo riguardano

quindi la tutela dei dati personali e il legittimo trattamento che di questi viene fatto

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A.A. 2012/2013

“Posta elettronica aziendale e privacy del dipendente “

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali

21 gennaio 2010

DOCWEB 1701577

consultabile in http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1701577

PROBLEMATICHE E CRITICITÀ

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A.A. 2012/2013

Se la posta elettronica è certamente uno strumento

di lavoro messo a disposizione dal datore di lavoro,

è anche uno strumento con il quale controllare agevolmente l’attività dei propri dipendenti

POSTA ELETTRONICA E CONTROLLO

ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE AL CONTROLLO

Il controllo può non esaurirsi nella semplice verifica

dell'effettivo adempimento della prestazione

lavorativa, ma arrivare ad interessare campi privati

che devono essere tutelati come riservati

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A.A. 2012/2013

L'utilizzo di INTERNET da parte dei lavoratori può formare oggetto di analisi,

profilazione (elaborazione dei dati di un utente) e integrale ricostruzione

mediante elaborazione di log file della navigazione web ottenuti, ad esempio, da

un proxy server o da un altro strumento di registrazione delle informazioni.

I servizi di POSTA ELETTRONICA sono ugualmente suscettibili (anche attraverso la tenuta di log file di traffico e-mail e l'archiviazione di messaggi) di

controlli che possono portare alla conoscenza da parte del datore di lavoro

(titolare del trattamento) del contenuto della corrispondenza.

Le informazioni così trattate contengono DATI PERSONALI anche sensibili riguardanti lavoratori o terzi, identificati o identificabili.

POSTA ELETTRONICA, INTERNET E TUTELA DEI DATI

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A.A. 2012/2013

La raccolta, l’uso o la conservazione di

informazioni sui lavoratori attraverso sistemi

manuali ed elettronici rientra nell’ambito della

normativa sulla protezione dei dati.

Il monitoraggio delle e-mail o degli accessi a

Internet implica infatti il trattamento dei dati

personali.

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A.A. 2012/2013

Il dibattito giuridico intorno all’utilizzo della posta elettronica nel contesto lavorativo verte su due

ambiti:

da una parte la tutela dei dati e della dignità dei lavoratori

dall’altra il diritto del datore di lavoro all’impiego utile del lavoratore e degli strumenti che egli mette a sua disposizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa, con la conseguente

possibilità o meno di ingerire nella sua sfera privata

PROFILI GIURIDICI

LAVORATOREDATORE DI LAVORO

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A.A. 2012/2013

DATORE DI LAVORO

deve assicurare la funzionalità e il corretto impiego di Internet e della posta elettronica da parte dei lavoratori, e, come regola generale imposta dal

Codice della Privacy, deve adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e

l’integrità dei sistemi informativi e dei dati (artt. 15, 31 ss., 167 e 169 del Codice Privacy)

LAVORATORE

che deve utilizzare in modo corretto e secondo le finalità impartite dal datore di lavoro, gli strumenti

informatici messi a sua disposizione

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A.A. 2012/2013

I temi da affrontare sono, di conseguenza:

���� la tutela dei dati personali contenuti nei messaggi di posta elettronica

���� il tema della segretezza della corrispondenza

���� la legittimità dei controlli effettuati dal datore di lavoro attraverso il servizio di posta

elettronica

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A.A. 2012/2013

E’ necessario un giusto bilanciamento tra il potere di controllo ed il diritto alla riservatezza e alla tutela della

dignità del lavoratore

E’ necessario un giusto bilanciamento tra il potere di controllo ed il diritto alla riservatezza e alla tutela della

dignità del lavoratore

→ Il problema è accertare di quali strumenti di controllo possa legittimamente servirsi il datore di lavoro al fine di controllare l'utilizzo indebito dei beni aziendali da

parte dei propri dipendenti.

→ Il potere di controllo e di direzione attribuito al datore di lavoro deve, infatti, coordinarsi con la normativa

riguardante la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori.

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A.A. 2012/2013

C’è bisogno di fornire sia ai datori di lavoro e ai lavoratori

chiare indicazioni sull'utilizzo di questi nuovi strumenti, sulle misure da adottare per rendere legittimo il trattamento di dati

personali e sulle modalità per verificare il corretto utilizzo della

posta elettronica e della rete Internet.

Dal punto di vista giuridico e normativo, i problemi legati

all'utilizzo del servizio di posta elettronica, sono stati affrontati

per lo più dalle autorità preposte alla protezione dei dati (sia

europee che italiane), e con la principale finalità di evitare i

rischi «di acquisizione da parte del datore di lavoro di

informazioni, anche sensibili, di lavoratori o terzi non

necessariamente legate all'attività lavorativa»

(ottica di tutela dei dati)

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A.A. 2012/2013

In questo senso, il Garante per la protezione dei dati personali

ha da tempo predisposto delle linee guida che indicano le misure, necessarie ed opportune, per conformare alle

disposizioni vigenti il trattamento di dati personali e per

verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro degli

strumenti informatici utilizzati dai lavoratori e messi a loro

disposizione dal datore di lavoro.

Le linee guida del Garante sono un punto di riferimento

fondamentale per prevenire usi arbitrari degli strumenti informatici aziendali e allo stesso tempo tutelare la riservatezza dei lavoratori.

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A.A. 2012/2013

"Linee guida del Garante per posta elettronica e internet“

Deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007

DOCWEB n. 1387522 pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007

Consultabili in:

www.garanteprivacy.

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SEGRETEZZA

DELLA CORRISPONDENZA

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A.A. 2012/2013

La soluzione ai problemi posti dall’utilizzo della posta

elettronica, non hanno trovato risposte giuridiche pronte e

adeguate alla nuova situazione. In alcune situazioni si è

cercato di predisporre regole nuove, ma nella maggior parte

dei casi si sono adattati istituti esistenti ai nuovi, e questo è

senza dubbio il caso della tutela dei messaggi di posta

elettronica.

Le questioni legate all'utilizzo di questo sistema di

comunicazione si sono dovute confrontare con un impianto

normativo ormai superato, nato per tutelare la corrispondenza

“epistolare”, per cui la ricostruzione di un quadro giuridico è

passata attraverso interpretazioni dottrinali e pronunce

giurisprudenziali.

PROFILI GIURIDICI

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A.A. 2012/2013

ART. 15 DELLA COSTITUZIONE

«la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avveniresoltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge».

La Corte costituzionale fa rientrare questo diritto

«tra i valori supremi costituzionali» e, «per la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al

nucleo essenziale dei valori della personalità», viene considerato «parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale

questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità

umana».

Così:

Corte cost. sentenza del 26 febbraio 1993 n. 81Corte cost. sentenza del 11 luglio 1991 n. 366Corte cost. sentenza del 4 aprile 1973 n. 34

LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA

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A.A. 2012/2013

A tutela del principio di segretezza della corrispondenza, il codice

penale punisce

«chiunque prende cognizione del contenuto di una

corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae,

al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una

corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta»

art. 616 cod. Pen.

La corrispondenza di cui tratta questo articolo si riferisce anche

alla corrispondenza elettronica grazie all’intervento del legislatore

che ha equiparato queste due forme.

LA TUTELA PENALE DELLA CORRISPONDENZA

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A.A. 2012/2013

CORRISPONDENZA EPISTOLARE VS CORRISPONDENZA ELETTRONICA

Il legislatore che ha equiparato le forme tradizionali di

corrispondenza alla “posta elettronica” in occasione

dell'introduzione nel codice penale di diverse figure di

reato informatico ad opera della legge 547/93

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A.A. 2012/2013

Accanto alla corrispondenza epistolare, telegrafica o

telefonica, viene inserita quella

«informatica o telematica ovvero ogni altra forma di comunicazione a distanza».

Per la giurisprudenza amministrativa «la corrispondenza trasmessa per via informatica e telematica, c.d. posta

elettronica, deve essere tutelata alla stregua della

corrispondenza epistolare o telefonica ed è, quindi,

caratterizzata dalla segretezza».

Tar Lazio, sez. I, 15.11.2001, n. 9425

ART. 616 C.P. COMMA 4

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A.A. 2012/2013

ARTICOLO 616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

1. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui

non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere

cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o

in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da

altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire

sessantamila a un milione.

2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della

corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non

costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende

quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata

con ogni altra forma di comunicazione a distanza

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A.A. 2012/2013

Quando al dipendente viene attribuita una casella di posta elettronica, identificata con il suo nome (sebbene sotto il dominio del datore di lavoro) e

accessibile tramite una password da lui stesso stabilita, la corrispondenza effettuata con tale mezzo

deve considerarsi riservata e per ciò tutelata dall'art. 15 della Costituzione e penalmente dall'art. 616 del

Codice Penale.

Corrispondenza elettronica e segretezza

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A.A. 2012/2013

Secondo l'articolato del codice penale, quando non vi sia

sottrazione o distrazione, la condotta di chi si limita a

“prendere cognizione” è punibile solo se riguarda “corrispondenza chiusa”.

Chi prende cognizione di corrispondenza aperta è invece punito solo se l’abbia a tale scopo sottratta al destinatario

ovvero distratta dalla sua destinazione.

Ma come configurare l'e-mail come CHIUSA o APERTA dal punto di vista giuridico?

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A.A. 2012/2013

La Corte di Cassazione in una pronuncia sul tema ci spiega che: «[…]

tale corrispondenza [corrispondenza informatica] possa essere qualificata

come “chiusa” solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all’accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli

messaggi. Infatti, diversamente da quanto avviene per la corrispondenza

cartacea, di regola accessibile solo al destinatario, è appunto la

legittimazione all’uso del sistema informatico o telematico che abilita alla conoscenza delle informazioni in esso custodite. Sicché tale

legittimazione può dipendere non solo dalla proprietà, ma soprattutto

dalle norme che regolano l’uso degli impianti. E quando in particolare il

sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la

corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di

tutti coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di

accesso. […]»

CORTE CASS., V SEZIONE PENALESENTENZA N. 47096 DELL’11 DICEMBRE 2007

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A.A. 2012/2013

Quindi si ritiene che un’e-mail sia “chiusa” solo quando l’accesso al sistema informatico di invio e ricezione dei singoli

messaggi è consentito tramite l’uso di una password.

I messaggi di posta elettronica non sono "chiusi", e quindi

segreti, rispetto a chi abbia la legittimazione all'uso del sistema

informatico, in ragione della proprietà del mezzo stesso o delle

regole interne che ne regolano l'utilizzo (per esigenze di

servizio, di gestione delle malattie e delle assenze improvvise,

ecc), in quanto tale legittimazione «abilita alla conoscenza delle

informazioni in esso custodite»

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A.A. 2012/2013

«l'e-mail aziendale appartiene al datore di lavoro»

«l'uso dell'e-mail costituisce un semplice strumento aziendale

a disposizione dell'utente-lavoratore al solo fine di consentire

al medesimo di svolgere la propria funzione aziendale, e che,

come tutti gli altri strumenti di lavoro forniti dal datore di

lavoro, rimane nella completa e totale disponibilità del

medesimo senza alcuna limitazione»

Ordinanza del GIP di Milano del 10 maggio 2002.

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A.A. 2012/2013

La legittimazione in capo ad alcuni soggetti alla

lettura dei messaggi altrui che fondamento ha?

Semplice condivisione, con il dipendente, della sua

casella di posta elettronica (o meglio della sua

password di accesso)?

PERPLESSITÀ

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A.A. 2012/2013

� il datore di lavoro deve essere a conoscenza della

password del dipendente per esigenze lavorative

particolari

� non si può prescindere dal consenso esplicito e

diretto del lavoratore alla lettura dei suoi messaggi di

posta elettronica (ovvero alla comunicazione al datore di

lavoro della propria password).

� E’ solo il consenso che legittima alla lettura delle e-

mail altrui

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I CONTROLLI

DEL DATORE DI LAVORO

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A.A. 2012/2013

I controlli effettuati dal datore di lavoro sull’utilizzo dell’account

aziendale sono in contrasto con il divieto del controllo a distanza dell’attività lavorativa, posto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

DIVIETO GENERALE di installazione e di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che abbiano lo scopo di

controllare a distanza l’attività dei lavoratori

« i programmi informatici che consentono il monitoraggio della

posta elettronica e degli accessi ad internet sono necessariamente

apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle

loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a

distanza e in via continuativa durante la prestazione l’attività

lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di

corretto adempimento»

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4375

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A.A. 2012/2013

Art. 4 - Impianti audiovisiviE' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a

distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e

produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di

controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo

accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la

commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede

l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al

secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze

sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un

anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per

l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo

comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la

commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono

ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e

la previdenza sociale.

TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE

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A.A. 2012/2013

«la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria

nell'organizzazione produttiva, va mantenuta in una

dimensione umana, e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua

e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di

autonomia nello svolgimento del lavoro»

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVOROSENTENZA N.4375/2010

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A.A. 2012/2013

La Corte di Cassazione ha ribadito il divieto di controlli sistematici dell’attività dei lavoratori, ma ha riconosciuto però al datore di lavoro la

facoltà di «controlli eccezionali dettati da esigenze defensionali a tutela del datore di lavoro

stesso».

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVOROSENTENZA N.2722/2012 DEL 23/2/2012

CONTROLLI DIFENSIVI

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A.A. 2012/2013

ECCEZIONE… Se la sorveglianza non è continua

Se la sorveglianza è eccezionaleSe la sorveglianza avviene in seconda battuta, nel momento in cui l’azienda, a seguito dell’emersione di elementi di fatto «tali da raccomandare l’avvio di una

indagine retrospettiva», accede alla corrispondenza telematica del dipendente e da

tale ispezione ravvede delle violazioni gravi che ne giustifichino il licenziamento.

Se la sorveglianza non è fondata sull’esigenza del datore di lavoro di porre in

essere i cosiddetti “controlli difensivi”

CONTROLLI «diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni

discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto

stesso ….».

1o RISERVATEZZA2oCONTROLLO

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A.A. 2012/2013

Il datore di lavoro può riservarsi di controllare l’effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro.

CONTROLLI

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A.A. 2012/2013

E’ fondamentale organizzare le attività di controllo in modo

conforme alle prescrizioni di legge, per cui:

� non si possono installare apparecchiature, di nessun tipo,

preordinate ad un controllo a distanza dei lavoratori: in questo

ambito si possono far rientrare i software che, in relazione al

modo in cui sono progettati e/o configurati, permettano la

memorizzazione o la riproduzione delle pagine web accedute o

l'esplicazione di controlli protratti nel tempo

� sono ammessi per esigenze produttive, organizzative o di

sicurezza sul lavoro sistemi di controllo indiretto, ma sempre

nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione

dei lavoratori e dei sindacati

ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI

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A.A. 2012/2013

�Nell’effettuare i controlli deve essere evitata un’interferenza ingiustificata sui

diritti e sulle libertà fondamentali dei lavoratori e di eventuali terzi

� Il controllo è lecito se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza

� In linea generale i controlli dovrebbero avere per oggetto dati in forma

aggregata, riferiti alla struttura organizzativa o a sue aree

� Se dall'analisi di questi ultimi emergono elementi che fanno presumere utilizzi

impropri o non consentiti degli strumenti aziendali, vanno emessi avvisi

generalizzati, anche circoscritti a particolari aree di lavoro, con l'invito ad

attenersi alle direttive aziendali

� Soltanto nel caso in cui, a seguito degli avvisi, le attività anomale non cessino

sarà possibile procedere a controlli su base individuale

GRADUALITÀ DEI CONTROLLI

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LE LINEE GUIDA

DEL GARANTE

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A.A. 2012/2013

�Coordinamento tra la disciplina sulla protezione dei dati personali e le previsioni

dello statuto dei lavoratori in materia di controllo a distanza dell’attività lavorativa,

�Afferma alcuni principi fondamentali, che sono quelli che in generali devono

essere rispettati in ogni trattamento che riguardi dati personali: i principi di

necessità, di correttezza, di trasparenza, pertinenza e non eccedenza, e quello

secondo cui le finalità devono essere determinate, esplicite e legittime (artt. 3 e 11

del Codice Privacy).

�Suggerisce delle misure tecnologiche, organizzative, e comunicative in grado di

rendere minimi i rischi connessi con l’utilizzo delle tecnologie informatiche nel

rispetto dei diritti di tutti gli interessati.

"Linee guida del Garante per posta elettronica e internet"deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007

DOCWEB n. 1387522 pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007

Consultabili in:www.garanteprivacy.

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A.A. 2012/2013

�In base al principio di correttezza l’eventuale trattamento deve essere

ispirato ad un canone di trasparenza, come prevede anche la disciplina di

settore: statuto dei lavoratori (art.4, comma 2) e d. lgs 626/1994 (sicurezza)

� In questo senso il datore di lavoro deve informare circa le modalità di

utilizzo degli strumenti messi a disposizione � Il Garante (nelle linee guida) suggerisce l’adozione di un DISCIPLINARE interno da pubblicizzare

adeguatamente e periodicamente da aggiornare.

� INFORMATIVA: il datore di lavoro ha l’onere di informare comunque gli interessati ai sensi dell’articolo 13 del Codice privacy, e in modo

particolare di informare sulle modalità e finalità dei controlli e sui trattamenti

dati che possono riguardarli � Le finalità possono riguardare specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro quando

comportano un trattamento lecito di dati o possono riguardare l’esercizio di

un diritto in sede giudiziaria

TRASPARENZA E CORRETTEZZA

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DISCIPLINARE

Secondo il Garante nel DISCIPLINARE andrebbe ad esempio

specificato:

1. In quale misura è consentito utilizzare anche per ragioni personali

servizi di posta elettronica o di rete, anche solo da determinate

postazioni di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi di webmail,

indicandone le modalità e l'arco temporale di utilizzo;

2. Quali informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le

componenti di file di log eventualmente registrati), chi vi può accedere

legittimamente, e se e quali informazioni sono eventualmente

conservate per un periodo più lungo, in forma centralizzata o meno

(anche per effetto di copie di back up, della gestione tecnica della rete o

di file di log );

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3. Se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in

conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni legittime –

specifiche e non generiche – per cui verrebbero effettuati (anche per verifiche

sulla funzionalità e sicurezza del sistema) e le relative modalità (precisando se, in

caso di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi avvisi collettivi o

individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni);

4. Quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di

trarre qualora constati che la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate

indebitamente;

5. Le soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del lavoratore, la

continuità dell'attività lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso (specie se

programmata), con particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta

automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti, alla delega ad altro incaricato,

alla comunicazione della password della posta elettronica;

6. Le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi (art. 34 del Codice,

nonché Allegato B), in particolare regole 4, 9, 10 ).

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Il datore di lavoro deve adottare idonee:

�MISURE ORGANIZZATIVE�Valutare l’impatto dei controlli sui diritti dei lavoratori

� Individuare i lavoratori che possono utilizzare la posta

elettronica e Internet

� Individuare chiaramente le postazioni di lavoro

�MISURE TECNOLOGICHE rispetto a � Navigazione in Internet

� Utilizzo della posta elettronica

MISURE ORGANIZZATIVE E TECNOLOGICHE

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E’ opportuno che:

� il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica

condivisi tra più lavoratori (ad esempio, [email protected], ecc) oppure

valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato

ad uso privato;

� i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai

destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale dei

messaggi.

POSTA ELETTRONICA

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� il datore di lavoro metta a disposizione funzionalità di sistema per

l’invio automatico, in caso di assenze, di messaggi di risposta contenenti le

"coordinate" (anche elettroniche o telefoniche) di un altro soggetto o altre

utili modalità di contatto della struttura. Se il lavoratore utilizza questa

modalità il lavoratore può prevenire l'apertura della posta elettronica in

caso di eventuali assenze non programmate

� In caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili

necessità legate all'attività lavorativa, quando si debba conoscere il

contenuto dei messaggi di posta elettronica, l'interessato deve essere

messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il

contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli

ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

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Per ridurre il rischio di usi impropri di Internet (attività personali non

correlate alla prestazione lavorativa come la visione di siti non pertinenti,

l'upload o il download di file, l'uso di servizi di rete con finalità estranee

all'attività), deve adottare opportune misure che possono prevenire controlli successivi sul lavoratore, come:

� lista di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;

� configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate

operazioni ritenute no attinenti con l'attività lavorativa – quali l'upload o

l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di

file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di

dato);

INTERNET

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� trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere

l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune

aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di log riferiti al traffico web, su

base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori);

� eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al

perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.