modifiche introdotte dalla legge 92/2012 riforma fornero aspi & mini-aspi

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MODIFICHE INTRODOTTE DALLA legge 92/2012 “RIFORMA FORNERO” ASPI & MINI-ASPI

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Page 1: MODIFICHE INTRODOTTE DALLA legge 92/2012 RIFORMA FORNERO ASPI & MINI-ASPI

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA legge 92/2012“RIFORMA FORNERO”

ASPI & MINI-ASPI

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I PILASTRI DELLA RIFORMA DEL LAVORO

I pilastri su cui si basa la riforma del lavoro identificata nella Legge 92/12 sono essenzialmente tre:

1. Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI);

2. Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà);

3. Strumenti di gestione degli esuberi strutturali.

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Dal 1°gennaio 2013 viene applicata la riforma degli ammortizzatori sociali introdotta con la Riforma .

Si chiama ASPI (Assicurazione Sociale Per l‘Impiego) il nuovo ammortizzatore sociale entrato in vigore che sostituirà gradualmente gli assegni di mobilità e (in parte) anche quelli di cassa integrazione straordinaria. Esso prevede un assegno mensile che arriva fino ad un massimale di € 1.119,00 lordi che verrà erogato, almeno inizialmente per un periodo massimo di 8 mesi (12 mesi per gli ultracinquantenni).

ASPI PER I DISOCCUPATI: COME FUNZIONA E A CHI SPETTA 1/2

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Hanno diritto all‘ASPI tutti i lavoratori con almeno 2 anni di anzianità e almeno 1 anno di contributi versati nei 24 mesi che precedono il periodo di disoccupazione.

Per ottenere l'indennità, bisogna aver perso il posto di lavoro dopo l'inizio del 2013, per cause indipendenti dalla volontà del disoccupato (essere stato licenziato).

Le domande per ricevere l'assegno vanno presentate all‘INPS (o a un patronato) entro i 60 giorni successivi alla perdita dell'impiego.

ASPI PER I DISOCCUPATI: COME FUNZIONA E A CHI SPETTA 2/2

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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE 1/5

Il licenziamento individuale è una delle cause che determinano la cessazione del rapporto di lavoro.

In base agli articoli 1 della L. 604/66, 18 dello Statuto dei Lavoratori e 2 della Legge 108/90, il licenziamento del lavoratore non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. ovvero per giustificato motivo.

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La giusta causa di licenziamento ricorre quando il lavoratore ponga in essere comportamenti di tale gravità da configurare, soggettivamente ed oggettivamente, una grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e della fiducia insita nello stesso.

Per quanto riguarda il giustificato motivo, occorre distinguere la natura soggettiva o oggettiva dello stesso.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE 2/5

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Secondo quanto espressamente sancito dall'art. 3 della L. 604/66, ricorre l'ipotesi del giustificato motivo soggettivo (c.d. Subiettivo), ogniqualvolta sussiste un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.

La differenza tra giustificato motivo soggettivo rispetto alla giusta causa di recesso deve essere ravvisata nel fatto che possono costituire giustificato motivo soggettivo solo ed esclusivamente i comportamenti del lavoratore inerenti al contratto di lavoro.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE 3/5

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Il giustificato motivo oggettivo (c.d. Obiettivo), invece si applica, quando il licenziamento del lavoratore è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3 della L. 604/66).

Va, altresì, precisato che la Legge 604/66, oltre al limite relativo alla necessita di una giusta causa o di un giustificato motivo, pone quale ulteriore limite al potere di licenziamento quello della forma dell'atto con il quale tale potere viene esercitato.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE 4/5

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L’art. 2 della citata Legge stabilisce, pena l’inefficacia, che il licenziamento venga comunicato al lavoratore in forma scritta. Non è invece indispensabile la contestuale indicazione dei motivi del licenziamento che, possono essere richiesti dal lavoratore entro quindici giorni dalla comunicazione del licenziamento e, in questo caso il datore di lavoro deve comunicarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE 5/5

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LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 1/2

Il licenziamento del dipendente può avvenire per giustificato motivo, oggettivo o soggettivo (art. 1 L. 604/66), oppure per giusta causa (art. 2119 c.c.).

Se il recesso avviene per giustificato motivo, il datore di lavoro deve dare il preavviso nella misura stabilita dal contratto collettivo di lavoro (o dagli accordi intervenuti tra le parti).

In mancanza del preavviso, al lavoratore spetta un indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (art. 2118 c.c..)..

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In caso di giusta causa il rapporto cessa immediatamente e non si fa luogo né al rispetto del periodo di preavviso né al pagamento della relativa indennità.

Non costituisce giusta causa il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda (art. 2119 c.c.).

LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 2/2

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Il datore può recedere prima della scadenza del termine solo per giusta causa (art. 2119 c.c.).

LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

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INDENNITA’ DI DISSOCUPAZIONE

Nel caso in cui il datore di lavoro corrisponda l’indennità di mancato preavviso, l’indennità di disoccupazione è corrisposta a partire dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all’indennità per mancato preavviso; invece, qualora l’indennità non sia stata pagata, anche a seguito di rinuncia da parte del lavoratore, il diritto all’indennità di disoccupazione e a quella di mobilità decorre dalla data di cessazione del rapporto e da quella di presentazione della relativa domanda (Inps,23.11.2012, n. 19273).

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AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.O.), spettante ai lavoratori di imprese industriali ed edili che subiscono un rallentamento dell’attività a causa delle condizioni avverse di mercato. Viene erogata dall’Inps nella misura dell’80% e/o fino ai massimali previste dalle tabelle, della retribuzione complessiva delle ore non prestate e ha una durata massima di 13 settimane, con proroghe che possono arrivare fino a 12 mesi (in alcuni casi addirittura fino a 24 mesi).

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AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.), utilizzata nelle ipotesi di ristrutturazione aziendale, cessione aziendale e/o chiusura aziendale.

Dal punto di vista economico ha lo stesso ammontare della Cassa Integrazione Ordinaria, ma dura al massimo 24 mesi.

Nel complesso il lavoratore non può cumulare più di 36 mesi di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) in 5 anni.

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AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa integrazione guadagni in deroga, riguardante le aziende con meno di 15 dipendenti ed alcune tipologie di lavoratori (quelli a tempo determinato, apprendisti e somministrati) che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo o della Cigs.

Ne possono beneficiare anche le imprese con più di 15 dipendenti che hanno esaurito il periodo a disposizione per la cassa integrazione straordinaria.

Ha una durata massima di 12 mesi. E’ stata introdotta nel 2009 (Ministro Sacconi) ed è

interamente a carico dello Stato.

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AMMORTIZZATORI SOCIALI

Indennità di mobilità, finanziata da INPS ed imprese, a beneficio dei lavoratori che perdono il posto di lavoro in seguito ad una riorganizzazione o chiusura aziendale. Può durare da 1 a 3 anni (con estensione fino a 4 anni per i lavoratori del Sud Italia). Mentre però nel primo anno viene corrisposto al lavoratore il 100% della cassa integrazione straordinaria; a partire dal tredicesimo mese si scende all’80%.

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AMMORTIZZATORI SOCIALI

Indennità di disoccupazione, prevista per dipendenti licenziati per motivi che esulano dalla loro volontà. Per i lavoratori con meno di 50 anni, la durata di questa indennità è di 8 mesi ed ammonta al 60% della media delle ultime 3 buste paga per i primi 6 mesi; al 50% negli ultimi due.

Per i lavoratori over 50 anni la durata è estesa a 12 mesi e l’ammontare dell’indennità è del 60% della media delle ultime tre buste paga per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi 2 e del 40% per gli altri 4.

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L’ASPI sostituirà gradualmente (entro il 2017 a pieno regime) un altro ammortizzatore sociale oggi esistente: L'assegno di mobilità.

Quest'ultimo, verrà erogato nei prossimi 4 anni a tutti i lavoratori che subiscono un licenziamento collettivo (riguardante più di 5 dipendenti) e che appartengono a determinate categorie.

Si tratta, di dipendenti delle imprese industriali, delle cooperative con più di 15 addetti e delle imprese commerciali con un organico di almeno 50 unità.

ASPI PER I DISOCCUPATI: SCOMPARE LA MOBILITA’ 1/2

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La durata dei sussidi di mobilità (che oggi varia tra 12 e 48 mesi a seconda dell'età anagrafica del lavoratore e della zona di residenza dello stesso) verrà gradualmente ridotto, scendendo, ad esempio, tra i 12 e i 18 mesi per chi perderà il posto nel 2016, per poi essere completamente sostituito dall‘ASPI nel 2017 quando la riforma entrerà a pieno regime.

ASPI PER I DISOCCUPATI: SCOMPARE LA MOBILITA’ 2/2

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Gli assegni inizialmente verranno erogati per un periodo massimo di 8 mesi per i lavoratori che non hanno compiuto ancora i 50 anni, gli over 50, hanno diritto a percepire il sussidio per 12 mesi.

Dal prossimo anno, la durata dell'ASPI verrà innalzata con un percorso graduale: chi perderà il posto nel 2014 ed ha già compiuto i 55 anni di età, per esempio, avrà diritto ad incassare l'assegno per 14 mesi mentre per i lavoratori più giovani la tempistica del nuovo ammortizzatore rimarrà invariata

ASPI PER I DISOCCUPATI: DURATA DELL’ASSISTENZA 1/2

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Nel 2015, la durata del sussidio sarà invece ulteriormente incrementata:

1. 10 mesi per chi ha meno di 50 anni. 2. 12 mesi per chi ha un età tra i 50 e i 54 anni.3. 16 mesi per gli over 55. Nel 2017, quando la riforma entrerà a regime, l‘ASPI

avrà solo due livelli:4. Fino a 12 mesi per chi ha meno di  55 anni. 5. 18 mesi per chi ha superato i 55 anni.

ASPI PER I DISOCCUPATI: DURATA DELL’ASSISTENZA 2/2

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ASPI PER I DISOCCUPATI: Durata dell’assistenza riepilogo in tabelle 1/2

Superamento dell’indennità di mobilità, come da tabella :

Età anagrafica del lavoratore 2013 2014 2015 2016 2017

Centro/Nord fino a 39 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi ASPI 12 mesi ASPI

“ “ da 40 a 49 anni 24 mesi 24 mesi 18 mesi 12 mesi ASPI 12 mesi ASPI

“ “ da 50 a 54 anni 36 mesi 30 mesi 24 mesi 18 mesi 12 mesi ASPI

“ “ oltre i 55 anni 36 mesi 30 mesi 24 mesi 18 mesi ASPI 18 mesi ASPI

Sud fino a 39 anni 24 mesi 18 mesi 12 mesi 12 mesi ASPI 12 mesi ASPI

“ da 40 a 49 anni 36 mesi 30 mesi 24 mesi 18 mesi 12 mesi ASPI

“ da 50 a 54 anni 48 mesi 42 mesi 36 mesi 24 mesi 12 mesi ASPI

“ oltre i 55 anni 48 mesi 42 mesi 36 mesi 24 mesi 18 mesi ASPI

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ASPI PER I DISOCCUPATI: Durata dell’assistenza riepilogo in tabelle 2/2

Per i nuovi eventi di disoccupazione (indennità ordinaria), a partire dal 1° gennaio 2013, la durata dell’A.S.P.I. aumenterà gradualmente come da tabella :

ETA’ ANAGRAFICA 2013 2014 2015 2016

Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi 12 mesi

Da 50 anni a 54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

Oltre 55 anni 12 mesi 14 mesi 16 mesi 16 mesi

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L'importo massimo dell'indennità è di € 1.119,00 lordi (poco più di 1.050,00 euro netti) ed è comunque pari al 75% della retribuzione (+ il 25% per la parte di stipendio che oltrepassa i 1.180,00 euro).

Ovviamente il massimale dell’indennità è identificabile solo per quei lavoratori in possesso di una retribuzione medio-alta e che pertanto superano la soglia di calcolo.

Per i lavoratori con retribuzione media, si dovrà procedere per identificazione l’assegno spettante con il calcolo delle percentuali predisposte dalla normativa.

ASPI PER I DISOCCUPATI: Valore economico dell’assistenza 1/2

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Esempio: Un disoccupato che percepiva una retribuzione medio-alta di €

2.500,00 lordi, avrà diritto a un sussidio di € 1.119,00 (limite massimo).

Chi, invece, ha uno stipendio medio di € 1.500,00, avrà diritto ad un assegno di circa € 965,00 così calcolati: € 885,00 (corrispondenti al 75% di € 1.180,00) più altri € 80,00 (pari al 25% di € 320,00, cioè la parte di retribuzione che supera la soglia di € 1.180,00).

Dopo 6 mesi, l‘ASPI verrà ridotto del 15% e di un altro 15% dopo 12 mesi dalla prima mensilità.

ASPI PER I DISOCCUPATI: Valore economico dell’assistenza 2/2

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L'erogazione del sussidio viene sospesa se :

1. Il lavoratore trova una nuova occupazione con un contratto di durata superiore ai 6 mesi.

2. Il lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione o inizia a percepire un assegno di invalidità (a meno che il beneficiario non preferisca incassare l‘ASPI).

3. Il lavoratore che inizia un'attività autonoma mantiene il diritto all'ASPI se entro un mese invia un'apposita comunicazione all'Inps sulla sua nuova occupazione, da cui non deve guadagnare più di € 4.800,00 all'anno

ASPI PER I DISOCCUPATI: Chi ne perde il diritto 1/2

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In quest’ultimo caso, l'importo dell'assegno viene comunque ridotto ad un ammontare pari all'80% del reddito presunto ricavato dal lavoratore con la nuova attività.

Va ricordato che l’assegno viene sospeso anche a chi rifiuta un'offerta di lavoro in una città che dista non più di 50 chilometri dalla propria zona di residenza e/o che, in ogni caso, è raggiungibile in meno di 80 minuti con i mezzi pubblici.

ASPI PER I DISOCCUPATI: Chi ne perde il diritto 2/2

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Dal 1° gennaio 2013 in applicazione a quanto previsto dalla Legge 92/2012 parte l’Indennità di disoccupazione detta “Mini ASPI”

La Mini-ASPI è un sussidio per gli ex-precari rimasti disoccupati  che sarà erogata al posto dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti  ridotti.

La novità è contenuta nel messaggio dell'Inps n.° 20774 del 17 dicembre 2012 che delucida l’applicazione della “MiniASPI 2012” (Indennità eccezionale in via transitoria).

Mini-ASPI PER I DISOCCUPATI: COME FUNZIONA E A CHI SPETTA 1/6

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La domanda per il riconoscimento della prestazione, riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica nel periodo tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013.

Condizioni richieste: Anzianità assicurativa di due anni ed almeno 78 giornate

di lavoro indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.L' importo sarà calcolato nella misura del 75% della retribuzione di riferimento e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012).

Mini-ASPI PER I DISOCCUPATI: COME FUNZIONA E A CHI SPETTA 2/6

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Mini-ASPI PER I DISOCCUPATI: COME FUNZIONA E A CHI SPETTA 3/6

Nel calcolo dei 78 giorni sono incluse le festività e le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; Sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale, come nel caso di scioperi, congedi non retribuiti, ecc. Bisogna precisare che per il computo delle 78 giornate non è necessaria la copertura contro la disoccupazione, è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione I.V.S. nell’assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme sostitutive della stessa.

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L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta a:

Lavoratori con almeno 78 giorni lavorati nell’anno;

Apprendisti nell’anno precedente a quello di domanda, che possiedano il requisito assicurativo contro la DS almeno due anni prima;

Soci dipendenti da cooperative (diverse da quelle di cui al DPR 602/70) a condizione che cessino totalmente l’attività lavorativa e recedano dal rapporto associativo;

Lavoratori con contratto Part-Time (non verticale).

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L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non spetta ai seguenti lavoratori :

Extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale (Circolare 123 del 1999)

Lavoratori iscritti nella Gestione separata che svolgono esclusivamente lavori parasubordinati;

Lavoratori autonomi;

Soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR 602 del 1970;

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Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale;

Lavoratori titolari di pensione diretta;

Lavoratori che si dimettono volontariamente (tranne dimissioni per giusta causa; e le dimissioni di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento);

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