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16 ottobre 2013 Prof. Giampaolo Azzoni Lezione 9.: PMA e embrioni crioconservati Corso di Biodiritto, a.a. 2013-2014 (11 a edizione)

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16 ottobre 2013

Prof. Giampaolo Azzoni

Lezione 9.: PMA e embrioni crioconservati

Corso di Biodiritto, a.a. 2013-2014 (11a edizione)

2 Giampaolo Azzoni

Quando inizia la vita umana?

Nature 418, 14-15 (4 July 2002)

3 Giampaolo Azzoni

Quando inizia la vita umana meritevole di tutela giuridica?

Il ciclo biologico dell’uomo – come quello di tutti i mammiferi – inizia in natura dalla riproduzione sessuale e cioè dalla fusione di due gameti di sesso diverso (fecondazione). Questo tipo di riproduzione (riproduzione sessuale) realizza il trasferimento dei caratteri genetici da una generazione alla successiva.

Secondo la descrizione che ne danno i biologi, la fecondazione – intesa come processo – è caratterizzata da eventi microscopici e submicroscopico-molecolari tutti indispensabili e di varia durata, che si sviluppano in modo continuo, iniziando con l’interazione ravvicinata tra lo spermatozoo e i rivestimenti cellulari e acellulari dell’oocita, continuando con la fusione dei gameti e dando luogo in un tempo variabile tra 16 e 30 ore alla prima divisione cellulare (embrione a due cellule).

Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Considerazioni bioetiche in merito al C.D. “OOTIDE”, 15 luglio 2005

4 Giampaolo Azzoni

Il principio tuzioristico

Elio Sgreccia, La Chiesa e la fecondazione artificiale. “Corriere della Sera”, 8.2.2005

5 Giampaolo Azzoni

Corte costituzionale 27/1975

“Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare.”

6 Giampaolo Azzoni

Tommaso d’Aquino: Summa contra gentiles

Contra Gentiles, lib. 2 cap. 89 n. 11 Quanto igitur aliqua forma est nobilior et magis distans a forma elementi, tanto oportet esse plures formas intermedias, quibus gradatim ad formam ultimam veniatur, et per consequens plures generationes medias. Et ideo in generatione animalis et hominis in quibus est forma perfectissima, sunt plurimae formae et generationes intermediae, et per consequens corruptiones, quia generatio unius est corruptio alterius. Anima igitur vegetabilis, quae primo inest, cum embryo vivit vita plantae, corrumpitur, et succedit anima perfectior, quae est nutritiva et sensitiva simul, et tunc embryo vivit vita animalis; hac autem corrupta, succedit anima rationalis ab extrinseco immissa, licet praecedentes fuerint virtute seminis.

Contra Gentiles, lib. 2 cap. 89 n. 11 Perciò più una forma è nobile e lontana dagli elementi, più numerose dovranno essere le forme intermedie, con le quali gradatamente si arriva all’ultima forma, e di conseguenza più numerose saranno le generazioni intermedie. Ecco perché nella generazione dell’animale e dell’uomo, in cui la forma è perfettissima, molte sono le forme e le generazioni intermedie, e di conseguenza le corruzioni, perché la generazione di una forma è la corruzione di un’altra. Perciò l’anima vegetativa, che viene per prima, mentre l’embrione vive la vita della pianta, si corrompe e le succede un’anima più perfetta, che è insieme intuitiva e sensitiva, e allora l’embrione vive la vita dell’animale; distrutta questa, le succede l’anima razionale che viene infusa dall’esterno, sebbene le anime precedenti derivassero dalla virtù del seme.

7 Giampaolo Azzoni

Cass. Civ., Sez. III: sentenza 11 maggio 2009, n. 10741: statuto giuridico del concepito

Massima

Il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto

di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti

dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute,

all'onore, all'identità personale, a nascere sano, diritti, questi, rispetto ai quali l'avverarsi

della condicio iuris della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in

giudizio ai fini risarcitori. Ne consegue che la persona nata con malformazioni congenite,

dovute alla colposa somministrazione di farmaci dannosi (nella specie teratogeni), alla

propria madre, durante la gestazione, è legittimata a domandare il risarcimento del danno

alla salute nei confronti del medico che quei farmaci prescrisse o non sconsigliò.

1. Capacità giuridica. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita .

[email protected] 8

Esempio di protezione positiva

dell’embrione

Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

(grande sezione) del 18 ottobre 2011.

Causa C-34/10.

Oliver Brüstle contro Greenpeace e V.

[email protected] 9

Direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 sulla protezione

giuridica delle invenzioni biotecnologiche

Articolo 6

1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni

il cui sfruttamento commerciale è contrario

all'ordine pubblico o al buon costume; […].

2. Ai sensi del paragrafo 1, sono considerati non

brevettabili in particolare:

[…]

c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini

industriali o commerciali;

[email protected] 10

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (grande sezione) del

18 ottobre 2011: definizione di embrione

“il legislatore dell’Unione ha inteso escludere

qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto

quando il rispetto dovuto alla dignità umana può

esserne pregiudicato. Da ciò risulta che la

nozione di «embrione umano» ai sensi

dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva deve

essere intesa in senso ampio.”

[email protected] 11

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (grande sezione) del

18 ottobre 2011: definizione di embrione

“costituisce un «embrione umano» qualunque

ovulo umano fin dalla fecondazione,

qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia

stato impiantato il nucleo di una cellula umana

matura

e qualunque ovulo umano non fecondato che,

attraverso partenogenesi, sia stato indotto a

dividersi e a svilupparsi”

[email protected] 12

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (grande sezione) del

18 ottobre 2011: divieto di brevettabilità

“l’esclusione dalla brevettabilità relativa

all’utilizzazione di embrioni umani a fini

industriali o commerciali enunciata all’art. 6,

n. 2, lett. c), della direttiva riguarda altresì

l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre

solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o

diagnostiche che si applichi all’embrione umano

e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di

un brevetto.”

[email protected] 13

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (grande sezione) del

18 ottobre 2011: divieto di brevettabilità (2)

“un’invenzione deve essere esclusa dalla

brevettabilità, anche se le rivendicazioni del

brevetto non vertono sull’utilizzazione di

embrioni umani, ove l’attuazione dell’invenzione

richieda la distruzione di embrioni umani.

[…] come nell’ipotesi della produzione di cellule

staminali embrionali ricavate da una linea di

cellule staminali la cui creazione, di per sé, ha

comportato la distruzione di embrioni umani.”

14 Giampaolo Azzoni

L’emancipazione dai vincoli naturali

L’oggettivazione e la frammentazione dei processi di procreazione risentono indubbiamente della libertà che s’è prodotta mano a mano negli ultimi 50 anni, quanto ai nessi che stanno in madre natura.

Fino a non molti anni fa l’accoppiamento tra un uomo e una donna era naturalmente (…) aperto alla possibilità che nascesse un bambino; adesso, invece, i rapporti sessuali possono agevolmente essere tenuti distinti dalla procreazione.

Fino a pochi anni fa l’infertilità del maschio e/o della femmina pareva senza rimedi. Adesso è possibile avviare i processi di procreazione per altre vie.

Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione

15 Giampaolo Azzoni

Dalla natura subita alla possibilità dell’arbitrio

La sessualità può essere tenuta distinta non solo dalla fecondità, ma anche dalla responsabilità diretta della procreazione e persino della gestazione.

Ovocita e/o sperma possono essere non solo omologhi alla coppia, ma anche eterologhi. L’utero può essere surrogato, e anche in affitto. Si sta persino tentando di costruire un utero artificiale.

Si sa della diminuzione drastica della natalità. Ma il desiderio diffuso di non avere più di un figlio convive con il desiderio di non poche donne d’avere un figlio ad ogni costo.

Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione

16 Giampaolo Azzoni

Manipolazione genetica e artificialità della vita

La manipolazione genetica per gli umani è alle porte. Progettare un figlio come

un qualsiasi altro prodotto ingegneristico sembra a breve possibile, cioè una volta

che ci si sia completamente impadroniti della mappa del genoma umano e che si

possa operare sui singoli geni a piacimento. Si parla in ambiente anglosassone di

“designer babies”.

Ma una grossa opportunità, intanto, sembra già la selezione genetica pre-

impianto, soprattutto per escludere embrioni portatori di malattie ereditarie. Ma

gli scopi terapeutici potrebbero facilmente diventare scopi miglioristici.

L’eugenetica potrebbe persino suggerire forme di procreazione mirata a scopi

utilitaristici. Ciò che l’uomo finora ha fatto per soggiogare la natura, potrebbe ora

farlo per soggiogare la vita umana: potrebbe tutta ricondurla al prodotto artificiale.

Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione

17 Giampaolo Azzoni

“Il miraggio della perfezione” ???

Criticando l’ipotesi di scuola di “un’eugenetica come possibilità di perfezionare l’uomo senza dover passare attraverso la selezione e l’uccisione degli embrioni”, contenuta nel saggio Contro la perfezione: l’etica nell’età dell’ingegneria genetica del filosofo americano Michael J. Sandel,

Adriano Pessina osserva che l’imperfezione è segno “dell’appartenenza alla condizione umana” e si chiede “quale sia il termine di un progetto di perfezionamento per un essere contingente e finito come l’uomo stesso, in linea di principio sempre ulteriormente modificabile e trasformabile”. “Qual è il modello umano in base al quale perfezionare e perfezionarci?” si interroga il bioeticista, convinto che non sia possibile pensare davvero “in termini di perfezione senza rispondere alla domanda «chi è l’uomo?»”.

18 Giampaolo Azzoni

Quale accettabilità per la manipolazione genetica positiva?

Un essere umano, il quale ha dentro di sé, se è un essere umano, l’idea del diritto alla libertà della propria origine e all’infinità del proprio destino, non può sopportare più di tanto la notizia di essere stato programmato a tavolino da un altro essere umano.

Si sentirebbe manipolato nella sua esistenza in totalità, vorrebbe a tutti i costi liberarsi da questa dipendenza e forse vorrebbe farla pagare a chi lo ha manipolato prima ancora che nascesse al mondo. In ogni caso, egli tenderebbe a chiedere a tutti un risarcimento infinito.

Fonte: C. Vigna, Etica e procreazione

19 Giampaolo Azzoni

Jürgen Habermas: “Contro la genetica liberale”

“la persona soggetta a trattamento pre-natale viene a trovarsi in difficoltà – dopo avere saputo dell’intenzionale alterazione del suo patrimonio (genetico) – a concepirsi come autonomo ed eguale membro di un’associazione di liberi ed eguali.”

Fonte: J. Habermas, Il futuro della natura umana, 2001, tr. it. 79.

20 Giampaolo Azzoni

25 luglio del 1978 : in UK la prima “bimba in provetta”

Louise Joy Brown Robert Edwards, Nobel 2010

21 Giampaolo Azzoni

“La Repubblica” 26 agosto 2013

22 Giampaolo Azzoni

PMA : la tecnica

Le Scienze, settembre 2004

23 Giampaolo Azzoni

PMA : la tecnica

Le Scienze, settembre 2004

24 Giampaolo Azzoni

Convenzione di Oviedo

Art. 13 Interventi sul Genoma Umano Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non può essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti.

Art. 14 Non selezione dei sesso L’utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non è ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria legata al sesso.

25 Giampaolo Azzoni

Convenzione di Oviedo

Art. 18 Ricerca sugli embrioni in vitro

(1) Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata all’embrione.

(2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.

26 Giampaolo Azzoni

Codice di deontologia medica (2006), art. 44

(Art. 44) - Fecondazione assistita - La fecondazione medicalmente assistita è un atto integralmente medico ed in ogni sua fase il medico dovrà agire nei confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e coscienza. Alla coppia vanno prospettate tutte le opportune soluzioni in base alle più recenti ed accreditate acquisizioni scientifiche ed è dovuta la più esauriente e chiara informazione sulle possibilità di successo nei confronti dell’infertilità e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.

27 Giampaolo Azzoni

Codice di deontologia medica (2006), art. 44

E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del nascituro, di attuare: a) forme di maternità surrogata; b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili; c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.

28 Giampaolo Azzoni

Codice di deontologia medica (2006), art. 44

E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti strutturali e professionali. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.

29 Giampaolo Azzoni

L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

1. Finalità. 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti

dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità

30 Giampaolo Azzoni

L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

4. Accesso alle tecniche. 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è

consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

(…) 3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente

assistita di tipo eterologo.

31 Giampaolo Azzoni

L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

5. Requisiti soggettivi. 1. (…) possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente

assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

32 Giampaolo Azzoni

L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

6. Consenso informato. (…) 3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di

procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, (...). Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

33 Giampaolo Azzoni

L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

7. Linee guida. 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di

sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

34 Giampaolo Azzoni

L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

Capo VI Misure di tutela dell'embrione 13. Sperimentazione sugli embrioni umani. 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione

umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione

umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

35 Giampaolo Azzoni

L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

Capo VI Misure di tutela dell'embrione 13. Sperimentazione sugli embrioni umani. (…) 3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o

comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti

ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche (…);

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

(...)

36 Giampaolo Azzoni

L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

14. Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni.

1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando

quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-

scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un

numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e

contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e

documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna

non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la

crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da

realizzare non appena possibile.

(...)

37 Giampaolo Azzoni

L. 19.2.2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

16. Obiezione di coscienza. 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie

non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. (...)

38 Giampaolo Azzoni

La fessurazione della L. 40 / 2004

Cfr. L’ accesso alla procreazione medicalmente assistita, tra “integrazioni” della legge e nuove aperture giurisprudenziali di Elena Malfatti

39 Giampaolo Azzoni

Tribunale di Cagliari: sentenza 22 settembre 2007

Secondo il Tribunale di Cagliare la diagnosi preimpianto è lecita quando la stessa risponda alle seguenti caratteristiche: • sia stata richiesta dai soggetti indicati nell’art. 14, quinto comma, l. n. 40/2004;

• abbia ad oggetto gli embrioni destinati all’impianto nel grembo materno;

• sia strumentale all’accertamento di eventuali malattie dell’embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita una adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da impiantare.

40 Giampaolo Azzoni

Tribunale di Firenze: sentenza 18 dicembre 2007

Massima In caso di procreazione medicalmente assistita può disporsi con provvedimento d'urgenza la diagnosi preimpianto sullo stato di salute degli embrioni da impiantare, al fine di fornire ai futuri genitori le informazioni necessarie per esprimere il consenso all'impianto (nella specie, la donna era affetta da grave malattia genetica, trasmissibile all'embrione con elevato grado di probabilità).

41 Giampaolo Azzoni

Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009

Massima

Va accolto il ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. affinché venga

eseguita, a favore della coppia di coniugi ricorrenti, la diagnosi

genetica pre-impianto di un numero minimo di sei embrioni onde

trasferire e impiantare nell'utero della donna gli embrioni creati che

non presentino la specifica grave patologia di cui la stessa è

portatrice.

42 Giampaolo Azzoni

Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009

Dispositivo

DISPONE

Che TECNOBIOS PROCREAZIONE S.R.L. esegua a favore dei ricorrenti l'applicazione delle

metodiche della procreazione medicalmente assistita, secondo le migliori ed accertate pratiche

mediche, previa diagnosi preimpianto di un numero minimo di sei embrioni, e provvedendo a

trasferire nell'utero della Signora B. B. gli embrioni creati che non presentino la specifica

patologia di cui la stessa è portatrice, in base alle direttive impartite dalla medesima paziente, ed

applicando in ogni caso le procedure dettate dalla scienza medica per assicurare il miglior

successo della tecnica in considerazione dell'età e dello stato di salute della paziente, considerato

anche il rischio di gravidanze plurigemellari pericolose, provvedendo alla crioconservazione per

un futuro impianto degli embrioni risultati idonei che non sia possibile trasferire

immediatamente e, comunque, di quelli risultati affetti della patologia di cui la Signora B. B.

è portatrice.

43 Giampaolo Azzoni

Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009: la questione di fatto

•che la Signora B. B. è portatrice sana di Distrofia Muscolare tipo Becker o Duchenne,

patologia irreversibile e incurabile, trasmissibile geneticamente, determinante la

degenerazione progressiva delle fibre muscolari;

•che tale gravissima patologia è stata purtroppo trasmessa al figlio Gabriele, avuto dalla

coppia in data 8 settembre 1999, che già soffre in maniera conclamata delle

conseguenze di siffatta malattia;

•che, nonostante i tentativi protrattisi da oltre due anni, i coniugi non sono riusciti a

concepire un altro figlio, essendo infine stato medicalmente accertato un stato di infertilità

della coppia sine causa;

•che, pertanto, i coniugi si sono rivolti al Centro di Fecondazione Assistita "Tecnobios"

s.r.l. di Bologna, per ottenere le prestazioni necessarie all'ottenimento di una gravidanza;

in tale frangente, chiedevano anche di poter accedere alla diagnosi genetica pre-impianto

al fine di evitare il rischio di trasmissione alla prole della malattia di cui risulta portatrice la

Signora B. B., atteso che tale rischio è pari al 50%; i coniugi esprimevano inoltre il

desiderio di evitare di mettere al mondo un altro figlio gravemente ammalato,

dichiarandosi quindi disponibili ad accettare il trasferimento dell'embrione solo ove fosse

diagnosticato che lo stesso non risulti portatore della patologia;

44 Giampaolo Azzoni

Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009: gli argomenti di diritto (1/2)

•il divieto di diagnosi preimpianto pare irragionevole e incongruente col sistema normativo se posto in parallelo con la diffusa pratica della diagnosi prenatale, tecnica altrettanto invasiva del feto, rischiosa per la gravidanza, ma perfettamente legittima in quanto avente la funzione di tutelare la maternità e la salute del feto.

•In ogni caso, deve ritenersi che la legittimità della diagnosi preimpianto, trovi saldo fondamento nella decisione della Corte Costituzionale che, con le note declaratorie di illegittimità, ha posto chiaramente in primo piano la tutela della salute fisica e psicologica della madre che, opinando diversamente, sarebbe esposta al rischio derivante da interruzioni di gravidanza, o prosecuzioni patologiche della stessa in caso di embrione portatore di gravi malformazioni o malattie genetiche, ovvero conseguente da plurime stimolazioni ovariche

45 Giampaolo Azzoni

Tribunale di Bologna, Sez. I: sentenza 29 giugno 2009: gli argomenti di diritto (2/2)

•il giudice aderisce pienamente all'orientamento giurisprudenziale che, secondo

un'interpretazione costituzionalmente orientata della l. n. 40/2004, riconosce il diritto di

ottenere la diagnosi preimpianto sull'embrione, affermando, anzitutto, una netta

distinzione tra la nozione di "ricerca clinica e sperimentale" vietata dall'art. 13 comma 2

della citata legge, e quella di "diagnosi preimpianto", in quanto, pur coinvolgendo

entrambe l'embrione, generano conflitti di interessi distinti e, in quanto tali, trattati

diversamente dalla l. n. 40/2004

•la legge, all'art. 14, comma 5, prevede il diritto della coppia di chiedere informazioni sullo

stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero, informazioni certamente

determinanti per decidere se accettare o rifiutare il trasferimento, posto che la presenza di

gravi malattie genetiche dell'embrione, portata a conoscenza della donna, potrebbe spingere

quest'ultima a proteggere la propria integrità fisica e psichica. Pertanto, negare la diagnosi

medica preimpianto significherebbe costringere la donna a prendere una decisione non

informata e inconsapevole, in ordine al trasferimento in utero degli embrioni formati, con il

rischio di mettere in pericolo la propria salute.

46 Giampaolo Azzoni

Tribunale di Salerno, sentenza 9 gennaio 2010

“Il giudice Antonio Scarpa, del Tribunale di Salerno, ha autorizzato, per la prima volta in Italia, la diagnosi genetica preimpianto a una coppia fertile portatrice di una grave malattia ereditaria, l’Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1(SMA1). La coppia non aveva potuto accedere alle pratiche di procreazione medicalmente assistita perché la legge 40 del 2004 lo consente solo per casi di sterilità e di infertilità.”

47 Giampaolo Azzoni

“la Repubblica”, 26 settembre 2013

Cfr. "L'APPLICAZIONE DELLA CEDU, I GIUDICI E LA FECONDAZIONE ASSISTITA" - Antonio RUGGERI In: www.personaedanno.it

[email protected] 48

Linee guida contenenti l’indicazione

delle procedure e delle tecniche

di procreazione medicalmente assistita

D.M. 21 luglio 2004

e

D.M. 11 aprile 2008

49 Giampaolo Azzoni

Tar Lazio sez. 3 quater: sentenza 31 ottobre 2007, n. 398

Sono illegittime le disposizioni delle Linee guida in materia di procreazione assistita, approvate con decreto del Ministro della Salute del 21 luglio 2004, nella parte riguardante le misure di tutela dell’embrione, laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro dev’essere esclusivamente di tipo osservazionale, in quanto esse contrastano con l’art. 13 della legge 40/2004, che, in assenza di disponibilità di metodologie alternative, consente invece la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione umano, per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, nonché interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche al medesimo scopo.

50 Giampaolo Azzoni

Tar Lazio sez. 3 quater: sentenza 31 ottobre 2007, n. 398

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., delle previsioni dell’art. 14 commi 2 e 3 della legge 40/2004, che dispongono il divieto di creare un numero di embrioni superiore a tre e consentono la crioconservazione degli stessi soltanto nel caso che il loro trasferimento nell’utero risulti impossibile per grave e documentata causa di forza maggiore, relativa allo stato di salute della donna, non prevedibile al momento della fecondazione.

[email protected] 51

Le novità delle Linee-guida del 2008

Estensione dell’ipotesi di infertilità ai casi in

cui l’uomo sia portatore di malattie virali

sessualmente trasmissibili, in particolare Hiv ed

epatiti B e C.

[email protected] 52

Le novità delle Linee-guida del 2008

Eliminate le seguenti frasi:

Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati

in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere di

tipo osservazionale [in coerenza con Tar Lazio – Sede di

Roma – Sezione III-quater – Sent. 31 ottobre 2007-21

gennaio 2008, n. 398].*

Qualora dall’indagine vengano evidenziate gravi anomalie

irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico

responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell’

art 14, comma 5.

Ove in tal caso il trasferimento dell’embrione, non coercibile,

non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve

essere mantenuta fino al suo estinguersi.

53 Giampaolo Azzoni

Nuove linee-guida - Decreto del Ministero della Salute, 11 aprile 2008

Introdotto: “una volta assicurati i criteri diagnostici e di gradualità terapeutica,

tenendo conto anche di quelle peculiari condizioni in presenza delle quali - essendo l’uomo portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV - l’elevato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce di fatto, in termini obiettivi, una causa ostativa della procreazione, imponendo l’adozione di precauzioni che si traducono, necessariamente, in una condizione di infecondità, da farsi rientrare tra i casi di infertilità maschile severa da causa accertata e certificata da atto medico, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge n. 40 del 2004.”

[email protected] 54

Sulla legittimità della DPI: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 28 agosto 2012, Ricorso

n.54270/10 - Causa Costa e Pavan c. Italia (confermata e resa definitiva l’11 febbraio 2013)

1. Intrusione nella vita privata e familiare

la Cour considère que le désir des requérants de

procréer un enfant qui ne soit pas atteint par la maladie

génétique dont ils sont porteurs sains et de recourir pour

ce faire à la procréation médicalement assistée et au

D.P.I. relève de la protection de l’article 8, pareil choix

constituant une forme d’expression de leur vie privée et

familiale. En conséquence, cette disposition trouve à

s’appliquer en l’espèce

Cfr. "COSTA-PAVAN: LA CEDU E LE QUESTIONI ETICHE" -Eduardo DE CUNTO In: www.personaedanno.it

[email protected] 55

2. Incoerenza con la L. 194 / 1978

La Cour […] Tout en soulignant que la notion d’« enfant

» ne saurait être assimilée à celle d’« embryon », elle ne

voit pas comment la protection des intérêts évoqués par

le Gouvernement se concilie avec la possibilité ouverte

aux requérants de procéder à un avortement

thérapeutique lorsqu’il s’avère que le fœtus est malade,

compte tenu notamment des conséquences que cela

comporte tant pour le fœtus, dont le développement est

évidemment bien plus avancé que celui d’un embryon,

que pour le couple de parents, notamment pour la

femme.

Sulla legittimità della DPI: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 28 agosto 2012, Ricorso

n.54270/10 - Causa Costa e Pavan c. Italia (confermata e resa definitiva l’11 febbraio 2013)

56 Giampaolo Azzoni

Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 151

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della

legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole “ad un unico e

contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”.

La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del

medesimo articolo nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli

embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma,

debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali,

le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 3, e 14, commi 1 e

4.

57 Giampaolo Azzoni

The European Court of Human Rights (First Section) case of S. H. and Others v. Austria, 1 April 2010

In riferimento alla legge austriaca, è illegittimo il divieto di fecondazione eterologa

In seguito alla Sentenza della CEDU diversi tribunali hanno posto la questione di costituzionalità del divieto alla Corte Costituzionale.

58 Giampaolo Azzoni

“Sole 24 Ore”, 16 settembre 2012

Il tribunale dichiara adottabile una bambina di un anno perché i genitori sono troppo vecchi

Il Tribunale per i Minori di Torino ha dichiarato adottabile una bimba di un anno e mezzo togliendola ai suoi genitori naturali perché sono troppo anziani, dal momento che il padre ha 70 anni e la madre 57. La bimba - la cui vicenda è riferita dai quotidiani La Stampa e La Repubblica - è nata il 26 maggio 2010 all'ospedale Sant'Anna di Torino grazie alla fecondazione artificiale fatta all'estero e, per decisione della stessa magistratura minorile, è in affido da quando aveva un mese. Secondo il Tribunale, la bimba è «il frutto di un'applicazione distorta delle enormi possibilità offerte dal progresso in materia genetica». La volontà di concepirla, inoltre, è «una scelta che, se spinta oltre certi limiti si fonda sulla volontà di onnipotenza, sul desiderio di soddisfare a tutti i costi i propri bisogni che necessariamente implicano l'accantonamento delle leggi di natura e una certa indifferenza rispetto alla prospettiva del bambino».

59 Giampaolo Azzoni

Cass., sez. III civ., 2 ottobre 2012, n. 16754

“Si può risarcire qualcuno perché nato con sindrome di Down? La Corte di Cassazione ha risposto affermativamente risarcendo con un milione di euro una bambina nata sedici anni fa con tale patologia e, di fatto, condannando il medico per non aver eseguito una diagnosi adeguata.” Nota del Centro di Bioetica dell’Università Cattolica: http://centridiateneo.unicatt.it/bioetica_Nota_Centro_Bioetica_su_sentenza_Cassazione_bambina_nata_con_sindrome_di_Down.pdf

Articolo di Chiara Aluisi: http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=40616&catid=86

60 Giampaolo Azzoni

61 Giampaolo Azzoni

Il problema degli embrioni crioconservati

[email protected] 62

Congregazione per la Dottrina della Fede

Istruzione sul rispetto della vita umana nascente e la

dignità della procreazione - Donum vitae

(22 febbraio 1987)

Istruzione Dignitas Personae

su alcune questioni di bioetica

(8 settembre 2008)

[email protected] 63

Illiceità della crioconservazione secondo la Chiesa

Cattolica

“La crioconservazione è incompatibile con il rispetto

dovuto agli embrioni umani:

presuppone la loro produzione in vitro;

li espone a gravi rischi di morte o di danno per la loro

integrità fisica, in quanto un’alta percentuale non

sopravvive alla procedura di congelamento e di

scongelamento;

li priva almeno temporaneamente dell’accoglienza e

della gestazione materna;

li pone in una situazione suscettibile di ulteriori offese e

manipolazioni.”

[email protected] 64

Illiceità di ogni utilizzo degli embrioni diverso dal

trasferimento nella madre biologica

“Occorre costatare, in definitiva, che le

migliaia di embrioni in stato di abbandono

determinano una situazione di ingiustizia

di fatto irreparabile.”

[email protected] 65

Di fronte ad una ingiustizia irreparabile

Resta la domanda: cosa fare?

Il rischio è che per evitare l’utilitarismo si

finisca in una morale deontologica di

princìpi astratti

[email protected] 66

La domanda metafisica centrale.

Qual è la forma che la materia di un embrione

crioconservato ha potuto ricevere e mantenere?

•con una determinata strutturazione biologica

•a – 196°

•esterno al corpo di una donna

[email protected] 67

Tre fasi nella regolazione giuridica degli embrioni

crioconservati in Italia.

1.

Prima della L. 40 / 2004

2.

La L. 40 / 2004

3.

Dopo Corte Cost. 151 / 2009

[email protected] 68

L. 19 febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Capo VI - Misure di tutela dell'embrione

[email protected] 69

L. 40/2004 – Ar.t 13. Sperimentazione sugli embrioni umani.

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun

embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun

embrione umano è consentita a condizione che si

perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e

diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della

salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e

qualora non siano disponibili metodologie

alternative.

[email protected] 70

L. 40/2004 – Art. 13. Sperimentazione sugli embrioni umani.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o

di sperimentazione o comunque a fini diversi da

quello previsto dalla presente legge; .

[email protected] 71

Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta

a Oviedo il 4 aprile 1997 (L. 28.3.2001 n. 145)

Articolo 18 – Ricerca sugli embrioni in vitro

1. Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è

ammessa dalla legge, questa assicura una

protezione adeguata all’embrione.

2. La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca

è vietata.

.

[email protected] 72

Codice di deontologia medica (2008)

Articolo 44 – Fecondazione assistita

“(…) non è consentita la produzione di embrioni

ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni

sfruttamento commerciale, pubblicitario,

industriale di gameti, embrioni e tessuti

embrionali o fetali.”

[email protected] 73

L. 40/2004 – Art. 14. Limiti all'applicazione delle tecniche

sugli embrioni.

1. È vietata la crioconservazione e la soppressione

di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla

legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto

conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto

previsto dall'articolo 7, comma 3 [“Le linee guida sono

aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto

all'evoluzione tecnico-scientifica …”], non devono creare un

numero di embrioni superiore a quello strettamente

necessario ad un unico e contemporaneo impianto,

comunque non superiore a tre.

[email protected] 74

L. 40/2004 – Art. 14. Limiti all'applicazione delle tecniche

sugli embrioni.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni

non risulti possibile per grave e documentata causa

di forza maggiore relativa allo stato di salute della

donna non prevedibile al momento della

fecondazione è consentita la crioconservazione

degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento,

da realizzare non appena possibile.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 [Le coppie che accedono

alle tecniche di PMA] sono informati sul numero e, su

loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni

prodotti e da trasferire nell'utero.

[email protected] 75

L. 40/2004 – Art. 14. Limiti all'applicazione delle tecniche

sugli embrioni.

8. È consentita la crioconservazione dei gameti

maschile e femminile, previo consenso informato e

scritto.

[email protected] 76

L. 40/2004 – Art. 17. Disposizioni transitorie

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, le strutture e i centri […]

trasmettono al Ministero della salute un elenco

contenente l'indicazione numerica degli embrioni

prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di

procreazione medicalmente assistita nel periodo

precedente la data di entrata in vigore della

presente legge […]

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge il Ministro della salute, avvalendosi

dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con

proprio decreto, le modalità e i termini di

conservazione degli embrioni di cui al comma 2

[email protected] 77

Corte Costituzionale - Sentenza 151/2009 Confermata dalla Ordinanza 97/2010

[email protected] 78

Corte Cost. 151 / 2009: la non completa tutela dell’embrione

“la legge in esame rivela […] un limite alla tutela

apprestata all'embrione, poiché anche nel caso di

limitazione a soli tre del numero di embrioni prodotti,

si ammette comunque che alcuni di essi possano

non dar luogo a gravidanza, postulando la

individuazione del numero massimo di embrioni

impiantabili appunto un tale rischio, e consentendo

un affievolimento della tutela dell'embrione al fine di

assicurare concrete aspettative di gravidanza, in

conformità alla finalità proclamata dalla legge. E

dunque, la tutela dell'embrione non è comunque

assoluta, ma limitata dalla necessità di

individuare un giusto bilanciamento con la

tutela delle esigenze di procreazione.”

[email protected] 79

Corte Cost. 151 / 2009: mancato rispetto della autonomia

del medico

“la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente

posto l'accento sui limiti che alla discrezionalità

legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e

sperimentali, che sono in continua evoluzione e

sulle quali si fonda l'arte medica: sicché, in materia

di pratica terapeutica, la regola di fondo deve

essere la autonomia e la responsabilità del

medico, che, con il consenso del paziente, opera

le necessarie scelte professionali”

[email protected] 80

Corte Cost. 151 / 2009: incostituzionalità del limite dei 3

embrioni

“La previsione della creazione di un numero di

embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni

considerazione delle condizioni soggettive della

donna che di volta in volta si sottopone alla

procedura di procreazione medicalmente assistita,

si pone, in definitiva, in contrasto con l'art. 3 Cost.,

riguardato sotto il duplice profilo del principio di

ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto

il legislatore riserva il medesimo trattamento a

situazioni dissimili; nonché con l'art. 32 Cost., per il

pregiudizio alla salute della donna – ed

eventualmente […] del feto – ad esso connesso.”

[email protected] 81

Corte Cost. 151 / 2009: incostituzionalità del 2° e del 3°

comma dell’art. 14 della L. 40 / 2004

“Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità

costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge n.

40 del 2004 limitatamente alle parole «ad un unico

e contemporaneo impianto, comunque non

superiore a tre».”

“Le raggiunte conclusioni […] comportano, altresì, la

declaratoria di incostituzionalità del comma 3, nella

parte in cui non prevede che il trasferimento degli

embrioni, da realizzare non appena possibile, come

previsto in tale norma, debba essere effettuato

senza pregiudizio della salute della donna.”

[email protected] 82

Corte Cost. 151 / 2009: il senso della dichiarazione di

incostituzionalità del 2° comma dell’art. 14 della L. 40 / 2004

“L'intervento demolitorio mantiene […] salvo il

principio secondo cui le tecniche di produzione non

devono creare un numero di embrioni superiore a

quello strettamente necessario, secondo

accertamenti demandati, nella fattispecie concreta,

al medico, ma esclude la previsione dell'obbligo di

un unico e contemporaneo impianto e del numero

massimo di embrioni da impiantare, con ciò

eliminando sia la irragionevolezza di un trattamento

identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per

la donna, di sottoporsi eventualmente ad altra

stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo

diritto alla salute.”

[email protected] 83

Corte Cost. 151 / 2009: deroga al divieto di

crioconservazione del 1° comma dell’art. 14 della L. 4 /2004

“Le raggiunte conclusioni […] introducono una

deroga al principio generale di divieto di

crioconservazione di cui al comma 1 dell'art. 14,

quale logica conseguenza della caducazione, nei

limiti indicati, del comma 2 – che determina la

necessità del ricorso alla tecnica di congelamento

con riguardo agli embrioni prodotti ma non

impiantati per scelta medica.”

[email protected] 84

Gli effetti della sentenza della Corte Cost. 151 / 2009

riguardo alla deroga al divieto di crioconservazione

“L’applicazione della sentenza n. 151/2009 della

Corte Costituzionale ha determinato da una parte la

riduzione della percentuale di gravidanze trigemine

e dall’altra una contrazione dell’applicazione del

congelamento degli ovociti ed un aumento nel

numero di embrioni congelati; contemporaneamente

si osserva un aumento del numero di cicli da

scongelamento.”

Relazione del Ministro della Salute sullo stato di attuazione della L. 40

/ 2004

- Attività anno 2010 centri procreazione medicalmente assistita

Roma, 28 giugno 2012

[email protected] 85

Gli effetti della sentenza della Corte Cost. 151 / 2009

riguardo alla deroga al divieto di crioconservazione

“Nel 2010 i cicli di trattamento che hanno utilizzato

embrioni crioconservati sono stati 3.441, pari al

6,4% del totale dei cicli iniziati ed i cicli che hanno

utilizzato ovociti crioconservati sono stati 3.102 pari

al 4,1% del totale dei cicli iniziati.”

Relazione del Ministro della Salute sullo stato di attuazione della L. 40

/ 2004

- Attività anno 2010 centri procreazione medicalmente assistita

Roma, 28 giugno 2012

[email protected] 86

Gli effetti della sentenza della Corte Cost. 151 / 2009

riguardo alla deroga al divieto di crioconservazione

“Complessivamente il numero di embrioni formati e

trasferiti nell’anno 2010 è pari a 96.739:

Il numero degli embrioni che invece sono stati

crioconservati è pari a 16.280.”

Relazione del Ministro della Salute sullo stato di attuazione della L. 40

/ 2004

- Attività anno 2010 centri procreazione medicalmente assistita

Roma, 28 giugno 2012

Un confronto: nel 2010 vi sono state 115.981 IVG (nel 2011 sono

state 109.538) e vi sono state 561.944 nascite.