licenziamenti collettivi: applicabilità ai dirigenti
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Licenziamenti collettivi: applicabilità ai dirigentiLicenziamenti collettivi: applicabilità ai dirigenti Dal 25 novembre 2014 è stata estesa anche ai dirigenti (prima esclusi) l’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo (art. 24, c. 1 quinquies, L. 223/91). Possono procedere ad un licenziamento collettivo i datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, che occupano più di 15 dipendenti, compresi i dirigenti (art. 24, c. 1, L. 223/91). Se un datore di lavoro intende effettuare nell’arco di 120 giorni almeno 5 licenziamenti nell’unità produttiva (o in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia) a causa di una riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro, o per cessazione dell’attività, deve rispettare la procedura prevista per i licenziamenti collettivi: tale procedura si applica - anche se parzialmente - quando il datore di lavoro intende procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, così come specificato nella tabella che segue. Non è richiesto, nel caso dei dirigenti, il versamento del contributo di ingresso per l’avvio della procedura (art. 5, c. 4, L. 223/91).
Disposizioni applicabili Specificità L. 223/91 Esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi delle eccedenze di personale: - in caso di fine lavoro nelle imprese edili; - nelle attività stagionali o saltuarie; - dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato
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art. 4, c. 14
Obblighi di informazione, consultazione e comunicazione quando l’apertura della procedura di licenziamento collettivo è assunta da un impresa controllante
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art. 4, c. 15 bis
Comunicazione preventiva al sindacato - art. 4, c. 2
Contenuto della comunicazione preventiva Non è richiesta l’allegazione di copia della ricevuta di versamento del contributo d’ingresso, in quanto non dovuto
art. 4, c. 3
Invio di copia della comunicazione preventiva agli uffici competenti
- art. 4, c. 4
Sanabilità dei vizi della comunicazione preventiva nell’ambito dell’accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo
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art. 4, c. 12
Esame congiunto in sede sindacale
All'esame congiunto in sede sindacale relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri
art. 4, cc. 5 e 6
In sede di esame congiunto, al fine di riassorbire il personale “eccedente”, è possibile l’assegnazione a mansioni diverse, anche inferiori (deroga art. 2103 c.c.)
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art. 4, c. 11
Esame in sede amministrativa, in caso di mancato accordo in sede sindacale
All'esame in sede amministrativa relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri
art. 4, cc. 7 e 8
Organi competenti ad esperire l’esame in sede amministrativa in caso di unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni
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art. 4, c. 15
Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare - art. 5, cc. 1 e 2
Atto di recesso e relative comunicazioni agli uffici competenti
- art. 4, c. 9
Impugnazione del recesso - art. 5, c. 3
Osservanza della forma scritta e delle procedure previste per le comunicazioni relative al recesso
- art. 4, c. 12
Sanzione in caso di recesso senza forma scritta In caso violazione delle procedure per il recesso, o di violazione dei criteri di scelta, il datore di lavoro e' tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennità in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro
art. 5, c. 3
art. 16 L. 30 ottobre 2014 n. 161: GU 10 novembre 2014 n. 261, Suppl. Ord. n. 83