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PARERE DEL DOTT. VOZZI SULLA DEDUCIBILITA’ DEI CONTRIBUTI CONSORTILI La sentenza della Commissione Tributaria di II grado è piuttosto chiara e conferma in effetti la situazione che mi ero prefigurato. Il ragionamento seguito dalla Commissione, per quanto concerne il carattere di “obbligatorietà” del Consorzio di Casal Palocco è lineare e verosimilmente anche condivisibile. Tuttavia, da esperienza mia e di altri colleghi di studio, posso dirti che in ambito di verifica - da parte dell’Agenzia delle Entrate - di dichiarazioni nelle quali gli oneri in questione erano stati portati in deduzione, non è stato contestato alcun addebito in tal senso. Ovviamente, ciò non esclude che in altre occasioni – e mi pare di capire che ve ne siano state… - la deduzione sia stata invece contestata… Ciò che a mio avviso rileva maggiormente, comunque, è la situazione che è venuta a crearsi a partire dall’anno d’imposta 2012. L'articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir (DPR 917/1986) prevede che siano deducibili dal reddito complessivo “(…) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione (…)”. Ora, l’introduzione dell’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi dei fabbricati non locati. Conseguentemente, per tutti i fabbricati che non concorrono alla formazione del reddito complessivo, contrariamente a quanto sinora era consentito o comunque “tollerato” (volendo sposare le tesi più “restrittive”…), non sarà più possibile portare in deduzione il contributo consortile nella dichiarazione dei redditi dall’anno di imposta 2012 per la prima casa. Questo è il caso della casa di principale abitazione, proprietà che non concorre a formare il reddito complessivo. In buona sostanza, la deducibilità dei contributi c.d. “consortili”, pur volendo prescindere dal concetto di obbligatorietà del Consorzio così come previsto dalla legislazione fiscale, troverebbe comunque un limite nella recente normativa IMU… _________________________________________________ Dott. Pasquale Vozzi Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori contabili

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PARERE DEL DOTT. VOZZI SULLA DEDUCIBILITA’ DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

La sentenza della Commissione Tributaria di II grado è piuttosto chiara e conferma in effetti la situazione che mi ero prefigurato. Il ragionamento seguito dalla Commissione, per quanto concerne il carattere di “obbligatorietà” del Consorzio di Casal Palocco è lineare e verosimilmente anche condivisibile. Tuttavia, da esperienza mia e di altri colleghi di studio, posso dirti che in ambito di verifica - da parte dell’Agenzia delle Entrate - di dichiarazioni nelle quali gli oneri in questione erano stati portati in deduzione, non è stato contestato alcun addebito in tal senso. Ovviamente, ciò non esclude che in altre occasioni – e mi pare di capire che ve ne siano state… - la deduzione sia stata invece contestata… Ciò che a mio avviso rileva maggiormente, comunque, è la situazione che è venuta a crearsi a partire dall’anno d’imposta 2012. L'articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir (DPR 917/1986) prevede che siano deducibili dal reddito complessivo “(…) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione (…)”. Ora, l’introduzione dell’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi dei fabbricati non locati. Conseguentemente, per tutti i fabbricati che non concorrono alla formazione del reddito complessivo, contrariamente a quanto sinora era consentito o comunque “tollerato” (volendo sposare le tesi più “restrittive”…), non sarà più possibile portare in

deduzione il contributo consortile nella dichiarazione dei redditi dall’anno di imposta 2012 per la prima

casa. Questo è il caso della casa di principale abitazione, proprietà che non concorre a formare il reddito complessivo. In buona sostanza, la deducibilità dei contributi c.d. “consortili”, pur volendo prescindere dal concetto di obbligatorietà del Consorzio così come previsto dalla legislazione fiscale, troverebbe comunque un limite nella recente normativa IMU… _________________________________________________

Dott. Pasquale Vozzi

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori contabili

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VIA BOE ZI O, 10 ~ ~~. ! "_ .-... J ~ ~ '- ....r __

Roma , 25 mar z o 1982

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Al 2° Ufficio Distrettualedelle Imposte Dirette di

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ISPETTOR'ATO COMPARTIMENTA L EDELLE IM POSTE DIRETTE

ROM A

A

00124 ROMA· VIA DI CASALPALOCCO. 6. n.

TEL. 06 . 6092000

Egregi o Consorziato,

ii 7 O ~i I ;~ . -,"", ==~r;p'~rta a conoscenza la minist eriale del 25 gennaio

198 2, prot. n . 8/721 , trascrivendone , qui di seguito , integral­mente il testo , con la quale la Direzlone Generale delle. II .DD. ­Div . VIII - ha fatto conoscere il proprio parere in merito alquesito posto dalla S .V . , riguardante l'oggetto:

CONSORZIO DI CASALPALOCCO

. i

:~ !~l'.; J')v .

..

IL PRESIDENTE(On. Avv . G. de MEO)

r

ponendo fine a l l e incertezze ed all ( disparità dit rattamento f iscale da par t e degli Uf f i c i Distrettuali I 1.DD. , 'i l Hi

. n i s t e r o delle Finan ze, all'uopo interes s a t o , ha emanato precise disp~

sizion i ai predetti Uf fi c i i n mer i t o a lla detraibilità dal reddito comp l e ssivo dei contr i but i ver s a t i ann u a l me n t e a questo Consorz io.

Gliene rimetto i l t e s t o integrale.Distinti s al u t i

o G G E T T o ... .. ;J;:.~.P.Q!:J.t~ .. .$:c.W,. ..r.~Ldi.tQ .. d.ell.e....persone....fiEliche - ....Contribut i

....~ ....c:..C?!1.~.?~.~.~.....c>.?.9.~.~.g?.:~g .~~....~...;p.~.q..~.G.i..l;> .:,i,..l.i :t; .?;I.....~i....s.ens.i .....dell.'.art.•.. ...lO., lett.era....b)..,del D. P.R. 29 settembre 1973 , n . 597 - .

• • - .' 0. 0 • .... . • ' :'. _ ... . .. ' •

- 2 -

"" Con documentata istanza in data 11 aprile 1981 il Presidentedel Consorzio in oggetto, nel far presente che a taluni consor­ziati il competente Ufficio delle imposte non avrebbe riconosciu­to ai sensi dell'art. 10, lett e b), del D.P .R. 29 settembre 1973n. 597, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributiconsortili arulualmente versati , ha chiesto alla scrivente di ema­nare una esplicita pronuncia al riguardo che assicuri una soluzio­ne univoca e definitiva della questione , anche al fine di elimi­nare le contestazioni pendenti presso le CornlIlissioni tributarie.

In proposito il suddetto Presidente ha precisato anzi­tutto che il Consorzio di Casalpalocco trae origine dalla Conven­zione Urbanistica stipulata tra il COli1une di Roma e la Società Ge":'nerale I mmobiliare per l 'urbanizzazione del comprensorio di Casal­palocco (rogito Notaio Albertazzi del 2 novembre 1960, n. 3880,re­gistrato il 14 novembre 1960) .=

Gli impegni discendenti da tale Convenzione e tradottinella costituzione del Consorzio di Ca sal pa l occ o sono stati assun­ti dalla Società Genera1e I rili.'lObiliare , nei confronti del Comunedi Roma, per sè e per i suoi aventi causa, vale a dire per tuttigl i acquirenti de81i Lmmob ì Lì, siti nel comprensorio anzidetto, iqual i , divenendo proprietari, ent ran o per ciò stesso a far parteirrecusabilmente del Consorzio costituito per la g es t i on e deiservizi comuni del quartiere .=

Le peculiari caratteristiche e finalità di detto Con­sorzio sono state riconosciute dal Tribunale Civile di Roma ,Sez. 2 .a, con sentenza n . 4839 in data 16 marzo-16 maggio 1978 .=

Tale sentenza ha , tra l ' altro , stabilito testualmenteche "la costituzione del Consorzio di Casalpalocco trae origineda una convenzione con la quale l a Società Generale I~nobiliare,

proprietaria di tutto il comprensorio di Casalpalocco, si obbli­gava per sè e per i suoi aventi causa , nei confronti del Comunedi Roma alla gestione dei s erv i zi pubblici nel comprensorio stes­so, obbligo "trasmesso ai vari acquirenti dei terreni ed edifici ,che divenendo a loro volta proprietari , aderivano contestualmen­te al Consorzio costituito obbligatoriamente per la gestione deiservizi comuni . Scopo del Consorzio è quello (art. 2 dello Sta­tuto) di provvedere sino a quando non saranno assunti dal Comune,all'espletamento dei seguenti co mpiti :

a) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e rela­tive fognature, con impianti connessi ;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi verdi diuso o godi ment o c oLl.etrt ì.vo j

c) manutenzione ordinaria e straordinaria ed esercizio dell 'im­pianto di illuminazione stradale ;

d) servizio di nettezza urbana ;

oltre -eventualmente altri servizi di interesse collettivo •.• . ti

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Sulla base di tale premessa il Tribunale ha concluso"che scopo del Consorzio, essendo la gestione dei s ervizi sinoall'assunzione degli stessi da parte del Comune di Roma, risultar ea l i zza zi on e , e non mutamento, dello scopo la p ennanenza dellagestione medesima in capo al Consorzio, in difett o dell'assunzio­ne da lJa r t e del Comune".

Tutto ciò premesso, il suddet to Presidente esprime loavviso ch e stanti il carattere obbligatorio e l e finalità di in~

teresse pubblico del Consorzio di Casalpalocco e dei servizi daesso gestiti, è irrilevante che il Consorzio st esso non abbia.an­cora conseguito il riconoscimento formale della sua natura pubbli­ca da parte del Comune di Roma, e ciò tanto più ove si consideriche la disposizione di cui alla richiamata lett era b) del l ' a rt i c o­lo 10 del D.P. H. n. 597 richiede, ai fini della deducibilità deicontributi della specie, che si tratti di "consorzi obbligatori"e non anche, necessariamente , di consorzi di diritto pubblico.=

Al riguardo devesi anzitutto precisare che la normaavanti citata condiziona la deducibilità dei contributi consorti­li inerenti a i beni i~nobili alla natura obbligat oria del Consor­zio, escludendo conseguentemente tale deducibilità per queicontributi che, seppure di natura obblieatoria, sono oorri­sposti a consorzi mer a ment e volontari.

Pertanto, per ammettere legittimamente in dedu­zione dal reddito complessivo i contributi della specie, oc­corre preventivarnente accertare la partecipazi one coattivaal Consorzio dei singoli proprietari.=

Soccorre a tal proposito la teoria generale ela­borata per gl i enti in argomento , secondo la quale la costi­tuzione di un consorzio assume carattere coattivo quando, an­zichè essere lasciata esclusivamente all'iniziat iva de i sin­goli, viene imposta per meglio assicurare il s oddisfacimentodei bisogni collettivi indispensabili e naturalmente inscindi­bili. Viene così ga r ant i t a la realizzazione dei vantaggi comu­ni a favore di una pluralità di soggetti che si trovano nellastessa situazione obbiettiva, la quale fa insorgere il bisognodel raggiungimento di un fine di interesse pubblico. E vienedel pari consentita l'attribuzione proporzionale degli onerinecessari (mezzi economici) alla organizzazione comune e allaazione consortile.=

Con riferimento al Consorzio in oggetto la scriven­te ritiene che la natura coattiva non possa revocarsi in dubbioper i seguenti motivi:

tale natura è esplicitamente enunciata nell'art. 1 dello sta-tuto consortile; 5

~ stessa qualificazione scaturisce dalla "presa d'att o" delleparti (e perciò anche d~ Comune di Roma) che hanno sotto­scritto la convenzione, atto di diritto pubblico;

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autorevole conf erma pr oviene da l l a citata sentenza del Tri ­bunale civile di Roma, in or dine s i a alle finalit à d' i nt er es­se pubbl i c o del Cons or z i o e sia all' obbl igo di partecipazio­ne al Consorzio st esso di a l cuni consorziati di s s i dent i. =

Per i suesposti mot ivi i proprietari di Casal Paloccorisultano legittimati , ai s ensi del l a pr ec i t a t a lettera b) delloart . 10 del D. P.H. n. 597 , a por t a r e in dedu zi on e dal pr op r i oreddito co mplessivo i cont r- ì buti loro i mpost i dal Cons or z i o per .la g es t i on e dei servi zi comuni , cOl~essialle opere di urbaniz­zazione .

E ciò, senza a pprofondire se i mezzi economici confe­riti dai medes i mi consorziati p er sostenere le s pese necessariealla g es t i on e dei predetti servi z i comuni , costituendo pur sem­pre degl i obblighi rica denti sugl i s tes s i contraenti e sui lo­ro aventi causa , rappresent ino o meno on eri reali gr avant i su­gl i i rillllobili e come t ali deduc i bil i a d altro titolo, sempre info rza della ripetuta lettera b) del l'ar t i c ol o 10.= .

E' gradito un cortes e cenno di ricevuta.=

IL DIRI GENTE ~UPERIORE

Cl~O DEL~Ol.\'~~ART IMENTO(G. Tri odo)

!

S nteuza 8 novem re 1984, n, 174 19

Int egrale

1RPFF - O ·' I.'R -,-D""Dur~IBLT - C·ONTRIB1-TT~v~FIJ SATI ..... 1)._ . ._. _l l :":\..l L ! \..._ _ . ._ u ~ _ ~ '-- j- \

'UN ~O~S C.) 1 \. 7 10 DEDUCIBILITPi. ' - CON'DIZ_O Ti-='

Nel mcd. 740 per l'anno 1977 'lA. indicava fra gli oneri deducib ili lire 183.000 quali contributi

consortili pagati a l Consorzio di Casa! Palocco in Roma . L 'Ufficio , ai sensi dell'art, 36 bis, D.? R. n.

600/1973 nel liquidare la dichiarazione, escludeva tali contrib uti da lle deduzioni.

Rico rr eva il 'LA ., sostenendo la deducihi ila' dei contributi in parola in quanto versati ad un consorzio

obbligatorio, quale a suo dire era il Consorzio di Casal Palocco, ed esibiva l'atto di acquisto

dell'immobil e sito in quella contrada .

La Commissione tributaria di I grado con decisione dci 13.5.1981 accoglieva il ricorso.

La decisione e' stata impugnata dall'Ufficio distrettuale de lle ILDD . il qual e osserva che doveva

esclu dersi la qua lifica di consorzio obbligatorio per il Con sorzio d' Casal Palocco. sorto a s gu ito ;' una

libera convenz ione intercorsa fra il Comune di Roma e la sociera' ...., dante causa del ricorrent e; chiede

quindi la riforma della decisione imp ugrrata con il conseguen e ripristino dell'operata iscrizione a ruolo

icll'l rpef corrispondente all'importo della detrazione illegittimamen te operata.

Osserva

Ai sensi dell'an . l Odc:I·D.P.R. n. 597/ 1973. sono ammessi in detra zione i contributi versati'a consorzi-- .

..-----is..»lverc hl Cl uestionc in esame, S . i ' Consorzio (1' Casal Palocco sia (I meno un conxorzio obblizmor- o.- . _.._ - - - - _. ~--

. giudizio di U" SE! COl rrnissicnc!a .uestione appare di soluzione che non presenta ò !'{jcolu ' -li

sorta, e che por:a a conclusioni del t uuo difformi da quelle della dec isione della Comm issione trib nari,

j ' 1p:-i:d'J; ma, poiche' esiste, ed c' s a.a esibita dal contribuente, una circolar (Risc':u/:it) , t? D . 8/7~ 1

' : l' ~ 15.1 , 19S2 della - ircziouv (jcn~r?.b J e le: I l.PC SLC del \fi ,"sl.c ro delle J.inanzc) ;~h~ riconosce

SF"cilicLullI:nte '1: consorziati di Casal l'alocco il diritto d detrarre in sede di dichiarazione d ~ i redditil e

SOI'ì n~ versate per con.ributi al. consorzio, e' necessari o. proprio per confu t...re le argomemaz.oni della

circolare ora richiamata, soffermarsi COI m<1[:g'mc e U!':1 el l'csa rnc del caso 50t;,01'0s o a questa

Non ùCCOITe peraltro spendere multe parole per rilevare la differenza esistente n'a consorzi obbligatori e--consorzi facoltativi. I primi sorgono di imperio. per allo esclusivo dell' Autorita Amminisrrativa, che si

cs:r:J1SCCa formalmente con un decreto del Capo dello Sta to, del Prefetto o de lla Regione: essi non sono

altro che lin:.! assoc iazion conr iva. imposta dalia legge II dagli organi arnmini trar ivi a cio preposti

l'(. cl:,ione O Stato) c sorgono indipendente mente, c magari contro, la vo lon.a dci singoli, i quali

vengono ad assurnere la " este ·i i consociati in virlu' del rapporto esis tente fra loro ed una determinata

situazione susccnibilc. per esclusiva volontà ' del potere pubblico, di tu tela speci fi ca allo scopo di

raggiungere o tutelare interess i pubb lici generalizzati. Consorzi obbligatori possono essere cosuiuiri f:":l

Comun', o fra questi c la Provinc ia (ar t. 156 del T fJ.ld le Leggi comunali e provinciali di CIÙ al R.D .

3.::·.193: n. 383) .:0 :1 decreto - a seconde: dei casi, del Prefetto o dci i'.~ i n istro - che l'm l'altro approva lo

statuto e stabil isce la sede del consorzi o. Possono ovv iamente i consorzi obbli gatori interessare anche i

privati, ma anche in tal caso la caratteristica discriminarne. ai lini della ques tione che [ui interessa, e' il

loro modo di sorgere, che. ripciesi. perche ' si possa parlare di conso rzio "obbligatorio" deve discend ere

da un atto di i npcrio; que ll'atto di imperio che e' indirettamente richiamato ne l citato art. 156 <1 ·.:: 1T.U..

, "h...\!.! ~ t:.: o " •

..'I, contrario, il consorzio facoltativo nasce da un accordo fra gli enti interessati che PO SSO;1() essere,

ind ifferen temente, privati o pubblici:

nasce cioe ' da una manifestazione di volonta' concorde, e libera, degli organi deliberativi degli CIì ' i. che

intendono creare il conso rzio. per il raggiungimento di Iiui comuni,

Prima fondamentale differenza quind i e' il modo in cui sorge il conso rzio - libero o coatt ivo· per

<; ,,!bì:ir;le la natura Iac lta.iva od ob bligatoria;

occorrc poi rifarsi all'atto costitutivo, che per i conso rzi Iaco hat iv i e li 3. convenzione privata. per i

consorzi obbligatori e' un atto del Prefetto o del Ministro; OCCOI';'Caltresi' identificare il fine per il qual e

sorge il consorzio, ,~ he per .ruell i facolta tivi consiste nei perseguire in teressi. anche generalizza ti, i ~~ a di

:('[:: '::r.1'( ' ;'òvafjs ~ j co , per que lli o bbliga.o r] cons is te ne l perseguire inte ressi nu bblici.

. ' 1 i r cn ie.ue rne.n r 1" ' 1, , uti.i ... ' che r-ossano 1'..··] ..·1 ; '0 "1' ' :'l 'l ' Cl' [aj :'li:lò" 01,1, ica o riamcnt: vc nuc no " ù' ." , '-' .... '- '-. lo.' U • , .... .. ...... : .. ~ .... 1 ~_ I J. . • r '" ~. ~ l . ~ .....' . 'L ,::. .... . (. ! . _. l .. ',- . , ::: ..1.) _ ..... !- .... _

::: ', :=; j ' lr::-e inseriti nel censo 'zio. Ed 8.1ICOra, men tre i consorzi obbligatori si sciolgo» solo per scaden..7.'-!

J-.: ' termine eventualmente prefisso ' per esaurimento dd fine. quelli facoltat ivi si possono sciogliere

,;I.C; I:..' per de lih r,p'ione e ~l : ent i consorziati. o per domanda G.:g.i el ti consorziati che J" ' ;1 ; ' r ~'sè l : ti ~ o

: :I 11 : ~ l llI 1'-1 meta' ':::: i "'onLl"i bu : i , .~ b cessazi o ne e' , ichiaraiu con decreto Gel P:',,: CC Li ') (\ (k ! Ivl i ustro . Per

fare qualche: esempio, SOIl O conso zi \ \b b l ! ~ ~lI tJr i, di Comuni le com.inita' J:W Iì [:i ,K' rivolte, secondo l'art.

" kS~c 3.12.1971. :1. l l U~ , alla valorizza zione delle zone J l( I tane. e c le ,:o':lv, \lgono k popol: 7io:11

LÌ c1' e zone interessate al a predisposizione cd a l'auuazione di progran n.i di sviluppo e dei piani

tcrritc riali dei rispett ivi comprensori ai lini di una politica generale di .icquilibrio economico o so ciale.

sono invece consorzi racohmivi ,Lll'lIi prL v i ~ l i JJ I codice civile, agìi al t. 8G2 e seguenti consorzi di

bonifica o di miglioramento fondiario; i primi enti di dir itto pubblico, i secondi persone giuridiche

pri, a te, 2. 11c11 .:.: se co n peculiari caratteristiche per quanto a 'tiene all'approvazione del pian genera le di

miglioramcn:o ed ,:1privilegio che assiste i co rtributi.

S dia scorta d ' q ueste indicazioni, non par dubbio che il Consorzio di Casal Palocco non rientra frai

consorzi obbligatori, . sso sorse, come c' pacifico, a seguito di una convenz ione fra la Societ à' ... ed i

C O);l l IIl C di Roma: la prima era interessata ad ottenere la concessione per l'attuazione di una vasta zona

residenz iale cnn ce ntina ia d i appa rtamenti . concess ione che venne su bordina ta, da parte del Comune di

Roma, all' assunzione degli oneri rappresentati dai servizi pubblici indispensabili per la convivenza di

1112n UlCI1 7.i",nc degli spazi verdi di uso collcn ivo, dell'impianto di illumin azione strada le, vigilanza

diurna e notturna e cosi' via),

Dunque , una "convenz ione", come espressamente, e del resto necessariamente, la denomina il

contribuente: li atto volontario, liberamente adottato dana società ' immob iliare per pe rseguire suoi

interessi economici, nei1'::,." tuazione di 'lilla auivita". ne! campo della costruzio le di edifici da porre in

ven.iira. di na tura esclusivamente privatistica. f <l Ui . suoi conti , [a sociel:1.' ... l'il e L'l e conveniente

stipulare con il Comune qu 'Ila convenzione, dando vita ad un consorz io che si assumeva degli oneri

(quelli innanzi richiamati) che in defini tiva altro non erano se non il corrispettivo delia possibilit à' ­

a ltrim enti inesistente - di procedere alla attuaz ione di quella atti vita' imprenditoriale, volta, come si e'

::..:~ Io. il fini di lucro,

Tornando ora alla circola re ministe ria le, va rilevato che questa ammette - e non poteva essere altrimenti

- b . deducibilita' dci contributi esclusivamente per i consorzi obb ligatori; ma cade poi in un evidente

equivoco quando aff erma che "pertan to, pe ~' ammettere leg ittimamen te la deduzione dal reddito dei

contributi, occorre preventivame rnc accert arel a part ecipazione coatti va al consorzio de i singo l:

La circolare cioe' ritiene che la obbligazione I ,"l l':gl:"rèa il consorzio, per le sue speci fi che

ca~'<'lLlc r ; s l i :':1(: che piu so pra si sono es pos te. ma riguarda la partccip: zione d e l COllSOI7:h ; i : :: poiche' ilTribunale di Roma, con li a SèJ 1. C' : 17.a richiar '13 1,. nella circo lare, afferma l'obbligo dei consorziati di

Casa] Palocco di corri pendere i con.ributi ' tabi lni ì ::- 1la convenzi .inc intercorsa fra la S( cieia' .... per

~~l l:T i'? ) rd:;:',::, quei contributi. ne d :: SU:l .~ <ic et simplicitcr che si tr ait : di contribu.i icducibiii. perché

,"sistc b panecipazione coart i. a al consorzio dci singo li proprietari.

~ l ragrona-nento e' viziato da un errore, cd c' in contrasto C.{) 11 quanto la stessa circolare l'm;:; arnmcuc ,

~ì. ~I:m( () distingue fra consorzi f:lco!talivi e consorzi oi biigatori . ed osserva che per questi "I:

costituzione assu me caruuc 'c coatti '1'0 qua ndo, anz iche ' essere lascia ta esclusivamente a l'iniziaìiva :ki

singoli, viene imposta p"r meglio assicurare il soddisfacimento dei bisogni co llett ivi e naturalmen te

inscindibili''. Sulla scorta di l'I le esaua impostazione . non si comprende poi perche' quello di Casal

Paloc co dive u : un conso rzio obbligatorio, L;u211do 0:;' sorto per una convenzione del rutto libera : che poi

si truL:i di contributi obb igatoriamente ovuti - c di cio' non si disc te: 'Vedi . 3. sen: .nza :ÌI: . Tribunale di

Roma innanzi richiamata - 110n snosta la questione su soluzione diversa da que ila che si in tende qu i

adottare: ~u lt i i consorziati debbono obbligruoriamc.ue corrispon ere i contributi. ma questo obbligo

non stu affauo a. signif '31'( ' che per cio ' solo il consorzio sia "obbligatorio" , Il contrast lru le

urgumcntazion. de 11 3 ci-coiare appare tanro piu evidcm ' quando si osservi che essa rileva giustamente

obbligatoria, sono corri sposti Cl consorzi r l erarncntc volontar i".

Ed allora . i l consorzi o e ' sorto 'volontari amente, e Don iussu pr incipis; i contributi sono obbligatori , ma

sono l'equival ente eco iorn ico dei servizi che il Comun non in cadeva assumersi : essi pertanto non

sono deducibili .

Da .lumo, la natura coattiva. enuncia a ne' l'art. 1 deli o statuto con sorti le, riguarda - si ripete ancora una

"(l i l:.! non l'origine del consorzio, ma I~ partecipazione coa ttiva al consorzio dei futur i acquirenti delle

abitazioni che !<: Societ à' ... :.1:1' ava 2. cos tr iire l'atto di diritto . ubblico sot toscr itto Ira le pan i e' ta le per

lo. na tura di una di ess e: ma non c ' l'atto di im perio nec essar io per la costit uzione di un corsorzio

oJ:- li liga:torio (ultime argom entazion i cui si rifa ' la circolare m inisteriale per attribuire al consorzio di

Casal Palocco la ves te cii consorzio obbligatori o) . Che poi, COUle assume il contribuente, la non

deducihil ita' de i contributi si ris olva in una sperequazione con a ltri contribuenti , i cu i oneri consortili

sono ammess i in detrazione, e ' un a conseguen za dell a natura el c i consorz i, faco ltativi o obblig: tori: e la

giustificazione (1::11a disparità' di tran arnen:o con siste ap punto nella volontarieta' dell a assi nzionc di

queg li oneri - per ch i, per restare [id caso in CS2 m e , acquista iil eram ente un appartamento.a Casa l

Pa locco, ad un prezzo che ovv iamente tien con to anche deg li oneri per i scr'\'izì comuni - rispetto 21L.!

cosu ruirlo oli imperio .

[n conclusione, ritiene questa Commissione che il Con so rzio di Casal Palocco non sia un conso rzio

obbligatorio : n e COn Se2lIC che i contribu -i vers ati ad eSSO consorzio dai consorzia: ' non nossono essen,'- . .

ded ot ti in sede di d ich iarazione dci redd iti. 11 ricorso dell'Uffi cio va ouin di accolto.

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