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OVERBOOKING AEREO PRESENTAZIONE DI : Chiarelli Sara, Trovato Frine e Melograna Cinzia Silvia.

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OVERBOOKING AEREO. PRESENTAZIONE DI : Chiarelli Sara, Trovato Frine e Melograna Cinzia Silvia. OVERBOOKING AEREO. Regolamento CE n° 261/2004 - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: OVERBOOKING AEREO

OVERBOOKING AEREO

PRESENTAZIONE DI : Chiarelli Sara, Trovato Frine e Melograna Cinzia

Silvia.

Page 2: OVERBOOKING AEREO

OVERBOOKING AEREO Regolamento CE n° 261/2004 Istituisce regole comuni in materia di compensazione

ed assistenza passeggeri nel caso di negato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato abrogando il regolamento CEE n° 295/91.

La pratica dell’overbooking è una prassi lecita ed accettata che consiste nella vendita di

biglietti aerei in numero superiore a quello dei posti realmente disponibili a bordo.

Page 3: OVERBOOKING AEREO

LA MASSIMASENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI DEL

25 MARZO 2005

“La condotta della compagnia aerea, che consapevolmente mette in atto la pratica dell’overbooking, è qualificabile

come dolo eventuale o indiretto, la qual cosa consente la risarcibilità anche dei danni imprevedibili. “

Dolo eventuale il risultato della condotta non è voluto in via diretta come conseguenza della propria azione od omissione ma viene preveduto come una delle sue possibili conseguenze (accettazione consapevole del rischio del verificarsi dell’evento).

Page 4: OVERBOOKING AEREO

I FATTIIl Signor Ciulli

È in possesso di un tkt per il volo Cagliari-

Verona del 23 giugno 2004 delle 16.25

operato da Meridiana.

Al momento del check-in gli viene rifiutato l’imbarco causa overbooking.

Page 5: OVERBOOKING AEREO

… I FATTI

Accettando la riprotezione su un volo per Forlì delle

17.40 egli perde l’appuntamento di

lavoro programmato.

Page 6: OVERBOOKING AEREO

Il Sig. Ciulli cita in giudizio Meridiana SpA, chiedendo il risarcimento del danno esistenziale

e del danno di perdita di chance lavorativa.

I SOGGETTI

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DANNO ESISTENZIALE

Deriva dalla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative ma fonte di compiacimento o di benessere per il danneggiato (spesso non risarcibili non riferendosi a danni morali).

Il giudice valuta l’inadempimento doloso e prevede un risarcimento di 200.00 € facendo riferimento all’art. 1226 c.c. come liquidazione del risarcimento in via equitativa.

Page 8: OVERBOOKING AEREO

DANNO DA PERDITA DI CHANCE LAVORATIVA

Consiste in un danno patrimoniale relativo alla perdita di un vantaggio economico, o meglio alla possibilità di conseguirlo secondo una valutazione ex ante.

Il giudice non ritiene raggiunta la prova che una concreta e effettiva chance lavorativa sia andata persa poiché non è possibile verificarla. La richiesta viene respinta.

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COMPESAZIONE PER IL MANCATO IMBARCO

Art. 4 comma 2 : “ indipendentemente dalla scelta effettuata dal passeggero nel caso previsto al paragrafo 1, il vettore aereo paga immediatamente dopo aver negato l’imbarco una compensazione minima, pari a 150 ecu per i voli sino a 3500 km.

Al signor Ciulli viene corrisposta la somma di 150.00 € prevista dall’art. 4 comma 2, reg. (CE) n° 295/91 a titolo di compensazione per il mancato imbarco.

Page 10: OVERBOOKING AEREO

OVERBOOKING E DOLO EVENTUALE

Al fine di ottenere il massimo grado di tutela previsto dalla normativa il Giudice di pace utilizza 2 paradigmi

Obbligazioni contrattuali

Compensazione per negato imbarco

Artt. 1218 -1225 Codice Civile

Regolamento CE 295/91 art. 4 comma 2

Page 11: OVERBOOKING AEREO

INADEMPIMENTO DEL VETTORE ?

Il vettore è veramente inadempiente? Se per inadempimento si intende l’inattuazione

dell’obbligazione , pare proprio di sì…

Art.1225 Codice Civile

Art. 1223 Codice Civile

Inadempimento doloso

Inadempimento colposo

Quale risarcimento dunque?

Page 12: OVERBOOKING AEREO

COLPA O DOLO?Motivazioni della Sentenza

Il Giudice di pace del Tribunale di Cagliari sentenzia che la citata Meridiana SpA ha agito con comportamento doloso poiché essa accetta in fase precontrattuale la possibilità del danno che arrecherà ai propri passeggeri. Non si tratta quindi di inadempimento colposo , escludendo infatti che la Compagnia Aerea avesse agito prevedendo l’evento ma non curandosi delle conseguenze.