lezione 9.: pma e embrioni...
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16 ottobre 2013
Prof. Giampaolo Azzoni
Lezione 9.: PMA e embrioni crioconservati
Corso di Biodiritto, a.a. 2013-2014 (11a edizione)
3 Giampaolo Azzoni
Quando inizia la vita umana meritevole di tutela giuridica?
Il ciclo biologico dell’uomo – come quello di tutti i mammiferi – inizia in natura dalla riproduzione sessuale e cioè dalla fusione di due gameti di sesso diverso (fecondazione). Questo tipo di riproduzione (riproduzione sessuale) realizza il trasferimento dei caratteri genetici da una generazione alla successiva.
Secondo la descrizione che ne danno i biologi, la fecondazione – intesa come processo – è caratterizzata da eventi microscopici e submicroscopico-molecolari tutti indispensabili e di varia durata, che si sviluppano in modo continuo, iniziando con l’interazione ravvicinata tra lo spermatozoo e i rivestimenti cellulari e acellulari dell’oocita, continuando con la fusione dei gameti e dando luogo in un tempo variabile tra 16 e 30 ore alla prima divisione cellulare (embrione a due cellule).
Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. “OOTIDE”, 15 luglio 2005
4 Giampaolo Azzoni
Il principio tuzioristico
Elio Sgreccia, La Chiesa e la fecondazione artificiale. “Corriere della Sera”, 8.2.2005
5 Giampaolo Azzoni
Corte costituzionale 27/1975
“Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare.”
6 Giampaolo Azzoni
Tommaso d’Aquino: Summa contra gentiles
Contra Gentiles, lib. 2 cap. 89 n. 11 Quanto igitur aliqua forma est nobilior et magis distans a forma elementi, tanto oportet esse plures formas intermedias, quibus gradatim ad formam ultimam veniatur, et per consequens plures generationes medias. Et ideo in generatione animalis et hominis in quibus est forma perfectissima, sunt plurimae formae et generationes intermediae, et per consequens corruptiones, quia generatio unius est corruptio alterius. Anima igitur vegetabilis, quae primo inest, cum embryo vivit vita plantae, corrumpitur, et succedit anima perfectior, quae est nutritiva et sensitiva simul, et tunc embryo vivit vita animalis; hac autem corrupta, succedit anima rationalis ab extrinseco immissa, licet praecedentes fuerint virtute seminis.
Contra Gentiles, lib. 2 cap. 89 n. 11 Perciò più una forma è nobile e lontana dagli elementi, più numerose dovranno essere le forme intermedie, con le quali gradatamente si arriva all’ultima forma, e di conseguenza più numerose saranno le generazioni intermedie. Ecco perché nella generazione dell’animale e dell’uomo, in cui la forma è perfettissima, molte sono le forme e le generazioni intermedie, e di conseguenza le corruzioni, perché la generazione di una forma è la corruzione di un’altra. Perciò l’anima vegetativa, che viene per prima, mentre l’embrione vive la vita della pianta, si corrompe e le succede un’anima più perfetta, che è insieme intuitiva e sensitiva, e allora l’embrione vive la vita dell’animale; distrutta questa, le succede l’anima razionale che viene infusa dall’esterno, sebbene le anime precedenti derivassero dalla virtù del seme.
7 Giampaolo Azzoni
Cass. Civ., Sez. III: sentenza 11 maggio 2009, n. 10741: statuto giuridico del concepito
Massima
Il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto
di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti
dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute,
all'onore, all'identità personale, a nascere sano, diritti, questi, rispetto ai quali l'avverarsi
della condicio iuris della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in
giudizio ai fini risarcitori. Ne consegue che la persona nata con malformazioni congenite,
dovute alla colposa somministrazione di farmaci dannosi (nella specie teratogeni), alla
propria madre, durante la gestazione, è legittimata a domandare il risarcimento del danno
alla salute nei confronti del medico che quei farmaci prescrisse o non sconsigliò.
1. Capacità giuridica. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita .
Esempio di protezione positiva
dell’embrione
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
(grande sezione) del 18 ottobre 2011.
Causa C-34/10.
Oliver Brüstle contro Greenpeace e V.
Direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 sulla protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche
Articolo 6
1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni
il cui sfruttamento commerciale è contrario
all'ordine pubblico o al buon costume; […].
2. Ai sensi del paragrafo 1, sono considerati non
brevettabili in particolare:
[…]
c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini
industriali o commerciali;
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (grande sezione) del
18 ottobre 2011: definizione di embrione
“il legislatore dell’Unione ha inteso escludere
qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto
quando il rispetto dovuto alla dignità umana può
esserne pregiudicato. Da ciò risulta che la
nozione di «embrione umano» ai sensi
dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva deve
essere intesa in senso ampio.”
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (grande sezione) del
18 ottobre 2011: definizione di embrione
“costituisce un «embrione umano» qualunque
ovulo umano fin dalla fecondazione,
qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia
stato impiantato il nucleo di una cellula umana
matura
e qualunque ovulo umano non fecondato che,
attraverso partenogenesi, sia stato indotto a
dividersi e a svilupparsi”
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (grande sezione) del
18 ottobre 2011: divieto di brevettabilità
“l’esclusione dalla brevettabilità relativa
all’utilizzazione di embrioni umani a fini
industriali o commerciali enunciata all’art. 6,
n. 2, lett. c), della direttiva riguarda altresì
l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre
solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o
diagnostiche che si applichi all’embrione umano
e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di
un brevetto.”
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (grande sezione) del
18 ottobre 2011: divieto di brevettabilità (2)
“un’invenzione deve essere esclusa dalla
brevettabilità, anche se le rivendicazioni del
brevetto non vertono sull’utilizzazione di
embrioni umani, ove l’attuazione dell’invenzione
richieda la distruzione di embrioni umani.
[…] come nell’ipotesi della produzione di cellule
staminali embrionali ricavate da una linea di
cellule staminali la cui creazione, di per sé, ha
comportato la distruzione di embrioni umani.”
14 Giampaolo Azzoni
L’emancipazione dai vincoli naturali
L’oggettivazione e la frammentazione dei processi di procreazione risentono indubbiamente della libertà che s’è prodotta mano a mano negli ultimi 50 anni, quanto ai nessi che stanno in madre natura.
Fino a non molti anni fa l’accoppiamento tra un uomo e una donna era naturalmente (…) aperto alla possibilità che nascesse un bambino; adesso, invece, i rapporti sessuali possono agevolmente essere tenuti distinti dalla procreazione.
Fino a pochi anni fa l’infertilità del maschio e/o della femmina pareva senza rimedi. Adesso è possibile avviare i processi di procreazione per altre vie.
Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione
15 Giampaolo Azzoni
Dalla natura subita alla possibilità dell’arbitrio
La sessualità può essere tenuta distinta non solo dalla fecondità, ma anche dalla responsabilità diretta della procreazione e persino della gestazione.
Ovocita e/o sperma possono essere non solo omologhi alla coppia, ma anche eterologhi. L’utero può essere surrogato, e anche in affitto. Si sta persino tentando di costruire un utero artificiale.
Si sa della diminuzione drastica della natalità. Ma il desiderio diffuso di non avere più di un figlio convive con il desiderio di non poche donne d’avere un figlio ad ogni costo.
Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione
16 Giampaolo Azzoni
Manipolazione genetica e artificialità della vita
La manipolazione genetica per gli umani è alle porte. Progettare un figlio come
un qualsiasi altro prodotto ingegneristico sembra a breve possibile, cioè una volta
che ci si sia completamente impadroniti della mappa del genoma umano e che si
possa operare sui singoli geni a piacimento. Si parla in ambiente anglosassone di
“designer babies”.
Ma una grossa opportunità, intanto, sembra già la selezione genetica pre-
impianto, soprattutto per escludere embrioni portatori di malattie ereditarie. Ma
gli scopi terapeutici potrebbero facilmente diventare scopi miglioristici.
L’eugenetica potrebbe persino suggerire forme di procreazione mirata a scopi
utilitaristici. Ciò che l’uomo finora ha fatto per soggiogare la natura, potrebbe ora
farlo per soggiogare la vita umana: potrebbe tutta ricondurla al prodotto artificiale.
Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione
17 Giampaolo Azzoni
“Il miraggio della perfezione” ???
Criticando l’ipotesi di scuola di “un’eugenetica come possibilità di perfezionare l’uomo senza dover passare attraverso la selezione e l’uccisione degli embrioni”, contenuta nel saggio Contro la perfezione: l’etica nell’età dell’ingegneria genetica del filosofo americano Michael J. Sandel,
Adriano Pessina osserva che l’imperfezione è segno “dell’appartenenza alla condizione umana” e si chiede “quale sia il termine di un progetto di perfezionamento per un essere contingente e finito come l’uomo stesso, in linea di principio sempre ulteriormente modificabile e trasformabile”. “Qual è il modello umano in base al quale perfezionare e perfezionarci?” si interroga il bioeticista, convinto che non sia possibile pensare davvero “in termini di perfezione senza rispondere alla domanda «chi è l’uomo?»”.
18 Giampaolo Azzoni
Quale accettabilità per la manipolazione genetica positiva?
Un essere umano, il quale ha dentro di sé, se è un essere umano, l’idea del diritto alla libertà della propria origine e all’infinità del proprio destino, non può sopportare più di tanto la notizia di essere stato programmato a tavolino da un altro essere umano.
Si sentirebbe manipolato nella sua esistenza in totalità, vorrebbe a tutti i costi liberarsi da questa dipendenza e forse vorrebbe farla pagare a chi lo ha manipolato prima ancora che nascesse al mondo. In ogni caso, egli tenderebbe a chiedere a tutti un risarcimento infinito.
Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione
19 Giampaolo Azzoni
Jürgen Habermas: “Contro la genetica liberale”
“la persona soggetta a trattamento pre-natale viene a trovarsi in difficoltà – dopo avere saputo dell’intenzionale alterazione del suo patrimonio (genetico) – a concepirsi come autonomo ed eguale membro di un’associazione di liberi ed eguali.”
Fonte: J. Habermas, Il futuro della natura umana, 2001, tr. it. 79.
20 Giampaolo Azzoni
25 luglio del 1978 : in UK la prima “bimba in provetta”
Louise Joy Brown Robert Edwards, Nobel 2010
24 Giampaolo Azzoni
Convenzione di Oviedo
Art. 13 Interventi sul Genoma Umano Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non può essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti.
Art. 14 Non selezione dei sesso L’utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non è ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria legata al sesso.
25 Giampaolo Azzoni
Convenzione di Oviedo
Art. 18 Ricerca sugli embrioni in vitro
(1) Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata all’embrione.
(2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.
26 Giampaolo Azzoni
Codice di deontologia medica (2006), art. 44
(Art. 44) - Fecondazione assistita - La fecondazione medicalmente assistita è un atto integralmente medico ed in ogni sua fase il medico dovrà agire nei confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e coscienza. Alla coppia vanno prospettate tutte le opportune soluzioni in base alle più recenti ed accreditate acquisizioni scientifiche ed è dovuta la più esauriente e chiara informazione sulle possibilità di successo nei confronti dell’infertilità e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.
27 Giampaolo Azzoni
Codice di deontologia medica (2006), art. 44
E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del nascituro, di attuare: a) forme di maternità surrogata; b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili; c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
28 Giampaolo Azzoni
Codice di deontologia medica (2006), art. 44
E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti strutturali e professionali. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.
29 Giampaolo Azzoni
L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
1. Finalità. 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti
dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità
30 Giampaolo Azzoni
L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
4. Accesso alle tecniche. 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
(…) 3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.
31 Giampaolo Azzoni
L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
5. Requisiti soggettivi. 1. (…) possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
32 Giampaolo Azzoni
L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
6. Consenso informato. (…) 3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, (...). Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
33 Giampaolo Azzoni
L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
7. Linee guida. 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
34 Giampaolo Azzoni
L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
Capo VI Misure di tutela dell'embrione 13. Sperimentazione sugli embrioni umani. 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione
umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
35 Giampaolo Azzoni
L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
Capo VI Misure di tutela dell'embrione 13. Sperimentazione sugli embrioni umani. (…) 3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o
comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti
ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche (…);
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
(...)
36 Giampaolo Azzoni
L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
14. Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni.
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando
quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-
scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un
numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna
non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la
crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.
(...)
37 Giampaolo Azzoni
L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
16. Obiezione di coscienza. 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie
non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. (...)
38 Giampaolo Azzoni
La fessurazione della L. 40 / 2004
Cfr. L’ accesso alla procreazione medicalmente assistita, tra “integrazioni” della legge e nuove aperture giurisprudenziali di Elena Malfatti
39 Giampaolo Azzoni
Tribunale di Cagliari: sentenza 22 settembre 2007
Secondo il Tribunale di Cagliare la diagnosi preimpianto è lecita quando la stessa risponda alle seguenti caratteristiche: • sia stata richiesta dai soggetti indicati nell’art. 14, quinto comma, l. n. 40/2004;
• abbia ad oggetto gli embrioni destinati all’impianto nel grembo materno;
• sia strumentale all’accertamento di eventuali malattie dell’embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita una adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da impiantare.
40 Giampaolo Azzoni
Tribunale di Firenze: sentenza 18 dicembre 2007
Massima In caso di procreazione medicalmente assistita può disporsi con provvedimento d'urgenza la diagnosi preimpianto sullo stato di salute degli embrioni da impiantare, al fine di fornire ai futuri genitori le informazioni necessarie per esprimere il consenso all'impianto (nella specie, la donna era affetta da grave malattia genetica, trasmissibile all'embrione con elevato grado di probabilità).
41 Giampaolo Azzoni
Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009
Massima
Va accolto il ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. affinché venga
eseguita, a favore della coppia di coniugi ricorrenti, la diagnosi
genetica pre-impianto di un numero minimo di sei embrioni onde
trasferire e impiantare nell'utero della donna gli embrioni creati che
non presentino la specifica grave patologia di cui la stessa è
portatrice.
42 Giampaolo Azzoni
Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009
Dispositivo
DISPONE
Che TECNOBIOS PROCREAZIONE S.R.L. esegua a favore dei ricorrenti l'applicazione delle
metodiche della procreazione medicalmente assistita, secondo le migliori ed accertate pratiche
mediche, previa diagnosi preimpianto di un numero minimo di sei embrioni, e provvedendo a
trasferire nell'utero della Signora B. B. gli embrioni creati che non presentino la specifica
patologia di cui la stessa è portatrice, in base alle direttive impartite dalla medesima paziente, ed
applicando in ogni caso le procedure dettate dalla scienza medica per assicurare il miglior
successo della tecnica in considerazione dell'età e dello stato di salute della paziente, considerato
anche il rischio di gravidanze plurigemellari pericolose, provvedendo alla crioconservazione per
un futuro impianto degli embrioni risultati idonei che non sia possibile trasferire
immediatamente e, comunque, di quelli risultati affetti della patologia di cui la Signora B. B.
è portatrice.
43 Giampaolo Azzoni
Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009: la questione di fatto
•che la Signora B. B. è portatrice sana di Distrofia Muscolare tipo Becker o Duchenne,
patologia irreversibile e incurabile, trasmissibile geneticamente, determinante la
degenerazione progressiva delle fibre muscolari;
•che tale gravissima patologia è stata purtroppo trasmessa al figlio Gabriele, avuto dalla
coppia in data 8 settembre 1999, che già soffre in maniera conclamata delle
conseguenze di siffatta malattia;
•che, nonostante i tentativi protrattisi da oltre due anni, i coniugi non sono riusciti a
concepire un altro figlio, essendo infine stato medicalmente accertato un stato di infertilità
della coppia sine causa;
•che, pertanto, i coniugi si sono rivolti al Centro di Fecondazione Assistita "Tecnobios"
s.r.l. di Bologna, per ottenere le prestazioni necessarie all'ottenimento di una gravidanza;
in tale frangente, chiedevano anche di poter accedere alla diagnosi genetica pre-impianto
al fine di evitare il rischio di trasmissione alla prole della malattia di cui risulta portatrice la
Signora B. B., atteso che tale rischio è pari al 50%; i coniugi esprimevano inoltre il
desiderio di evitare di mettere al mondo un altro figlio gravemente ammalato,
dichiarandosi quindi disponibili ad accettare il trasferimento dell'embrione solo ove fosse
diagnosticato che lo stesso non risulti portatore della patologia;
44 Giampaolo Azzoni
Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009: gli argomenti di diritto (1/2)
•il divieto di diagnosi preimpianto pare irragionevole e incongruente col sistema normativo se posto in parallelo con la diffusa pratica della diagnosi prenatale, tecnica altrettanto invasiva del feto, rischiosa per la gravidanza, ma perfettamente legittima in quanto avente la funzione di tutelare la maternità e la salute del feto.
•In ogni caso, deve ritenersi che la legittimità della diagnosi preimpianto, trovi saldo fondamento nella decisione della Corte Costituzionale che, con le note declaratorie di illegittimità, ha posto chiaramente in primo piano la tutela della salute fisica e psicologica della madre che, opinando diversamente, sarebbe esposta al rischio derivante da interruzioni di gravidanza, o prosecuzioni patologiche della stessa in caso di embrione portatore di gravi malformazioni o malattie genetiche, ovvero conseguente da plurime stimolazioni ovariche
45 Giampaolo Azzoni
Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009: gli argomenti di diritto (2/2)
•il giudice aderisce pienamente all'orientamento giurisprudenziale che, secondo
un'interpretazione costituzionalmente orientata della l. n. 40/2004, riconosce il diritto di
ottenere la diagnosi preimpianto sull'embrione, affermando, anzitutto, una netta
distinzione tra la nozione di "ricerca clinica e sperimentale" vietata dall'art. 13 comma 2
della citata legge, e quella di "diagnosi preimpianto", in quanto, pur coinvolgendo
entrambe l'embrione, generano conflitti di interessi distinti e, in quanto tali, trattati
diversamente dalla l. n. 40/2004
•la legge, all'art. 14, comma 5, prevede il diritto della coppia di chiedere informazioni sullo
stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero, informazioni certamente
determinanti per decidere se accettare o rifiutare il trasferimento, posto che la presenza di
gravi malattie genetiche dell'embrione, portata a conoscenza della donna, potrebbe spingere
quest'ultima a proteggere la propria integrità fisica e psichica. Pertanto, negare la diagnosi
medica preimpianto significherebbe costringere la donna a prendere una decisione non
informata e inconsapevole, in ordine al trasferimento in utero degli embrioni formati, con il
rischio di mettere in pericolo la propria salute.
46 Giampaolo Azzoni
Tribunale di Salerno, sentenza 9 gennaio 2010
“Il giudice Antonio Scarpa, del Tribunale di Salerno, ha autorizzato, per la prima volta in Italia, la diagnosi genetica preimpianto a una coppia fertile portatrice di una grave malattia ereditaria, l’Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1(SMA1). La coppia non aveva potuto accedere alle pratiche di procreazione medicalmente assistita perché la legge 40 del 2004 lo consente solo per casi di sterilità e di infertilità.”
47 Giampaolo Azzoni
“la Repubblica”, 26 settembre 2013
Cfr. "L'APPLICAZIONE DELLA CEDU, I GIUDICI E LA FECONDAZIONE ASSISTITA" - Antonio RUGGERI In: www.personaedanno.it
Linee guida contenenti l’indicazione
delle procedure e delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita
D.M. 21 luglio 2004
e
D.M. 11 aprile 2008
49 Giampaolo Azzoni
Tar Lazio sez. 3 quater: sentenza 31 ottobre 2007, n. 398
Sono illegittime le disposizioni delle Linee guida in materia di procreazione assistita, approvate con decreto del Ministro della Salute del 21 luglio 2004, nella parte riguardante le misure di tutela dell’embrione, laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro dev’essere esclusivamente di tipo osservazionale, in quanto esse contrastano con l’art. 13 della legge 40/2004, che, in assenza di disponibilità di metodologie alternative, consente invece la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione umano, per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, nonché interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche al medesimo scopo.
50 Giampaolo Azzoni
Tar Lazio sez. 3 quater: sentenza 31 ottobre 2007, n. 398
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., delle previsioni dell’art. 14 commi 2 e 3 della legge 40/2004, che dispongono il divieto di creare un numero di embrioni superiore a tre e consentono la crioconservazione degli stessi soltanto nel caso che il loro trasferimento nell’utero risulti impossibile per grave e documentata causa di forza maggiore, relativa allo stato di salute della donna, non prevedibile al momento della fecondazione.
Le novità delle Linee-guida del 2008
Estensione dell’ipotesi di infertilità ai casi in
cui l’uomo sia portatore di malattie virali
sessualmente trasmissibili, in particolare Hiv ed
epatiti B e C.
Le novità delle Linee-guida del 2008
Eliminate le seguenti frasi:
Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati
in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere di
tipo osservazionale [in coerenza con Tar Lazio – Sede di
Roma – Sezione III-quater – Sent. 31 ottobre 2007-21
gennaio 2008, n. 398].*
Qualora dall’indagine vengano evidenziate gravi anomalie
irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico
responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell’
art 14, comma 5.
Ove in tal caso il trasferimento dell’embrione, non coercibile,
non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve
essere mantenuta fino al suo estinguersi.
53 Giampaolo Azzoni
Nuove linee-guida - Decreto del Ministero della Salute, 11 aprile 2008
Introdotto: “una volta assicurati i criteri diagnostici e di gradualità terapeutica,
tenendo conto anche di quelle peculiari condizioni in presenza delle quali - essendo l’uomo portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV - l’elevato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce di fatto, in termini obiettivi, una causa ostativa della procreazione, imponendo l’adozione di precauzioni che si traducono, necessariamente, in una condizione di infecondità, da farsi rientrare tra i casi di infertilità maschile severa da causa accertata e certificata da atto medico, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge n. 40 del 2004.”
Sulla legittimità della DPI: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 28 agosto 2012, Ricorso
n.54270/10 - Causa Costa e Pavan c. Italia (confermata e resa definitiva l’11 febbraio 2013)
1. Intrusione nella vita privata e familiare
la Cour considère que le désir des requérants de
procréer un enfant qui ne soit pas atteint par la maladie
génétique dont ils sont porteurs sains et de recourir pour
ce faire à la procréation médicalement assistée et au
D.P.I. relève de la protection de l’article 8, pareil choix
constituant une forme d’expression de leur vie privée et
familiale. En conséquence, cette disposition trouve à
s’appliquer en l’espèce
Cfr. "COSTA-PAVAN: LA CEDU E LE QUESTIONI ETICHE" -Eduardo DE CUNTO In: www.personaedanno.it
2. Incoerenza con la L. 194 / 1978
La Cour […] Tout en soulignant que la notion d’« enfant
» ne saurait être assimilée à celle d’« embryon », elle ne
voit pas comment la protection des intérêts évoqués par
le Gouvernement se concilie avec la possibilité ouverte
aux requérants de procéder à un avortement
thérapeutique lorsqu’il s’avère que le fœtus est malade,
compte tenu notamment des conséquences que cela
comporte tant pour le fœtus, dont le développement est
évidemment bien plus avancé que celui d’un embryon,
que pour le couple de parents, notamment pour la
femme.
Sulla legittimità della DPI: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 28 agosto 2012, Ricorso
n.54270/10 - Causa Costa e Pavan c. Italia (confermata e resa definitiva l’11 febbraio 2013)
56 Giampaolo Azzoni
Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 151
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole “ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”.
La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del
medesimo articolo nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli
embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma,
debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.
La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali,
le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 3, e 14, commi 1 e
4.
57 Giampaolo Azzoni
The European Court of Human Rights (First Section) case of S. H. and Others v. Austria, 1 April 2010
In riferimento alla legge austriaca, è illegittimo il divieto di fecondazione eterologa
In seguito alla Sentenza della CEDU diversi tribunali hanno posto la questione di costituzionalità del divieto alla Corte Costituzionale.
58 Giampaolo Azzoni
“Sole 24 Ore”, 16 settembre 2012
Il tribunale dichiara adottabile una bambina di un anno perché i genitori sono troppo vecchi
Il Tribunale per i Minori di Torino ha dichiarato adottabile una bimba di un anno e mezzo togliendola ai suoi genitori naturali perché sono troppo anziani, dal momento che il padre ha 70 anni e la madre 57. La bimba - la cui vicenda è riferita dai quotidiani La Stampa e La Repubblica - è nata il 26 maggio 2010 all'ospedale Sant'Anna di Torino grazie alla fecondazione artificiale fatta all'estero e, per decisione della stessa magistratura minorile, è in affido da quando aveva un mese. Secondo il Tribunale, la bimba è «il frutto di un'applicazione distorta delle enormi possibilità offerte dal progresso in materia genetica». La volontà di concepirla, inoltre, è «una scelta che, se spinta oltre certi limiti si fonda sulla volontà di onnipotenza, sul desiderio di soddisfare a tutti i costi i propri bisogni che necessariamente implicano l'accantonamento delle leggi di natura e una certa indifferenza rispetto alla prospettiva del bambino».
59 Giampaolo Azzoni
Cass., sez. III civ., 2 ottobre 2012, n. 16754
“Si può risarcire qualcuno perché nato con sindrome di Down? La Corte di Cassazione ha risposto affermativamente risarcendo con un milione di euro una bambina nata sedici anni fa con tale patologia e, di fatto, condannando il medico per non aver eseguito una diagnosi adeguata.” Nota del Centro di Bioetica dell’Università Cattolica: http://centridiateneo.unicatt.it/bioetica_Nota_Centro_Bioetica_su_sentenza_Cassazione_bambina_nata_con_sindrome_di_Down.pdf
Articolo di Chiara Aluisi: http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=40616&catid=86
Congregazione per la Dottrina della Fede
Istruzione sul rispetto della vita umana nascente e la
dignità della procreazione - Donum vitae
(22 febbraio 1987)
Istruzione Dignitas Personae
su alcune questioni di bioetica
(8 settembre 2008)
Illiceità della crioconservazione secondo la Chiesa
Cattolica
“La crioconservazione è incompatibile con il rispetto
dovuto agli embrioni umani:
presuppone la loro produzione in vitro;
li espone a gravi rischi di morte o di danno per la loro
integrità fisica, in quanto un’alta percentuale non
sopravvive alla procedura di congelamento e di
scongelamento;
li priva almeno temporaneamente dell’accoglienza e
della gestazione materna;
li pone in una situazione suscettibile di ulteriori offese e
manipolazioni.”
Illiceità di ogni utilizzo degli embrioni diverso dal
trasferimento nella madre biologica
“Occorre costatare, in definitiva, che le
migliaia di embrioni in stato di abbandono
determinano una situazione di ingiustizia
di fatto irreparabile.”
Di fronte ad una ingiustizia irreparabile
Resta la domanda: cosa fare?
Il rischio è che per evitare l’utilitarismo si
finisca in una morale deontologica di
princìpi astratti
La domanda metafisica centrale.
Qual è la forma che la materia di un embrione
crioconservato ha potuto ricevere e mantenere?
•con una determinata strutturazione biologica
•a – 196°
•esterno al corpo di una donna
Tre fasi nella regolazione giuridica degli embrioni
crioconservati in Italia.
1.
Prima della L. 40 / 2004
2.
La L. 40 / 2004
3.
Dopo Corte Cost. 151 / 2009
L. 19 febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
Capo VI - Misure di tutela dell'embrione
L. 40/2004 – Ar.t 13. Sperimentazione sugli embrioni umani.
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun
embrione umano è consentita a condizione che si
perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e
diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e
qualora non siano disponibili metodologie
alternative.
L. 40/2004 – Art. 13. Sperimentazione sugli embrioni umani.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o
di sperimentazione o comunque a fini diversi da
quello previsto dalla presente legge; .
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta
a Oviedo il 4 aprile 1997 (L. 28.3.2001 n. 145)
Articolo 18 – Ricerca sugli embrioni in vitro
1. Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è
ammessa dalla legge, questa assicura una
protezione adeguata all’embrione.
2. La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca
è vietata.
.
Codice di deontologia medica (2008)
Articolo 44 – Fecondazione assistita
“(…) non è consentita la produzione di embrioni
ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni
sfruttamento commerciale, pubblicitario,
industriale di gameti, embrioni e tessuti
embrionali o fetali.”
L. 40/2004 – Art. 14. Limiti all'applicazione delle tecniche
sugli embrioni.
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione
di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla
legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto
conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto
previsto dall'articolo 7, comma 3 [“Le linee guida sono
aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto
all'evoluzione tecnico-scientifica …”], non devono creare un
numero di embrioni superiore a quello strettamente
necessario ad un unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre.
L. 40/2004 – Art. 14. Limiti all'applicazione delle tecniche
sugli embrioni.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni
non risulti possibile per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna non prevedibile al momento della
fecondazione è consentita la crioconservazione
degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento,
da realizzare non appena possibile.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 [Le coppie che accedono
alle tecniche di PMA] sono informati sul numero e, su
loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni
prodotti e da trasferire nell'utero.
L. 40/2004 – Art. 14. Limiti all'applicazione delle tecniche
sugli embrioni.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti
maschile e femminile, previo consenso informato e
scritto.
L. 40/2004 – Art. 17. Disposizioni transitorie
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le strutture e i centri […]
trasmettono al Ministero della salute un elenco
contenente l'indicazione numerica degli embrioni
prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel periodo
precedente la data di entrata in vigore della
presente legge […]
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della salute, avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con
proprio decreto, le modalità e i termini di
conservazione degli embrioni di cui al comma 2
Corte Cost. 151 / 2009: la non completa tutela dell’embrione
“la legge in esame rivela […] un limite alla tutela
apprestata all'embrione, poiché anche nel caso di
limitazione a soli tre del numero di embrioni prodotti,
si ammette comunque che alcuni di essi possano
non dar luogo a gravidanza, postulando la
individuazione del numero massimo di embrioni
impiantabili appunto un tale rischio, e consentendo
un affievolimento della tutela dell'embrione al fine di
assicurare concrete aspettative di gravidanza, in
conformità alla finalità proclamata dalla legge. E
dunque, la tutela dell'embrione non è comunque
assoluta, ma limitata dalla necessità di
individuare un giusto bilanciamento con la
tutela delle esigenze di procreazione.”
Corte Cost. 151 / 2009: mancato rispetto della autonomia
del medico
“la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente
posto l'accento sui limiti che alla discrezionalità
legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e
sperimentali, che sono in continua evoluzione e
sulle quali si fonda l'arte medica: sicché, in materia
di pratica terapeutica, la regola di fondo deve
essere la autonomia e la responsabilità del
medico, che, con il consenso del paziente, opera
le necessarie scelte professionali”
Corte Cost. 151 / 2009: incostituzionalità del limite dei 3
embrioni
“La previsione della creazione di un numero di
embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni
considerazione delle condizioni soggettive della
donna che di volta in volta si sottopone alla
procedura di procreazione medicalmente assistita,
si pone, in definitiva, in contrasto con l'art. 3 Cost.,
riguardato sotto il duplice profilo del principio di
ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto
il legislatore riserva il medesimo trattamento a
situazioni dissimili; nonché con l'art. 32 Cost., per il
pregiudizio alla salute della donna – ed
eventualmente […] del feto – ad esso connesso.”
Corte Cost. 151 / 2009: incostituzionalità del 2° e del 3°
comma dell’art. 14 della L. 40 / 2004
“Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge n.
40 del 2004 limitatamente alle parole «ad un unico
e contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre».”
“Le raggiunte conclusioni […] comportano, altresì, la
declaratoria di incostituzionalità del comma 3, nella
parte in cui non prevede che il trasferimento degli
embrioni, da realizzare non appena possibile, come
previsto in tale norma, debba essere effettuato
senza pregiudizio della salute della donna.”
Corte Cost. 151 / 2009: il senso della dichiarazione di
incostituzionalità del 2° comma dell’art. 14 della L. 40 / 2004
“L'intervento demolitorio mantiene […] salvo il
principio secondo cui le tecniche di produzione non
devono creare un numero di embrioni superiore a
quello strettamente necessario, secondo
accertamenti demandati, nella fattispecie concreta,
al medico, ma esclude la previsione dell'obbligo di
un unico e contemporaneo impianto e del numero
massimo di embrioni da impiantare, con ciò
eliminando sia la irragionevolezza di un trattamento
identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per
la donna, di sottoporsi eventualmente ad altra
stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo
diritto alla salute.”
Corte Cost. 151 / 2009: deroga al divieto di
crioconservazione del 1° comma dell’art. 14 della L. 4 /2004
“Le raggiunte conclusioni […] introducono una
deroga al principio generale di divieto di
crioconservazione di cui al comma 1 dell'art. 14,
quale logica conseguenza della caducazione, nei
limiti indicati, del comma 2 – che determina la
necessità del ricorso alla tecnica di congelamento
con riguardo agli embrioni prodotti ma non
impiantati per scelta medica.”
Gli effetti della sentenza della Corte Cost. 151 / 2009
riguardo alla deroga al divieto di crioconservazione
“L’applicazione della sentenza n. 151/2009 della
Corte Costituzionale ha determinato da una parte la
riduzione della percentuale di gravidanze trigemine
e dall’altra una contrazione dell’applicazione del
congelamento degli ovociti ed un aumento nel
numero di embrioni congelati; contemporaneamente
si osserva un aumento del numero di cicli da
scongelamento.”
Relazione del Ministro della Salute sullo stato di attuazione della L. 40
/ 2004
- Attività anno 2010 centri procreazione medicalmente assistita
Roma, 28 giugno 2012
Gli effetti della sentenza della Corte Cost. 151 / 2009
riguardo alla deroga al divieto di crioconservazione
“Nel 2010 i cicli di trattamento che hanno utilizzato
embrioni crioconservati sono stati 3.441, pari al
6,4% del totale dei cicli iniziati ed i cicli che hanno
utilizzato ovociti crioconservati sono stati 3.102 pari
al 4,1% del totale dei cicli iniziati.”
Relazione del Ministro della Salute sullo stato di attuazione della L. 40
/ 2004
- Attività anno 2010 centri procreazione medicalmente assistita
Roma, 28 giugno 2012
Gli effetti della sentenza della Corte Cost. 151 / 2009
riguardo alla deroga al divieto di crioconservazione
“Complessivamente il numero di embrioni formati e
trasferiti nell’anno 2010 è pari a 96.739:
Il numero degli embrioni che invece sono stati
crioconservati è pari a 16.280.”
Relazione del Ministro della Salute sullo stato di attuazione della L. 40
/ 2004
- Attività anno 2010 centri procreazione medicalmente assistita
Roma, 28 giugno 2012
Un confronto: nel 2010 vi sono state 115.981 IVG (nel 2011 sono
state 109.538) e vi sono state 561.944 nascite.