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Paola Piroddi
Open Internet e diritti fondamentali nell’Unione Europea
Open Internet e Cittadinanza Digitale 23 maggio 2017
Politecnico di Milano
OPEN INTERNET E DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEA 2/14
Art. 6 Trattato sull’Unione europea 1. «L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.»
(…)
3. I diritti fondamentali, così come garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sono principi generali del diritto dell'Unione europea.
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I diritti fondamentali nel regolamento «Open Internet»:
Considerando (33): Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta, in particolare la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, la non discriminazione e la protezione dei consumatori.
Art. 3, par. 4: «Le misure di gestione del traffico possono comportare un trattamento dei dati personali soltanto se tale trattamento è necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 3. Tale trattamento è eseguito a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le misure di gestione del traffico sono inoltre conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.»
Art. 8: sostituisce l’art. 1 par. 3 direttiva «servizio universale» con il seguente: «Le misure nazionali in materia di accesso o di uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e all’equo processo, come definiti all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.»
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Articolo 3 regolamento «Open Internet» Salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta
1. Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti [ legittimi ] e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet. (…)
2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di cui al paragrafo 1.
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DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET (1/2)
PARLAMENTO EUROPEO
Risoluzione 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet (P6_TA (2006)0324) Raccomandazione al Consiglio 23 marzo 2009 sul rafforzamento
della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet («Lambrinidis») (P6_TA (2009)0194)
Risoluzione 15 giugno 2010 sull’internet degli oggetti (P7_TA (2010)0207)
Risoluzione 15 giugno 2010 sulla governance di internet: le prossime tappe (P7_TA (2010)0208)
Risoluzione 17 novembre 2011 sull’apertura e la neutralità di Internet in UE (P7_TA (2011)0511)
Risoluzione 11 febbraio 2015 sul rinnovo del mandato dell’IGF (P8_TA - PROV(2015)0033)
Petizione ‘Diritto di accesso ad Internet nella Società europea dell‘informazione’ (Art. 3-bis TUE) dichiarata ricevibile il 13 febbraio 2014 (0755/2013)
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DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET (2/2)
ITALIA
Proposta Rodotà Disegno di legge S. 1317 presentato il 17 febbraio 2014
Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet
Proposta Quintarelli
Proposta di legge C. 2520 presentata l'8 luglio 2014 Disegno di legge S. 2484 trasmesso il 19 luglio 2016
Introduzione dell'articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento
del diritto di accesso ad Internet
Dichiarazione dei diritti in Internet proclamata alla Camera il 28 luglio 2015
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SERVIZIO UNIVERSALE NELL’ACCESSO A INTERNET (1/2)
Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(direttiva «servizio universale») relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
reti e di servizi di comunicazione elettronica
Direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche, e del regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della tutela dei consumatori
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SERVIZIO UNIVERSALE NELL’ACCESSO A INTERNET (2/2)
Proposta di direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (rifusione) - COM(2016) 590 def/2 del 12 ottobre 2016
AGCom Italia Delibera n. 113/16/CONS del 24 marzo 2016
Avvio del procedimento istruttorio ai sensi degli artt. 13, 54, 61 e 65 del Codice delle comunicazioni elettroniche,
concernente il riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale, in relazione all’accesso a internet e ai relativi obiettivi di qualità, ed avvio della
consultazione pubblica nazionale
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Regolamento «Open Internet» Art. 3, par. 3, primo comma:
“I fornitori di servizi di accesso a Internet (…) trattano tutto il traffico [legittimo] allo stesso modo,
senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai
contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle
apparecchiature terminali utilizzate.”
NET NEUTRALITY: NO Blocking
NO Throttling NO Paid Prioritization
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Regolamento «Open Internet» Art. 3, par. 3, secondo comma:
I fornitori di servizi di accesso a Internet possono adottare, in via di eccezione,
sulla base del principio di necessità e proporzionalità, “misure di gestione ragionevole del traffico”
A.) basate non su considerazioni di ordine commerciale ma su “requisiti di qualità tecnica del servizio»,
B.) soltanto in 3 casi : 1. per conformarsi al diritto dell’Unione europea
eccezione legislativa o giudiziaria 2. per preservare l’integrità e la sicurezza della rete
eccezione sicurezza informatica 3. per prevenire una imminente congestione del traffico
eccezione di congestione imminente della rete
OPEN INTERNET E DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEA 11/14
Regolamento «Open Internet» Art. 3, par. 5 e 6:
I «fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico», [= i fornitori di servizi di accesso a Internet
+ i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi]
sono liberi di offrire
«servizi diversi dai servizi di accesso a Internet» ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni, servizi
per soddisfare specifici livelli di qualità del servizio
a condizione che la capacità della rete sia sufficiente.
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DIRITTO DI ACCESSO AI CONTENUTI [legittimi]
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Grazie per l’attenzione!
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