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legacoop LIGURIA info Novembre 2016 11 Anno XIX Il correttivo Jobs Act è in vigore Nello scorso numero di Infolega abbiamo comunicato che il Consiglio dei ministri aveva approvato in via definitiva, nella seduta del 23 settembre, ai sensi della legge di delega, il decreto legislativo (https://goo.gl/s5CCHf) recante disposizioni integrative e correttive del Jobs Act (decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151). Nel frattempo il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, con efficacia dal giorno successivo. Per comodità, vi linkiamo il Decreto Legislativo n. 81/2015 (https://goo.gl/KDovjG) (c.d. TU sui contratti di Lavoro) con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 185/2016 (https://goo.gl/1hcsO) (correttivo al Jobs Act). La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 24 ottobre 2016, un guida operativa (https://goo.gl/vSvPhk) alle novità introdotte dal decreto correttivo al Jobs Act: tra le novità analizzate quelle sui voucher per il lavoro accessorio, finalizzate a contrastare l’uso improprio della prestazione, l’estensione anche ai Consulenti del Lavoro e all’Ispettorato nazionale del Lavoro della trasmissione delle comunicazioni di dimissioni dei lavoratori, le modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali e alle politiche attive del lavoro. Da ultimo, vi segnaliamo che la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 31 del 21 ottobre 2016 (https://goo.gl/Zrb8Yn), con le indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni per ciò che concerne, nello specifico, le materie relative ai contratti di solidarietà espansiva e alla cassa integrazione guadagni straordinaria. Per la sintesi delle modifiche apportate dal decreto legislativo si veda il nostro articolo http://www.infolega.coop/it/articolo/le-modifiche-al-jobs-act/1080 pag. 8 inevidenza Le cooperative entrano nella scuola: al via i laboratori pag. 10 inagenda A Genova la Biennale dell’Economia Cooperativa infolavoro RSPP Datore di Lavoro: obbligo di aggiornamento entro 11 gennaio 2017 pag. 4 infoeconomia Welfare aziendale e premi di risultato: nuovi incentivi dalla legge di bilancio pag. 4 infodiritto Cassazione: licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata pag. 7

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l e g a c o o p L I G U R I A

infoNovembre 2016n° 11Anno XIX

Il correttivo Jobs Act è in vigoreNello scorso numero di Infolega abbiamo comunicato che il Consiglio dei ministri aveva approvato in via definitiva, nella seduta del 23 settembre, ai sensi della legge di delega, il decreto legislativo (https://goo.gl/s5CCHf) recante disposizioni integrative e correttive del Jobs Act (decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151). Nel frattempo il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, con efficacia dal giorno successivo. Per comodità, vi linkiamo il Decreto Legislativo n. 81/2015(https://goo.gl/KDovjG) (c.d. TU sui contratti di Lavoro) con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 185/2016 (https://goo.gl/1hcsO) (correttivo al Jobs Act). La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 24 ottobre 2016, un guida operativa (https://goo.gl/vSvPhk) alle novità introdotte dal decreto correttivo al Jobs Act: tra le novità analizzate quelle sui voucher per il lavoro accessorio, finalizzate a contrastare l’uso improprio della prestazione, l’estensione anche ai Consulenti del Lavoro e all’Ispettorato nazionale del Lavoro della trasmissione delle comunicazioni di dimissioni dei lavoratori, le modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali e alle politiche attive del lavoro. Da ultimo, vi segnaliamo che la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 31 del 21 ottobre 2016 (https://goo.gl/Zrb8Yn), con le indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni per ciò che concerne, nello specifico, le materie relative ai contratti di solidarietà espansiva e alla cassa integrazione guadagni straordinaria. Per la sintesi delle modifiche apportate dal decreto legislativo si veda il nostro articolo http://www.infolega.coop/it/articolo/le-modifiche-al-jobs-act/1080

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infoeconomiaWelfare aziendalee premi di risultato:nuovi incentividalla legge di bilancio pag. 4

infodirittoCassazione: licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificatapag. 7

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GENOVASede regionale e Ufficio territoriale di Genovavia Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genovatel. 010.572111fax 010.57211223

LA SPEZIAComitato territoriale della Speziavia Lunigiana, 229/A - 19125 La Speziatel. 0187.503170fax 0187.504395

SAVONAComitato territoriale di Savonavia Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savonatel. 019.8386847fax 019.805753

IMPERIAComitato territoriale di Imperiavia G. Airenti, 5 - 18100 Imperiatel. 0183.666165fax 0183.666277

RedazionePaola BellottiEnrico CasarinoBarbara EspostoMaria Teresa PitturruMario Sottili

Progetto Graficowww.homeadv.it

Segretaria di RedazioneElisabetta Dondero

FotografiaArchivio Fotolia / 123rfArchivio Legacoop

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CONVENZIONEUNIPOLIS - LEGACOOPNUOVI SCONTI PER TE L I G U R I A

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

Il correttivo Jobs Act è in vigoreVerifica periodica attrezzature di lavoroLavoro intermittente: chiaramenti del MinisteroSoci lavoratori di cooperative: il rappresentante dei lavoratori per sicurezza non può mancareComunicazioni voucher: le indicazioni operative RSPP Datore di Lavoro: obbligo di aggiornamento entro 11 gennaio 2017

Welfare aziendale e premi di risultato: nuovi incentivi dalla legge di bilancio Contratti di rete e cooperative: il reportRiforma del Terzo Settore: motivazioni storiche, struttura della legge delega e prime riflessioniTurismo in Liguria: stranieri e webIl decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017Opportunità di business in Europa per gli operatori turistici

Cassazione: licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificataCassazione: regolamento cooperative e deroga al trattamento retributivoFusione per incorporazione: una nota operativa

ALL YOU NEED IS… Tornano i Laboratori Cooperativi per aspiranti imprenditoriLe cooperative entrano nella scuola: al via i laboratoriCondiviso: offerta formativa per le coopPEC inesistenti, scadute o non valideImprese in crisi e DURC ON LINE

A Genova la Biennale dell’Economia CooperativaSeminari per amministratori di cooperative

Ires e Iri al 24%

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info novembre 2016

Verifica periodica attrezzature di lavoroCome noto, con decreto dell’11 aprile 2011 i Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico hanno definito le modalità di verifica sulla sicurezza delle attrezzature da lavoro, disciplina anche le modalità con le quali debbono essere effettuati i controlli periodici. La norma è strettamente connessa con gli “obblighi del datore di lavoro” regolamentati dal Testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro D. lgs 81/08 (commi 11,12,13 dell’art.71) e successive modificazioni. Esistono precisi obblighi a carico del datore di lavoro (scelta, valutazione dei rischi, manutenzione, formazione, ecc.) e specifici criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati che possano effettuare i controlli; l’adempimento riguarda anche le piccole e medie imprese, che devono garantire la sicurezza dei propri operai. Le attrezzature soggette a controlli sono: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga; sollevamento persone; gas, vapore, riscaldamento; generatori di vapore d’acqua; tubazioni (gas, vapori, liquidi) generatori di calore a combustibile solido, liquido o gasso per impianti; centrali di riscaldamento ad acqua; forni per industrie chimiche e simili. Per approfondimenti: DECRETO 11 aprile 2011 (https://goo.gl/C4hnyD)

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infolavoroSoci lavoratori di cooperative:il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può mancare La Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro ha confermato che deve essere designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche nelle società cooperative dove siano presenti soltanto soci lavoratori. È quanto affermato nell’interpello n. 16 del 25 ottobre 2016 (https://goo.gl/9DcbpY), in risposta ad un quesito avanzato dalla Regione Marche, alla luce del fatto che in base all’Accordo nazionale sottoscritto dalle parti sociali, in generale i soci, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari non possono essere né eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né elettori. Il Ministero ricorda che in “tutte le aziende, o unità produttive” deve essere eletto o designato il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e che l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.

Comunicazioni voucher: le indicazioni operativeCome noto, il D. Lgs. n. 185/2016 (decreto correttivo al Jobs Act) ha riscritto il terzo comma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 81/2015 (https://goo.gl/R87hJG), sostituendo la Direzione Territoriale del Lavoro con la sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, istituito dal D. Lgs. n. 149/2015, quale autorità destinataria della comunicazione preventiva obbligatoria in materia di lavoro accessorio (i cosiddetti voucher). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL, con la sua circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, ha fornito le indicazioni operative per adempiere i nuovi obblighi di comunicazione per il lavoro accessorio: in particolare l’INL ha precisato che l’unica modalità per adempiere all’obbligo di comunicazione è quella dell’invio di una e-mail al solo indirizzo di posta elettronica appositamente creato per ciascuna sede territoriale dell’Ispettorato, secondo lo schema [email protected] il testo della citata Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 (https://goo.gl/r3LXkP)

Lavoro intermittente: chiarimenti del MinisteroLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di parere, con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016 (https://goo.gl/cXLkk3), ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo del contratto intermittente. In particolare, è stato sottolineato che l’utilizzo di questa tipologia contrattuale è illegittima qualora ciò sia espressamente vietato dalle parti sociali nella contrattazione collettiva di categoria, così come previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo n. 81/2015 (il quale demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente). L’eventuale violazione delle clausole del CCNL espone l’impresa alla sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. In tali casi, resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente qualora l’attività oggetto dell’applicazione sia una di quelle previste dal RD 2657/1923 e sussistano i requisiti soggettivi (l’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni).

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infonovembre 2016

RSPP Datore di Lavoro: obbligo di aggiornamento entro 11 gennaio 2017 I Datori di Lavoro possono optare per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 nelle seguenti situazioni:• Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori• Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori• Aziende della pesca fino a 20 lavoratori• Altre aziende fino a 200 lavoratori In questo caso devono essere formati ai sensi dello specifico Accordo Stato Regioni entrato in vigore il 11/01/2012 e devono frequentare specifici corsi di aggiornamento.

Secondo il punto 7 dello specifico Accordo, l’aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso o dalla data dell’ultimo corso effettuato conformemente all’Accordo stesso. Il Datore di Lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, aveva già frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997, deve ora svolgere il corso di Aggiornamento secondo i criteri di cui all’Accordo e nell’ambito del quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso (e non dalla data di entrata in vigore) e cioè entro l’11 gennaio 2017.

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infoeconomia

Welfare aziendale e premi di risultato: nuovi incentivi dalla legge di bilancioDopo gli interventi contenuti nella legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), la legge di Bilancio 2017 predisposta dal Governo incentiva maggiormente l’erogazione dei premi di risultato e il ricorso al welfare aziendale. Gli importi dei premi dai 2.000 euro (previsti dal comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015) salgono a 3.000 euro e per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo quanto previsto dai contratti collettivi ed in conformità del decreto interministeriale 12 marzo 2016 l’importo dei premi sale dalle attuali 2.500 euro fino a 4.000 euro.

Anche i limiti reddituali sono stati incrementati: il limite di accesso che era di 50.000 euro di reddito di lavoro dipendente nel periodo di imposta precedente sale a 80.000 euro.

Confermata la detassazione del premio nel caso il lavoratore scelga la conversione col welfare aziendale, con alcune modifiche e puntualizzazioni estensive.

Per quanto riguarda appunto il welfare aziendale, sono previsti ulteriori interventi nel testo unico delle imposte sui redditi finalizzati ad agevolarne l’utilizzo.

Ritorneremo meglio e in dettaglio sull’argomento dopo l’approvazione della proposta di legge.

Contratti di rete e cooperative: il report

I contratti di rete in Italia crescono ancora: alla data del 3 settembre 2016 questo tipo di aggregazione tra imprese ha superato quota 3.000, coinvolgendo oltre 15.000 aziende sparse su tutto il territorio nazionale, nessuna provincia esclusa. La classifica per “peso delle imprese in rete sul totale delle imprese con sede in regione” vede in testa il Friuli Venezia Giulia (6,41%), seguito da Abruzzo (5,49), Toscana (3,72), Umbria (3,37) ed Emilia-Romagna (3,27). La Liguria si colloca al settimo posto (2,93%). Unioncamere, con un comunicato stampa del 7 ottobre 2016, ha diffuso i dati del monitoraggio svolto in collaborazione con InfoCamere: da questo lavoro risulta che, in termini assoluti, la parte del leone tra le imprese che aderiscono ad un contratto di rete la fanno le società di capitale (8.870 imprese, pari al 57,4% del totale) per un rapporto di 5,7 imprese ogni mille registrate con la stessa natura giuridica. Quanto alla tipologia di impresa che più delle altre dimostra una crescente vocazione a collaborare, il primato va alle cooperative.Infatti, per ogni mille imprese registrate, le cooperative che hanno sottoscritto un contratto di rete sono 9,3: un valore più che doppio rispetto al 4,2 del giugno 2014. Infine, dall’ultima rilevazione si evidenzia una crescita dei contratti di rete “larghi”: al 3 settembre scorso, infatti, le reti con più di 10 imprese aderenti sono il 12% del totale, 3 punti in più rispetto al giugno del 2014. A perdere terreno sono state le reti di medie dimensioni (4-9 imprese aderenti), passate dal 47,2 al 43,2% del totale. In lieve aumento quelle più piccole (con meno di 4 imprese aderenti), passate dal 43,7 al 44,8% nel periodo considerato. Per scaricare il testo del comunicato: https://goo.gl/cXX1er

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info novembre 2016

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Riforma del Terzo Settore: motivazioni storiche, struttura della legge delega e prime riflessioni Dopo l’articolo pubblicato (https://goo.gl/7qjWBa) sul numero di giugno 2016, Infolega ritorna sul tema della Riforma del terzo settore ospitando un intervento del dott. Gioacchino Dell’Olio, che ringraziamo sentitamente. Il termine Terzo Settore è stato utilizzato per la prima volta in ambito europeo negli anni ’70, intendendosi con tale accezione un insieme variegato di soggetti privati che operano nel campo della produzione di beni ed in particolare di servizi di pubblica utilità. Si definisce “Terzo” in quanto si colloca sostanzialmente fra lo Stato ed il Mercato in ossequio al principio costituzionale della sussidiarietà sancito dall’art. 118 comma 4° della nostra attuale carta costituzionale.

Nella sostanza i connotati principali dei soggetti appartenenti a tale settore sono i seguenti:a) natura privata, ossia non vi rientrano i soggetti e le istituzioni pubbliche;b) erogazione o produzione di servizi ovvero produzione o scambio di beni di utilità sociale;c) il fine perseguito è di natura non lucrativa, ossia le attività svolte non sono mai finalizzate al lucro; per esempio, sono di natura ideale, ovvero solidaristica, ovvero ancora sportiva dilettantistica, etc.;d) autonomia e struttura democratica, ossia gli associati hanno tutti gli stessi diritti e sostanzialmente gli stessi doveri; hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita associativa e, se maggiorenni, di poter concorrere nelle elezioni degli organi gestori (elettorato attivo) e di essere eletti (elettorato passivo);e) svolgimento delle attività grazie all’impegno, in particolare, dei soci volontari. I soggetti che possiamo in oggi annoverare nel Terzo Settore sono disciplinati da normative speciali, le quali seppure hanno, almeno quelle di più recente emanazione, dei tratti in comuni, presentano comunque delle differenze in ragione delle rispettive specificità. In particolare, si possono individuare i seguenti soggetti:• Associazione riconosciuta (disciplinate dagli artt. 12 ed artt. 14-35 del Codice Civile);• Associazione non riconosciuta (artt. 36-42 del Codice Civile);• Fondazione (art. 12 ed artt. 14-35 del Codice Civile);• Comitato (artt. 36-42 del Codice Civile);• Cooperativa Sociale (legge n. 381/91);• Associazioni di Promozione Sociale (legge n. 383/2000);• Organizzazione di Volontariato (legge n. 266/1991);• Organizzazione non governativa (legge n. 49/1987);• Società di Mutuo Soccorso (legge n. 3818/1886);• Enti ecclesiastici (legge n. 222/1985);• Impresa sociale (legge n. 118/2005 - D. Lgs. n. 155/2006);• Onlus - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (D. Lgs. 460/1997). Dal dopo guerra in poi e sino ai nostri giorni, anche grazie a molti di questi soggetti, è stato possibile rendere sostanzialmente fruibili a tutti i cittadini i servizi sociali essenziali, nella logica prima di creazione e poi di consolidamento del Welfare State (ossia, di uno Stato Sociale). Negli ultimi tempi, la riduzione progressiva delle risorse pubbliche in concomitanza con l’incremento delle richieste di servizi sociali ha di fatto condotto ad una revisione del Welfare State, passando ad un sistema che potremmo definire misto (Welfare Mix), ove lo Stato e le Istituzioni pubbliche si servono sempre più della collaborazione operativa dei soggetti privati del mondo del Terzo Settore

(denominato anche Non Profit) mediante il meccanismo giuridico ed economico dei rapporti di convenzione ovvero di accreditamento.

Tutto ciò ha condotto questo importante settore operativo del nostro Paese a supplire in massima parte all’intervento diretto statuale, esaltando in tal modo la capacità imprenditoriale del medesimo comparto, per esempio riuscendo ad intervenire nella programmazione e nell’effettuazione di servizi sociali con metodi e soluzioni spesso innovativi e flessibili, ma nel contempo non perdendo mai di vista la propria peculiarità costitutiva che si fonda sulla condivisione di scopi ideali e solidali.

Una delle criticità, però, almeno a livello normativo del mondo variegato del Terzo Settore e che comunque ha creato non poche problematiche di natura operativa, è stata da sempre la forte frammentazione delle disposizioni regolative di questi soggetti, che hanno sempre lamentato la mancanza di una legislazione organica che possa sottendere anche una visione unitaria d’insieme, seppur nelle differenti specificità, del comparto del Non Profit.

E neppure l’introduzione delle disposizioni sulle Onlus è riuscita a superare tale situazione, posto che tali norme hanno una valenza esclusivamente tributaria, per così dire sovrastrutturale, non creando alcuna soggettività nuova sotto il profilo civilistico.

Ora, con l’approvazione della Legge delega relativa alla riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, si sono poste le fondamenta giuridiche per pervenire ad una revisione organica della disciplina riguardante il mondo del volontariato, della cooperazione sociale, delle altre e diverse forme di associazionismo non profit, delle fondazioni e delle imprese sociali. L’obiettivo dichiarato è quello di riorganizzare, uniformare e coordinare il comparto del Terzo Settore, anche mediante l’armonizzazione degli incentivi e degli strumenti di sostegno, allo scopo di creare un rinnovato sistema di economia sociale, visto non solo quale insieme di valori e strutture giuridiche ed economiche, ma anche quale potenziale di crescita occupazionale.

Lo strumento operativo per pervenire a tutto ciò viene individuato dall’articolo 1 della Legge delega nella emanazione da parte del Governo, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della medesima legge delega (2 luglio 2017), di uno o più decreti legislativi attuativi. In particolare l’articolo 2 della legge delega evidenzia

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coraggio, pervenendo ad una effettiva semplificazione e ad una chiarificazione dal punto di vista fiscale dei criteri di individuazione delle attività istituzionali, detassate, rispetto a quelle considerate commerciali ai fini fiscali e, quindi, imponibili. E che l’attività di controllo che sarà posta in essere nei primi periodi venga pianificata e vissuta da parte dei soggetti preposti a tale funzione quale azione di tutoraggio e di aiuto ai soggetti del Terzo Settore, residuandosi l’aspetto sanzionatorio e repressivo soltanto in quei casi in cui venga riscontrato che la configurazione della struttura giuridica ed economica non profit sia utilizzata illegittimamente, per svolgere attività prettamente speculative (lucrative), celandosi dietro il paravento del non profit e beneficiando di agevolazioni non spettanti.

A cura di Gioacchino Dell’Olio

Turismo in Liguria: stranieri e web

L’Osservatorio Turistico Regionale, gestito in collaborazione fra Regione Liguria e Unioncamere Liguria, ha pubblicato il Monitoraggio del Piano Pluriennale per il Turismo, nel contesto del quale lo studio di diversi indicatori (fra i quali il tasso di destagionalizzazione, il tasso di spesa turistica, l’occupazione generata dal turismo e la soddisfazione della domanda) ha permesso di conoscere l’andamento del comparto in uno scenario di medio periodo (un quinquennio).

Dal quadro complessivo del monitoraggio, la nostra regione si profila come una meta turistica ben apprezzata dal turista, sempre più digitalizzata e visitata dagli stranieri, ancora un po’ legata alla stagionalità, e per la quale l’impatto economico della spesa turistica, se si esclude la spesa di viaggio, è cresciuta di oltre 4 punti percentuali nel corso degli ultimi tre anni.

Il Focus sulla percentuale di crescita dell’incoming internazionale rileva che circa 2 milioni di turisti stranieri hanno soggiornato almeno una notte nelle strutture ricettive alberghiere e complementari della Liguria nel corso del 2015, un numero in crescita negli ultimi quattro anni. Il trend, dal 2011 ad oggi, mostra infatti un aumento sia come arrivi sia come presenze per tutti i Paesi esteri: ciò vale per i mercati già consolidati come Germania, Svizzera, Francia e USA, e per quelli emergenti come Russia e Cina. Fanno eccezione, soltanto per quanto riguarda le presenze, Austria, Paesi Bassi, Romania e Danimarca. Il turismo russo, cresciuto in modo rilevante fra il 2011 e il 2014 in termini di arrivi e di presenze, ha subìto una contrazione dal 2014 al 2015.

Negli ultimi anni si riscontra un costante crescente utilizzo di Internet per potenziare e adattare le politiche di promo - commercializzazione delle imprese della filiera turistica alle richieste del mercato. Il Focus sul grado di diffusione della cultura digitale spiega come il Web sia utilizzato nell’intermediazione commerciale e sempre in più numerosi casi come canale diretto di vendita. Nella nostra regione le strutture ricettive dotate di un servizio booking online sono state l’85% sul totale nel 2015, percentuale in crescita dal 2013 (circa il 65% nel 2013 e il 75% nel 2014). D’altro canto i turisti sono sempre più propensi ad utilizzare il web per prenotare le proprie vacanze: nel 2013 solo il 41% prenotava via internet e adesso la quota è salita al 65% circa. Aumentano sia le prenotazioni tramite sito web della struttura, sia le prenotazioni tramite grandi portali.

C’è ancora da migliorare quanto al Tasso di destagionalizzazione, anche se la concentrazione degli arrivi e delle presenze durante i mesi di alta stagione nel 2015 risulta leggermente attenuata rispetto ai due anni precedenti.

Documento completo: goo.gl/0gMlhERapporto Annuale 2015: https://goo.gl/kCphpO

la necessità di semplificazione della normativa vigente ed il successivo articolo 3 stabilisce i criteri direttivi per la revisione delle norme del codice civile (titolo II libro primo) in materia di enti ed ancora il successivo articolo 4 fissa i criteri per la realizzazione di un nuovo codice del Terzo Settore che raccoglierà la normativa in materia a seguito dell’entrata in vigore di tutti i decreti delegati. Si pongono inoltre le basi per istituire un registro unico del Terzo Settore, la cui responsabilità e gestione sarà posta in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la cui iscrizione sarà resa obbligatoria per i soggetti che si avvalgono di finanziamenti pubblici, europei o di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni. Parimenti sarà obbligatoria per fruire dei benefici fiscali e per esercitare attività in convenzione con Enti pubblici. Viene altresì prevista l’attivazione di un fondo (presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali) destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e di progetti promossi dal Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore. Il fondo è articolato per l’anno 2016 in due sezioni: la prima di carattere rotativo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro; la seconda, non rotativa, con una dotazione di 7,3 milioni di euro. Infine è stata prevista la costituzione della Fondazione Italia Sociale, ribattezzata da alcuni “l’Iri del Terzo Settore” e fortemente voluta dal Governo pensando, quale modello ideale, all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, centro statale creato nel 2003 per l’avanzamento della ricerca scientifica ad alto contenuto tecnologico. E’ una fondazione di diritto privato che opererà con risorse prevalentemente private e con funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico. Per lo svolgimento delle attività istituzionali del corrente anno è stata assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale di un milione di euro.

In conclusione, si deve ritenere come la legge delega costituisca davvero un importante provvedimento che interessa un mondo vastissimo di soggetti non profit, destinato a rinnovare un settore che coinvolge oltre 300 mila organizzazioni e circa 5 milioni di volontari, per un fatturato di circa 63 miliardi di euro.

L’auspicio di tutti noi è che questa grande opportunità di rinnovamento e di potenziamento di un settore di operatività così decisivo per il nostro sistema economico e sociale venga gestita al meglio, se mi è permesso vorrei dire con

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info novembre 2016

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 il Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”. Tra le misure inserite in questo decreto legge (che è collegato alla legge di Bilancio 2017):• l’avvio del processo di chiusura di Equitalia,• le nuove norme per combattere l’evasione che introducono le comunicazioni IVA trimestrali al posto dello spesometro annuale,• la riapertura della voluntary disclosure per chi non ha sfruttato quella precedente, con alcune modifiche sostanziali. L’art. 6 indica le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2015: i contribuenti con pendenze aperte nei confronti di Equitalia potranno decidere di aderire alla sanatoria entro il 23 gennaio 2017; fermo restando l’obbligo di integrale pagamento del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sarà possibile pagare con una dilazione fino a quattro rate di cui l’ultima da versarsi entro il 15 marzo 2018 (nessuno sconto per quanto riguarda le somme dovute a titolo di aggio della riscossione e per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica).

Con lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, a far data dal 1° luglio 2017 l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale viene riattribuito all’Agenzia delle entrate e sarà svolto dall’ente pubblico economico denominato «Agenzia delle Entrate-Riscossione», che sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’articolo 7 del D. L prevede che fino al 31 luglio 2017 e’ possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria a condizione che il soggetto che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative.

Con il decreto fiscale si compie anche il completo ritorno della riscossione in mano pubblica, con l’INPS che viene estromesso mediante l’acquisto delle azioni di Equitalia sempre a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Con deliberazione, che dovrà essere adottata entro il 1° giugno 2017, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, gli Enti locali potranno continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, del soggetto preposto alla riscossione nazionale. Per scaricare il testo del decreto-legge vai alla pagina web: https://goo.gl/WZHcEw

Opportunità di business in Europa per gli operatori turistici Unioncamere Liguria, nel contesto delle attività dell’Osservatorio Turistico Regionale, offre agli operatori turistici liguri un nuovo servizio di informazione e assistenza sulle nuove opportunità di business in Europa (https://goo.gl/xoRPa2), attraverso i seguenti canali:

• segnalazione di bandi di gara di fonte comunitaria finalizzati a sostenere attività turistiche• supporto alla ricerca di partner per la partecipazione a progetti transnazionali• profilazione delle imprese turistiche e dei soggetti pubblici/privati liguri interessati alla ricerca di collaborazioni all’estero• selezione di ricerca partner di soggetti esteri• assistenza alla presentazione di proposte progettuali

infodiritto

Cassazione: licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata

Con la sentenza 20218/2016 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima l’immediata risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro per assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi, senza avvertire il datore di lavoro della sua impossibilità di rendere la prestazione e di volere usufruire di ferie arretrate. La Cassazione ricorda, nella sua sentenza, che “la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle singole mansioni, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale e di quello colposo (Cass. 26 luglio 2011 n. 16283; Cass. 1 marzo 2011 n. 5019; Cass. 3 gennaio 2011 n. 35)”. Come noto, la giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo del licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso. Nella fattispecie, il lavoratore “non solo si è assentato dal lavoro senza giustificare l’assenza, ma ha fornito, al fine di giustificare la sua condotta, giustificazioni risultate non vere, circostanze queste che all’evidenza dimostravano la sua mancanza di buona fede e che erano idonee a ledere irrimediabilmente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, tenuto conto della sua elevata qualifica e della posizione da lui ricoperta”.

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infonovembre 2016

inevidenza

Le cooperative entrano nella scuola: al via i laboratori

Da novembre le cooperative entrano nella scuola… come?Attraverso i laboratori di alternanza scuola lavoro organizzati a Genova e Savona da Alleanza delle Cooperative Liguria. I laboratori, realizzati in collaborazione con Informagiovani del comune di Genova (a Genova) e con la Camera di Commercio delle Riviere – sede di Savona (a Savona) sono rivolti alle scuole secondarie superiori. L’obiettivo è connettere l’impresa e la scuola attraverso la conoscenza dell’au-toimprenditorialità in forma cooperativa e dei suoi valori. Gli incontri si inseriscono in un progetto più consistente di circa 90 ore di alternanza scuola lavoro, che comprende 4 diversi momenti di incontro e un viaggio in una realtà cooperativa che gestisce beni confiscati alle mafie. I laboratori di Genova si terranno presso Informagiovani – Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 24r, nelle seguenti date:

• 9 Novembre, ore 15 – 17: Simulazione di Impresa: come nasce un’impresa cooperativa e perché. Dall’idea di impresa alla costituzione;• 14 Dicembre, ore 15 – 17: Simulazione di Impresa: come si porta avanti un’impresa cooperativa. Dalla costituzione alla vita cooperativa. I laboratori di Savona si terranno nei locali dello Sportello Cooperativo, presso Camera di Commercio Riviere di Liguria – sede di Savona, Via Quarda Superiore, 16, nelle seguenti date:

• 24 Novembre, ore 15 – 17: Simulazione di Impresa: come nasce un’impresa cooperativa e perché. Dall’idea di impresa alla costituzione;• 1 Dicembre, ore 15 – 17: Simulazione di Impresa: come si porta avanti un’impresa cooperativa. Dalla costituzione alla vita cooperativa.

Cassazione: regolamento cooperative e deroga al trattamento retributivoCon la sentenza 18422 depositata il 20 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la nullità del regolamento di una cooperativa che contenga disposizioni derogatorie rispetto a trattamenti retributivi e a condizioni di lavoro previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, salve le competenze assembleari, attribuite dal primo comma, lett. d, e, f, di deliberazione di un piano di crisi aziendale o di un piano d’avviamento di nuova imprenditorialità.

La sentenza ribadisce che il regolamento, a pena di nullità, non può contenere disposizioni derogatorie in pejus per cui al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Fusione per incorporazione: una nota operativaL’Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la nota operativa n. 10/2016 dal titolo “La fusione per incorporazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali”. Nella nota la Fondazione analizza il procedimento di fusione per incorporazione tra società di capitali (c.d. fusione omogenea) ed illustra i principali risvolti civilistici, contabili e fiscali di tale operazione.La fusione è disciplinata nel Titolo V sezione II del Codice civile dagli articoli che vanno dal 2501 al 2505-quater; con tale istituto si realizza l’unificazione in un unico soggetto giuridico delle diverse entità giuridiche che vi partecipano: ne consegue una successione a titolo universale dei beni determinando l’estinzione delle società incorporate e la contestuale sostituzione ad esse della società incorporante. Il procedimento di fusione è complesso: esso parte dal progetto di fusione e si conclude, attraverso tappe intermedie, con l’atto di fusione redatto da un notaio. In particolare si possono distinguere due fasi tra loro collegate: la prima che si può definire di preparazione alla fusione, la seconda di attuazione vera e propria della fusione. Per scaricare il testo della nota operativa vai alla pagina web https://goo.gl/Td18Wm

ALL YOU NEED IS… Tornano i Laboratori Cooperativi per aspiranti imprenditoriLegacoop Liguria, in collaborazione con Università degli Studi di Genova, Confcooperative e Informagiovani – Comune di Genova, organizza tre “laboratori cooperativi” rivolti a giovani e universitari.

Tali laboratori si inseriscono all’interno del progetto #SiPuòFare promosso da Università degli Studi di Genova, Confindustria Genova, Legacoop Liguria e Confcooperative. Il progetto punta a informare i giovani sulle varie forme societarie - tra cui le cooperative, l’avvio di startup e gli spinof – e sostenere gli studenti e i ricercatori che vogliono tradurre il loro saper fare in un’impresa di successo. I laboratori sull’impresa cooperativa si terranno:• 23 Novembre, Ore 14.30 – 16.30 presso Sportello Lavoro, Via Bensa, 1 – 3°piano.Simulazione: Valori e opportunità di fare cooperativa.• 30 Novembre, Ore 14.30 – 16.30 presso Sportello Cooperativo, Informagiovani, Palazzo Ducale Genova. Testimonianze: Conosciamo lo spinoff accademico come modello di autoimprenditorialità. Gli Imprenditori raccontano. • 7 Dicembre, Ore 14.30 – 16.30 presso Sportello Cooperativo, Informagiovani, Palazzo Ducale Genova. Simulazione: L’idea di business: valutazione e stesura del business plan. Il Canvas Model. Per partecipare è necessario prenotarsi all’indirizzo www.studenti.unige.it/lavoro/laboratori; è possibile partecipare anche a singoli incontri.

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info novembre 2016

Condiviso: offerta formativa per le coopCONDIVISO soc. coop consortile, costituita da una rete di aziende e professionisti che offre servizi alle imprese e a chi vuole trasformare idee in business, propone, alle imprese associate a Legacoop, due corsi di formazione nel mese di Novembre p.v. Uno dedicato alla comunicazione web e social per cooperative e professionisti che desiderano rafforzare le proprie competenze per la promozione e la comunicazione efficace delle proprie attività. Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili a questo link: https://goo.gl/WXD8l6Si tratta di 3 giornate di formazione: venerdì 11, 18 e 25 novembre.Per le cooperative e le organizzazioni no profit è previsto uno sconto del 10%. Chi segue le tre giornate può accedere con sconto anche alla giornata “one off” dedicata ad Instagram a dicembre (qui il programma: http://condivi.so/instagram-tra-marketing-e-fotografia/ ) Il secondo è dedicato a “Fundraising per il non profit: strategie e strumenti per creare valore sociale” ed è indirizzato in particolare a cooperative sociali, associazioni e onlus. Il programma e le modalità di iscrizione sono disponibili a questo link: http://condivi.so/corso-fundraising-2016/Si tratta di 3 giornate di formazione: sabato 12, 19 e 26 novembre.Anche in questo caso, per le cooperative e le organizzazioni no profit è previsto uno sconto del 10%. Per informazioni ed iscrizioni, scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero 010 8568340.

PEC inesistenti, scadute o non valideStando alla normativa vigente, tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese. La PEC deve essere attiva: non deve cioè essere scaduta né revocata. In caso contrario l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell’impresa. Pertanto, l’impresa ha l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, se la casella PEC precedentemente comunicata al Registro imprese:• risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);• è stata revocata dal gestore;• è stata cancellata d’ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente. Si tenga presente che, secondo quanto disposto dalla Direttiva ministeriale 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), l’ufficio del Registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive. In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’ufficio dovrà procedere, sensi dell’articolo 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell’indirizzo in questione. La conseguenza per le imprese prive di PEC: le successive domande di iscrizione di fatti o atti di interesse, relativi all’ impresa, non potranno essere gestite e saranno quindi “sospese” in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno, infine, ”rifiutate”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 del Codice civile, per le imprese individuali, e dall’art. 2630 del Codice civile, per le imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.Inoltre l’indirizzo PEC iscritto nel Registro delle imprese ha carattere di ufficialità

nel rapporto con i terzi e, confluendo nell’INI-PEC, diviene il collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l’autorità giudiziaria e l’amministrazione finanziaria, oltre a costituire lo strumento per la notifica di cartelle esattoriali per professionisti e imprese da parte degli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2016, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 159/2015. Attenzione: ai sensi delle Direttive sopra citate , possono essere attivati anche i procedimenti di cancellazione degli indirizzi di PEC non univoche, cioè gli indirizzi PEC non riferibili unicamente all’impresa o riferibili ad un professionista.

Imprese in crisi e DURC ON LINEÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il decreto del 23 febbraio 2016, recante “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC)”. Il decreto interviene sulla disciplina del DURC online, modificando la disciplina riguardante le imprese che operano nel settore edile e le aziende in difficoltà che versano in situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria. In particolare, il decreto tra l’altro prevede che: 1) in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (articoli 104 e 206 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, a prescindere dal fatto che risultino essere insinuati; 2) in caso di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999; D.L. n. 347/2003, convertito dalla L. n. 39/2004) l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura, a prescindere dalla effettiva insinuazione dei relativi debiti. Per scaricare il testo del decreto vai alla pagina web: https://goo.gl/tCejHf

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A Genova la Biennale dell’Economia CooperativaLa Biennale dell’Economia Cooperativa approda a Genova: il 2 e il 3 dicembre il Palazzo della Borsa ospiterà dialoghi, tavole rotonde, video e installazioni per presentare le imprese cooperative liguri, le loro origini, i progetti futuri, in un dialogo aperto con la città, il territorio e i suoi attori. La prima edizione della Biennale è cominciata a Bologna dove, dal 7 al 9 ottobre, si sono tenuti tre giorni di incontri e testimonianze, mostre e spettacoli dedicati ai cooperatori di ieri e oggi, nel lungo percorso dei 130 anni di Legacoop. Ed è proseguita a Palermo, a Reggio Calabria e Napoli come Itineraria, un viaggio nell’Italia cooperativa che tra ottobre 2016 e febbraio 2017 documenterà le imprese cooperative di Legacoop sul territorio nazionale. A Genova, presso il Palazzo della Borsa, si terranno convegni e assemblee organizzate da Legacoop Liguria e sarà presente un allestimento dal titolo Le origini e la nuova idea di impresa a cura di Ames. Gli antichi scagni della Borsa Valori ospiteranno fotografie, reperti e materiale informativo sulle origini della cooperazione ligure, le imprese oggi attive e i progetti futuri. La scenografica Sala delle Grida sarà inoltre sede della mostra nazionale Misure del Cooperare, realizzata sotto la direzione artistica di Peter Bottazzi, che racconta i momenti salienti della storia cooperativa nazionale, sottolineando la dimensione storico-artistica della cooperazione italiana con particolare attenzione alle novità e sperimentazioni. Il nucleo dell’esposizione è una linea del tempo lunga 50 metri, scenografia ideale per gli interventi e i contributi dei cooperatori coinvolti. Numerosi gli incontri che caratterizzeranno l’edizione genovese della Biennale, il cui programma definitivo sarà prossimamente pubblicato sul sito www.legaliguria.coop e diffuso attraverso i social. Ambiente e territorio, ricerca e formazione, cultura e innovazione alcuni dei temi sui quali le cooperative potranno dialogare con esperti e docenti. Nel corso delle giornate per gli ospiti della Biennale sono previste visite guidate all’area archeologica di San Donato a cura di Cooperativa Archeologia, alle Mura del Barbarossa, Torri di Porta Soprana e Casa di Colombo a cura di CoopCulture e Coop Zoe e all’Acquario a cura di Coop Dafne. Il servizio di catering, presso i Giardini Luzzati, sarà assicurato dalla cooperativa Il Cesto. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di Legacoop Nazionale, Legacoop Liguria, Abaco-Tiemme, Archeologia, Assicura, Bazzino, Cibo per la mente, CoopCulture, Coseva, Florcoop, Ideal Service, Isforcoop Liguria, Maris, Ormeggiatori Genova, Quadir, Riviera Culture. Unipol e Zoe. Per l’intera durata della manifestazione sarà presente il presidente di Legacoop nazionale Mauro Lusetti.

Per informazioni: www.legaliguria.coop #è130

Segreteria Associazione AmesVia Brigata Liguria 105r 16121 Genovaemail [email protected] tel. +39 010572111 Stefania Mazzucchelli tel. 338 3862536

Seminari per amministratori di cooperativeSta per partire un nuovo ciclo seminariale organizzato gratuitamente da Legacoop Liguria per le cooperative associate. L’iniziativa è rivolta a componenti dei consigli di amministrazione (con parti-colare attenzione ai nuovi amministratori) e a quei soci particolarmente interessati che ogni cooperativa potrà individuare. Ogni Provincia ligure vedrà realizzato il proprio seminario, ognuno dei quali si svilupperà attraverso sei incontri distanziati di circa due settimane l’uno dall’altro. Gli argomenti oggetto del ciclo seminariale sono:• Valori cooperativi e sistema Legacoop• Governance, ruolo e funzioni – I soci e l’assemblea• Responsabilità sociale e legalità• Ruolo del socio lavoratore e relazioni sindacali• Contabilità e bilancio• Revisioni, responsabilità civili e penali Le date di inizio sono le seguenti:• 24 novembre 2016 per la Provincia di Imperia• 25 novembre 2016 per la Provincia della Spezia• 1 dicembre 2016 per la Provincia di Genova• 6 dicembre 2016 per la Provincia di Savona Le cooperative interessate ad ottenere maggiori informazioni e ad iscriversi possono rivolgersi alla Segreteria Legacoop territorialmente competente.

inagenda

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info novembre 2016

inscadenza

Pagina a cura di Nord Ovest Servizi s.r.l. - Liguria

10 Novembre 2016MODELLO 730 INTEGRATIVO Trasmissione dei modelli 730 da parte del CAF e del professionista abilitato e consegna al lavoratore dipendente o pensionato dei relativi modelli 730 e 730/3 integrativo (prospetto di liquidazione) MOD. 730 RETTIFICATIVO/COMUNICAZIONE A seguito di visto di conformità infedele, CAF/professionisti abilitati possono trasmettere la dichiarazione rettificativa ovvero la comunicazione contenente i dati corretti, versando la sanzione ridotta 16 Novembre Contribuenti Iva trimestraliVersamento dell’IVA dovuta per il 3° trimestre (maggiorata dell’1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72) Contribuenti Iva mensiliLiquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta dovuta per il 2015Versamento 9° rata dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2015 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi

insintesi

avvalendosi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001Versamento della 3° rata dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62 Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugnoVersamento della 6° rata dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2015 e di primo acconto per l’anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65% Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 6 luglioVersamento 6° rata dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2015 e di primo acconto per l’anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43% Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglioVersamento della 6° rata dell’Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi,con applicazione

Ires e Iri al 24%Nel decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2017 è stata confermata l’entrata in vigore dell’aliquota Ires del 24% dal 1 gennaio 2017, riduzione già prevista dalla legge di Stabilità 2015. La riduzione della tassa non riguarderà solo l’IRES ma anche l’IRI (Imposta sul reddito imprenditoriale) che estende alle imprese individuali o di persone la possibilità di tassare il reddito dell’attività di impresa con la stessa aliquota prevista per le società di capitali al posto dell’Irpef progressiva.

Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglioVersamento della 6° rata dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43% Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugnoVersamento della 6° rata del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dell’1,20% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65% Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 6 luglioVersamento 6° rata del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dell’1,20% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43% Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap e che hanno scelto il pagamento rateale

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infonovembre 2016

ADESIONI FON.COOPADESIONI FON.COOPL’adesione a Fon.Coop consente all’impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l’adesione l’impresa autorizza l’Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

1 L’adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con appositaprocedura 2 L’impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca3 L’adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: [email protected]

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degli interessi nella misura dello 1,43% Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) e che hanno scelto il pagamento rateale avvalendosi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001Versamento della 5° rata dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2015 e di primo acconto per l’anno 2016, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32% Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore,

tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e che hanno scelto il pagamento rateale avvalendosi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001Versamento della 4° rata dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2015 e di primo acconto per l’anno 2016, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95% Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap e che hanno scelto il pagamento rateale avvalendosi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001Versamento della 4° rata dell’Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95% Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla

dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugnoVersamento 6° rata dell’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2015 e di primo acconto per l’anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65% Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 6 luglioVersamento 6° rata dell’Irap a titolo di saldo per l’anno 2015 e di primo acconto per l’anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43% Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglioVersamento della 6° rata dell’Irap relativa

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ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43% Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) e che hanno scelto il pagamento rateale avvalendosi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001Versamento 5° rata dell’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2015 e di primo acconto per l’anno 2016, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32% Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e che hanno scelto il pagamento rateale avvalendosi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001Versamento della 4° rata dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2015 e di primo acconto per l’anno 2016, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95% Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap e che hanno scelto il pagamento rateale avvalendosi della facoltà di effettuare

il primo versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001Versamento della 4° rata dell’Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95% ADDIZIONALIVersamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente RITENUTEVersamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)

CONTRIBUTI INPS MENSILIVersamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo CONTRIBUTI INPGIVersamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI MEZZADRIVersamento all’INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al precedente trimestre

CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale) AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA Versamento rata 25 Novembre Operatori intracomunitari con obbligo mensile

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente 30 Novembre Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annualeVersamento della 2° o unica rata dell’Ires dovuta a titolo di acconto per l’anno 2016 Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annualeVersamento della 2° o unica rata dell’Irap dovuta a titolo di acconto per l’anno 2016

MODELLO 730 – CONGUAGLIOEffettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) dell’importo in acconto (seconda o unica rata)

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - secondo accontoVersamento secondo acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI - secondo accontoVersamento seconda rata acconto previdenziale anno corrente FASIVersamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso) DENUNCIA UNIEMENSDenuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - INPDAP - Ex ENPALS) del mese precedente LIBRO UNICOScadenza delle registrazioni relative al mese precedente

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