l’unione bancaria: nuovi assetti e regole per la gestione delle crisi bancarie

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1 L’Unione Bancaria: nuovi assetti e regole per la gestione delle crisi bancarie Giuseppe Boccuzzi Università Luiss Guido Carli Master in Regolazione dell’Attività e dei Mercati Finanziari

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L’Unione Bancaria: nuovi assetti e regole per la gestione delle crisi bancarie. Master in Regolazione dell’Attività e dei Mercati Finanziari. Università Luiss Guido Carli. Giuseppe Boccuzzi. Agenda. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: L’Unione Bancaria: nuovi assetti e regole per la  gestione delle crisi bancarie

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L’Unione Bancaria:

nuovi assetti e regole per la gestione delle crisi bancarie

Giuseppe Boccuzzi

Università Luiss Guido Carli

Master in Regolazione dell’Attività e dei Mercati Finanziari

Page 2: L’Unione Bancaria: nuovi assetti e regole per la  gestione delle crisi bancarie

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• La crisi finanziaria e la riforma delle strutture europee di supervisione: il progetto di Unione Bancaria

• Il Meccanismo Unico di Supervisione (SSM)• Il meccanismo Unico di Risoluzione delle

crisi (SRM) e il Fondo Unico di risoluzione• La direttiva sul risanamento e la

risoluzione delle banche (BRRD)• I sistemi di Garanzia dei Depositi (DGS)

Agenda

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La crisi economico-finanziaria Le fasi

• 2007-2008: crisi del mercato immobiliare e dei mutui subprime negli USA. Fallimento di Lehman Brothers e insolvenze bancarie a catena negli USA e in Europa. Gli interventi pubblici di salvataggio

• 2009: crisi economica a livello globale

• 2011-2012: allargamento della crisi ai debiti sovrani e alle finanze pubbliche di molti paesi, soprattutto dell’eurozona (Portogallo, Irlanda, Grecia e Italia).Il circolo vizioso rischio bancario-rischio sovrano

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LE CARENZE DELLA REGOLAMENTAZIONEFINANZIARIA

La crisi finanziaria

• capitale di scarsa qualità, inadeguato ad assorbire le perdite;• eccesso di leva finanziaria;• distorti incentivi presenti nei meccanismi di remunerazione dei managers basati su risultati di breve periodo (insufficiente gestione del rischio);• eccessiva trasformazione delle scadenze e sottovalutazione del rischio di liquidità; • crescita del peso dei mercati non regolamentati (CDS, shadow banking system);• potenziale prociclicità della regolamentazione prudenziale e contabile

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• La crisi finanziaria ha determinato crisi di banche di grandissime dimensioni, soprattutto negli Stati Uniti.

• Anche molti Paesi europei sono stati investiti da crisi bancarie di grandi proporzioni (Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Belgio, Islanda, Svizzera)

crisi sistemica

Le crisi bancarie

In alcuni Paesi le banche in crisi erano di dimensioni tali da superare le stesse dimensioni

dei bilanci statali (Irlanda, Islanda, Svizzera)

“too big to be saved”?

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Le banche in crisi sono state oggetto di interventi di salvataggio da parte degli Stati perché ritenute “too

big, too interconnected, too complex to fail”

mancanza di infrastrutture finanziarie prontamente disponibili per i servizi offerti da tali banche

Preoccupazione per gli effetti di eventuali insolvenze sul sistema finanziario e sull’economia

gravi esternalità negative

Sono stati attivati strumenti eccezionali di intervento da parte dei Governi, banche centrali, autorità di vigilanza,

sistemi di assicurazione dei depositi

(ricapitalizzazioni, garanzie, rilievi di asset tossici dai bilanci delle banche)

Le crisi bancarie

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Come evitare il ripetersi per il futuro di crisi sistemiche di tale portata?

Come evitare che le banche possano essere considerate “too big to fail”?

Come evitare che i contribuenti possano essere chiamati a pagare il costo della crisi?

Gli interventi pubblici e il problema del moral hazard

Le crisi bancarie

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“Rapporto De Larosière” (Febbraio 2009) – Reg. UE 2010

European System of Financial Supervision – ESFS

(SEVIF)

• European Systemic Risk Board (ESRB)• Comitato europeo per il rischio sistemico, con funzioni di

vigilanza macroprudenziale• European Supervisory Authorities (ESA), le tre Agenzie

europee di vigilanza microprudenziale, distinte per settore di intermediazione (bancario, mobiliare e assicurativo)

• European Banking Authority – EBA• European Securities and Markets Authority – ESMA• European Insurance and Occupational Pensions Authority

– EIOPA• Joint Committee• Autorità di vigilanza nazionali

La risposta alla crisi finanziaria: la riforma delle strutture europee di supervisione

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“European Systemic Risk Board” - ESRB

Comitato europeo per il

rischio sistemico, con funzioni di

vigilanza macroprudenzial

e

European Banking Authority – EBA • elabora regole comuni (single

rulebook)• risolve controversie tra autorità

nazionali di vigilanza• coordina attività dei collegi dei

supervisori (anche per gestione e soluzione crisi dei gruppi cross-border)

• Svolge attività analisi e monitoraggio dei rischi (prove di stress) a livello sistemico

• armonizzazione minima / massima delle regole: Direttive/Regolamenti UE

• home-country control: l’AdV del paese di origine è responsabile per le attività condotte nell’UE da una banca e da tutte le sue filiali

• meccanismi di cooperazione e coordinamento tra AdV (Collegi dei supervisor sui gruppi cross-border)

La riforma delle strutture europee di supervisione I meccanismi di coordinamento nel settore bancario

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- L’insufficiente portata della direttiva sul risanamento e la liquidazione delle banche

(direttiva 2001/24/CE del 4.4.2001) - Il carattere nazionale dei sistemi di gestione delle

crisi e la dimensione internazionale delle banche- La diversità dei modelli di gestione delle crisi e

degli strumenti applicabili- La mancanza di regole per la ripartizione delle

perdite (burden sharing) tra i vari Paesi

La gestione delle crisi a livello europeo: le attuali carenze

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•rafforzare le regole prudenziali per prevenire le crisi bancarie

•formulare regole più efficaci per la gestione delle crisi bancarie, allo scopo di ridurre i costi e l’impatto di eventuali crisi sui diversi stakeholders

La riforma della regolamentazione finanziaria

evitare che il costo delle insolvenze bancarie ricada sui contribuenti

privatizzazione dei profitti – socializzazione delle perdite

Due linee direttrici:

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Motivazioni congiunturali: Rompere il legame rischio sovrano-

banche: che va da banche a sovrano e viceversa (Grecia, crisi del sistema bancario in Spagna)

strutturali: Interconnessione dei mercati Efficacia della politica monetaria Tendenza al “ring fencing”

Verso un assetto più avanzato: dal coordinamento tra Autorità al progetto di Unione Bancaria

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1. Realizzazione di un sistema centralizzato di supervisione delle banche (“Single Supervisory Mechanism – SSM”) imperniato sulla BCE

2. Creazione di un’Autorità di risoluzione delle crisi a livello europeo e di un fondo unico di risoluzione

3. Sistema di garanzia dei depositi accentrato a livello europeo

Utilizzo di fondi europei (ESM) per la ricapitalizzazione di banche in crisi (backstop pubblico di ultima istanza) dopo avvio SSM

Il progetto di Unione Bancaria: i principali pilastri

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Single

EU supervis

or

Single EU

deposit guarante

e scheme

Common resolutio

n authority and fund

Single rule book

Banking Union

Gli elementi fondamentali dell’Unione Bancaria

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• Il pacchetto CRD IV, composto dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26.6.2013 e dalla Direttiva 2013/36/UE del 26.6.2013 (Basilea 3);

• La proposta di Direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (accordo raggiunto dal Consiglio UE il 20.12.2013 - voto in plenaria previsto per il 16/04/2014);

• La proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (COM 2010 368, del 12 luglio 2010, accordo raggiunto in Ecofin il 17/12/2013);

Il single rule-book

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1. L’SSM è costituito dalla BCE e dalle AdV nazionali2. Vengono conferiti alla BCE i poteri in materia di

vigilanza prudenziale su tutte le banche dell’area dell’euro (“one tier system”). I Paesi non euro possono aderire su base volontaria al sistema

3. Lo schema operativo prevede: - la vigilanza diretta da parte della BCE, assistita

dalle AdV nazionali, sui gruppi bancari più rilevanti (“more significant banks”)- la vigilanza decentralizzata alle AdV nazionali sulle banche meno rilevanti, con potere di avocazione da parte della BCE (“less significant banks”)

4. La BCE sorveglia il buon funzionamento del sistema: Guida di vigilanza, framework per regolare i rapporti con le AdV nazionali, verifica corretta attuazione compiti svolti a livello decentralizzato

Il primo pilastro dell’Unione Bancaria: l’SSM

Regolamento 1022/2013 – 22/10/2013Regolamento 1024/2013 – 15/10/2013

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Governing CouncilIn base al trattato, è l’organo della BCEdeputato ad assumere decisioni: nonsono possibili meccanismi di delega.Questo fa sorgere due problemi:- relazioni con la politica monetaria;- Paesi non euro che vogliono entrare nell’SSM

Supervisory Board

Composto da rappresentanti di Paesi euroe non euro e 4 rappresentanti della BCE.Il Chair è nominato in base ad una procedurache prevede l’intervento del Consiglio e delParlamento e su proposta della BCE.

SB svolge il lavoro preparatorioe sottopone al GC le proposte di decisione. Il GC le accetta (con procedura di silenzio-assenso)o ne chiede il riesame

Steering Committee Supporto delle attività e preparazione deimeeting del SB

Il processo decisionale in BCE

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SIGNIFICANT BANKSvigilanza diretta BCE, assistita dalle AdV

nazionali(130 gruppi)

LESS SIGNIFICANT BANKSvigilanza decentrata alle AdV nazionali

CRITERI: • Attività superiori a € 30 miliardi; • Rapporto tra attività e PIL dello Stato ospitante superiore del

20% (con almeno 5 mld attivi); • qualificazione definita dalla autorità nazionale competente e

confermata da BCE;• Richiesta/ottenimento di assistenza finanziaria pubblica;• Decisione BCE per gruppi con significative attività

transfrontaliere.

Il funzionamento del SSM

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Il funzionamento del SSM

Comprehensive assessment BCE sui bilanci bancari - avvio 23/10/2013

•banche interessate dall’analisi, rappresentative di circa l’85 del sistema bancario europeo;

•obiettivi principali: la trasparenza, al fine di migliorare la qualità dell’informazione disponibile sulla condizione delle banche; i rimedi, per identificare e adottare le necessarie azioni correttive; accrescere la fiducia, per assicurare a le parti interessate che le banche sono fondamentalmente sane a meritevoli di fiducia;

•l’analisi è composta tre elementi strettamente interconnessi:

a) valutazione del rischio per esaminare, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, i principali profili di rischio, incluso liquidità, leverage e rischio funding;

b) revisione della qualità degli attivi (AQR - Asset Quality Review), per aumentare la trasparenza delle esposizioni bancarie attraverso l’esame degli attivi (inclusa la valutazione dell’adeguatezza di attivi e collaterali e dei relativi accantonamenti);

c) stress test per esaminare la capacità di resistenza dei bilanci bancari a scenari di stress. I dettagli riferiti a questo punto sono definiti in in coordinamento con l’EBA e sono stati resi noti a fine gennaio 2014.

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• Un sistema accentrato di gestione delle crisi a livello europeo (in sostituzione della rete di autorità nazionali) - proposta di regolamento del 10 luglio 2013,

• La Single Resolution Authority: il Comitato unico delle risoluzioni bancarie (Single Resolution Board), formato da rappresentanti della BCE, della Commissione Europea e delle autorità di risoluzione nazionali

• Il SRM riguarderà le banche degli Stati membri aderenti al Meccanismo Unico di Vigilanza (SSM): circa 6.000 banche

• Si applicheranno le regole e gli strumenti previsti dalla Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)

Il secondo pilastro del B.U. : il Single Resolution Mechanism

Aspetto ancora controverso:

Nell’approccio generale di dicembre 2013 del SRB non fanno parte i rappresentanti di Commissione e BCE

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• ECOFIN 18/12/2013:• approccio generale sul regolamento;• decisione di avviare i lavori per un accordo intergovernativo

(IGA) sul SRF;• dichiarazione dell’Eurogruppo in merito allo State backstop

• ECON 17/12/2013: voto sul rapporto con gli emendamenti alla proposta di regolamento;

• Plenaria in Parlamento europeo 6/02/2014: voto solo sugli emendamenti contenuti nel testo dell’ECON, non sul regolamento in modo da non concludere l’iter. Non concorda sulla necessità della IGA sul SRF. Ritiene lo State backstop elemento fondamentale di credibilità del SRM, ma non finanziato con «taxpayers’ money»

Il secondo pilastro del B.U. : il Single Resolution Mechanism

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• La BCE: segnala quando una banca richiede di essere sottoposta a ristrutturazione

• Il Single Resolution Board: prepara e formula la proposta circa le misure di risoluzione di una banca;

• La Commissione: assume la decisione finale circa l’applicazione della risoluzione e gli strumenti da utilizzare, ivi compreso l’utilizzo del Fondo di risoluzione (così nella proposta iniziale di regolamento)

• Nell’approccio generale del Consiglio UE di dicembre 2013 la decisione è assunta dal Consiglio; la Commissione valuta e propone al Board

• Le autorità di risoluzione nazionali: assistono il SRB nella predisposizione dei piani di risoluzione e danno attuazione alle misure di risoluzione

Il Single Resolution Mechanism:il meccanismo decisionale

Aspetto ancora controverso: Commissione o Consiglio?

Per il Parlamento il coinvolgimento del Consiglio renderebbe il processo di risoluzione meno indipendente e vorrebbe mantenere l’impostazione iniziale

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- La base legale: art. 114 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU), che consente l’adozione di misure per l’avvicinamento delle normative nazionali miranti alla costituzione e al funzionamento del Mercato Unico

Alcuni Stati ritengono la base giuridica molto fragile. Modifica dei Trattati?

- la soluzione del Single resolution Board è controversa: principio Meroni – Corte di Giustizia del 13 giugno 1958

(dubbi sulla possibilità di delegare così ampi poteri, con rilevanti margini di discrezionalità, a un organismo che non è un’istituzione dell’Unione avente competenze esecutive, e ciò sia con riferimento alla definizione del piano di risoluzione sia agli investimenti del Fondo unico di risoluzione delle crisi)

SRM: profili critici

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Per il finanziamento della risoluzione nell’ambito del SRM è costituito un fondo unico (SRF), con le seguenti caratteristiche:

• le risorse disponibili nel SRF devono raggiungere, in 10 anni, almeno l’1% dei depositi garantiti di tutte le banche autorizzate nei paesi partecipanti al SRM;

• le banche dei paesi partecipanti devono versare annualmente una contribuzione ex-ante risk-based;

• la contribuzione ex-ante è data dall’ammontare delle passività della banca, esclusi i fondi propri e i depositi garantiti, sul totale delle passività, esclusi i fondi propri e i depositi garantiti, di tutte le banche autorizzate nei paesi partecipanti al SRM;

• in caso le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, possono essere raccolte contribuzioni straordinarie ex-post, ripartite con le stesse modalità delle contribuzioni ex-ante, oppure si può ricorrere a forme alternative di finanziamento;

• in aggiunta il SRB può decidere di attivare un meccanismo di mutual borrowing tra il SRF e i fondi di risoluzione dei paesi UE non partecipanti.

• i compartimenti nazionali dei paesi partecipanti provvedono alla raccolta delle contribuzioni e progressivamente, in un arco temporale di 10 anni, procedono alla mutualizzazione delle risorse per alimentare il SRF;

• il Consiglio europeo, nella riunione di dicembre 2013, ha avviato i lavori di una conferenza intergovernativa ai fini di un accordo sul funzionamento del SRF e il meccanismo di mutualizzazione delle risorse.

Single Resolution Fund

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• L’ipotesi di un sistema unico di garanzia dei depositi a livello europeo nell’ambito del progetto di Banking Union. Il progetto è stato per il momento accantonato.

• Si procederà, quindi, con un network di sistemi di garanzia dei depositi nazionali (armonizzati), i quali potranno concorrere al finanziamento delle resolution nei limiti degli impegni di intervento che ad essi avrebbe fatto carico in caso di intervento di rimborso dei depositanti.

L’Unione Bancaria: il terzo pilastro un sistema di garanzia dei depositi accentrato a livello europeo

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MERO RIMBORSODIRETTO

DEI DEPOSITI(PAY-BOX)

MODELLI INTERMEDI

GESTIONE DIRETTA

DELLE PROCEDUREDI CRISI

(RISK-MINIMIZERS)

• proteggere i piccoli depositanti (obiettivo specifico)

• contribuire alla stabilità del sistema finanziario nazionale nell’ambito della “safety net” (obiettivo generale)

I sistemi di garanzia dei depositanti.Obiettivi e funzioni

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•artt. 96 e segg. T.U.B. (attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE ):

•Limite di rimborso: € 100.000 per ciascun depositante•Rimborso entro 20 gg lav. prorogabile per altri 10

•L’adesione a un fondo di garanzia ufficialmente riconosciuto è un presupposto necessario per l’autorizzazione all’attività bancaria

I sistemi di garanzia dei depositanti

Sono esclusi dalla tutela, tra gli altri:• depositi e altri fondi al portatore• obbligazioni, crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari

e operazioni in titoli, azioni• depositi delle amministrazioni statali e locali• depositi di banche e altri intermediari• depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a

titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori

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Prospettive di ulteriore modifica dei sistemi di garanzia dei depositi (DGS)

(proposta di direttiva COM(2010)0368)

• Ulteriore riduzione dei tempi di rimborso dei depositanti gradualmente (7 gg lav.)

• Funding misto (ex ante ed ex post), secondo un four-step approach• Maggiore trasparenza nei confronti dei depositanti• Riconoscimento sistemi di mutua garanzia: proteggono l'ente

creditizio stesso (ne garantiscono la liquidità e la solvibilità) e, indirettamente, proteggono i depositanti:– grazie al supporto di un sistema di mutua garanzia, una banca

non fallisce e non è necessario rimborsare i depositanti – i depositanti potranno vantare diritti nei confronti dei sistemi

di mutua garanzia se essi non sono in grado di impedire il fallimento di un loro membro

Parlamento UE: fondo europeo unico di garanzia dei depositi costituisce l'obiettivo a lungo termine una volta introdotti un efficace regime di fallimento ordinato (resolution) e un altrettanto efficace meccanismo di vigilanza … ai fini del corretto assetto dell'Unione bancaria e del conseguimento della finalità generale della stabilità dei mercati finanziari; … le proposte relative ai DGS debbano essere approvate parallelamente alla direttiva per l'instaurazione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi

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La proposta, presentata dalla Commissione europea il 12 luglio 2010, è stata lungamente dibattuta, fino all’accordo raggiunto tra Consiglio, parlamento e Commissione lo scorso 17 dicembre.

L’approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo dovrebbe arrivare per la fine di marzo 2014.

Per quanto riguarda il funding, sono previste:•contribuzioni ex-ante in misura tale da raggiungere almeno lo 0,8% dei depositi garantiti totali in 10 anni;•contribuzioni straordinarie ex-post;•forme alternative di finanziamento;•un meccanismo volontario di mutual borrowing tra i DGS europei.

Una parte delle risorse disponibili, fino al 30%, può essere nella forma degli impegni irrevocabili di pagamento.

La revisione della direttiva sui DGS

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Si applica a: Enti creditizi, imprese di investimento, istituzioni finanziarie facenti parte di un gruppo e società controllanti delle medesime (holding companies).

• I poteri di risoluzione devono essere conferiti a una o più resolution authority, costituite sotto forma di autorità amministrativa indipendente, già esistente o di nuova istituzione. Le funzioni di RA possono essere attribuite a banche centrali, autorità di vigilanza, sistemi di garanzia dei depositi o ministri delle finanze ma ci deve essere una separazione funzionale.

• Per la resolution di banche cross-border è prevista la costituzione di “resolution colleges”, volti a realizzare una cooperazione internazionale rafforzata tra le autorità nazionali in tutte le fasi di preparazione, risanamento e risoluzione.

• I Resolution colleges: la RA dello autorità home della capogruppo; le RA host; i rispettivi Ministri delle finanze che non svolgono la funzione di RA; l’EBA ha funzioni di facilitatore e di mediazione, se necessario

Le nuove regole della gestione delle crisila Bank Recovery & Resolution Directive (BRRD)

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La BRRD: un approccio integrato

La prevenzione

La liquidazione

L’intervento precoce (early intervention)

La gestione e la risoluzione

1.

2.

3.

4.

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Prevenzione E’ rappresentata dall’insieme delle attività e delle misure nei confronti di una banca o gruppo bancario, nel normale corso dell’attività d’impresa, volte ad evitare o a ridurre la probabilità che si verifichino situazioni di crisi. Le banche e le autorità definire misure preparatorie per programmare in modo adeguato le attività da svolgere in caso di situazioni di difficoltà o di crisi.

Intervento precoceLe autorità devono agire con misure tempestive per rimediare a problemi che si presentano nella situazione delle banche o in particolari aree di esse prima che si determini un grave deterioramento e sia compromessa la stabilità.

Risoluzione Le autorità devono ristrutturare le banche in gravi situazioni di crisi allo scopo di preservare le funzioni critiche essenziali attraverso una serie di misure che incidono profondamente sulla struttura patrimoniale,organizzativa e gestionale.

BRRD. Un framework basato su tre fasi

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Gli strumenti a disposizione delle autorità nazionali si applicano in maniera proporzionale a seconda del tipo e delle dimensioni delle banche coinvolte e delle crisi.

La rilevanza delle relazioni home/host

L’EBA svolge un ruolo centrale; dovrà preparare linee guida e norme tecniche vincolanti per l’attuazione delle misure previste nonché, con riferimento agli intermediari cross-border, mediare per risolvere eventuali conflitti che insorgano tra le autorità nazionali.

Direttiva di armonizzazione minima: gli Stati membri possono conservare specifici strumenti presenti nel toolkit nazionale a condizione che non siano di ostacolo ad una risoluzione coordinata del gruppo e siano coerenti con gli obiettivi generali della resolution stabiliti dalla direttiva.

BRRD

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1. Rafforzamento della prevenzione e della preparazione

le banche, soprattutto quelle di rilevanza sistemica, sono chiamate a predisporre, quando in vita, piani di emergenza al fine di essere

preparate a fronteggiare condizioni avverse

Recovery plans

volti al recupero delle situazioni di debolezza che connotano i profili

tecnici della banca

Resolution plans

volti a realizzare un’ordinata risoluzione della banca

in caso di insolvenza

Poteri di intervento delle Autorità

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• Recovery Plans– definiscono le disposizioni predisposte dalle banche o le misure che esse

adotterebbero per ripristinare la c.d. long-term viability nel caso in cui si determini un deterioramento della propria situazione finanziaria (patrimonio, liquidità, redditività).

– sono elaborati dagli intermediari e approvati dalle autorità;– stabilisce le modalità e salvaguardie attraverso le quali operazioni

finanziarie di varia natura (trasferimento di attività, di capitale, garanzie) possono essere instaurate tra le componenti di un gruppo bancario allo scopo di agevolare il superamento delle difficoltà che dovessero interessare la capogruppo o le singole componenti del gruppo

• Resolution Plans – sono elaborati dalle autorità di risoluzione, in cooperazione con l’autorità

di vigilanza, nel corso dell’ordinaria attività delle banche o di gruppi bancari, sulla base delle informazioni fornite dagli intermediari.

– contengono le azioni da intraprendere tempestivamente nell’ipotesi che un’istituzione finanziaria entri in uno stato di crisi irreversibile e si renda necessaria la sua ristrutturazione. I piani devono definire in dettaglio gli strumenti da attivare per assicurare la continuità delle funzioni essenziali delle banche o la loro ordinata liquidazione in caso di fallimento.

– In caso di ostacoli significativi alla risolvibilità possono imporre modifiche della struttura societaria e operativa dei gruppi, degli accordi contrattuali e delle pratiche di business, per facilitare la risoluzione dell’intermediario

La prevenzione - I RRPs

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3636

I recovery and resolution plans devono:

• tener conto dei differenti scenari di stress finanziario

• essere regolarmente aggiornati

• definiti sia a livello di gruppo sia a livello individuale nel gruppo.

• per i gruppi, il piano di risoluzione complessivo deve essere redatto dalla capogruppo, assicurando il coordinamento e la coerenza con quelli eventualmente predisposti per le filiazioni, e deve essere approvato dalle autorità competenti nell’ambito dei resolution colleges.

• il piano di gruppo deve contenere, tra l’altro, misure per il finanziamento della risoluzione e definire principi per la condivisione dei relativi oneri e responsabilità tra i diversi Paesi ispirati a criteri equitativi e bilanciati che tengano conto, in particolare, del diverso impatto economico e della distribuzione dei poteri di vigilanza tra le diverse autorità

La prevenzione

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3737

• Un intermediario è risolvibile se può essere sottoposto a risoluzione senza danni sistemici e oneri per i contribuenti e proteggendo le funzioni economiche e i servizi finanziari essenziali

• Obiettivo della valutazione: identificare fattori che incidono sulla resolvability e individuare azioni per migliorarla

– fattori endogeni: legati alle caratteristiche strutturali, operative e organizzative dell’intermediario

– fattori esogeni: legati al quadro normativo esistente nei vari paesi e alla presenza di accordi di cooperazione

• Per i gruppi cross-border la valutazione è da effettuare nell’ambito dei collegi con il coordinamento dell’home authority tenendo conto delle valutazioni delle autorità host

• Le autorità possono richiedere azioni correttive relative alla struttura e operatività del gruppo per migliorare la risolvibilità tenendo conto degli effetti sulla stabilità e sull’operatività ongoing

Valutazione della risolvibilità

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La banca presenta debolezze in particolari aree aziendali che, se non affrontate in modo tempestivo ed efficace, potrebbero estendersi nel tempo all’intera situazione finanziaria della banca

I presupposti oggettivi per l’attivazione delle misure : la banca non soddisfa o rischia di violare i requisiti prudenziali, secondo l’apprezzamento dell’autorità (soft triggers)

2. L’early intervention

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3939

• Oltre a quelle già previste dall’art. 136 della direttiva 2006/48/CE (aumento del capitale; restrizione di rami di attività, disinvestimento di attività più rischiose, restrizione alla distribuzione di dividendi, revisione delle strutture di gestione dei rischi e dei presidi di controllo)

• La richiesta agli organi della banca di: – destinare i profitti al rafforzamento della base di capitale; – richiedere il sostegno finanziario infragruppo; attuare una o più

delle misure previste nel piano di risanamento; – esaminare la situazione dell’intermediario e formulare un piano

d’azione e i tempi di attuazione; – convocare l’assemblea dei soci – o convocarla direttamente - per

deliberare sulle materie poste all’ordine del giorno indicato dalla stessa autorità o di assumere determinate decisioni;

– presentare un piano di risanamento che preveda la ristrutturazione del debito con i creditori;

– revoca o sostituzione di uno o più amministratori ritenuti inidonei a ricoprire la carica;

• la raccolta, anche tramite ispezioni, di informazioni utili alla redazione del piano di risoluzione;

• l’avvio di contatti diretti con potenziali acquirenti, in vista della risoluzione dell’intermediario

• Per i gruppi cross-border, l’attivazione di poteri di intervento tempestivo va concordata all’interno del collegio; in caso di disaccordo fra le autorità, l’EBA ha un ruolo di mediazione vincolante.

L’intervento precoce: le misure

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4040

• In caso di significativo deterioramento della situazione finanziaria, di gravi violazioni di disposizioni amministrative, legislative o statutarie, ovvero di gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure di intervento adottate nei casi in cui una banca non rispetta i requisiti della CRD si rivelano insufficienti, le autorità possono richiedere la sostituzione del management della banca, in tutto o in parte.

• Qualora la sostituzione non si riveli sufficiente, l’autorità può nominare uno o più amministratori temporanei (temporary administrator) per un limitato periodo di tempo per assumere la gestione della banca o assistere il management esistente.

• Si tratta di un istituto ispirato alla figura del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria dell’ordinamento italiano.

• La funzione dello special manager è quella di accertare la situazione finanziaria della banca, gestirne l’attività in tutto o in parte nell’ottica di ripristinare la sana e prudente gestione. L’autoità competente deve specificare limiti e ruolo dell’amministratore temporaneo.

• La durata minima del mandato è di un anno, prorogabile in casi eccezionali

• La procedura non incide sui diritti degli azionisti: previa autorizzazione delle autorità lo SM può richiedere la convocazione dell’assemblea e fissarne l’ordine del giorno

L’intervento precoce: temporary administrator

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41

3. La resolution: i presupposti oggettivi

Soft triggers:

i) La banca sta fallendo o è probabile che fallisca. (the bank is failed or is likely to fail)

ii) non si può ragionevolmente prevedere che un’azione alternativa del settore privato o dell’autorità di vigilanza consenta di evitare il fallimento

in tempi ragionevoli; iii) che l’azione di ristrutturazione risponda a finalità di interesse pubblico

Finalità di interesse pubblico: continuità dei servizi bancari essenziali; evitare possibili effetti di contagio sulla stabilità finanziaria;

mantenendo la disciplina di mercato; proteggere i depositanti e i fondi e le attività dei clienti; evitare distruzione del valore non necessaria

e minimizzare i costi della crisi della risoluzione; mitigare il moral hazard, riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico a carico

dei contribuenti.

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42

Quando una banca sta fallendo o è a rischio di fallimento?

• le perdite rilevate sono in grado di azzerare il patrimonio;• il mancato rispetto (attuale od oggettivamente probabile nel

prossimo futuro) dei requisiti richiesti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria;

• le attività della banca sono inferiori alle passività; la banca non è in grado di rimborsare le obbligazioni in scadenza;

• la banca necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario

Per gli intermediari appartenenti a un gruppo, le condizioni devono essere verificate sia a livello individuale che di entità consolidante; è possibile estendere gli strumenti di resolution alla holding company anche qualora i presupposti della resolution siano verificati solo a livello della filiazione, qualora ciò sia necessario per la risoluzione della filiazione o del gruppo nel suo insieme

La resolution: i presupposti oggettivi

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43

Gli strumenti si sostanziano nel potere di– La vendita dell’attività d’impresa (sale of business)

– La costituzione di una bad bank cui trasferire crediti anomali e attività di difficile valutazione;

– La creazione di una bridge bank;

– Il bail-in: la conversione obbligatoria di strumenti di debito in azioni o la riduzione del valore delle passività (write down), imponendo perdite agli azionisti e ad alcune categorie di creditori

• Possono essere impiegati anche congiuntamente, anche in mancanza del consenso degli azionisti.

• La loro applicazione deve essere preceduta da una valutazione equa e realistica delle attività e passività da parte di un soggetto indipendente dalle autorità, incluse RA;

• In caso di urgenza per circostanze concrete, la valutazione può essere svolta dalle RA

Si tratta di un set minimale di strumenti; gli stati membri possono utilizzare altri strumenti disponibili a livello nazionale che consentano il perseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 43

La risoluzione: gli strumenti

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44

Si distinguono gli interventi miranti a lasciare in vita la banca insolvente come entità giuridica autonoma (going concern)

da quelli che comportano il venir meno della banca come entità giuridica

e la sua ristrutturazione in modo da minimizzare gli effetti negativi sui vari

stakeholders (gone concern).

La risoluzione: gli strumenti

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4545

• L’autorità di risoluzione può nominare uno special manager (SM) per sostituire il management della banca in risoluzione, con mandato limitato a un anno, rinnovabile in casi eccezionali;

• lo special manager esercita i suoi poteri di gestione sotto il controllo dell’autorità di risoluzione e svolge la sua attività adottando tutte le misure necessarie a promuovere il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e conformemente alle decisioni dell’autorità preposta;

• le misure possono comprendere: aumento di capitale, riorganizzazione della struttura proprietaria della banca, acquisizioni da altre banche solide sotto il profilo finanziario, in linea con il toolkit per la risoluzione;

• si tratta di un istituto ispirato alla figura del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria dell’ordinamento italiano.

• in caso di insolvenza della banca, qualora le legislazioni nazionali prevedano la nomina di un amministratore per gestire la situazione, questo può essere considerato SM ai sensi della BRRD.

La risoluzione: lo special manager

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4646

• Gli strumenti di intervento pubblico straordinario sono finalizzati a partecipare alla risoluzione di una banca in modo da evitarne la chiusura e per consentire il raggiungimento delle finalità della risoluzione.

• sono attivabili al ricorrere delle seguenti condizioni: l’applicazione degli altri strumenti non sia sufficiente a evitare ripercussioni sulla stabilità finanziaria o a tutelare l’interesse pubblico;

• devono costituire uno strumento di ultima istanza;

• consistono in:

• supporto con capitale pubblico

• acquisizione temporanea della proprietà

La risoluzione: government stabilisation tools

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4747

La resolution: il Bail-in

• Lo strumento del bail-in (art. 37):• le autorità di risoluzione hanno il potere di svalutare le somme esigibili di

creditori non garantiti dell’intermediario in crisi e di convertire debiti dell’impresa in capitale, con la finalità di ricapitalizzare la banca e consentire alle autorità di riorganizzarla e ristrutturarla attraverso la risoluzione in uno scenario di continuità (going concern), in cui la banca sia restituita alla solidità finanziaria e all’operatività economicamente sostenibile nel lungo periodo;

• il bail-in può essere impiegato: o per capitalizzare una banca ponte;o per convertire in capitale o ridurre il valore delle passività trasferite: a una

banca ponte (allo scopo di fornire capitale) o in applicazione degli altri strumenti (sale of business, asset separation);

• le autorità disporrebbero di maggiore flessibilità nella gestione del fallimento di intermediari complessi e di grandi dimensioni;

• lo strumento verrebbe associato alla rimozione del management dell’impresa responsabile dei problemi e all’implementazione di un piano di riorganizzazione dell’attività attraverso un amministratore nominato allo scopo;

• obiettivo del piano: ripristinare le condizioni economiche di sostenibilità dell’attività, tenendo conto tra gli altri dello stato attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari con assunzioni relative al migliore e al peggiore scenario (stress test e standard tecnici EBA).

Final compromise

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4848

Il Bail-in

• lo strumento, introdotto per minimizzare il ricorso ai contribuenti nei fallimenti bancari, dovrà essere applicato con decorrenza 1° gennaio 2016;

• in linea con l’approccio generale di giugno, l’art. 38 (oggetto del bail-in) è stato riformulato, prevedendo:

o esclusioni permanenti dal bail-in;o esclusioni facoltative di passività assoggettabili;o condizioni per il ricorso alla contribuzione del fondo di

risoluzione;o condizioni per il ricorso a forme alternative di

finanziamento

Final compromise

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4949

Il Bail-in

• Esclusioni permanenti:o depositi garantiti (covered);o secured liabilities, inclusi i covered bonds e le passività nella

forma di strumenti finanziari utilizzati per finalità di hedging e garantiti, secondo le norme nazionali, in modo simile ai covered bonds;

o passività verso «institutions» con una scadenza residua inferiore ai 7 giorni (escluse quelle verso società dello stesso gruppo);

o passività, derivanti dalla partecipazione nei sistemi di pagamento, con una scadenza residua inferiore ai 7 giorni;

o salari e pensioni dei dipendenti della banca in crisi, passività nei confronti di fornitori;

o passività fiscali, purché oggetto di privilegio secondo le norme nazionali;

o passività nei confronti del DGS derivanti da contribuzioni versate dallo stesso ai sensi della DGSD.

Final compromise

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5050

Il Bail-in

• Esclusioni facoltative: in circostanze eccezionali, le autorità di risoluzione nazionali possono escludere, anche parzialmente, altre passività tra quelle assoggettabili:

o se non possono essere assoggettate a bail-in in tempi ragionevoli;

o se necessario per assicurare la continuità delle funzioni essenziali;

o se necessario per evitare il contagio, in particolare con riferimento ai depositi eligible di persone fisiche e piccole-medie imprese, che potrebbe seriamente compromettere il funzionamento dei mercati finanziari;

o qualora l’applicazione del bail-in a tali passività determini distruzione di valore tale da imporre a carico di altri creditori perdite maggiori rispetto al caso in cui le passività in oggetto siano escluse. 1/3

Final compromise

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5151

Il Bail-in

• Nel caso delle esclusioni facoltative, il bail-in a carico di altre passività assoggettabili può essere aumentato:

a) per tenere conto di queste ulteriori esclusioni, purché nel rispetto del no creditor worse-off;

b) nel caso in cui le perdite non siano trasferite completamente ad altri creditori, il fondo di risoluzione può erogare una contribuzione alla banca in risoluzione:

o per coprire le perdite non assorbite dalle passività assoggettabili a bail-in e ripianare il deficit patrimoniale;

o per acquistare azioni o altri strumenti di capitale della banca in risoluzione a fini di ricapitalizzazione della stessa.

2/3

Final compromise

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5252

Il Bail-in

• Nell’esercizio della discrezionalità, le autorità di risoluzione devono tenere in debito conto:

o il principio che a essere incisi dalle perdite siano in primis gli azionisti e poi, in generale, i creditori della banca secondo la gerarchia;

o il livello della capacità di assorbimento delle perdite (loss absorbing capacity) che residua nella banca dopo l’esclusione discrezionale di alcune passività assoggettabili;

o la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione.

3/3

Final compromise

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5353

Il Bail-in

Condizioni per il ricorso al fondo di risoluzione

•I fondi di risoluzione possono intervenire purché:

osi abbia, da parte di azionisti e detentori di strumenti di partecipazione al capitale e di altre passività assoggettabili, un contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un ammontare non inferiore all’8% del totale delle passività, inclusi i fondi propri, della banca sottoposta a risoluzione, misurati al momento dell’azione di risoluzione in linea con la valutazione di cui all’art. 30 della proposta di direttiva;

oil contributo del FR non ecceda il 5% del totale delle passività, inclusi i fondi propri, della banca sottoposta a risoluzione, misurato al momento dell’azione di risoluzione in linea con la valutazione di cui all’art. 30 della proposta di direttiva.

1/2

Final compromise

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5454

Il Bail-in

Condizioni per il ricorso al fondo di risoluzione

•In deroga alla condizione relativa al limite dell’8%, il fondo di risoluzione può erogare un contributo se:

oil contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione sia almeno pari al 20% di RWA della banca in risoluzione;

oIl fondo di risoluzione nazionale ha a sua disposizione, come contribuzioni ex-ante, un ammontare almeno apri al 3% dei depositi garantiti di tutte le banche autorizzate nel territorio dello Stato;

oLa banca in risoluzione ha un totale attivo inferiore a 900 miliardi su base consolidata.

2/2

Final compromise

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5555

Il Bail-in

• il RF è finanziato attraverso:

o contributi ex-ante delle banche in base all’art. 94,

o contributi straordinari ex-post in base all’art. 95 (con limite massimo pari a tre volte le contribuzioni ordinarie annuali)

o se entrambi insufficienti (o la contribuzione straordinaria non è immediatamente accessibile), con forme alternative di finanziamento ex art. 96;

o a ciò si aggiunge un meccanismo volontario di borrowing tra fondi nazionali.

Final compromise

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5656

Il Bail-in

Condizioni per il ricorso a forme alternative di finanziamento

•In circostanze eccezionali, l’autorità di risoluzione può ricorrere a forme alternative di finanziamento, dopo che:

oil limite del 5% nell’uso del fondo di risoluzione è stato superato;

otutte le passività non garantite e non privilegiate, diverse dai depositi eligible, sono state completamente annullate o convertite.

•In alternativa o in aggiunta, al ricorrere di queste due condizioni, il fondo di risoluzione può erogare un contributo avvalendosi delle risorse provenienti da contribuzioni ex-ante e che non siano state ancora utilizzate.

Final compromise

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5757

Il Bail-in Final compromise

Ordine di assoggettamento delle passività a bail-in (art. 43)

a) elementi del common equity tier 1 fino all’intero ammontare a copertura delle perdite;b) se a) non è sufficiente a ripianare le perdite, strumenti di tier 1 nella misura necessaria e fino all’intero ammontare;c) se a) e b) non sono sufficienti a ripianare le perdite, strumenti di tier 2 nella misura necessaria e fino all’intero ammontare;d) se a), b) e c) non sono sufficienti a ripianare le perdite, debiti subordinati che non siano tier 1 o tier 2 secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza;e) se non ancora sufficiente a ripianare le perdite, tutte le altre passività assoggettabili secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza.

1/2

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Il Bail-in Final compromise

Ordine di assoggettamento delle passività a bail-in (art. 43)

•Azioni, strumenti di capitale e passività della stessa classe devono essere trattate in modo analogo nell’applicazione dello strumento;

•ciò non impedisce che delle passività assoggettabili, che siano escluse in base alla valutazione dell’autorità di risoluzione, possano ricevere un trattamento più favorevole rispetto alle altre passività della stessa classe secondo le regole fallimentari.

2/2

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Il Bail-in Final compromise

Privilegio ai depositanti (art. 98a)

•I depositi eligible delle persone fisiche, delle piccole e medie imprese sono privilegiati rispetto ai creditori chirografari;

•i depositi covered dei medesimi soggetti sono privilegiati rispetto alla parte dei loro depositi eligible eccedenti la garanzia;

•il DGS, che subentra nei diritti dei depositanti garantiti assume lo stesso privilegio riconosciuto ai depositi covered.

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DGS in Resolution Final compromise

Impiego dei DGS nella risoluzione (art. 99)

•Nel contesto della risoluzione, purché sia assicurato l’accesso non interrotto ai depositi da parte dei depositanti, il DGS è responsabile:

oin caso di applicazione del bail-in, dell’ammontare per cui i depositanti garantiti sarebbero stati incisi qualora assoggettabili allo strumento, nell’ordine previsto dalle leggi fallimentari nazionali;

oin caso di applicazione di uno o più altri strumenti, dell’ammontare delle perdite cui sarebbero stati esposti i depositanti garantiti, nell’ordine previsto dalle leggi fallimentari nazionali.

•La contribuzione del DGS è in contanti e non può eccedere il 50% del target previsto dalla DGSD;

•il costo per il DGS non può eccedere quello cui sarebbe esposto in liquidazione;

•in caso di bail-in, al DGS non può essere chiesta alcuna contribuzione finalizzata a capitalizzare una banca ponte.

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6161

Il Bail-in Final compromise

Minimum requirement of own funds and eligible liabilities (art. 39)

•Le banche devono, in ogni momento, rispettare un requisito minimo, espresso come:

orapporto tra l’ammontare di passività assoggettabili e fondi propri rispetto al totale delle passività incluso il capitale.

•l’EBA deve definire gli standard tecnici per specificare il criterio di valutazione per determinare, per ciascuna banca, un requisito minimo di capitale e passività assoggettabili, inclusi i debiti subordinati e i debiti non garantiti con una durata residua inferiore a 12 mesi assoggettabili al bail-in e quelli qualificabili come capitale in base al CRR;

•gli stati membri possono definire criteri aggiuntivi per la determinazione del requisito. 1/3

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Il Bail-in Final compromise

Minimum requirement of own funds and eligible liabilities (art. 39)

•Il requisito minimo deve essere determinato per ciascuna banca dall’autorità di risoluzione, in consultazione con la vigilanza, tenendo in considerazione almeno i seguenti criteri:

ola necessità che la banca possa essere assoggetta a a risoluzione con applicazione dei relativi strumenti, incluso il bail-in;

ola necessità di assicurare che la banca disponga di sufficienti passività assoggettabili per garantire che, in caso di bail-in, le perdite possano essere assorbite e il CET ratio ripristinato al livello richiesto dalla regolamentazione;

ola necessità di assicurare che, qualora il piano di risoluzione preveda esclusioni facoltative di passività assoggettabili, la banca disponga di sufficienti altre passività per garantire che, in caso di bail-in, le perdite possano essere assorbite e il CET ratio ripristinato al livello richiesto dalla regolamentazione;

ola dimensione, il modello di business, di funding e il profilo di rischio della banca;

ola misura in cui il DGS potrebbe contribuire al finanziamento della risoluzione;

ola misura i cui il fallimento della banca potrebbe creare ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria, tenendo in debito conto le interconnessioni e il rischio di contagio.

3/3

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Il Bail-in Final compromise

Minimum requirement of own funds and eligible liabilities (art. 39)

•Le passività assoggettabili, inclusi gli strumenti subordinati non qualificati come tier1 o tier 2, devono essere compresi nell’ammontare da considerare ai fini del requisito solo se soddisfano le seguenti condizioni:

olo strumento è emesso e pagato;

ola passività non è detenuta, assicurata o garantita dalla banca stessa;

ol’acquisto dello strumento non è stato finanziato, direttmente o indirettamente, dalla banca;

ola passività ha una durata residua di almeno un anno (o, se prevede diritto al rimborso anticipato, la prima data in cui tale diritto può essere esercitato);

ola passività non è originata da un derivato

ola passività non è un deposito assistito da privilegio nella legislazione nazionale previsto dall’art. 98a 2/3

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Gli strumenti per un’ordinata risoluzione

la costituzionedi una

“bridge bank”una soluzionetemporanea

la separazione tra “bad bank” e “good bank”

la vendita di tuttoo parte del business

della banca(attivi, passivi, diritti)

3. Resolution: gone concern solutions

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• La vendita può consistere nella cessione di: a) azioni o altri titoli di proprietà della banca da ristrutturare; b) attività, diritti e passività, o parti di essi; c) una combinazione di parte o della totalità delle attività, dei diritti e delle passività.

• La cessione parziale interessa solo le attività viable e le passività che pongono rischi per la stabilità sistemica. Problemi di parità di trattamento tra creditori trasferiti e creditori non trasferiti

• le attività non trasferite che restano all’intermediario devono essere liquidate normalmente entro un lasso di tempo appropriato;

• Per ridurre il costo della risoluzione, il trasferimento deve essere effettuato in modo rapido e trasparente e a condizioni commerciali, attraverso procedure competitive, allo scopo di massimizzare il valore degli attivi trasferiti. Pertanto, deve essere articolata in modo da non determinare conflitti di interesse e discriminazioni tra potenziali acquirenti

• E’ possibile derogare alla procedura prevista in presenza di una seria minaccia alla stabilità finanziaria o se questa compromette l’efficacia della cessione e gli obiettivi della resolution

Gli strumenti di risoluzione: la vendita dell’attività d’impresa della banca

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Strumento attivabile quando non si rende possibile effettuare una cessione dell’attività d’impresa e vi siano rischi per la stabilità sistemica.

Veicolo costituito dalle autorità per acquisire le attività e passività in vista di una cessione a terzi sul mercato, a condizioni commerciali e trasparenti. Deve essere totalmente o parzialmente posseduta da soggetti pubblici, inclusa la RA, che ne nominano il management, nonché autorizzata a svolgere le attività derivanti dal trasferimento di attività e passività ai sensi della CRD e soggetta a vigilanza e al rispetto delle norme in materia bancaria.

Per il trasferimento non è richiesto il consenso degli azionisti, i quali non avrebbero alcun diritto sulla bridge bank, ma solo sul valore residuo realizzato dalla vendita della stessa dopo il pagamento degli altri creditori e delle spese connesse alla gestione della crisi.

Le attività non trasferite vanno liquidate; i relativi proventi, al netto dei costi, andranno a beneficio dell’intermediario in resolution.

Durata max 2 anni, rinnovabili per un altro anno se necessario per realizzare una fusione con altri intermediari, una cessione a terzi o assicurare la continuità dei servizi bancari e finanziari essenziali.

Gli strumenti di risoluzione: la bridge bank

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Mira a conferire all’autorità di risoluzione il potere di separare gli attivi buoni dagli attivi deteriorati o difficili da valutare esistenti nel bilancio di una banca in crisi e di trasferire questi ultimi a una società-veicolo (bad bank) allo scopo di facilitare l’utilizzo o di assicurare l’efficacia di un altro strumento di risoluzione della crisi della banca medesima. Quando: nel caso in cui la liquidazione ordinaria di attività deteriorate o di difficile valutazione possa avere effetti negativi sul mercato. Il veicolo deve essere totale o parziale proprietà pubblica, gestito da amministratori di nomina pubblica per massimizzarne il valore attraverso una possibile vendita. Il trasferimento a favore del veicolo deve avvenire a condizioni di mercato o al valore economico a lungo termine. Agli azionisti e ai creditori della banca non è riconosciuto alcun diritto sulle attività trasferite. Il valore economico a lungo termine («valore economico reale») delle attività è definito sulla base dei flussi di cassa sottostanti e di orizzonti temporali più ampi.

Gli strumenti di risoluzione: la bad bank

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Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè le autorità di risoluzione abbiano tutti i poteri necessari per l’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e che per esercitarli non debbano richiedere approvazioni da parte di altri soggetti, pubblici o privati, ivi compresi gli azionisti e i creditori della banca, o effettuare notifiche a terzi.

Le autorità devono avere il potere di: sospendere gli obblighi di pagamento e di consegna previsti dai contratti; limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti; sospendere temporaneamente i diritti di recesso da contratti finanziari.

Nell’esercitare i poteri di risoluzione le RA possono avvalersi anche di soggetti da esse nominati, incluso un amministratore o un amministratore speciale.

In caso di trasferimenti parziali e di bail-in, azionisti e creditori non possono ricevere in pagamento meno di quanto avrebbero conseguito in caso di liquidazione ordinaria (no creditors worse-off principle). La valutazione è affidata a un valutatore indipendente

I poteri di risoluzione e le garanzie per i terzi

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• E’ riconosciuto il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di risoluzione della crisi. L’eventuale annullamento di una decisione di un’autorità di risoluzione non pregiudica gli atti di risoluzione compiuti, salvo il diritto al risarcimento del danno per equivalente. Il risarcimento del danno per equivalente consiste nella condanna al pagamento di una somma di denaro corrispondente al danno cagionato

• Non può essere avviata una procedura di insolvenza nei confronti di un ente soggetto a risoluzione. A tal fine il giudice competente deve notificare alla RA la presentazione di eventuali domande di avvio di procedure concorsuali. Il giudice può decidere sulla domanda solo se la RA comunica di non voler attuare un’azione di risoluzione o siano trascorsi 14 giorni dalla notifica.

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Rapporti con l’autorità giudiziaria nella risoluzione

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• Cooperazione internazionale rafforzata tra le autorità nazionali in tutte le fasi di preparazione, risanamento e risoluzione

• Costituzione di Resolution colleges: vi partecipano la RA dell’autorità home della capogruppo; le RA host; i rispettivi Ministri delle finanze che non svolgono la funzione di RA; l’EBA promuove e monitora l’efficiente funzionamento dei collegi di risoluzione, ma senza diritto di voto

• Ampio scambio di informazioni. Se una RA accerta che una filiazione si trova in condizioni che richiedono l’avvio della resolution deve informare l’autorità home della capogruppo e tutti i membri del RC dell’azione di risoluzione o delle altre misure ritenute appropriate.

La crisi dei gruppi cross-border

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• Il BRF è alimentato dai contributi versati ex-ante dalle banche e, ove necessario, da contribuzioni straordinarie ex-post, forme alternative di finanziamento (es. prestiti) e attraverso un meccanismo volontario di mutual borrowing.

• Il livello minimo del fondo deve essere pari all’1 per cento dei depositi garantiti;

• Tale target deve essere costituito con il versamento delle contribuzioni ordinarie ex-ante in 10 anni (a partire dal 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della BRRD).

• Una parte delle risorse finanziarie disponibili (fino al 30%) può essere nella forma degli impegni irrevocabili di pagamento.

• I DGS sono chiamati a contribuire al costo delle misure di resolution che assicurano indirettamente la tutela dei diritti dei depositanti.

Il finanziamento della risoluzione: il Bank Resolution Fund

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• Nei gruppi cross-border, i costi della resolution sono ripartiti tra i sistemi di finanziamento dei paesi coinvolti, sulla base di un piano di finanziamento stabilito nello schema di risoluzione del gruppo, concordato in seno al resolution college. Tale piano rifletterà i criteri per ripartire i costi della resolution previamente stabiliti nel resolution plan, i quali dovranno tener conto dell’impatto della resolution nei diversi paesi in cui opera il gruppo e della ripartizione dei poteri di vigilanza fra le varie autorità.

• Qualora le misure di resolution garantiscano indirettamente la tutela dei depositi garantiti, il DGS partecipa ai costi dela risoluzione in misura pari agli oneri che avrebbe dovuto sostenere in caso di liquidazione.

• Gli Stati membri possono scegliere di attribuire le funzioni di

resolution al DGS qualora questo rispetti le condizioni previste dalla direttiva sui sistemi di finanziamento della resolution.

• Gli Stati membri devono assicurare che il DGS non goda di un

trattamento preferenziale in caso di insolvenza ma sia equiparato ai creditori unsecured.

Il finanziamento della risoluzione

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Fondo europeo di stabilità finanziaria EFSF•Creato dagli Stati della zona euro (decisioni Ecofin del maggio 2010).

•Mandato EFSF: salvaguardare la stabilità finanziaria in Europa, fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area dell'euro nel quadro di un programma di risanamento.

•L’EFSF può intervenire anche attraverso operazioni di ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie, per mezzo di prestiti ai loro governi, e può compiere attività volte a prevenire il verificarsi di situazioni di instabilità.

•EFSF emette obbligazioni o altri strumenti di debito sul mercato dei capitali e può intervenire sui mercati obbligazionari primario e secondario.

•EFSF è stato creato come un meccanismo di salvataggio temporaneo.

•Nel mese di ottobre 2010, è stato deciso di creare un meccanismo permanente di salvataggio, il meccanismo europeo di stabilità (ESM), entrato in vigore l'8 ottobre 2012. Da questa data in poi, l'ESM sarà il principale strumento per il finanziamento di nuovi programmi. •l'EFSF proseguirà con i programmi in corso per la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda. L'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione del settore bancario spagnolo sarà trasferita da EFSF al ESM.

•EFSF è sostenuto da garanzie da parte dei Paesi dell’area euro per un totale di 780 miliardi e ha una capacità di prestito pari a 440 miliardi.

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• Finalità: salvaguardare la stabilità finanziaria nell'area dell'euro• ESM fornisce assistenza finanziaria per gli Stati membri della zona euro

colpite o minacciate da difficoltà di finanziamento• ESM raccoglie fondi mediante l'emissione di strumenti del mercato

monetario e del debito a medio e lungo termine, con scadenza fino a 30 anni

• ESM è sostenuto da un capitale versato di € 80 miliardi e dall'impegno irrevocabile ed incondizionato degli Stati membri a fornire altri € 620 miliardi nel caso ce ne fosse bisogno. ESM potrà emettere obbligazioni o altri strumenti finanziari per raccogliere sul mercato circa € 500 miliardi

• Il fondo emetterà prestiti (concessi a tassi fissi o variabili) per assicurare assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà e acquisterà titoli sul mercato primario (contestualmente all'attivazione del programma Outright Monetary Transaction), ma a condizioni molto severe

• I prestiti dell’ESM saranno concessi a stati che si troveranno in difficoltà nel pagare i loro conti oppure con un sistema bancario che potrebbe entrare in crisi se non venisse sostenuto. Il prestito sarà concesso soltanto se lo stato sottoscriverà un Memorandum of Understanding, cioè un impegno ad adottare una serie di misure economiche per risolvere i suoi problemi di bilancio. Per ottenere l’aiuto dell’ESM lo stato dovrà anche aver sottoscritto il trattato del Fiscal compact.

European Stability Mechanism (ESM)

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4. la liquidazione

quando le altre misure di risoluzione della crisinon sono perseguibili

La banca cessa di esistere come entità giuridica

Le attività sono liquidate e i realizzi sono distribuiti ai creditori secondo le regole concorsuali

I depositanti sono tutelati dai sistemi di garanzia dei depositi

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1. EBA (Regolamentazione)a) armonizzazione della regolamentazione a livello europeo per realizzare un effettivo single rule book attraverso Bank Technical Standards (BTS)b) linee guida sulle prassi di vigilanzac) conduzione delle prove di stress in coordinamento con la BCE

2. BCE (Supervisione)a) supervisione sulle banche appartenenti all’SSMb) manuale operativo per la supervisione (sup.ry handbook) c) conduzione delle prove di stress in coordinamento con l’EBA

3. Single Resolution Authority (Gestione delle crisi)a) gestione delle procedure di risoluzione attivando gli strumenti che saranno previsti dal framework regolamentare (bridge bank, bad bank, bail-in, etc.)

L’assetto istituzionale europeo a regime

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CRD IV

ESFS

ESRB+

EBAEIOPAESMA

DGS

BRRD

SSM

SRM

SBRF

Zona euro

Zona unione

Il complessivo progetto europeo