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IL NUOVO APPRENDISTATO E LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI

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IL NUOVO APPRENDISTATO E

LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI

IL NUOVO APPRENDISTATO SECONDO IL TESTO UNICO d.lgs 167/2011 E LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI

Che cos’è

L’ apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani (art. 1, com. 1 del Testo Unico). Prevede la possibilità di imparare una professione direttamente sul campo, integrando allo stesso tempo le conoscenze e le competenze con una formazione specifica abilitante che si svolge in impresa o all’esterno, presso strutture formative specializzate. È proprio per riconoscere e rinforzare il valore formativo dell’inserimento in azienda (anche rispetto al titolo di studio conseguito dall’apprendista) e per contribuire alla qualificazione dei giovani lavoratori che il nuovo Testo Unico ha aggiornato le norme previste per l’applicazione del contratto, così da renderle più adeguate alle esigenze attuali del mercato del lavoro e del sistema delle imprese. L’apprendistato, oltre che risorsa volta ad implementare l’occupazione giovanile, è sempre più considerato anche strumento per contrastare la dispersione scolastica e formativa che, seppure in diminuzione, rappresenta sempre un elemento di fragilità sociale.

Perché l’apprendistato?

Il contratto di apprendistato è un’opportunità doppia.

Per le aziende che scelgono di investire sulle risorse umane, poiché l’apprendistato prevede la definizione di un percorso di formazione tagliata su misura dell’apprendista, in base al ruolo dovrà ricoprire e alle esigenze e specificità dei processi produttivi aziendali. Al contempo, assumendo tramite la fattispecie contrattuale, le imprese risparmiano rispetto ai costi di inserimento della nuova risorsa attraverso un costo del lavoro vantaggioso, poiché usufruiscono di un trattamento contributivo agevolato1 e gli apprendisti possono essere retribuiti meno rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. Infatti a livello retributivo l’apprendista è inquadrabile fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In alternativa è

1 Aziende fino a 9 dipendenti:

- dal 1° al 12° mese: 1,50% + 5,84% c/apprendista;

- dal 13° al 24° mese: 3,00% +5, 84% c/apprendista;

- oltre il 24° mese: 10,00% + 5,84% c/apprendista.

A decorre dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, la legge 183/2011 riconosce uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto.

Aziende oltre 9 dipendenti: - per tutto il periodo di apprendistato: 10% + 5,84% c/apprendista. Fatto salvo il libero recesso al termine del periodo formativo, l’impresa che conferma in servizio il lavoratore al termine dell’apprendistato ha diritto al mantenimento dei benefici contributivi (10% aliquota contributiva), previdenziali e assistenziali per un successivo intero ulteriore anno. Anche l'apprendista ha diritto ad una contribuzione ridotta pari al 5.84% per il periodo di formazione e per l'anno di proroga prevista per la conferma in servizio, qualunque sia la tipologia di impresa ed il settore e la qualifica di riferimento.

possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.

Per i giovani il vantaggio consiste nell’avere una retribuzione progressivamente crescente in base all’esperienza lavorativa maturata e di essere inseriti in un contesto lavorativo per acquisire una qualifica contrattuale o specifiche competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui sono assunti. Per questo gli apprendisti ricevono anche una formazione ad hoc finalizzata a supportarli nell’acquisizione delle competenze. Quanto appreso nei momenti formativi viene messo subito in pratica nell’ambiente lavorativo e attraverso l’integrazione tra formazione e lavoro si acquisisca un’operatività e una professionalità spendibile nel contesto di inserimento che contribuisce alla propria crescita professionale ed è concretamente spendibile anche in altri contesti. Gli apprendisti inoltre beneficiano dell’applicazione di norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria analoghe a quelle degli altri dipendenti. 2

Elementi di disciplina generale (art. 2 com. 1 d.lgs 167/2011)

- forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali; - previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5; 3 - divieto di retribuzione a cottimo; - presenza di un tutore o referente aziendale; - possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 12 del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e s.m. anche attraverso accordi con le Regioni; - possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; - registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; - possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; - divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; - possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato (Legge n. 92/2012). Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2 Secondo le forme previste dall’art 2 com. 2 d.lgs 167/2011:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità' e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare. e-bis) assicurazione sociale per l’impiego. 3 Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da

associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Tipologie

ART. 3 D.LGS. 167/2011 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

ART. 4 D.LGS. 167/2011 Apprendistato professionalizzante o di mestiere

ART. 5 D.LGS. 167/2011 Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Ha la finalità di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. (DL n. 34/2014)

È un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni o cinque per l’artigianato. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

È un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

Il TU introduce anche la novità assoluta di rendere stipulabile il contratto di apprendistato (per ciascuna delle tre tipologie) in tutti i settori di attività con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a prescindere dall’età anagrafica del soggetto assunto. 4

4 Per l'assunzione di apprendisti in mobilità le imprese possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, pari al 10% del salario per 18 mesi di contratto e in aggiunta ricevono un incentivo pari al 50%

dell'indennità di mobilità, se percepita dal lavoratore, per un periodo di 12 mesi (24 se il lavoratore ha più di 50 anni). Per questa tipologia di assunzioni in apprendistato le imprese mantengono il beneficio contributivo per il periodo di formazione e non anche dopo l’avvenuta qualificazione dell’apprendista.

Limiti numerici all’assunzione

Il numero di apprendisti che un’azienda può assumere dipende dal numero di lavoratori dipendenti presenti e dalla tipologia di impresa.

Per le imprese non artigiane valgono i seguenti limiti:

- da zero a 2 lavoratori qualificati, potranno essere assunti fino a 3 apprendisti;

- da 3 a 9 lavoratori, si potrà assumere un numero di apprendisti pari a quello dei dipendenti qualificati e specializzati in forza all'impresa;

- da 10 lavoratori in su l’azienda che assume apprendisti, anche per il tramite di un’agenzia di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; Per questa tipologia inoltre l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata all’avere mantenuto in servizio nell’arco dei 36 mesi precedenti la nuova assunzione almeno il 30% degli apprendisti assunti (dal 18 luglio 2015 la percentuale sarà elevata al 50%).

Per le imprese artigiane rimangono in vigore i limiti fissati dalla legge quadro sull’artigianato (L.443/1985):

- da 9 a 13 apprendisti le imprese che non lavorano in serie;

- da 5 a 8 apprendisti le imprese che lavorano in serie;

- da 16 a 24 apprendisti le imprese lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura;

- da 5 a 9 apprendisti le imprese di costruzioni edili. All’art. 2 del d.lgs 167/2003 (Testo Unico) si specifica inoltre che:

com. 3-bis. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.

com. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita.

Specificità Apprendistato professionalizzante o di mestiere (art. 4 d.lgs. 167/2011)

Delle tre tipologie, l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, il cui esito formativo è il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, è certamente il più diffuso. Dal 26 aprile 2012 le imprese che hanno attivato o devono attivare un contratto di apprendistato devono attenersi a quanto previsto dal Testo Unico (D.Lgs. 167/2011) e dalle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, o contratto di rinnovo, cui il datore di lavoro ha scelto di aderire. A livello operativo, per attivare un rapporto di apprendistato professionalizzante per prima cosa è necessario individuare il contratto collettivo applicabile alla propria attività lavorativa. Una volta individuato il CCNL di riferimento, l'assunzione di un apprendista segue le regole di base di un rapporto di lavoro subordinato: il datore di lavoro deve inviare la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego tramite il portale informativo SINTESI, stipulare il contratto di lavoro5 e il patto di prova in forma scritta, nonché il piano formativo (Pfi) in forma sintetica. Il piano formativo individuale, che dovrà essere definito entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, è il documento programmatorio nel quale sono indicate le competenze tecnico professionali che l’apprendista dovrà acquisire ai fini di una completa produttività lavorativa; le competenze sono tratte da quanto disposto dal CCNL aziendale in riferimento al profilo formativo cui è ricondotta la qualifica dell’apprendista e tenendo anche conto delle competenze già possedute dal neoassunto grazie ad esperienze ed eventuali altri percorsi formativi precedenti. Alcuni contratti collettivi contengono moduli per la predisposizione del Pfi o, in alternativa, eccone un esempio utilizzabile pubblicato da Regione Lombardia sul sito Istruzione Formazione Lavoro. La comunicazione obbligatoria inviata al momento dell’assunzione deve contenere anche l’indicazione del tutore o referente aziendale. Responsabilità specifiche di questa figura sono di seguire adeguatamente gli apprendisti, affiancarli durante il periodo di apprendistato, supportarli nell’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative o comunque, in base alle norme stabilite dalla contrattazione collettiva, farsi carico della supervisione della formazione eventualmente erogata da altro personale interno (o delegato esternamente), così da assicurare la congruenza fra l’attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi identificati nel Pfi. L'impresa che non rispetta di fatto il piano individuale di formazione dell’apprendista è soggetta ad una sanzione la cui gravità varia in base alla diversa elusione degli obblighi formativi ed al soggetto a cui si può attribuire la responsabilità. Se invece il piano di formazione è attuato correttamente, ma viene rilevato come non congruo a seguito di visite ispettive del Ministero del Lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad adeguarlo in un tempo definito da un provvedimento di disposizione (art. 2 d.lgs 167/2003). Il contratto di Apprendistato prevede ulteriori responsabilità e impegni da assolvere sia da parte del datore di lavoro che dall’apprendista. Il datore di lavoro deve garantire che l’apprendista riceva un insegnamento adeguato volto all’acquisizione di conoscenze tecniche idonee per la propria qualifica e il neo-assunto deve ovviamente a sua volta rispettare gli obblighi formativi partecipando con costanza e impegno alle formazione a tal fine attivata. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione, di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, lo stesso datore di lavoro sarà tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dall'apprendista. A questa somma va aggiunta una maggiorazione pari al 100% . In aggiunta alla sanzione il rapporto si converte in un ordinario contratto di lavoro subordinato, secondo quanto previsto dai principi generali civilistici (art.1428 Codice Civile).

5 Nel caso in cui sia omessa, oltre la forma scritta del contratto, anche la comunicazione al Centro per l’impiego, il rapporto in

questione potrà considerarsi “in nero” (vd. Circolare del MPLS n. 38/2010), con la conseguente impossibilità di regolarizzazione del

rapporto con contratto di apprendistato.

LA FORMAZIONE

In merito alla formazione obbligatoria destinata agli apprendisti, il Testo Unico rimanda ad interventi specifici da parte della contrattazione collettiva rimettendo alle parti sociali lo stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i profili professionali nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato. La formazione tecnico professionale è finalizzata all’accrescimento, integrazione, conseguimento e consolidamento di competenze che l’apprendista acquisisce primariamente attraverso l’attività lavorativa. La specifica delle competenze sulle quali è incentrata la formazione varia in base a quanto indicato dal datore di lavoro all’interno del Piano formativo individuale dell’apprendista. Prima della sua attuazione, si invita a considerare l’opportunità di verificare e condividere il Piano formativo individuale anche con l’Apprendista, affinché questi comprenda adeguatamente cosa ci si aspetta da lei/lui e colga appieno l’utilità del percorso formativo che andrà ad intraprendere. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. A questo riguardo la Conferenza Stato-Regioni, il 20/02/2014, ha stabilito le seguenti linee guida: L’offerta formativa pubblica relativa a tale formazione, finanziata nei limiti delle risorse disponibili, è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per l’impresa e l’apprendista. In assenza di offerta formativa pubblica disponibile, si rinvia a quanto previsto dalla disciplina contrattuale. L’offerta formativa si intende disponibile nel caso in cui sia approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione competente e sia consentita all’impresa l’iscrizione all’offerta medesima, affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell’apprendista. La Regione, a mezzo dei sistemi informativi, provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste per ogni provincia. Al fine di facilitare le aziende nell’adempimento degli obblighi formativi e congruentemente alla previsione di cui sopra, la Provincia di Bergamo ha provveduto alla pubblicazione sul sito www.provincia.bergamo.it del Calendario attività formative, così da consentire un rapido ed effettivo reperimento dell’offerta presente sul territorio. L’erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione, che possono attuarla internamente o esternamente all’azienda anche tramite gli Enti Bilaterali. Laddove non intendano avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata, le imprese possono provvedere ad erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e a condizione di disporre dei seguenti requisiti minimi:

- luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;

- risorse umane con adeguate capacità e competenze, comprovate dal possesso di titolo di studio di livello almeno pari a quello dell’apprendista oppure da esperienza lavorativa almeno biennale in attività connessa ai contenuti dei moduli formativi erogati, anche avvalendosi di enti o professionisti.

Durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione :

120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (cd. licenza media);

80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

Rimane la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire. Fermi restanti gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione può essere ridotta in caso di:

- eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;

- crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi; la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati.

Contenuti formativi trasversali

Gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante si articolano negli elementi sotto riportati. In merito alla formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali la Delibera 20 febbraio 2014 n° 32/ Conferenza Stato-Regioni, ha stabilito che questa debba avere come oggetto una selezione di moduli formativi dedicati a :

1. contenuti delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP) con particolare riferimento ai temi afferenti a:

- sicurezza nell’ambiente di lavoro;

- organizzazione ed alla qualità aziendale;

- relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;

- diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;

- competenze digitali;

- competenze sociali e civiche;

2. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;

3. Elementi di base della professione/mestiere.

In sede di definizione del percorso formativo dell’apprendista relativamente alle competenze di base e trasversali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell’apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale. Effettuando un’analisi dei contenuti formativi stabiliti è possibile rilevare una corrispondenza sostanziale con quelli definiti dall’allora D.M. n. 179/1999, con aggiunte relative più recenti in materia di competenze chiave per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (imparare ad imparare, comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale).

Gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante si articolano negli elementi sopra riportati e il cui apprendimento deve essere accertato attraverso la previsione di modalità di verifica.

Detta formazione può altresì essere erogata presso un organismo accreditato per la formazione o, in alternativa, anche presso il luogo di lavoro (stanti i requisiti minimi, di cui sopra, stabiliti dalla Delibera 20 febbraio 2014 n° 32/ Conferenza Stato-Regioni). L’APPRENDISTATO ex art. 4 d.lgs 167/2011 IN PROVINCIA DI BERGAMO

Conformemente a quanto stabilito da Regione Lombardia, nella provincia di Bergamo la formazione e l’attivazione di servizi dedicati agli apprendisti assunti ex art. 4 d.lgs 167/2011 è partita con la pubblicazione del “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato Anno formativo 2012-2013”. A seguito approvazione ammissione e avvio progetti a Catalogo presentati dagli Enti accreditati, nel periodo compreso fra giugno 2012 e dicembre 2014 la Provincia - nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione, coordinamento, regia e autorità di bando - ha proceduto alla validazione dei PIP (Piani d’Intervento Personalizzati) rivolti agli apprendisti ex art. 4 d.lgs 167/2011 presentati dagli Operatori. Due le tipologie di servizi resi disponibili dalla Provincia di Bergamo agli apprendisti assunti secondo le previsioni del nuovo Testo Unico:

1. offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali

2. affiancamento consulenziale di 10 ore al tutor/formatore aziendale nella Formazione su competenze tecnico-professionali apprendisti

Considerate le buone pratiche e i positivi esiti conseguiti, a seguito sperimentazione già attuata con gli apprendisti in forza assunti ex art. 49 d.lgs 276/2003 all’interno dei precedenti Cataloghi Apprendistato, la 2^ tipologia di servizio è stata resa disponibile, a partire dal giugno 2014, anche alle Aziende/apprendisti ex art. 4 d.lgs 167/2011. Questo grazie alla messa in opera di una micro-sperimentazione attivata, unica esperienza in Italia, dalla Provincia di Bergamo per supportare le piccole imprese nel delicato passaggio introdotto dal Testo Unico apprendistato d.lgs 167/2011, il quale prevede che la formazione professionalizzante sia svolta al proprio interno e sotto la loro esclusiva responsabilità. Conformemente a quanto stabilito da Regione Lombardia con DDS n. 8596 del 18/09/2014, il termine di scadenza dell’erogazione dei servizi inerenti sia il “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato Anno formativo 2012-2013”, sia l’ “Azione di sistema affiancamento aziende/apprendisti ex art. 4 d.lgs 167/2011” è stato prorogato al 31 marzo 2015. La prenotazione delle doti-apprendistato sarà comunque consentita entro e non oltre l’avvenuta pubblicazione del nuovo “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato. 2015 - 2016” da costituirsi a seguito emanazione nuove Linee di indirizzo da parte di Regione Lombardia. Il totale delle risorse assegnate da Regione Lombardia e destinate dalla Provincia di Bergamo all’erogazione di servizi rivolti agli apprendisti, assunti ai sensi dell’articolo 16 della legge 196/97 (in DDIF extraobbligo formativo), dell’art. 49 del d.lgs. 276/03 e di quelli ex art. 4 d.lgs 167/2011 risulta pari a € 5.041.818,16 A seguito di monitoraggio effettuato in data 2 dicembre 2014, sul totale assegnato sono stati destinati agli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 ai sensi dell’art. 4 d.lgs 167/2011 Testo Unico Apprendistato risorse pari a ca. € 2.100.000,00 . L’assegnazione di tali risorse ha permesso:

- il coinvolgimento di 3.941 apprendisti ex art. 4 d.lgs 167/2011

- la validazione di 5.394 pip per l’attivazione ed erogazione di formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali

- la validazione di 122 pip per l’attivazione ed erogazione dell’affiancamento consulenziale di 10 ore al tutor/formatore aziendale nella Formazione su competenze tecnico-professionali apprendisti ex art. 4 d.lgs 167/2011.

Ad ulteriore supporto delle aziende che hanno assunto apprendisti secondo il nuovo Testo Unico, è stato attivato con felici esiti un progetto “Azione di sistema certificazione delle competenze in apprendistato”, avente l’obiettivo di definire un modello unico/comune di certificazione delle competenze acquisite dagli apprendisti assunti dalle aziende del territorio. Il progetto ha visto il coinvolgimento di molteplici Enti di formazione del territorio che successivamente ad una prima fase in plenaria sono stati scomposti in 4 sottogruppi di lavoro tenendo conto della peculiarità ed esperienza delle singole istituzioni formative. Il Settore tramite l’attivazione e gestione di riunioni di coordinamento ha supportato in itinere i partecipanti al tavolo definendo:

- la ricognizione della normativa di riferimento in ambito di certificazione delle competenze;

- l’omogeneizzazione dei linguaggi;

- l’identificazione di alcuni profili formativi apprendistato di specifici settori sui quali hanno successivamente lavorato i gruppi;

- la riconduzione alle analoghe figure professionali del QRSP (Quadro regionale degli standard professionali) delle competenze (come declinate a livello di CCNL) dei profili formativi apprendistato evidenziati all’interno dei sotto gruppi di lavoro con particolare riferimento all’EQF (European Qualification Framework);

- la presentazione degli esiti dei lavori alle Parti Sociali (associazione dei datori di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori).

In linea con la calendarizzazione dei lavori, alla fine del mese di maggio 2014 il progetto si è concluso con la stesura di un Protocollo d’Intesa per la condivisione ed il riconoscimento formali degli esiti del tavolo di lavoro da parte delle Parti Sociali che hanno provveduto al recepimento.

FONTI NORMATIVE E LINK UTILI - d.lgs 167/2011 Testo Unico apprendistato (con le modifiche apportate Legge 28 giugno 2012 n. 92 - Riforma del Mercato del Lavoro e Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 - Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

- contratti collettivi e accordi interconfederali per la disciplina generale attuativa;

- delibera n. 2258 dell’1 agosto 2014 Regione Lombardia: recepimento Delibera 20 febbraio 2014 n° 32/csr della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ha adottato le «Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (art.4 DLgs 167/2011)». http://www.nuovoapprendistato.gov.it/

http://www.lavoro.gov.it/

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/

http://www.provincia.bergamo.it

http://www.dottrinalavoro.it