l’efficacia soggettiva

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L’efficacia soggettiva del contratto collettivo aziendale

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L’efficacia soggettiva. del contratto collettivo aziendale. Come è cambiata nel tempo l’impostazione del problema. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: L’efficacia  soggettiva

L’efficacia soggettiva

del contratto collettivo aziendale

Page 2: L’efficacia  soggettiva

Come è cambiata nel tempo l’impostazione del problema

Tutte le tesi giurisprudenziali elaborate al fine di estendere la sfera soggettiva di efficacia del contratto collettivo di diritto comune presuppongono la funzione redistribuiva (di vantaggi) e acquisitiva del contratto collettivo

Tradizionalmente la questione della estensione degli effetti della contrattazione di diritto comune è stata affrontata con riguardo al contratto nazionale, avente tipica funzione acquisitiva

Page 3: L’efficacia  soggettiva

…dunque il problema non aveva, di fatto, molta rilevanza pratica

Sin quando anche la contrattazione aziendale

aveva carattere acquisitivo era facile sostenere che

l’imprenditore non avesse di fatto interesse a distinguere

tra iscritti e non iscritti

DIVERSE POSSIBILI FUNZIONI DEL CONTRATTO AZIENDALE : LA FUNZIONE ACQUISITIVA

Es.: la contrattazione aziendale della fine degli anni ’60 - primi anni ‘70

Page 4: L’efficacia  soggettiva

1) L’idea della vincolatività del

contratto perl’intera “comunità

aziendale”

2) La sufficienza della

sottoscrizionedel contratto

da parte del datore di

lavoro

3) Il principiodella parità

di trattamento

la dottrina e la giurisprudenza risolvevano, così, la questione della efficacia soggettiva

del contratto collettivo aziendale acquisitivo con diversi artifici

Page 5: L’efficacia  soggettiva

DIVERSI CONTENUTI E DIVERSE FUNZIONI ASSUNTI DAL CONTRATTO

AZIENDALE:

I - LA FUNZIONE LATO SENSU GESTIONALE

II- LA FUNZIONE GESTIONALE IN SITUAZIONI DI CRISI

Page 6: L’efficacia  soggettiva

AUTORIZZANO determinate operazioni (eventualmente anche in deroga a

disposizioni legali) o OCCUPANO “SPAZI” REGOLATIVI espressamente RISERVATI DALLA LEGGE ALLA CONTRATTAZIONE collettiva (rinvio legale alla contrattazione

collettiva).

I - Gli accordi lato sensu gestionali:

Page 7: L’efficacia  soggettiva

I - Gli accordi lato sensu gestionali:alcuni esempi

Accordi conclusi ex artt. 4 e 6 dello St. lav.; Accordi istitutivi di fondi pensione aziendali Accordi (cdd. di transizione) che, ai sensi

dell’art. 86 del d. lgs. n. 276/2003, prorogavano le cdd. CO.CO.CO

Accordi che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, d. lgs. n. 276/2003, determinano “le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento”

Accordi (nazionali,territoriali, aziendali) sul ricorso al lavoro supplementare nel part-time

Page 8: L’efficacia  soggettiva

sacrifici in situazioni di crisi

A CHE SERVE?

a favorire soluzioni concordate alla gestione dei problemi aziendali che si presentano

in situazioni di crisi

II - La contrattazione gestionale in situazioni di crisi

Page 9: L’efficacia  soggettiva

ESEMPI

II - La contrattazione gestionale in situazioni di crisi

• Cassa integrazione guadagni (art. 5, l. 164/1975)• Procedure di mobilità e licenziamenti collettivi

(artt. 4 e 5, l. 223/1991)• Contratti di solidarietà “difensivi”

•Contratti che, nell’ambito delle procedure di mobilità, prevedano il demansionamento di certi lavoratori

Page 10: L’efficacia  soggettiva

È una contrattazione che DISPENSA SACRIFICI, UNA

CONTRATTAZIONE CONCESSIVA

II - La contrattazione gestionale in situazioni di crisi

Page 11: L’efficacia  soggettiva

Perché mai i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero stipulare contratti collettivi che distribuiscono sacrifici e non benefici ai soggetti che rappresentano?

La contrattazione collettiva come

strumento di gestione dei processi di

riorganizzazione, di crisi aziendale etc…

In questi contesti il problema principale diventa quello della

difesa dei livelli occupazionali

Page 12: L’efficacia  soggettiva

La diversa funzioneLa diversa funzione

Il contratto collettivo non non è più

strumento distributivo di risorsestrumento distributivo di risorse,

ma strumento ablativoma strumento ablativo:

in questi casi la “resistenza” alla uniforme applicazione dei contratti collettivi

proviene dai lavoratori

Page 13: L’efficacia  soggettiva

Il problema non è la richiestarichiesta di applicazione del contratto, - come per i contratti incrementali - ma la fuga dallo

stesso.

lavoratore

Contratto collettivo

La giustificazione giuridica del potere di vincolo del contratto collettivo verso i non iscritti (e persino verso gli iscritti)

Organizzazione sindacale

Potere di vincolo

Page 14: L’efficacia  soggettiva

La contrattazione che interviene a regolare materie e situazioni rispetto alle quali il

datore di lavoro disporrebbe, comunque, di un potere di decisione unilaterale

UNA SPECIES PARTICOLARE DI QUESTO TIPO DI CONTRATTAZIONE GESTIONALE

IN SITUAZIONI DI CRISI

I contratti che procedimentalizzano

poteri dell’imprenditore altrimenti esercitabili

unilateralmente

Page 15: L’efficacia  soggettiva

Perché si parla di procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali?

La contrattazione collettiva interviene a “complicare” l’esercizio di un potere

unilaterale del datore di lavoro (per es. il potere di licenziamento collettivo in situazioni di

crisi) …ciò ha lo scopo di far sì che “nel

formarsi di certe decisioni si tenga conto degli interessi antagonistici sui quali va

ad incidere l’esercizio del potere” (Liso, 1982)

Page 16: L’efficacia  soggettiva

L’EFFICACIA SOGGETTIVA dei contratti (a) lato sensu gestionali e (b) gestionali in

situazioni di crisi

• Analogo il problema giuridico = l’estensione

degli effetti del contratto oltre la cerchia degli iscritti

• Diversa la funzione: gestionale o concessiva

Page 17: L’efficacia  soggettiva

Efficacia soggettiva e contratti (a) lato sensu gestionali e (b) gestionali in

situazioni di crisi

Le più comuni soluzioni

giurisprudenziali

I)La naturale

“indivisibilità” dell’interesse di tutti i lavoratori appartenenti ad una medesima

azienda

ancora la nozione di“comunità aziendale”

Page 18: L’efficacia  soggettiva

Efficacia soggettiva e contratti (a) lato sensu gestionali e (b) gestionali in

situazioni di crisi

Le più comuni soluzioni

giurisprudenziali

II)La natura

dell’agente negoziale: il sindacato

maggiormente (o comparativamente

più) rappresentativo

Il contratto collettivo aziendale

ha efficacia erga omnesin virtù della qualità rap-

presentativa dei sog-getti che lo stipulano

Page 19: L’efficacia  soggettiva

Efficacia soggettiva e contratti (a) lato sensu gestionali e (b) gestionali in

situazioni di crisi

Le più comuni soluzioni

giurisprudenziali

III)Il RINVIO ESPLICITO

ai contratti aziendali posti in

essere da strutture appartenenti ai

sindacati maggiormente o

comparativamente più rappresentativi

Il contratto collettivo aziendale

acquista efficacia erga omnes

in virtù del rinvio operatoda una fonte – quella

legale – che è, di

per sé, erga omnes

Page 20: L’efficacia  soggettiva

Cosa succede nei casi di esplicito DISSENSO di un lavoratore nei confronti di un contratto collettivo

che distribuisce sacrifici? In molti casi la giurisprudenza, a partire dalla fine degli anni ‘80, ha invece tutelato coloro che intendevano sottrarsi ad un contratto collettivo

che non consideravano vantaggioso, valorizzando la volontà individuale:

– del lavoratore non iscritto– ma anche quella del lavoratore iscritto, se

esplicitamente dissenziente

ha, pertanto, affermato la necessità di un MANDATO SPECIALE o del RISPETTO DELLE REGOLE DEMOCRATICHE O DEL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA

(tramite, per es., referendum di approvazione dell’accordo)

Page 21: L’efficacia  soggettiva

Una massima: Cass.,sez. Lavoro, 28.5.2004, n.

10353

La tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilità della disciplina concorrono a giustificare (…) la efficacia

soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni

sindacali stipulanti (…); tuttavia (…) la proposta efficacia erga omnes (…) va (…) collocata nel nostro sistema giuridico (segnatamente, di diritto sindacale)

che resta fondato esclusivamente, su principi privatistici e – per quel che qui interessa – sulla rappresentanza negoziale (…) delle organizzazioni sindacali (…);

la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali può essere bensì confermata - come regola di carattere generale (…) – ferma restandone, tuttavia, l’eccezione – in ossequio al principio di libertà sindacale ed in coerenza con il

nostro sistema giuridico – che la stessa efficacia non può essere estesa (…) a quei lavoratori che – aderendo ad una organizzazione sindacale diversa da quella

che ha stipulato l’accordo aziendale – ne condividano l’esplicito dissenso (…) e potrebbero, addirittura,risultare vincolati da un accordo aziendale separato

Page 22: L’efficacia  soggettiva

Corte cost. 30.6.1994, n. 268 sull’accordo aziendale sui criteri di scelta nei

licenziamenti collettivi

La questione di legittimità costituzionale:

L’ art. 5, comma 1, l. 223/1991: “L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle

esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto

dei criteri previsti da contratti collettivistipulati con in sindacati” destinatari della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 1 (RSA e rispettive associazioni di categoria o, in mancanza, associazioni di

categoria aderenti alle confederazioni m.r. sul piano nazionale)

Page 23: L’efficacia  soggettiva

Corte cost. 30.6.1994, n. 268 sull’accordo aziendale sui criteri di scelta nei

licenziamenti collettivi

“Gli accordi che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non appartengono alla specie dei contratti normativi, i soli contemplati dall’art. 39 Cost.,

destinati a regolare i rapporti di lavoro di una o più categorie professionali. Si tratta di un diverso tipo di contratto, la cui efficacia diretta – in termini di limiti e

modalità di esercizio del potere di licenziamento (…) – si esplica esclusivamente nei confronti degli imprenditori stipulanti (…) Il contratto collettivo, cui rinvia la norma in

esame, incide sul singolo prestatore di lavoro indirettamente, attraverso l’atto di recesso del datore di

lavoro in quanto vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di scelta concordati in sede aziendale”

Page 24: L’efficacia  soggettiva

pertanto, secondo la Corte costituzionale…

Tali contratti esulanodalla nozione di contr. coll.

sottesa all’art. 39 Cost.

...non incontrano, dunque, l’ostacolo rappresentato dalla cd. efficacia “impeditiva”

di questa norma

integrano, cioè,una tipolgia

di contratto coll.distinta dal

contratto collettivo normativo

il cui effetto è, invece, quello di conformazione

dei contratti individuali di lavoro e di predeterminazione

dei relativi contenuti

Page 25: L’efficacia  soggettiva

Inoltre, secondo la Corte costituzionale…

…non è l’accordo collettivoad avere effetti diretti

sui rapporti di lavoro

...esso interviene sull’atto di esercizio del potere imprenditoriale

ed è quest’ultimoatto che incide sui rapporti di

lavoro

Page 26: L’efficacia  soggettiva

L’opzione ermeneutica sottesa alla sent. della Corte cost.

La sentenza della Corte cost. rappresenta un passaggio fondamentale per il consolidamento della teoria della

“diversificazione” funzionale degli accordi gestionali in situazioni di crisi

(divergenze in dottrina)