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IVA ridotta nell'Edilizia I beni finiti, gli interventi agevolati, le norme e le interpretazioni Istruzioni per l’uso edizione 2009

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IVA ridottanell'EdiliziaI beni finiti, gli interventi agevolati, le norme e le interpretazioni

Istruzioni per l’uso

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edizione 2009

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Carissimi Soci,

l’edizione 2009 delle “Istruzioni per l’uso”, dedicate alle modalità applicative delle aliquo-

te IVA ridotte nel settore dell’edilizia, tiene conto delle più recenti interpretazioni

dell’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento a quelle concernenti le cessioni di

prodotti per impianti solari termici e fotovoltaici.

In materia di IVA ridotta, va segnalato che, con la recente Direttiva del Consiglio dell’Unione

Europea 5 maggio 2009, n. 2009/47/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L116 del 9

maggio 2009, è stata di fatto ufficializzata la possibilità per gli Stati membri di adottare o

mantenere, in via permanente, l’aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di riparazione

e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte signifi-

cativa del valore del servizio reso (come è noto, la limitazione dei “beni significativi” si

rende applicabile limitatamente alla fatturazione di prestazioni di servizi concernenti inter-

venti di manutenzione).

L’opuscolo mantiene inalterata la propria struttura, presentando le principali casistiche

legate all'IVA ridotta 4 e 10%, con particolare riguardo alle cessioni di beni finiti; sono inol-

tre presenti alcune brevi indicazioni concernenti le prestazioni di servizi e posa in opera.

Resta inteso che, stante l’estrema eterogeneità delle casistiche previste dalla normativa, l’o-

puscolo non può essere del tutto esaustivo; Vi ricordiamo comunque che ulteriori informa-

zioni ed approfondimenti sono disponibili all'interno del sito ANGAISA, nell'Area

Normative (Sezione Fiscale).

In ogni caso, eventuali quesiti possono essere sottoposti all’Ufficio Normative ANGAISA,

che da molti anni fornisce alle aziende associate un servizio di consulenza ed aggiorna-

mento costante sulle principali casistiche legate alla fruibilità delle aliquote IVA ridotte, con

indicazioni e consigli che assumono una particolare importanza anche in chiave commer-

ciale, nel rapporto quotidiano con la propria clientela.

Come sempre, le novità più significative che potranno interessare questa materia, succes-

sivamente alla pubblicazione della nuova edizione di queste “istruzioni per l’uso”, verran-

no tempestivamente segnalate a tutti i Soci all’interno del portale www.angaisa.it e attra-

verso il bollettino informativo “ANGAISA Informa”.

UFFICIO NORMATIVE IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Corrado Oppizzi Dr. Arch. Gianni Mari

L'elaborazione del testo è stata realizzata a cura di ANGAISA a fini informativi e divulgativi

e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattez-

ze.

Milano, luglio 2009

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Sommario

LA CESSIONE DEI BENI FINITI pag. 1

I BENI FINITI: Caratteristiche ed elenchi esemplificativi pag. 1

LE NUOVE COSTRUZIONI - Le aliquote IVA applicabili pag. 4

GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO - Le aliquote IVA applicabili pag. 5

IVA RIDOTTA 4% - Cessione beni finiti pag. 6

Nuove costruzioni pag. 6

Gli immobili agevolati pag. 6

Ampliamento e completamento pag. 7

Gli ausili per disabili pag. 7

IVA RIDOTTA 10% - Cessione beni finiti pag. 9

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio pag. 9

Opere interne pag. 11

Modifica destinazione d’uso pag. 11

Gli immobili agevolati pag. 12

Edifici assimilati alle case di abitazione pag. 12

Urbanizzazioni e altri interventi agevolati pag. 13

Impianti solari termici pag. 13

Impianti solari fotovoltaici pag. 14

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI pag. 14

LA RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE pag. 16

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ziaLE CESSIONI DI BENI FINITI

Per quanto riguarda le cessioni di beni,sono sostanzialmente tre le condizioni chedevono sussistere per poter applicare lealiquote IVA ridotte nell’edilizia nel pienorispetto della normativa fiscale vigente:1. l’oggetto della cessione deve riguar-

dare beni “finiti” (vedi paragrafoseguente);

2. i beni finiti devono essere utilizzati peruno degli interventi edilizi “agevolati”per i quali è prevista l’applicazionedell’aliquota IVA ridotta 4% (vedi pag.6) o 10% (vedi pag. 9);

3. l’acquirente deve rilasciare una dichia-razione di responsabilità circa l’utilizzodei beni finiti stessi (vedi fac-similipagg. 17-18); è inoltre opportuno chevenga allegata la fotocopia del titoloabilitativo necessario per effettuarel’intervento edilizio (denuncia di inizioattività o permesso di costruire).

Naturalmente ad ogni cessione di benideve essere applicata l’aliquota vigente almomento di effettuazione dell’operazioneex art. 6 D.P.R. 633/1972. L’acquisto dei benifiniti per un intervento “agevolato” consen-te di applicare l’agevolazione fiscale aibeni, diversi dalle materie prime e semila-vorate, acquistati sia da un soggetto checostruisce in economia, sia da parte di chiesegua i lavori in appalto o subappalto;naturalmente anche in questo caso l’acqui-rente (es. subappaltante installatore) dovràcompilare una apposita dichiarazione diresponsabilità che attesti la destinazioned’uso finale dei beni stessi.

I BENI FINITICaratteristiche ed elenchi esemplificativi

Le cessioni di beni con aliquota IVA ridottadevono essere relative a beni “finiti”: devetrattarsi cioè di beni che, incorporandosinei fabbricati senza perdere la loro indivi-dualità, ne costituiscono elementi struttu-

rali e diventano quindi parti integranti deifabbricati stessi. Le caratteristiche dei “beni finiti” sonostate puntualizzate dal Ministero delleFinanze con la Circolare n. 14/330342 del17 aprile 1981: “ai fini della identificazione– dei beni ammessi al suddetto particolaretrattamento di aliquota – vale il criterio –enunciato nella circolare n. 25 del 3 agosto1979 – della permanenza del caratteredella “individualità” dei beni stessi anchesuccessivamente al loro impiego nellacostruzione. Pertanto, non rientrano nel-l’ambito applicativo della disposizione…… omissis…… quei beni che, pur essen-do prodotti finiti per il cedente, costitui-scono invece materie prime e semilavorateper l’acquirente, quali mattoni, maioliche,chiodi, tondini di ferro, calce, cemento,pozzolana, gesso, ecc…… omissis……possono considerarsi beni assoggettabiliall’aliquota del 2% [N.B. attualmente 4%],purché, beninteso, risultino da dichiarazio-ne dell’acquirente e sotto la sua responsa-bilità, forniti per la costruzione degli immo-bili agevolati, gli ascensori, i sanitari perbagno (lavandini, vasche, ecc.), i prodottiper impianti idrici, per gli impianti di riscal-damento (caldaia, elementi di termosifoni,tubazioni, ecc.), per impianti elettrici (con-tatore, interruttori, filo elettrico, ecc.), e perimpianti del gas (contatore, tubazioni, ecc.)e le relative prestazioni accessorie di posain opera ai sensi dell’art. 12 del D.P.R.633/1972. In base al principio richiamatodal Ministero delle Finanze, possono esse-re considerati a tutti gli effetti “beni finiti”del Settore Idrotermosanitario, con conse-guente applicabilità delle aliquote IVAridotte:

•• Apparecchi idrosanitari in vitreouschina, fire clay e altri materiali

•• Bruciatori per caldaie•• Cabina doccia (comprensiva di box-

doccia e piatto doccia)

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•• Cabina doccia-sauna (comprensiva dibox-doccia e piatto doccia)

•• Caldaie per riscaldamento a gasolio, agas, a carbone o funzionanti con altritipi di combustibile

•• Caminetti•• Cassette di scarico esterne e/o da

incasso•• Centraline elettroniche ed apparati di

controllo per impianti di riscaldamentoe/o condizionamento

•• Condizionamento (impianti)•• Contatori e misuratori per impianti

idraulici e di riscaldamento•• Depuratori•• Dolcificatori d’acqua•• Filtri•• Flessibili•• Impianti solare termico•• Impianti fotovoltaici•• Impianti irrigazione (se accessori)•• Infissi•• Lavelli in acciaio inox•• Minuterie per impianti idraulici, da

riscaldamento e/o condizionamento•• Piatti doccia in ghisa, acciaio e altri

materiali•• Pilettame•• Pompe e circolatori di tutti i tipi per uso

idraulico e/o di riscaldamento•• Raccorderia in ghisa, ferro, nera, zinca-

ta, cromata•• Raccorderia in ottone, rame, bronzo•• Radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e

materiali•• Rubinetteria cromata e rubinetteria

gialla esterna da incasso•• Saracinesche e valvole in ghisa•• Scaldabagni elettrici, a gas o funzio-

nanti con altri combustibili•• Scaldabagni solari•• Scale a chiocciola•• Sifoname•• Stufe•• Tubazioni e altri manufatti in ghisa,

acciaio, plastica, piombo e/o altri mate-riali per impianti di scarico di acquebianche o nere

•• Tubazioni in acciaio nero o zincato, inrame e altri materiali per impianti diadduzione di acqua calda e/o fredda

•• Vasche idromassaggio•• Vasche in ghisa, acciaio e altri materiali.Non possiedono invece le caratteristichedi “bene finito” i prodotti riconducibili allefamiglie dell’arredobagno e dell’accessori-stica in genere, così come i semplici elet-trodomestici (es.: stufe elettriche) chedevono essere pertanto ceduti applicandol’aliquota IVA ordinaria. L’aliquota IVA ordinaria deve essere inoltreapplicata nel caso in cui vengano cedutematerie prime – es. cemento – ovverosemilavorati – es. piastrelle – anche se iprodotti venduti devono essere utilizzatiper costruzioni di case non di lusso o perinterventi di recupero del patrimonio edili-zio “agevolati”. Ricordiamo che la tabella A del D.P.R.633/72 (istitutivo dell’IVA), parti II e III, è ine-quivocabile nell’escludere le semplici ces-sioni di “materie prime e semilavorati” dal-l’applicazione delle aliquote IVA ridotte.Per maggior chiarezza espositiva, riportia-mo di seguito un elenco esemplificativodei prodotti che non possono essere cedu-ti con aliquote IVA ridotte:•• Battiscopa•• Box/paretine doccia (si ritiene ammissi-

bile l’applicazione dell’aliquota IVAridotta se la cessione è comunquericonducibile alla fornitura del prodottofinito “cabina doccia”, anche se la con-segna viene effettuata in un momentosuccessivo rispetto alla posa del piattodoccia)

•• Collanti•• Elettrodomestici•• Ferro per cemento armato: ferro e

acciaio tondo per cemento armato, in

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barre lisce e in barre ad aderenzamigliorata

•• Idropitture•• Laterizi: comignoli e canne fumarie,

elementi in laterizio per soletta mista enervature parallele con o senza aletteed elementi semplici, forati, mattonianche refrattari, tavelle e tavelloni,tegole

•• Leganti e loro composti: calce dolce espenta, calce eminentemente idraulica,calce idrata, cementi normali e clinker,malta, miscela per intonaco pronta

•• Maniglioni (*)•• Manufatti e prefabbricati in gesso,

cemento, laterocemento, ferrocemen-to, fibrocemento e anche con altri com-posti: blocchi cavi in conglomerati dicemento e granulato in argilla espansa,blocchi cavi prefabbricati in calcestruz-zo di cemento vibrocompresso, paliprefabbricati in calcestruzzo, pozzetti incemento prefabbricati, recinzione pre-fabbricata costituita da pilastrini in cal-cestruzzo armato

•• Materiali di coibentazione, impermea-bilizzazione, bituminosi e bituminati:agglomerato ligneo in lastre, bitume,cartone bituminato e cilindrato,cemento plastico bituminoso e fibra diamianto, fibra di vetro, frammenti disughero in lastre, idrofugo liquido e inpolvere, isolanti flessibili in gomma pertubi, lana di roccia, guaine impermea-bili, polistirolo espanso

•• Materiali e prodotti dell’industria lapi-dea: alabastro, ardesia, caolino, diorite,granito, marmo, pietre calcaree e sili-cee, pietre di gesso, quarzite, sienite,travertino, serpentino, tufi, porfido,feldspasto, caolino; prodotti e sotto-prodotti derivati dalla lavorazione deimateriali dell’industria lapidea: argilla,calce, cubetti, gesso cotto, ghiaia, gra-nulati, marmette e marmettoni, pietri-

sco, polvere e similari, sabbia, selci•• Materiali inerti: argilla, bentonite di tipo

medio, ghiaia, ghieietta, graniglia pertrattamento superficiale e massicciatestradali, granulati di pomice, perliteespansa in grana grossa, pietrisco cal-careo, polistirolo liquido o in granuli,sabbia viva di cava o sabbietta viva difiume, silicio o simili, vermiculite espan-sa

•• Materiali per pavimentazione internaed esterna: doghe e doghette in legno,linoleum, listoni in legno, marmette emarmettoni, moquette, pavimenti ingomma e in PVC, piastrelle di rivesti-mento murale in sughero, piastrelle ingres e di marmo, piastrelle per rivesti-mento in maiolica, scaglie di spacco dilastra di marmo, frammenti di lastra dimarmo e pietra naturale per pavimen-tazione, prodotto ceramico cottodenominato biscotto, quarzo plastico,tessere di caolino smaltato per rivesti-menti, tessere di vetro per pavimenti erivestimenti

•• Mobili e mobiletti•• Portarifiuti•• Porta salviette•• Portasaponette•• Sedili per WC•• Specchi e specchiere•• Stucco•• Tappeti•• Tende per doccia•• Tubi isolanti in polietilene•• Vernici(*) Possono essere ceduti con IVA 4% in

quanto ausili per disabili alle condizionipreviste dalla legge (vedi pag. 7).

Ribadiamo che le semplici cessioni di pia-strelle devono sempre essere effettuateapplicando l’aliquota IVA ordinaria; è inve-ce consentita l’applicazione dell’aliquotaIVA ridotta nel caso in cui venga fatturatacontestualmente la “posa in opera”.

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(*) Se “prima casa”

Nuove costruzioniLe aliquote IVA applicabili

Tabella riepilogativa

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Gli interventi di recupero edilizioLe aliquote IVA applicabili

Tabella riepilogativa

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IVA RIDOTTA 4%Cessione beni finiti

Nuove costruzioniIn base a quanto previsto dal n. 24 dellatabella A, parte II, allegata al D.P.R.633/1972 istitutivo dell’IVA, è prevista l’ap-plicazione dell’aliquota IVA 4% per le ces-sioni di beni finiti forniti per la costruzionedi case di abitazione non di lusso; più pre-cisamente il punto citato prevede quantosegue: DPR 633/72, tabella A, parte II –Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%punto 24: “beni, escluse le materie prime esemilavorate, forniti per la costruzione,anche in economia, dei fabbricati di cuiall’articolo 13 della legge 2 luglio 1949 n.408 e successive modificazioni, dellecostruzioni rurali di cui al numero 21-bis e,fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti perla realizzazione degli interventi di recuperodel patrimonio pubblico e privato danneg-giato dai movimenti sismici del 29 aprile,del 7 e dell’11 maggio 1984”.

Gli immobili agevolatiL'aliquota IVA 4% si applica alle cessioni dibeni destinati alla costruzione di:1. Fabbricati di cui all'art. 13 della legge n.

408/1949 (c.d. "legge Tupini"): si trattadei fabbricati composti o da sole unitàabitative (vedi di seguito la definizionedi "casa di abitazione") che non possie-dono le caratteristiche “di lusso” di cuial DM 2 agosto 1969, oppure compostida abitazioni, uffici e negozi; in que-st'ultimo caso, come previsto dallalegge n. 1212/1967, per applicare l'ali-quota 4% devono ricorrere le seguenticondizioni:a. oltre il 50% della superficie totale

dei piani sopra terra deve esseredestinata ad abitazione non dilusso;

b. non oltre il 25% della superficie

totale dei piani sopra terra deveessere destinato a negozi (nel con-cetto di "negozi" rientrano tutte leattività commerciali che prevedanoun contatto diretto con il pubblico).

Seconda casa: ferme restando le condizio-ni sopra indicate, non ha alcun rilievo ilfatto che l'immobile sia adibito o meno aprima casa; l'aliquota IVA ridotta al 4% siapplicherà quindi anche alle cessioni dibeni finiti da destinare ad un'abitazioneche non presenti tali caratteristiche.Definizione di "casa di abitazione": percasa di abitazione deve intendersi "ognicostruzione destinata a dimora delle per-sone e delle loro famiglie, cioè struttural-mente idonea ad essere utilizzata ad allog-gio stabile di singole persone o di nucleifamiliari, a nulla rilevando la circostanzache la stessa sia abitata in via permanenteo saltuaria" (Circ. Min. Finanze n. 14 del17.04.1981)Caratteristiche "casa di lusso": rientranonella categoria delle "case di lusso" (per lequali non è applicabile l’aliquota IVA ridot-ta 4%) fra l'altro: le singole unità immobilia-ri aventi superficie utile complessiva supe-riore a mq 240 (esclusi i balconi, le terrazze,le cantine, le soffitte, le scale e posto mac-chine); le abitazioni unifamiliari dotate dipiscina di almeno 80 mq di superficie ocampi da tennis con sottofondo drenato disuperficie non inferiore a 650 mq; le abita-zioni realizzate su aree destinate dagli stru-menti urbanistici, adottati o approvati, a"ville", "parco privato" ovvero a costruzio-ni qualificate dai predetti strumenti come"di lusso" (l'elenco completo di tali casisti-che è compreso nel Decreto MinisteroLavori Pubblici 2 agosto 1969).2. Costruzioni rurali a destinazione abitati-

va: si tratta di fabbricati destinati al ser-vizio del terreno ove si svolge l'attivitàagricola; la costruzione deve esseredestinata all'uso abitativo da parte del

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proprietario del terreno o di altri addet-ti alle coltivazioni dello stesso o all'alle-vamento del bestiame e alle attivitàconnesse. Devono inoltre ricorrere le altre condi-zioni previste dall'art. 9, comma 3, lett.c) ed e) D.L. n. 557 del 30.12.1993: il ter-reno cui il fabbricato è asservito deveavere una superficie non inferiore a10.000 mq ed essere censito al catastoterreni con attribuzione del redditoagrario; il fabbricato non deve posse-dere le caratteristiche delle unitàimmobiliari urbane appartenenti allecategorie A/1 e A/8, ovvero le caratteri-stiche di lusso previste dal D.M. 2 ago-sto 1969.

Ampliamento e completamentoL'art. 1 della legge 19 luglio 1961 n. 659prevede che le agevolazioni fiscali e tribu-tarie stabilite per la costruzione di case diabitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18 dellalegge 2 luglio 1949 n. 408 si applicanoanche all'ampliamento degli edifici giàcostruiti o in corso di costruzione (sonocomprese nella categoria dell’ampliamen-to anche le opere finalizzate a sopralzo -sopraelevazione dell’immobile).Con Risoluzione Ministeriale n. 400039 del9 marzo 1985, il Ministero delle Finanze haribadito che "gli ampliamenti di immobiliagevolati soggiacciono alla stessa aliquotaapplicabile alla costruzione del bene exnovo, in quanto l'ampliamento deve consi-derarsi una nuova parziale costruzione".Pertanto, a fronte di un regolare titolo abi-litativo che a tale intervento faccia espres-so riferimento e comunque concernentefabbricati di cui alla "legge Tupini" 2 luglio1949 n. 408, art. 13, alle relative cessioni dibeni finiti deve applicarsi l'aliquota IVAridotta al 4%. Può accadere che l'interven-to di ampliamento si sovrapponga ad unintervento di restauro o di ristrutturazione

edilizia (entrambi gli interventi devonoessere naturalmente menzionati all'internodella concessione); in questo caso l'appli-cazione della corretta aliquota dovrà esse-re effettuata necessariamente in base alladichiarazione presentata dal cliente, chepotrà acquistare con aliquota del 4%facendo riferimento all'ampliamento e conaliquota del 10%, facendo riferimentoall'intervento di restauro o ristrutturazioneedilizia.L’aliquota IVA ridotta al 4% deve inoltreessere applicata nel caso in cui la destina-zione d’uso dei beni finiti ceduti sia relativaa lavori di “completamento” di una nuovacostruzione di casa di abitazione non dilusso; a tale proposito va ricordato che lecaratteristiche proprie del “completamen-to” sono state escluse dal Ministero delleFinanze in presenza di fattispecie nonriconducibili alla nozione di costruzione:riattamenti, rifacimenti, riammodernamentie ristrutturazioni. A titolo esemplificativoricordiamo che in base alla risoluzioneministeriale n. 330968 del 7 aprile 1981, ilrifacimento della facciata di un fabbricato,successivamente alla data di fine lavori e alrilascio del certificato di abitabilità (attual-mente denominato “certificato di agibi-lità”, vedi art. 24, D.P.R. n. 380/2001), nonpuò beneficiare dell’aliquota ridotta, inquanto di per sé non costituisce opera dicompletamento ma di semplice manuten-zione ordinaria.

Gli ausili per disabiliL'art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio1989 n. 263 prevede che "Tutti gli ausili e leprotesi relativi a menomazioni funzionalipermanenti sono assoggettati all'aliquotadell'imposta sul valore aggiunto del 4 percento". Il punto 41-quater, tabella A, parteII, del D.P.R. 633/1972, nella versione attual-mente in vigore, prevede che siano sog-getti all'aliquota IVA 4% "protesi e ausili

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inerenti a menomazioni di tipo funzionalepermanenti". L'effettiva portata del prov-vedimento agevolativo e le relative moda-lità di applicazione dell'aliquota IVA ridottasono state successivamente chiarite dallacircolare Ministero Finanze - Dipartimentodelle entrate, n. 189/E del 22 novembre1994. In particolare, tale circolare precisache "l'aliquota agevolata non può appli-carsi alle cessioni di protesi ed ausili per iquali, attesa la loro possibile utilizzazionepromiscua, non è dato di individuare, all'at-to di effettuazione delle relative cessioni, illoro effettivo impiego da parte di soggettiaventi menomazioni funzionali permanen-ti. In queste ipotesi, pertanto, l'agevola-zione si rende applicabile esclusivamenteper le cessioni effettuate direttamente neiconfronti dei soggetti muniti di specificaprescrizione autorizzativa rilasciata dalmedico specialista della UU.SS.LL. diappartenenza, nella quale si faccia ancheriferimento alla menomazione permanentedell'acquirente". Pertanto tutte le cessionidi prodotti che possono essere consideratiausili ma che si prestano ad un utilizzo"promiscuo", cioè tanto da parte del disa-bile quanto da parte di persone "normo-dotate", per poter usufruire dell'aliquotaIVA ridotta al 4% devono essere accompa-gnate dalla predetta certificazione. La certificazione dovrebbe contenere l’e-lencazione dei beni/prodotti che il medicospecialista “prescrive” al disabile, in quan-to “ausili” atti a compensare l’handicap.Rimarrebbero quindi esclusi dall'ambitoagevolativo le cessioni di beni che nonpossono essere fatti rientrare nella catego-ria degli "ausili": a titolo esemplificativo,lavabi, rubinetterie, piastrelle ed infissi chenon hanno alcuna specifica funzionalitàlegata al loro utilizzo da parte di un disabi-le permanente dovranno necessariamenteessere venduti con aliquota IVA ordinaria (ameno che la cessione non sia legata ad un

intervento edilizio già agevolato in basealla normativa fiscale vigente, come nelcaso di restauro risanamento conservativoo ristrutturazione edilizia per i quali è previ-sta l'aliquota IVA ridotta al 10%). In caso contrario l'agevolazione fiscale pre-vista per "ausili e protesi" troverebbeun'applicazione generalizzata a qualsiasitipologia di bene, ciò che esula dagli ambi-ti previsti dalla legge n. 263/1989. Con lerisoluzioni n. 97/E del 20 aprile 1995 e n.107/E del 29 luglio 2005, l’Agenzia delleEntrate ha fornito alcune precisazioni inmerito alla possibilità di applicare l’aliquo-ta IVA ridotta al 4%, relativa agli ausili e alleprotesi per disabili, alle cessioni effettuatenei confronti di strutture quali fondazioni,case di cura, ecc. La risoluzione del 1995 aveva ritenutoammissibile la concessione dell’agevola-zione fiscale nei confronti di tali soggetti“quando la sicura utilizzazione da parte delsoggetto disabile sia dimostrata sulla basedella seguente documentazione, che l’ac-quirente deve produrre al cedente:a) un elenco delle persone sofferenti delle

suaccennate menomazioni permanentiricoverate nella casa di riposo;

b) un attestato del Direttore sanitariodelle condizioni dei ricoverati, con alle-gati, anche in fotocopia, i certificati ori-ginali sullo status dei singoli… rilasciatidalle UU.SS.LL. competenti”.

Consapevole del fatto che la produzione ditale documentazione al fornitore “puòconfliggere con le norme che tutelano ildiritto alla privacy” (vedi d. lgs. n.196/2003), l’Agenzia delle Entrate ha quin-di confermato la possibilità di sostituire ladocumentazione citata con una semplicedichiarazione attestante che gli elenchi edi certificati esistono e sono a disposizionedell’Ammini-strazione finanziaria in sede dieventuali verifiche.

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IVA RIDOTTA 10%Cessione beni finiti

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Il n. 127-terdecies, tabella A, parte III, alle-gata al D.P.R. 633/1972 istitutivo dell’IVA, èdedicato alle cessioni di beni finiti fornitiper gli interventi di recupero del patrimo-nio edilizio, per le quali è attualmente pre-vista l'applicazione dell'aliquota IVA 10%. Ilpunto sopra citato prevede quanto segue:D.P.R. 633/72, tabella A, parte III – Beni eservizi soggetti all’aliquota del 10% punto127-terdecies: “beni, escluse le materieprime e semilavorate, forniti per la realizza-zione degli interventi di recupero di cuiall’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n.457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)del primo comma dello stesso articolo”. L'art. 31 della legge n. 457/78, nelle lettereda a) ad e) prende in considerazione cin-que distinti interventi di recupero:a) manutenzione ordinaria;b) manutenzione straordinaria;c) restauro e risanamento conservativo;d) ristrutturazione edilizia;e) ristrutturazione urbanistica.Le cessioni di beni finiti da destinare adinterventi di manutenzione ordinaria estraordinaria devono essere effettuateapplicando l’aliquota IVA ordinaria del20%. L’aliquota IVA 10% è invece applicabi-le se i lavori riguardano rispettivamenterestauro e risanamento conservativo,ristrutturazione edilizia e ristrutturazioneurbanistica.

Riportiamo di seguito alcune delle tipolo-gie di lavori riconducibili ai singoli inter-venti di recupero edilizio, facendo riferi-mento alle definizioni incluse nel citato art.31, legge n. 457/78 che sono state succes-sivamente recepite all'interno del "TestoUnico dell'Edilizia" (D.P.R. n. 380/2001).

1. Manutenzione ordinaria (lett. a, art. 3,comma 1, D.P.R. n° 380/2001)Interventi edilizi che riguardano leopere di riparazione, rinnovamento esostituzione delle finiture degli edifici equelle necessarie ad integrare o man-tenere in efficienza gli impianti tecnolo-gici esistenti. Sono interventi di "manu-tenzione ordinaria", a titolo esemplifi-cativo:•• sostituzione sanitari;•• installazione nuova doccia;•• rifacimento integrale o parziale di

pavimenti;•• nuova piastrellatura bagno;•• riparazione di impianti;•• rifacimento intonaci interni e tinteg-

giatura;•• sostituzione caldaia (può rientrare

fra gli interventi finalizzati al rispar-mio energetico);

•• sostituzione scaldabagno;•• installazione di termostati e crono-

termostati;•• sostituzione di vasca tradizionale

con vasca idromassaggio;•• sostituzione di tubi gas/acqua;•• apertura/chiusura porte interne;•• installazione doppi vetri;•• installazione di porte blindate.

2. Manutenzione straordinaria (lett. b, art.3, comma 1, D.P.R. n° 380/2001).Interventi edilizi che riguardano leopere e le modifiche necessarie per rin-novare e sostituire parti anche struttu-rali degli edifici, nonché per realizzareed integrare i servizi igienico-sanitari etecnologici, sempre che non alterino ivolumi e le superfici delle singole unitàimmobiliari e non comportino modifi-che delle destinazioni d’uso. Sonointerventi di "manutenzione straordina-ria", a titolo esemplificativo:•• sostituzione di infissi esterni e serra-

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menti o persiane con serrande, conmodifica di materiale o tipologia diinfisso;

•• realizzazione e adeguamento diopere accessorie e pertinenziali chenon comportino aumento di volumio di superfici utili, realizzazione divolumi tecnici, quali centrali termi-che, impianti di ascensori, scale disicurezza, canne fumarie;

•• nuova realizzazione e integrazionedi servizi igienico-sanitari senza alte-razione dei volumi e delle superfici(compresi scarichi e tubature inter-ne);

•• rifacimento integrale impianto diriscaldamento;

•• sostituzione impianto igienico-sani-tario;

•• rifacimento di scale e rampe;•• realizzazione di recinzioni, muri di

cinta e cancellate; sostituzione solaidi copertura con materiali diversidai preesistenti;

•• sostituzione tramezzi interni, senzaalterazione della tipologia dell'unitàimmobiliare;

•• installazione di pannelli solari o dipompe calore per climatizzazioneambiente e/o produzione acquacalda sanitaria;

•• interventi finalizzati al risparmioenergetico.

3. Restauro e risanamento conservativo(lett. c, art. 3, comma 1, D.P.R. n° 380/2001).Interventi edilizi rivolti a conservare l’or-ganismo edilizio e ad assicurarne la fun-zionalità mediante un insieme sistema-tico di opere che, nel rispetto degli ele-menti tipologici, formali e strutturalidell’organismo stesso, ne consentanodestinazioni d’uso con essi compatibili.Tali interventi comprendono il consoli-damento, il ripristino e il rinnovo degli

elementi costitutivi dell’edificio, l’inseri-mento degli elementi accessori e degliimpianti richiesti dalle esigenze dell’u-so, l’eliminazione degli elementi estra-nei all’organismo edilizio. Si considera-no interventi di "restauro e risanamentoconservativo", a titolo esemplificativo:•• modifiche tipologiche delle singole

unità immobiliari per una più funzio-nale distribuzione;

•• innovazione delle strutture verticalie orizzontali;

•• ripristino dell'aspetto storico-archi-tettonico di un edificio, anche tra-mite la demolizione di superfetazio-ni;

•• adeguamento delle altezze deisolai, con il rispetto delle volumetrieesistenti;

•• apertura di finestre per esigenze diaerazione dei locali;

•• demolizione e ricostruzione struttu-re interne di un fabbricato.

4. Ristrutturazione edilizia (lett. d, art. 3,comma 1, D.P.R. n° 380/2001).Interventi edilizi rivolti a trasformare gliorganismi edilizi mediante un insiemesistematico di opere che possono por-tare ad un organismo edilizio in tutto oin parte diverso dal precedente. Taliinterventi comprendono il ripristino o lasostituzione di alcuni elementi costituti-vi dell’edificio, l’eliminazione, la modifi-ca e l’inserimento di nuovi elementi edimpianti. Nell’ambito degli interventi diristrutturazione edilizia sono ricompresianche quelli consistenti nella demoli-zione e ricostruzione con la stessa volu-metria di quella preesistente, fattesalve le sole innovazioni necessarie perl’adeguamento alla normativa antisi-smica. Si considerano interventi di"ristrutturazione edilizia", a titoloesemplificativo:

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•• riorganizzazione distributiva degliedifici e delle unità immobiliari, delloro numero e delle loro dimensio-ni;

•• mutamento di destinazione d'uso diedifici, secondo quanto disciplinatodalle leggi regionali e dalla norma-tiva locale;

•• trasformazione dei locali accessoriin locali residenziali;

•• recupero abitativo sottotetto•• realizzazione solaio;•• apertura finestre e porte finestre.

5. Ristrutturazione urbanistica (lett. f, art.3, comma 1, D.P.R. n° 380/2001).Interventi rivolti a sostituire l'esistentetessuto urbanistico-edilizio con altrodiverso mediante un insieme sistemati-co di interventi edilizi anche con lamodificazione del disegno dei lotti,degli isolati e della rete stradale.

Come puntualizza la Circolare delMinistero delle Finanze n. 57/E del24.02.1998, “è il caso di rilevare che gliinterventi previsti in ciascuna delle catego-rie sopra richiamate sono, di norma, inte-grati o correlati ad interventi di categoriediverse; per esempio, negli interventi dimanutenzione straordinaria sono necessa-rie, per completare l’intervento edilizio nelsuo insieme, opere di pittura e finituraricomprese in quelle di manutenzione ordi-naria. Pertanto, occorre tener conto delcarattere assorbente della categoria“superiore” rispetto a quella “inferiore”, alfine dell’esatta individuazione degli inter-venti da realizzare e della puntuale appli-cazione delle disposizioni in commento”.

Opere interneIn linea generale le "opere interne" sonoassimilate, ai fini IVA, ad interventi di manu-tenzione straordinaria. Peraltro il Ministerodelle Finanze, con Circolare n. 57/E del

1998 ha precisato quanto segue:"La definizione di opere interne si riferisce,come è noto, alle diverse categorie rubri-cate nell'art. 31 della legge 457/78, le cuicaratteristiche principali ed unificanti sono,in sintesi, l'assenza di alterazione dell'a-spetto esterno degli edifici, nonché lanatura di interventi edilizi che non compor-tino trasformazioni urbanistiche, oggettodi concessione edilizia. (... omissis ...) ... l'in-tervento interno in conformità del titoloabilitativo necessario, non deve eccedere illimite dell'intervento meramente edilizio,potendosi realizzare, quindi, opere com-prese nella manutenzione straordinaria odi restauro e risanamento conservativo,anche connesse con opere di manutenzio-ne ordinaria.... è evidente come la moda-lità di intervento in commento riguardi lamaggior parte delle opere eseguibili all'in-terno di una singola unità immobiliare, perle quali le opere stesse devono essere con-siderate nell'insieme della categoria diintervento edilizio di maggiore rilievo,come identificata all'art. 31 della legge457/1978".

Modifica destinazione d'usoIn base a quanto disposto dalla legge 28febbraio 1985 n. 47, compete alle singoleRegioni regolamentare la disciplina dellemodifiche di destinazione d'uso degliimmobili. Ai fini dell'eventuale applicazio-ne di aliquote IVA ridotte legate ad inter-venti di "modifica destinazione d'uso" ènecessario tenere presente che tali modifi-che possono comportare anche "operesignificative" che rientrano nelle tipologiecomprese nell’art. 3 del D.P.R. n° 380/2001. Il Ministero delle Finanze, nella Circolare57/E del 24 febbraio 1998 ha precisato, atitolo esemplificativo, che nella ristruttura-zione edilizia sono ricompresi anche i"mutamenti di destinazione d'uso di edifi-ci, secondo quanto disciplinato dalle leggi

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regionali e dalla normativa locale": è quin-di necessario fare riferimento all'eventualepermesso di costruire o alla Denuncia diInizio Attività presentata, verificando divolta in volta i riferimenti di legge in essicontenuti, per determinare se la variazioneè effettuata nel contesto di lavori ricondu-cibili a uno degli interventi per i quali sirende applicabile l’aliquota IVA ridotta al10%.

Gli immobili agevolatiPer quanto riguarda le tipologie degliimmobili che possono costituire oggettodi interventi di recupero "agevolato", si èconsolidata nel tempo una evoluzioneinterpretativa a livello amministrativo cheha comportato l'estensione dell'aliquotaridotta anche ai lavori effettuati su edificied organismi edilizi a carattere non abitati-vo. Sono pertanto interessati all'applicazio-ne dell'aliquota IVA ridotta al 10% non sol-tanto gli interventi su edifici a carattere abi-tativo o ad essi assimilati, quali scuole,caserme, ospedali, case di riposo, maanche immobili con diverse caratteristichecome uffici, negozi, alberghi, edifici di inte-resse artistico, ecc. Per quanto riguarda ades. la "ristrutturazione" di albergo, ilMinistero delle Finanze - D.G. Tasse e II.II.ha confermato l'ammissibilità dell'agevola-zione fiscale con Risoluzione 16 febbraio1989 n. 551410.

Edifici assimilati alle case di abitazioneFra le categorie di immobili presi in consi-derazione dal legislatore al fine di determi-nare quelli ai quali possono essere applica-te, nei casi previsti dalla legge, le aliquoteIVA ridotte, vi è anche quella dei cosiddet-ti "edifici assimilati ai fabbricati non dilusso". Per tale categoria di immobili è pre-vista l'applicazione dell'aliquota IVA ridottaal 10% non solo relativamente alle cessionidi beni finiti destinati ad interventi di recu-

pero ma anche per quelli destinati alla lorocostruzione. La norma di riferimento èsempre il D.P.R. n. 633/1972, più precisa-mente i nn. 127-quinquies e sexies, tabellaA, parte III, che prevedono l'applicazionedell'aliquota IVA ridotta al 10% per le ces-sioni di beni, escluse le materie prime esemilavorate, forniti per la costruzionedegli edifici assimilati ai fabbricati di cuiall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949 n.408 e successive modificazioni.Un'elencazione, peraltro non tassativa, ditali fabbricati è contenuta nell'art. 2,comma 2, R.D.L. 1094 del 21 giugno 1938,convertito nella legge 35 del 5 gennaio1939, che fa riferimento a:•• edifici scolastici•• caserme•• ospedali•• case di cura•• ricoveri•• colonie climatiche•• collegi•• educandati•• asili infantili•• orfanotrofie simili.Fanno inoltre parte della categoria di edifi-ci in esame anche gli immobili destinati alculto cattolico, quali chiese, santuari, ora-tori pubblici e semi-pubblici, oltre a quellidi culto non cattolico ammessi dallo Stato,a norma dell'art. 12 del R.D. 289 del 28 feb-braio 1930. Con la Circolare n. 1/E del 2marzo 1994, il Ministero delle Finanze haesteso l'applicazione dell'IVA ridotta"anche ad edifici che, pure se non sonoprecipuamente destinati ad ospitare col-lettività, sono utilizzati per il perseguimen-to delle finalità di istruzione, cura, assisten-za e beneficenza", chiarendo altresì che"l'esercizio di attività volte al perseguimen-to di finalità di interesse collettivo deve tro-vare rispondenza nelle caratteristiche strut-turali dell'immobile".

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Urbanizzazioni e altri interventi agevolatiIl n. 127-quinquies, tabella A, parte III, alle-gata al D.P.R. n. 633/1972, individua inoltreulteriori tipologie di interventi per i quali èprevista l’applicazione dell’aliquota IVAridotta al 10%:1. realizzazione opere di urbanizzazione:

sono quelle elencate nell’art. 4 dellalegge n. 847 del 29.09.1964, fra le qualirientrano ad esempio:a. fognatureb. reti idrichec. asili nido e scuole materne;d. scuole dell’obbligo;e. mercati di quartiere;f. delegazioni comunali;g. chiese ed altri edifici per servizi reli-

giosi;h. impianti sportivi di quartiere;i. centri sociali ed attrezzature cultura-

li e sanitarie.2. realizzazione impianti di produzione e

reti di distribuzione calore-energia e dienergia elettrica da fonte solare-foto-voltaica ed eolica;

3. realizzazione impianti di depurazionedestinati ad essere collegati a retifognarie anche intercomunali e ai relati-vi collettori di adduzione.

Impianti solari termiciPer quanto riguarda gli “impianti di produ-zione e reti di distribuzione calore-energiae di energia elettrica da fonte solare-foto-voltaica ed eolica”, va precisato che con lerisoluzioni 334359 del 9 febbraio 1982 e333154 del 30 ottobre 1981, il Ministerodelle Finanze aveva inizialmente limitatol’applicazione dell’agevolazione agliimpianti che immettevano calore o energiain apposite reti urbane, per essere impie-gato da utenze civili o commerciali e indu-striali (c.s. “teleriscaldamento”).Successivamente l’Agenzia ha peraltroesteso tale ambito applicativo, fornendo

ulteriori chiarimenti nelle risposte fornitead alcune istanze di interpello; sulla basedi tali indicazioni era stata sostanzialmenteammessa la possibilità di applicare generi-camente l’aliquota IVA ridotta al 10% alle“cessioni di pannelli solari utilizzati ingenere per la produzione di acqua calda”Più recentemente la risoluzionedell’Agenzia delle Entrate n. 269/E del27.09.2007, ha fissato con estrema chiarez-za le principali casistiche e le relativemodalità applicative delle aliquote IVA.I chiarimenti forniti dall’Agenzia riguarda-no le cessioni di:1) “impianti termici ad energia solare,

definiti anche kit solari, la cui funzioneessenziale è quella di sfruttare almeglio l’irradiazione solare per trasfor-marla in energia termica”;

2) “singole parti componenti dei citati kitsolari, quali i pannelli solari, i bollitorispecifici per tali impianti, le pompe dialimentazione del flusso del liquido ter-movettore tra pannelli solari e bollitoriall’interno dell’impianto”.

Nel ribadire l’applicabilità dell’aliquota IVAridotta al 10% sulle cessioni di “impianti diproduzioni e reti di distribuzione calore-energia… da fonte solare, fotovoltaica edeolica” (a cui sono assimilati gli impiantitermici solari), ai sensi del n. 127-quinquies,tabella A, parte III del D.P.R. n. 633/1972,l’Agenzia limita invece l’applicabilità dell’a-liquota IVA 10% in caso di cessione dei“componenti” sopra menzionati, utilizzatiper la realizzazione degli impianti solari ter-mici. Più precisamente:1) alla cessione dei beni finiti forniti per la

costruzione degli impianti di cui sopral’aliquota IVA 10% resta applicabilesolamente “se detti beni sono acqui-stati da soggetti che rilasciano, sotto lapropria responsabilità, un’appositadichiarazione al cedente dalla qualerisulti che i beni acquistati sono desti-

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nati ad essere impiegati per l’installa-zione o costruzione degli impianti inargomento”;

2) l’aliquota IVA ridotta si renderà applica-bile esclusivamente per le cessioni cheintervengono nell’ultima fase di com-mercializzazione del bene, con la con-seguenza che il beneficio non puòessere riconosciuto se la cessione inter-viene nei confronti di un soggetto ope-rante nelle fasi intermedie di commer-cializzazione (quindi non potrà essereapplicata per le cessioni da fornitore adistributore/grossista).

In sostanza, l’agevolazione resterà applica-bile alle sole cessioni dei componenti diimpianti termici solari (quali pannelli solari,bollitori e pompe) effettuate nei confrontidi soggetti dediti all’installazione o costru-zione di impianti termici ad energia solarenonché degli utilizzatori finali che rilascino,sotto la propria responsabilità, una specifi-ca “dichiarazione di responsabilità” circal’utilizzazione dei beni per la costruzionedegli impianti di cui al n. 127-quinquies.

Impianti solari fotovoltaiciGli stessi principi sopra richiamati si rendo-no applicabili anche per quanto riguardagli impianti fotovoltaici ed i loro compo-nenti.Già con la Circolare n. 46/E del 19 luglio2007, l’Agenzia delle Entrate aveva preci-sato che in caso di acquisto o realizzazionedi impianti fotovoltaici si rende applicabilel’aliquota IVA ridotta 10% ai sensi dei nn.127-quinquies e 127-sexies della Tabella A,Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972,che prevede l’applicazione di detta aliquo-ta, fra l’altro, per impianti di produzione ereti di distribuzione calore-energia e dienergia elettrica da fonte solare-fotovoltai-ca ed eolica.Quindi anche in questo caso kit / impiantisolari completi dovranno essere ceduti con

aliquota IVA ridotta 10% sia nel passaggioda fornitore a distributore che in quelli suc-cessivi. Più recentemente, la risoluzione n.474/E dell’Agenzia delle Entrate del05.12.2008 ha ribadito che le cessioni di“componenti” di impianto potranno inve-ce fruire dell’aliquota IVA 10% “esclusiva-mente se detti beni sono acquistati dasoggetti che rilasciano, sotto la propriaresponsabilità, un’apposita dichiarazioneal cedente dalla quale risulti che i beniacquistati sono destinati ad essere impie-gati per l’installazione o costruzione degliimpianti in argomento”. Resta inteso che,nel caso in cui la destinazione d’uso deicomponenti o impianti acquistati sia relati-va alla nuova costruzione di una “casa diabitazione non di lusso”, si renderà appli-cabile l’aliquota IVA ridotta al 4%, perma-nendo per queste tipologie di prodotto lacaratteristica di “beni finiti”.

LE PRESTAZIONI DI SERVIZIAnche le prestazioni di servizi relative allarealizzazione o al recupero di immobilipossono essere assoggettate alle aliquoteIVA ridotte (4% e 10%).

Prestazioni soggette ad aliquota IVA 4%In base a quanto previsto dalla Tabella A,parte II, n. 39, del Dpr 633/1972, sono sog-gette all'aliquota Iva del 4 per cento le pre-stazioni di servizi, relative alla nuova costru-zione di: •• fabbricati "Tupini", svolte nei confronti

di imprese costruttrici (soggetti chesvolgono l'attività di costruzione diimmobili per la successiva rivendita)

•• fabbricati "Tupini", svolte nei confrontidi cooperative edilizie e loro consorzi,anche a proprietà indivisa, se per i sociricorrono i requisiti "prima casa"

•• fabbricati adibiti ad abitazione, svoltenei confronti di soggetti che hanno irequisiti "prima casa"

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zia•• fabbricati rurali, destinati a uso abitati-

vo del proprietario del terreno o di altriaddetti alla coltivazione dello stesso oall'allevamento del bestiame, purchépermanga l'originaria destinazione.

L’aliquota IVA 4% si rende inoltre applica-bile nei seguenti casi:•• ampliamento e completamento di fab-

bricati “Tupini”, fabbricati “prima casa” efabbricati rurali destinati ad uso abitativo

•• prestazioni di servizi dipendenti dacontratti di appalto per gli interventi disuperamento delle barriere architetto-niche.

Prestazioni soggette ad aliquota IVA 10%

La Tabella A, parte III, n. 127-septies e 127-quarterdecies del Dpr 633/72 stabilisce chesono soggette ad aliquota Iva del 10 percento le prestazioni, relative a nuovecostruzione, effettuate su: •• fabbricati "Tupini", svolte nei confronti

di soggetti diversi da quelli che svolgo-no l'attività di costruzione di immobiliper la successiva rivendita (ad esempio,per locazione)

•• fabbricati assimilati a quelli "Tupini" •• edifici destinati a finalità di istruzione,

cura, assistenza e beneficenza •• case di abitazione non di lusso quando

non ricorrono i requisiti "prima casa" •• opere di urbanizzazione primaria e

secondaria ex articolo 4, legge n.847/1964 e assimilate.

E’ inoltre applicabile l’aliquota IVA ridottaal 10% per:•• prestazioni di servizi dipendenti da

contratti di appalto aventi a oggettointerventi di recupero di cui alle letterec, d, f dell'articolo 3, comma 1, D.P.R. n°380/2001 (cioè restauro e risanamentoconservativo, ristrutturazione edilizia eristrutturazione urbanistica), su tutte letipologie di fabbricati;

•• prestazioni di servizi per interventi dimanutenzione straordinaria sugli edificidi edilizia residenziale pubblica.

La manovra finanziaria 2009 (legge n. 203del 22 dicembre 2008) ha prorogato fino al31 dicembre 2011 l’applicabilità dell’aliquo-ta IVA ridotta 10% sulle prestazioni di servizirelative ad interventi di manutenzione ordi-naria straordinaria effettuati su edifici a pre-valente destinazione abitativa privata (cioè:singole unità immobiliari a destinazione abi-tativa indipendentemente dall’effettivo uti-lizzo delle stesse e relative pertinenze; interifabbricati con più del 50 per cento dellasuperficie dei piani sopra terra destinata adabitazione privata, per gli interventi sulleparti condominiali). In questi casi la fattura-zione della prestazione deve però tenereconto dei cosiddetti “beni significativi”,individuati con il decreto ministeriale 29dicembre 1999: ascensori e montacarichi;infissi esterni ed interni; caldaie; videoci-tofoni; apparecchiature di condizionamentoe riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie dabagno; impianti di sicurezza. Nel caso in cuiquesti beni siano impiegati nella prestazio-ne, l’aliquota ridotta spetterà fino a concor-renza del valore complessivo della presta-zione relativa all’intervento, al netto dei pre-detti beni. Esempio: realizzazione nuovoimpianto di riscaldamento con sostituzionecaldaia. Se l’intervento ha un costo com-plessivo di 5.000 euro, costituito dal costodella caldaia (€ 3.000) oltre alle spese diinstallazione (€ 2.000), la rappresentazione infattura del costo caldaia dovrà essere suddi-visa in due parti:1) la prima parte, pari al valore della pre-

stazione e dei materiali e beni nonsignificativi impiegati (es. tubi, fili), pari a2.000 euro, verrà assoggettata ad ali-quota IVA 10%;

2) la seconda parte, pari a 1.000 euro,dovrà invece essere fatturata con ali-quota IVA ordinaria 20%.

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Come ha precisato il Ministero delleFinanze, con la circolare n. 71 del07.04.2000, “deve ritenersi che l’aliquotaIVA ridotta competa anche nell’ipotesi incui l’intervento di recupero si realizzimediante cessione con posa in opera di unbene, poiché l’apporto della manodoperaassume un particolare rilievo ai fini dellaqualificazione dell’operazione. L’oggettodella norma agevolativa è infatti costituitodalla realizzazione dell’intervento di recu-pero, a prescindere dalle modalità utilizza-te per raggiungere tale risultato”.

LA RESPONSABILITÀ DEL VENDITOREVa innanzitutto ricordato che, in base aquanto precisato dal Ministero delleFinanze con Risoluzione 361705 del05.01.1979 l’operatore economico cheeffettua la cessione o la prestazione di ser-vizi deve assicurarsi in concreto che sussi-stano i presupposti per l’applicazionedell’IVA ridotta, non avendo carattere esi-mente da “sanzioni” l’eventuale dichiara-zione rilasciata dal committente dei lavoricirca la sussistenza dei requisiti per la con-cessione del beneficio fiscale applicabile.Successivamente, con le Circolari n. 1/E del2 marzo 1994 e n. 22/E del 30 marzo 1998,il Ministero delle Finanze ha ribadito chel’applicazione delle aliquote IVA ridotte èsubordinata al rilascio, da parte dell’acqui-rente, e sotto la sua responsabilità, di una“dichiarazione” circa l’utilizzazione deibeni finiti. L’Amministrazione Finanziaria hasempre ricondotto l’applicazione delle ali-quote IVA ridotte relative ad interventi edi-lizi ad un presupposto oggettivo legatoall’effettiva destinazione del bene cedutoad uno degli interventi “agevolati” perlegge; è pertanto ammissibile l’acquisto adaliquota IVA ridotta anche da parte di chinon risulti direttamente intestatario deltitolo abilitativo (Permesso di Costruire oDenuncia di Inizio Attività).

Nella sostanza si deve ribadire che chieffettua la cessione di beni o la prestazionedi servizi applicando aliquote IVA ridotte èsempre responsabile per l’aliquota appli-cata, a meno che non sia in grado di dimo-strare, a fronte di contestazioni da partedell’Amministrazione finanziaria, che lascelta operata è stata causata da oggettivecondizioni di incertezza normativa, oppuredal fatto che il proprio cliente ha occultato,falsificato o compiuto atti che lo hannoindotto all’errore.Per questo motivo è opportuno che il ven-ditore richieda sempre una copia del titoloabilitativo relativo all’intervento edilizio(Permesso di Costruire o Denuncia di InizioAttività), in modo tale da poter effettuare inecessari riscontri tra quanto dichiarato dalcliente e l’effettivo impiego dei beni acqui-stati.Ricordiamo che gli interventi edilizi subor-dinati al “Permesso di Costruire” e alla“Denuncia di Inizio Attività” sono elencatinegli articoli 10 e 22 del "Testo Unicodell'Edilizia" (D.P.R. n. 380 del 06.06.2001)entrato in vigore il 30.06.2003. A tale pro-posito segnaliamo che è attualmente pos-sibile effettuare previa presentazione diuna semplice D.I.A. interventi di manuten-zione straordinaria, di restauro risanamen-to conservativo, di ristrutturazione ediliziae, in determinati casi, anche di nuovacostruzione.Va inoltre sottolineato che l’acquirente, nelcaso in cui venga meno la destinazioneagevolata, è tenuto a comunicare talevariazione al venditore, a parziale rettificadi quanto dichiarato, affinché quest’ultimopossa emettere nota di addebito ai fini delpagamento della maggiore imposta dovu-ta ex articolo 26, comma 1, D.P.R. n.633/1972.

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ziaLe Dichiarazioni di Responsabilità

IVA 4% - PrivatiSpett.le__________________________________________________________

Il sottoscritto, ______________________________________________, residen-te in _________________________________________________ dichiara sottola propria personale responsabilità, che i materiali idraulici, sanitari e dariscaldamento relativi a:

ordine n. _________________ del ____________________________

sono destinati alla costruzione o ampliamento di un fabbricato avente lecaratteristiche di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, ovvero di fab-bricato rurale di cui al punto 21-bis, tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972,____________________________________________________________

Allego copia del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune (ovveroDenuncia Inizio Attività inviata al Comune) di________________________ indata __________che costituisce titolo abilitativo idoneo all’effettuazione deilavori sopra descritti ed è tutt’ora valido ed efficace ai sensi della normativaurbanistico-edilizia vigente.

Il sottoscritto, consapevole delle eventuali responsabilità e conseguenzederivanti da una dichiarazione mendace richiede pertanto l'applicazionedell'aliquota IVA ridotta al 4% sulle cessioni dei beni finiti destinati a taleintervento, secondo quanto previsto dal punto 24, tabella A, parte II, D.P.R.n. 633/1972.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventualefatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata age-volazione, al fine di consentirvi l'emissione della fattura integrativa per la dif-ferenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del D.P.R.n. 633/1972 e successive modificazioni.

Data: ____/____/________ Firma _____________________________

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Le Dichiarazioni di Responsabilità

IVA 10% - PrivatiSpett.le____________________________________________________________________

Il sottoscritto, ____________________________________________________, resi-dente in _______________________________________ dichiara sotto la propriapersonale responsabilità, che i materiali idraulici, sanitari e da riscaldamento rela-tivi a:

ordine n. ___________________________ del ________________________

sono destinati al seguente intervento di recupero del patrimonio edilizio di cuiall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (“Testo Unico Edilizia”):

� restauro e risanamento conservativo (lett. c, art. 3 comma 1, D.P.R. 380/2001)� ristrutturazione edilizia (lett. d, art. 3 comma 1, D.P.R. 380/2001)� ristrutturazione urbanistica (lett. f, art. 3 comma 1, D.P.R. 380/2001)

L'intervento verrà effettuato presso l'immobile sito in:___________________________________________________________________(indirizzo)

Allego copia della seguente documentazione:•• Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di ____________ in data _____•• Denuncia di Inizio Attività inviata al Comune di ____________ in data _____

che costituisce titolo abilitativo idoneo all’effettuazione dei lavori sopra descrittied è tutt’ora valido ed efficace ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigen-te.Il sottoscritto, consapevole delle eventuali responsabilità e conseguenze deri-vanti da una dichiarazione mendace richiede pertanto l'applicazione dell'aliquo-ta IVA ridotta al 10% sulle cessioni dei beni finiti destinati a tale intervento, secon-do quanto previsto dal punto 127-terdecies, tabella A, parte III, D.P.R. n.633/1972.Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto ocircostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, alfine di consentirvi l'emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquo-ta, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e suc-cessive modificazioni.

Data: ____/____/________ Firma______________________________________

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