le notificazioni in proprio degli avvocati a mezzo legge 53/1994 avv. fabrizio pettoello

61
Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Upload: primo-carlucci

Post on 02-May-2015

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo

Legge 53/1994

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 2: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo

dispositive reperibili sul sito www.pergliavvocati.it

tutorial video su youtube.com/fiffcnf

Page 3: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

norme di riferimento

Legge Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228ha modificato

DL Crescita 2.0 18 ottobre 2012 n. 179introducendo

art. 16 quatermodificato

L. 21 gennaio 1994 n. 53introducendo

art. 3 bis

Page 4: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

norme di riferimento

Decreto Ministeriale nr. 44 del 21 febbraio 2011Regole tecniche

Provvedimento Responsabile DGSIA del 16 aprile 2014Specifiche tecniche

Decreto Legislativo nr. 82 del 7 marzo 2005Codice dell'amministrazione digitale (CAD)

D.P.R. nr. 68 del 11 febbraio 2005Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata

Decreto Legge nr. 179 del 18 ottobre 2012 - art. 5Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei

professionisti (INI-PEC)

introduce art. 6 bis -> CAD

Decreto Ministeriale sviluppo economico 19 marzo 2013Attuativo INI-PEC

Decreto Legge nr. 185 del 29 novembre 2008 art. 16, comma 6 convertito l. n. 2 del 28 gennaio 2009art. 5 l. n. 221 del 17 dicembre 2012

converte con modificazioni d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012Obbligo PEC Avv. Fabrizio Pettoello

Page 5: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

norme di riferimento

L. 21 gennaio 1994 n. 53artt. 3 bis + 9.1 bis

Decreto Ministeriale nr. 44 del 21 febbraio 2011Regole tecniche art. 18

Provvedimento Responsabile DGSIA del 16 aprile 2014Specifiche tecniche art. 19 bis

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 6: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Art. 3-bis L. 53/1994

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Page 7: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

D.M. nr. 48 del 3 aprile 2013 (art. 1)modifica

art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

norme di riferimento

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 8: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

requisiti

1 autorizzazione Consiglio Ordine dove l’avvocato è iscritto art. 7 L. 53/1994

non ulteriore autorizzazione per PEC

Avv. Fabrizio Pettoello

Cassazione nr. 3994

19.2.2014

Page 9: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 8 L. 53/1994

1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

4-bis Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 10: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

requisiti

2 proprio indirizzo PECrisultante da pubblici elenchi

http://pst.giustizia.it/PST http://www.inipec.gov.it

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 11: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

requisiti

3 procura alle liti

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 12: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

requisiti

4 indirizzo PEC destinatariorisultante da pubblici elenchi

http://indice.PA.gov.it

registro imprese

http://pst.giustizia.it/PST

INI PEC

domicilio digitale cittadino

Avv. Fabrizio Pettoello

art. 6 bis CADsolo comunicazioni tra cittadino e [email protected]

NO > CEC-PAC

Page 13: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Art. 16 ter D.L. crescita 2.0 179 del 18.10.2012

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 domicilio digitale del cittadino e 16, comma 12, elenco pubbliche amministrazioni tenuto da Ministero della giustizia del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 registro delle imprese, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 INI PEC, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ReGIndE.

pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 14: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

INI PEC

Page 15: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

PEC da pubblico elenco non PEC indicata nell’atto

Page 16: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

requisiti

5 dispositivo di firma digitale

Page 17: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica CAD

2.Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 18: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Art. 2702 c.c. Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 19: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica CAD

3.L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

sospensione o revocadisciplinate da

artt. 16 e ss. Decreto Presidente Consiglio dei ministri 13 gennaio 2013

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 20: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

preparazione atto da notificare

documento informatico copia informatica

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 21: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011

1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis L. 53/1994, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 22: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

documento informatico art. 21 CAD

Formati

art. 13 Specifiche Tecniche previste art. 34 DM 44/2011

.pdf .odf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml - .zip .rar .arj

art. 13 Specifiche Tecniche.PDF unico valido per atti processuali in forma di

documento informatico.

privo di elementi attivi ottenuto da trasformazione

documento testuale

preparazione atto da notificare

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 23: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

firma del documento informatico

art. 21 CAD

preparazione atto da notificare

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 24: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

preparazione atto da notificare

documento informatico copia informatica

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 25: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011

1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis L. 53/1994, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22 II CAD, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis V comma L 53/ 1994.

Page 26: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Art. 3 bis l. 53/1994

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22 CAD, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

Page 27: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

preparazione atto da notificare

copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico

art. 22 CAD

formati

art. 13 Specifiche Tecniche previste art. 34 DM 44/2011

.pdf .odf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml - .zip .rar .arj

art. 13 Specifiche Tecniche.PDF unico valido per atti processuali in forma di

documento informatico.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 28: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici CAD

2.Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 29: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

preparazione relata di notifica

documentoinformatico

separata dagli atti da notificare

art. 21 CAD

sottoscritto con firma digitale

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 30: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 3 bis L. 53/1994

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato

notificante;b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del

consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;c) il nome e cognome o la denominazione e ragione

sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.Avv. Fabrizio Pettoello

Page 31: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

relata notificadi documento nativo informatico

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato ___ iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di ___, ai sensi della L. 53/94

e ss.mm., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ex art. 7 della stessa legge dal Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di ___, come da delibera n. ___ del ___, quale difensore del signor ___ di

___, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti, che si allega ai sensi

dell’art. 18 DM 44/2011 e dell’art. 83, 3° comma c.p.c.

notifico

l’allegato atto di citazione innanzi al Tribunale di ___ a ___ di ___ all’indirizzo di posta

elettronica certificata ___ estratto dall’ ___

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 32: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato ___ iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di ___, ai sensi della L. 53/94

e ss.mm., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ex art. 7 della stessa legge dal Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di ___, come da delibera n. ___ del ___, quale difensore del signor ___ di

___, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti rilasciata a margine

dell’____

notifico

l’allegata sentenza nr. ___ emessa il ___/___/___ dal Tribunale di ____, sezione di ____ nella causa

NRGR ___/___ alla _______ all’indirizzo di posta elettronica certificata __@__ estratto dall’ ___

attesto

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6, comma 1 L. 53/94 e

dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che la decisione

notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta.

Avv. Fabrizio Pettoello

relata notificadi copia informatica di documento analogico

Page 33: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 3 bis L. 53/1994

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Page 34: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

preparazione procura alle liti

Page 35: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

riferibilità procura ad atto

procura alle liti

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 36: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 83 cpc

La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce …

… o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

L. 69 del 18 giugno 2009

L. 141 del 27 maggio 1997 > 3° comma, 3 proposizione

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 37: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 38: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

procura con documento digitale

firmata digitalmente da cliente

procura cartacea

preparazione procura alle liti

firmata di pugno da cliente

copia digitale autenticata con firma digitale dell’Avvocato

certificata con firma di pugno dell’Avvocato

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 39: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

preparazione procura alle liti

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 40: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

preparazione documentazione

atto

procura

relata di notifica

Avv. Fabrizio Pettoello

cartella pratica

schermata INI-PEC

Page 41: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

preparazione PEC

Articolo 3-bis punto 4 L. 53/94

tratti dapubblici registri

Avv. Fabrizio Pettoello

atti da notificare

Page 42: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

flusso PEC

gestore PECmittente

gestore PECdestinatario

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 43: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 3 bis L. 53/1994

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

principio di scissione del momento perfezionativo della notificaC. Cost. 26 novembre 2002 n. 477  

buon fine notifica solo in caso di ricezione di entrambe le ricevute  

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 44: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

salvataggio PEC

formati .eml .m

sg

non .txt

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 45: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

prova di avvenuta notifica: le ricevute

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 46: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

ricevuta accettazione

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 47: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

ricevuta di avvenuta consegna

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 48: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

prova di avvenuta notifica

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 49: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis III comma L. 53/1994 è quella completa, di cui all'articolo 6 IV, DPR 68/2005.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 50: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 9 bis L. 53/1994

1-bis Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna ene attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 51: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Art. 23. D. Lgs. 82/2005Copie analogiche di documenti informatici

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 52: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 19 bis specifiche tecniche

La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previ ste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della mede sima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta te lematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ri cevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazio ne; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 53: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 10 L. 53/1994

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.

destinatari euro

1 > 2 2,60

3 > 6 7,70

7 < 12,40Avv. Fabrizio Pettoello

Page 54: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 55: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

147 c.p.c. Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21

nullità relativa, ma solo per rifiuto del destinatario (C., S.U., 946/1954; C. 2110/1972)

non applicabile alla notifica via posta orario di cui all’art. 147 cpc è sostituito da quello di apertura degli uffici (C. 3478/1979)violazione 147 incide solo sua conoscenza e quindi su decorrenza termine impugnazione (C. St., Sez. VI, 2.8.2006, n. 4710)

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 56: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

copie di cortesia: SI o NO

art. 163 cpcun indirizzo giurisprudenziale ritiene non sufficiente l'avvertimento che si limiti a richiamare la disposizione del codice: dovrebbero essere indicate specificamente le decadenze in cui si incorre

oggetto più esplicito testo con indicazione degli atti notificati copie di cortesia in formato .pdf

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 57: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Impresa senza PEC

art. 16, comma 6 d.l. n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito l. n. 2 del 28 gennaio 2009)Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro Imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al Registro Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 58: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Impresa senza PEC

art. 5 l. n. 221 del 17 dicembre 2012 (converte con modificazioni d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012)1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali (che presentano domanda di prima iscrizione) al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore (della legge di conversione) del presente decreto.2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda (fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata).

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 59: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Impresa senza PEC

art. 2630 cc - Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositiChiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

applicabile anche in caso di comunicazione (volutamente ?) errata.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 60: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Impresa senza PEC

art. 2193 cc - Efficacia dell'iscrizioneI fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Iscrizione ha efficacia dichiarativa.

Avv. Fabrizio Pettoello

Page 61: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo

Legge 53/1994

Avv. Fabrizio Pettoello