le regole dell’origine preferenziale relatori: luca moriconi e marina zanga
DESCRIPTION
LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE Relatori: Luca Moriconi e Marina Zanga. Seminario organizzato da Unione Confcommercio Milano, 27 marzo 2012. Materiale a cura di Marina Zanga. 1. Quali tipi di preferenze tariffarie?. Preferenze bilaterali , reciprocamente concesse alle parti; - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALERelatori: Luca Moriconi e Marina Zanga
1
Materiale a cura di Marina Zanga
Seminario organizzato da Unione Confcommercio
Milano, 27 marzo 2012
Quali tipi di preferenze tariffarie?
Preferenze bilaterali, reciprocamente concesse alle parti;
Preferenze unilaterali, concesse solo dalla Comunità ai paesi terzi, ma non viceversa
2
Paesi con regime tariffario preferenziale bilaterale
3
Paesi paneuromediterranei
Algeria
Cisgiordania e Gaza
Egitto
Giordania
Isole Faeroer
Islanda (EFTA)
Israele
Libano
Lichtenstein (EFTA)
Marocco
Norvegia (EFTA)
Siria
Svizzera (EFTA)
Tunisia
Turchia
Accordi di libero scambio
Sudafrica
Messico
Cile
Corea del Sud
Unioni doganali
Turchia
San Marino
Andorra
Prove d’origine per la TURCHIA
Nell’ambito dell’Unione doganale:
A.TR. = NON ATTESTA L’ORIGINE DELLE MERCI , ma l’immissione in libera pratica (dazi assolti).
Esportatore autorizzato per la Turchia = autorizzato alla previdimazione degli A.TR per il rilascio semplificato, con timbro speciale.
4
Prove d’origine per la TURCHIA
Nell’ambito dell’Unione doganale:
per provare l’origine preferenziale nell’ambito dell’Unione doganale, anche ai fini del cumulo paneuromediterraneo si utilizza la
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
(analoga a quella del fornitore UE, anche a lungo termine).
NB: non è necessario essere autorizzati per rilasciarla.
5
Prove d’origine per la TURCHIA
Per i prodotti CECA (carbone e acciaio) e per gli agricoli esistono accordi ad hoc tra CE e Turchia.
In questi due ambiti le prove d’origine sono: EUR1, EUR-Med, dichiarazione su fattura.
Si può richiedere lo status di esportatore autorizzato.
6
Altri paesi e territori a regime tariffario preferenziale bilaterale
Le regole d’origine sono contenute nelle DAC Reg. (CE) 2454/1993
7
Paesi balcanici occidentali
Albania
Bosnia-Erzegovina
Croazia
Macedonia
Montenegro
Serbia
Altri paesi e territori a regime tariffario preferenziale unilaterale.
Moldova e Kosovo
SPG Sistema delle Preferenze Generalizzate
ACP Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico
PTOM Paesi e Territori d’Oltremare
8
Quale origine delle merci?
Origine non preferenzialeÈ l’origine dichiarata in dogana negli scambi con tutti i paesi terzi per l’applicazione di tutte le misure da tariffa doganale (tariffarie e non tariffarie).
Il documento base è il certificato d’origine C.O.
9
Origine preferenziale
È l’origine dichiarata in dogana solo per determinati Paesi e solo su richiesta, per l’applicazione di misure tariffarie preferenziali (riduzione o esenzione daziaria).
I documenti base sono: EUR1, EUR-MED, FormA, dichiarazione su fattura
A cosa serve l’origine preferenziale?Normativa di base: art. 27 del CDC (Reg. CE
2913/1992) e art. 35 del CDCA (Reg. CE 450/2008).
Serve per l’applicazione di misure preferenziali, tariffarie (riduzione o esenzione daziaria) o non tariffarie, previste nell’ambito di accordi stipulati con Paesi Terzi o adottate unilateralmente dalla UE.
Consultare la Tariffa doganale TARIC on line per verificare le preferenze tariffarie applicate dall’UE e Market Access Database per quelle nei Paesi terzi.
10
11
Prodotti originari in ambito preferenziale
Prodotti interamente ottenuti (prodotti sottosuolo, vegetali, animali vivi, ecc.)
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (secondo le condizioni stabilite nei protocolli sull’origine allegati agli accordi)
ATTENZIONE! Le regole di trasformazione preferenziali sono DIVERSE da quelle non-preferenziali (solitamente più RESTRITTIVE)
Come determinare l’origine preferenziale delle merci: le regole di lista
Contenute nei protocolli sull’origine annessi agli accordi o negli stessi regolamenti comunitari di base (CDC e DAC)
L’elenco degli accordi con i rimandi ai protocolli d’origine è consultabile online dal sito internet della Commissione Europea, divisione: Taxation and Customs Union, sezione: preferential origin - arrangements list
12
Le regole di lista
Tre tipologie standard:
1. cambiamento della voce doganale delle materie prime non originarie utilizzate
2. effettuazione di lavorazioni specifiche espressamente descritte nella regola di lista
3. regola del valore: previsione di soglie percentuali di valore che non devono essere superate, riferite alle materie prime non originarie utilizzabili nel processo di trasformazione e calcolate sul prezzo ‘franco fabbrica’ del prodotto finito.
13
CAMBIAMENTO DI VOCE DOGANALEBORSE IN PELLE VD 4202
In Italia vengono assemblati termostati con materie prime
14
VOCE SA
DESCRIZIONE DELLE MERCI
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari perottenere il carattere di prodotti originari
1 2 3 o 4
capitolo 42
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
===
LAVORAZIONI SPECIFICHEINDUMENTI PER DONNA (CAMICETTE) VD 6206
15
VOCE SA
DESCRIZIONE DELLE MERCI
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari perottenere il carattere di prodotti originari
1 2 3 o 4
ex capitolo 62
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex6211
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:
Indumenti per donna (…) ricamati
Fabbricazione a partire da filati
Fabbricazione a partire da filati o da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
===
REGOLA DEL VALORESTRUMENTI DI REGOLAZIONE (TERMOSTATI) VD 9032
In Italia vengono assemblati termostati con materie prime malesi e italiane. I termostati vengono venduti in Svizzera e in Germania. Qual è l’origine dei termostati?
16
VOCE SA
DESCRIZIONE DELLE MERCI
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari perottenere il carattere di prodotti originari
1 2 3 o 4
9032 Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
===
Le prove dell’origine preferenziale
Certificato di circolazione merci EUR.1 e EUR-MED
Certificato d’origine FormA (per SPG)
Dichiarazione d’origine su fattura
Dichiarazione del fornitore
17
Il certificato di circolazione merci EUR.1
Formulario Compilazione e rilascio Rilascio a posteriori Duplicato Validità (4 o 10 mesi) Errori, discordanze,
presentazione tardiva
18
19
European Community - EC
Israel
EC Israel
Issued retrospectively (rilasciato a posteriori)Duplicate (duplicato)
20
PARTE COMPILATA DALL’ESPORTATORE O DAL DOGANALISTA E FIRMATA E TIMBRATA DALLA DOGANA
PARTE COMPILATA E FIRMATA DALL’ESPORTATORE O DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO (DOGANALISTA)
Origine e valore in dogana21
Nota:
Se il cumulo paneuromediterraneo non viene applicato o non c’è intenzione di applicarlo con altri paesi aderenti si può emettere un ceritificato di circolazione merci EUR.1 anziché il certificato EUR-MED.
22
Chi richiede il rilascio e compila il certificato EUR 1 o EUR-MED?
L’esportatore o, sotto la sua responsabilità, il suo rappresentante autorizzato (chi cura lo sdoganamento)ATTENZIONE! L’esportatore è responsabile e deve conservare per 3 anni i documenti comprovanti l’origine delle merciNB: i documenti giustificativi sono elencati sul retro dell’EUR1, che rimane in dogana.
23
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. IT/001/BG/10) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale………………………..……
- cumulation applied with ………….(name of country/countries)
- no cumulation applied
Luogo, data e firma manoscritta originale dell’esportatore (se non esentato)
N.B.: le parti in rosso vanno inserite solo nell’ambito del cumulo paneuromediterraneo
La dichiarazione su fattura
EUR-MED
Chi compila la dichiarazione su fattura
L’esportatore, in fattura o sui documenti di trasporto
Valore fino a 6.000 euro per spedizione: rilasciabile autonomamente da qualsiasi esportatore
Valore > 6.000 euro: rilasciabile solo dagli esportatori autorizzati
Attualmente non e’ prevista per la SIRIAE’ l’unica prova ammessa per la COREA DEL SUD
24
25
Origine materie prime
Lavorazioni effettuate
Origine prodotto finito
Documenti giustificativi e tracciabilità dell’origine:
26
Origine materie prime - Acquisto interno o intracomunitario chiedere
dichiarazione del fornitore per origine preferenziale
- Importazione da paesi extraUE: bollette doganali di importazione con allegate fattura e prove d’origine (EUR1, EUR-MED, FormA, dichiarazione su fattura, dichiarazione del fornitore per Turchia)
La tracciabilità dell’origine: dalle materie prime al prodotto finito
27
Materie prime: documenti giustificativi da acquisire e conservare
Paese d’origine materie prime
Cina (non pref.)Francia (Italia)
Tunisia (pref.)
Prove d’origine
materie prime bolla import, fattura, C.O. fattura, dichiarazione del
fornitore CEE bolla import, fattura,
EUR-MED o dichiaraz.su fattura
28
Lavorazioni effettuate
- Analisi processi, schede lavorazione- Verifica regole di trasformazione per
origine preferenziale e non preferenziale- Determinazione origine acquisita
La tracciabilità dell’origine: dalle materie prime al prodotto finito
29
Lavorazioni effettuate: documenti giustificativi per dimostrare il rispetto delle regole di lista
Regola
Cambio di voce doganale
Lavorazioni specifiche
Regola del valore
documenti giustificativi
Descrizioni merce, classificazione TARIC, ecc.
Schede di lavorazione, analisi di laboratorio, ecc.
Scheda valore con tutte le componenti di costo, riferita al prezzo EXW del prodotto finito, fatture di vendita, ecc.
30
Prodotto finito
- Classificazione tariffaria del prodotto- Valutazione origine acquisita- Prove d’origine da rilasciare per:
vendita interna o intracomunitaria o
esportazione
La tracciabilità dell’origine: dalle materie prime al prodotto finito
31
Prodotto finito: prove d’origine da rilasciare e documenti giustificativi da conservare
Paese di vendita del prodotto finito
Cina (non pref.)Francia (Italia)
Tunisia (pref.)
Messico (pref.)
Corea del Sud (pref.)
Prove d’origine
da rilasciare
Certificato d’origine CO
dichiarazione del fornitore CEE
EUR1 o EUR-MED o dich. su fattura (EUR-MED)
EUR1 o dich. su fattura
Dichiarazione su fattura
L’esportatore autorizzato
Può emettere direttamente la dichiarazione su fattura, per spedizioni di qualsiasi valore, con conseguente abbattimento di tempi e costi
Va richiesta l’autorizzazione al competente Ufficio delle Dogane (tempo max del procedimento 60gg.)
Occorre garantire l’osservanza delle regole e la conservazione delle prove d’origine per 3 anni
Viene attribuito un codice alfanumerico da inserire nella dichiarazione su fattura (es: IT/001/BG/10)
Richiedibile all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente
32
33
La dichiarazione del fornitore UE nell’ambito di un regime preferenziale
(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006)
34
La dichiarazione del fornitore UE(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006)
COMPILARE SOLO PER CUMULO PEM
Luogo e data
Nome e funzione nella società
Firma
Le prove dell'origine negli scambi internazionali 35
La dichiarazione a lungo termine(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006)
DESCRIZIONEDesignazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio codice articolo
Nome società CE, paese o gruppo paesi
Paese o gruppo paesi interessati
Compilare solo per cumulo PEM
N.B.: MAX 1 ANNO
Luogo e dataNome e funzione, ragione sociale e indirizzo della societàFirma
La dichiarazione del fornitore UE per merci non originarie
37
La dichiarazione del fornitore CEE
NOTE
38
Il certificato d’informazione INF4E’ un certificato che viene richiesto per verificare la correttezza di
una dichiarazione del fornitore. (art. 6)
39
E’ composto da 2 parti: la domanda di rilascio che include sul retro una dichiarazione del fornitore e il certificato INF4.
Va compilato dal fornitore che ha rilasciato la dichiarazione ai fini dell’origine.
Presentato in dogana per l’apposizione del visto nella casella 7.
Consegnato al cliente comunitario che lo ha richiesto, il quale a sua volta lo inoltrerà all’autorità doganale che lo ha richiesto.
40
La dichiarazione del fornitore (retro INF4)
41
Un libro pensato per voi
Luca Moriconi, Marina Zanga
Guida pratica sull’origine delle merci
IPSOA, Milano, 2011
Grazie per l’attenzione