principio di prevalenza della sostanza sulla forma · richiamo al principio della prevalenza della...

22
PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA LE INDICAZIONI CONTENUTE NEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Alcuni esempi di declinazione applicativa del principio di sostanza economica presente negli attuali OIC sono rappresentati: Ø dalla disciplina della cancellazione dei crediti dal bilancio contenuta nell’OIC 15 “Crediti”, dove si segue un approccio basato sui rischi analogo a quello previsto dagli IAS/IFRS; Ø dalle indicazioni sulla rilevazione inziale in bilancio contenuta nell’OIC 13 “Rimanenze” e nell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”; Ø dalle previsioni dell’OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione” relativamente alla segmentazione di una commessa in più fasi o al raggruppamento di più commesse. Il principio fornisce specifiche indicazioni su quando si debbano segmentare o raggruppare le commesse ai fini di un appropriato trattamento contabile delle stesse.

Upload: others

Post on 24-Jun-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA LE INDICAZIONI CONTENUTE NEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Alcuni esempi di declinazione applicativa del principio di sostanza economica presente negli attuali OIC sono rappresentati: Ø  dalla disciplina della cancellazione dei crediti dal bilancio contenuta nell’OIC 15 “Crediti”,

dove si segue un approccio basato sui rischi analogo a quello previsto dagli IAS/IFRS; Ø  dalle indicazioni sulla rilevazione inziale in bilancio contenuta nell’OIC 13 “Rimanenze” e

nell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”;

Ø  dalle previsioni dell’OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione” relativamente alla segmentazione di una commessa in più fasi o al raggruppamento di più commesse. Il principio fornisce specifiche indicazioni su quando si debbano segmentare o raggruppare le commesse ai fini di un appropriato trattamento contabile delle stesse.

Page 2: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

La dottrina prevalente, avvalendosi di una interpretazione estensiva della formula introdotta, ha ritenuto che il principio della funzione economica vada inteso come un richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore).

E’ dalle scelte del legislatore che si ricava la volontà di introdurre questo principio. In taluni casi il legislatore ha previsto l’applicazione del principio della sostanza economica a livello di schemi bilancio (ad es. vendita con obbligo di retrocessione) in altri casi invece con riferimento alla nota integrativa (ad es. leasing).

LA DOTTRINA CIRCA IL SIGNIFICATO DI “FUNZIONE ECONOMICA” PREVISTA DAL PREVIGENTE ART. 2423-BIS, 1) C.C.

Page 3: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

Riprendendo il tema della declinazione applicativa del principio da parte del legislatore, altra dottrina ha osservato “che il principio assolve più un ruolo metodologico, rivolto in via principale allo standard setter in sede di emanazione di un principio contabile o di una interpretazione.

La funzione di "bussola" che il principio verrebbe ad assolvere nella normazione tecnica della prassi contabile interesserà il soggetto che predispone il bilancio allorché, stante l'assenza di un principio contabile o di una interpretazione specifica, sia chiamato ad identificare un trattamento contabile … per la fattispecie riposta al suo esame.”

LA DOTTRINA CIRCA IL SIGNIFICATO DI “FUNZIONE ECONOMICA” PREVISTA DAL PREVIGENTE ART. 2423-BIS, 1) C.C.

Page 4: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

LA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE: LE MODIFICHE INTRODOTTE NELLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL’ART. 2424 C.C.

Il comma 4, art. 6, D.Lgs. 139/2015 modifica le disposizioni dell’art. 2424 in ordine al contenuto dello Stato Patrimoniale al fine di recepire gli effetti sulle voci dello Stato Patrimoniale derivanti dalla nuova disciplina: •  sugli strumenti finanziari derivati; •  sulle azioni proprie; •  sulla capitalizzazione dei costi di sviluppo; •  sull’introduzione di specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese

sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle); •  sull’introduzione nel patrimonio netto di una specifica voce riservata alla “Riserva per

operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”; •  sull’eliminazione della voce disaggi/aggi su prestiti. Inoltre la lettera n) comma 4 dell’art. 6, D. Lgs. 139/2015 elimina le disposizioni relative ai conti d’ordine, la cui informativa, ai sensi della Direttiva, deve essere ora fornita nella Nota Integrativa.

Page 5: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

SCHEMI DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE

Tenendo conto delle sopra accennate novità, lo stato patrimoniale del bilancio in forma ordinaria presenta la seguente struttura:

Page 6: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

SCHEMI DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE

Page 7: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI DERIVATI E DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

Il D.Lgs. 139/2015, nel recepire la direttiva 34, ha inserito, negli artt. 2424 e 2425 c.c., le voci:

Page 8: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

CAMBIAMENTO NEI CRITERI DI VALUTAZIONE: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La nuova norma Il nuovo n. 11-bis dell’art. 2426 c.c. dispone che “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value». Il Legislatore rende obbligatoria la misurazione dei derivati in base al fair value con imputazione delle variazioni di fair value al conto economico, a meno che i derivati siano di copertura. L’obbligo di misurare a FV i derivati esiste già attualmente. Dal 2016 gli impatti sono rilevati a CE, a meno che si tratti di coperture dei rischi finanziari. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto (cash flow hedge), oppure se copre il rischio di variazione di fair value (FV hedge) a rettifica del valore contabile dell’operazione coperta.

Page 9: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

CAMBIAMENTI NEI CRITERI DI MUSURAIZONE DELLE VOCI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il tema dei derivati comporta diverse problematiche: -  Le valutazioni a FV -  Gli impatti al conto economico 2016 e successivi -  Le coperture dei rischi finanziari -  La predisposizione della documentazione della correlazione tra strumento derivato e

operazione sottostante attraverso i test di efficacia -  L’individuazione e lo scorporo dei derivati incorporati

Page 10: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

CAMBIAMENTI NEI CRITERI DI MISURAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI AZIONI PROPRIE

Aspetti contabili Il D.Lgs. 139/2015 allineando il trattamento contabile della fattispecie alla prassi internazionale: •  non consente l’iscrizione nell’attivo dello Stato patrimoniale delle azioni proprie; •  stabilisce che “l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di

eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”. (A. X) – Riserva per operazioni proprie in portafoglio).

Modifiche agli schemi di bilancio Per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina, è stato modificato lo schema di Stato patrimoniale: •  eliminando le specifiche voci dell’attivo destinate ad accogliere le azioni proprie (B.III.4 e

C.III.5); •  eliminando la voce A.VI ed inserendo la voce “A.X – Riserva negativa per azioni proprie in

portafoglio”

Page 11: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

Transizione: aspetti contabili Le azioni proprie iscritte nell’attivo sono cancellate ed iscritte in una riserva negativa, da classificare alla voce “A. X) – Riserva per azioni proprie in portafoglio” prevista dal nuovo schema di stato patrimoniale. Con riferimento alla precedente riserva per azioni proprie costituita ai sensi del comma 3 dell’art. 2427-ter c.c. si ritiene che debba essere liberata. E’ stato infatti abrogato il vecchio comma 3 dell’art 2357-ter c.c. che richiedeva l’iscrizione e il mantenimento in bilancio della riserva azioni proprie finché le stesse non fossero state trasferite o annullate. Criticità: ripristino di passate svalutazioni. Se in passato erano state apportate svalutazioni per perdite durevoli di valore sulle azioni proprie in portafoglio, e, successivamente all’iscrizione iniziale della riserva negativa vengono meno i motivi che avevano indotto la svalutazione, non è possibile effettuare il ripristino di valore.

CAMBIAMENTI NEI CRITERI DI MISURAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI AZIONI PROPRIE

Page 12: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

Criticità: dati comparativi Nel bilancio 2016 si porrà il tema di come adattare i dati comparativi. E’ preferibile adattare i dati dell’esercizio precedente eliminando dall’attivo le azioni proprie ed esponendole a diminuzione del patrimonio netto nell’apposita riserva. In questo caso, il totale del patrimonio netto non corrisponderà al totale del patrimonio netto pubblicato nel bilancio dell’esercizio 2015. Si ritiene tuttavia opportuno, ricordare nelle note al bilancio che si tratta di un semplice “adattamento delle voci dell’esercizio precedente”. Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 2423-ter c.c. dispone che se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

CAMBIAMENTI NEI CRITERI DI MISURAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI AZIONI PROPRIE

Page 13: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

CAMBIAMENTI NEI CRITERI DI MISURAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI COSTI DI RICERCA E SPESE DI PUBBLICITÀ NON PIÙ CAPITALIZZATI

Aspetti contabili Il D.Lgs. 139/2015 allineando il trattamento contabile della fattispecie alla prassi internazionale: •  non consente l’iscrizione nell’attivo dello Stato patrimoniale dei costi di ricerca e pubblicità che

l’OIC 24 consentiva di capitalizzare; •  I costi in esame costituiranno, quindi, costi di periodo e dovranno essere rilevati a Conto

economico nell’esercizio del loro sostenimento. Coerentemente è stato eliminato il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità: •  Nella norma che disciplina attualmente le condizioni per la capitalizzazione e i criteri di

ammortamento degli oneri pluriennali ( art. 2426, comma 1, n. 5 c.c.); •  Nella disposizione che richiede di indicare in Nota integrativa la composizione degli oneri

pluriennali (art. 2427 comma 1 n.3 c.c.)

Page 14: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

CAMBIAMENTI NEI CRITERI DI MISURAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI COSTI DI RICERCA E SPESE DI PUBBLICITÀ NON PIÙ CAPITALIZZATI

Presumibile effetto derivante dalla transizione alle nuove norme Se in passato la società aveva capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali i costi di pubblicità o le spese di ricerca applicata, e sarà confermato dall’OIC che si tratta di costi non più capitalizzabili, l’impatto del cambiamento di principio contabile introdotto dalla novellata normativa sarà contabilizzato applicando l’OIC 29, con addebito integrale nel conto economico del 2016 dell’ ammontare che risulta iscritto nel bilancio 2015. (si ricorda che la norma non ha modificato la capitalizzabilità dei costi di sviluppo).

In attesa delle interpretazioni dell’OIC… Se non intervengono interpretazioni differenti da parte dell’OIC, l’impatto complessivo del cambiamento di principio contabile, non potendo più essere imputato tra i componenti straordinari andrà ad influenzare i componenti della gestione operativa (altri oneri di gestione), come previsto dall’OIC 29.

Page 15: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

CAMBIAMENTI NEI CRITERI DI MISURAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI OPERAZIONI INTRATTENUTE CON IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

Criticità/impatti In considerazione del fatto che sia lo schema di stato patrimoniale che quello di conto economico prevedono l’indicazione dei dati comparativi nella redazione del bilancio 2016 sarà necessario segnalare i crediti, i debiti e i proventi finanziari da imprese sottoposte al controllo delle controllanti che sono stati riclassificati dalle voci “altri crediti, altri debiti e altri proventi. Da un punto di vista pratico si suggerisce, già nei bilanci al 31/12/2015, di tenere in evidenza i crediti, i debiti e i proventi finanziari derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Page 16: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

CAMBIAMENTI NEI CRITERI DI MISURAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI CONTI D’ORDINE

La nuova normativa abolisce i conti d’ordine. Il n. 4, lett. h) dell’art. 6 del DLgs 139/15 abroga il 3° comma dell’art. 2424 c.c. Criticità/Impatti •  Maggiori informazioni nelle note al bilancio. •  L’iscrizione di impegni e garanzie “sotto la riga” è stata sostituita dalla richiesta di

informazioni analitiche nella nota integrativa. •  Il nuovo comma 9 dell’art. 2427 c.c. dispone di indicare: “l’importo complessivo degli

impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati”.

Page 17: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

CREDITI, DEBITI E TITOLI – CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Il D.Lgs. 139/2015 introduce il criterio del costo ammortizzato per la rappresentazione in bilancio dei crediti (sia commerciali sia finanziari), dei debiti (sia commerciali sia finanziari)e dei titoli immobilizzati. Lo IAS 39 propone la seguente definizione di costo ammortizzato: “valore di rilevazione iniziale dello strumento finanziario, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, delle differenze tra il valore iniziale e il valore scadenza”. Dal punto di vista pratico il costo ammortizzato è il criterio attraverso il quale la rilevazione iniziale dell’attività o della passività finanziaria si modifica nel tempo per tenere in considerazione un adeguato ammortamento degli oneri e proventi iniziali sostenuti (maturati). In altre parole il costo ammortizzato è il metodo che consente di “spalmare” nel tempo la differenza tra il valore iniziale e il valore finale dell’attività o della passività finanziaria, attraverso il tasso d’interesse effettivo.

Page 18: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

CREDITI, DEBITI E TITOLI – CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO DIRETTIVA 2013/34/UE E D.LGS. 139/2015

•  Nella Direttiva non vi sono espressi riferimenti al criterio del costo ammortizzato, poiché è

un criterio che rientra a pieno titolo nell’alveo del criterio del costo storico applicato alle attività e passività finanziarie.

•  La definizione generale di costo contenuta nella Direttiva supporta ed include anche quella

di costo ammortizzato: “purchase price: means the price payable and any incidental expenses minus any incidental reductions in the cost of acquisition” (art. 2, n. 6, Dir. 2013/34/UE

•  L’art. 2426 comma 2, c.c., prevede che la definizione di “costo ammortizzato” debba essere mutuata dagli IAS-IFRS omologati nell’Unione europea: per la definizione di. ..”costo ammortizzato …si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea”

Page 19: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

CREDITI, DEBITI E TITOLI – CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Il costo ammortizzato è il valore che tiene conto: •  della rilevazione iniziale dell’attività/e passività finanziaria •  dei rimborsi di capitale •  delle svalutazioni per impairment ed inesigibilità Il modello è basato sul tasso di interesse effettivo (IRR – Internal Rate of Return) Negli attuali principi contabili OIC non vi è ovviamente menzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato come criterio di riferimento per la valutazione di alcune classi di attività e passività. Tuttavia a livello di interpretazione alcuni principi OIC già utilizzano ampiamente il metodo dell’interesse effettivo nell’individuare le modalità con le quali diversi componenti che influenzano il tasso di interesse effettivo su titoli, crediti e debiti concorrono alla determinazione del risultato economico.

Page 20: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

AGGIO E DISAGGI DI EMISSIONE: CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

•  Aggio e disaggio di emissione: voci eliminate

•  Introdotto il criterio del costo ammortizzato per titoli e debiti conseguentemente gli aggi e i disaggi sui prestiti sono portati nella rilevazione inziale a diminuzione del valore della passività finanziaria (o ad incremento dell’attività finanziaria) e successivamente imputati al conto economico tramite un ammortamento basato sul tasso di’ interesse effettivo

•  Conseguentemente viene eliminato dall’attivo e dal passivo patrimoniale la voce distinta,

attualmente presente tra i ratei e i risconti, per aggi e disaggi sui prestiti

Page 21: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

TITOLI: sono rilevati in bilancio con il criterio del «costo ammortizzato», se applicabile. CREDITI/DEBITI: i debiti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore tempo, mentre per quanto riguarda i crediti, al loro valore di presumibile realizzo. Il nuovo criterio riguarda tutti i debiti finanziari, tipicamente gravati da costi iniziali (ad es. spese di istruttoria) sui quali maturano interessi passivi. La presenza di questi costi ed interessi fa si che il tasso effettivo sia maggiore quello nominale. In generale, seguendo il nuovo criterio del costo ammortizzato: •  il valore iniziale del debito è il valore nominale al netto dei costi iniziali; •  in ogni esercizio il debito va rideterminato per tenere conto della differenza tra valore

effettivo e nominale, che deve essere ripartito in ogni anno del finanziamento. Il valore iscritto sarà pari al valore iniziale aumentato, anno dopo anno, della differenza iniziale e ridotto dalle quote di capitale rimborsate.

Page 22: PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA · richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nei limiti e con le modalità previste dal legislatore). E’

PROBLEMATICHE DA VALUTARE

•  PRINCIPIO DEL COSTO AMMORTIZZATO devono essere rimodulati tutti i contratti di finanziamento a medio e lungo termine in modo da esprimere nella valutazione dei Debiti il tasso di interesse effettivo?

•  PIANI DI AMMORTAMENTO IN ESSERE

l’art. 12, comma 2, D.Lgs. 139/2015 consente di non applicare le nuove disposizioni alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (art. 2426, comma 1, numeri 1) “titoli” 6) “avviamento” e 8) “crediti e debiti”. Rimodulando i debiti al criterio del costo ammortizzato è necessario modificare il piano di ammortamento in termini di interessi passivi a C.E.?

•  RENDICONTO FINANZIARIO E ANALISI DI BILANCIO

che relazione si viene a creare tra il criterio del costo ammortizzato e la variazione delle poste di bilancio (anno x/x-1) in termini di rendiconto finanziario e nell’analisi per margini o per indici?

•  COSTI CAPITALIZZATI DA GIROCONTARE A CONTO ECONOMICO

come imputare i costi precedentemente capitalizzati (spese di ricerca applicata e costi di pubblicità)? in un unico esercizio?