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Lezione integrativa al corso di Diritto ecclesiastico Dott. A. Falsone LUMSA 16/5/2017 Materiale didattico per uso personale dello studente

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Lezione integrativa al corso di Diritto ecclesiastico

Dott. A. Falsone

LUMSA 16/5/2017

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«In via generale una minoranza è un gruppo di persone che si distingue per qualche aspetto da tutti gli altri. In questa accezione il concetto di minoranza è infinito, perché infiniti sono i possibili elementi di distinzione: si può appartenere ad una minoranza in quanto uomo o in quanto donna, in quanto religioso o in quanto ateo, in quanto anziano o in quanto bambino, in quanto analfabeta o in quanto laureato e così via. Sul piano giuridico tendono tuttavia ad assumere rilievo solo quei gruppi minoritari ai quali l’ordinamento riservi un trattamento speciale, sia esso di favore o di sfavore. […] Con il termine minoranza ci si riferisce però per lo più a gruppi di persone accomunati da una razza, lingua o religione diverse da quelle prevalenti nella comunità statale di appartenenza e che si identificano, o vengono riconosciuti, come minoranza da tutelare. Ciò che lega una minoranza è infatti la coscienza di un comune senso di appartenenza ad una collettività, che si caratterizza per motivi storici, geografici, culturali, linguistici o religiosi e che si trova in una posizione minoritaria.»

Elisabetta Palici di Suni Prat

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Obesi, sordomuti, sostenitori della

supremazia bianca, ecc.

“[…] the Deaf have a unique culture,

but also that they share a scientifically

recognized language (American Sign

Language). Some even exclude from

their minority the small “d” deaf people

who do not sign. The third and most

widespread theme involves

comparing” Berbier

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Critiche al sistema statale: «Questa maggiore ‘attenzione’prestata ai rapporti internazionali non è il risultatomeccanico dell’ampliamento dell’‘area’ coperta dallecostituzioni moderne: esso è, in generale, il fruttodell’acquisita consapevolezza che lo Stato è interamentecalato nella realtà internazionale, la quale ne condizionadirettamente e in larga misura anche la vita interna. Inparticolare […] quella maggiore ‘attenzione’ discendeanche dal desiderio di reagire al chiuso del nazionalismodell’epoca fascista, e di partecipare con piena maturità allavita sociale internazionale, sia accettando di buon grado, eimpegnandosi a rispettare le regole principali dellaconvivenza internazionale, sia cercando di contribuireattivamente alla trasformazione, in senso più democraticoed egualitario, della società degli Stati.» Antonio Cassese

Critiche degli ecclesiasticisti: «[…]da più parti è stata paventatal’eventualità che si imponga una prassi di «contrattazione» generalizzatae incontrollata tra lo Stato, sempre meno capace di affermare la propriasovranità, e i gruppi (politici, economici, sindacali, confessionali) cheagiscono al suo interno, con la conseguenza che gruppi più fortipossano servirsi del proprio potere per strappare allo Stato concessioniche comprimano indebitamente la sfera di libertà ed i diritti diuguaglianza assicurati a membri di gruppi concorrenti ma dotati di minorpotere contrattuale nei confronti dello Stato. […] Quanto resta preclusoagli organi legislativi di uno Stato, perché inviso ad un partito, gruppo,corporazione, può essere più facilmente realizzato a livellointernazionale (sia in via pattizia sia attraverso l’opera di organismilegislativi sovranazionali) dove il potere di quello stesso partito, gruppo,corporazione, è minore: il rafforzamento delle garanzie di libertà e diuguaglianza religiosa che in un singolo Stato potrebbe urtare controconsolidati privilegi di una confessione di maggioranza, può essereperseguito con maggiore efficacia in sede internazionale dove quellastessa confessione, oltre a non godere della medesima posizione, hapresente i vantaggi che da una tale disciplina possono derivare nei paesiin cui essa è minoritaria.» Silvio Ferrari

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American exceptionalism: I problemi sorgono solamente quando una decisione straniera è ritenuta avere della (anche se abbastanza attenuata) forza persuasiva

in una corte americana meramente per la virtù di essere una decisione di un tribunale [tribunal] legalmente riconosciuto. Questo accade, in breve, quando, è

trattata come una autorità [authority] […] in un procedimento legale nonostante la questione [sia] puramente locale, come ad esempio se l’aborto debba essere

proibito […] o i matrimoni omosessuali permessi.

Giudice Richard Posner

United States v. Carolene Products Company, 304 U.S. 144 (1938) Footnote 4 (Justice Stone): la deferenza verso il legislatore è

ingiustificata quando

1) una legge viola una norma del Bill of Rights.

2) Una legge restringe il processo politico che porterbbe all’abrogazione di leggi considerate inaccettabili. Es. restrizioni sul diritto di voto, libertà di espressione.

3) Leggi che in modo pregiudizievole portano svantaggio ad una minoranza«religiosa», «nazionale» o «razziale».

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art. 14 Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4-11-1950

art. 27 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici dell'ONU del 19-12-1966

Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche 18 dicembre 1992

Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1-2-1995)

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Secondo alcuni autori dal XVI secolo in poi:

attenuazione del principio cuius regio, eius religio.

In realtà la tolleranza rientra nell’assolutismo illuminato. Es. Trattati bilaterali del Regno di

Napoli

Jan Smuts: idea dei mandati, società delle Nazioni imperialistica: «League as the successor of the Empires.» «Over all would be the League as a real live controlling authority, seeing that its mandates or charters are fairly carried out, that there is no

oppression of small racial minorities in the larger autonomies or administrations, and that the guarantee of the open economic door and of a peaceful policy in all less developed areas gives no reason for bitterness or rivalry among the great

States.» J Smuts, The League of Nations: A Practical Suggestion (London, 1918)

NB Smuts sostenne la segregazione razziale in Sud Africa

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Problema 1

• Nel Patto della Società delle Nazioni mancava una previsione generale relativa alla uguaglianza razziale e alla libertà religiosa

Problema 2

• Stati Uniti non divennero membri

Problema 3

• Corte Permanente di Giustizia meccanismo non efficiente

Primo sistema

di tutela delle

minoranze

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Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; talediritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare,isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il propriocredo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Art. 19 (libertà di opinione), art. 20 (libertà di associazione), art. 26 (libertà di educazione), art. 27 (diritto alla partecipazione alla vita culturale).

«Nonostante nessuno possa negare il fatto che, se i criteri base per i diritti umani fossero stati rispettati ovunque e nei confronti di tutte le persone, probabilmente speciali progetti di protezione sarebbero divenuti superflui, sarebbe però difficile applicare una tale visione ottimistica alla realtà»

Zdzislaw Kedzia

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«L’espressione designa, in generale,nei paesi di Common Law, undocumento contenente la solennedichiarazione, dotata di valoregiuridico, dei diritti fondamentali dellapersona».

Giovanni Bognetti

«When the General Assembly of the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948, it considered this historic text as the first part of an International Bill of Rights. The second part would consist of a convention which would transform the principles stated in the Universal Declaration into legal obligations; and the third part would contain 'measures of implementation' or international machinery to secure the effective observance of these obligations.»

A. H. ROBERTSON

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«La comunità internazionale consacra inoltre i diritti politici, ossia la possibilità per

l’individuo di concorrere, da solo o in associazione con altri, alla vita e agli

orientamenti degli organi statali: il diritto di associarsi, di formare partiti politici, di

partecipare alle elezioni, di essere eletti alle varie cariche dello Stato ecc. Oltre a essi, sono riconosciuti a livello internazionale i

diritti economico-sociali. Si tratta di pretese che l’individuo vanta nei confronti dello Stato per ovviare alle diseguaglianze sociali, agli squilibri economici, agli svantaggi causati dalla natura, dall’età ecc. Pretese che - a differenza di quel che avviene nel campo

degli altri diritti - lo Stato è tenuto a soddisfare non su due piedi, ma

gradualmente, e compatibilmente con i problemi economico-strutturali cui deve far

fronte […]»

Antonio Cassese

- Convenzione internazionale sui diritti civili e politici

(Patto internazionale sui

diritti civili e politici) del 1966.

International Covenant on Civil

and Political Rights(ICCPR)

-Convenzione internazionale sui diritti

economici, sociali e culturali (1966)

Entrati in vigore 1976

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1) Rapporti periodici

2) Comunicazioni individuali (procedura «quasi-giudiziale»)

Ex art. 2 Protocollo facoltativo ICCPR

«[…] la prima procedura consente un esame complessivo della situazione dei diritti umani previsti e garantiti dal Patto, la

seconda ha invece per obiettivo la verifica della corrispondenza del comportamento dello Stato interessato alle norme del Patto

in relazione ad un caso concreto»

Fausto PocarMateriale didattico per uso personale dello studente

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Protezione minoranze religiose

18

27

Art. 18 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

Art. 27 In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

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«un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in posizione nondominante, i cui membri –essendo di nazionalità dello Stato- possiedono caratteristicheetniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione, emostrano, anche solo implicitamente, un senso di solidarietà, diretta a preservare la lorocultura, tradizioni, religione o lingua».

Francesco Capotorti

«un gruppo di cittadini di uno Stato, numericamente costituenti minoranza e in una posizionenon dominante in questo Stato, dotati di caratteristiche etniche, religiose o linguistiche chesono diverse da quelle della maggioranza della popolazione, che hanno un senso di solidarietàreciproca, spronati, sebbene solo implicitamente, da una volontà collettiva di sopravvivenza, eil cui scopo è di raggiungere di fatto e di diritto l’eguaglianza con la maggioranza».

Jules Deschenes

« […] a minority is any group of persons resident within a sovereign State which constitutes less than half the population of the national society and whose members share common characteristics of an ethnic, religious or linguistic nature that distinguish them from the rest of the population»

Asbjørn Eide

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Fino al 1950 si usava il termine minoranze razziali nei documenti delle nazioni unite. Si decise di cambiare il termine ‘racial’ perché «so-called racial groupings were notbased upon scientific facts and tended to become indistinct as a result of evolutionaryprocesses, intermarriage, and changes of ideaas and beliefs.» [Capotorti]

«In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche» cosa vuol dire? Sembrerebbe voler scoraggiare la formazione di nuove minoranze. Escludere che l’applicazione dell’art. 27 si basi sul mero riconoscimento dello stato.

Chi è titolare dei diritti garantiti dall’art. 27? Solo i cittadini?

Cfr. UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 23: Article 27 (Rights of Minorities), 8 April 1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, available at: http://www.refworld.org/docid/453883fc0.html [accessed 21 May 2017]

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«Accanto ai diritti spettanti agli individui le norme internazionali contemplano anche quelli delle minoranze e dei popoli. In particolare, a questi ultimi spetta, a certe condizioni, il fondamentale diritto all’autodeterminazione, ossia il diritto sia di scegliere liberamente il proprio status internazionale sia di darsi i] governo più conforme alle aspirazioni popolari» Antonio Cassese

Cos’è un popolo? UNESCO 1989

“1. Un gruppo di individui che ha alcune o tutte delle seguenti caratteristiche comune:

(a) una tradizione storica comune;

(b) identità razziale o etnica comune;

(c) omogeneità culturale;

(d) unità linguistica;

(e) affinità religiosa o ideologica;

(d) connessione territoriale;

(f) vita economica comune

2. il gruppo deve essere di un certo numero che non ha bisogno di essere grande (es. il popolo di un micro Stato) ma che deve essere più di una mera associazione di individui all’interno di uno stato;

3. il gruppo nella sua interezza deve avere l’intenzione di essere identificato come popolo o la consapevolezza di essere un popolo […];

4. il gruppo deve avere delle istituzioni o altri mezzi che esprimono le caratteristiche comuni e la volontà di identità

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Ho imparato alle elementari che il plurale di “person” era “people“. Ho imparato a giurisprudenza che era “persons”. […] Gradualmente mi sono resoconto che non tutti i personaggi nei libri di diritto erano ‘people’. Alcuni erano persone giuridiche, associazioni non riconosciute, trusts, città, chiese. L’unico modo di parlare di loro collettivamente era di utilizzare quella particolare locuzione “persons”

John Garvey

Ominayak and The Lubicon Lake Band v. Canada No. 167/1984 (26 March 1990), U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/45/40) at 1 (1990):

Un singolo non può presentare come doglianza una violazione dell’autodeterminazione

Riguardo art. 27 e Dichiarazione del 1992: «[…] entrambi i documenti menzionati hanno mantenuto una linea di estrema cautela, non soltanto nel definire i diritti protetti […], ma anche nella indicazione dei destinatari: si parla sempre delle ‘persone appartenenti alle minoranze’ e non dei gruppi di minoranza. Questa linea di condotta è stata preferita soprattutto allo scopo di non accentuare contrasti politicamente pericolosi fra la minoranza e lo Stato in cui essa si trova, ma io credo che un’altra ragione valida consista nel salvaguardare la libertà di scelta di un individuo nell’ambito della minoranza, e quindi di rispettare la scelta fra l’assimilazione nella maggioranza e la conservazione dei legami sociali e culturali con il gruppo.»

Franceso Capotorti

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Prince v South Africa (2006) Communication No 1474/2006, UN Doc CCPR/C/91/D/1474/2006

[Caso Rastafari]

«Certain limitations on the right to practice one’s religion through the use of drugs are compatible with the exercise of the right under article 27 of the Covenant. The Committee cannot conclude that a general prohibition of possession and use of cannabis constitutes an unreasonable justification for the interference with the author’s rights under this article and concludes that the facts do not disclose a violation of article 27»

Hopu and Bessert v. France U.N. Doc. CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1. (1997)

[caso cimitero indigeno]

« interfere with their privacy and their family lives, in violation of articles17 and 23»

USA

Employment Division v Smith 494 U.S. 872 (1990).

Caso uso del peyote

Lyng v. Northwest Indian Cemetery Protective Ass’n, 485 U.S. 439 (1988)

Caso cimitero indiano

CEDU

Serif v. Greece, Application No. 38178/97, Judgment of 14 December 1999

Caso nomina del Mufti

Art 175 c.p. Greco

“1. A person who intentionally usurps the functions of a State or municipal official shall be liable to a term of imprisonment not exceeding one year or a fine.

2. This provision also applies where a person usurps the functions of a lawyer or a minister of the Greek Orthodox Church or another known religion.”

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Articolo 3

1 Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o di non essere trattata come tale e nessun svantaggio deve risultare da questa scelta o dall’esercizio dei diritti che ad essa sono legati.

2 Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono individualmente o in comune con altri esercitare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

Articolo 7

Le Parti si preoccuperanno di assicurare ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il rispetto dei diritti alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Articolo 8

Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni, nonché il diritto di creare delle istituzioni religiose, organizzazioni e associazioni.

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Art. 2 (1) (d) il termine «riserva» indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato.

Art. 19 Formulazione delle riserve

Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione di un trattato o al momento dell’adesione, può formulare una riserva, a meno che:

a) la riserva non sia vietata dal trattato;

b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o

c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato.

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• Riferirsi alla legge nazionale e/o elencare i criteri1

• Indicare quali siano le minoranze nel proprio territorio2

• Dichiarare assenti le minoranze nel proprio territorio3Materiale didattico per uso personale dello studente

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Austria, Estonia, Belgio, Lettonia, Polonia

Svizzera: «[…] in Svizzera le minoranze nazionali nel senso della Convenzione Quadro sono gruppi di individui numericamente inferiori al resto della popolazione del paese o di un cantone, i cui membri sono cittadini svizzeri, [i cui membri] hanno rapporti di lunga durata, stabili e durevoli con la Svizzera e sono guidati dalla volontà di salvaguardare insieme ciò che costituisce la loro identità comune, in particolare la loro cultura, le loro tradizioni o la loro lingua.»

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Svezia, Macedonia, Danimarca

Slovenia: «[…] il Governo della Repubblica della Slovenia […] dichiara che queste sono le minoranze nazionali autoctone italiana e ungherese. In conformità con la Costituzione e la legislazione interna della Repubblica della Slovenia, le disposizioni della Convenzione quadro si applicheranno anche ai membri della comunità rom che vivono nella Repubblica della Slovenia.

Germania: «[…] Minoranze nazionali nella Repubblica Federale Tedesca sono i danesi di cittadinanza tedesca e membri del popolo sorbi con cittadinanza tedesca. La convenzione quadro sarà anche applicata ai membri dei gruppi etnici tradizionalmente residenti in Germania, i Frisoni di cittadinanza tedesca e i sinti e i rom di cittadinanza tedesca.

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Liechtenstein, Malta

Spagna: «la Spagna ripete che, in linea con le sue previsioni costituzionali, ha costantemente interpretato la Convenzione-quadro nel senso che nessuna minoranza nazionale esiste sul suo territorio. La Convenzione-quadro si applica ai cittadini spagnoli della “comunidad gitana” (roma, gipsies) sebbene questi cittadini non costituiscano una minoranza nazionale.

Lussemburgo: «Il Granducato del Lussemburgo intende per ‘minoranze nazionali’ nel significato della Convenzione-quadro, [come] un gruppo di persone stabilite per numerose generazioni sul suo territorio, aventi la cittadinanza lussemburghese e [che] abbiano mantenuto caratteristiche distintive in ambito etnico e linguistico. Sulla base di questa distinzione, il Granducato del Lussemburgo è indotto a stabilire che non vi siano ‘minoranze nazionali’ sul suo territorio»

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The Russian Federation considers that none is entitled to include unilaterally in reservations or declarations, made while signing or ratifying the Framework Convention for the Protection of National Minorities, a definition of the term “national minority”, which is not contained in the Framework Convention. In the opinion of the Russian Federation, attempts to exclude from the scope of the Framework Convention the persons who permanently reside in the territory of States Parties to the Framework Convention and previously had a citizenship but have been arbitrarily deprived of it, contradict the purpose of the Framework Convention for the Protection of National Minorities.

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Fonte:

http://www.luxembourg.public.lu/en/le-

grand-duche-se-

presente/religion/communautes-

religieuses/index.html

(Chiesa Cattolica omissis)

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